HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:149 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 1.233131 "namelookup_time" => 0.000246 "connect_time" => 0.010775 "pretransfer_time" => 0.151915 "size_download" => 109851.0 "speed_download" => 89082.0 "starttransfer_time" => 1.169346 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 52654 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 151822 "connect_time_us" => 10775 "namelookup_time_us" => 246 "pretransfer_time_us" => 151915 "starttransfer_time_us" => 1169346 "total_time_us" => 1233131 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770704892.3664 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:149" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:149 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Tue, 10 Feb 2026 06:28:13 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Tue, 10 Feb 2026 06:28:13 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"149","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMATO","redattore":"VIGANÒ","relatore":"VIGANÒ","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"10/05/2022","data_decisione":"10/05/2022","data_deposito":"16/06/2022","pubbl_gazz_uff":"22/06/2022","num_gazz_uff":"25","norme":"Art. 649 del codice di procedura penale.","atti_registro":"ord. 152/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 149\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 649 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, nel procedimento penale a carico di P. O. con ordinanza del 17 giugno 2021, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di P. O., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 maggio 2022 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Vittorio Manes e Claudio Avesani per P. O. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 649 del codice di procedura penale, censurandolo \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell\u0026#8217;imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia gi\u0026#224; stata irrogata in via definitiva, nell\u0026#8217;ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e dei relativi protocolli\u0026#187;, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente, investito dell\u0026#8217;opposizione a un decreto penale di condanna alla pena della multa pari a 8.100 euro, deve giudicare della responsabilit\u0026#224; di P. O., imputato del reato previsto dall\u0026#8217;art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d\u0026#8217;autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), per avere, a fini di lucro, detenuto per la vendita e riprodotto abusivamente, presso la copisteria di cui \u0026#232; titolare, opere letterarie fotocopiate oltre il limite consentito, in numero pari a quarantanove testi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer la medesima condotta, l\u0026#8217;imputato, in solido con la societ\u0026#224; gestrice della copisteria, \u0026#232; gi\u0026#224; stato colpito, ai sensi dell\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, da sanzione amministrativa ormai definitiva, per l\u0026#8217;importo di 5.974 euro, pari al doppio della sanzione minima (103 euro) moltiplicato per venticinque libri di testo, dei quarantanove totali, dal prezzo non determinabile, oltre a \u0026#171;un terzo dell\u0026#8217;importo massimo previsto per le opere il cui prezzo di vendita era conosciuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, il rimettente rileva che, in base alle sentenze della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, grande camera, del 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, e della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, del 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci, la sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per cui sia gi\u0026#224; stato definitivamente sottoposto a sanzione amministrativa di carattere punitivo secondo i \u0026#8220;criteri Engel\u0026#8221; integra una violazione del ne bis in idem, a meno che tra i due procedimenti che sanzionano il medesimo fatto sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale legame dovrebbe essere ravvisato quando le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della medesima condotta; quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l\u0026#8217;interessato; quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti; e quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l\u0026#8217;interessato, in rapporto alla gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;illecito. Al contempo, si dovr\u0026#224; valutare \u0026#171;se le sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale, perch\u0026#233; in caso affermativo si dovr\u0026#224; essere pi\u0026#249; severi nello scrutinare la sussistenza del legame e pi\u0026#249; riluttanti a riconoscerlo in concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Nel caso in esame, sarebbe indubbia la natura punitiva, secondo i \u0026#8220;criteri Engel\u0026#8221;, della sanzione amministrativa contemplata dall\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, il cui importo viene determinato quale multiplo (comunque non inferiore a 103 euro) del prezzo di mercato di ciascuna opera indebitamente riprodotta, oppure, in caso di non determinabilit\u0026#224; del prezzo dell\u0026#8217;opera, in una somma da 103 a 1.032 euro per ciascuna violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale meccanismo moltiplicatore determinerebbe significative ricadute nella sfera patrimoniale del trasgressore, anche in relazione a fatti di modesta gravit\u0026#224; \u0026#8211; come quello in specie contestato a P. O. \u0026#8211; e svelerebbe il \u0026#171;carattere afflittivo e non meramente restitutorio nonch\u0026#233; la finalit\u0026#224; repressiva e deterrente\u0026#187; della sanzione in parola. Finalit\u0026#224; che trasparirebbe anche dai lavori preparatori della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore), la quale ha inserito l\u0026#8217;art. 174-bis nel corpo della legge n. 633 del 1941, nell\u0026#8217;intento di \u0026#171;incrementare il grado di dissuasivit\u0026#224; delle misure di contrasto, introducendo, in aggiunta alle sanzioni penali gi\u0026#224; previste dalla legislazione esistente, alcune sanzioni e misure amministrative che appaiono, riprendendo la terminologia usata dal legislatore \u0026#8220;dotate di autonoma deterrenza in quanto rapidamente applicabili\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa funzione \u0026#171;prevalentemente (se non esclusivamente) deterrente\u0026#187; e \u0026#171;pubblicistica\u0026#187; della sanzione di cui all\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 sarebbe confermata dalla destinazione del 50 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione alla costituzione di un fondo destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nell\u0026#8217;accertamento dei reati contro il diritto d\u0026#8217;autore, e della restante misura alla promozione delle campagne informative \u0026#171;di cui al successivo articolo 10\u0026#187; [recte: di cui all\u0026#8217;art. 26, comma 3-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)]. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la sanzione di cui all\u0026#8217;art. 174-bis, di sicuro carattere punitivo, si differenzierebbe da quelle penali \u0026#171;solo per la rapidit\u0026#224; del procedimento applicativo\u0026#187;, risultando dunque \u0026#171;manifestamente carente quella complementarit\u0026#224; di funzioni che sola giustifica il c.d. doppio binario sanzionatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Identico sarebbe poi il fatto storico alla base dei due procedimenti, amministrativo e penale, atteso che, da un lato, l\u0026#8217;art. 174-bis si applica espressamente alla \u0026#171;violazione delle disposizioni previste nella presente sezione\u0026#187;, ossia della Sezione II (Difese e sanzioni penali) del Capo III (Difesa e sanzioni giudiziarie) del Titolo III (Disposizioni comuni) della legge n. 633 del 1941; Sezione nella quale \u0026#232; descritta la condotta punita dall\u0026#8217;art. 171-ter, primo comma, lettera b). Dall\u0026#8217;altro lato, il raffronto tra il capo di imputazione elevato nei confronti di P. O. e il verbale di accertamento notificatogli confermerebbe che l\u0026#8217;illecito contestato all\u0026#8217;interessato costituisce insieme violazione di natura penale ed amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30319) escluderebbe l\u0026#8217;operativit\u0026#224;, in questa materia, della clausola di connessione di cui all\u0026#8217;art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), proprio sul presupposto dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del fatto cui si applicano la sanzione amministrativa ex art. 174-bis e le sanzioni penali di cui all\u0026#8217;art. 171-ter della legge n. 633 del 1941.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Nel caso di specie, non sarebbero inoltre previsti rimedi per scongiurare il rischio di duplicazione di procedimenti e sanzioni in relazione allo stesso fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa clausola di salvaguardia contenuta nell\u0026#8217;art. 174-bis (\u0026#171;[f]erme le sanzioni penali applicabili\u0026#187;) comproverebbe anzi la necessaria applicazione cumulativa, per la medesima violazione, delle sanzioni penali e amministrative, cos\u0026#236; come confermato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata ancora Cass., sentenza n. 30319 del 2017); e ci\u0026#242; coerentemente con \u0026#171;il dichiarato intento del legislatore di garantire \u0026#8211; mediante l\u0026#8217;introduzione delle sanzioni amministrative \u0026#8211; semplicemente una risposta punitiva pi\u0026#249; celere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa medesima condotta sarebbe dunque punita sia con una sanzione amministrativa punitiva, sia con una sanzione penale \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultima \u0026#171;inevitabilmente a distanza di tempo, attesa la diversa struttura del processo penale\u0026#187; \u0026#8211;. La sanzione penale, d\u0026#8217;altra parte, non sarebbe limitata ai fatti che presentino una particolare gravit\u0026#224;, o che superino una determinata soglia di rilevanza \u0026#8211; cos\u0026#236; come avviene invece in ambito tributario \u0026#8211; e consisterebbe nella reclusione da sei mesi a tre anni, che si applica congiuntamente alla multa da 2.582 a 15.493 euro, comportando cos\u0026#236; una duplicazione della sanzione pecuniaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice penale potrebbe tenere conto della gi\u0026#224; avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa solo in sede di commisurazione della pena, ai sensi dell\u0026#8217;art. 133 del codice penale, senza per\u0026#242; poter escludere l\u0026#8217;applicazione della multa, n\u0026#233; \u0026#8211; salva la ricorrenza di eventuali circostanze attenuanti \u0026#8211; poterla quantificare al di sotto del limite edittale di 2.582 euro. L\u0026#8217;apparato sanzionatorio complessivo risulterebbe dunque \u0026#171;del tutto sproporzionato e ingiustificato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbero inoltre previsti meccanismi di raccordo \u0026#8211; sul piano temporale o probatorio \u0026#8211; tra i procedimenti amministrativo e penale e sarebbe altres\u0026#236; da escludere, in specie, la sussistenza della connessione obiettiva per pregiudizialit\u0026#224;, che vale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 24 della legge n. 689 del 1981, a radicare la competenza del giudice penale per l\u0026#8217;accertamento della responsabilit\u0026#224; in relazione all\u0026#8217;illecito amministrativo; con la conseguenza che l\u0026#8217;interessato dovrebbe sopportare l\u0026#8217;onere della duplicazione di procedimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Nel caso di specie, difetterebbe infine la connessione temporale tra il procedimento amministrativo e quello penale, atteso che il primo, iniziato nel 2014, si \u0026#232; concluso il 7 gennaio 2016, laddove l\u0026#8217;azione penale \u0026#232; stata esercitata con la richiesta di emissione di decreto penale di condanna del 12 dicembre 2014 e, a seguito di opposizione, ha condotto all\u0026#8217;emissione del decreto che ha disposto il giudizio del 3 maggio 2019 e alla celebrazione della prima udienza di merito il 10 febbraio 2021, a distanza, quindi, di oltre cinque anni dalla sopravvenuta irrevocabilit\u0026#224; della sanzione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; A fronte di tale quadro, l\u0026#8217;unica norma astrattamente in grado di \u0026#171;neutralizzare\u0026#187; la duplicazione dei giudizi sarebbe l\u0026#8217;art. 649 cod. proc. pen., che preclude la possibilit\u0026#224; di iniziare o proseguire un nuovo procedimento penale nei confronti dell\u0026#8217;imputato prosciolto o condannato, in relazione al medesimo fatto, con sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl tenore letterale della disposizione, inequivocabilmente riferita all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria penale, ne escluderebbe tuttavia un\u0026#8217;interpretazione \u0026#171;convenzionalmente orientata\u0026#187;, impedendo di allargarne lo spettro applicativo ai procedimenti amministrativi, come del resto ritenuto sia dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione quinta penale, ordinanza 10 novembre 2014-15 gennaio 2015, n. 1782), sia da questa Corte (sentenza n. 43 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;unica modalit\u0026#224; per scongiurare la lesione del diritto fondamentale dell\u0026#8217;imputato a non essere giudicato due volte per un identico fatto sarebbe il promovimento dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8211; La questione sarebbe infine rilevante, atteso che solo il suo accoglimento \u0026#171;rimuoverebbe gli effetti pregiudizievoli conseguenti alla violazione del bis in idem\u0026#187;, precludendo la celebrazione del processo penale a carico di P. O., gi\u0026#224; destinatario di una sanzione amministrativa punitiva e definitiva in relazione agli stessi fatti. In altre parole, una sentenza additiva di questa Corte costituirebbe l\u0026#8217;\u0026#171;unico rimedio per evitare che il sistema del \u0026#8220;doppio binario\u0026#8221; in materia di diritto d\u0026#8217;autore, in assenza di meccanismi correttivi e di un coordinamento tra i due procedimenti determini una incompatibilit\u0026#224; con il divieto di bis in idem di matrice convenzionale, nella misura in cui non scongiura che un soggetto [\u0026#8230;] sia sottoposto ad un procedimento penale pur avendo gi\u0026#224; riportato in via definitiva, per il medesimo fatto, una sanzione solo formalmente amministrativa di cui il giudice penale non pu\u0026#242;, nelle proprie determinazioni, tener adeguatamente conto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Premessa l\u0026#8217;illustrazione delle previsioni sanzionatorie di cui agli artt. 171-ter e 174-bis della legge n. 633 del 1941 ed evidenziato il \u0026#171;regime di doppia punibilit\u0026#224;\u0026#187; della condotta di abusiva riproduzione e illecita duplicazione di opere (sono citate Cass., sentenza n. 30319 del 2017, e sezione seconda civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28381), l\u0026#8217;interveniente eccepisce l\u0026#8217;omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo nulla avrebbe argomentato n\u0026#233; in ordine alla sussistenza della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato per il reato ascrittogli, n\u0026#233; in relazione all\u0026#8217;asserita sproporzione del complessivo trattamento sanzionatorio da irrogargli (non avendo neppure indicato quale sarebbe la pena da applicare nel processo penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Il rimettente avrebbe inoltre disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (sono citate Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 21 giugno-16 luglio 2018, n. 45829, e sezione prima civile, sentenza 26 febbraio 2019, n. 5679 [recte: sezione quinta penale, sentenza 9 novembre 2018-5 febbraio 2019, n. 5679]), secondo cui il giudice penale dovrebbe valutare la proporzionalit\u0026#224; del cumulo sanzionatorio e potrebbe \u0026#171;[n]el \u0026#8220;caso limite\u0026#8221; in cui la sanzione amministrativa, attestata sui massimi edittali in rapporto a un fatto di gravit\u0026#224; penale contenuta, risponda da sola al canone della proporzionalit\u0026#224;\u0026#187;, fare \u0026#171;applicazione diretta [del] principio garantito dall\u0026#8217;art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione Europea, disapplicando le norme che definiscono il trattamento sanzionatorio penale\u0026#187;; oppure, al di fuori di tale ipotesi limite, rideterminare la sanzione penale derogandone in mitius il minimo edittale al fine di garantire la proporzionalit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio complessivo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.3.\u0026#8211; Il giudice a quo non avrebbe infine speso nessun argomento sulla riconducibilit\u0026#224; o meno delle sanzioni penali previste in materia di tutela del diritto d\u0026#8217;autore al \u0026#8220;nocciolo duro\u0026#8221; del diritto penale, rispetto al quale \u0026#8211; secondo la sentenza A e B contro Norvegia \u0026#8211; pi\u0026#249; rigoroso dovrebbe essere il vaglio di compatibilit\u0026#224; del \u0026#8220;doppio binario\u0026#8221; sanzionatorio con la garanzia convenzionale del ne bis in idem.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.4.\u0026#8211; La questione sarebbe altres\u0026#236; inammissibile perch\u0026#233; tendente a conseguire una pronuncia manipolativa, \u0026#171;con effetti generali di sistema ed esorbitanti il caso in esame\u0026#187;, a fronte della sussistenza, nell\u0026#8217;ordinamento, di \u0026#171;una soluzione normativa costituzionalmente compatibile rispetto a quella costituzionalmente illegittima\u0026#187;, consistente nell\u0026#8217;\u0026#171;irrogazione di un complessivo trattamento sanzionatorio non sproporzionato\u0026#187;, anche eventualmente mediante denuncia dell\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, nella parte in cui dispone \u0026#171;[f]erme le sanzioni penali applicabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.5.\u0026#8211; In definitiva, la questione sollevata incorrerebbe nelle medesime ragioni di inammissibilit\u0026#224; che affliggevano le ordinanze di rimessione esaminate con la sentenza n. 222 del 2019 e con l\u0026#8217;ordinanza n. 114 del 2020 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La questione sarebbe in ogni caso manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Sussisterebbe in specie un evidente nesso materiale e cronologico tra procedimento amministrativo e penale, atteso che l\u0026#8217;illecito, commesso il 22 ottobre 2014, \u0026#232; stato contestato con un verbale di accertamento del 24 novembre 2014 e sanzionato con ordinanza prefettizia del 27 aprile 2015 e con decreto penale di condanna del 12 dicembre 2014. I due procedimenti sarebbero dunque stati attivati nel medesimo lasso temporale, tra novembre e dicembre 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; La prevedibilit\u0026#224; del doppio binario sanzionatorio sarebbe poi stata certa, in forza della clausola di riserva contenuta nell\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; Il rimettente avrebbe altres\u0026#236; omesso di \u0026#171;esaminare la complessiva disciplina della tutela del diritto d\u0026#8217;autore, e la sua rilevanza anche unionale, per valutare la compatibilit\u0026#224; con i principi scaturenti dalla giurisprudenza delle Corti sovranazionali sul cosiddetto \u0026#8220;nocciolo duro\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.4.\u0026#8211; Infine il trattamento sanzionatorio complessivo \u0026#8211; pari a 14.974 euro, risultante dalla somma tra la sanzione amministrativa di 5.974 euro e la multa di 8.100 euro irrogata con il decreto penale di condanna \u0026#8211; lungi dall\u0026#8217;essere sproporzionato, sarebbe del tutto adeguato alla gravit\u0026#224; del fatto contestato e al numero di opere illecitamente duplicate per fini di lucro da P. O.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la parte P. O., chiedendo l\u0026#8217;accoglimento della questione sollevata dal rimettente e riservando alla memoria illustrativa l\u0026#8217;esposizione delle proprie argomentazioni a sostegno della fondatezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, P. O. ha depositato memoria illustrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In essa la parte ripercorre anzitutto gli snodi del procedimento amministrativo e di quello penale a proprio carico, deducendo che il primo \u0026#232; iniziato il 20 novembre 2014 con la notificazione di un verbale di accertamento e si \u0026#232; concluso il 7 gennaio 2016 con la pronuncia della sentenza del Giudice di pace di Verona sull\u0026#8217;opposizione introdotta da P. O. avverso l\u0026#8217;ordinanza prefettizia del 27 aprile 2015 di irrogazione della sanzione; e che il secondo \u0026#232; iniziato il 3 maggio 2019 con la citazione dell\u0026#8217;imputato innanzi al Tribunale di Verona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Richiamate, quanto alla fisionomia della garanzia del ne bis in idem, la sentenza A e B contro Norvegia della Corte EDU, le sentenze della Corte di giustizia del 20 marzo 2018 Menci, Garlsson Real Estate SA e altri (in causa C-537/16) e Di Puma e altri (in cause C-596/16 e C-597/16), nonch\u0026#233; le sentenze n. 43 del 2018 e 145 del 2020 di questa Corte, la parte replica anzitutto alle eccezioni dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi fini della rilevanza, il rimettente non sarebbe stato tenuto a motivare espressamente in ordine alla sussistenza della responsabilit\u0026#224; penale di P. O., atteso che \u0026#171;il principio del ne bis in idem convenzionale preclude non gi\u0026#224; la condanna, ma diversamente l\u0026#8217;avvio di un processo penale, allorquando, riconosciuta la natura penale, in base all\u0026#8217;art. 7 della CEDU, di una sanzione amministrativa, irrogata all\u0026#8217;esito del procedimento amministrativo, si instauri un secondo giudizio in merito agli stessi fatti\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 200 del 2016, n. 43 del 2018, n. 222 del 2019 e l\u0026#8217;ordinanza n. 114 del 2020 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo avrebbe poi diffusamente argomentato in ordine alla sproporzione del complessivo trattamento sanzionatorio cui P. O. sarebbe soggetto in caso di prosecuzione del processo penale, alla luce della duplicazione tra la sanzione amministrativa gi\u0026#224; irrogata e la multa irroganda, prevista dall\u0026#8217;art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge n. 633 del 1941 in via congiunta rispetto alla pena detentiva. Parimenti esaustiva sarebbe la motivazione circa l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224;, in specie, della garanzia del ne bis in idem e la necessit\u0026#224; di estendere al caso di specie l\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;art. 649 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Quanto alla fondatezza della questione, la parte evidenzia anzitutto l\u0026#8217;identit\u0026#224; storico-naturalistica \u0026#8211; nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza sia costituzionale (\u0026#232; citata la sentenza n. 200 del 2016), sia di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; richiamata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 giugno 2005, n. 34655) \u0026#8211; del fatto punito rispettivamente ai sensi dell\u0026#8217;art. 174-bis e dell\u0026#8217;art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge n. 633 del 1941.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; Indubbia sarebbe la natura punitiva della sanzione di cui all\u0026#8217;art. 174-bis, secondo i cosiddetti criteri Engel elaborati dalla Corte EDU, alla luce dell\u0026#8217;\u0026#171;effetto moltiplicatore della sanzione\u0026#187;, il cui importo \u0026#232; parametrato al numero di copie abusivamente riprodotte e comunque non inferiore a 103 euro per copia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.2.\u0026#8211; La sanzione amministrativa e quella penale sarebbero entrambe applicabili, senza possibilit\u0026#224; di radicare la competenza del giudice penale per l\u0026#8217;accertamento della responsabilit\u0026#224; per l\u0026#8217;illecito amministrativo (sono citate le sentenze n. 30319 del 2017 e n. 28381 del 2011 della Corte di cassazione), che, infatti, nel caso di specie, sarebbe stato accertato dal prefetto e poi dal giudice di pace. Conseguirebbe la possibilit\u0026#224; che i due procedimenti si dispieghino non contemporaneamente ma consecutivamente, come avvenuto nel caso di specie, in cui il procedimento amministrativo si sarebbe concluso a gennaio 2016, laddove il processo penale sarebbe iniziato a maggio 2019. Non sussisterebbe pertanto una sufficiente connessione temporale tra procedimenti, con conseguente violazione della garanzia del ne bis in idem (sono citate le sentenze della Corte EDU 18 maggio 2017, J\u0026#243;hannesson e altri contro Islanda, 16 aprile 2019, Bjarni \u0026#193;rmannsson contro Islanda, e 6 giugno 2019, Nodet contro Francia). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.3.\u0026#8211; N\u0026#233; sussisterebbe una connessione materiale tra i procedimenti, in assenza di criteri che consentano di tener conto della pregressa irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, \u0026#171;alle quali fanno invece seguito sanzioni penali detentive e, ancora una volta, pecuniarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.4.\u0026#8211; La risposta sanzionatoria complessiva sarebbe poi scarsamente prevedibile, stante l\u0026#8217;elevato tasso di discrezionalit\u0026#224; che presiede all\u0026#8217;irrogazione della sanzione amministrativa, \u0026#171;parametrata sull\u0026#8217;indeterminabilit\u0026#224; del prezzo delle opere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.5.\u0026#8211; La sanzione amministrativa e quella penale perseguirebbero un\u0026#8217;identica finalit\u0026#224; di deterrenza, come si evincerebbe sia dalla destinazione dei proventi, ex art. 174-quater della legge n. 633 del 1941, a finalit\u0026#224; di prevenzione e accertamento dei reati in materia di diritto d\u0026#8217;autore e alla promozione di campagne informative sull\u0026#8217;illiceit\u0026#224; dell\u0026#8217;acquisto di prodotti delle opere dell\u0026#8217;ingegno abusivi o contraffatti; sia dall\u0026#8217;esame dei lavori preparatori della legge n. 248 del 2000, che ha inserito l\u0026#8217;art. 174-bis nella legge n. 633 del 1941.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe dunque \u0026#171;palese la frizione che il sistema del doppio binario genera tra l\u0026#8217;ordinamento nazionale e la Cedu\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 102 del 2016 di questa Corte), atteso che l\u0026#8217;eccezionale previsione di un doppio binario sanzionatorio potrebbe giustificarsi solo a fronte di esigenze di complementarit\u0026#224; del trattamento punitivo complessivo (sono citate le sentenze di questa Corte n. 145 del 2020 e n. 43 del 2018), in specie assenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.6.\u0026#8211; Il complessivo trattamento sanzionatorio da infliggere a P. O. sarebbe sproporzionato, per il combinarsi della sanzione amministrativa \u0026#8211; da irrogare in misura pari al doppio del prezzo dell\u0026#8217;opera oggetto della violazione e comunque non inferiore a 103 euro, e in specie determinata nella misura di 5.974 euro \u0026#8211; con la sanzione penale, che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 171-ter, primo comma, lettera b), consta di una pena detentiva non inferiore a sei mesi, da irrogare congiuntamente alla multa da 2.582 a 15.493 euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn simile trattamento sanzionatorio sarebbe eccessivo e contrario al principio di proporzionalit\u0026#224; delle sanzioni per le violazioni in materia di diritto d\u0026#8217;autore, contenuto nell\u0026#8217;art. 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull\u0026#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d\u0026#8217;autore e dei diritti connessi nella societ\u0026#224; dell\u0026#8217;informazione (trasposta nell\u0026#8217;ordinamento italiano dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull\u0026#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d\u0026#8217;autore e dei diritti connessi nella societ\u0026#224; dell\u0026#8217;informazione\u0026#187;, che ha modificato la legge n. 633 del 1941); principio di proporzionalit\u0026#224; risultante anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui \u0026#171;qualora sia possibile una scelta fra pi\u0026#249; misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva, e [\u0026#8230;] gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti\u0026#187; (sono citate le sentenze 25 febbraio 2010, in causa C-562/08, M\u0026#252;ller Fleisch GmbH, paragrafo 43; 9 marzo 2010, in causa C-379/08 e C-380/08, Raffinerie Mediterranee (ERG) spa e altri, paragrafo 86; 19 ottobre 2016, in causa C-501/14, EL-EM-2001 Ltd, paragrafi 37 e 39).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale principio di proporzionalit\u0026#224; \u0026#8211; come si evince dai lavori preparatori \u0026#8211; sarebbe alla base della scelta operata dalla legge n. 248 del 2000 di non inasprire le sanzioni penali per le violazioni del diritto d\u0026#8217;autore previste dalla legge n. 633 del 1941; ma sarebbe invece stato tradito dallo stesso legislatore, a fini di deterrenza, nell\u0026#8217;introdurre, con la medesima legge n. 248 del 2000, sanzioni amministrative aggiuntive rispetto a quelle penali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Dalla lettura del petitum e delle motivazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; da effettuarsi congiuntamente, secondo le sentenze n. 238 del 2014, n. 258 del 2012 e n. 181 del 2011 di questa Corte \u0026#8211; si evincerebbe che il giudice a quo ha inteso censurare l\u0026#8217;art. 649 cod. proc. pen. con specifico riferimento agli artt. 171-ter, primo comma, lettera b), e 174-bis della legge n. 633 del 1941, cos\u0026#236; sollecitando una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 649 cod. proc. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell\u0026#8217;imputato per reato di cui all\u0026#8217;art. 171 ter comma 1 lettera b) della legge 633/1941, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia gi\u0026#224; stata irrogata in via definitiva la sanzione di cui all\u0026#8217;art. 174 bis della legge 633/1941\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.\u0026#8211; In via subordinata \u0026#171;e considerando un\u0026#8217;interpretazione a \u0026#8220;rime possibili\u0026#8221; della disposizione applicabile nel giudizio de quo\u0026#187;, la parte chiede a questa Corte di dichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge n. 633 del 1941, \u0026#171;nella parte in cui non prevede un meccanismo di compensazione che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della sanzione penale, consistente nella pena congiunta della reclusione e della multa, degli effetti della sanzione formalmente amministrativa (ma sostanzialmente penale) di cui all\u0026#8217;art. 174 bis della legge 633/1941, gi\u0026#224; irrogata in via definitiva, cos\u0026#236; da evitare che la sanzione complessivamente inflitta risulti del tutto sproporzionata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale richiesta \u0026#8211; precisa la parte \u0026#8211; \u0026#232; formulata alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; relativa al doppio binario sanzionatorio in materia tributaria (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 15 ottobre 2021-20 gennaio 2022, n. 2245), secondo cui, per evitare la violazione del divieto di bis in idem, deve essere garantito un meccanismo di compensazione che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, cos\u0026#236; da evitare che il trattamento sanzionatorio complessivo sia sproporzionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica, la parte \u0026#8211; dopo avere insistito sulla propria domanda principale di accoglimento della questione proposta \u0026#8211; ha invece chiesto in via subordinata a questa Corte di pronunciare una sentenza interpretativa di rigetto, che dichiari non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sul presupposto della possibilit\u0026#224;, per il giudice penale, di disapplicare in mitius le pene previste dall\u0026#8217;art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge n. 633 del 1941, ogniqualvolta il trattamento sanzionatorio da infliggere all\u0026#8217;autore della violazione risulti sproporzionato, avuto riguardo alla gi\u0026#224; avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa di cui all\u0026#8217;art. 174-bis della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 649 del codice di procedura penale, \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell\u0026#8217;imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia gi\u0026#224; stata irrogata in via definitiva, nell\u0026#8217;ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e dei relativi protocolli\u0026#187;, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio a quo, il Tribunale deve giudicare della responsabilit\u0026#224; penale di un imputato per il delitto di riproduzione abusiva e vendita di opere letterarie abusivamente riprodotte di cui all\u0026#8217;art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d\u0026#8217;autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Per i medesimi fatti l\u0026#8217;imputato \u0026#232; gi\u0026#224; stato sanzionato in via definitiva con la sanzione amministrativa prevista dall\u0026#8217;art. 174-bis della medesima legge n. 633 del 1941.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata, anzitutto, l\u0026#8217;eccezione di insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione, che deriverebbe dall\u0026#8217;avere il giudice rimettente omesso di motivare sulla sussistenza della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato per il reato ascrittogli, nonch\u0026#233; sulla sproporzione del trattamento sanzionatorio che dovrebbe essergli applicato in caso di condanna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl diritto al ne bis in idem riconosciuto dall\u0026#8217;art. 4 Prot. n. 7 CEDU mira infatti, in primo luogo, a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un nuovo procedimento per i medesimi fatti gi\u0026#224; oggetto di altro procedimento definitivamente concluso. Pertanto, nella prospettiva del rimettente, la mera circostanza della pendenza di un secondo procedimento per i medesimi fatti una volta divenuta definitiva la sanzione irrogata in esito al primo procedimento \u0026#232; sufficiente a rendere operante la garanzia, in assenza di una stretta connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti. A prescindere \u0026#8211; dunque \u0026#8211; dall\u0026#8217;esito del secondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con la propria seconda eccezione, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato osserva in sostanza che lo stesso giudice rimettente avrebbe potuto fare applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; in materia di abusi di mercato, disapplicando totalmente o parzialmente le norme che definiscono il trattamento sanzionatorio per il delitto che viene in considerazione nel giudizio a quo, ove ci\u0026#242; sia necessario per ricondurre a proporzionalit\u0026#224; il complessivo trattamento sanzionatorio irrogabile all\u0026#8217;imputato. E ci\u0026#242; in forza di una diretta applicazione dell\u0026#8217;art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale possibilit\u0026#224; ha peraltro fatto riferimento anche la difesa dell\u0026#8217;imputato nel giudizio principale, nella propria discussione orale, allorch\u0026#233; ha chiesto \u0026#8211; in via subordinata \u0026#8211; che la questione sia dichiarata non fondata sul presupposto, appunto, che il giudice a quo gi\u0026#224; disponga della possibilit\u0026#224; di evitare la lesione al diritto convenzionale evocato, applicando direttamente l\u0026#8217;art. 50 CDFUE e disapplicando in mitius \u0026#8211; in tutto o in parte \u0026#8211; le disposizioni penali previste dalla legge n. 633 del 1941.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242;, tuttavia, essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Non v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio, invero, che la materia della tutela del diritto d\u0026#8217;autore sia disciplinata dal diritto derivato dell\u0026#8217;Unione europea, e in particolare dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull\u0026#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d\u0026#8217;autore e dei diritti connessi nella societ\u0026#224; dell\u0026#8217;informazione, che all\u0026#8217;art. 8 impone segnatamente agli Stati membri l\u0026#8217;obbligo di prevedere \u0026#171;sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive\u0026#187; contro le violazioni dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; implica che la disciplina sanzionatoria prevista, nell\u0026#8217;ordinamento italiano, tanto dall\u0026#8217;art. 171-ter quanto dall\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 ricade nell\u0026#8217;ambito di attuazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea ai sensi dell\u0026#8217;art. 51 CDFUE, con conseguente obbligo, da parte delle competenti autorit\u0026#224; amministrative e giudiziarie italiane, di rispettare i diritti riconosciuti dalla Carta, compreso l\u0026#8217;art. 50 CDFUE che sancisce a livello unionale il diritto al ne bis in idem. Diritto, quest\u0026#8217;ultimo, che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha gi\u0026#224; riconosciuto essere provvisto di effetto diretto nell\u0026#8217;ordinamento degli Stati membri (grande sezione, sentenza 20 marzo 2018, in causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA e altri, causa C-537/16, paragrafo 66).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn applicazione di tale principio, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha pi\u0026#249; volte riconosciuto, come giustamente rileva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, l\u0026#8217;effetto diretto dell\u0026#8217;art. 50 CDFUE in procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione nazionale per la societ\u0026#224; e la borsa (CONSOB) per fatti gi\u0026#224; giudicati in via definitiva dalla giurisdizione penale (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 dicembre 2019, n. 33426; sezione seconda civile, sentenza 6 dicembre 2018, n. 31632; sezione quinta civile, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27564), nonch\u0026#233; in procedimenti penali relativi a fatti gi\u0026#224; oggetto di sanzioni irrogate in via definitiva dalla stessa CONSOB (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 15 aprile 2019, n. 39999; 9 novembre 2018-5 febbraio 2019, n. 5679; 21 settembre 2018, n. 49869).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Cionondimeno, la diretta applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 50 CDFUE non pu\u0026#242; essere di ostacolo all\u0026#8217;intervento di questa Corte, puntualmente sollecitato dal giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo un\u0026#8217;ormai copiosa giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;eventuale effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri dei diritti riconosciuti dalla Carta (e delle norme di diritto derivato attuative di tali diritti) non rende inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che denuncino il contrasto tra una disposizione di legge nazionale e quei medesimi diritti, i quali intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana. Questioni siffatte, una volta sollevate, debbono invece essere scrutinate nel merito da questa Corte, cui unicamente spetta il compito di dichiarare, con effetti erga omnes, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni che risultassero contrarie alla Carta, in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 54 del 2022, n. 182 del 2021, n. 49 del 2021, n. 11 del 2020, n. 63 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 269 del 2017; ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019). Tale rimedio non si sostituisce, ma si aggiunge a quello rappresentato dalla disapplicazione nel singolo caso concreto, da parte del giudice comune, della disposizione contraria a una norma della Carta avente effetto diretto (sentenza n. 67 del 2022: \u0026#171;il sindacato accentrato di costituzionalit\u0026#224;, configurato dall\u0026#8217;art. 134 Cost., non \u0026#232; alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo\u0026#187;). E ci\u0026#242; in un\u0026#8217;ottica di arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali che, \u0026#171;per definizione, esclude ogni preclusione\u0026#187; (ancora, sentenza n. 20 del 2019), e che vede tanto il giudice comune quanto questa Corte impegnati a dare attuazione al diritto dell\u0026#8217;Unione europea nell\u0026#8217;ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell\u0026#8217;ambito delle rispettive competenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel presente procedimento, peraltro, il giudice rimettente ha chiesto a questa Corte di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina censurata in ragione del suo asserito contrasto non gi\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 50 CDFUE, bens\u0026#236; \u0026#8211; unicamente \u0026#8211; con l\u0026#8217;art. 4 Prot. n. 7 CEDU, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. A maggior ragione, dunque, questa Corte non pu\u0026#242; sottrarsi al proprio compito di scrutinare nel merito la questione, e se del caso dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, secondo i principi costantemente osservati a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto alla disapplicazione, totale o parziale, delle disposizioni sanzionatorie da parte del singolo giudice, in ragione del loro contrasto con l\u0026#8217;art. 50 CDFUE, la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale cui aspira il giudice rimettente assicurerebbe del resto al diritto al ne bis in idem \u0026#8211; riconosciuto assieme dalla Costituzione italiana (sentenza n. 200 del 2016), dall\u0026#8217;art. 4 Prot. n. 7 CEDU e dall\u0026#8217;art. 50 CDFUE \u0026#8211; una tutela certa e uniforme nell\u0026#8217;intero ordinamento. Il che \u0026#232; tanto pi\u0026#249; essenziale in una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalit\u0026#224; (sentenze n. 98 del 2021, n. 115 del 2018, n. 109 del 2017 e ordinanza n. 24 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Le ulteriori eccezioni formulate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sono, infine, poco pi\u0026#249; che accennate, e non meritano comunque accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon coglie nel segno l\u0026#8217;interveniente allorch\u0026#233; rimprovera al rimettente di non avere adeguatamente motivato circa l\u0026#8217;inesistenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti sanzionatori, e di non essersi confrontato con il dato dell\u0026#8217;estraneit\u0026#224; della tutela del diritto d\u0026#8217;autore al \u0026#8220;nucleo duro\u0026#8221; del diritto penale. A differenza di quanto era accaduto nell\u0026#8217;ordinanza che ha a suo tempo sollevato le questioni decise con la sentenza n. 222 del 2019, l\u0026#8217;odierno rimettente si \u0026#232;, in effetti, confrontato funditus con tutti i criteri enumerati dalla grande camera della Corte EDU, nel paragrafo 132 della sentenza del 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia quali indicatori della sussistenza o meno di una \u0026#171;close connection in substance and time\u0026#187;, concludendo nel senso del radicale difetto di una tale connessione. Ci\u0026#242; sarebbe sufficiente per dar luogo a una violazione del diritto al ne bis in idem anche in una materia estranea al \u0026#8220;nucleo duro\u0026#8221; del diritto penale, tale criterio essendo evidentemente evocato dal paragrafo 133 della sentenza in parola soltanto in chiave sussidiaria, per l\u0026#8217;ipotesi in cui gli altri indicatori non consentano di pervenire a una conclusione univoca circa la sussistenza della violazione del diritto convenzionale in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; coglie nel segno l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato quando eccepisce che al risultato auspicato dal rimettente si potrebbe e si dovrebbe giungere denunciando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, nella parte in cui dispone \u0026#171;[f]erme le sanzioni penali applicabili\u0026#187;. Il giudice a quo non \u0026#232;, infatti, chiamato a fare applicazione dell\u0026#8217;art. 174-bis, che disciplina le sanzioni amministrative gi\u0026#224; applicate in via definitiva all\u0026#8217;imputato, e non sarebbe stato legittimato, pertanto, a sollevare questione su tale disposizione. D\u0026#8217;altra parte, la mera ablazione dell\u0026#8217;inciso in parola in esito a una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata, in ipotesi, da altro giudice su tale disposizione condurrebbe a una situazione di radicale incertezza sulla disposizione in concreto applicabile tra quella di cui all\u0026#8217;art. 171-ter e quella di cui all\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, posto che entrambe hanno quali presupposti i medesimi fatti, di talch\u0026#233; nessuna pu\u0026#242; dirsi speciale rispetto all\u0026#8217;altra ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIndividuando, invece, nell\u0026#8217;art. 649 cod. proc. pen. il bersaglio dei propri dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, il giudice rimettente non ha posto in discussione la coesistenza delle due norme sanzionatorie n\u0026#233; la loro concreta applicabilit\u0026#224;, ma si \u0026#232; \u0026#8211; del tutto plausibilmente \u0026#8211; limitato a invocare un rimedio idoneo a evitare lo svolgimento (o la prosecuzione) di un giudizio penale allorch\u0026#233; l\u0026#8217;imputato sia gi\u0026#224; stato sanzionato in via definitiva per il medesimo fatto ai sensi dell\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, in violazione del suo allegato diritto al ne bis in idem: rimedio individuato nella pronuncia di proscioglimento o non luogo a procedere, gi\u0026#224; prevista in via generale dall\u0026#8217;art. 649 cod. proc. pen. per il caso in cui l\u0026#8217;imputato sia gi\u0026#224; stato giudicato penalmente, in via definitiva, per il medesimo fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Non pu\u0026#242; parimenti essere presa in considerazione la richiesta, formulata dalla parte nei propri scritti difensivi ma non riproposta in udienza, di una pronuncia di parziale illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge n. 633 del 1941. Tale disposizione non \u0026#232; infatti stata oggetto di censure da parte dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la quale soltanto definisce l\u0026#8217;oggetto del giudizio innanzi a questa Corte (ex multis, sentenze n. 203 e n. 49 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, \u0026#232; necessario precisare i confini del petitum formulato dal giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto il dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione formuli questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 649 cod. proc. pen. con riferimento a tutti i casi in cui, con riguardo ad uno stesso fatto, \u0026#171;sia stata gi\u0026#224; irrogata in via definitiva, nell\u0026#8217;ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della [CEDU] e dei relativi protocolli\u0026#187;, l\u0026#8217;intero sviluppo argomentativo della parte motiva dell\u0026#8217;ordinanza evidenzia, come giustamente rilevato dalla difesa dell\u0026#8217;imputato, che il rimettente ha inteso censurare l\u0026#8217;art. 649 cod. proc. pen. con specifico riferimento al regime di \u0026#8220;doppio binario\u0026#8221; sanzionatorio previsto in materia di tutela del diritto d\u0026#8217;autore. Tutti gli argomenti del giudice a quo miranti a dimostrare l\u0026#8217;insussistenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti sono, infatti, calibrati su questa peculiare disciplina, e non si estendono necessariamente a tutte le variegate altre ipotesi in cui, nel nostro ordinamento, sono disciplinati regimi di \u0026#8220;doppio binario\u0026#8221; sanzionatorio per i medesimi illeciti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal momento che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;oggetto del giudizio costituzionale deve essere individuato interpretando il dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione alla luce della sua motivazione (ex multis, sentenza n. 33 del 2019), la questione deve dunque essere intesa come mirante unicamente a estendere la disciplina di cui all\u0026#8217;art. 649 cod. proc. pen. all\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;imputato di uno dei delitti previsti dall\u0026#8217;art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 sia gi\u0026#224; stato sottoposto in via definitiva a sanzione amministrativa per il medesimo fatto ai sensi dell\u0026#8217;art. 174-bis della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In questi termini, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il diritto al ne bis in idem, gi\u0026#224; considerato da una risalente giurisprudenza di questa Corte come immanente alle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (sentenza n. 200 del 2016 e numerosi precedenti ivi citati), trova esplicito riconoscimento, a livello internazionale, nell\u0026#8217;art. 4, paragrafo 1, Prot. n. 7 CEDU, ove si prevede che \u0026#171;[n]essuno pu\u0026#242; essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale \u0026#232; gi\u0026#224; stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Come risulta evidente gi\u0026#224; in base al dato letterale di tale disposizione, la garanzia convenzionale in parola mira \u0026#8211; lo si \u0026#232; gi\u0026#224; poc\u0026#8217;anzi osservato \u0026#8211; a tutelare l\u0026#8217;imputato non solo contro la prospettiva dell\u0026#8217;inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto: e ci\u0026#242; a prescindere dall\u0026#8217;esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un\u0026#8217;assoluzione. La ratio primaria della garanzia \u0026#8211; declinata qui non quale principio \u0026#8220;ordinamentale\u0026#8221; a valenza oggettiva, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, ma quale diritto fondamentale della persona \u0026#8211; \u0026#232; dunque quella di evitare l\u0026#8217;ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia gi\u0026#224; stata giudicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilit\u0026#224; che l\u0026#8217;imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o pi\u0026#249; sanzioni distinte per il medesimo fatto (ad esempio, a pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalit\u0026#224; della pena: garanzia, quest\u0026#8217;ultima, fondata su basi giuridiche distinte da quelle su cui si fonda il diritto al ne bis in idem (in particolare, sugli artt. 3 e 27 Cost. a livello interno, e sull\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, CDFUE a livello unionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; Come \u0026#232; noto, essenziali presupposti per l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del ne bis in idem convenzionale sono:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; la sussistenza di un idem factum: presupposto che la giurisprudenza ormai costante della Corte EDU, a partire almeno dalla sentenza della grande camera del 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia (paragrafi 79-84), identifica nei medesimi fatti materiali sui quali si fondano le due accuse penali, indipendentemente dalla loro eventuale diversa qualificazione giuridica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; la sussistenza di una previa decisione, non importa se di condanna o di assoluzione, che concerna il merito della responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato e sia divenuta irrevocabile, non essendo pi\u0026#249; soggetta agli ordinari rimedi impugnatori (Corte EDU, sentenza Zolotoukhine, paragrafo 107);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; la sussistenza di un bis, ossia di un secondo procedimento o processo di carattere penale per quei medesimi fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.3.\u0026#8211; Per quanto poi la lettera dell\u0026#8217;art. 4 Prot. n. 7 CEDU enunci un divieto di \u0026#171;perseguire\u0026#187; o \u0026#171;punire\u0026#187; nuovamente taluno dell\u0026#8217;ambito di \u0026#171;procedimenti penali\u0026#187; per un \u0026#171;reato\u0026#187;, la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo afferma che tali concetti devono essere interpretati alla luce dei noti criteri Engel, da tempo utilizzati dalla Corte EDU per fissare il perimetro applicativo della \u0026#8220;materia penale\u0026#8221; ai fini degli artt. 6 e 7 della Convenzione (sentenze Zolotoukhine, paragrafo 52; A e B contro Norvegia, paragrafi 105-107). Decisiva non \u0026#232;, dunque, la qualificazione della procedura e della sanzione come \u0026#8220;penale\u0026#8221; da parte dell\u0026#8217;ordinamento nazionale, ma la sua natura sostanzialmente \u0026#8220;punitiva\u0026#8221; da apprezzarsi, appunto, sulla base dei criteri Engel.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, come gi\u0026#224; in varie occasioni rilevato da questa Corte (sentenze n. 145 del 2020, n. 222 del 2019, n. 43 del 2018), a partire almeno dalla citata pronuncia A e B contro Norvegia, la Corte EDU afferma che non necessariamente l\u0026#8217;inizio o la prosecuzione di un secondo procedimento di carattere sostanzialmente punitivo in relazione a un fatto per il quale una persona sia gi\u0026#224; stata giudicata in via definitiva nell\u0026#8217;ambito di un diverso procedimento, pure di carattere sostanzialmente punitivo, d\u0026#224; luogo a una violazione del ne bis in idem. Una tale violazione deve, infatti, essere esclusa allorch\u0026#233; tra i due procedimenti vi sia una \u0026#171;connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta\u0026#187;, cos\u0026#236; che essi rappresentino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito (Corte EDU, sentenza A e B, paragrafo 130).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine di verificare se una tale connessione sussista, la Corte, nella sentenza ora indicata, ha enunciato in particolare i criteri seguenti (paragrafo 132): \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; se i diversi procedimenti perseguano scopi complementari e pertanto concernano diversi aspetti del comportamento illecito in questione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; se la duplicit\u0026#224; di procedimenti in conseguenza della stessa condotta sia prevedibile, in astratto e in concreto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; se i due procedimenti siano condotti in modo da evitare, nella misura del possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; se siano previsti meccanismi che consentano, nel secondo procedimento, di tenere in considerazione la sanzione eventualmente gi\u0026#224; inflitta nel primo procedimento, in modo da evitare che l\u0026#8217;interessato sia sottoposto a un trattamento sanzionatorio complessivo eccessivamente gravoso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza A e B ha altres\u0026#236; precisato, da un lato, che una violazione del ne bis in idem sar\u0026#224; tanto meno probabile quanto meno i procedimenti concorrenti comportino la stigmatizzazione caratteristica del \u0026#8220;nucleo duro\u0026#8221; del diritto penale, e sar\u0026#224; invece tanto pi\u0026#249; probabile quanto pi\u0026#249; lo stesso procedimento formalmente \u0026#8220;amministrativo\u0026#8221; presenti connotati stigmatizzanti simili a quelli propri del processo penale in senso stretto (paragrafo 133); e, dall\u0026#8217;altro, che anche allorch\u0026#233; tra i due procedimenti sussista un nesso sostanziale sufficientemente stretto, una violazione del diritto convenzionale in parola potrebbe ugualmente verificarsi allorch\u0026#233; difetti, in concreto, una sufficiente connessione cronologica tra gli stessi: requisito, quest\u0026#8217;ultimo, funzionale a tutelare la persona contro una ingiustificatamente protratta situazione di incertezza circa la propria sorte (paragrafo 134).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di questi criteri, la giurisprudenza della Corte EDU successiva alla sentenza A e B ha in numerose occasioni ravvisato violazioni dell\u0026#8217;art. 4 Prot. n. 7 CEDU determinate dalla pendenza di un procedimento penale (in senso stretto) per fatti gi\u0026#224; oggetto di provvedimenti sanzionatori formalmente amministrativi, ma dalla ritenuta natura sostanzialmente punitiva, valorizzando di volta in volta l\u0026#8217;assenza di una connessione temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti (sentenze 18 maggio 2017, J\u0026#243;hannesson e altri contro Islanda; 16 aprile 2019, Bjarni \u0026#193;rmannsson contro Islanda; 6 giugno 2019, Nodet contro Francia), e/o l\u0026#8217;assenza di una sufficiente connessione sostanziale tra i procedimenti, perseguendo gli stessi le medesime finalit\u0026#224; e in considerazione dell\u0026#8217;assenza di meccanismi che consentissero di evitare duplicazione delle prove nonch\u0026#233; di tenere conto, nel secondo procedimento, delle sanzioni gi\u0026#224; irrogate (sentenze Nodet contro Francia, cit.; 21 luglio 2020, Velkov contro Bulgaria; 6 aprile 2021, Tsonyo Tsonev contro Bulgaria (n. 4); 31 agosto 2021, Milo\u0026#353;evi\u0026#263; contro Croazia). La violazione \u0026#232; stata invece esclusa in altre occasioni, ove la Corte EDU ha negato la natura punitiva delle sanzioni gi\u0026#224; irrogate in sede di procedimento disciplinare nei confronti di un medico (decisione 29 settembre 2020, Faller e Steinmetz contro Francia), ovvero ha ritenuto che i due procedimenti avessero finalit\u0026#224; distinta, l\u0026#8217;uno sanzionando l\u0026#8217;eccesso di velocit\u0026#224; e l\u0026#8217;altro la causazione colposa della morte di un pedone (sentenza 8 ottobre 2020, Baj\u0026#269;i\u0026#263; contro Croazia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConviene qui incidentalmente notare che ad approdi assai simili negli esiti a quelli, appena riassunti, della giurisprudenza di Strasburgo \u0026#232; pervenuta la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea sulla corrispondente garanzia apprestata dall\u0026#8217;art. 50 CDFUE (grande sezione, sentenze 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA e altri, cit.; in causa C-524/15, Menci; in cause C-596/16 e C-597/16, Di Puma e altri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; \u0026#200; dunque sulla base di questi criteri che deve vagliarsi la censura del rimettente, che investe \u0026#8211; come si \u0026#232; detto (supra, punto 4) \u0026#8211; lo specifico sistema di \u0026#8220;doppio binario\u0026#8221; sanzionatorio previsto dalla legislazione italiana in materia di protezione del diritto d\u0026#8217;autore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, non \u0026#232; inutile precisare in limine che tali criteri debbono essere qui declinati in relazione alla logica peculiare del giudizio innanzi a questa Corte, il cui compito non \u0026#232; quello di verificare la sussistenza di violazioni del diritto fondamentale in esame nel singolo caso concreto, bens\u0026#236; quello di stabilire se il meccanismo normativo disegnato dal legislatore sia tale da determinare violazioni di tale diritto fondamentale in un numero indeterminato di casi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; La disciplina della legge n. 633 del 1941, nella versione oggi vigente, in materia di tutela del diritto d\u0026#8217;autore \u0026#232; interamente costruita attorno a un sistema di \u0026#8220;doppio binario\u0026#8221; sanzionatorio, in cui le medesime condotte illecite in molti casi costituiscono, al tempo stesso, delitti e illeciti amministrativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 prevede oggi ai commi 1 e 2 una vasta gamma di fattispecie delittuose, punite con la pena della reclusione (da sei mesi a tre anni per le ipotesi del primo comma, e da uno a quattro anni per quelle del secondo comma) congiunta con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl parallelo art. 174-bis della medesima legge n. 633 del 1941, introdotto dall\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore), dispone che, \u0026#171;[f]erme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione\u0026#187; \u0026#8211; incluse, dunque, quelle di cui al precedente art. 171-ter \u0026#8211; \u0026#171;\u0026#232; punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell\u0026#8217;opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non \u0026#232; facilmente determinabile, la violazione \u0026#232; punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe due disposizioni \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 171-ter e l\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 \u0026#8211; sanzionano dunque esattamente le medesime condotte materiali; e l\u0026#8217;art. 174-bis stabilisce espressamente, a scanso di ogni equivoco interpretativo, che le sanzioni amministrative da esso previste si applichino \u0026#171;[f]erme le sanzioni penali\u0026#187;, indicando cos\u0026#236; l\u0026#8217;inequivoca volont\u0026#224; del legislatore di cumulare in capo al medesimo trasgressore le due tipologie di sanzioni (cos\u0026#236; anche Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30319).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; La disciplina all\u0026#8217;esame di questa Corte, pertanto, crea strutturalmente le condizioni perch\u0026#233; uno stesso soggetto possa essere sanzionato, in sede penale e amministrativa, per la medesima condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, il mero richiamo compiuto dall\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 alle \u0026#171;violazioni previste nella presente sezione\u0026#187;, e dunque anche a quelle contemplate come delitto dall\u0026#8217;art. 171-ter, rende gli ambiti dei due illeciti \u0026#8211; quello amministrativo e quello penale \u0026#8211; in larga misura sovrapponibili. Vero \u0026#232; che, sul piano dell\u0026#8217;elemento psicologico, il delitto deve essere necessariamente qualificato dal dolo dell\u0026#8217;agente, che non \u0026#232; viceversa necessario ai fini dell\u0026#8217;integrazione del corrispondente illecito amministrativo. Tuttavia, rispetto all\u0026#8217;area in cui i due illeciti si sovrappongono \u0026#8211; rappresentata dall\u0026#8217;insieme dei fatti materiali descritti dall\u0026#8217;art. 171-ter in concreto commessi con dolo \u0026#8211; le due disposizioni fanno s\u0026#236; che il loro autore sia sanzionato pi\u0026#249; volte per un idem factum: concetto, quest\u0026#8217;ultimo, da apprezzarsi secondo il criterio riferito al medesimo accadimento storico e non alla sua qualificazione legale, che \u0026#232; costantemente adottato dalla giurisprudenza della Corte EDU a partire dalla poc\u0026#8217;anzi menzionata sentenza Zolotoukhine, e che \u0026#232; del resto stato accolto in termini inequivoci anche dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 200 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione di due distinte classi di sanzioni (l\u0026#8217;una penale, l\u0026#8217;altra amministrativa) per le medesime condotte comporta poi, altrettanto fisiologicamente, la prospettiva di pi\u0026#249; procedimenti sanzionatori che si sviluppano parallelamente o consecutivamente nei confronti del loro autore: l\u0026#8217;uno condotto dal pubblico ministero, l\u0026#8217;altro dal prefetto. Sicch\u0026#233;, non appena uno di tali procedimenti giunga a conclusione attraverso l\u0026#8217;adozione di una decisione definitiva sulla responsabilit\u0026#224; (penale o amministrativa) dell\u0026#8217;interessato, \u0026#232; altrettanto fisiologico che il procedimento ancora aperto \u0026#8211; o ancora da iniziarsi \u0026#8211; divenga un bis rispetto al procedimento gi\u0026#224; concluso ai fini della garanzia all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; appare dubbia, a giudizio di questa Corte, la natura punitiva delle sanzioni amministrative previste dall\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 alla luce dei criteri Engel e della stessa giurisprudenza costituzionale, che tali criteri ha adottato e autonomamente sviluppato, a partire almeno dalla sentenza n. 196 del 2010 (da ultimo, sentenze n. 185 e n. 68 del 2021). La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall\u0026#8217;art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 \u0026#232; determinata di regola assumendo come base del calcolo il doppio del prezzo di mercato dell\u0026#8217;opera o del supporto oggetto della violazione, moltiplicato per il numero di esemplari abusivamente duplicati o replicati, in modo da infliggere al trasgressore un sacrificio economico superiore al profitto ricavato dall\u0026#8217;illecito. Ci\u0026#242; rende evidente la funzione accentuatamente dissuasiva della sanzione, come si evince dalla relazione al disegno di legge A.S. 1496, poi sfociato nella legge n. 248 del 2000 alla quale si dovette l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;art. 174-bis. In tale relazione si sottolinea come l\u0026#8217;obiettivo perseguito dalla novella fosse quello di \u0026#171;incrementare il grado di dissuasivit\u0026#224; delle misure di contrasto\u0026#187; alle violazioni del diritto d\u0026#8217;autore, attraverso sanzioni amministrative \u0026#171;che appaiono dotate di autonoma deterrenza in quanto rapidamente applicabili\u0026#187;, \u0026#171;a prescindere [\u0026#8230;] dai \u0026#8220;benefici\u0026#8221; che si possono ottenere in sede penale\u0026#187;. Una finalit\u0026#224;, dunque, in tutto e per tutto sovrapponibile a quella caratteristica delle sanzioni penali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, resta dunque soltanto da verificare, alla luce dei criteri enunciati dalla Corte EDU nella sentenza A e B contro Norvegia (supra, punto 5.1.3.), se i due procedimenti finalizzati all\u0026#8217;irrogazione delle sanzioni \u0026#8211; penali e amministrative, ma entrambe di natura punitiva \u0026#8211; previste rispettivamente dagli artt. 171-ter e 174-bis della legge n. 633 del 1941 possano ritenersi avvinti da una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, cos\u0026#236; che tali procedimenti appaiano come parti di un unico sistema integrato di tutela dei medesimi beni giuridici, insuscettibile di produrre effetti sproporzionati sui diritti fondamentali dell\u0026#8217;interessato. Ove cos\u0026#236; fosse, il sistema di \u0026#8220;doppio binario\u0026#8221; disegnato dal legislatore non risulterebbe di per s\u0026#233; incompatibile con l\u0026#8217;art. 4 Prot. n. 7 CEDU e, conseguentemente, con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, non c\u0026#8217;\u0026#232; dubbio che il sistema normativo congegnato dalla legge n. 633 del 1941 consenta al destinatario dei suoi precetti di prevedere la possibilit\u0026#224; di essere soggetto a due procedimenti distinti, e conseguentemente a due distinte classi di sanzioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, non pu\u0026#242; ritenersi che i due procedimenti perseguano scopi complementari, o concernano diversi aspetti del comportamento illecito. Quanto allo scopo perseguito dal legislatore mediante la sanzione amministrativa, si \u0026#232; gi\u0026#224; osservato come i lavori preparatori della legge n. 248 del 2000, che introdusse l\u0026#8217;art. 174-bis nella legge n. 633 del 1941, dichiarino l\u0026#8217;intenzione di potenziare l\u0026#8217;efficacia generalpreventiva dei divieti gi\u0026#224; contenuti nella legge, compresi quelli per i quali erano gi\u0026#224; previste sanzioni penali: queste ultime anch\u0026#8217;esse finalizzate, strutturalmente, a dissuadere potenziali autori dal commettere gli illeciti in parola. Quanto poi alla condotta sanzionata, si \u0026#232; parimenti sottolineato come i fatti puniti dagli artt. 171-ter e 174-bis della legge n. 633 del 1941 siano esattamente i medesimi, salvo che nell\u0026#8217;ipotesi \u0026#8211; verosimilmente di rilievo poco pi\u0026#249; che teorico, data la tipologia di illecito in questione \u0026#8211; di condotte meramente colpose, rilevanti soltanto ai sensi della seconda disposizione. Nemmeno poi \u0026#232; previsto, come tipicamente avviene nella materia tributaria, un sistema di soglie in grado di selezionare le sole condotte che per la loro gravit\u0026#224; appaiano meritevoli anche della sanzione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sistema normativo non prevede, d\u0026#8217;altra parte, alcun meccanismo atto a evitare duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle prove, e ad assicurare una ragionevole coordinazione temporale dei procedimenti. La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha anzi escluso, in mancanza di rapporto di pregiudizialit\u0026#224; tra illecito penale e illecito amministrativo, l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della clausola di connessione di cui all\u0026#8217;art. 24 della legge n. 689 del 1981, che \u0026#8211; ove applicabile \u0026#8211; conferirebbe invece al giudice penale la competenza a irrogare anche la sanzione amministrativa (Cass., sentenza n. 30319 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; \u0026#232; previsto, infine, alcun meccanismo che consenta al giudice penale (ovvero all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa in caso di formazione anticipata del giudicato penale) di tenere conto della sanzione gi\u0026#224; irrogata ai fini della commisurazione della pena, in modo da evitare che una medesima condotta sia punita in modo sproporzionato. La (severa) multa che il giudice penale \u0026#232; tenuto oggi a irrogare viene, infatti, semplicemente a sovrapporsi alla gi\u0026#224; gravosa sanzione pecuniaria amministrativa, senza che si possa discernere una qualsiasi autonomia di ratio, n\u0026#233; alcun coordinamento funzionale, tra di esse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tutto ci\u0026#242; discende che il sistema di \u0026#8220;doppio binario\u0026#8221; in esame non \u0026#232; normativamente congegnato in modo da assicurare che i due procedimenti sanzionatori previsti apprestino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria agli illeciti in materia di violazioni del diritto d\u0026#8217;autore, gi\u0026#224; penalmente sanzionati dall\u0026#8217;art. 171-ter della legge n. 633 del 1941. I due procedimenti originano dalla medesima condotta, ma seguono poi percorsi autonomi, che non si intersecano n\u0026#233; si coordinano reciprocamente in alcun modo, creando cos\u0026#236; inevitabilmente le condizioni per il verificarsi di violazioni sistemiche del diritto al ne bis in idem.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; A tali violazioni \u0026#232; possibile porre almeno parzialmente rimedio attraverso l\u0026#8217;intervento sull\u0026#8217;art. 649 cod. proc. pen. auspicato dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, tale disposizione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall\u0026#8217;art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 che, in relazione al medesimo fatto, sia gi\u0026#224; stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 174-bis della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232;, peraltro, consapevole che tale rimedio non \u0026#232; idoneo a evitare tutte le possibili violazioni del diritto al ne bis in idem fisiologicamente create dalla legge n. 633 del 1941, in particolare nell\u0026#8217;ipotesi inversa in cui l\u0026#8217;autore della violazione sia stato gi\u0026#224; definitivamente giudicato per uno dei delitti di cui all\u0026#8217;art. 171-ter della legge, e sia successivamente sottoposto a procedimento amministrativo ai sensi dell\u0026#8217;art. 174-bis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; il rimedio ora apprestato \u0026#8211; pur necessario a evitare il prodursi di violazioni del diritto fondamentale nell\u0026#8217;eventualit\u0026#224; in cui il processo penale segua quello amministrativo \u0026#8211; \u0026#232; idoneo di per s\u0026#233; a conferire razionalit\u0026#224; complessiva al sistema, che consente comunque l\u0026#8217;apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo, con conseguente duplicazione in capo all\u0026#8217;interessato dei costi personali ed economici di cui si \u0026#232; detto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpetta dunque al legislatore rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le sue previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un\u0026#8217;auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia e da questa stessa Corte.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall\u0026#8217;art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d\u0026#8217;autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia gi\u0026#224; stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 174-bis della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220616125024.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 149 del 2022 EN.pdf","oggetto":"Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Mancata previsione dell\u0027applicabilit\u0026#224; della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell\u0027imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia stata gi\u0026#224; irrogata in via definitiva, nell\u0027ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi protocolli.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44925","titoletto":"Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE) - Disposizioni aventi effetto diretto - Eventuale contrasto con norme interne - Concorso di strumenti di tutela - Disapplicazione delle disposizioni nazionali da parte del giudice comune - Spettanza alla Corte costituzionale di dichiararne, con effetti erga omnes, l\u0027illegittimità costituzionale - Ratio - Necessità, in particolare nella materia penale, di assicurare l\u0027uniforme tutela dei diritti nell\u0027ordinamento. (Classif. 258002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027eventuale effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri dei diritti riconosciuti dalla CDFUE (e delle norme di diritto derivato attuative di tali diritti) non rende inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che denuncino il contrasto tra una disposizione di legge nazionale e quei medesimi diritti, i quali intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana. Questioni siffatte, una volta sollevate, debbono invece essere scrutinate nel merito dalla Corte costituzionale, cui unicamente spetta il compito di dichiarare, con effetti \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e, l\u0027illegittimità costituzionale delle disposizioni che risultassero contrarie alla Carta, in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 54/2022; S. 182/2021 - mass. 44098, mass. 44099; S. 49/2021; S. 11/2020 - mass. 42451; S. 63/2019 - mass. 42611; S. 20/2019 - mass. 42459; S. 269/2017 - mass. 41945; O. 182/2020 - mass. 43382; O. 117/2019 - mass. 42633\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl sindacato accentrato di costituzionalità, non si sostituisce, ma si aggiunge a quello rappresentato dalla disapplicazione nel singolo caso concreto, da parte del giudice comune, della disposizione contraria a una norma della CDFUE avente effetto diretto, in un\u0027ottica di arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali che, per definizione, esclude ogni preclusione, e che vede tanto il giudice comune quanto la Corte costituzionale impegnati a dare attuazione al diritto dell\u0027Unione europea nell\u0027ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell\u0027ambito delle rispettive competenze. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 67/2022 - mass. 44764; S. 20/2019 - mass. 42459\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalità, la dichiarazione di illegittimità costituzionale assicura - rispetto alla disapplicazione, totale o parziale, delle disposizioni sanzionatorie da parte del singolo giudice - una tutela dei diritti (nella specie, al \u003cem\u003ene bis in idem\u003c/em\u003e) certa e uniforme nell\u0027intero ordinamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 98/2021 - mass. 43904; S. 115/2018 - mass. 41256, mass. 41257; S. 109/2017 - mass. 40540; O. 24/2017 - mass. 39721\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44926","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44926","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ricognizione dell\u0027oggetto del giudizio - Interpretazione del dispositivo dell\u0027ordinanza di rimessione alla luce della motivazione. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027oggetto del giudizio costituzionale deve essere individuato interpretando il dispositivo dell\u0027ordinanza di rimessione alla luce della sua motivazione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 33/2019 - mass. 42326\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44927","numero_massima_precedente":"44925","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44927","titoletto":"Processo penale - Ne bis in idem - Diritto fondamentale della persona - Finalità e contenuto della garanzia, anche convenzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell\u0027art. 649 cod. proc. pen., laddove non prevede il proscioglimento o il non luogo a procedere per l\u0027imputato già condannato, in relazione agli stessi fatti riguardanti le violazioni del diritto d\u0027autore, a sanzione amministrativa di natura punitiva; invito al legislatore per un\u0027auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio). (Classif. 199016).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl diritto al \u003cem\u003ene bis in idem \u003c/em\u003etrova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 200/16 - mass. 39029\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa garanzia convenzionale del \u003cem\u003ene bis in idem\u003c/em\u003e mira a tutelare l\u0027imputato non solo contro la prospettiva dell\u0027inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall\u0027esito del primo. La \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e primaria della garanzia - declinata quale diritto fondamentale della persona - è dunque quella di evitare l\u0027ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Il \u003cem\u003ene bis in idem\u003c/em\u003e non si oppone, invece, alla possibilità che l\u0027imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull\u0027art. 49, par. 3, CDFUE.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003edichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell\u0027art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 4 Prot. 7 CEDU - l\u0027art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall\u0027art. 171-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e della legge n. 633 del 1941, che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l\u0027illecito amministrativo di cui all\u0027art. 174-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della medesima legge. Il sistema di doppio binario sanzionatorio previsto in materia di protezione del diritto d\u0027autore dagli artt. 171-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ee\u003cem\u003e \u003c/em\u003e174-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e - che puniscono con la reclusione congiunta alla multa e con una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura sostanzialmente penale, le medesime condotte illecite - viola il diritto al \u003cem\u003ene bis in idem,\u003c/em\u003e secondo i criteri enucleati dalla Corte EDU, in quanto tra il procedimento penale e quello amministrativo non è ravvisabile una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, in modo che essi possano ritenersi preordinati ad una risposta coerente e unitaria alla tipologia di illeciti in esame. I due procedimenti perseguono infatti una funzione dissuasiva sovrapponibile e, benché originino dalla medesima condotta, non sono in alcun modo coordinati sotto il profilo probatorio e temporale; né è consentito al giudice penale - ovvero all\u0027autorità amministrativa ove sia già intervenuto il giudicato penale - di tenere conto della sanzione già irrogata, in modo da evitare un trattamento sanzionatorio sproporzionato. La declaratoria di illegittimità costituzionale - limitata, secondo il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del rimettente, all\u0027eventualità in cui il processo penale segua quello amministrativo - non è tuttavia idonea ad evitare tutte le possibili violazioni del diritto al \u003cem\u003ene bis in idem\u003c/em\u003e create dalla legge n. 633 del 1941, in particolare nell\u0027ipotesi inversa a quella considerata (in cui il procedimento amministrativo segua il processo penale), né a conferire razionalità complessiva al sistema. Spetta pertanto al legislatore rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un\u0027auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 145/20 - mass. 43533; S. 222/19 - mass. 40891; S. 43/18 - mass. 39971\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44926","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"649","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41799","autore":"Angiolini G.","titolo":"\u0027Ne bis in idem\u0027: una declaratoria di incostituzionalità dell\u0027art. 649 c.p. che invoca un intervento legislativo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41872","autore":"Aprile E.","titolo":"Doppio sistema sanzionatorio e \u0027ne bis in idem\u0027: un primo intervento della Consulta sull\u0027art. 649 c.p.p.","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41560","autore":"Bailo F.","titolo":"Le sanzioni amministrative punitive e uno \"statuto costituzionale\" \u0027in costruens\u0027 (tra battute d\u0027arresto e rapide accelerate) nel dialogo tra le Corti","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"31","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41560_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"68-2021+altre_Bailo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42203","autore":"Bin L.","titolo":"\u0027Ne bis in idem\u0027 europeo vs. controllo di razionalità interno di un doppio binario sanzionatorio.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42779","autore":"Bindi E., Pisaneschi A.","titolo":"Doppio binario sanzionatorio e tutela del \u0027ne bis in idem\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza commerciale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"578","note_abstract":"","collocazione":"C.122 - A.274","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44095","autore":"Carraro L.","titolo":"Tutela dei beni culturali e paesaggistici: la creazione di un (altro) doppio binario cumulativo. Considerazioni a prima lettura sulla Legge 22 gennaio 2024, n. 6","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44094_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149_2022_Carraro.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41988","autore":"Carraro L.","titolo":"La Consulta dichiara la parziale illegittimità dell\u0027art. 649 c.p.p. per violazione del \u0027ne bis in idem\u0027 in materia di diritto d\u0027autore: la natura \"ectoplasmatica\" del test di \u0027close connection\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41988_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149_2022_Carraro.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42237","autore":"Centamore G.","titolo":"\u0027Ne bis in idem\u0027 e duplicazioni procedimentali: un nuovo interessante arresto della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42237_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149_2022_Centamore.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41873","autore":"Chianello I.","titolo":"Il sistema a doppio binario in materia di diritto di autore e il \u0027ne bis in idem\u0027: la Corte costituzionale recupera la dimensione processuale del divieto","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43567","autore":"Della Monica G.","titolo":"L\u0027evoluzione della garanzia del \u0027ne bis in idem\u0027","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"83","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43566_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149_2022_Della Monica.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43508","autore":"Della Valentina J.","titolo":"Il paradigma del \u0027ne bis in idem\u0027 tra proporzionalità assorbente, rinnovata concezione processuale e \u0027overlapping protection\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.penalecontemporaneo.it/rivista","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"219","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43508_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149_2022 Della Valentina.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43852","autore":"Demuro G. P.","titolo":"Il pericolo e la sua pena: tra proporzionalità e \u0027ne bis in idem\u0027","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"901","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43498","autore":"Giacona I.","titolo":"I due \u0027ne bis in idem\u0027, sostanziale e processuale: omonimi ma non parenti","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.penalecontemporaneo.it/rivista","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"54","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43498_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149_ 2022 Giacona.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41986","autore":"Laneri F. A.","titolo":"Il dialogo tra le Corti in tema di \u0027ne bis in idem\u0027: alla ricerca di un punto d\u0027equilibrio in un percorso ancora incompiuto","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41986_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149_2022+2_Laneri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42347","autore":"Lupo E.","titolo":"Prospettive della legalità penale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42347_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149_2022+altre_Lupo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44928","autore":"Mecatti M.","titolo":"Sanzioni Consob: ne bis in idem e standard probatorio","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza commerciale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"806","note_abstract":"","collocazione":"C.122 - A.274","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42204","autore":"Medico F.","titolo":"Il giudice costituzionale dimezzato: l\u0027insostenibilità di una terza via nel contesto CEDU.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42278","autore":"Parodi G.","titolo":"Effetti diretti della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione Europea e priorità del giudizio costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42278_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"269_+altre_Parodi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42201","autore":"Pepe C.","titolo":"Prime \"brecce\" del ne bis in idem \"europeo\" nell\u0027ordinamento italiano: quali implicazioni sul sistema sanzionatorio tributario?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42200","autore":"Pinelli C.","titolo":"Ma cosa ha detto \"un\u0027ormai copiosa giurisprudenza costituzionale\"? Ancora sul contrasto di leggi nazionali con la Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42202","autore":"Procaccino A.","titolo":"Illegittimità dell\u0027art. 649 c.p.p. e doppio binario punitivo per il diritto d\u0027au- tore. La spinta gentile e i caveat.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42119","autore":"Recchia N.","titolo":"La proporzione sanzionatoria nella triangolazione tra giudici comuni, Corte costituzionale e Corte di Giustizia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"871","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43871","autore":"Recchia N.","titolo":"Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in materia penale ovvero della doppia pregiudizialità \u0027in action\u0027","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1437","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42115","autore":"Repetto G.","titolo":"Esercizi di pluralismo costituzionale. Le trasformazioni della tutela dei diritti fondamentali in Europa tra ambito di applicazione della Carta e \"doppia pregiudizialità\"","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto pubblico","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"789","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45382","autore":"Riveccio E.","titolo":"Produzione giurisprudenziale multilivello delle norme e tutela dei diritti fondamentali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45381_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"15-2024+181-2024_Riveccio.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"41322","autore":"Rudoni R.","titolo":"Ancora a proposito di giurisdizione costituzionale, cumuli punitivi eterogenei e ne bis in idem (riflessioni a partire da Corte cost., sent. n. 149/2022 relativa al \u0027doppio binario\u0027 in materia di diritto d\u0027autore)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41322_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149-2022_Rudoni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42415","autore":"Scoletta M.","titolo":"Riaccentramento del sindacato di legittimità ed effettività dei diritti fondamentali europei: l\u0027esempio della garanzia del ne bis in idem","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"342","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42415_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149_2022_Scoletta.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42218","autore":"Seminara S.","titolo":"Il divieto di \u0027bis in idem\u0027: un istituto inquieto","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42205","autore":"Spangher G.","titolo":"L\u0027\"interessato\" è figura estranea al processo penale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46055","autore":"Troisi P.","titolo":"I doppi binari punitivi nel prisma del ne bis in idem processuale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"42","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46054_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149_2022_Troisi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44701","autore":"Visconti A.","titolo":"La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze terminologiche e dubbi di costituzionalità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.penalecontemporaneo.it/rivista","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"86","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44701_2022_149.pdf","nome_file_fisico":"149_2022_Visconti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|