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C. e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 24 luglio 2023, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;INPS;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 6 marzo 2024 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Carla d\u0026#8217;Aloisio per l\u0026#8217;INPS;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 luglio 2023 (reg. ord. n. 127 del 2023), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (cosiddetta Inarcassa), in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all\u0026#8217;art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), e che sono, pertanto, tenuti all\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (da ora in poi: Gestione separata INPS), siano esonerati dal pagamento in favore dell\u0026#8217;ente previdenziale delle sanzioni civili per l\u0026#8217;omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di dover decidere del ricorso avverso la sentenza di appello che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato l\u0026#8217;obbligo di un professionista di iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare i relativi contributi, in relazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente e, rigettata l\u0026#8217;eccezione di prescrizione dei contributi dovuti per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2009, lo aveva condannato al pagamento delle sanzioni per evasione contributiva; il ricorrente aveva variamente contestato la sussistenza del proprio obbligo di iscrizione e, con la memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, aveva domandato l\u0026#8217;annullamento delle sanzioni applicate dall\u0026#8217;Istituto alla luce della sentenza di questa Corte n. 238 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente, in via preliminare, ripercorre il proprio orientamento (consolidatosi a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30344) secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria, rimanendo obbligati verso quest\u0026#8217;ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti ai relativi albi professionali, sono tenuti, comunque, ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l\u0026#8217;INPS; richiama, quindi, sia la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, di cui alla sentenza di questa Corte n. 104 del 2022, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all\u0026#8217;art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell\u0026#8217;ente previdenziale, delle sanzioni civili per l\u0026#8217;omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata  in  vigore\u0026#187;,  sia  i  rilievi contenuti nella successiva sentenza n. 238 del 2022 che, anche con riguardo agli ingegneri e agli architetti, ha evocato il problema della tutela dell\u0026#8217;affidamento scusabile, riposto dai professionisti sull\u0026#8217;interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all\u0026#8217;entrata in vigore del citato art. 18, comma 12, escludendone tuttavia la rilevanza nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e concernente \u0026#171;unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, il rimettente evidenzia in fatto che il caso sottoposto al suo esame concerne, invece, contributi relativi ad un periodo anteriore all\u0026#8217;entrata in vigore della norma interpretativa, per il quale la tutela dell\u0026#8217;affidamento, eventualmente da assicurarsi mediante l\u0026#8217;esonero del professionista dal pagamento delle sanzioni, tornerebbe ad assumere concreta rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Ritiene, quindi, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che la sentenza n. 104 del 2022 apparterrebbe \u003cem\u003eprima \u003c/em\u003e\u003cem\u003efacie\u003c/em\u003e al novero delle sentenze cosiddette additive, in cui l\u0026#8217;addizione normativa costituisce l\u0026#8217;effetto dell\u0026#8217;integrazione tra la norma impugnata ed un\u0026#8217;altra norma, implicita nell\u0026#8217;ordinamento e per necessit\u0026#224; imposta dalla Costituzione, ma la cui applicazione nel rapporto controverso sarebbe tuttavia impossibile a causa di un\u0026#8217;indebita limitazione o esclusione operata dal legislatore, e che, potendo conseguire l\u0026#8217;eliminazione di tale esclusione o limitazione solo ad una sentenza costituzionale di accoglimento, debba escludersi che ad essa possa pervenirsi per via di interpretazione cosiddetta conforme o costituzionalmente orientata, mancando di quest\u0026#8217;ultima il necessario presupposto, costituito dalla circostanza che al significante testuale della disposizione di legge possano annettersi pi\u0026#249; significati normativi, di cui uno conforme a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Corte di cassazione, infine, dovrebbe essere del pari esclusa la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione analogica della disposizione censurata, cos\u0026#236; come risultante dalla pronuncia additiva del giudice delle leggi, atteso che il ricorso all\u0026#8217;\u003cem\u003eanalogia \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e presupporrebbe, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, la sussistenza di una lacuna nell\u0026#8217;ordinamento che concerna la regolamentazione della ipotesi concreta, nella specie non rinvenibile; del resto, il carattere circoscritto della norma in esame, per come risultante dalla citata pronuncia additiva, renderebbe di per s\u0026#233; non perseguibile tale interpretazione, vietando l\u0026#8217;art. 14 disp. prel. cod. civ. di applicare norme che fanno eccezione a regole generali oltre i casi e i tempi in esse considerati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Su tali premesse, il rimettente dubita che l\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito \u0026#8211; nella parte in cui non prevede, per gli ingegneri e gli architetti, che non possano iscriversi alla Cassa categoriale per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e che, pertanto, siano obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS, l\u0026#8217;esonero dal pagamento, in favore dell\u0026#8217;ente previdenziale, delle sanzioni civili per l\u0026#8217;omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore \u0026#8211;, violi l\u0026#8217;art. 3 Cost., per lesione del legittimo affidamento dei professionisti interessati nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla loro posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali anteriori all\u0026#8217;entrata in vigore della suddetta disposizione interpretativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 20 ottobre 2023, si \u0026#232; costituito in giudizio l\u0026#8217;INPS argomentando l\u0026#8217;irrilevanza, e comunque la non fondatezza, della questione sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Istituto premette di aver emanato, il 3 ottobre 2022, all\u0026#8217;esito della sentenza di questa Corte n. 104 del 2022, la circolare 3 ottobre 2022, n. 107 (Operazione Poseidone. Titolari di reddito di arti e professioni, il cui esercizio \u0026#232; subordinato all\u0026#8217;iscrizione ad Albi e obbligati all\u0026#8217;iscrizione alla Gestione separata di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022) \u0026#8211; di cui si era dato atto nella successiva sentenza della Corte n. 238 del 2022 \u0026#8211; per fornire istruzioni ai propri uffici circa l\u0026#8217;esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione con riguardo a tutte le categorie di lavoratori autonomi iscritti e/o iscrivibili alla Gestione separata \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, relativamente al periodo precedente l\u0026#8217;entrata in vigore della norma interpretativa, e , pertanto, sino all\u0026#8217;anno 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;INPS, dal momento che la sentenza n. 104 del 2022, pur additiva, aveva affermato un principio di carattere generale applicabile a tutti i soggetti che, esercitando per professione abituale, ancorch\u0026#233; non esclusiva, attivit\u0026#224; di lavoro autonomo, sono tenuti all\u0026#8217;iscrizione presso l\u0026#8217;apposita Gestione separata, sarebbe stato onere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nell\u0026#8217;assenza di altra soluzione idonea a rendere compatibile la norma con i principi espressi nella Costituzione, dare applicazione concreta al principio gi\u0026#224; enunciato estendendolo agli ingegneri e/o architetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 6 marzo 2024 la parte ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 luglio 2023 (reg. ord. n. 127 del 2023), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d. l. n. 98 del 2011, come convertito, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (cosiddetta Inarcassa), in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all\u0026#8217;art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, e che sono pertanto tenuti all\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell\u0026#8217;ente previdenziale, delle sanzioni civili per l\u0026#8217;omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; sollevata nell\u0026#8217;ambito del giudizio di impugnazione della sentenza di appello che, accertato l\u0026#8217;obbligo di un ingegnere di iscriversi presso la suddetta Gestione separata, in relazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero professionale svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, lo aveva condannato al pagamento dei contributi relativi all\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2009 nonch\u0026#233; delle relative sanzioni per la mancata iscrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente, dopo aver ripercorso il proprio consolidato orientamento, secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa di categoria, rimanendo obbligati verso quest\u0026#8217;ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti al rispettivo albo, sono tenuti, comunque, ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l\u0026#8217;INPS, richiama sia la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, di cui alla sentenza di questa Corte n. 104 del 2022 \u0026#8211; nella parte in cui, per la categoria degli avvocati del libero foro in posizione analoga, non prevedeva l\u0026#8217;esonero dal pagamento delle sanzioni civili per l\u0026#8217;omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore \u0026#8211;, sia i rilievi contenuti nella successiva sentenza n. 238 del 2022 che, pur evocando il problema della tutela dell\u0026#8217;affidamento scusabile anche per ingegneri ed architetti, ne aveva, tuttavia, escluso la rilevanza in quel giudizio concernente \u0026#171;unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il giudice a \u003cem\u003equo\u003c/em\u003e evidenzia che il caso sottoposto al suo esame concerne, contributi relativi ad un periodo anteriore all\u0026#8217;entrata in vigore della norma interpretativa, per il quale la tutela dell\u0026#8217;affidamento tornerebbe ad assumere rilevanza, e pertanto dubita che l\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, \u0026#8211; nella parte in cui non prevede, per gli ingegneri e gli architetti che non possono iscriversi alla Cassa categoriale per esserlo contemporaneamente presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e che, pertanto, sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS, l\u0026#8217;esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la violazione di tale obbligo con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore \u0026#8211; violi l\u0026#8217;art. 3 Cost., per lesione del legittimo affidamento dei suddetti professionisti nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla loro posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali anteriori all\u0026#8217;entrata in vigore della suddetta disposizione interpretativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminarmente, va disattesa l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224;, per difetto di rilevanza della questione, sollevata dall\u0026#8217;INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In termini pi\u0026#249; generali \u0026#232; nota la giurisprudenza di questa Corte secondo cui al fine dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, anche nella prospettiva di un pi\u0026#249; diffuso accesso al sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale e di una pi\u0026#249; efficace garanzia dell\u0026#8217;esercizio dello scrutinio di conformit\u0026#224; della legislazione a Costituzione (sentenze n. 160 del 2023, n. 59 del 2021 e n. 77 del 2018), \u0026#232; sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 164 del 2023, n. 247 e n. 215 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, gli elementi descrittivi in merito al procedimento principale e le argomentazioni, contenute nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, a sostegno della non implausibilit\u0026#224; del presupposto interpretativo risultano sufficienti a suffragare l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e della disposizione censurata e, con esso, il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalit\u0026#224; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 192 del 2022, n. 152 e n. 59 del 2021, n. 218 del 2020), in quanto il rimettente ha dato atto diffusamente di dover decidere sull\u0026#8217;applicazione delle sanzioni per omessa iscrizione relativa al 2009, annualit\u0026#224; antecedente l\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, rispetto alla quale si porrebbe un problema di tutela dell\u0026#8217;affidamento scusabile a fronte del precedente e contrario orientamento restrittivo dell\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, sulla cui base i professionisti interessati avevano omesso di versare i dovuti contributi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in sintonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il \u0026#171;tenore letterale della disposizione\u0026#187; assolve il giudice rimettente dall\u0026#8217;onere di sperimentare l\u0026#8217;interpretazione conforme (da ultimo, sentenze n. 202, n. 178, n. 104 del 2023, ed \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 18 del 2022, n. 59 e n. 32 del 2021, n. 32 del 2020), esclude la possibilit\u0026#224; di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce della chiara formulazione della disposizione censurata nel senso della mancata previsione di una tutela dell\u0026#8217;affidamento per tutti i destinatari dell\u0026#8217;obbligo di iscrizione, nonch\u0026#233; della specificit\u0026#224; della categoria professionale degli avvocati nei cui confronti tale tutela \u0026#232; stata gi\u0026#224; riconosciuta con la sentenza n. 104 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Da considerare, poi, che il rimettente era chiamato, nel giudizio principale, a fare applicazione di norme previdenziali riferite a singole categorie professionali, la cui peculiarit\u0026#224; richiedeva \u0026#171;un intervento puntuale sulla normativa applicabile in considerazione della specificit\u0026#224; delle situazioni coinvolte\u0026#187; (in senso analogo, sentenze n. 224 del 2022 e n. 82 del 2017); n\u0026#233; \u0026#8211; secondo la medesima Corte \u0026#8211; dall\u0026#8217;avvenuta adozione da parte dell\u0026#8217;INPS della circolare n. 107 del 2022 poteva desumersi, in punto di sanzioni, una cessazione della materia del contendere nel giudizio principale, rilevando in senso contrario sia la condotta processuale di integrale contestazione del ricorso per cassazione, assunta dall\u0026#8217;Istituto e non rettificata dopo le sentenze n. 104 e n. 238 del 2022, sia la carenza di efficacia normativa della circolare suddetta, la quale comunque \u0026#8211; come mostra la pendenza del giudizio principale \u0026#8211; non assurge ancora a livello di \u0026#171;costante prassi amministrativa\u0026#187; (sentenza n. 274 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione non presenta ulteriori profili di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ha diffusamente motivato sulle ragioni per le quali a suo giudizio la disposizione censurata sarebbe suscettibile del proposto dubbio di costituzionalit\u0026#224;; chiara \u0026#232; anche l\u0026#8217;indicazione del tipo di intervento richiesto che viene circoscritto all\u0026#8217;esonero delle sanzioni a carico dei professionisti destinatari dell\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, limitatamente al periodo antecedente l\u0026#8217;entrata in vigore della disposizione interpretativa censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Venendo alla ricostruzione del quadro normativo, giova premettere che questa Corte, nella sentenza n. 104 del 2022, con riferimento alla previdenza forense, e, nella sentenza n. 238 del 2022, con riguardo al parallelo sistema di previdenza degli ingegneri ed architetti, \u0026#171;ha gi\u0026#224; operato una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, quanto alla posizione della Gestione separata INPS nel sistema generale di tutela previdenziale dei professionisti (con particolare riferimento ai rapporti tra questa nuova gestione previdenziale e le casse professionali categoriali), nonch\u0026#233; quanto alla interpretazione giurisprudenziale della disciplina posta dall\u0026#8217;art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, prima e dopo l\u0026#8217;entrata in vigore della norma interpretativa introdotta con l\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nelle suddette pronunce questa Corte ha anche ritenuto che l\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, sia una disposizione genuinamente di interpretazione autentica, in quanto la norma da essa espressa rientrava gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ambito dei significati plausibilmente desumibili dalla disposizione interpretata, e che l\u0026#8217;interpretazione del plausibile significato della norma cos\u0026#236; interpretata \u0026#8211; prevalsa nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 18 dicembre 2017, n. 30344 e n. 30345 \u0026#8211; si sia ormai consolidata in una regola di diritto vivente secondo cui sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attivit\u0026#224; di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all\u0026#8217;iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per i quali \u0026#232; preclusa l\u0026#8217;iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (da ultimo, con specifico riferimento ad architetti e ingegneri, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 4 dicembre 2023, n. 33850, 3 novembre 2023, n. 30675 e 21 luglio 2023, n. 21962).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La disposizione censurata, nell\u0026#8217;esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; e assurta a regola di diritto vivente, \u0026#232; stata oggetto di scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale con riferimento sia agli avvocati del libero foro sia agli ingegneri e architetti non iscritti alle rispettive casse di categoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In particolare, con la sentenza n. 104 del 2022 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dell\u0026#8217;art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui prevedeva l\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all\u0026#8217;art. 22 della legge n. 576 del 1980. La Corte ha rilevato che la norma censurata, risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata e la disposizione interpretativa, ha il fine di realizzare l\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;assicurazione generale obbligatoria alle attivit\u0026#224; di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria gi\u0026#224; precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti; essa ha, dunque, una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell\u0026#8217;esigenza della \u0026#8220;universalizzazione\u0026#8221; della tutela previdenziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La medesima pronuncia ha, per\u0026#242;, dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede che gli stessi avvocati, tenuti all\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell\u0026#8217;ente previdenziale, delle sanzioni civili per l\u0026#8217;omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto, questa Corte ha osservato che la detta disposizione, pur genuinamente di interpretazione autentica, ribaltando la precedente interpretazione restrittiva dell\u0026#8217;art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, gi\u0026#224; divenuta diritto vivente, aveva leso il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche, di talch\u0026#233; i professionisti in regola con il versamento del contributo integrativo, facendo affidamento su quella interpretazione, avevano maturato la legittima convinzione di non doversi iscrivere alla Gestione separata, orientando in conseguenza le loro scelte in ordine alle modalit\u0026#224; e ai limiti di esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale e alla decisione se esercitare, o meno, la facolt\u0026#224; di iscriversi alla cassa categoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La successiva sentenza di questa Corte n. 238 del 2022, ribadendo le considerazioni gi\u0026#224; svolte in ordine al fondamento costituzionale dell\u0026#8217;istituto (sentenza n. 104 del 2022) ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per i diritti dell\u0026#8217;uomo nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 118, comma quarto, Cost. \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, secondo l\u0026#8217;interpretazione di diritto vivente, prevedono l\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli architetti e degli ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, i quali non possono iscriversi alla loro cassa previdenziale in quanto svolgono contestualmente anche un\u0026#8217;altra attivit\u0026#224; lavorativa, con conseguente iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria; in tale pronuncia questa Corte non si \u0026#232; invece espressa sul problema della tutela dell\u0026#8217;affidamento scusabile, riposto dai professionisti destinatari della norma censurata nell\u0026#8217;interpretazione restrittiva della citata disposizione, evidenziandone la non rilevanza nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, concernente unicamente un periodo successivo all\u0026#8217;entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tanto premesso, la questione oggetto dell\u0026#8217;odierno scrutinio, limitata al tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione di ingegneri ed architetti alla Gestione separata INPS, relativamente al periodo precedente l\u0026#8217;entrata in vigore della disposizione censurata, risulta fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Secondo il diritto vivente (da ultimo, Corte di cassazione, sentenze n. 33850; n. 30675 e n. 21962 del 2023; nonch\u0026#233;, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione lavoro, ordinanza 23 giugno 2022, n. 20288) gli ingegneri ed architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata INPS, in quanto, secondo la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, l\u0026#8217;unico versamento contributivo rilevante ai fini dell\u0026#8217;esclusione di detto obbligo di iscrizione \u0026#232; quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Con riferimento al sistema di previdenza degli ingegneri ed architetti, questa Corte ha ritenuto la legittimit\u0026#224; costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e la disposizione interpretativa, di cui all\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, nell\u0026#8217;esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (sentenza n. 238 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Quanto, invece, al tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS, relativamente al periodo precedente l\u0026#8217;entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, per tale categoria professionale sussistono le medesime condizioni che hanno indotto questa Corte a ritenere fondata la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost nella parte in cui la norma interpretativa non ne prevedeva l\u0026#8217;esonero, ci\u0026#242; a tutela dell\u0026#8217;affidamento scusabile riposto dai professionisti interessati nella possibile interpretazione che li esentava dall\u0026#8217;obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi (su cui, in tema di previdenza forense, sentenza n. 104 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Ferma la natura genuinamente di interpretazione autentica dell\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, \u0026#232; indubbio che la disposizione interpretata (l\u0026#8217;art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995), per la sua collocazione subito dopo il comma 25, fosse potenzialmente idonea ad orientare verso un\u0026#8217;interpretazione restrittiva volta a circoscrivere l\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ai lavoratori autonomi esercenti attivit\u0026#224; per le quali non fosse prevista l\u0026#8217;iscrizione in albi od elenchi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto trova conferma nel fatto che tale interpretazione restrittiva aveva avuto l\u0026#8217;avallo della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, formatasi, prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della disposizione interpretativa, nel senso dell\u0026#8217;esclusione dall\u0026#8217;ambito applicativo della disposizione interpretata dei professionisti iscritti negli albi, lasciando l\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS solo per quei lavoratori autonomi che svolgevano un\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale per la quale non era prevista del tutto l\u0026#8217;iscrizione in albi o in elenchi, e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 19 giugno 2006, n. 14069, 16 febbraio 2007, n. 3622 e 22 maggio 2008, n. 13218).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; In ragione di tale avallo, l\u0026#8217;affidamento in questa interpretazione \u0026#171;assumeva una connotazione pi\u0026#249; pregnante, raggiungendo un livello di maggiore significativit\u0026#224;, di cui il legislatore non poteva non tener conto nel momento in cui ha introdotto la disposizione di interpretazione autentica in esame\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Prima dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, il comportamento dell\u0026#8217;ingegnere o architetto che \u0026#8211; pur essendo iscritto al relativo albo professionale, non poteva iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto, svolgendo contestualmente anche un\u0026#8217;altra attivit\u0026#224; lavorativa, risultava iscritto alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria \u0026#8211; ometteva di iscriversi alla Gestione separata INPS e che sarebbe poi risultato \u0026#8220;inadempiente\u0026#8221; per effetto della disposizione di interpretazione autentica censurata, trovava dunque una scusante nei primi arresti della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; innanzi citati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Come gi\u0026#224; affermato per la categoria forense nella sentenza n. 104 del 2022, \u0026#171;[i]l legislatore, pur fissando legittimamente, un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall\u0026#8217;inizio idonea ad esprimere, avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale gi\u0026#224; insorto affidamento in una diversa interpretazione; ci\u0026#242;, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell\u0026#8217;ordinamento previdenziale. Infatti, in generale l\u0026#8217;art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante \u0026#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)\u0026#8221;, ha prescritto che, fermo restando l\u0026#8217;integrale pagamento dei contributi, gli enti previdenziali (innanzi tutto, l\u0026#8217;INPS), sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissano criteri e modalit\u0026#224; per la riduzione delle sanzioni civili, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In sintesi, l\u0026#8217;affidamento dell\u0026#8217;ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima della disposizione di interpretazione autentica, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell\u0026#8217;ambito applicativo della disposizione interpretata, anteriormente all\u0026#8217;entrata in vigore della disposizione interpretativa, \u0026#171;avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003elege\u003c/em\u003e per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Nell\u0026#8217;esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era s\u0026#236; libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l\u0026#8217;affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La questione va pertanto accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata deve essere operata, anche in riferimento alla categoria degli ingegneri e degli architetti, mediante l\u0026#8217;esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l\u0026#8217;entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, soddisfacendo l\u0026#8217;esigenza di tutela dell\u0026#8217;affidamento scusabile con l\u0026#8217;esclusione della possibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;ente previdenziale di pretendere dai suddetti professionisti, oltre all\u0026#8217;adempimento dell\u0026#8217;obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l\u0026#8217;omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l\u0026#8217;entrata in vigore della disposizione interpretata e quella della disposizione interpretativa.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell\u0026#8217;ente previdenziale, delle sanzioni civili per l\u0026#8217;omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;8 aprile 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240408133441.pdf","oggetto":"Previdenza e assistenza - Pensioni - Ingegneri e architetti impossibilitati a iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (cosiddetta Inarcassa) per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria e tenuti all\u0026#8217;obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - Omessa previsione che costoro sono esonerati dal pagamento, in favore dell\u0026#8217;ente previdenziale, delle sanzioni civili per l\u0026#8217;omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all\u0026#8217;entrata in vigore della norma censurata - Denunciata disciplina che lede l\u0026#8217;affidamento insorto in relazione alla diversa interpretazione restrittiva elaborata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; del disposto dell\u0026#8217;art. 2, c. 26, della legge n. 335 del 1995.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46058","titoletto":"Previdenza - In genere - Gestione separata dell\u0027INPS - Obbligo, mediante norma di interpretazione autentica, di iscrizione per i professionisti che non possono iscriversi alla cassa di previdenza professionale (nel caso di specie: ingegneri e architetti non iscritti all\u0027Inarcassa) in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria - Effetto retroattivo dell\u0027obbligo - Sanzioni civili in caso di inadempimento - Esonero dal loro pagamento per gli inadempienti nel periodo anteriore alla vigenza della norma interpretativa - Omessa previsione - Violazione del legittimo affidamento - Illegittimità costituzionale  in parte qua . (Classif. 190001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla c.d. Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 6 del 1981, e tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro – nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità e assurta a regola di diritto vivente –, pur genuinamente di interpretazione autentica, ribalta la precedente interpretazione restrittiva dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ledendo il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche. In sintesi, l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima della disposizione censurata, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell’ambito applicativo della disposizione interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza. La \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata deve essere operata, anche in riferimento alla categoria degli ingegneri e degli architetti – dopo quanto già affermato per gli avvocati del libero foro –, mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 238/2022 - mass. 45182; S. 104/2022 - mass. 44723\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art18"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2011","data_nir":"2011-07-15","numero":"111","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44811","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 55/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1690","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44755","autore":"Ferrari V.","titolo":"Sanzioni civili e tutela dell\u0027affidamento nell\u0027ottemperanza degli obblighi dei sistemi di previdenza sociale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1697","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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