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Molise n. 27 del 2022 sarebbe costituzionalmente illegittima perch\u0026#233; l\u0026#8217;Allegato 30 (Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione) attesterebbe di aver ripianato nel corso del 2021 una somma ritenuta insufficiente a recuperare per intero il disavanzo previsto in via definitiva alla voce \u0026#171;Disavanzo di amministrazione\u0026#187; nel bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio cui il rendiconto si riferisce, di importo pari ad euro 41.717.458,35.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresenta, altres\u0026#236;, il ricorrente che la tardiva approvazione della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali) non avrebbe garantito la copertura del maggiore disavanzo 2019 nel corso dell\u0026#8217;esercizio 2021, mentre un\u0026#8217;approvazione tempestiva dell\u0026#8217;assestamento 2021, subito dopo l\u0026#8217;approvazione da parte della Giunta del disegno di legge di rendiconto 2021, avvenuta con deliberazione della Giunta della Regione Molise 5 luglio 2021, n. 210, avrebbe consentito di assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio, anche alla luce delle risultanze della gestione 2021, allora in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge reg. Molise n. 27 del 2022 si porrebbe dunque in contrasto con quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, cos\u0026#236; determinando la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato d\u0026#224; atto che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021, con ordinanza del 14 marzo 2023, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2023, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; tra l\u0026#8217;altro \u0026#8211; di alcune disposizioni della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2020) e della legge reg. Molise n. 7 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene il ricorrente che la successiva legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 9 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022-2024) prevedendo come quota di disavanzo da ripianare nel 2022 la cifra di euro 19.644.229,24 non avrebbe ovviato alle irregolarit\u0026#224; contabili degli esercizi precedenti in quanto, ai sensi del paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilit\u0026#224; finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), il disavanzo da applicare al 2022 avrebbe dovuto ammontare a euro 60.967.237,33, importo superiore rispetto a quello contabilizzato. Di conseguenza, la Regione avrebbe dovuto procedere tempestivamente con la variazione delle previsioni di bilancio per garantire, nel corso dell\u0026#8217;esercizio 2022, la copertura del disavanzo. Invece, nel corso dell\u0026#8217;esercizio 2022, la Regione non ha approvato la legge di assestamento al bilancio di previsione 2022-2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConclude, pertanto, il ricorrente sostenendo che l\u0026#8217;approvazione del rendiconto generale della Regione Molise per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021 con le risultanze esposte nell\u0026#8217;Allegato 1 (Conto del bilancio e riepilogo generale delle entrate e delle spese) determinerebbe la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale reca la disciplina sulla legge di assestamento del bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Molise non si \u0026#232; costituita nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2023 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Molise n. 27 del 2022, recante il rendiconto generale per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAfferma l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che la legge regionale impugnata attesterebbe di aver recuperato nell\u0026#8217;esercizio 2021 una quota di disavanzo in misura inferiore a quanto previsto nel bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;insufficiente ripiano del disavanzo sarebbe determinato dall\u0026#8217;approvazione, a esercizio pressoch\u0026#233; concluso (il 29 dicembre 2021), della legge regionale di assestamento senza aver provveduto a una adeguata copertura del disavanzo emerso negli esercizi precedenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSostiene pertanto l\u0026#8217;Avvocatura che l\u0026#8217;approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione, priva di idonea copertura del disavanzo nel corso dell\u0026#8217;esercizio 2021, in violazione dell\u0026#8217;art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, si riverbererebbe sulla legge regionale di approvazione del rendiconto stesso, a sua volta, in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., nella materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Si osserva, in ordine alla ricaduta del vizio lamentato sull\u0026#8217;intera legge di approvazione del rendiconto, che questa Corte, con riferimento alle leggi di bilancio e di approvazione del rendiconto, ha precisato che \u0026#171;l\u0026#8217;inderogabile principio di continuit\u0026#224; tra gli esercizi finanziari \u0026#8211; che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale \u0026#8211; coinvolg[e] la legge di approvazione del rendiconto [\u0026#8230;] nella sua interezza, non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura\u0026#187; (sentenza n. 49 del 2018, nonch\u0026#233; similmente, da ultimo, sentenza n. 268 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, la mancata applicazione dell\u0026#8217;esatto ammontare della quota di recupero del disavanzo \u0026#8211; che avrebbe dovuto essere disposta con la legge regionale di assestamento del bilancio 2021, da adottare con le modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011 \u0026#8211; comporta una sottostima della spesa complessiva tale da compromettere l\u0026#8217;equilibrio del bilancio 2021 e di quelli successivi. La corretta contabilizzazione e il recupero del disavanzo avrebbero richiesto, infatti, l\u0026#8217;adozione di idonee forme di copertura, quali la riduzione di altre spese o l\u0026#8217;individuazione di maggiori entrate, e una revisione complessiva dei saldi di bilancio (ancora, sentenza n. 268 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto osservato \u0026#232; sufficiente ai fini dell\u0026#8217;argomentazione in ordine alla ripercussione delle denunciate irregolarit\u0026#224; sull\u0026#8217;intera legge regionale di approvazione del rendiconto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Deve darsi altres\u0026#236; atto che, nelle more del giudizio, \u0026#232; stata approvata la legge della Regione Molise 19 settembre 2023, n. 4, recante \u0026#171;Modifica dell\u0026#8217;articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019) e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021)\u0026#187;, con cui, tra l\u0026#8217;altro, sono state rettificate le risultanze contabili relative al rendiconto generale 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Molise n. 4 del 2023, ha sostituito l\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Molise n. 27 del 2022, modificando l\u0026#8217;ammontare del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, il quale dalla somma originariamente contabilizzata pari a euro 493.863.931,66 \u0026#232; stato indicato in euro 573.484.996,41.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale valore \u0026#232; stato riprodotto anche nella legge della Regione Molise 15 dicembre 2023, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione Molise 2023-2025), come prima voce di spesa dell\u0026#8217;esercizio 2023, cos\u0026#236; adeguando il ciclo del bilancio a dati contabili corretti, secondo quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n. 39 del 2024 e n. 268 del 2022 nonch\u0026#233; nelle decisioni della Corte dei conti di parificazione dei rendiconti della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDevono quindi valutarsi gli effetti dello \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e posto che \u0026#8211; per costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; la sopravvenienza normativa, satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente, pu\u0026#242; determinare la cessazione della materia del contendere allorch\u0026#233; la disposizione impugnata non abbia ricevuto \u003cem\u003emedio tempore \u003c/em\u003eapplicazione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e sentenza n. 223 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Considerato che il rendiconto 2021 \u0026#232; stato approvato il 31 dicembre 2022, la sottostima del disavanzo 2021 da ripianare nell\u0026#8217;esercizio 2022 ha determinato un illegittimo ampliamento della capacit\u0026#224; di spesa dell\u0026#8217;ente in quest\u0026#8217;ultimo esercizio, proiettando gli effetti dei saldi del rendiconto 2021 sull\u0026#8217;esercizio successivo. Difatti, come risulta dalla legge reg. Molise n. 9 del 2022, nel bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022-2024, \u0026#232; rappresentato un disavanzo da ripianare gravemente sottostimato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali elementi conducono a escludere la possibilit\u0026#224; di una pronuncia di cessazione della materia del contendere: la legge regionale impugnata \u0026#232; rimasta in vigore per un tempo sufficiente a produrre effetti sull\u0026#8217;intero ciclo di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge reg. Molise n. 27 del 2022, promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale di approvazione del rendiconto per l\u0026#8217;esercizio 2021 presenta un risultato di amministrazione inferiore a quello effettivo, in ragione della mancata adozione, in sede di assestamento del bilancio, di adeguate misure volte a rappresentare in maniera corretta il disavanzo da ripianare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di rilevare che la gestione finanziaria della Regione Molise, per l\u0026#8217;intero esercizio 2021, \u0026#232; stata condizionata dalla grave sottostima del risultato di amministrazione dell\u0026#8217;esercizio 2020, la cui alterazione ha comportato l\u0026#8217;indebito ampliamento della spesa (sentenza n. 39 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, ai sensi dell\u0026#8217;art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, la regione deve approvare con legge l\u0026#8217;assestamento di bilancio entro il 31 luglio, sulla scorta dei saldi accertati in sede di rendiconto dell\u0026#8217;esercizio scaduto il 31 dicembre precedente; ovvero, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell\u0026#8217;esercizio precedente, sulla base del disegno di legge di rendiconto approvato dalla Giunta regionale (art. 50, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e). Inoltre, la legge regionale di assestamento del bilancio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, l\u0026#8217;ente deve assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio (art. 50, comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Molise non ha, invece, assestato correttamente il bilancio di previsione dell\u0026#8217;esercizio 2021 n\u0026#233; per quanto riguarda l\u0026#8217;esatta quantificazione del disavanzo complessivo, n\u0026#233; per quanto riguarda la quota annuale da ripianare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali irregolarit\u0026#224; \u0026#8211; gi\u0026#224; accertate da questa Corte nella sentenza n. 39 del 2024, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di varie disposizioni della legge reg. Molise n. 7 del 2021 \u0026#8211; si riflettono sulla legge regionale di approvazione del rendiconto, che risulta pertanto in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; evidenziato, i precetti dettati dal legislatore statale nella materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187; nell\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. si collocano \u0026#171;contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al principio dell\u0026#8217;equilibrio del bilancio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 81 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 6 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;armonizzazione dei bilanci pubblici, infatti, \u0026#232; \u0026#171;finalizzata a realizzare l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarit\u0026#224; idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci\u0026#187; (sentenza n. 184 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, anche il sistema contabile regionale \u0026#232; soggetto ai predetti principi, che si configurano come limitazioni necessarie idonee \u0026#171;a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralit\u0026#224; di interessi costituzionalmente rilevanti\u0026#187; (sentenza n. 279 del 2006). In particolare, l\u0026#8217;autonomia della regione in questo ambito normativo trova il suo limite nelle disposizioni poste dallo Stato per la salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili, sotto il profilo teleologico, a plurimi parametri costituzionali, quali il coordinamento della finanza pubblica, la disciplina degli equilibri di bilancio di cui all\u0026#8217;art. 81 Cost., i principi del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all\u0026#8217;art. 97, commi primo e secondo, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale di approvazione del rendiconto generale della Regione Molise per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021 deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 aprile 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Molise - Rendiconto generale per l\u0027esercizio finanziario 2021 - Ripiano componenti del disavanzo al 31 dicembre 2021 - Modalit\u0026#224; di ripiano del disavanzo di amministrazione - Individuazione di un miglioramento del disavanzo insufficiente rispetto al ripiano totale del disavanzo previsto, in via definitiva, nel bilancio di previsione per l\u0027esercizio cui il rendiconto si riferisce (anno 2021).","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46094","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Finalità - Confrontabilità dei bilanci delle amministrazioni - Posizione sia autonoma che strumentale dei principi della materia rispetto a quello dell\u0027equilibrio di bilancio - Applicazione anche ai sistemi contabili regionali. (Classif. 216003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi, quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie nonché la prevenzione di irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI precetti dettati dal legislatore statale nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. si collocano contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al principio dell’equilibrio del bilancio \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 81 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 6/2017 – mass. 39429\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI principi dettati nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici si applicano anche al sistema contabile regionale e si configurano come limitazioni necessarie, idonee a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti; l’autonomia delle regioni in questo ambito normativo trova, pertanto, il suo limite nelle disposizioni poste dallo Stato per la salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili, sotto il profilo teleologico, a plurimi parametri costituzionali, quali il coordinamento della finanza pubblica, la disciplina degli equilibri di bilancio di cui all’art. 81 Cost., nonché i principi del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all’art. 97, primo e secondo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 184/2016 – mass. 38970; S. 279/2006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46095","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46095","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Principio di continuità tra gli esercizi finanziari - Applicazione all\u0027intera legge di approvazione del rendiconto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise che approva il rendiconto regionale per il 2021 presentando un risultato di amministrazione inferiore a quello effettivo in ragione della mancata adozione, in sede di assestamento del bilancio, di adeguate misure volte a rappresentare correttamente il disavanzo). (Classif. 036005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari – che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale – coinvolge la legge di approvazione del rendiconto nella sua interezza, non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 268/2022 – mass. 45259; S. 49/2018 – mass. 39976\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, Cost., la legge reg. Molise n. 27 del 2022, che approva il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2021. La legge regionale impugnata dal Governo presenta un risultato di amministrazione inferiore a quello effettivo in ragione della mancata adozione, in sede di assestamento del bilancio, di adeguate misure volte a rappresentare in maniera corretta il disavanzo da ripianare. Le irregolarità accertate con la sentenza n. 39 del 2024 – ovvero la grave sottostima del risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 che ha condizionato la gestione finanziaria per l’intero esercizio successivo comportando l’indebito ampliamento della spesa – si riflettono sulla legge regionale in esame che viola, pertanto, la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici». La Regione non ha assestato correttamente il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 né per quanto riguarda l’esatta quantificazione del disavanzo complessivo, né per quanto riguarda la quota annuale da ripianare; la mancata applicazione dell’esatto ammontare della quota di recupero del disavanzo comporta pertanto una sottostima della spesa complessiva tale da compromettere l’equilibrio del bilancio 2021 e di quelli successivi; la corretta contabilizzazione e il recupero del disavanzo avrebbero infatti richiesto l’adozione di idonee forme di copertura e di una revisione complessiva dei saldi di bilancio. Né la legge reg. Molise n. 4 del 2023, che ha successivamente rettificato le risultanze contabili relative al rendiconto generale 2021, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, dal momento che la legge regionale impugnata è rimasta in vigore per un tempo sufficiente a produrre effetti sull’intero ciclo di bilancio). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 268/2022 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e45257\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46094","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"31/12/2022","data_nir":"2022-12-31","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45193","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 58/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2876","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44238","autore":"Quaglini A.M.","titolo":"Nota a Corte costituzionale nn. 39 e 58/2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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