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Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 123, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127; 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); 131 e 133 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22 dicembre 2023, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 maggio 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giovanni Parisi, Roberto Silvio Murroni e Mattia Pani per la Regione autonoma Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ricorso depositato il 22 dicembre 2023 e iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 123, commi da 1 a 7 e 11; 124, commi da 1 a 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); 131 e 133 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), e terzo, e 120 della Costituzione, nonch\u0026#233; in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il ricorrente premette che tutte le disposizioni impugnate vanno ascritte alla materia \u0026#171;edilizia ed urbanistica\u0026#187;, la quale \u0026#232; assegnata dall\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale alla potest\u0026#224; legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna (lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), con il limite \u0026#171;[dell\u0026#8217;]armonia con la Costituzione e i princ\u0026#236;pi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica e [del] rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonch\u0026#233; delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con un primo motivo di ricorso, lo Stato lamenta che il dettato degli articoli da 123 a 128 e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 \u0026#8211; tutti ricompresi nel Capo XI intitolato \u0026#171;Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica\u0026#187; \u0026#8211;, nel consentire in via generale incontrollati incrementi di cubatura, lederebbe, anzitutto, l\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;ordinato sviluppo urbano, presidiato dalle norme fondamentali di riforma economico-sociali che limitano la competenza legislativa primaria riconosciuta dal predetto art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto speciale e dai princ\u0026#236;pi fondamentali posti dal legislatore statale ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, e, al contempo, danneggerebbe il territorio nel suo aspetto paesaggistico e ambientale (tutelato dagli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, inoltre, violato il principio di leale collaborazione di cui all\u0026#8217;art. 120 Cost., per mancata osservanza dell\u0026#8217;obbligo di pianificazione concertata e condivisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; In via principale, il ricorrente si diffonde sulle dedotte illegittimit\u0026#224; costituzionali di natura urbanistico-edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa impugnata autorizzerebbe \u0026#8722; per la totalit\u0026#224; degli immobili esistenti, in via stabile e non eccezionale e senza una apposita previsione in sede di strumenti urbanistici attuativi \u0026#8722; diversi interventi edilizi recanti ampliamenti volumetrici con \u0026#171;profonda alterazione degli standard urbanistici [\u0026#8230;], ponendosi in contrasto con il principio fondamentale di pianificazione urbanistica unitaria del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, le previsioni regionali contrasterebbero con le norme nazionali, richiamate a parametri interposti, stabilite dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, commi 8 e 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densit\u0026#224; edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dagli artt. 14 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Per illustrare la censura, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato si sofferma, anzitutto, sulle singole disposizioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 123 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 consente gli \u0026#171;[i]nterventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri si duole che, secondo il combinato disposto delle disposizioni contenute nei primi cinque commi, sarebbe autorizzato, tra l\u0026#8217;altro, il riuso di \u0026#171;\u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) [\u0026#8230;] terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali\u0026#187; nonch\u0026#233; \u0026#171;\u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) [\u0026#8230;] spazi e [\u0026#8230;] volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla\u0026#187; e, dunque, sarebbe possibile \u0026#8220;chiudere\u0026#8221; anche spazi coperti, ma non delimitati lateralmente. Il cos\u0026#236; assentito aumento di cubatura residenziale, di consistenza non controllabile, darebbe luogo a un incremento di carico urbanistico, con squilibrio degli \u0026#171;standard minimi urbanistici degli strumenti di pianificazione generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, il ricorso contesta che \u0026#171;[i]l comma 6 del medesimo articolo consente ulteriori ampliamenti volumetrici, anche esterni all\u0026#8217;involucro geometrico del sottotetto esistente, realizzabili anche in zona A (territorio con agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) ai sensi del comma 7\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn terzo luogo, \u0026#232; censurato il comma 11 dell\u0026#8217;art. 123 il quale, a chiusura della suddetta disciplina, dispone che il volume urbanistico dei sottotetti per i quali sono consentiti gli interventi \u0026#232; \u0026#171;determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all\u0026#8217;esterno delle pareti perimetrali e all\u0026#8217;intradosso del solaio di copertura\u0026#187;. Il ricorrente si duole dell\u0026#8217;espressione derogatoria contenuta nella disposizione secondo cui il nuovo volume \u0026#171;\u0026#232; ammesso anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 124 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 disciplina gli \u0026#171;[i]nterventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale, anche tale disposizione arrecherebbe \u0026#171;deroghe agli standard urbanistici\u0026#187;, posto che con i primi quattro commi consente, negli immobili ad uso abitativo, il riuso dei seminterrati (comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) \u0026#8722; definiti \u0026#171;piani siti alla base dell\u0026#8217;edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra \u0026#232; superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali\u0026#187; \u0026#8722; e dei piani pilotis (comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) \u0026#8211; definiti \u0026#171;superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva \u0026#232; non inferiore ai due terzi della superficie coperta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 125 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 \u0026#232; rubricato \u0026#171;[i]nterventi per il riuso degli spazi di grande altezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa doglianza del ricorrente si appunta sul suo comma 7, secondo cui \u0026#171;[i]n caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, \u0026#232; escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell\u0026#8217;edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell\u0026#8217;edificio o nella porzione di edificio\u0026#187;. Non sarebbe, dunque, \u0026#171;considera[ta] come cubatura il riutilizzo di sottotetti che precedentemente non costituivano volume urbanistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.4.\u0026#8211; A parere dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, l\u0026#8217;art. 126, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 contrasterebbe a sua volta, oltre che con i gi\u0026#224; citati parametri interposti, anche con l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ee-bis\u003c/em\u003e), t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione sarda consente taluni \u0026#171;[i]nterventi nelle strutture destinate all\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; turistico-ricettive\u0026#187; e, in particolare, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte gi\u0026#224; legittimamente autorizzate, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione contrasterebbe anche con la predetta disposizione statale nella parte in cui consente s\u0026#236; in regime di edilizia libera le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, ma solo se mantenute sino al termine massimo di centottanta giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore statale annovererebbe tali interventi precari nell\u0026#8217;edilizia libera per la limitata rilevanza urbanistico-edilizia; ove, per\u0026#242;, sia superato lo stabilito limite temporale, l\u0026#8217;opera dovrebbe essere considerata stabile e, di conseguenza, sarebbe soggetta a tutti \u0026#171;i limiti urbanistici ed edilizi previsti, indipendentemente dal titolo necessario\u0026#187;. Per contro, il legislatore regionale non avrebbe subordinato l\u0026#8217;intervento al necessario titolo, n\u0026#233; disciplinato gli effetti del mantenimento delle opere dopo i duecentoquaranta giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 127 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 detta \u0026#171;Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi\u0026#187;, autorizzando interventi funzionali di ampliamento volumetrico in continuit\u0026#224; all\u0026#8217;unit\u0026#224; immobiliare destinata ad abitazione principale di un disabile grave per un massimo di centoventi metri cubi, anche in deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purch\u0026#233; nel rispetto delle disposizioni del codice civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, ancora una volta, con una previsione generica e indeterminata, si assentirebbero ampliamenti volumetrici in deroga alla pianificazione urbanistica generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 stabilisce le condizioni di ammissibilit\u0026#224; degli interventi di riuso e recupero previsti dai suddetti articoli da 123 a 127.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ne lamenta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale sotto due profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.6.1.\u0026#8211; Quanto alla delimitazione dell\u0026#8217;ambito oggettivo stabilito dal comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), si denuncia la norma che ammette le opere sugli immobili realizzati in difformit\u0026#224; dall\u0026#8217;originario titolo abilitativo e successivamente oggetto di condono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, ammettere gli ampliamenti anche nei cespiti che hanno ottenuto la sanatoria di abusi non solo formali, ma anche sostanziali \u0026#8722; perch\u0026#233; realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia \u0026#8722; contrasterebbe con \u0026#171;\u0026#8220;il carattere generale del divieto di concessione di premialit\u0026#224; volumetriche per gli immobili abusivi, espressivo della scelta fondamentale del legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di abuso e di derogare a tale principio in ipotesi tassative\u0026#8221;\u0026#187; (si cita la sentenza di questa Corte n. 24 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA dire del ricorrente, sarebbe stato riproposto \u0026#171;nella sostanza\u0026#187; il contenuto dell\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della precedente legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017), dichiarato costituzionalmente illegittimo con la citata sentenza n. 24 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.6.2.\u0026#8211; Quanto alla delimitazione temporale stabilita dal comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del medesimo art. 128, la previsione esclude gli interventi per gli edifici completati successivamente all\u0026#8217;entrata in vigore della medesima legge regionale (24 ottobre 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso contesta la norma che assentirebbe, \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e, cubature aggiuntive per tutti gli innumerevoli immobili esistenti alla data del 24 ottobre 2023, \u0026#171;senza alcun riferimento alla pianificazione generale e alla dotazione minima degli standard minimi urbanistici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.7.\u0026#8211; Con il motivo, in ultimo, il ricorrente impugna l\u0026#8217;art. 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 che prevede la \u0026#171;[v]alorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marcedd\u0026#236;\u0026#187;, attraverso un programma integrato di riordino urbano adottato ai sensi dell\u0026#8217;art. 40 della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento normativo \u0026#232; censurato poich\u0026#233;: a) nonostante tale area sia caratterizzata dalla presenza di opere non sanabili, dispone che, in esito all\u0026#8217;approvazione del suddetto programma, \u0026#171;l\u0026#8217;Assessorato regionale competente in materia di patrimonio procede, nel rispetto della normativa vigente, all\u0026#8217;avvio delle procedure di regolarizzazione dell\u0026#8217;assetto occupativo degli immobili\u0026#187;, b) ammetterebbe, in virt\u0026#249; del rinvio alla disciplina di cui all\u0026#8217;art. 40 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, ampliamenti volumetrici del quaranta per cento, incrementabili ulteriormente del trenta per cento, nei casi espressamente previsti, al di fuori della pianificazione e senza il pieno rispetto degli standard minimi previsti dalla normativa statale, c) non escluderebbe dal possibile aumento di incrementi volumetrici gli immobili regolarizzati tramite condoni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il ricorrente, a sostegno dell\u0026#8217;intero motivo, muove poi osservazioni trasversali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; I diversi interventi disciplinati dagli articoli da 123 a 127 e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, disattendendo i limiti della densit\u0026#224; edilizia, violerebbero il principio del primario interesse generale all\u0026#8217;ordinato sviluppo urbano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, le disposizioni impugnate autorizzerebbero \u0026#8722; con procedimenti abilitativi singoli e non coordinati, senza una apposita previsione pianificatoria attuativa \u0026#8722; opere di incremento delle cubature esistenti, oltre i limiti massimi di densit\u0026#224; edilizia fissati dagli standard stabiliti dall\u0026#8217;art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968 e recepiti in Sardegna dall\u0026#8217;art. 4 del decreto assessoriale \u0026#171;22 dicembre\u0026#187; 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) e dalla pianificazione territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura dello Stato traccia il quadro posto dagli evocati parametri interposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, il ricorrente richiama \u0026#171;il principio fondamentale\u0026#187; di pianificazione urbanistica unitaria del territorio espresso dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 1150 del 1942: gli interventi di trasformazione edilizia devono trovare rispondenza, quanto a presupposto e prescrizioni, in un atto di pianificazione, a sua volta sottoposto, ai sensi dei commi ottavo e nono dello stesso articolo, ai limiti di densit\u0026#224;, altezze e distanze di cui agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del d.m. n. 1444 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri precisa, tuttavia, che le prescrizioni dei piani urbanistici non sono caratterizzate da assoluta inderogabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa legislazione nazionale prevederebbe ipotesi di deroga alle previsioni pianificatorie tanto di tipo puntuale, quanto di tipo generale: infatti, il testo unico dell\u0026#8217;edilizia, da un lato, per singoli interventi che soddisfano un peculiare interesse pubblico, disciplinerebbe il rilascio di un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (art. 14), e, dall\u0026#8217;altro, per intere categorie di opere edilizie, autorizzerebbe discostamenti da parte delle leggi regionali (\u0026#171;art[\u0026#8230;] 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u0026#187;). Tuttavia, queste ultime sarebbero ammissibili solo se eccezionali, temporanee e per obiettivi specifici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, il ricorrente invoca l\u0026#8217;efficacia vincolante, anche nei confronti del legislatore delle regioni autonome, delle prescrizioni poste dal d.m. n. 1444 del 1968 che trovano il loro fondamento nei commi ottavo e nono del menzionato art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, della legge n. 1150 del 1942.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato puntualizza che, anche in relazione ai limiti fissati dagli standard urbanistici, le regioni possano dettare disposizioni derogatorie, ma alla sola condizione che esse siano recepite dalla pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. edilizia accorda tale facolt\u0026#224; al legislatore regionale, ma solo \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali\u0026#187; (comma 1) e con la finalit\u0026#224; di \u0026#171;orientare i Comuni nella definizione dei limiti di densit\u0026#224; edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio\u0026#187; (comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePiuttosto, le disposizioni censurate acconsentirebbero al superamento delle densit\u0026#224; massime, a prescindere dal loro recepimento in appositi piani attuativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, le norme impugnate violerebbero, inoltre, i parametri costituzionali posti a tutela del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer un verso, esse contrasterebbero con gli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera\u003cem\u003e s\u003c/em\u003e), Cost., poich\u0026#233;, la previsione di \u0026#171;\u0026#8220;interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito\u0026#8221;\u0026#187; sarebbe idonea di per s\u0026#233; a \u0026#171;\u0026#8220;compromettere l\u0026#8217;imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l\u0026#8217;ambito della tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema\u0026#8221;\u0026#187;, finendo per \u0026#171;\u0026#8220;danneggiare il territorio anche nel suo aspetto paesaggistico e ambientale\u0026#8221;\u0026#187; (si citano le sentenze di questa Corte n. 229 del 2022 e n. 219 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, confliggerebbero con \u0026#171;il principio di leale collaborazione \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 120 Cost., per mancata osservanza dell\u0026#8217;obbligo della pianificazione concertata e condivisa, prescritta dalle norme statali in quanto idonea a garantire l\u0026#8217;ordinato sviluppo urbanistico e ad individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del Codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Con un ulteriore motivo di ricorso, lo Stato impugna l\u0026#8217;art. 131 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 per contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e l\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, per il tramite dell\u0026#8217;art. 6 t.u. edilizia, assunto a principio fondamentale della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e a norma fondamentale di riforma economico-sociale nella materia \u0026#171;edilizia ed urbanistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la disposizione impugnata, il legislatore regionale aggiunge all\u0026#8217;elenco degli interventi eseguibili senza titolo abilitativo, previsto dall\u0026#8217;art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), la lettera \u003cem\u003ef-bis\u003c/em\u003e), avente ad oggetto il posizionamento delle \u0026#171;pergole bioclimatiche\u0026#187;, definite \u0026#171;come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell\u0026#8217;apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inserimento di tali opere nel regime dell\u0026#8217;edilizia libera, disciplinato dal legislatore nazionale con l\u0026#8217;art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, sarebbe costituzionalmente illegittimo per pi\u0026#249; ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi tali opere si occupa nel dettaglio il decreto ministeriale 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l\u0026#8217;elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivit\u0026#224; edilizia libera, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222): ebbene, il d.m. non menzionerebbe le pergole bioclimatiche, ma altri elementi di arredo delle aree di pertinenza, cui le prime non sarebbero assimilabili (voci n. 46 e n. 50: pergole, pergolati e pergotende).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso tratteggia nello specifico la distinzione tra le diverse strutture con funzione di ombreggiamento e riparo, richiamando le definizioni elaborate dalla giurisprudenza amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, le pergole e i pergolati sono manufatti di supporto alle piante rampicanti, che creano ombra allo spazio sottostante, senza offrire protezione dalle precipitazioni piovose, e hanno sostegni puntiformi, senza elementi strutturali alle pareti. Le pergole bioclimatiche di cui alla norma regionale se ne distinguerebbero in quanto presentano una copertura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA loro volta, le pergotende sono individuabili nelle opere, anche di superficie non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una protezione fissa o ripiegabile, di tessuto o altro materiale impermeabile, che riparano sia dal sole, che dalla pioggia. Diversamente da queste, le pergole bioclimatiche non presenterebbero un rivestimento di materiale leggero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA dire del ricorrente, piuttosto, le pergole bioclimatiche, anche se aperte su tutti i lati, in quanto coperte da lamelle, pur orientabili, creerebbero stabilmente un piano chiuso e, in quanto tali, sarebbero assimilabili alle tettoie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQueste ultime, infatti, consistono in coperture stabili sostenute da pilastri, o comunque da strutture verticali discontinue, in aderenza o meno al muro di un edificio, con la funzione di riparo e protezione dell\u0026#8217;area sottostante. Per il loro posizionamento, la giurisprudenza amministrativa richiederebbe un apposito titolo di abilitativo, individuabile, a seconda dei casi, nel permesso di costruire o nella segnalazione certificata di inizio di attivit\u0026#224; (SCIA).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente rafforza la conclusione con la notazione che la libera collocazione di pergole bioclimatiche, specie in zone costiere a forte vocazione turistica, comporterebbe il rischio di grave incidenza sul paesaggio urbano, tramite l\u0026#8217;alterazione dei prospetti degli edifici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate improcedibili, inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La resistente premette che le disposizioni impugnate ripropongono quelle della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, come modificata dalla legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in ordine alle quali la sentenza di questa Corte n. 24 del 2022 avrebbe ritenuto non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale allora promosse dallo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di riproposizione di tali norme sarebbe stata determinata dalla circostanza che la predetta pronuncia ha caducato l\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che regolava l\u0026#8217;efficacia del Titolo II \u0026#8722; Capo I (Norme per il miglioramento del patrimonio edilizio esistente) della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, in cui era ricompresa tanto la disciplina del cosiddetto Piano casa, quanto quella degli interventi di recupero di sottotetti, seminterrati e spazi di grande altezza, oggetto di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente dall\u0026#8217;impostazione seguita dal Presidente del Consiglio, con le disposizioni impugnate non vi sarebbe la riedizione delle norme straordinarie sul Piano casa e dei relativi ampliamenti volumetrici in deroga alle competenze pianificatorie comunali, bens\u0026#236; si consentirebbe, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, il riutilizzo di partizioni esistenti con cambio di destinazione d\u0026#8217;uso al fine di ridurre il consumo di suolo e di consentire l\u0026#8217;efficientamento energetico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la normativa contestata andrebbe raccordata con gli altri istituti normativi regionali e statali, che garantiscono, comunque, il rispetto delle competenze urbanistico edilizie locali e statali (\u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e, i permessi edilizi e le autorizzazioni paesaggistiche e, inoltre, la disciplina della verifica di coerenza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale rammenta, peraltro, che in quasi tutte le regioni sarebbero vigenti discipline analoghe, tese al recupero del patrimonio edilizio esistente, pi\u0026#249; volte giudicate in termini di \u0026#171;legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (si citano le sentenze di questa Corte n. 54 del 2021 e n. 282 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la Regione autonoma invoca la competenza legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica, attribuita dall\u0026#8217;art. 3,primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, i cui limiti sono rinvenibili nelle norme statali che assurgano a norme fondamentali di riforma economico-sociale. Lo Stato ne avrebbe fatto richiamo solo in termini formali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Tanto premesso, in via preliminare, la resistente eccepisce l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intero primo motivo in quanto l\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 2), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023, variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passivit\u0026#224; pregresse e disposizioni varie) avrebbe riportato a sistema la regolamentazione degli standard urbanistici. Ci\u0026#242; in quanto lo \u003cem\u003eius superveniens \u003c/em\u003eavrebbe riscritto l\u0026#8217;art. 128, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, subordinando gli interventi di cui agli artt. 123, 124 e 125 al reperimento degli spazi di parcheggio e degli spazi pubblici o, in caso di impossibilit\u0026#224; di reperimento, all\u0026#8217;obbligo di corrispondere il controvalore monetario delle aree.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La Regione autonoma Sardegna si sofferma, poi, sulle contestazioni delle singole disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; In ordine all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 123 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, ancora in via preliminare, la resistente eccepisce che nella deliberazione del Consiglio dei ministri si fa riferimento ai soli commi 5, 6, 7 e 11 dell\u0026#8217;art. 123, sicch\u0026#233; \u0026#171;il ricorso deve essere limitato a tali disposizioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al comma 5, la resistente rappresenta che con esso \u0026#232; riproposto l\u0026#8217;art. 6, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, il quale aveva introdotto il comma 3-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003enell\u0026#8217;art. 32 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015: in proposito la citata sentenza n. 24 del 2022 avrebbe respinto l\u0026#8217;impugnazione allora articolata dallo Stato sul presupposto che le opere erano sottoposte a rigorose limitazioni, limitazioni corrispondenti a quelle ora stabilite nell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche la norma contenuta nel comma 6 trova corrispondenza in una disposizione presente nella legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, e avrebbe gi\u0026#224; superato il vaglio di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione, letta in combinato disposto con il successivo comma 7, ammetterebbe i recuperi dei sottotetti con modifiche esterne alle unit\u0026#224; immobiliari nelle zone urbanistiche A-centro storico, solo se conformi al piano particolareggiato, adeguato al piano paesaggistico regionale (PPR), rispetto a cui la disposizione non porrebbe alcuna deroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, la necessaria conformit\u0026#224; delle opere di ristrutturazione con il piano particolareggiato sarebbe ribadita dall\u0026#8217;art. 128, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 anche per zone diverse da quella A.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; La Regione autonoma Sardegna controbatte, poi, alle censure di mancato rispetto degli standard urbanistici per gli interventi relativi ai seminterrati e piani pilotis (art. 124) e agli spazi di grande altezza nella parte in cui non \u0026#171;si considera come cubatura il riutilizzo di sottotetti che precedentemente non costituivano volume urbanistico\u0026#187; (art. 125).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della resistente, la violazione da parte di tali norme degli standard e del principio di pianificazione sarebbe stata dedotta genericamente e non terrebbe neppure conto che la normativa censurata deve essere raccordata con le vigenti prescrizioni urbanistico-edilizie statali e regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, analoghe censure sarebbero state dichiarate non ammissibili e non fondate dalla citata pronuncia n. 24 del 2022 che ha sindacato le disposizioni in materia di sottotetti, seminterrati, piani pilotis e riuso di spazi di grande altezza, con motivazioni estensibili alla fattispecie in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, \u0026#232; richiamato il passaggio della decisione secondo cui il ricorrente deve indicare con precisione il precetto violato e \u0026#171;approfondire il complesso contenuto della previsione regionale, particolarmente pregnante alla luce del carattere articolato della disposizione statale richiamata e delle successive specificazioni, contenute nel D.M. 1444 del 1968 e nel decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U che nel contesto sardo ha recepito la disciplina statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.3.\u0026#8211; La resistente rafforza la difesa richiamando, ancora una volta, il sopravvenuto art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 2), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, con cui si \u0026#232; garantito il rispetto degli standard urbanistici relativi a spazi pubblici, verde pubblico e parcheggi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.4.\u0026#8211; La difesa regionale assume poi la non fondatezza della doglianza relativa all\u0026#8217;art. 126 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 \u0026#8722; che prevede la possibilit\u0026#224;, per le strutture ricettive alberghiere, di chiudere, con elementi amovibili, verande e tettoie coperte gi\u0026#224; legittimamente autorizzate \u0026#8722; per tre diverse ragioni: a) anzitutto, sarebbe erroneamente evocato il parametro interposto, in quanto l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ee-bis\u003c/em\u003e), del d.P.R. n. 380 del 2001 riguarda l\u0026#8217;edilizia libera, mentre la disposizione regionale censurata riguarderebbe interventi minori sottoposti alla SCIA; b) inoltre, l\u0026#8217;art. 6 t.u. edilizia non sarebbe norma fondamentale di riforma economico-sociale; c) infine, anche questa disposizione sarebbe analoga ad altra contenuta nella legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, la quale sarebbe stata ritenuta esente dai lamentati vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dalla ricordata sentenza n. 24 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.5.\u0026#8211; Inammissibile e non fondata sarebbe anche la censura dell\u0026#8217;art. 127 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che consente ampliamenti volumetrici a favore dei portatori di handicap grave, ripetendo disposizioni introdotte nell\u0026#8217;ordinamento sardo sin dal 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, il motivo estenderebbe del tutto genericamente e immotivatamente le doglianze svolte con riguardo ai precedenti articoli, rispetto a una disposizione edilizia di tipo speciale, rivolta alle abitazioni dei disabili; in secondo luogo, il ricorrente non terrebbe conto che l\u0026#8217;intervento consentito \u0026#232; subordinato a precise e rigorose condizioni, tra cui anche un vincolo quinquennale di intrasferibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;immobile e un vincolo di modifica della destinazione d\u0026#8217;uso; in terzo luogo, l\u0026#8217;incremento volumetrico in parola non comporterebbe n\u0026#233; l\u0026#8217;aumento del carico insediativo, n\u0026#233; modifiche dell\u0026#8217;assetto urbanistico, in quanto limitato all\u0026#8217;abitazione del soggetto portatore di disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.6.\u0026#8211; A dire della Regione, ancora non fondato sarebbe il vizio di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme contenute nell\u0026#8217;art. 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prima norma escluderebbe legittimamente dall\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; degli interventi derogatori \u0026#171;non legittimamente realizzati, ovvero non ancora legittimati\u0026#187;, consentendoli, per contro, per i cespiti che abbiano preventivamente ottenuto \u0026#171;l\u0026#8217;autorizzazione, sotto tutti i profili, delle opere eventualmente realizzate \u003cem\u003esine titulo\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa seconda norma \u0026#8722; che limita i disciplinati riutilizzi agli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della legge \u0026#8722; non contrasterebbe con i parametri evocati, per le medesime ragioni difensive espresse con riguardo alle censure proposte in relazione alle norme che regolano i singoli interventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.7.\u0026#8211; Ancora, priva di pregio sarebbe la doglianza spiegata nei confronti dell\u0026#8217;art. 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, dettata per la valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marcedd\u0026#236;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente da quanto sostenuto in ricorso, da un lato, la norma non consentirebbe la sanatoria di immobili abusivi, i quali se non sanabili, saranno destinati ad essere demoliti, secondo l\u0026#8217;ordinaria disciplina; dall\u0026#8217;altro lato, gli interventi previsti sarebbero subordinati all\u0026#8217;approvazione di un atto pianificatorio appositamente previsto dall\u0026#8217;art. 40 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 per la riqualificazione degli ambiti urbani e delle periferie, anche attraverso l\u0026#8217;incremento di dotazione degli standard.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; In ultimo, la Regione si difende sul secondo motivo di ricorso relativo all\u0026#8217;art. 131 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via preliminare, il motivo con cui si contesta l\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;edilizia libera dell\u0026#8217;apposizione delle pergole bioclimatiche sarebbe improcedibile in quanto oggetto di \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, a decorrere dal 20 dicembre 2023, ha sostituito il termine \u0026#171;pergole bioclimatiche\u0026#187; proprio con quello di \u0026#171;pergotenda\u0026#187;, invocato dal ricorrente \u0026#171;come parametro di riferimento utile ai fini dell\u0026#8217;individuazione di interventi soggetti a edilizia libera\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In vista dell\u0026#8217;udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via preliminare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha confermato l\u0026#8217;interesse al ricorso nonostante le modifiche apportate dalla legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 alle disposizioni impugnate, non potendosi escludere che queste ultime abbiano trovato applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, ha ribadito le difese gi\u0026#224; spiegate e aggiunto che, bench\u0026#233; la normativa regionale non faccia rinvio espressamente al Piano casa, sostanzialmente ne rappresenta una indiretta e parziale promanazione, ma senza limiti temporali e dimensionali e senza, quindi, quel carattere di straordinariet\u0026#224; che lo caratterizzava.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 35 del 2023), ha impugnato, tra le altre, varie disposizioni della legge della reg. Sardegna n. 9 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il medesimo ricorso, lo scrutinio deve essere qui limitato a quelle proposte con il dodicesimo e quattordicesimo motivo, con cui si censurano diversi articoli contenuti nel Capo XI (recante \u0026#171;Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica\u0026#187;), in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), e terzo, e 120 Cost., nonch\u0026#233; in riferimento all\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; In particolare, con il primo dei suddetti motivi, lo Stato impugna l\u0026#8217;art. 123, commi da 1 a 7 e 11 (relativo agli interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti), l\u0026#8217;art. 124, commi da 1 a 4 (relativo agli interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra), l\u0026#8217;art. 125, comma 7 (relativo agli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza), l\u0026#8217;art. 126, comma 1 (relativo ad opere nelle strutture turistiche recettive), l\u0026#8217;art. 127 (recante \u0026#171;Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi\u0026#187;), l\u0026#8217;art. 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) (che delimita l\u0026#8217;ambito di applicazione di tutte le suddette opere edilizie), e l\u0026#8217;art. 133 (che detta la disciplina per la \u0026#171;[v]alorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marcedd\u0026#236;\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.1.\u0026#8722; Il ricorrente lamenta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni sotto il profilo urbanistico-edilizio: sarebbero violati l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e l\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto speciale nella materia \u0026#171;edilizia ed urbanistica\u0026#187; in relazione all\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, al d.m. n. 1444 del 1968, recepito nella Regione autonoma con il decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonch\u0026#233; agli artt. 2-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee 14 t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni impugnate consentirebbero \u0026#8722; per la generalit\u0026#224; degli immobili esistenti, in via stabile e non eccezionale \u0026#8211; opere edilizie implicanti aumenti di cubatura con \u0026#171;profonda alterazione degli standard urbanistici\u0026#187; e \u0026#171;in contrasto con il principio fondamentale di pianificazione urbanistica unitaria del territorio\u0026#187;. In particolare, le deroghe previste dalle norme regionali opererebbero a prescindere dal loro recepimento in uno strumento urbanistico di tipo attuativo come preteso, invece, dall\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003et.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 126, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 \u0026#8211; che consente nelle strutture alberghiere la chiusura con elementi amovibili delle verande e tettoie per un periodo massimo di duecentoquaranta giorni \u0026#8211;, oltre alla lesione dei suddetti parametri interposti, \u0026#232; denunciato il contrasto anche con l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ee-bis\u003c/em\u003e), t.u. edilizia che autorizza, senza titolo abilitativo, le opere temporanee solo se mantenute nel pi\u0026#249; ridotto periodo di centottanta giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.2.\u0026#8722; Dalle doglianze di tipo urbanistico-edilizio, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato inferisce la violazione degli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.: la previsione di interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito danneggerebbe il territorio anche nel suo aspetto paesaggistico e ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.3.\u0026#8722; Infine, sarebbe leso l\u0026#8217;art. 120 Cost. \u0026#171;per mancata osservanza dell\u0026#8217;obbligo di pianificazione concertata e condivisa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Con il secondo dei suddetti motivi di ricorso, il Governo ha promosso questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 nella parte in cui inserisce il posizionamento delle \u0026#171;pergole bioclimatiche\u0026#187; tra le opere che nel territorio sardo possono essere realizzate in regime di edilizia libera, ai sensi dell\u0026#8217;art. 15, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regionale \u0026#8211; dettata dal comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 1), del predetto articolo \u0026#8722; vulnererebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e l\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, nella materia \u0026#171;edilizia ed urbanistica\u0026#187;, per il tramite dell\u0026#8217;art. 6 t.u. edilizia. Infatti, la norma statale consentirebbe il libero posizionamento di pergolati e pergotende, ma non di pergole bioclimatiche che, in quanto assimilabili alle tettoie, richiederebbero un apposito titolo abilitativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, la Regione autonoma Sardegna ha resistito al ricorso sostenendo l\u0026#8217;\u0026#171;improcedibilit\u0026#224;\u0026#187; tanto del primo, quanto del secondo motivo di ricorso, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per diversi profili, di alcune delle questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Occorre esaminare con priorit\u0026#224; l\u0026#8217;eccezione di improcedibilit\u0026#224; per intervento dello \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e, tesa a precludere trasversalmente la disamina del merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la resistente, le doglianze statali sarebbero state superate per effetto delle modifiche apportate alle disposizioni censurate dalla legge reg. Sardegna n. 17 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello specifico, quanto alle censure di cui al primo motivo, l\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 2), della novella, modificando l\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, avrebbe \u0026#171;riportat[o] a sistema la regolamentazione degli standard urbanistici\u0026#187; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con tacitazione dei rilievi statali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al secondo motivo, l\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 avrebbe superato la promossa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale tramite la sostituzione del termine \u0026#171;pergole bioclimatiche\u0026#187; con quello di \u0026#171;pergotenda\u0026#187;, con conseguente raccordo della disciplina regionale al regime in proposito stabilito dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione non ha fondamento per ambedue i motivi di impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la modifica della disposizione oggetto di questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e la mancata applicazione \u003cem\u003emedi\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etempor\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e della disposizione impugnata (tra le molte, sentenze n. 240 del 2022 e n. 82 del 2021; ordinanza n. 96 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando, invece, come nella specie, la modifica della normativa censurata intervenga prima dell\u0026#8217;impugnazione, al ricorrere delle predette condizioni consegue l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione per difetto di interesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.2.\u0026#8722; In relazione ad entrambe le impugnative non risultano integrati i menzionati requisiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto attiene al primo motivo, \u0026#232; carente la condizione della satisfattivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto della menzionata novella, l\u0026#8217;art. 128, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 prevede ora che \u0026#171;[g]li interventi di cui agli articoli 123, 124 e 125 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall\u0026#8217;articolo 41-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e della legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche ed integrazioni, nonch\u0026#233; degli spazi pubblici previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983\u0026#187; e in caso di impossibilit\u0026#224; di reperimento delle aree ne \u0026#232; consentita la monetizzazione e, dunque, il pagamento al comune di una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che si sarebbero dovute reperire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione sopravvenuta ha cos\u0026#236; condizionato il riutilizzo di sottotetti, piani pilotis, seminterrati e spazi di grande altezza al rispetto o alla monetizzazione degli standard su parcheggi e spazi a fruizione pubblica, ma nulla ha disposto in ordine al rispetto dei limiti della densit\u0026#224; edilizia su cui \u0026#8211; come meglio si preciser\u0026#224; \u0026#8722; esclusivamente si appunta il ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il \u003cem\u003enovum \u003c/em\u003elegislativo non \u0026#232; affatto intervenuto sulle ulteriori norme impugnate, contenute negli artt. 126, 127 e 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.3.\u0026#8722; Per quanto concerne il secondo motivo, difetta la prova della mancata applicazione \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;impugnato art. 131, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 1), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata ha consentito nell\u0026#8217;immediato l\u0026#8217;apposizione delle pergole bioclimatiche in regime di edilizia libera e ha avuto vigenza per circa due mesi (dal 24 ottobre al 19 dicembre 2023): pertanto \u0026#8722; come anche dichiarato nella nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione autonoma Sardegna depositata in giudizio \u0026#8722; non si pu\u0026#242; escludere che sull\u0026#8217;intero territorio regionale sia stata eretta, senza titolo abilitativo, qualche opera di tal fatta, nel pur breve termine intercorrente tra l\u0026#8217;entrata in vigore della norma impugnata e di quella sopravvenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Quanto alle ulteriori eccezioni di inammissibilit\u0026#224;, spiegate dalla resistente in relazione alle censure rivolte alle singole disposizioni, \u0026#232; opportuno differirne la disamina alla trattazione di ciascuna di esse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Ancora in via preliminare, deve rilevarsi di ufficio l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della doglianza di violazione del principio di copianificazione proposta a chiusura del primo dei motivi di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente sostiene in proposito che le disposizioni sul recupero del patrimonio edilizio confliggano con \u0026#171;il principio di leale collaborazione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 120 Cost., per mancata osservanza dell\u0026#8217;obbligo della pianificazione concertata e condivisa, prescritta dalle norme statali in quanto idonea a garantire l\u0026#8217;ordinato sviluppo urbanistico e ad individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del Codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi in via principale il ricorrente ha l\u0026#8217;onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa (tra le tante, sentenze n. 155, n. 125 e n. 80 del 2023, n. 265, n. 259 e n. 135 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri non ha adempiuto all\u0026#8217;onere di dedurre specificamente in quali termini confliggano con l\u0026#8217;evocato parametro le disposizioni impugnate, le quali pi\u0026#249; volte (artt. 123, 125 e 128) richiamano il piano paesaggistico di cui la Regione autonoma Sardegna si \u0026#232; dotata (approvato con la delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7, recante \u0026#171;L.R. 25 novembre 2004, n. 8, articolo 1, comma 1, Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo\u0026#187; relativo alle aree costiere), e non ne disattendono espressamente le previsioni, ma anzi fissano condizioni volte a salvaguardare i valori dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio (art. 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e). Questa Corte, infatti, ha gi\u0026#224; dato atto del \u0026#171;percorso di leale collaborazione che la Regione autonoma Sardegna e lo Stato hanno intrapreso nel procedimento di revisione del piano delle aree costiere e nell\u0026#8217;elaborazione del piano relativo alle aree interne, mediante un confronto costante, scandito anche dalla sottoscrizione di un protocollo di intesa [stipulato il 19 febbraio 2007] e di successivi disciplinari attuativi [siglati dalla Regione e dal Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali il 1\u0026#176; marzo 2013 e il 18 aprile 2018], in armonia con quanto \u0026#232; previsto dalla legislazione statale\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; L\u0026#8217;esame del merito delle doglianze deve essere preceduto, anzitutto, dall\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;ambito materiale cui ricondurre la normativa impugnata, necessaria a segnare i confini della contestata potest\u0026#224; legislativa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio esistente, la valorizzazione urbanistica di un\u0026#8217;area degradata e la realizzazione di interventi edili in edilizia libera \u0026#8722; in ragione della loro \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, della finalit\u0026#224; perseguita e del loro contenuto, tralasciando la considerazione degli aspetti marginali e degli effetti riflessi (tra le altre e da ultimo, sentenze n. 26 del 2024, n. 223, n. 124 e n. 6 del 2023) \u0026#8722; vanno ascritte alla materia \u0026#171;edilizia ed urbanistica\u0026#187; in cui la Regione autonoma Sardegna ha potest\u0026#224; normativa primaria ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera\u003cem\u003e f\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione statutaria pone tra i limiti a tale competenza legislativa i princ\u0026#236;pi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dettate dal legislatore statale per \u0026#171;rispond[ere] complessivamente ad un interesse unitario\u0026#187; e che \u0026#171;esig[o]no, pertanto, un\u0026#8217;attuazione su tutto il territorio nazionale\u0026#187; (per tutte, sentenza n. 198 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA siffatte norme \u0026#8722; con le precisazioni che si vedranno \u0026#8722; questa Corte ha gi\u0026#224; ricondotto i parametri interposti individuati dal ricorrente e, in particolare, il principio della necessaria pianificazione urbanistica del territorio, espresso nell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003edella legge n. 1150 del 1942 (da ultimo, sentenze n. 147, n. 136 e n. 90 del 2023); la disciplina degli standard urbanistici, che nel medesimo art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e rinviene il suo fondamento (sentenza n. 90 del 2023); le norme del t.u. edilizia concernenti i titoli abilitativi (sentenze n. 90 del 2023 e n. 24 del 2022); la normativa a tutela del paesaggio (sentenze n. 90 del 2023; n. 248, n. 24 e n. 21 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Il riscontro della potest\u0026#224; legislativa primaria nella materia \u0026#171;edilizia ed urbanistica\u0026#187; consente subito di rilevare d\u0026#8217;ufficio la palese inconferenza e, pertanto inammissibilit\u0026#224; (tra le altre, sentenze n. 171 del 2023, n. 172 del 2021 e n. 144 del 2020), dell\u0026#8217;evocazione da parte del ricorrente della violazione dei princ\u0026#236;pi fondamentali nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, comma terzo, Cost., che si riferisce al diverso ambito della potest\u0026#224; legislativa concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Nel contesto delle delineate considerazioni, va esaminato, anzitutto, il primo motivo di impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto \u0026#232; strutturato con una argomentazione trasversale a sostegno dei due gruppi di censure (quello urbanistico-edilizio e quello paesaggistico-ambientale) \u0026#8722; tutta basata sull\u0026#8217;assunto secondo cui la disciplina censurata di riutilizzo del patrimonio esistente deroghi ai limiti di densit\u0026#224; edilizia \u0026#8722; e con la declinazione delle doglianze con riguardo alle singole disposizioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn termini corrispondenti ne andr\u0026#224; affrontato l\u0026#8217;esame, procedendo, dapprima, alla verifica del nucleo argomentativo di fondo del ricorrente e, di seguito, al vaglio delle specifiche critiche rivolte alle singole disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; richiede una breve illustrazione sulla genesi della normativa impugnata e l\u0026#8217;inquadramento della sua portata con i conseguenti risvolti esegetici che, in uno, all\u0026#8217;esatta perimetrazione delle censure, consentono di tracciare le coordinate con cui condurre il giudizio di costituzionalit\u0026#224; sulle singole norme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;adozione degli articoli da 123 a 128 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 trae origine dalle vicende che hanno interessato le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 \u0026#8722; il cosiddetto \u0026#8220;secondo piano casa sardo\u0026#8221; \u0026#8722; come modificate dalla legge reg. Sardegna n. 1 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale Capo della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, denominato \u0026#171;Norme per il miglioramento del patrimonio esistente\u0026#187;, ricomprende: a) le disposizioni che consentono interventi di ristrutturazione, mirati al miglioramento del patrimonio immobiliare esistente, con riconoscimento di incrementi del volume urbanistico disponibile (artt. 30 e 31), e dunque delle premialit\u0026#224; volumetriche che contraddistinguono le discipline regionali straordinarie del Piano casa, adottate prima sulla base dell\u0026#8217;intesa tra Stato, regioni ed enti locali sottoscritta il 1\u0026#176; aprile 2009 e, di seguito, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Prime disposizioni urgenti per l\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106; b) le disposizioni che disciplinano gli interventi di riuso e recupero di spazi e volumi di vario genere (art. 31, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, relativo alle verande delle strutture ricettive, art. 32, relativo ai sottotetti, art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, relativo a seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra, e art. 33, relativo agli spazi di grande altezza); c) le disposizioni che riconoscono uno speciale ampliamento di volumetria alle abitazioni dei disabili gravi (artt. 30, comma 8, e 36, comma 15-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e): d) le disposizioni che regolano le condizioni di ammissibilit\u0026#224; (art. 34), gli aspetti procedimentali (art. 35) e dettano regole comuni ai vari interventi (art. 36).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl suddetto complesso di disposizioni ha cessato di avere effetto in seguito alla dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che aveva differito al 31 dicembre 2023 il termine di efficacia dell\u0026#8217;intero Capo, fissato dall\u0026#8217;art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 (da ultimo) al 31 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la sentenza n. 24 del 2022 ha giudicato costituzionalmente illegittima la protrazione (ennesima) del termine di vigenza della normativa in parola. Ci\u0026#242; in quanto l\u0026#8217;art. 17, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 \u0026#171;nel sancire per un tempo apprezzabile un\u0026#8217;ulteriore proroga di disposizioni che derogano alla pianificazione urbanistica, consente reiterati e rilevanti incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente, isolatamente considerati e svincolati da una organica disciplina del governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePreso atto della pronuncia di questa Corte, il legislatore regionale \u0026#232; nuovamente intervenuto in materia di recupero del patrimonio edilizio e \u0026#8722; omettendo la riproposizione delle norme di attribuzione di volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente riconosciuta dalla pianificazione urbanistica (contenute negli artt. 30 e 31) e delle specifiche regole a queste dedicate (art. 36, commi da 1 a 5, da 8 a 10 e 13) \u0026#8722; ha rieditato, con alcune modifiche, negli articoli da 123 a 128 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, le norme sugli interventi di riutilizzo di spazi e volumi di vario genere, sull\u0026#8217;ampliamento volumetrico delle abitazioni dei disabili gravi e quelle trasversali su condizioni di ammissibilit\u0026#224;, regole comuni e procedure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;operazione normativa, per quanto qui rilevante, la Regione autonoma Sardegna ha poi aggiunto la disposizione sulla valorizzazione della borgata di Marcedd\u0026#236; (art. 133) e quella sulla realizzazione di pergole bioclimatiche (art. 131)\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8722; Quanto alla portata della nuova disciplina relativa al recupero del patrimonio edilizio esistente, deve convenirsi \u0026#8211; secondo quanto del resto dedotto anche dalle parti, nelle pur diverse prospettive \u0026#8211; sul suo carattere non pi\u0026#249;, come in passato, di disciplina straordinaria e derogatoria, bens\u0026#236; di disciplina \u0026#171;a regime\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, le disposizioni fuoriescono dalla sfera applicativa della normativa eccezionale del Piano casa \u0026#8722; a sua volta caratterizzata dalla temporaneit\u0026#224; (sentenze n. 90 e n. 17 del 2023) \u0026#8722; come si ricava tanto dalla illustrata mancata riproposizione delle speciali premialit\u0026#224; volumetriche, quanto dal mancato richiamo sia all\u0026#8217;intesa del 1\u0026#176; aprile 2009, sia all\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 70 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, plurimi indici rivelano la stabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento normativo. In particolare, il complesso delle previsioni: a) non si auto-qualifica come disciplina straordinaria e temporanea di riutilizzo dell\u0026#8217;edificato (come invece riscontrato da questa Corte con riguardo ad altre similari normative regionali in tema di governo del territorio sottoposte al suo sindacato); b) non prevede un termine finale di efficacia della disciplina (a differenza del previgente art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015); c) non contiene una norma di generale deroga alla disciplina urbanistico-edilizia; d) non fa riferimento ad esigenze contingenti e, anzi, esplicita finalit\u0026#224; stabili e durevoli quali la riduzione del consumo di suolo (artt. 123 e 124), la massima fruibilit\u0026#224; delle abitazioni dei disabili (art. 127), l\u0026#8217;adeguamento delle strutture ricettive all\u0026#8217;obiettivo dell\u0026#8217;allungamento della stagione turistica (art. 126).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tanto si accompagna l\u0026#8217;ampiezza dell\u0026#8217;ambito oggettivo della normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni \u003cem\u003ede quibus\u003c/em\u003e hanno ad oggetto interventi di riutilizzo di un novero particolarmente ampio di spazi e volumi (piani pilotis, seminterrati e locali al piano terra, soppalchi, spazi di grande altezza, verande, tettoie, sottotetti che, nel caso del riuso, includono anche le terrazze aperte su tutti i lati e gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla) con riguardo all\u0026#8217;intero edificato esistente alla data di entrata in vigore della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, vale a dire alla data del 24 ottobre 2023 (termine ricavabile, \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e, dall\u0026#8217;art. 128, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, il quale esclude l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; degli interventi per gli edifici completati dopo la sua entrata in vigore). Inoltre, la legge regionale non pone un termine finale per la presentazione delle domande per l\u0026#8217;ottenimento del necessario titolo edilizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8722; Dalla natura stabile della disciplina in esame derivano rilevanti conseguenze interpretative, in parte diverse da quelle da cui muove il ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8722; La giurisprudenza di questa Corte ha gi\u0026#224; riconosciuto che gli interventi di recupero volumetrico perseguono interessi ambientali certamente apprezzabili, quali la riduzione del consumo di suolo e l\u0026#8217;efficientamento energetico (sentenze n. 147 e n. 90 del 2023, n. 54 del 2021), ma al contempo ha \u0026#171;affermato che le leggi regionali che li consentano debbono prevedere (o devono essere interpretate nel senso che devono prevedere) il rispetto tanto della normativa sugli standard urbanistici, quanto del codice dei beni culturali (sentenze n. 17 del 2023, n. 24 del 2022, n. 124 e n. 54 del 2021, n. 208 del 2019, n. 282 del 2016)\u0026#187; (ancora, sentenza n. 90 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo, in particolare, agli standard urbanistici, il cui rispetto \u0026#232; stato espressamente imposto anche alla legislazione speciale del Piano casa \u0026#8211; art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, e art. 1, comma 271, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2015)\u0026#187; \u0026#8211;, questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di precisare che l\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. edilizia consente alle leggi regionali di prevedere disposizioni derogatorie al d.m. n. 1444 del 1968, ma esclusivamente \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali\u0026#187; e dunque \u0026#171;a condizione che le deroghe siano recepite da strumenti urbanistici attuativi (funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio) e non riguardino singoli edifici\u0026#187; (sentenza n. 217 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEvidentemente, tali ristretti margini di derogabilit\u0026#224; degli indici imposti dagli standard valgono in termini equivalenti tanto per la normativa eccezionale quanto, e a maggior ragione, per la normativa stabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.2.\u0026#8722; Differente discorso va condotto con riguardo al rapporto della legislazione sul riutilizzo degli immobili e le previsioni pianificatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome pi\u0026#249; volte rimarcato dalla giurisprudenza costituzionale, la pianificazione del territorio non \u0026#232; funzionale solo all\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;ordinato sviluppo edilizio del territorio, ma \u0026#232; rivolta anche alla realizzazione contemperata di una pluralit\u0026#224; di differenti interessi pubblici, incidenti sul medesimo territorio, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti (sentenze n. 219 e n. 202 del 2021 e similmente sentenze n. 90, n. 19 e n. 17 del 2023 e n. 229 del 2022). In altri termini, sulla medesima \u003cem\u003eres\u003c/em\u003e (il territorio) incidono una pluralit\u0026#224; di interessi che si traducono in una pluralit\u0026#224; di beni giuridici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale cornice, diviene rilevante la portata ordinaria o straordinaria della disciplina edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.2.1.\u0026#8722; In particolare, nei casi, come quelli in esame, in cui una legge regionale regoli non in via eccezionale, bens\u0026#236; a regime, il riutilizzo degli spazi e volumi esistenti va, anzitutto, escluso \u0026#8722; diversamente dall\u0026#8217;impostazione generale da cui muove il ricorrente \u0026#8722; che tale disciplina possa essere interpretata nel senso di porre \u0026#8220;di per s\u0026#233;\u0026#8221; una generale deroga alle previsioni dei piani urbanistici e agli standard cui questi devono conformarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePiuttosto, secondo un approccio sistematico e una loro lettura costituzionalmente orientata, siffatte normative devono intendersi come naturalmente rispettose della pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.2.2.\u0026#8722; Diversamente, se la disciplina regionale stabile ponga deroghe espresse agli strumenti urbanistici ne andr\u0026#224; valutata la legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, in pi\u0026#249; occasioni questa Corte ha affermato che alla legge regionale \u0026#8211; che \u0026#232; fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali \u0026#8211; non \u0026#232; impedito in assoluto di consentire interventi in deroga a tali strumenti urbanistici, quantitativamente, qualitativamente e temporalmente circoscritti (sentenze n. 202 e n. 124 del 2021 e n. 245 del 2018). In particolare, il legislatore regionale pu\u0026#242; ragionevolmente conformare, senza vanificare, la funzione pianificatoria per perseguire interessi generali (ancora sentenze n. 202 del 2021, n. 179 del 2019 e n. 160 del 2016), con una valutazione pi\u0026#249; ampia delle esigenze proprie di quel territorio (sentenza n. 378 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve, dunque, le leggi regionali consentano deroghe espresse al principio di pianificazione \u0026#8211; che, come rammentato, vincola anche regioni a statuto speciale che abbiano competenza primaria in materia urbanistica \u0026#8722; esse soggiacciono a un giudizio di proporzionalit\u0026#224; da condurre in astratto sulla \u0026#171;legittimit\u0026#224; dello scopo perseguito dal legislatore regionale e quindi in concreto con riguardo alla necessit\u0026#224;, alla adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti\u0026#187; (ancora sentenza n. 179 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, anzitutto \u0026#8722; come recentemente ribadito (sentenza n. 119 del 2024) \u0026#8211; \u0026#232; vero che il legislatore regionale pu\u0026#242; consentire deroghe di tipo generale a quanto stabilito dai piani con riguardo a determinate tipologie di interventi edilizi, purch\u0026#233; connotate dalla \u0026#171;eccezionalit\u0026#224; e [\u0026#8230;] temporaneit\u0026#224;\u0026#187; e dal perseguimento di \u0026#171;obiettivi specifici, coerenti con i detti caratteri\u0026#187; (sentenza n. 17 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa peraltro avvertito che, ove le norme derogatorie siano inserite in una normativa di tipo stabile \u0026#8211; come quella in esame \u0026#8722;, il vaglio di proporzionalit\u0026#224; deve essere necessariamente pi\u0026#249; stringente di quello da condurre su analoghe norme di tipo temporaneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, \u0026#232; appena il caso di ricordare, che il t.u. dell\u0026#8217;edilizia consente anche per singoli interventi di ristrutturazione edilizia la possibile deviazione dallo strumento urbanistico comunale, rimettendone l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esito di un apposito procedimento (quello del permesso di costruire in deroga previsto dall\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia), nell\u0026#8217;ambito del quale il Consiglio comunale attesta che la \u0026#171;realizzazione [dello specifico intervento] \u0026#232; diretta a soddisfare un interesse pubblico che si ritiene prevalente, a determinate condizioni, rispetto all\u0026#8217;assetto generale definito dal piano\u0026#187;. Le disposizioni impugnate non rimettono all\u0026#8217;ente comunale la valutazione in concreto dei singoli interventi di riutilizzo degli spazi e volumi, ma \u0026#8722; si ripete \u0026#8722; li hanno direttamente assentiti in termini generali e astratti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsegue dalla chiarita impostazione ermeneutica che, solo laddove la disciplina in parola consenta un effettivo incremento volumetrico disattendendo i limiti imposti dagli standard e dai piani urbanistici, andr\u0026#224; valutata \u0026#8211; nei limiti delle censure proposte \u0026#8211; la legittimit\u0026#224; costituzionale delle relative norme derogatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8722; Ancora, per la valutazione dell\u0026#8217;articolato motivo di ricorso, \u0026#232; necessaria l\u0026#8217;esatta perimetrazione delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.1.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione di parametri urbanistico-edilizi per la \u0026#171;profonda alterazione degli standard urbanistici\u0026#187; e per contrasto con il \u0026#171;principio fondamentale di pianificazione urbanistica unitaria del territorio\u0026#187;, determinato dal consentito generale aumento delle cubature.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa complessiva lettura degli argomenti a sostegno della doglianza porta a restringerne il contenuto: con essa il Presidente del Consiglio lamenta esclusivamente che siano disattesi i limiti della densit\u0026#224; edilizia fissati dagli standard urbanistici (disciplinati, a livello nazionale, dall\u0026#8217;art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968 e, nella Regione autonoma Sardegna, dall\u0026#8217;art. 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983) o da quelli pi\u0026#249; rigorosi stabiliti dalla pianificazione. Non \u0026#232;, invece, contestata la disciplina e l\u0026#8217;eventuale superamento degli ulteriori limiti di altezza, distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti e gli spazi destinati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.2.\u0026#8722; Per quanto attiene poi alle questioni di matrice paesaggistica che il ricorrente promuove (artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost.), deve osservarsi che \u0026#8211; salvo con riferimento alla sola impugnazione di una norma di cui si dir\u0026#224; (combinato disposto dei commi 6 e 7 dell\u0026#8217;art. 123) \u0026#8722; esse sono formulate non gi\u0026#224; quale diretta violazione di norme statali poste a presidio del paesaggio o delle prescrizioni del piano paesaggistico, bens\u0026#236; quale conseguenza in s\u0026#233; della generale deroga al principio di pianificazione urbanistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con il rinvio alle sentenze n. 229 del 2022 e n. 219 del 2021, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato si limita all\u0026#8217;assunto che la previsione di \u0026#171;\u0026#8220;interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito\u0026#8221;\u0026#187; sarebbe idonea di per s\u0026#233; a \u0026#171;compromettere l\u0026#8217;imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l\u0026#8217;ambito della tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema\u0026#187;, finendo per \u0026#171;danneggiare il territorio anche nel suo aspetto paesaggistico e ambientale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa preliminarmente osservato che il principio stabilito da tali precedenti (ribadito dalla sentenza n. 19 del 2023 ad essi successiva e conforme) non si attaglia al caso in esame, in quanto affermato con riguardo a normative straordinarie \u0026#8722; quelle attuative del Piano casa \u0026#8211; che sono state concepite, in virt\u0026#249; della loro peculiare genesi, come prevalenti in via generale sui piani urbanistici. E tale prevalenza \u0026#232; stata anche esplicitata dal legislatore nazionale in sede di interpretazione autentica dell\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, da parte del gi\u0026#224; richiamato art. 1, comma 271, della legge n. 190 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifferentemente, per la disciplina censurata che detta in via \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; il riutilizzo dell\u0026#8217;edificato esistente vale, in senso opposto, il chiarito presupposto esegetico (punto 5.3.2.1.) della tendenziale compatibilit\u0026#224; delle normative a regime con il principio di pianificazione: dalla negazione della generale portata derogatoria agli strumenti urbanistici da parte delle disposizioni impugnate deriva, allora, in astratto il difetto della conseguenziale lesione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, piuttosto, attraverso l\u0026#8217;analisi puntuale della disciplina in questione, che deve valutarsi se, alle eventuali deroghe espresse alla pianificazione urbanistica, per la loro consistenza, consegua anche il danneggiamento del territorio nel suo aspetto paesaggistico e ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, questa Corte ha gi\u0026#224; escluso che norme regionali che consentono deroghe agli strumenti di pianificazione urbanistica integrino di per s\u0026#233; anche una deroga alle prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e al PPR (sentenze n. 119 del 2024, n. 17 del 2023 e n. 124 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8722; Cos\u0026#236; fissate le coordinate dello scrutinio, pu\u0026#242; procedersi all\u0026#8217;analisi delle questioni come declinate con riguardo alle singole disposizioni impugnate, esaminate non secondo la loro successione numerica, bens\u0026#236; sulla base delle pertinenti argomentazioni logiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 124, commi da 1 a 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, rubricato \u0026#171;Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma Sardegna replica in via preliminare che la violazione degli indici volumetrici \u0026#232; genericamente dedotta e non tiene conto che gli interventi in parola sono subordinati al rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche statali e regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; deve essere disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo alla disciplina delle opere in parola, la difesa statale individua le disposizioni oggetto di censura e motiva la violazione dei parametri evocati con l\u0026#8217;assunto che il recupero dei suddetti locali comporti la realizzazione di nuove cubature anche oltre i valori massimi posti dagli standard urbanistici e dagli atti di pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la motivazione della doglianza supera la soglia minima di chiarezza e completezza che, secondo la rammentata giurisprudenza costituzionale, rende ammissibile l\u0026#8217;impugnativa proposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePiuttosto, la denunciata genericit\u0026#224; della dedotta violazione dei limiti di densit\u0026#224; edilizia \u0026#232; profilo che attiene al merito delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; Tanto premesso, le questioni promosse con riguardo all\u0026#8217;art. 124, commi da 1 a 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni recano le definizioni di seminterrati, piani pilotis e piano terra (comma 1), le finalit\u0026#224; per le quali \u0026#232; ammesso il riuso negli immobili destinati ad uso abitativo (comma 2), le condizioni alle quali \u0026#232; subordinato, da un lato, il riuso dei piani pilotis (comma 3) e, dall\u0026#8217;altro, il recupero dei seminterrati (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel sostenere il superamento delle potenzialit\u0026#224; edificatorie con riguardo alla specifica disciplina, il ricorso si limita effettivamente a riportare la definizione legislativa del comma 1 senza dedurre quale sia la specifica norma derogatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEscluso, per quanto esposto (punto 5.3.2.1.), che la disciplina sul riutilizzo di spazi e volumi dia luogo di per s\u0026#233; alla deroga agli indici volumetrici, non si rinviene nelle disposizioni censurate alcuna norma che ne consenta espressamente la disapplicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto trova conferma \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003econtrario\u003c/em\u003e nello \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e che ha modificato il comma 2 dell\u0026#8217;art. 124.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 ha aggiunto alla norma che consente il riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti negli immobili destinati ad uso abitativo, l\u0026#8217;inciso \u0026#171;anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo con tale addizione, il legislatore regionale ha espressamente autorizzato la superabilit\u0026#224; della densit\u0026#224; edilizia. Tale norma innovativa \u0026#232; stata impugnata con autonomo ricorso (reg. ric. n. 6 del 2024), sicch\u0026#233; non ricorrono i presupposti per l\u0026#8217;estensione del presente giudizio alla nuova formulazione (tra le altre, sentenze n. 17 del 2023, n. 240 del 2022, n. 36 del 2021 e n. 286 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, risultano indimostrate nella disposizione impugnata le lamentate violazioni dei parametri, sia di natura urbanistico-edilizia, sia di natura paesaggistica che \u0026#8722; per quanto chiarito (punto 5.4.2.) \u0026#8722; sono proposte esclusivamente come conseguenziali alle prime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8722; Il ricorrente si duole anche dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 125 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, rubricato \u0026#171;Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnativa statale si appunta sul solo comma 7, secondo cui \u0026#171;[i]n caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, \u0026#232; escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell\u0026#8217;edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell\u0026#8217;edificio o nella porzione di edificio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePreliminarmente, la resistente ha ancora eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle relative questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; questa volta fondata e le questioni devono essere, pertanto, dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente non spiega, in alcun modo, come la ristrutturazione oggetto di disciplina, che per sua natura non determina volumi aggiuntivi e non aumenta la superficie calpestabile, comporti cubatura assentibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve in proposito richiamarsi quanto gi\u0026#224; affermato dalla sentenza n. 24 del 2022, in relazione allo scrutinio dell\u0026#8217;impugnazione della stessa norma contenuta nell\u0026#8217;art. 33 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, come modificata dalla legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, e di cui l\u0026#8217;art. 125, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, costituisce la riedizione: \u0026#171;[i]l ricorrente trascura di indicare il precetto violato [della normativa sugli standard urbanistici] dalla legge impugnata e di approfondire il complesso contenuto della previsione regionale che esclude, a precise condizioni, il ricalcolo del volume. Tale onere di specificazione \u0026#232; ancora pi\u0026#249; pregnante, alla luce del carattere articolato della legislazione statale richiamata e delle successive specificazioni, contenute nel d.m. n. 1444 del 1968 e nel decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, che nel contesto sardo ha recepito la disciplina statale in tema di densit\u0026#224;, altezze e distanze\u0026#187; (punto 30.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8722; Ancora, lo Stato censura i commi da 1 a 7 e 11 dell\u0026#8217;art. 123 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, rubricato \u0026#171;Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti\u0026#187;, e, in particolare: i) le norme che, per estendere gli spazi e i volumi oggetto di possibile riuso, ampliano la nozione dei sottotetti sino a ricomprendere gli spazi coperti, anche se non delimitati lateralmente (comma 5, lettere \u003cem\u003eb \u003c/em\u003ee \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e); ii) la norma che ammette il recupero di sottotetti con incrementi volumetrici anche in zona A (combinato disposto dei commi 6 e 7); iii) la norma che consente il riutilizzo dei sottotetti anche in ipotesi di superamento dei limiti volumetrici (comma 11).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.1.\u0026#8722; In via preliminare, la Regione eccepisce la carenza, nella delibera di autorizzazione ad impugnare, di ogni riferimento ai primi quattro commi dell\u0026#8217;art. 123.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; l\u0026#8217;atto autorizzativo al ricorso del Consiglio dei ministri, n\u0026#233; l\u0026#8217;allegata relazione, cui esso rinvia, fanno menzione di tale porzione normativa (rispetto alla quale, peraltro, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato non ha svolto precipue critiche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riscontrata omissione comporta l\u0026#8217;esclusione della volont\u0026#224; del ricorrente di promuovere le relative questioni e, dunque, la loro inammissibilit\u0026#224;. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l\u0026#8217;organo legittimato si determina all\u0026#8217;impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell\u0026#8217;atto d\u0026#8217;impugnazione (tra le tantissime, sentenze n. 134, n. 58 del 2023 e n. 179 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl merito delle censure va scrutinato, pertanto, in relazione agli ulteriori commi impugnati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.2.\u0026#8722; Le questioni rivolte verso il comma 5 dell\u0026#8217;art. 123 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione, al fine di individuare l\u0026#8217;ambito oggettivo degli interventi di riuso, aggiunge alla nozione tradizionale di sottotetto \u0026#8722; inteso come lo spazio ricompreso tra l\u0026#8217;intradosso della copertura dell\u0026#8217;edificio e l\u0026#8217;estradosso del solaio del piano sottostante (art. 123, commi 1, 4 e 5, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge regionale impugnata, in termini corrispondenti a quella riportata nel \u0026#171;Quadro delle definizioni uniformi\u0026#187; di cui all\u0026#8217;Allegato A dello Schema di regolamento edilizio tipo, adottato a seguito di intesa in Conferenza unificata del 20 ottobre 2016) \u0026#8722; \u0026#171;\u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, deve ritenersi che la definizione del sottotetto adottata dal legislatore regionale sia, come sostenuto in ricorso, particolarmente ampia, in quanto giunge a ricomprendere la chiusura di spazi esistenti che in precedenza non costituivano volumi, come le terrazze aperte su quattro lati. Tuttavia, non vi sono elementi che inducano a ritenere che l\u0026#8217;ammissione della realizzazione di tale nuova volumetria disattenda, di per s\u0026#233;, i limiti di edificabilit\u0026#224; stabiliti dagli standard o dagli strumenti urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso, allora, la potest\u0026#224; legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica va interpretata in conformit\u0026#224; alle suddette norme fondamentali di grande riforma economico-sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, come in precedenza, in difetto di una esplicita deroga alla pianificazione, cade anche la censura formulata in via conseguenziale di lesione degli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.3.\u0026#8722; Le questioni aventi ad oggetto il comma 11 del medesimo art. 123, promosse in riferimento all\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale, per contrasto con l\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, con l\u0026#8217;art. 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonch\u0026#233; con gli artt. 2-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee 14 t.u. edilizia sono fondate, come di seguito precisato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione di chiusura della disciplina sul riutilizzo dei sottotetti prevede, tra l\u0026#8217;altro, che tanto gli interventi di \u0026#171;riuso\u0026#187; (senza incremento della sagoma esterna dell\u0026#8217;immobile, disciplinati dai commi da 2 a 5) quanto quelli di \u0026#171;recupero\u0026#187; (con incremento della sagoma esterna dell\u0026#8217;immobile disciplinati dai commi da 6 a 9) possano creare nuovo volume urbanistico anche \u0026#171;mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi tale proposizione \u0026#232; oggetto di dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale la sola norma che consente il superamento delle soglie volumetriche e non anche quella relativa alle altezze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEvidentemente la previsione normativa consente espressamente, in via stabile e in termini generali, di disattendere gli standard di densit\u0026#224; edilizia fissati dall\u0026#8217;art. 4 del decreto assessorile n. 2266/U/1983, o quelli, eventualmente superiori, previsti dai piani urbanistici senza rispettare le condizioni cui \u0026#8722; come si \u0026#232; rammentato (punto 5.3.1.) \u0026#8722; al legislatore regionale \u0026#232; consentito introdurre deroghe alle evocate norme fondamentali di riforma economico-sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, quanto agli indici volumetrici dettati dalla normativa regionale, l\u0026#8217;impugnata disposizione derogatoria prescinde dalla necessit\u0026#224; del relativo recepimento negli strumenti urbanistici, come prescritto dall\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003et.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto invece alla deroga alla potenzialit\u0026#224; edificatoria eventualmente stabilita, in termini pi\u0026#249; rigorosi, dalle disposizioni dei piani comunali, la disciplina non rispetta il principio di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 123, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, pur nella apprezzabile finalit\u0026#224; di ridurre il consumo di suolo, disattende la densit\u0026#224; prevista dagli strumenti urbanistici in termini stabili, assentendo in via generale gli interventi di riutilizzo con riguardo ad un novero particolarmente ampio di spazi e volumi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regionale impugnata, in conclusione, vulnera, per entrambi i versi, l\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;ordinato sviluppo edilizio presidiato dagli standard e dal principio di pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer ripristinare la legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione regionale censurata \u0026#232; sufficiente espungere l\u0026#8217;inciso \u0026#171;degli indici volumetrici e\u0026#187;, permanendo, in quanto non impugnata, la norma derogatoria alla disciplina delle altezze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 123, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;degli indici volumetrici e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.3.1.\u0026#8722; Restano assorbite le ulteriori questioni promosse con riguardo al medesimo comma 11, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.4.\u0026#8722; Va ora esaminata la censura formulata nei confronti del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell\u0026#8217;art. 123 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la previsione impugnata anche \u0026#171;nelle zone urbanistiche A dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale\u0026#187; sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo con incremento volumetrico. In particolare, l\u0026#8217;ampliamento dell\u0026#8217;involucro geometrico esterno degli edifici ad uso residenziale con copertura a falde \u0026#232; autorizzato esclusivamente per \u0026#171;[il] raggiungimento dei requisiti minimi di agibilit\u0026#224;, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all\u0026#8217;imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo, e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, il ricorso contesta la norma che ammette il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti anche in zona A, e dunque nella parte di territorio con agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo caso, diversamente dal resto del motivo, la lesione da parte della norma impugnata degli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., \u0026#232; dedotta, pur stringatamente, quale diretta lesione del bene paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto chiarito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, deve rimarcarsi \u0026#8211; come gi\u0026#224; affermato dalla sentenza n. 24 del 2022 (punto 28.3.1.) sulla norma corrispondente contenuta nel previgente art. 32 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, come modificato dalla legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 \u0026#8211; che la disciplina \u0026#171;non contiene alcuna deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale e alla normativa dettata dal d.lgs. n. 42 del 2004\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il legislatore regionale ha sottoposto l\u0026#8217;intervento di recupero \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e a pi\u0026#249; condizioni che garantiscono i valori dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio. Infatti, per un verso, la stessa norma impugnata consente le opere solo nelle zone A \u0026#171;dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale\u0026#187;, sicch\u0026#233; la loro realizzazione deve rispondere alle relative prescrizioni e, per altro verso, gli interventi di recupero dei sottotetti sono assoggettati alle condizioni fissate dall\u0026#8217;art. 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 (similmente, sentenza n. 24 del 2022, punto 28.3.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, a mente di tale ultima disposizione \u0026#232; escluso il riutilizzo dei diversi spazi e volumi di cui agli artt. 123-127 sia negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) (lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), sia negli edifici di interesse paesaggistico o identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico (lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8722; La difesa statale dubita, ancora, dell\u0026#8217;art. 126, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 che, allo scopo di favorire il prolungamento della stagione turistica, ammette nelle strutture ricettive alberghiere esistenti \u0026#171;per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte gi\u0026#224; legittimamente autorizzate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, oltre a lamentare la violazione dei parametri gi\u0026#224; richiamati secondo la motivazione comune all\u0026#8217;intero motivo di ricorso, assume il contrasto anche con l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ee-bis\u003c/em\u003e), del d.P.R. n. 380 del 2001, che annovera nell\u0026#8217;edilizia libera opere stagionali e temporanee con durata temporale limitata a centottanta giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, al superamento del termine previsto dalla legislazione statale, le opere perderebbero il carattere della temporaneit\u0026#224; e acquisterebbero rilievo dal punto di vista urbanistico-edilizio, cos\u0026#236; soggiacendo a tutti \u0026#171;i limiti urbanistici ed edilizi previsti\u0026#187;. Per contro, la norma regionale neppure imporrebbe un titolo abilitativo, n\u0026#233; regolerebbe gli effetti del mantenimento delle opere oltre il termine stabilito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma Sardegna si difende, principalmente, assumendo l\u0026#8217;erronea invocazione dell\u0026#8217;art. 6 t.u. edilizia, posto che la disposizione regionale impugnata disciplinerebbe le condizioni di ammissibilit\u0026#224; di un intervento minore, la cui realizzazione soggiacerebbe alla ordinaria disciplina statale e regionale, compresa la necessit\u0026#224; della SCIA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.1.\u0026#8722; Preliminarmente, deve chiarirsi che, dalla lettura complessiva del motivo, si ricava che lo Stato non contesta, di per s\u0026#233;, la violazione del regime dei titoli edilizi dettato dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute nel t.u. edilizia, bens\u0026#236;, al pari delle altre doglianze, la creazione di nuovi volumi senza il rispetto dei limiti di potenzialit\u0026#224; edificatoria da parte delle opere prive del carattere della temporaneit\u0026#224;. In aggiunta a tale quadro, \u0026#232; lamentato anche che la legge regionale nulla disporrebbe sul necessario titolo edilizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.2.\u0026#8722; Tanto premesso, le questioni sollevate non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.2.1.\u0026#8722; Risulta utile iniziare lo scrutinio dal lamentato contrasto con l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ee-bis\u003c/em\u003e), t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura statale non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome affermato da entrambe le parti, la disposizione impugnata nulla dispone sul titolo abilitativo necessario per la chiusura temporanea delle verande e tettoie degli alberghi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, dal silenzio della previsione speciale non deriva la violazione del parametro interposto: in difetto di elementi letterali e sistematici in senso contrario, risulta piuttosto applicabile la disciplina generale sulle opere stagionali dettata dalla Regione autonoma con l\u0026#8217;art. 15 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, la quale risulta coerente con quanto dettato dal t.u. edilizia, e anzi rispetto a questo maggiormente rigorosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, per un verso, l\u0026#8217;art. 15, comma 2, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985 annovera tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio, previa comunicazione dell\u0026#8217;avvio dei lavori, le \u0026#171;opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessit\u0026#224;\u0026#187; e, comunque, entro un termine di utilizzazione, non superiore a centoventi giorni\u0026#187; (e, pertanto, inferiore a quello statale fissato in centottanta giorni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, l\u0026#8217;art. 15, comma 6, ultimo periodo, della medesima legge regionale, impone all\u0026#8217;interessato di informare l\u0026#8217;amministrazione comunale dell\u0026#8217;avvenuta rimozione dei manufatti, entro dieci giorni dallo scadere del tempo di permanenza delle opere temporanee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl superamento dell\u0026#8217;arco temporale definito dal legislatore sardo, al pari del quadro delle norme fondamentali di riforma economico-sociale poste dal t.u. edilizia, le costruzioni temporanee fuoriescono dal regime dell\u0026#8217;edilizia libera e soggiacciono, a seconda dei casi, alla necessit\u0026#224; della SCIA o del permesso di costruire (artt. 10-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee 3 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon fanno a ci\u0026#242; eccezione la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte delle strutture alberghiere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.2.2.\u0026#8722; Ancora una volta, poi, alla luce dell\u0026#8217;adottata interpretazione adeguatrice, non coglie nel segno il lamentato contrasto della disposizione con i limiti di potenzialit\u0026#224; edificatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, non si riscontra nell\u0026#8217;art. 126, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 alcuna proposizione di espressa deroga ai limiti volumetrici stabiliti dagli standard o dalla pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, appare ragionevole che, limitatamente alle strutture alberghiere e in considerazione dei contemporanei flussi turistici mutati per effetto dei cambiamenti delle situazioni meteorologiche, sia determinato in circa otto mesi (sostanzialmente corrispondente al periodo ricompreso tra aprile e novembre), il termine per escludere che le chiusure in parola configurino spazi stabilmente chiusi e generino nuova volumetria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.2.3.\u0026#8722; Dal riscontrato difetto di deroga ai limiti di densit\u0026#224; previsti da standard e pianificazione si inferisce il rigetto della censura conseguenziale di matrice paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, ancora, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 127 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, recante \u0026#171;Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;oggetto della doglianza deve osservarsi che, sebbene sia impugnato l\u0026#8217;intero art. 127, dalla motivazione del ricorso si evince che i dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale sono rivolti al solo comma 1 di tale articolo, ed \u0026#232; in relazione a tale comma che va di conseguenza condotto lo scrutinio di costituzionalit\u0026#224; (sentenze n. 88 e n. 7 del 2022, n. 270 e n. 267 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione regionale impugnata recita \u0026#171;[\u0026#8230;] al fine di assicurare la massima fruibilit\u0026#224; degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici a destinazione residenziale ricompresi nelle zone A e nelle restanti zone [...], se legittimamente realizzati, sono consentiti anche in deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purch\u0026#233; nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in continuit\u0026#224; all\u0027unit\u0026#224; immobiliare interessata per un massimo di 120 mc\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon i successivi commi il legislatore regionale: i) prescrive la documentazione necessaria per l\u0026#8217;ottenimento del titolo abilitativo (comma 2); ii) prevede, all\u0026#8217;atto del rilascio del titolo abilitativo, l\u0026#8217;istituzione di un vincolo quinquennale di intrasferibilit\u0026#224; e uno di variazione della destinazione d\u0026#8217;uso (comma 3); iii) dichiara prioritaria l\u0026#8217;istruzione delle pratiche edilizie per gli ampliamenti a favore dei portatori di handicap gravi rispetto a quelle ordinarie (comma 4); iv) dispone l\u0026#8217;esclusione dall\u0026#8217;ottenimento dell\u0026#8217;incremento degli immobili che in precedenza avevano ottenuto analoghi benefici ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione) e degli artt. 30, comma 8, e 36, comma 15-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 (comma 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.1.\u0026#8722; La Regione autonoma Sardegna ha eccepito in via preliminare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl motivo estenderebbe del tutto genericamente e immotivatamente le doglianze svolte con riguardo ai precedenti articoli a una disposizione edilizia di tipo speciale, rivolta alle sole abitazioni dei disabili, che non comporterebbe n\u0026#233; l\u0026#8217;aumento del carico insediativo, n\u0026#233; modifiche dell\u0026#8217;assetto urbanistico. Inoltre, il ricorso non terrebbe conto delle rigorose condizioni cui \u0026#232; sottoposta la concessione del maggior volume.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata e le questioni devono essere dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome eccepito, non risulta adempiuto l\u0026#8217;onere di una adeguata motivazione delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso, nell\u0026#8217;unica parte in cui si sofferma sull\u0026#8217;art. 127, si limita ad affermare che il consentito incremento volumetrico in deroga agli strumenti urbanistici \u0026#232; caratterizzato, \u0026#171;anche in questo caso, [dalla] genericit\u0026#224; e indeterminatezza della previsione, [sicch\u0026#233;] valgono le considerazioni sopra espresse in ordine agli ampliamenti volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici generali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa consentita ristrutturazione edilizia in parola, per\u0026#242;, si differenzia nettamente dalle altre opere di riutilizzo del patrimonio esistente ammesse con gli impugnati articoli da 123 a 126, con la conseguenza che alla prima non si attagliano le considerazioni che trasversalmente l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato svolge con riferimento alle seconde.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, diversamente dalle altre norme contestate, quella in esame \u0026#232; rivolta solo a vantaggio di un numero limitato di immobili, quelli destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, sicch\u0026#233; per essa non risultano calzanti le contestazioni del ricorrente in ordine a un \u0026#171;aumento di cubatura residenziale prima non esistente, di imprevedibile e incontrollabile consistenza, con un possibile e generalizzato aumento di carico urbanistico conseguente a nuova cubatura residenziale e abitanti insediabili\u0026#187; riguardante una \u0026#171;vastissima platea di immobili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra l\u0026#8217;altro, la norma che consente l\u0026#8217;incremento pone eccezione alla sola pianificazione e non anche agli standard, sul cui rispetto, anzitutto, si incentra il ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, la specificit\u0026#224; e limitatezza della disciplina imponeva al ricorrente un apposito approfondimento delle ragioni di contrasto con le evocate norme di grande riforma-economico sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, poi, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 che pongono le \u0026#171;[c]ondizioni di ammissibilit\u0026#224; degli interventi [di recupero del patrimonio edilizio di cui agli articoli da 123 a 127] e [le] disposizioni comuni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni prevedono che \u0026#171;1. Gli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 non sono ammessi:\u003cem\u003e a\u003c/em\u003e) negli edifici o nelle unit\u0026#224; immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unit\u0026#224; immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui ai presenti articoli \u0026#232; ammissibile a condizione che per le difformit\u0026#224; siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformit\u0026#224;, anche a seguito di accertamento di compatibilit\u0026#224; paesaggistica, ove previsto; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) negli edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti il completamento dell\u0026#8217;ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il ricorrente critica, da un lato, la norma che consente le opere di riutilizzo degli spazi e volumi su immobili che presentano difformit\u0026#224; dal titolo abilitativo, ma sanate con il procedimento di condono (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e, dall\u0026#8217;altro, la norma che, \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e, le ammette su tutti gli edifici completati alla data di entrata in vigore della stessa legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.1.\u0026#8722; Per quanto concerne la previsione temporale di cui all\u0026#8217;art. 128, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, il ricorso deduce che la norma autorizzerebbe, per una vastissima platea di cespiti, cubature aggiuntive in distonia con la pianificazione generale e la dotazione minima degli standard minimi urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;ufficio deve rilevarsi l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni formulate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tutto il complesso normativo in scrutinio, il legislatore regionale delimita agli edifici \u0026#171;esistenti\u0026#187; la realizzabilit\u0026#224; dei diversi interventi regolati; e la disposizione di chiusura non fa altro che delimitare la nozione a quelli gi\u0026#224; completati alla data della sua entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tale quadro normativo, il ricorrente non argomenta minimamente come la norma possa, di per s\u0026#233;, vulnerare i limiti di densit\u0026#224; edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, dunque, dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse avverso l\u0026#8217;art. 128, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.2.\u0026#8722; Per quanto concerne l\u0026#8217;impugnazione della norma che consente il riutilizzo degli immobili con difformit\u0026#224; sanate con condono (art. 128, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023), deve precisarsi che, diversamente dalla restante parte del ricorso, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale non \u0026#232; sostenuta in relazione alla sua portata derogatoria rispetto alla potenzialit\u0026#224; volumetrica stabilita dagli standard urbanistici e dalla pianificazione. Piuttosto, tramite il richiamo di quanto affermato dalla sentenza n. 24 del 2022, il ricorrente contesta che sarebbe violato \u0026#171;\u0026#8220;il carattere generale del divieto di concessione di premialit\u0026#224; volumetriche per gli immobili abusivi, espressivo della scelta fondamentale del legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di abuso e di derogare a tale principio in ipotesi tassative\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale, come di seguito precisato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl divieto di riconoscimento di benefici edilizi per gli immobili abusivi, pur condonati, assurge a principio dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica e, come tale, costituisce limite della potest\u0026#224; legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale principio, con la precisazione di cui appresso, si ricava dalla legislazione dei condoni edilizi e trova conferma nell\u0026#8217;art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.2.1.\u0026#8722; Come noto, con la normativa concernente il condono (art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante \u0026#171;Norme in materia di controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive\u0026#187;; art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante \u0026#171;Misure di razionalizzazione della finanza pubblica\u0026#187; e art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell\u0026#8217;andamento dei conti pubblici\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326), il legislatore nazionale, in via straordinaria e con regole \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e, ha consentito di sanare situazioni di abuso, perpetrate sino ad una certa data, di natura sostanziale, in quanto difformi dalla disciplina urbanistico-edilizia (tra le altre, sentenze n. 42 del 2023, n. 68 del 2018, n. 232 e n. 50 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe diverse pronunce di questa Corte sulla legislazione sui condoni edilizi sono accomunate dall\u0026#8217;\u0026#171;insistente ricorso ad aggettivi come \u0026#8220;eccezionale\u0026#8221;, \u0026#8220;straordinario\u0026#8221;, \u0026#8220;temporaneo\u0026#8221; e \u0026#8220;contingente\u0026#8221; utilizzati per descriver[la]\u0026#187; e dalla sottolineatura della \u0026#171;peculiare \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di queste misure, da considerare come assolutamente \u003cem\u003eextra ordinem\u003c/em\u003e e destinate a operare \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e in vista di un definitivo superamento di situazioni di abuso\u0026#187; (cos\u0026#236;, sentenza n. 181 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto agli effetti, il condono non elide la situazione di illiceit\u0026#224;, ma opera unicamente su due piani e in particolare \u0026#171;sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l\u0026#8217;estinzione dei reati edilizi [e] su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l\u0026#8217;estinzione dell\u0026#8217;illecito amministrativo)\u0026#187; (sentenze n. 44 del 2023 e n. 70 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla limitata portata delle sanatorie straordinarie si ricava che l\u0026#8217;immobile che ne \u0026#232; oggetto non pu\u0026#242; giovarsi delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; della costruzione e alla conservazione della sua funzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale ultimo proposito, pu\u0026#242; rammentarsi che questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di statuire la ragionevolezza della sottoposizione degli immobili condonati ad un regime pi\u0026#249; rigoroso quanto alle opere edilizie che alterino le caratteristiche visibili all\u0026#8217;esterno o comunque la sagoma, l\u0026#8217;altezza, la superficie o la volumetria dell\u0026#8217;edificio rispetto a quello previsto per gli interventi tesi a preservare l\u0026#8217;integrit\u0026#224; e la funzionalit\u0026#224; delle costruzioni (sentenza n. 238 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.2.2.\u0026#8722; Dell\u0026#8217;affermato principio generale fa applicazione l\u0026#8217;art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione speciale esclude la realizzabilit\u0026#224; negli immobili abusivi, ad eccezione di quelli per cui sia stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria, di tutti gli interventi eccezionali consentiti dalla legislazione del Piano casa (e dunque, oltre agli incrementi volumetrici premiali, la delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse, le modifiche delle destinazioni d\u0026#8217;uso, le modifiche alla sagoma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quanto gi\u0026#224; precisato da questa Corte (sentenza n. 24 del 2022 e, in senso conforme, sentenze n. 119 del 2024 e n. 90 del 2023), il riferimento di tale norma al titolo in sanatoria \u0026#171;si deve interpretare in senso restrittivo, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della normativa in esame\u0026#187;. Dunque, esso \u0026#232; da riferire esclusivamente all\u0026#8217;\u0026#171;accertamento di conformit\u0026#224;\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia, il quale consente \u0026#171;la regolarizzazione postuma di abusi difettosi nella forma, ma non nella sostanza, in quanto privi di danno urbanistico\u0026#187; (sentenza n. 42 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; delimitata, la norma speciale \u0026#8211; deve ripetersi \u0026#8722; \u0026#232; espressione \u0026#171;della scelta fondamentale del legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di abuso e di derogare a tale principio in ipotesi tassative\u0026#187; (ancora, sentenza n. 24 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, la disposizione regionale impugnata, nel consentire gli interventi di riutilizzo del patrimonio esistente per i cespiti che abbiano sanato le difformit\u0026#224; da quanto assentito dal titolo abilitativo con il procedimento di condono, al pari di quelli che abbiano ottenuto l\u0026#8217;accertamento di conformit\u0026#224;, viola il menzionato principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, si deve dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 128, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;condono o\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.\u0026#8722; Il primo motivo di ricorso si conclude con l\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina promuove il riordino e la valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marcedd\u0026#236; \u0026#8722; sorta con edilizia spontanea tra il 1950 e il 1970 su aree demaniali ora acquisite al patrimonio regionale \u0026#8722; affidando alla Regione la predisposizione di un \u0026#171;programma integrato di riordino urbano\u0026#187;, come previsto dall\u0026#8217;art. 40 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito della sua approvazione, \u0026#171;l\u0026#8217;Assessorato regionale competente in materia di patrimonio procede, nel rispetto della normativa vigente, all\u0026#8217;avvio delle procedure di regolarizzazione dell\u0026#8217;assetto occupativo degli immobili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA dire dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato la disciplina sarebbe illegittima, al pari delle altre, in quanto attraverso il programma integrato sarebbero consentiti rilevanti ampliamenti volumetrici (pari al quaranta per cento del volume esistente, ulteriormente incrementabile a determinate condizioni) al di fuori della logica della pianificazione e senza il pieno rispetto degli standard urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, anche per il recupero delle costruzioni della borgata \u0026#8211; per lo pi\u0026#249; caratterizzata da costruzioni abusive non sanabili \u0026#8722; sarebbe illegittima la mancata esclusione degli immobili condonati dalle previste premialit\u0026#224; volumetriche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.1.\u0026#8722; In primo luogo, nella disciplina, letta in uno con il richiamato art. 40 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, non si rinvengono deroghe di sorta alle richiamate norme di riforma economico-sociali che impongono i limiti della densit\u0026#224; edilizia e che, a determinate condizioni, ne consentono la derogabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePiuttosto, la normativa censurata affida la risistemazione dell\u0026#8217;area al programma integrato di riordino, che \u0026#232; espressamente qualificato quale piano urbanistico attuativo dal comma 8 dell\u0026#8217;art. 40 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. Sulla base della previsione regionale, in piena rispondenza con quanto disposto dall\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. edilizia, tale atto pianificatorio potr\u0026#224; prevedere interventi di riqualificazione, di sostituzione edilizia, di modifica di destinazione d\u0026#8217;uso di aree e di immobili con un incremento volumetrico fino al quaranta per cento del demolito, anche con la possibile elevazione della dotazione degli standard urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.2.\u0026#8722; In secondo luogo, nella disposizione impugnata non vi \u0026#232; n\u0026#233; alcuna deroga (dal ricorrente, peraltro, solo adombrata) al sistema sanzionatorio previsto dal t.u. edilizia per gli immobili non sanabili, n\u0026#233; il riconoscimento dei benefici volumetrici in favore degli immobili condonati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al primo aspetto, il richiamo alle \u0026#171;procedure di regolarizzazione dell\u0026#8217;assetto occupativo degli immobili\u0026#187; \u0026#232; da intendersi come riferito alla stipula, \u0026#171;nel rispetto della normativa vigente\u0026#187;, di contratti tra amministrazione proprietaria e occupanti, che legittimino questi ultimi alla detenzione dei beni regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al secondo, nel silenzio della disciplina in ordine agli immobili che possano beneficiare degli incrementi volumetrici, essa deve essere letta in senso conforme a Costituzione e quindi rispettosa del menzionato principio di divieto di riconoscimento di benefici edilizi per gli immobili abusivi, pur condonati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8722; Residua l\u0026#8217;esame del secondo dei motivi di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnazione ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 131 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente al comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), che aggiunge la lettera \u003cem\u003ef-bis\u003c/em\u003e) all\u0026#8217;art. 15, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale per il tramite dell\u0026#8217;art. 6 t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata inserisce nell\u0026#8217;elenco delle opere consentite in Sardegna senza titolo abilitativo e senza previa comunicazione, previsto dall\u0026#8217;art. 15, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, \u0026#171;gli interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell\u0026#8217;apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ne lamenta il contrasto con la predetta norma fondamentale di riforma economico-sociale che autorizza in regime di edilizia libera, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;apposizione degli elementi di arredo delle aree pertinenziali: in tale nozione sarebbero annoverabili i pergolati, le pergole e le pergotende, ma non le \u0026#171;pergole bioclimatiche\u0026#187;, piuttosto assimilabili alle tettoie, che richiedono un apposito titolo abilitativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8722; In via preliminare, \u0026#232; necessario rammentare che la formula normativa oggetto di scrutinio \u0026#232; quella dell\u0026#8217;art. 15, comma 1, lettera \u003cem\u003ef-bis\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, nella versione vigente sino al 19 dicembre 2023, in quanto il menzionato \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e (art. 4, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023) \u0026#8722; non impugnato \u0026#8722; ha sostituito nella stessa lettera \u003cem\u003ef-bis\u003c/em\u003e), a far data dal 20 dicembre 2023, la dizione \u0026#171;pergole bioclimatiche\u0026#187; con quella di \u0026#171;pergotend[e]\u0026#187;, lasciando, invece, immutata la definizione della copertura liberalizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa chiarita delimitazione temporale esime questa Corte da qualsivoglia confronto con la recentissima modifica \u0026#8722; ad opera del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), peraltro non convertito \u0026#8722; del parametro interposto, che ora espressamente prevede, a determinate condizioni, la libera collocazione delle tende a pergola (ma, comunque, non anche alle pergole bioclimatiche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8722; La questione \u0026#232; fondata, come di seguito precisato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ee-quinquies\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, annovera tra gli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo \u0026#171;gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici\u0026#187;. A sua volta, il decreto del Ministero delle infrastrutture 2 marzo 2018, di approvazione del glossario contenente l\u0026#8217;elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivit\u0026#224; in edilizia libera, inserisce nella categoria degli elementi di arredo delle aree pertinenziali il pergolato (voce numero 46, se di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo), nonch\u0026#233; la tenda a pergola e la pergotenda (voce numero 50, cui sono accomunate la tenda e la copertura leggere di arredo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutti i menzionati manufatti sono preordinati a ombreggiare lo spazio circostante e, eventualmente, anche a ripararlo da agenti atmosferici. Inoltre, secondo la giurisprudenza amministrativa, pur nelle loro diverse caratteristiche, tutti tali manufatti sono strutture che, nella copertura e nell\u0026#8217;eventuale chiusura perimetrale, non presentano elementi di fissit\u0026#224;, stabilit\u0026#224; e permanenza e, conseguentemente, non danno vita a nuovi volumi (si veda per tutte, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 15 novembre 2023, n. 9808; sezione sesta, sentenza 25 gennaio 2017, n. 306).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, per rientrare tra le opere erigibili senza titolo abilitativo, devono avere una struttura leggera e l\u0026#8217;elemento orizzontale con funzione protettiva deve essere non massiccio e apribile. In presenza di tali caratteristiche, non \u0026#232; rilevante il materiale da cui quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; costituito, che pu\u0026#242; essere di tessuto, di plastica o di alluminio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome affermato dal ricorrente, da tali arredi si distingue la pergola bioclimatica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, questa \u0026#232; una struttura di nuova generazione che, nel linguaggio edile e delle prime pronunce dei giudici amministrativi che se ne sono occupati, si contraddistingue per la dotazione di una copertura a lamelle s\u0026#236; orientabili, ma non retraibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn difetto di una protezione completamente retrattile, l\u0026#8217;opera \u0026#232; da assimilare a una tettoia in quanto genera uno stabile spazio chiuso e richiede un apposito titolo edilizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e della norma impugnata si ottiene con l\u0026#8217;espunzione dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;pergole bioclimatiche, intese come\u0026#187;. Infatti, l\u0026#8217;ulteriore porzione della norma sarda \u0026#8722; che definisce l\u0026#8217;intervento liberalizzato nel posizionamento di \u0026#171;pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell\u0026#8217;apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate\u0026#187; \u0026#8722; non collide, per quanto esposto, con l\u0026#8217;evocato parametro interposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 131, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che aggiunge la lettera \u003cem\u003ef-bis\u003c/em\u003e) all\u0026#8217;art. 15, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;pergole bioclimatiche, intese come\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 123, comma 11, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;degli indici volumetrici e\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 128, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;condono o\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lettera \u003cem\u003ef-bis\u003c/em\u003e) all\u0026#8217;art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;pergole bioclimatiche, intese come\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 123, commi 1, 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), e 120 della Costituzione, e all\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); 131, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3, e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); 131, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 125, comma 7; 127, comma 1, e 128, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. e all\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e8) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6 e 7; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 126, comma 1, e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. e all\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti - Determinazione del volume urbanistico nei sottotetti oggetto degli interventi - Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza - Esclusione del ricalcolo del volume urbanistico dell\u0026#8217;edificio anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura - Interventi nelle strutture destinate all\u0027esercizio di attivit\u0026#224; turistico-ricettive - Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi - Condizioni di ammissibilit\u0026#224; degli interventi - Previsione che, qualora le unit\u0026#224; immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi suddetti \u0026#232; ammissibile a condizione che per le difformit\u0026#224; siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformit\u0026#224; - Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marcedd\u0026#236; -  Previsioni in deroga alle densit\u0026#224; massime.\nModifiche e integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di edilizia libera, sanzioni e piani di risanamento - Previsione che costituiscono interventi di edilizia libera gli interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46251","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Necessità di rispettare gli standard urbanistici - Ratio - Contemperamento di diversi interessi pubblici costituzionalmente garantiti - Possibili deroghe regionali - Condizioni - Necessità di rispettare il criterio di proporzionalità e adeguatezza, ancora più stringente in caso di interventi non temporanei. (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSebbene gli interventi di recupero volumetrico perseguano interessi ambientali certamente apprezzabili, quali la riduzione del consumo di suolo e l’efficientamento energetico, le leggi regionali che li consentano debbono prevedere (o così devono essere interpretate) il rispetto tanto della normativa sugli standard urbanistici, quanto del codice dei beni culturali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 147/2023 - mass. 45744; S. 90/2023 - mass. 45521; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 124/2021 - mass. 43935; S. 54/2021; S. 282/2016 - mass. 39408\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa deroga regionale agli standard urbanistici, il cui rispetto è stato espressamente imposto anche alla legislazione speciale del Piano casa, è consentita esclusivamente nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali e dunque a condizione che le deroghe siano recepite da strumenti urbanistici attuativi (funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio) e non riguardino singoli edifici. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 217/2020 - mass 43010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa pianificazione del territorio non è funzionale solo all’interesse all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, ma è rivolta anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, incidenti sul medesimo territorio, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 90/2023 - mass. 45521; S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 229/2022 - mass. 45120; S. 219/2021- mass. 44345; S. 202/2021 - mass. 44250\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNei casi in cui una legge regionale regoli non in via eccezionale, bensì a regime, il riutilizzo degli spazi e volumi esistenti va, anzitutto, escluso che tale disciplina possa essere interpretata nel senso di porre “di per sé” una generale deroga alle previsioni dei piani urbanistici e agli standard cui questi devono conformarsi. Piuttosto, secondo un approccio sistematico e una loro lettura costituzionalmente orientata, siffatte normative devono intendersi come naturalmente rispettose della pianificazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAlla legge regionale – che è fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali – non è impedito in assoluto di consentire interventi in deroga a tali strumenti urbanistici, quantitativamente, qualitativamente e temporalmente circoscritti. In particolare, il legislatore regionale può ragionevolmente conformare, senza vanificare, la funzione pianificatoria per perseguire interessi generali, con una valutazione più ampia delle esigenze proprie di quel territorio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 202/2021 - mass. 44250; S. 124/2021 - mass. 43935; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 245/2018 - mass. 40610; S. 160/2016 - mass. 38956; S. 378/2000 - mass. 25647\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eOve le leggi regionali consentano deroghe espresse al principio di pianificazione – che vincola anche le regioni a statuto speciale che abbiano competenza primaria in materia urbanistica - esse soggiacciono a un giudizio di proporzionalità da condurre in astratto sulla legittimità dello scopo perseguito dal legislatore regionale e quindi in concreto con riguardo alla necessità, alla adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. Peraltro, ove le norme derogatorie siano inserite in una normativa di tipo stabile, il vaglio di proporzionalità deve essere necessariamente più stringente di quello da condurre su analoghe norme di tipo temporaneo. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 179/2019 - mass. 42813\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46252","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46252","titoletto":"Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti – Possibilità di creare nuovo volume urbanistico anche mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali – Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica – Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 123, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all’inciso «degli indici volumetrici e». La disposizione impugnata dal Governo, che disciplina il riutilizzo dei sottotetti, prevedendo, tra l’altro, che tanto gli interventi di riuso quanto quelli di recupero possano creare nuovo volume urbanistico anche mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali, consente espressamente, in via stabile e in termini generali, di disattendere gli standard di densità edilizia fissati dall’art. 4 del decreto assessorile n. 2266/U/1983, o quelli, eventualmente superiori, previsti dai piani urbanistici; ciò senza rispettare le condizioni cui al legislatore regionale è consentito introdurre deroghe alle evocate norme fondamentali di riforma economico-sociale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46253","numero_massima_precedente":"46251","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"26/02/1948","numero":"3","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46253","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Possibile condono - Condizioni - Misura extra ordinem e una tantum - Effetti - Estinzione dell\u0027illecito penale e amministrativo - Possibile beneficio, per l\u0027immobile condonato, di ulteriori benefici edilizi - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale di disposizione della Regione autonoma Sardegna che rende possibile l\u0027estensione degli interventi edilizi previsti anche agli edifici condonati). (Classif. 090009).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa legislazione sui condoni edilizi va considerata come assolutamente \u003cem\u003eextra ordinem\u003c/em\u003e e destinata a operare \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e in vista di un definitivo superamento di situazioni di abuso. Quanto agli effetti, il condono non elide la situazione di illiceità, ma opera unicamente su due piani e in particolare sul piano penale, perché al ricorrere dei presupposti di legge determina l’estinzione dei reati edilizi e su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria e l’estinzione dell’illecito amministrativo. Ne consegue che per gli immobili abusivi condonati vi è il divieto di riconoscimento di vantaggi edilizi (che esorbitino dagli interventi tesi a preservare l’integrità e la funzionalità delle costruzioni) che assurge a principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 119/2024 - mass. 46273; S. 90/2023 - mass 45506; S. 44/2023 - mass 45358; S. 42/2023 - mass 45414; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 181/2021 - mass 44170; S. 70/2008 - mass 32216; S. 238/2000 - mass 25454\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 128, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all’inciso «condono o». La disposizione impugnata dal Governo, che consente il riutilizzo degli immobili con difformità sanate con condono, viola il divieto di riconoscimento di benefici edilizi per gli immobili abusivi, pur condonati, che assurge a principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica e, come tale, costituisce limite della potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46254","numero_massima_precedente":"46252","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"26/02/1948","numero":"3","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46254","titoletto":"Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Opere di edilizia libera – Interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche – Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica – Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 dello statuto speciale per il tramite dell\u0027art. 6 t.u. edilizia, l’art. 131, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lett. \u003cem\u003ef-bis\u003c/em\u003e) all’art. 15, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente all’inciso «pergole bioclimatiche, intese come». La disposizione impugnata dal Governo inserisce nell’elenco delle opere consentite in Sardegna senza titolo abilitativo e senza previa comunicazione, gli interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, che si contraddistinguono per la dotazione di una copertura a lamelle orientabili, ma non retraibili e che pertanto, generano uno stabile spazio chiuso. Per tali caratteristiche strutturali, le pergole bioclimatiche si differenziano dagli altri manufatti, preordinati a ombreggiare lo spazio circostante e a ripararlo da agenti atmosferici, che nella copertura e nell’eventuale chiusura perimetrale non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza e, conseguentemente, non danno vita a nuovi volumi.  Dalle differenze strutturali deriva che solo queste ultime coperture sono annoverabili tra gli «elementi di arredo delle aree pertinenziali», che l’art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ee-quinquies\u003c/em\u003e), t.u. edilizia dispensa dalla necessità del titolo abilitativo, mentre le pergole bioclimatiche, assimilabili alle tettoie, richiedono un apposito titolo edilizio.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46255","numero_massima_precedente":"46253","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"131","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"aggiuntivo della"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/1985","data_nir":"1985-10-23","numero":"23","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. f-bis)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"26/02/1948","numero":"3","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46255","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale – Ricorso – Motivazione – Mancata corrispondenza della disposizione impugnata con quelle indicate nella delibera autorizzativa del ricorso – Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni della Regione Sardegna in materia edilizia). (Classif. 113002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 134/2023 - mass. 45668; S. 58/2023 - mass. 45394; S. 179/2022 - mass. 45073\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, e 120 Cost., e all’art. 3, primo comma, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e, statuto speciale per la Sardegna – dell’art. 123, commi 1, 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023\u003cspan style\u003d\"color: rgb(237, 0, 0);\"\u003e \u003c/span\u003eche rispettivamente danno una prima definizione di sottotetto e ne disciplinano gli interventi di riuso. Né l’atto autorizzativo al ricorso del Consiglio dei ministri, né l’allegata relazione, cui esso rinvia, fanno menzione di tale porzione normativa. La riscontrata omissione comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere le relative questioni e, dunque, la loro inammissibilità.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46256","numero_massima_precedente":"46254","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"26/02/1948","numero":"3","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46256","titoletto":"Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti – Possibile recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti anche in territori che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale – Possibilità, per le strutture ricettive alberghiere esistenti, di chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni – Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi – Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio – Inconferenza del parametro – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro, le questioni di legittimità, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); 131, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che rispettivamente disciplinano gli interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti (art. 123, commi 5, 6 7 e 11), gli interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra (art. 124, commi da 1 a 4), gli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza (art. 125, comma 7), dettano norme sulle opere nelle strutture turistiche recettive, (art. 126, comma 1), dettano disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi (art. 127, comma 1), delimitano l’ambito di applicazione di tutte le suddette opere edilizie (art. 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), inseriscono il posizionamento delle pergole bioclimatiche tra le opere che nel territorio sardo possono essere realizzate in regime di edilizia libera (art. 131, comma 1), dettano la disciplina per la valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì (art. 133). Il riscontro della potestà legislativa primaria nella materia «edilizia ed urbanistica» consente di rilevare la palese inconferenza dell’evocazione da parte del ricorrente della violazione dei princìpi fondamentali nella materia «governo del territorio» di cui all’art. 117, comma terzo, Cost., che si riferisce al diverso ambito della potestà legislativa concorrente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 171/2023 - mass 45719; S. 144/2020 - mass 43235\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46257","numero_massima_precedente":"46255","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"125","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"126","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"127","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"131","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"133","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46257","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere, da parte del ricorrente, di allegare una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni urbanistiche della Regione autonoma Sardegna impugnate per il divieto di leale collaborazione). (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNei giudizi in via principale il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 155/2023 - mass.45751; S. 125/2023 - mass.45698; S. 80/2023 - mass. 45482; S. 265/2022 - mass. 45264; S. 259/2022 - mass. 45171; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 24/2022 - mass 44579\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 120 Cost. per mancata osservanza dell’obbligo della pianificazione concertata e condivisa, dell’art. 123, commi 5, 6, 7 e 11, relativo agli interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti, dell’art. 124, commi da 1 a 4, relativo agli interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra, dell’art. 125, comma 7, relativo agli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza, dell’art. 126, comma 1, relativo ad opere nelle strutture turistiche recettive, dell’art. 127, recante disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi, dell’art. 128, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, che delimita l’ambito di applicazione di tutte le suddette opere edilizie, dell’art. 131, comma 1, nella parte in cui inserisce il posizionamento delle pergole bioclimatiche tra le opere che nel territorio sardo possono essere realizzate in regime di edilizia libera, e dell’art. 133, che detta la disciplina per la valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023. Il ricorrente non ha adempiuto all’onere di dedurre specificamente in quali termini confliggano con l’evocato parametro le disposizioni impugnate, le quali più volte richiamano il piano paesaggistico regionale, e non ne disattendono espressamente le previsioni, ma anzi fissano condizioni volte a salvaguardare i valori dell’ambiente e del paesaggio).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46258","numero_massima_precedente":"46256","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"125","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"126","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"127","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"131","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"133","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46258","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Condizioni di ammissibilità degli interventi previsti - Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi - Condizioni per la realizzazione degli interventi previsti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell\u0027ambiente e del territorio e dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. e all’art. 3, primo comma, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, degli artt. 125, comma 7; 127, comma 1, e 128, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che rispettivamente disciplinano gli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza, prevedono disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi, delimitano l’ambito di applicazione delle precedenti opere edilizie disciplinate, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023. Quanto all’art. 125 – relativo agli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza –, il ricorrente non spiega, in alcun modo, come la ristrutturazione oggetto di disciplina, che per sua natura non determina volumi aggiuntivi e non aumenta la superficie calpestabile, comporti cubatura assentibile; quanto all’art. 127, comma 1, – che contiene disposizioni edilizie per le abitazioni principali dei portatori di handicap gravi – la specificità e limitatezza della disciplina imponeva al ricorrente un apposito approfondimento delle ragioni di contrasto con le evocate norme di grande riforma-economico sociale; quanto all’art. 128 – che delimita l’ambito di applicazione di tutte precedenti opere edilizie –, il ricorrente non argomenta minimamente come la norma possa, di per sé, vulnerare i limiti di densità edilizia.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46259","numero_massima_precedente":"46257","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"125","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"127","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"26/02/1948","numero":"3","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46259","titoletto":"Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti – Possibile recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti anche in territori che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale – Possibilità, per le strutture ricettive alberghiere esistenti, di chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni – Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente, dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. e all’art. 3, primo comma, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto speciale – degli artt. 123, commi 5, 6 e 7; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 126, comma 1, e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che rispettivamente forniscono la definizione dei sottotetti, la finalità del recupero e le condizioni per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti anche nella parte di territorio con agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (art. 123, commi 5, 6 e 7); disciplinano gli interventi per il riuso e per il recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra con incremento volumetrico (art. 124, commi da 1 a 4); consentono nelle strutture alberghiere la chiusura con elementi amovibili delle verande e tettoie per un periodo massimo di duecentoquaranta giorni (art. 126, comma 1); promuovono il riordino e la valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì (art. 133). Quanto all’art. 123, benché la definizione di sottotetto adottata sia particolarmente ampia, tuttavia non vi sono elementi che inducano a ritenere che l’ammissione della realizzazione di tale nuova volumetria disattenda, di per sé, i limiti di edificabilità stabiliti dagli standard o dagli strumenti urbanistici; inoltre il legislatore regionale ha sottoposto l’intervento di recupero \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e a più condizioni che garantiscono i valori dell’ambiente e del paesaggio. Quanto all’art. 124, commi da 1 a 4, nel sostenere il superamento delle potenzialità edificatorie con riguardo alla specifica disciplina, il ricorso si limita effettivamente a riportare la definizione legislativa del comma 1 senza dedurre quale sia la specifica norma derogatoria, comunque non rinvenibile nelle disposizioni censurate. Quanto all’art. 126, comma 1, in difetto di elementi letterali e sistematici in senso contrario, risulta piuttosto applicabile la disciplina generale sulle opere stagionali dettata dalla Regione autonoma con l’art. 15 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, la quale risulta coerente con quanto dettato dal t.u. edilizia, e anzi rispetto a questo maggiormente rigorosa; né si riscontra nella disposizione impugnata alcuna proposizione di espressa deroga ai limiti volumetrici stabiliti dagli standard o dalla pianificazione. Quanto all’art. 133, non si rinvengono deroghe di sorta alle norme di riforma economico-sociali che impongono i limiti della densità edilizia, né vi è alcuna deroga al sistema sanzionatorio previsto dal t.u. edilizia per gli immobili non sanabili, né si riscontra il riconoscimento dei benefici volumetrici in favore degli immobili condonati. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 24/2022 - mass 44575\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46258","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"126","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"133","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"26/02/1948","numero":"3","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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