HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:171 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 1.431526 "namelookup_time" => 0.000287 "connect_time" => 0.001401 "pretransfer_time" => 0.109891 "size_download" => 69611.0 "speed_download" => 48627.0 "starttransfer_time" => 1.380279 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 39204 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 109787 "connect_time_us" => 1401 "namelookup_time_us" => 287 "pretransfer_time_us" => 109891 "starttransfer_time_us" => 1380279 "total_time_us" => 1431526 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770565170.0176 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:171" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:171 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sun, 08 Feb 2026 15:39:30 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sun, 08 Feb 2026 15:39:30 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2024","numero":"171","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"BARBERA","redattore":"ANTONINI","relatore":"ANTONINI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"24/09/2024","data_decisione":"24/09/2024","data_deposito":"29/10/2024","pubbl_gazz_uff":"30/10/2024","num_gazz_uff":"44","norme":"Art. 14, c. 1°, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, come sostituito dall’art. 1, c. 715°, della legge 27/12/2013, n. 147, nella parte in cui prevede che «[l]a medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive» e art. 5, c. 3°, del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.","atti_registro":"ordd. 24 e 140/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 171\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, nella parte in cui prevede che \u0026#171;[l]a medesima imposta \u0026#232; indeducibile ai fini dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell\u0026#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch\u0026#233; riordino della disciplina dei tributi locali), promossi dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 2, e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sezione 1, con ordinanze del 2 gennaio e del 9 maggio 2024, iscritte rispettivamente ai numeri 24 e 140 del registro ordinanze 2024 e pubblicate nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica numeri 10 e 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di costituzione di Coop Alleanza 3.0 societ\u0026#224; cooperativa nonch\u0026#233; gli atti d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica e nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Livia Salvini e Giovanni Panzera da Empoli per Coop Alleanza 3.0 societ\u0026#224; cooperativa, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberat\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 24 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 2 gennaio 2024 (iscritta al n. 24 reg. ord. 2024) la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 2, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, nella parte in cui prevede che \u0026#171;[l]a medesima imposta \u0026#232; indeducibile ai fini dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che le questioni sono sorte nel corso di un giudizio promosso dalla societ\u0026#224; Sanac spa, in amministrazione straordinaria, avverso il silenzio-rifiuto dell\u0026#8217;Agenzia delle entrate sull\u0026#8217;istanza di rimborso della maggiore imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive (IRAP) versata per gli anni dal 2017 al 2019 in ragione della integrale indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposta municipale propria (IMU) per gli immobili strumentali dalla base imponibile IRAP prevista dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che \u0026#171;[l]\u0026#8217;istanza di rimborso si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 4 dicembre 2020\u0026#187; che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui disponeva l\u0026#8217;indeducibilit\u0026#224; dall\u0026#8217;imponibile dell\u0026#8217;imposta sui redditi delle societ\u0026#224; (IRES) dell\u0026#8217;IMU versata in relazione agli immobili strumentali e che la societ\u0026#224; aveva prospettato che \u0026#171;i medesimi profili di illegittimit\u0026#224; evidenziati dalla Consulta nella Sentenza 262/20 sussistono anche con riferimento all\u0026#8217;indeducibilit\u0026#224; integrale dall\u0026#8217;IRAP\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Secondo il giudice rimettente, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata sarebbero rilevanti e non manifestamente infondate per contrasto con gli artt. 3, 41 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, evidenzia che sarebbe \u0026#171;incontestata [la] natura strumentale degli immobili per la cui indeducibilit\u0026#224; IMU \u0026#232; stato richiesto il rimborso IRAP. La decisione sul punto non pu\u0026#242; prescindere dal vaglio di legittimit\u0026#224; della sopramenzionata norma, atteso che il diritto al rimborso sarebbe riconosciuto ove la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale fosse accolta e sarebbe negato ove la stessa questione venisse respinta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente, dopo aver ricordato che secondo la societ\u0026#224; ricorrente i medesimi profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale esaminati dalla \u0026#171;[s]entenza 262/20 relativa all\u0026#8217;indeducibilit\u0026#224; IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES riguardano anche l\u0026#8217;IRAP\u0026#187;, ritiene che la disposizione censurata contrasterebbe, in primo luogo, con l\u0026#8217;art. 53 Cost. per violazione del principio di capacit\u0026#224; contributiva, in quanto \u0026#171;[p]er effetto della norma impugnata l\u0026#8217;IRAP non colpisce pi\u0026#249; il reddito netto prodotto dall\u0026#8217;impresa, bens\u0026#236; una grandezza diversa \u0026#8211; ossia il reddito al lordo delle imposte indeducibili \u0026#8211; e non rappresentativa di una forza economica concreta\u0026#187;, nonch\u0026#233; per violazione del divieto di doppia imposizione fiscale, \u0026#171;poich\u0026#233; il presupposto della propriet\u0026#224; di un bene immobile, da un lato, determina l\u0026#8217;obbligo di versare l\u0026#8217;IMU e, dall\u0026#8217;altro, determina l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di dedurre tale costo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, vi sarebbe il contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. sotto il profilo del rispetto dei principi di uguaglianza e di libert\u0026#224; di iniziativa economica privata, atteso che la mancata deducibilit\u0026#224; comporterebbe un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento nei confronti di quelle societ\u0026#224; che hanno investito parte del proprio capitale o dei propri utili nell\u0026#8217;acquisto di beni immobili strumentali, \u0026#171;rendendo ingiustificatamente pi\u0026#249; economiche \u0026#8211; sotto il profilo tributario \u0026#8211; altre scelte di investimento degli utili, senza che sia rinvenibile un motivo ragionevole\u0026#187;. Infatti, non vi sarebbe \u0026#171;alcuna ragione per gravare le societ\u0026#224; che hanno investito negli immobili strumentali di un carico fiscale maggiore rispetto a quelle che hanno, invece, deciso di non dare agli utili la medesima destinazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 26 marzo 2024 \u0026#232; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La difesa statale osserva che di recente questa Corte, con la sentenza n. 21 del 2024, ha gi\u0026#224; dichiarato non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della medesima disposizione, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la citata pronuncia, infatti, sarebbe stato affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU ai fini dell\u0026#8217;IRAP costituisce espressione di ragionevole discrezionalit\u0026#224; legislativa\u0026#187;, in quanto in questo caso mancano quelle \u0026#171;evidenze normative che hanno indotto la Corte, con la sentenza n. 262 del 2020, a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell\u0026#8217;IMU sugli immobili strumentali con riguardo all\u0026#8217;I[RES] e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilit\u0026#224;, la coerenza interna dell\u0026#8217;imposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Sarebbe poi erroneo ipotizzare la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per contrasto con il divieto di doppia imposizione, poich\u0026#233; questo divieto, positivizzato dall\u0026#8217;art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e dall\u0026#8217;art. 163 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), avrebbe riguardo unicamente al fenomeno della doppia (o plurima) imposizione giuridica, \u0026#171;essendo, viceversa, compatibile con il sistema la doppia (o plurima) imposizione, sul piano economico, dello stesso fatto economicamente valutabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza del 9 maggio 2024 (iscritta al n. 140 reg. ord. 2024) la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sezione 1, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell\u0026#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch\u0026#233; riordino della disciplina dei tributi locali) e dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, \u0026#171;nella parte in cui sanciscono la totale indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU dalla base imponibile dell\u0026#8217;IRAP\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che le questioni sono sorte nel corso di un giudizio, promosso da Coop Alleanza 3.0 societ\u0026#224; cooperativa, avverso il silenzio-rifiuto dell\u0026#8217;Agenzia delle entrate sull\u0026#8217;istanza di rimborso da essa presentata \u0026#171;dell\u0026#8217;eccedenza di IRAP a credito, maturata in relazione ai periodi d\u0026#8217;imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 e dell\u0026#8217;IRAP indebitamente versata nei medesimi periodi d\u0026#8217;imposta, a causa della mancata deduzione dell\u0026#8217;IMU versata nelle suddette annualit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa che la societ\u0026#224; aveva incorporato la Immobiliare-Nordest spa e che quest\u0026#8217;ultima, fino alla data dell\u0026#8217;incorporazione, era \u0026#171;attiva nel settore immobiliare che gestiva sia quale proprietaria che quale locataria tutti i fabbricati strumentali all\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, supermercati, della capogruppo Alleanza versando la relativa IMU\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Riproduce testualmente, quindi, alcuni dei passaggi contenuti nel ricorso e nella memoria della parte depositati nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e con i quali erano state esposte le ragioni del contrasto dell\u0026#8217;art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 con gli artt. 3 e 53 Cost. e conclude precisando che \u0026#171;[l]e eccezioni sollevate dalla Ricorrente non appaiono a Questo Giudice palesemente infondate per cui gli corre l\u0026#8217;obbligo di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello specifico, riporta i passaggi in cui la parte aveva evidenziato che questa Corte, con la sentenza n. 21 del 2024, avrebbe dichiarato non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale solo sul presupposto che il principio della necessaria deducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all\u0026#8217;IRES con la sentenza n. 262 del 2020, non poteva essere pedissequamente traslato, come invece richiesto dal rimettente di quel giudizio, ad una imposta differente qual \u0026#232; l\u0026#8217;IRAP. Pertanto, sarebbe stato \u0026#171;del tutto lasciato impregiudicato l\u0026#8217;aspetto sostanziale della effettiva contrariet\u0026#224; a Costituzione del denunciato divieto\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#171;sussist[erebbero] altri elementi che possono portare a dubitare della legittimit\u0026#224; costituzionale della norma richiamata\u0026#187;, per contrasto con la coerenza interna dell\u0026#8217;IRAP, in violazione dell\u0026#8217;art. 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, poich\u0026#233; l\u0026#8217;IMU sarebbe un costo che l\u0026#8217;impresa sostiene obbligatoriamente per svolgere la propria attivit\u0026#224;, negare che questa imposta possa concorrere alla determinazione del \u0026#171;valore della produzione netta\u0026#187; significherebbe applicare l\u0026#8217;IRAP \u0026#171;in relazione ad un valore aggiunto, sotto forma di profitto (i.e. alla differenza tra i ricavi di cui alla voce A del conto economico e i costi di cui alla voce B), non realmente prodotto e che, dunque, non pu\u0026#242; essere distribuito all\u0026#8217;imprenditore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVerrebbe, quindi, lesa la coerenza interna della struttura dell\u0026#8217;imposta con il suo presupposto economico, perch\u0026#233; si determinerebbe \u0026#171;l\u0026#8217;assoggettamento ad imposta di una componente economica che non esprime l\u0026#8217;indice di capacit\u0026#224; contributiva, \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e \u003cem\u003especie\u003c/em\u003e di profitto dell\u0026#8217;imprenditore, che l\u0026#8217;IRAP intende colpire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Inoltre, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riporta i passaggi contenuti negli atti della difesa privata con i quali era stata prospettata anche la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per disparit\u0026#224; di trattamento tra situazioni uguali in mancanza di una ragionevole giustificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSia l\u0026#8217;imprenditore proprietario degli immobili strumentali che quello che utilizza i medesimi immobili quale conduttore sarebbero infatti tenuti a sostenere il costo dell\u0026#8217;IMU: il primo, in via diretta, in misura pari all\u0026#8217;IMU dovuta su tali immobili; il secondo, in via indiretta, poich\u0026#233; sarebbe \u0026#171;ragionevole ritenere, secondo l\u0026#8217;\u003cem\u003eid \u003c/em\u003e\u003cem\u003equod\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplerumque\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eaccidit\u003c/em\u003e, che l\u0026#8217;IMU dovuta dal locatore verr\u0026#224; traslata in capo al conduttore, concorrendo, dunque, alla determinazione del canone di locazione dovuto da quest\u0026#8217;ultimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, ai fini della determinazione dell\u0026#8217;IRAP, per l\u0026#8217;imprenditore proprietario degli immobili strumentali quel costo non assumerebbe rilievo (quale componente negativo) ai fini della determinazione della base imponibile, stante il divieto di deduzione previsto dalle disposizioni indubbiate, sicch\u0026#233; \u0026#171;verr\u0026#224; tassato (oltrech\u0026#233; sulla componente \u0026#8220;retribuzioni e interessi\u0026#8221;) anche su una quota di \u0026#8220;profitto\u0026#8221; che non ha realizzato\u0026#187;; mentre, per l\u0026#8217;imprenditore che utilizza beni immobili ricevuti in locazione, lo stesso costo assumerebbe rilievo (sempre come componente negativo), poich\u0026#233; costituirebbe un \u0026#171;\u0026#8220;costo per godimento di beni di terzi\u0026#8221; che confluisce nella voce B8 del conto economico, per la quale non \u0026#232; prevista (coerentemente con il presupposto dell\u0026#8217;imposta) alcuna limitazione alla deducibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi verrebbe, quindi, a determinare \u0026#171;un regime impositivo in cui gli imprenditori che utilizzano nel proprio ciclo produttivo beni immobili strumentali di propriet\u0026#224; subiscono un trattamento deteriore rispetto agli imprenditori che, pur svolgendo la medesima attivit\u0026#224;, impiegano nel proprio ciclo produttivo immobili condotti in locazione. Il tutto in assenza di alcuna ragionevole giustificazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 30 luglio 2024 si \u0026#232; costituita in giudizio Coop Alleanza 3.0 societ\u0026#224; cooperativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa societ\u0026#224; ribadisce che con la sentenza n. 21 del 2024 questa Corte, pur essendosi pronunciata nel senso della non fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011 con riferimento alla previsione di indeducibilit\u0026#224; integrale dell\u0026#8217;IMU dalla base imponibile IRAP, avrebbe lasciato \u0026#171;impregiudicato l\u0026#8217;aspetto sostanziale dell\u0026#8217;effettiva contrariet\u0026#224; a Costituzione del denunciato divieto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, in particolare, conferma la natura strumentale degli immobili posseduti dalla societ\u0026#224; Immobiliare-Nordest spa, poi incorporata nella Coop Alleanza 3.0 societ\u0026#224; cooperativa, evidenziando che gli stessi \u0026#171;rappresentano il mezzo necessario per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; caratteristica in quanto indispensabili all\u0026#8217;erogazione dei servizi di gestione forniti ai terzi locatari degli immobili\u0026#187;. Inoltre, gli immobili in rilievo \u0026#171;sono accatastati nelle categorie da B ad E oltre che in A/10 e sono peraltro annoverabili tra quelli per cui la stessa Amministrazione finanziaria riconosce \u003cem\u003etout court \u003c/em\u003eil carattere di strumentalit\u0026#224; in quanto non \u0026#8220;suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni\u0026#8221; (art. 43, comma 2, TUIR)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal proposito, pone in evidenza come sarebbe palese il refuso contenuto nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione dove, nel descrivere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; concretamente svolta dalla Immobiliare-Nordest spa, utilizza la parola \u0026#8220;locataria\u0026#8221;, poich\u0026#233; questa \u0026#171;va intesa come \u0026#8220;locatrice\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la parte espone le ragioni per le quali le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;argomento di fondo delle articolate deduzioni, che si confrontano analiticamente con le varie componenti che configurano la base imponibile dell\u0026#8217;imposta, \u0026#232; che, essendo il presupposto dell\u0026#8217;IRAP basato sulla determinazione di un valore aggiunto della produzione, la non deducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU sui beni strumentali si porrebbe in contrasto con la struttura interna dell\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero, infatti, coerenti con la sua struttura le disposizioni di non deducibilit\u0026#224; delle spese per il personale dipendente e assimilato, nonch\u0026#233; dei costi, dei compensi e degli utili di cui al comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), numeri da 2) a 5), dell\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 e degli interessi passivi, in quanto in tal modo \u0026#171;il legislatore ha inteso intercettare le altre due componenti in cui si manifesta il \u0026#8220;valore aggiunto prodotto dalle attivit\u0026#224; autonomamente organizzate\u0026#8221; e cio\u0026#232;, per l\u0026#8217;appunto, le \u0026#8220;retribuzioni\u0026#8221; e gli \u0026#8220;interessi\u0026#8221;\u0026#187;, oltre che delle perdite e svalutazioni su crediti, degli accantonamenti per rischi e degli altri accantonamenti nonch\u0026#233; delle svalutazioni delle immobilizzazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInvece, non sarebbe coerente la non deducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU sui beni strumentali, perch\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;IMU in questione \u0026#232; un costo che l\u0026#8217;impresa (peraltro, obbligatoriamente) sostiene per svolgere la propria attivit\u0026#224; caratteristica in quanto dovuta in ragione del possesso dei beni necessari per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale. D\u0026#8217;altronde, che il costo attenga alla gestione caratteristica dell\u0026#8217;impresa \u0026#232; attestato dalla sua classificazione in bilancio tra gli \u0026#8220;oneri diversi di gestione\u0026#8221; (voce B14) ossia in una voce di conto economico che rientra nei \u0026#8220;costi della produzione\u0026#8221;\u0026#187;. Pertanto, in definitiva, l\u0026#8217;IRAP finirebbe per trovare \u0026#171;applicazione in relazione ad un valore aggiunto, sotto forma di profitto (i.e. alla differenza tra i ricavi di cui alla voce A del conto economico e i costi di cui alla voce B), non realmente prodotto e che, dunque, non pu\u0026#242; essere distribuito all\u0026#8217;imprenditore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte, infine, ribadisce le ragioni per cui le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza, dato il pregiudizio arrecato all\u0026#8217;imprenditore proprietario degli immobili strumentali rispetto a quello che utilizza i medesimi immobili quale conduttore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto depositato il 30 luglio 2024 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o, in subordine, manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero, in primo luogo, manifestamente inammissibili per omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza, in quanto dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#171;non emerge infatti il preventivo accertamento sulla natura strumentale dei beni immobili, per i quali era stata versata l\u0026#8217;IMU, in relazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; in concreto esercitata dalla societ\u0026#224; contribuente\u0026#187;. L\u0026#8217;ordinanza si sarebbe limitata \u0026#171;a riportare sommariamente, nel paragrafo 1, quanto asserito dalla societ\u0026#224; ricorrente, senza peraltro esplicitare se quanto da questa affermato fosse pacifico e incontroverso\u0026#187; e, a tal proposito, evidenzia che nel giudizio dinanzi al giudice rimettente l\u0026#8217;Agenzia delle entrate aveva contestato espressamente la natura strumentale degli immobili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, le questioni sarebbero inammissibili anche per l\u0026#8217;omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, in quanto il rimettente si sarebbe \u0026#171;limitato a una mera acritica riproposizione delle doglianze di COOP, senza alcuna valutazione della loro non manifesta infondatezza\u0026#187;, tenuto altres\u0026#236; conto del fatto che, avendo questa Corte gi\u0026#224; affrontato con la sentenza n. 21 del 2024 il tema della coerenza interna all\u0026#8217;imposizione IRAP dell\u0026#8217;indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU sugli immobili strumentali, \u0026#171;il Giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe dovuto esplicitare puntualmente le ragioni per le quali le deduzioni dalla parte privata consentissero di vulnerare le argomentazioni poste alla base della citata sentenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, le questioni sarebbero manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento, in particolare, alla questione della violazione del principio di capacit\u0026#224; contributiva di cui all\u0026#8217;art. 53 Cost., evidenzia che \u0026#171;l\u0026#8217;indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU ai fini dell\u0026#8217;IRAP costituisce espressione di ragionevole discrezionalit\u0026#224; legislativa\u0026#187;, in quanto questa Corte, con la sentenza n. 21 del 2024, ha gi\u0026#224; rilevato la mancanza \u0026#171;di quelle evidenze normative che hanno indotto la Corte, con la sentenza n. 262 del 2020, a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell\u0026#8217;IMU sugli immobili strumentali con riguardo all\u0026#8217;IRAP e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilit\u0026#224;, la coerenza interna dell\u0026#8217;imposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, poi, alla questione della violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., deduce, in primo luogo, che solo in via del tutto astratta sarebbe possibile ipotizzare la traslazione dell\u0026#8217;onere sostenuto per il pagamento dell\u0026#8217;IMU sul canone di locazione, perch\u0026#233; la definizione del predetto canone \u0026#232; da porre in relazione a diversi fattori, quali le caratteristiche del bene, la forza contrattuale delle parti e, pi\u0026#249; in generale, l\u0026#8217;andamento dei prezzi di mercato delle locazioni; in secondo luogo, che, cos\u0026#236; come il conduttore deduce il canone di locazione, cio\u0026#232; l\u0026#8217;onere sostenuto per l\u0026#8217;uso del bene, allo stesso modo, il proprietario dell\u0026#8217;immobile deduce il costo d\u0026#8217;acquisto sotto forma di ammortamento; in terzo luogo, che sarebbe erroneo mettere a confronto l\u0026#8217;imprenditore che sia proprietario di un immobile e l\u0026#8217;imprenditore che lo riceve in locazione, poich\u0026#233; verrebbero in tal modo presi erroneamente in considerazioni non solo \u0026#171;presupposti ed effetti economici di due tributi diversi, che colpiscono due diverse manifestazioni di capacit\u0026#224; economica: uno, il valore della produzione netta (l\u0026#8217;IRAP), l\u0026#8217;altro, la propriet\u0026#224; immobiliare (IMU)\u0026#187;, ma anche due situazioni ben diverse tra loro, perch\u0026#233;, nel caso di un\u0026#8217;impresa che esercita l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di locazione immobiliare, questa versa l\u0026#8217;IMU in quanto soggetto passivo, diversamente dall\u0026#8217;impresa conduttrice di immobili di eguale natura, che non \u0026#232; soggetto passivo dell\u0026#8217;IMU e deduce i canoni di locazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza la parte costituita ha presentato memoria contenente repliche alle argomentazioni espresse dalla difesa statale nel suo atto di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, quanto all\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; relativa al mancato accertamento della natura strumentale degli immobili, evidenzia che \u0026#171;[d]iversamente da quanto argomentato dalla parte pubblica, infatti, il giudice rimettente ha chiaramente accertato la strumentalit\u0026#224; degli immobili in questione\u0026#187;, perch\u0026#233; \u0026#171;nel dare atto della destinazione degli immobili posseduti da INE ad uso supermercato per il loro utilizzo da parte della capogruppo locataria, ha evidentemente vagliato la loro natura di immobili strumentali per natura\u0026#187;; inoltre, ribadisce quanto gi\u0026#224; rilevato in sede di costituzione in giudizio, e cio\u0026#232; che \u0026#171;la definizione di INE quale \u0026#8220;locataria\u0026#8221;, anzich\u0026#233; correttamente quale \u0026#8220;locatrice\u0026#8221;, \u0026#232; un mero \u003cem\u003elapsus calami\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCirca, poi, la seconda eccezione, relativa alla motivazione solo \u003cem\u003eper \u003c/em\u003e\u003cem\u003erelationem\u003c/em\u003e, la parte evidenza che il giudice rimettente \u0026#171;ha motivato il\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecisum\u003c/em\u003e facendo propri tutti gli argomenti prospettati dalla Societ\u0026#224; nel corso del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, riportandone ampiamente il contenuto in termini puntuali e dettagliati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, ribadisce gli argomenti gi\u0026#224; sostenuti nell\u0026#8217;atto di costituzione a sostegno della prospettata violazione degli artt. 3 e 53 Cost. della disciplina della indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU sui beni strumentali, in quanto sarebbe violata la coerenza interna dell\u0026#8217;IRAP, determinando la tassazione di un valore aggiunto non realmente prodotto dal soggetto passivo, e, inoltre, sussisterebbe un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le ordinanze indicate in epigrafe (iscritte ai numeri 24 e 140 reg. ord. 2024) la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 2 (di seguito: CGT di Milano) e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia (di seguito: CGT di Reggio Emilia) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede che \u0026#171;[l]a medesima imposta \u0026#232; indeducibile ai fini dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa CGT di Milano ha altres\u0026#236; sollevato questione di legittimit\u0026#224; della medesima disposizione per violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost. e la CGT di Reggio Emilia ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., anche dell\u0026#8217;art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, \u0026#171;nella parte in cui sancisc[e] la totale indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU dalla base imponibile dell\u0026#8217;IRAP\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le ordinanze di rimessione evidenziano che le questioni sono sorte nel corso dei rispettivi giudizi promossi dalle societ\u0026#224; ricorrenti in conseguenza del silenzio-rifiuto dell\u0026#8217;Agenzia delle entrate sulle istanze di rimborso da esse presentate per diversi anni di imposta \u0026#8211; rispettivamente: dal 2017 al 2019 nel giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 24 reg. ord. 2024; dal 2017 al 2020 in quello di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 140 reg. ord. 2024 \u0026#8211; relative alla maggiore IRAP che sarebbe stata versata a causa della previsione di indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU di cui alle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La CGT di Milano prospetta che tale regime si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 41 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, evidenzia che \u0026#232; incontestata la natura strumentale degli immobili e che la decisione sulla sussistenza del diritto al rimborso non potrebbe prescindere dall\u0026#8217;applicazione della previsione normativa censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, prospetta in primo luogo il contrasto con l\u0026#8217;art. 53 Cost., sia per violazione del principio di capacit\u0026#224; contributiva, in quanto, per effetto del regime di indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU dall\u0026#8217;IRAP, quest\u0026#8217;ultima non colpirebbe pi\u0026#249; il reddito netto prodotto dall\u0026#8217;impresa, ma una grandezza diversa, cio\u0026#232; \u0026#171;il reddito al lordo delle imposte indeducibili\u0026#187;, non rappresentativa della reale forza economica, sia per violazione del divieto di doppia imposizione, perch\u0026#233; l\u0026#8217;impresa titolare di un bene immobile \u0026#232; obbligata a versare l\u0026#8217;IMU ma, al tempo stesso, non pu\u0026#242; dedurre tale costo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProspetta, inoltre, il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza, e dell\u0026#8217;art. 41 Cost., per violazione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata, in quanto verrebbero a essere trattate diversamente le societ\u0026#224; che hanno investito i propri utili nell\u0026#8217;acquisto di immobili strumentali rispetto a quelle che hanno deciso di non dare ai propri utili la medesima destinazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La CGT di Reggio Emilia si riporta ai passaggi contenuti negli atti della difesa privata nei quali si afferma che, con la sentenza n. 21 del 2024, questa Corte avrebbe lasciato impregiudicato l\u0026#8217;aspetto sostanziale della contrariet\u0026#224; delle disposizioni censurate alla Costituzione, che si porrebbero quindi in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto, da un lato, il regime di indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU dall\u0026#8217;IRAP non sarebbe coerente con la struttura di questa imposta e, dall\u0026#8217;altro, verrebbe ingiustamente discriminato l\u0026#8217;imprenditore che sceglie di investire nell\u0026#8217;acquisto di beni strumentali rispetto a quello che, invece, ha optato per l\u0026#8217;acquisizione della disponibilit\u0026#224; di questi beni mediante locazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le due ordinanze di rimessione censurano in parte la stessa disposizione, cio\u0026#232; l\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, e sono fondate su parametri sostanzialmente coincidenti. Deve pertanto essere disposta la riunione dei giudizi (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 220 e n.128 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La questione sollevata dalla CGT di Milano (con ordinanza iscritta al n. 24 reg. ord. 2024) in riferimento alla libert\u0026#224; di iniziativa economica privata di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost. \u0026#232; manifestamente inammissibile, in quanto la Corte rimettente si \u0026#232; limitata a evocare il suddetto parametro senza alcuna specifica e adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 7 del 2024, n. 194 del 2023 e n. 118 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione sollevata dal medesimo giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e per violazione dell\u0026#8217;art. 53 Cost. in riferimento al principio di capacit\u0026#224; contributiva \u0026#232; manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento di fondo addotto dal rimettente poggia sostanzialmente sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della sentenza n. 262 del 2020 di questa Corte, relativa all\u0026#8217;indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU sui beni strumentali dall\u0026#8217;IRES, anche alla diversa ipotesi dell\u0026#8217;indeducibilit\u0026#224; dall\u0026#8217;IRAP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDella suddetta sentenza, invero, l\u0026#8217;ordinanza fa specifica menzione e ne opera sostanzialmente l\u0026#8217;applicazione anche alla materia dell\u0026#8217;IRAP, laddove afferma che \u0026#171;[p]er effetto della norma impugnata l\u0026#8217;IRAP non colpisce pi\u0026#249; il reddito netto prodotto dall\u0026#8217;impresa, bens\u0026#236; una grandezza diversa \u0026#8211; ossia il reddito al lordo delle imposte indeducibili \u0026#8211; e non rappresentativa di una forza economica concreta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, questa Corte, con la successiva sentenza n. 21 del 2024, ha gi\u0026#224; precisato che in riferimento all\u0026#8217;IRAP mancano \u0026#171;quelle evidenze normative che hanno condotto questa Corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell\u0026#8217;IMU sugli immobili strumentali con riguardo all\u0026#8217;IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilit\u0026#224;, la coerenza interna dell\u0026#8217;imposta. La diversit\u0026#224; della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all\u0026#8217;IRAP\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Manifestamente infondata \u0026#232; anche la questione del contrasto con l\u0026#8217;art. 53 Cost. per violazione del divieto di doppia imposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, con la citata sentenza n. 262 del 2020, ha gi\u0026#224; precisato che il mancato riconoscimento della deducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU sui beni strumentali dall\u0026#8217;IRES non d\u0026#224; \u0026#171;luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica (perch\u0026#233; i presupposti di IMU e IRES sono diversi)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl medesimo argomento vale, con tutta evidenza, anche in riferimento ai presupposti di IMU e IRAP di cui al presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La questione, infine, sollevata dalla medesima CGT di Milano in riferimento al principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso le affermazioni contenute nella citata sentenza n. 262 del 2020, con la quale questa Corte ha sottolineato \u0026#8211; ma nel contesto di una riscontrata rottura del principio di coerenza \u0026#8211; \u0026#171;l\u0026#8217;indebita penalizzazione, rilevata dal rimettente, di quelle imprese che abbiano scelto (opzione non certo biasimabile, perch\u0026#233; funzionale alla solidit\u0026#224; dell\u0026#8217;azienda) di investire gli utili nell\u0026#8217;acquisto della propriet\u0026#224; degli immobili strumentali rispetto a quelle che svolgono la propria attivit\u0026#224; utilizzando immobili in locazione\u0026#187;, non si prestano a essere pedissequamente traslate in riferimento al regime dell\u0026#8217;IRAP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questa imposta, infatti, il legislatore \u0026#171;ha individuato quale nuovo indice di capacit\u0026#224; contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attivit\u0026#224; autonomamente organizzate\u0026#187; (da ultimo, sentenza n. 21 del 2024); ci\u0026#242; che differenzia le situazioni rispetto a quelle considerate nella predetta sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Con riferimento alle questioni sollevate dalla CGT di Reggio Emilia (ordinanza iscritta al n. 140 reg. ord. 2024), va disattesa l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; proposta dalla difesa erariale per insufficiente motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente avrebbe omesso l\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;effettiva strumentalit\u0026#224; degli immobili \u0026#171;in relazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; in concreto esercitata dalla societ\u0026#224; contribuente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome correttamente evidenziato dalla difesa di parte, una lettura complessiva dell\u0026#8217;ordinanza mette in luce che il rimettente ha sufficientemente descritto la fattispecie da cui \u0026#232; originata la richiesta di rimborso, con conseguente plausibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;accertamento della natura strumentale degli immobili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Inammissibile \u0026#232; invece la questione sollevata in riferimento al principio di capacit\u0026#224; contributiva di cui all\u0026#8217;art. 53 Cost. per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ragioni di tale conclusione non risiedono, in realt\u0026#224;, nel fatto che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe stata motivata \u003cem\u003eper \u003c/em\u003e\u003cem\u003erelationem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003ecome invece eccepito dalla difesa erariale, in quanto il giudice rimettente, seppure in modo molto sintetico, nel riportare le argomentazioni contenute negli atti difensivi del giudizio \u003cem\u003ea quo,\u003c/em\u003e ha comunque mostrato di renderle proprie, e ci\u0026#242;, come rilevato dalla difesa della societ\u0026#224;, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, non determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 111 del 2024 e n. 109 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse si fondano, piuttosto, sulla constatazione che il rinvio alle argomentazioni difensive della parte \u0026#232; parziale e del tutto insufficiente: l\u0026#8217;ordinanza, infatti, non svolge quella puntuale e doverosa analisi della struttura dell\u0026#8217;imposta \u0026#8211; che tenga conto della \u0026#171;particolarit\u0026#224; della tecnica impositiva che contraddistingue l\u0026#8217;IRAP\u0026#187; e della modalit\u0026#224; di determinazione della base imponibile secondo il \u0026#171;criterio di \u0026#8220;sottrazione\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 21 del 2024) \u0026#8211; che \u0026#232; logicamente necessaria al fine di motivare il pur dedotto vizio di manifesta rottura della coerenza interna della suddetta imposta; gli scarni passaggi tratti dall\u0026#8217;atto difensivo della parte e riportati in motivazione dal giudice rimettente, infatti, non consentono di comprendere su quali ragioni si sostanzierebbe la citata rottura, con la conseguenza che risulta compromesso, sotto questo profilo, il requisito della necessaria autosufficienza dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo va aggiunto che rimangono, in tal modo, del tutto oscure le motivazioni per cui la questione sollevata risulterebbe impregiudicata da quella decisa con la sentenza n. 21 del 2024, dove, invece, si \u0026#232; chiarita la \u0026#171;profonda differenza tra il criterio di calcolo del valore della produzione netta e quello del reddito netto, dal momento che alcuni costi necessariamente inerenti e deducibili per quest\u0026#8217;ultima grandezza non sono considerati scorporabili o deducibili per la prima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, nell\u0026#8217;ordinanza viene prospettata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale non solo dell\u0026#8217;art. 14 comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, ma anche dell\u0026#8217;art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, che prevede, fra l\u0026#8217;altro, la non deducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposta comunale sugli immobili (ICI) dalla base imponibile IRAP, senza, tuttavia, compiere alcuna precisazione in ordine alle ragioni per le quali si sia ritenuto di dovere fare richiamo anche a quest\u0026#8217;ultima previsione normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali omissioni comportano quindi l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 12 del 2024, n. 248 e n. 118 del 2022 e n. 123 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; La questione sollevata dalla medesima CGT di Reggio Emilia in riferimento al principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice rimettente, il costo dell\u0026#8217;IMU graverebbe (direttamente) sia sulle imprese che acquistano i beni strumentali in propriet\u0026#224;, sia (indirettamente) su quelle che li assumono in locazione: il locatore, infatti, caricherebbe nel prezzo della locazione anche l\u0026#8217;IMU che egli \u0026#232; tenuto a versare; tale costo, in base alla normativa dell\u0026#8217;IRAP, risulterebbe per\u0026#242; deducibile solo per le seconde.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo valgono le considerazioni gi\u0026#224; svolte in riferimento all\u0026#8217;analoga questione sollevata dalla CGT di Milano (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 8), cui va specificamente aggiunto che il rimettente, in ogni caso, mette a confronto situazioni non omogenee e quindi non assimilabili (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 85 del 2020 e n. 155 del 2014): da un lato, infatti, ad assumere rilievo \u0026#232; il fatto giuridico della non deducibilit\u0026#224; dall\u0026#8217;IRAP dell\u0026#8217;IMU che grava sul proprietario di beni strumentali; dall\u0026#8217;altro, viene in considerazione il fatto economico della eventuale \u0026#8211; e meramente ipotetica \u0026#8211; traslazione a carico del locatore del peso economico del pagamento dell\u0026#8217;IMU, che dipende da molteplici fattori \u0026#8211; quali le condizioni di mercato, i rapporti tra locatore e locatario \u0026#8211; e non costituisce la conseguenza di una specifica disciplina.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003ela manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, nella parte in cui prevede che \u0026#171;[l]a medesima imposta \u0026#232; indeducibile ai fini dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 41 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 2, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede che \u0026#171;[l]a medesima imposta \u0026#232; indeducibile ai fini dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sezione 1, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell\u0026#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch\u0026#233; riordino della disciplina dei tributi locali), \u0026#171;nella parte in cui sancisc[e] la totale indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU dalla base imponibile dell\u0026#8217;IRAP\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sezione 1, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003ela manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede che \u0026#171;[l]a medesima imposta \u0026#232; indeducibile ai fini dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 2, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede che \u0026#171;[l]a medesima imposta \u0026#232; indeducibile ai fini dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 2, e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sezione 1, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 ottobre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241029114212.pdf","oggetto":"Tributi \u0026#8211; Imposta municipale propria (IMU) \u0026#8211; Corresponsione sugli immobili strumentali all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa \u0026#8211; Totale indeducibilit\u0026#224; ai fini dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive (IRAP) (nel caso di specie: istanza di rimborso IRAP per periodi di imposta relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020).\nDeducibilit\u0026#224; dell\u0027imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d\u0027impresa e del reddito derivante dall\u0027esercizio di arti e professioni, nella misura del 20 per cento - Indeducibilit\u0026#224; della medesima imposta ai fini dell\u0027imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive (nel caso di specie: istanza di rimborso IRAP per periodi di imposta relativi agli anni 2017, 2018 e 2019) - Denunciata indeducibilit\u0026#224; dell\u0027IMU, relativa agli immobili strumentali, ai fini IRAP - Contrasto con il principio della capacit\u0026#224; contributiva sotto il profilo dell\u0027effettivit\u0026#224; e del divieto di doppia imposizione - Violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento delle societ\u0026#224; che hanno investito parte del proprio capitale o dei propri utili nell\u0026#8217;acquisto di immobili strumentali - Lesione del principio della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46426","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Riunione di giudizi - Condizioni - Identità, anche solo parziale, dell\u0027oggetto e sostanziale coincidenza di argomentazioni e parametri. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ disposta la riunione dei giudizi quando le ordinanze di rimessione censurano, anche solo in parte, la medesima disposizione e sono fondati su argomentazioni e parametri sostanzialmente coincidenti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 220/2023 - mass. 45895; S. 128/2023\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46427","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46427","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all\u0027attività di impresa - Totale indeducibilità dall\u0027imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione della libertà di iniziativa economica privata - Assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 255017).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata manifestamente inammissibile, per assenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 2, in riferimento all’art. 41 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. La Corte rimettente si è limitata a evocare il detto parametro senza alcuna specifica e adeguata illustrazione dei motivi di censura. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 7/2024 - mass. 45938; S. 194/2023 - mass. 45814; S. 118/2022 - mass. 44817\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46428","numero_massima_precedente":"46426","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"14/03/2011","data_nir":"2011-03-14","numero":"23","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art14"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"715","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46428","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all\u0027attività di impresa - Totale indeducibilità dall\u0027imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva e del divieto di doppia imposizione - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 255017).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 2, in riferimento all’art. 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. Con riferimento all’asserita violazione del principio di capacità contributiva, è stato già chiarito che l’indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRES non possa essere estesa all’IRAP, in ragione della diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle basi imponibili e delle discipline. Inoltre, con riferimento all’asserita violazione del divieto di doppia imposizione, si è già precisato che il mancato riconoscimento della deducibilità dell’IMU, in particolare sui beni strumentali dall’IRES e oggi dall’IRAP, non dà luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e, rispettivamente, IRES e IRAP sono diversi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 21/2024 - mass. 46015; S. 262/2020 - mass. 42996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46429","numero_massima_precedente":"46427","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"14/03/2011","data_nir":"2011-03-14","numero":"23","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art14"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"715","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46429","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all\u0027attività di impresa - Totale indeducibilità dall\u0027imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255017).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 2, e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia, sez. 1, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. Con riferimento alla questione sollevata dalla CGT di Milano rileva che quanto affermato nella sentenza n. 262 del 2020 – in relazione all’indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali rispetto a quelle che svolgono la propria attività utilizzando immobili in locazione – non si presta a essere traslato sul regime dell’IRAP: per tale imposta, infatti, il legislatore ha individuato quale nuovo e diverso indice di capacità contributiva il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. Egualmente non fondata è la questione sollevata dalla CGT di Reggio Emilia, in quanto il rimettente mette a confronto situazioni non omogenee, e quindi non assimilabili: da un lato, infatti, ad assumere rilievo è il fatto giuridico della non deducibilità dall’IRAP dell’IMU che grava sul proprietario di beni strumentali; dall’altro, viene in considerazione il fatto economico della ipotetica traslazione a carico del locatore del peso economico del pagamento dell’IMU, che dipende da molteplici fattori e non costituisce la conseguenza di una specifica disciplina. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 85/2020 - mass. 43541; S. 155/ 2014 - mass. 37985\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46430","numero_massima_precedente":"46428","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"14/03/2011","data_nir":"2011-03-14","numero":"23","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art14"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"715","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46430","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all\u0027attività di impresa - Totale indeducibilità dall\u0027imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 255017).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia, sez. 1, in riferimento all’art. 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. L’ordinanza non svolge quella puntuale e doverosa analisi della struttura dell’imposta necessaria al fine di motivarne il vizio di manifesta rottura della coerenza interna: gli scarni passaggi tratti dall’atto difensivo della parte, e riportati in motivazione, non consentono, infatti, di comprendere su quali ragioni essa si sostanzierebbe, compromettendo il requisito della necessaria autosufficienza dell’ordinanza di rimessione. Rimangono, inoltre, oscure le motivazioni per cui la questione risulterebbe impregiudicata da quella decisa con la sentenza n. 21 del 2024 dove, invece, si è chiarita la differenza tra il criterio di calcolo del valore della produzione netta e quello del reddito netto.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46431","numero_massima_precedente":"46429","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"14/03/2011","data_nir":"2011-03-14","numero":"23","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art14"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"715","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46431","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all\u0027attività di impresa - Totale indeducibilità dall\u0027imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disposizione che prevede la non deducibilità dell\u0027ICI dalla base imponibile IRAP - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255017).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento dalla CGT di Reggio Emilia, sez. 1, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nella parte in cui sancirebbe la totale indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile dell’IRAP. Nonostante tale disposizione preveda, tra l’altro, la non deducibilità dell’ICI dalla base imponibile IRAP, l’ordinanza non compie alcuna precisazione in ordine alle ragioni per le quali si sia fatto richiamo anche ad essa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 12/2024 - mass. 45977; S. 248/2022 - mass. 45204; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 123/2021 - mass. 43987\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46430","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/12/1997","data_nir":"1997-12-15","numero":"446","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46440","autore":"Marinoni S.","titolo":"L’indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dalla base imponibile IRAP","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto e pratica tributaria","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1519","note_abstract":"","collocazione":"A.55","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|