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A. e il Ministero dell\u0026#8217;interno e altro, con ordinanza del 14 novembre 2022, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2022 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 novembre 2022 (reg. ord. n. 149 del 2022), il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, ha sollevato, in via principale in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione e all\u0026#8217;art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e in via subordinata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui non consente, nell\u0026#8217;ipotesi di rigetto dell\u0026#8217;istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente espone di essere investito del ricorso proposto da un cittadino straniero irregolarmente soggiornante in Italia, per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Ascoli Piceno \u0026#8211; Sportello unico per l\u0026#8217;immigrazione ha rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore ai sensi dell\u0026#8217;art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, per mancanza del requisito reddituale prescritto dal comma 6 del medesimo art. 103 e dall\u0026#8217;art. 9 del decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno del 27 maggio 2020 (Modalit\u0026#224; di presentazione dell\u0026#8217;istanza di emersione di rapporti di lavoro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Marche ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 383 del 2021, in esecuzione della quale la Prefettura ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione valido fino alla pubblicazione della sentenza di merito; successivamente, all\u0026#8217;udienza di discussione, ha trattenuto la causa in decisione, ritenendo necessario sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con riferimento alla rilevanza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eosserva che la motivazione del diniego della domanda di emersione si fonda sull\u0026#8217;assenza del reddito minimo normativamente richiesto al datore di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 6 del citato art. 103 prevede, infatti, che, \u0026#171;con decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali\u0026#187;, di cui al precedente comma 5, siano \u0026#171;stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l\u0026#8217;instaurazione del rapporto di lavoro\u0026#187;. Il d.m. 27 maggio 2020, all\u0026#8217;art. 9, comma 2, prescrive, ai fini dell\u0026#8217;\u0026#171;emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all\u0026#8217;assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorch\u0026#233; non conviventi, affetti da patologie o disabilit\u0026#224; che ne limitino l\u0026#8217;autosufficienza\u0026#187;, un reddito imponibile del datore di lavoro non inferiore a \u0026#171;20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero [a] 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da pi\u0026#249; soggetti conviventi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate, che investono appunto i commi 5 e 6 dell\u0026#8217;art. 103 nella parte in cui impongono il suindicato limite reddituale, deriverebbero, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza, ad avviso del TAR rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto, in via principale, con l\u0026#8217;art. 76 Cost. e l\u0026#8217;art. 17 della legge n. 400 del 1988, che esprimono \u0026#171;la necessit\u0026#224; che, laddove l\u0026#8217;organo titolare del potere legislativo decida di delegare tale potere, al legislatore delegato, sia esso primario che secondario, devono pur sempre essere imposti limiti all\u0026#8217;esercizio della delega\u0026#187;. Nella specie, il legislatore delegato non avrebbe indicato nessun criterio direttivo per l\u0026#8217;individuazione del reddito minimo richiesto per accedere alla procedura di emersione, neanche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In via subordinata, il giudice rimettente ritiene le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non manifestamente infondate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto l\u0026#8217;art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, non consentirebbe, con una disposizione analoga a quella prevista dall\u0026#8217;art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003edel decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno \u0026#232; irregolare), il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, nell\u0026#8217;ipotesi di difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, nonostante il lavoratore non sia in grado di verificarne la sussistenza al momento della conclusione del rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella norma censurata \u0026#232; quella di evitare la presentazione, e l\u0026#8217;accoglimento, di domande di emersione relative a rapporti di lavoro fittizi, una volta che la veridicit\u0026#224; di detti rapporti sia accertata, sarebbe lesivo dell\u0026#8217;art. 3 Cost. far gravare sul lavoratore le conseguenze dei \u0026#171;casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, il rimettente censura i menzionati commi 5 e 6 dell\u0026#8217;art. 103, nella parte in cui non prevedono, \u0026#171;a differenza di quanto era accaduto per la c.d. emersione del 2012\u0026#187;, che, \u0026#171;laddove il rigetto della domanda di emersione sia dovuto esclusivamente a fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro (quale \u0026#232;, con riferimento al caso di specie, il mancato possesso del requisito reddituale minimo di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.m. 27 maggio 2020), al lavoratore vada comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione o un altro titolo corrispondente alla situazione lavorativa \u0026#8211; anche sopravvenuta \u0026#8211; che l\u0026#8217;interessato riesca a comprovare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama l\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale secondo cui l\u0026#8217;assenza del requisito reddituale \u0026#171;non rientrerebbe fra i fatti imputabili esclusivamente al datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti del comma 11-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003e[dell\u0026#8217;art. 5] del D.lgs. n. 109/2012\u0026#187;, ammettendone l\u0026#8217;opinabilit\u0026#224; e ritenendo che si tratti di \u0026#171;questione di merito\u0026#187; che, comunque, non si porrebbe nel giudizio \u003cem\u003ea quo, \u003c/em\u003enon essendo prevista, nella normativa del 2020, un\u0026#8217;analoga disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Ad avviso del TAR Marche, la norma censurata creerebbe un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento anche rispetto all\u0026#8217;art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020, che non richiede la verifica dei requisiti reddituali qualora il datore di lavoro sia \u0026#171;affetto da patologie o disabilit\u0026#224; che ne limitano l\u0026#8217;autosufficienza\u0026#187;, se la dichiarazione di emersione \u0026#232; effettuata \u0026#171;per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 novembre 2022 (reg. ord. n. 149 del 2022), il TAR Marche, sezione prima, ha sollevato in via principale, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost. e all\u0026#8217;art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988, e in via subordinata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui non consente, nell\u0026#8217;ipotesi di rigetto dell\u0026#8217;istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente riferisce di essere investito del ricorso proposto da un cittadino straniero irregolarmente soggiornante in Italia, per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Ascoli Piceno \u0026#8211; Sportello unico per l\u0026#8217;immigrazione ha rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore ai sensi dell\u0026#8217;art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, per mancanza del requisito reddituale prescritto dal comma 6 del menzionato art. 103 e dall\u0026#8217;art. 9 del d.m. 27 maggio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del TAR rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto, in via principale, con l\u0026#8217;art. 76 Cost. e l\u0026#8217;art. 17 della legge n. 400 del 1988, in quanto il legislatore delegante non avrebbe indicato nessun criterio direttivo per l\u0026#8217;individuazione in capo al datore di lavoro del reddito minimo richiesto per accedere alla procedura di emersione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In via subordinata, il giudice rimettente asserisce che l\u0026#8217;art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., determinando un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento sia rispetto all\u0026#8217;art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 109 del 2012, che, \u0026#171;[n]ei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro\u0026#187;, consente il rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; sia rispetto all\u0026#8217;art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020, che, nell\u0026#8217;ipotesi di datore di lavoro \u0026#171;affetto da patologie o disabilit\u0026#224; che ne limitano l\u0026#8217;autosufficienza\u0026#187; e di dichiarazione di emersione effettuata \u0026#171;per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza\u0026#187;, non richiede alcun requisito reddituale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni devono essere dichiarate d\u0026#8217;ufficio inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione sollevata in via principale, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., \u0026#232; inammissibile perch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eha evocato un parametro manifestamente inconferente. Nella specie, infatti, non viene in rilievo alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione sollevata, sempre in via principale, in riferimento all\u0026#8217;art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988 \u0026#232; inammissibile perch\u0026#233; il rimettente ha invocato una norma di legge ordinaria non gi\u0026#224; come norma interposta rispetto a un parametro costituzionale, bens\u0026#236; direttamente come parametro del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Anche la questione sollevata in via subordinata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#232; inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, i commi 5 e 6 del censurato art. 103 determinerebbero un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 109 del 2012, il quale, nel disciplinare una precedente procedura di emersione, prevedeva che, nei casi in cui la relativa domanda fosse rigettata \u0026#171;per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro\u0026#187;, al lavoratore venisse rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, il TAR richiama i diversi orientamenti della giurisprudenza amministrativa sulla riconducibilit\u0026#224; o meno dell\u0026#8217;assenza del requisito reddituale ai \u0026#171;fatti imputabili esclusivamente al datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti del comma 11-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003e[dell\u0026#8217;art. 5] del D.lgs. n. 109/2012\u0026#187;, ammettendo l\u0026#8217;opinabilit\u0026#224; delle soluzioni interpretative proposte, senza per\u0026#242; prendere posizione sulle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la questione sollevata si basa sul presupposto che il \u003cem\u003etertium comparationis \u003c/em\u003eoperi anche nel caso in cui il datore di lavoro sia privo del requisito reddituale; ma tale presupposto, come si \u0026#232; detto, \u0026#232; controverso e, anzi, contestato dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, sicch\u0026#233; sarebbe stato onere del rimettente argomentare su questo profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon prendendo posizione sull\u0026#8217;interpretazione del citato art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003el\u0026#8217;ordinanza di rimessione presenta delle carenze in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, che determinano, secondo la giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 30 e n. 87 del 2021, n. 54 del 2020, n. 33 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, inoltre, la norma censurata determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020, che, nell\u0026#8217;ipotesi di datore di lavoro \u0026#171;affetto da patologie o disabilit\u0026#224; che ne limitano l\u0026#8217;autosufficienza\u0026#187; e di dichiarazione di emersione effettuata \u0026#171;per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza\u0026#187;, non richiede alcun requisito reddituale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; parimenti inammissibile perch\u0026#233; la violazione del principio di uguaglianza \u0026#232; denunciata in riferimento ad una norma secondaria, contenuta in un decreto ministeriale, come tale inidonea ad essere assunta a \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale imperniato sull\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Per le ragioni sopra esposte, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in via principale, in riferimento agli artt. 76 Cost. e 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988, e in via subordinata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., vanno dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione e all\u0026#8217;art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Disciplina - Adozione di un decreto interministeriale con cui sono stabilite le modalit\u0026#224; di presentazione dell\u0027istanza di emersione - Fissazione, con il medesimo decreto, dei limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l\u0027instaurazione del rapporto di lavoro - Omessa previsione che, laddove il rigetto della dichiarazione di emersione sia dovuto esclusivamente a fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro, al lavoratore vada comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione o un altro titolo corrispondente alla situazione lavorativa, anche sopravvenuta, che l\u0027interessato riesca a comprovare.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45653","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro - Effetti - Rigetto dell\u0027istanza - Possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione - Omessa previsione - Denunciata violazione di asserita delega legislativa e disparità di trattamento - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Marche, sez. prima, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione e all’art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988, dell’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La questione sollevata in via principale, in riferimento all’art. 76 Cost., è inammissibile perché il giudice \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e ha evocato un parametro manifestamente inconferente, non venendo in rilievo alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale. La questione sollevata, sempre in via principale, in riferimento all’art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988 è inammissibile perché il rimettente ha invocato una norma di legge ordinaria non già come norma interposta rispetto a un parametro costituzionale, bensì direttamente come parametro del giudizio di legittimità costituzionale. Infine, la questione sollevata in via subordinata, in riferimento all’art. 3 Cost., è inammissibile, perché il \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e individuato dal rimettente – l’art. 5, comma 11-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, del d.lgs. n. 109 del 2012 e l’art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020 – si riferisce in parte a presupposto controverso, sul quale sarebbe stato onere del rimettente argomentare, e in parte ad una norma secondaria, come tale inidonea ad essere assunta a \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ePrecedenti: S. 87/2021 - mass. 43843; S 54/2020 - mass. 41658; S. 33/2019 - mass. 42324\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"103","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art103"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"103","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art103"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/07/2020","data_nir":"2020-07-17","numero":"77","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/08/1988","numero":"400","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/08/1988","numero":"400","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43780","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 150/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2997","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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