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JAEGER                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente  -  Prof.  \r\n ANTONINO  PAPALDO  -  Prof.  NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO -  \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI  -  \r\n Prof.  GIUSEPPE  BRANCA  -  Prof.  MICHELE  FRAGALI  - Prof. COSTANTINO  \r\n MORTATI - Prof.  GIUSEPPE CHIARELLI - Dott.   GIUSEPPE  VERZ\u0026#204;-    Dott.  \r\n GIOVANNI  BATTISTA BENEDETTI - Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott.  \r\n LUIGI OGGIONI, Giudici,                                                  \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio promosso dal Presidente della  Regione  siciliana  con  \r\n ricorso  notificato  il 10 agosto 1966, depositato in cancelleria il 19  \r\n successivo ed  iscritto  al  n.  22  del  Registro  ricorsi  1966,  per  \r\n conflitto  di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato sorto, a  \r\n seguito della circolare 24 maggio 1966, n.    661,  del  Ministero  dei  \r\n lavori  pubblici  -  Direzione  generale  delle  acque e degli impianti  \r\n elettrici - avente quale oggetto: \"Istruzioni aggiuntive a quelle della  \r\n circolare  Divisione  X,  n.  1004,  in  data  25  giugno   1965,   per  \r\n l\u0027applicazione delle norme integrative e di coordinamento relative alla  \r\n istituzione dell\u0027Ente nazionale per la Energia elettrica - E.N.E.L.\".    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  Costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei  \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita nell\u0027udienza pubblica del 15  marzo  1967  la  relazione  del  \r\n Giudice Nicola Jaeger;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  l\u0027avv.  Antonio  Sorrentino,  per la Regione siciliana, e il  \r\n sostituto avvocato generale dello  Stato  Giuseppe  Guglielmi,  per  il  \r\n Presidente del Consiglio dei Ministri.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ricorso,  notificato  il  10  agosto  1966  al  Presidente del  \r\n Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro  dei  lavori  pubblici,   il  \r\n Presidente  della  Regione siciliana, autorizzato all\u0027atto con delibera  \r\n della Giunta regionale,  in  data  4  agosto,  sollevava  conflitto  di  \r\n attribuzione in relazione alla circolare n. 661, diramata dal Ministero  \r\n dei  lavori  pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti  \r\n elettrici - il  24  maggio  1966,  avente  quale  oggetto:  \"Istruzioni  \r\n aggiuntive  a  quelle  della circolare Divisione X, n. 1004, in data 25  \r\n giugno  1965,  per  l\u0027applicazione  delle  norme   integrative   e   di  \r\n coordinamento  relative  alla  istituzione  dell\u0027Ente  nazionale per la  \r\n Energia elettrica - E.N.E.L.\".                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel ricorso la difesa della  Regione  osserva  che  lo  Statuto  di  \r\n questa  le assegna, all\u0027art. 14, lettera g, la legislazione esclusiva e  \r\n quindi anche la competenza  amministrativa  (art.  20)  in  materia  di  \r\n lavori  pubblici,  eccettuate  le  grandi  opere pubbliche di interesse  \r\n prevalentemente nazionale.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  stessa  soggiunge che a questa competenza statutaria \u0026#232;  \r\n stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 30  \r\n luglio 1950, n. 878, e che nell\u0027art. 2 di tale decreto \u0026#232; stabilito che  \r\n per le grandi opere pubbliche  di  prevalente  interesse  nazionale  la  \r\n Regione  svolge  una  attivit\u0026#224; amministrativa secondo le direttive del  \r\n Ministero dei lavori  pubblici,  avvalendosi  del  Provveditorato  alle  \r\n opere pubbliche e degli uffici del Genio civile; per le opere pubbliche  \r\n che  non  siano  di  prevalente  interesse nazionale la Amministrazione  \r\n regionale, per l\u0027esercizio delle sue attribuzioni, si  avvale,  fino  a  \r\n quando non avr\u0026#224; provveduto diversamente, del Provveditorato alle opere  \r\n pubbliche e degli uffici del Genio civile.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  rileva inoltre che, secondo l\u0027art. 3 dello stesso decreto, sono  \r\n considerate \"opere pubbliche  di  prevalente  interesse  nazionale\"  le  \r\n linee  elettriche  di  trasporto  con  tensione non inferiore ai 15.000  \r\n Wolts (lett. g).                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ci\u0026#242; premesso,  la  difesa  della  Regione  afferma  che    con  la  \r\n circolare  n.  661  del  1966,  sopra indicata, il Ministero dei lavori  \r\n pubblici,  nell\u0027individuare  gli  organi  competenti  a   compiere   la  \r\n istruttoria  in  ordine  alle  domande di autorizzazione all\u0027impianto e  \r\n all\u0027esercizio  di  linee  elettriche  ed  a  rilasciare   le   relative  \r\n autorizzazioni,  in  relazione  alle  varie ipotesi ivi prospettate, ha  \r\n disconosciuto del tutto la competenza della  Regione  siciliana,  quale  \r\n stabilita dalle norme gi\u0026#224; richiamate.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La   difesa   stessa   contesta   che   le   si  possa  opporre  la  \r\n inammissibilit\u0026#224;  del  ricorso  adducendo  che  la  circolare  contenga  \r\n soltanto  delle norme integrative della precedente (n. 1004 - 25 giugno  \r\n 1965), la quale non era stata impugnata dalla Regione, posto  che  tale  \r\n circolare    faceva    invece   ripetutamente   salva   la   competenza  \r\n amministrativa delle regioni a statuto speciale.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa  della  Regione  richiede  quindi  che  la  Corte  voglia  \r\n annullare  l\u0027impugnata  circolare  \"nella  parte  in  cui disconosce la  \r\n competenza della Regione siciliana  in  materia  di  istruttoria  e  di  \r\n autorizzazione alle linee elettriche di trasporto\".                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  atto  depositato  nella  cancelleria  della Corte il 26 agosto  \r\n 1966, si \u0026#232; costituito in giudizio  il  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato.  \r\n Nelle deduzioni di questa si sostiene che la circolare n. 661 del 1966,  \r\n oggetto  del  ricorso,  \u0026#232;  stata  emanata  al  fine di individuare gli  \r\n \"organi statali competenti\" a compiere la istruttoria sulle domande  di  \r\n autorizzazione  a  costruire  nuovi  impianti di produzione, trasporto,  \r\n trasformazione e distribuzione di  energia  da  parte  degli  enti  non  \r\n nazionalizzati  o  concessionari,  e  ci\u0026#242;  al  fine  di  assicurare il  \r\n necessario coordinamento delle attivit\u0026#224; elettriche\".                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     A parere dell\u0027Avvocatura dello Stato il  ricorso  sarebbe  pertanto  \r\n manifestamente  infondato,  poich\u0026#233;  la circolare suddetta non riguarda  \r\n n\u0026#233; la materia dell\u0027industria n\u0026#233; quella dei lavori pubblici, bens\u0026#236; la  \r\n materia - ormai chiaramente identificata ed enucleata da quelle - della  \r\n produzione, del trasporto, della trasformazione e  della  distribuzione  \r\n dell\u0027energia  elettrica,  legittimamente riservata allo Stato, ai sensi  \r\n dell\u0027art. 43 della Costituzione, ed esercitata in regime di  monopolio,  \r\n sotto   la   direzione   e  la  vigilanza  degli  organi  dello  Stato,  \r\n dall\u0027E.N.E.L. sul piano nazionale.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Questa  materia - insiste l\u0027Avvocatura generale, richiamandosi alla  \r\n giurisprudenza della Corte - \u0026#232; riservata esclusivamente agli organi od  \r\n enti dello Stato, non tollera  concorso  di  competenze  amministrative  \r\n regionali,   n\u0026#233;   pu\u0026#242;   ritenersi  compresa  proparte  nelle  materie  \r\n attribuite  alla  competenza  delle   Regioni.   La   nazionalizzazione  \r\n dell\u0027energia  elettrica rientra nelle riforme economiche e sociali, che  \r\n si  devono  ritenere  riservate   allo   Stato,   per   la   prevalenza  \r\n dell\u0027interesse   nazionale,   restando  quindi  escluse  dalle  materie  \r\n attribuite alla Regione, la quale, in questa  materia,  non  ha  alcuna  \r\n competenza legislativa, n\u0026#233; - di conseguenza - amministrativa.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura  generale  conclude,  pertanto, nel senso che la Corte  \r\n voglia respingere il ricorso, dichiarando che spetta allo Stato e,  per  \r\n esso,  al  Ministero  dei  lavori  pubblici il potere esercitato con la  \r\n circolare in questione.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Entrambe le parti hanno poi  depositato  le  proprie  memorie,  per  \r\n ribadire le tesi esposte seppure con alcune modificazioni.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Da  parte  della  difesa  della  Regione  si  \u0026#232;  chiesto che,   in  \r\n accoglimento del ricorso, \"sia dichiarato che la Regione conserva nella  \r\n materia di cui alla impugnata circolare i poteri previsti dall\u0027art. 20,  \r\n lettere g ed i, quali specificate negli artt. 2 e  3  del  D.P.R.    30  \r\n luglio   1950,   n.   878,  previa  -  occorrendo  -  dichiarazione  di  \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale dei commi sesto e settimo dell\u0027art. 9 del  \r\n D. L. 18 marzo 1965, n. 342, per  violazione  del  ricordato  art.  20,  \r\n nonch\u0026#233; dell\u0027art. 76 della Costituzione\".                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella  memoria,  datata  1 marzo 1967, la difesa stessa osserva che  \r\n tale decreto legislativo n. 342 del 1965 detta - fra  l\u0027altro  -  norme  \r\n per   la  costruzione  di  impianti  di  produzione,  trasformazione  e  \r\n trasporto di energia elettrica da parte dell\u0027E.N.E.L. (art.   9)  o  di  \r\n enti  ed  imprese diversi dall\u0027E.N.E.L. (artt.  18 e 19); e fa menzione  \r\n di una prima circolare del 25 giugno 1965, n. 1004, del  Ministero  dei  \r\n lavori pubblici- Direzione generale delle acque ed impianti elettrici -  \r\n contenente  le istruzioni per l\u0027applicazione degli artt. 9, 18 e 19, la  \r\n quale, nel trattare degli organi  competenti  a  provvedere,  ammetteva  \r\n espressamente  la  competenza  amministrativa  delle  Regioni a Statuto  \r\n speciale,  nei  termini  seguenti:  \"\u0026#200;  fatta  salva,  ovviamente,  la  \r\n competenza amministrativa in materia delle Regioni a Statuto speciale\".  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Soggiunge  poi  la  difesa della Regione che la stessa circolare, a  \r\n proposito delle concessioni previste negli artt. 17 e  18  del  decreto  \r\n legislativo,  vi  comprende anche \"le Regioni a Statuto speciale che ne  \r\n hanno potest\u0026#224; (al rilascio di concessioni o autorizzazioni)\".           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Poich\u0026#233; nella circolare in data 24 maggio 1966, intesa ad impartire  \r\n istruzioni aggiuntive a quelle della circolare precedente,  non  si  fa  \r\n alcun  cenno  alla  competenza  in  materia  delle  Regioni  a  statuto  \r\n speciale, la difesa della  Regione  siciliana  propone  il  quesito  se  \r\n questa   omissione  voglia  significare  una  revoca  della  competenza  \r\n precedentemente riconosciuta; ed in riferimento a tale ipotesi,  espone  \r\n diverse considerazioni, dirette a sostenere che ove l\u0027art. 9 pi\u0026#249; volte  \r\n citato dovesse essere interpretato in modo diverso da quello risultante  \r\n dalla  precedente  circolare  n.  1004  del  1965,  ne  deriverebbe una  \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, da risolvere incidentalmente.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura generale dello  Stato  ha  riaffermato  nella  memoria  \r\n depositata  il  10  febbraio 1967 le stesse conclusioni formulate nelle  \r\n precedenti  deduzioni;  senonch\u0026#233;  essa  pure  fa  presente  che  nella  \r\n circolare  n. 1004 del 25 giugno 1965 il Ministro per i lavori pubblici  \r\n aveva   impartito   le  opportune  disposizioni  per  rendere  uniforme  \r\n l\u0027applicazione degli artt. 9, 17 e 18 del decreto  18  marzo  1965,  n.  \r\n 342, concludendo che \"\u0026#232; fatta salva, ovviamente, la attuale competenza  \r\n amministrativa  in  materia  delle Regioni a Statuto speciale, le quali  \r\n sono, altres\u0026#236;, indicate fra le Amministrazioni competenti al  rilascio  \r\n di   concessioni  o  autorizzazioni,  tenute  a  richiedere  il  parere  \r\n dell\u0027E.N.E.L. sulle domande di enti diversi da questo\".                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ancora, a parere dell\u0027Avvocatura dello  Stato,  con  la  successiva  \r\n circolare  n.  661 del 24 maggio 1966 il Ministro per i lavori pubblici  \r\n ha  soltanto  impartito  ulteriori   precisazioni   per   la   uniforme  \r\n applicazione delle citate disposizioni, soprattutto per quanto riguarda  \r\n l\u0027istruttoria   delle   domande   di   autorizzazione  all\u0027impianto  ed  \r\n all\u0027esercizio  di  linee  elettriche  presentate   (da   enti   diversi  \r\n dall\u0027E.N.E.L.)  a norma dell\u0027art. 111 del Testo unico 11 dicembre 1933,  \r\n n.  1775.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     \u0026#200;  ben  vero  che  nel  testo  di  questa  circolare  -   prosegue  \r\n l\u0027Avvocatura  generale  dello Stato - inviata per conoscenza a tutte le  \r\n Regioni  a  statuto  speciale,  queste  non  sono  pi\u0026#249;   espressamente  \r\n menzionate;  ma,  in verit\u0026#224;, non \u0026#232; neppure espressamente esclusa ogni  \r\n loro competenza in materia. In realt\u0026#224; la circolare ha  inteso  fornire  \r\n chiarimenti  di  carattere  generale  ed  indicare  le  condizioni e le  \r\n procedure  ritenute  indispensabili  per  attuare,  nel  quadro  e  nel  \r\n rispetto   della   legislazione   istitutiva  dell\u0027E.N.E.L.,  la  norma  \r\n eccezionale, che consente a soggetti diversi dall\u0027E.N.E.L.  -  peraltro  \r\n gi\u0026#224;  individuati nella precedente circolare - l\u0027esercizio di attivit\u0026#224;  \r\n elettriche.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si osserva poi che  la  circolare  non  ha  inteso  risolvere    il  \r\n problema  della  sopravvivenza delle competenze delle Regioni a statuto  \r\n speciale in questa materia, ma si \u0026#232; preoccupata  soprattutto,  se  non  \r\n esclusivamente,   di  impartire  le  disposizioni  ritenute  necessarie  \r\n affinch\u0026#233;  vengano   osservate   uniformemente   talune   norme   sulla  \r\n nazionalizzazione   dell\u0027energia   elettrica,  da  parte  di  qualunque  \r\n autorit\u0026#224; o ente competente a provvedere.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura dello Stato contesta quindi  che  la  circolare  abbia  \r\n inteso  escludere  la competenza della Regione siciliana ad autorizzare  \r\n l\u0027impianto di elettrodotti di tensione inferiore a 15.000 Wolt; essa ha  \r\n mirato  invece  ad  impartire  anche  a  tale  Regione   le   opportune  \r\n disposizioni,  affinch\u0026#233; l\u0027autorizzazione venga concessa solo agli enti  \r\n abilitati all\u0027esercizio di  attivit\u0026#224;  elettriche  -  menzionati  nella  \r\n circolare  precedente - e con rispetto delle disposizioni legislative e  \r\n regolamentari sulla nazionalizzazione.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In sostanza, continua l\u0027Avvocatura dello Stato, la competenza degli  \r\n organi regionali non \u0026#232; stata  esclusa,  ma  sono  state  impartite  le  \r\n opportune  direttive  per  il  suo  esercizio,  come se si trattasse di  \r\n competenza statale decentrata.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dopo avere richiamato i fini ed  il  carattere  delle  leggi  sulla  \r\n nazionalizzazione  dell\u0027energia  elettrica, che hanno attuato una delle  \r\n fondamentali riforme economiche e sociali, assorbendo  quegli  istituti  \r\n che,  in  s\u0026#233;  considerati,  apparterrebbero  a  materie  diverse, gi\u0026#224;  \r\n devolute alla competenza delle Regioni autonome, la difesa dello  Stato  \r\n richiama diverse sentenze (nn. 4 e 13 del 1964 e nn. 79 e 118 del 1966)  \r\n della  Corte costituzionale, secondo le quali la materia in discussione  \r\n \u0026#232; adesso riservata esclusivamente allo Stato, non pu\u0026#242;  arrestarsi  ai  \r\n confini  della Regione ed \u0026#232; quindi espressamente esclusa dalle materie  \r\n che l\u0027art. 14 dello  Statuto  della  Regione  siciliana  attribuisce  a  \r\n questa,  l\u0027Avvocatura  generale  conclude  perch\u0026#233;  sia  dichiarato che  \r\n spetta allo Stato e, per esso, al  Ministero  dei  lavori  pubblici  il  \r\n potere esercitato con il provvedimento impugnato.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella  discussione  all\u0027udienza  pubblica  i  difensori delle parti  \r\n hanno ribadite le tesi gi\u0026#224; sostenute nelle memorie depositate.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Dal  contraddittorio  fra  le  parti,  ed  in   particolare   dalla  \r\n discussione  orale,  \u0026#232; risultato in modo evidente che gli organi della  \r\n Regione siciliana  avevano  ritenuto  che  la  circolare  diramata  dal  \r\n Ministero  dei lavori pubblici, e precisamente dalla Direzione generale  \r\n delle acque e degli impianti elettrici - in data 24 maggio 1966, n. 661  \r\n - contenente talune  istruzioni  aggiuntive  per  l\u0027applicazione  delle  \r\n norme   integrative   e   di   coordinamento  relative  alla  attivit\u0026#224;  \r\n dell\u0027E.N.E.L., avesse lo scopo di escludere ogni competenza in  materia  \r\n delle Regioni.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027Avvocatura  generale  dello Stato ha invece chiarito che con tale  \r\n circolare \"il Ministro per i lavori  pubblici  ha  impartito  ulteriori  \r\n disposizioni  per  la  uniforme applicazione delle citate disposizioni,  \r\n soprattutto  per  quanto  riguarda  l\u0027istruttoria  delle   domande   di  \r\n autorizzazione   all\u0027impianto  ed  all\u0027esercizio  di  linee  elettriche  \r\n presentate (da enti diversi dall\u0027E.N.E.L.) a norma  dell\u0027art.  111  del  \r\n Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175\".                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \"In  questa  circolare, diretta per conoscenza a tutto le Regioni a  \r\n statuto speciale (prosegue la memoria della  Avvocatura  dello  Stato),  \r\n queste  non  sono pi\u0026#249; espressamente menzionate, ma, in verit\u0026#224;, non \u0026#232;  \r\n neppure espressamente esclusa  ogni  loro  competenza  in  materia.  In  \r\n realt\u0026#224;  la  circolare  ha  inteso  fornire  chiarimenti  di  carattere  \r\n generale  ed  indicare  le   condizioni   e   le   procedure   ritenute  \r\n indispensabili   per   attuare,   nel   quadro  e  nel  rispetto  della  \r\n legislazione  istitutiva  dell\u0027E.N.E.L.,  la  norma  eccezionale,   che  \r\n consente  a  soggetti diversi dall\u0027E.N.E.L. - peraltro gi\u0026#224; individuati  \r\n nella precedente circolare - l\u0027esercizio di attivit\u0026#224; elettriche\".       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La circolare, cio\u0026#232; - secondo la tesi della Avvocatura   - \"non  si  \r\n \u0026#232;  posto  o,  comunque,  non  ha  inteso  risolvere  il problema della  \r\n sopravvivenza delle competenze delle  Regioni  a  statuto  speciale  in  \r\n questa materia.  Essa, come si \u0026#232; detto, si \u0026#232; preoccupata soprattutto,  \r\n se non esclusivamente, di impartire le disposizioni ritenute necessarie  \r\n perch\u0026#233;    fossero   applicate   uniformemente   alcune   norme   sulla  \r\n nazionalizzazione  dell\u0027energia  elettrica  da   parte   di   qualunque  \r\n autorit\u0026#224;  o ente competente a provvedere... In sostanza, la competenza  \r\n degli organi regionali non \u0026#232; stata esclusa, ma  sono  state  impartite  \r\n direttive  per  il  suo  esercizio  come  se  si  trattasse non pi\u0026#249; di  \r\n competenza propria, bens\u0026#236; di competenza statale decentrata\".            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Richiamate, infine, le sentenze  di  questa  Corte  concernenti  la  \r\n materia  in  esame  (nn.  4  e 13 del 1964 e nn. 79 e 118 del 1966), le  \r\n quali hanno ribadito ripetutamente che  spetta  allo  Stato  la  tutela  \r\n degli  interessi  generali  e  che  le  Regioni debbono rispettare tali  \r\n interessi e le norme fondamentali delle riforme economiche  e  sociali,  \r\n l\u0027Avvocatura  dello  Stato  riconosce  salve  le competenze che possono  \r\n spettare agli organi della Regione siciliana,  ai  sensi  dell\u0027art.  20  \r\n dello Statuto, quali organi decentrati dello Stato.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e      Questi  chiarimenti,  ampiamente svolti, dimostrano   che anche la  \r\n difesa dello Stato ammette che la circolare n. 661, in data  24  maggio  \r\n 1966  del  Ministero  dei  lavori pubblici, non abbia avuto lo scopo di  \r\n escludere ogni competenza delle Regioni in materia, anche se non vi  \u0026#232;  \r\n ripetuta  la  formula  usata  nella  prece  dente  circolare pi\u0026#249; volte  \r\n citata, ove si leggeva: \"\u0026#232;  fatta  salva,  ovviamente,  la  competenza  \r\n amministrativa  in materia delle Regioni a statuto speciale\", rimanendo  \r\n comunque  fermo  il  principio  che  le  Regioni  devono  osservare  ed  \r\n applicare le direttive impartite dal Ministero dei lavori pubblici.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ne  consegue che delle due interpretazioni ritenute possibili dalla  \r\n difesa della Regione, ed esposte nella sua  memoria  in  data  1  marzo  \r\n 1967,  si  deve  considerare  valida la prima, con la conseguenza che -  \r\n sempre in relazione  a  quanto  ha  concluso  la  difesa  stessa  -  il  \r\n conflitto  di  attribuzione  sollevato  dalla  Regione siciliana non \u0026#232;  \r\n fondato.                                                                 \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e che spetta allo Stato, e  precisamente  al  Ministero  dei  \r\n lavori  pubblici,  la  competenza a dettare le istruzioni opportune per  \r\n l\u0027applicazione delle norme integrative e di coordinamento relative alla  \r\n istituzione dell\u0027Ente nazionale per l\u0027energia  elettrica  -  E.N.E.L.-,  \r\n anche  nei  riguardi della Regione siciliana, nei sensi e nei limiti di  \r\n cui in motivazione.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  Costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE  AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO  \r\n                                   - NICOLA JAEGER - GIOVANNI  CASSANDRO  \r\n                                   - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -  \r\n                                   ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA -  \r\n                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI  \r\n                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIUSEPPE  \r\n                                    VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA  BENEDETTI  \r\n                                   -  FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO - LUIGI  \r\n                                   OGGIONI.                               \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4665","titoletto":"SENT.  91/67. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ISTRUZIONI MINISTERIALI PER  L\u0027APPLICAZIONE  DELLE  NORME  INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO RELATIVE  ALL\u0027ISTITUZIONE  DELL\u0027ENEL - CIRC. N. 661 DEL 24 MAGGIO 1966  DEL  MINISTERO LAVORI PUBBLICI - DIREZIONE ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI  -  COMPETENZA  DELLO  STATO  A DETTARE LE ISTRUZIONI - INVASIONE  DELLA  SFERA  DI  COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIANA - ESCLUSIONE.","testo":"La  circolare n. 661 del 24 maggio 1966 con la quale il Ministero dei  lavori  pubblici - Direz. gen. acque e impianti elettrici  - ha    impartito    ulteriori    disposizioni   integrative   e di coordinamento    relative   all\u0027attivita\u0027   dell\u0027ENEL,   pur  non espressamente  menzionando  le Regioni a statuto speciale, non ha escluso ogni loro competenza in materia, rimanendo comunque fermo l\u0027obbligo  di  osservare  le  direttive  impartite  dal  suddetto Ministero. Entro tali limiti spetta, pertanto, allo Stato, e precisamente al Ministero  dei  lavori  pubblici,  la  competenza  a  dettare  le istruzioni  opportune  per l\u0027applicazione delle norme integrative suindicate.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"circolare ministeriale","data_legge":"24/05/1966","numero":"661","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"lett.g","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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