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AZZARITI - Rel. AMBROSINI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori:  Dott.  GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv.  \r\n GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott.  \r\n MARIO COSATTI - Prof.  FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -  Prof.    GIUSEPPE  \r\n CASTELLI  AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof.  \r\n GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott.  ANTONIO  MANCA  -  \r\n Prof.  ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,                   \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt.  268, 269 e  \r\n 270 del T. U. delle leggi sulla finanza locale, modificati dall\u0027art. 27  \r\n della  legge 20 marzo 1941, n. 366, promosso con ordinanza emessa il 26  \r\n giugno 1959 dal Tribunale di Bologna nel procedimento  civile  vertente  \r\n tra  la  \"Societ\u0026#224; italiana per l\u0027industria degli zuccheri\" e il Comune  \r\n di Bologna, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1959 e  pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959;     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Vista  la  dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio  \r\n dei Ministri;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita nell\u0027udienza pubblica dell\u00278 giugno  1960  la  relazione  del  \r\n Giudice Gaspare Ambrosini;                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  gli  avvocati  Carlo  Arturo  Jemolo e Victor Uckmar, per la  \r\n \"Societ\u0026#224; italiana per l\u0027industria degli zuccheri\", Francesco Gherardi,  \r\n per il Comune di Bologna, e  il  vice  avvocato  generale  dello  Stato  \r\n Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  \"Societ\u0026#224;  italiana per l\u0027industria degli zuccheri\" convenne il  \r\n Comune di Bologna con atto di citazione del 1  luglio  1958  avanti  al  \r\n Tribunale  di  Bologna,  chiedendo  in  via  principale la condanna del  \r\n Comune  al  rimborso  di  lire  4.101.869,  oltre  le  maturande  rate,  \r\n ammontare  della tassa per rifiuti solidi urbani impostale per gli anni  \r\n 1950-55, ed in via subordinata la trasmissione degli  atti  alla  Corte  \r\n costituzionale per decidere se gli artt. 268, 269 e 270 del T. U. delle  \r\n leggi  sulla  finanza  locale  (R.  D.    14  settembre  1931, n. 1175)  \r\n modificati dall\u0027art. 27 della legge 20 marzo 1941,  n.  366,  siano  in  \r\n contrasto con l\u0027art. 23 della Costituzione.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nell\u0027ordinanza del 26 giugno 1959, con la quale \u0026#232; stata accolta la  \r\n richiesta subordinata della ditta attrice, il Tribunale ha ritenuto che  \r\n il   suindicato   art.     270,  modificato  dalla  legge  citata,  pur  \r\n specificando che i Comuni impositori  debbono  commisurare  il  tributo  \r\n alla  superficie dei locali serviti ed all\u0027uso a cui gli stessi vengono  \r\n destinati, non indica criteri idonei a contenere la misura della  tassa  \r\n entro   limiti   ben   definiti,   e   ha  rilevato  che,  in  mancanza  \r\n dell\u0027indicazione  di  un  limite  massimo  del tributo, \u0026#232; dubbio se il  \r\n sistema dei controlli tutori previsti dallo stesso T.  U.  delle  leggi  \r\n per  la  finanza locale sia sufficiente a preservare il contribuente da  \r\n una eventuale arbitraria imposizione da parte dei Comuni.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Richiamate poi  a  conforto  della  fondatezza  di  tali  dubbi  le  \r\n pronunce della Corte nn. 4, 30 e 47 del 1957, nonch\u0026#233; la sentenza della  \r\n Corte  di  cassazione  a  sezioni  unite n. 2465 del 14 luglio 1954, il  \r\n Tribunale ha formulato  la  questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n testualmente  come  segue:   \"se le disposizioni di cui agli artt. 268,  \r\n 269 e 270 del T. U. delle  leggi  per  la  finanza  locale,  modificati  \r\n dall\u0027art.  27  della legge 20 marzo 1941, n. 366, siano compatibili con  \r\n la norma dettata dall\u0027art. 23 della Costituzione della Repubblica\".      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sospeso il giudizio e trasmessi gli atti alla Corte costituzionale,  \r\n l\u0027ordinanza \u0026#232; stata notificata alle parti in causa e al Presidente del  \r\n Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del  \r\n Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1959, n.  \r\n 239.                                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si  sono  costituite  \r\n le parti ed \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nelle  sue  deduzioni  depositate  il  23  luglio  1959 la Societ\u0026#224;  \r\n italiana per l\u0027industria degli zuccheri  richiama,  per  illustrare  la  \r\n portata  dell\u0027art.  23  della  Costituzione,  le  sentenze  della Corte  \r\n costituzionale n. 4 del 26 gennaio 1957,  n.  47  del  18  marzo  dello  \r\n stesso anno e n. 36 del 27 giugno 1959; osserva che la Corte, se non ha  \r\n ritenuto  necessario,  per il rispetto dell\u0027art. 23 della Costituzione,  \r\n che la legge che conferisce  il  potere  di  imporre  una  prestazione,  \r\n contenga   l\u0027indicazione   del   \"limite   massimo\"  della  prestazione  \r\n imponibile, ha per\u0026#242; ritenuto essenziale che una tale legge  non  lasci  \r\n all\u0027arbitrio  dell\u0027ente impositore la determinazione della prestazione;  \r\n e rileva che la Corte dichiar\u0026#242;, nella sentenza n.  36  del  27  giugno  \r\n 1959,  costituzionalmente illegittimo il disposto dell\u0027art. 2 del D. L.  \r\n C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, in materia di finanza locale,  perch\u0026#233;  \r\n mancante  di qualsiasi direttiva per la determinazione del tributo, s\u0026#236;  \r\n da potere costituire un criterio limite per fissarne il quantum.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sulla  incostituzionalit\u0026#224;  della  tassa  per  la  raccolta  ed  il  \r\n trasporto  dei  rifiuti solidi urbani interni la difesa della Societ\u0026#224;,  \r\n dopo avere sostenuto il carattere obbligatorio della tassa  e,  quindi,  \r\n la  natura  tributaria delle prestazioni patrimoniali relative, osserva  \r\n che l\u0027unico criterio direttivo  per  la  determinazione  delle  tariffe  \r\n sarebbe  offerto dall\u0027art.  270, che dispone una variazione di aliquota  \r\n in relazione all\u0027uso al  quale  sono  destinati  i  locali,  ma  lascia  \r\n arbitra  l\u0027Amministrazione  di stabilire le classi di locali e, quindi,  \r\n le variazioni di incidenza, dando luogo a  sperequazioni  del  tipo  di  \r\n quella  che  si verifica nel Comune di Bologna, dove per i locali degli  \r\n stabilimenti industriali l\u0027incidenza \u0026#232; quadrupla in confronto a quella  \r\n relativa alle case di abitazione ed \u0026#232; inferiore solo a quella che vale  \r\n per i locali di  divertimento  e  di  lusso,  e,  per  di  pi\u0026#249;,  viene  \r\n commisurata  alla  superficie  dei  locali  stessi.  Ne  risulta che il  \r\n tributo  si  dimostra  particolarmente  oneroso  per  gli  stabilimenti  \r\n industriali,   i  quali,  peraltro,  generalmente,  non  hanno  rifiuti  \r\n ordinari da sgombrare, ma rifiuti non ordinari che per l\u0027art. 28  della  \r\n legge  del  1941,  n.  366, non rientrano nel servizio di privativa. Le  \r\n tariffe sarebbero stabilite con assoluta discrezionalit\u0026#224;.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa della Societ\u0026#224; rileva, inoltre, che i previsti controlli,  \r\n che  sono attribuiti soltanto ad organi della pubblica Amministrazione,  \r\n non  hanno  efficacia  di  limite   alla   discrezionalit\u0026#224;   dell\u0027ente  \r\n impositore.  Osserva  altres\u0026#236;  che,  mentre  la generalit\u0026#224; dei Comuni  \r\n applica una aliquota inversamente proporzionale alla  superficie  degli  \r\n stabilimenti  industriali  e  una tassa inferiore o al massimo uguale a  \r\n quella che viene applicata per le case  di  abitazione,  il  Comune  di  \r\n Bologna  impone  agli  opifici  una tassa la cui aliquota \u0026#232; pressoch\u0026#233;  \r\n doppia di quella vigente per le  case  di  lusso.  E  produce  un\u0027ampia  \r\n tabella,  nella  quale  sono  indicate  le  aliquote  per  i  locali di  \r\n abitazione o per gli opifici in  dieci  Comuni  della  Repubblica,  per  \r\n mostrare  il  grande  divario  che sussiste in Italia nell\u0027applicazione  \r\n della tassa. Rilevato infine che lo stesso  Governo,  rendendosi  conto  \r\n della  deficienza  della  legislazione  in  materia,  ha predisposto un  \r\n progetto di legge inteso a dettare precisi limiti al potere  impositivo  \r\n dei  Comuni, la difesa della Societ\u0026#224; conclude che nell\u0027attesa che tale  \r\n progetto divenga legge, venga salvaguardata la propriet\u0026#224;  individuale,  \r\n e  che,  quindi,  la  Corte  costituzionale  dichiari la illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del T. U. leggi sulla finanza  \r\n locale, modificati dall\u0027art. 27 della legge 20 marzo 1941, n.  366,  in  \r\n relazione all\u0027art. 23 della Costituzione.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  Comune  di  Bologna,  nelle sue deduzioni depositate in data 20  \r\n luglio 1959, nega che i citati artt. 268, 269 e 270  del  T.  U.  sulla  \r\n finanza  locale, siano in contrasto con l\u0027art. 23 della Costituzione, e  \r\n sostiene che le disposizioni impugnate contengono quei criteri  e  quei  \r\n limiti,  che  la  Corte  costituzionale,  con  le  sentenze n. 4 del 16  \r\n gennaio 1957, e n. 30 del 23 gennaio 1957, ha dichiarato  necessari  ai  \r\n sensi  dell\u0027art.  23  della  Costituzione.  Rileva  che  la  legge  che  \r\n conferisce  il   potere   di   imporre   una   prestazione   non   deve  \r\n necessariamente   contenere   il   limite   massimo  della  prestazione  \r\n imponibile, essendo sufficiente che la determinazione del  tributo  sia  \r\n soggetta a limiti e controlli idonei a garantire i soggetti obbligati.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Contro l\u0027obiezione che tali controlli, per essere di competenza del  \r\n potere esecutivo, non garantirebbero il privato dagli eccessi dell\u0027ente  \r\n impositore,  che  fa  parte  dello  stesso potere, il Comune di Bologna  \r\n osserva  che  la  natura  pubblica  dell\u0027ente   stesso   di   per   s\u0026#233;  \r\n assicurerebbe la garanzia del cittadino contro imposizioni arbitrarie e  \r\n tariffe sproporzionate all\u0027effettiva entit\u0026#224; dei servizi forniti.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  del  Comune,  poi, si sofferma sul carattere locale del  \r\n tributo in questione  per  sottolineare  l\u0027esigenza  di  un\u0027elasticit\u0026#224;  \r\n dell\u0027imposizione,  sia  per  quanto riguarda la diversa importanza e le  \r\n diverse disponibilit\u0026#224; degli enti impositori, sia  con  riferimento  al  \r\n tipo  di  prestazione  contemplata  dal  singolo tributo. In materia di  \r\n finanza locale questa elasticit\u0026#224; \u0026#232; presente in vario  modo  in  tutti  \r\n quei  tributi  dei  quali  il  legislatore  ha  rimesso  ai  Comuni  la  \r\n determinazione   delle   tariffe.      Vieppi\u0026#249;   necessaria    sarebbe  \r\n l\u0027elasticit\u0026#224;  quanto alla tassa per la raccolta dei rifiuti, attesa la  \r\n natura specifica di \"servizio\" della prestazione  data  dal  Comune  al  \r\n cittadino.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri l\u0027Avvocatura dello  \r\n Stato, nelle deduzioni a stampa  presentate  in  data  1  agosto  1959,  \r\n sostiene  la  infondatezza  della  proposta  questione  di legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale,  richiamandosi  al  principio  stabilito  dalla   Corte  \r\n costituzionale,  secondo  cui  non occorre, ai sensi dell\u0027art. 23 della  \r\n Costituzione, che la legge con la quale  si  conferisce  il  potere  di  \r\n imporre  una  prestazione, contenga l\u0027indicazione del limite massimo di  \r\n essa, purch\u0026#233; indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalit\u0026#224;  \r\n dell\u0027ente impositore, in modo da impedire l\u0027arbitrio  dell\u0027ente  stesso  \r\n nella  determinazione  della prestazione.   Osserva, quindi, che l\u0027art.  \r\n 270 del T. U. delle leggi della finanza locale  contiene  l\u0027indicazione  \r\n di  quegli  elementi,  che,  valutati nel loro complesso, costituiscono  \r\n limiti e garanzie sufficienti per escludere la violazione dell\u0027art.  23  \r\n della Costituzione.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura  generale dello Stato rileva infine che, ove il Comune  \r\n di Bologna non avesse osservato  i  precetti  del  regolamento  che  ha  \r\n emanato  per  la  tassa  di  raccolta  dei  rifiuti,  la  questione   -  \r\n costituendo giudizio di merito -  esulerebbe  in  modo  assoluto  dalla  \r\n competenza della Corte costituzionale.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nei  termini  di  rito  le  parti  hanno  depositato in cancelleria  \r\n memorie illustrative.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella memoria  del  20  maggio  1960,  la  difesa  della  \"Societ\u0026#224;  \r\n italiana  per  l\u0027industria  degli  zuccheri\", richiamata la distinzione  \r\n delle pubbliche entrate in imposte e tasse, rileva che il T. U. per  la  \r\n finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, parla di proventi di servizi  \r\n municipalizzati  e  di tariffe e di un corrispettivo per il servizio di  \r\n ritiro e trasporto delle immondizie, mentre la legge 20 marzo 1941,  n.  \r\n 366, ha mutato sistema continuando a parlare di tassa, malgrado che non  \r\n vi sia pi\u0026#249; l\u0027esonero per chi non si serva del servizio. Dal che deduce  \r\n che vi sarebbe una prima e fondamentale illegittimit\u0026#224; nell\u0027imposizione  \r\n di  una  tassa  che  talvolta  \u0026#232;  e  tal altra non \u0026#232; corrispettivo di  \r\n servizio, e che non si pu\u0026#242; giustificare come imposta non avendo  alcun  \r\n rapporto  con la capacit\u0026#224; contributiva, n\u0026#233; con un indice qualsiasi di  \r\n questa.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ribadendo  quanto  aveva  esposto   nelle   precedenti   deduzioni,  \r\n sostiene, in relazione all\u0027art.  23 della Costituzione, che il criterio  \r\n legislativo  della  commisurazione  della tassa alla superficie non d\u0026#224;  \r\n alcun affidamento, potendo a parit\u0026#224; di superficie  esservi  diversit\u0026#224;  \r\n di  cubatura,  ma  sopratutto potendo esservi gli usi pi\u0026#249; diversi, usi  \r\n poveri ed usi ricchi. Aggiunge che l\u0027altro  criterio,  stabilito  dalla  \r\n norma  impugnata,  di  un  sistema  di  controlli attraverso un iter di  \r\n uffici amministrativi per l\u0027applicazione del tributo, non  fornisce  le  \r\n garanzie  richieste  dall\u0027art.  23 della Costituzione, per l\u0027attuazione  \r\n del  quale  occorrerebbe,  invece,  fissare   criteri   obiettivi,   in  \r\n particolare un massimo, di solito segnato da un massimo di percentuale.  \r\n Rileva ancora che dalla diversit\u0026#224; di applicazione della tassa nei vari  \r\n Comuni  d\u0027Italia  pu\u0026#242; dedursi come la stessa eguaglianza dei cittadini  \r\n di fronte a questo tributo resti fortemente incrinata                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine, la  \"Societ\u0026#224;  italiana  per  l\u0027industria  degli  zuccheri\"  \r\n richiama  la  sentenza  n.  36 del 1959 di questa Corte, affermando che  \r\n essa vale nel suo caso come un a fortiori, in quanto  ci  si  trova  di  \r\n fronte  ad  un\u0027imposizione  cui  nessuno  pu\u0026#242;  sottrarsi  anche se non  \r\n richieda e non abbia il servizio. E conclude  chiedendo  che  la  Corte  \r\n voglia  ritenere  l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni in  \r\n esame.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella memoria depositata il 26 maggio  1960  l\u0027Avvocatura  generale  \r\n dello Stato osserva che \u0026#232;, anzitutto, utile rilevare la qualificazione  \r\n giuridica della prestazione patrimoniale prevista dagli artt.  268, 269  \r\n e  270  del  T.  U.  per  la  finanza  locale. A tale fine ricorda: che  \r\n l\u0027attuale tassa per la raccolta ed  il  trasporto  dei  rifiuti  solidi  \r\n urbani interni trae la sua origine dal R. D. 27 dicembre 1923, n. 2962,  \r\n il  quale  autorizza i Comuni a riscuotere dei corrispettivi a rimborso  \r\n della spesa effettivamente sostenuta per detto servizio, che il  T.  U.  \r\n per  la  finanza  locale  del  1931 conferm\u0026#242; tale impostazione; e che,  \r\n infine, la legge n. 366 del 1941  ha  sostituito  al  corrispettivo  la  \r\n tassa  in  argomento.  Sotto il regime della nuova legge il servizio di  \r\n raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto  \r\n dai Comuni con diritto di privativa, sicch\u0026#233; trattasi di uno  dei  vari  \r\n servizi  che  gli  enti pubblici disimpegnano per il soddisfacimento di  \r\n pubblici bisogni,  verso  corrispettivo  da  parte  di  coloro  che  ne  \r\n traggano  profitto  e  comunque  ne risentano beneficio. E nota che, in  \r\n sede di istruzioni relative alla predetta  legge  n.  366  emanate  dal  \r\n Ministero  dell\u0027interno  (circ.  2  gennaio  1942,  n. 906 2/A/224), le  \r\n tariffe della tassa in oggetto devono sempre essere fissate  in  misura  \r\n non   superiore   all\u0027ammontare  delle  spese  del  relativo  servizio.  \r\n L\u0027Avvocatura dello Stato, ritenendo che l\u0027imposizione di  che  trattasi  \r\n rappresenta in definitiva il compenso per la prestazione di un pubblico  \r\n servizio,  prospetta  il  dubbio  se  le disposizioni impugnate possano  \r\n considerarsi  rientranti  nell\u0027ambito  proprio  dell\u0027art.    23   della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     A  conforto  di  tale  tesi  richiama  la  sentenza n. 36 del 1959,  \r\n pronunziata dalla Corte costituzionale  nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale dell\u0027art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Passando  ad  esaminare  l\u0027ipotesi  che  l\u0027espressione \"prestazione  \r\n patrimoniale imposta\", di cui nell\u0027art. 23  della  Costituzione,  venga  \r\n intesa  nel  senso  pi\u0026#249;  ampio,  s\u0026#236; da comprendervi qualsiasi tipo di  \r\n prestazione, l\u0027Avvocatura generale dello Stato sostiene che,  anche  in  \r\n tal  caso,  gli artt. 268, 269 e 270 in questione non sono in contrasto  \r\n con l\u0027art.  23 della Costituzione per il solo fatto che non  contengono  \r\n la  indicazione  di  un limite massimo, non superabile, del quantum del  \r\n tributo. E mette in rilievo che  le  disposizioni  di  legge  in  esame  \r\n contengono   criteri   sufficienti  a  delimitare  la  discrezionalit\u0026#224;  \r\n dell\u0027ente impositore, sia per la materia oggetto dell\u0027imposizione,  sia  \r\n per  i  soggetti passivi di essa, sia per la commisurazione del tributo  \r\n alla superficie dei locali serviti ed all\u0027uso cui essi sono  destinati,  \r\n sia  per il sistema di controlli cui \u0026#232; sottoposto l\u0027ente impositore, e  \r\n sia, in definitiva, per lo stesso ammontare  complessivo  del  tributo,  \r\n che non pu\u0026#242; superare il costo del servizio.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     E  infine,  per  confutare l\u0027assunto della Soc. it. per l\u0027industria  \r\n degli zuccheri - secondo  cui  il  suo  stabilimento  non  avrebbe  mai  \r\n usufruito del servizio comunale di raccolta dei rifiuti -, l\u0027Avvocatura  \r\n dello  Stato  osserva  che il carattere di corrispettivit\u0026#224; di servizio  \r\n reso al singolo, che distingue la tassa dalla imposta, non viene  dalla  \r\n legge  sempre  rapportato  ad una effettiva e materiale prestazione del  \r\n servizio stesso. In molti casi la legge impone la tassa in relazione ad  \r\n uno stato di fatto, che fa presumere l\u0027utenza; cos\u0026#236; la legge 20  marzo  \r\n 1941,  n. 366, che, abolendo ogni esenzione, ha sostituito al principio  \r\n dell\u0027utenza effettiva la semplice potenzialit\u0026#224; dell\u0027utenza.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Pertanto,  l\u0027Avvocatura  conclude  affermando  che   la   sollevata  \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del  \r\n T. U. delle leggi sulla finanza locale \u0026#232; manifestamente infondata.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella memoria illustrativa depositata il 26 maggio u. s., il Comune  \r\n di  Bologna  si  riporta  integralmente  alle  precedenti  deduzioni, e  \r\n sostiene, alla stregua delle sentenze nn. 4, 30 e  47  del  1957  della  \r\n Corte  costituzionale,  che  gli  artt.  268, 269 e 270 del T. U. della  \r\n finanza  locale  sono  compatibili  con  l\u0027art.  23 della Costituzione.  \r\n Osserva che nella sentenza n. 36 del 1959, cui la Soc. it. zuccheri  si  \r\n richiama,  trova,  invece, conforto l\u0027assunto del Comune, giacch\u0026#233; essa  \r\n afferma  il  principio  che  non  occorre   che   la   legge   contenga  \r\n l\u0027indicazione del limite massimo della prestazione da imporre.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il Comune di Bologna ribadisce, poi, l\u0027assunto secondo cui le norme  \r\n impugnate  indicano  in  maniera  completa ed efficiente i criteri e le  \r\n direttive  per  l\u0027applicazione  e  la  commisurazione  della  tassa  in  \r\n discorso,  facendo riferimento ai due elementi (superficie dei locali e  \r\n loro uso) che  in  linea  di  principio  \u0026#232;  possibile  predeterminare.  \r\n Nessuna  altra  precisazione il legislatore avrebbe potuto stabilire in  \r\n presenza di un servizio che pu\u0026#242; assumere, da Comune a Comune, le forme  \r\n ed i mezzi pi\u0026#249; svariati e, quindi, implicare costi assai  diversi.  Il  \r\n Comune  rileva,  inoltre,  che il previsto sistema di controlli, di cui  \r\n quello della G. P. A. incide sul merito, esclude che l\u0027ente  impositore  \r\n possa  usare  di  poteri discrezionali sino a sconfinare nell\u0027arbitrio.  \r\n Riferendosi alle  deduzioni  della  Societ\u0026#224;  nella  parte  in  cui  si  \r\n censurano,  in  concreto  e  in dettaglio, le modalit\u0026#224; di applicazione  \r\n della  tassa  in  discorso,  il  Comune  sostiene  che  riguarderebbero  \r\n esclusivamente  il  merito della controversia e non potrebbero spiegare  \r\n alcuna   influenza   sulla   presente   questione    di    legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale.    Insiste,  pertanto,  colle conclusioni gi\u0026#224; indicate  \r\n nelle deduzioni del 20 luglio 1959.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte ritiene che l\u0027imposizione prevista dalle norme degli artt.  \r\n 268, 269 e 270 del T. U. delle leggi per la  finanza  locale  approvato  \r\n con  R.  D.  14  settembre 1931, n. 1175, modificate dall\u0027art. 27 della  \r\n legge 20 marzo 1941, n. 366, non  ha  natura  di  corrispettivo  di  un  \r\n servizio  individuale  per  la  raccolta  ed  il tra sporto dei rifiuti  \r\n solidi urbani interni, bens\u0026#236;  riveste  il  carattere  di  prelevamento  \r\n coattivo  che i Comuni possono operare in base a tariffa in rapporto al  \r\n costo complessivo del servizio.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Questo carattere della imposizione rende ancora pi\u0026#249;  evidente  che  \r\n la   disciplina  di  essa  rientra  nel  disposto  dell\u0027art.  23  della  \r\n Costituzione, per cui non pu\u0026#242; essere  imposta  se  non  in  base  alla  \r\n legge.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  Corte si \u0026#232; occupata in varie occasioni del significato e della  \r\n portata del suddetto art. 23 ed ha stabilito (sentenze nn. 4, 30  e  47  \r\n del  1957  e  n.  36  del  1959)  che  il  precetto costituzionale deve  \r\n ritenersi rispettato quando la legge che prevede l\u0027imposizione pur  non  \r\n fissandone il massimo, determini criteri, condizioni limiti e controlli  \r\n idonei   a   contenere   la   discrezionalit\u0026#224;   dell\u0027ente   impositore  \r\n nell\u0027esercizio del potere attribuitogli e ad  evitare  cos\u0026#236;  che  essa  \r\n possa   trasmodare  in  arbitrio.  Ond\u0027\u0026#232;  che  la  determinazione  dei  \r\n presupposti  del  rapporto  tributario  e  la  delimitazione  del   suo  \r\n contenuto   devono   desumersi   di   volta  in  volta  dalla  concreta  \r\n regolamentazione fatta dalla legge che prevede l\u0027imposizione.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per risolvere la questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  degli  \r\n articoli   sopracitati   si   devono,   quindi,  esaminare  le  singole  \r\n disposizioni collegandole nel sistema voluto dal legislatore.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il servizio pubblico gestito dai Comuni \u0026#232; disciplinato dalla legge  \r\n nel titolo V che ha per rubrica \"Tassa per la raccolta ed il  trasporto  \r\n dei rifiuti solidi urbani interni\".                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027art.   268  determina  l\u0027oggetto,  \"fabbricati  a  qualunque  uso  \r\n adibiti\". L\u0027art. 269 vieppi\u0026#249; precisa l\u0027oggetto ed indica, altres\u0026#236;,  i  \r\n soggetti  passivi, disponendo nel comma primo che la tassa \u0026#232; dovuta da  \r\n chiunque  occupi  oppure  conduca  locali  a  qualsiasi  uso   adibiti,  \r\n esistenti  nel  territorio  comunale  in  cui il servizio di raccolta e  \r\n trasporto \u0026#232; istituito secondo le norme di legge  vigenti  in  materia.  \r\n L\u0027art.  270, primo comma, detta inoltre criteri obiettivi per la misura  \r\n dell\u0027imposizione,  stabilendo  che  \"la  tassa  \u0026#232;   commisurata   alla  \r\n superficie  dei  locali  serviti  ed  all\u0027uso  cui  i  medesimi vengono  \r\n destinati\".                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nei successivi commi l\u0027art.  270  dispone  che  per  l\u0027applicazione  \r\n della  tassa  i  Comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti, i  \r\n quali  debbono  essere   sottoposti   all\u0027approvazione   della   Giunta  \r\n provinciale  amministrativa  e poi all\u0027omologazione del Ministero delle  \r\n finanze, previo parere del Ministero dell\u0027interno, e  prevede  altres\u0026#236;  \r\n che  le  tariffe  stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente  \r\n omologati devono  riportare  l\u0027approvazione  della  Giunta  provinciale  \r\n amministrativa  ed essere comunicati al Ministro delle finanze ai sensi  \r\n dell\u0027art. 273.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nell\u0027ordinanza del  Tribunale  che  ha  proposto  la  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale delle norme dei succitati artt. 268, 269 e  \r\n 270,  ed  ampiamente  nelle  difese  della   \"Societ\u0026#224;   italiana   per  \r\n l\u0027industria  degli  zuccheri\" si assume che tali norme non contengano i  \r\n requisiti necessari al  fine  di  delimitare  la  discrezionalit\u0026#224;  del  \r\n potere  dell\u0027ente impositore, perch\u0026#233; manca l\u0027indicazione dell\u0027aliquota  \r\n massima dell\u0027imposizione, perch\u0026#233; gli elementi, indicati nell\u0027art. 270,  \r\n della superficie e dell\u0027uso dei  locali  non  bastano  a  contenere  la  \r\n misura  della  tassa  entro  limiti ben definiti, e perch\u0026#233; i controlli  \r\n affidati ad organi della pubblica Amministrazione non  hanno  efficacia  \r\n di limite all\u0027esercizio del potere discrezionale attribuito dalla legge  \r\n ai Comuni.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  Corte  ritiene,  invece,  che  il  sistema  di  imposizione  in  \r\n questione  riguardato   nel   suo   insieme   soddisfa   ai   requisiti  \r\n indispensabili  per  evitare l\u0027arbitrio dei Comuni nella determinazione  \r\n della tassa.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Occorre soffermarsi sulla esistenza di tali requisiti  nelle  norme  \r\n in questione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A differenza di quanto sostengono la difesa del Comune di Bologna e  \r\n l\u0027Avvocatura  generale  dello Stato, che individuano nella superficie e  \r\n nell\u0027uso dei locali, a mente  del  primo  comma  dell\u0027articolo  270,  i  \r\n criteri necessari e sufficienti per una circoscritta commisurazione del  \r\n tributo, - nell\u0027ordinanza del Tribunale di Bologna e nelle difese della  \r\n \"Societ\u0026#224;  italiana  per l\u0027industria degli zuccheri\" si sostiene che il  \r\n richiamo fatto dall\u0027art.  270 alla superficie ed all\u0027uso dei locali non  \r\n d\u0026#224; affatto i criteri idonei a contenere la misura  della  tassa  entro  \r\n limiti ben definiti, e che, quindi, i Comuni resterebbero arbitri nella  \r\n determinazione del quantum del tributo.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ed  in  effetti  potrebbe  dubitarsi  della  idoneit\u0026#224;  di siffatte  \r\n indicazioni per concretare i criteri e i limiti che la legge deve avere  \r\n per  non  essere  in  contrasto  con  la  norma  dell\u0027art.   23   della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Senonch\u0026#233;,  nella  fattispecie  in  esame,  la Corte ritiene che ai  \r\n suindicati elementi della superficie e dell\u0027uso, di cui  all\u0027art.  270,  \r\n se  ne  aggiunge  un  altro  di  grande  importanza  che  si trae dalla  \r\n interpretazione  dell\u0027art.  268,  nel  senso  che  l\u0027imposizione   deve  \r\n ragguagliarsi anche alla spesa effettiva che l\u0027ente impositore sostiene  \r\n per l\u0027espletamento del servizio.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Vero  \u0026#232; che nel nuovo testo (del 1941) dell\u0027art.  268 non \u0026#232; stato  \r\n riprodotto il secondo comma del vecchio testo (del 1931)  dello  stesso  \r\n articolo,  in  cui  espressamente  si  limitava  il  gettito totale del  \r\n tributo alla spesa effettiva sostenuta dal Comune per  il  servizio  in  \r\n questione; ma \u0026#232; altrettanto vero che nella sostanza lo stesso criterio  \r\n limite  \u0026#232; rimasto nel nuovo testo dell\u0027art. 268, che consta di un solo  \r\n comma del seguente tenore: \"Per i servizi relativi alla raccolta ed  al  \r\n trasporto  delle  immondizie  ed  in  genere degli ordinari rifiuti dei  \r\n fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani  interni)  i  Comuni  \r\n possono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa\".             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ora,  dal fatto che l\u0027art. 268 dispone che \"per i servizi\" i Comuni  \r\n possono istituire  \"apposita  tassa\",  si  pu\u0026#242;  ben  desumere  che  il  \r\n legislatore  abbia  in  sostanza  lasciato  inalterato  il  sistema  di  \r\n commisurazione del tributo alla spesa sostenuta dal Comune.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Al  lume  di  questa  interpretazione  dell\u0027art.  268,  il  sistema  \r\n dell\u0027imposizione  soddisfa  a  quel  principio della determinazione dei  \r\n criteri e limiti che la legge d\u0027imposizione deve contenere per  evitare  \r\n l\u0027arbitrio  dell\u0027ente  impositore,  e  non \u0026#232;, quindi, in contrasto con  \r\n l\u0027art. 23 della Costituzione; mentre  contrasterebbe  con  esso  se  la  \r\n norma  suddetta  venisse interpretata in senso diverso, cio\u0026#232; nel senso  \r\n che non  prescriva  alcuna  corrispondenza  tra  tributo  e  spesa  del  \r\n servizio.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027interpretazione  suesposta  dell\u0027attuale art. 268 trova riscontro  \r\n nella circolare del Ministero  dell\u0027interno  del  2  gennaio  1942,  n.  \r\n 906.22/A  244  (richiamata  dall\u0027Avvocatura  generale  dello Stato), la  \r\n quale dispone che le tariffe debbono  essere  commisurate  alla  spesa,  \r\n arrivando  cos\u0026#236; a stabilire quale pu\u0026#242; essere in definitiva il massimo  \r\n dell\u0027imposizione.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La discrezionalit\u0026#224; dei Comuni nell\u0027imporre la tassa  in  questione  \r\n (che  non pu\u0026#242; essere eguale in tutti i Comuni data la diversit\u0026#224; della  \r\n popolazione e delle complesse situazioni locali) \u0026#232;  adunque  contenuta  \r\n in  sufficienti  limiti  obiettivi, cui essi Comuni debbono attenersi e  \r\n nell\u0027adottare gli appositi regolamenti, che, ai sensi del  comma  terzo  \r\n dell\u0027art.270,  debbono  essere sottoposti all\u0027approvazione della Giunta  \r\n provinciale amministrativa ed alla successiva omologazione da parte del  \r\n Ministero delle finanze, sentito il  Ministero  dell\u0027interno,  e  nello  \r\n stabilire,  in  applicazione  dei regolamenti debitamente omologati, le  \r\n tariffe, che a loro  volta  debbono  riportare,  in  base  al  disposto  \r\n dell\u0027ultimo  comma  dello  stesso art. 270, l\u0027approvazione della Giunta  \r\n provinciale amministrativa ed  essere  comunicate  al  Ministero  delle  \r\n finanze ai sensi del successivo art. 273.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si  tratta  di  un  sistema  di  controlli tale da escludere che la  \r\n discrezionalit\u0026#224; dell\u0027ente impositore possa trasmodare in arbitrio.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Pertanto, deve ritenersi che le norme degli artt.  268, 269  e  270  \r\n non contrastano con l\u0027art. 23 della Costituzione.                        \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  non  fondata  la  questione  proposta con l\u0027ordinanza del  \r\n Tribunale di  Bologna  in  data  26  giugno  1959,  sulla  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  degli  artt. 268, 269 e 270 del T. U. delle leggi sulla  \r\n finanza locale, modificati dall\u0027art. 27 della legge 20 marzo  1941,  n.  \r\n 366, in riferimento all\u0027art. 23 della Costituzione.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE  CAPPI  -  \r\n                                   TOMASO  PERASSI - GASPARE AMBROSINI -  \r\n                                   MARIO COSATTI  -  FRANCESCO  PANTALEO  \r\n                                   GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -  \r\n                                   ANTONINO  PAPALDO  -  NICOLA JAEGER -  \r\n                                   GIOVANNI    CASSANDRO    -     BIAGIO  \r\n                                   PETROCELLI  -  ANTONIO  MANCA  - ALDO  \r\n                                   SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.            \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1094","titoletto":"SENT.  51/60 A.  RISERVA  DI LEGGE PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI  -  ART.  23  DELLA  COSTITUZIONE  -  OGGETTO  DELLA TUTELA. RISEVA  DI  LEGGE  PER  LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - ART.  23  DELLA  COSTITUZIONE  - PRESTAZIONI A CUI SI RIFERISCE - DENOMINAZIONE - RILEVANZA. RISERVA  DI  LEGGE  PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - ART.  23 DELLA COSTITUZIONE - ESPRESSIONE \"IN BASE ALLA LEGGE \" - INTERPRETAZIONE.","testo":"Vedi: Sent. 4/1957 B.","numero_massima_successivo":"1095","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"30/04/1936","numero":"1138","articolo":"235","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1138~art235"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1095","titoletto":"SENT.  51/60  B.  RISERVA DI LEGGE PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI  -  TASSA  SULLA  RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PREVISTI DAGLI ARTT. 268, 269 E 270 DEL T.U. DELLA FINANZA LOCALE MODIFICATI DALL\u0027ART. 27 DELLA LEGGE 20 MARZO 1941 N. 366. RISERVA DI  LEGGE  PER  LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - TASSA  SULLA  RACCOLTA  DEI  RIFIUTI SOLIDI URBANI PREVISTA DAGLI ARTT.  268,  269 E 270 DEL T.U. SULLA FINANZA LOCALE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI   -   SUFFICIENTE   DELIMITAZIONE  DELLA  SFERA  DI DISCREZIONALITA\u0027    DELL\u0027ENTE    IMPOSITORE   -   ESCLUSIONE   DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027imposizione  sulla  raccolta dei rifiuti solidi urbani prevista dagli  artt.  268,  269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale  modificate dall\u0027art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366 non  ha natura di corrispettivo di un servizio individuale per la raccolta  e il trasporto dei rifiuti, bensi\u0027 riveste il carattere di  prelevamento  coattivo che i Comuni possono operare in base a tariffe in rapporto al costo complessivo del servizio. Gli artt.  268,  269  e  270  del T.U. delle leggi per la finanza locale, modificati dall\u0027art. 27 della legge 20 marzo 1941, n.366, contengono  l\u0027indicazione  di  limiti  e  garanzie  sufficienti a delimitare  la  discrezionalita\u0027  del  Comune  nell\u0027esercizio del potere  di  imposizione;  in  quanto  la tassa sulla raccolta dei rifiuti  solidi  urbani deve essere commisurata alla superficie e all\u0027uso  dei  locali serviti e al costo del servizio e l\u0027adozione degli  appositi  regolamenti  e\u0027 soggetta a controlli affidati ad organi  della  Pubblica  Amministrazione. Non e\u0027 rilevante che le norme  non  contengono  la  indicazione di un limite massimo, non superabile,  del  quantum  del  tributo,  non potendo la tassa in questione  essere  eguale  in  tutti  i Comuni data la diversita\u0027 della popolazione e delle complesse situazioni locali. Di   conseguenza   e\u0027  infondata  la  questione  di  legittimita\u0027 costituzionale  delle  citate  norme  in  riferimento all\u0027art. 23 della Costituzione.","numero_massima_precedente":"1094","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/09/1931","numero":"1175","articolo":"268","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1175~art268"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/09/1931","numero":"1175","articolo":"269","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1175~art269"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/09/1931","numero":"1175","articolo":"270","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1175~art270"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"485","autore":"GIANNINI M.S.","titolo":"OSSERVAZIONE.","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1960","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"707","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"486","autore":"JEMOLO C.A.","titolo":"SULLA LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE  DELLA TASSA  PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto e pratica tributaria","anno_rivista":"1960","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"358","note_abstract":"","collocazione":"A.55","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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