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Uff.\" n. 34/1 s.s. del 16 luglio 1986. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. e rel. PALADIN \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. \r\n ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI \r\n - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - \r\n Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO \r\n GRECO - Prof. RENATO DELL\u0027ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO \r\n SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del disegno di legge \r\n nn. 1056 - 1060 - 1066 - 1073 approvato il 2 aprile 1986 dall\u0027Assemblea \r\n regionale della Sicilia, recante \"Modifiche ed integrazioni alla legge \r\n regionale 10 agosto 1985, n. 37, concernente \" Nuove norme in materia \r\n di controllo dell\u0027attivit\u0026#224; urbanistico - edilizia, riordino \r\n urbanistico e sanatoria delle opere abusive \"\" promosso con ricorso del \r\n Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 10 aprile \r\n 1986, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 13 \r\n del registro ricorsi 1986. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione della Regione Sicilia; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito, nell\u0027udienza pubblica del 5 giugno 1986, il Giudice relatore \r\n Livio Paladin; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e \r\n l\u0027avv. Matteo Calabretta, per la Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ricorso notificato il 10 aprile 1986, il Commissario dello \r\n Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata il 2 \r\n aprile dalla stessa Regione, in tema di \"Modifiche ed integrazioni alla \r\n legge regionale 10 agosto 1985, n. 37\"; e ci\u0026#242; per asserita interferenza \r\n nella materia penale e per violazione dell\u0027art. 14 lett. f) dello \r\n Statuto speciale, in relazione ai limiti posti dalla legge statale 28 \r\n febbraio 1985, n.47. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il ricorrente premette che il legislatore nazionale avrebbe in tal \r\n senso dettato \"una propria organica disciplina\" sull\u0027abusivismo \r\n edilizio, finalizzata al duplice scopo di risolvere un problema di \r\n \"ampio risalto sociale\" e di \"reperire consistenti mezzi finanziari\" da \r\n utilizzare nel quadro della manovra economica generale: strutturando la \r\n disciplina stessa nei termini di una sanatoria delle opere abusive \r\n ultimate entro il 1 ottobre 1983, connessa e conseguente alla \r\n depenalizzazione delle corrispondenti infrazioni, subordinatamente al \r\n pagamento di un\u0027apposita oblazione; e prevedendo che, in mancanza di un \r\n tale adempimento, vengano applicate - fra l\u0027altro - le sanzioni penali \r\n previste dall\u0027art. 20 della legge n. 47 e venga disposta dal giudice \r\n penale la demolizione dell\u0027opera, ai sensi dell\u0027art. 7 della legge \r\n medesima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Viceversa, l\u0027art. 1 della legge impugnata tenderebbe a stravolgere \r\n la detta disciplina, in relazione ai suoi profili penalistici, \r\n indissociabili da quelli amministrativi, l\u0026#224; dove consente di concedere \r\n la sanatoria delle opere abusive indipendentemente dal pagamento \r\n oblativo e dalla depenalizzazione delle relative infrazioni. Del pari, \r\n analogamente illegittimo risulterebbe l\u0027art. 2, dal momento che esso \r\n estende al 16 marzo 1985 il confine temporale della sanatoria, cos\u0026#236; \r\n sottraendo le costruzioni atusive effettuate dopo il 1 ottobre 1983 al \r\n regime sanzionatorio penale per esse previsto dalla legge n. 47. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e N\u0026#233; gioverebbe invocare la competenza esclusiva della Regione in \r\n tema di urbanistica, riconosciuta dallo Statuto speciale ed esercitata \r\n mediante le leggi n. 7 del 1980 e n. 70 del 1981. Infatti, la stessa \r\n potest\u0026#224; legislativa primaria della Sicilia sarebbe destinata a cedere \r\n ad un intervento legislativo statale ispirato \"a criteri di omogeneit\u0026#224; \r\n e univocit\u0026#224; di indirizzo e generalit\u0026#224; di applicazione su tutto il \r\n territorio nazionale, con specifiche norme attinenti ai risvolti penali \r\n del problema\", ed avente comunque \"lo spessore di legge di riforma \r\n economico - sociale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Si \u0026#232; costituito il Presidente della Regione siciliana, per \r\n chiedere la declaratoria d\u0027infondatezza del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo il resistente non sarebbe sostenibile che la normativa \r\n impugnata travolga la corrispondente disciplina statale, \"in quanto la \r\n prima opera sul piano strettamente urbanistico - amministrativo, mentre \r\n la seconda spazia anche nel campo penale dove la Regione non pu\u0026#242; \r\n incidere e non ha affatto inciso ed ai cittadini \u0026#232; lasciata la pi\u0026#249; \r\n ampia libert\u0026#224; di scelta\". N\u0026#233; sarebbe esatto che le due materie, della \r\n sanatoria urbanistico - amministrativa e dell\u0027estinzione degli inerenti \r\n reati edilizi, siano fra loro inseparabili: poich\u0026#233; lo smentirebbero \r\n sia le numerose leggi statali che hanno estinto i soli reati \r\n urbanistici senza incidere sugli illeciti amministrativi; sia le \r\n precedenti norme regionali della stessa Sicilia, che hanno gi\u0026#224; attuato \r\n il riordino urbanistico senza interessare il campo penale. Ed anzi \r\n tali norme sono state poi riconosciute costituzionalmente legittime da \r\n questa Corte, con sentenza n. 13 del 1980: tra l\u0027altro, in base al \r\n rilievo che le licenze in sanatoria non si risolvono in esimenti delle \r\n sanzioni penali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Del resto, contrasterebbe con la logica, prima ancora che con le \r\n norme costituzionali, ritenere che basti il collegamento di effetti \r\n penali alle disposizioni statali incidenti sulle stesse materie \r\n riservate alla legislazione esclusiva della Regione siciliana, per \r\n impedire a quest\u0027ultima di legiferare in maniera diversa, nell\u0027ambito \r\n della sua competenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto allo specifico disposto dell\u0027art. 2 della legge in esame, \r\n andrebbe del pari escluso - secondo la Regione - che esso ammetta a \r\n sanatoria costruzioni abusive ricadenti nell\u0027ambito temporale di cui al \r\n capo primo della legge statale n. 47. In vero - sostiene la difesa \r\n regionale - tale sanatoria riguarda le opere realizzate sino al 16 \r\n marzo 1985 e perci\u0026#242; antecedenti all\u0027entrata in vigore della legge n. \r\n 47, le cui previsioni penali non potrebbero applicarsi che per il \r\n futuro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine, sarebbe fuor di luogo il richiamo al limite delle leggi di \r\n riforma economico - sociale, perch\u0026#233; questo atterrebbe, relativamente \r\n alla Sicilia, alle sole riforme agrarie ed industriali; perch\u0026#233;, \r\n comunque, la legge n. 47 non avrebbe \"per contenuto la formulazione di \r\n programmi o piani economici o sociali per lo sviluppo dell\u0027intero \r\n territorio nazionale\", essendosi \"limitata a disciplinare alcuni \r\n aspetti della complessa materia urbanistica\"; e perch\u0026#233;, d\u0027altra parte, \r\n lo stesso art. 1 di detta legge mantiene espressamente salva la \r\n competenza delle Regioni a statuto speciale, esclusi i soli profili \r\n penali di cui al capo quarto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Per intendere il senso della legge siciliana impugnata dal \r\n Commissario dello Stato e per apprezzare i motivi del ricorso, giova \r\n anzitutto ricordare quali siano i criteri ispiratori della legge \r\n statale 28 febbraio 1985, n. 47 (e successive modificazioni), nelle \r\n parti su cui verrebbe ad incidere, qualora entrasse in vigore, la \r\n disciplina che forma l\u0027oggetto dell\u0027attuale controversia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 1 della legge n. 47 premette - al primo comma - che \"le \r\n regioni emanano norme in materia di controllo dell\u0027attivit\u0026#224; \r\n urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformit\u0026#224; ai \r\n principi definiti dai capi I, II e III della presente legge\"; mentre \r\n \"sono in ogni caso fatte salve\" - stando al disposto del terzo comma - \r\n \"le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province \r\n autonome di Trento e di Bolzano\". Per altro, il primo comma esordisce \r\n mantenendo \"fermo... quanto previsto dal capo IV\", in tema di sanatoria \r\n delle opere abusive. E i commentatori della legge stessa concordano nel \r\n ritenere che il particolare rilievo attribuito al capo quarto dipenda \r\n dal fatto che le disposizioni sul cosiddetto condono edilizio sono \r\n contraddistinte dalla configurazione di fattispecie penalmente \r\n rilevanti: con la conseguenza che, sotto questo aspetto, esse vanno \r\n applicate nelle Regioni a statuto speciale, quand\u0027anche dotate di \r\n competenza primaria od esclusiva in materia urbanistica, non meno che \r\n nelle Regioni di diritto comune. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In quanto richiamate nel capo quarto, vanno poi considerate le \r\n norme del capo primo che sanzionano i trasgressori della relativa \r\n disciplina urbanistico - edilizia. In particolar modo, va tenuto \r\n presente l\u0027art. 7 1. cit., concernente le \"opere eseguite in assenza di \r\n concessione, in totale difformit\u0026#224; o con variazioni essenziali\": l\u0026#224; \r\n dove s\u0027impone al sindaco di ingiungere la demolizione delle opere \r\n stesse e di acquistare di diritto al patrimonio del Comune i beni per i \r\n quali i responsabili dell\u0027abuso non provvedano nel termine di novanta \r\n giorni, per poi ordinare la demolizione a spese dei responsabili \r\n medesimi, salvi gli eventuali \"prevalenti interessi pubblici\", non \r\n incompatibili \"con rilevanti interessi urbanistici o ambientali\" \r\n (secondo, terzo e quinto comma); mentre spetta al segretario comunale \r\n di trasmettere - fra l\u0027altro - all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria competente \r\n \"l\u0027elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali od agenti di polizia \r\n giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e \r\n delle relative ordinanze di sospensione\" (settimo comma); senza di che \r\n \"il Presidente della Giunta regionale... adotta i provvedimenti \r\n eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla \r\n competente autorit\u0026#224; giudiziaria ai fini dell\u0027esercizio dell\u0027azione \r\n penale\" (ottavo comma); ed il giudice ordina da ultimo, \"con la \r\n sentenza di condanna per il reato di cui all\u0027art. 17, lettera h), della \r\n legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art. 20\", \r\n la demolizione delle costruzioni abusive \"se ancora non sia stata \r\n altrimenti eseguita\" (nono comma). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A sua volta, l\u0027art. 20 1. cit. aggrava le pene gi\u0026#224; previste in \r\n proposito dall\u0027art. 17 della legge n. 10 del \u002777; ed in pari tempo \r\n ribadisce il nesso fra le sanzioni penali e le corrispondenti sanzioni \r\n amministrative, mantenendole esplicitamente \"ferme\". Il che non \r\n contrasta con la previsione di concessioni od autorizzazioni in \r\n sanatoria, contenuta nel precedente art. 13: sia perch\u0026#233; queste sono \r\n consentite nei termini entro i quali i responsabili dovrebbero \r\n procedere alla demolizione; sia perch\u0026#233; la sanatoria presuppone \r\n l\u0027\"accertamento di conformit\u0026#224;\" agli \"strumenti urbanistici generali e \r\n di attuazione\" (cfr. il primo comma dell\u0027articolo stesso); sia, \r\n soprattutto, perch\u0026#233; il rilascio della concessione in sanatoria \u0026#232; \r\n subordinato al pagamento, \"a titolo di oblazione\", delle somme indicate \r\n nel terzo e quarto comma (con la conseguente estinzione dei reati di \r\n cui all\u0027ultimo comma dell\u0027art. 22). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ci\u0026#242; posto, quanto alle costruzioni ed alle altre opere abusive \r\n ultimate entro la data del 1 ottobre 1983, l\u0027art. 311. cit. precisa - \r\n al primo comma - che i proprietari (e gli altri soggetti interessati di \r\n cui al comma terzo) possono richiedere e conseguire \"la concessione o \r\n la autorizzazione in sanatoria\", indipendentemente dall\u0027accertamento \r\n imposto nell\u0027art. 13; purch\u0026#233;, tuttavia, si tratti di opere \r\n \"suscettibili di sanatoria\", ai sensi degli artt. 32 e 33, e sempre che \r\n i richiedenti effettuino, in base all\u0027art. 34, il \"previo versamento \r\n all\u0027erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata...\". \r\n \"Corredata dalla prova dell\u0027eseguito versamento dell\u0027oblazione\" (o \r\n d\u0027una rata di essa), \"la domanda di concessione o di autorizzazione in \r\n sanatoria deve essere presentata al Comune interessato\" - stando al \r\n primo comma dell\u0027art. 35, come sostituito dall\u0027art. 8, secondo comma, \r\n del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, \r\n n. 298 - \"entro il termine perentorio del 30 novembre 1985\" (poi \r\n prorogato fino al 31 marzo 1986 dall\u0027art. 1 del d.l. 20 novembre 1985, \r\n n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780). Da ci\u0026#242; \r\n viene fatta dipendere - ai sensi del primo comma dell\u0027art. 38 - la \r\n congiunta sospensione del procedimento penale e di quello per le \r\n sanzioni amministrative; mentre \"l\u0027oblazione interamente corrisposta \r\n estingue\" - fra l\u0027altro - \"i reati di cui all\u0027art. 41 della legge 17 \r\n agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all\u0027art. 17 della \r\n legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall\u0027art. 20 della \r\n presente legge\" (cfr. il successivo comma, con le modifiche apportate \r\n dall\u0027art. 5 del d.l. n. 146 cit.); ed il quarto comma del medesimo \r\n articolo, confermando ulteriormente il nesso fra le pene e le sanzioni \r\n amministrative, chiarisce che neppure queste possono trovare \r\n applicazione, una volta \"concessa la sanatoria\". N\u0026#233; vale a smentirlo \r\n il disposto dell\u0027art. 39, per cui \"l\u0027effettuazione dell\u0027oblazione, \r\n qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati \r\n contravvenzionali di cui all\u0027art. 38\", laddove le sanzioni \r\n amministrative pecuniarie \"sono ridotte in misura corrispondente \r\n all\u0027oblazione...\": in questo specifico caso, \u0026#232; infatti la \r\n depenalizzazione che prescinde dalla sanatoria urbanistico - edilizia, \r\n e non viceversa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Di regola, per\u0026#242;, l\u0027art. 40 ristabilisce la detta concessione, \r\n disponendo che la mancata presentazione dell\u0027istanza di sanatoria (alla \r\n quale \u0026#232; equiparato il caso della domanda dolosamente infedele) \r\n comporta l\u0027applicazione di tutte le sanzioni configurate dal capo \r\n primo, siano penali od amministrative. E \"le stesse sanzioni si \r\n applicano\" - aggiunge il primo comma - \"se, presentata la domanda, non \r\n viene effettuata l\u0027oblazione dovuta\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Ora, anche la Regione siciliana ha, in un primo tempo, dettato \r\n un organico complesso di \"nuove norme in materia di controllo \r\n dell\u0027attivit\u0026#224; urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria \r\n delle opere abusive\", conformandosi al sistema configurato dalla legge \r\n statale n. 47 del 1985 (cos\u0026#236; come si \u0026#232; conformata alla legge statale \r\n la Regione Lazio, mediante la legge 21 maggio 1985, n.76, che ha \r\n modificato ed integrato la precedente legge di sanatoria urbanistico - \r\n edilizia 2 maggio 1980, n. 28). La legge regionale 10 agosto 1985, n. \r\n 37, ha infatti previsto - nell\u0027art. 1, primo comma - che la legge n. 47 \r\n si applichi in Sicilia, sia pure \"con le sostituzioni, modifiche ed \r\n integrazioni\" contestualmente stabilite. In particolare, l\u0027art. 3 \r\n della citata legge regionale, dopo aver precisato che i provvedimenti \r\n di vigilanza sull\u0027attivit\u0026#224; urbanistico - edilizia e di conseguente \r\n demolizione delle opere abusive \"sono atti dovuti per il sindaco\", \r\n aggiunge che, \"nel caso di inerzia comunale\", il competente assessore \r\n della Regione \"provvede a diffidare il sindaco\" e a darne \r\n \"comunicazione\" all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria, per poi intervenire in via \r\n sostitutiva \"nella ipotesi di grave danno urbanistico\"; l\u0027art. 23 \r\n ridisciplina le \"condizioni di applicabilit\u0026#224; della sanatoria\", sulla \r\n falsariga della corrispondente normativa statale; l\u0027art. 26, nel \r\n regolare il \"procedimento per la sanatoria\", mantiene fermi \"il termine \r\n perentorio del 30 novembre 1985\", quanto alla presentazione delle \r\n relative domande ed al versamento dell\u0027oblazione, e la data del 1 \r\n ottobre 1983, quanto all\u0027ultimazione delle opere abusive in esame; e \r\n l\u0027art. 39 abroga, coerentemente, una serie di precedenti norme \r\n regionali, come quelle dettate dalle leggi n. 7 del 1980 e n. 70 del \r\n 1981, in tema di \"riordino urbanistico edilizio\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A questo punto, per\u0026#242;, la Regione siciliana \u0026#232; nuovamente \r\n intervenuta in materia, mediante una leggina approvata il 2 aprile \r\n 1986, che nominalmente contiene modifiche ed integrazioni alla citata \r\n legge regionale n. 37 del 1985, ma in realt\u0026#224; si propone di \r\n pregiudicare l\u0027applicazione degli stessi principi informatori della \r\n legge statale n. 47, circa la sanatoria delle pregresse opere abusive. \r\n L\u0027art. 1 di quest\u0027ultimo atto legislativo facoltizza anzitutto i \r\n soggetti che domandino il rilascio di concessioni od autorizzazioni in \r\n sanatoria a farne istanza allegando un\u0027\"esplicita dichiarazione\" di \r\n rinuncia a \"conseguire gli effetti discendenti dalla corresponsione \r\n dell\u0027oblazione prevista dall\u0027art. 34 della legge 28 febbraio 1985, n. \r\n 47\"; senza che il mancato pagamento sia ostativo - come precisa la \r\n frase seguente del medesimo articolo - alla sanatoria disposta dalle \r\n competenti autorit\u0026#224; amministrative. Malgrado siffatte previsioni \r\n vengano inserite entro un apposito art. 26 bis della legge regionale n. \r\n 37, l\u0027istanza e la dichiarazione delle quali si tratta non sono pi\u0026#249; \r\n sottoposte a termini di sorta, essendo da tempo trascorsa la data del \r\n 30 novembre 1985, gi\u0026#224; ribadita dall\u0027originario art. 26 (anche se, a \r\n colmare la lacuna, \u0026#232; poi sopravvenuto l\u0027art. 1 della legge regionale \r\n 15 maggio 1986, n. 26). E, parallelamente, lo stesso termine di \r\n ultimazione delle opere abusive, gi\u0026#224; fissato allo scadere del 1 \r\n ottobre 1983, viene spostato dall\u0027art. 2 della legge impugnata alla \r\n data del 16 marzo 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Di qui il ricorso del Commissario dello Stato, nel quale si \r\n contesta la legittimit\u0026#224; di tutte queste disposizioni: da un lato, \r\n perch\u0026#233; esse produrrebbero un\u0027\"interferenza\" nella \"materia penale\" \r\n riservata alla legislazione statale; d\u0027altro lato, perch\u0026#233; esse \r\n violerebbero una \"legge di riforma economico - sociale\", come quella \r\n disciplinante il cosiddetto condono edilizio, esorbitando in tal modo \r\n dai limiti che l\u0027art. 14 lett. f) dello Statuto siciliano pone a carico \r\n della legislazione regionale \"esclusiva\" in tema di urbanistica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Va preliminarmente affrontato il problema se la Regione \r\n siciliana sia competente a legiferare nei termini previsti dalle \r\n disposizioni in esame; o se, viceversa, la legge approvata \r\n dall\u0027Assemblea regionale debba considerarsi invasiva o lesiva delle \r\n attribuzioni spettanti allo Stato per tutto ci\u0026#242; che attiene al diritto \r\n penale. Questa Corte ha infatti chiarito - sin dalla sentenza n. 58 del \r\n 1959 - che \"la preclusione non sussiste soltanto nel senso... che le \r\n Regioni non possono ne creare nuove figure di reati, n\u0026#233; richiamare, \r\n per violazione di norme regionali, sanzioni penali gi\u0026#224; comminate da \r\n leggi dello Stato\"; ma opera anche quando \"il provvedimento\" regionale \r\n \u0026#232; \"inteso a rendere lecita un\u0027attivit\u0026#224;..., che dalla legge dello \r\n Stato \u0026#232; considerata illecita e passibile di sanzione penale\". Ed \u0026#232;, \r\n precisamente, nella seconda di tali prospettive che il ricorso risulta \r\n del tutto fondato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; stato gi\u0026#224; evidenziato, nel ricostruire i tratti essenziali \r\n della legge n. 47 del 1985, come sanzioni penali e sanzioni \r\n amministrative siano interdipendenti fra di loro, tanto agli effetti \r\n del capo primo quanto agli effetti del capo quarto della legge stessa. \r\n Per contro, l\u0027impugnata legge regionale, ponendosi sul medesimo piano \r\n della disciplina del cosiddetto condono edilizio, si propone di \r\n separare la prevista estinzione dei pregressi reati urbanistici dalla \r\n relativa sanatoria delle opere abusive (senza affatto tener conto che \r\n la prima rappresenta, nell\u0027ambito di tale normativa, la necessaria \r\n premessa della seconda); e, cos\u0026#236; facendo, interferisce \r\n nell\u0027applicazione delle stesse norme penalmente rilevanti, dettate \r\n dalla legge n. 47. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Comunque si voglia configurare la richiesta di concessione o di \r\n autorizzazione in sanatoria, regolata dagli artt. 31 e seguenti 1. \r\n cit., e l\u0027\"oblazione\" che la deve accompagnare o seguire secondo \r\n l\u0027ordinamento generale dello Stato, \u0026#232; certo che si tratta di \r\n condizioni indispensabili per estinguere - in base al testuale disposto \r\n dell\u0027art. 38, secondo comma - tutta una serie di reati. In luogo di \r\n ci\u0026#242;, viceversa, l\u0027art. 1 della legge regionale in discussione \r\n introduce l\u0027anomala previsione di una vera e propria autodenuncia dei \r\n soggetti interessati, intesa ad ottenere - fermi restando i reati \r\n predetti - il beneficio della sola sanatoria amministrativa di \r\n altrettanti illeciti penali permanenti; senza che il rilascio delle \r\n necessarie concessioni od autorizzazioni venga subordinato ad alcuna \r\n condizione alternativa e senza che si garantisca in alcun modo il \r\n recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, da parte della Regione \r\n e dei Comuni, secondo i criteri fissati nel capo terzo della legge n. \r\n 47. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In questa paradossale situazione - che verrebbe a determinarsi ove \r\n entrasse in vigore la legge approvata dall\u0027Assemblea regionale il 2 \r\n aprile 1986 - sono messi in forse, di riflesso, anche i reati e le pene \r\n previsti o presupposti dalla legislazione statale, quanto ai pubblici \r\n amministratori che abusino dei loro poteri od omettano di adempiere \r\n agli obblighi del proprio ufficio nel settore urbanistico - edilizio. \r\n Sono destinati a venir meno, in particolar modo, i doveri imposti ai \r\n sindaci dall\u0027art. 7 della legge n. 47; sono posti in dubbio, \r\n parallelamente, i rapporti all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria competente, di cui \r\n al settimo ed all\u0027ottavo comma del medesimo articolo (come modificato \r\n dall\u0027art. 3 della legge regionale siciliana n. 37 del 1985). Di pi\u0026#249;: \r\n finanche la demolizione delle opere abusive ordinata dal giudice penale \r\n con la sentenza di condanna cui si riferisce l\u0027ultimo comma dell\u0027art. 7 \r\n (richiamato dall\u0027art. 40, primo comma, della legge n. 47), appare \r\n incompatibile - secondo gli insistiti rilievi della difesa regionale - \r\n con la sanatoria di opere che a questo punto dovrebbero dirsi \r\n legittime. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ci\u0026#242; conferma che le scelte sanzionatorie della legge n. 47, \r\n considerate con particolare riguardo ai disposti del capo quarto, fanno \r\n parte di un sistema entro il quale non si possono introdurre arbitrarie \r\n distinzioni, senza sconvolgerne la complessiva logica. Il nesso fra \r\n sanzioni penali e sanzioni amministrative non si presta, pertanto, ad \r\n essere validamente interrotto per mezzo di leggi regionali, che \r\n verrebbero a ledere l\u0027indispensabile uniformit\u0026#224; del trattamento in \r\n tutto il territorio del Paese. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e S\u0027impone dunque, ad un tempo, l\u0027annullamento dell\u0027art. 1 e \r\n dell\u0027art. 2 della legge impugnata; mentre rimangono assorbite le altre \r\n questioni prospettate dal ricorso del Commissario dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Non giova replicare - come fa la difesa regionale - che non \r\n basta \"il collegamento dei pi\u0026#249; svariati effetti penali... alle \r\n disposizioni... delle leggi statali sulle stesse materie di cui alla \r\n legislazione esclusiva della Regione siciliana per impedire a \r\n quest\u0027ultima di legiferare... in maniera diversa\". Lungi dall\u0027essere \r\n assurde ed incostituzionali, conseguenze del genere discendono \r\n naturalmente dai condizionamenti che l\u0027esercizio della competenza \r\n spettantegli in campo penale, da parte del legislatore statale, non \r\n pu\u0026#242; non produrre nelle materie regionali cui si riferiscono i reati e \r\n le pene in questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; si dimostra pertinente il richiamo della sentenza n. 13 del \r\n 1980, con la quale questa Corte ha respinto i ricorsi commissariali \r\n avverso le norme regionali siciliane gi\u0026#224; dettate - in tema di \r\n \"riordino urbanistico edilizio\" - dal titolo settimo della legge \r\n approvata il 15 dicembre 1978 (e poi promulgate mediante la legge 29 \r\n febbraio 1980, n. 7). La problematica e le discipline normative, \r\n statale e regionale, che la Corte aveva allora di mira, risultano ben \r\n diverse da quelle che formano oggetto dell\u0027attuale decisione: sia \r\n perch\u0026#233; non era ancora sopraggiunta la legge n. 47 del 1985, che nel \r\n capo quarto ha vincolato, configurando fattispecie penalmente \r\n rilevanti, le stesse Regioni a statuto speciale; sia perch\u0026#233; il \r\n predetto capo quarto s\u0027impernia sulla richiesta di sanatoria delle \r\n opere abusive e sulla conseguente estinzione dei pregressi reati, \r\n laddove la legge statale n. 10 del 1977, in vista della quale si svolse \r\n il sindacato delle norme allora impugnate, assumeva a fattispecie - \r\n secondo la sentenza n. 13 cit. - \"i provvedimenti (permissivi e) \r\n sanzionatori, se ed in quanto adottati dalle competenti autorit\u0026#224;, non \r\n gi\u0026#224; le infrazioni perpetrate, sanzionate oppur no\"; sia perch\u0026#233;, in \r\n quel caso, il legislatore regionale siciliano aveva avuto cura - come \r\n avvertiva la Corte - di collegare la sanatoria \"alla revisione globale \r\n degli strumenti urbanistici generali\", entro un anno dalla \r\n \"perimetrazione\" delle zone interessate da insediamenti che causassero \r\n un \"particolare disordine urbanistico - edilizio\". E vale la pena di \r\n ricordare, ancora una volta, che sanatorie siffatte non sono del tutto \r\n precluse neanche dalla legge n. 47, dati i disposti del citato capo \r\n terzo. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge approvata \r\n dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986, intitolata \r\n \"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA \r\n PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - \r\n GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - \r\n GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO \r\n CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - \r\n FRANCESCO GRECO - RENATO DELL\u0027ANDRO - \r\n GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - \r\n FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"12492","titoletto":"SENT. 179/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - SANATORIA AMMINISTRATIVA - CONCESSIONE ANCHE IN MANCANZA DI PAGAMENTO DELL\u0027OBLAZIONE; ESTENSIONE DEI TERMINI AL 16 MARZO 1985 - INTERFERENZA NELL\u0027APPLICAZIONE DELLE NORME PENALMENTE RILEVANTI DETTATE DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - VIOLAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI STATALI IN MATERIA PENALE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La legge regionale siciliana approvata il 2 aprile 1986, consentendo (art. 1) di scindere la sanatoria amministrativa delle opere edilizie abusive dalla depenalizzazione delle infrazioni ad esse relative - ed ottenere la prima anche in mancanza del pagamento oblativo - nonche\u0027 estendendo (art. 2) il limite temporale della predetta sanatoria urbanistica al 16 marzo 1985 - con asserita sottrazione delle costruzioni abusive effettuate dopo l\u0027ottobre 1983 al regime sanzionatorio per esse previsto dalla legge n. 47 del 1985 - interferisce nelle attribuzioni spettanti allo Stato in materia penale; in particolare, interferisce nell\u0027applicazione della legge n. 47 del 1985 - vincolante per quanto concerne il suo capo IV per le Regioni a Statuto speciale - la quale prevede, al contrario, un sistema di sanatoria congiunto alla depenalizzazione e subordinato alla oblazione (artt. 31 e ss.). Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimita\u0027 costituzionale della legge approvata dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, concernente \"Nuove norme in materia di controllo dell\u0027attivita\u0027 urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive\"), restando assorbite le restanti censure concernenti il superamento dei limiti posti dall\u0027art. 14, lett. f), dello Statuto siciliano, alla legislazione regionale \"esclusiva\" in materia urbanistica. - S. n. 13/1980 (che pero\u0027 riguarda altra problematica).","numero_massima_successivo":"12493","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"02/04/1986","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"12493","titoletto":"SENT. 179/86 B. LEGGI PENALI - COMPETENZA STATALE - EFFETTI SU MATERIE SOGGETTE A POTESTA\u0027 LEGISLATIVA REGIONALE - FATTISPECIE IN MATERIA DI URBANISTICA.","testo":"L\u0027esercizio della competenza spettante al legislatore statale in campo penale non puo\u0027 non produrre condizionamenti anche nelle materie di competenza esclusiva regionale, come, per la Regione Sicilia, l\u0027urbanistica.","numero_massima_precedente":"12492","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8156","autore":"","titolo":"","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"1533","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8201","autore":"CHITI M.P.","titolo":"CONDONO EDILIZIO E POTERI REGIONALI: UN TEMPESTIVO INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.lalegislazionepenale.eu","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"IV","pagina_rivista":"639","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8293","autore":"FIANDACA G.","titolo":"","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"20","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8144","autore":"TRAVI A.","titolo":"IL CONDONO EDILIZIO IN SICILIA E IL LIMITE DELLA MATERIA PENALE","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"129","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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