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Giudici : Giuliano           AMATO, Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attivit\u0026#224; commerciali), come modificato dall\u0026#8217;art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-28 agosto 2020, depositato in cancelleria il 28 agosto 2020, iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020, e dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel procedimento vertente tra il Consorzio shop center Valsugana e altri e la Provincia autonoma di Trento e altri, con ordinanza del 1\u0026#176; ottobre 2020, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 maggio 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Maria Chiara Lista per la Provincia autonoma di Trento, quest\u0026#8217;ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 28 agosto 2020 (reg. ric. n. 74 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attivit\u0026#224; commerciali), come modificato dall\u0026#8217;art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera e), e quarto, della Costituzione, e agli artt. 4, 5, 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all\u0026#8217;art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il ricorrente rappresenta che le disposizioni contenute nell\u0026#8217;articolo impugnato della legge prov. Trento n. 4 del 2020, come modificate e integrate dall\u0026#8217;art. 45 della legge della prov. Trento n. 6 del 2020, prevedono: \u0026#171;1. Per favorire la conservazione delle peculiarit\u0026#224; socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest\u0026#8217;articolo in relazione all\u0026#8217;attrattivit\u0026#224; turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza. 2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione i comuni ad elevata intensit\u0026#224; turistica o attrattivit\u0026#224; commerciale/turistica nei quali \u0026#232; ammessa l\u0026#8217;apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive. La deliberazione pu\u0026#242; individuare i periodi di apertura degli esercizi, con riferimento alla vocazione turistica dei territori, o specifiche aree dei territori comunali in cui si limita la possibilit\u0026#224; di apertura, sempre nel rispetto degli obiettivi del comma 1. 3. La Giunta provinciale entro il 31 ottobre 2020, quale modalit\u0026#224; ordinaria, modifica o integra la deliberazione prevista dal comma 2 acquisendo preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali, delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale. 4. In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone i comuni possono derogare all\u0026#8217;obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue. I comuni acquisiscono il parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe. 5. Quest\u0026#8217;articolo non si applica a: a) i soggetti e le attivit\u0026#224; indicati dagli articoli 2 e 27, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010); b) gli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate; c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali; d) gli impianti di distribuzione automatica di carburante; e) le ulteriori attivit\u0026#224; individuate dalla Giunta provinciale. 6. La violazione di quest\u0026#8217;articolo \u0026#232; punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro e contestualmente con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; per un periodo da uno a sette giorni; in caso di recidiva la sanzione accessoria \u0026#232; raddoppiata. Per l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); l\u0026#8217;emissione dell\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione o dell\u0026#8217;ordinanza di archiviazione di cui all\u0026#8217;articolo 18 della legge n. 689 del 1981 nonch\u0026#233; l\u0026#8217;adozione della sanzione amministrativa accessoria spettano al comune territorialmente competente. Le somme riscosse ai sensi di questo comma sono introitate nel bilancio del comune competente. 6-bis. In prima applicazione per l\u0026#8217;anno 2020, i comuni possono derogare all\u0026#8217;obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di dodici giornate, previo parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe. L\u0026#8217;articolo 1, comma 4, si applica a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2021\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Secondo la difesa statale, la disposizione impugnata stabilisce in via generale un obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali al dettaglio che contrasta con l\u0026#8217;art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito. Tale disposizione, nel modificare l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch\u0026#233; interventi in materia di entrate e di contrasto all\u0026#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto difatti l\u0026#8217;eliminazione dei limiti e prescrizioni concernenti il \u0026#171;rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l\u0026#8217;obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonch\u0026#233; quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell\u0026#8217;esercizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il ricorrente afferma che la predetta disposizione statale, evocata come parametro interposto, costituisce esercizio della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; competenza che, pertanto, sarebbe stata lesa dall\u0026#8217;intervento normativo impugnato in quanto detta disposizioni \u0026#171;che si contrappongono alla liberalizzazione assoluta voluta dalla legge statale e reintroducono, invece, un regime limitativo caratterizzato da un divieto generale di apertura festiva, e dall\u0026#8217;attribuzione alla pubblica amministrazione (Giunta provinciale nel caso del comma 2; comuni nel caso del comma 4) della possibilit\u0026#224; di consentire deroghe in ipotesi particolari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; La difesa statale, dopo avere evidenziato che il carattere \u0026#171;trasversale\u0026#187; della materia della concorrenza comporta il superamento delle competenze settoriali in materia di commercio spettante alle Regioni e Province autonome, assume che l\u0026#8217;articolo impugnato violerebbe, altres\u0026#236;, gli artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Su\u0026#168;dtirol. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; perch\u0026#233; \u0026#171;[l]\u0026#8217;art. 9 dello statuto attribuisce infatti alle Province autonome la competenza legislativa in materia di commercio (n. 3), ma in regime di competenza legislativa concorrente: l\u0026#8217;art. 9 prevede infatti che tale competenza sia esercitata \u0026#8220;nei limiti indicati dall\u0026#8217;art. 5\u0026#8221;, che a sua volta richiama (rinviando all\u0026#8217;art. 4) \u0026#8220;la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica\u0026#8221; e prevede, come propria specifica previsione, l\u0026#8217;ulteriore limite costituito dai \u0026#8220;principi stabiliti dalle leggi dello Stato\u0026#8221; (donde il carattere concorrente della legislazione provinciale in materia di commercio)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA conclusione non diversa, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, si perverrebbe \u0026#171;anche se, applicando l\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 3/2001, che estende alle regioni e province ad autonomia speciale le norme del nuovo Titolo V della Costituzione qualora queste prevedano \u0026#8220;forme di autonomia pi\u0026#249; ampie rispetto a quelle gi\u0026#224; attribuite\u0026#8221;, si ascrive ora la disciplina del commercio alla competenza legislativa regionale residuale, ex art. 117 c. 4 Cost.\u0026#187;, poich\u0026#233; \u0026#171;[a]nche la competenza residuale va infatti esercitata nel rispetto delle competenze legislative esclusive dello Stato, e comunque ogni competenza legislativa provinciale, in forza del rinvio operato all\u0026#8217;art. 4 statuto dagli artt. 8 e 9 dello statuto stesso, deve essere esercitata in armonia con la Costituzione, e dunque, per quanto qui rileva, con l\u0026#8217;art. 117 c. 2 lett. e)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; A sostegno del ricorso, la difesa dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale rilevando che \u0026#171;[i]l tema dei rapporti tra disciplina della concorrenza e disciplina dell\u0026#8217;apertura oraria e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio ha formato oggetto di una analisi attenta ed evolutiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare l\u0026#8217;Avvocatura generale evidenzia che la sentenza n. 299 del 2012, nell\u0026#8217;acclarare la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, ha affermato: che \u0026#171;dalla natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza deriva che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non \u0026#232; idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza\u0026#187;; e che, prosegue la difesa statale, \u0026#171;[l]a riconduzione della materia delle aperture degli esercizi commerciali alla materia statale della disciplina della concorrenza \u0026#232; stata motivata da codesta Corte, in particolare, con la necessit\u0026#224; di dare al settore una disciplina territorialmente unitaria, in modo da prevenire le distorsioni che regimi differenziati, anche in ambiti territoriali molto vicini, determinano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu tale ultimo aspetto viene, altres\u0026#236;, ricordata la sentenza n. 8 del 2013, che ha affermato che \u0026#171;affinch\u0026#233; l\u0026#8217;obiettivo perseguito dal legislatore possa ottenere gli effetti sperati, in termini di snellimento degli oneri gravanti sull\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;iniziativa economica, occorre che l\u0026#8217;azione di tutte le pubbliche amministrazioni \u0026#8211; centrali, regionali e locali \u0026#8211; sia improntata ai medesimi principi, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell\u0026#8217;uno o dell\u0026#8217;altro degli ulteriori enti che compongono l\u0026#8217;articolato sistema delle autonomie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, la difesa statale rappresenta che \u0026#171;\u0026#232; costante la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale di normative regionali simili a quella qui in esame\u0026#187;. Vengono richiamate le sentenze n. 38 del 2013, n. 65 del 2013 e n. 239 del 2016, evidenziando che in tale ultima pronuncia \u0026#232; stato ribadito che \u0026#171;[l]a legislazione statale vigente \u0026#232; perentoria nell\u0026#8217;affermare che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale \u0026#232; esercitata \u0026#8220;senza limiti e prescrizioni\u0026#8221; concernenti gli orari. Il divieto previsto riguarda, pertanto, ogni forma di regolazione, diretta o indiretta, degli orari di esercizio: sia quelle prescritte per via normativa, sia quelle frutto di accordi tra operatori economici\u0026#187;, e che, pertanto, \u0026#171;nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenze\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Il ricorrente aggiunge che la impugnata disposizione della legge provinciale trentina \u0026#171;non si sottrae a censura per il fatto di enunciare come propria finalit\u0026#224; la conservazione delle peculiarit\u0026#224; socio-culturali e paesaggistico-ambientali: si tratta di finalit\u0026#224; del tutto generiche, di cui non \u0026#232; percepibile il rapporto con l\u0026#8217;apertura o meno degli esercizi commerciali nei giorni domenicali e festivi. Non \u0026#232; chiaro, in particolare, perch\u0026#233; solo nel territorio provinciale trentino sussisterebbero \u0026#8220;peculiarit\u0026#224;\u0026#8221; socio-culturali e paesaggistico-ambientali tali da consentire di vanificare la normativa statale di liberalizzazione; n\u0026#233; in qual modo l\u0026#8217;apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali comprometterebbe (e in modo cos\u0026#236; irrimediabile da giustificare un divieto generalizzato) tali pretese peculiarit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sottolinea che, oltre ad essere generica, l\u0026#8217;enunciazione di tali finalit\u0026#224; \u0026#232; contraddetta dalle disposizioni dei commi successivi dell\u0026#8217;articolo impugnato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, i commi 2 e 4 \u0026#171;prevedono [\u0026#8230;] poteri amministrativi di deroga all\u0026#8217;obbligo di chiusura proprio in correlazione con l\u0026#8217;elevata intensit\u0026#224; turistica di taluni comuni, o con lo svolgimento di eventi o manifestazioni atti a richiamare notevole afflusso di persone\u0026#187;. Senonch\u0026#233; la difesa statale osserva che \u0026#171;proprio i comuni di maggiore interesse turistico sono quelli il cui territorio presenta il maggior interesse paesaggistico e ambientale; e le manifestazioni atte ad attrarre notevole afflusso di persone sono spesso legate a usanze sociali e culturali proprie del territorio. Tali valori, che la stessa legge provinciale nei commi 2 e 4 pone a base dei provvedimenti che consentono l\u0026#8217;apertura domenicale e festiva, non possono quindi, nel comma 1, costituire la giustificazione generale del divieto di tali aperture\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Dalla illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 1 deriverebbe, poi, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di tutti i successivi commi, in quanto dettano disposizioni che trovano la loro ragion d\u0026#8217;essere nel generale divieto di apertura domenicale e festiva, sicch\u0026#233; verrebbero meno ove fosse dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della previsione che tale divieto prevede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8211; La difesa statale ritiene, inoltre, che le disposizioni recate dai commi 2, 3, e 4 siano altres\u0026#236; in via autonoma costituzionalmente illegittime, in quanto i poteri amministrativi di disciplina dirigistica della concorrenza nel settore del commercio, che si esprimono nelle delibere della Giunta e dei Comuni volte ad autorizzare l\u0026#8217;apertura domenicale e festiva nei casi ivi indicati, incidono sulla disciplina della concorrenza, laddove \u0026#171;le relative norme spettano alla competenza statale esclusiva ex art. 117 c. 2 lett. e) Cost., e non possono essere dettate dalla Provincia, esulando, per tutto quanto si \u0026#232; esposto in premessa, dalla materia del commercio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente aggiunge che \u0026#171;[l]a genericit\u0026#224;, o meglio assenza, di criteri legali prescritti all\u0026#8217;esercizio di tali poteri amministrativi, che si pongono come assolutamente discrezionali (in particolare nell\u0026#8217;individuare i comuni ad elevata intensit\u0026#224; turistica, e le manifestazioni atte a richiamare un elevato numero di persone), ne comporta, poi, il carattere potenzialmente e direttamente discriminatorio e distorsivo della concorrenza, dimostrandone ancor pi\u0026#249; l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; alla materia del commercio e l\u0026#8217;appartenenza alla materia \u0026#8220;disciplina della concorrenza\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con memoria depositata il 28 settembre 2020 si \u0026#232; costituita la Provincia autonoma di Trento, confutando le argomentazioni e le richieste del ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La difesa della Provincia autonoma rappresenta che il ricorrente non avrebbe colto \u0026#171;le ragioni che hanno giustificato l\u0026#8217;esigenza di introdurre una regolamentazione delle aperture festive nel territorio della Provincia di Trento; non sono stati correttamente evidenziati i titoli competenziali che hanno supportato l\u0026#8217;intervento legislativo provinciale; non \u0026#232; stato debitamente considerato, quanto alla individuazione, con provvedimento amministrativo, dei Comuni a qualificazione turistica o ad attrattivit\u0026#224; commerciale/turistica, giustificative della deroga al divieto di apertura festiva, che esiste un pregresso substrato normativo/provvedimentale gi\u0026#224; stratificato e vigente; non \u0026#232; stata data, infine, una esaustiva e completa lettura della giurisprudenza costituzionale in materia, spesso citata con riferimento a casi in cui sono norme statali ad essere impugnate (il che fa la differenza rispetto ai casi in cui viene, invece, esercitata una competenza regionale), ovvero con riferimento a pronunce rese nei confronti di Regioni ordinarie (il che non si pu\u0026#242; tradurre in automatismi nei confronti della Regioni a statuto speciale e delle autonomie speciali e alle loro differenti attribuzioni statutarie)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la resistente la normativa sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;ha inteso ridare ascolto ad esigenze legittime, tanto quanto quelle che supportano le libert\u0026#224; di iniziativa economica, muovendosi, essa ritiene, nel quadro di competenze che le sono riconosciute e nel rispetto dei principi posti dalla legislazione statale in materia di commercio e di tutela della concorrenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la difesa della Provincia autonoma rappresenta: che la \u0026#8220;materia\u0026#8221; a cui inerisce la regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali \u0026#171;\u0026#232;, innanzitutto, pacificamente quella del \u0026#8220;commercio\u0026#8221;, di competenza residuale regionale (Corte Cost. 288/2010; 350/2008; 150/2011)\u0026#187;; che, in tale materia, lo Stato pu\u0026#242; intervenire con \u0026#171;norme a tutela della concorrenza, di natura trasversale (Corte Cost. n. 150/2011), ma senza azzerare qualsivoglia spatium deliberandi rimesso alla disciplina legislativa regionale in materia di commercio\u0026#187;; che \u0026#171;[l]a liberalizzazione in tema di orari di vendita non esprime un principio assoluto costituzionalmente affermato (Corte Cost. n. 239/2016, punto 3.5. del diritto: \u0026#8220;La totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce una soluzione imposta dalla Costituzione, sicch\u0026#233; lo Stato potr\u0026#224; rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla\u0026#8221;) e non determina deroghe rispetto agli obblighi e alle prescrizioni imposti da interessi costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 299/2012)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn riferimento a tale ultimo aspetto, la Provincia autonoma, nell\u0026#8217;affermare che nella legge impugnata \u0026#171;sono indicati i valori costituzionalmente rilevanti che consentono la limitazione della \u0026#8220;liberalizzazione\u0026#8221; del mercato, allorch\u0026#233; il comma 1 esordisce nel fondare la disciplina posta sulla \u0026#8220;conservazione delle peculiarit\u0026#224; socio-culturali e paesaggistico-ambientali\u0026#8221; del territorio trentino\u0026#187;, procede ad illustrare le ragioni che hanno motivato l\u0026#8217;intervento normativo in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVengono innanzitutto evidenziate le peculiarit\u0026#224; delle tradizioni culturali e sociali delle popolazioni interessate, la rilevanza che per esse assumono le festivit\u0026#224; collegate a ricorrenze religiose, gli effetti che la tutela di tali esigenze determina sulla chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, in quanto ritenuta \u0026#171;un\u0026#8217;espressione radicata nella cultura della popolazione locale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, si afferma che \u0026#171;l\u0026#8217;apertura al pubblico degli esercizi commerciali non incide soltanto sulla vita individuale dei loro titolari e degli utenti che ne usufruiscono, ma anche sulla vita della comunit\u0026#224;, comportando afflusso e movimento di molte persone, traffico, confusione, rumore, uso di energia; tutti fenomeni che influiscono sull\u0026#8217;ambiente come ambito di fruizione collettiva, in quanto tale tutelato dalla Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer tali ragioni, la difesa della Provincia autonoma afferma che \u0026#171;la disciplina degli orari degli esercizi commerciali aperti al pubblico coinvolge non soltanto la materia del \u0026#8220;commercio\u0026#8221;, ma ben altre materie riservate statutariamente alla competenza provinciale, quali quelle contemplate dall\u0026#8217;articolo 8, comma 1, nn. 3, 4 e 6, dello Statuto speciale di autonomia, vale a dire in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale (3), usi e costumi locali (4), tutela del paesaggio (6), fiere e mercati (art. 8 comma primo, n. 12), nonch\u0026#233; turismo (art. 8, comma primo, n. 20) che concorrono a definire le scelte fondamentali relative allo sviluppo economico dei territori provinciali, prevalentemente montani\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal fine \u0026#171;[e], sempre nell\u0026#8217;esercizio della competenza primaria nelle sopra citate materie, del tutto legittimamente il legislatore provinciale ha demandato alla Giunta provinciale l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di individuazione dei Comuni a elevata intensit\u0026#224; turistica e attrattivit\u0026#224; commerciale (per tali ragioni esclusi dal divieto di aperture festive), reiterando modalit\u0026#224; bene note e stratificate nella disciplina pre-vigente. La norma, sotto tale profilo, non \u0026#232; affatto innovativa, riprendendo modalit\u0026#224; di attuazione gi\u0026#224; note alla risalente normativa statale sul commercio (cfr. art. 3 della legge n. 558 del 1971)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, ad avviso della resistente, l\u0026#8217;intervento normativo impugnato troverebbe, \u0026#171;dunque, fonte e legittimazione in una pluralit\u0026#224; di interessi e di materie di competenza provinciale primaria, rispetto alle quali \u0026#232; stata legittimamente esercitata una funzione legislativa attiva e compiuto un bilanciamento. Si tratter\u0026#224;, quindi e piuttosto, di valutare la \u0026#8220;proporzionalit\u0026#224;\u0026#8221; fra le disposizioni limitative degli orari e i valori/interessi pubblici richiamati dalla legge provinciale a loro fondamento e giustificazione. Proporzionalit\u0026#224; che la Provincia autonoma reputa sussistente a fronte della circostanza che con l\u0026#8217;articolo 1 della legge n. 4 del 2020, non \u0026#232; stato reintrodotto in via generale il principio della chiusura domenicale e festiva, un divieto assoluto e generalizzato, bens\u0026#236; la regola della chiusura domenicale e festiva escludendo dall\u0026#8217;applicazione di essa una ampia serie di fattispecie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il 3 novembre 2020 Federdistribuzione \u0026#8211; Federazione delle associazioni delle imprese e delle organizzazioni associative della distribuzione moderna organizzata, ANCC COOP \u0026#8211; Associazione nazionale delle cooperative di consumatori e ANCD CONAD \u0026#8211; Associazione nazionale coperative  dettaglianti \u0026#8211; hanno depositato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, una opinione scritta che \u0026#232; stata ammessa nel giudizio con decreto del Presidente della Corte del 23 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella opinione sono svolte considerazioni a sostegno della illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, con richiamo della giurisprudenza costituzionale sul punto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; poi contestata la distinzione operata dal legislatore provinciale tra Comuni turistici e Comuni non turistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi assume, altres\u0026#236;, che la normativa impugnata comporta il sacrificio del diritto di accesso ai livelli essenziali delle prestazioni costituito dalla chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali al dettaglio, lesiva dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., nonch\u0026#233; la discriminazione, in violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., di cittadini e consumatori sulla possibilit\u0026#224; di accesso al servizio stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, nell\u0026#8217;opinione si afferma che la normativa provinciale impugnata \u0026#171;incide profondamente il libero esercizio della libert\u0026#224; d\u0026#8217;impresa garantito e tutelato dall\u0026#8217;art. 41 Costituzione\u0026#187;, determinando la lesione della necessaria uniformit\u0026#224; delle regole in materia su tutto il territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con ordinanza depositata in data 1\u0026#176; ottobre 2020 (reg. ord. n. 175 del 2020), il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sezione unica, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost., e degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione all\u0026#8217;art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di essere stato adito dal Consorzio shop center Valsugana, costituito dagli operatori commerciali insediati nell\u0026#8217;omonimo centro commerciale situato nel Comune di Pergine Valsugana (in Provincia di Trento), dal Consorzio Cavalli, costituito dai proprietari di tutte le superfici a vocazione commerciale, insediate nel centro commerciale \u0026#8220;Europa\u0026#8221;, situato nel Comune di Civezzano (sempre in Provincia di Trento) e da Habitat Arredamenti di Cavalli Virginio srl, costituente una delle attivit\u0026#224; commerciali facenti capo al Consorzio Cavalli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 891, con la quale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della sopra citata legge prov. Trento n. 4 del 2020, sono stati individuati i Comuni ad elevata intensit\u0026#224; turistica o attrattivit\u0026#224; commerciale/turistica, nei quali \u0026#232; \u0026#171;ammessa l\u0026#8217;apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive\u0026#187;. Poich\u0026#233; nel novero di tali Comuni non sono inclusi n\u0026#233; il Comune di Pergine n\u0026#233; quello di Civezzano, i ricorrenti lamentano la conseguente preclusione ad aprire al pubblico le rispettive attivit\u0026#224; commerciali nelle giornate festive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel giudizio i ricorrenti hanno, in particolare, eccepito il difetto assoluto di attribuzione amministrativa in capo alla Provincia autonoma, in ordine alla individuazione dei luoghi, dei giorni e degli orari di apertura degli esercizi commerciali nel territorio provinciale, in quanto \u0026#171;il complessivo ordinamento giuridico statuale (costituito dal combinato disposto degli articoli 10, e 12 del d.lgs. n. 59 del 2010, articolo 31 commi 1 e 2, del d.l. n. 201 del 2011 - c.d. \u0026#8220;Decreto Salva Italia\u0026#8221;, conv. nella l. n. 214 del 2011 nonch\u0026#233; articolo 1, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012 - c.d. \u0026#8220;Decreto Cresci Italia\u0026#8221;, conv. in l. n. 27 del 2012), \u0026#8220;esprime un divieto di fonte normativa di introdurre limiti agli orari ed ai giorni di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali presenti in tutto il territorio italiano non derogabile in forza di prescrizioni legislative o regolamentari regionali\u0026#8221;\u0026#187;; divieto la cui legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; stata positivamente riscontrata dalla giurisprudenza costituzionale e successivamente ribadita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo rappresenta che i ricorrenti hanno quindi prospettato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 4 del 2020, per contrasto con il disposto dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, avente natura trasversale, in quanto la predetta normativa statale sulle \u0026#8220;liberalizzazioni\u0026#8221; costituisce espressione di un principio generale dell\u0026#8217;ordinamento nazionale, nonch\u0026#233; di norme fondamentali di riforma economico-sociale, limiti ai quali il legislatore provinciale \u0026#232; vincolato, a norma degli artt. 4, 5 e 9 dello statuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce di aver sospeso, in accoglimento della domanda cautelare, il provvedimento impugnato con ordinanza 11 settembre 2020, n. 34 sotto il profilo del fumus boni iuris e, respinta ogni altra eccezione e domanda, solleva quindi la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020 ritenendola rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia che la delibera della Giunta n. 891 del 2020 costituisce espressione del potere attribuito con l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge provinciale di cui si dubita, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;accoglimento della questione di costituzionalit\u0026#224; della disposizione che fonda il potere determinerebbe il venir meno delle disposizioni in base alle quali \u0026#232; stato adottato l\u0026#8217;atto impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo tridentino richiama la giurisprudenza costituzionale che si \u0026#232; pronunciata in ordine a disposizioni regionali introduttive di regole \u0026#8220;proprie\u0026#8221; sugli orari di vendita degli esercizi commerciali, con particolare riferimento agli obblighi di chiusura, piuttosto che di apertura degli stessi, nelle giornate domenicali e festive, dichiarando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni comportanti limitazioni in contrasto con la normativa statale per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente evidenzia che nella fattispecie viene, difatti, indubbiamente in rilievo la \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, in cui si esplica la competenza legislativa esclusiva statale, quale ambito di azione trasversale ad ogni materia, seppure in quelle riconducibili alla competenza residuale regionale, quale \u0026#232; il \u0026#171;commercio\u0026#187; per la Provincia autonoma di Trento (art. 9, primo comma, numero 3, dello statuto), nel contesto della quale va ascritto il tema degli orari degli esercizi commerciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamata la normativa statale in materia, e, segnatamente, l\u0026#8217;art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, il rimettente afferma che l\u0026#8217;obbligo di chiusura, di norma, degli esercizi commerciali nelle giornate domenicali e festive, \u0026#232; declinato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge provinciale impugnata non in via residuale, bens\u0026#236; come espressione di un divieto generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale prospettiva, le deroghe previste dai commi successivi e affidate alla Giunta (individuazione dei Comuni con connotazione turistica o turistico-commerciale), ovvero alla discrezionalit\u0026#224; dei Comuni (a mente dei successivi commi 4 e 6-bis), cos\u0026#236; come quelle puntualmente stabilite nel comma 5 (che rimanda anche alle varie attivit\u0026#224; escluse dal divieto di apertura, ai sensi dell\u0026#8217;art. 76, comma 5-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2010, n. 17, recante \u0026#171;Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale\u0026#187;), si caratterizzano come \u0026#171;eccezioni rispetto alla regola generale\u0026#187; e non consentono di superare l\u0026#8217;orientamento della giurisprudenza costituzionale, che ha censurato anche norme regionali che prevedono limitate eccezioni alle aperture domenicali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo evidenzia che la Corte costituzionale ha da tempo precisato che il tema degli orari degli esercizi commerciali afferisce alla materia del \u0026#171;commercio\u0026#187; (sentenza n. 299 del 2012 e ordinanze n. 288 e n. 247 del 2010, e n. 199 del 2006) e, quindi, \u0026#171;ci\u0026#242; consente fin d\u0026#8217;ora di ritenere infondata la tesi della Provincia autonoma di Trento circa il presunto esercizio, con la legge provinciale oggi impugnata, delle attribuzioni previste dall\u0026#8217;articolo 8, comma 1, nn. 3, 4 e 6, dello Statuto speciale di autonomia, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale (3), usi e costumi locali (4), tutela del paesaggio (6)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; Il TAR trentino rappresenta che lo statuto di autonomia attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la potest\u0026#224; legislativa concorrente in materia di commercio (art. 9, primo comma, numero 3). Peraltro, a seguito della revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione che ha riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario la competenza residuale nella stessa materia del commercio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., tale competenza va riconosciuta anche alla Provincia autonoma di Trento per effetto della \u0026#171;clausola di maggiore favore\u0026#187; per le autonomie speciali. Secondo il rimettente, \u0026#171;[c]i\u0026#242; significa che i limiti cui \u0026#232; soggetta la competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento, sono anzitutto quelli individuati dall\u0026#8217;art. 117, comma 1 della Costituzione, il quale dispone espressamente che \u0026#8220;[l]a potest\u0026#224; legislativa \u0026#232; esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione\u0026#8221;\u0026#187;. Ne consegue, secondo il rimettente, che le competenze del legislatore provinciale debbano essere esercitate anche nel rispetto dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza il rimettente effettua una ricognizione della giurisprudenza costituzionale sul carattere trasversale della competenza esclusiva dello Stato nella predetta materia, qualificata come \u0026#8220;materia funzione\u0026#8221; e delle decisioni che, nel ricondurre a tale competenza la disciplina di rimozione dei limiti agli orari di apertura degli esercizi commerciali di cui all\u0026#8217;art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito riconoscendone la legittimit\u0026#224; costituzionale (sentenza n. 299 del 2012), hanno conseguentemente ravvisato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di disposizioni regionali limitative dell\u0026#8217;orario di apertura in difformit\u0026#224; dalla disciplina statale (vengono richiamate, tra le altre, le sentenze n. 65 del 2013, n. 98 del 2017 e n. 104 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR trentino rileva che la disciplina statale che ha eliminato le restrizioni all\u0026#8217;apertura nelle domeniche e nei giorni festivi degli esercizi commerciali non costituisce una soluzione imposta dalla Costituzione, sicch\u0026#233; lo Stato pu\u0026#242; rivederla, temperarla o mitigarla (sentenza n. 239 del 2016) ma, cos\u0026#236; facendo, ha ribadito che l\u0026#8217;eventuale differente normazione \u0026#232; conseguentemente sempre rimessa al legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre ricorda che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 98 del 2017), seppur non con specifico riferimento ai limiti di orario, ha riconosciuto la possibilit\u0026#224; per le Regioni (e le Province autonome) di esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attivit\u0026#224; economiche dando luogo a regolamentazioni \u0026#171;giustificate da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l\u0026#8217;ordinamento comunitario\u0026#187; nonch\u0026#233; \u0026#171;adeguate proporzionalit\u0026#224; alle finalit\u0026#224; pubbliche perseguite\u0026#187; in modo da \u0026#171;garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale e con gli altri principi costituzionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSenonch\u0026#233; il TAR trentino ritiene che, pur ove si voglia ritenere ammissibile un intervento legislativo della Provincia autonoma nell\u0026#8217;esercizio delle sue rivendicate competenze in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale, usi e costumi locali, nonch\u0026#233; di tutela del paesaggio espressi dal combinato disposto degli artt. 8 e 4 dello statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol, l\u0026#8217;articolo censurato non fornisce elementi utili a giustificare l\u0026#8217;intervento nei termini innanzi indicati dalla giurisprudenza costituzionale, stante la \u0026#171;vaghezza e genericit\u0026#224;\u0026#187; delle finalit\u0026#224; indicate dal comma 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, il Collegio rimettente afferma che le competenze legislative della Provincia autonoma, ai sensi dello stesso combinato disposto degli artt. 8 e 4, devono comunque esercitarsi \u0026#171;in armonia con la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica [\u0026#8230;] nonch\u0026#233; delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica\u0026#187; e, dunque, nel rispetto della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, nel cui ambito deve essere ricondotta la disposizione dell\u0026#8217;art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, con la conseguenza che \u0026#171;i titoli competenziali delle Regioni, anche a statuto speciale, in materia di commercio e governo del territorio, non sono idonei ad impedire l\u0026#8217;esercizio della detta competenza statale (ex multis sentenza n. 299 del 2012 citata, punto 6.1. del Considerato in diritto)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, il giudice a quo assume che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale investe non solo l\u0026#8217;art. 1, comma 1, ma in via derivata l\u0026#8217;intero intervento normativo, in quanto le successive disposizioni sono correlate e funzionali all\u0026#8217;obbligo imposto dallo stesso comma 1 in via generale agli esercizi di vendita al dettaglio di osservare la chiusura domenicale e festiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; La Provincia autonoma di Trento si \u0026#232; costituita in giudizio con atto depositato il 23 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La difesa della resistente rappresenta che in data 28 agosto 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato il ricorso per la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dello stesso art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020 e di essersi costituita nel relativo giudizio con memoria depositata il 28 settembre 2020. Considerata la situazione venutasi a creare per effetto della predetta impugnazione e per prevenire ulteriore contenzioso ed evitare disparit\u0026#224; di trattamento tra gli esercizi commerciali, la difesa della Provincia autonoma riferisce che la Giunta provinciale, con delibera 29 settembre 2020, n. 1466, ha riconosciuto, fino alla pronuncia della Corte costituzionale, ciascun Comune della Provincia ad elevata intensit\u0026#224; turistica o attrattivit\u0026#224; commerciale-turistica ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge provinciale impugnata, con conseguente riconoscimento per tutti gli esercizi commerciali della facolt\u0026#224; di apertura domenicale e festiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la resistente ripropone un ordine di argomentazioni difensive analogo a quello svolto in sede di costituzione nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio in via principale (reg. ric. n. 74 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, si sofferma nuovamente sulle ragioni dell\u0026#8217;intervento normativo impugnato e sui valori costituzionalmente rilevanti che esso ha inteso preservare, costituiti dalla conservazione delle peculiarit\u0026#224; socio-culturali e paesaggistico-ambientali del territorio trentino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto la resistente contesta le deduzioni del ricorrente circa la laconicit\u0026#224;, vaghezza e genericit\u0026#224; dell\u0026#8217;incipit dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge prov. Trento n. 4 del 2020, affermando che la legge deve essere interpretata nel suo significato oggettivo per le sue finalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene ancora una volta sottolineato il valore che, per le peculiari tradizioni culturali e sociali delle popolazioni interessate, assumono le festivit\u0026#224; collegate a ricorrenze religiose, e le conseguenti esigenze (individuate nel \u0026#171;raccoglimento, vita familiare, rallentamento dei ritmi, esigenza di sospendere per un po\u0026#8217; le pratiche legate al commercio e alla soddisfazione del \u0026#8220;mercato\u0026#8221;\u0026#187;) che inducono alla chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, \u0026#232; evidenziata la diversit\u0026#224; delle esigenze e delle tradizioni di vita e di cultura espresse dai due ambiti socio-economici della Provincia autonoma, \u0026#171;quello delle comunit\u0026#224; montane e delle piccole valli laterali, da un lato, quello del fondo valle, in pianura e adiacente alle grandi vie di comunicazione, dall\u0026#8217;altro\u0026#187;, assumendo che per le prime la chiusura domenicale degli esercizi commerciali rappresenta \u0026#171;un\u0026#8217;espressione radicata nella cultura dell[e] popolazioni local[i]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa della Provincia autonoma prosegue ribadendo che \u0026#171;[l]\u0026#8217;apertura al pubblico degli esercizi commerciali non incide soltanto sulla vita individuale dei loro titolari e degli utenti che ne usufruiscono, ma anche sulla vita della comunit\u0026#224;, comportando afflusso e movimento di molte persone, traffico, confusione, rumore, uso di energia; tutti fenomeni che influiscono sull\u0026#8217;ambiente come ambito di fruizione collettiva, in quanto tale tutelato dalla Costituzione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre afferma che \u0026#171;la disciplina degli orari degli esercizi commerciali aperti al pubblico coinvolge non soltanto la materia del \u0026#8220;commercio\u0026#8221;, ma ben altre materie riservate statutariamente alla competenza provinciale, quali quelle contemplate dall\u0026#8217;articolo 8, primo comma, nn. 3, 4 e 6, dello Statuto speciale di autonomia, vale a dire in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale (3), usi e costumi locali (4), tutela del paesaggio (6), fiere e mercati (art. 8 comma primo, n. 12), nonch\u0026#233; turismo (art. 8, comma primo, n. 20) che concorrono a definire le scelte fondamentali relative allo sviluppo economico dei territori provinciali, prevalentemente montani\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Provincia autonoma di Trento conclude pertanto per il rigetto della questione di legittimit\u0026#224; sollevata dal giudice rimettente, in quanto l\u0026#8217;intervento normativo censurato troverebbe \u0026#171;fonte e legittimazione in una pluralit\u0026#224; di interessi e di materie di competenza provinciale primaria, rispetto alle quali \u0026#232; stata legittimamente esercitata una funzione legislativa attiva e compiuto un bilanciamento. Ed introdotta una misura che va vista in una logica pro\u0026#173;concorrenziale e non viceversa\u0026#187;. Si tratterrebbe, \u0026#171;quindi e piuttosto, di valutare la \u0026#8220;proporzionalit\u0026#224;\u0026#8221; fra le disposizioni limitative degli orari e i valori/interessi pubblici richiamati dalla legge provinciale a loro fondamento e giustificazione, nella ricerca di un equilibrio fra ambiti socio\u0026#173;economici che sono fra loro ben diversi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza la difesa della Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria difensiva unica nei due giudizi, nella quale ha ribadito le argomentazioni e le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa della Provincia autonoma ribadisce che gli interessi coinvolti nella disciplina della materia giustificherebbero una regolamentazione peculiare, motivata da un interesse generale costituzionalmente rilevante e adeguata e proporzionata alle finalit\u0026#224; pubbliche perseguite. Ci\u0026#242; in ragione anche delle diversificate esigenze del territorio provinciale stante la sua configurazione: fondovalle dell\u0026#8217;Adige, attrattivo di rilevanti attivit\u0026#224; commerciali e con una pluralit\u0026#224; di addetti ai relativi esercizi, cui si contrappongono le valli laterali e le zone di montagna, dove prevalgono piccoli esercizi a conduzione familiare, con popolazioni molto legate alla tradizionale celebrazione delle festivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la difesa provinciale confuta le osservazioni scritte depositate da Federdistribuzione e da altre associazioni di categoria, insistendo sulla esigenza di assicurare \u0026#171;l\u0026#8217;equilibrio fra le differenti forme distributive, e le differenti offerte che nascono da un mercato reale differenziato\u0026#187;, equilibrio che non si otterrebbe con l\u0026#8217;imposizione di una regola unica.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 74 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attivit\u0026#224; commerciali), come modificato dall\u0026#8217;art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera e), e quarto, della Costituzione, e agli artt. 4, 5, 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all\u0026#8217;art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La medesima disposizione \u0026#232; stata censurata in via incidentale dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sezione unica, con ordinanza del 1\u0026#176; ottobre 2020 (reg. ord. n. 175 del 2020). L\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che censura la norma sempre in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 117, primo comma, e agli artt. 8 e 4 dello statuto regionale, \u0026#232; stata emessa nell\u0026#8217;ambito di un giudizio promosso da alcuni operatori commerciali che hanno impugnato la delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 891 con la quale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge provinciale censurata, sono stati individuati i Comuni ad elevata intensit\u0026#224; turistica o attrattivit\u0026#224; commerciale/turistica nei quali \u0026#232; ammessa l\u0026#8217;apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il comma 1 dell\u0026#8217;articolo censurato dispone: \u0026#171;[p]er favorire la conservazione delle peculiarit\u0026#224; socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest\u0026#8217;articolo in relazione all\u0026#8217;attrattivit\u0026#224; turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI successivi commi dettano disposizioni specifiche che prevedono: l\u0026#8217;attribuzione alla Giunta provinciale della individuazione dei Comuni ad elevata intensit\u0026#224; turistica o attrattivit\u0026#224; commerciale-turistica nei quali \u0026#232; ammessa l\u0026#8217;apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive (commi 2 e 3); la possibilit\u0026#224; per i Comuni, in occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano notevole afflusso di persone, di derogare all\u0026#8217;obbligo di chiusura domenicale e festiva fino a un massimo di diciotto giornate annue (comma 4); le attivit\u0026#224; per le quali non trova applicazione lo stesso articolo della legge provinciale (comma 5); infine, le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per la violazione delle previsioni della legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In entrambi i giudizi viene dedotta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente e del giudice rimettente la norma sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale detta una disciplina che, nel prevedere, in via generale, l\u0026#8217;obbligo per gli esercizi di vendita al dettaglio di osservare la chiusura domenicale e festiva, violerebbe la competenza statale in materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, in relazione al parametro interposto costituito dall\u0026#8217;art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto tale disposizione modifica l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch\u0026#233; interventi in materia di entrate e di contrasto all\u0026#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, nel senso di disporre l\u0026#8217;eliminazione dei limiti e prescrizioni concernenti il \u0026#171;rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l\u0026#8217;obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonch\u0026#233; quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell\u0026#8217;esercizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel ricorso e nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si evidenzia che la giurisprudenza costituzionale ha affermato che l\u0026#8217;art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (sentenza n. 299 del 2012) e ha conseguentemente dichiarato la illegittimit\u0026#224; costituzionale di disposizioni regionali, anche delle autonomie speciali, che introducevano limiti alla apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali in contrasto con la previsione statale (vengono menzionate, tra le altre, le sentenze n. 8, n. 38 e n. 65 del 2013, n. 104 del 2014, n. 239 del 2016 e n. 98 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nel giudizio in via principale il ricorrente afferma che la disposizione impugnata violerebbe anche gli artt. 4, 5 e 9 dello statuto di autonomia, in quanto la competenza legislativa concorrente riconosciuta alla Provincia autonoma in materia di commercio deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione, dei principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Anche ove si ritenesse, in applicazione dell\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che la competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento in materia di commercio sia di natura residuale ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., essa deve essere esercitata nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato \u0026#171;e comunque ogni competenza legislativa provinciale, in forza del rinvio operato all\u0026#8217;art. 4 statuto dagli artt. 8 e 9 dello statuto stesso, deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e, dunque, per quanto qui rileva, con l\u0026#8217;art. 117 c. 2 lett. e)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel giudizio in via incidentale il giudice rimettente ritiene la disposizione censurata lesiva altres\u0026#236; degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670 del 1972, poich\u0026#233; la potest\u0026#224; normativa riconosciuta alla Provincia di Trento dallo statuto di autonomia nella materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale (art. 3), usi e costumi locali (art. 4), nonch\u0026#233; tutela del paesaggio (art. 6) deve essere esercitata in armonia con la Costituzione, i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, nonch\u0026#233; delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Per tali ragioni, al contempo, secondo il giudice a quo, sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., poich\u0026#233; le competenze legislative riconosciute alla Provincia autonoma devono esercitarsi nel rispetto della Costituzione, dunque, nella fattispecie, della competenza esclusiva riservata dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, Cost. al legislatore statale in materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La Provincia autonoma, costituitasi nei due giudizi, afferma che la disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio non coinvolgerebbe solo la materia del commercio, ma anche quelle contemplate dall\u0026#8217;art. 8, primo comma, numeri 3), 4) e 6), dello statuto speciale di autonomia, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale (3), usi e costumi locali (4), tutela del paesaggio (6), fiere e mercati (art. 8, comma primo, numero 12), nonch\u0026#233; turismo (art. 8, comma primo, numero 20); materie che concorrerebbero a definire le scelte fondamentali relative allo sviluppo economico dei territori provinciali, prevalentemente montani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa resistente, poi, a fronte della genericit\u0026#224;, evidenziata sia dal ricorrente che dal giudice rimettente, dell\u0026#8217;affermazione di cui al comma 1 della disposizione censurata, secondo cui l\u0026#8217;intervento legislativo \u0026#232; dettato \u0026#171;per favorire la conservazione delle peculiarit\u0026#224; socio-culturali e paesaggistico-ambientali\u0026#187;, sostiene che con esso si intende rispondere alle diversificate esigenze del territorio provinciale a motivo della sua configurazione, in cui si contrappongono, da un lato, il fondovalle dell\u0026#8217;Adige, attrattivo di rilevanti attivit\u0026#224; commerciali e con una pluralit\u0026#224; di addetti ai relativi esercizi, dall\u0026#8217;altro, le valli laterali e le zone di montagna, dove prevalgono piccoli esercizi a conduzione familiare, con popolazioni molto legate alla tradizionale celebrazione delle festivit\u0026#224; collegate a ricorrenze religiose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, secondo la Provincia autonoma di Trento, la disposizione censurata, nel trovare \u0026#171;fonte e legittimazione in una pluralit\u0026#224; di interessi e di materie di competenza provinciale primaria\u0026#187;, interverrebbe per assicurare \u0026#171;la \u0026#8220;proporzionalit\u0026#224;\u0026#8221; fra le disposizioni limitative degli orari e i valori/interessi pubblici richiamati dalla legge provinciale a loro fondamento e giustificazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In via preliminare occorre riunire i due giudizi in quanto afferiscono alla medesima disposizione di legge della Provincia autonoma di Trento, e in entrambi viene dedotta la violazione della competenza esclusiva dello Stato prevista dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al parametro interposto costituito dall\u0026#8217;art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito. Alla riunione e alla decisione con unica sentenza non osta la differente natura dei giudizi (sentenze n. 22 del 2021 e n. 228 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Le argomentazioni della difesa della Provincia autonoma di Trento non sono difatti idonee a superare il costante indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente e dal giudice rimettente secondo cui la disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, relativa agli orari domenicali e festivi degli esercizi commerciali, afferisce alla materia della tutela della concorrenza che essendo di competenza esclusiva dello Stato non pu\u0026#242; essere incisa da disposizioni emanate dalle Regioni, ivi comprese le autonomie speciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, questa Corte nella sentenza n. 299 del 2012, ha ritenuto non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, il quale, nel modificare l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, stabilisce che le attivit\u0026#224; commerciali si svolgono senza limiti e prescrizioni relative, tra l\u0026#8217;altro, all\u0026#8217;obbligo di chiusura domenicale e festiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella predetta decisione si \u0026#232; preliminarmente affermato che la materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, dato il suo carattere \u0026#8220;finalistico\u0026#8221; e, dunque, \u0026#8220;trasversale\u0026#8221;, \u0026#232; \u0026#171;in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa configurazione della materia, che ricomprende \u0026#171;le misure dirette a promuovere l\u0026#8217;apertura di mercati o ad instaurare assetti concorrenziali, mediante la riduzione o l\u0026#8217;eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi della capacit\u0026#224; imprenditoriale e alle modalit\u0026#224; di esercizio delle attivit\u0026#224; economiche\u0026#187;, questa Corte ha quindi riconosciuto \u0026#171;al legislatore statale [la possibilit\u0026#224; di] intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali [riconducibile, di per s\u0026#233;, alla] materia \u0026#8220;commercio\u0026#8221; attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenze n. 288 e n. 247 del 2010, ordinanza n. 199 del 2006)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto, la sentenza n. 299 del 2012 ha, altres\u0026#236;, evidenziato che \u0026#171;[l]\u0026#8217;eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato pi\u0026#249; dinamico e pi\u0026#249; aperto all\u0026#8217;ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilit\u0026#224; di scelta del consumatore\u0026#187; e che la liberalizzazione cos\u0026#236; disposta nel settore dall\u0026#8217;intervento normativo statale risulta coerente con l\u0026#8217;obiettivo di promuovere la concorrenza, e proporzionato allo scopo di garantire l\u0026#8217;assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, dunque, di uno specifico intervento di promozione della concorrenza nel settore commerciale, riconducibile, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, all\u0026#8217;ambito della cosiddetta concorrenza \u0026#8220;nel mercato\u0026#8221;, in quanto diretta a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacit\u0026#224; imprenditoriale e della competizione tra imprese, ambito che si affianca a quello della concorrenza \u0026#8220;per il mercato\u0026#8221;, nel quale rientrano gli interventi volti a configurare procedure concorsuali che assicurino la pi\u0026#249; ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel confutare poi le censure promosse dalle Regioni ad autonomia speciale nei confronti dell\u0026#8217;art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, in relazione alla asserita violazione della propria competenza legislativa primaria nella materia del commercio, come attribuita dagli statuti, la sentenza n. 299 del 2012 ha chiarito che \u0026#171;il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non \u0026#232; idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza. In senso analogo, del resto, si \u0026#232; gi\u0026#224; espressa questa Corte a proposito del rapporto tra le competenze previste dagli statuti speciali e quella esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema (sentenze n. 12 del 2009; n. 104 del 2008; n. 380 del 2007)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In base alle riportate argomentazioni della sentenza n. 299 del 2012, questa Corte ha quindi dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di disposizioni regionali, ivi comprese di quelle emanate da autonomie speciali, volte a disciplinare in modo restrittivo l\u0026#8217;orario di apertura domenicale e festivo degli esercizi commerciali, ritenendole lesive della disciplina statale di \u0026#8220;liberalizzazione\u0026#8221; introdotta dal pi\u0026#249; volte richiamato art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito. Si tratta delle sentenze: n. 98 del 2017, relativa a disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia; n. 239 del 2016, concernente normativa della Regione Puglia; n. 104 del 2014, riguardante disposizioni della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta; n. 65 del 2013, relativa a disposizioni della Regione Veneto; n. 38 del 2013, concernente un intervento normativo della Provincia autonoma di Bolzano; n. 27 del 2013, riguardante disposizioni della Regione Toscana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; In particolare, con la sentenza n. 239 del 2016 questa Corte ha evidenziato che \u0026#171;[l]a totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce una soluzione imposta dalla Costituzione, sicch\u0026#233; lo Stato potr\u0026#224; rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla. Nondimeno, nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenze\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine, poi, al profilo degli effetti della illegittimit\u0026#224; costituzionale derivata di altre disposizioni che siano comunque correlate funzionalmente a quella ritenuta lesiva della competenza statale per aver limitato l\u0026#8217;apertura domenicale e festiva dell\u0026#8217;esercizio commerciale, la sentenza n. 98 del 2017 ha stabilito che la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale colpisce anche la disposizione tesa a individuare i Comuni classificati come localit\u0026#224; a prevalente economia turistica, dal momento che in questi, al pari degli altri Comuni, dovr\u0026#224; operare la liberalizzazione del commercio senza distinzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, \u0026#232; stato precisato (sentenza n. 8 del 2013) che l\u0026#8217;intero sistema delle autonomie concorre all\u0026#8217;attuazione dei principi di liberalizzazione, in quanto l\u0026#8217;obiettivo perseguito dal legislatore pu\u0026#242; essere conseguito solo ove \u0026#171;l\u0026#8217;azione di tutte le pubbliche amministrazioni \u0026#8211; centrali, regionali e locali \u0026#8211; sia improntata ai medesimi principi, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell\u0026#8217;uno o dell\u0026#8217;altro degli ulteriori enti che compongono l\u0026#8217;articolato sistema delle autonomie. Quest\u0026#8217;ultimo, infatti, risponde ad una logica che esige il concorso di tutti gli enti territoriali all\u0026#8217;attuazione dei principi di simili riforme. A titolo esemplificativo, si pu\u0026#242; rammentare che persino gli statuti di autonomia speciale prevedono che le norme fondamentali delle riforme economico-sociali costituiscono vincoli ai rispettivi legislatori regionali e provinciali, che sono tenuti ad osservarle nell\u0026#8217;esercizio di ogni tipo di competenza ad essi attribuita\u0026#187;. A tal fine le Regioni \u0026#171;non risultano menomate nelle, n\u0026#233; tanto meno private delle, competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale, che ha agito nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; In definitiva, in riferimento alla specifica disciplina degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, le ricordate pronunce costituiscono espressione della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la \u0026#171;tutela della concorrenza assume [\u0026#8230;] carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale [\u0026#8230;], potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalit\u0026#224; degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva \u0026#232; diretta\u0026#187; (sentenza n. 56 del 2020; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 78 del 2020 e n. 287 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Del resto questa Corte rileva che la Provincia autonoma di Trento, con l\u0026#8217;intervento normativo in esame ha inteso corrispondere \u0026#8211; non diversamente da quelli analoghi gi\u0026#224; adottati da altre Regioni, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, di cui \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; a esigenze, pur apprezzabili, riscontrabili tuttavia in una pluralit\u0026#224; di ambiti territoriali e settori di attivit\u0026#224;. Si \u0026#232;, difatti, in presenza di problematiche di valenza generale, emerse a livello nazionale nel corso del dibattito che si \u0026#232; aperto sulla necessit\u0026#224; o opportunit\u0026#224; di rivisitare la disciplina liberalizzatrice recata dall\u0026#8217;art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, con riferimento in particolare all\u0026#8217;esigenza di intervenire per mitigare le negative ripercussioni prodotte dalla totale liberalizzazione sulle esigenze di vita dei lavoratori del settore e sugli stessi piccoli esercenti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, solo la disciplina statale \u0026#232; in grado di assicurare una regolazione coerente e armonica sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, evitando che si determinino effetti distorsivi sulla stessa concorrenza in conseguenza della disarticolazione a livello regionale e provinciale della disciplina in materia di orari di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Per quanto rilevato, va dunque dichiarata la illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione recata dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, poich\u0026#233; impone in via generale agli esercizi di vendita al dettaglio l\u0026#8217;obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva che \u0026#232; stato, invece, rimosso dal legislatore nazionale nell\u0026#8217;esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza; competenza che, nel costituire un limite invalicabile dal legislatore regionale, si impone, non solo sulla competenza relativa al commercio, ma anche su ogni altra eventuale competenza statutaria della Provincia autonoma di Trento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; La accertata illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 1 coinvolge anche le previsioni dettate dai successivi commi, poich\u0026#233; contemplano attivit\u0026#224; amministrative (commi 2, 3 e 4 e 6-bis, aggiunto dall\u0026#8217;art. 45, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6, recante \u0026#171;Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022\u0026#187;), aspetti derogatori (comma 5) e misure sanzionatorie (comma 6 come modificato dal comma 1 del medesimo art. 45, della citata legge provinciale n. 6 del 2020) che costituiscono specifiche declinazioni e attuazioni funzionali all\u0026#8217;obbligo disposto in via generale di osservare la chiusura domenicale e festiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che la caducazione della previsione di cui al comma 1 determina, automaticamente, il venir meno della stessa ragion d\u0026#8217;essere di tali ulteriori disposizioni (in tal senso, sentenze n. 98 del 2017 e n. 38 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano pertanto assorbiti i profili di censura che il ricorrente ha sollevato, in via autonoma, nei confronti dei commi 2, 3 e 4, a motivo della dedotta illegittimit\u0026#224; della Giunta provinciale di esercitare poteri amministrativi in materia devoluta alla competenza esclusiva dello Stato quale \u0026#232; la tutela della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; L\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020 in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. comporta l\u0026#8217;assorbimento delle questioni riferite agli ulteriori parametri.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attivit\u0026#224; commerciali), come modificato dall\u0026#8217;art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00271 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Commercio - Norme della Provincia autonoma di Trento - Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attivit\u0026#224; commerciali - Previsione che gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo specifiche deroghe - Previsione che la Giunta provinciale individua con propria deliberazione i Comuni a elevata intensit\u0026#224; turistica o attrattivit\u0026#224; commerciale e turistica nei quali \u0026#232; ammessa l\u0027apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive - Previsione che i Comuni possono derogare all\u0027obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue in occasione di grandi eventi o manifestazioni, nonch\u0026#233;, in prima applicazione per l\u0027anno 2020, per un massimo di dodici giornate - Casi di inapplicabilit\u0026#224; della disciplina - Sanzioni amministrative.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43997","titoletto":"Thema decidendum - Giudizi in via principale e in via incidentale - Identità delle norme denunciate e di uno dei parametri evocati - Riunione di giudizi.","testo":"Occorre riunire i giudizi, perché siano decisi con unica sentenza, quando essi hanno ad oggetto la stessa disposizione e hanno in comune lo stesso parametro, fermo restando che alla riunione non osta di per sé la differente natura - principale e incidentale - dei giudizi medesimi. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 22 del 2021 e n. 228 del 2016\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43998","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43998","titoletto":"Commercio - Norme della Provincia autonoma di Trento - Disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio - Obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva, salve deroghe individuate dalla Giunta provinciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, come modificato dall\u0027art. 45 della legge prov. Trento n. 6 del 2020. La norma provinciale impugnata dal Governo e censurata dal TRGA di Trento, nell\u0027imporre in via generale agli esercizi di vendita al dettaglio l\u0027obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva, vìola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto impone un obbligo rimosso dal legislatore nazionale con l\u0027art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa materia della tutela della concorrenza, dato il suo carattere \"finalistico\" e, dunque, \"trasversale\", è in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. Il legislatore statale può quindi intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali, riconducibile, di per sé, alla materia \"commercio\" attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 56 del 2020, n. 98 del 2017, n. 287 del 2016, n. 239 del 2016, n. 104 del 2014, n. 65 del 2013, n. 38 del 2013, n. 27 del 2013, n. 8 del 2013, n. 299 del 2012, n. 288 del 2010, n. 247 del 2010, n. 12 del 2009, n. 104 del 2008, n. 380 del 2007, n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 del 2004 e n. 14 del 2004; ordinanza n. 199 del 2006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43999","numero_massima_precedente":"43997","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"03/07/2020","data_nir":"2020-07-03","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"06/08/2020","data_nir":"2020-08-06","numero":"6","articolo":"45","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43999","titoletto":"Commercio - Norme della Provincia autonoma di Trento - Obbligo per gli esercizi di vendita al dettaglio di osservare la chiusura domenicale e festiva - Disciplina delle relative attività amministrative, degli aspetti derogatori e delle misure sanzionatorie - Norme attuative di disposizione costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, come modificato dall\u0027art. 45 della legge prov. Trento n. 6 del 2020, la accertata illegittimità costituzionale del comma 1 coinvolge anche le previsioni dettate dai successivi commi, poiché contemplano attività amministrative (commi 2, 3 e 4 e 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), aspetti derogatori (comma 5) e misure sanzionatorie (comma 6) che costituiscono specifiche declinazioni e attuazioni funzionali all\u0027obbligo disposto in via generale di osservare la chiusura domenicale e festiva. Ne consegue che la caducazione della previsione di cui al comma 1 determina, automaticamente, il venir meno della stessa ragion d\u0027essere di tali ulteriori disposizioni. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 98 del 2017 e n. 38 del 2013\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44000","numero_massima_precedente":"43998","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"03/07/2020","data_nir":"2020-07-03","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"06/08/2020","data_nir":"2020-08-06","numero":"6","articolo":"45","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44000","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di costituzionalità in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di ulteriori profili di censura.","testo":"Accolta, anche in via consequenziale - per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, come modificato dall\u0027art. 45 della legge prov. Trento n. 6 del 2020, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura che il Governo ricorrente ha sollevato, in via autonoma, nei confronti dei commi 2, 3 e 4, nonché delle questioni poste in riferimento all\u0027art. 117, primo e quarto comma, Cost., e agli artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.","numero_massima_precedente":"43999","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"03/07/2020","data_nir":"2020-07-03","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"03/07/2020","data_nir":"2020-07-03","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"03/07/2020","data_nir":"2020-07-03","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"06/08/2020","data_nir":"2020-08-06","numero":"6","articolo":"45","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40667","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 134 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"2597","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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