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AMBROSINI - Rel. JAEGER \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204;- Dott. \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. \r\n LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con \r\n ricorso notificato il 10 agosto 1966, depositato in cancelleria il 19 \r\n successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1966, per \r\n conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato sorto, a \r\n seguito della circolare 24 maggio 1966, n. 661, del Ministero dei \r\n lavori pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti \r\n elettrici - avente quale oggetto: \"Istruzioni aggiuntive a quelle della \r\n circolare Divisione X, n. 1004, in data 25 giugno 1965, per \r\n l\u0027applicazione delle norme integrative e di coordinamento relative alla \r\n istituzione dell\u0027Ente nazionale per la Energia elettrica - E.N.E.L.\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di Costituzione del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 15 marzo 1967 la relazione del \r\n Giudice Nicola Jaeger; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, e il \r\n sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il \r\n Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ricorso, notificato il 10 agosto 1966 al Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, il \r\n Presidente della Regione siciliana, autorizzato all\u0027atto con delibera \r\n della Giunta regionale, in data 4 agosto, sollevava conflitto di \r\n attribuzione in relazione alla circolare n. 661, diramata dal Ministero \r\n dei lavori pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti \r\n elettrici - il 24 maggio 1966, avente quale oggetto: \"Istruzioni \r\n aggiuntive a quelle della circolare Divisione X, n. 1004, in data 25 \r\n giugno 1965, per l\u0027applicazione delle norme integrative e di \r\n coordinamento relative alla istituzione dell\u0027Ente nazionale per la \r\n Energia elettrica - E.N.E.L.\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel ricorso la difesa della Regione osserva che lo Statuto di \r\n questa le assegna, all\u0027art. 14, lettera g, la legislazione esclusiva e \r\n quindi anche la competenza amministrativa (art. 20) in materia di \r\n lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse \r\n prevalentemente nazionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa stessa soggiunge che a questa competenza statutaria \u0026#232; \r\n stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 30 \r\n luglio 1950, n. 878, e che nell\u0027art. 2 di tale decreto \u0026#232; stabilito che \r\n per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale la \r\n Regione svolge una attivit\u0026#224; amministrativa secondo le direttive del \r\n Ministero dei lavori pubblici, avvalendosi del Provveditorato alle \r\n opere pubbliche e degli uffici del Genio civile; per le opere pubbliche \r\n che non siano di prevalente interesse nazionale la Amministrazione \r\n regionale, per l\u0027esercizio delle sue attribuzioni, si avvale, fino a \r\n quando non avr\u0026#224; provveduto diversamente, del Provveditorato alle opere \r\n pubbliche e degli uffici del Genio civile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si rileva inoltre che, secondo l\u0027art. 3 dello stesso decreto, sono \r\n considerate \"opere pubbliche di prevalente interesse nazionale\" le \r\n linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 15.000 \r\n Wolts (lett. g). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ci\u0026#242; premesso, la difesa della Regione afferma che con la \r\n circolare n. 661 del 1966, sopra indicata, il Ministero dei lavori \r\n pubblici, nell\u0027individuare gli organi competenti a compiere la \r\n istruttoria in ordine alle domande di autorizzazione all\u0027impianto e \r\n all\u0027esercizio di linee elettriche ed a rilasciare le relative \r\n autorizzazioni, in relazione alle varie ipotesi ivi prospettate, ha \r\n disconosciuto del tutto la competenza della Regione siciliana, quale \r\n stabilita dalle norme gi\u0026#224; richiamate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa stessa contesta che le si possa opporre la \r\n inammissibilit\u0026#224; del ricorso adducendo che la circolare contenga \r\n soltanto delle norme integrative della precedente (n. 1004 - 25 giugno \r\n 1965), la quale non era stata impugnata dalla Regione, posto che tale \r\n circolare faceva invece ripetutamente salva la competenza \r\n amministrativa delle regioni a statuto speciale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa della Regione richiede quindi che la Corte voglia \r\n annullare l\u0027impugnata circolare \"nella parte in cui disconosce la \r\n competenza della Regione siciliana in materia di istruttoria e di \r\n autorizzazione alle linee elettriche di trasporto\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 agosto \r\n 1966, si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato. \r\n Nelle deduzioni di questa si sostiene che la circolare n. 661 del 1966, \r\n oggetto del ricorso, \u0026#232; stata emanata al fine di individuare gli \r\n \"organi statali competenti\" a compiere la istruttoria sulle domande di \r\n autorizzazione a costruire nuovi impianti di produzione, trasporto, \r\n trasformazione e distribuzione di energia da parte degli enti non \r\n nazionalizzati o concessionari, e ci\u0026#242; al fine di assicurare il \r\n necessario coordinamento delle attivit\u0026#224; elettriche\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A parere dell\u0027Avvocatura dello Stato il ricorso sarebbe pertanto \r\n manifestamente infondato, poich\u0026#233; la circolare suddetta non riguarda \r\n n\u0026#233; la materia dell\u0027industria n\u0026#233; quella dei lavori pubblici, bens\u0026#236; la \r\n materia - ormai chiaramente identificata ed enucleata da quelle - della \r\n produzione, del trasporto, della trasformazione e della distribuzione \r\n dell\u0027energia elettrica, legittimamente riservata allo Stato, ai sensi \r\n dell\u0027art. 43 della Costituzione, ed esercitata in regime di monopolio, \r\n sotto la direzione e la vigilanza degli organi dello Stato, \r\n dall\u0027E.N.E.L. sul piano nazionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Questa materia - insiste l\u0027Avvocatura generale, richiamandosi alla \r\n giurisprudenza della Corte - \u0026#232; riservata esclusivamente agli organi od \r\n enti dello Stato, non tollera concorso di competenze amministrative \r\n regionali, n\u0026#233; pu\u0026#242; ritenersi compresa proparte nelle materie \r\n attribuite alla competenza delle Regioni. La nazionalizzazione \r\n dell\u0027energia elettrica rientra nelle riforme economiche e sociali, che \r\n si devono ritenere riservate allo Stato, per la prevalenza \r\n dell\u0027interesse nazionale, restando quindi escluse dalle materie \r\n attribuite alla Regione, la quale, in questa materia, non ha alcuna \r\n competenza legislativa, n\u0026#233; - di conseguenza - amministrativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura generale conclude, pertanto, nel senso che la Corte \r\n voglia respingere il ricorso, dichiarando che spetta allo Stato e, per \r\n esso, al Ministero dei lavori pubblici il potere esercitato con la \r\n circolare in questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Entrambe le parti hanno poi depositato le proprie memorie, per \r\n ribadire le tesi esposte seppure con alcune modificazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Da parte della difesa della Regione si \u0026#232; chiesto che, in \r\n accoglimento del ricorso, \"sia dichiarato che la Regione conserva nella \r\n materia di cui alla impugnata circolare i poteri previsti dall\u0027art. 20, \r\n lettere g ed i, quali specificate negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 30 \r\n luglio 1950, n. 878, previa - occorrendo - dichiarazione di \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale dei commi sesto e settimo dell\u0027art. 9 del \r\n D. L. 18 marzo 1965, n. 342, per violazione del ricordato art. 20, \r\n nonch\u0026#233; dell\u0027art. 76 della Costituzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella memoria, datata 1 marzo 1967, la difesa stessa osserva che \r\n tale decreto legislativo n. 342 del 1965 detta - fra l\u0027altro - norme \r\n per la costruzione di impianti di produzione, trasformazione e \r\n trasporto di energia elettrica da parte dell\u0027E.N.E.L. (art. 9) o di \r\n enti ed imprese diversi dall\u0027E.N.E.L. (artt. 18 e 19); e fa menzione \r\n di una prima circolare del 25 giugno 1965, n. 1004, del Ministero dei \r\n lavori pubblici- Direzione generale delle acque ed impianti elettrici - \r\n contenente le istruzioni per l\u0027applicazione degli artt. 9, 18 e 19, la \r\n quale, nel trattare degli organi competenti a provvedere, ammetteva \r\n espressamente la competenza amministrativa delle Regioni a Statuto \r\n speciale, nei termini seguenti: \"\u0026#200; fatta salva, ovviamente, la \r\n competenza amministrativa in materia delle Regioni a Statuto speciale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Soggiunge poi la difesa della Regione che la stessa circolare, a \r\n proposito delle concessioni previste negli artt. 17 e 18 del decreto \r\n legislativo, vi comprende anche \"le Regioni a Statuto speciale che ne \r\n hanno potest\u0026#224; (al rilascio di concessioni o autorizzazioni)\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Poich\u0026#233; nella circolare in data 24 maggio 1966, intesa ad impartire \r\n istruzioni aggiuntive a quelle della circolare precedente, non si fa \r\n alcun cenno alla competenza in materia delle Regioni a statuto \r\n speciale, la difesa della Regione siciliana propone il quesito se \r\n questa omissione voglia significare una revoca della competenza \r\n precedentemente riconosciuta; ed in riferimento a tale ipotesi, espone \r\n diverse considerazioni, dirette a sostenere che ove l\u0027art. 9 pi\u0026#249; volte \r\n citato dovesse essere interpretato in modo diverso da quello risultante \r\n dalla precedente circolare n. 1004 del 1965, ne deriverebbe una \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, da risolvere incidentalmente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura generale dello Stato ha riaffermato nella memoria \r\n depositata il 10 febbraio 1967 le stesse conclusioni formulate nelle \r\n precedenti deduzioni; senonch\u0026#233; essa pure fa presente che nella \r\n circolare n. 1004 del 25 giugno 1965 il Ministro per i lavori pubblici \r\n aveva impartito le opportune disposizioni per rendere uniforme \r\n l\u0027applicazione degli artt. 9, 17 e 18 del decreto 18 marzo 1965, n. \r\n 342, concludendo che \"\u0026#232; fatta salva, ovviamente, la attuale competenza \r\n amministrativa in materia delle Regioni a Statuto speciale, le quali \r\n sono, altres\u0026#236;, indicate fra le Amministrazioni competenti al rilascio \r\n di concessioni o autorizzazioni, tenute a richiedere il parere \r\n dell\u0027E.N.E.L. sulle domande di enti diversi da questo\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ancora, a parere dell\u0027Avvocatura dello Stato, con la successiva \r\n circolare n. 661 del 24 maggio 1966 il Ministro per i lavori pubblici \r\n ha soltanto impartito ulteriori precisazioni per la uniforme \r\n applicazione delle citate disposizioni, soprattutto per quanto riguarda \r\n l\u0027istruttoria delle domande di autorizzazione all\u0027impianto ed \r\n all\u0027esercizio di linee elettriche presentate (da enti diversi \r\n dall\u0027E.N.E.L.) a norma dell\u0027art. 111 del Testo unico 11 dicembre 1933, \r\n n. 1775. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u0026#200; ben vero che nel testo di questa circolare - prosegue \r\n l\u0027Avvocatura generale dello Stato - inviata per conoscenza a tutte le \r\n Regioni a statuto speciale, queste non sono pi\u0026#249; espressamente \r\n menzionate; ma, in verit\u0026#224;, non \u0026#232; neppure espressamente esclusa ogni \r\n loro competenza in materia. In realt\u0026#224; la circolare ha inteso fornire \r\n chiarimenti di carattere generale ed indicare le condizioni e le \r\n procedure ritenute indispensabili per attuare, nel quadro e nel \r\n rispetto della legislazione istitutiva dell\u0027E.N.E.L., la norma \r\n eccezionale, che consente a soggetti diversi dall\u0027E.N.E.L. - peraltro \r\n gi\u0026#224; individuati nella precedente circolare - l\u0027esercizio di attivit\u0026#224; \r\n elettriche. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si osserva poi che la circolare non ha inteso risolvere il \r\n problema della sopravvivenza delle competenze delle Regioni a statuto \r\n speciale in questa materia, ma si \u0026#232; preoccupata soprattutto, se non \r\n esclusivamente, di impartire le disposizioni ritenute necessarie \r\n affinch\u0026#233; vengano osservate uniformemente talune norme sulla \r\n nazionalizzazione dell\u0027energia elettrica, da parte di qualunque \r\n autorit\u0026#224; o ente competente a provvedere. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura dello Stato contesta quindi che la circolare abbia \r\n inteso escludere la competenza della Regione siciliana ad autorizzare \r\n l\u0027impianto di elettrodotti di tensione inferiore a 15.000 Wolt; essa ha \r\n mirato invece ad impartire anche a tale Regione le opportune \r\n disposizioni, affinch\u0026#233; l\u0027autorizzazione venga concessa solo agli enti \r\n abilitati all\u0027esercizio di attivit\u0026#224; elettriche - menzionati nella \r\n circolare precedente - e con rispetto delle disposizioni legislative e \r\n regolamentari sulla nazionalizzazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In sostanza, continua l\u0027Avvocatura dello Stato, la competenza degli \r\n organi regionali non \u0026#232; stata esclusa, ma sono state impartite le \r\n opportune direttive per il suo esercizio, come se si trattasse di \r\n competenza statale decentrata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dopo avere richiamato i fini ed il carattere delle leggi sulla \r\n nazionalizzazione dell\u0027energia elettrica, che hanno attuato una delle \r\n fondamentali riforme economiche e sociali, assorbendo quegli istituti \r\n che, in s\u0026#233; considerati, apparterrebbero a materie diverse, gi\u0026#224; \r\n devolute alla competenza delle Regioni autonome, la difesa dello Stato \r\n richiama diverse sentenze (nn. 4 e 13 del 1964 e nn. 79 e 118 del 1966) \r\n della Corte costituzionale, secondo le quali la materia in discussione \r\n \u0026#232; adesso riservata esclusivamente allo Stato, non pu\u0026#242; arrestarsi ai \r\n confini della Regione ed \u0026#232; quindi espressamente esclusa dalle materie \r\n che l\u0027art. 14 dello Statuto della Regione siciliana attribuisce a \r\n questa, l\u0027Avvocatura generale conclude perch\u0026#233; sia dichiarato che \r\n spetta allo Stato e, per esso, al Ministero dei lavori pubblici il \r\n potere esercitato con il provvedimento impugnato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella discussione all\u0027udienza pubblica i difensori delle parti \r\n hanno ribadite le tesi gi\u0026#224; sostenute nelle memorie depositate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Dal contraddittorio fra le parti, ed in particolare dalla \r\n discussione orale, \u0026#232; risultato in modo evidente che gli organi della \r\n Regione siciliana avevano ritenuto che la circolare diramata dal \r\n Ministero dei lavori pubblici, e precisamente dalla Direzione generale \r\n delle acque e degli impianti elettrici - in data 24 maggio 1966, n. 661 \r\n - contenente talune istruzioni aggiuntive per l\u0027applicazione delle \r\n norme integrative e di coordinamento relative alla attivit\u0026#224; \r\n dell\u0027E.N.E.L., avesse lo scopo di escludere ogni competenza in materia \r\n delle Regioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027Avvocatura generale dello Stato ha invece chiarito che con tale \r\n circolare \"il Ministro per i lavori pubblici ha impartito ulteriori \r\n disposizioni per la uniforme applicazione delle citate disposizioni, \r\n soprattutto per quanto riguarda l\u0027istruttoria delle domande di \r\n autorizzazione all\u0027impianto ed all\u0027esercizio di linee elettriche \r\n presentate (da enti diversi dall\u0027E.N.E.L.) a norma dell\u0027art. 111 del \r\n Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \"In questa circolare, diretta per conoscenza a tutto le Regioni a \r\n statuto speciale (prosegue la memoria della Avvocatura dello Stato), \r\n queste non sono pi\u0026#249; espressamente menzionate, ma, in verit\u0026#224;, non \u0026#232; \r\n neppure espressamente esclusa ogni loro competenza in materia. In \r\n realt\u0026#224; la circolare ha inteso fornire chiarimenti di carattere \r\n generale ed indicare le condizioni e le procedure ritenute \r\n indispensabili per attuare, nel quadro e nel rispetto della \r\n legislazione istitutiva dell\u0027E.N.E.L., la norma eccezionale, che \r\n consente a soggetti diversi dall\u0027E.N.E.L. - peraltro gi\u0026#224; individuati \r\n nella precedente circolare - l\u0027esercizio di attivit\u0026#224; elettriche\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La circolare, cio\u0026#232; - secondo la tesi della Avvocatura - \"non si \r\n \u0026#232; posto o, comunque, non ha inteso risolvere il problema della \r\n sopravvivenza delle competenze delle Regioni a statuto speciale in \r\n questa materia. Essa, come si \u0026#232; detto, si \u0026#232; preoccupata soprattutto, \r\n se non esclusivamente, di impartire le disposizioni ritenute necessarie \r\n perch\u0026#233; fossero applicate uniformemente alcune norme sulla \r\n nazionalizzazione dell\u0027energia elettrica da parte di qualunque \r\n autorit\u0026#224; o ente competente a provvedere... In sostanza, la competenza \r\n degli organi regionali non \u0026#232; stata esclusa, ma sono state impartite \r\n direttive per il suo esercizio come se si trattasse non pi\u0026#249; di \r\n competenza propria, bens\u0026#236; di competenza statale decentrata\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Richiamate, infine, le sentenze di questa Corte concernenti la \r\n materia in esame (nn. 4 e 13 del 1964 e nn. 79 e 118 del 1966), le \r\n quali hanno ribadito ripetutamente che spetta allo Stato la tutela \r\n degli interessi generali e che le Regioni debbono rispettare tali \r\n interessi e le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, \r\n l\u0027Avvocatura dello Stato riconosce salve le competenze che possono \r\n spettare agli organi della Regione siciliana, ai sensi dell\u0027art. 20 \r\n dello Statuto, quali organi decentrati dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questi chiarimenti, ampiamente svolti, dimostrano che anche la \r\n difesa dello Stato ammette che la circolare n. 661, in data 24 maggio \r\n 1966 del Ministero dei lavori pubblici, non abbia avuto lo scopo di \r\n escludere ogni competenza delle Regioni in materia, anche se non vi \u0026#232; \r\n ripetuta la formula usata nella prece dente circolare pi\u0026#249; volte \r\n citata, ove si leggeva: \"\u0026#232; fatta salva, ovviamente, la competenza \r\n amministrativa in materia delle Regioni a statuto speciale\", rimanendo \r\n comunque fermo il principio che le Regioni devono osservare ed \r\n applicare le direttive impartite dal Ministero dei lavori pubblici. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ne consegue che delle due interpretazioni ritenute possibili dalla \r\n difesa della Regione, ed esposte nella sua memoria in data 1 marzo \r\n 1967, si deve considerare valida la prima, con la conseguenza che - \r\n sempre in relazione a quanto ha concluso la difesa stessa - il \r\n conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana non \u0026#232; \r\n fondato. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e che spetta allo Stato, e precisamente al Ministero dei \r\n lavori pubblici, la competenza a dettare le istruzioni opportune per \r\n l\u0027applicazione delle norme integrative e di coordinamento relative alla \r\n istituzione dell\u0027Ente nazionale per l\u0027energia elettrica - E.N.E.L.-, \r\n anche nei riguardi della Regione siciliana, nei sensi e nei limiti di \r\n cui in motivazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - \r\n ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - \r\n MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI \r\n - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE \r\n VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI \r\n - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI \r\n OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4665","titoletto":"SENT. 91/67. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ISTRUZIONI MINISTERIALI PER L\u0027APPLICAZIONE DELLE NORME INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL\u0027ISTITUZIONE DELL\u0027ENEL - CIRC. N. 661 DEL 24 MAGGIO 1966 DEL MINISTERO LAVORI PUBBLICI - DIREZIONE ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI - COMPETENZA DELLO STATO A DETTARE LE ISTRUZIONI - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIANA - ESCLUSIONE.","testo":"La circolare n. 661 del 24 maggio 1966 con la quale il Ministero dei lavori pubblici - Direz. gen. acque e impianti elettrici - ha impartito ulteriori disposizioni integrative e di coordinamento relative all\u0027attivita\u0027 dell\u0027ENEL, pur non espressamente menzionando le Regioni a statuto speciale, non ha escluso ogni loro competenza in materia, rimanendo comunque fermo l\u0027obbligo di osservare le direttive impartite dal suddetto Ministero. Entro tali limiti spetta, pertanto, allo Stato, e precisamente al Ministero dei lavori pubblici, la competenza a dettare le istruzioni opportune per l\u0027applicazione delle norme integrative suindicate.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"circolare ministeriale","data_legge":"24/05/1966","numero":"661","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"lett.g","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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