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IV-ter, n. 11-A), promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, con ricorso depositato in cancelleria il 7 luglio 2021, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2021, fase di ammissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a), il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ricorso depositato il 7 luglio 2021 (reg. confl. pot. n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con la quale la Camera dei Deputati ha reputato che le dichiarazioni dell\u0026#8217;allora deputato S. E. \u0026#8211; contenute nello scritto pubblicato il 1\u0026#176; settembre 2012 sulla sua pagina facebook, riguardanti D. L., G. V. e G. R. \u0026#8211; fossero espresse nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo quanto affermato nel ricorso, a seguito della querela presentata dalle persone offese, S. E. \u0026#232; stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione aggravata di cui all\u0026#8217;art. 595, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, perch\u0026#233;, quale autore dello scritto apparso sul sito internet www.facebook.com/[s.e.], offendeva la reputazione di D. L., G. V. e G. R., affermando: \u0026#171;stanotte durante l\u0026#8217;attacco al cantiere di Chiomonte indovinate un po\u0027 chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia? G. V. Il tutto coordinato da D. L., portavoce di G. R. che \u0026#232; agli arresti domiciliari e quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel corso del giudizio, il 27 settembre 2017, S. E. ha eccepito l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni ai sensi dell\u0026#8217;art. 68 Cost.; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale di Torino ritenendo \u0026#171;non del tutto evidente n\u0026#233; la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito n\u0026#233; la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilit\u0026#224; con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione\u0026#187;, ha disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati, sospendendo il processo fino alla decisione parlamentare; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari del Senato della Repubblica si \u0026#232; riunita in sette sedute, esprimendosi, infine, a maggioranza per l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68 Cost. in favore delle dichiarazioni rilasciate da S. E. nella seduta del 20 novembre 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il 24 marzo 2021 l\u0026#8217;assemblea della Camera, accogliendo la proposta della Giunta, ha deliberato che \u0026#171;i fatti per i quali \u0026#232; in corso il procedimento concernono opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 68, primo comma, della Costituzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la Camera ha ritenuto sussistenti i presupposti per l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68 Cost., richiamando diversi interventi del parlamentare S.E. ed affermando che lo scritto oggetto di imputazione costituisce \u0026#171;la proiezione esterna e lo sviluppo sul piano politico-istituzionale di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare svolta nelle forme tipiche\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la delibera, cos\u0026#236; motivata, ha dunque precluso al Tribunale di Torino l\u0026#8217;esame nel merito delle dichiarazioni contestate a S. E., non rendendo possibile accertare se, nella specie, ricorressero o meno i presupposti del reato contestato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, il ricorrente non ravvisa la sussistenza del nesso funzionale, alla cui sussistenza la giurisprudenza costituzionale ha subordinato l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della insindacabilit\u0026#224; parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con ricorso depositato il 7 luglio 2021 (reg. confl. pot. n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con la quale la Camera dei Deputati ha reputato che le dichiarazioni dell\u0026#8217;allora deputato S. E. \u0026#8211; contenute nello scritto pubblicato il 1\u0026#176; settembre 2012 sulla sua pagina facebook, riguardanti D. L., G. V. e G. 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(ordinanze n. 181 del 2018 e n. 286 del 2014);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei Deputati di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 148, n. 82 e n. 69 del 2020; n. 193 del 2018). \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, nei confronti della Camera dei Deputati; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dispone: \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei Deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento penale per il reato di cui all\u0027art. 595, commi primo, secondo e terzo, codice penale, a carico di Stefano Esposito, deputato all\u0027epoca dei fatti - Deliberazione di insindacabilit\u0026#224; della Camera dei deputati.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44519","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva della Camera dei deputati - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione che ha reputato che le dichiarazioni dell\u0027allora deputato S. E. fossero riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all\u0027art. 68, primo comma, Cost.). (Classif. 114003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell\u0027esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 148/2020 - mass. 43530; O. 84/2020 - mass. 43340; O. 82/2020 - mass. 43323; O. 69/2020 - mass. 43150\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Camera dei Deputati è legittimata a essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all\u0027applicazione dell\u0027art. 68, primo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 286/2014 - mass. n. 38212\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell\u0027art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Torino, sesta sez. pen., in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 - doc. IV-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, n. 11-A -, con la quale la Camera dei Deputati ha reputato che le dichiarazioni dell\u0027allora deputato S. E. - contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012 sulla sua pagina \u003cem\u003efacebook\u003c/em\u003e, riguardanti D. L., G. V. e G. R. - fossero espresse nell\u0027esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all\u0027art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l\u0027instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell\u0027organo giurisdizionale a promuovere conflitto e quella della Camera dei Deputati a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei Deputati di dichiarare l\u0027insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento). (\u003cem\u003ePrecedente: O. 193/2018 - mass. 40300\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"24/03/2021","data_nir":"2021-03-24","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"doc. 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