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C., con ordinanza del 13 aprile 2022, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 marzo 2023 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2023.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 13 aprile 2022 (reg. ord. n. 106 del 2022), il Giudice di pace di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 33, quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante \u0026#171;Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall\u0026#8217;articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6\u0026#187;, in combinato disposto con il comma 2 dello stesso articolo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; stata pronunciata nell\u0026#8217;ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo che lo studente G.J. C., titolare di borsa di studio, aveva ottenuto al fine di ricevere il rimborso dei costi universitari da parte dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi Guglielmo Marconi; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente premette all\u0026#8217;illustrazione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale una lunga descrizione della \u0026#171;crescita esponenziale\u0026#187; delle universit\u0026#224; non statali, fra cui specifico rilievo assumono le universit\u0026#224; telematiche \u0026#8211; quale \u0026#232; la parte opponente nel giudizio a quo \u0026#8211; che erogano corsi a distanza, con l\u0026#8217;impiego di tecnologie di comunicazione innovative, per cui starebbero \u0026#171;riscuotendo sempre pi\u0026#249; successo\u0026#187; e dimostrando come \u0026#171;la formazione a distanza e la didattica online stiano entrando sempre pi\u0026#249; a far parte della nostra cultura\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Universit\u0026#224; Guglielmo Marconi \u0026#232; stata istituita con d.m. 1\u0026#176; marzo 2004 e che essa, ai fini dell\u0026#8217;accesso a contributi pubblici, rientrerebbe fra le universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2012, gli enti universitari sono tenuti ad esonerare dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari tutti gli studenti che risultino vincitori di borsa di studio o che abbiano un handicap quantificato in misura pari o superiore al sessantasei per cento: tutti gli enti universitari e, dunque, anche quelli non statali; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 68 del 2012, stabilisce che \u0026#171;[a]l fine di garantire alle universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall\u0026#8217;applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministero definisce specifici incentivi che tengano conto dell\u0026#8217;impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all\u0026#8217;incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all\u0026#8217;anno accademico 2000-2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilit\u0026#224; per il conseguimento della borsa di studio di cui all\u0026#8217;articolo 8\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per\u0026#242;, ad avviso del giudice a quo, questo precluderebbe all\u0026#8217;opponente \u0026#8211; universit\u0026#224; non statale telematica istituita dopo il 2001 \u0026#8211; l\u0026#8217;accesso ai contributi definiti dallo stesso art. 9, comma 12, che indicherebbe, quale criterio per attribuire le risorse, l\u0026#8217;incremento del numero degli esoneri totali rispetto all\u0026#8217;anno accademico 2000-2001; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche mancherebbe, dunque, un\u0026#8217;adeguata copertura degli oneri finanziari, \u0026#171;con una inevitabile ricaduta di effetti negativi e pregiudizievoli rispetto al diritto allo studio dei vincitori di borsa di studio e dei soggetti portatori di handicap\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe \u0026#171;proprio tale dato temporale, previsto per legge, che determina la disparit\u0026#224; di trattamento censurato in questa sede\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice rimettente precisa che l\u0026#8217;Universit\u0026#224; Guglielmo Marconi avrebbe fatto richiesta di \u0026#171;erogazione degli incentivi\u0026#187;, richiesta che sarebbe stata respinta, e che le universit\u0026#224; telematiche sarebbero altres\u0026#236; attualmente escluse \u0026#171;dal novero dei beneficiari sia delle somme stanziate a titolo di incentivi ex articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 212 che, inoltre, delle somme corrisposte a titolo di \u0026#8220;quota base\u0026#8221; e \u0026#8220;quota premiale\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sarebbero rilevanti, visto il danno che deriverebbe all\u0026#8217;Ateneo dall\u0026#8217;\u0026#171;applicazione dell\u0026#8217;art. 9 comma 12 predetto nella sua portata incostituzionale\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dovrebbe, infatti, ravvisarsi \u0026#171;l\u0026#8217;assoluta e grave rilevanza della questione di illegittimit\u0026#224; costituzionale [\u0026#8230;] non avendo l\u0026#8217;ateneo nella propria disponibilit\u0026#224; le risorse finanziarie specificate per legge da destinare allo scopo\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le censure sarebbero, inoltre, non manifestamente infondate, in riferimento, anzitutto, all\u0026#8217;art. 2 Cost., poich\u0026#233; il diritto allo studio dei vincitori di borsa di studio o dei portatori di handicap, che rientra tra i diritti inviolabili, \u0026#171;per essere reale ed effettivo, non [potrebbe] essere demandato soltanto alle Universit\u0026#224; statali o a quell[e] non statali gi\u0026#224; istituite antecedentemente al 2001, perch\u0026#233; cos\u0026#236; facendo si parcellizz[erebbe] e mortific[herebbe] la portata certamente generale ed assoluta del diritto allo studio dei soggetti portatori di handicap\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sussisterebbe, in secondo luogo, il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sia sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento tra universit\u0026#224; istituite prima e dopo il 2001, sia sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza della disciplina, a causa dell\u0026#8217;\u0026#171;aberrante risultato applicativo\u0026#187; per cui l\u0026#8217;Ateneo, per un verso, deve rimborsare gli aventi diritto \u0026#8211; \u0026#171;tra i quali va certamente annoverato il Sig. [G.J. C.]\u0026#187; \u0026#8211; e, per altro verso, non potrebbe usufruire di contributi economici a tale fine; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe, infine, violato l\u0026#8217;art. 33, quarto comma, Cost., per il pregiudizio alla libert\u0026#224; costituzionale dei privati di istituire scuole diverse da quelle statali, alla libert\u0026#224; degli utenti di scegliere una scuola diversa da quella statale e al dovere di assicurare alle scuole private e ai loro alunni un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, deducendo la non fondatezza delle questioni, le quali moverebbero dall\u0026#8217;errato assunto per cui il riferimento, nelle disposizioni censurate, all\u0026#8217;anno accademico 2000-2001 precluderebbe all\u0026#8217;Universit\u0026#224; Guglielmo Marconi \u0026#171;ogni rimborso sulla base della impossibilit\u0026#224; di calcolare il rapporto di crescita degli esoneri totali in mancanza del parametro iniziale di riferimento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa statale \u0026#8211; ricordando che il fondamento del \u0026#171;diritto sociale di rango costituzionale\u0026#187; allo studio si rinverrebbe negli artt. 3, 33 e 34 Cost. \u0026#8211; osserva che il d.lgs. n. 68 del 2012, in attuazione della delega prevista dall\u0026#8217;art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universit\u0026#224;, di personale accademico e reclutamento, nonch\u0026#233; delega al Governo per incentivare la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del sistema universitario), avrebbe riorganizzato la normativa di principio in materia di diritto allo studio, attribuendo allo Stato la competenza in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e demandando, invece, alle regioni a statuto ordinario la competenza in materia di diritto allo studio; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, attualmente, per la determinazione dell\u0026#8217;importo standard della borsa di studio da assicurare a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilit\u0026#224; previsti dall\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2012, continuerebbero ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica indicate dal d.P.C.m. 9 aprile 2001 (Disposizioni per l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell\u0026#8217;art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il diritto di ottenere le borse di studio, peraltro, verrebbe assicurato anche per il tramite dell\u0026#8217;art. 18 del d.lgs. n. 68 del 2012, secondo cui al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti utili al successo formativo di tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso un fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio e le risorse proprie delle regioni, pari almeno al quaranta per cento dell\u0026#8217;assegnazione del FIS; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 9, in parte censurato, prevedrebbe che in ogni caso \u0026#171;gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilit\u0026#224; per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilit\u0026#224;, con riconoscimento di handicap ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un\u0026#8217;invalidit\u0026#224; pari o superiore al sessantasei per cento\u0026#187;, nonch\u0026#233; gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano, devono essere esonerati totalmente dalla contribuzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche lo stesso art. 9 stabilirebbe che anche le universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute devono riservare una quota del contributo statale, di cui alla legge n. 243 del 1991, per l\u0026#8217;esonero totale in favore degli studenti in possesso di tali requisiti: nel riparto dei contributi di cui alla legge n. 243 del 1991 potrebbero, inoltre, definirsi specifici incentivi che tengano conto dell\u0026#8217;impegno nelle politiche per il diritto allo studio;  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; sempre secondo la difesa statale \u0026#8211; il controllo pubblico sulle universit\u0026#224; non statali assicurerebbe adeguati standard di qualit\u0026#224; nell\u0026#8217;insegnamento e nella ricerca, non essendo, per\u0026#242;, v\u0026#242;lto ad uniformare le universit\u0026#224; statali e quelle private; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche un elemento determinante di differenziazione risiederebbe proprio nella diversit\u0026#224; dei metodi di finanziamento: lo Stato contribuirebbe, infatti, all\u0026#8217;attivit\u0026#224; degli atenei non statali legalmente riconosciuti con le risorse previste dalla legge n. 243 del 1991, ma essi dovrebbero gestire le suddette attivit\u0026#224; prevalentemente con fondi propri, solo in minima parte sostenuti da risorse pubbliche; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione dell\u0026#8217;efficienza delle universit\u0026#224; e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universit\u0026#224; e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivit\u0026#224;, a norma dell\u0026#8217;articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240), in particolare, per ottenere l\u0026#8217;accreditamento, il soggetto che intenda istituire un ateneo non statale dovrebbe assicurare \u0026#171;la piena sostenibilit\u0026#224; finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo e di sviluppo della sede, indipendentemente da qualsiasi contribuzione statale anche a regime\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a parere dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la scelta legislativa di indicare quale parametro temporale di riferimento \u0026#8211; per l\u0026#8217;erogazione di incentivi ulteriori agli atenei non statali \u0026#8211; l\u0026#8217;anno accademico 2000-2001 deriverebbe da ragioni di ordine perequativo: le universit\u0026#224; non statali istituite anteriormente al 2001, infatti, sarebbero sorte ben prima dell\u0026#8217;introduzione delle norme sul diritto allo studio, dalle quali sarebbe scaturito l\u0026#8217;obbligo di esonerare dalla contribuzione talune categorie di studenti, mentre gli atenei istituiti successivamente a tale anno accademico, diversamente, sarebbero stati ben consapevoli degli oneri che avrebbero dovuto assumere;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in tale prospettiva, non potrebbe, insomma, ignorarsi che l\u0026#8217;evoluzione della normativa sul diritto allo studio comportava, per le universit\u0026#224; istituite prima del 2001, \u0026#171;un oggettivo problema di sostenibilit\u0026#224;\u0026#187;, di cui il legislatore si sarebbe fatto carico, come testimoniato anche dal fatto che l\u0026#8217;art. 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per la scuola, l\u0026#8217;universit\u0026#224;, la ricerca scientifica e tecnologica e l\u0026#8217;alta formazione artistica e musicale), convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 268, destinava, a decorrere dal 2002, l\u0026#8217;importo annuo di 10 milioni di euro a valere sul contributo di cui alla legge n. 243 del 1991, a sostegno dell\u0026#8217;applicazione della disciplina per il diritto allo studio a seguito della adozione del d.P.C.m. 9 aprile 2001, il quale aveva per la prima volta previsto, all\u0026#8217;art. 8, comma 9, l\u0026#8217;obbligo delle universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute di concedere gli esoneri totali agli studenti vincitori di borse di studio o portatori di handicap;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, comunque sia, lo Stato non avrebbe nessun \u0026#171;obbligo di erogazione per le universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute ed accreditate dopo l\u0026#8217;anno accademico preso a riferimento dalla norma\u0026#187;, proprio perch\u0026#233; esse dovrebbero essere pienamente consapevoli, prima di presentare l\u0026#8217;istanza di accreditamento al MUR, di dover garantire finanziariamente il rispetto degli obblighi che la legge impone;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ci\u0026#242; non ostante, tali atenei riceverebbero, tutti, un sostegno pubblico: le norme censurate stabilirebbero in modo chiaro, infatti, che, nel calcolare il contributo, si faccia riferimento \u0026#171;in particolare\u0026#187; all\u0026#8217;incremento di esoneri rispetto all\u0026#8217;anno accademico 2000-2001, e, difatti, gli atenei non statali legalmente riconosciuti istituiti nel corso degli anni 2000 sarebbero stati gradualmente inseriti nel finanziamento statale di cui alla legge n. 243 del 1991, sia con riferimento alla \u0026#8220;quota base\u0026#8221;, sia con riferimento alla \u0026#8220;quota premiale\u0026#8221;, basata sulla valutazione della qualit\u0026#224; della ricerca; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, la difesa statale chiede che le questioni siano dichiarate non fondate, poich\u0026#233; la disciplina avrebbe \u0026#171;una sua logica e una sua interna coerenza e completezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Giudice di pace di La Spezia dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 68 del 2012, in combinato disposto con il comma 2 dello stesso articolo, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 33, quarto comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 9 prevede, al comma 2, che le universit\u0026#224; esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilit\u0026#224; per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilit\u0026#224;, con riconoscimento di handicap ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l\u0027assistenza, l\u0027integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), o con un\u0026#8217;invalidit\u0026#224; pari o superiore al sessantasei per cento, e stabilisce, al comma 12, che \u0026#171;[a]l fine di garantire alle universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall\u0026#8217;applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministero definisce specifici incentivi che tengano conto dell\u0027impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all\u0026#8217;incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all\u0026#8217;anno accademico 2000-2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilit\u0026#224; per il conseguimento della borsa di studio di cui all\u0026#8217;articolo 8\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice rimettente solleva le questioni in esame nell\u0026#8217;ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: uno studente, titolare di borsa di studio, ha ottenuto il titolo esecutivo per soddisfare il diritto al rimborso dei costi sostenuti per frequentare il corso universitario e l\u0026#8217;universit\u0026#224; si \u0026#232; opposta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;opponente \u0026#232; un\u0026#8217;universit\u0026#224; non statale legalmente riconosciuta istituita nel 2004 e non avrebbe fondi sufficienti a rimborsare gli aventi diritto perch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 9, comma 12, la escluderebbe dai contributi finanziari che lo Stato assegna a tali fini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice a quo, le norme sui criteri per l\u0026#8217;assegnazione delle suddette risorse finanziarie tratterebbero in modo ingiustificatamente deteriore le universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute istituite dopo l\u0026#8217;anno 2001, poich\u0026#233; \u0026#8211; non essendo possibile valutare l\u0026#8217;incremento degli esoneri totali rispetto all\u0026#8217;anno accademico 2000-2001, per la mancanza di uno dei termini di raffronto \u0026#8211; sarebbero escluse dall\u0026#8217;assegnazione dei fondi previsti dalla legge n. 243 del 1991;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disciplina sarebbe anche irragionevole, imponendo a tali atenei, per un verso, di rimborsare totalmente i costi degli studi universitari ai vincitori di borsa di studio o ai portatori di handicap di misura pari o superiore al 66 per cento, non offrendo, per altro verso, alcun sostegno economico a tale fine;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per le ragioni appena esposte, l\u0026#8217;art. 9, comma 12, violerebbe anzitutto l\u0026#8217;art. 3 Cost. per contrasto, sia col principio di eguaglianza, sia col principio di ragionevolezza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le norme censurate comporterebbero l\u0026#8217;esclusione degli \u0026#171;studenti universitari di questi atenei ed, in specie, coloro che sono vincitori di borsa di studio o portatori di handicap, dai benefici previsti per legge\u0026#187;, pregiudicandone il diritto allo studio e violando, cos\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 2 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le stesse norme contrasterebbero, inoltre, con l\u0026#8217;art. 33, quarto comma, Cost., che afferma la libert\u0026#224; di istituire scuole private, la libert\u0026#224; degli utenti di scegliere una scuola diversa da quella statale e il principio secondo il quale alle scuole private e ai loro alunni deve assicurarsi un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#232; intervenuto nel presente giudizio, tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che le censure, nel merito, sono non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non si pu\u0026#242; condividere l\u0026#8217;assunto da cui muove il rimettente, secondo cui le questioni sarebbero rilevanti quanto \u0026#232; \u0026#8220;rilevante\u0026#8221; il danno che subirebbe la parte opponente per l\u0026#8217;\u0026#171;applicazione dell\u0026#8217;art. 9 comma 12 predetto nella sua portata incostituzionale\u0026#187;, poich\u0026#233; sarebbe \u0026#171;assoluta e grave [la] rilevanza della questione di illegittimit\u0026#224; costituzionale che ci occupa non avendo l\u0026#8217;ateneo nella propria disponibilit\u0026#224; le risorse finanziarie specificate per legge da destinare allo scopo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte ritiene, al contrario, che le questioni siano palesemente prive del requisito della rilevanza con riguardo all\u0026#8217;oggetto del giudizio a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in tale procedimento, infatti, va verificata l\u0026#8217;esistenza del credito per cui \u0026#232; stato emesso il decreto ingiuntivo, e che, perci\u0026#242;, a nulla rileva, in questa sede, la disciplina dei criteri di assegnazione delle risorse previste dalla legge n. 243 del 1991 a beneficio degli atenei non statali legalmente riconosciuti, telematici e non telematici, non potendosi certo confondere il piano dei rapporti tra studente e universit\u0026#224; con quello dei rapporti tra le universit\u0026#224; e l\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a detta dello stesso rimettente, peraltro, lo studente si annovererebbe \u0026#171;certamente\u0026#187; tra gli aventi diritto al rimborso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, al fine di accogliere o rigettare l\u0026#8217;opposizione, il giudice a quo \u0026#232; chiamato a fare applicazione dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2012 e non dell\u0026#8217;art. 9, comma 12, sul quale si appuntano le censure, onde l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza delle questioni sollevate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, perch\u0026#233; si proceda al sindacato di costituzionalit\u0026#224; della legge, \u0026#232; anzitutto necessario che \u0026#171;il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimit\u0026#224; costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a s\u0026#233; (sentenza n. 253 del 2019)\u0026#187; (cos\u0026#236;, sentenza n. 247 del 2021; nello stesso senso, ex plurimis, sentenza n. 177 del 2018); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, peraltro, l\u0026#8217;ordinanza non indica a quanto ammonterebbero le somme in tesi indebitamente negate, n\u0026#233; quando l\u0026#8217;universit\u0026#224; avrebbe accesso a tali fondi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, perci\u0026#242;, solo in termini eventuali ed ipotetici, la rimozione della norma censurata potrebbe riverberarsi sulle sorti del procedimento principale, circostanza che ulteriormente corrobora l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni (ordinanze n. 38 del 2012 e n. 337 del 2011);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per queste ragioni, le questioni devono dichiararsi manifestamente inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 11, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante \u0026#171;Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall\u0026#8217;articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6\u0026#187;, in combinato disposto con il comma 2 dello stesso articolo, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 33, quarto comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di La Spezia con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Universit\u0026#224; - Istruzione privata - Totale esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilit\u0026#224; per il conseguimento della borsa di studio e per gli studenti con disabilit\u0026#224;, con riconoscimento di handicap o con un\u0027invalidit\u0026#224; pari o superiore al sessantasei per cento - Prevista definizione di specifici incentivi che tengano conto dell\u0027impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all\u0027incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all\u0027anno accademico 2000-2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilit\u0026#224; per il conseguimento della borsa di studio.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45450","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita (nella specie: manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto le disposizioni che esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap, in quanto palesemente prive del requisito della rilevanza con riguardo all\u0027oggetto del giudizio a quo). (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePerché si proceda al sindacato di costituzionalità della legge è anzitutto necessario che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a sé. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 247/2021 - mass. 44378; S. 253/2019 - mass. 41927; S. 177/2018 - mass. 40191\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nella specie sono dichiarate manifestamente inammissibili - in quanto palesemente prive del requisito della rilevanza con riguardo all\u0027oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, dal Giudice di pace di La Spezia in riferimento agli artt. 2, 3 e 33, quarto comma, Cost., dell\u0027art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 68 del 2012, in combinato disposto con il comma 2 dello stesso articolo. L\u0027art. 9, comma 2, prevede che le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell\u0027art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 o con un\u0027invalidità pari o superiore al 66 per cento, mentre il comma 12 del medesimo articolo stabilisce che alle università non statali legalmente riconosciute siano attribuiti, al fine di garantire ad esse una adeguata copertura degli oneri finanziari derivanti, specifici incentivi commisurati all\u0027impegno degli atenei per il diritto allo studio. Il giudice \u003cem\u003ea quo, \u003c/em\u003enel caso al suo esame\u003cem\u003e, \u003c/em\u003edeve fare applicazione del comma 2 dell\u0027art. 9, che prevede l\u0027esonero e non del comma 12 che stabilisce i contributi alle università per far fronte alle richieste degli studenti. L\u0027ordinanza di rimessione, inoltre, non indica a quanto ammonterebbero le somme in tesi indebitamente negate, né quando l\u0027università avrebbe accesso a tali fondi e, quindi, solo in termini eventuali ed ipotetici, la rimozione della norma censurata potrebbe riverberarsi sulle sorti del procedimento principale). (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 38/2012 - mass. 36114; O. 337/2011 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e36008\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/03/2012","data_nir":"2012-03-29","numero":"68","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68~art9"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/03/2012","data_nir":"2012-03-29","numero":"68","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68~art9"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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