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Uff.\" n. 176 del 29 giugno 1977.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                       Pres. ROSSI - Rel. N. REALE                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI  \r\n OGGIONI - Dott.  NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI  -  Prof.  EDOARDO  \r\n VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof.  LEOPOLDO  \r\n ELIA  -  Avv.  ORONZO  REALE  - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv.  \r\n ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,                                             \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei giudizi riuniti  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art.  3  \r\n della legge 15 febbraio 1963, n. 151 modificazioni degli artt. 41, 66 e  \r\n 67  del  testo unico delle leggi sanitarie approvate con r.d. 27 luglio  \r\n 1934, n. 1265), promossi con le seguenti ordinanze:                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1) ordinanza emessa il 22 aprile 1975 dal tribunale  amministrativo  \r\n regionale  per il Piemonte, nel procedimento civile vertente tra Grillo  \r\n Cesare e il Comune di Moncrivello, iscritta  al  n.  533  del  registro  \r\n ordinanze  1975  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  \r\n n. 18 del 21 gennaio 1976;                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2) ordinanza emessa il 22 aprile 1975 dal tribunale  amministrativo  \r\n regionale  per  il Piemonte, nel procedimento civile vertente tra Croce  \r\n Giovanni e il Consorzio medico  del  Comune  di  Crevacuore  ed  altri,  \r\n iscritta  al  n.  534  del  registro  ordinanze 1975 e pubblicata nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976;           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3) ordinanze emesse il 23 aprile 1975 dal tribunale  amministrativo  \r\n regionale  per  il  Piemonte,  nei  procedimenti civili vertenti tra De  \r\n Michelis Celestino e il Consorzio medico di Arborio  ed  altro,  Farina  \r\n Giuseppe  e  il  Comune  di  Lenta,  Fioramonti  Sergio  e il Comune di  \r\n Ghislarengo, iscritte ai nn. 535, 536 e 537 del registro ordinanze 1975  \r\n e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  18  del  21  \r\n gennaio 1976;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     4)  ordinanze emesse il 29 aprile 1975 dal tribunale amministrativo  \r\n regionale per il Piemonte, nei procedimenti civili vertenti  tra  Gallo  \r\n Luigi  e il Comune di Racconigi, Ricci Luigi e il Comune di Villadeati,  \r\n iscritte ai nn. 538 e 539 del  registro  ordinanze  1975  e  pubblicate  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Gallo  Luigi, del Comune di  \r\n Racconigi, nonch\u0026#233; gli atti d\u0027intervento del Presidente  del  Consiglio  \r\n dei ministri;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito nell\u0027udienza pubblica dell\u002711 maggio 1977 il Giudice relatore  \r\n Nicola Reale;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  gli  avv.ti  Claudio  Dal Piaz e Giuseppe Guarino per Gallo,  \r\n l\u0027avv. Franco Levi per il Comune di Racconigi, e il sostituto  avvocato  \r\n generale  dello  Stato  Giuseppe  Angelini  Rota, per il Presidente del  \r\n Consiglio dei ministri.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Con sette diverse ordinanze di identico tenore, emesse il  22,  \r\n il  23  e il 29 aprile 1975 (nel corso di procedimenti promossi - nella  \r\n loro qualit\u0026#224; di medici condotti - da Grillo Cesare contro il comune di  \r\n Moncrivello; da Croce Giovanni, contro il Consorzio medico  dei  comuni  \r\n di Crevacuore - Ailoche Caprile - Postua - Guardabosone; da de Michelis  \r\n Celestino  contro  il  Consorzio  medico  dei  comuni  di  Arborio - S.  \r\n Giacomo Vercellese; da Farina Giuseppe contro il comune  di  Lenta;  da  \r\n Fioramonti  Sergio  contro  il  comune  di  Glislarengo, da Gallo Luigi  \r\n contro il comune di Racconigi e da Ricci  Luigi  contro  il  comune  di  \r\n Villadeati,   al   fine  di  ottenere  l\u0027adeguamento  delle  rispettive  \r\n retribuzioni ai sensi e per gli effetti  dell\u0027art.  3  della  legge  15  \r\n febbraio  1963, n. 151 in relazione con il d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749  \r\n e con il d.P.R. 28 dicembre 1970, n.  1079, il tribunale amministrativo  \r\n regionale per  il  Piemonte  ha  sollevato  questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  del  citato art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151  \r\n in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 della Costituzione.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2. - Nel giudizio promosso con l\u0027ordinanza  n.  538  del  1975  (in  \r\n causa  Gallo  Luigi  contro  comune  di  Racconigi)  si sono costituite  \r\n entrambe le parti. La difesa del ricorrente dott. Luigi Gallo  contesta  \r\n che la norma denunziata violi le norme costituzionali sopra richiamate.  \r\n Secondo  la  difesa del comune di Racconigi (contro il quale il ricorso  \r\n del dott. Gallo \u0026#232; diretto) la questione sollevata dal  giudice  a  quo  \r\n sarebbe  invece  fondata.   Entrambe le parti hanno poi ribadito i loro  \r\n rispettivi punti di vista, con due memorie depositate il  28  e  il  29  \r\n aprile 1977.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  tutti  i giudizi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei  \r\n ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello  Stato,  \r\n chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  - Le sette ordinanze in epigrafe hanno per oggetto una identica  \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale: i  relativi  giudizi  possono  \r\n pertanto essere riuniti onde dar luogo ad unica decisione.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.  -  L\u0027art.  3  della  legge  13  febbraio  1963,  n. 151 (che ha  \r\n sostituito il testo  originario  dell\u0027art.  67  del  T.U.  delle  leggi  \r\n sanitarie  approvato  con il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) stabilisce -  \r\n fra l\u0027altro -  che  il  Consiglio  comunale  non  pu\u0026#242;  determinare  la  \r\n retribuzione  dei  medici  condotti in misura inferiore \"allo stipendio  \r\n degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi  \r\n della tabella allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica  11  \r\n gennaio 1956 n. 19\".                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Va subito rilevato che, secondo l\u0027ormai consolidato indirizzo della  \r\n giurisprudenza  e  la  prevalente dottrina, quello operato dal suddetto  \r\n art. 3 \u0026#232; un rinvio formale e non ricettizio, per cui  ogni  variazione  \r\n dello  stipendio  del  personale  civile  dello Stato (e concernente la  \r\n categoria cui fa riferimento la  norma  in  questione)  si  estende  ai  \r\n sanitari  e,  nella  specie,  ai medici condotti.   Pertanto si ritiene  \r\n comunemente che il trattamento economico di  questi  ultimi  ha  subito  \r\n modifiche,  nel  senso  del  miglioramento,  per effetto del d.P.R.   5  \r\n giugno 1965, n. 749 e del successivo d.P.R. 28 dicembre 1970  n.  1079.  \r\n Ovviamente, per\u0026#242;, le innovazioni non possono scalfire il principio che  \r\n il  trattamento economico dei medici condotti non pu\u0026#242; essere in nessun  \r\n caso inferiore a quello richiamato dall\u0027articolo in discussione.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3. - Secondo quanto si assume nelle  ordinanze  di  rimessione,  la  \r\n normativa  sarebbe  in  contrasto  con  gli  artt.  5,  128  e  3 della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le censure riferentesi all\u0027art. 5 (per cui la Repubblica  riconosce  \r\n e promuove le autonomie locali) e 128 (a norma del quale le provincie e  \r\n i  comuni  sono enti autonomi nell\u0027ambito dei principi fissati da leggi  \r\n generali della Repubblica che ne determinano le funzioni) si concretano  \r\n nel rilievo che se  pure  astrattamente  la  determinazione  per  legge  \r\n statale  dello  stipendio di un dipendente comunale (quale \u0026#232; il medico  \r\n condotto) specie se limitata all\u0027imposizione del minimo, non \u0026#232; di  per  \r\n s\u0026#233; in insanabile contrasto con il principio dell\u0027autonomia del comune,  \r\n una  possibile  lesione  della  autonomia  di  tale ente \u0026#232; in concreto  \r\n ravvisabile ove l\u0027intervento  legislativo  venga  riguardato  nei  suoi  \r\n riflessi  sulla  esiguit\u0026#224; di taluni bilanci comunali per i quali anche  \r\n lo stipendio  di  un  solo  dipendente  (da  includersi  tra  le  spese  \r\n obbligatorie)  pu\u0026#242; finire per condizionare gran parte del programma di  \r\n attivit\u0026#224; dell\u0027ente  assorbendone  le  disponibilit\u0026#224;  finanziarie,  in  \r\n misura    resa   pi\u0026#249;   gravosa   dall\u0027applicazione   (resa   possibile  \r\n dall\u0027indirizzo interpretativo cui si \u0026#232; fatto cenno) dei  miglioramenti  \r\n accordati  ai dipendenti statali successivamente alla entrata in vigore  \r\n della norma denunziata.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4.  -  Nei  termini  sopra  delineati  la  censura  \u0026#232;  palesemente  \r\n infondata. \u0026#200; infatti agevole obbiettare che si tratta di pregiudizi di  \r\n mero  fatto  e  per giunta ipotetici, come tali inidonei a giustificare  \r\n una declaratoria di  illegittimit\u0026#224;  costituzionale  e  che,  comunque,  \r\n possono  essere,  se non eliminati, quanto meno attenuati attraverso la  \r\n costituzione di consorzi, secondo la testuale previsione dell\u0027art.   63  \r\n del T.U. delle leggi sanitarie.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma  anche  a  voler  approfondire  l\u0027indagine  su  di un piano pi\u0026#249;  \r\n propriamente tecnico giuridico avendo riguardo ai principi che regolano  \r\n la materia \u0026#232; da escludere che la norma denunziata violi in alcun  modo  \r\n l\u0027autonomia comunale.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     5.  -  Invero, appare evidente dal sopra citato testo dell\u0027art. 128  \r\n Cost. che il principio dell\u0027autonomia comunale non pu\u0026#242; comportare  una  \r\n autonoma  ed ingiustificata eliminazione di ogni potest\u0026#224; di intervento  \r\n statale, sul piano legislativo, nell\u0027ambito dei principi generali e nel  \r\n perseguimento di quei fini che lo Stato  riconosce  come  propri  anche  \r\n nella  articolazione  che  si  esprime  a livello delle amministrazioni  \r\n locali.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ci\u0026#242; \u0026#232; stato riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 52 del  \r\n 1969 con la quale si \u0026#232; esplicitamente affermato che le autonomie degli  \r\n enti locali non  possono  essere  considerate  avulse  dall\u0027ordinamento  \r\n generale e che quindi non vi \u0026#232; ragione di escludere la legittimit\u0026#224; di  \r\n un  intervento legislativo quando si tratta del rapporto di impiego dei  \r\n dipendenti locali.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il problema, pertanto, non riguarda in via astratta la legittimit\u0026#224;  \r\n di intervento del legislatore, ma piuttosto i limiti che esso \u0026#232; tenuto  \r\n ad osservare; si dovr\u0026#224;, cio\u0026#232;, di  volta  in  volta  accertare  se  le  \r\n disposizioni  legislative  si  siano mantenute nell\u0027ambito strettamente  \r\n necessario a soddisfare  esigenze  di  carattere  generale  ed  abbiano  \r\n lasciato  agli  enti  locali quel minimo di poteri, richiesto da quella  \r\n autonomia di cui essi devono godere.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non \u0026#232; chi non veda come siffatti principi siano stati, nel caso di  \r\n specie, integralmente rispettati.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; certo infatti che la legge impugnata sia  \"generale\"  nel  senso  \r\n richiesto  dall\u0027art.  128  Cost.  in  quanto  risponde all\u0027esigenza, di  \r\n indubbio e preminente interesse pubblico, di assicurare che  localmente  \r\n l\u0027assistenza sanitaria sia la migliore possibile, attraverso la oculata  \r\n scelta  del  personale,  ovviamente  condizionata,  fra  l\u0027altro, da un  \r\n congruo trattamento economico. Tali concetti risultano  oltretutto  dai  \r\n lavori preparatori della legge impugnata.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Va  inoltre  considerato  che  questa si limita a fissare il minimo  \r\n dello stipendio dei medici condotti e che pertanto, al di l\u0026#224;  di  tale  \r\n limite,  il  comune resta libero di determinare la retribuzione di tali  \r\n dipendenti nella misura compatibile con le sue risorse e  nel  rispetto  \r\n degli altri criteri fissati dalla legge.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     6. - Il contrasto con il principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3  \r\n \u0026#232; prospettato sotto un duplice profilo.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si  assume,  anzitutto,  che,  mentre  ai fini della determinazione  \r\n della retribuzione dei suoi  dipendenti  il  Comune  deve  tener  conto  \r\n (giusta  quanto  disposto  dall\u0027art.  228  T.U.  della legge comunale e  \r\n provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934,  n.  383)  delle  proprie  \r\n disponibilit\u0026#224; finanziarie e della esigenza - di una giusta proporzione  \r\n fra  stipendi  e  funzioni,  nel  caso  dei  medici  condotti verrebbe,  \r\n indipendentemente dai criteri suddetti, ad essere vincolato al rispetto  \r\n dei minimi inderogabili fissati dalla legge statale. D\u0027altro canto,  si  \r\n deduce  che  la  determinazione di un minimo retributivo, fissato nella  \r\n stessa misura  per  tutti  i  medici  condotti,  creerebbe  irrazionali  \r\n disparit\u0026#224;  di  trattamento  tra  gli  stessi  poich\u0026#233;  l\u0027impegno che a  \r\n ciascuno di essi \u0026#232; concretamente richiesto varia grandemente da comune  \r\n a comune e da regione a regione.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In ordine al raffronto  tra  il  trattamento  riservato  ai  medici  \r\n condotti  e  agli altri dipendenti locali non pu\u0026#242; non rilevarsi che lo  \r\n stato  giuridico  e  le   attribuzioni   dei   sanitari   condotti   si  \r\n diversificano notevolmente da quelli degli altri dipendenti comunali.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     I  medici  condotti  sono  infatti  tenuti  a prestare l\u0027assistenza  \r\n medica chirurgica ai poveri iscritti negli appositi elenchi del comune,  \r\n gratuitamente, e  in  base  alle  tariffe  approvate  dalle  competenti  \r\n autorit\u0026#224; anche agli abbienti (art. 4 t.u.).                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Su di essi grava fra gli altri l\u0027obbligo di espletare gratuitamente  \r\n il  servizio  necroscopico quando non si sia altrimenti provveduto e di  \r\n curare, sempre gratuitamente, anche a domicilio, le persone affette  da  \r\n malattie veneree che abbiano diritto alla cura gratuita.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233; va omesso che, per l\u0027art. 33 del t.u. delle leggi sanitarie, ai  \r\n medici  condotti possono essere temporaneamente affidate le funzioni di  \r\n ufficiale sanitario, quando per lo scarso numero  della  popolazione  o  \r\n per  altro  motivo  non  si  possa  provvedere al servizio di vigilanza  \r\n igienica  e di profilassi mediante la nomina di un ufficiale sanitario.  \r\n Essi poi in ogni caso sono  tenuti  a  cooperare  alla  esecuzione  dei  \r\n provvedimenti  di igiene e profilassi ordinati dall\u0027autorit\u0026#224; sanitaria  \r\n comunale o dalle autorit\u0026#224; superiori.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Trattasi, come si vede, di funzioni che trascendono  gli  interessi  \r\n locali  del  comune  per riguardare direttamente gli interessi generali  \r\n della  tutela  e  della  vigilanza  sulla  salute  pubblica,   il   cui  \r\n espletamento  pu\u0026#242;  richiedere  un  particolare  impegno da parte degli  \r\n addetti. Appunto per questo i medici condotti hanno per legge l\u0027obbligo  \r\n di non assentarsi dal comune di residenza senza avvertire e senza  aver  \r\n provveduto  alla  propria, sia pure temporanea, sostituzione: l\u0027obbligo  \r\n di residenza che va valutato con particolare rigore al punto che la sua  \r\n violazione pu\u0026#242; essere causa di provvedimenti disciplinari. Di fronte a  \r\n questo complesso di obblighi non sembra che sia di rilievo decisivo  in  \r\n senso  contrario,  anche  sul  piano  pratico, la facolt\u0026#224; accordata ai  \r\n medici condotti di esercitare la libera professione.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quanto sopra vale a collocare i medici condotti  in  una  posizione  \r\n del  tutto  particolare  rispetto all\u0027apparato burocratico comunale e a  \r\n giustificare, di riflesso, il particolare trattamento retributivo  loro  \r\n riservato  dalla  norma  denunziata,  senza  che  ci\u0026#242; possa comportare  \r\n violazione dell\u0027art. 3 Cost., tanto pi\u0026#249; che esso non  risulta  fissato  \r\n in  misura  eccessiva,  come  emerge  dall\u0027esame  delle somme in cui si  \r\n concreta.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Del resto, proprio in considerazione delle particolari funzioni che  \r\n ad essi sono demandate, il trattamento economico dei medici condotti \u0026#232;  \r\n stato sempre diverso  da  quello  degli  altri  dipendenti  comunali  e  \r\n soggetto a particolare valutazione da parte dello Stato. Difatti l\u0027art.  \r\n 67  del  T.U. delle leggi sanitarie (nella sua formulazione anteriore a  \r\n quella introdotta con l\u0027articolo 3 della legge 151 del 1963)  riservava  \r\n alla  competenza  della  Giunta provinciale amministrativa il potere di  \r\n fissare gli stipendi minimi dei  sanitari  condotti  mentre  l\u0027art.  66  \r\n dello  stesso  testo unico (del pari sostituito dall\u0027art. 2 della legge  \r\n n. 151 del 1963) stabiliva che uno  speciale  regolamento  per  ciascun  \r\n comune,  approvato dalla G.P.A. previo parere del Consiglio provinciale  \r\n di sanit\u0026#224;, doveva disciplinare lo stato giuridico  ed  il  trattamento  \r\n economico  del detto personale sanitario, secondo norme contenute nello  \r\n stesso T.U. ed eventualmente diverse da quelle  riguardanti  gli  altri  \r\n impiegati.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;,  infine,  pu\u0026#242; sostenersi che la fissazione in un\u0027unica misura  \r\n del  minimo  di  stipendio  per  tutti  i  sanitari  condotti  comporti  \r\n violazione del principio di uguaglianza in considerazione del fatto che  \r\n l\u0027impegno  che  ad  essi  \u0026#232; concretamente richiesto per l\u0027espletamento  \r\n della loro attivit\u0026#224; varia grandemente a  seconda  delle  dimensioni  e  \r\n della importanza della condotta.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Al riguardo \u0026#232;, infatti, sufficiente osservare che quello stabilito  \r\n dalla  legge  \u0026#232;  solo  il  minimo  (non  eccessivo,  come  si  \u0026#232; gi\u0026#224;  \r\n ricordato) di stipendio e che l\u0027eventuale dippi\u0026#249; delle retribuzioni va  \r\n differenziato secondo criteri risultanti da  apposite  norme  le  quali  \r\n tengono  conto  delle  dimensioni e del presumibile impegno del singolo  \r\n sanitario.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In conclusione deve riconoscersi che la scelta che  ha  dato  luogo  \r\n alla vigente normativa non ha perduto la sua nota di razionalit\u0026#224; anche  \r\n se  le  innegabili  trasformazioni  avvenute nel frattempo nel contesto  \r\n sociale e nel campo dell\u0027assistenza  medica,  e  che  si  adducono  per  \r\n rafforzare  le  censure  in  oggetto  (miglioramento del tenore di vita  \r\n delle popolazioni, ampliamento del numero e delle funzioni delle  mutue  \r\n nonch\u0026#233;   degli   ospedali   e  cos\u0026#236;  via),  potranno  consigliare  al  \r\n legislatore scelte anche organicamente diverse.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ci\u0026#242; anche a seguito delle attribuzioni spettanti alle regioni dopo  \r\n l\u0027entrata  in  vigore  del  d.P.R.  14  gennaio  1972,  n.  4  che,  in  \r\n riferimento al disposto degli artt. 117 e 118 e VIII trans. Cost., e in  \r\n esecuzione  della  delega  data al Governo dall\u0027art.  17 della legge 16  \r\n maggio 1970, n. 281 ha trasferito alle regioni a statuto  ordinario  le  \r\n funzioni  amministrative  statali in materia di assistenza sanitaria ed  \r\n ospedaliera e dei relativi personali ed uffici come previsto  dall\u0027art.  \r\n 1  lett.    \"g\"  ed  \"h\"  del detto d.P.R. con le conseguenze sul piano  \r\n legislativo di cui all\u0027ultima parte del predetto art. 17 legge  n.  281  \r\n del  1970.  Come  \u0026#232;  poi  noto, nel quadro della riforma sanitaria, da  \r\n tempo in programma, la quale ha trovato la sua ultima formulazione  nel  \r\n disegno  di  legge  n. 1252 del 16 marzo 1977 attualmente all\u0027esame del  \r\n Parlamento,  \u0026#232;  compresa  anche   la   disciplina   in   sede   locale  \r\n dell\u0027assistenza sanitaria.                                               \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  non  fondata  la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 3 legge 13 febbraio 1963, n.  151 (che ha  modificato  l\u0027art.  \r\n 67 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n.  \r\n 1265)  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  5 e 128 Cost., dal  \r\n tribunale amministrativo per il Piemonte con le ordinanze in epigrafe.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  PAOLO  ROSSI - LUIGI OGGIONI -  \r\n                                   NICOLA  REALE  -  LEONETTO  AMADEI  -  \r\n                                   EDOARDO  VOLTERRA  -  GUIDO  ASTUTI -  \r\n                                   MICHELE ROSSANO  -  LEOPOLDO  ELIA  -  \r\n                                   ORONZO  REALE  - BRUNETTO BUCCIARELLI  \r\n                                   DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"8915","titoletto":"SENT. 118/77 A. IGIENE E SANITA\u0027 - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE -  LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 151, ART. 3 - GARANZIA DI UN MINIMO AI MEDICI - RINVIO FORMALE E NON RICETTIZIO ALLA DISCIPLINA DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO.","testo":"L\u0027art.  3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151 (che ha sostituito il  testo  originario dell\u0027art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie approvato  con  il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) stabilisce - fra l\u0027altro  -  che  il  Consiglio  comunale  non puo\u0027 determinare la retribuzione  dei  medici  condotti  in  misura  inferiore  \"allo stipendio   degli   impiegati   dello  Stato  aventi  diritto  al coefficiente  271  ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica  11  gennaio  1956, n. 19\". Secondo l\u0027ormai   consolidato   indirizzo   della   giurisprudenza   e la prevalente  dottrina,  quello  operato  dall\u0027art.  3 e\u0027 un rinvio formale e non ricettizio, per cui ogni variazione dello stipendio del suindicato personale civile dello Stato (come i miglioramenti apportati  dal  d.P.R.  28  dicembre 1970, n. 1079) si estende ai sanitari e, nella specie, ai medici condotti.","numero_massima_successivo":"8916","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"27/07/1934","numero":"1265","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1265~art67"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/02/1963","numero":"151","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;151~art3"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8916","titoletto":"SENT. 118/77 B. IGIENE E SANITA\u0027 - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE -  LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 151, ART. 3 - INCIDENZA SUI BILANCI COMUNALI   -  GARANTISCE  UN  MINIMO  AI  MEDICI  -  NON  VULNERA L\u0027AUTONOMIA DELL\u0027ENTE LOCALE. COMUNI  -  AUTONOMIA EX ART. 128 DELLA COSTITUZIONE - NON ESCLUDE INTERVENTI  LEGISLATIVI  DELLO  STATO NEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI  LOCALI  -  PUO\u0027  DAR  LUOGO SOLO A PREGIUDIZI DI MERO FATTO  NON  CONFIGURABILI  COME VIZI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 128   COST.   -  INSUSSISTENZA  -  ESCLUSIONE  DI  ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Il principio dell\u0027autonomia comunale, quale si ricava dagli artt. 5  e  128  della Costituzione, non puo\u0027 comportare una autonoma e ingiustificata   eliminazione  di  ogni  potesta\u0027  di  intervento statale  volta,  sul  piano legislativo, al perseguimento di quei fini  che  lo  Stato riconosce come propri anche quando si tratti del  rapporto  di  impiego dei dipendenti locali. Le disposizioni legislative   statali  debbono  tuttavia  mantenersi  nell\u0027ambito strettamente   necessario  a  soddisfare  esigenze  di  carattere generale  e  lasciare  agli  enti  locali  un  minimo  di poteri. Rispetta  tali  limiti  l\u0027art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151  (sostitutivo dell\u0027art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie del 1934)  che  con  lo  stabilire che il Consiglio comunale non puo\u0027 determinare   la  retribuzione  dei  medici  condotti  in  misura inferiore  allo  stipendio  di  una  certa categoria di impiegati dello  Stato,  risponde  all\u0027esigenza,  di interesse pubblico, di assicurare  che localmente l\u0027assistenza sanitaria sia la migliore possibile,  restando  libero il comune di fissare la retribuzione del  medico  condotto  al  di  sopra del minimo suddetto. D\u0027altra parte  i  riflessi  che  la  norma  statale  potrebbe avere sulla esiguita\u0027  di taluni bilanci comunali, sono pregiudizi di fatto e per  giunta  ipotetici,  come  tali  inidonei  a giustificare una declaratoria  di  illegittimita\u0027  costituzionale.  Pertanto, sono infondate   le  censure  formulate  in  proposito  nei  confronti dell\u0027indicato art. 3 legge n. 151 del 1963.  Cfr.: sent. n. 52 del 1969.","numero_massima_successivo":"8917","numero_massima_precedente":"8915","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"27/07/1934","numero":"1265","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1265~art67"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/02/1963","numero":"151","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;151~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8917","titoletto":"SENT. 118/77 C. IGIENE E SANITA\u0027 - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE -   LEGGE   15  FEBBRAIO  1963,  N.  151,  ART.  3  -  CRITERI DI DETERMINAZIONE  - DIFFERENZIAZIONE RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI DIPENDENTI  COMUNALI - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - NON E\u0027 VIOLATO IL  PRINCIPIO  DI  EGUAGLIANZA  -  ESCLUSIONE  DI  ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Sotto  molteplici  aspetti  stato  giuridico  e  attribuzioni dei sanitari  condotti  -  le  cui funzioni del resto trascendono gli interessi  del  Comune  - si diversificano notevolmente da quelli degli  altri dipendenti comunali, e cio\u0027 vale a collocarli in una posizione   del   tutto  particolare  nell\u0027apparato   burocratico dell\u0027ente,   e   a   giustificare   il   particolare  trattamento retributivo loro riservato dall\u0027art. 3 legge 15 febbraio 1963, n. 151,  (sostitutivo  dell\u0027art.  67 T.U. leggi sanitarie app.to con r.d.  27 luglio 1934, n. 1265), senza che cio\u0027 possa incidere sul principio di eguaglianza, tanto piu\u0027 che, come emerge dalle somme in  cui  si  concreta,  tale  trattamento  non risulta fissato in misura  eccessiva.  Non  comporta  violazione  del  principio  di uguaglianza,  neppure  la  fissazione,  in  un\u0027unica  misura, del minimo  di  stipendio  per tutti i sanitari condotti, considerato che l\u0027impegno ad essi concretamente richiesto varia grandemente a seconda  delle dimensioni e della importanza della condotta e che quello stabilito dalla legge e\u0027, appunto, un minimo. Per cui deve riconoscersi  che  la  scelta  che  ha  dato  luogo  alla vigente normativa non ha perduto la sua nota di razionalita\u0027, anche se le innegabili    trasformazioni   avvenute  nel  frattempo  potranno consigliare  al  legislatore  scelte anche organicamente diverse. Sotto  entrambi  i  profili va  percio\u0027 dichiarata non fondata la questione  sollevata  nei  confronti  dell\u0027indicato  art. 3 legge 13   febbraio  1963,  n.  151,  in  riferimento  all\u0027art. 3 della Costituzione.","numero_massima_precedente":"8916","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"27/07/1934","numero":"1265","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1265~art67"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/02/1963","numero":"151","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;151~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4584","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"963","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4442","autore":"CHITI M.P.","titolo":"I MEDICI CONDOTTI VERSO LA RIFORMA SANITARIA","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2417","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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