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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), promosso dal Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) aps, Regione Piemonte e Comune di Torino, con ordinanza del 10 novembre 2023, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione della Regione Piemonte e, fuori termine, dell\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) aps;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 2 luglio 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Massimo Scisciot per la Regione Piemonte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza del 10 novembre 2023 (reg. ord. n. 162 del 2023), ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), il quale prevede, come requisito per conseguire l\u0026#8217;assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, \u0026#171;avere la residenza anagrafica o l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all\u0026#8217;AIRE\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 28 del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e artt. 281-\u003cem\u003edecies\u003c/em\u003e e seguenti del codice di procedura civile, sulla richiesta dell\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) aps che si accerti il carattere discriminatorio del regolamento della Regione Piemonte 4 ottobre 2011, n. 9/R, recante \u0026#171;Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale\u0026#187;) e del \u0026#8220;bando ERP 2023\u0026#8221; del Comune di Torino, i quali richiamano i requisiti di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010; conseguentemente, si chiede in particolare la rimozione delle relative clausole del bando e la riapertura delle graduatorie per un tempo consono. ASGI sostiene, infatti, che siano costituzionalmente illegittimi tanto il requisito quinquennale di residenza o lavoro (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), quanto quello della impossidenza per i titolari di protezione internazionale (lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8722; Il Tribunale di Torino ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale avanzati da ASGI in relazione al requisito di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 e ha deciso sulla relativa domanda con altro provvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Per contro, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale dei requisiti di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8722; In punto di rilevanza, il Tribunale di Torino \u0026#8211; ritenuta la legittimazione attiva di ASGI, del resto non contestata dai convenuti Comune di Torino e Regione Piemonte \u0026#8211; osserva che tanto l\u0026#8217;art. 3 del regolamento reg. n. 9/R del 2011, quanto l\u0026#8217;art. 2 del bando del Comune di Torino richiamano i requisiti di cui alla disposizione censurata, sicch\u0026#233; si ha \u0026#171;una piena corrispondenza tra la previsione della legge regionale e la discriminazione fatta valere dall\u0026#8217;attrice, anche sotto il profilo della \u0026#8220;discriminazione indiretta\u0026#8221;, in quanto \u0026#8220;i requisiti di residenza prolungata costituisc[o]no particolare svantaggio in danno degli stranieri\u0026#8221;\u0026#187;. Ne consegue che l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 \u0026#171;costituisce l\u0026#8217;indefettibile presupposto degli atti amministrativi di cui si \u0026#232; chiesto l\u0026#8217;accertamento del carattere discriminatorio, con le conseguenti statuizioni ordinatorie e risarcitorie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8722; A supporto della non manifesta infondatezza, il giudice rimettente richiama la sentenza n. 44 del 2020 di questa Corte (segu\u0026#236;ta dalle sentenze n. 145 e n. 77 del 2023), la quale \u0026#8211; nel dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di analogo requisito \u0026#8211; ha rilevato che, essendo l\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica volta a soddisfare un bisogno abitativo, \u0026#171;la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione\u0026#187;, in quanto non \u0026#232; indice di \u0026#171;alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare\u0026#187;; analogamente, non presenta alcuna connessione \u0026#171;nemmeno la condizione di previa occupazione\u0026#187;. Requisiti del genere, si \u0026#232; dunque concluso, si presentano in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sia perch\u0026#233; determinano una disparit\u0026#224; di trattamento a danno di chi non ne sia in possesso, sia perch\u0026#233; contraddicono la funzione sociale propria dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, peraltro, sarebbe costituzionalmente illegittima anche sotto altro profilo, in quanto esclude dalla necessit\u0026#224; di possedere il requisito residenziale o lavorativo chi \u0026#232; iscritto all\u0026#8217;Anagrafe degli italiani residenti all\u0026#8217;estero (AIRE), con ci\u0026#242; introducendo \u0026#171;una distinzione priva di giustificazione rispetto alla funzione del servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; La Regione Piemonte si \u0026#232; costituita in giudizio con atto depositato il 21 gennaio 2024, al quale \u0026#232; allegata una relazione della Direzione welfare espressamente richiamata, chiedendo il rigetto della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; La difesa regionale sostiene che \u0026#171;l\u0026#8217;interpretazione sistematica della normativa piemontese in materia di requisiti per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;edilizia sociale evidenzia una sua specificit\u0026#224; e unicit\u0026#224; che vale a differenziarla \u0026#8220;strutturalmente\u0026#8221; rispetto a quella di altre regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa regionale, infatti, verrebbe ad ogni modo a garantire la \u0026#171;\u0026#8220;prevalenza\u0026#8221; delle situazioni di documentata \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221; su ogni altro criterio di selezione, compreso quello di residenza in loco piuttosto che lo svolgimento di attivit\u0026#224; lavorativa esclusiva in ambito regionale\u0026#187;. E ci\u0026#242; in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 10, comma 5, della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010, il quale prevederebbe che il requisito di cui alla disposizione censurata \u0026#171;venga derogato in presenza di situazioni di \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221;\u0026#187; e renderebbe, pertanto, \u0026#171;ontologicamente\u0026#187; ragionevole l\u0026#8217;impianto normativo regionale. Secondo la difesa della Regione, la disposizione censurata svolgerebbe anzi \u0026#171;la funzione di \u0026#8220;rafforzare\u0026#8221;\u0026#187; il principio secondo cui, a fronte di un\u0026#8217;emergenza abitativa, non possono essere presi in considerazione eventuali parametri di collegamento con il territorio locale, \u0026#171;atteso che l\u0026#8217;unico parametro rilevante e assorbente \u0026#232; costituito da \u0026#8220;un algoritmo\u0026#8221; di criteri che valorizza la funzione sociale del servizio edilizio pubblico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di quanto rilevato, la Regione Piemonte ritiene possibile una sentenza interpretativa di rigetto che chiarisca \u0026#171;che la mancanza del requisito della residenza quinquennale o lavorativa \u0026#8220;in loco\u0026#8221; non osta all\u0026#8217;accesso della fruizione del servizio di edilizia sociale nella fattispecie in cui l\u0026#8217;istante versi in una situazione di c.d. \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; ASGI si \u0026#232; costituita in giudizio, fuori termine, il 27 maggio 2024, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la Regione Piemonte ha depositato una memoria con la quale ha insistito nel chiedere una \u0026#171;sentenza interpretativa di rigetto o altro dispositivo \u0026#8220;manipolativo\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale ha ribadito, infatti, che nei casi di emergenza abitativa di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 sono derogabili i requisiti previsti dalla disposizione censurata. Da ci\u0026#242; deriverebbe che il criterio della residenza non costituirebbe \u0026#171;un requisito di accesso all\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica, bens\u0026#236; un semplice parametro valutativo nell\u0026#8217;ambito delle graduatorie che ciascun Comune piemontese svolger\u0026#224; nell\u0026#8217;ambito dei procedimenti \u003cem\u003eex lege \u003c/em\u003eprevisti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;insistere all\u0026#8217;udienza pubblica sulle proprie argomentazioni, la difesa regionale ha altres\u0026#236; sottolineato il rilevante \u0026#171;impatto sull\u0026#8217;ordine pubblico\u0026#187; della disciplina in questione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010, il quale prevede, come requisito per conseguire l\u0026#8217;assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, \u0026#171;avere la residenza anagrafica o l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi[,] all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all\u0026#8217;AIRE\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata sarebbe analoga ad altre gi\u0026#224; dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con le sentenze n. 145 e n. 77 del 2023 e n. 44 del 2020. Con tale ultima decisione, in particolare, si \u0026#232; affermato che, essendo l\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica volta a soddisfare un bisogno abitativo, \u0026#171;la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione\u0026#187;, in quanto non \u0026#232; indice di \u0026#171;alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare\u0026#187;; analogamente, non presenta alcuna connessione \u0026#171;[n]emmeno la condizione di previa occupazione\u0026#187;: di qui il riscontrato contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, aggiunge il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sarebbe costituzionalmente illegittima anche sotto altro profilo, in quanto esclude chi \u0026#232; iscritto all\u0026#8217;AIRE dalla necessit\u0026#224; di possedere il requisito \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e, con ci\u0026#242; introducendo \u0026#171;una distinzione priva di giustificazione rispetto alla funzione del servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, va dato conto che, successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, al censurato art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 \u0026#8211; la cui formulazione oggetto di censura \u0026#232; frutto della sostituzione operata dall\u0026#8217;art. 106, comma 2, della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell\u0026#8217;ordinamento regionale. Anno 2018) \u0026#8211; \u0026#232; stato aggiunto il seguente periodo da parte dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge della Regione Piemonte 27 febbraio 2024, n. 2, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni\u0026#187;: \u0026#171;. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attivit\u0026#224; lavorativa in uno dei comuni dell\u0026#8217;ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, tuttavia, di \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003einidoneo a incidere sul presente giudizio e, in particolare,\u003cem\u003e \u003c/em\u003einsuscettibile di determinare la restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e: la nuova disposizione, infatti, non muta in alcun modo il significato normativo della disposizione censurata, che \u0026#232; rimasta inalterata, sicch\u0026#233; essa non incide sulle valutazioni in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il diritto all\u0026#8217;abitazione rientra \u0026#171;fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialit\u0026#224; cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione\u0026#187;, chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce \u0026#171;a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l\u0026#8217;immagine universale della dignit\u0026#224; umana\u0026#187; (sentenze n. 43 del 2022 e n. 217 del 1988; pi\u0026#249; di recente, nello stesso senso, sentenza n. 28 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica (ERP) costituisce adempimento di questo dovere che la Costituzione pone in capo alla Repubblica, in quanto \u0026#171;\u0026#232; diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perch\u0026#233; serve a \u0026#171;\u0026#8220;garantire un\u0026#8217;abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove \u0026#232; la sede dei loro interessi\u0026#8221; (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un\u0026#8217;esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla \u0026#8220;provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti\u0026#8221; (sentenza n. 168 del 2014)\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Nell\u0026#8217;esercizio delle proprie competenze in materia, in pi\u0026#249; occasioni, \u0026#232; avvenuto che taluni legislatori regionali abbiano variamente previsto, per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;ERP, requisiti analoghi a quelli censurati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOgni qualvolta requisiti siffatti sono stati sottoposti al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale di questa Corte, si \u0026#232; ripetutamente e costantemente affermato che \u0026#171;non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l\u0026#8217;esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilit\u0026#224;, e la pregressa e protratta residenza \u0026#8211; comunque la si declini [\u0026#8230;] \u0026#8211; nel territorio regionale\u0026#187; (cos\u0026#236;, da ultimo, la sentenza n. 67 del 2024). Il requisito della prolungata residenza, infatti, impedisce il soddisfacimento del diritto all\u0026#8217;abitazione indipendentemente da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non \u0026#232; inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale; non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all\u0026#8217;altro in cerca di opportunit\u0026#224; di lavoro; non \u0026#232; indice di una prospettiva di radicamento (sentenze n. 67 del 2024, n. 145 e n. 77 del 2023, n. 44 del 2020 e n. 166 del 2018). Esso, dunque, proprio perch\u0026#233; del tutto sganciato da ogni valutazione sullo stato di bisogno, \u0026#232; \u0026#171;incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli\u0026#187; (sentenze n. 9 del 2021 e n. 44 del 2020) ed \u0026#232; perci\u0026#242; costituzionalmente illegittimo per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto un triplice profilo: per intrinseca irragionevolezza, proprio perch\u0026#233; trattasi di requisito del tutto non correlato con la funzione propria dell\u0026#8217;edilizia sociale; perch\u0026#233; determina una ingiustificata diversit\u0026#224; di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilit\u0026#224;; e perch\u0026#233; tradisce il dovere della Repubblica di \u0026#171;rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u0026#224; e l\u0026#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana\u0026#187; (sentenza n. 67 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCostituzionalmente illegittimo, del pari, \u0026#232; stato ritenuto il requisito della previa occupazione protratta, talora previsto in alternativa a quello della residenza prolungata. Neppure tale condizione, infatti, presenta alcuna ragionevole connessione con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ERP, in quanto allo stesso modo configura una soglia rigida di accesso e, pertanto, nega qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, comportandone anzi la negazione \u0026#171;proprio ai soggetti economicamente pi\u0026#249; deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020). D\u0026#8217;altro canto, non si pu\u0026#242; non riconoscere che \u0026#232; proprio chi versa in stato in bisogno che \u0026#232; portato a trasferirsi da un luogo a un altro, in cerca di un\u0026#8217;occupazione che possa garantire a s\u0026#233; e alla propria famiglia un\u0026#8217;esistenza libera e dignitosa (sentenze n. 67 e n. 53 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8722; N\u0026#233;, in senso contrario, \u0026#232; valso rilevare che requisiti del genere sono volti a modulare l\u0026#8217;assegnazione degli alloggi sulla base della prospettiva di radicamento nel territorio regionale delle persone che intendono accedere all\u0026#8217;ERP, in quanto non \u0026#232; dalla pregressa permanenza in regione che \u0026#232; possibile \u0026#171;inferire una simile prospettiva di radicamento\u0026#187; (sentenza n. 67 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#171;prognosi di stanzialit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020), semmai, pu\u0026#242; essere compiuta in sede di formazione delle graduatorie facendo leva su indici idonei a fondarla, quale potrebbe essere l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di presenza del richiedente nelle graduatorie stesse, \u0026#171;in quanto circostanza che documenta l\u0026#8217;acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell\u0026#8217;istanza abitativa\u0026#187; (sentenza n. 67 del 2024). Ci\u0026#242;, peraltro, sempre che le prospettive di stabilit\u0026#224; conservino \u0026#171;un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralit\u0026#224; dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti\u0026#187; (sentenza n. 9 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8722; Alla luce dei princ\u0026#236;pi ora richiamati, anche l\u0026#8217;odierna disposizione censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, prevedendo essa, quali requisiti alternativi per conseguire un alloggio sociale, la residenza o l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa pregressa e protratta per almeno cinque anni nel territorio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl censurato art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), peraltro, dispone che di tali cinque anni almeno tre, pur non continuativi, siano stati spesi \u0026#171;all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali\u0026#187;. In tal modo, la disposizione qui scrutinata determina una rigidit\u0026#224; nell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;ERP ancora pi\u0026#249; severa, in quanto restringe ulteriormente la platea delle persone che possono ottenere il soddisfacimento del proprio diritto all\u0026#8217;abitazione (sentenza n. 77 del 2023). A venire trattati in maniera ingiustificatamente indifferenziata, infatti, finiscono per essere anche soggetti gi\u0026#224; radicati sul territorio regionale, ma che tuttavia siano residenti o svolgano attivit\u0026#224; lavorativa in un ambito territoriale diverso da quello in cui sono avviate le procedure per l\u0026#8217;assegnazione dell\u0026#8217;alloggio sociale, cos\u0026#236; comprimendosi addirittura all\u0026#8217;interno della stessa Regione, e in maniera del tutto casuale, la libert\u0026#224; di circolazione di persone in stato di bisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Non consente di arrivare a conclusioni diverse quanto sostenuto dalla Regione Piemonte. La difesa regionale afferma che \u0026#171;l\u0026#8217;interpretazione sistematica della normativa piemontese in materia di requisiti per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;edilizia sociale evidenzia una sua specificit\u0026#224; e unicit\u0026#224; che vale a differenziarla \u0026#8220;strutturalmente\u0026#8221; rispetto a quella di altre regioni\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 10, comma 5, della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010, infatti, consentirebbe ai comuni di derogare ai requisiti censurati dal Tribunale di Torino \u0026#171;[i]n presenza di situazioni di emergenza abitativa\u0026#187;, sicch\u0026#233; in tali circostanze l\u0026#8217;istante potrebbe ottenere un alloggio sociale pur in mancanza di \u0026#171;parametri di collegamento con il territorio locale\u0026#187;: di qui la richiesta di una \u0026#171;sentenza interpretativa di rigetto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Mostra la fallacia dell\u0026#8217;argomento difensivo gi\u0026#224; la circostanza, precedentemente sottolineata, che l\u0026#8217;ERP ontologicamente risponde al compito della Repubblica di garantire il diritto all\u0026#8217;abitazione a chi non ha la capacit\u0026#224; economica di accedere al mercato, cos\u0026#236; soddisfacendo un bisogno primario d\u0026#8217;ogni persona. Il fatto che la pluralit\u0026#224; delle situazioni concrete determini un quadro variegato delle condizioni di disagio, talune eventualmente declinabili in senso di \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221;, non toglie che i potenziali assegnatari degli alloggi sociali siano tutte persone che versano in stato di bisogno, alle quali deve essere assicurata un\u0026#8217;esistenza dignitosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; A escludere la praticabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opzione ermeneutica proposta dalla Regione Piemonte, ad ogni modo, \u0026#232; la circostanza che la supposta deroga ai requisiti in esame abbia un\u0026#8217;operativit\u0026#224; assai pi\u0026#249; circoscritta, e soprattutto di ben diversa applicazione, di quanto sostenga la difesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010, infatti, l\u0026#8217;istituto della \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221; consente s\u0026#236; ai comuni di soddisfare il diritto all\u0026#8217;abitazione \u0026#171;al di fuori delle graduatorie\u0026#187; (comma 1), ma sempre che sussistano \u0026#171;i requisiti prescritti dall\u0026#8217;articolo 3\u0026#187; (comma 2). Anche nei casi di \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221;, pertanto, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui alla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa deroga a questi ultimi, cui si riferisce la difesa regionale, invece, opera soltanto quando \u0026#171;sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune\u0026#187;; ma \u0026#8220;particolare urgenza\u0026#8221; e \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221; non sono concetti giuridicamente sovrapponibili, tanto che, e significativamente, la prima abilita l\u0026#8217;amministrazione ad effettuare soltanto \u0026#171;sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili\u0026#187; (art. 10, comma 5). A ben vedere, dunque, non si versa in ipotesi di assegnazione di alloggi in deroga ai contestati requisiti, bens\u0026#236; di semplici sistemazioni provvisorie, effettuate s\u0026#236; a prescindere dalla sussistenza dei predetti requisiti ma per un periodo di tempo contenuto e delimitato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ulteriore riprova di ci\u0026#242;, si consideri che le ipotesi di \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221; sono indicate dall\u0026#8217;art. 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, recante \u0026#171;Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)\u0026#187;, ed esse denotano ancor pi\u0026#249; quanto limitato sia l\u0026#8217;ambito di applicazione della pretesa deroga su cui fa leva la Regione Piemonte: \u0026#232; infatti soltanto in presenza di una di queste tassative situazioni \u0026#8211; la valutazione della cui sussistenza, cos\u0026#236; come della \u0026#171;particolare urgenza\u0026#187;, \u0026#232; rimessa in concreto al comune \u0026#8211; che pu\u0026#242; procedersi alla \u0026#8220;sistemazione\u0026#8221; in un alloggio sociale, provvisoria e non prorogabile n\u0026#233; rinnovabile, a persone che non abbiano i requisiti di cui alla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 \u0026#8211; come sostituito dall\u0026#8217;art. 106, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018 \u0026#8211; va dichiarato pertanto costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole \u0026#171;da almeno cinque anni\u0026#187; e \u0026#171;con almeno tre anni, anche non continuativi all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) \u0026#8211; come sostituito dall\u0026#8217;art. 106, comma 2, della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell\u0026#8217;ordinamento regionale. Anno 2018) \u0026#8211; limitatamente alle parole \u0026#171;da almeno cinque anni\u0026#187; e \u0026#171;con almeno tre anni, anche non continuativi all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240725130150.pdf","oggetto":"Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme della Regione Piemonte - Requisiti di accesso all\u0027edilizia sociale - Previsione che occorre avere la residenza anagrafica o l\u0027attivit\u0026#224; lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all\u0027interno dell\u0027ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali, o essere iscritti all\u0027AIRE - Denunciata disparit\u0026#224; di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non sia in possesso di tali requisiti - Disciplina che, disponendo l\u0026#8217;esclusione della necessit\u0026#224; del requisito residenziale o lavorativo per coloro che sono iscritti all\u0026#8217;AIRE, introduce una distinzione ingiustificata rispetto alla funzione del servizio.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46367","titoletto":"Abitazione (diritto alla) - In genere - Diritto sociale essenziale cui si conforma lo Stato democratico che contribuisce alla tutela della dignità umana - Obbligo di tutela e attuazione, anche mediante l\u0027edilizia residenziale pubblica (ERP) - Condizioni per il suo riconoscimento - Protrazione della residenza e/o dell\u0027occupazione nel territorio regionale - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione della Regione Piemonte che richiede la residenza anagrafica o lo svolgimento dell\u0027attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all\u0027interno dell\u0027ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali). (Classif. 001001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl diritto all’abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione, chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana. L’edilizia residenziale pubblica (ERP) costituisce adempimento di questo dovere, in quanto è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, mediante un servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 28/2024 - mass. 46017; S. 43/2022 - mass. 44529; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 217/1988 - mass. 10462\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza - comunque la si declini - nel territorio regionale. Il requisito della prolungata residenza, infatti, impedisce il soddisfacimento del diritto all’abitazione indipendentemente da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non è inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale; non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all’altro in cerca di opportunità di lavoro; non è indice di una prospettiva di radicamento. Esso, dunque, proprio perché del tutto sganciato da ogni valutazione sullo stato di bisogno, è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli ed è perciò costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost. sotto un triplice profilo: per intrinseca irragionevolezza, proprio perché trattasi di requisito del tutto non correlato con la funzione propria dell’edilizia sociale; perché determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; e perché tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 67/2024 - mass. 46062; S. 145/2023 - mass. 45683; S. 77/2023 - mass. 45454; S. 9/2021; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 166/2018 - mass. 40102\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon è giustificato, al fine di beneficiare dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), il requisito della previa occupazione protratta sul territorio regionale, talora previsto in alternativa a quello della residenza prolungata. Esso non ha alcuna ragionevole connessione con la ratio dell’ERP, in quanto allo stesso modo configura una soglia rigida di accesso e, pertanto, nega qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, comportandone anzi la negazione proprio ai soggetti economicamente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio. D’altro canto, non si può non riconoscere che è proprio chi versa in stato in bisogno che è portato a trasferirsi da un luogo a un altro, in cerca di un’occupazione che possa garantire a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La prognosi di stanzialità, semmai, può essere compiuta in sede di formazione delle graduatorie facendo leva su indici idonei a fondarla, quale potrebbe essere l’anzianità di presenza del richiedente nelle graduatorie stesse, in quanto circostanza che documenta l’acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell’istanza abitativa. Ciò, peraltro, sempre che le prospettive di stabilità conservino un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 67/2024 - mass. 46062; S. 53/2024 - mass. 46082; S. 9/2021 - mass. 43556; S. 44/2020 - mass. 43051\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 3, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 - come sostituito dall’art. 106, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018 - limitatamente alle parole «da almeno cinque anni» e «con almeno tre anni, anche non continuativi all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali». La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, prima sez. civile, prevedendo, come requisito per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, l’avere, tra l’altro, la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali, determina una rigidità nell’accesso all’ERP ancora più severa, in quanto restringe ulteriormente la platea delle persone che possono ottenere il soddisfacimento del proprio diritto all’abitazione. A venire trattati in maniera ingiustificatamente indifferenziata, infatti, finiscono per essere anche soggetti già radicati sul territorio regionale, ma che tuttavia siano residenti o svolgano attività lavorativa in un ambito territoriale diverso da quello in cui sono avviate le procedure per l’assegnazione dell’alloggio sociale, così comprimendosi addirittura all’interno della stessa Regione, e in maniera del tutto casuale, la libertà di circolazione di persone in stato di bisogno). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 77/2023 - mass. 45454\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"17/02/2010","data_nir":"2010-02-17","numero":"3","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"come sostituito dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"17/12/2018","data_nir":"2018-12-17","numero":"19","articolo":"106","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45183","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 147/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2571","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45084","autore":"Pignocchi M.","titolo":"Il legame con lo Stato, tra residenza e cittadinanza","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"4","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45083_2024_147.pdf","nome_file_fisico":"186_2020+altre_Pignocchi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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