HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:220 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 2.55075 "namelookup_time" => 0.016078 "connect_time" => 0.017056 "pretransfer_time" => 0.163119 "size_download" => 117669.0 "speed_download" => 46131.0 "starttransfer_time" => 2.47879 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 43274 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 162983 "connect_time_us" => 17056 "namelookup_time_us" => 16078 "pretransfer_time_us" => 163119 "starttransfer_time_us" => 2478790 "total_time_us" => 2550750 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770758001.4587 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:220" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:220 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Tue, 10 Feb 2026 21:13:23 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Tue, 10 Feb 2026 21:13:23 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2021","numero":"220","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"CORAGGIO","redattore":"BUSCEMA","relatore":"BUSCEMA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"05/10/2021","data_decisione":"06/10/2021","data_deposito":"26/11/2021","pubbl_gazz_uff":"01/12/2021","num_gazz_uff":"48","norme":"Art. 1, c. 554° e 849°, della legge 27/12/2019, n. 160, e art. 57, c. 1°, del decreto-legge 26/10/2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 19/12/2019, n. 157.","atti_registro":"ric. 24/2020","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 220\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2021\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 554 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e dell\u0026#8217;art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, promosso dalla Regione Liguria con ricorso spedito per la notificazione il 22 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2020, iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 marzo 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Pietro Piciocchi per la Regione Liguria e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003evista l\u0026#8217;ordinanza istruttoria n. 79 del 9 marzo 2021, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione, che ha disposto l\u0026#8217;audizione del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell\u0026#8217;Istituto per la finanza e l\u0026#8217;economia locale (IFEL) nella camera di consiglio del 24 giugno 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, il Ragioniere generale dello Stato, dott. Biagio Mazzotta, e del Presidente dell\u0026#8217;Istituto per la finanza e l\u0026#8217;economia locale (IFEL), dott. Enrico Ferri, alla presenza dell\u0026#8217;avvocato Pietro Piciocchi per la Regione Liguria e dell\u0026#8217;avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 ottobre 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Pietro Piciocchi per la Regione Liguria e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al reg. ric. n. 24 del 2020, la Regione Liguria, su istanza del Consiglio delle autonomie locali della medesima Regione, ha proposto questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), \u0026#171;in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1, comma 892, L. n. 145/2018\u0026#187;, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione; dell\u0026#8217;art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost.; dell\u0026#8217;art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019 \u0026#232; impugnato nella parte in cui consolida, per gli anni dal 2020 al 2022, il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito non pi\u0026#249; acquisibile a seguito dell\u0026#8217;introduzione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, nella misura complessiva di 300 milioni di euro, anzich\u0026#233; nella misura di 625 milioni di euro, somma ritenuta inizialmente sufficiente a coprire i minori introiti conseguenti all\u0026#8217;abolizione dell\u0026#8217;Imposta municipale unica (IMU) sulla prima casa e all\u0026#8217;introduzione della TASI.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene la ricorrente che l\u0026#8217;ammontare complessivo della quota compensativa IMU-TASI, pari a 625 milioni di euro \u0026#8211; definito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonch\u0026#233; misure volte a garantire la funzionalit\u0026#224; dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, nella legge 2 maggio 2014, n. 68, e ripartita con decreto del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze 6 novembre 2014, secondo i criteri di cui alla nota metodologica del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze 29 luglio 2014 \u0026#8211;, sarebbe stato quantificato tenendo conto del saldo netto tra il fabbisogno totale da finanziare e le risorse disponibili, al fine di ristorare integralmente la perdita di gettito subita dai Comuni a causa delle agevolazioni introdotte dallo Stato, in attuazione del principio di invarianza del gettito, secondo i criteri indicati dall\u0026#8217;art. 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 119 della Costituzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto di successivi interventi normativi, a partire dal 2015 la quota ristorativa destinata ai Comuni sarebbe stata progressivamente ridotta, secondo i seguenti importi: 530 milioni di euro ai sensi dell\u0026#8217;art. 8, comma 10, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuit\u0026#224; dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonch\u0026#233; norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125; 390 milioni di euro ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2016)\u0026#187;; 300 milioni di euro nel 2017, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.P.C.m. 10 marzo 2017, recante \u0026#171;Disposizioni per l\u0027attuazione dell\u0027articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)\u0026#187;, somma confermata anche per il 2018 dall\u0026#8217;art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). L\u0026#8217;art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), invece, \u0026#171;per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033\u0026#187; ha quantificato la quota ristorativa TASI in un contributo pari a 190 milioni di euro, vincolati, peraltro, \u0026#171;al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di propriet\u0026#224; comunale\u0026#187;. A questa somma, l\u0026#8217;art. 1, comma 895-bis, della legge n. 145 del 2018, introdotto dall\u0026#8217;art. 11-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha aggiunto, sempre per il 2019, un ulteriore contributo pari a 110 milioni di euro, cos\u0026#236; portando la quota ristorativa del fondo di solidariet\u0026#224; comunale (FSC) per tale annualit\u0026#224; a 300 milioni di euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa somma, pari a 110 milioni di euro, \u0026#232; stata destinata anche per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall\u0026#8217;art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, sicch\u0026#233;, in definitiva, il contributo ristorativo complessivamente stanziato e oggetto di impugnazione \u0026#232;, per tali annualit\u0026#224;, pari a 300 milioni di euro. Dal 2023 al 2033, invece, sarebbero stanziati solo 190 milioni di euro, peraltro \u0026#8220;vincolati\u0026#8221; alla manutenzione di strade, scuole e altre strutture di propriet\u0026#224; comunale (art. 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, lo Stato, anzich\u0026#233; compensare l\u0026#8217;erosione di un\u0026#8217;entrata propria del Comune con un trasferimento pari al gettito non pi\u0026#249; riscosso, avrebbe drasticamente ridotto i trasferimenti statali \u0026#8211; che avrebbero dovuto invece neutralizzare le perdite di gettito subite \u0026#8211; in violazione del principio di autonomia finanziaria, che implica anche il divieto di cosiddetti \u0026#8220;tagli lineari\u0026#8221; (sono richiamate in proposito, le sentenze di questa Corte n. 103 del 2018 e n. 10 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale contrazione di risorse, unitamente all\u0026#8217;introduzione del vincolo di destinazione (cristallizzato fino al 2033), imporrebbe ai Comuni una contrazione della spesa necessaria per l\u0026#8217;espletamento delle funzioni loro assegnate dalla legge, con ci\u0026#242; ledendo non solo l\u0026#8217;autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119, primo comma, Cost.) e il principio della integrale correlazione fra risorse e funzioni (art. 119, quarto comma, Cost.), ma anche il principio che riconosce e promuove le autonomie locali (art. 5 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Viene altres\u0026#236; impugnato l\u0026#8217;art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevede che \u0026#171;[l]a quota di cui al periodo precedente \u0026#232; incrementata del 5 per cento annuo dall\u0026#8217;anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall\u0026#8217;anno 2030\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, sostanzialmente, dopo aver ridisegnato le percentuali di redistribuzione basate sulla differenza fra capacit\u0026#224; fiscale e fabbisogno standard \u0026#8211; fissandole al quaranta per cento per il 2017 e al quarantacinque per cento per gli anni 2018 e 2019 \u0026#8211; prevede l\u0026#8217;incremento progressivo del cinque per cento annuo a partire dal 2020, modificando cos\u0026#236; l\u0026#8217;originaria scansione temporale fissata dall\u0026#8217;art. 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene il ricorrente che l\u0026#8217;incremento della percentuale di perequazione calibrata sulla differenza tra le capacit\u0026#224; fiscali e i fabbisogni standard \u0026#8211; sebbene pi\u0026#249; graduato rispetto a quanto originariamente previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ossia il quaranta per cento nel 2017, il cinquantacinque per cento nel 2018, il settanta per cento nel 2019, l\u0026#8217;ottantacinque per cento nel 2020 e il cento per cento nel 2021, progressione bloccata per il 2019 ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 921, della legge n. 145 del 2018 \u0026#8211; di fatto attuerebbe e perpetuerebbe una sperequazione fra i Comuni, essenzialmente per tre ragioni: per il carattere sostanzialmente \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221; del FSC; per le modalit\u0026#224; con cui sono calcolate le capacit\u0026#224; fiscali; e per come sono strutturati i fabbisogni standard.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento alla natura orizzontale del FSC, la Regione Liguria sostiene che tanto la legge delega sul federalismo fiscale, quanto la giurisprudenza costituzionale avrebbero affermato la natura \u0026#8220;verticale\u0026#8221; dei fondi perequativi di cui all\u0026#8217;art. 119, terzo comma, Cost.: il fondo perequativo dovrebbe essere alimentato con il solo gettito dei tributi erariali o con trasferimenti diretti dello Stato. Il FSC, invece, tradirebbe la propria vocazione solidaristica a carattere \u0026#8220;verticale\u0026#8221; in quanto \u0026#232; alimentato esclusivamente dai Comuni, attraverso il gettito dell\u0026#8217;imposta municipale propria, e non anche dalla fiscalit\u0026#224; generale, come invece prevede la legge n. 42 del 2009 in riferimento al fondo perequativo per le funzioni fondamentali (art. 13, comma 1, lettera a, della legge n. 42 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale situazione dipenderebbe dal fatto che la componente verticale, finanziata dallo Stato, sarebbe stata annullata dai tagli riconducibili alle misure di concorso alla finanza pubblica previste per i Comuni negli anni compresi fra il 2010 e il 2015, tanto da diventare, dal 2015 ad oggi, un \u0026#8220;trasferimento negativo\u0026#8221;, nel senso che sarebbe il comparto dei Comuni a trasferire risorse allo Stato. Sarebbe cos\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 119, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto ai criteri perequativi, il ricorrente fa notare che i Comuni con maggiori capacit\u0026#224; fiscali contribuiscono maggiormente al FSC e ricevono meno di altri, senza che a tale maggiore contribuzione corrisponda necessariamente una maggiore ricchezza della popolazione del Comune interessato. A riprova della sostenuta irragionevole discriminazione, viene dedotto che, per effetto del sistema di rendita catastale vigente in Italia, i Comuni che hanno aggiornato le rendite catastali presentano una capacit\u0026#224; fiscale maggiore rispetto a quelli che non hanno provveduto in tal senso. Questo meccanismo si riverbererebbe sul valore della quota di contribuzione al FSC \u0026#8211; alla maggiore capacit\u0026#224; fiscale corrisponde, infatti, una maggiore quota di contribuzione al fondo \u0026#8211; che non rifletterebbe, per\u0026#242;, l\u0026#8217;effettiva ricchezza della popolazione dei Comuni. Sarebbe emblematico il caso del Comune di Genova, ma anche di tutti i Comuni liguri in genere, i quali, solo per aver aggiornato i valori catastali, sono i primi in Italia per capacit\u0026#224; fiscale (776 euro pro capite, rispetto ad una media nazionale di 475 euro) e, pertanto, contribuirebbero pi\u0026#249; di quanto ricevono, rispetto ai Comuni che non hanno aggiornato le rendite catastali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto di questa \u0026#8220;distorsione\u0026#8221; del criterio perequativo, ad elevati contributi versati non corrisponderebbe un adeguato livello di risorse disponibili, e verrebbero cos\u0026#236; contraddetti i principi della certezza delle risorse e del finanziamento integrale delle funzioni con le risorse attribuite, di cui all\u0026#8217;art. 119, primo e quarto comma, Cost., con conseguente violazione anche delle prerogative delle autonomie locali di cui all\u0026#8217;art. 5 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl criterio perequativo viene, infine, censurato anche laddove rapporta le capacit\u0026#224; fiscali ai fabbisogni standard, in quanto tale criterio sarebbe insufficiente a misurare l\u0026#8217;effettiva capacit\u0026#224; di un ente di provvedere integralmente all\u0026#8217;esercizio delle funzioni. I fabbisogni standard, secondo la ricorrente, laddove prevedono che l\u0026#8217;unica spesa da considerare per decidere la redistribuzione sia quella per le funzioni fondamentali, prescindendo da altre voci che gravano sui bilanci degli enti locali e che devono trovare comunque soddisfacimento nelle loro capacit\u0026#224; fiscali (si menziona il debito pregresso, anche ereditato da amministrazioni precedenti), non garantirebbero un livello di risorse adeguato per finanziare integralmente le funzioni attribuite agli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Infine, la ricorrente impugna l\u0026#8217;art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, che \u0026#8211; aggiungendo la lettera d-quater) all\u0026#8217;art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016 \u0026#8211; prevede la seguente progressione di incremento del FSC: 100 milioni di euro nel 2020; 200 milioni di euro nel 2021; 300 milioni di euro nel 2022; 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, cos\u0026#236; provvedendo a una progressiva reintegrazione delle risorse venute meno ai sensi dell\u0026#8217;art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI tagli alla dotazione del FSC, introdotti con il menzionato d.l. n. 66 del 2014 e inizialmente circoscritti al triennio 2015-2017, sono stati estesi dapprima al 2018 e poi anche al 2019 (art. 1, comma 921, della legge n. 145 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione Liguria, la disposizione impugnata, anzich\u0026#233; integrare complessivamente le risorse sottratte al FSC dai richiamati tagli, ne prevedrebbe solo una esigua e comunque lenta ricostituzione, arrivando ad integrarle per intero solo dieci anni dopo la loro soppressione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito \u0026#232; richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha giudicato legittimi i \u0026#8220;tagli lineari\u0026#8221; alla duplice condizione: che tali misure prevedano un contenimento complessivo e siano temporanee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la ricorrente, la norma censurata difetterebbe della transitoriet\u0026#224;, poich\u0026#233; protrae per un periodo pi\u0026#249; che doppio i tagli inizialmente disposti per un triennio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMediante un richiamo alle argomentazioni svolte nei precedenti motivi, \u0026#232; poi aggredita la natura sostanzialmente orizzontale del FSC: i \u0026#8220;tagli lineari\u0026#8221; al FSC hanno, infatti, azzerato i trasferimenti statali \u0026#8211; ossia, la sua componente verticale \u0026#8211; e il fondo viene cos\u0026#236; unicamente alimentato dalla quota di IMU prelevata ai Comuni, dal che si lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 119, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione ricorrente, in proposito, cita un documento del Servizio studi della Camera dei deputati del 7 marzo 2018, da cui emergerebbe che la struttura attuale del FSC \u0026#232; a carattere \u0026#171;prevalentemente orizzontale\u0026#187;, poich\u0026#233; risulta \u0026#171;alimentato esclusivamente dai Comuni attraverso il gettito dell\u0026#8217;imposta municipale propria, e non anche dalla fiscalit\u0026#224; generale, come, invece, richiesto dalla legge n. 42 del 2009 in riferimento al fondo perequativo per le funzioni fondamentali\u0026#187;. Nel medesimo documento riportato dalla ricorrente sarebbe, poi, affermato che tale situazione dipende dal fatto che la componente verticale del FSC \u0026#232; stata annullata dai tagli alle risorse introdotti e reiterati negli anni dal legislatore, con la conseguenza che i trasferimenti complessivi (al netto delle compensazioni dei tributi soppressi) risultano negativi, ossia il comparto dei Comuni trasferisce risorse allo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti sarebbe lesa l\u0026#8217;autonomia tributaria degli enti locali, di cui all\u0026#8217;art. 119, primo comma, Cost. nonch\u0026#233; il principio del cosiddetto parallelismo di risorse per lo svolgimento delle funzioni attribuite (art. 119, primo comma, Cost.), cos\u0026#236; ledendo la stessa autonomia riconosciuta dall\u0026#8217;art. 5 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente conclude, pertanto, per la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma/disposizione impugnata con il presente motivo nella parte in cui, anzich\u0026#233; ricostituire, a partire dall\u0026#8217;anno 2020 il fondo di solidariet\u0026#224; comunale nella misura di euro 563,4 milioni, sottratta per effetto dell\u0026#8217;art. 47, comma 8, del d.l. n. 66 del 2014, stabilisce un meccanismo di ricomposizione progressiva che ne consentir\u0026#224; il pieno reintegro solo nel 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con memoria depositata il 10 aprile 2020, si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, la difesa erariale sostiene l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per l\u0026#8217;omessa enunciazione delle ragioni per le quali la legislazione statale impugnata sarebbe idonea a produrre un effetto \u0026#171;diretto ed immediato\u0026#187; sulle prerogative costituzionali riconosciute dalla Costituzione alle Regioni. Secondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, la Regione Liguria avrebbe dovuto quantomeno dimostrare come la \u0026#171;stretta connessione\u0026#187;, in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali si rifletta sulle competenze legislative regionali (in proposito \u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 170 del 2017). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso sarebbe parimenti inammissibile quanto all\u0026#8217;asserita lesione del principio della necessaria correlazione fra risorse a disposizione e svolgimento delle funzioni assegnate, poich\u0026#233; il ricorrente non avrebbe adeguatamente dimostrato come il venir meno delle risorse indispensabili impatti sull\u0026#8217;effettivo e concreto svolgimento delle funzioni degli enti locali, con conseguente difetto di autosufficienza del gravame (sono richiamate, al riguardo, le sentenze di questa Corte n. 127 del 2016, n. 239 del 2015 nonch\u0026#233; n. 36, n. 26 e n. 23 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, poi, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per mancanza di completezza e chiarezza del ricorso, poich\u0026#233; la ricorrente, non avendo dimostrato il rapporto di causalit\u0026#224; esistente fra i tagli subiti dai Comuni e gli impegni di spesa assunti, non avrebbe adeguatamente motivato il pregiudizio derivante dai tagli medesimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti inammissibili sarebbero le censure relative allo squilibrio provocato dalle misure di contenimento della finanza pubblica, poich\u0026#233; l\u0026#8217;onere di dimostrare l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di svolgere i compiti assegnati alla Regione o agli enti locali incombe sulla parte ricorrente (sono in proposito richiamate le sentenze di questa Corte n. 205 e n. 127 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura erariale eccepisce inoltre l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della seconda questione per carenza di interesse ed aberratio ictus perch\u0026#233; \u0026#8211; rispettivamente \u0026#8211; l\u0026#8217;eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata farebbe rivivere quella precedente, che dettava una pi\u0026#249; rapida progressione perequativa, e perch\u0026#233; la disciplina dei criteri di calcolo della capacit\u0026#224; fiscale sarebbe dettata da un\u0026#8217;altra norma, segnatamente l\u0026#8217;art. 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilit\u0026#224; 2013)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene infine eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di tutte le doglianze avanzate dalla ricorrente in riferimento all\u0026#8217;art. 5 Cost., per l\u0026#8217;omessa dimostrazione di come la violazione di questo parametro ridondi sull\u0026#8217;ambito delle competenze legislative delle Regioni (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 251 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ove si accedesse al merito delle questioni, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ne paventa comunque la non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento al primo motivo, lo Stato sostiene che le misure volte a compensare il mancato gettito della TASI non attuerebbero una mera reiterazione dei tagli, quanto piuttosto una loro rimodulazione, e pertanto l\u0026#8217;effetto dell\u0026#8217;asserito vulnus al fabbisogno finanziario sarebbe temperato dalla progressiva riassegnazione delle risorse originariamente trattenute (\u0026#232; richiamata, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 46 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato confuta poi anche il riferimento al contenuto della nota metodologica, poich\u0026#233; essa sarebbe riferita non tanto all\u0026#8217;ammontare delle risorse del fondo compensativo (fissato dall\u0026#8217;art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013) quanto al riparto del fondo stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con riferimento al secondo motivo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che l\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata non muterebbe il sistema di redistribuzione del fondo in questione, tantomeno ne bloccherebbe la progressione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma la difesa statale che, in assenza della disposizione impugnata \u0026#8211; una volta cessata l\u0026#8217;efficacia del regime derogatorio previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 992, della legge n. 145 del 2018, che aveva bloccato per il 2019 l\u0026#8217;incedere della perequazione \u0026#8211; a partire dal 2020 ritroverebbe efficacia il regime stabilito dall\u0026#8217;art. 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; dall\u0026#8217;oggetto del ricorso non sembrerebbe emergere la richiesta di reiterare la deroga introdotta dall\u0026#8217;art. 1, comma 992, della legge n. 145 del 2018, bens\u0026#236; la mera ablazione della norma impugnata, laddove introduce il criterio summenzionato, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato eccepisce dunque l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della doglianza per difetto di interesse, ovvero, alternativamente, la sua non fondatezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti inammissibili, o, in alternativa, non fondate, sarebbero le censure sollevate in riferimento alle diseguaglianze derivanti dall\u0026#8217;applicazione della perequazione calibrata sulla capacit\u0026#224; fiscale e sui fabbisogni standard, poich\u0026#233; la norma impugnata non attiene alla disciplina di tali aspetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Con riferimento al terzo motivo, la difesa dello Stato sostiene la non pertinenza alla vicenda de qua dei principi elaborati da questa Corte in tema di \u0026#8220;tagli lineari\u0026#8221;, poich\u0026#233; la norma impugnata introdurrebbe un graduale aumento delle risorse del FSC e non attuerebbe un mero taglio lineare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri contesta poi la ricostruzione normativa operata dal ricorrente, sostenendo che le asserite riduzioni al FSC non sarebbero \u0026#171;direttamente ricollegabil[i] ai tagli lineari di cui all\u0026#8217;art. 47, comma 8, del D.L. n. 66/2014, anche se di questi si \u0026#232; tenuto \u0026#8220;anche conto\u0026#8221; nella ridefinizione della dotazione del fondo di solidariet\u0026#224; comunale ai sensi del precedente comma 848\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale ammette che una effettiva decurtazione di risorse, protratta anche per il 2019, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 921, della legge n. 145 del 2016, non potrebbe considerarsi costituzionalmente legittima, dal momento che tale taglio era previsto solo fino al 2018, a norma dell\u0026#8217;art. 47, comma 8, del d.l. n. 66 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, per confutare le censure della Regione Liguria, il resistente sostiene che la normativa di riferimento per la dotazione del FSC non sia quella risultante dal d.l. n. 66 del 2014 e sue successive modifiche, ma quella risultante dall\u0026#8217;art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, che ha stabilito per il 2017 la dotazione del FSC pari ad euro 6.197.184.364,87 e, a decorrere dal 2018, una dotazione di euro 6.208.184.364,87.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa conferma della dotazione del FSC \u0026#8220;a regime\u0026#8221; a partire dal 2018 \u0026#8211; secondo la difesa dello Stato \u0026#8211; proverebbe che non vi \u0026#232; stata alcuna decurtazione del fondo in questione, e non verrebbe pertanto in rilievo il carattere della temporaneit\u0026#224; o meno della misura legislativa adottata, ma \u0026#171;esclusivamente il carattere stabile della dotazione del fondo di solidariet\u0026#224; comunale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla asserita natura orizzontale del FSC, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato sostiene che la necessaria natura verticale del fondo perequativo sarebbe riferibile solo al fondo di cui all\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost., e non a quello di cui all\u0026#8217;art. 119, terzo comma, Cost., come si ricaverebbe dalla giurisprudenza costituzionale (sono riportate, in proposito, le sentenze n. 61 del 2018, n. 79 del 2014 e n. 176 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento, invece, alle dedotte sperequazioni generate dall\u0026#8217;applicazione dei criteri della capacit\u0026#224; fiscale e dei fabbisogni standard, secondo il resistente non vi sarebbe prova del danno sub\u0026#236;to, dal momento che per 64 Comuni della Regione Liguria l\u0026#8217;ammontare di risorse attribuite sarebbe superiore a quello derivante dall\u0026#8217;applicazione del solo criterio delle risorse storiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con memoria integrativa del 16 febbraio 2021, la Regione Liguria ha anzitutto ribadito la propria legittimazione a promuovere ricorso per conto degli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA confutazione dell\u0026#8217;eccezione statale sulla mancata dimostrazione della lesione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria derivante dalle norme oggetto di censura, la ricorrente allega alcuni documenti relativi alla ripartizione del FSC nel 2021 per il Comune di Genova (che assorbirebbe oltre l\u0026#8217;80 per cento della quota di FSC assegnata ai Comuni liguri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto ai tagli sulla \u0026#8220;quota ristorativa IMU-TASI\u0026#8221;, la ricorrente allega una Tabella riferita ai trasferimenti al Comune di Genova che ne proverebbe il \u0026#171;drastico ridimensionamento\u0026#187;, poich\u0026#233; le risorse passano da euro 27.560.641,48 nel 2014, ad euro 13.229.107,91 nel 2021 (circa il 52 per cento in meno), con una perdita di risorse pari a circa 19 milioni di euro, contrazione che non sarebbe compensata da alcun incremento di autonomia tributaria dell\u0026#8217;Ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto agli effetti negativi prodotti dall\u0026#8217;incedere della perequazione calibrata sulla differenza tra capacit\u0026#224; fiscali e fabbisogni standard, il ricorrente allega un prospetto che proverebbe come tale progressione della perequazione abbia prodotto (e sia destinata a produrre, a pieno regime) una consistente contrazione delle risorse per il Comune di Genova, che di fatto riceve in perequazione la met\u0026#224; di quanto versa, con una perdita costante annua dal 2021 in poi di circa 1,6 milioni di euro. Viene pertanto ribadita la censura di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma che \u0026#8211; anzich\u0026#233; mutare il criterio di calcolo della perequazione \u0026#8211; dispone la lenta ma inevitabile progressione di un criterio le cui conseguenze in termini di \u0026#171;shock perequativo\u0026#187; sarebbero gi\u0026#224; acclarate nonch\u0026#233; condivise dallo stesso legislatore statale (ragion per cui la legge impugnata avrebbe disposto un \u0026#8220;rallentamento\u0026#8221; della progressione rispetto al calendario originariamente fissato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene, infine, allegato il prospetto di sintesi del bilancio di previsione del Comune di Genova, da cui emergerebbe che le risorse assegnate alle varie Direzioni dell\u0026#8217;ente dal 2021 al 2023 sono tutte in progressiva diminuzione, a riprova della incidenza dei tagli sull\u0026#8217;esercizio delle funzioni assegnate. In proposito, sarebbe emblematica la flessione negli stanziamenti della Direzione politiche sociali, che dal 2021 al 2023 subiscono una contrazione di risorse del 50 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria nei termini, in cui sostanzialmente ribadisce le eccezioni sollevate e le argomentazioni di non fondatezza prospettate nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nella camera di consiglio del 9 marzo 2021, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come disposto con ordinanza istruttoria n. 79 del 2021, sono stati ascoltati il Ragioniere generale dello Stato e il Presidente dell\u0026#8217;Istituto della finanza e l\u0026#8217;economia locale (IFEL), alla presenza delle parti, le quali, nella successiva udienza pubblica del 5 ottobre 2021, hanno replicato alle affermazioni rilasciate in audizione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al reg. ric. n. 24 del 2020, la Regione Liguria, su istanza del Consiglio delle autonomie locali della medesima Regione, ha proposto questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), \u0026#171;in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1, comma 892, della L. n. 145/2018\u0026#187;, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione; dell\u0026#8217;art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost.; e dell\u0026#8217;art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019 \u0026#232; impugnato nella parte in cui consolida, per gli anni dal 2020 al 2022, il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non pi\u0026#249; acquisibile a seguito dell\u0026#8217;introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, nella misura complessiva di 300 milioni di euro, anzich\u0026#233; nella misura 625 milioni di euro, somma ritenuta inizialmente sufficiente a coprire i minori introiti conseguenti all\u0026#8217;introduzione della TASI nonch\u0026#233; all\u0026#8217;abolizione dell\u0026#8217;Imposta municipale unica (IMU) sulla prima casa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSostiene la Regione ricorrente che lo Stato, anzich\u0026#233; compensare l\u0026#8217;erosione di un\u0026#8217;entrata propria del Comune con un trasferimento pari al gettito non pi\u0026#249; riscosso, avrebbe drasticamente ridotto i trasferimenti statali, in violazione del principio di autonomia finanziaria, che implicherebbe anche il divieto di cosiddetti \u0026#8220;tagli lineari\u0026#8221;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale contrazione di risorse, unitamente all\u0026#8217;introduzione del vincolo di destinazione (cristallizzato fino al 2033), imporrebbe ai Comuni una riduzione della spesa necessaria per l\u0026#8217;espletamento delle funzioni loro assegnate dalla legge, con ci\u0026#242; ledendo non solo l\u0026#8217;autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119, primo comma, Cost.) e il principio dell\u0026#8217;integrale correlazione fra risorse e funzioni (art. 119, quarto comma, Cost.), ma anche il principio che riconosce e promuove le autonomie locali (art. 5 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Viene altres\u0026#236; impugnato l\u0026#8217;art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevede che \u0026#171;[l]a quota [di perequazione calibrata sulla differenza tra le capacit\u0026#224; fiscali e i fabbisogni standard] di cui al periodo precedente \u0026#232; incrementata del 5 per cento annuo dall\u0026#8217;anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall\u0026#8217;anno 2030\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSostiene la ricorrente che l\u0026#8217;incremento della percentuale di perequazione calibrata sulla differenza tra le capacit\u0026#224; fiscali e i fabbisogni standard di fatto attuerebbe e perpetuerebbe una sperequazione fra i Comuni, essenzialmente per tre ragioni: a) per il carattere sostanzialmente \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221; del Fondo di solidariet\u0026#224; comunale (FSC); b) per le modalit\u0026#224; con cui sono calcolate le capacit\u0026#224; fiscali; c) per come sono strutturati i fabbisogni standard.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento alla natura orizzontale del FSC, la Regione Liguria sostiene che la componente verticale, finanziata dallo Stato, di fatto sarebbe stata annullata dai tagli riconducibili alle misure di concorso alla finanza pubblica previste per i Comuni negli anni 2010-2015, tanto che, dal 2015 a oggi, sarebbe il comparto dei Comuni a trasferire risorse allo Stato. Sarebbe cos\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 119, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai criteri perequativi, la ricorrente osserva che i Comuni con maggiori capacit\u0026#224; fiscali contribuirebbero maggiormente al FSC ma riceverebbero meno di altri, senza che a tale maggiore contribuzione corrisponda necessariamente una maggiore ricchezza della popolazione del Comune interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA riprova dell\u0026#8217;asserita irragionevole discriminazione, viene dedotto che, per effetto del sistema vigente, i Comuni che hanno aggiornato le rendite catastali presenterebbero una capacit\u0026#224; fiscale maggiore rispetto a quelli che non hanno provveduto in tal senso. Questo meccanismo si riverbererebbe sul valore della quota di contribuzione al FSC \u0026#8211; alla maggiore capacit\u0026#224; fiscale corrisponderebbe, infatti, una maggiore quota di contribuzione al fondo \u0026#8211; che non rifletterebbe, per\u0026#242;, l\u0026#8217;effettiva ricchezza della popolazione dei Comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di questa \u0026#8220;distorsione\u0026#8221; del criterio perequativo, a elevati contributi versati non corrisponderebbe un adeguato livello di risorse disponibili, e verrebbero pertanto contraddetti i principi della certezza delle risorse e del finanziamento integrale delle funzioni con i fondi attribuiti, di cui all\u0026#8217;art. 119, primo e quarto comma, Cost., con conseguente violazione anche delle prerogative delle autonomie locali di cui all\u0026#8217;art. 5 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Infine, il ricorrente impugna l\u0026#8217;art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, che \u0026#8211; aggiungendo la lettera d-quater) all\u0026#8217;art. 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) \u0026#8211; prevede la seguente progressione di incremento del FSC: 100 milioni di euro nel 2020; 200 milioni di euro nel 2021; 300 milioni di euro nel 2022; 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro a decorrere dal 2024, cos\u0026#236; provvedendo a un progressivo recupero delle risorse venute meno per effetto dei tagli praticati nel 2014 dall\u0026#8217;art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProtraendo per un periodo pi\u0026#249; che doppio le riduzioni inizialmente disposte per un triennio, la norma impugnata confliggerebbe con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di \u0026#8220;tagli lineari\u0026#8221;, i quali sarebbero legittimi alla duplice condizione che prevedano un contenimento complessivo e che siano temporanei.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, i \u0026#8220;tagli lineari\u0026#8221; al FSC avrebbero azzerato i trasferimenti statali \u0026#8211; ossia, la componente verticale \u0026#8211; e il fondo sarebbe unicamente alimentato dalla quota di IMU prelevata ai Comuni, dal che discenderebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 119, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe decurtazioni cos\u0026#236; descritte sarebbero pertanto lesive dell\u0026#8217;autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119, primo comma, Cost.), i quali sarebbero parimenti penalizzati nella dotazione di risorse necessarie all\u0026#8217;integrale soddisfacimento delle funzioni loro attribuite (art. 119, quarto comma, Cost.), con conseguente compromissione delle loro stesse prerogative costituzionali (art. 5 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Devono essere anzitutto disattese le eccezioni d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1. \u0026#8211; Pi\u0026#249; precisamente, a parere dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la stretta connessione tra le attribuzioni regionali e quelle spettanti alle autonomie locali non sussisterebbe in re ipsa, ma necessiterebbe di una dimostrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale eccezione \u0026#232; priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale nei confronti di una legge dello Stato pu\u0026#242; essere promossa dalle Regioni su iniziativa del Consiglio delle autonomie locali (organo consultivo regionale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 123 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha peraltro progressivamente ampliato il menzionato potere d\u0026#8217;iniziativa regionale (ex multis, sentenze n. 196 del 2004 e n. 533 del 2002) e, a partire dal 2009, ha affermato che \u0026#171;le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale\u0026#187; (sentenza n. 298 del 2009), in quanto \u0026#171;la stretta connessione [\u0026#8230;] tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali\u0026#187; (sentenza n. 195 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Altrettanto non fondata \u0026#232; l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnativa promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 5 Cost., per l\u0026#8217;omessa dimostrazione di come la violazione di questo parametro ridondi sull\u0026#8217;ambito delle competenze legislative della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl filtro della ridondanza \u0026#232; stato richiamato dalla giurisprudenza di questa Corte a fronte di impugnazioni proposte dalle Regioni in riferimento a parametri non competenziali, ritenute \u0026#171;ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: in primo luogo, la ricorrente deve individuare gli ambiti di competenza regionale \u0026#8211; legislativa, amministrativa o finanziaria \u0026#8211; incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali, appunto, trovano fondamento le proprie competenze in tesi indirettamente lese; in secondo luogo, l\u0026#8217;illustrazione del cosiddetto vizio di\u0026#160;ridondanza\u0026#160;non dev\u0026#8217;essere apodittica, bens\u0026#236; adeguatamente motivata, in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all\u0026#8217;oggetto regolato dalla legge statale\u0026#187;\u0026#160;(sentenza n. 187 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, tuttavia, l\u0026#8217;art. 5 Cost., lungi dall\u0026#8217;essere un parametro non competenziale, nella parte in cui riconosce e promuove le autonomie locali, \u0026#232; per contro la norma costituzionale che sta alla base delle competenze riconosciute alle Regioni e agli enti locali dal Titolo V, Parte II, della Costituzione. Di qui la possibilit\u0026#224; per le Regioni di dedurne la violazione nei giudizi in via principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;eccepita inammissibilit\u0026#224; per carenza di interesse al ricorso, l\u0026#8217;Avvocatura generale sostiene che l\u0026#8217;eventuale caducazione della norma impugnata (nella specie, l\u0026#8217;art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito) non muterebbe l\u0026#8217;incedere del sistema perequativo, bens\u0026#236; lo aggraverebbe a danno degli enti locali, poich\u0026#233; tornerebbe in vigore il previgente regime di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016 \u0026#8211; sostituito dalla disposizione impugnata \u0026#8211; il quale prevedeva una pi\u0026#249; rapida progressione della perequazione fondata sulla differenza fra capacit\u0026#224; fiscali e fabbisogni standard (perequazione al cento per cento delle capacit\u0026#224; fiscali-fabbisogni standard gi\u0026#224; dal 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione evoca il tema della reviviscenza delle norme, rispetto al quale questa Corte ha chiarito, con giurisprudenza costante, che tale fenomeno \u0026#232; circoscritto a casi tassativi, coincidenti con le ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni (ex multis, sentenze n. 10 del 2018 e n. 218 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, la norma impugnata non dispone la mera abrogazione di un\u0026#8217;altra, ma ne sostituisce il contenuto. Pertanto, l\u0026#8217;eventuale caducazione della stessa non produrrebbe l\u0026#8217;effetto di far tornare in vita quella precedente, dal che la non fondatezza dell\u0026#8217;eccezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Con riferimento all\u0026#8217;eccepita inammissibilit\u0026#224; per cosiddetta aberratio ictus, poich\u0026#233; gli effetti lamentati dalla ricorrente \u0026#8211; derivanti dall\u0026#8217;applicazione, come criterio perequativo, del rapporto fra le capacit\u0026#224; fiscali e i fabbisogni standard \u0026#8211; non sarebbero imputabili alla norma impugnata, ma ad altra disposizione, individuata dal resistente nell\u0026#8217;art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2013)\u0026#187;, occorrono alcune brevi precisazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito, viene impugnato nella parte in cui prevede l\u0026#8217;incremento della percentuale di perequazione, calibrata sulla differenza tra le capacit\u0026#224; fiscali e i fabbisogni standard, del cinque per cento annuo, fino al raggiungimento del cento per cento nel 2030.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal tenore letterale della disposizione emerge che essa sostituisce l\u0026#8217;art. 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016 con una norma di contenuto diverso, quanto alla progressione delle percentuali di perequazione (sia nelle cifre che nei tempi), e, al contempo, \u0026#224;ncora tale progressione perequativa al criterio della differenza fra le capacit\u0026#224; fiscali e i fabbisogni standard, ossia al criterio oggetto di censura della ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, l\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata perch\u0026#233; il ricorrente ha correttamente individuato la norma di legge relativa ai criteri perequativi: per l\u0026#8217;appunto, l\u0026#8217;art. 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016 e non l\u0026#8217;art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale, invece, ha trovato applicazione sino alla determinazione del FSC relativo all\u0026#8217;anno 2016; di conseguenza, dal 1\u0026#176; gennaio 2017 il riferimento normativo per i criteri di riparto del FSC \u0026#232; l\u0026#8217;art. 1, commi 449 e seguenti, della legge n. 232 del 2016. Ne discende l\u0026#8217;insussistenza della eccepita aberratio ictus. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, il ricorso sarebbe inammissibile perch\u0026#233; la ricorrente non avrebbe adeguatamente dimostrato come il venir meno delle risorse impatti sull\u0026#8217;effettivo e concreto svolgimento delle funzioni assegnate, con conseguente difetto di autosufficienza del gravame; nonch\u0026#233; per mancanza di completezza e chiarezza, perch\u0026#233; la ricorrente \u0026#8211; non avendo comprovato il rapporto di causalit\u0026#224; esistente fra i tagli subiti dai Comuni e gli impegni di spesa assunti \u0026#8211; non avrebbe adeguatamente motivato il pregiudizio derivante dai tagli medesimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo questa Corte ha in pi\u0026#249; occasioni ricordato che l\u0026#8217;autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa e che sono pertanto ammesse anche riduzioni delle risorse disponibili, \u0026#171;purch\u0026#233; tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi\u0026#187; (sentenza n. 83 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 155 del 2020). Ha inoltre ulteriormente precisato che \u0026#171;grava sul ricorrente l\u0026#8217;onere di provare l\u0026#8217;irreparabile pregiudizio lamentato\u0026#187; (ex plurimis, sentenza n. 76 del 2020), onere peraltro soggetto a gradazioni, a seconda che debba essere valutato ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del ricorso o della sua fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, secondo la pi\u0026#249; recente giurisprudenza di questa Corte, sotto il profilo dell\u0026#8217;onere di allegazione ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, \u0026#232; sufficiente una motivazione che chiarisca \u0026#171;l\u0026#8217;incidenza della misura introdotta dal legislatore statale sulle risorse destinate a tali funzioni\u0026#187; (sentenza n. 137 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto premesso, bench\u0026#233; l\u0026#8217;Avvocatura generale rivolga l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; all\u0026#8217;intero ricorso, la valutazione sulla sua fondatezza deve essere rapportata alle singole impugnative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla prima, relativa all\u0026#8217;art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, la ricorrente ha assolto all\u0026#8217;onere di allegazione su di essa gravante, poich\u0026#233; appare ictu oculi che il contributo posto a carico dello Stato dalla norma impugnata a titolo di quota ristorativa del minor gettito relativo a IMU e TASI (110 milioni di euro) \u0026#232; notevolmente ridotto rispetto alla somma originariamente individuata dallo Stato medesimo a titolo compensativo (625 milioni di euro), quantificata sul saldo netto tra il fabbisogno da finanziare e le risorse disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa cospicua contrazione della somma trasferita dallo Stato \u0026#232; di per s\u0026#233; in grado di sostenere le potenzialit\u0026#224; lesive in relazione allo svolgimento delle funzioni assegnate e quindi di consentire l\u0026#8217;esame nel merito della questione (ex multis, sentenze n. 137 del 2018, n. 188 del 2015 e n. 88 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla seconda impugnativa, relativa all\u0026#8217;art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito, l\u0026#8217;eccezione \u0026#232; parimenti non fondata, poich\u0026#233; la ricorrente ha allegato una documentazione da cui \u0026#232; agilmente individuabile la differenza (positiva) fra le quote di FSC versate in perequazione e quelle ricevute. Peraltro, la denuncia non si rivolge esclusivamente alla compressione delle risorse rispetto alle funzioni da svolgere, quanto piuttosto e, soprattutto, all\u0026#8217;irragionevolezza della scelta di non considerare fra i criteri di calcolo delle capacit\u0026#224; fiscali l\u0026#8217;aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto il ricorso, sul punto, deve ritenersi sufficientemente motivato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, infine, alla terza impugnativa, relativa all\u0026#8217;art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, la ricorrente individua in modo preciso l\u0026#8217;ammontare di contributo statale al FSC decurtato (563,4 milioni di euro), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;esatto importo di cui si censura la sproporzione in relazione al quantum originariamente sottratto (100 milioni di euro, per il 2020). In questo caso, peraltro, viene lamentata anche la protrazione dei tagli del contributo statale al FSC, per una durata pi\u0026#249; che doppia rispetto a quanto originariamente previsto. La valutazione circa la fondatezza degli argomenti svolti a suo sostegno appartiene perci\u0026#242; al sindacato di merito, onde il rigetto della eccepita inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Deve poi rilevarsi d\u0026#8217;ufficio che la ricorrente impugna l\u0026#8217;art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019 \u0026#171;in combinato disposto\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), trascurando che per la seconda norma/tale disposizione sono decorsi i termini perentori per l\u0026#8217;impugnazione davanti a questa Corte (art. 127, secondo comma, Cost. e art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953), che ha avuto modo di chiarire come sia inammissibile il ricorso che integri un tentativo di aggiramento dei termini di decadenza per l\u0026#8217;impugnazione di leggi ritenute costituzionalmente illegittime (ex multis, sentenze n. 39 del 2020 e n. 160 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale rilievo, peraltro, non mina l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione afferente al solo art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, in relazione alla quale l\u0026#8217;oggetto della doglianza \u0026#232; l\u0026#8217;insufficiente stanziamento di risorse a titolo ristorativo per il 2020, quantificato dalla norma impugnata in 110 milioni di euro, che, pur sommandosi al pregresso e consolidato stanziamento di 190 milioni di euro, sono ritenuti comunque insufficienti, a fronte degli originari 625 milioni di euro individuati come ammontare da ristorare. Ci\u0026#242; trova conferma anche nel tenore letterale della delibera a impugnare della Giunta regionale, che individua come norma lesiva esclusivamente l\u0026#8217;art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, laddove \u0026#8220;consolida\u0026#8221; a titolo ristorativo la cifra di 300 milioni di euro, somma che rappresenta esclusivamente il risultato finanziario delle due disposizioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Prima di accedere al merito, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, l\u0026#8217;art. 1, comma 848, della legge n. 160 del 2019 \u0026#232; stato abrogato dall\u0026#8217;art. 1, comma 793, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 1, comma 791, della legge n. 178 del 2020, ha previsto due incrementi progressivi della dotazione del FSC, vincolati a due diverse finalit\u0026#224;. Il successivo comma 792 ha inserito tale modifica nella legge n. 232 del 2016, aggiungendo all\u0026#8217;art. 1, comma 449, le lettere d-quinquies) e d-sexies). Infine, il comma 793 ha espressamente abrogato l\u0026#8217;art. 1, commi 848 e 850, della legge n. 160 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto delle descritte modifiche, gli incrementi al FSC dall\u0026#8217;anno 2021 al 2024, oggetto di impugnazione con il terzo motivo del ricorso, sono stati abrogati e sostituiti dagli incrementi vincolati di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 791 e 792, della legge n. 178 del 2020, nei seguenti termini: 215.923.000 euro per l\u0026#8217;anno 2021, 254.923.000 euro per l\u0026#8217;anno 2022, 299.923.000 euro per l\u0026#8217;anno 2023, 345.923.000 euro per l\u0026#8217;anno 2024, 390.923.000 euro per l\u0026#8217;anno 2025, 442.923.000 euro per l\u0026#8217;anno 2026, 501.923.000 euro per l\u0026#8217;anno 2027, 559.923.000 euro per l\u0026#8217;anno 2028, 618.923.000 euro per l\u0026#8217;anno 2029 e 650.923.000 euro annui a decorrere dal 2030, per lo sviluppo e l\u0026#8217;ampliamento dei servizi sociali comunali; nonch\u0026#233; 100 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2022, 150 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2023, 200 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2024, 250 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, finalizzati all\u0026#8217;aumento del numero di posti disponibili negli asili nido comunali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, occorre rilevare che l\u0026#8217;impugnato art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019 ha trovato applicazione per il 2020, sicch\u0026#233; in relazione a tale annualit\u0026#224; la censura deve essere esaminata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento al periodo successivo, a partire dal 2021, occorre verificare se le modifiche introdotte dalla legge n. 178 del 2020 presentino i caratteri che \u0026#8211; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; consentono il trasferimento della questione sulla nuova norma, in forza \u0026#171;del principio di effettivit\u0026#224; della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d\u0026#8217;azione\u0026#187; (ex multis, sentenze n. 44 del 2018 e n. 80 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini del trasferimento, infatti, occorre verificare se lo ius superveniens non sia satisfattivo per la ricorrente, abbia carattere marginale, ovvero non sia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, in grado di alterarne la portata precettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, le modifiche apportate dalla legge n. 178 del 2020, se da un lato non appaiono satisfattive per la ricorrente (in quanto rinviano solo al 2025 la ricostituzione nel FSC delle risorse sottratte nel 2014), al contempo, per\u0026#242;, non sono dotate di quella marginalit\u0026#224; in grado di escludere una diversa portata precettiva della disposizione modificata. L\u0026#8217;inserimento del doppio vincolo di destinazione ora gravante sugli enti locali depone, infatti, per la natura di innovazione sostanziale (ex plurimis, sentenza n. 137 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sussistono, pertanto, le condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consentono di trasferire la questione sulla norma sopravvenuta, altrimenti supplendosi impropriamente all\u0026#8217;onere di impugnazione (ex multis, sentenze n. 40 del 2016, n. 17 del 2015 e n. 138 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Al fine di una corretta valutazione del merito, \u0026#232; necessaria una sia pur breve ricostruzione della disciplina normativa del FSC, sulla cui evoluzione hanno inciso le difficolt\u0026#224; e i ritardi nell\u0026#8217;attuazione del federalismo fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl FSC \u0026#232; stato istituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all\u0026#8217;art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), il quale era alimentato da trasferimenti statali e da compartecipazioni al gettito di tributi erariali (sentenza n. 129 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto all\u0026#8217;assetto del Fondo sperimentale di riequilibrio, il FSC presentava \u0026#8211; almeno in origine \u0026#8211; una natura mista (orizzontale e verticale), in quanto veniva alimentato prevalentemente dai Comuni mediante la trattenuta di una parte del gettito standard derivante dall\u0026#8217;IMU e da una quota minoritaria di risorse trasferite dallo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul FSC cos\u0026#236; strutturato, a partire dal 2010, si sono riversati i tagli determinati dalle misure di finanza pubblica a carico dei Comuni, che hanno inciso sulle risorse effettivamente disponibili, erodendo completamente la componente verticale del FSC. Inoltre, l\u0026#8217;abolizione dell\u0026#8217;IMU e della TASI sull\u0026#8217;abitazione principale e le molteplici modifiche normative che hanno riguardato la prima imposta hanno contemporaneamente ridotto il gettito dei tributi locali. La dotazione del FSC \u0026#232; stata tuttavia corrispondentemente incrementata dallo Stato al fine di garantire le risorse necessarie a compensare i Comuni delle minori entrate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto congiunto di queste misure l\u0026#8217;attuale struttura del FSC \u0026#8211; fatta eccezione per la menzionata quota compensativa destinata al ristoro delle minori entrate di IMU e TASI \u0026#8211; \u0026#232; divenuta interamente orizzontale, tanto da determinare, dal 2015 al 2020, un \u0026#8220;trasferimento negativo\u0026#8221;, nel senso che \u0026#232; il comparto dei Comuni a trasferire risorse allo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttualmente, la disciplina a regime del FSC \u0026#232; dettata dall\u0026#8217;art. 1, commi da 446 a 452, della legge n. 232 del 2016, che fissa la dotazione complessiva (comprensiva della quota ristorativa di IMU e TASI e della quota generale) del FSC per il 2020 in 6.213,7 milioni di euro; per il 2021 in 6.616,5 milioni di euro; per il 2022 in 6.855,5 milioni di euro; per il 2023 in 6.980,5 milioni di euro; per il 2024 in 7.306,5 milioni di euro; per il 2025 in 7.401,5 milioni di euro; per il 2026 in 7.503,5 milioni di euro; per il 2027 in 7.562,5 milioni di euro; per il 2028 in 7.620,5 milioni di euro; per il 2029 in 7.679,5 milioni di euro e a decorrere dal 2030 in 7.711,5 milioni di euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020 (Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidariet\u0026#224; comunale 2020) dispone che la quota ristorativa di IMU e TASI \u0026#232; pari a 3.753,3 milioni di euro e che, invece, la componente tradizionale e destinata alla perequazione ammonta a 2.768,8 milioni di euro ed \u0026#232; finanziata unicamente dal 22,43 per cento dell\u0026#8217;IMU versata dai Comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruiti i tratti essenziali della disciplina e dell\u0026#8217;evoluzione della dotazione del FSC, \u0026#232; possibile esaminare il merito delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La Regione Liguria anzitutto impugna l\u0026#8217;art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, laddove prevede l\u0026#8217;assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non pi\u0026#249; acquisibile dalla TASI, in luogo di 625 milioni di euro originariamente individuati dall\u0026#8217;art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013. La norma impugnata comporterebbe un\u0026#8217;irragionevole compressione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria degli enti locali, anche perch\u0026#233; comprometterebbe lo svolgimento delle funzioni fondamentali assegnate ai Comuni, violando cos\u0026#236; il principio costituzionale che garantisce agli enti locali le risorse necessarie all\u0026#8217;integrale finanziamento delle funzioni attribuite (art. 119, quarto comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Ragioniere generale dello Stato ha riferito nell\u0026#8217;audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 che il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una ridefinizione, calcolata sulla base delle effettive perdite di gettito subite, rispetto al precedente regime IMU e allo sforzo fiscale esercitabile sulla nuova TASI, importo pari a circa 340 milioni di euro, e non pi\u0026#249; a 625 milioni di euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di questo ricalcolo, la differenza fra quanto effettivamente perso dai Comuni e quanto assegnato dallo Stato a titolo di contributo ristorativo ammonterebbe a circa 40 milioni di euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ridimensionamento \u0026#8211; determinato dal fatto che lo Stato, con la disposizione impugnata, assegna complessivamente 300 milioni di euro, a fronte di un \u0026#8220;ricalcolo\u0026#8221; di effettiva perdita di gettito pari a 340 milioni di euro \u0026#8211; consentirebbe di affermare che le riduzioni oggetto d\u0026#8217;impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eComunque, il ricorrente non fornisce prova che la riduzione in questione abbia impattato significativamente sulle finanze locali, soprattutto in relazione all\u0026#8217;ammontare complessivo del fondo ristorativo (pari a 3.767,45 milioni di euro) e alla mancata ricostruzione del complessivo sistema di trasferimenti in favore degli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, questa Corte ha precisato che le norme incidenti sull\u0026#8217;assetto finanziario degli enti territoriali \u0026#171;non possono essere valutate in modo \u0026#8220;atomistico\u0026#8221;, ma solo nel contesto della manovra complessiva, che pu\u0026#242; comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle Regioni e degli enti locali\u0026#187; (sentenza n. 83 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento al rapporto tra funzioni da finanziarie e risorse, questa Corte ha, infatti, chiarito che la riassegnazione di queste ultime \u0026#171;\u0026#232; priva di qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle modalit\u0026#224;, all\u0026#8217;entit\u0026#224; e ai tempi, rimesse al legislatore statale\u0026#187; (sentenza n. 83 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa non fondatezza della questione peraltro non esime questa Corte dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonch\u0026#233; \u0026#171;il nucleo invalicabile di garanzie minime\u0026#187; per rendere effettivi tali diritti (ex multis, sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva i LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (ex multis, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesivit\u0026#224; dei tagli sub\u0026#236;ti), l\u0026#8217;adempimento di questo dovere dello Stato appare, peraltro, particolarmente urgente anche in vista di un\u0026#8217;equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, in legge 1\u0026#176; luglio 2021, n. 101.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La ricorrente denuncia altres\u0026#236; la progressione dei criteri perequativi che concorrono alla ripartizione del FSC, calibrata sulla differenza fra capacit\u0026#224; fiscali e fabbisogni standard (art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sperequazione provocata dai criteri oggetto d\u0026#8217;impugnazione produrrebbe un\u0026#8217;illegittima compressione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria degli enti locali, tale da incidere sulle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni loro assegnate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Occorre ricordare che l\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 119 della Costituzione), e l\u0026#8217;art. 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, definiscono il sistema di calcolo e di aggiornamento annuale della capacit\u0026#224; fiscale e demandano a un decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze l\u0026#8217;adozione della stima e della nota metodologica della capacit\u0026#224; fiscale, i cui risultati confluiscono nei d.P.C.m. di riparto del FSC impugnabili, se del caso, dinanzi al giudice competente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure della ricorrente lamentano la mancanza di un meccanismo correttivo che consideri gli effetti dell\u0026#8217;aggiornamento dei valori catastali (rispetto ai quali i Comuni italiani si sono mossi in ordine sparso).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente, non considerare il divario esistente tra i valori di mercato e i valori catastali degli immobili produrrebbe un\u0026#8217;irragionevole penalizzazione per quei Comuni che hanno aggiornato le rendite catastali degli immobili (quali, asseritamente, i Comuni liguri) e premierebbe con la perequazione quelli che presentano ancora valori di rendita obsoleti, senza alcuna correlazione con il reale valore di mercato dell\u0026#8217;immobile e, pertanto, con il livello di ricchezza della popolazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Tanto premesso, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 119, quarto comma, Cost., le funzioni degli enti territoriali devono essere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi tre commi del medesimo art. 119 Cost., attraverso un criterio perequativo trasparente e ostensibile, in attuazione dei principi fissati dall\u0026#8217;art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di censurare la disposizione normativa che ancorava i criteri di riparto della riduzione dei fondi perequativi \u0026#171;alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE [Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici]\u0026#187; (sentenza n. 129 del 2016). In quel caso, il criterio individuato dal legislatore \u0026#232; stato valutato irrazionale perch\u0026#233; \u0026#171;si presta[va] a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano pi\u0026#249; servizi, a prescindere dalla loro virtuosit\u0026#224; nell\u0026#8217;impiego delle risorse finanziarie. [\u0026#8230;] Il criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi non \u0026#232; dunque illegittimo in s\u0026#233; e per s\u0026#233;; la sua illegittimit\u0026#224; deriva dall\u0026#8217;essere parametro utilizzato in via principale anzich\u0026#233; in via sussidiaria, vale a dire solo dopo infruttuosi tentativi di coinvolgimento degli enti interessati attraverso procedure concertate o in ambiti che consentano la realizzazione di altre forme di cooperazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata con l\u0026#8217;odierno ricorso, per contro, non risulta affetta dall\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; che ha indotto questa Corte a dichiarare costituzionalmente illegittimi i criteri di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio con la sentenza n. 129 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, i dati emersi \u0026#8211; tanto in sede di audizione del 24 giugno 2021, quanto dalla documentazione depositata \u0026#8211; sugli effetti in termini di \u0026#171;shock perequativo\u0026#187; subiti da circa 4100 enti in conseguenza della ridistribuzione del FSC, confermano la presenza di criticit\u0026#224; nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali criticit\u0026#224; peraltro hanno origine non tanto dalla norma impugnata, ma rappresentano soprattutto la conseguenza di una situazione di fatto, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. La lamentata sperequazione, infatti, da un lato, discende da tale mancato adeguamento in numerose realt\u0026#224; comunali, che di fatto determina irrazionali differenziazioni, dall\u0026#8217;altro \u0026#232; amplificata dal carattere meramente orizzontale che aveva assunto il FSC. Ci\u0026#242; che determina il rigetto della prospettata questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Infine, la Regione Liguria impugna l\u0026#8217;art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; La disamina della questione deve preliminarmente tenere in considerazione gli effetti prodotti dallo ius superveniens, da cui consegue, per quanto si \u0026#232; in precedenza evidenziato, la necessit\u0026#224; di circoscrivere le doglianze all\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2020, rispetto alla quale la norma impugnata ha trovato applicazione, prevedendo un contributo dello Stato al FSC pari a 100 milioni di euro in luogo di 563,4 milioni di euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente, la riduzione dei trasferimenti statali al FSC comporterebbe un\u0026#8217;irragionevole compressione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria degli enti locali, nonch\u0026#233; la violazione dell\u0026#8217;art. 119, terzo e quarto comma, Cost., poich\u0026#233; il fondo avrebbe assunto un carattere interamente orizzontale, compromettendo anche la clausola di salvaguardia relativa al cosiddetto parallelismo fra funzioni e risorse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome segnalato anche dalla Corte dei conti, le somme attribuite dalla norma impugnata rappresentano una progressiva restituzione della quota \u0026#8220;verticale\u0026#8221; del fondo, quota che era stata completamente sottratta dall\u0026#8217;art. 47 del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, a titolo di concorso degli enti locali al risanamento delle finanze pubbliche (Corte dei conti, sezione autonomie, Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, Esercizi 2019-2020, deliberazione n. 11 del 2021). Tale decurtazione, circoscritta originariamente al triennio 2015-2017, \u0026#232; stata dapprima estesa dal legislatore al 2018 e successivamente prorogata al 2019. Per effetto della norma impugnata il taglio viene progressivamente restituito, fino alla reintegrazione integrale di quanto originariamente sottratto solo nel 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; Tanto premesso, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome emerso in sede di audizione del 24 giugno 2021 e confermato dalla documentazione successivamente depositata, le somme stanziate per il FSC 2020 e i criteri di riparto di cui al d.P.C.m. 26 maggio 2020 sono stati oggetto di specifica intesa, in sede di Conferenza Stato-citt\u0026#224; ed autonomie locali del 30 gennaio 2020 (Intesa sull\u0026#8217;individuazione dei Comuni beneficiari e la definizione dei criteri e delle modalit\u0026#224; di riparto dell\u0026#8217;incremento di 100 milioni di euro, per l\u0026#8217;anno 2020, del Fondo di solidariet\u0026#224; comunale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBench\u0026#233; tale circostanza non precluda il diritto a ricorrere per la tutela delle proprie competenze e attribuzioni costituzionali, il raggiungimento dell\u0026#8217;intesa nel caso di specie assume un particolare valore, perch\u0026#233; rappresenta l\u0026#8217;inizio della graduale ricostituzione della componente verticale di risorse del FSC a disposizione degli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo senso, la norma impugnata segna una netta soluzione di continuit\u0026#224; rispetto alla fase dei tagli lineari e inaugura il progressivo ripristino dell\u0026#8217;ammontare originario del FSC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; come in precedenza evidenziato, le norme incidenti sull\u0026#8217;assetto finanziario degli enti territoriali \u0026#171;[n]ella prospettiva, in precedenza evidenziata, per cui le norme incidenti sull\u0026#8217;assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo \u0026#8220;atomistico\u0026#8221;, ma solo nel contesto della manovra complessiva, questa Corte ha sostenuto, con riferimento al rapporto tra funzioni da finanziare e risorse, che la riassegnazione di queste ultime \u0026#171;\u0026#232; priva di qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle modalit\u0026#224;, all\u0026#8217;entit\u0026#224; e ai tempi, rimesse al legislatore statale\u0026#187; (sentenza n. 83 del 2019). Con riferimento al rapporto tra funzioni da finanziarie e risorse, la Corte ha, infatti, sostenuto che la riassegnazione di queste ultime \u0026#171;\u0026#232; priva di qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle modalit\u0026#224;, all\u0026#8217;entit\u0026#224; e ai tempi, rimesse al legislatore statale\u0026#187; (sentenza n. 83 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, nella valutazione complessiva della questione, deve altres\u0026#236; considerarsi che, nell\u0026#8217;ambito degli stanziamenti previsti durante l\u0026#8217;emergenza da COVID-19, l\u0026#8217;art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo per destinare risorse aggiuntive ai Comuni, finalizzato al finanziamento delle funzioni degli enti locali, pari complessivamente a 3,5 miliardi di euro in relazione alla possibile perdita di entrate locali connessa all\u0026#8217;emergenza sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, l\u0026#8217;art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato di ulteriori 1,67 miliardi di euro detto fondo speciale per il 2020, portandolo a un ammontare complessivo di circa 5,17 miliardi di euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn aggiunta a quanto stanziato per il 2020, la legge n. 178 del 2020 ha provveduto all\u0026#8217;integrazione del fondo per le funzioni degli enti locali anche per il 2021, stanziando complessivamente 500 milioni di euro da ripartire fra Comuni (450 milioni di euro), Citt\u0026#224; metropolitane e Province (50 milioni di euro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo proposito, in sede di audizione, il Ragioniere generale dello Stato ha precisato che le risorse destinate a ristorare gli enti locali delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all\u0026#8217;emergenza sanitaria/epidemiologica da COVID-19 ammontano complessivamente a circa 15,6 miliardi di euro per il 2020 e 4,9 miliardi di euro per il 2021. Peraltro, sempre il Ragioniere generale dello Stato ha chiarito che tali risorse sono state distribuite secondo criteri articolati, che tengono conto delle specificit\u0026#224; dei territori, e che sono definiti da tre note metodologiche adottate con altrettanti decreti del Ministro dell\u0026#8217;interno, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, rispettivamente del 16 luglio, dell\u0026#8217;11 novembre e del 14 dicembre 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve pertanto rilevarsi che la disposizione impugnata si inserisce in un contesto complessivo di ripristino dei trasferimenti erariali agli enti territoriali, sovvenendo in parte anche ai tagli imposti negli anni della crisi finanziaria, dal che il rigetto della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossa, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20211126114744.pdf","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Legge di bilancio 2020 - Attribuzione ai Comuni, per gli anni dal 2020 al 2022, per il ristoro del gettito non pi\u0026#249; acquisibile a seguito dell\u0027introduzione della TASI di cui al c. 639 dell\u0027art. 1 della legge n. 147 del 2013, di un contributo complessivo di 300 milioni di euro.\r\nDisposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili - Disposizioni in materia di enti locali - Previsione di un incremento del 5 per cento annuo, a partire dall\u0027anno 2020 sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall\u0027anno 2030 della percentuale di perequazione a valere quale criterio di distribuzione delle risorse del Fondo di solidariet\u0026#224; comunale tra i Comuni.\r\nDestinazione, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidariet\u0026#224; comunale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44293","titoletto":"Legge - In genere - Annullamento di disposizioni abrogatrici - Reviviscenza delle disposizioni abrogate - Condizioni. (Classif. 141001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa reviviscenza delle norme è fenomeno circoscritto a casi tassativi, coincidenti con le ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 10/2018 - mass. 39714\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, avente ad oggetto l\u0027art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., la norma impugnata dalla Regione Liguria non dispone la mera abrogazione di un\u0027altra, ma ne sostituisce il contenuto. Pertanto, l\u0027eventuale caducazione della stessa non produrrebbe l\u0027effetto di far tornare in vita quella precedente, dal che la non fondatezza dell\u0027eccezione di inammissibilità).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44294","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"26/10/2019","data_nir":"2019-10-26","numero":"124","articolo":"57","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-10-26;124~art57"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/12/2019","data_nir":"2019-12-19","numero":"157","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44294","titoletto":"Enti locali - In genere - Autonomia finanziaria - Possibili riduzioni delle risorse disponibili - Limiti - Divieto di irreparabile pregiudizio delle funzioni - Gradazione dell\u0027onere della prova - Valutazione non atomistica delle manovre incidenti sulle finanze degli enti territoriali. (Classif. 095001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa; sono pertanto ammesse anche riduzioni delle risorse disponibili, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi. Grava comunque sul ricorrente l\u0027onere di provare l\u0027irreparabile pregiudizio lamentato, onere peraltro soggetto a gradazioni, a seconda che debba essere valutato ai fini dell\u0027ammissibilità del ricorso o della sua fondatezza, e che per essere adempiuto è sufficiente una motivazione che chiarisca l\u0027incidenza della misura introdotta dal legislatore statale sulle risorse destinate a tali funzioni (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 76/2020 - mass. 43279; S. 137/2018 - mass. 41372\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe norme incidenti sull\u0027assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo \"atomistico\", ma solo nel contesto della manovra complessiva, che può comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle Regioni e degli enti locali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 83/2019 - mass. 42072; S. 188/2015 - mass. 38541\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44295","numero_massima_precedente":"44293","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44295","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Possibile trasferimento della questione - Condizioni - Modifiche non satisfattive e marginali - Necessità di salvaguardare l\u0027onere di impugnazione, quale espressione del principio di tutela delle parti. (Classif. 111012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d\u0027azione, per trasferire la questione sulla nuova norma occorre verificare se lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e non sia satisfattivo per la ricorrente, abbia carattere marginale, ovvero non sia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, in grado di alterarne la portata precettiva. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 44/2018 - mass. 39910; S. 80/2017 - mass. 41289; S. 40/2016 - mass. 38747; S.17/2015 - mass. 38235; S. 138/2014 - mass. 37945\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, le modifiche apportate dalla legge n. 178 del 2020 alla legge n. 160 del 2019 - con l\u0027abrogazione dei commi 848 e 850 dell\u0027art. 1, la previsione di due incrementi progressivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, FSC, e la modifica della legge n. 232 del 2016 - se da un lato non appaiono satisfattive per la Regione Liguria ricorrente, che ha impugnato il comma 848 della legge n. 160 del 2019, al contempo, però, non sono dotate di quella marginalità in grado di escludere una diversa portata precettiva della disposizione modificata, per cui non sussistono le condizioni che consentono di trasferire la questione sulla norma sopravvenuta, altrimenti supplendosi impropriamente all\u0027onere di impugnazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44296","numero_massima_precedente":"44294","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44296","titoletto":"Giudizio costituzionale - Termini processuali - Termine di decadenza per l\u0027impugnazione di leggi - Inammissibilità delle impugnazioni successive al suo spirare (nella specie: relativamente all\u0027impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033). (Classif. 111008).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ inammissibile il ricorso che integri un tentativo di aggiramento dei termini di decadenza per l\u0027impugnazione di leggi ritenute costituzionalmente illegittime, previsti dall\u0027art. 127, secondo comma, Cost. e dall\u0027art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 39/2020 - mass. 42296; S. 160/2009 - mass. 33449\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell\u0027art. 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018, relativamente all\u0027impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033, perché sono decorsi i termini perentori per l\u0027impugnazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44297","numero_massima_precedente":"44295","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2018","data_nir":"2018-12-30","numero":"145","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"892","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44297","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell\u0027introduzione della TASI - Attribuzione agli stessi, per gli anni dal 2020 al 2022, di un contributo complessivo di 300 milioni di euro, anziché di 625 milioni di euro - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell\u0027autonomia finanziaria degli enti locali e dei principi dell\u0027integrale correlazione fra risorse e funzioni e della promozione delle autonomie locali - Non fondatezza delle questioni - Necessità che il legislatore statale definisca i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), stante il suo perdurante ritardo. (Classif. 036004).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell\u0027art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, laddove prevede l\u0027assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo di 625 milioni di euro originari. Il Ragioniere generale dello Stato ha riferito - nell\u0027audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021 - che il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una ridefinizione, per cui la differenza fra quanto effettivamente perso dai Comuni e quanto assegnato dallo Stato a titolo di contributo ristorativo ammonterebbe a circa 40 milioni di euro. Tale ridimensionamento consentirebbe di affermare che le riduzioni oggetto d\u0027impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP); né il ricorrente fornisce prova che la riduzione in questione abbia impattato significativamente sulle finanze locali. La non fondatezza della questione peraltro non esime la Corte costituzionale dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 62/2020 - mass. 43127\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44298","numero_massima_precedente":"44296","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"554","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44298","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) - Strumento di svolgimento dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni - Loro definizione - Dovere in capo allo Stato, anche ai fini dell\u0027autonomia finanziaria degli enti territoriali e di equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Classif. 216007).","testo":"I LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali; oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subìti), l\u0027adempimento del dovere dello Stato di una loro definizione appare particolarmente urgente anche in vista di un\u0027equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il d.l. n. 59 del 2021, come conv. Il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell\u0027autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 197/2019 - mass. 41883, S. 117/2018 - mass. 41263\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44299","numero_massima_precedente":"44297","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44299","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Redistribuzione - Calcolo della quota di perequazione, calibrata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard - Fissazione delle percentuali di incremento, dal 2020 al 2030 - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dei principi della certezza delle risorse e del finanziamento integrale delle funzioni con i fondi attribuiti e delle prerogative delle autonomie locali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dell\u0027art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., nella parte in cui prevede la progressione dei criteri perequativi che concorrono alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), calibrata sulla differenza fra capacità fiscali e fabbisogni standard. La disposizione impugnata non risulta affetta da irrazionalità benché i dati emersi - tanto in sede di audizione del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021, quanto dalla documentazione depositata - sugli effetti in termini di shock perequativo subiti da circa 4100 enti, in conseguenza della ridistribuzione del FSC, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 129/2016 - mass. 38895\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44300","numero_massima_precedente":"44298","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"26/10/2019","data_nir":"2019-10-26","numero":"124","articolo":"57","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-10-26;124~art57"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/12/2019","data_nir":"2019-12-19","numero":"157","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44300","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Determinazione della progressione di incremento, ristorativa dei tagli precedenti - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell\u0027autonomia finanziaria degli enti locali e delle loro prerogative costituzionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dell\u0027art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019 - la cui disamina, per effetto dello \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e di cui alla legge n. del 2020, va circoscritta alle doglianze all\u0027annualità 2020 -, che prevede le quote di progressione di incremento del Fondo di solidarietà comunale (FSC), così provvedendo a un progressivo recupero delle risorse venute meno per effetto dei tagli praticati nel 2014 dall\u0027art. 47, comma 8, e del d.l. n. 66 del 2014, come conv. Come emerso in sede di audizione del 24 giugno 2021 - a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021 - e confermato dalla documentazione successivamente depositata, le somme stanziate per il FSC 2020 e i criteri di riparto di cui al d.P.C.m. 26 maggio 2020 sono stati oggetto di specifica intesa, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 gennaio 2020, segnando così una netta soluzione di continuità rispetto alla fase dei tagli lineari e inaugurando il progressivo ripristino dell\u0027ammontare originario del FSC, anche tenendo conto degli incrementi degli stanziamenti previsti durante l\u0027emergenza da COVID-19 dall\u0027art. 106 del d.l. n. 32 del 2020, come conv., che ha istituito un fondo per destinare risorse aggiuntive ai Comuni, ulteriormente integrato dall\u0027art. 39, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020.","numero_massima_precedente":"44299","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"849","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41645","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 220 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"867","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44120","autore":"Aru S.","titolo":"Il procedimento di determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni” nell’ambito del regionalismo differenziato","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44119_2021_220.pdf","nome_file_fisico":"220-2021_Aru.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42512","autore":"Casilli G.","titolo":"Verso la necessaria determinazione dei LEP: la Cabina di regia governativa, tra “pre-intese” e DDL “Calderoli”","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42511_2021_220.pdf","nome_file_fisico":"220-2021_Casilli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43606","autore":"Cavasino E.","titolo":"L’art. 119, comma 3o, Cost. resta ancora «sospeso». Accertata ma non dichiarata l’incostituzionalità dei vincoli di destinazione al fondo di solidarietà comunale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42524","autore":"Di Maria R.","titolo":"La procedura per la attuazione del c.d. “regionalismo differenziato”: dalla marginalizzazione delle assemblee elettive e degli Enti locali, alla perplessa definizione dei l.e.p.","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42523_2021_220.pdf","nome_file_fisico":"220-2021_Di Maria.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42469","autore":"Grossi V.P., M. Tuozzo","titolo":"L’attuazione della Missione 6 – Salute del PNRR in Campania: un’occasione di rilancio o la premessa per una nuova crisi?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43609","autore":"Guella F.","titolo":"La Corte precisa sulla natura ordinaria della perequazione nel Fondo di solidarietà comunale, con un rifiuto di sentenza «sostitutiva di allocazione» e un monito a ri-razionalizzare il sistema","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42513","autore":"Ladu M., Spadacini L.","titolo":"La nozione costituzionale di livello essenziale delle prestazioni tra potestà normativa e autonomia finanziaria delle Regioni","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42512_2021_220.pdf","nome_file_fisico":"220-2021_Spadacini-Ladu.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45178","autore":"Leo L.","titolo":"Giurisprudenza costituzionale e \"questioni tecniche\": i poteri istruttori della Consulta dopo \"l\u0027apertura alla società civile\"","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.amministrazioneincammino.luiss.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45177_2021_220.pdf","nome_file_fisico":"135_2024+altre_Leo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"43534","autore":"Napolitano G. M.","titolo":"LEP, perequazione e federalismo fiscale: la Corte si astiene ma richiama il Parlamento","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"761","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43533_2021_220.pdf","nome_file_fisico":"71_2023+1_Napolitano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41971","autore":"Napolitano G. M.","titolo":"Finalmente livelli essenziali delle prestazioni sociali? La legge di bilancio 2022 tra ambiguità e nuovi sviluppi","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittiregionali.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41971_2021_220.pdf","nome_file_fisico":"220_2021_Napolitano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45254","autore":"Pallante F.","titolo":"Diritto ala salute e spesa sanitaria","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"703","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41822","autore":"Rivosecchi G.","titolo":"La tutela dei principi della finanza locale nella giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto e società","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.266","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44113","autore":"Tarli Barbieri G.","titolo":"Alcune notazioni sparse sul disegno di legge “Calderoli” per l’attuazione dell’autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116, comma 3, Cost.","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44112_2021_220.pdf","nome_file_fisico":"237-2022+220-2021_Tarli-Barbieri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|