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A. e altri e Compagnia aerea italiana (CAI) spa, con ordinanza del 17 maggio 2022, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di CAI spa e di S. B. e altri, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 maggio 2023 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Raffaele De Luca Tamajo e Francesco Bartolotta per CAI spa, Barbara Starna e Sabina Di Giacomo per S. B. e altri e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 17 maggio 2022 (reg. ord. n. 138 del 2022), ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 937, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), che stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, ritenendo la norma in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di dover decidere in materia di spettanze retributive per periodi di ferie maturate da alcuni dipendenti della Compagnia aerea italiana (CAI) spa dal 13 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014, avendo, tra l\u0026#8217;altro, la societ\u0026#224; convenuta eccepito la prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti, sia ai sensi dell\u0026#8217;art. 937 cod. nav., per il decorso del termine biennale, sia ai sensi dell\u0026#8217;art. 2948, numero 4), del codice civile, per il decorso del termine quinquennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale relativa all\u0026#8217;art. 937 cod. nav., in quanto la suddetta disposizione consentirebbe ai ricorrenti nel ricorso principale di far valere ancora, allo stato attuale, i propri diritti essendo i loro rapporti di lavoro proseguiti con la cessionaria Alitalia SAI spa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ.; di qui la rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In merito alla non manifesta infondatezza, secondo il rimettente, l\u0026#8217;art. 937 cod. nav., laddove rinvia il decorso della prescrizione al momento dello sbarco successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe irragionevole in rapporto alla diversa decorrenza, in corso di rapporto, della prescrizione quinquennale di cui all\u0026#8217;art. 2948 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;irragionevolezza si profilerebbe in relazione ai rapporti di lavoro assistiti da stabilit\u0026#224; reale per i quali, in caso di lavoratori comuni, il termine quinquennale decorre in corso di rapporto e non dalla sua cessazione, come avviene per il personale di volo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tuttavia, ricorda che analoga questione \u0026#232; stata rigettata da questa Corte con sentenza n. 354 del 2006, che ha ritenuto ragionevole l\u0026#8217;imprescrittibilit\u0026#224; in corso di rapporto, nonostante il rapporto di lavoro nautico fosse assistito da stabilit\u0026#224; reale, e ci\u0026#242; in ragione della peculiarit\u0026#224; della prestazione lavorativa, che si svolge lontano dal foro competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tuttavia, ritiene che la situazione sia mutata per effetto della molteplicit\u0026#224; degli strumenti informatici e postali oggi disponibili, che consentirebbero al lavoratore addetto alla navigazione aerea di far valere le proprie pretese anche durante lo svolgimento del rapporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, secondo il rimettente, l\u0026#8217;irragionevolezza della norma censurata deriverebbe anche dalla disciplina \u0026#8220;privilegiata\u0026#8221; dei riposi del personale aeronautico che, avendo diritto a pi\u0026#249; giorni annui di riposo di quelli spettanti alla generalit\u0026#224; dei lavoratori, avrebbe il tempo per attendere alle proprie esigenze extra-lavorative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito la non fondatezza della questione, poich\u0026#233; gi\u0026#224; decisa da questa Corte con sentenza n. 354 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento alla disciplina dei riposi del personale di volo, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che essa ha la finalit\u0026#224; di garantire il recupero psicofisico del lavoratore e comunque, considerato che il riposo \u0026#232; fruito dal personale navigante nel luogo in cui si trova al termine della prestazione, il maggior tempo a disposizione non incide sulla lontananza fisica del lavoratore dal foro competente e, quindi, sulla possibilit\u0026#224; effettiva di far valere i propri diritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel giudizio si sono, altres\u0026#236;, costituiti i ricorrenti nel giudizio principale, che hanno eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione in quanto gi\u0026#224; decisa con la sentenza di rigetto n. 354 del 2006, rispetto alla quale non \u0026#232; sopravvenuta alcuna modifica normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuali ulteriori motivi di inammissibilit\u0026#224; le parti hanno dedotto: il difetto di rilevanza della questione derivante dalla recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 settembre 2022, n. 26246) che ha stabilito che, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), tutti i diritti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro comune si prescrivono alla cessazione del rapporto; l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente che ritiene tuttora esistente \u0026#8211; anche dopo la novella dell\u0026#8217;art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) ad opera della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) \u0026#8211; il binomio tutela reale e tutela obbligatoria; l\u0026#8217;incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo, in relazione alla disciplina dei riposi del personale navigante che non sarebbe affatto privilegiata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel merito, le parti hanno rilevato la manifesta infondatezza della questione, ferme le motivazioni della sentenza n. 354 del 2006, e, inoltre, perch\u0026#233; la disciplina dei riposi dei lavoratori dell\u0026#8217;aria sarebbe volta a consentire il recupero delle energie psicofisiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Infine, nel giudizio ha depositato atto di costituzione CAI spa, parte convenuta del giudizio principale, che insiste sulla fondatezza della questione non essendo pi\u0026#249; giustificabile, a suo avviso, la differenza di trattamento tra i lavoratori del settore aereo e gli altri lavoratori, che godono di stabilit\u0026#224; del rapporto di lavoro, alla luce dell\u0026#8217;odierna evoluzione tecnologica\u003cstrong\u003e,\u003c/strong\u003e che consente al lavoratore di interrompere la prescrizione con un semplice messaggio di posta elettronica e di far valere i propri diritti a mezzo posta elettronica certificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Quanto alla sentenza della Corte di cassazione n. 26246 del 2022, CAI spa ha rilevato che, trattandosi di una pronuncia isolata, non sarebbe idonea a costituire diritto vivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViceversa, la societ\u0026#224; ritiene che, anche a seguito delle riforme recate dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, permarrebbe nell\u0026#8217;ordinamento, seppur ridimensionata, la distinzione tra rapporto di lavoro stabile o meno, con la conseguente irragionevolezza del diverso trattamento del decorso della prescrizione, a parit\u0026#224; di tutela reale, tra lavoratori nautici e lavoratori comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, poich\u0026#233; nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si verte in materia di crediti maturati dal 2009 al 2014, la societ\u0026#224; costituita ritiene che, pure nella prospettiva della citata sentenza della Corte di cassazione, in base alla quale, dopo l\u0026#8217;entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, tutti i crediti dei lavoratori comuni si prescrivono alla cessazione del rapporto, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 937 cod. nav. rimarrebbe rilevante in riferimento al periodo gennaio 2009-luglio 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Quale ulteriore profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 937 cod. nav., CAI spa ha prospettato l\u0026#8217;irragionevolezza della norma che, nel riferirsi alla cessazione del rapporto di lavoro, non distingue, in caso di successione di azienda, tra rapporto con il cessionario e con il cedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; perch\u0026#233;, nella prospettiva della parte, in caso di trasferimento di azienda \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 2112 cod. civ. il contratto di lavoro continuerebbe solo nei profili oggettivi con il nuovo datore di lavoro, mentre dal punto di vista soggettivo l\u0026#8217;art. 937 cod. nav. andrebbe interpretato nel senso che il biennio di decorrenza della prescrizione vada riferito alla cessazione del rapporto con il cedente e non con il cessionario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Con successive memorie sia i ricorrenti nel giudizio principale che CAI spa hanno insistito nelle deduzioni e richieste gi\u0026#224; proposte.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 maggio 2022 (reg. ord. n. 138 del 2022) il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 937, primo comma, cod. nav., laddove fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento con riferimento alla diversa decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro ordinario, quando questo \u0026#232; assistito da stabilit\u0026#224; reale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Giova premettere che, con la sentenza n. 63 del 1966, questa Corte aveva stabilito il principio fondamentale che la prescrizione dei soli crediti retributivi di cui agli artt. 2948, numeri 4) e 5), 2955, numero 2), e 2956, numero 1), cod. civ. decorresse per tutti i rapporti di lavoro privato dalla fine del rapporto, in quanto la mancata rivendicazione di un diritto retributivo avrebbe comportato una implicita rinuncia, in violazione dell\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Successivamente all\u0026#8217;entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, con la sentenza n. 174 del 1972 questa Corte aveva precisato che, per i rapporti cui si applicava la reintegrazione prevista dall\u0026#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi conservasse la sua normale decorrenza anche durante il rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sentenza aveva, cos\u0026#236;, limitato il principio fissato dalla sentenza n. 63 del 1966 in considerazione della sopravvenuta insussistenza del \u003cem\u003emetus \u003c/em\u003edel licenziamento potendo il lavoratore fare ormai affidamento sulla tutela reale prevista dallo statuto dei lavoratori, che, di fatto, equiparava la tutela per il licenziamento illegittimo del lavoratore privato a quella prevista per i pubblici dipendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; I ricorrenti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, costituiti nel presente giudizio, hanno eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione perch\u0026#233; gi\u0026#224; decisa con sentenza n. 354 del 2006. I ricorrenti nel giudizio principale hanno anche eccepito il difetto di rilevanza della questione, sul presupposto che ormai anche nel rapporto di lavoro ordinario la prescrizione decorre dalla fine del rapporto. Infatti, a seguito della legge n. 92 del 2012, con l\u0026#8217;attenuazione delle tutele in caso di licenziamento, rivivrebbe il \u003cem\u003edecisum\u003c/em\u003e della sentenza n. 63 del 1966, secondo la quale la prescrizione dei crediti retributivi decorreva dalla fine del rapporto, e non pi\u0026#249; in corso di rapporto come aveva previsto la sentenza n. 174 del 1972.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo senso ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 26246 del 2022, che ha rilevato il venir meno, ad opera della legge n. 92 del 2012, dell\u0026#8217;obbligatoria e piena reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo e ha dunque affermato la conseguente decorrenza della prescrizione di tutti i crediti retributivi dei lavoratori comuni dalla cessazione del rapporto di lavoro, non pi\u0026#249; assistito da quella tutela reale che la citata sentenza n. 174 del 1972 aveva individuato come giustificazione della decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuali ulteriori eccezioni di inammissibilit\u0026#224;, i ricorrenti hanno dedotto l\u0026#8217;incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, in relazione alla disciplina dei riposi e delle ferie del personale di volo; inoltre, la mancata considerazione della nuova disciplina normativa dei licenziamenti derivanti dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, oltre a determinare l\u0026#8217;irrilevanza, comporterebbe anche l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo costituito dalla persistenza delle diverse tutele, reale e meramente risarcitoria, a fronte di un licenziamento illegittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; non sono fondate; quanto alla prima, va detto che la riproposizione di questioni identiche a quelle gi\u0026#224; dichiarate non fondate non ne comporta l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 160 del 2019; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162, n. 138 e n. 91 del 2017, n. 290 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha adeguatamente argomentato sulla necessit\u0026#224; di fare applicazione della norma denunciata, stante che comunque una parte del rapporto di lavoro \u0026#232; certamente precedente la legge n. 92 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttengono poi al merito, in quanto, nella prospettazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, incidenti sull\u0026#8217;irragionevolezza della norma censurata, le considerazioni relative all\u0026#8217;attuale disciplina normativa dei licenziamenti e al regime giuridico dei riposi e delle ferie del personale di volo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 937 cod. nav. prevede, per tutti i diritti del lavoratore, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno \u0026#171;dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro\u0026#187;. Viceversa, in assenza di tale termine biennale, secondo la disciplina generale i diritti dei lavoratori si prescriverebbero, a seconda delle ipotesi, in cinque o dieci anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La previsione di una prescrizione biennale pi\u0026#249; breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in favore del datore di lavoro, la peculiarit\u0026#224; della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Altra peculiarit\u0026#224; della norma in questione \u0026#232; quella della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto con riguardo ad ogni e qualsiasi diritto correlato al rapporto di lavoro, anche diverso da quelli meramente retributivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 937 cod. nav. tutela non solo i crediti retributivi, ma tutti i diritti del lavoratore, a differenza di quanto previsto dalla sentenza n. 63 del 1966 che, per gli altri rapporti di lavoro, muovendo dal disposto dell\u0026#8217;art. 36 Cost., ha affermato la non decorrenza della prescrizione, nel corso del rapporto contrattuale, con riferimento ai soli crediti retributivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; \u0026#200; proprio la specialit\u0026#224; del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un \u003cem\u003emetus\u003c/em\u003e, che peraltro potrebbe non essere limitato all\u0026#8217;ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialit\u0026#224; del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilit\u0026#224; di esercizio del diritto per l\u0026#8217;estrema mobilit\u0026#224; caratteristica dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di tali lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli argomenti portati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione sull\u0026#8217;evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilit\u0026#224;. Invero, l\u0026#8217;atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all\u0026#8217;esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l\u0026#8217;apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l\u0026#8217;esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell\u0026#8217;atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non pu\u0026#242; certo essere affrontato dall\u0026#8217;interessato quando \u0026#232; lontano dal proprio contesto ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; La questione non pu\u0026#242; essere accolta neanche nei termini pi\u0026#249; limitati proposti dalla difesa di CAI spa, secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 2112 cod. civ., al rapporto con l\u0026#8217;impresa di provenienza, quella cedente, e non con l\u0026#8217;impresa cessionaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l\u0026#8217;ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, proprio la sostanziale continuit\u0026#224; dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; In conclusione, deve essere dichiarata non fondata la sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale perch\u0026#233;, a prescindere dall\u0026#8217;evoluzione del problema della decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi nell\u0026#8217;ambito dei rapporti di lavoro ordinario, il differente regime previsto dall\u0026#8217;art. 937 cod. nav. va correlato alla specialit\u0026#224; della prestazione lavorativa nel settore.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 937, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto Milana\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Lavoro - Navigazione - Diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo - Prevista prescrizione decorsi due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45672","titoletto":"Lavoro - Rapporto di lavoro - Lavoro nautico - Prescrizione biennale dei diritti inerenti al contratto di lavoro - Decorrenza da un momento successivo alla cessazione o risoluzione per i rapporti assistiti da tutela reale - Denunciata violazione del principio di eguaglianza formale - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 138014).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., dell’art. 937, primo comma, cod. nav., che introduce una prescrizione biennale dei diritti del personale di volo, facendola decorrere, quando il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione – e, dunque, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto –, e non in corso di rapporto, come per i lavoratori comuni. La specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, non consente la concreta possibilità di esercizio dei diritti (non limitati ai soli crediti retributivi), in ragione dell’estrema mobilità che lo caratterizza; pertanto la prescrizione più breve di quella ordinaria è volta a compensare, a favore del datore di lavoro, la mancata decorrenza in costanza di rapporto, vigente in generale. Né l’evoluzione tecnologica e la molteplicità degli strumenti informatici disponibili incidono sullo schema normativo, poiché il problema non si riduce alla mera comunicazione dell’atto interruttivo della prescrizione, ma attiene al processo decisionale che lo presuppone, che di regola avviene all’esito di una ponderazione non semplice sull’apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro e che non può essere affrontato dall’interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. Infine, nel caso di trasferimento di azienda \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 2112 cod. civ., la decorrenza non va riferita alla fine del rapporto con l’impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, alla luce della sostanziale continuità dei rapporti e delle selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti, che fanno permanere le ragioni inerenti al decorso della prescrizione stabilito nel codice della navigazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 354/2006 – mass. 30733 – 30734; S. 174/1972 – mass. 6411-6412-6413; S. 63/1966 – mass. 2624 \u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice della navigazione","data_legge":"","numero":"","articolo":"937","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43794","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 143/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2644","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45350","autore":"Mezzanotte P.","titolo":"Identità di genere non binaria e altre questioni in una recente pronuncia della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45349_2023_143.pdf","nome_file_fisico":"143-2023+altre_Mezzanotte.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"43466","autore":"Romei R.","titolo":"La Corte costituzionale ed il regime della prescrizione nel rapporto di lavoro aeronautico","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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