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P., con ordinanza del 6 maggio 2021, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 maggio 2021, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), per violazione degli artt. 1, 3, 4, 24 e 35 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure si incentrano sulla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che richiede il carattere manifesto dell\u0026#8217;insussistenza del fatto ai fini della reintegrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di dover decidere sull\u0026#8217;opposizione del datore di lavoro contro l\u0026#8217;ordinanza che ha reintegrato un lavoratore, licenziato \u0026#171;tre volte nel giro di alcuni mesi, una delle quali per giustificato motivo oggettivo, le altre due per giusta causa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opposizione, instaurata ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, concerne il solo licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della rilevanza delle questioni, il giudice a quo argomenta che il dipendente \u0026#232; stato assunto nel 2001 da un\u0026#8217;impresa che occupa \u0026#171;circa 50 dipendenti in media\u0026#187; e che le parti non contestano l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disposizione censurata, contraddistinta da un tenore testuale inequivocabile. Oggetto di contestazione, per contro, \u0026#232; il carattere manifesto dell\u0026#8217;insussistenza del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice a quo ravvisa il contrasto con molteplici parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Vi sarebbe, in primo luogo, \u0026#171;una ingiustificata, irrazionale ed illegittima differenziazione\u0026#187; tra il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, da un lato, e il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dall\u0026#8217;altro lato. Solo nella prima fattispecie sarebbe richiesta \u0026#8211; ai fini della reintegrazione del lavoratore \u0026#8211; una insussistenza manifesta del fatto e tale trattamento differenziato sarebbe sprovvisto di una plausibile ragion d\u0026#8217;essere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Il vulnus al principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) si coglierebbe anche nel raffronto con la disciplina dei licenziamenti collettivi, che \u0026#8211; nel caso di violazione dei criteri di scelta \u0026#8211; concede la reintegrazione, invece preclusa per i licenziamenti individuali determinati da ragioni economiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Il criterio individuato dal legislatore sarebbe, inoltre, \u0026#171;intrinsecamente illogico\u0026#187; e dunque lesivo dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in quanto incerto nella sua applicazione concreta e carente di un \u0026#171;preciso e concreto metro di giudizio\u0026#187;, idoneo a definire il carattere manifesto dell\u0026#8217;insussistenza del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;irragionevolezza della disposizione censurata si rivelerebbe, inoltre, nell\u0026#8217;inversione dell\u0026#8217;onere della prova in essa sancita. Il lavoratore, pur estraneo alle relative circostanze di fatto, dovrebbe dimostrarne la manifesta insussistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.5.\u0026#8211; In violazione degli artt. 1, 3, primo comma, 4 e 35 Cost., il legislatore avrebbe attuato \u0026#171;un illegittimo bilanciamento tra i valori in gioco delle due parti del rapporto\u0026#187; e avrebbe adottato una scelta penalizzante per il lavoratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.6.\u0026#8211; L\u0026#8217;inversione dell\u0026#8217;onere della prova a svantaggio del lavoratore entrerebbe in conflitto, inoltre, con il principio di eguaglianza sostanziale sancito dall\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.7.\u0026#8211; Il rimettente prospetta, infine, il contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24 Cost. La disposizione censurata comprimerebbe in maniera irragionevole e sproporzionata il diritto del lavoratore di agire in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare manifestamente infondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, il legislatore potrebbe scegliere tempi e modi della tutela del diritto del lavoratore di non essere arbitrariamente licenziato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge n. 92 del 2012 perseguirebbe l\u0026#8217;obiettivo di \u0026#171;introdurre un articolato sistema di rimedi, funzionale alla creazione di un mercato del lavoro \u0026#8220;inclusivo e dinamico\u0026#8221;\u0026#187; e, in questa prospettiva, si giustificherebbe la previsione del requisito della manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il trattamento differenziato tra il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rispecchierebbe la \u0026#171;diversit\u0026#224; sostanziale delle due situazioni\u0026#187;, l\u0026#8217;una legata a un comportamento del lavoratore, l\u0026#8217;altra a scelte organizzative del datore di lavoro. N\u0026#233; il datore di lavoro potrebbe attribuire alla ragione giustificatrice del licenziamento una qualificazione che prescinda dalla realt\u0026#224; effettuale e cos\u0026#236; attrarre entro l\u0026#8217;area del giustificato motivo oggettivo ipotesi che appartengono al licenziamento disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione del requisito della manifesta insussistenza del fatto bilancerebbe \u0026#171;l\u0026#8217;interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro con il principio di libert\u0026#224; dell\u0026#8217;iniziativa economica privata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Non potrebbe assurgere a utile termine di raffronto la disciplina dei licenziamenti collettivi, contraddistinta da \u0026#171;ulteriori ed evidenti esigenze di tutela della collettivit\u0026#224;, di natura tanto sociale quanto economica\u0026#187;, che reclamano la pi\u0026#249; energica tutela reale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Non sarebbero fondate neppure le censure che fanno leva sull\u0026#8217;indeterminatezza del criterio della manifesta insussistenza del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale presupposto, inteso sul piano probatorio come evidente assenza della giustificazione del recesso, risponderebbe all\u0026#8217;esigenza di escludere la rilevanza di \u0026#171;interessi contrapposti da bilanciare con quello del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro\u0026#187;. Peraltro, il lavoratore beneficerebbe di una \u0026#171;tutela indennitaria piena\u0026#187;, che garantirebbe \u0026#171;un adeguato ristoro del concreto pregiudizio sub\u0026#236;to a causa del licenziamento illegittimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, il requisito della manifesta insussistenza presenterebbe un significato sostanziale, in quanto denoterebbe la chiara pretestuosit\u0026#224; del licenziamento, nozione quest\u0026#8217;ultima da ritenersi autonoma rispetto a quella del licenziamento discriminatorio o ritorsivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe dunque \u0026#171;fisiologico\u0026#187; il margine di discrezionalit\u0026#224; attribuito al giudice, che potrebbe valorizzare \u0026#171;puntuali e molteplici criteri desumibili dall\u0026#8217;ordinamento\u0026#187;, nell\u0026#8217;esercizio del potere di valutazione delle circostanze del caso concreto che questa stessa Corte ha riconosciuto come imprescindibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Il differenziato sistema di rimedi presupporrebbe, pertanto, non la mera facilit\u0026#224; dell\u0026#8217;accertamento, ma la diversa gravit\u0026#224; dei vizi e costituirebbe il frutto di un prudente contemperamento degli interessi contrapposti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 97 del 2021), il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), \u0026#171;nella parte in cui prevede che, in caso di insussistenza del fatto, per disporre la reintegra occorra un quid pluris rappresentato dalla dimostrazione della \u0026#8220;manifesta\u0026#8221; insussistenza del fatto stesso\u0026#187;, posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure, formulate in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24 e 35 della Costituzione, si incentrano sul criterio della manifesta insussistenza del fatto, declinata come \u0026#171;evidenza piena\u0026#187; e \u0026#171;peculiare difformit\u0026#224;\u0026#187; rispetto al paradigma legale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente prospetta, in primo luogo, il contrasto con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in ragione dell\u0026#8217;arbitraria disparit\u0026#224; di trattamento tra il regime applicabile al licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, da un lato, e la disciplina del licenziamento determinato da un giustificato motivo oggettivo, dall\u0026#8217;altro lato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, nella prima fattispecie, la reintegrazione \u0026#232; subordinata al ricorrere dell\u0026#8217;insussistenza del fatto, nel licenziamento che trae origine da ragioni economiche \u0026#232; richiesta \u0026#8211; senza alcun \u0026#171;fondamento logico-giuridico\u0026#187; \u0026#8211; una insussistenza manifesta, che spetta al lavoratore dimostrare, con inversione dell\u0026#8217;onere della prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il contrasto con il principio di eguaglianza si apprezzerebbe anche sotto un distinto profilo, che attiene alla diversa regolamentazione prevista per i \u0026#171;licenziamenti individuali per motivo economico\u0026#187; e per i licenziamenti collettivi. Solo in quest\u0026#8217;ultima fattispecie si potrebbe disporre la reintegrazione nell\u0026#8217;ipotesi di violazione dei criteri di scelta, laddove \u0026#8211; nei licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo \u0026#8211; il requisito restrittivo in esame precluderebbe il ripristino del rapporto di lavoro e condurrebbe a una tutela meramente indennitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, sarebbe poi \u0026#171;illogica e irragionevole\u0026#187; l\u0026#8217;applicazione in chiave sostanziale di un criterio di matrice processuale, \u0026#171;totalmente impalpabile\u0026#187; e foriero di \u0026#171;risultati bizzarri e imponderabili\u0026#187;, in un contenzioso che presuppone \u0026#171;una ampia istruttoria, spesso molto complessa e sicuramente non \u0026#8220;facile\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn contrasto con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., la disposizione censurata rimetterebbe alla \u0026#171;scelta totalmente discrezionale\u0026#187; del giudice la determinazione delle tutele spettanti al lavoratore ingiustamente licenziato, senza fornire alcun \u0026#171;criterio serio ed omogeneo, uguale per tutti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; La disposizione \u0026#232; censurata in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., anche sotto un diverso profilo. Con \u0026#171;una regola illogica e irrazionale\u0026#187;, essa imporrebbe al lavoratore la dimostrazione di \u0026#171;un fatto negativo [\u0026#8230;] e dai contorni indefiniti\u0026#187;, che rientrerebbe \u0026#171;nella sfera di disponibilit\u0026#224; anche probatoria del datore di lavoro\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il rimettente denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 1, 3, primo comma, 4 e 35 Cost. Nel subordinare la reintegrazione alla manifesta insussistenza del fatto, che nulla aggiungerebbe \u0026#171;al disvalore della fattispecie estintiva\u0026#187; e non varrebbe a tutelare la \u0026#171;libert\u0026#224; di iniziativa economica privata\u0026#187;, il legislatore avrebbe delineato un assetto \u0026#171;marcatamente ed ingiustificatamente sbilanciato in favore del datore di lavoro e, di contro, ingiustificatamente penalizzante per il lavoratore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Sarebbe violato, inoltre, l\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina censurata, nell\u0026#8217;imporre al lavoratore l\u0026#8217;onere della prova di \u0026#171;un fatto dai contorni incerti\u0026#187;, ne limiterebbe la libert\u0026#224; e l\u0026#8217;eguaglianza, in contraddizione con l\u0026#8217;obiettivo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u0026#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u0026#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Il rimettente denuncia, infine, la violazione degli artt. 3, primo comma, e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, nell\u0026#8217;introdurre \u0026#171;un meccanismo privo di criteri applicativi oggettivi\u0026#187; e nell\u0026#8217;onerare il lavoratore della prova di fatti estranei alla sua sfera di conoscenza, pregiudicherebbe e renderebbe comunque \u0026#171;eccessivamente difficoltoso l\u0026#8217;esercizio\u0026#187; del suo diritto di agire in giudizio. Il lavoratore non potrebbe prevedere \u0026#171;le proprie chance di successo\u0026#187; e, dunque, non potrebbe chiedere a ragion veduta di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono sorte nel giudizio di opposizione promosso dal datore di lavoro contro l\u0026#8217;ordinanza che, all\u0026#8217;esito della fase sommaria, ha annullato il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e ha disposto la reintegrazione del lavoratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;odierno rimettente, nel medesimo giudizio, ha dapprima sollevato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina che contemplava la natura meramente facoltativa della reintegrazione nel licenziamento illegittimo intimato per giustificato motivo oggettivo (ordinanza iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 59 del 2021, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello statuto dei lavoratori, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, \u0026#171;pu\u0026#242; altres\u0026#236; applicare\u0026#187;, invece che \u0026#171;applica altres\u0026#236;\u0026#187;, la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente sospetta ora di illegittimit\u0026#224; costituzionale il requisito della manifesta insussistenza del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Nel giudizio a cognizione piena, introdotto dall\u0026#8217;opposizione di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, il Tribunale rimettente \u0026#232; chiamato a valutare i presupposti della reintegrazione e, in particolare, la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn punto di rilevanza, il giudice a quo argomenta che il dibattito processuale si dispiega proprio su tale profilo, dedotto dal lavoratore e contestato dall\u0026#8217;impresa. Per definire la controversia, \u0026#232; dunque necessario applicare la disposizione censurata, che delinea gli elementi costitutivi della reintegrazione, ora obbligatoria in virt\u0026#249; della pronuncia di questa Corte. Tali elementi devono essere vagliati nel giudizio principale, in cui si dibatte sul diritto del lavoratore di trattenere l\u0026#8217;indennit\u0026#224; che ha percepito in sostituzione della reintegrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa caducazione del requisito in esame incide sul percorso argomentativo che conduce alla decisione, in quanto rende superflua ogni indagine sul carattere manifesto dell\u0026#8217;insussistenza accertata. Da questo punto di vista, trova conferma la rilevanza delle questioni proposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il Tribunale di Ravenna procede alla disamina del diritto vivente, che configura l\u0026#8217;insussistenza manifesta del fatto come assenza \u0026#8211; evidente e facilmente verificabile \u0026#8211; dei presupposti che legittimano il recesso e come elemento rivelatore del carattere pretestuoso del licenziamento intimato. A fronte dell\u0026#8217;univoco dato testuale e di un indirizzo oramai consolidato della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, il giudice a quo esclude la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione adeguatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente prende le mosse dalle enunciazioni di principio della pronuncia di questa Corte, per dimostrare l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con la Costituzione di un requisito che, nel precedente giudizio, non formava oggetto di censura (sentenza n. 59 del 2021, punto 5 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in ordine alla non manifesta infondatezza, rispetto a ciascuno dei parametri invocati, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione offre una motivazione sufficiente, che consente a questa Corte di scrutinare il merito delle questioni proposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Sul merito si diffonde anche la difesa dello Stato, che ha replicato in maniera esaustiva agli argomenti del rimettente, senza eccepire alcun profilo preliminare di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il fulcro delle censure risiede nell\u0026#8217;attribuzione al giudice di \u0026#171;insondabili e insindacabili poteri discrezionali\u0026#187;, sprovvisti di ogni \u0026#171;riferimento concreto e specifico\u0026#187; e diversi dalla \u0026#171;discrezionalit\u0026#224; che si muove all\u0026#8217;interno di confini ragionevolmente delimitati dal legislatore, che \u0026#232; al contrario il valore aggiunto della giurisdizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, il requisito censurato darebbe \u0026#224;dito a molteplici \u0026#171;incertezze applicative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione formulata in relazione all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La disposizione censurata \u0026#232; stata introdotta dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, che ha inteso adeguare la disciplina dei licenziamenti \u0026#171;alle esigenze del mutato contesto di riferimento\u0026#187;, allo scopo di ridistribuire \u0026#171;in modo pi\u0026#249; equo le tutele dell\u0026#8217;impiego\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale verte sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive e organizzative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, lo statuto dei lavoratori appresta, a seconda delle dimensioni dell\u0026#8217;impresa, un diversificato apparato di tutele.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Quando sia manifesta l\u0026#8217;insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, opera la tutela reintegratoria, oggi non pi\u0026#249; facoltativa in seguito all\u0026#8217;intervento correttivo di questa Corte (sentenza n. 59 del 2021). All\u0026#8217;ordine di reintegrazione si affianca la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennit\u0026#224; risarcitoria, parametrata all\u0026#8217;ultima retribuzione globale di fatto e comunque non superiore all\u0026#8217;importo di dodici mensilit\u0026#224;, per il periodo che intercorre dal licenziamento alla effettiva reintegrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tale somma occorre detrarre quanto il lavoratore, nel periodo di estromissione, abbia percepito per lo svolgimento di altre attivit\u0026#224; lavorative (aliunde perceptum) e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (aliunde percipiendum). Il datore di lavoro \u0026#232; poi obbligato a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro sin dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennit\u0026#224; risarcitoria onnicomprensiva, determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ultima retribuzione globale di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; si tiene conto dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica, del comportamento e delle condizioni delle parti e \u0026#171;delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell\u0026#8217;ambito della procedura di cui all\u0026#8217;articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni\u0026#187;. Se, nel corso del giudizio, il licenziamento risulti \u0026#171;determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari\u0026#187;, come recita il settimo comma dell\u0026#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970, troveranno applicazione \u0026#171;le relative tutele\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell\u0026#8217;ordinamento repubblicano (art. 1 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attuazione di tali principi \u0026#232; demandata alle valutazioni discrezionali del legislatore (fra le molte, sentenze n. 59 del 2021, n. 150 del 2020 e n. 194 del 2018), chiamato ad apprestare un equilibrato sistema di tutele.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha tuttavia ribadito che il legislatore, pur nell\u0026#8217;ampio margine di apprezzamento di cui dispone, \u0026#232; vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 59 del 2021). La diversit\u0026#224; dei rimedi previsti dalla legge deve sempre essere sorretta da una giustificazione plausibile e deve assicurare l\u0026#8217;adeguatezza delle tutele riservate al lavoratore illegittimamente espulso, nelle quali la reintegrazione non costituisce \u0026#171;l\u0026#8217;unico possibile paradigma attuativo\u0026#187; dei principi costituzionali (sentenza n. 59 del 2021; cos\u0026#236; anche sentenza n. 46 del 2000, punto 5 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;attuazione dei principi sanciti dagli artt. 4 e 35 Cost., essenziale \u0026#232; il compito del giudice, chiamato a ponderare la particolarit\u0026#224; di ogni vicenda e a individuare di volta in volta la tutela pi\u0026#249; efficace, sulla base delle indispensabili indicazioni fornite dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La disciplina censurata si pone in contrasto con i principi richiamati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Nel peculiare sistema delineato dalla legge n. 92 del 2012, la reintegrazione, sia per i licenziamenti disciplinari sia per quelli economici, si incardina sulla nozione di insussistenza del fatto, che chiama in causa l\u0026#8217;aspetto qualificante dei presupposti di legittimit\u0026#224; del licenziamento (sentenza n. 59 del 2021, punto 9 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; onere del datore di lavoro dimostrare tali presupposti, alla luce dell\u0026#8217;art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi. In armonia con le indicazioni delineate da questa Corte (sentenza n. 45 del 1965, punto 4 del Considerato in diritto), la prospettiva sostanziale e quella processuale convergono nell\u0026#8217;attuare le \u0026#171;doverose garanzie\u0026#187; che il dettato costituzionale prescrive, allo scopo di salvaguardare la dignit\u0026#224; della persona del lavoratore ingiustamente licenziato per \u0026#171;notevole inadempimento degli obblighi contrattuali\u0026#187; o per \u0026#171;ragioni inerenti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva, all\u0026#8217;organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa\u0026#187; (art. 3 della legge n. 604 del 1966).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fatto che \u0026#232; all\u0026#8217;origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di collocare altrove il lavoratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fatto si devono dunque ricondurre l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; e la genuinit\u0026#224; della scelta imprenditoriale. Su questi aspetti il giudice \u0026#232; chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimit\u0026#224;, che non pu\u0026#242; \u0026#171;sconfinare in un sindacato di congruit\u0026#224; e di opportunit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 59 del 2021, punto 5 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa preclusione di un pi\u0026#249; penetrante sindacato di merito emerge, tra l\u0026#8217;altro, dall\u0026#8217;art. 30, comma 1, primo periodo, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l\u0026#8217;impiego, di incentivi all\u0026#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch\u0026#233; misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), che oggi consente di impugnare per violazione di norme di diritto la sentenza che travalichi i limiti posti dalla legge alla valutazione del giudice (secondo periodo, aggiunto dall\u0026#8217;art. 1, comma 43, della legge n. 92 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito del licenziamento economico, il richiamo all\u0026#8217;insussistenza del fatto vale a circoscrivere la reintegrazione ai vizi pi\u0026#249; gravi, che investono il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell\u0026#8217;atto di recesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRientrano nell\u0026#8217;area della tutela indennitaria le ipotesi in cui il licenziamento \u0026#232; illegittimo per aspetti che, pur condizionando la legittimit\u0026#224; del licenziamento, esulano dal fatto giuridicamente rilevante, inteso in senso stretto. In tale ambito si colloca il mancato rispetto della buona fede e della correttezza che presiedono alla scelta dei lavoratori da licenziare, quando questi appartengono a personale omogeneo e fungibile (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 maggio 2021, n. 13643).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione del carattere manifesto di una insussistenza del fatto, gi\u0026#224; delimitata e coerente con un sistema che preclude il sindacato delle scelte imprenditoriali, presenta i profili di irragionevolezza intrinseca gi\u0026#224; posti in risalto nella sentenza n. 59 del 2021, che ha preso in esame il carattere meramente facoltativo della reintegrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il requisito del carattere manifesto, in quanto riferito all\u0026#8217;insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, \u0026#232;, anzitutto, indeterminato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Questa Corte ha evidenziato che \u0026#232; problematico, nella prassi, il discrimine tra l\u0026#8217;evidenza conclamata del vizio e l\u0026#8217;insussistenza pura e semplice del fatto (sentenza n. 59 del 2021, punto 10.1. del Considerato in diritto). Il criterio prescelto dal legislatore si presta, infatti, a incertezze applicative (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 luglio 2016, n. 14021) e pu\u0026#242; condurre a soluzioni difformi, con conseguenti ingiustificate disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi rivela labile la definizione di un elemento di fattispecie, che richiede un apprezzamento imprevedibile e mutevole, senza alcuna indicazione utile a orientarne gli esiti. La scelta tra due forme di tutela profondamente diverse \u0026#232; rimessa a una valutazione non ancorata a precisi punti di riferimento, tanto pi\u0026#249; necessari quando vi sono fondamentali esigenze di certezza, legate alle conseguenze che la scelta stessa determina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, non viene in rilievo quella discrezionalit\u0026#224; \u0026#8211; richiamata anche dalla difesa dello Stato \u0026#8211; che si sostanzia nel ponderato apprezzamento \u0026#171;delle particolarit\u0026#224; del caso concreto, in base a puntuali e molteplici criteri desumibili dall\u0026#8217;ordinamento, frutto di una evoluzione normativa risalente e di una prassi collaudata\u0026#187; (sentenza n. 59 del 2021, punto 10.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ruolo cruciale di una discrezionalit\u0026#224; indirizzata da parametri attendibili e coerenti \u0026#232; stato peraltro riconosciuto da questa Corte nella determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria per i licenziamenti viziati dal punto di vista sostanziale (sentenza n. 194 del 2018) o formale (sentenza n. 150 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Il requisito della manifesta insussistenza demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di pi\u0026#249; priva di un plausibile fondamento empirico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon solo il riferimento alla manifesta insussistenza non racchiude alcun criterio idoneo a chiarirne il senso; esso entra anche in tensione con un assetto normativo che conferisce rilievo al fatto e si prefigge in tal modo di valorizzare elementi oggettivi, in una prospettiva di immediato e agevole riscontro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sussistenza di un fatto non si presta a controvertibili graduazioni in chiave di evidenza fenomenica, ma evoca piuttosto una alternativa netta, che l\u0026#8217;accertamento del giudice \u0026#232; chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;elemento distintivo dell\u0026#8217;insussistenza manifesta neppure si connette razionalmente alla peculiarit\u0026#224; delle diverse fattispecie di licenziamento, che questa Corte ha ribadito alla luce delle differenze che intercorrono tra i licenziamenti disciplinari, con la connessa violazione degli obblighi contrattuali, e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dovuti a scelte tecniche e organizzative (sentenza n. 59 del 2021, punto 9 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; L\u0026#8217;irragionevolezza del criterio enucleato dal legislatore si coglie anche da un\u0026#8217;altra angolazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Il presupposto in esame non ha alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato, che non \u0026#232; pi\u0026#249; grave, solo perch\u0026#233; l\u0026#8217;insussistenza del fatto pu\u0026#242; essere agevolmente accertata in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, nelle controversie che attengono a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, il quadro probatorio \u0026#232; spesso articolato, tanto da non essere compatibile con una verifica prima facie dell\u0026#8217;insussistenza del fatto, che la legge richiede ai fini della reintegrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Il criterio della manifesta insussistenza, inoltre, risulta eccentrico nell\u0026#8217;apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravit\u0026#224; dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearit\u0026#224; e alla celerit\u0026#224; dell\u0026#8217;accertamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;imprevedibile dialettica processuale e dalle variabili, che condizionano il diverso grado dell\u0026#8217;approfondimento istruttorio necessario, derivano conseguenze di considerevole impatto sul versante sostanziale, tutte riconducibili al presupposto censurato, che prescinde dalla tipologia del vizio dell\u0026#8217;atto espulsivo o dal ricorrere di altri razionali elementi distintivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.3.\u0026#8211; Infine, nel far leva su un requisito indeterminato e per di pi\u0026#249; svincolato dal disvalore dell\u0026#8217;illecito, la disposizione censurata si riflette sul processo e ne complica taluni passaggi, con un aggravio irragionevole e sproporzionato. Oltre all\u0026#8217;accertamento, non di rado complesso, della sussistenza o della insussistenza di un fatto, essa impegna le parti, e con esse il giudice, nell\u0026#8217;ulteriore verifica della pi\u0026#249; o meno marcata graduazione dell\u0026#8217;eventuale insussistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ben vedere, un sistema cos\u0026#236; congegnato vanifica l\u0026#8217;obiettivo della rapidit\u0026#224; e della pi\u0026#249; elevata prevedibilit\u0026#224; delle decisioni e finisce per contraddire la finalit\u0026#224; di una equa redistribuzione delle tutele dell\u0026#8217;impiego (art. 1, comma 1, lettera c, della legge n. 92 del 2012), che ha in tali caratteristiche della tutela giurisdizionale il suo caposaldo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata risiede, pertanto, anche in uno squilibrio tra i fini enunciati e i mezzi in concreto prescelti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Si deve dichiarare, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, limitatamente alla parola \u0026#171;manifesta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbiti gli ulteriori profili di censura illustrati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), limitatamente alla parola \u0026#171;manifesta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220519120843.pdf","oggetto":"Lavoro e occupazione - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento - Applicazione della tutela reintegratoria - Condizioni - Accertamento della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44898","titoletto":"Lavoro - Licenziamento individuale - Diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato - Individuazione dei rimedi a sua tutela - Spettanza al legislatore, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Essenzialità della valutazione effettuata, nel caso concreto, dal giudice. (Classif. 138013).","testo":"Il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta dall\u0027art. 1 Cost. al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell\u0027ordinamento repubblicano. L\u0027attuazione di tali principi è demandata al legislatore che, pur nell\u0027ampio margine di apprezzamento di cui dispone, è vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza. La diversità dei rimedi previsti dalla legge deve infatti sempre essere sorretta da una giustificazione plausibile e deve assicurare l\u0027adeguatezza delle tutele riservate al lavoratore illegittimamente espulso, tra le quali la reintegrazione non costituisce l\u0027unico possibile paradigma attuativo dei richiamati principi costituzionali. Al riguardo, essenziale è il compito del giudice, chiamato a ponderare la particolarità di ogni vicenda e a individuare di volta in volta la tutela più efficace, sulla base delle indispensabili indicazioni fornite dalla legge. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 59/2021 - mass. 43754; S. 150/2020 - mass. 43444; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 46/2000 - mass. 25162; S. 45/1965\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44899","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44899","titoletto":"Lavoro - Licenziamento individuale - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Insussistenza del fatto - Condizione per il reintegro - Carattere manifesto dell\u0027insussistenza - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 138013).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall\u0027art. 1, comma 42, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 92 del 2012, limitatamente alla parola «manifesta». La norma censurata dal Tribunale di Ravenna, nel prevedere che, per poter disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, il giudice debba accertare la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, presenta i profili di irragionevolezza intrinseca già posti in risalto nella sentenza n. 59 del 2021, che ha preso in esame il carattere meramente facoltativo della reintegrazione. Il requisito della manifesta insussistenza è indeterminato, demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico e neppure si connette razionalmente alla peculiarità delle diverse fattispecie di licenziamento. Il presupposto, inoltre, non ha alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato e risulta eccentrico nell\u0027apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell\u0027accertamento. In questo modo, infine, la disposizione censurata si riflette sul processo e ne complica taluni passaggi, con un aggravio irragionevole e sproporzionato. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 59/2021\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44898","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"20/05/1970","data_nir":"1970-05-20","numero":"300","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"come modificato dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/06/2012","data_nir":"2012-06-28","numero":"92","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"42","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41677","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 125/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2612","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41699","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 125/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1889","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41739","autore":"Armone G.","titolo":"Le tutele contro i licenziamenti illegittimi nella giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43893","autore":"Ballestrero M. 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Due referendum per cambiare la disciplina dei licenziamenti","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Lavoro e diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.140 - A.393","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42457","autore":"Cafiero S.","titolo":"Una nuova pronuncia di illegittimità costituzionale sulla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nella \"riforma Fornero\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"147","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42457_2022_125.pdf","nome_file_fisico":"125_2022+1_Cafiero.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42191","autore":"Cataudella M.C.","titolo":"La Corte costituzionale interviene nuovamente sul licenziamento per GMO: ai fini della reintegrazione non è più necessario che l\u0027insussistenza del fatto sia manifesta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41362","autore":"Cester C.","titolo":"Ancora un intervento demolitorio della Corte costituzionale sul novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"8-9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41947","autore":"Corti M.","titolo":"Diritto del lavoro e scienza economica. 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