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N., con ordinanza del 12 gennaio 2024, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di L. N. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 18 giugno 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Alexander Schuster per L. N. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 gennaio 2024, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2024, il Tribunale di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dell\u0026#8217;art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982 violerebbe gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, \u0026#171;nella parte in cui afferma che \u0026#8220;la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell\u0026#8217;atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali\u0026#8221;, anzich\u0026#233; prevedere che \u0026#8220;la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell\u0026#8217;atto di nascita ovvero altro sesso diverso da quello maschile e femminile a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 violerebbe gli artt. 2, 3 e 32 Cost., \u0026#171;nella parte in cui prevede che \u0026#8220;quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento \u0026#232; regolato dai commi 1, 2 e 3\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Per quanto esposto nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il Tribunale di Bolzano \u0026#232; stato adito da L. N., persona di sesso anagrafico femminile, la quale non si riconosce tuttavia in tale genere, n\u0026#233; propriamente in quello maschile, bens\u0026#236; in un genere non binario, seppure incline al polo maschile; assunto durante la frequenza degli studi universitari il prenome maschile di I., dal quale ormai si sente definita rispetto agli altri, N. si \u0026#232; infine rivolta alle strutture sanitarie pubbliche, presso le quali ha ricevuto una diagnosi di disforia o incongruenza di genere, per identificazione non binaria, con propensione alla componente maschile; da qui la sua domanda giudiziale per ottenere la rettificazione del sesso da \u0026#8220;femminile\u0026#8221; ad \u0026#8220;altro\u0026#8221; e il cambiamento del prenome da L. a I., nonch\u0026#233; per vedersi riconosciuto il diritto di sottoporsi a ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide (innanzitutto, la mastectomia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza delle questioni aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e assume che la formulazione attuale della disposizione non consenta di accogliere la domanda di rettificazione verso un genere non binario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;Sebbene tale disposizione non faccia espresso riferimento alla necessit\u0026#224; di ottenere una rettificazione in termini strettamente binari\u0026#187; \u0026#8211; deduce il rimettente \u0026#8211; \u0026#171;deve, infatti, ritenersi che l\u0026#8217;ordinamento dello stato civile vigente sia informato implicitamente sulla bipartizione di genere \u0026#8220;femminile\u0026#8221; e \u0026#8220;maschile\u0026#8221; e che pertanto non sia configurabile una rettificazione anagrafica con attribuzione di un genere terzo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni riferite all\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbero rilevanti poich\u0026#233;, ove esse fossero accolte, la persona interessata potrebbe accedere agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali su base esclusivamente sanitaria e dunque il procedimento giudiziale \u0026#171;si concluderebbe verosimilmente \u0026#8211; \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e \u0026#8211; con una sentenza in rito di difetto assoluto di giurisdizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEntrambe le norme censurate non sarebbero suscettibili di interpretazione adeguatrice, n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982, implicitamente informato ad una logica di genere binario, n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, chiaro nel subordinare i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali alla preventiva autorizzazione del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ne esamina distintamente i parametri, che, riguardo al tema del dimorfismo di genere, evocano anche un profilo convenzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Il Tribunale premette che la psicologia sociale ha ormai acquisito una concezione non binaria dell\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere, sul condiviso presupposto che il genere stesso non sia determinato unicamente dal dato morfologico e cromosomico, ma altres\u0026#236; da fattori sociali e psicologici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamate la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo sull\u0026#8217;identit\u0026#224; sessuale e le pronunce sul terzo genere rese da alcune Corti costituzionali europee, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e assume che l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di riconoscere tramite procedura di rettificazione l\u0026#8217;autopercezione non binaria dell\u0026#8217;individuo comporti la violazione degli artt. 2, 32, 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, per la lesione inflitta all\u0026#8217;identit\u0026#224;, alla salute e al rispetto della vita privata e familiare della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ingerenza determinata dalla norma censurata sulla vita privata e familiare della persona non binaria non risponderebbe ai canoni di necessit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; enucleati dalla giurisprudenza di Strasburgo nell\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, per il suo carattere assoluto e l\u0026#8217;assenza di qualunque bilanciamento, il sacrificio del diritto individuale della persona con identit\u0026#224; non binaria non potrebbe trovare giustificazione nell\u0026#8217;interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici, segnatamente all\u0026#8217;esatta differenziazione tra i generi presupposta dall\u0026#8217;attuale sistema di diritto familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982 violerebbe altres\u0026#236; il principio di uguaglianza, poich\u0026#233; a coloro che percepiscono un\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere non binaria sarebbe preclusa la rettificazione di sesso viceversa consentita alle persone con identit\u0026#224; binaria, in tal modo evidenziandosi nella norma censurata un\u0026#8217;irragionevole lacuna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamata la giurisprudenza costituzionale sul carattere non necessario dell\u0026#8217;intervento chirurgico ai fini della rettificazione di attribuzione del sesso \u0026#8211; \u0026#232; citata la sentenza n. 221 del 2015 \u0026#8211;, il Tribunale di Bolzano dubita \u0026#171;della ragionevolezza del regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata, la quale impone un apprezzamento di natura giudiziale sulla necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento chirurgico che dovrebbe per contro essere demandato in via esclusiva ad una valutazione di natura medica e psicologica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento alla sentenza n. 151 del 2009 di questa Corte, il rimettente evoca i limiti che la discrezionalit\u0026#224; legislativa incontra nella materia della pratica terapeutica, nella quale la regola di fondo dovrebbe essere l\u0026#8217;autonomia e la responsabilit\u0026#224; del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opzione legislativa di condizionare gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali all\u0026#8217;autorizzazione del tribunale non risponderebbe a necessit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224;, giacch\u0026#233; tempi e costi della procedura giudiziale ostacolerebbero l\u0026#8217;affermazione del diritto del paziente che pure abbia ottenuto un\u0026#8217;indicazione medica favorevole, dalla quale peraltro difficilmente il giudice potrebbe discostarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero dunque violati gli artt. 2, 3 e 32 Cost., per l\u0026#8217;ingiustificata compressione dell\u0026#8217;autodeterminazione individuale e del diritto alla salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eApparirebbe d\u0026#8217;altronde irragionevole la disparit\u0026#224; di trattamento fra chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali per una disforia di genere e chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico di altra natura, ma ugualmente irreversibile, per il primo soltanto esigendosi \u0026#8211; oltre alla valutazione sanitaria \u0026#8211; l\u0026#8217;autorizzazione del tribunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl regime autorizzatorio neppure potrebbe essere giustificato dall\u0026#8217;interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche sotto il profilo della definizione del genere, poich\u0026#233; a tale interesse corrisponderebbe la verifica giudiziale sul completamento della transizione ai fini della rettificazione anagrafica, mentre resterebbe ad esso estranea l\u0026#8217;autorizzazione ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni relative all\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982 sarebbero inammissibili per il carattere \u0026#171;creativo\u0026#187; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, \u0026#171;eccedente rispetto ai poteri della Corte costituzionale, implicando scelte affidate alla discrezionalit\u0026#224; politica del legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsse inoltre darebbero \u0026#171;per scontate risultanze scientifiche, come l\u0026#8217;esistenza di un sesso diverso da quello maschile e femminile, sulle quali invece la comunit\u0026#224; scientifica \u0026#232; ben lontana dall\u0026#8217;aver raggiunto un consenso e un\u0026#8217;opinione pienamente condivisa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riguarda un adulto transessuale, sarebbe poi irrilevante ogni riferimento alla condizione degli intersessuali, giacch\u0026#233; questa concernerebbe essenzialmente \u0026#171;il quadro clinico di bambini, per i quali pu\u0026#242; risultare difficile, alla nascita, riconoscere il sesso biologico, o per i quali possono emergere, nel corso dello sviluppo, degli elementi di disarmonia delle varie componenti del sesso biologico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eImmotivata sarebbe poi la questione riferita all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, giacch\u0026#233; la Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo non avrebbe mai statuito \u0026#171;che la tutela della percezione di genere richieda l\u0026#8217;inserimento nei registri di stato civile di un terzo sesso, come vorrebbe il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La censura dell\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto dagli atti del giudizio principale \u0026#171;non emerge che alla parte ricorrente sia stata negata l\u0026#8217;esecuzione di un intervento chirurgico non autorizzato giudizialmente e che la stessa abbia successivamente investito il giudice della questione relativa alla legittimit\u0026#224; di tale diniego\u0026#187;; poich\u0026#233; \u0026#171;\u0026#232; la stessa parte ricorrente ad aver applicato la norma in questione nel promuovere il giudizio da cui \u0026#232; scaturito l\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, rivolgendosi al giudice prima che al medico\u0026#187;, essa \u0026#171;non pu\u0026#242; dolersi \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;asserita illegittimit\u0026#224; di quella stessa norma, che non viene in rilievo nella soluzione della controversia \u003cem\u003esub iudice\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della censura sarebbe resa evidente dalla constatazione che il suo accoglimento negherebbe la \u003cem\u003epotestas iudicandi\u003c/em\u003e del medesimo giudice adito dalla parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Le questioni relative all\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982 sarebbero comunque non fondate, poich\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere, per sua natura mutevole, anche giornalmente se del caso \u0026#8211; si pensi al caso dei \u0026#8220;genderfluid\u0026#8221; \u0026#8211; non \u0026#232; un dato che si presta a essere fatto oggetto di attestazioni di stato civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl riferimento legislativo all\u0026#8217;identit\u0026#224; sessuale, anzich\u0026#233; all\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere, sarebbe razionale in funzione della certezza dei rapporti giuridici e della stabilit\u0026#224; dello stato civile, nonostante la differente evoluzione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, la cui competenza \u0026#171;si arresta alla definizione di un perimetro normativo orientato ad escludere opzioni normative lesive della piena esplicazione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere non gi\u0026#224; a conformare positivamente in un senso o nell\u0026#8217;altro le scelte del legislatore nazionale, ove il rispetto dei diritti fondamentali della persona sia soddisfatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Non fondate sarebbero anche le questioni relative all\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, essendo \u0026#171;del tutto ragionevole affidare al giudice il vaglio ultimo sull\u0026#8217;effettiva appropriatezza dell\u0026#8217;intervento chirurgico\u0026#187;, nell\u0026#8217;ambito di una valutazione complessiva, \u0026#171;che non si limita al solo aspetto medico, ma determina rilevanti conseguenze sociali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe quindi prospettabile una disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ad altri trattamenti sanitari irreversibili, ma ininfluenti sullo stato civile della persona, i quali, proprio per questa ininfluenza, non esigerebbero un vaglio ulteriore a quello medico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, l\u0026#8217;art. 6 della legge n. 164 del 1982 \u0026#171;consente all\u0026#8217;interessato di operarsi con costi a proprio carico anche al di fuori del sistema sanitario nazionale, se ha urgenza tale da non poter attendere il vaglio giudiziario richiesto dall\u0026#8217;ordinamento, senza compromettere la possibilit\u0026#224; di rettificazione anagrafica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio L. N., che ha chiesto l\u0026#8217;accoglimento delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Riguardo a quella sull\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982, osservato che gli approdi scientifici sull\u0026#8217;esistenza dell\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere non binaria hanno ormai trovato accoglimento in numerosi ordinamenti europei, e nello stesso diritto dell\u0026#8217;Unione \u0026#8211; si cita il regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell\u0026#8217;Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 \u0026#8211;, L. N. deduce che il mancato riconoscimento di tale identit\u0026#224; da parte della norma censurata lederebbe un diritto fondamentale della persona nella sua dimensione sociale, e quindi violerebbe l\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 3 Cost., essendo contrario al principio di uguaglianza applicare alla persona con identit\u0026#224; non binaria \u0026#171;una disciplina che, invece, \u0026#232; confezionata per i diversi casi in cui chi chiede la riattribuzione afferma una identit\u0026#224; o maschile o femminile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, la negazione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere non binaria violerebbe l\u0026#8217;art. 32 Cost., in quanto comprometterebbe il benessere psicofisico della persona, esponendola, soprattutto nella fase vulnerabile dell\u0026#8217;adolescenza, \u0026#171;ai rischi di autolesionismo, alle spinte suicidarie, alle situazioni di emarginazione e di anoressia che troppo spesso rappresentano le narrazioni che giungono nelle aule dei tribunali d\u0026#8217;Italia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEmergerebbe infine un \u003cem\u003econsensus\u003c/em\u003e europeo sufficiente a ricondurre la tutela delle persone non binarie nell\u0026#8217;alveo dell\u0026#8217;art. 8 CEDU, richiamato dall\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Subordinando all\u0026#8217;autorizzazione giudiziale l\u0026#8217;effettuazione dell\u0026#8217;intervento chirurgico avvertito come necessario dalla persona transessuale, l\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 ne lederebbe il diritto fondamentale all\u0026#8217;autodeterminazione terapeutica, violando cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 2 Cost., anche per i tempi e i costi del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorrerebbe inoltre la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; esigere l\u0026#8217;autorizzazione del tribunale per un intervento chirurgico sorretto dall\u0026#8217;alleanza tra medico e paziente sarebbe per un verso irragionevole, trattandosi di un intervento lecito in s\u0026#233;, e per altro verso discriminatorio: \u0026#171;[q]uanto ad analoghi interventi di natura terapeutica riconducibili non alla disforia di genere, ma a patologie oncologiche, infatti, l\u0026#8217;orchiectomia o l\u0026#8217;isterectomia sono rimesse esclusivamente al giudizio medico e al consenso del paziente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa discriminazione sarebbe \u0026#171;aggravata dallo stigma che rappresenta l\u0026#8217;autorizzazione giudiziale riservata specificamente alle persone trans adulte\u0026#187;, sostanzialmente parificate all\u0026#8217;incapace, che necessita dell\u0026#8217;autorizzazione del giudice tutelare, in spregio ai principi di autonomia del paziente consacrati dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stigma indotto dal regime autorizzatorio sarebbe \u0026#171;profondamente lesivo della dignit\u0026#224; delle persone trans, tanto pi\u0026#249; in un contesto in cui la scienza medica internazionale ha depatologizzato la loro condizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa violazione pi\u0026#249; macroscopica sarebbe tuttavia inferta all\u0026#8217;art. 32 Cost., in quanto il ritardo o il diniego dell\u0026#8217;autorizzazione giudiziale impedirebbero al medico di eseguire e al paziente di ricevere un trattamento che essi reputano necessario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della parte, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbe riferibile anche a parametri non evocati dal rimettente: l\u0026#8217;art. 13, primo comma, Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; della libert\u0026#224; personale del transessuale; l\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., per l\u0026#8217;aggravio sull\u0026#8217;amministrazione giudiziaria di un compito improprio; l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione sia all\u0026#8217;art. 8 CEDU, sia agli artt. 3 e 4 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parit\u0026#224; di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l\u0026#8217;accesso a beni e servizi e la loro fornitura, parametri, questi ultimi, violati rispettivamente dall\u0026#8217;ingerenza pubblica nella vita privata e familiare della persona transessuale e dall\u0026#8217;ostacolo ad essa frapposto nell\u0026#8217;accesso alla prestazione sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Hanno presentato opinioni quali \u003cem\u003eamic\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003e curiae\u003c/em\u003e l\u0026#8217;Osservatorio nazionale sull\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere (ONIG), la Rete Lenford-Avvocatura per i diritti LGBTI+ e il Centro Studi \u0026#8220;Rosario Livatino\u0026#8221;, le prime due associazioni di promozione dei diritti delle persone \u003cem\u003etransgender\u003c/em\u003e, la terza ispirata ai valori e ai principi del diritto naturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe tre opinioni sono state ammesse con decreto presidenziale del 12 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ONIG cita letteratura scientifica e raccomandazioni sovranazionali orientate al riconoscimento dell\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere delle persone non binarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;autorizzazione giudiziale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, l\u0026#8217;associazione enfatizza il \u0026#171;primato della scienza sul diritto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La Rete Lenford illustra gli esiti di un\u0026#8217;indagine nazionale condotta tra le persone non binarie, circa la percezione negativa del binarismo di genere proprio dell\u0026#8217;ordinamento italiano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;associazione deduce che la tutela antidiscriminatoria di queste persone non richiede necessariamente l\u0026#8217;introduzione di un \u0026#171;terzo genere\u0026#187; di stato civile, essendo sufficiente garantire la cancellazione dell\u0026#8217;attribuzione di un sesso nel quale l\u0026#8217;individuo non si identifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione considera il regime autorizzatorio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 gravemente lesivo del diritto della persona all\u0026#8217;autodeterminazione terapeutica, in quanto il vaglio del tribunale si risolverebbe in una \u0026#171;superfetazione decisionale\u0026#187; sul corpo altrui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Per il Centro Studi \u0026#8220;Rosario Livatino\u0026#8221;, l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano sovvertirebbe il bilanciamento legislativo tra il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; delle persone con disforia di genere e l\u0026#8217;interesse pubblico all\u0026#8217;attribuzione del sesso su base biologica: \u0026#171;[a]i fini della rettificazione anagrafica sarebbe di fatto decisivo il solo dato puramente soggettivo della percezione di s\u0026#233; come persona neutra\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, non esisterebbe un\u0026#8217;obbligazione positiva di fonte convenzionale quanto all\u0026#8217;impostazione non binaria dei registri di stato civile (si menziona Corte EDU, sentenza 31 gennaio 2023, Y. contro Francia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la previsione dell\u0026#8217;autorizzazione giudiziale al trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali sarebbe ragionevole perch\u0026#233; diretta a \u0026#171;tutelare il soggetto interessato, il quale, trovandosi in una situazione di particolare fragilit\u0026#224; esistenziale proprio a causa della patologia dalla quale \u0026#232; affetto, potrebbe assumere decisioni estremamente gravi ed irreversibili senza la necessaria consapevolezza ed informazione che possono darsi solo in un rapporto autentico di cura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Una quarta opinione \u0026#232; stata presentata fuori termine da Transgender Europe (TGEU) e dal ramo europeo della International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la difesa della parte ha depositato memoria, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento di tutte le sollevate questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Riguardo al binarismo di genere, premesso che \u0026#171;[l]a comunit\u0026#224; scientifica internazionale [\u0026#8230;] ha accertato l\u0026#8217;esistenza delle identit\u0026#224; non binarie\u0026#187;, la parte assume che le relative questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano \u0026#171;a rime obbligate\u0026#187;: \u0026#171;considerato l\u0026#8217;attuale assetto dello stato civile\u0026#187;, infatti, si tratterebbe di ammettere che la persona non sia attribuita n\u0026#233; al sesso maschile, n\u0026#233; al femminile, dovendosi viceversa accogliere la \u0026#171;soluzione \u0026#8220;altro\u0026#8221; o \u0026#8220;diverso\u0026#8221; gi\u0026#224; adottata in altri ordinamenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ritiene che la citata sentenza della Corte EDU, Y. contro Francia, la quale ha negato l\u0026#8217;esistenza di un\u0026#8217;obbligazione statale di registrazione alternativa, non abbia carattere ostativo, trattandosi di un ambito giuridico \u0026#171;in forte evoluzione\u0026#187;, nel quale \u0026#171;proprio in questi anni si registra l\u0026#8217;emergere di un consenso\u0026#187; orientato alla tutela delle persone non binarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Circa la previsione dell\u0026#8217;autorizzazione giudiziale per l\u0026#8217;intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, la memoria ne assume l\u0026#8217;irragionevolezza e l\u0026#8217;obsolescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa non potrebbe essere accostata alla prescrizione legale del vaglio giudiziario per la donazione di rene tra viventi, giacch\u0026#233;, a differenza della persona transessuale, \u0026#171;il donatore non tutela la propria salute e non \u0026#232; un paziente nel momento in cui l\u0026#8217;autorizzazione \u0026#232; data\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMentre comprimerebbe il diritto individuale all\u0026#8217;autodeterminazione terapeutica, il censurato regime autorizzatorio risulterebbe ormai privo di qualunque giustificazione, specie alla luce della legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e della sentenza di questa Corte n. 242 del 2019, con le quali persino \u0026#171;[l]a dignit\u0026#224; del fine vita \u0026#232; stata garantita senza la necessaria intermediazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bolzano ha sollevato due serie di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, tra loro indipendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, \u0026#232; censurato l\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982, poich\u0026#233; violerebbe gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell\u0026#8217;attribuzione di sesso possa essere un \u0026#171;altro sesso\u0026#187;, diverso dal maschile e dal femminile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; altres\u0026#236; censurato l\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, che violerebbe gli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui subordina all\u0026#8217;autorizzazione del tribunale la realizzazione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, eventualmente necessario ai fini della rettificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di essere stato adito da una persona di sesso anagrafico femminile, che, non riconoscendosi in tale genere, n\u0026#233; in quello maschile, bens\u0026#236; in un genere non binario, si \u0026#232; rivolta alle strutture sanitarie pubbliche, dalle quali ha ricevuto una diagnosi di disforia o incongruenza di genere, per identificazione non binaria, con inclinazione al polo maschile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl Tribunale di Bolzano la persona ha chiesto la rettificazione di attribuzione del sesso da femminile ad \u0026#8220;altro\u0026#8221;, il cambiamento del prenome (dal femminile L. al maschile I.) e il riconoscimento del diritto di sottoporsi ad ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide (principalmente, una mastectomia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente assume che quelle relative all\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982 non possano essere superate in via interpretativa, poich\u0026#233;, \u0026#171;[s]ebbene tale disposizione non faccia espresso riferimento alla necessit\u0026#224; di ottenere una rettificazione in termini strettamente binari\u0026#187;, dovrebbe ritenersi \u0026#171;che l\u0026#8217;ordinamento dello stato civile vigente sia informato implicitamente sulla bipartizione di genere \u0026#8220;femminile\u0026#8221; e \u0026#8220;maschile\u0026#8221; e che pertanto non sia configurabile una rettificazione anagrafica con attribuzione di un genere terzo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal canto loro, le questioni riferite all\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbero rilevanti poich\u0026#233;, ove esse fossero accolte, l\u0026#8217;interessato potrebbe accedere agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali su base esclusivamente sanitaria e, dunque, il procedimento giudiziale si chiuderebbe \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e \u0026#171;con una sentenza in rito di difetto assoluto di giurisdizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente assume che l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di attribuire in rettificazione il genere non binario leda l\u0026#8217;identit\u0026#224; sociale della persona, la sua salute come benessere psicofisico e il rispetto della sua vita privata e familiare; sarebbe inoltre violato il principio di uguaglianza, poich\u0026#233; la rettificazione sarebbe consentita solo ai portatori di un\u0026#8217;identit\u0026#224; binaria, con immotivata esclusione di coloro che viceversa sentano di appartenere a un genere non binario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, il regime autorizzatorio del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, prescrivendo un vaglio giudiziale su una scelta terapeutica di un adulto, ne comprimerebbe ingiustificatamente i diritti all\u0026#8217;autodeterminazione e alla salute, discriminandolo rispetto a chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico parimenti irreversibile ma ad un fine diverso da quello dell\u0026#8217;attribuzione di sesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sul binarismo di genere \u0026#232; eccepita in ragione della creativit\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, ad esse peraltro imputandosi di dare per scontata l\u0026#8217;esistenza di un sesso diverso dal maschile e femminile, di sovrapporre i pur distinti concetti di transessualit\u0026#224; e intersessualit\u0026#224;, nonch\u0026#233; di lasciare immotivato il riferimento al parametro convenzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura dell\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, non risultando che vi sia stato nella specie un diniego di autorizzazione all\u0026#8217;intervento chirurgico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale \u0026#8211; tutte le questioni sarebbero non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere, \u0026#171;per sua natura mutevole\u0026#187;, non si presterebbe a formare oggetto delle attestazioni di stato civile, che quindi ragionevolmente il legislatore baserebbe sull\u0026#8217;identit\u0026#224; sessuale, quale dato provvisto di stabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, il peculiare impatto sociale della rettificazione anagrafica di sesso giustificherebbe la prescrizione dell\u0026#8217;autorizzazione giudiziale circa l\u0026#8217;appropriatezza dell\u0026#8217;intervento chirurgico, fermo che, alla luce dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 164 del 1982, l\u0026#8217;interessato potrebbe pur sempre \u0026#171;operarsi con costi a proprio carico anche al di fuori del sistema sanitario nazionale, se ha urgenza tale da non poter attendere il vaglio giudiziario richiesto dall\u0026#8217;ordinamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Costituitasi in giudizio, la parte ha aderito agli argomenti del rimettente, peraltro evocando, quanto alla censura dell\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, parametri ulteriori (artt. 13, primo comma, 97, secondo comma, 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU, 3 e 4 della direttiva 2004/113/CE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Come anticipato, le due serie di questioni proposte dal Tribunale di Bolzano sono autonome l\u0026#8217;una dall\u0026#8217;altra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, la prima concerne la dimensione \u0026#8211; relativamente nuova per il diritto \u0026#8211; della rivendicazione di un\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere non binaria, mentre la seconda rileva anche per la condizione, ormai ben nota all\u0026#8217;ordinamento, della persona che transiti dal genere femminile al maschile, o viceversa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; opportuno premettere all\u0026#8217;esame di entrambi i gruppi di censure una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, come evoluto in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La legge n. 164 del 1982 \u0026#232; stata emanata per affrontare la problematica della transessualit\u0026#224;, vale a dire il disallineamento e la ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l\u0026#8217;identit\u0026#224; sessuale, percepita dall\u0026#8217;individuo nello sviluppo della sua personalit\u0026#224; (l\u0026#8217;art. 2 della legge, poi abrogato, parlava, al quarto comma, di \u0026#171;condizioni psico-sessuali\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni non riguardano dunque il tema \u0026#8211; contiguo, ma diverso \u0026#8211; dell\u0026#8217;intersessualit\u0026#224;, la quale concerne le ipotesi in cui, per ermafroditismo o alterazioni cromosomiche, lo stesso sesso biologico risulti incerto alla nascita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllo scopo di permettere il riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali, l\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha consentito la rettificazione di stato civile \u0026#171;in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell\u0026#8217;atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nella sentenza n. 161 del 1985, questa Corte ha sottolineato come la legge allora da poco varata si collocasse \u0026#171;nell\u0026#8217;alveo di una civilt\u0026#224; giuridica in evoluzione, sempre pi\u0026#249; attenta ai valori, di libert\u0026#224; e dignit\u0026#224;, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa sentenza ha rimarcato che l\u0026#8217;allineamento somatico all\u0026#8217;identit\u0026#224; sessuale \u0026#232; funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che \u0026#232; dovere di solidariet\u0026#224; per gli altri membri della collettivit\u0026#224; riconoscere l\u0026#8217;identit\u0026#224; oggetto di transizione, senza che quest\u0026#8217;ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che \u0026#171;il far coincidere l\u0026#8217;identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, cos\u0026#236;, la certezza dei rapporti giuridici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Con la sentenza n. 221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle \u0026#171;intervenute modificazioni dei [\u0026#8230;] caratteri sessuali\u0026#187;, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalit\u0026#224; dell\u0026#8217;adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all\u0026#8217;\u0026#171;irriducibile variet\u0026#224; delle singole situazioni soggettive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;L\u0026#8217;esclusione del carattere necessario dell\u0026#8217;intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica\u0026#187; \u0026#8211; si \u0026#232; precisato \u0026#8211; \u0026#171;appare il corollario di un\u0026#8217;impostazione che \u0026#8211; in coerenza con supremi valori costituzionali \u0026#8211; rimette al singolo la scelta delle modalit\u0026#224; attraverso le quali realizzare, con l\u0026#8217;assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto che quest\u0026#8217;ultima \u0026#232; \u0026#171;elemento costitutivo del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, rientrante a pieno titolo nell\u0026#8217;ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)\u0026#187;, il trattamento chirurgico \u0026#232; stato quindi riconfigurato \u0026#171;non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione\u0026#187;, bens\u0026#236; \u0026#171;come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Successivamente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene \u0026#171;l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell\u0026#8217;intervento chirurgico di normoconformazione\u0026#187;, \u0026#171;ci\u0026#242; non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessit\u0026#224; di un accertamento rigoroso non solo della seriet\u0026#224; e univocit\u0026#224; dell\u0026#8217;intento, ma anche dell\u0026#8217;intervenuta oggettiva transizione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l\u0026#8217;intento cos\u0026#236; manifestato\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#171;va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell\u0026#8217;accertamento della transizione\u0026#187; (sentenza n. 180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 \u0026#232; intervenuto sugli aspetti procedurali della legge n. 164 del 1982.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI primi tre commi della norma stabiliscono che le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, ove non diversamente disposto, sono regolate dal rito ordinario di cognizione (comma 1); la competenza spetta al tribunale, in composizione collegiale, del luogo di residenza dell\u0026#8217;attore (comma 2); l\u0026#8217;atto di citazione \u0026#232; notificato al coniuge e ai figli dell\u0026#8217;attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 4 dell\u0026#8217;art. 31 \u0026#8211; qui oggetto di censura \u0026#8211; dispone che \u0026#171;[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento \u0026#232; regolato dai commi 1, 2 e 3\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di un adattamento processuale di quanto gi\u0026#224; prevedeva l\u0026#8217;art. 3 della legge n. 164 del 1982 (contestualmente abrogato dall\u0026#8217;art. 34, comma 39, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011), il quale infatti stabiliva che \u0026#171;[i]l tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza\u0026#187; (primo comma) e che \u0026#171;[i]n tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio\u0026#187; (secondo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel passaggio dalla legge n. 164 del 1982 al d.lgs. n. 150 del 2011 non \u0026#232;, quindi, mutata la struttura unitaria ed eventualmente bifasica del procedimento di rettificazione e, anzi, pur nell\u0026#8217;ambito di una legislazione delegata alla semplificazione dei riti, quella struttura \u0026#232; stata assoggettata al modello del giudizio ordinario di cognizione, in luogo della precedente forma camerale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn ritorno a forme procedimentali pi\u0026#249; snelle deriverebbe dall\u0026#8217;attrazione delle controversie di rettificazione nell\u0026#8217;ambito di applicazione del rito unificato\u003cem\u003e \u003c/em\u003ein materia di persone, minorenni e famiglie, attrazione delineatasi nel quadro dell\u0026#8217;elaborazione delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982 sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur evidenziando un problema di tono costituzionale, esse, per le ricadute sistematiche che implicano, eccedono il perimetro del sindacato di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La diagnosi rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica in funzione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003econferma nella specie la realt\u0026#224; clinica dell\u0026#8217;identificazione non binaria e invero essa, come trascritta nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, sottolinea che \u0026#171;[i] termini disforia di genere (DSM-5) e incongruenza di genere (ICD-11) includono sia le denominazioni di genere binarie (maschile/femminile) sia tutte le altre forme di definizione di genere (riassunte nel termine non-binario)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il DSM-5 (quinta revisione del \u0026#171;\u003cem\u003eDiagnostic\u003c/em\u003e\u003cem\u003e and Statistical Manual\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eof \u003c/em\u003e\u003cem\u003eMental\u003c/em\u003e\u003cem\u003e Disorders\u003c/em\u003e\u0026#187;), la disforia di genere, oltre che al maschile e al femminile, pu\u0026#242; attenere a \u0026#171;\u003cem\u003esome alternative gender\u003c/em\u003e\u0026#187;; lo stesso per l\u0026#8217;incongruenza di genere, classe diagnostica utilizzata dall\u0026#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u0026#224; (OMS) nell\u0026#8217;ICD-11 (undicesima revisione dell\u0026#8217;\u0026#171;\u003cem\u003eInternational \u003c/em\u003e\u003cem\u003eClassification\u003c/em\u003e\u003cem\u003e of \u003c/em\u003e\u003cem\u003eDiseases\u003c/em\u003e\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Non pochi ordinamenti europei \u0026#8211; da ultimo quello tedesco, con la recente legge sull\u0026#8217;autodeterminazione in materia di registrazione del sesso (\u0026#171;\u003cem\u003eGesetz\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#252;ber\u003c/em\u003e\u003cem\u003e die \u003c/em\u003e\u003cem\u003eSelbstbestimmung\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in \u003c/em\u003e\u003cem\u003eBezug\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eauf\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eden\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eGeschlechtseintrag\u003c/em\u003e\u003cem\u003e SBGG\u003c/em\u003e\u0026#187;) \u0026#8211; hanno riconosciuto e disciplinato l\u0026#8217;identit\u0026#224; non binaria, seppure in forme diversificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte costituzionale belga ha censurato la delimitazione binaria della disciplina legislativa della transizione di genere, stigmatizzando l\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento fra chi sente di appartenere al sesso maschile o femminile e chi invece non si identifica in alcuno dei predetti generi (\u003cem\u003earr\u0026#234;t\u003c/em\u003e n\u0026#176; 99/2019 del 19 giugno 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso diritto dell\u0026#8217;Unione europea da tempo va evolvendo in tal senso, e infatti, per favorire la circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri, il regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell\u0026#8217;Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, presenta moduli standard recanti alla voce \u0026#171;sesso\u0026#187; non due diciture, ma tre, \u0026#171;femminile\u0026#187;, \u0026#171;maschile\u0026#187; e \u0026#171;indeterminato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle Corti sovranazionali non sono tuttavia univoche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre \u0026#232; ormai ferma nell\u0026#8217;accordare tutela convenzionale alla transizione verso un genere binario (fin dalla sentenza della grande camera, 11 luglio 2002, Christine Goodwin contro Regno unito), la Corte EDU ha recentemente escluso che l\u0026#8217;art. 8 CEDU ponga sugli Stati un\u0026#8217;obbligazione positiva di registrazione non binaria, non potendosi ritenere ancora sussistente un \u003cem\u003econsensus\u003c/em\u003e europeo al riguardo (sentenza 31 gennaio 2023, Y. contro Francia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso analogo si era gi\u0026#224; espressa la Corte suprema del Regno unito, a proposito dell\u0026#8217;identificazione non binaria tramite marcatore \u0026#8220;X\u0026#8221; sui passaporti (sentenza 15 dicembre 2021, Elan-Cane, UKSC 56).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; La percezione dell\u0026#8217;individuo di non appartenere n\u0026#233; al sesso femminile, n\u0026#233; a quello maschile \u0026#8211; da cui nasce l\u0026#8217;esigenza di essere riconosciuto in una identit\u0026#224; \u0026#8220;altra\u0026#8221; \u0026#8211; genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l\u0026#8217;ordinamento costituzionale riconosce centralit\u0026#224; (art. 2 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella misura in cui pu\u0026#242; indurre disparit\u0026#224; di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione pu\u0026#242; del pari sollevare un tema di rispetto della dignit\u0026#224; sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn vari ambiti della comunit\u0026#224; nazionale si manifesta una sempre pi\u0026#249; avvertita sensibilit\u0026#224; nei confronti di questa realt\u0026#224; pur minoritaria, come dimostra, tra l\u0026#8217;altro, la pratica delle \u0026#8220;carriere \u003cem\u003ealias\u003c/em\u003e\u0026#8221;, tramite le quali diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria permettono agli studenti di assumere elettivamente, ai fini amministrativi interni, un\u0026#8217;identit\u0026#224; \u0026#8211; anche non binaria \u0026#8211; coerente al genere percepito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali considerazioni, unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell\u0026#8217;Unione europea, pongono la condizione non binaria all\u0026#8217;attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilit\u0026#224; sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; D\u0026#8217;altronde, l\u0026#8217;eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell\u0026#8217;ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer ricordare solo gli aspetti di maggior evidenza, il binarismo di genere informa il diritto di famiglia (cos\u0026#236; per il matrimonio e l\u0026#8217;unione civile, negozi riservati a persone di sesso diverso e, rispettivamente, dello stesso sesso), il diritto del lavoro (per le azioni positive in favore della lavoratrice), il diritto dello sport (per la distinzione degli ambiti competitivi), il diritto della riservatezza (i \u0026#8220;luoghi di contatto\u0026#8221;, quali carceri, ospedali e simili, sono normalmente strutturati per genere maschile e femminile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunit\u0026#224; tra uomo e donna, a norma dell\u0026#8217;articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), dopo aver sancito il principio della parit\u0026#224; di trattamento e di opportunit\u0026#224; \u0026#171;tra donne e uomini\u0026#187;, da assicurare in tutti i campi (comma 2), precisa che esso non osta al mantenimento o all\u0026#8217;adozione di misure in favore del \u0026#171;sesso sottorappresentato\u0026#187; (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rettificazione in senso non binario inciderebbe anche sulla disciplina dello stato civile, e non soltanto per la necessit\u0026#224; di coniare una nuova voce di registrazione, ma anche riguardo al nome della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 35, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) stabilisce il principio della corrispondenza tra nome e sesso, principio che andrebbe superato, o quantomeno relativizzato, per le persone con identit\u0026#224; non binaria, giacch\u0026#233; nell\u0026#8217;onomastica italiana i nomi ambigenere sono rarissimi (lo conferma proprio il caso di specie, nel quale la persona chiede il riconoscimento dell\u0026#8217;identit\u0026#224; non binaria e vuole pertanto abbandonare il nome femminile imposto alla nascita, e tuttavia opta, in sostituzione, per un nome maschile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; considerato, in accoglimento della pertinente eccezione della difesa statale, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 164 del 1982 vanno dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La censura dell\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 \u0026#232; invece fondata, nei limiti di cui appresso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame di merito di tali ulteriori questioni non ostano ragioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione di difetto di rilevanza sollevata al riguardo dalla difesa statale \u0026#232; priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, la deduzione dell\u0026#8217;Avvocatura per cui \u0026#171;\u0026#232; la stessa parte ricorrente ad aver applicato la norma in questione nel promuovere il giudizio da cui \u0026#232; scaturito l\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, rivolgendosi al giudice prima che al medico\u0026#187;, non \u0026#232; pertinente, in quanto \u0026#232; proprio la disposizione oggetto di censura, nella formulazione vigente, a prescrivere tale sequenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; Neppure \u0026#232; persuasivo l\u0026#8217;argomento della facoltativit\u0026#224; dell\u0026#8217;autorizzazione giudiziale all\u0026#8217;intervento chirurgico, speso dall\u0026#8217;Avvocatura generale nella trattazione di merito e che tuttavia \u0026#8211; ove fosse fondato \u0026#8211; inciderebbe proprio sulla rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer sostenere tale argomento la difesa statale richiama l\u0026#8217;art. 6 della legge n. 164 del 1982, che tuttavia riguarda una fattispecie di diritto transitorio, i cui effetti sono ormai da tempo esauriti (la disposizione fissa un termine annuale per la domanda di rettificazione \u0026#171;[n]el caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l\u0026#8217;attore si sia gi\u0026#224; sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVerosimilmente, l\u0026#8217;Avvocatura intende piuttosto riferirsi all\u0026#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; secondo il quale la persona transessuale che si sia sottoposta all\u0026#8217;intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali senza l\u0026#8217;autorizzazione giudiziale non per questo perde il diritto alla rettificazione anagrafica (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30125).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente tuttavia che trattasi di due piani differenti, giacch\u0026#233; le conseguenze dell\u0026#8217;eventuale mancata autorizzazione non possono riflettersi sulla relativa prescrizione, che \u0026#232; tuttora nella legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.3.\u0026#8211; Occorre interrogarsi d\u0026#8217;ufficio riguardo all\u0026#8217;incidenza che sulla rilevanza delle questioni ora in scrutinio potrebbe spiegare la constatata inammissibilit\u0026#224; di quelle relative al binarismo di genere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure questo profilo si rivela per\u0026#242; ostativo all\u0026#8217;esame di merito della censura dell\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, poich\u0026#233;, a conferma della pi\u0026#249; volte segnalata autonomia delle due serie di questioni, l\u0026#8217;attore del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e chiede di sottoporsi a interventi chirurgici di adeguamento in senso gino-androide, funzionali ad una transizione che, non potendo essere allo stato non binaria, sar\u0026#224; dal genere femminile al maschile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.4.\u0026#8211; Le questioni relative all\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 devono essere, pertanto, vagliate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI parametri sono unicamente quelli evocati dal rimettente \u0026#8211; artt. 2, 3 e 32 Cost. \u0026#8211;, non potendosi considerare gli ulteriori dedotti dalla parte costituita, la quale, per giurisprudenza costante di questa Corte, non ha il potere di ampliare il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e del giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale (tra molte, sentenze n. 112 e n. 50 del 2024, n. 215, n. 184 e n. 161 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; La previsione dell\u0026#8217;autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l\u0026#8217;ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell\u0026#8217;attribuzione di sesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull\u0026#8217;autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non pu\u0026#242; dirsi in s\u0026#233; manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalit\u0026#224; legislativa, considerata l\u0026#8217;entit\u0026#224; e la irreversibilit\u0026#224; delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Il regime autorizzatorio \u0026#232; divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidit\u0026#224;, laddove non si coordina con l\u0026#8217;incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome pi\u0026#249; sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest\u0026#8217;ultimo essendo soltanto un \u0026#171;possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito \u0026#8211; come gi\u0026#224; visto \u0026#8211; che agli effetti della rettificazione \u0026#232; necessario e sufficiente l\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;\u0026#171;intervenuta oggettiva transizione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePotendo questo percorso compiersi gi\u0026#224; mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell\u0026#8217;autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la gi\u0026#224; disposta rettificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l\u0026#8217;autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d\u0026#8217;essere al cospetto di un percorso di transizione gi\u0026#224; sufficientemente avanzato, \u0026#232; alla base dell\u0026#8217;orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l\u0026#8217;intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.3.\u0026#8211; Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poich\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza di rimessione sottolinea come l\u0026#8217;attore per rettificazione abbia \u0026#171;sufficientemente dimostrato \u0026#8211; attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati \u0026#8211; di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l\u0026#8217;intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non \u0026#232; necessario alla pronuncia medesima, sicch\u0026#233; la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde pi\u0026#249; alla \u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.4.\u0026#8211; Deve essere pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 \u0026#8211; per irragionevolezza ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; nella parte in cui prescrive l\u0026#8217;autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali gi\u0026#224; intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l\u0026#8217;accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbite le altre censure.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l\u0026#8217;autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali gi\u0026#224; intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l\u0026#8217;accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240723125457.pdf","oggetto":"Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Attribuzione, con sentenza passata in giudicato, di un genere diverso da quello maschile o femminile con conseguente rettificazione anagrafica - Denunciata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto agli individui la cui identit\u0026#224; di genere \u0026#232; binaria i quali possono ottenere una rettificazione conforme alla propria identit\u0026#224; di genere.\nAutorizzazione del tribunale, con sentenza passata in giudicato, dei trattamenti medico-chirurgici finalizzati all\u0026#8217;adeguamento dei caratteri sessuali - Denunciata irragionevolezza del regime autorizzatorio che richiede un accertamento di natura giudiziale sulla necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento chirurgico in luogo di una esclusiva valutazione di natura medica e psicologica - Ingiustificata limitazione del diritto dell\u0026#8217;individuo all\u0026#8217;accesso alle cure mediche - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai soggetti che debbano o vogliano sottoporsi a interventi chirurgici altrettanto invasivi o irreversibili che possono essere eseguiti sulla base di una valutazione medica favorevole.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46331","titoletto":"Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Possibilità di attribuire un genere diverso da quello maschile e femminile - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto all\u0027identità personale con riguardo all\u0027identità di genere, anche come strumento per la realizzazione del diritto alla salute, del principio convenzionale del diritto alla vita privata e familiare - Scelta spettante alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 243002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevate dal Tribunale di Bolzano, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso possa essere un genere diverso dal maschile e dal femminile. Infatti, le questioni eccedono il perimetro del sindacato della Corte costituzionale, anche perché le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle Corti sovranazionali non sono univoche, non potendosi ritenere ancora sussistente un \u003cem\u003econsensus\u003c/em\u003e europeo al riguardo. L’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, postulando necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria, presenti nel diritto di famiglia e dello stato civile, nel diritto del lavoro, o a tutela della riservatezza. Tuttavia, poiché la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico (art. 2 Cost.), potendo indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, cosicché in vari ambiti della comunità nazionale si manifesta una sempre più avvertita sensibilità nei confronti di questa realtà pur minoritaria – come dimostra, tra l’altro, la pratica delle “carriere alias” in diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria –, ciò pone la condizione non binaria all’attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46332","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"14/04/1982","data_nir":"1982-04-14","numero":"164","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-14;164~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46332","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Identità di genere - Tutela e riconoscimento - Diritto fondamentale della persona - Possibile rettificazione di sesso - Condizioni - Necessario intervento chirurgico precedente - Esclusione. (Classif. 081005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’identità di genere, che consente la rettificazione di sesso, è elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 Cost. e 8 CEDU). Al tal fine, il trattamento chirurgico non è prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, bensì possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (\u003cem\u003eS. 180/2017 - mass. 40360; S. 221/2015; O. 185/2017 - mass. 38590\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46336","numero_massima_precedente":"46331","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46336","titoletto":"Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Realizzazione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali - Condizione - Autorizzazione del tribunale, con sentenza passata in giudicato, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l\u0027accoglimento della domanda - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 243002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell’autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, censurata dal Tribunale di Bolzano, sez. seconda civile – in sé non manifestamente irragionevole, considerata l’entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici – ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l’ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell’attribuzione di sesso. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l’incidenza sul quadro normativo della evoluzione giurisprudenziale costituzionale e della Corte di cassazione, che ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell’autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. (\u003cem\u003eS. 180/2017 - mass. 40360; S. 221/2015; O. 185/2017 - mass. 38590\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46332","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/09/2011","data_nir":"2011-09-01","numero":"150","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art31"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45185","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 143/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2583","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45952","autore":"Albanesi M.","titolo":"Sulla rettificazione anagrafica di sesso, il passo in avanti della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45773","autore":"Azzarri F.","titolo":"Autorizzazione al trattamento chirurgico e riconoscimento delle identità non binarie nella procedura di rettificazione di sesso","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"141","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45513","autore":"Bertini A.","titolo":"Nota a Corte cost., sentenza n. 143 del 2024: il riconoscimento delle identità non binarie secondo la Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"101","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45512_2024_143.pdf","nome_file_fisico":"143_2024_Bertini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46288","autore":"Boldrin F.","titolo":"Recenti sviluppi della disciplina della rettificazione dell\u0027attribuzione del sesso di cui alla legge 14.04.1982, n. 164. 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