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B. e il Ministero dell\u0026#8217;interno e altro, con ordinanza del 15 settembre 2022, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2022 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 settembre 2022 (reg. ord. n. 152 del 2022), il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente riferisce di essere investito del ricorso proposto da F. B. per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Genova \u0026#8211; Sportello unico per l\u0026#8217;immigrazione ha rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore ai sensi dell\u0026#8217;art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, perch\u0026#233; il richiedente non era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Liguria, in sede cautelare, ha sospeso l\u0026#8217;efficacia del provvedimento impugnato \u0026#171;in via provvisoria e temporanea, riservando la decisione sull\u0026#8217;istanza della parte [\u0026#8230;] alla ripresa del giudizio cautelare dopo l\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con riferimento alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che il procedimento delineato dalla norma censurata, pur essendo attivabile solamente dal datore di lavoro, \u0026#232; destinato a produrre effetti nella sfera giuridica del lavoratore straniero, con la conseguenza che questi ha interesse ad impugnare il suo esito negativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, la domanda di emersione \u0026#232; stata rigettata perch\u0026#233; presentata da un datore di lavoro che, pur in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, era privo del permesso di soggiorno di lunga durata. Dalla fondatezza della questione sollevata deriverebbe, quindi, l\u0026#8217;accoglimento dell\u0026#8217;unico motivo di ricorso dedotto nel giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritenuto meritevole di positiva considerazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza, ad avviso del TAR Liguria, l\u0026#8217;art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui limita la possibilit\u0026#224; di attivare la procedura da esso prevista ai \u0026#171;datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall\u0026#8217;articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni\u0026#187;, sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in quanto determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra lavoratori che, \u0026#171;a parit\u0026#224; di requisiti \u0026#8220;sostanziali\u0026#8221;\u0026#187;, verrebbero ammessi o meno alla procedura di emersione, a seconda del titolo di soggiorno del loro datore di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione di un requisito pi\u0026#249; stringente rispetto a quello previsto, in via generale, dagli artt. 5-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che consentono a qualsiasi \u0026#171;datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia\u0026#187; di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con uno straniero residente all\u0026#8217;estero e di stipulare il relativo contratto di soggiorno, inoltre, renderebbe \u0026#171;meno agevole il raggiungimento dello scopo, dichiaratamente perseguito dalla norma, di \u0026#8220;favorire\u0026#8221; l\u0026#8217;emersione del lavoro irregolare e la stipulazione di contratti di impiego nei settori indicati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto, con atto depositato il 14 gennaio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Ad avviso della difesa statale, non sarebbe ravvisabile alcuna lesione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto la procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dal censurato art. 103 avrebbe carattere eccezionale e quindi, rispetto ad essa, non potrebbe essere assunta a \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ela disciplina ordinaria dettata dal d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima \u0026#232;, infatti, finalizzata a consentire l\u0026#8217;instaurazione di un regolare rapporto di lavoro, mentre l\u0026#8217;art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, ha introdotto una procedura straordinaria di \u0026#171;regolarizzazione del lavoro sommerso (riservata ad alcuni specifici ambiti lavorativi e condizionata dall\u0026#8217;emergenza sanitaria in essere)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, \u0026#171;la previsione della titolarit\u0026#224;, in capo al datore di lavoro, del permesso di soggiorno di lungo periodo\u0026#187; apparirebbe giustificata dall\u0026#8217;esigenza di valorizzare \u0026#171;la stabilit\u0026#224; della [sua] presenza nel territorio nazionale\u0026#187;, che costituirebbe \u0026#171;garanzia essenziale\u0026#187; dell\u0026#8217;instaurazione di \u0026#171;un solido e duraturo rapporto lavorativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In data 17 maggio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha depositato una memoria, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata, atteso il \u0026#171;cospicuo tasso di manipolativit\u0026#224;\u0026#187; della pronuncia richiesta, che implicherebbe un \u0026#171;allargamento (non costituzionalmente obbligato) della platea dei datori di lavoro abilitati a presentare la domanda di emersione\u0026#187;. Nel merito, la difesa statale ha insistito per la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 settembre 2022 (reg. ord. n. 152 del 2022), il TAR Liguria, sezione seconda, dubita, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone di essere investito del ricorso proposto da F. B. per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Genova \u0026#8211; Sportello unico per l\u0026#8217;immigrazione ha rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore ai sensi dell\u0026#8217;art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, perch\u0026#233; il richiedente non era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata, nel limitare la possibilit\u0026#224; di attivare la procedura di regolarizzazione da essa prevista ai datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece di consentirla a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. Questa limitazione, infatti, determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra lavoratori che, \u0026#171;a parit\u0026#224; di requisiti \u0026#8220;sostanziali\u0026#8221;\u0026#187;, verrebbero ammessi o meno alla procedura di emersione, a seconda del titolo di soggiorno del loro datore di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la previsione di un requisito pi\u0026#249; stringente rispetto a quello previsto, in via generale, dagli artt. 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 (cosiddetto t.u. immigrazione), che consentono a qualsiasi \u0026#171;datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia\u0026#187; di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con uno straniero residente all\u0026#8217;estero e di stipulare il relativo contratto di soggiorno. Inoltre, sarebbe irragionevole in quanto detta disciplina renderebbe \u0026#171;meno agevole il raggiungimento dello scopo, dichiaratamente perseguito dalla norma, di \u0026#8220;favorire\u0026#8221; l\u0026#8217;emersione del lavoro irregolare e la stipulazione di contratti d\u0026#8217;impiego nei settori indicati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, atteso il \u0026#171;cospicuo tasso di manipolativit\u0026#224;\u0026#187; della pronuncia richiesta, che implicherebbe un \u0026#171;allargamento (non costituzionalmente obbligato) della platea dei datori di lavoro abilitati a presentare la domanda di emersione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, in quanto questa Corte \u0026#232; chiamata a rimuovere la denunciata lesione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. con una pronuncia che elimini il requisito di accesso alla procedura di emersione richiesto dalla norma censurata, qualora ritenuto irragionevole rispetto agli obiettivi dalla stessa perseguiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione riguarda la prima delle due procedure di regolarizzazione previste dall\u0026#8217;art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, la quale consente ai datori di lavoro di presentare domanda \u0026#171;per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri\u0026#187;, soggiornanti in Italia prima dell\u0026#8217;8 marzo 2020 e che non abbiano lasciato il territorio nazionale dopo quella data (comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accesso a questa forma di regolarizzazione \u0026#232; consentito, in favore di lavoratori italiani o stranieri, ai datori di lavoro che siano \u0026#171;italiani o cittadini di uno Stato membro dell\u0026#8217;Unione europea, ovvero [ai] datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall\u0026#8217;articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni\u0026#187;, ossia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si tratta del titolo di soggiorno concesso in forza del citato art. 9, solamente qualora ricorra una serie di presupposti e, in particolare, il \u0026#171;possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validit\u0026#224;\u0026#187;, la \u0026#171;disponibilit\u0026#224; di un reddito non inferiore all\u0026#8217;importo annuo dell\u0026#8217;assegno sociale\u0026#187;, un \u0026#171;alloggio idoneo\u0026#187; (comma 1), il \u0026#171;superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana\u0026#187; (comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e). Il permesso \u0026#232; a tempo indeterminato (comma 2) e fra le cause della sua revoca non \u0026#232; prevista la perdita dei requisiti di cui sopra (cio\u0026#232;, del reddito e dell\u0026#8217;alloggio idoneo) (sentenze n. 34 e n. 19 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Va premesso che la disciplina dettata, in via ordinaria, dal citato d.lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro, invece, consente di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero a qualunque \u0026#171;datore di lavoro [\u0026#8230;] straniero regolarmente soggiornante in Italia\u0026#187; (art. 22, comma 2), per quanto sia indubbia la specialit\u0026#224; dei procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri (da ultimo, sentenza n. 88 del 2023; in tal senso, anche sentenza n. 172 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La norma censurata risulta a questa Corte manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare eccessivamente restrittivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;emersione del lavoro svolto \u0026#8220;in nero\u0026#8221; \u0026#8211; che nel caso di cittadini stranieri si intreccia alla regolarizzazione della loro presenza in Italia \u0026#8211; persegue uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del singolo rapporto di lavoro, dell\u0026#8217;interesse pubblico generale, in particolare della regolarit\u0026#224; e trasparenza del mercato del lavoro (in tal senso, seppur con riferimento al generale fenomeno del lavoro \u0026#8220;nero\u0026#8221; o \u0026#8220;sommerso\u0026#8221;, sentenza n. 173 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata, al contrario, richiedendo al datore di lavoro che non sia cittadino italiano o di uno Stato dell\u0026#8217;Unione europea il permesso di soggiorno di lungo periodo, restringe eccessivamente, in modo non ragionevole, l\u0026#8217;ambito dei soggetti che possono presentare istanza per \u0026#171;dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare\u0026#187; con cittadini italiani o stranieri, ostacolando cos\u0026#236; la realizzazione degli obiettivi perseguiti dallo stesso legislatore, ossia la pi\u0026#249; ampia emersione del lavoro \u0026#8220;nero\u0026#8221;. Peraltro, la condizione dell\u0026#8217;essere \u0026#171;regolarmente soggiornante in Italia\u0026#187; si cumula con altri requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti nella stessa legge per accedere alla procedura di regolarizzazione, al fine di prevenire eventuali elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Il requisito del possesso del permesso di soggiorno di lunga durata \u0026#232; arbitrario e irragionevole anche in considerazione delle specifiche finalit\u0026#224; che la procedura di emersione del 2020 era destinata a soddisfare. Lo stesso art. 103, infatti, nell\u0026#8217;\u003cem\u003eincipit\u003c/em\u003e del comma 1, individua dette finalit\u0026#224; nell\u0026#8217;esigenza di \u0026#171;garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamit\u0026#224; derivante dalla diffusione del contagio del contagio da COVID-19 e favorire l\u0026#8217;emersione di rapporti di lavoro irregolari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche dai lavori preparatori emerge che la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edelle procedure di regolarizzazione in esame andava\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003eravvisata nella necessit\u0026#224; di rendere pi\u0026#249; efficaci le azioni di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, salvaguardando la salute pubblica e, contemporaneamente, sostenendo le famiglie e i settori produttivi gravemente colpiti dalla carenza di lavoratori disponibili a causa dell\u0026#8217;emergenza pandemica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; In conclusione, la norma censurata, riducendo eccessivamente la \u0026#8220;platea\u0026#8221; dei datori di lavori abilitati ad attivare la procedura di emersione prevista dal censurato art. 103, comma 1, compromette la realizzazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti, attinenti tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalit\u0026#224; del mercato del lavoro in un contesto d\u0026#8217;inedita difficolt\u0026#224;. Questa contraddittoriet\u0026#224; intrinseca tra la complessiva finalit\u0026#224; perseguita dal legislatore e la norma censurata lede, dunque, il principio di ragionevolezza (sentenze n. 186 del 2020 e n. 86 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Previsione che la relativa istanza pu\u0026#242; essere presentata dai datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall\u0027art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, invece che dai datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45652","titoletto":"Lavoro - Lavoro irregolare - Stipula di contratto di lavoro subordinato con cittadini italiani o stranieri o per l\u0027emersione di un rapporto di lavoro irregolare in corso - Istanza presentata da datori di lavoro stranieri - Condizioni - Possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che essere regolarmente soggiornanti in Italia - Disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 138009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., l’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2021, come conv., nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione censurata dal TAR Liguria, sez. seconda, risulta manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare eccessivamente restrittivo. L’emersione del lavoro svolto “in nero” - che nel caso di cittadini stranieri si intreccia alla regolarizzazione della loro presenza in Italia - persegue infatti uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del singolo rapporto di lavoro, dell’interesse pubblico generale, in particolare della regolarità e trasparenza del mercato del lavoro. La norma censurata, al contrario, riducendo eccessivamente la “platea” dei datori di lavori abilitati ad attivare la procedura di emersione prevista dal censurato art. 103, comma 1, compromette la realizzazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti, attinenti tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalità del mercato del lavoro in un contesto d’inedita difficoltà. Richiedendo al datore di lavoro che non sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea il permesso di soggiorno di lungo periodo, essa restringe eccessivamente, in modo non ragionevole, l’ambito dei soggetti che possono presentare istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri, ostacolando così la realizzazione degli obiettivi perseguiti dallo stesso legislatore, ossia la più ampia emersione del lavoro “nero”. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ePrecedenti: S. 88/2023\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e- mass. 45489; S. 186/2020\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e- mass. 43203; S. 172/2012\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e- mass. 36465\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43781","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 149/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2997","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42866","autore":"Recchia N.","titolo":"L\u0027ennesima stagione del \u0027ne bis in idem\u0027 nel costituzionalismo multilivello: la riaffermazione del suo \u0027ubi consistam\u0027 processuale contro ogni riduzionismo sostanziale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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