GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2021/209

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:209
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.950775
    "namelookup_time" => 0.000497
    "connect_time" => 0.001465
    "pretransfer_time" => 0.099381
    "size_download" => 63252.0
    "speed_download" => 66526.0
    "starttransfer_time" => 0.906968
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 60158
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 99271
    "connect_time_us" => 1465
    "namelookup_time_us" => 497
    "pretransfer_time_us" => 99381
    "starttransfer_time_us" => 906968
    "total_time_us" => 950775
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770488316.9583
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:209"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:209 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 18:18:37 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 18:18:37 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2021","numero":"209","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"CORAGGIO","redattore":"AMATO","relatore":"AMATO","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"05/10/2021","data_decisione":"06/10/2021","data_deposito":"05/11/2021","pubbl_gazz_uff":"10/11/2021","num_gazz_uff":"45","norme":"Artt. 11, c. 2°, 13, c. 1°, e 47, c. 9°, della legge della Regione Sardegna 11/09/2020, n. 24.","atti_registro":"ric. 99/2020","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 209\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2021\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano               AMATO, Silvana                SCIARRA, Daria                  de PRETIS, Nicol\u0026#242;                 ZANON, Franco                MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio                 PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco       VIGAN\u0026#210;, Luca          ANTONINI, Stefano         PETITTI, Angelo           BUSCEMA, Emanuela           NAVARRETTA, Maria Rosaria    SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-27 novembre 2020, depositato in cancelleria il 1\u0026#176; dicembre 2020, iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 ottobre 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Sonia Sau per la Regione autonoma Sardegna, quest\u0026#8217;ultima in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 23-27 novembre 2020 e depositato in cancelleria il 1\u0026#176; dicembre 2020 (reg. ric. n. 99 del 2020), ha promosso, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 3 e 4, primo comma, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate concernono, in particolare, la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie (art. 11, comma 2), gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (art. 13, comma 1) e l\u0026#8217;amministrazione straordinaria delle aziende sanitarie (art. 47, comma 9).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Secondo la difesa statale tali disposizioni eccederebbero i limiti delle competenze statutarie della Regione autonoma Sardegna in materia di \u0026#171;igiene e sanit\u0026#224; pubblica\u0026#187;, quali risultanti dal combinato disposto dagli artt. 3 e 4, primo comma, lettera i), dello statuto reg. Sardegna, violando altres\u0026#236; i principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; In primo luogo \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 11, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, ove si prevede che \u0026#171;[i] direttori generali sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell\u0026#8217;Assessore regionale competente in materia di sanit\u0026#224;, attingendo obbligatoriamente all\u0026#8217;elenco regionale di idonei, oppure all\u0026#8217;elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8722; Ricorda la difesa statale che la possibilit\u0026#224;, anzi l\u0026#8217;obbligo, per le Regioni di provvedere alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale mediante ricorso a elenchi regionali di idonei, della stessa o di altra Regione, era previsto in origine dall\u0026#8217;art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale sistema \u0026#232; stato superato dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante \u0026#171;Attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria\u0026#187;, che ha riformato profondamente l\u0026#8217;intera materia, prevedendo, tra l\u0026#8217;altro, la formazione di un unico elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale, istituito presso il Ministero della salute e aggiornato con cadenza biennale, sulla base di una valutazione operata da una Commissione nazionale, previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione (art. 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlle Regioni spetta poi effettuare un\u0026#8217;ulteriore selezione, sulla base di apposito avviso, a cui possono partecipare unicamente gli iscritti nell\u0026#8217;elenco nazionale, con valutazione dei titoli e colloquio, in esito alla quale viene proposta una rosa di candidati al cui interno il Presidente della Regione provvede a scegliere il direttore generale, motivando le ragioni della nomina (art. 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eContestualmente all\u0026#8217;entrata in vigore del nuovo sistema \u0026#232; stata disposta l\u0026#8217;abrogazione delle norme in precedenza vigenti in materia e, fra queste, dell\u0026#8217;art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 (art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 171 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ratio di tale disciplina risiederebbe nell\u0026#8217;esigenza di garantire che la nomina dei vertici delle aziende sanitarie avvenga in maniera imparziale e trasparente, in piena coerenza con gli ormai consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale in merito alla natura di tali incarichi, al fine di assicurare il buon andamento e l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8722; Secondo il costante orientamento di questa Corte (sono richiamate le sentenze n. 295 del 2009 e n. 422 del 2006), le disposizioni statali in tema di governance delle aziende sanitarie sono riconducibili alla materia concorrente della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, ponendosi come principi fondamentali ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. Ci\u0026#242; varrebbe anche per il d.lgs. n. 171 del 2016, con l\u0026#8217;ulteriore precisazione che i principi generali a cui deve attenersi la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale corrispondono ai principi fondamentali che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 159 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto questo profilo, l\u0026#8217;art. 11, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, prevedendo che i direttori generali delle aziende sanitarie sarde siano nominati attingendo alternativamente all\u0026#8217;elenco regionale o all\u0026#8217;elenco nazionale degli idonei, si porrebbe in evidente contrasto con l\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171 del 2016, il quale non consentirebbe alternativa di sorta, imponendo tassativamente che la scelta del direttore generale avvenga attingendo, \u0026#171;obbligatoriamente ed esclusivamente\u0026#187;, al suddetto elenco nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; In secondo luogo \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione prevede che \u0026#171;[g]li elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore generale, amministrativo e sanitario sono costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalit\u0026#224; e criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale su proposta dell\u0026#8217;Assessore regionale competente in materia di sanit\u0026#224;, composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, anche in quiescenza, o del libero foro, abilitati al patrocinio di fronte alle magistrature superiori e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, dei quali uno pu\u0026#242; essere indicato dall\u0026#8217;Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell\u0026#8217;elenco e all\u0026#8217;espletamento delle attivit\u0026#224; connesse e consequenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; La disposizione impugnata, disciplinando le modalit\u0026#224; di formazione dell\u0026#8217;elenco regionale degli idonei al quale attingere per la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie regionali, si porrebbe anch\u0026#8217;essa in contrasto con il principio stabilito dall\u0026#8217;art. 2 del d.lgs. n. 171 del 2016, incorrendo negli stessi vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale gi\u0026#224; eccepiti in relazione all\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, a cui \u0026#232; destinata a dare attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Da ultimo, oggetto d\u0026#8217;impugnazione \u0026#232; l\u0026#8217;art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, secondo cui \u0026#171;[i] commissari straordinari sono scelti in applicazione [dell\u0026#8217;]articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito con modifiche dalla legge 25 giugno 2019, n. 50 [recte: n. 60], e sono in possesso dei seguenti titoli: a) diploma di laurea di cui all\u0026#8217;ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, oppure laurea specialistica o magistrale; b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilit\u0026#224; delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8722; Secondo lo Stato il rinvio, per la nomina dei commissari straordinari, all\u0026#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, in legge 25 giugno 2019, n. 60 \u0026#8211; che prevede la facolt\u0026#224; di scegliere il commissario, anche nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;elenco nazionale di cui al d.lgs. n. 171 del 2016, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza \u0026#8211; sarebbe assolutamente inconferente, oltre che costituzionalmente illegittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni recate dal d.l. n. 35 del 2019, come convertito, infatti, costituirebbero un corpus normativo speciale destinato e applicabile unicamente alla e nella Regione Calabria e non potrebbero trovare applicazione al di fuori di quella realt\u0026#224; territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, l\u0026#8217;adozione delle modalit\u0026#224; previste da tale normativa per la scelta dei commissari straordinari degli enti del servizio sanitario calabrese contrasterebbe con l\u0026#8217;ulteriore principio stabilito dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016, secondo cui il commissario \u0026#232; scelto tra i soggetti inseriti nell\u0026#8217;elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale, senza possibilit\u0026#224; di ricorrere a modalit\u0026#224; alternative, nonch\u0026#233; con l\u0027art. 117, terzo comma, Cost. e con gli artt. 3 e 4, primo comma, lettera i), dello statuto di autonomia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Con atto depositato il 30 dicembre 2020 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo il rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Riguardo alle prime due questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale (artt. 11, comma 2, e 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020), la difesa regionale premette che questa Corte avrebbe da tempo riconosciuto, in materia di conferimento degli incarichi apicali negli enti del Servizio sanitario nazionale, un concorso di competenze inestricabilmente connesse, nessuna delle quali prevalente. In tale settore, infatti, la competenza concorrente in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; intersecherebbe anche quella regionale residuale su \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa regionale\u0026#187;, con conseguente obbligo di far precedere l\u0026#8217;adozione delle norme statali dal necessario confronto con le Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.1.\u0026#8722; In particolare, ricorda la difesa regionale che la sentenza n. 251 del 2016 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), a cui il d.lgs. n. 171 del 2016 ha dato attuazione \u0026#8211; nella specie all\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera p) \u0026#8211; sebbene il decreto delegato non sia stato travolto dalla decisione, che ha disposto la salvaguardia delle disposizioni attuative gi\u0026#224; emanate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; non toglie che le disposizioni invocate quali principi fondamentali della materia sarebbero state adottate in riconosciuta illegittima pretermissione dell\u0026#8217;indispensabile confronto con le autonomie regionali, necessario a contemperare la compressione delle loro competenze, da attuarsi mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, contraddistinta da una procedura che consente lo svolgimento di genuine trattative e un reale coinvolgimento degli enti territoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDovrebbe poi considerarsi che la clausola di salvaguardia di cui all\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 171 del 2016 dispone l\u0026#8217;applicazione della normativa statale nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano solo compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.2.\u0026#8722; La Regione, nel prevedere l\u0026#8217;istituzione di un elenco regionale di idonei alla nomina di direttore degli enti del Servizio sanitario regionale, non avrebbe in alcun modo derogato ai requisiti e alle competenze richiesti per l\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;elenco nazionale individuati a livello statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni impugnate, invece, nel rispetto dei criteri individuati per garantire che la selezione avvenga tra soggetti professionalmente idonei sulla base di requisiti fissati a livello statale, avrebbe solo inteso regolare uno strumento pi\u0026#249; agile, atto a superare la rigida previsione di una revisione biennale, cui si aggiunge il termine di centoventi giorni assegnato alla Commissione nazionale per concludere i lavori. Con il risultato che nuovi soggetti in possesso dei requisiti dovrebbero attendere il decorso di circa met\u0026#224; di una legislatura per poter essere inseriti nell\u0026#8217;elenco nazionale degli idonei e a uguale termine sarebbe soggetta l\u0026#8217;amministrazione in carica per ampliare le possibilit\u0026#224; di scelta dei soggetti idonei.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento del legislatore regionale, pertanto, assicurerebbe un grado uniforme di professionalit\u0026#224; e competenza dei candidati e la ridotta discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo politico nel momento della scelta degli stessi, al contempo consentendo alla Regione di disciplinare in maniera pi\u0026#249; puntuale e adeguata alle esigenze territoriali, sia la tempistica concernente i termini di pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di iscrizione, sia quella relativa all\u0026#8217;approvazione e integrazione dell\u0026#8217;elenco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDunque, laddove il legislatore regionale, come nel caso di specie, subordini l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;elenco regionale dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale al possesso da parte dei candidati di requisiti di professionalit\u0026#224; e competenza corrispondenti a quelli stabiliti dal legislatore nazionale, il riparto di competenze delineato dalla Costituzione non potrebbe ritenersi violato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Con riferimento alla terza questione (art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020), la difesa regionale premette nuovamente che il d.lgs. n. 171 del 2016 sarebbe stato adottato senza l\u0026#8217;ineludibile momento concertativo che l\u0026#8217;ordinamento appresta a garanzia delle prerogative delle Regioni, ovvero l\u0026#8217;intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le disposizioni statali, pertanto, non potrebbero assurgere a emblema di garanzia che le nomine avvengano in maniera imparziale e trasparente, ma quale mero indirizzo, il quale ben potrebbe essere declinato dalle Regioni con proprie normative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8722; Peraltro, i commissari di cui alla disposizione impugnata sarebbero figure peculiari e differenti da quelli nominati in sostituzione degli organi di vertice delle aziende sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, infatti, disciplina il ruolo di soggetti destinati a progettare e pianificare la realizzazione del passaggio dal vecchio al nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, redigendo uno specifico progetto di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. Detto progetto dovr\u0026#224; poi essere approvato dalla Giunta regionale, secondo un iter complesso che vede il coinvolgimento anche della commissione consiliare competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl mandato a breve scadenza \u0026#8211; in quanto calibrato sul tempo occorrente a progettare e pianificare la transizione e la riconversione del sistema al nuovo assetto \u0026#8211; ne evidenzierebbe la natura differente da quella degli organi, seppur straordinari, di gestione delle aziende sanitarie in via sostitutiva di organi ordinari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la Regione ben potrebbe mutuare modalit\u0026#224; sperimentate in altri contesti per figure non equiparabili ai commissari straordinari di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.lgs. n. 171 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, ribadendo e integrando le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate nel ricorso introduttivo e replicando altres\u0026#236; alle difese della Regione autonoma Sardegna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Precisa lo Stato che le norme impugnate, consentendo la scelta del direttore generale e del commissario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale anche tra i soggetti inseriti in elenchi regionali, colliderebbero con la ratio della legislazione statale, ossia quella di istituire un\u0026#8217;idoneit\u0026#224; unica di carattere nazionale, superando cos\u0026#236; la previsione e la possibilit\u0026#224; di attingere agli elenchi regionali di idonei in precedenza previsti dall\u0026#8217;art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome sottolineato anche da questa Corte (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 159 del 2018), la previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali \u0026#232; da ricondursi all\u0026#8217;esigenza di garantire un alto livello di professionalit\u0026#224; dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari; esigenza che costituisce espressione del principio di buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa, data l\u0026#8217;incidenza che la professionalit\u0026#224; delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualit\u0026#224; delle prestazioni sanitarie rese (viene richiamata altres\u0026#236; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 25 febbraio-28 maggio 2020, n. 10089).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer tale ragione le disposizioni statali costituiscono principi fondamentali della disciplina della dirigenza sanitaria e, pi\u0026#249; in generale, della materia della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, applicabili su tutto il territorio nazionale e anche alle autonomie speciali, trattandosi di principi ispirati dall\u0026#8217;esigenza di meglio qualificare il profilo dei dirigenti sanitari e di ridurre l\u0026#8217;ambito della discrezionalit\u0026#224; politica nella scelta degli stessi, al fine di tutelare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e il buon andamento della pubblica amministrazione (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 87 del 2019, n. 159 del 2018 e n. 190 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso agli elenchi regionali degli idonei, invece, potrebbe ritenersi ammesso nei soli limiti indicati dallo stesso d.lgs. n. 171 del 2016, cio\u0026#232; per la nomina delle figure sub-apicali del direttore amministrativo, del direttore sanitario o del direttore dei servizi socio-sanitari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.1.\u0026#8722; Sarebbero dunque privi di pregio gli argomenti addotti dalla Regione autonoma Sardegna, secondo cui le norme impugnate non derogherebbero ai requisiti e alle competenze richiesti per l\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;elenco nazionale, identici a quelli previsti per gli elenchi regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione, infatti, non sarebbe l\u0026#8217;identit\u0026#224; o meno di requisiti e competenze (anche perch\u0026#233; in tal caso la normativa regionale sarebbe un inutile doppione di quella nazionale e, per tale motivo, costituzionalmente illegittima), ma l\u0026#8217;unicit\u0026#224; e l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; di valutazione ai fini del riconoscimento dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; e, quindi, dell\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;elenco. Tra l\u0026#8217;altro, la previsione di un\u0026#8217;unica idoneit\u0026#224; a livello nazionale eviterebbe il paradosso che lo stesso soggetto possa, in ragione della diversit\u0026#224; delle commissioni e della inevitabile soggettivit\u0026#224; delle relative valutazioni, risultare idoneo a livello regionale e inidoneo in sede nazionale o viceversa, oppure idoneo in alcune Regioni e inidoneo in altre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.2.\u0026#8722; Altrettanto priva di pregio sarebbe l\u0026#8217;asserita finalit\u0026#224; della normativa regionale di disciplinare in maniera pi\u0026#249; puntuale e adeguata alle esigenze territoriali, sia la tempistica concernente i termini di pubblicazione del bando per la presentazione delle domande, sia quella relativa all\u0026#8217;approvazione e integrazione dell\u0026#8217;elenco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 171 del 2016, infatti, ha previsto, da un lato l\u0026#8217;aggiornamento con cadenza biennale dell\u0026#8217;elenco nazionale degli idonei, dall\u0026#8217;altro lato una durata quadriennale dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224;. In tal modo si assicurerebbe il costante e tempestivo aggiornamento dell\u0026#8217;elenco nazionale, nonch\u0026#233; la presenza, in ogni momento, di un\u0026#8217;ampia platea di idonei.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il 12 febbraio 2018 \u0026#232; stato pubblicato il primo elenco nazionale, poi aggiornato il 1\u0026#176; aprile 2020 e ulteriormente integrato \u0026#8211; per effetto di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonch\u0026#233; in materia di recesso del Regno Unito dall\u0026#8217;Unione europea\u0026#187;, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2021, n. 21 \u0026#8211; il 30 marzo 2021 (anticipando, anche in ragione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla pandemia da COVID-19, l\u0026#8217;aggiornamento dell\u0026#8217;elenco nazionale rispetto alla ordinaria cadenza biennale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.3.\u0026#8722; Non coglierebbe nel segno neppure il rilievo della Regione autonoma Sardegna relativo all\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale parziale della legge delega n. 124 del 2015, di cui alla citata sentenza n. 251 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIvi, infatti, questa Corte ha circoscritto le illegittimit\u0026#224; costituzionali alle disposizioni di delegazione oggetto del ricorso, senza estensione alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di queste ultime, pertanto, si dovrebbe accertare l\u0026#8217;effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive apprestate dal Governo al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. Soluzione che il Consiglio di Stato, nel parere 17 gennaio 2017, n. 83 sulle modalit\u0026#224; di attuazione della richiamata sentenza di questa Corte n. 251 del 2016, ha individuato nell\u0026#8217;adozione di decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi attuativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto \u0026#232; stato in effetti adottato il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126, recante \u0026#171;Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria\u0026#187;, che ha previsto l\u0026#8217;acquisizione dell\u0026#8217;intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul testo originario del decreto e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, consentendo di superare tutte le criticit\u0026#224; connesse al rilevato mancato rispetto del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Con specifico riferimento all\u0026#8217;art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, i commissari straordinari ivi contemplati hanno il compito di progettare e pianificare il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, svolgendo, al pari dei commissari delle aziende sanitarie, funzioni di amministrazione straordinaria con finalit\u0026#224; e compiti di transizione all\u0026#8217;amministrazione ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA detta dello Stato, dunque, non vi sarebbe alcun motivo per sottoporre queste specifiche figure commissariali a una disciplina diversa e derogatoria rispetto a quella contemplata, in via generale, dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016 ove, senza distinguere tra le diverse ipotesi di commissariamento, si prevede che il commissario sia scelto tra soggetti inseriti nell\u0026#8217;elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2020, ha impugnato gli artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; Secondo la difesa statale tali disposizioni eccederebbero i limiti delle competenze statutarie della Regione autonoma Sardegna in materia di \u0026#171;igiene e sanit\u0026#224; pubblica\u0026#187;, quali risultanti dal combinato disposto dagli artt. 3 e 4, primo comma, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), violando altres\u0026#236; i principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; In primo luogo \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 11, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, ove si prevede che \u0026#171;[i] direttori generali sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell\u0026#8217;Assessore regionale competente in materia di sanit\u0026#224;, attingendo obbligatoriamente all\u0026#8217;elenco regionale di idonei, oppure all\u0026#8217;elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8722; Tale disposizione, stabilendo che i direttori generali delle aziende sanitarie sarde siano nominati attingendo, o all\u0026#8217;elenco regionale di idonei, o all\u0026#8217;elenco nazionale degli idonei, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante \u0026#171;Attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria\u0026#187;, il quale imporrebbe tassativamente che la scelta del direttore generale avvenga attingendo, obbligatoriamente ed esclusivamente, al suddetto elenco nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8722; In secondo luogo \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIvi si prevede che \u0026#171;[g]li elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore generale, amministrativo e sanitario sono costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalit\u0026#224; e criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale su proposta dell\u0026#8217;Assessore regionale competente in materia di sanit\u0026#224;, composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, anche in quiescenza, o del libero foro, abilitati al patrocinio di fronte alle magistrature superiori e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, dei quali uno pu\u0026#242; essere indicato dall\u0026#8217;Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell\u0026#8217;elenco e all\u0026#8217;espletamento delle attivit\u0026#224; connesse e consequenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; Secondo la difesa statale \u0026#8211; disciplinando le modalit\u0026#224; di costituzione dell\u0026#8217;elenco regionale degli idonei da cui attingere per la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie e ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario regionale \u0026#8211; la disposizione impugnata si porrebbe anch\u0026#8217;essa in contrasto con il principio stabilito dall\u0026#8217;art. 2 del d.lgs. n. 171 del 2016, incorrendo negli stessi vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale gi\u0026#224; eccepiti in relazione all\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, a cui \u0026#232; destinata a dare attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Da ultimo, oggetto d\u0026#8217;impugnazione \u0026#232; l\u0026#8217;art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, secondo cui \u0026#171;i commissari straordinari sono scelti in applicazione [dell\u0026#8217;]articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito con modifiche dalla legge 25 giugno 2019, n. 50 [recte: n. 60], e sono in possesso dei seguenti titoli: a) diploma di laurea di cui all\u0026#8217;ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, oppure laurea specialistica o magistrale; b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilit\u0026#224; delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.1.\u0026#8722; Le modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, in legge 25 giugno 2019, n. 60 \u0026#8211; ossia la facolt\u0026#224; di scegliere il commissario straordinario degli enti del Servizio sanitario regionale, anche nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;elenco nazionale di cui al d.lgs. n. 171 del 2016, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza \u0026#8211;costituirebbero, infatti, una normativa speciale applicabile unicamente alla Regione Calabria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rinvio a tale normativa da parte della disposizione impugnata, pertanto, contrasterebbe con il principio stabilito dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016, secondo cui il commissario \u0026#232; scelto tra i soggetti inseriti nell\u0026#8217;elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale, senza possibilit\u0026#224; di ricorrere a modalit\u0026#224; alternative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020 sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Le disposizioni impugnate intervengono sull\u0026#8217;assetto degli enti del Servizio sanitario nazionale, la cui disciplina \u0026#232; gi\u0026#224; stata ricondotta da questa Corte alla competenza concorrente sulla \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; (sentenze n. 192 del 2017, n. 54 del 2015, n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon particolare riferimento alla disciplina degli incarichi di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale, pertanto, spetta allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l\u0026#8217;ambito della discrezionalit\u0026#224; politica nella scelta degli stessi, a tutela dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l\u0026#8217;incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti (si vedano le sentenze n. 87 del 2019, n. 159 del 2018, n. 190 del 2017, n. 124 del 2015, n. 295 del 2009, n. 449 del 2006 e n. 422 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale (sentenza n. 159 del 2018), posto che in tale ambito le competenze statutarie sono meno ampie rispetto a quelle individuate dal testo costituzionale (sentenza n. 231 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.lgs. n. 171 del 2016 ha profondamento riformato la procedura di selezione dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario, prevedendo un elenco nazionale degli idonei, istituito presso il Ministero della salute e aggiornato ogni due anni \u0026#8211; da ultimo il 4 ottobre 2021 \u0026#8211; sulla base di una valutazione operata da una commissione nazionale, previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione per titoli (art. 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlle Regioni spetta poi effettuare un\u0026#8217;ulteriore selezione, sempre previo apposito avviso, a cui possono partecipare unicamente gli iscritti nell\u0026#8217;elenco nazionale, con una nuova valutazione dei titoli e un colloquio, in esito al quale viene proposta una rosa di candidati, nel cui ambito il Presidente della Regione provvede a scegliere il direttore generale, motivando le ragioni della nomina (art. 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso agli elenchi regionali degli idonei \u0026#8211; prima previsto dagli artt. 3 e 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificati dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pi\u0026#249; alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189 \u0026#8211;resta solo per la nomina dei dirigenti sub-apicali, quali, ad esempio, il direttore amministrativo e il direttore sanitario (art. 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnata legge reg. Sardegna n. 24 del 2020 prevede la possibilit\u0026#224; di conferire l\u0026#8217;incarico di direttore generale anche a soggetti inseriti in un apposito elenco regionale (art. 11, comma 2), di cui sono disciplinate le modalit\u0026#224; di formazione (art. 13), sulla base di requisiti sovrapponibili a quelli previsti dall\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 171 del 2016 per la formazione dell\u0026#8217;elenco nazionale degli idonei (ossia il diploma di laurea, una comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, l\u0026#8217;attestato rilasciato all\u0026#8217;esito del corso di formazione in materia di sanit\u0026#224; pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria), pur consentendosi la fissazione di ulteriori requisiti da parte della Giunta regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;attuazione delle citate disposizioni da parte della Regione autonoma Sardegna presenta taluni elementi di contraddittoriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa deliberazione della Giunta della Regione autonoma Sardegna 23 ottobre 2020, n. 52/15 (Elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del SSR. Modalit\u0026#224; e criteri per la selezione dei candidati idonei ai sensi dell\u0026#8217;art. 13 della L.R. n. 24 del 11.9.2020 e avviso pubblico di selezione), infatti, ha regolato la procedura per la formazione dell\u0026#8217;elenco regionale degli idonei, sulla cui base effettuare le nomine dei direttori generali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa successiva deliberazione della Giunta della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2021, n. 25/55 (Nomina dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna. Modalit\u0026#224; e criteri per la selezione della rosa dei candidati idonei alla nomina ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell\u0026#8217;art. 11 della L.R. n. 24/2020 e avviso pubblico di selezione), invece, revoca l\u0026#8217;avviso pubblico di selezione di cui alla precedente deliberazione n. 52/15 e non fa pi\u0026#249; riferimento all\u0026#8217;elenco regionale, ma regola le modalit\u0026#224; di formazione della rosa regionale degli idonei, richiedendo il necessario inserimento nell\u0026#8217;elenco nazionale, sottolineando l\u0026#8217;avvenuto aggiornamento di quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene cos\u0026#236; nuovamente configurata una procedura sul modello di quella prevista dal d.lgs. n. 171 del 2016, che prescinde, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;aggiornamento dell\u0026#8217;elenco nazionale degli idonei, dall\u0026#8217;applicazione delle disposizioni impugnate, le quali restano in ogni caso tuttora vigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.2.\u0026#8722; Ci\u0026#242; precisato, reintroducendo gli elenchi regionali, la Regione autonoma Sardegna ha eliminato quell\u0026#8217;elemento essenziale al fine di garantire l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; delle professionalit\u0026#224; dei direttori generali che \u0026#232; la valutazione da parte della Commissione nazionale; Commissione alla cui composizione, tra l\u0026#8217;altro, concorrono le stesse Regioni, in quanto due dei cinque componenti della stessa sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene contrastata in tal modo la ratio della riforma di cui al d.lgs. n. 171 del 2016, con cui il legislatore statale ha inteso regolare una procedura di selezione unitaria \u0026#8220;a monte\u0026#8221;, che limita in tal modo la selezione effettuata a livello regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione di un elenco unico nazionale di idonei, infatti, \u0026#232; volta a garantire, insieme a un alto livello di professionalit\u0026#224; dei candidati, una uniformit\u0026#224; di criteri, tale da evitare differenziazioni che potrebbero essere ostative della mobilit\u0026#224; dei prescelti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legislazione regionale, pertanto, non pu\u0026#242;, neppure in nome di asserite esigenze di adattamento del procedimento di nomina alle specificit\u0026#224; territoriali, introdurre deroghe a tale momento unitario di selezione della dirigenza sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; N\u0026#233; le disposizioni del d.lgs. n. 171 del 2016 potrebbero ritenersi inidonee a porsi quali principi fondamentali della materia in virt\u0026#249; della richiamata sentenza n. 251 del 2016, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge delega n. 124 del 2015, per mancato rispetto del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; Sul punto, infatti, questa Corte ha gi\u0026#224; chiarito come \u0026#171;il d.lgs. n. 171 del 2016 in materia di dirigenza sanitaria, al pari degli altri decreti legislativi gi\u0026#224; emanati al momento della decisione di questa Corte, non \u0026#232; stato travolto dalla pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 159 del 2018). Le illegittimit\u0026#224; costituzionali, infatti, sono state circoscritte alle disposizioni di delegazione oggetto del ricorso, senza estensione alle relative disposizioni attuative, la cui eventuale illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; subordinata all\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;effettiva lesione delle competenze regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa qual cosa deve essere esclusa nel caso di specie, trattandosi di aspetti riconducibili, come ricordato, ai principi fondamentali in materia della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ricorda l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, sul punto \u0026#232; stato adottato, in applicazione proprio della citata sentenza n. 251 del 2016, il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126, recante \u0026#171;Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124\u0026#187;, ove si \u0026#232; prevista l\u0026#8217;acquisizione dell\u0026#8217;intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul testo originario del decreto legislativo e sulle modifiche apportate in sede di decreto correttivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve dunque essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Altres\u0026#236; fondata risulta la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata consente alla Regione di scegliere i commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale in applicazione dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, il quale, in riferimento alla Regione Calabria, stabilisce che il commissario straordinario possa essere scelto anche al di fuori dell\u0026#8217;elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ipotesi del commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale non trovava una specifica disciplina nel d.lgs. n. 502 del 1992, sebbene quasi tutte le Regioni l\u0026#8217;avessero prevista con legge, di norma richiedendo per i commissari straordinari i medesimi requisiti stabiliti per l\u0026#8217;incarico di direttore generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.lgs. 171 del 2016, invece, indica espressamente che in tali casi il commissario \u0026#232; scelto tra i soggetti inseriti nell\u0026#8217;elenco nazionale degli idonei. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; chiarito da questa Corte (da ultimo con la sentenza n. 87 del 2019), le Regioni ben possono disciplinare l\u0026#8217;istituto del commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale, per esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e giustificata impossibilit\u0026#224; di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali esigenze possono dipendere anche da interventi di razionalizzazione del sistema sanitario, come nel caso di specie, in cui i commissari straordinari hanno il compito di progettare e pianificare il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, svolgendo cos\u0026#236; funzioni di amministrazione straordinaria con finalit\u0026#224; e compiti di transizione all\u0026#8217;amministrazione ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Ferma restando, appunto, la legittimit\u0026#224; di una previsione siffatta, non risulta ammissibile per queste specifiche figure commissariali una disciplina diversa e derogatoria rispetto a quella di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016, che non differenzia le modalit\u0026#224; di nomina in base alle funzioni che i commissari sono chiamati a svolgere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in tal caso, infatti, si tratta di un aspetto attinente alla selezione della dirigenza sanitaria apicale, riconducibile, quindi, ai principi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; (si veda ancora la sentenza n. 87 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, quindi, non pu\u0026#242; porsi alla base di deroghe previste dalla legislazione regionale, in quanto reca una disciplina straordinaria volta soltanto ad affrontare le criticit\u0026#224; del sistema sanitario della Regione Calabria e a tale realt\u0026#224; territoriale limitata; disciplina che \u0026#232; espressione del potere sostitutivo ex art. 120 Cost., oltre che delle competenze statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di \u0026#171;\u0026#8220;determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale\u0026#8221; ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.\u0026#187; (sentenza n. 233 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve dunque essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 5 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Riordino del Sistema Sanitario Regionale - Direttori generali delle aziende sanitarie - Previsione che i direttori generali delle aziende sanitarie sono nominati, con deliberazione della Giunta regionale, attingendo obbligatoriamente all\u0027elenco regionale degli idonei oppure all\u0027elenco nazionale di cui al d.lgs. n. 171 del 2016.\r\nElenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice aziendali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale - Disciplina delle modalit\u0026#224; di costituzione degli elenchi. Previsione della costituzione di un elenco regionale degli idonei al quale attingere per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie.\r\nAmministrazione straordinaria delle aziende sanitarie - Modalit\u0026#224; di scelta dei commissari straordinari delle aziende sanitarie.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44331","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Sardegna - Direttori generali delle aziende sanitarie regionali - Procedimento di nomina - Possibilità di attingere alternativamente dall\u0027elenco regionale o da quello nazionale degli idonei alla carica - Disciplina delle modalità di costituzione dell\u0027elenco regionale - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231012).","testo":"Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 11, comma 2, e 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020 che, con riguardo al procedimento di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, rispettivamente prevedono la possibilità di attingere alternativamente dall\u0027elenco regionale o da quello nazionale degli idonei e disciplinano le modalità di costituzione dell\u0027elenco regionale. Le disposizioni impugnate dal Governo intervengono sull\u0027assetto degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), la cui disciplina è riconducibile alla competenza concorrente sulla tutela della salute. Spetta pertanto allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l\u0027ambito della discrezionalità politica nella scelta degli stessi, a tutela dell\u0027imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l\u0027incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti. A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale, posto che in tale ambito le competenze statutarie sono meno ampie rispetto a quelle individuate dal testo costituzionale.\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(\u003cem\u003ePrecedenti: S. 87/2019 - mass. 42362; S. 159/2018 - mass. 40049; S. 231/2017 - mass. 41849; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 124/2015 - mass. 38443; S. 54/2015 - mass. 38306; S. 295/2009 - mass. 34078; S. 449/2006 - mass. 30910; S. 181/2006 - mass. 30378; S. 270/2005 - mass. 29522)\u003c/em\u003e.","numero_massima_successivo":"44332","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"11/09/2020","data_nir":"2020-09-11","numero":"24","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"11/09/2020","data_nir":"2020-09-11","numero":"24","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44332","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Ricognizione degli effetti - Dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di legge delega (nel caso di specie: disposizioni contenute nella c.d. \"Riforma Madia\") - Estensione automatica dell\u0027illegittimità costituzionale ai decreti legislativi attuativi precedenti alla pronuncia - Esclusione - Necessità di accertare l\u0027effettiva lesione delle competenze regionali. (Classif. 204003).","testo":"La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale - per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio governativo della delega - adottata dalla sentenza n. 251 del 2016 è circoscritta alla disposizione di delegazione (legge n. 124 del 2015) e non travolge i decreti legislativi già emanati, la cui eventuale illegittimità costituzionale è subordinata all\u0027accertamento dell\u0027effettiva lesione delle competenze regionali. In particolare, il d.lgs. n. 171 del 2016 in materia di dirigenza sanitaria non è stato travolto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e le sue disposizioni sono idonee a porsi quali principi fondamentali della materia della tutela della salute. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 159/2018 - mass. 40046; S. 251/2016 - mass. 39235\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44333","numero_massima_precedente":"44331","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/08/2016","numero":"171","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44333","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Sardegna - Commissario straordinario degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) - Facoltà di scelta anche al di fuori dell\u0027elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231012).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020 secondo cui il commissario straordinario degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) può essere scelto - in applicazione dell\u0027art. 3, comma 2, del d.l. n. 35 del 2019, come conv. - anche al di fuori dell\u0027elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale. Benché le Regioni possano disciplinare l\u0027istituto del commissariamento degli enti del SSR - per esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario - non è ammissibile una disciplina diversa e derogatoria rispetto a quella di cui all\u0027art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016, che indica espressamente che il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell\u0027elenco nazionale degli idonei, senza porre differenze in base alle funzioni chiamate a svolgere. Al contrario, l\u0027art. 3, comma 2, del d.l. n. 35 del 2019, come conv., non può porsi alla base della disposizione impugnata dal Governo, in quanto reca una disciplina straordinaria volta soltanto ad affrontare le criticità del sistema sanitario della Regione Calabria e a tale realtà territoriale limitata, espressione del potere sostitutivo \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 120 Cost., oltre che delle competenze statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di determinazione dei LEP \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 233/2019 - mass. 41645; S. 87/2019 - mass. 42362\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44332","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"11/09/2020","data_nir":"2020-09-11","numero":"24","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40629","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 209 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"440","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]