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Ettore GALLO;                                          \r\n Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele    \r\n    PESCATORE, avv. Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo  CASAVOLA,    \r\n    prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro    \r\n    FERRI, prof. Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.    Renato    \r\n    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;                                     \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                               ORDINANZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei  giudizi  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art.  418, comma    \r\n primo, e 419, commi quinto e sesto, del codice di  procedura  penale,    \r\n promossi  con  le  seguenti  ordinanze:  1)  ordinanza  emessa  il 14    \r\n dicembre 1990 dal Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il    \r\n tribunale  di  Ancona  nel procedimento penale a carico di Zamporlini    \r\n Ivano, iscritta al n. 168 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata    \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale    \r\n dell\u0027anno  1991;  2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal Giudice    \r\n per le  indagini  preliminari  presso  il  tribunale  di  Ancona  nel    \r\n procedimento  penale  a carico di Banchetti Sauro, iscritta al n. 169    \r\n del registro ordinanze 1991 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale    \r\n della Repubblica n. 12, prima serie speciale dell\u0027anno 1991;             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei    \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito nella camera di consiglio del  22  maggio  1991  il  Giudice    \r\n relatore Aldo Corasaniti;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                               RITENUTO                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     A) che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale    \r\n di  Ancona,  al quale il pubblico ministero aveva inoltrato richiesta    \r\n di rinvio a giudizio di Banchetti Sauro ai sensi  dell\u0027art.  416  del    \r\n codice  di  procedura penale, ritenendo che nella fattispecie sarebbe    \r\n stato  pi\u0026#249;  opportuno,  stante  l\u0027evidenza  della  prova,  e  previo    \r\n interrogatorio  dell\u0027imputato  entro  90  giorni  dall\u0027iscrizione nel    \r\n registro della notizia di reato, il ricorso, da  parte  del  pubblico    \r\n ministero,  al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura    \r\n penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990  (R.O.    \r\n n.   169/1991),   questione   di   legittimit\u0026#224;   costituzionale,  in    \r\n riferimento  agli  artt.  2,3,97  e   101,   secondo   comma,   della    \r\n Costituzione,  degli  artt.  418,  primo comma, e 419, commi quinto e    \r\n sesto, del codice di procedura penale.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che, in particolare, il giudice a quo sottopone  a  censura:  a)    \r\n l\u0027art.  418,  primo  comma,  in  quanto  rende obbligatoria l\u0027udienza    \r\n preliminare, inibendo al Giudice per  le  indagini  preliminari  ogni    \r\n forma  di  controllo  sulla  scelta  del  rito  da parte di autorit\u0026#224;    \r\n giudiziaria non giudicante ma requirente, mentre al contrario  l\u0027art.    \r\n 455  del  codice  di procedura penale consente allo stesso Giudice di    \r\n rigettare la richiesta di giudizio immediato  avanzata  dal  pubblico    \r\n ministero; b) l\u0027art. 419, commi quinto e sesto, in quanto subordinano    \r\n il    rifiuto    dell\u0027udienza   preliminare   alla   discrezionalit\u0026#224;    \r\n dell\u0027imputato;                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che,  ad  avviso   del   giudice   remittente,   le   suindicate    \r\n disposizioni   contrastano   con   il   principio  di  eguaglianza  e    \r\n determinano, inoltre, una macroscopica anomalia, che si traduce in un    \r\n \"intasamento  qualitativo-quantitativo   dell\u0027udienza   preliminare\",    \r\n cos\u0026#236;   ridotta  a  \"meccanismo  rituale  obbligato,  mero  punto  di    \r\n passaggio per un pressoch\u0026#233; inevitabile rinvio  a  giudizio  in  sede    \r\n dibattimentale,  cessando di essere il filtro selettore di deflazione    \r\n dibattimentale\";                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     B) che analoghe questioni  lo  stesso  Giudice  per  le  indagini    \r\n preliminari  ha  sollevato  con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990,    \r\n nel procedimento  penale  a  carico  di  Zamporlini  Ivano  (R.O.  n.    \r\n 168/1991),  motivando con riferimento alle \"specifiche causali di cui    \r\n alle allegate ordinanze\";                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che \u0026#232; intervenuto in entrambi gli incidenti il  Presidente  del    \r\n Consiglio  dei  ministri,  rappresentato dall\u0027Avvocatura dello Stato,    \r\n chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                              CONSIDERATO                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      1) che quanto alle  questioni  sub  B,  poich\u0026#233;  l\u0027ordinanza  \u0026#232;    \r\n motivata,  in punto di non manifesta infondatezza e di rilevanza, per    \r\n relationem,  mediante  rinvio  ad  altri  provvedimenti,  esse  vanno    \r\n dichiarate   manifestamente   inammissibili,   secondo   la  costante    \r\n giurisprudenza di questa Corte (ordd. nn. 148, 466 e 521 del 1989);      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      2) che la questione  concernente  l\u0027art.  419,  quinto  e  sesto    \r\n comma,  sollevata con l\u0027ordinanza n. 169/1991, del pari va dichiarata    \r\n manifestamente inammissibile, per difetto di  rilevanza,  atteso  che    \r\n non  risulta  dall\u0027ordinanza che nel giudizio a quo l\u0027imputato avesse    \r\n rinunciato all\u0027udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato;    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      3) che, circa la questione concernente l\u0027art. 418, primo  comma,    \r\n sollevata  anch\u0027essa  con  l\u0027ordinanza  n.  169/1991,  la denuncia di    \r\n violazione dell\u0027art. 2 della Costituzione non \u0026#232; sorretta  da  alcuna    \r\n motivazione;                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che la denuncia di violazione del principio di eguaglianza (art.    \r\n 3  della  Costituzione)  sembra  essere  posta,  da  un  lato, fra la    \r\n mancanza di poteri del giudice rispetto alla richiesta  del  pubblico    \r\n ministero  di  rinvio  a  giudizio,  previa udienza preliminare (come    \r\n previsto dall\u0027impugnato art. 418, primo  comma),  e  la  mancanza  di    \r\n poteri  dello  stesso  giudice  rispetto  alla  richiesta di giudizio    \r\n immediato  da  parte  dell\u0027imputato,  previa   rinuncia   all\u0027udienza    \r\n preliminare  (art.  419, quinto e sesto comma), e, da altro lato, fra    \r\n la vincolativit\u0026#224; della richiesta del pubblico ministero di rinvio  a    \r\n giudizio,  previa  udienza  preliminare (art. 418, primo comma), e la    \r\n sindacabilit\u0026#224;, da parte del giudice, della  richiesta  del  pubblico    \r\n ministero di giudizio immediato (art. 455);                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che  sotto  entrambi  i  profili ora indicati l\u0027ordinanza pone a    \r\n raffronto situazioni fra loro non comparabili;                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che, invero,  l\u0027udienza  preliminare,  in  quanto  vaglio  sulla    \r\n sostenibilit\u0026#224;  dell\u0027accusa,  \u0026#232; oggetto di una garanzia preordinata,    \r\n in coerenza  con  il  modello  accusatorio  del  processo,  a  favore    \r\n dell\u0027imputato   (la   garanzia  che  non  sia  sottoposto  ad  accuse    \r\n insostenibili) sicch\u0026#233; si giustifica che l\u0027attuazione della  garanzia    \r\n si  ponga  come regola e che, pertanto, la richiesta di rinvio a tale    \r\n udienza da parte  del  pubblico  ministero  non  sia  subordinata  al    \r\n concorso  di specifici requisiti, il cui avveramento sia sottoposto a    \r\n controllo del giudice (artt. 416 e 418, primo comma);                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che, peraltro, della garanzia  l\u0027imputato,  e  solo  esso,  pu\u0026#242;    \r\n disporre  rinunziandovi  (e  chiedendo  il giudizio immediato), nella    \r\n quale  ipotesi  (art.  419,  quinto  e  sesto   comma)   la   mancata    \r\n sottoposizione della richiesta a specifici requisiti e la correlativa    \r\n mancanza  di  controlli  da  parte  del giudice trova giustificazione    \r\n nella cennata  disponibilit\u0026#224;  della  garanzia  e  non  d\u0026#224;  luogo  a    \r\n contraddittoriet\u0026#224; alcuna con la disciplina dettata dagli artt. 416 e    \r\n 418, primo comma, per la sopra indicata ipotesi;                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che  la  richiesta  di  giudizio immediato da parte del pubblico    \r\n ministero (artt. 453, 454 e  455),  che  \u0026#232;  l\u0027esatto  opposto  della    \r\n richiesta   dell\u0027imputato   ex   art.  419,  quinto  e  sesto  comma,    \r\n presentandosi come postulazione  di  deroga  alla  garanzia  (udienza    \r\n preliminare)  preordinata  a favore dell\u0027imputato, ragionevolmente \u0026#232;    \r\n sottoposta al concorso  di  specifici  presupposti  (in  primo  luogo    \r\n l\u0027evidenza  della  prova),  anche qui senza contraddittoriet\u0026#224; alcuna    \r\n con la disciplina della contrapposta ipotesi;                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che, in ogni caso, la scelta del rito, di cui qui si tratta,  \u0026#232;    \r\n rimessa,  sempre in coerenza con il modello accusatorio del processo,    \r\n alle parti, cio\u0026#232;, a  seconda  dei  casi,  al  pubblico  ministero  o    \r\n all\u0027imputato,  o  ad  entrambi  e non anche al giudice, cui spetta il    \r\n controllo dei presupposti l\u0026#224; dove e nei limiti  in  cui  essi  sono,    \r\n come  indicato  nelle  varie  ipotesi  dianzi  esaminate,  richiesti,    \r\n laddove il potere del giudice di disporre il  giudizio  immediato  in    \r\n ragione   della   ravvisata  evidenza  della  prova  importerebbe  il    \r\n sostituirsi del giudice alle parti nella scelta stessa;                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che le norme impugnate, e le ragioni cui esse si inspirano  come    \r\n sopra  individuate,  non  urtano contro l\u0027art. 97 della Costituzione,    \r\n anche l\u0026#224; dove non riescono a realizzare in  concreto  la  deflazione    \r\n dei  dibattimenti  (in  quanto il cennato precetto non impone ad ogni    \r\n costo tale deflazione,  che  d\u0027altronde  \u0026#232;  fine  solo  eventuale  e    \r\n indiretto  dell\u0027udienza  preliminare),  n\u0026#233;  tanto meno contro l\u0027art.    \r\n 101,  secondo  comma,  della  Costituzione,  il  quale  non   esclude    \r\n presupposti  rimessi  all\u0027iniziativa  delle parti del giudizio penale    \r\n n\u0026#233; impone l\u0027unicit\u0026#224; del rito o la riserva al giudice  della  scelta    \r\n fra  riti alternativi, scelta che rappresenta punto di equilibrio fra    \r\n azione del pubblico ministero e difesa dell\u0027imputato (cfr.  Relazione    \r\n al progetto preliminare, p. 104);                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente    \r\n infondata.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.    \r\n 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti    \r\n alla Corte costituzionale.                                               \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e   Riuniti i giudizi:                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e      1)   dichiara   manifestamente  inammissibili  le  questioni  di    \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt.  2,  3,  97  e    \r\n 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma,    \r\n e  419,  quinto  e  sesto  comma,  del  codice  di  procedura penale,    \r\n sollevate dal giudice delle indagini preliminari presso il  Tribunale    \r\n di Ancona con l\u0027ordinanza n. 168/1991;                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e      2)   dichiara   manifestamente  inammissibile  la  questione  di    \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento ai suindicati  parametri,    \r\n dell\u0027art.  419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,    \r\n sollevata dal medesimo giudice con l\u0027ordinanza n. 169/1991;              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e      3)   dichiara   manifestamente   infondata   la   questione   di    \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri,    \r\n dell\u0027art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata    \r\n dal medesimo giudice con l\u0027ordinanza n. 169/1991.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236; deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  Costituzionale,    \r\n Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                         Il Presidente: GALLO                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e                        Il redattore: CORASANITI                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e                        Il cancelliere: MINELLI                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e                Il direttore della cancelleria: MINELLI                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"17380","titoletto":"ORD.  256/91 A.  PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO -  INSTAURAZIONE, D\u0027UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER  RITENUTA EVIDENZA  DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P.  - OMESSA PREVISIONE  - MOTIVAZIONE   SOLO  PER  \u0027RELATIONEM\u0027  AD  ALTRE   ORDINANZE   DI REMISSIONE DEL GIUDICE \u0027A QUO\u0027 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"Manifesta  inammissibilita\u0027  della  questione  per  essere  state motivate  \u0027per relationem\u0027 sia la rilevanza che la non  manifesta infondatezza.  - O. nn. 148/1989, 466/1989 e 521/1989.","numero_massima_successivo":"17381","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"418","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17381","titoletto":"ORD.  256/91 B.  PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO -  INSTAURAZIONE, D\u0027UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER  RITENUTA EVIDENZA  DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P.  - OMESSA PREVISIONE  - LAMENTATA  SUBORDINAZIONE  DEL RIFIUTO  DELL\u0027UDIENZA  PRELIMINARE ALLA  DISCREZIONALITA\u0027  DELL\u0027IMPUTATO  - DIFETTO DI  RILEVANZA  - MANIFESTA INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"Manifesta  inammissibilita\u0027  della  questione   per  difetto   di rilevanza,  non  risultando dall\u0027ordinanza di rimessione che  nei relativi   giudizi  l\u0027imputato   avesse  rinunziato   all\u0027udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.","numero_massima_successivo":"17382","numero_massima_precedente":"17380","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17382","titoletto":"ORD.  256/91 C.  PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO -  INSTAURAZIONE, EX UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA  DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P.  - OMESSA PREVISIONE  - DISCIPLINA   DISCRIMINATA   RISPETTO   ALLA  POSSIBILITA\u0027   DELLA RICHIESTA  DEL P.M.  PER DETTO RITO - PROSPETTATA LIMITAZIONE DEL POTERE  GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI  DI EGUAGLIANZA  E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Non  sono tra loro comparabili le situazioni relative, da un lato alla mancata previsione, negli impugnati artt.  418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, cod.proc.pen., di poteri del giudice rispetto  alla  richiesta  del  pubblico ministero  di  rinvio  a giudizio,  previa  udienza preliminare, e di poteri dello  stesso giudice  rispetto  alla richiesta di giudizio immediato da  parte dell\u0027imputato,  previa  rinuncia all\u0027udienza preliminare,  e,  da altro  lato,  alla  prevista vincolativita\u0027 della  richiesta  del pubblico   ministero  di  rinvio  a  giudizio,   previa   udienza preliminare  (art.  418, primo comma), e sindacabilita\u0027, da parte del  giudice, della richiesta del pubblico ministero di  giudizio immediato  (art.  455).  Invero, l\u0027udienza preliminare, in quanto vaglio  sulla  sostenibilita\u0027  dell\u0027accusa,  e\u0027  oggetto  di  una garanzia  preordinata  a favore dell\u0027imputato (e pertanto da  lui rinunziabile),  sicche\u0027  si  giustifica  che  l\u0027attuazione  della garanzia si ponga come regola e che la richiesta di rinvio a tale udienza   da  parte  del  pubblico   ministero  o   la   rinunzia dell\u0027imputato  alla  stessa  udienza  non  siano  subordinate  al controllo,  quanto  all\u0027esistenza  dei  requisiti,  del  giudice, controllo che comporterebbe il sostituirsi del giudice alle parti nella  scelta  loro spettante.  Non sussiste  percio\u0027  violazione dell\u0027art.   3 Cost., ne\u0027, quindi, dell\u0027art.  97 Cost., in  quanto tale  precetto  non  impone  ad  ogni  costo  la  deflazione  dei dibattimenti  -  che  e\u0027  solo un  fine  indiretto  ed  eventuale dell\u0027udienza  preliminare - ne\u0027 tantomeno dell\u0027art.  101, secondo comma,   Cost.,   il  quale   non  esclude  presupposti   rimessi all\u0027iniziativa  delle  parti  del   giudizio  penale  ne\u0027  impone l\u0027unicita\u0027 del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi,  scelta  che  rappresenta punto  di  equilibrio  fra azione del pubblico ministero e difesa dell\u0027imputato.  (Manifesta infondatezza  della  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale, sollevata  in  riferimento  agli artt.  2, 3, 97 e  101,  secondo comma, Cost., dell\u0027art.  418, primo comma, cod.  proc.  pen.).","numero_massima_precedente":"17381","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"418","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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