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S. e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, con ordinanza del 27 marzo 2023, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di G. S.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 dicembre 2023 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Giorgia Calella per G. S.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 27 marzo 2023 (reg. ord. n. 78 del 2023), il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 14 (Modalit\u0026#224; di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 \u0026#171;Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea\u0026#187;), nella parte in cui richiede, quale requisito di ammissione all\u0026#8217;esame d\u0026#8217;idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente (NCC), \u0026#171;l\u0026#8217;assenza di carichi pendenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il citato art. 8, al comma 1, dispone che i soggetti interessati a sostenere il suddetto esame devono presentare domanda alla commissione provinciale appositamente costituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) della Regione Puglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuindi, al censurato comma 3, stabilisce che a tale \u0026#171;domanda, a pena di esclusione, [\u0026#8230;], deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell\u0026#8217;atto di notoriet\u0026#224; attestante\u0026#187;, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;l\u0026#8217;assenza di carichi pendenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono sorte nel corso del giudizio instaurato da G. S. per ottenere la caducazione del provvedimento con cui la CCIAA di Taranto ha annullato d\u0026#8217;ufficio, in via di autotutela, \u0026#171;il superamento dell\u0026#8217;esame di idoneit\u0026#224;\u0026#187; da questi sostenuto al fine della successiva iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli e dei natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in quanto, all\u0026#8217;esito dei controlli in seguito effettuati, \u0026#232; emersa la pendenza nei suoi confronti di due carichi penali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito dell\u0026#8217;appello avverso la sentenza di prime cure, che ha respinto il ricorso ritenendo che la CCIAA avesse correttamente applicato la disposizione censurata, sulla cui asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; fondato uno dei motivi di gravame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl provvedimento oggetto del processo principale trae, infatti, origine dalla previsione recata dalla disposizione sospettata, alla cui stregua la sola esistenza di un qualsiasi carico penale pendente impedirebbe l\u0026#8217;ammissione al suddetto esame d\u0026#8217;idoneit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sollevate, pertanto, sarebbero rilevanti, poich\u0026#233; l\u0026#8217;ambita pronuncia ablativa di questa Corte farebbe venir meno il requisito in discorso e condurrebbe all\u0026#8217;accoglimento dell\u0026#8217;impugnazione, il cui esito, d\u0026#8217;altra parte, dipenderebbe unicamente dalla soluzione dei prospettati dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, essendo prive di fondamento le ulteriori doglianze dell\u0026#8217;appellante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e ritiene che la disposizione sospettata violi, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;professioni\u0026#187;, perch\u0026#233; si porrebbe in contrasto con la norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione non contemplerebbe, infatti, l\u0026#8217;inesistenza di carichi pendenti quale \u0026#171;requisito di accesso all\u0026#8217;iscrizione nel ruolo della figura professionale in esame\u0026#187;, limitandosi, da un lato, a prevedere la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le CCIAA ai fini del rilascio della licenza per l\u0026#8217;esercizio del servizio di taxi e dell\u0026#8217;autorizzazione per l\u0026#8217;esercizio del servizio di NCC (comma 5); dall\u0026#8217;altro, a subordinare la suddetta iscrizione esclusivamente al possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida dei veicoli (comma 2) e al superamento dell\u0026#8217;esame finalizzato ad accertare l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;esercizio dei servizi in questione. Accertamento da compiere, tuttavia, sottolinea il rimettente, \u0026#171;con particolare riferimento\u0026#187; alla sola \u0026#171;conoscenza geografica e toponomastica\u0026#187; (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui il dedotto \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e, considerato che la disciplina in esame sarebbe ascrivibile alla materia delle professioni e che in tale ambito materiale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sono citate, fra le altre, le sentenze n. 209 del 2020 e n. 98 del 2013), spetterebbe allo Stato l\u0026#8217;individuazione, non solo delle figure professionali, ma anche dei relativi titoli abilitanti, senza che le regioni possano introdurre requisiti ulteriori, \u0026#171;non potendosi avere\u0026#187;, con riferimento alla \u0026#171;professione \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e, una disciplina differenziata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, altres\u0026#236;, che la disposizione regionale censurata \u0026#171;contrasti con il canone di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, sotteso all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto vari punti di vista\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.1\u0026#8211; Rispetto all\u0026#8217;esigenza di assicurare l\u0026#8217;affidabilit\u0026#224; morale dei futuri conduttori, la disposizione denunciata, infatti, non terrebbe in considerazione, in particolare, la gravit\u0026#224; e l\u0026#8217;\u0026#171;eventuale riflesso sulla professione che si intende esercitare\u0026#187; delle fattispecie di reato \u0026#171;che possono essere ricomprese nella previsione dei \u0026#8220;carichi pendenti\u0026#8221;\u0026#187;, e, per di pi\u0026#249;, prescinderebbe da una \u0026#171;valutazione da parte della [\u0026#8230;] Commissione\u0026#187; deputata all\u0026#8217;accertamento dei requisiti d\u0026#8217;idoneit\u0026#224; professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio di ragionevolezza sarebbe, inoltre, compromesso perch\u0026#233; la preclusione in parola, essendo ancorata alla sola pendenza del carico, opererebbe in virt\u0026#249; del \u0026#171;mero esercizio dell\u0026#8217;azione penale da parte del P.M., \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 60 c.p.p., in assenza di qualsivoglia vaglio da parte dell\u0026#8217;organo giudicante, anche di tipo sommario \u0026#8211; quale quello espresso in sede di rinvio a giudizio o in sede di adozione di una misura cautelare personale \u0026#8211; ovvero in assenza di una sentenza di condanna anche di primo grado\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione sospettata \u0026#8211; evidenzia, infine, il rimettente \u0026#8211; nemmeno terrebbe conto della pena massima edittale irrogabile in relazione al reato oggetto del carico pendente e, quindi, dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici, mentre l\u0026#8217;alinea successivo a quello censurato condiziona la rilevanza ostativa delle condanne proprio alla condizione che sia stata inflitta tale pena accessoria. Ci\u0026#242; determinerebbe il paradossale risultato che, in presenza di reati che non potrebbero comportarla, la preclusione in esame scatterebbe comunque per la sola pendenza del carico e non opererebbe, invece, una volta intervenuta la condanna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; I medesimi rilievi conducono il Consiglio di Stato a ritenere conclusivamente violato anche l\u0026#8217;art. 41 Cost., con riferimento alla libert\u0026#224; di iniziativa economica \u0026#171;cui si correla l\u0026#8217;esercizio delle professioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe, difatti, ravvisabile una ragionevole e proporzionata correlazione tra la preclusione della possibilit\u0026#224; di svolgere la professione \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e in virt\u0026#249; della \u0026#171;mera pendenza di un carico penale, riferibile a qualsivoglia fattispecie di reato\u0026#187;, e le esigenze di tutela espresse dall\u0026#8217;evocato parametro costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il ricorrente nel processo principale, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate in forza di argomentazioni analoghe a quelle addotte dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e insistendo, nella memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, nelle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; La Regione Puglia non \u0026#232; intervenuta in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 27 marzo 2023 (reg. ord. n. 78 del 2023), il Consiglio di Stato, sezione quinta, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, nella parte in cui richiede, quale requisito di ammissione all\u0026#8217;esame d\u0026#8217;idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, \u0026#171;l\u0026#8217;assenza di carichi pendenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Questi servizi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 21 del 1992, costituiscono autoservizi pubblici non di linea e la suddetta legge regionale stabilisce che la domanda di ammissione al suddetto esame d\u0026#8217;idoneit\u0026#224; (di cui agli artt. 6, comma 3, e 8) deve essere corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione sostitutiva dell\u0026#8217;atto di notoriet\u0026#224; attestante, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;l\u0026#8217;assenza di carichi pendenti\u0026#187; (art. 8, comma 3, primo alinea).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Secondo il Consiglio di Stato quest\u0026#8217;ultima previsione violerebbe, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;professioni\u0026#187;, perch\u0026#233;, posto che le discipline regionali, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non potrebbero porsi in contrasto con \u0026#171;i principi fissati dalla legge quadro statale\u0026#187;, imporrebbe un requisito di accesso alla professione, concernente l\u0026#8217;esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, non contemplato dalla norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 6 della legge n. 21 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il rimettente ritiene che la disposizione sospettata \u0026#171;contrasti con il canone di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, sotteso all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto vari punti di vista\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma pugliese, infatti, precluderebbe l\u0026#8217;ammissione all\u0026#8217;esame d\u0026#8217;idoneit\u0026#224; a prescindere dalla gravit\u0026#224; e dall\u0026#8217;\u0026#171;eventuale riflesso sulla professione che si intende esercitare\u0026#187; delle fattispecie di reato \u0026#171;che possono essere ricomprese nella previsione dei \u0026#8220;carichi pendenti\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;effetto ostativo risulterebbe connesso \u0026#171;al mero esercizio dell\u0026#8217;azione penale da parte del P.M.\u0026#187;, in assenza di qualsivoglia vaglio da parte dell\u0026#8217;organo giudicante, anche di tipo sommario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il suddetto effetto si produrrebbe in mancanza di ogni motivata valutazione da parte delle commissioni provinciali, costituite presso le CCIAA, deputate allo svolgimento dell\u0026#8217;esame di idoneit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, prescindendo dall\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici, alla cui irrogazione l\u0026#8217;alinea successivo a quello censurato subordina, invece, la rilevanza ostativa delle condanne, il filtro di ammissione in esame darebbe altres\u0026#236; luogo a un\u0026#8217;irragionevole contraddizione: in presenza di reati che non comportano la suddetta interdizione, la preclusione \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e scatterebbe comunque, per effetto della mera pendenza del carico, mentre non opererebbe una volta intervenuta la condanna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce delle medesime considerazioni sarebbe, infine, violato l\u0026#8217;art. 41 Cost., dal momento che l\u0026#8217;ostativit\u0026#224; della \u0026#171;mera pendenza di un carico penale, riferibile a qualsivoglia fattispecie di reato\u0026#187;, determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole e sproporzionata compressione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. deve, in via preliminare, essere dichiarata inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Consiglio di Stato assume che la disposizione regionale denunciata sia riconducibile alla materia \u0026#171;professioni\u0026#187; e, pertanto, risulti censurabile per contrasto con l\u0026#8217;evocato parametro costituzionale nella formulazione vigente, derivante dalla riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non considera che la norma pugliese \u0026#232; anteriore a tale riforma costituzionale e non ha subito modifiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, invece, pi\u0026#249; volte affermato \u0026#171;la necessit\u0026#224; che lo scrutinio sia riferito ai parametri in vigore al momento dell\u0026#8217;emanazione della normativa regionale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e sentenze n. 130 del 2015 e n. 62 del 2012) e ha ritenuto inammissibili questioni sollevate senza motivare \u0026#8220;in ordine alle ragioni per le quali [si] ritiene di dover evocare parametri sopravvenuti all\u0026#8217;adozione della legge regionale\u0026#8221; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanza n. 247 del 2016)\u0026#187; (sentenza n. 52 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, non adducendo alcun argomento al riguardo, pregiudica la motivazione posta a sostegno della non manifesta infondatezza e ci\u0026#242; si ripercuote sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, la censura di violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; e di quello di ragionevolezza, tutelati dall\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Come si \u0026#232; chiarito, la disposizione regionale sospettata condiziona all\u0026#8217;assenza di carichi pendenti l\u0026#8217;ammissione all\u0026#8217;esame d\u0026#8217;idoneit\u0026#224; professionale, il cui superamento \u0026#232; funzionale all\u0026#8217;iscrizione nel ruolo dei conducenti e al conseguimento della licenza per l\u0026#8217;esercizio del servizio di taxi e dell\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio del servizio di NCC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questi termini, essa impedisce la partecipazione al suddetto esame in virt\u0026#249; della mera pendenza di un qualsiasi carico penale: ogni ipotesi di reato prevista dalla legislazione, una volta oggetto d\u0026#8217;imputazione, finisce, quindi, per determinare tale effetto ostativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al principio di proporzionalit\u0026#224;, in tal caso, non attiene alla legittimit\u0026#224; del fine che il legislatore regionale sembra essersi prefissato, che, in astratto, potrebbe apparire funzionale a garantire un adeguato svolgimento di servizi pubblici, quali quelli di taxi e di NCC, che si svolgono a stretto contatto con gli utenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiguarda, piuttosto, il macroscopico difetto, in concreto, di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore pugliese e il fine che questi intende perseguire, perch\u0026#233; la disposizione censurata finisce per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l\u0026#8217;affidabilit\u0026#224; dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all\u0026#8217;esame in questione. Qualsiasi ipotesi di reato, infatti, impedisce, contrassegnando la persona con un abnorme stigma sociale, la possibilit\u0026#224; di svolgere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa quale quella in oggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 161 del 2018, questa Corte, del resto, ha s\u0026#236; escluso il contrasto con il principio di proporzionalit\u0026#224; di norme che, in sostanza, precludono, a coloro che abbiano subito una condanna penale per determinati reati, il mantenimento (e, a monte, il conseguimento) dell\u0026#8217;autorizzazione allo svolgimento della professione di autotrasportatore di cose per conto terzi e di viaggiatori con autobus. Ma ci\u0026#242; proprio in quanto non si trattava di un\u0026#8217;elencazione \u0026#171;casuale\u0026#187;, perch\u0026#233; dettata \u0026#171;ora dall\u0026#8217;oggettiva gravit\u0026#224; della violazione, ora dalla relazione fra questa e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dall\u0026#8217;interessato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995 non effettua, invece, alcuna selezione e produce, in tal modo, un effetto interdittivo del tutto sproporzionato, operando, come detto, anche in relazione a molteplici fattispecie che non manifestano alcuna correlazione causale tra il requisito in parola e lo scopo cui esso stesso dovrebbe essere funzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; La preclusione stabilita dalla norma regionale, oltretutto, sorge per effetto della mera pendenza del carico penale e, quindi \u0026#8211; in virt\u0026#249; del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), e 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)\u0026#187; \u0026#8211;, sin dal momento dell\u0026#8217;assunzione della qualit\u0026#224; di imputato ai sensi dell\u0026#8217;art. 60 del codice di procedura penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, invece, ha precisato che la \u0026#171;linea tendenziale dell\u0026#8217;ordinamento\u0026#187; \u0026#232; quella di ritenere che lo specifico presupposto di operativit\u0026#224; di effetti extrapenali \u0026#8211; analoghi a quelli previsti dalla disposizione censurata \u0026#8211; debba essere \u0026#171;che l\u0026#8217;accertamento della responsabilit\u0026#224; penale sia stato oggetto di un primo vaglio giudiziario\u0026#187;, sicch\u0026#233; sia ravvisabile \u0026#171;un nesso affidabile \u0026#8211; quale riflesso del diritto dell\u0026#8217;indagato a non essere considerato colpevole, nel procedimento penale, sino all\u0026#8217;emanazione di un provvedimento irrevocabile di condanna \u0026#8211; tra la possibile responsabilit\u0026#224; penale e l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; a svolgere determinate attivit\u0026#224; richiedenti particolari requisiti di moralit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 152 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, lo stesso legislatore statale ha oggi chiarito in via generale, all\u0026#8217;art. 335-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. proc. pen., che \u0026#171;[l]a mera iscrizione nel registro di cui all\u0026#8217;articolo 335 non pu\u0026#242;, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato \u0026#232; attribuito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; In definitiva, omettendo di delimitare, all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;intera area del diritto penale, gli eventuali reati ostativi pertinenti rispetto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; da espletare e addirittura prescindendo da qualsiasi vaglio dell\u0026#8217;imputazione da parte del giudice, la disposizione in esame non pu\u0026#242; superare il test\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, inoltre, all\u0026#8217;alinea successivo a quello censurato, disciplina specificamente anche le condanne, circoscrivendone, tuttavia, l\u0026#8217;efficacia ostativa a quelle che comportano l\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che, mentre la sola formulazione dell\u0026#8217;imputazione per un reato, il cui accertamento non conduce all\u0026#8217;irrogazione di tale pena accessoria, impedisce comunque, stante la mera pendenza del carico penale, la partecipazione all\u0026#8217;esame d\u0026#8217;idoneit\u0026#224;, questa, paradossalmente, non \u0026#232; invece preclusa dalla condanna per quello stesso reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che determina, sotto questo profilo, anche la violazione del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Rimane assorbito l\u0026#8217;ulteriore profilo di censura dedotto dal rimettente in ordine alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., inerente all\u0026#8217;assenza di una motivata valutazione delle commissioni provinciali costituite presso le CCIAA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 8, comma 3, censurato, prescrivendo il requisito dell\u0026#8217;insussistenza di carichi pendenti, per quanto esposto finisce anche per comprimere irragionevolmente la libert\u0026#224; di iniziativa economica privata di cui all\u0026#8217;art. 41, primo comma, Cost., perch\u0026#233; si traduce in \u0026#171;una indebita barriera all\u0026#8217;ingresso nel mercato\u0026#187; (sentenza n. 7 del 2021) dei servizi in questione, gi\u0026#224;, peraltro, caratterizzato, come pi\u0026#249; volte ha rimarcato l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato (da ultimo, mediante segnalazione del 3 novembre 2023, rif. n. S4778), da una inadeguata apertura all\u0026#8217;ingresso di nuovi soggetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, la necessit\u0026#224; di evitare ingiustificate barriere nello specifico settore del trasporto di persone mediante il servizio di NCC \u0026#232; stata di recente precisata anche dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, per la quale restrizioni alla libert\u0026#224; di stabilimento possono essere ammesse purch\u0026#233; rispettino, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;il principio di proporzionalit\u0026#224;, il che implica che esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per conseguirlo\u0026#187; (sentenza 8 giugno 2023, in causa C-50/21, Prestige and Limousine SL).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Va quindi dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; per violazione degli artt. 3, primo comma, e 41, primo comma, Cost. \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell\u0026#8217;atto di notoriet\u0026#224; che deve essere allegata alla domanda di ammissione all\u0026#8217;esame d\u0026#8217;idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;esercizio dei servizi di taxi e di NCC attesti \u0026#171;l\u0026#8217;assenza di carichi pendenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 14 (Modalit\u0026#224; di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 \u0026#171;Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea\u0026#187;), nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell\u0026#8217;atto di notoriet\u0026#224; che deve essere allegata alla domanda di ammissione all\u0026#8217;esame d\u0026#8217;idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente attesti \u0026#171;l\u0026#8217;assenza di carichi pendenti\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 gennaio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente - Norme della Regione Puglia - Esame di idoneit\u0026#224; all\u0027esercizio del relativo servizio - Prevista allegazione, alla domanda di partecipazione, di una dichiarazione sostitutiva dell\u0027atto di notoriet\u0026#224;, attestante, tra l\u0027altro, l\u0027assenza di carichi pendenti - Denunciata normativa che ha introdotto un requisito di accesso all\u0027iscrizione nel ruolo della figura professionale in esame, non previsto dalla legge-quadro statale, che richiede solo il possesso della patente di guida.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45945","titoletto":"Giudizio costituzionale - In genere - Parametri evocabili (nella specie: riferiti alla ripartizione di competenze tra Stato e regioni) - Necessità della loro vigenza al momento dell\u0027emanazione della normativa regionale censurata (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disciplina regionale sull\u0027esame di idoneità al servizio di taxi e NCC, sollevata in riferimento al parametro delle professioni, senza aver argomentato circa gli effetti, sulla ripartizione di competenze, derivanti dalla modifica costituzionale del 2001). (Classif. 111001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ necessario che lo scrutinio di legittimità costituzionale sia riferito ai parametri in vigore al momento dell’emanazione della normativa regionale, per cui sono inammissibili le questioni sollevate senza motivare in ordine alle ragioni per le quali si ritiene di dover evocare parametri sopravvenuti all’adozione della legge regionale censurata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 52/2022 - mass. 44536; S. 130/2015 - mass. 38455; S. 62/2012\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, nella parte in cui richiede, quale requisito di ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, «l’assenza di carichi pendenti». Il rimettente assume che la disposizione regionale denunciata sia riconducibile alla materia «professioni» e, pertanto, risulti censurabile per contrasto con l’evocato parametro costituzionale nella formulazione vigente; sennonché, non considera che la norma pugliese è anteriore alla riforma costituzionale del 2001 e non ha subito modifiche. Non adducendo alcun argomento al riguardo, risulta pregiudicata la motivazione posta a sostegno della non manifesta infondatezza e ciò si ripercuote sull’ammissibilità della questione in esame).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45946","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"03/04/1995","data_nir":"1995-04-03","numero":"14","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45946","titoletto":"Reati e pene - In genere - Effetti extrapenali - Condizioni - Necessità che l\u0027accertamento della responsabilità penale sia stato almeno oggetto di un primo vaglio giudiziario. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa linea tendenziale dell’ordinamento è quella di ritenere che lo specifico presupposto di operatività di effetti extrapenali debba essere che l’accertamento della responsabilità penale sia stato oggetto di un primo vaglio giudiziario, sicché sia ravvisabile un nesso affidabile – quale riflesso del diritto dell’indagato a non essere considerato colpevole, nel procedimento penale, sino all’emanazione di un provvedimento irrevocabile di condanna – tra la possibile responsabilità penale e l’idoneità a svolgere determinate attività richiedenti particolari requisiti di moralità. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 152/2022 - mass. 44846\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45947","numero_massima_precedente":"45945","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45947","titoletto":"Trasporto pubblico - In genere - Servizio di taxi e di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Puglia - Esame di idoneità all\u0027esercizio del relativo servizio - Requisiti di ammissione - Assenza di carichi pendenti - Irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità nonché della libera iniziativa economica - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 253001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 41, primo comma, Cost., l’art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che deve essere allegata alla domanda di ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, attesti l’assenza di carichi pendenti. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. quinta, contrasta sia con il principio di proporzionalità che con quello di ragionevolezza, perché impedisce la partecipazione all’esame suddetto in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale, senza alcuna connessione razionale tra il mezzo predisposto e il fine perseguito, finendo per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l’affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all’esame in questione. Tanto più che ciò risulta irragionevole rispetto a quanto previsto all’alinea successivo a quello denunciato, che disciplina specificamente anche le condanne, circoscrivendone, tuttavia, l’efficacia ostativa a quelle che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Infine, la disposizione censurata finisce anche per comprimere irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata, traducendosi in una indebita barriera all’ingresso nel mercato dei servizi in questione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 7/20214 - mass. 3554; S. 161/2018 - mass. 40069\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45946","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"03/04/1995","data_nir":"1995-04-03","numero":"14","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44774","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 8/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"659","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45433","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost. 23 gennaio 2024, n. 8","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"957","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44100","autore":"de Gioia V.","titolo":"Costituzionalmente illegittimo prevedere che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l’esercizio dei servizi di taxi e di NCC attesti «l’assenza di carichi pendenti»","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Archivio giuridico della circolazione, dell\u0027assicurazione e della responsabilità","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45831","autore":"Picciau A.","titolo":"La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Società","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"644","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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