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P., con ordinanza del 1\u0026#176; febbraio 2023, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 1\u0026#176; febbraio 2023, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del GIP che abbia rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, per ritenuta illegalit\u0026#224; della pena, a pronunciarsi su nuova richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero in conformit\u0026#224; ai rilievi precedentemente formulati dal medesimo giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette che, in data 17 novembre 2022, il pubblico ministero aveva presentato richiesta di decreto penale di condanna alla pena di euro 780 di ammenda nei confronti di una persona imputata del reato di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), per aver portato fuori dalla propria abitazione una pistola a salve, calibro 8, priva del prescritto tappo rosso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riporta di aver rigettato la richiesta per ritenuta illegalit\u0026#224; della pena proposta, in ragione della sua inferiorit\u0026#224; rispetto al limite edittale minimo del reato oggetto del procedimento. Il pubblico ministero aveva, infatti, individuato una pena base pari a trenta giorni di arresto e ad euro 90,00 di ammenda, a fronte di una forchetta edittale che prevedeva l\u0026#8217;arresto da sei mesi a due anni e l\u0026#8217;ammenda da 1.000 a 10.000 euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRestituiti gli atti al pubblico ministero, questi formulava una nuova richiesta di decreto penale di condanna nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, individuando la pena in euro 500,00 di ammenda e adducendo contestualmente l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del rimettente, per avere egli gi\u0026#224; rigettato la precedente richiesta di decreto penale. Tale incompatibilit\u0026#224; veniva fatta discendere dalla sentenza n. 16 del 2022, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP, che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero, in conformit\u0026#224; ai rilievi del giudice stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente non condivide l\u0026#8217;assunto secondo cui nel caso di specie, possa ravvisarsi la medesima ipotesi di incompatibilit\u0026#224; oggetto della sentenza additiva richiamata e solleva, pertanto, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP che si sia gi\u0026#224; pronunciato su precedente richiesta di decreto penale di condanna, rigettandola per ritenuta illegittimit\u0026#224; della pena, sia incompatibile a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna, formulata dal pubblico ministero a seguito dei suoi rilievi. Il rimettente ritiene infatti ricorrere, anche in questa circostanza, i \u003cem\u003evulnera \u003c/em\u003ecostituzionali riscontrati dalla citata sentenza. Ci\u0026#242; perch\u0026#233;, anche nella presente ipotesi, il rigetto del GIP, con restituzione degli atti al pubblico ministero, comporterebbe una valutazione di merito sulla \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e, essendovi sotteso il riconoscimento che, alla luce delle risultanze degli atti di indagine, il fatto per cui si procede sussiste ed \u0026#232; addebitabile all\u0026#8217;imputato. Presupposto della restituzione degli atti al pubblico ministero sarebbe infatti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 459, comma 3, cod. proc. pen., la mancanza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il rimettente rileva altres\u0026#236; che il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna, con restituzione degli atti al pubblico ministero, determina la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che la successiva proposizione di una ulteriore richiesta di decreto penale di condanna aprirebbe una nuova e distinta fase di giudizio, nell\u0026#8217;ambito della quale le precedenti valutazioni esplicherebbero la propria efficacia pregiudicante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Rilevato, infine, che questa Corte, nella sentenza n. 16 del 2022, ha affermato che le norme sull\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento sono poste a presidio degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa \u0026#171;possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione \u0026#8211; ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione gi\u0026#224; presa o mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto \u0026#8211; scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e\u0026#187;, il rimettente ritiene che, anche nell\u0026#8217;odierna fattispecie, ricorra la necessit\u0026#224; di aggiungere all\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. una nuova ipotesi di incompatibilit\u0026#224;, riferita alla fattispecie \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque sia, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, l\u0026#8217;Avvocatura rileva che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non avrebbe chiarito sulla base di quali elementi probatori il rimettente ritenga che il fatto contestato nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna sussista e sia addebitabile all\u0026#8217;imputato, rinvenendo in ci\u0026#242; un vizio di descrizione della fattispecie che precluderebbe la possibilit\u0026#224; di valutare compiutamente l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224;, nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, le questioni sarebbero inammissibili per irrilevanza, dal momento che, se effettivamente il giudice avesse ritenuto la propria incompatibilit\u0026#224; a conoscere della nuova richiesta di adozione del decreto penale di condanna, avrebbe potuto astenersi, adducendo le \u0026#171;gravi ragioni di convenienza\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 36, comma 1, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Nel merito, la difesa statale rileva che, secondo la pi\u0026#249; volte richiamata sentenza n. 16 del 2022, \u0026#232; necessario che ricorrano quattro condizioni affinch\u0026#233; si configuri una \u0026#171;attivit\u0026#224; pregiudicante\u0026#187; che renda costituzionalmente imposta la previsione di una causa di incompatibilit\u0026#224; del giudice: la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e; la sussistenza di valutazioni sugli atti anteriormente compiuti, strumentali all\u0026#8217;assunzione di una decisione; la circostanza che esse attengano al merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria (e non gi\u0026#224; al mero svolgimento del processo); la circostanza che le precedenti valutazioni si collochino in una diversa fase del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi queste quattro condizioni, l\u0026#8217;interveniente ritiene insussistenti la terza e la quarta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Quanto alla terza condizione, la difesa statale sostiene che la mera esclusione di una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen. non possa essere equiparata al positivo accertamento della non ricorrenza dei relativi presupposti. A differenza del caso di rigetto di richiesta di decreto penale di condanna per erronea qualificazione giuridica del fatto ed omessa contestazione di un\u0026#8217;aggravante, la valutazione circa l\u0026#8217;illegalit\u0026#224; della pena sarebbe un dato oggettivo, esogeno alla fattispecie concreta e, come tale, rilevabile dalla mera lettura della richiesta di decreto penale di condanna, a prescindere da eventuali valutazioni circa la fondatezza dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Quanto alla quarta condizione, ad opinione dell\u0026#8217;interveniente, la riproposizione della richiesta di decreto penale di condanna in precedenza respinta per illegalit\u0026#224; della pena non aprirebbe ad una nuova fase di giudizio, distinta e ulteriore: si tratterebbe, piuttosto, \u0026#171;della mera riedizione/rinnovazione della medesima fase procedimentale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del GIP che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, per ritenuta illegalit\u0026#224; della pena proposta dal pubblico ministero, a pronunciarsi su una nuova richiesta di decreto penale, avanzata da quest\u0026#8217;ultimo in ragione dei rilievi del medesimo giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente richiede, con riferimento alla fattispecie verificatasi nel procedimento dinanzi a lui pendente, una pronuncia analoga alla sentenza n. 16 del 2022, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP, che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformit\u0026#224; ai rilievi del giudice stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene, infatti, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che, anche in caso di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta illegalit\u0026#224; della pena, con restituzione degli atti al pubblico ministero, si verifichino i presupposti che hanno sorretto la pronuncia di accoglimento delle questioni oggetto della sentenza n. 16 del 2022: in particolare, la pregressa valutazione di merito sulla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e (valutazione che sarebbe implicita nell\u0026#8217;esclusione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen.) e la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che la successiva proposizione di una ulteriore richiesta di decreto penale di condanna aprirebbe una nuova e distinta fase di giudizio, nell\u0026#8217;ambito della quale le precedenti valutazioni esplicherebbero la propria efficacia pregiudicante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; nel caso considerato violerebbe i princ\u0026#236;pi di terziet\u0026#224; ed imparzialit\u0026#224; del giudice di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., poich\u0026#233; la nuova decisione sul merito della causa potrebbe essere, o apparire, condizionata dalla \u0026#171;forza della prevenzione\u0026#187;, ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione gi\u0026#224; presa o a mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto nella precedente valutazione sul merito dell\u0026#8217;accusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha eccepito preliminarmente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per incompleta descrizione della fattispecie concreta e per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le eccezioni sono prive di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto alla prima eccezione, relativa alla mancata indicazione degli elementi probatori sulla cui base il rimettente, nel rigettare la prima richiesta di decreto penale di condanna, avrebbe ritenuto la sussistenza del fatto e la sua addebitabilit\u0026#224; all\u0026#8217;imputato, occorre osservare che si tratta di indicazione non indispensabile ai fini della verifica della rilevanza delle questioni. A tali fini, discutendosi di questioni afferenti alla mancata previsione di una causa di incompatibilit\u0026#224;, \u0026#232; sufficiente sapere che il rimettente ritiene di aver affermato in sede di rigetto della richiesta \u0026#8211; sia pur implicitamente \u0026#8211; la responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato, a prescindere dagli elementi sui quali essa si basi. L\u0026#8217;esposizione della vicenda concreta, per quanto sintetica, \u0026#232; dunque sufficiente a soddisfare l\u0026#8217;onere di motivazione sulla rilevanza, essendo stata rappresentata la sussistenza della situazione che, ove la questione fosse accolta, determinerebbe l\u0026#8217;insorgenza dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232; anche l\u0026#8217;altra eccezione di inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza, motivata con l\u0026#8217;argomento che, se il rimettente avesse ritenuto la propria incompatibilit\u0026#224; a conoscere della nuova richiesta di decreto penale, avrebbe potuto astenersi per \u0026#171;gravi ragioni di convenienza\u0026#187;, ai sensi all\u0026#8217;art. 36, comma 1, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, questa Corte ha, in pi\u0026#249; occasioni, affermato la diversit\u0026#224; fra l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224;, da un lato, e quelli della astensione e ricusazione, dall\u0026#8217;altro, rilevando che si tratta di istituti che condividono s\u0026#236; la stessa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di garanzia della neutralit\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio della giurisdizione penale, ma in diversi momenti e con diverse caratteristiche. Il legislatore ha, infatti, differenziato \u0026#171;un catalogo di situazioni pregiudicanti in astratto \u0026#8211; tali, quindi, a prescindere dalla concreta possibile prevenzione del giudice \u0026#8211; che comportano, in radice, l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224;\u0026#187;, dalle \u0026#171;ipotesi \u0026#8220;sospette\u0026#8221;, accomunate tutte dall\u0026#8217;esistenza di una situazione pregiudicante da verificare in concreto, secondo un procedimento predefinito\u0026#187;, le quali danno vita ai casi di astensione e ricusazione (sentenza n. 91 del 2023; analogamente, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, ordinanza n. 123 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl vaglio della necessit\u0026#224; costituzionale di prevedere un\u0026#8217;ipotesi di incompatibilit\u0026#224; \u0026#8211; in astratto \u0026#8211; prescinde, dunque, dalla eventualit\u0026#224; che il giudice \u0026#8211; in concreto \u0026#8211; possa fare ricorso alla richiesta di astensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3. \u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice trova la sua \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003enella salvaguardia dei princ\u0026#236;pi di terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; della giurisdizione, essendo rivolta ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere \u0026#8211; o apparire \u0026#8211; condizionata dalla \u0026#8220;forza della prevenzione\u0026#8221;, ossia dalla naturale \u0026#171;tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, da ultimo, sentenze n. 172 del 2023 e, nello stesso senso, sentenze n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con riferimento alle fattispecie di cosiddetta incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221;, di cui al censurato comma 2 dell\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen. \u0026#8211; ossia all\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che la precede \u0026#8211;, questa Corte ha precisato che \u0026#171;l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; presuppone una relazione tra due termini: una \u0026#8220;fonte di pregiudizio\u0026#8221; (ossia un\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione) e una \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221; (vale a dire un compito decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; pregiudicante, non risulta pi\u0026#249; idoneo)\u0026#187; (sentenza n. 16 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto alla \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221;, che l\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. individua nella partecipazione al \u0026#171;giudizio\u0026#187;, \u0026#232; gi\u0026#224; stato chiarito da questa Corte che la decisione sulla richiesta di decreto penale di condanna costituisce, di regola, una funzione di giudizio, in quanto il controllo demandato al GIP attiene non solo ai presupposti del rito, ma anche al merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria, postulando una verifica del fatto storico e della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato (sentenze n. 16 del 2022 e n. 346 del 1997). Il giudice pu\u0026#242; sindacare, tra l\u0026#8217;altro, la congruit\u0026#224; della pena richiesta dal pubblico ministero, l\u0026#8217;esattezza della qualificazione giuridica del fatto e la sufficienza degli elementi probatori (ipotesi tutte che, in caso di esito negativo della verifica, portano al rigetto della richiesta). Egli pu\u0026#242; anche prosciogliere l\u0026#8217;imputato ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen. (art. 459, comma 3, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;\u0026#8220;attivit\u0026#224; pregiudicante\u0026#8221;, questa Corte ha da tempo precisato le condizioni che devono contestualmente sussistere affinch\u0026#233; si configuri la necessit\u0026#224; costituzionale di prevedere un\u0026#8217;ipotesi di incompatibilit\u0026#224; endoprocessuale: le preesistenti valutazioni devono cadere sulla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e; il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione (e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi); tale valutazione deve attenere al merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria (e non gi\u0026#224; al mero svolgimento del processo); infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi oggi in esame ricorrono indubitabilmente le prime due condizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre dunque soffermarsi esclusivamente sulle ultime due, la cui sussistenza \u0026#232; contestata dalla difesa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; Circa la necessit\u0026#224; che le valutazioni sulla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edebbano essere compiute in diverse fasi procedimentali, questa Corte ha pi\u0026#249; volte chiarito che nessuna \u0026#171;menomazione dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice pu\u0026#242; essere configurata in relazione a valutazioni, anche di merito, compiute all\u0026#8217;interno della medesima fase del procedimento\u0026#187; (ordinanza n. 76 del 2007; analogamente, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 123 e n. 90 del 2004, n. 232 del 1999). Ci\u0026#242; perch\u0026#233;, diversamente opinando, si attribuirebbe all\u0026#8217;imputato la potest\u0026#224; di determinare l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dando contestualmente luogo ad una irragionevole frammentazione della serie procedimentale: il processo \u0026#232; per sua natura costituito da una sequenza di atti, ciascuno dei quali pu\u0026#242; astrattamente implicare apprezzamenti su quanto risulti incidere sui suoi esiti, cos\u0026#236; che, se si dovesse isolare ogni atto che contenga una decisione idonea a manifestare un apprezzamento all\u0026#8217;interno della medesima fase procedimentale, si pregiudicherebbe irrimediabilmente l\u0026#8217;unitariet\u0026#224; del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232;, per\u0026#242;, questo il caso: il rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna comporta una regressione del processo alla diversa fase delle indagini preliminari (sentenza n. 16 del 2022) e una conseguente \u0026#171;piena riespansione dei poteri del pubblico ministero\u0026#187; quanto all\u0026#8217;azione penale e alle sue modalit\u0026#224; di esercizio (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 18 gennaio - 9 maggio 2018, n. 20569; analogamente, sezione seconda penale, sentenze 16 giugno - 21 luglio 2021, n. 28288 e 20 - 27 marzo 2009, n. 13680); riespansione che si \u0026#232; verificata anche nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nell\u0026#8217;ambito del quale il pubblico ministero ha formulato una seconda \u0026#8211; e diversa \u0026#8211; richiesta di decreto penale di condanna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.2.\u0026#8211; Non sussiste, invece, la terza condizione individuata da questa Corte per ritenere costituzionalmente imposta la previsione di un\u0026#8217;ipotesi di incompatibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attivit\u0026#224; alla quale il rimettente intenderebbe annettere efficacia pregiudicante \u0026#232; il rigetto della richiesta di decreto penale per ritenuta illegalit\u0026#224; della pena proposta dal pubblico ministero (nel caso di specie, in quanto la pena assunta come base per la diminuzione connessa al rito speciale esorbitava, per difetto, dalla cornice edittale del reato contestato): pena \u0026#8211; quella indicata dal pubblico ministero \u0026#8211; che il GIP, in sede di decisione sulla richiesta, non \u0026#232; abilitato a modificare, con la conseguenza che l\u0026#8217;errore in cui \u0026#232; incorso il rappresentante dell\u0026#8217;accusa esclude \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e la possibilit\u0026#224; di accoglimento della richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valutazione circa l\u0026#8217;illegalit\u0026#224; della pena pu\u0026#242; essere, peraltro, compiuta sulla base della mera lettura della richiesta di decreto penale di condanna, senza la necessit\u0026#224; di avviare ponderazioni del merito della richiesta stessa e a prescindere da eventuali considerazioni circa la fondatezza dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria. Non pu\u0026#242; escludersi dunque che, ove il GIP rilevi che la sanzione proposta dal pubblico ministero non rispetti i criteri previsti dalla legge per la sua determinazione, egli proceda alla restituzione degli atti affinch\u0026#233; il pubblico ministero riformuli la richiesta nell\u0026#8217;osservanza delle previsioni di legge, senza essersi formato un convincimento in ordine alla sussistenza, o no, della responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa restituzione degli atti al PM, in questo caso, \u0026#232; diversa da quella oggetto del giudizio incidentale definito con la sentenza n. 16 del 2022, riferita al rigetto della richiesta di decreto penale per mancata contestazione di una circostanza aggravante: provvedimento nel quale \u0026#232; necessariamente insito il riconoscimento che, alla luce delle risultanze degli atti di indagine, non solo il fatto per cui si procede sussiste ed \u0026#232; addebitabile all\u0026#8217;imputato, ma che \u0026#232; altres\u0026#236; aggravato da una circostanza trascurata dal pubblico ministero. L\u0026#8217;ipotesi oggi in esame \u0026#232; contrassegnata, invece, da una mera valutazione \u003cem\u003eab \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexterno\u003c/em\u003e, che non richiede al giudice di entrare nel merito dell\u0026#8217;accertamento del fatto e della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tale ragione, non pu\u0026#242; ritenersi \u0026#8211; secondo la valutazione in astratto che sorregge l\u0026#8217;individuazione delle ipotesi di incompatibilit\u0026#224; \u0026#8211; che siffatta pronuncia possieda una \u0026#8220;forza pregiudicante\u0026#8221; tale da perturbare la terziet\u0026#224; e l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice chiamato a svolgere una funzione di giudizio nella \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221; (ossia, nel caso di specie, a pronunciarsi sulla nuova richiesta di emissione di decreto penale di condanna).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimane, comunque sia, al giudice la possibilit\u0026#224; di allegare \u0026#8211; ove ne ricorrano i presupposti concreti \u0026#8211; la sussistenza delle \u0026#171;gravi ragioni di convenienza\u0026#187; che legittimerebbero la sua astensione a norma dell\u0026#8217;art. 36, comma 1, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 aprile 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Incompatibilit\u0026#224; del giudice - Giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale per ritenuta illegalit\u0026#224; della pena - Incompatibilit\u0026#224; a pronunciarsi su una nuova richiesta di emissione di decreto penale avanzata dal pubblico ministero in conformit\u0026#224; ai rilievi precedentemente formulati dal giudice","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46126","titoletto":"Processo penale - Incompatibilità del giudice - Ratio - Salvaguardia dei princìpi di terzietà e imparzialità della giurisdizione - Differenze temporali e strutturali rispetto agli istituti della astensione e ricusazione (nel caso di specie:\u{A0}non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto l\u0027art. 34 cod. proc. pen., laddove non prevede che il giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna per ritenuta illegalità della pena proposta dal pubblico ministero sia incompatibile a pronunciarsi su una nuova richiesta di emissione di decreto penale avanzata dal PM in ragione dei rilievi precedentemente formulati dal medesimo giudice). (Classif. 199028).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina dell’incompatibilità del giudice trova la sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e nella salvaguardia dei princìpi di terzietà e imparzialità della giurisdizione, essendo rivolta ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere – o apparire – condizionata dalla “forza della prevenzione”, ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che il medesimo giudice sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 172/2023 - mass. 45789; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 346/1997 - mass. 23552\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa diversità fra l’istituto dell’incompatibilità e quelli della astensione e ricusazione, deriva dal fatto che si tratta di istituti che condividono sì la stessa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di garanzia della neutralità dell’esercizio della giurisdizione penale, ma in diversi momenti e con diverse caratteristiche. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 91/2023 - mass. 45600; O. 123/2004 - mass. 28436\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GIP che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, per ritenuta illegalità della pena proposta dal pubblico ministero, a pronunciarsi su una nuova richiesta di decreto penale, avanzata da quest’ultimo in ragione dei rilievi del medesimo giudice. Nelle fattispecie di c.d. incompatibilità “orizzontale”, disciplinate dalla disposizione censurata, l’incompatibilità presuppone una relazione tra due termini: una “fonte di pregiudizio” – ossia un’attività giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione – e una “sede pregiudicata”, vale a dire un compito decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l’attività pregiudicante, non risulta più idoneo. Quanto alla “sede pregiudicata”, individuata nella partecipazione al «giudizio», la decisione sulla richiesta di decreto penale di condanna costituisce, di regola, una funzione di giudizio. Quanto all’\"attività pregiudicante\", le condizioni che devono contestualmente sussistere affinché si configuri la necessità costituzionale di prevedere un’ipotesi di incompatibilità endoprocessuale sono: [i] le preesistenti valutazioni devono cadere sulla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e; [ii] il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione, e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi; [iii] tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria, e non già al mero svolgimento del processo; [iv] infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento. Nell’ipotesi in esame, se ricorrono le prime due condizioni, non sussiste, invece, la terza. L’attività alla quale il rimettente intenderebbe annettere efficacia pregiudicante è il rigetto della richiesta di decreto penale per ritenuta illegalità della pena proposta dal PM: la valutazione circa l’illegalità della pena può essere, peraltro, compiuta sulla base della mera lettura della richiesta di decreto penale di condanna, senza la necessità di avviare ponderazioni del merito della richiesta stessa e a prescindere da eventuali considerazioni circa la fondatezza dell’ipotesi accusatoria. Non può escludersi dunque che, ove il GIP rilevi che la sanzione proposta dal PM non rispetti i criteri previsti dalla legge per la sua determinazione, egli proceda alla restituzione degli atti affinché il PM riformuli la richiesta nell’osservanza delle previsioni di legge, senza essersi formato un convincimento in ordine alla sussistenza, o no, della responsabilità penale dell’imputato. Rimane, comunque sia, al giudice la possibilità di allegare – ove ne ricorrano i presupposti concreti – la sussistenza delle gravi ragioni di convenienza che legittimerebbero la sua astensione a norma dell’art. 36, comma 1, lett. \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44813","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 74/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1954","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44719","autore":"Aiuti V, Penco E.","titolo":"Nota redazionale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"854","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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