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costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), e dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), promossi dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l\u0026#8217;Abruzzo, nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, con ordinanze del 30 ottobre 2020 e del 28 aprile 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 20 e 108 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 24 e 33, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo, nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 novembre 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Dania Andreina Aniceti e Stefania Valeri per la Regione Abruzzo, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2021. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l\u0026#8217;Abruzzo, nell\u0026#8217;ambito del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Abruzzo per l\u0026#8217;esercizio 2018, con ordinanza iscritta al n. 20 del reg. ord. 2021, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. l, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e dell\u0026#8217;art 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via preliminare, la Sezione regionale di controllo rimettente si sofferma ad affermare la propria legittimazione a sollevare incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale in sede di parificazione dei rendiconti regionali richiamando, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 196 del 2018, n. 89 del 2017 e n. 181 del 2015). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla rilevanza delle questioni, la predetta Sezione afferma che le norme censurate inciderebbero in maniera determinante sui saldi di bilancio e sul risultato di amministrazione oggetto del giudizio di parificazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene la rimettente che le norme statali \u0026#8211; censurate secondo quanto appresso pi\u0026#249; analiticamente specificato \u0026#8211; sarebbero legate da un rapporto di collegamento-pregiudizialit\u0026#224; con quelle emanate dal legislatore regionale e contestualmente sottoposte al vaglio di questa Corte; rapporto che contribuirebbe a determinare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle suddette norme regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. l, commi 779, 780 e 782, della legge n. 205 del 2017 e l\u0026#8217;art. 8, comma l, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018 violerebbero anzitutto gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, sotto i profili della lesione dell\u0026#8217;equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di copertura pluriennale della spesa, di responsabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio del mandato elettivo e di equit\u0026#224; intergenerazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene la rimettente che le norme statali censurate stabilirebbero una rilevante estensione temporale del piano di rientro dal deficit 2014, che sarebbe portato a venti anni rispetto ai dieci anni previsti dall\u0026#8217;art. 9, comma 5, del decreto-legge 13 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuit\u0026#224; dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonch\u0026#233; norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125. Tale dilatazione ventennale sarebbe estesa anche al recupero del disavanzo rinveniente dalla gestione 2015, esercizio in cui, peraltro, la contabilit\u0026#224; armonizzata aveva trovato gi\u0026#224; compiuta applicazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 779 condiziona l\u0026#8217;accesso alla dilatazione temporale del piano di riqualificazione della spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti; il comma 780 stabilisce le percentuali di incremento della spesa per investimenti. Il combinato del loro disposto violerebbe anche il principio di equilibrio di bilancio di cui agli artt. 81, 97 e 117, primo comma, Cost. La riqualificazione prevista dal comma 779, infatti, presupporrebbe l\u0026#8217;acquisizione di un carattere qualitativamente differente della spesa, mentre l\u0026#8217;incremento della spesa per investimenti previsto dal comma 780 si sostanzierebbe in un incremento della spesa che non terrebbe in alcun conto l\u0026#8217;andamento della spesa corrente, la quale non subirebbe nessuna riduzione o sostituzione. Inoltre, ad avviso della Sezione rimettente, il reale effetto di riqualificazione della spesa in termini di stanziamenti di competenza per investimenti sarebbe solo eventuale e non quantificabile e misurabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018 sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto non prevede risorse idonee a recuperare il disavanzo preesistente, con ci\u0026#242; determinando una sottostima degli stanziamenti di spesa che si ripercuoterebbe sul risultato dell\u0026#8217;esercizio 2018 e di quelli successivi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sezione ritiene che la norma censurata sarebbe in diretto contrasto con gli artt. 81 e 97 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa consentirebbe la costruzione di un bilancio con modalit\u0026#224; meramente convenzionali in ordine agli accantonamenti necessari per rientrare dal disavanzo, alterando il calcolo algebrico delle attivit\u0026#224; e delle passivit\u0026#224; sia degli esercizi pregressi, sia di quello corrente ledendo, tra l\u0026#8217;altro, il principio di continuit\u0026#224; degli esercizi finanziari, principio teleologicamente collegato a quello dell\u0026#8217;equilibrio pluriennale del bilancio di cui agli artt. 81 e 97 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eModificando artatamente gli obiettivi intermedi e finali da perseguire, la disposizione indubbiata consentirebbe una rilevante espansione della capacit\u0026#224; di spesa in assenza di copertura e quindi in contrasto con il principio di equilibrio di bilancio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa regionale censurata genererebbe una indiscriminata deresponsabilizzazione nella gestione amministrativo-contabile della Regione, in quanto non verrebbero separati i risultati e le conseguenze imputabili agli amministratori delle gestioni che si sono succedute nel lungo arco temporale di latitanza nella redazione e approvazione dei rendiconti, con ci\u0026#242; vulnerando il principio di rendicontazione, presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inserzione convenzionale nel bilancio consuntivo della somma fissata dall\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018, infatti, altererebbe il calcolo algebrico delle attivit\u0026#224; e delle passivit\u0026#224; degli esercizi pregressi e di quello in esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata consentirebbe una rilevante espansione della capacit\u0026#224; di spesa priva di copertura, in difformit\u0026#224; dal principio di equilibrio di bilancio, generando una deresponsabilizzazione nella gestione amministrativo-contabile della Regione. L\u0026#8217;applicazione della norma censurata non consentirebbe, infatti, di separare i risultati e le conseguenze imputabili agli amministratori delle gestioni che si sono succedute nel lungo arco temporale di inazione nella redazione e approvazione dei rendiconti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la predetta dilatazione temporale finirebbe per confliggere con il principio di equit\u0026#224; intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verrebbero a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dal disavanzo indotto dalle norme censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Inoltre, la norma regionale censurata sarebbe incompatibile con gli artt. 81, 97 e 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., in relazione ai parametri interposti degli artt. 42, comma 12, e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto derogatoria delle norme statali e, segnatamente, dell\u0026#8217;art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale prevede che il disavanzo sia applicato al bilancio di previsione dell\u0026#8217;esercizio in corso di gestione ovvero negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all\u0026#8217;adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare l\u0026#8217;equilibrio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale si porrebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale prescrive l\u0026#8217;obbligo della verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio in quanto verrebbero impegnate spese in misura superiore rispetto al complesso delle risorse disponibili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, gli incrementi della spesa corrente provocati dalle norme censurate violerebbero le disposizioni statali volte al suo contenimento, finalizzate ad assicurare il rispetto del parametro dell\u0026#8217;unit\u0026#224; economica della Repubblica e a prevenire squilibri di bilancio, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. l, commi 779, 780 e 782, della legge n. 205 del 2017 e l\u0026#8217;art 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018 violerebbero poi gli artt. 3, 41, 81 97 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione al parametro interposto dell\u0026#8217;art. l del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, rappresentando l\u0026#8217;ennesima eccezione alla regola di recupero del disavanzo che si innesta su una normativa gi\u0026#224; derogatoria rispetto a principi di base, ampliando l\u0026#8217;orizzonte temporale del ripiano di deficit rinvenienti dagli esercizi 2014 e 2015. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero lesi i principi di certezza del diritto e di veridicit\u0026#224; dei conti, nonch\u0026#233; i principi di chiarezza e univocit\u0026#224; delle risultanze di amministrazione, in violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti dell\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU (diritto al rispetto della propriet\u0026#224;, tra cui rientra anche la tutela dei diritti di credito), con conseguente prevaricazione dei diritti dei creditori (art. 41 Cost.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; La sezione regionale di controllo solleva, infine e in via subordinata, il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale nei confronti dell\u0026#8217;ultimo periodo del comma 779 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che \u0026#171;[l]e disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale norma sarebbe in contrasto con gli artt. 81, 97 e 119, primo e sesto comma, Cost., in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Cost. sia sotto il profilo della lesione dell\u0026#8217;equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria, sia per contrasto con i principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio del mandato elettivo e di equit\u0026#224; intergenerazionale. La predetta norma violerebbe altres\u0026#236; gli artt. 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel richiamare le censure gi\u0026#224; esposte nei punti precedenti, la sezione della Corte dei conti aggiunge che tale norma, nel prevedere l\u0026#8217;estensione temporale del rientro dal deficit dell\u0026#8217;esercizio 2015, si appaleserebbe scollegata dall\u0026#8217;introduzione e dall\u0026#8217;applicazione della contabilit\u0026#224; armonizzata e non sarebbe giustificata dall\u0026#8217;esigenza di contemperamento con altro interesse costituzionalmente rilevante. Ci\u0026#242; in quanto il disavanzo del 2015 si sarebbe formato nel corso di tale unico esercizio indipendentemente dall\u0026#8217;adeguamento dei residui attivi e passivi alle regole dell\u0026#8217;armonizzazione e dal disavanzo accumulato fino al 2014, il quale era stato gi\u0026#224; integralmente sottoposto ad altro piano di rientro prima decennale e poi ventennale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La sezione regionale di controllo per l\u0026#8217;Abruzzo, nell\u0026#8217;ambito del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Abruzzo per l\u0026#8217;esercizio 2019, con ordinanza iscritta al n. 108 del reg. ord. 2021, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. l, commi 779, 780 e 782, della legge n. 205 del 2017 e dell\u0026#8217;art 8, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), in riferimento agli artt. 81, 97 e 119, primo e sesto comma, Cost., in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Cost., sia sotto i profili della lesione dell\u0026#8217;equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, per contrasto con i principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio del mandato elettivo e di equit\u0026#224; intergenerazionale, nonch\u0026#233; in riferimento agli artt. 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. l Prot. addiz. CEDU. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza in esame ricalca sostanzialmente tutte le censure gi\u0026#224; formulate nell\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 20 del reg. ord. 2021 e illustrate nei punti precedenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Abruzzo, la quale, in ordine alle censure sollevate nei confronti dell\u0026#8217;art. 8 comma l, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018, e dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019, osserva che tali norme si limiterebbero a dare integrale applicazione delle disposizioni di cui ai commi 779, 780 e 782 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2017. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo all\u0026#8217;art. 8 comma l, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018, precisa la Regione che, alla data di approvazione del bilancio di previsione 2018, il rendiconto 2015 non era stato ancora approvato, motivo per cui non sarebbe stata iscritta in bilancio la relativa quota di disavanzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente sostiene che i commi 779, 780 e 782 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2017, nella misura in cui ridefiniscono l\u0026#8217;arco temporale di recupero del disavanzo 2014 e 2015, costituirebbero esercizio di discrezionalit\u0026#224; politica, nel solco delle precedenti misure normative volte a fronteggiare la situazione finanziaria scaturita dall\u0026#8217;applicazione del nuovo sistema di contabilit\u0026#224; armonizzata e dalla perdurante crisi finanziaria delle autonomie territoriali e che l\u0026#8217;estensione della dilatazione ventennale del recupero del disavanzo alla componente rinveniente dalla gestione 2015 consentirebbe un riallineamento contabile nell\u0026#8217;ambito di applicazione della nuova contabilit\u0026#224; armonizzata per gli enti che, per ragioni diverse, si trovavano in ritardo con il processo di introduzione delle nuove regole contabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme statali censurate, inoltre, associando all\u0026#8217;estensione temporale del piano di rientro del disavanzo 2014 (da dieci a venti anni) l\u0026#8217;obbligo di incrementare la spesa per gli investimenti, contempererebbero il rischio di ricadute negative in termini di equit\u0026#224; intergenerazionale attraverso il beneficio derivante dall\u0026#8217;incremento progressivo della spesa per investimenti pubblici. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa statale le censure rivolte all\u0026#8217;art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge n. 205 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97, 117, primo comma, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, e 119, commi primo e sesto, Cost., sarebbero inammissibili per grave carenza del percorso argomentativo, in quanto il giudice a quo avrebbe evocato cumulativamente una pluralit\u0026#224; di parametri costituzionali, aventi diverso contenuto precettivo, senza fornire una motivazione esaustiva in ordine al contrasto tra le disposizioni censurate e gli anzidetti parametri costituzionali di cui assumerebbe apoditticamente la violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sollevate dal giudice rimettente sarebbero, comunque, infondate con riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., in quanto le norme oggetto di censura non precluderebbero l\u0026#8217;azzeramento del deficit ma consentirebbero alle Regioni di ripianare i disavanzi 2014 e 2015 in un massimo di venti esercizi finanziari in quote costanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale relativo all\u0026#8217;ultimo periodo del comma 779, a norma del quale \u0026#171;[l]e disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015\u0026#187;, osserva la difesa statale che la riforma contabile \u0026#232; entrata in vigore proprio con decorrenza dall\u0026#8217;esercizio finanziario 2015 (art. 80 del d.lgs. n. 118 del 2011), sicch\u0026#233; sarebbe ragionevole l\u0026#8217;estensione legislativa della disciplina contestata al disavanzo rinveniente dal predetto esercizio finanziario.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l\u0026#8217;Abruzzo, ha sollevato, con due ordinanze di rimessione, iscritte rispettivamente al n. 20 e n. 108 del reg. ord. 2021, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. l, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dell\u0026#8217;art 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In entrambi i giudizi sono censurati i commi 779, 780 e 782, dell\u0026#8217;art. l della legge n. 205 del 2017, in quanto anzitutto lesivi degli artt. 81 e 97 della Costituzione sotto i profili dell\u0026#8217;equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di copertura pluriennale della spesa, di responsabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio del mandato elettivo e di equit\u0026#224; intergenerazionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI commi 779, 780 e 782, dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2017 stabiliscono: \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall\u0026#8217;articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, pu\u0026#242; essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente \u0026#232; quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell\u0026#8217;approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l\u0026#8217;anno 2017 rideterminato annualmente applicando all\u0026#8217;anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l\u0026#8217;anno 2018, del 2,5 per cento per l\u0026#8217;anno 2019, del 3 per cento per l\u0026#8217;anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all\u0026#8217;anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all\u0026#8217;anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo. [\u0026#8230;] \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e782. Le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell\u0026#8217;articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell\u0026#8217;approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSostiene il giudice rimettente che le indicate norme statali \u0026#8211; censurate secondo quanto appresso pi\u0026#249; analiticamente specificato \u0026#8211; sarebbero legate da un rapporto di collegamento-pregiudizialit\u0026#224; con quelle emanate dal legislatore regionale e contestualmente sottoposte al vaglio di questa Corte; rapporto che contribuirebbe a determinare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle suddette norme regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni statali stabilirebbero una rilevante estensione temporale del piano di rientro dal deficit 2014 che sarebbe portato a venti anni rispetto ai dieci anni previsti dall\u0026#8217;art. 9, comma 5, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito. Tale dilatazione ventennale sarebbe estesa anche al recupero del disavanzo rinveniente dalla gestione 2015, esercizio in cui, tra l\u0026#8217;altro, la contabilit\u0026#224; armonizzata aveva trovato gi\u0026#224; compiuta applicazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;arco temporale per il rientro dal deficit previsto dai commi 779, 780 e 782 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2017 consentirebbe cos\u0026#236; un\u0026#8217;ingiustificata espansione della capacit\u0026#224; di spesa corrente coeva a una situazione di squilibrio strutturale in violazione degli artt. 81 e 97 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa predetta dilatazione temporale finirebbe per confliggere anche con il principio di equit\u0026#224; intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verrebbero a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma censurata. Inoltre, ad avviso della Sezione rimettente, il reale effetto di riqualificazione della spesa in termini di stanziamenti di competenza sarebbe solo eventuale e non quantificabile e misurabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI commi 779, 780 e 782 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2017 violerebbero poi gli artt. 3, 81, 97, 41 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione al parametro interposto dell\u0026#8217;art. l del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme in esame contrasterebbero con i principi di certezza del diritto, di veridicit\u0026#224;, di chiarezza e univocit\u0026#224; di bilancio, violando gli artt. 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione al parametro interposto dell\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. (in particolare il diritto al rispetto della propriet\u0026#224;, tra cui rientra anche la tutela dei diritti di credito). La violazione dei principi generali di certezza del diritto e del legittimo affidamento determinerebbe, a sua volta, la conseguente prevaricazione dei diritti dei creditori (art. 41 Cost.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sezione regionale di controllo solleva, inoltre, il dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale del solo ultimo periodo del comma 779 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che \u0026#171;[l]e disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale norma sarebbe in contrasto con gli artt. 81, 97 e 119, primo e sesto comma, Cost., in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Cost. sia sotto il profilo della lesione dell\u0026#8217;equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria, sia per contrasto con i principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio del mandato elettivo e di equit\u0026#224; intergenerazionale. La predetta norma violerebbe altres\u0026#236; il precetto dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, 81 e 97 Cost, e degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel richiamare le censure gi\u0026#224; esposte nei punti precedenti, la Sezione aggiunge che tale norma, nel prevedere l\u0026#8217;estensione temporale del rientro dal deficit dell\u0026#8217;esercizio 2015, si appaleserebbe scollegata dall\u0026#8217;introduzione e dall\u0026#8217;applicazione della contabilit\u0026#224; armonizzata e non sarebbe giustificata dall\u0026#8217;esigenza di contemperamento con altro interesse costituzionalmente rilevante. Il disavanzo del 2015 si sarebbe formato nel corso di tale unico esercizio indipendentemente dall\u0026#8217;adeguamento dei residui attivi e passivi alle regole dell\u0026#8217;armonizzazione e dal disavanzo accumulato fino al 2014. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 20 del 2021 \u0026#232; censurato altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 8, comma l, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018. La norma in esame sarebbe direttamente in contrasto con gli artt. 81 e 97 Cost. sotto i profili della lesione dell\u0026#8217;equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di copertura pluriennale della spesa, di responsabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio del mandato elettivo e di equit\u0026#224; intergenerazionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018 stabilisce: \u0026#171;1. \u0026#200; iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualit\u0026#224; di bilancio (2018-2019-2020), cos\u0026#236; determinata: a) euro 25.544.172,01 quale annualit\u0026#224; del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuit\u0026#224; dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonch\u0026#233; norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in deroga all\u0026#8217;articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale norma sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto non prevederebbe risorse idonee a recuperare il disavanzo preesistente, con ci\u0026#242; determinando una sottostima degli stanziamenti di spesa che si ripercuoterebbe sull\u0026#8217;esercizio 2018 e seguenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiferisce la Sezione rimettente che essa consentirebbe la costruzione di un bilancio con modalit\u0026#224; meramente convenzionali in ordine agli accantonamenti necessari per rientrare dal disavanzo, alterando il calcolo algebrico delle attivit\u0026#224; e delle passivit\u0026#224; sia degli esercizi pregressi, sia di quello corrente ledendo, tra l\u0026#8217;altro, il principio di continuit\u0026#224; degli esercizi finanziari, principio teleologicamente collegato a quello dell\u0026#8217;equilibrio pluriennale del bilancio di cui agli artt. 81 e 97 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eModificando artatamente gli obiettivi intermedi e finali da perseguire, le disposizioni indubbiate consentirebbero una rilevante espansione della capacit\u0026#224; di spesa in assenza di copertura e quindi in contrasto con il principio di equilibrio di bilancio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regionale censurata genererebbe una indiscriminata deresponsabilizzazione nella gestione amministrativo-contabile della Regione, in quanto non verrebbero separati i risultati e le conseguenze imputabili agli amministratori delle gestioni che si sono succedute nel lungo arco temporale di latitanza nella redazione e approvazione dei rendiconti; ci\u0026#242; vulnererebbe il principio di rendicontazione, presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa predetta dilatazione temporale finirebbe per confliggere anche con il principio di equit\u0026#224; intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verrebbero a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dal disavanzo indotto dalle norme censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. n. 7 del 2018 disporrebbe il recupero di un disavanzo risalente al lontano 2014 in un arco temporale ventennale con conseguente sottostima della quota annuale di recupero. Le conseguenze di detta sottostima travolgerebbero l\u0026#8217;intera programmazione di entrata e di spesa nella misura in cui quest\u0026#8217;ultima non terrebbe conto degli elementi sopravvenuti nel lungo arco temporale intercorrente tra il 2014 e la data di sottoposizione del rendiconto 2018 al giudizio di parificazione; ci\u0026#242; renderebbe la norma regionale censurata costituzionalmente illegittima per contrasto con i principi posti a salvaguardia degli equilibri di bilancio e, in particolare, a quelli rinvenibili nell\u0026#8217;art. 81 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene denunciata, altres\u0026#236;, la violazione degli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti degli artt. 42, comma 12, e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regionale risulterebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto derogatoria della norma statale interposta dell\u0026#8217;art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale prevede che il disavanzo sia applicato al bilancio di previsione dell\u0026#8217;esercizio in corso di gestione ovvero agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all\u0026#8217;adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare l\u0026#8217;equilibrio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regionale censurata si porrebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale prescrive l\u0026#8217;obbligo della verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio. Tale contrasto creerebbe uno squilibrio del bilancio poich\u0026#233; verrebbero impegnate spese in misura superiore rispetto al complesso delle risorse disponibili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli incrementi della spesa corrente provocati dalla norma censurata violerebbero inoltre le disposizioni statali volte al suo contenimento, finalizzate ad assicurare il rispetto del parametro dell\u0026#8217;unit\u0026#224; economica della Repubblica e a prevenire squilibri di bilancio, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018 violerebbe, infine, gli artt. 41, 81 e 97 Cost, e gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione al parametro interposto dell\u0026#8217;art. l Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata, ampliando l\u0026#8217;orizzonte temporale del ripiano di deficit rinvenienti dagli esercizi 2014 e 2015, violerebbe i principi di certezza del diritto, di veridicit\u0026#224; dei conti e di chiarezza e univocit\u0026#224; delle risultanze di amministrazione, ponendosi cos\u0026#236; in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., per violazione del parametro interposto dell\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU (quale il diritto al rispetto della propriet\u0026#224;, tra cui rientra anche la tutela dei diritti di credito). La violazione dei principi generali di certezza del diritto, del legittimo affidamento e della giustizia effettiva determinerebbe, a sua volta, la conseguente prevaricazione dei diritti dei creditori (art. 41 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 108 del 2021, oltre alle censure rivolte alle norme statali, la sezione regionale di controllo solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art 8, comma 1, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019 direttamente in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., sotto i profili della lesione dell\u0026#8217;equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di copertura pluriennale della spesa, di responsabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio del mandato elettivo e di equit\u0026#224; intergenerazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art 8, comma 1, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019 stabilisce: \u0026#171;1. \u0026#200; iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualit\u0026#224; di bilancio (2019-2020-2021), cos\u0026#236; determinata: a) euro 25.544.172,01 quale annualit\u0026#224; del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall\u0027articolo 1, comma 779 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205; [\u0026#8230;] c) euro 4.404.075,67 quale annualit\u0026#224; del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015, ai sensi dell\u0027ultimo periodo del comma 779, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice rimettente, la quota di disavanzo da recuperare iscritta nella parte della spesa del bilancio preventivo si appaleserebbe illegittima in quanto gravemente sottostimata, \u0026#171;con la immediata conseguenza della compromissione del principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione a fine esercizio [\u0026#8230;]. Ed anzi le conseguenze della rilevante sottostima della rata annuale di rientro dal deficit, a ben vedere, travolgerebbero l\u0026#8217;intera programmazione di entrata e di spesa nella misura in cui quest\u0026#8217;ultima non tiene conto degli incrementi di entrata e/o delle riduzioni di spesa altrimenti necessari a garantire il pareggio in tutte le fasi del ciclo di bilancio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa predetta disposizione genererebbe una indiscriminata deresponsabilizzazione nella gestione amministrativo-contabile della Regione, in quanto non verrebbero separati i risultati e le conseguenze imputabili agli amministratori delle gestioni che si sono succedute nel lungo arco temporale in cui si \u0026#232; venuto a produrre il deficit da ripianare. In tal modo gli stessi sarebbero sottratti al vaglio della loro responsabilit\u0026#224; politica e amministrativa in dispregio al principio di rendicontazione, presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa dilatazione temporale di rientro dal disavanzo finirebbe per confliggere con il principio di equit\u0026#224; intergenerazionale, atteso che sposterebbe su generazioni successive il peso finanziario di gestioni prive di copertura senza alcun correlato beneficio dipendente dall\u0026#8217;indebitamento a lungo termine. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccessivo protrarsi dei tempi di perfezionamento e di definitivo assetto del ripiano del deficit potrebbe innescare ritardi nei pagamenti e la crisi delle imprese che hanno fornito beni e servizi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Sezione rimettente denuncia altres\u0026#236; il contrasto delle norme in esame con gli artt. 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione al parametro interposto dell\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU (quale il diritto al rispetto della propriet\u0026#224;, tra cui rientra anche la tutela dei diritti di credito); ci\u0026#242; in quanto esse minerebbero i principi di certezza del diritto, di veridicit\u0026#224; dei conti, di chiarezza e univocit\u0026#224; delle risultanze di amministrazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In considerazione dello stretto collegamento tra le questioni sollevate dal medesimo Collegio rimettente, pu\u0026#242; essere disposta la riunione dei giudizi, al fine di definirli con un\u0026#8217;unica pronuncia (ex multis, sentenze n. 151 e n. 140 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via pregiudiziale deve essere ribadita la legittimazione della Corte dei conti, in sede di controllo di legittimit\u0026#224;-regolarit\u0026#224; sui conti degli enti territoriali a sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dinanzi a questa Corte. In particolare, con riguardo al giudizio di parificazione dei rendiconti regionali \u0026#232; stata riconosciuta l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti \u0026#171;avverso le disposizioni di legge che determinano, nell\u0026#8217;articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria [\u0026#8230;] giacch\u0026#233; nella parifica del rendiconto regionale ricorrono integralmente tutte le condizioni per le quali \u0026#232; ammessa la possibilit\u0026#224; di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale (elencate, da ultimo, nella sentenza n. 80 del 2021) e la situazione \u0026#232; \u0026#8220;analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorch\u0026#233; procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono\u0026#8221; (sentenza n. 89 del 2017)\u0026#187; (cos\u0026#236;, ex multis, sentenza n. 215 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso, devono essere considerate inammissibili tutte le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal giudice rimettente nell\u0026#8217;ambito di entrambi i giudizi nei confronti dei commi 779, 780 e 782, dell\u0026#8217;art. l della legge n. 205 del 2017 precedentemente riprodotti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamo fatto dal giudice rimettente al preteso rapporto genetico tra le disposizioni statali e quelle regionali censurate non viene sostenuto da alcuna attendibile argomentazione poich\u0026#233; non \u0026#232; citato alcun documento normativo o amministrativo dal quale emerga che la Regione Abruzzo si sia impegnata \u0026#8211; secondo quanto previsto dai commi 779, 780 e 782 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2017 \u0026#8211; a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti, aumentando i pagamenti complessivi negli anni dal 2018 al 2026. Le disposizioni statali richiamano precisi requisiti inerenti all\u0026#8217;incremento dei pagamenti per investimenti \u0026#8211; rispetto a quelli sostenuti nel 2017 \u0026#8211; con riguardo agli esercizi 2018 (nella misura non inferiore al 2 per cento); 2019 (nella misura del 2,5 per cento); 2020 (nella misura del 3 per cento); 2021-2026 (nella misura del 4 per cento). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine a tali indefettibili requisiti per sostenere l\u0026#8217;esistenza di un rapporto genetico tra le disposizioni statali e quelle regionali, la rimettente non fornisce alcun dato e neppure risultano indicazioni dall\u0026#8217;articolazione del rendiconto sottoposto a parifica. Anzi, la Sezione regionale conferma indirettamente tale lacuna lamentando che dall\u0026#8217;esame dei pertinenti stanziamenti di competenza non risulta quantificabile n\u0026#233; misurabile la prevista riqualificazione della spesa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dei commi 779, 780 e 782 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2017 devono essere dichiarate inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Occorre ora verificare in concreto la rilevanza delle questioni sollevate dal giudice a quo nei confronti dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018 e dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018, sollevata con l\u0026#8217;ordinanza n. 20 del 2021 in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., sotto i profili della lesione dell\u0026#8217;equilibrio del bilancio, della sana gestione finanziaria, della responsabilit\u0026#224; di mandato e dell\u0026#8217;equit\u0026#224; intergenerazionale, la rimettente argomenta in modo ampio la pregiudizialit\u0026#224; della questione stessa sulla decisione inerente all\u0026#8217;accertamento del risultato di amministrazione e alla parificazione del rendiconto regionale sottoposto al suo esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo evidenzia come, in assenza della norma censurata, la posta di disavanzo iscritta in parte spesa del bilancio preventivo sarebbe illegittima in quanto gravemente sottostimata con la immediata conseguenza della compromissione del principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione di fine esercizio. La conseguente sottostima della rata annuale di rientro dal deficit travolgerebbe l\u0026#8217;intera programmazione di entrata e di spesa nella misura in cui comporterebbe di non tener conto degli incrementi di entrata e/o delle riduzioni di spesa necessari a garantire la ricerca dell\u0026#8217;equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio. Infatti, l\u0026#8217;iscrizione di una posta passiva convenzionale, sottostimata e temporalmente riferita a un esercizio lontano nel tempo e non legato dalla necessaria continuit\u0026#224; contabile alle risultanze dell\u0026#8217;ultimo esercizio antecedente a quello rendicontato, provocherebbe un grave sbilanciamento tra le risorse a disposizione e le correlate passivit\u0026#224;, idoneo a incrementare il deficit gi\u0026#224; maturato in epoca risalente e mai risanato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il descritto profilo di censura, la questione deve essere dichiarata ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche il percorso argomentativo della questione sollevata con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 108 del reg. ord. 2021 nei confronti dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019 \u0026#8211; direttamente in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., sotto i profili della lesione dell\u0026#8217;equilibrio, della responsabilit\u0026#224; di mandato e dell\u0026#8217;equit\u0026#224; intergenerazionale \u0026#8211; \u0026#232; corretto perch\u0026#233; evidenzia un rapporto di pregiudizialit\u0026#224; con la decisione da assumere in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2019 e supera, conseguentemente, il test sulla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata ammissibile anche la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019 posta direttamente in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018 e dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019, in riferimento gli artt. 81 e 97 Cost., sotto i profili della lesione dell\u0026#8217;equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di copertura pluriennale della spesa, di responsabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio del mandato elettivo e di equit\u0026#224; intergenerazionale, sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve essere condiviso l\u0026#8217;assunto del giudice a quo, il quale ritiene costituzionalmente illegittima l\u0026#8217;iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati. Le norme regionali, infatti, non prevedono alcuno stanziamento per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 risultanti dai rendiconti degli anni 2014-2017 gi\u0026#224; approvati e parificati dalla Corte dei conti. Con ogni evidenza, ci\u0026#242; pregiudica il corretto calcolo del risultato di amministrazione poich\u0026#233;, attraverso tale operazione, viene a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi (principio di continuit\u0026#224; delle risultanze dei bilanci). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;introduzione di una tale regola legislativa urta il principio di prudenza nella redazione dei bilanci perch\u0026#233; comporta, a lungo termine, modalit\u0026#224; redazionali che non si sono basate su una previsione credibile, ragionevole e prudente delle risorse a disposizione e delle relative spese. Detti requisiti sono geneticamente collegati alla reale situazione dei conti nel momento in cui viene elaborato il bilancio di previsione sicch\u0026#233; la predeterminazione normativamente convenzionale \u0026#8211; richiamando assetti temporali lontani dal contesto operativo di riferimento \u0026#8211; risulta intrinsecamente incompatibile con le regole costituzionali collegate alla natura dinamica del diritto di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente che predeterminare in questo modo, peraltro palesemente riduttivo, i disavanzi precedentemente emersi, comporta una alterazione degli equilibri, che finiscono per collidere frontalmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e con la corretta determinazione delle risultanze gestionali oggetto del sindacato di legittimit\u0026#224;-regolarit\u0026#224; della Corte dei conti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutto ci\u0026#242; comporta, inoltre, il travolgimento dell\u0026#8217;intera programmazione e della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l\u0026#8217;equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Non pu\u0026#242; essere condiviso l\u0026#8217;argomento formulato dalla difesa regionale, secondo cui consentire il risanamento di un deficit predeterminato, normativamente e quantitativamente contenuto, sarebbe indispensabile per evitare che gli enti territoriali si trovino in situazioni difficilmente sanabili, che possano comprometterne l\u0026#8217;equilibrio. \u0026#200; questa un\u0026#8217;affermazione che si pone in contrasto con i canoni della sana gestione finanziaria. Se, infatti, ai fini del risanamento non viene preso a riferimento l\u0026#8217;effettivo disavanzo emergente dall\u0026#8217;esercizio sottoposto a rendiconto, \u0026#232; evidente che la conseguente inappropriata rateazione degli accantonamenti e dei debiti consente un aumento del deficit e non la sua progressiva riduzione fino al completo raggiungimento dell\u0026#8217;obiettivo di finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI disavanzi emergenti dai rendiconti dei singoli esercizi devono essere ripianati ai sensi dell\u0026#8217;art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 il quale prescrive che \u0026#171;[l]\u0026#8217;eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell\u0026#8217;approvazione del rendiconto [\u0026#8230;] \u0026#232; applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell\u0026#8217;esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio \u0026#232; equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione pu\u0026#242; anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all\u0026#8217;adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali disposizioni sono espressive dei canoni costituzionali afferenti alla sana gestione finanziaria, alla responsabilit\u0026#224; di mandato e all\u0026#8217;equit\u0026#224; intergenerazionale. Le deroghe temporali per il risanamento introdotte in passato sono connesse a situazioni di particolari difficolt\u0026#224; finanziario-contabili cui il legislatore statale ha cercato, di volta in volta, di porre rimedio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI meccanismi normativi e amministrativi introdotti in deroga alla regola richiamata sono, comunque, subordinati alla intangibilit\u0026#224; dei precetti costituzionali finalizzati al progressivo e coerente risanamento, alla trasparenza delle responsabilit\u0026#224; di mandato assunte dagli amministratori in questo percorso, alla custodia dell\u0026#8217;equit\u0026#224; intragenerazionale e intergenerazionale in termini di proporzione tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici (ex plurimis, sentenza n. 115 del 2020, punto 10 del Considerato in diritto e sentenza n. 18 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli interventi di estensione temporale del ripiano del disavanzo, in deroga alla regola contenuta nell\u0026#8217;art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, non possono ritenersi compatibili con una gestione di bilancio equilibrata laddove determinino il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, in quanto potrebbero comportare una lesione a tempo indeterminato dei precetti finanziari della Costituzione, lesione che disincentiverebbe il buon andamento dei servizi e scoraggerebbe le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettivit\u0026#224; (sentenza n. 18 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini del rispetto dei canoni di sana gestione finanziaria, di responsabilit\u0026#224; di mandato e di equit\u0026#224; intergenerazionale \u0026#232; fondamentale la credibilit\u0026#224;, sostenibilit\u0026#224; e progressivit\u0026#224; del rientro dal deficit; qualsiasi tecnicismo finanziario-contabile, non rispondente a tali indefettibili requisiti, risulta di per s\u0026#233; contrario ai precetti costituzionali precedentemente richiamati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato cos\u0026#236; precisato che le deroghe eccezionali che il legislatore statale ha apportato al principio immanente alla sana gestione finanziaria, secondo cui il disavanzo deve essere coperto nell\u0026#8217;esercizio successivo all\u0026#8217;approvazione del rendiconto e comunque non oltre il termine della consiliatura, hanno tutte un perimetro applicativo condizionato dalla sostenibilit\u0026#224; economica del rientro e dalla trasparenza dei meccanismi di risanamento in termini di responsabilit\u0026#224; di mandato e di equilibrio intergenerazionale (ex multis, sentenza n. 18 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato altres\u0026#236; affermato che \u0026#171;[f]erma restando la discrezionalit\u0026#224; del legislatore nello scegliere i criteri e le modalit\u0026#224; per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quelle afferenti ai disavanzi sommersi, non pu\u0026#242; non essere sottolineata la problematicit\u0026#224; di soluzioni normative, mutevoli e variegate come quelle precedentemente descritte, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equit\u0026#224; intergenerazionale (in senso conforme, sentenza n. 107 del 2016)\u0026#187; (sentenza n. 6 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso continui rinvii, finirebbe per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione con il principio di equit\u0026#224; intergenerazionale. \u0026#200; stata gi\u0026#224; sottolineata da questa Corte la pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;impatto macroeconomico di misure che determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata e la conseguente necessit\u0026#224; di ulteriori manovre finanziarie restrittive che possono gravare pi\u0026#249; pesantemente sulle fasce deboli della popolazione (sentenza n. 10 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rispetto del principio di equit\u0026#224; intergenerazionale comporta la necessit\u0026#224; di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunit\u0026#224; di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. Di fronte alle difficolt\u0026#224; di risanare strutturalmente l\u0026#8217;ente in disavanzo, il recupero del deficit non pu\u0026#242; essere procrastinato in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato cos\u0026#236; da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose \u0026#8220;eredit\u0026#224;\u0026#8221;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nemmeno pu\u0026#242; essere condiviso l\u0026#8217;ulteriore argomento della difesa regionale, secondo cui il meccanismo normativo all\u0026#8217;esame sarebbe una semplice operazione di riallineamento contabile cui concorrerebbero pregressi risultati di esercizio diversi \u0026#8211; di cui quelli afferenti all\u0026#8217;introduzione della contabilit\u0026#224; armonizzata assumerebbero la consistenza maggiore \u0026#8211; nella prospettiva di una sicura data di rientro. Insomma nel periodo ventennale si riallineerebbero tutti i diversi disavanzi che costituirebbero piuttosto un\u0026#8217;operazione di tecnica contabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primis va ricordato come non siano ipotizzabili risultati di esercizio immutabili nel tempo come quelli codificati nelle disposizioni regionali in esame; crediti, debiti (scaduti o in prossima scadenza), liquidit\u0026#224; di cassa, fondi pluriennali vincolati \u0026#8211; vale a dire le componenti del risultato di amministrazioni \u0026#8211; variano inevitabilmente nel tempo secondo dinamiche, talvolta esterne, talvolta dipendenti dall\u0026#8217;azione degli amministratori. Prendere a riferimento risultati risalenti e ormai certamente non pi\u0026#249; attendibili, in quanto parziali e non aggiornati neppure per la parte ascrivibile al passato, significa fare riferimento, per la futura programmazione, a una situazione convenzionale diversa da quella effettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; condivisibile l\u0026#8217;affermazione per cui le disposizioni censurate consentirebbero un mero riallineamento contabile. Innanzitutto il disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui \u0026#232; un disavanzo effettivo e non meramente figurativo. Il riaccertamento straordinario dei residui \u0026#232; un\u0026#8217;operazione analoga al riaccertamento ordinario che, almeno annualmente in sede di redazione di rendiconto, l\u0026#8217;ente territoriale deve svolgere per verificare la fondatezza giuridica ed economica dei crediti e dei debiti, pregressi e inerenti all\u0026#8217;esercizio del rendiconto. Tale riaccertamento \u0026#232; stato previsto dal legislatore in concomitanza con il passaggio dalla contabilit\u0026#224; finanziaria alla cosiddetta \u0026#8220;contabilit\u0026#224; rafforzata\u0026#8221;, che \u0026#8211; rispetto alla precedente \u0026#8211; prevede metodi di contabilizzazione diversi. Tuttavia, un diverso metodo di contabilizzazione potrebbe comportare uno scostamento delle risultanze contabili, certamente non nella dimensione esibita dalla Regione Abruzzo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riaccertamento straordinario \u0026#232; stato introdotto dal legislatore statale non tanto per il riallineamento contabile, quanto, piuttosto, per far emergere disavanzi occulti provocati dal mancato aggiornamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse. Pertanto, questa Corte \u0026#8211; fin dall\u0026#8217;introduzione del nuovo istituto \u0026#8211; ha precisato che il cosiddetto disavanzo tecnico \u0026#171;\u0026#232; un vero e proprio disavanzo e [senza un\u0026#8217;appropriata copertura] mina l\u0026#8217;equilibrio del bilancio, sia in prospettiva annuale che pluriennale\u0026#187; (sentenza n. 6 del 2017, punto 4.1. del Considerato in diritto) e che il suo ripianamento \u0026#8220;fittizio\u0026#8221; viola \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\u0026#187; (ordinanza n. 179 del 2018). Il tutto \u0026#232; motivato dal fatto che non si possono costruire e rendicontare programmi basandosi su \u0026#171;risorse meramente figurative, le quali non assicurano la copertura delle spese iscritte in bilancio e \u0026#8211; proprio in virt\u0026#249; della loro dubbia esigibilit\u0026#224; \u0026#8211; amplificano il rischio di ulteriori squilibri strutturali del bilancio stesso nel prosieguo della gestione\u0026#187; (sentenza n. 309 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Per questi motivi deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018 e dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019, per violazione degli artt. 81 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimangono assorbite le ulteriori questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dalla sezione regionale di controllo per l\u0026#8217;Abruzzo nei confronti delle suddette disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. l, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. l del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l\u0026#8217;Abruzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 779, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97, 117, primo comma, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. l Prot. addiz. CEDU, e 119, commi primo e sesto, Cost., dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l\u0026#8217;Abruzzo con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Legge di bilancio dello Stato 2018 - Ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 - Prevista rideterminazione in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento dei pagamenti complessivi per investimenti, secondo le percentuali ivi previste, per gli anni dal 2018 al 2026 - Adeguamento del piano di rientro del disavanzo 2014 a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014 - Decorrenza dal 2018 del piano di rientro del disavanzo 2015, con riferimento alla quota non ancora ripianata - Norme della Regione Abruzzo - Risultato di amministrazione presunto - Iscrizione nello stato di previsione della spesa di una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualit\u0026#224; di bilancio [2018-2019-2020], determinata in euro 25.544.172,01 quale annualit\u0026#224; del suindicato disavanzo presunta al 31 dicembre 2014.\r\nIscrizione nello stato di previsione della spesa di una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualit\u0026#224; di bilancio [2019-2020-2021], determinata in euro 25.544.172,01 quale annualit\u0026#224; del suindicato disavanzo presunto al 31 dicembre 2014 ed euro 4.404.075,67 quale annualit\u0026#224; del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015.\r\nPrevista applicazione anche al ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2015 della rideterminazione in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44217","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Criteri per il ripiano dei deficit regionali al 2014 e al 2015 - Asserita pregiudizialità rispetto alle norme regionali oggetto del giudizio a quo (nel caso di specie: della Regione Abruzzo) - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036001).","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l\u0027Abruzzo, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. l del Prot. add. CEDU, dell\u0027art. l, commi 779, 780 e 782, della legge n. 205 del 2017. Il richiamo fatto dal rimettente al preteso rapporto genetico tra le disposizioni statali e quelle regionali censurate non viene sostenuto da alcuna attendibile argomentazione, poiché non è citato alcun documento normativo o amministrativo dal quale emerga che la Regione Abruzzo si sia impegnata - secondo quanto previsto dai commi censurati - a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti, aumentando i pagamenti complessivi negli anni dal 2018 al 2026.","numero_massima_successivo":"44218","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2017","data_nir":"2017-12-27","numero":"205","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"779","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2017","data_nir":"2017-12-27","numero":"205","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"780","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2017","data_nir":"2017-12-27","numero":"205","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"782","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44218","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Meccanismi per il ripiano del disavanzo regionale (nella specie: della Regione Abruzzo) - Condizioni - Necessità del rispetto dei precetti costituzionali finalizzati al progressivo e coerente risanamento, alla trasparenza delle responsabilità di mandato assunte dagli amministratori, all\u0027equità intragenerazionale e intergenerazionale - Conseguente illegittimità costituzionale dei meccanismi regionali difformi (nel caso di specie: per violazione dell\u0027equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, del principio di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell\u0027esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale). (Classif. 036001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI meccanismi normativi e amministrativi introdotti dalla legislazione regionale per i ripianamento del deficit del bilancio regionale sono subordinati alla intangibilità dei precetti costituzionali finalizzati al progressivo e coerente risanamento, alla trasparenza delle responsabilità di mandato assunte dagli amministratori in questo percorso, alla custodia dell\u0027equità intragenerazionale e intergenerazionale in termini di proporzione tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici; in particolare, gli interventi di estensione temporale del ripiano del disavanzo, in deroga alla regola contenuta nell\u0027art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, non possono ritenersi compatibili con una gestione di bilancio equilibrata laddove determinino il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, in quanto potrebbero comportare una lesione a tempo indeterminato dei precetti finanziari della Costituzione, lesione che disincentiverebbe il buon andamento dei servizi e scoraggerebbe le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 115/2020 - mass. \u003c/em\u003e43528\u003cem\u003e, S. 18/2019 - mass. \u003c/em\u003e42076).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe deroghe eccezionali che il legislatore statale ha apportato al principio immanente alla sana gestione finanziaria, secondo cui il disavanzo deve essere coperto nell\u0027esercizio successivo all\u0027approvazione del rendiconto e comunque non oltre il termine della consiliatura, hanno tutte un perimetro applicativo condizionato dalla sostenibilità economica del rientro e dalla trasparenza dei meccanismi di risanamento in termini di responsabilità di mandato e di equilibrio intergenerazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 18/2019 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e42076\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eS. 6/2017- mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e39431\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl rispetto del principio di equità intergenerazionale comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. Di fronte alle difficoltà di risanare strutturalmente l\u0027ente in disavanzo, il recupero del deficit non può essere procrastinato in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose \"eredità\". (\u003cem\u003ePrecedente: S. 10/2015 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e38224\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl cosiddetto disavanzo tecnico è un vero e proprio disavanzo e senza un\u0027appropriata copertura mina l\u0027equilibrio del bilancio, sia in prospettiva annuale che pluriennale; pertanto, il suo ripianamento \"fittizio\" viola l\u0027obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall\u0027art. 81, terzo comma, Cost., poiché non si possono costruire e rendicontare programmi basandosi su risorse meramente figurative, le quali non assicurano la copertura delle spese iscritte in bilancio e - proprio in virtù della loro dubbia esigibilità - amplificano il rischio di ulteriori squilibri strutturali del bilancio stesso nel prosieguo della gestione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 6/2017 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e39430\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, S. 309/2012 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e36830\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97 Cost., l\u0027art. 8, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018, n. 7, e l\u0027art. 8, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019, n. 2, i quali - iscrivendo nello stato di previsione della spesa, rispettivamente nel bilancio 2018-2020 e nel bilancio 2019-2021, una quota determinata del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio 2019-2020-2021 e una quota determinata del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 -, ampliano l\u0027orizzonte temporale del ripiano di deficit consentendo l\u0027iscrizione di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44217","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"05/02/2018","data_nir":"2018-02-05","numero":"7","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"31/01/2019","data_nir":"2019-01-31","numero":"2","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"31/01/2019","data_nir":"2019-01-31","numero":"2","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41641","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 235 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"835","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42509","autore":"Bergonzini C.","titolo":"Equità intergenerazionale e giurisprudenza costituzionale: le ricadute di sistema delle decisioni in materia contabile. Riflessioni a ritroso a partire dalla sentenza n. 235 del 2021","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittoeconti.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42508_2021_235.pdf","nome_file_fisico":"235-2021_Bergonzini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41216","autore":"Bergonzini C.","titolo":"Ancora sui limiti al ripiano dei disavanzi delle Regioni a garanzia dell\u0027equilibrio di bilancio, dell\u0027equità intergenerazionale e della responsabilità di mandato","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2625","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41215","autore":"Bilancia F.","titolo":"\"Latitanza delle istituzioni rappresentative regionali nella redazione ed approvazione dei rendiconti\", disavanzi presunti e certezza dei bilanci","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2616","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41133","autore":"Buscema A.","titolo":"Il principio del pareggio di bilancio a dieci anni dalla riforma costituzionale 2012","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittoeconti.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"editoriale","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41133_2021_235.pdf","nome_file_fisico":"235-2021_Bergonzini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41535","autore":"Simonati A.","titolo":"Le Regioni alle prese con l\u0027inclusione sociale: fenomenologia della terza dimensione della sostenibilità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1-2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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