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B. nel corso di una trasmissione televisiva costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni e sono come tali insindacabili ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente di annullare la richiamata deliberazione, nella parte in cui si riferisce alle condotte contestate al senatore Renzi nel processo penale per il delitto di diffamazione aggravata, ex art. 595, terzo comma, del codice penale, pendente davanti al ricorrente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente espone di essere investito del processo penale iscritto al n. 178 del registro generale 2024 del Tribunale di Potenza, pendente in fase di udienza predibattimentale, nei confronti del senatore Matteo Renzi per le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva \u0026#171;Non \u0026#232; l\u0026#8217;Arena\u0026#187; il 29 maggio 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorso riporta per esteso le dichiarazioni del senatore Renzi oggetto del capo di imputazione e riferisce che il Senato della Repubblica, nella seduta del 7 maggio 2024, ha espresso voto favorevole all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. nell\u0026#8217;ambito del giudizio penale in trattazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ad avviso del Tribunale di Potenza, tuttavia, non sussisterebbe alcun \u0026#171;nesso funzionale\u0026#187; tra le dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003econtroverse e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare dell\u0026#8217;imputato, poich\u0026#233; tale nesso sarebbe ravvisabile soltanto quando sussista una \u0026#171;sostanziale identit\u0026#224; di contenuto\u0026#187; tra l\u0026#8217;atto parlamentare e la manifestazione esterna del pensiero;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il ricorrente, tali dichiarazioni non sarebbero invece funzionalmente collegate a quelle espresse in Senato il 20 maggio 2020, di cui il ricorso riporta il contenuto testuale; le dichiarazioni in discussione infatti, ad avviso del ricorrente, potrebbero ritenersi attinenti a un contesto politico, ma la cognizione circa la loro illiceit\u0026#224; penale, compresa l\u0026#8217;eventuale sussistenza del diritto di cronaca o di critica, spetterebbe all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria procedente, unica competente a verificare l\u0026#8217;effettiva idoneit\u0026#224; delle stesse a integrare o meno il delitto di diffamazione aggravata in contestazione, anche in forza dei precetti costituzionali di cui agli artt. 27, 101 e 102 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale lamenta, pertanto, che la deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024, allegata al ricorso in uno con la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 3) in quella sede approvata, abbia determinato una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell\u0026#8217;esercizio illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da un suo componente, con conseguente sussistenza della materia per un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la cui risoluzione spetterebbe alla competenza di questa Corte (sono richiamate le ordinanze di questa Corte n. 91 del 2016, n. 286, n. 161, n. 150 e n. 53 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale di Potenza, sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione del 7 maggio 2024, con la quale, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 3), il Senato ha ritenuto che le dichiarazioni per le quali Matteo Renzi, all\u0026#8217;epoca senatore, \u0026#232; imputato dinanzi al Tribunale ricorrente del delitto di diffamazione aggravata, ex art. 595, terzo comma, cod. pen., siano state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella presente fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale di Potenza, odierno ricorrente, a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui \u0026#232; investito, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (ordinanze n. 34 del 2024, n. 204, n. 175, n. 154, n. 34 e n. 1 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in maniera definitiva la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione delle prerogative di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (ancora, ordinanze n. 34 del 2024, n. 175, n. 34 e n. 1 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta che la deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024 abbia determinato una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell\u0026#8217;esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da un suo componente ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (da ultimo, ordinanza n. 34 del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, esiste la materia del conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edispone\u003c/em\u003e:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Potenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 07/05/2024.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46819","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del Tribunale - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità, ai sensi dell\u0027art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni espresse da Matteo Renzi, senatore all\u0027epoca dei fatti). (Classif. 114002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eVa riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartiene. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eO. 34/2024 - mass. 46021; O. 204/2023 - mass. 45848; O. 175/2023 - mass. 45716; O. 154/2023 - mass. 45694; O. 34/2023 - mass.45357; O. 1/2023 - mass. 45273\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDeve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in maniera definitiva la propria volontà in ordine all’applicazione delle prerogative di cui all’art. 68, primo comma, Cost. 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Quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale a promuovere conflitto e quella del Senato a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell’esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere del Senato di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"07/05/2024","data_nir":"2024-05-07","numero":"doc. 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