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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/\u003cem\u003eVerwaltungsgericht\u003c/em\u003e - Bozen nel procedimento vertente tra la Generalbau spa e la Provincia autonoma di Bolzano, con ordinanza del 31 maggio 2024, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione della Generalbau spa e della Provincia autonoma di Bolzano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 febbraio 2025 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Roberto Nania e Igor Janes per Generalbau spa e l\u0026#8217;avvocato Jutta Segna per la Provincia autonoma di Bolzano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 31 maggio 2024, iscritta al n. 137 reg. ord. 2024, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/\u003cem\u003eVerwaltungsgericht\u003c/em\u003e - Bozen ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), per violazione degli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 (di cui deve intendersi evocato il primo comma) della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, recante la rubrica \u0026#171;Efficacia dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio\u0026#187;, stabilisce che \u0026#171;[l]e prescrizioni perdono ogni efficacia e le aree interessate riacquistano le destinazioni precedenti se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all\u0026#8217;acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; investito del ricorso proposto dalla Generalbau spa nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, al fine di ottenere l\u0026#8217;annullamento della delibera della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2023, n. 851, con cui \u0026#232; stata approvata, in via definitiva, una modifica d\u0026#8217;ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano, prevedendo la trasformazione della particella edificiale n. 604 del comune catastale di Bolzano (in cui sono ricompresi gli immobili di propriet\u0026#224; della ricorrente nel processo principale) da \u0026#171;zona residenziale A2 \u0026#8211; Centro storico\u0026#187; a \u0026#171;zona per attrezzature pubbliche sovracomunali\u0026#187;, al fine di realizzarvi il nuovo Museo archeologico dell\u0026#8217;Alto Adige.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon sentenza non definitiva 31 maggio 2024, n. 142 il TRGA ha dichiarato irricevibili o infondati i primi quattro motivi di impugnazione e, tenendo conto del quinto motivo, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il TRGA evidenzia, in primo luogo, la diversit\u0026#224; della disposizione censurata rispetto alla disciplina statale. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit\u0026#224;. (Testo A)\u0026#187;, al comma 2 dell\u0026#8217;art. 9 (rubricato \u0026#171;Vincoli derivanti da piani urbanistici\u0026#187;), prevede una durata solo quinquennale dei medesimi vincoli, destinati a venire meno ove entro tale termine non intervenga la dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224;. Nella legislazione provinciale, invece, la durata decennale del vincolo avrebbe un impatto notevole sul diritto di propriet\u0026#224;, soprattutto alla luce della facolt\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione procedente \u0026#8211; analogamente a quanto previsto dal d.P.R. n. 327 del 2001 \u0026#8211; di disporne la conferma, aumentandone la validit\u0026#224; sino a venti anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ne ravvisa la sussistenza evidenziando che oggetto delle censure \u0026#232; proprio una disposizione di cui si deve fare applicazione nell\u0026#8217;ambito del giudizio davanti a s\u0026#233;. L\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni comporterebbe la dimidiazione del termine di efficacia del vincolo, oggetto di impugnazione, con evidenti conseguenze anche in relazione all\u0026#8217;obbligo di versamento dell\u0026#8217;imposta municipale sull\u0026#8217;immobile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente sottolinea, inoltre, che il presente giudizio rappresenterebbe l\u0026#8217;ultima occasione per contestare la legittimit\u0026#224; costituzionale della durata del vincolo in esame. Il provvedimento che lo istituisce diverrebbe altrimenti inoppugnabile, con la conseguenza che la ricorrente nel processo principale potrebbe proporre le proprie doglianze solo in relazione alla distinta questione dell\u0026#8217;indennizzo, ma non alla durata dell\u0026#8217;indisponibilit\u0026#224; del bene derivante dal provvedimento impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e esclude che le censure formulate siano superabili attraverso un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, poich\u0026#233; si tratterebbe della previsione di un termine temporale fisso e insuscettibile di subire variazioni, se non a fronte di un intervento correttivo da parte di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di legittimit\u0026#224; della durata massima dei vincoli urbanistici, in considerazione della loro incidenza sul diritto di propriet\u0026#224; dei privati (\u0026#232; richiamata in primo luogo la sentenza n. 55 del 1968).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TRGA osserva che, nel conformarsi ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, la legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) ha introdotto la durata quinquennale del vincolo, periodo nell\u0026#8217;ambito del quale \u0026#232; stata esclusa la necessit\u0026#224; di corrispondere un indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sottolinea che la natura temporanea dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio implica che il termine di efficacia non pu\u0026#242; essere di durata tale da svuotare e, di conseguenza, vanificare il diritto di propriet\u0026#224;. \u0026#200; richiamata la sentenza di questa Corte n. 179 del 1999, con cui \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 7, secondo comma, numeri 2), 3) e 4), e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentivano la reiterazione dei vincoli senza la previsione di un indennizzo. In seguito, il d.P.R. n. 327 del 2001, all\u0026#8217;art. 9, comma 2, ha ribadito la durata quinquennale dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio (il cosiddetto \u0026#171;periodo di franchigia\u0026#187;, durante il quale non \u0026#232; dovuto indennizzo) e ha stabilito i limiti e le condizioni per la loro reiterazione. Il successivo art. 39 prevede invece la corresponsione dell\u0026#8217;indennizzo in caso di reiterazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del TRGA, l\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, per l\u0026#8217;assenza di una ragione giustificatrice, tale da escludere i caratteri di arbitrariet\u0026#224; e irragionevolezza della differente disciplina stabilita dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Pur riconoscendo l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore provinciale in materia di espropriazione per pubblica utilit\u0026#224;, in considerazione della competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano dall\u0026#8217;art. 8, primo comma, numero 22), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene tuttavia tale rilievo non dirimente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il TRGA richiama la sentenza n. 82 del 1982, con la quale questa Corte \u0026#8211; dopo avere riconosciuto che la determinazione della durata dei vincoli urbanistici rientra nella piena disponibilit\u0026#224; del legislatore regionale o provinciale nell\u0026#8217;esercizio di una potest\u0026#224;, come \u0026#232; quella esclusiva, finalizzata e diretta ad adattare la disciplina urbanistica alle particolari esigenze locali \u0026#8211; ha ritenuto costituzionalmente legittima la durata decennale dei vincoli preordinati all\u0026#8217;espropriazione o comportanti l\u0026#8217;inedificabilit\u0026#224; previsti dalla normativa della Regione siciliana, in quanto giustificata dagli eventi sismici ivi verificatisi e dalle relative ripercussioni su tutte le attivit\u0026#224; economiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, osserva il giudice rimettente, la sentenza n. 1164 del 1988 ha ritenuto costituzionalmente legittima la durata decennale dei vincoli posti dai programmi di fabbricazione di cui all\u0026#8217;articolo unico della legge della Provincia di Trento 27 luglio 1981, n. 11 (Modifica della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53), in quanto la determinazione di tale periodo \u0026#8211; purch\u0026#233; non irragionevole o arbitraria \u0026#8211; rientra nella piena disponibilit\u0026#224; del legislatore locale nell\u0026#8217;esercizio di una potest\u0026#224; esclusiva. In questo caso, la diversa durata dei vincoli \u0026#232; stata giustificata dalla transitoriet\u0026#224; ed eccezionalit\u0026#224; della situazione creatasi nella Provincia autonoma di Trento a seguito del passaggio da una disciplina urbanistica a un\u0026#8217;altra. \u0026#200; stata infatti sottolineata l\u0026#8217;esigenza di non pregiudicare l\u0026#8217;attuazione della riforma urbanistica, di cui alla legge della Provincia di Trento 11 dicembre 1975, n. 53 (Modifiche all\u0027ordinamento urbanistico della Provincia), e consentire il compimento delle pi\u0026#249; importanti opere pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama inoltre la successiva sentenza n. 344 del 1995 in cui questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina siciliana avente ad oggetto la proroga dell\u0026#8217;efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali sino all\u0026#8217;adozione dei provvedimenti di revisione e comunque sino al 31 dicembre 1993, ne ha ritenuto la legittimit\u0026#224; costituzionale in considerazione dell\u0026#8217;esigenza di portare a compimento il disegno di pianificazione urbanistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Tuttavia, osserva il TRGA, nel caso in esame la difesa della Provincia autonoma di Bolzano non ha svolto alcun argomento circa le finalit\u0026#224; sottese alla previsione della durata dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio, essendosi limitata a richiamare la propria competenza legislativa esclusiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon risultano in alcun modo illustrate le ragioni della diversa durata di tali vincoli, pari al doppio di quella statale. Da ci\u0026#242; discenderebbe il dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, per contrasto con i principi di razionalit\u0026#224; e non arbitrariet\u0026#224;, tenuto conto della eccessiva compressione del diritto dominicale derivante dalla sua applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa radicale assenza di allegazioni da parte dell\u0026#8217;amministrazione resistente non sarebbe superabile neppure attraverso la disamina delle finalit\u0026#224; sottese alla disciplina di cui alla legge provinciale in oggetto. Infatti, osserva il TRGA, l\u0026#8217;art. 2, rubricato \u0026#171;Finalit\u0026#224;\u0026#187;, contiene l\u0026#8217;enunciazione di principi generali, privi di riferimenti concreti alla reale necessit\u0026#224; di una maggiore durata dei vincoli per la realizzazione di opere pubbliche nel contesto geografico del territorio provinciale. L\u0026#8217;esposizione di tali finalit\u0026#224; non consente di individuare un\u0026#8217;adeguata giustificazione della differente disciplina provinciale rispetto a quella prevista a livello nazionale, in contrasto con i criteri di razionalit\u0026#224; e non arbitrariet\u0026#224;, nonch\u0026#233; con il principio di parit\u0026#224; di trattamento di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui, ad avviso del TRGA, la normativa provinciale, in assenza di una valida giustificazione, determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra i cittadini residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e quelli residenti nel restante territorio nazionale, per i quali la durata dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio sarebbe dimidiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; discenderebbe altres\u0026#236; la violazione del principio di imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione, di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost. Il trattamento deteriore per il cittadino residente nel Comune di Bolzano sarebbe applicato sulla base di un mero riferimento geografico, in assenza di giustificazioni sottese a tale disparit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata si porrebbe inoltre in contrasto con l\u0026#8217;art. 42 Cost. e, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., con l\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, per violazione dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224; della ingerenza nella propriet\u0026#224; privata da parte del potere pubblico. In applicazione di tali principi, l\u0026#8217;ingerenza dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; portatrice di un pubblico interesse \u0026#8211; osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; deve essere in ogni caso ragionevolmente giustificabile e comunque proporzionata rispetto al fine che intende realizzare, dovendosi attribuire preferenza ai mezzi caratterizzati da una minore valenza lesiva del diritto di propriet\u0026#224;. Viceversa, nel caso in esame, non sarebbe ragionevole, n\u0026#233; proporzionato, che l\u0026#8217;apposizione del vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio comprometta la piena disponibilit\u0026#224; e fruibilit\u0026#224; di un immobile da parte del proprietario per dieci anni, suscettibili di proroga, in attesa delle determinazioni dell\u0026#8217;amministrazione in ordine alla realizzazione dell\u0026#8217;opera pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza e la sproporzione di questa disciplina rileverebbe anche in riferimento all\u0026#8217;art. 53 Cost., in considerazione della permanenza dell\u0026#8217;obbligo, in capo al proprietario, di versamento delle imposte comunali sugli immobili, a fronte della indisponibilit\u0026#224; del bene gravato dal vincolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con atto depositato il 26 luglio 2024 si \u0026#232; costituita in giudizio la Generalbau spa, concludendo per la fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente nel processo principale aderisce alle motivazioni esposte dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, osservando, \u0026#171;a scopo rafforzativo del \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;ordinanza del TRGA\u0026#187;, che la diposizione censurata non risulterebbe \u0026#171;accompagnata da alcuna circostanziata limitazione\u0026#187;, sicch\u0026#233; il vincolo in esame potrebbe essere reiterato indefinite volte e assumere cos\u0026#236; una durata potenzialmente illimitata, pari a \u0026#171;tutto il tempo [\u0026#8230;] di cui l\u0026#8217;amministrazione ritenga di dover disporre allo scopo di procedere all\u0026#8217;ablazione dell\u0026#8217;immobile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa societ\u0026#224; osserva, altres\u0026#236;, che il termine quinquennale di durata del vincolo, previsto dalla disciplina statale, si configurerebbe \u0026#171;quale criterio costituzionalmente obbligato di attuazione\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 42, terzo comma, Cost., cos\u0026#236; da realizzare \u0026#171;il giusto e dovuto punto di contemperamento tra l\u0026#8217;interesse alla realizzazione dell\u0026#8217;opera pubblica e quello espresso dalla tutela del diritto di propriet\u0026#224;\u0026#187;, segnando \u0026#171;la soglia massima accettabile [\u0026#8230;] di una simile compressione della propriet\u0026#224; privata in assenza del ristoro dell\u0026#8217;indennizzo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, il primo termine decennale di \u0026#171;franchigia\u0026#187; stabilito dalla disposizione censurata, in luogo di quello quinquennale, risulterebbe comunque in contrasto con il citato art. 42, terzo comma, Cost. Ci\u0026#242; consentirebbe di \u0026#171;prescindere\u0026#187; dal fatto che tale durata quinquennale ha assunto anche \u0026#171;la fisionomia di principio fondamentale dell\u0026#8217;ordinamento giuridico e di grande riforma economico sociale\u0026#187;, con i conseguenti limiti statutari posti all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa esclusiva provinciale in materia di espropriazioni per pubblica utilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Il 31 gennaio 2025 si \u0026#232; costituita in giudizio (fuori termine) anche la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e comunque per la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8211; La Provincia ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni e, in subordine, ha chiesto che questa Corte restituisca gli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e per il perfezionamento della notificazione, nonch\u0026#233;, in ulteriore subordine, che venga comunque ammessa la sua tardiva costituzione in giudizio, lamentando la mancata notifica dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sintesi, la Provincia autonoma ha dedotto che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non \u0026#232; stata notificata a mezzo PEC dall\u0026#8217;ufficiale giudiziario, ma comunicata con lo stesso mezzo dalla segreteria del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;atto di costituzione, inoltre, ha svolto compiute difese in rito e nel merito sulle questioni sollevate dal rimettente, eccependone l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e chiedendone, nel merito, il rigetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili anche per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata e per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il primo profilo, secondo la Provincia autonoma, il rimettente, errando nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, avrebbe esaminato solo le finalit\u0026#224; della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, che disciplina la materia dell\u0026#8217;edilizia e dell\u0026#8217;urbanistica, mentre avrebbe dovuto considerare la peculiare disciplina contenuta nella legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilit\u0026#224; per tutte le materie di competenza provinciale). Ci\u0026#242; gli avrebbe consentito di individuare le cause giustificative della pi\u0026#249; lunga durata, decennale, dei vincoli espropriativi in ambito provinciale rispetto alla durata quinquennale stabilita dal t.u. espropriazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl difetto di rilevanza delle questioni deriverebbe dalle seguenti ragioni:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e- la sentenza non definitiva pronunciata contestualmente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione avrebbe integralmente rigettato, in rito e nel merito, la pretesa sostanziale dedotta nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, consistente nella richiesta di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato dinanzi al TRGA: di conseguenza, nel predetto giudizio non sarebbe pi\u0026#249; ravvisabile un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e separato e distinto dalle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame, mancando cos\u0026#236; il nesso di strumentalit\u0026#224; necessaria tra la definizione del processo principale e la risoluzione delle medesime questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e- l\u0026#8217;asserita eccessivit\u0026#224; del periodo di indisponibilit\u0026#224; del bene colpito dal vincolo espropriativo sarebbe in contrasto, da un lato, con il fatto che alla societ\u0026#224; proprietaria \u0026#232; stato concesso l\u0026#8217;utilizzo temporaneo dello stesso bene nelle more dell\u0026#8217;approvazione del progetto museale (come accertato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nel pronunciare il rigetto del quarto motivo di ricorso) e, d\u0026#8217;altro lato, con l\u0026#8217;integrale assorbimento degli effetti del vincolo in forza di un precedente vincolo indiretto di tutela storico-artistica gravante sul medesimo compendio immobiliare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e- la questione concernente la violazione dell\u0026#8217;art. 53 Cost., incentrata sulla permanenza in capo al proprietario dell\u0026#8217;obbligo di pagare l\u0026#8217;imposta municipale immobiliare (IMI), sarebbe eventualmente pregiudiziale alla definizione di una controversia tributaria, ove fosse impugnata la pretesa di pagamento delle imposte una volta decorsi i primi cinque anni di efficacia del vincolo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e- la mancata considerazione delle peculiarit\u0026#224; del procedimento espropriativo disciplinato dalla legge prov. Bolzano n. 10 del 1991 varrebbe anche a integrare il difetto di rilevanza delle questioni, per l\u0026#8217;omessa ricostruzione della cornice normativa di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Nel merito, la Provincia autonoma osserva innanzitutto di essere titolare, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 8, primo comma, numero 22), dello statuto speciale, di potest\u0026#224; legislativa primaria in materia di \u0026#171;espropriazione per pubblica utilit\u0026#224; per tutte le materie di competenza provinciale\u0026#187;, nel cui ambito rientra anche la disciplina sulla durata dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio, evidenziando che l\u0026#8217;esercizio di tale potest\u0026#224; \u0026#232; soggetto ai soli limiti di cui all\u0026#8217;art. 4 dello stesso statuto (in particolare, ai limiti derivanti dai principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, tra i quali non rientrano i \u0026#171;principi stabiliti dalle leggi dello Stato\u0026#187;, cui \u0026#232; sottoposta invece la potest\u0026#224; legislativa provinciale concorrente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, la mera circostanza che la disposizione censurata preveda un termine di efficacia dei vincoli diverso rispetto a quello fissato dalla normativa nazionale non costituirebbe motivo sufficiente a sostenere le censure, a fronte sia delle previsioni dei citati parametri statutari, sia di quelle dello stesso d.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 5, comma 3, prevede che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano \u0026#171;adeguano\u0026#187; la propria legislazione alle disposizioni del citato d.P.R., \u0026#171;ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell\u0026#8217;articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni, dunque, riguarderebbero il mancato adeguamento della legislazione provinciale alle previsioni di principio della legislazione statale, ci\u0026#242; che farebbe emergere un\u0026#8217;ulteriore ragione di inammissibilit\u0026#224; per difetto di legittimazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che avrebbe in realt\u0026#224; introdotto un giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale o un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Provincia autonoma, inoltre, la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione avrebbe attribuito alle regioni (e alle province autonome)  competenza legislativa esclusiva nella materia delle espropriazioni per pubblica utilit\u0026#224;, cosicch\u0026#233; le anteriori disposizioni del d.P.R. n. 327 del 2001 sarebbero state tacitamente abrogate per incompatibilit\u0026#224; con il nuovo sistema di ripartizione delle competenze, non disponendo pi\u0026#249; lo Stato di potest\u0026#224; legislativa nella stessa materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, le sentenze citate dal rimettente a sostegno delle questioni sarebbero inconferenti, risalendo ai tempi del previgente Titolo V della Parte II della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, non sarebbe violato, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, perch\u0026#233; la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo non ha mai affermato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; \u003cem\u003etout court \u003c/em\u003edelle restrizioni alla propriet\u0026#224; privata per motivi di interesse generale, censurandone semmai la sproporzione per l\u0026#8217;eventuale mancanza di temporaneit\u0026#224; e per la possibilit\u0026#224; di automatica e immotivata reiterazione, con conseguente svuotamento di contenuto del diritto. Situazione che, ad avviso della Provincia, non si verifica nella fattispecie concreta, atteso che i vincoli disciplinati dalla disposizione censurata sono temporanei e che la loro reiterazione \u0026#232; subordinata all\u0026#8217;assolvimento di uno specifico e rafforzato onere motivazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Il 4 febbraio 2025 la Generalbau spa ha depositato una memoria, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via preliminare, essa dichiara di rimettersi alle determinazioni di questa Corte in ordine all\u0026#8217;eccezione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano sull\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; della comunicazione dell\u0026#8217;avviso di deposito dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ad instaurare validamente il contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, chiede il rigetto delle ulteriori eccezioni di inammissibilit\u0026#224; dedotte dalla Provincia autonoma, per mancato tentativo di interpretazione conforme e per difetto di rilevanza, affermando, in particolare, quanto alla pretesa mancanza di incidentalit\u0026#224;, che il motivo di impugnazione concernente l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata \u0026#232; stato proposto nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ai fini di ottenere l\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;atto che ha apposto il vincolo decennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente nel processo principale replica poi alle difese di merito della Provincia autonoma, ribadendo che la competenza legislativa primaria in materia di espropriazioni, prevista dall\u0026#8217;art. 8, primo comma, numero 22), dello statuto speciale, deve essere esercitata nel rispetto del principio fondamentale espresso dall\u0026#8217;art. 9, comma 2, t.u. espropriazioni, che rappresenterebbe una norma di grande riforma economico-sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; si potrebbe ritenere che, a seguito della riforma del Titolo V, la materia delle espropriazioni sia stata attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni, anche in considerazione della sua incidenza sul diritto di propriet\u0026#224; e delle connesse esigenze di uniforme trattamento normativo sull\u0026#8217;intero territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la previsione di un termine di efficacia del vincolo talmente prolungato da comportare un palese squilibrio tra interessi pubblici e posizioni private risulterebbe evidentemente contraria anche al principio stabilito dall\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Con decreto del 7 febbraio 2025, il Presidente della Corte ha rimesso in termini la Provincia autonoma di Bolzano quanto all\u0026#8217;atto di costituzione depositato.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il TRGA di Bolzano dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, per violazione degli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo (di cui deve intendersi evocato il primo comma) in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione, recante la rubrica \u0026#171;Efficacia dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio\u0026#187;, stabilisce che le prescrizioni del piano urbanistico comunale che assoggettano determinate aree a vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio \u0026#171;perdono ogni efficacia e le aree interessate riacquistano le destinazioni precedenti se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all\u0026#8217;acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e la Generalbau spa ha impugnato la delibera della Giunta provinciale di Bolzano che, approvando una modifica d\u0026#8217;ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano, ha previsto su un\u0026#8217;area di sua propriet\u0026#224; una zona per attrezzature pubbliche sovracomunali, destinandola alla realizzazione del nuovo Museo archeologico dell\u0026#8217;Alto Adige.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La disposizione censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., in primo luogo per la disparit\u0026#224; di trattamento tra i cittadini residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e i cittadini residenti nel restante territorio nazionale, insita nella previsione di vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio di durata doppia rispetto a quella contemplata dalla disciplina statale di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001; in secondo luogo, l\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato per difetto di ragionevolezza e per arbitrariet\u0026#224;, non essendo ravvisabile alcuna adeguata giustificazione di tale compressione del diritto di propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero violati, altres\u0026#236;, gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, poich\u0026#233; l\u0026#8217;apposizione di un vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio che comprometta la piena disponibilit\u0026#224; di un immobile per dieci anni, suscettibili di proroga, non sarebbe rispondente ai canoni di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la disposizione censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 97 Cost., per la lesione del principio di imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione, e l\u0026#8217;art. 53 Cost., considerata la permanenza dell\u0026#8217;obbligo del proprietario di versare le imposte comunali sugli immobili, nonostante l\u0026#8217;indisponibilit\u0026#224; del bene gravato dal vincolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, vanno innanzi tutto individuati l\u0026#8217;oggetto e il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eStando al dato letterale dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sembrerebbe dubitare della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intero art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, ma dal contenuto delle censure si desume con chiarezza che l\u0026#8217;oggetto delle questioni \u0026#232; circoscritto alla parte della disposizione che prevede la durata decennale dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora sul piano letterale, il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e formulato nel dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione appare diretto a una pronuncia integralmente ablatoria, ma dalla motivazione risultano con pari chiarezza il diverso contenuto e il reale verso delle censure, che mirano alla \u0026#171;dimidiazione\u0026#187; del termine di efficacia dei vincoli, attraverso un \u0026#171;intervento correttivo\u0026#187; di questa Corte. \u0026#200; richiesta, dunque, una pronuncia parzialmente ablatoria di tipo sostitutivo, che dichiari l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione provinciale nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio \u0026#232; di \u0026#171;10 anni\u0026#187;, anzich\u0026#233; di \u0026#171;5 anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Vanno preliminarmente esaminate, inoltre, le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In primo luogo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe omesso di operare un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, in quanto, errando nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, avrebbe esaminato solo le finalit\u0026#224; della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, che disciplina la materia dell\u0026#8217;edilizia e dell\u0026#8217;urbanistica, mentre avrebbe dovuto considerare la peculiare disciplina contenuta nella legge prov. Bolzano n. 10 del 1991. Il che gli avrebbe consentito di individuare le cause giustificative della pi\u0026#249; lunga durata dei vincoli espropriativi in ambito provinciale rispetto alla durata quinquennale stabilita dal testo unico di cui al d.P.R. n. 327 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha espressamente escluso la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, \u0026#171;trattandosi di questione riguardante la previsione di un termine temporale fisso e insuscettibile di subire variazioni\u0026#187;. Tale argomentazione rende ammissibili le questioni, perch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha ravvisato nel tenore letterale della disposizione l\u0026#8217;impedimento a una sua diversa interpretazione compatibile con il dettato costituzionale. Le deduzioni svolte dalla difesa provinciale, che si traducono anche in una censura di incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non riguardano l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, ma il merito delle questioni, nel cui ambito la disciplina provinciale sulle espropriazioni per pubblica utilit\u0026#224; fornirebbe, in tesi, ragioni giustificative della maggiore durata del vincolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In secondo luogo, ad avviso della Provincia autonoma, le questioni non sarebbero rilevanti, per plurime ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Innanzi tutto, la sentenza non definitiva pronunciata dal giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003econtestualmente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, nel respingere o dichiarare irricevibili i primi quattro motivi di impugnazione della delibera che ha modificato il piano urbanistico comunale, avrebbe integralmente rigettato, in rito e nel merito, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, consistente nella richiesta di annullamento della suddetta delibera. Mancherebbe pertanto il requisito dell\u0026#8217;incidentalit\u0026#224;, poich\u0026#233; nel processo principale non sussisterebbe pi\u0026#249; un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e separato e distinto dalle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame, che costituiscono l\u0026#8217;oggetto del quinto \u0026#8211; e ultimo \u0026#8211; motivo proposto in quel giudizio dalla ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;accoglimento delle questioni deriverebbe la possibilit\u0026#224; di annullare il provvedimento impugnato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nella parte in cui, prescrivendo la destinazione dell\u0026#8217;area alla realizzazione di un\u0026#8217;opera di interesse generale, qual \u0026#232; il nuovo Museo archeologico dell\u0026#8217;Alto Adige, ne ha automaticamente determinato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, l\u0026#8217;assoggettamento a un vincolo preordinato all\u0026#8217;esproprio della durata di dieci anni, anzich\u0026#233; di cinque.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; consente di ravvisare la permanenza nel processo principale di un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e separato e distinto dalle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esistenza del requisito dell\u0026#8217;incidentalit\u0026#224; vale anche a escludere l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di legittimazione del rimettente, eccepita dalla Provincia autonoma sull\u0026#8217;assunto che quest\u0026#8217;ultimo avrebbe introdotto in modo surrettizio una sorta di giudizio costituzionale in via principale o un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Inoltre, secondo la Provincia autonoma, l\u0026#8217;asserita eccessivit\u0026#224; del periodo di indisponibilit\u0026#224; del bene colpito dal vincolo espropriativo contrasterebbe, da un lato, con il fatto che alla societ\u0026#224; proprietaria \u0026#232; stato concesso l\u0026#8217;utilizzo temporaneo dello stesso bene nelle more dell\u0026#8217;approvazione del progetto museale (come accertato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nel rigettare il quarto motivo di ricorso) e, d\u0026#8217;altro lato, con l\u0026#8217;integrale assorbimento degli effetti del vincolo in forza di un precedente vincolo indiretto di tutela storico-artistica gravante sul medesimo compendio immobiliare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe considerazioni svolte dalla difesa provinciale non incidono sulla rilevanza delle questioni, poich\u0026#233; riguardano accertamenti di merito propri del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. Ai fini del controllo esterno sulla rilevanza, spettante a questa Corte, \u0026#232; sufficiente osservare che il rimettente ha non implausibilmente motivato sulla necessit\u0026#224; di fare applicazione della disposizione censurata allo scopo di decidere la controversia sottoposta alla sua cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Secondo la Provincia autonoma, infine, la questione riferita all\u0026#8217;art. 53 Cost., che si incentra sulla permanenza in capo al proprietario dell\u0026#8217;obbligo di pagare le imposte immobiliari, sarebbe eventualmente pregiudiziale alla definizione di una controversia tributaria, ove fosse impugnata la pretesa impositiva una volta decorsi i primi cinque anni di efficacia del vincolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Provincia lamenta, in sostanza, la mancanza del rapporto di pregiudizialit\u0026#224; tra la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 53 Cost., per lesione del principio di capacit\u0026#224; contributiva, e il processo principale, poich\u0026#233; in quest\u0026#8217;ultimo non si controverte di materia tributaria. Tale rapporto, tuttavia, non \u0026#232; determinato dal contenuto del parametro costituzionale di cui si prospetta la violazione, ma dalla necessit\u0026#224; di applicare la disposizione censurata per definire il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(tra le tante, sentenze n. 151 del 2023 e n. 269 del 2022), necessit\u0026#224; in ordine alla quale il rimettente, come si \u0026#232; visto, ha fornito una motivazione non implausibile, cos\u0026#236; da consentire il superamento del vaglio di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, per difetto di motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, non ha assolto l\u0026#8217;onere di motivare la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale (sentenza n. 270 del 2020, in riferimento a un\u0026#8217;analoga questione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, si osserva che le questioni investono il tema della durata dei vincoli urbanistici preordinati all\u0026#8217;esproprio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali vincoli consistono in previsioni urbanistiche da cui deriva l\u0026#8217;inedificabilit\u0026#224; di aree determinate, in attesa che le stesse vengano espropriate per la realizzazione di opere di interesse generale. Sono misure puntuali a contenuto particolare, perch\u0026#233; precludono a specifici proprietari la facolt\u0026#224; di costruire, riservandola alla pubblica amministrazione per finalit\u0026#224; collettive, previa apprensione del bene. Tali misure rappresentano una sorta di anticipazione dell\u0026#8217;effetto ablativo che si produrr\u0026#224; mediante l\u0026#8217;emissione del provvedimento espropriativo, destinando il bene che ne \u0026#232; interessato esclusivamente al fine pubblico cui mira la pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, si tratta di misure che \u0026#171;comporta[no] come effetto pratico uno svuotamento, di rilevante entit\u0026#224; ed incisivit\u0026#224;, del contenuto della propriet\u0026#224; stessa, mediante imposizione, immediatamente operativa, di vincoli a titolo particolare su beni determinati (sentenza n. 6 del 1966, sviluppata nella successiva n. 55 del 1968, e, tra le pi\u0026#249; recenti, le sentenze n. 344 del 1995; n. 379 del 1994; n. 186 e n. 185 del 1993; n. 141 del 1992), comportanti inedificabilit\u0026#224; assoluta\u0026#187; (sentenza n. 179 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul piano costituzionale, il principale problema posto dai vincoli urbanistici preordinati all\u0026#8217;esproprio attiene alla loro compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 42 Cost., che tutela il diritto di propriet\u0026#224; condizionando l\u0026#8217;espropriazione per motivi di interesse generale al riconoscimento di un indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, con la sentenza n. 55 del 1968, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i numeri 2), 3) e 4) dell\u0026#8217;art. 7, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per le limitazioni espropriative a tempo indeterminato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito di questa sentenza, il legislatore statale, chiamato a sciogliere l\u0026#8217;alternativa tra un indennizzo da corrispondere immediatamente, al momento dell\u0026#8217;apposizione del vincolo di durata indeterminata, e un vincolo senza immediato indennizzo ma a tempo determinato, ha optato per tale seconda soluzione, con la legge n. 1187 del 1968, il cui art. 2, secondo comma, ha stabilito la durata quinquennale del vincolo, periodo comunemente detto di franchigia, durante il quale la necessit\u0026#224; di corrispondere un indennizzo \u0026#232; esclusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la citata sentenza n. 179 del 1999 questa Corte ha poi dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, secondo comma, numeri 2), 3) e 4), e 40 della legge n. 1150 del 1942, e 2, primo comma, della legge n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentiva alla pubblica amministrazione di reiterare i vincoli espropriativi scaduti senza la previsione di un indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale si \u0026#232; adeguato a queste indicazioni con l\u0026#8217;emanazione del gi\u0026#224; richiamato testo unico di cui al d.P.R. n. 327 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base alle norme da questo dettate, il vincolo urbanistico preordinato all\u0026#8217;esproprio ha la durata di cinque anni, nel corso dei quali al proprietario del bene non \u0026#232; dovuto alcun indennizzo (art. 9, comma 2, che conferma \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e la previsione della legge n. 1187 del 1968), e decade se, entro tale termine, non \u0026#232; dichiarata la pubblica utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera (art. 9, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta decaduto e, dunque, divenuto inefficace, il vincolo pu\u0026#242; solo essere motivatamente reiterato, subordinatamente alla previa approvazione di un nuovo piano urbanistico generale o di una sua variante (art. 9, comma 4) e con la corresponsione di un apposito indennizzo (art. 39).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe stesse garanzie devono essere poste a fondamento di un\u0026#8217;eventuale proroga del vincolo prima della sua naturale scadenza (in tal senso, sentenza n. 314 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI vincoli urbanistici preordinati all\u0026#8217;esproprio, pertanto, non danno luogo all\u0026#8217;indennizzo solo se rispettano la durata del periodo di franchigia. La determinazione di tale durata compete al legislatore statale e a quello delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (sentenze n. 186 e n. 185 del 1993, n. 1164 del 1988), mentre a questa Corte \u0026#232; rimessa la verifica della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza n. 344 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obbligo di indennizzo sorge dunque, una volta superato il periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo, determinato dal legislatore entro limiti non irragionevoli (sentenza n. 148 del 2003, che richiama la sentenza n. 179 del 1999). Al riguardo, nella giurisprudenza costituzionale si \u0026#232; ritenuto che la richiamata disciplina di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001, prevedendo la durata quinquennale del vincolo, abbia individuato un \u0026#171;ragionevole punto di equilibrio\u0026#187; tra gli interessi pubblici e privati in gioco, onde deve ritenersi violato, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;art. 42, terzo comma, Cost. in tutti i casi in cui la legislazione regionale vada oltre \u0026#171;il punto di tollerabilit\u0026#224; individuato dal legislatore statale\u0026#187;, senza riconoscere un indennizzo (sentenza n. 270 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, questa Corte ha precisato che la diversa durata del vincolo da esse eventualmente prevista nell\u0026#8217;esercizio della loro potest\u0026#224; legislativa esclusiva in materia urbanistica \u0026#232; compatibile con la Costituzione, purch\u0026#233; la stessa si fondi su \u0026#171;ragioni giustificative [...] apprezzate dalla discrezionalit\u0026#224; legislativa entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrariet\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 179 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sussistenza di tali ragioni \u0026#232; stata riconosciuta nella giurisprudenza costituzionale in diverse occasioni, con specifico riferimento a normative della Regione siciliana e della Provincia autonoma di Trento (dotata, quest\u0026#8217;ultima, di potest\u0026#224; legislative statutarie analoghe a quelle spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, la sentenza n. 82 del 1982 ha ritenuto costituzionalmente legittima \u0026#8211; in quanto giustificata dagli eventi sismici in precedenza verificatisi in Sicilia e dalle conseguenti ripercussioni su tutte le attivit\u0026#224; economiche nell\u0026#8217;isola \u0026#8211; la particolare durata dei vincoli, preordinati all\u0026#8217;espropriazione o che comportino l\u0026#8217;inedificabilit\u0026#224;, previsti dagli strumenti urbanistici generali, durata fissata dall\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione siciliana 5 novembre 1973, n. 38 (Norme concernenti la durata dei vincoli degli strumenti urbanistici nel territorio della Regione siciliana), in dieci anni, anzich\u0026#233; in cinque, come stabiliva l\u0026#8217;art. 2 della legge n. 1187 del 1968, vigente all\u0026#8217;epoca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima situazione si \u0026#232; poi riprodotta con l\u0026#8217;articolo unico della legge prov. Trento n. 11 del 1981, che pure aveva previsto la durata decennale dei vincoli posti dai programmi di fabbricazione. Anch\u0026#8217;esso \u0026#232; stato ritenuto costituzionalmente legittimo, sul rilievo che la determinazione della durata dei vincoli urbanistici, sempre che non appaia irragionevole o arbitraria, rientra nella piena disponibilit\u0026#224; del legislatore provinciale o regionale nell\u0026#8217;esercizio di una potest\u0026#224; legislativa esclusiva, diretta a adattare la disciplina urbanistica alle particolari esigenze provinciali o regionali. Esigenze che, nella specie, sono state rinvenute nel fine di non pregiudicare l\u0026#8217;attuazione della riforma urbanistica del 1975 e il compimento delle pi\u0026#249; importanti opere pubbliche, di fronte ai ritardi nell\u0026#8217;adozione dei nuovi piani urbanistici comprensoriali e alla necessit\u0026#224; di conservare in vita i programmi di fabbricazione preesistenti (sentenza n. 1164 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 186 del 1993 ha riguardato, invece, una disposizione regionale siciliana che stabiliva la proroga dei vincoli di inedificabilit\u0026#224; di durata limitata nel tempo \u0026#8211; fino al 31 dicembre 1992 \u0026#8211; e necessaria alla revisione dei piani regolatori, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;adozione di altre misure finalizzate all\u0026#8217;ordinato sviluppo del territorio (art. 2, primo e secondo comma, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, recante \u0026#171;Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali\u0026#187;). Questa Corte, nell\u0026#8217;affermare la legittimit\u0026#224; costituzionale di tale normativa, ha sottolineato che la determinazione di una particolare durata dei vincoli, cos\u0026#236; come la loro eventuale proroga, in quanto connessa alle particolari esigenze emergenti dalla realt\u0026#224; sociale, appartengono comunque alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore regionale, le cui valutazioni non sono censurabili se risultano fondate su una scelta non irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa successiva sentenza n. 344 del 1995, avente per oggetto un\u0026#8217;altra disposizione siciliana che prorogava l\u0026#8217;efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali sino all\u0026#8217;adozione dei provvedimenti di revisione e comunque sino al 31 dicembre 1993 (art. 6, comma 7, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, recante \u0026#171;Modifica all\u0026#8217;articolo 1 e proroga del termine di cui all\u0026#8217;articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonch\u0026#233; in favore di personale dei ruoli dell\u0026#8217;Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici\u0026#187;), ne ha ritenuto la legittimit\u0026#224; costituzionale in considerazione dell\u0026#8217;esigenza di portare a compimento il disegno di pianificazione urbanistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si pu\u0026#242; passare all\u0026#8217;esame delle singole questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Con la prima di esse, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per lesione, innanzi tutto, del principio di eguaglianza, in quanto la disposizione provinciale censurata, prevedendo una durata dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio in misura doppia rispetto a quella contemplata dalla disciplina statale, determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra i cittadini residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e i cittadini residenti nel restante territorio nazionale, sulla base di un mero riferimento geografico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Provincia autonoma di Bolzano ha operato nell\u0026#8217;ambito delle sue potest\u0026#224; legislative esclusive in materia di \u0026#171;urbanistica e piani regolatori\u0026#187;, nonch\u0026#233; di \u0026#171;espropriazione per pubblica utilit\u0026#224; per tutte le materie di competenza provinciale\u0026#187;, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 8, primo comma, numeri 5) e 22), dello statuto speciale, sicch\u0026#233; \u0026#232; sufficiente osservare che lo stesso riconoscimento costituzionale di tali competenze comporta l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale (sentenza n. 119 del 2019 e giurisprudenza ivi richiamata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione trova conferma nella citata sentenza n. 1164 del 1988 \u0026#8211; che, come si \u0026#232; visto, riguardava una normativa della Provincia autonoma di Trento adottata nell\u0026#8217;esercizio di analoghe potest\u0026#224; legislative statutarie \u0026#8211;, l\u0026#224; dove essa afferma che \u0026#171;[...] il legislatore provinciale gode nella disciplina dell\u0026#8217;urbanistica di un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224;, che gli deriva dal fatto che in questa materia la Provincia di Trento possiede, a norma dell\u0026#8217;art. 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, una competenza legislativa esclusiva. Sotto tale aspetto, pertanto, non vale osservare, come fa il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che la legge provinciale si discosta illegittimamente dalla legislazione nazionale (v. art. 2, legge 19 novembre 1968, n. 1187), la quale prevede, per i vincoli preordinati all\u0026#8217;espropriazione o comportanti inedificabilit\u0026#224;, un\u0026#8217;efficacia massima (cinque anni) di durata inferiore a quella prevista dalla disposizione impugnata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. anche per il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza, arbitrariet\u0026#224; e sproporzione della durata dei vincoli urbanistici preordinati all\u0026#8217;esproprio, in quanto determinata dal legislatore provinciale nel termine di dieci anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura \u0026#232; strettamente connessa a quella relativa alla violazione dell\u0026#8217;art. 42 Cost., in quanto la lamentata lesione delle garanzie costituzionali del diritto di propriet\u0026#224; deve valutarsi alla stregua degli stessi criteri di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni, che possono dunque essere esaminate unitariamente, sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente dalle ipotesi che questa Corte ha esaminato nelle sentenze richiamate al punto 5.1., la disposizione censurata, inserita in una legge che disciplina in modo organico e in via generale il \u0026#171;[t]erritorio e [il] paesaggio\u0026#187; provinciali, determina l\u0026#8217;ordinaria durata decennale del periodo di franchigia di tutti i vincoli urbanistici preordinati all\u0026#8217;esproprio, senza riferimenti di sorta \u0026#8211; espliciti o ricavabili dalla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma \u0026#8211; a realt\u0026#224; o a esigenze peculiari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche a voler spostare l\u0026#8217;indagine \u0026#8211; come richiede la Provincia autonoma \u0026#8211; dalla normativa urbanistica di cui alla legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 a quella che disciplina la materia delle espropriazioni per pubblica utilit\u0026#224; nel territorio provinciale, di cui alla legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, non \u0026#232; possibile individuare le specifiche ragioni della durata decennale dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni di tale ultima legge provinciale, concernenti tutte le fasi del procedimento espropriativo, si applicano \u0026#171;all\u0026#8217;espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili, e alla costituzione coattiva di servit\u0026#249;, occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilit\u0026#224; da parte della Provincia, degli enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunit\u0026#224; comprensoriali, e loro aziende, nelle materie di competenza provinciale\u0026#187; (art. 1, comma 1), nonch\u0026#233; \u0026#171;anche all\u0026#8217;espropriazione o alla costituzione di servit\u0026#249; coattive per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi da parte di altri enti pubblici e privati, o di singoli individui o societ\u0026#224; di leasing finanziatrici del soggetto promotore, purch\u0026#233; tali opere o interventi siano dichiarati di pubblica utilit\u0026#224; o considerati di pubblico interesse da leggi speciali\u0026#187; (art. 1, comma 2). Si tratta, dunque, di una normativa di carattere generale, applicabile a ogni ipotesi di espropriazione per pubblica utilit\u0026#224; in ambito provinciale, anche al di fuori della materia urbanistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la Provincia autonoma ha indicato specifiche ragioni a sostegno della particolare durata dei vincoli, essendosi limitata a censurare l\u0026#8217;omessa indagine da parte del rimettente circa \u0026#171;la positiva sussistenza di peculiarit\u0026#224; giustificative del procedimento espropriativo provinciale delineato dalla legge provinciale n. 10 [del] 1991\u0026#187;, senza per\u0026#242; chiarire in cosa consisterebbero tali peculiarit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon essendo giustificata da apprezzabili esigenze particolari, la durata obiettivamente eccessiva del periodo di franchigia in esame, resa evidente dalla sua macroscopica divergenza rispetto al periodo determinato dal legislatore statale, disvela l\u0026#8217;irragionevolezza e la sproporzione della scelta operata da quello provinciale. La disposizione censurata, pertanto, ha superato il limite oltre il quale la compressione del diritto di propriet\u0026#224;, in mancanza di indennizzo, non pu\u0026#242; pi\u0026#249; considerarsi tollerabile in ragione delle finalit\u0026#224; di interesse generale perseguite con l\u0026#8217;apposizione di un vincolo urbanistico preordinato all\u0026#8217;esproprio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, la disposizione statale che prevede la durata quinquennale del periodo di franchigia costituisce idoneo punto di riferimento e soluzione costituzionalmente adeguata gi\u0026#224; esistente nell\u0026#8217;ordinamento, cos\u0026#236; da consentire, nel caso di accertata irragionevolezza della misura provinciale, l\u0026#8217;intervento sostitutivo richiesto dal rimettente (tra le tante, sentenze n. 28 del 2022, n. 157 e n. 63 del 2021 e giurisprudenza ivi richiamata). In proposito, \u0026#232; sufficiente ribadire che nella citata sentenza n. 270 del 2020 questa Corte ha gi\u0026#224; individuato nella disciplina statale introdotta dall\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001 un \u0026#171;ragionevole punto di equilibrio\u0026#187; tra gli interessi pubblici e privati in gioco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Deve dunque dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio \u0026#232; di \u0026#171;10 anni\u0026#187;, anzich\u0026#233; di \u0026#171;5 anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe altre questioni, sollevate in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., restano assorbite.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all\u0026#8217;esproprio \u0026#232; di \u0026#171;10 anni\u0026#187;, anzich\u0026#233; di \u0026#171;5 anni\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/\u003cem\u003eVerwaltungsgericht\u003c/em\u003e - Bozen, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/\u003cem\u003eVerwaltungsgericht\u003c/em\u003e - Bozen, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250403131246.pdf","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Espropriazione per pubblica utilit\u0026#224; - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Efficacia dei vincoli preordinati all\u0027esproprio - Previsione che le prescrizioni perdono ogni efficacia e che le aree interessate riacquistano le precedenti destinazioni se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all\u0027acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilit\u0026#224; - Denunciata disciplina priva di una ragione giustificatrice tale da escludere la differenza rispetto alla norma nazionale di riferimento - Contrasto con i principi di razionalit\u0026#224;, proporzionalit\u0026#224; e non arbitrariet\u0026#224; vista la compressione del diritto dominicale - Ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra cittadini della Provincia autonoma di Bolzano e quelli del restante territorio nazionale, per i quali il limite massimo di durata dei vincoli di esproprio \u0026#232; dimidiato - Apposizione di vincoli ablatori che implicano la piena disponibilit\u0026#224; e fruibilit\u0026#224; di un immobile da parte del proprietario per un periodo di dieci anni, prorogabili, in attesa della determinazione da parte dell\u0026#8217;amministrazione circa l\u0026#8217;effettiva realizzazione dell\u0026#8217;opera pubblica programmata - Violazione degli obblighi internazionali pertinenti alla protezione della propriet\u0026#224; privata - Irrazionale e sproporzionata permanenza dell\u0026#8217;obbligo, per il proprietario, di versamento delle imposte comunali sugli immobili sino al completamento dell\u0026#8217;esproprio, con conseguente pregiudizio economico.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46714","titoletto":"Espropriazione per pubblica utilità - In genere - Vincoli urbanistici preordinati all\u0027esproprio - Necessaria compatibilità con il diritto di proprietà - Definizione e durata del c.d. \"periodo di franchigia\" - Competenza del legislatore statale e regionale, anche delle regioni autonome, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità - Vincolo non ultraquinquennale - Limite idoneo a fornire una soluzione costituzionalmente adeguata (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizione della Provincia autonoma di Bolzano, che ha stabilito un periodo di franchigia decennale, anziché quinquennale, per i vincoli urbanistici preordinati all\u0027esproprio). (Classif. 100001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, da cui deriva l’inedificabilità assoluta di determinate aree in attesa che vengano espropriate per la realizzazione di opere di interesse generale, pongono, sul piano costituzionale, il principale problema della loro compatibilità con il diritto di proprietà riconosciuto dall’art. 42 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 314/2007 - mass. 31636; S. 179/1999 - mass. 24684; S. 379/1994 - mass. 21080; S. 186/1993 - mass. 19400; S. 141/1992 - mass. 18116; S. 55/1968 - mass. 2855-2856-2859; S. 6/1966 - mass. 2488\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa determinazione del periodo di c.d. franchigia del vincolo preordinato all’esproprio, durante il quale non si dà luogo all’indennizzo, compete al legislatore statale e a quello delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre alla Corte è rimessa la verifica della ragionevolezza e della non arbitrarietà della scelta legislativa. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 344/1995 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e22284\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 185/1993 - mass. 19499; S. 1164/1988 - mass. 13430\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 82/1982 - mass. 9788\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003edichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., l’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». La disposizione censurata dal TRGA - Bolzano, determinando l’ordinaria durata decennale del periodo di franchigia di tutti i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, senza riferimenti di sorta, espliciti o ricavabili dalla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma, a realtà o a esigenze peculiari, comprime in modo intollerabile il diritto di proprietà, divergendo in modo macroscopico dalla durata quinquennale di cui alla normativa statale e disvelando l’irragionevolezza e la sproporzione della scelta del legislatore provinciale. La disciplina statale, di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001, stabilendo la durata quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio, infatti, ha individuato un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi pubblici e privati, onde deve ritenersi violato, tra l’altro, l’art. 42, terzo comma, Cost. in tutti i casi in cui la legislazione regionale vada oltre il punto di tollerabilità individuato dal legislatore statale senza riconoscere un indennizzo. Tale disciplina costituisce un idoneo punto di riferimento e una soluzione costituzionalmente adeguata, già esistente nell’ordinamento, atta a consentire un intervento sostitutivo da parte della Corte). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 28/2022 - mass. 44616; S. 157/2021 - mass. 44112; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 270/2020 - mass. 42917; S. 148/2003 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e27722\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46715","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"10/07/2018","data_nir":"2018-07-10","numero":"9","articolo":"61","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46715","titoletto":"Espropriazione per pubblica utilità - In genere - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Vincoli preordinati all\u0027espropriazione (c.d. periodo di franchigia) - Termine di decadenza decennale, anziché quinquennale - Denunciata violazione di parametri sovranazionali - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 100001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TRGA - Bolzano, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ha assolto l’onere di motivare la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di illegittimità costituzionale, in quanto l’ordinanza di rimessione non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 270/2020 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e42916\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46716","numero_massima_precedente":"46714","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"10/07/2018","data_nir":"2018-07-10","numero":"9","articolo":"61","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46716","titoletto":"Espropriazione per pubblica utilità - In genere - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Vincoli urbanistici preordinati all\u0027espropriazione (c.d. periodo di franchigia) - Termine di decadenza decennale, anziché quinquennale - Denunciata disparità di trattamento e violazione principio di eguaglianza - Divergenza tra la disciplina provinciale e quella nazionale - Legittimo esercizio di potestà legislative statutarie - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 100001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TRGA - Bolzano in riferimento all’art. 3 Cost. per disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza, dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». La Provincia autonoma di Bolzano ha operato nell’ambito delle sue potestà legislative esclusive in materia di «urbanistica e piani regolatori» e di «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», in base all’art. 8, primo comma, numeri 5) e 22), dello statuto speciale: il riconoscimento costituzionale di tali competenze comporta un’ampia discrezionalità nel loro esercizio e l’eventualità di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 119/2019 - mass. 42775; S. 1164/1988 - mass. 13430\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46715","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"10/07/2018","data_nir":"2018-07-10","numero":"9","articolo":"61","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46711","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 3 aprile 2025, n. 37","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2789","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46706","autore":"Santarsiero F.","titolo":"Sulla durata del vincolo preordinato all\u0027esproprio. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"194","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46705_2025_37.pdf","nome_file_fisico":"37_2025_Santarsiero.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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