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Uff.\" n. 18/1 s.s. del 2 maggio 1986.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                          Pres. e Rel. PALADIN                            \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori:  Prof.  LIVIO  PALADIN,  Presidente - Prof.  \r\n VIRGILIO ANDRIOLI - Prof.  GIUSEPPE FERRARI - Dott.  FRANCESCO  SAJA  -  \r\n Prof.  GIOVANNI  CONSO  -  Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI -  \r\n Prof. GIUSEPPE BORZELLINO  -  Dott.  FRANCESCO  GRECO  -  Prof.  RENATO  \r\n DELL\u0027ANDRO  -  Prof.  GABRIELE  PESCATORE  -  Avv. UGO SPAGNOLI - Prof.  \r\n FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,                                       \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia  notificato  \r\n il  16  dicembre  1985,  depositato  in Cancelleria il 19 successivo ed  \r\n iscritto al n. 54 del registro 1985 conflitti di attribuzione, sorto  a  \r\n seguito  delle  determinazioni n. 1827 e n. 1828 adottate nell\u0027adunanza  \r\n del 9 - 13 luglio 1985 dalla Corte dei conti  -  Sezione  di  controllo  \r\n sulla  gestione  finanziaria  degli Enti a cui lo Stato contribuisce in  \r\n via ordinaria.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto l\u0027atto di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nell\u0027udienza  pubblica  del 4 marzo 1986 il Giudice relatore  \r\n Livio Paladin;                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Giuseppe Fazio per la  Regione  Sicilia  e  l\u0027Avvocato  \r\n dello  Stato  Sergio  Laporta  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Con determinazioni nn. 1827 e 1828, adottate dalla  Corte  dei  \r\n conti  -  Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a  \r\n cui lo Stato contribuisce in  via  ordinaria,  nell\u0027adunanza  del  9/13  \r\n luglio  1985,  la  Corte  stessa ha dichiarato non conformi a legge una  \r\n serie  di  atti  del  Commissario  straordinario  dell\u0027Ente  acquedotti  \r\n siciliani  ed  una  conseguente nota dell\u0027Assessore regionale ai lavori  \r\n pubblici. Avverso tali determinazioni, comunicate al  Presidente  della  \r\n Regione  siciliana  il  18  ottobre 1985, la Regione ha quindi proposto  \r\n conflitto di attribuzione con istanza di sospensiva,  mediante  ricorso  \r\n notificato  il  16  dicembre  del  medesimo  anno, sostenendo che ormai  \r\n l\u0027E.A.S. appartiene all\u0027organizzazione indiretta della  Regione  ed  \u0026#232;  \r\n quindi soggetto al solo controllo regionale.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  ricorrente  ricorda  che dall\u0027istituzione dell\u0027Ente lo Stato ha  \r\n contribuito in via ordinaria alla relativa  gestione,  finch\u0026#233;  con  un  \r\n ultimo  provvedimento  legislativo (l. 25 maggio 1978, n. 229), ponendo  \r\n fine alle  contribuzioni  ed  alla  concessione  delle  altre  garanzie  \r\n finanziarie,  si  \u0026#232;  disposta la corresponsione di un importo a saldo,  \r\n per il \"ripianamento\"  del  bilancio  dell\u0027E.A.S.  \"alla  data  del  31  \r\n dicembre  1976\". Da quel momento - prosegue il ricorso - l\u0027Ente perdeva  \r\n ogni possibilit\u0026#224; di essere compreso nell\u0027ambito di applicazione  della  \r\n legge  21  marzo  1958,  n. 259, attinente al controllo della Corte dei  \r\n conti sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;  sicch\u0026#233;  \r\n non  potrebbe richiamarsi per analogia la sentenza n. 35/1962 di questa  \r\n Corte, relativa all\u0027E.R.A.S..                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con d.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, l\u0027E.A.S.  era  stato  in  effetti  \r\n inserito   nell\u0027organizzazione   indiretta   della   Regione,   che  di  \r\n conseguenza \"provvedeva al  relativo  controllo  con  la  nomina  degli  \r\n appositi  organi  e,  soprattutto,  con  una  serie  di leggi regionali  \r\n succedutesi nel tempo e delle quali le  ultime  sono  tuttora  operanti  \r\n provvedeva  anche  all\u0027intero  ripianamento  della gestione finanziaria  \r\n dell\u0027Ente, sostituendosi anche  in  tal  modo  allo  Stato\".  La  nuova  \r\n posizione  dell\u0027E.A.S.  ha  inoltre  trovato  - secondo la ricorrente -  \r\n pieno riconoscimento in due  note  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  \r\n (accluse  agli  atti  del presente giudizio), che fanno esplicito cenno  \r\n all\u0027avvenuto trasferimento alla Regione delle  corrispondenti  funzioni  \r\n amministrative,  \"ivi  comprese  quelle  di  vigilanza  e tutela\", gi\u0026#224;  \r\n svolte dai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Richiamata la  sentenza  n.  264/1985,  con  cui  questa  Corte  ha  \r\n dichiarato  che  \"non  spetta  allo  Stato  includere l\u0027Ente acquedotti  \r\n siciliani... fra gli enti pubblici non economici ai quali si  applicano  \r\n le   disposizioni   riguardanti   l\u0027adeguamento   del   sistema   della  \r\n contabilit\u0026#224; e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di  \r\n cassa dello Stato\", la ricorrente deduce, pertanto, la violazione degli  \r\n artt.  14, lett. g, i e p, 20 e 23  dello  Statuto  siciliano,  con  la  \r\n conseguente  invasione della sfera di competenza riservata alla Sicilia  \r\n in tema di \"lavori pubblici\", di  \"acque  pubbliche\",  di  \"ordinamento  \r\n degli uffici e degli enti regionali\".                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri sostiene invece la  \r\n non fondatezza delle doglianze poste a fondamento del conflitto.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027erogazione di contributi  statali  non  sarebbe  il  solo  titolo  \r\n giustificativo  del controllo disciplinato dalla legge n. 259 del 1958,  \r\n dal momento che l\u0027art.  12 della stessa considera  pure  gli  enti  che  \r\n beneficiano di apporti patrimoniali in capitale o servizi o beni ovvero  \r\n godono   di   concessione   di   garanzia   finanziaria.  L\u0027esposizione  \r\n dell\u0027erario in relazione alla garanzia accordata per mutui \u0026#232; destinata  \r\n - si afferma - a durare  per  tutto  il  tempo  previsto  per  il  loro  \r\n ammortamento, oltre la data di cessazione delle eventuali contribuzioni  \r\n ordinarie.  L\u0027interesse statale al controllo della gestione finanziaria  \r\n dell\u0027ente  garantito  permane, quindi, fin tanto che dalla inadempienza  \r\n dell\u0027ente medesimo possa scaturire, per lo Stato, l\u0027obbligo di  onorare  \r\n la garanzia accordata a terzi.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Inoltre  -  prosegue  l\u0027Avvocatura  dello  Stato - il controllo cui  \r\n l\u0027E.A.S. \u0026#232; venuto a trovarsi soggetto in base alla normativa regionale  \r\n (ed al quale alludeva il Ministro dei lavori pubblici)  \u0026#232;  diverso  da  \r\n quello,  definito  \"continuo\"  ed  \"esterno\"  dalla  citata sentenza n.  \r\n 35/1962, spettante alla Corte dei  conti  ex  lege  n.  259  del  1958.  \r\n Quest\u0027ultimo  si  ricollega,  infatti,  \"all\u0027interesse preminente dello  \r\n Stato  a  che siano soggette a vigilanza le gestioni finanziarie aventi  \r\n ripercussioni sul proprio bilancio\".                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3. - Da ultimo, la Regione ha depositato una  memoria,  contestando  \r\n la  pertinenza  del  riferimento  alla  sentenza  n. 35/1962, in quanto  \r\n relativa ad un ente come l\u0027E.R.A.S., che si trovava  in  posizione  ben  \r\n diversa rispetto all\u0027E.A.S.: non essendo allora contestato che da parte  \r\n statale  si  era  contribuito in via ordinaria al funzionamento di tale  \r\n ente, mediante costituzione del suo  patrimonio,  e  che  si  trattava,  \r\n comunque, di un fenomeno trascendente l\u0027ambito regionale.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  richiamo  all\u0027art.  12  della  legge  n.  259 sarebbe del resto  \r\n inesatto.  L\u0027ipotesi  ivi  considerata  \u0026#232;  quella  -   si   assume   -  \r\n dell\u0027\"apporto  al  patrimonio\";  ma  tale  non potrebbe considerarsi la  \r\n sporadica fideiussione statale prestata a garanzia di mezzi  finanziari  \r\n impiegati  dall\u0027E.A.S. per la costruzione di opere pubbliche (e non per  \r\n l\u0027incremento del proprio patrimonio), quali la  realizzazione  di  reti  \r\n idriche comunali o la sistemazione di acquedotti siciliani.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     4.  - Nel corso della pubblica udienza, l\u0027Avvocatura dello Stato ha  \r\n depositato copia del bilancio  di  previsione  dell\u0027E.A.S.  per  l\u0027anno  \r\n 1985, traendone argomento a favore della propria tesi.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  Nell\u0027impugnata determinazione n. 1827 del 1985, la Corte dei  \r\n conti (Sezione del controllo sulla gestione finanziaria  degli  enti  a  \r\n cui   lo  Stato  contribuisce  in  via  ordinaria)  assume  la  propria  \r\n competenza a controllare l\u0027Ente acquedotti siciliani, sulla base di  un  \r\n duplice ordine di considerazioni.  Da un lato, la Corte afferma che \"la  \r\n trasformazione  dell\u0027E.A.S.,  da  ente  preposto  a servizi di pubblico  \r\n interesse - come lo qualifica la legge statale 20 marzo 1975, n. 70 - a  \r\n ente pubblico non economico regionale  o  para-regionale\"  pu\u0026#242;  bens\u0026#236;  \r\n disporsi,  \"ma  con  un apposito atto normativo di pari rango di quello  \r\n del 1975\": atto che nella  specie  sarebbe  mancato,  dal  momento  che  \r\n l\u0027E.A.S.  \"gestisce in prevalenza grandi derivazioni di acqua, le quali  \r\n sono annoverate fra le opere pubbliche di interesse nazionale  e,  come  \r\n tali,  sottratte  alla  competenza  sia  esclusiva, sia ripartita della  \r\n Regione siciliana (d.P.R. 1 luglio 1977  n.  683,  art.  3  lett.  h)\".  \r\n D\u0027altro  lato,  la  Corte  stessa  premette  che \"nessun dubbio pu\u0026#242;...  \r\n ammettersi sul legittimo  esercizio  di  tale  controllo  ove  solo  si  \r\n consideri  che lo Stato ha concesso all\u0027E.A.S. garanzie finanziarie che  \r\n sono tuttora operanti\". Con sentenza  n.  35  del  1962,  questa  Corte  \r\n avrebbe infatti chiarito che in circostanze del genere va esercitato il  \r\n controllo  attribuito  alla Corte dei conti dall\u0027art. 12 della legge 21  \r\n marzo 1958, n.  259,  occorrendo  far  riferimento  \"all\u0027origine  della  \r\n contribuzione  finanziaria\",  che  non verrebbe meno quand\u0027anche l\u0027ente  \r\n \"sia poi passato sotto la vigilanza e il controllo della Regione\"; ed i  \r\n medesimi principi - \"per identit\u0026#224; di situazione\" -  dovrebbero  dunque  \r\n applicarsi alla specie in esame.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per   contro,   la  ricorrente  Regione  siciliana  chiede  che  la  \r\n determinazione predetta (al pari del contemporaneo atto  contrassegnato  \r\n dal  n. 1828) venga annullata dalla Corte, previa dichiarazione che non  \r\n spetta pi\u0026#249; allo Stato controllare - mediante l\u0027apposita Sezione  della  \r\n Corte  dei  conti  -  l\u0027Ente  acquedotti  siciliani. Secondo il ricorso  \r\n regionale, cio\u0026#232;, l\u0027E.A.S. verrebbe attualmente a rientrare - in virt\u0026#249;  \r\n del citato d.P.R. n. 683 del 1977 - fra gli \"enti  regionali\"  previsti  \r\n dall\u0027art.  14 lett. p del rispettivo Statuto speciale, perch\u0026#233; operante  \r\n in materie trasferite alla competenza della  Regione,  quali  i  lavori  \r\n pubblici  e le acque pubbliche, di cui alle lett.  g ed i dell\u0027articolo  \r\n stesso.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Ora, va ricordato anzitutto che il trasferimento  dell\u0027E.A.S.,  \r\n nell\u0027ambito  della  competenza legislativa ed amministrativa attribuita  \r\n alla Regione siciliana, \u0026#232; stato in effetti operato gi\u0026#224; da vari anni.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nel sostituire l\u0027art. 6 del d.P.R. 30 luglio 1950, n.  878,  l\u0027art.  \r\n 5,  prima  parte,  del  d.P.R.  n. 683 del 1977 (recante nuove norme di  \r\n attuazione dello Statuto siciliano  in  tema  di  opere  pubbliche)  ha  \r\n precisato    che   \"sono   esercitate   dalla   Regione   le   funzioni  \r\n amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e  di  tutela,  svolte  \r\n dagli  organi  centrali  e  periferici dello Stato in ordine agli enti,  \r\n consorzi, istituti ed organizzazioni operanti esclusivamente in Sicilia  \r\n nelle materie di cui al presente decreto\". A questo punto -  per  mezzo  \r\n di una nota datata 26 ottobre 1977 - il Ministro dei lavori pubblici ha  \r\n subito chiarito che la norma in questione andava, fra l\u0027altro, riferita  \r\n all\u0027Ente  acquedotti  siciliani,  con  il  conseguente  passaggio  alla  \r\n Regione delle funzioni gi\u0026#224; esercitate in tal campo dal  corrispondente  \r\n Ministero,  al pari di quello del tesoro, in base alla legge istitutiva  \r\n 19 gennaio 1942, n. 24.  Coerentemente, lo stesso Ministro ha trasmesso  \r\n all\u0027Amministrazione regionale, per  l\u0027approvazione  di  competenza,  il  \r\n conto  consuntivo  dell\u0027E.A.S. per l\u0027anno finanziario 1977; ha invitato  \r\n la Regione  a  ricostituire  il  Consiglio  di  amministrazione  ed  il  \r\n Collegio  dei  revisori  dell\u0027Ente, anche innovando rispetto alle norme  \r\n vigenti in materia; ed ha richiamato l\u0027attenzione regionale \"sulla nota  \r\n ed assai precaria situazione economico-finanziaria  in  cui  l\u0027Ente  da  \r\n tempo   si   dibatte,  con  serie  ripercussioni  sulla  sua  attivit\u0026#224;  \r\n funzionale\". Dopo di che la Regione, con legge 14  settembre  1979,  n.  \r\n 29,  ha  ridisciplinato le strutture dell\u0027E.A.S. e i relativi controlli  \r\n (disponendo inoltre - mediante una serie di successive leggi  locali  -  \r\n varie provvidenze per il risanamento finanziario dell\u0027Ente medesimo).    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Infine,  con la citata sentenza n. 246 del 1985, anche questa Corte  \r\n ha preso atto del nuovo regime dell\u0027E.A.S., dichiarando che non  spetta  \r\n allo  Stato includerlo \"fra gli enti pubblici non economici ai quali si  \r\n applicano le disposizioni riguardanti l\u0027adeguamento del  sistema  della  \r\n contabilit\u0026#224; e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di  \r\n cassa  dello  Stato\"  stesso.  Nel momento dell\u0027entrata in vigore della  \r\n legge 20 marzo 1975, n. 70, l\u0027E.A.S.  rimaneva in effetti  collocato  -  \r\n come  avverte  la motivazione di quella pronuncia - alle dipendenze del  \r\n Ministero dei lavori pubblici  ed  alla  vigilanza  del  Ministero  del  \r\n tesoro,  quanto  alla  gestione  finanziaria  (mentre era pur sempre lo  \r\n Stato \"a curare il finanziamento della costruzione, del completamento e  \r\n della sistemazione degli acquedotti siciliani e  delle  connesse  opere  \r\n igieniche\");   sicch\u0026#233;  non  era  incongruo  che  l\u0027Ente  in  questione  \r\n figurasse - fra gli \"enti preposti a servizi di pubblico  interesse\"  -  \r\n nella  tabella allegata alla legge n. 70, restando cos\u0026#236; sottoposto \"al  \r\n controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge  \r\n 21 marzo 1958, n. 259\" (come previsto dall\u0027ultimo comma dell\u0027art. 30 l.  \r\n cit.). Ma le nuove norme di attuazione statutaria, dettate  dal  d.P.R.  \r\n n.    683  del  1977,  avevano  invece  coinvolto  le  stesse  funzioni  \r\n concernenti l\u0027E.A.S., non  fissando  in  proposito  alcuna  riserva  di  \r\n competenza  statale  e  non inserendo fra le \"grandi opere pubbliche di  \r\n prevalente interesse nazionale\" - a quanto aggiunge la detta sentenza -  \r\n alcun tipo di \"acquedotti infraregionali\".                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3. - Resta da stabilire, allora, se il controllo esercitabile dalla  \r\n Corte  dei  conti  secondo  l\u0027art.  12  della legge n. 259 del 1958 sia  \r\n tuttora imposto, in riferimento all\u0027E.A.S.  dalla  circostanza  che  lo  \r\n Stato  ha  pi\u0026#249;  volte  autorizzato  l\u0027Ente  a  contrarre mutui e ne ha  \r\n garantito l\u0027ammortamento.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Posto il problema in questi termini, \u0026#232; ben vero che tali  garanzie  \r\n finanziarie   sono   state   in   effetti   concesse,   per  consentire  \r\n l\u0027assolvimento  dei  compiti  istituzionali  dell\u0027Ente  (si  vedano  in  \r\n particolar  modo  l\u0027art.  5, primo comma, del d.lgs. 17 aprile 1948, n.  \r\n 774, nonch\u0026#233; l\u0027art. 1, primo comma, della  legge  13  agosto  1969,  n.  \r\n 617);  ed  appare  discutibile  l\u0027assunto  della  difesa  regionale che  \r\n garanzie  del  genere  eccedano,  non  risolvendosi   in   apporti   al  \r\n patrimonio,   l\u0027ipotesi   della   contribuzione   \"in  via  ordinaria\",  \r\n generalmente  prevista  dal  secondo  comma  dell\u0027art.  100   Cost.   e  \r\n specificamente  regolata  dall\u0027art. 12 della ricordata legge n. 259. Ma  \r\n ci\u0026#242; non toglie che sia determinante il dato temporale,  per  cui  tali  \r\n contribuzioni  sono  venute  a cessare in conseguenza del trasferimento  \r\n delle funzioni alla Regione siciliana.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; stato giustamente notato in dottrina che l\u0027art.  12 della  legge  \r\n n.  259,  al pari del secondo comma dell\u0027art. 100 Cost., presuppone che  \r\n lo Stato \"contribuisca\" tuttora, indipendentemente  dal  fatto  che  vi  \r\n siano  state  contribuzioni  precedenti;  ed  appunto  in  tal senso la  \r\n sentenza  n.  35   del   1962   sottolineava,   per   giustificare   la  \r\n sottoposizione  dell\u0027E.R.A.S.  al controllo della Corte dei conti, come  \r\n nulla risultasse modificato quanto agli apporti statali al capitale  di  \r\n quell\u0027Ente.  Relativamente  all\u0027E.A.S.,  viceversa,  il passaggio delle  \r\n funzioni amministrative dallo Stato  alla  Regione  ha  comportato  una  \r\n netta  cesura, anche per ci\u0026#242; che riguarda il rispettivo finanziamento.  \r\n L\u0027art. 2 della legge nazionale 25 maggio 1978, n. 229,  ha  concesso  a  \r\n quell\u0027Ente  un  ultimo \"contributo straordinario di lire 16.500 milioni  \r\n per il ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio alla data del 31  \r\n dicembre 1976\" (sia pure disponendo l\u0027iscrizione di detta  somma  nello  \r\n stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dei lavori pubblici,  \r\n quanto agli esercizi finanziari compresi fra il 1977 ed  il  1979).  Da  \r\n quel momento, non consta alla Corte che abbia pi\u0026#249; trovato applicazione  \r\n il  finale  disposto  dell\u0027art.  6  del d.P.R. n. 683 del 1977, per cui  \r\n \"rimane... di competenza dello Stato la  liquidazione  delle  ulteriori  \r\n annualit\u0026#224;  di  spese  pluriennali  a  carico  di esercizi successivi a  \r\n quello di entrata in vigore del  presente  decreto,  qualora  l\u0027impegno  \r\n relativo   alla   prima  annualit\u0026#224;  abbia  fatto  carico  ad  esercizi  \r\n finanziari anteriori\".                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Al contrario, dopo che la legge regionale 9 agosto 1980, n. 81,  si  \r\n era limitata - per mezzo del secondo comma dell\u0027art. 1 - a fronteggiare  \r\n la  \"situazione debitoria contratta a fare data dal 1 gennaio 1978\", la  \r\n conseguente legge regionale 21 agosto 1984, n.  59  (contenente  \"norme  \r\n finanziarie   per  l\u0027Ente  acquedotti  siciliani\"),  ha  provveduto  al  \r\n \"parziale ripianamento  della  situazione  debitoria\"  sino  ad  allora  \r\n \"maturata\"  senza  pi\u0026#249;  effettuare  distinzioni temporali di sorta. Ed  \r\n anche dal bilancio di previsione dell\u0027Ente, relativo all\u0027anno 1985,  si  \r\n ricava  che il concorso statale \u0026#232; ormai ridotto ai minimi termini (per  \r\n lo pi\u0026#249; risolvendosi in entrate comprese fra i residui passivi); mentre  \r\n non figura  alcuna  somma  in  corrispondenza  al  capitolo  intitolato  \r\n \"somministrazione dello Stato per il ripianamento debiti pregressi\".     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  definitiva, dunque, deve ritenersi che la Regione siciliana sia  \r\n succeduta allo Stato, anche per quanto attiene all\u0027esigenza di  onorare  \r\n le  garanzie  concesse  all\u0027E.A.S.,  sia  pure  in  relazione  ai mutui  \r\n pregressi;  sicch\u0026#233;  non  trova  giustificazioni  attuali,  sul   piano  \r\n costituzionale,  la sovrapposizione del controllo della Corte dei conti  \r\n al controllo regionale.                                                  \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e che non spetta allo  Stato  sottoporre  l\u0027Ente  acquedotti  \r\n siciliani  (E.A.S.)  al  controllo  della  Corte  dei  conti,  ai sensi  \r\n dell\u0027art. 12 della legge 21 marzo 1958,  n.  259;  e,  di  conseguenza,  \r\n annulla  le  determinazioni  nn.  1827 e 1828, adottate dalla Corte dei  \r\n conti - Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli  enti  a  \r\n cui  lo  Stato  contribuisce  in  via ordinaria, nell\u0027adunanza del 9/13  \r\n luglio 1985.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1986.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:   LIVIO   PALADIN   -  VIRGILIO  \r\n                                   ANDRIOLI   -   GIUSEPPE   FERRARI   -  \r\n                                   FRANCESCO  SAJA  -  GIOVANNI  CONSO -  \r\n                                   ETTORE  GALLO  -  ALDO  CORASANITI  -  \r\n                                   GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO  \r\n                                   -   RENATO   DELL\u0027ANDRO   -  GABRIELE  \r\n                                   PESCATORE - UGO SPAGNOLI -  FRANCESCO  \r\n                                   PAOLO CASAVOLA.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"9126","titoletto":"SENT.   114/86 A.  CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E  REGIONI (GIUDIZIO  PER)  - REGIONE SICILIA - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI  - GESTIONE FINANZIARIA - CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - INVASIONE  DI COMPETENZA REGIONALE ESCLUSIVA - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DELLA CORTE DEI CONTI IMPUGNATE DALLA REGIONE.","testo":"In  forza  delle  nuove norme di attuazione dello  Statuto  della Regione  siciliana  emanate con d.P.R.  n.  683 del 1977 (v.,  in particolare,  l\u0027art.   5, prima parte), le  funzioni  concernenti l\u0027Ente   acquedotti  siciliani  (E.A.S.)   (comprese  quelle   di vigilanza  e  di tutela) sono state trasferite nell\u0027ambito  della competenza  legislativa ed amministrativa attribuita alla Regione in  materia  di  opere  pubbliche  (v.  anche  la  l.   reg.   14 settembre  1979,  n.   29,  che ha  ridisciplinato  le  strutture dell\u0027E.A.S.   e  i relativi controlli).  Pertanto,  non  trovando giustificazioni   attuali,   sul     piano   costituzionale,   la sovrapposizione  del controllo della Corte dei conti al controllo regionale,  non  spetta allo Stato sottoporre  l\u0027Ente  acquedotti siciliani  (E.A.S.) al controllo della Corte dei conti, ai  sensi dell\u0027art.   12  della  legge  21  marzo 1958,  n.   259;   e,  di conseguenza,  vanno annullate le determinazioni nn.  1827 e 1828, adottate al riguardo dalla Corte dei conti - sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti - cui lo Stato contribuisce in via ordinaria  nell\u0027adunanza del 9-13 luglio 1985.","numero_massima_successivo":"9128","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"determinazione della Corte dei conti - sez. enti","data_legge":"09/07/1985","numero":"1827","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"determinazione della Corte dei conti - sez. enti","data_legge":"13/07/1985","numero":"1828","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"01/07/1977","numero":"683","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"9128","titoletto":"SENT.   114/86  B.   CORTE  DEI CONTI - CONTROLLO  SUGLI  ENTI  - CONTRIBUZIONE DELLO STATO IN VIA ORDINARIA - INTERPRETAZIONE.","testo":"La  contribuzione  \"in  via  ordinaria\"  da  parte  dello  Stato, generalmente  prevista, riguardo alla partecipazione della  Corte dei  conti  al controllo sulla gestione finanziaria  degli  enti, dall\u0027art.    100,   comma   secondo,    della   Costituzione,   e specificatamente  regolata  dall\u0027art.   12 della legge  21  marzo 1958, n.  259, presuppone che lo Stato \"contribuisca\" tuttora.  - S. n. 35/1962.","numero_massima_precedente":"9126","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8343","autore":"FERRARI G.F.","titolo":"ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE SICILIANA E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1103","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8342","autore":"STAIANO S.","titolo":"SUI CRITERI DI APPARTENENZA DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLE REGIONI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1107","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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