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Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante \u0026#171;Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimit\u0026#224; sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)\u0026#187;, che, rispettivamente, sostituiscono l\u0027art. 3, comma 1, e modificano l\u0027art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 14 successivo e iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2002. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003eVisto\u003c/I\u003e l\u0027atto di costituzione della Regione Toscana; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003eudito\u003c/I\u003e nell\u0027udienza pubblica dell\u002711 novembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003euditi\u003c/I\u003e l\u0027avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0027avvocato Mario Loria per la Regione Toscana. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ricorso notificato il 6 dicembre 2002 e depositato il successivo 14 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato i commi 1 e 3 dell\u0027art. 1 della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante \u0026#171;Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimit\u0026#224; sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)\u0026#187;: il comma 1, limitatamente alla parte in cui sostituisce l\u0027art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002; il comma 3, in quanto modifica l\u0027art. 5, comma 5, della medesima legge regionale n. 2 del 2002. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Nel sollevare le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, il ricorrente, rappresentato dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, osserva preliminarmente che la legge regionale n. 2 del 2002 era stata oggetto di ricorso di fronte alla Corte costituzionale, e che in pendenza di quel giudizio - concluso con l\u0027ordinanza n. 15 del 2003 - la Regione, \u0026#171;con lodevole apertura alla leale cooperazione\u0026#187;, aveva approvato la nuova legge n. 35 del 2002, apportando diverse modifiche alla disciplina allora censurata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tra queste modifiche, quelle concernenti l\u0027art. 3, comma 1 - che, nel nuovo testo, affida al Difensore civico regionale l\u0027esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti dalla legge statale o regionale, disciplinando il modo di esercizio del potere (che deve avvenire previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e con successiva nomina di un commissario \u003cI\u003ead acta\u003c/I\u003e) -, e l\u0027art. 5, comma 5 - il quale, nel nuovo testo, dispone che in caso di vacanza dell\u0027ufficio del Difensore civico, i poteri in questione siano esercitati \u0026#171;in via transitoria\u0026#187; dal Presidente della Giunta regionale -, contrasterebbero, tuttavia, con gli stessi parametri costituzionali invocati nel precedente giudizio, e segnatamente con gli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003ep\u003c/I\u003e), e 120, secondo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.1. - L\u0027insieme di queste disposizioni, e in particolare l\u0027art. 120, secondo comma, della Costituzione, demanderebbe alla legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza di potest\u0026#224; legislativa della Regione in materia di controlli sostitutivi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A suffragio della sussistenza di questa riserva statale di attuazione dell\u0027art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo i principi di sussidiariet\u0026#224; e di leale collaborazione, si porrebbero (\u003cI\u003ea\u003c/I\u003e) la \u0026#171;continuit\u0026#224; testuale\u0026#187; dei due periodi dell\u0027unitario secondo comma dell\u0027art. 120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (\u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) le \u0026#171;solenni disposizioni\u0026#187; contenute nell\u0027art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dell\u0027autonomia degli enti territoriali), (\u003cI\u003ec\u003c/I\u003e) l\u0027assegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli \u0026#171;organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt\u0026#224; metropolitane\u0026#187; [art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003ep\u003c/I\u003e), della Costituzione], (\u003cI\u003ed\u003c/I\u003e) la \u0026#171;cogente esigenza\u0026#187; di una disciplina unitaria - o perlomeno fortemente coordinata - delle modalit\u0026#224; di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dall\u0027individuazione dell\u0027organo chiamato a disporre l\u0027intervento sostitutivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Questi rilievi condurrebbero a interpretare l\u0027espressione contenuta nell\u0027art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la \u0026#171;legge\u0026#187; definisce le citate procedure di esercizio dei poteri sostitutivi, alla stregua di una riserva alla fonte legislativa statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.2. - Il ricorrente osserva inoltre che nel quadro costituzionale delineato si sarebbe collocato l\u0027art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalit\u0026#224; degli enti locali), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75, che sopprime il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, e che non potrebbe valere, a sostegno della normativa regionale censurata, la circostanza che anche la vigente legislazione statale [art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0027ordinamento degli enti locali)] attribuisce al Difensore civico regionale, a mezzo di commissario \u003cI\u003ead acta\u003c/I\u003e dallo stesso nominato, poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori, poich\u0026#233; comunque la disposizione regionale censurata produrrebbe l\u0027effetto innovativo derivante dalla sostituzione - in contrasto con i parametri costituzionali invocati - di una specifica disposizione statale con una norma regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.3. - Sotto altro aspetto, si rileva che la disciplina degli interventi sostitutivi non potrebbe neppure essere qualificata come normativa \u0026#171;di chiusura\u0026#187; rispetto alle disposizioni legislative o amministrative regionali che stabiliscono obblighi rimasti inadempiuti o comunque non osservati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.4. - Infine, \u0026#171;in via logicamente subordinata\u0026#187;, si sottolinea che lo statuto della Regione Toscana non parrebbe consentire l\u0027attribuzione al Difensore civico regionale di funzioni \u0026#171;di tanto spessore\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Nel giudizio cos\u0026#236; promosso si \u0026#232; costituita la Regione Toscana, che ha chiesto una pronuncia di inammissibilit\u0026#224; o di infondatezza del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - Nell\u0027imminenza dell\u0027udienza di trattazione, la Regione Toscana ha depositato una memoria in cui, ribadendo l\u0027infondatezza del ricorso governativo, si sottolinea come la legge regionale n. 35 del 2002 ora impugnata, recando modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002, fosse stata approvata dalla Regione proprio per tenere conto di quanto rilevato dal Governo nel precedente ricorso contro la legge n. 2 sotto il profilo della competenza a disciplinare il potere sostitutivo nei confronti degli enti nella materia della finanza locale, e in relazione al principio di coordinamento con la finanza pubblica (da ci\u0026#242; l\u0027abrogazione dell\u0027art. 4 della precedente legge). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La disciplina impugnata non attribuirebbe alcun nuovo potere sostitutivo al Difensore civico regionale, ma si limiterebbe a \u0026#171;confermare\u0026#187; quanto disposto da singole leggi regionali di settore, che tra l\u0027altro assegnerebbero al Difensore civico anche poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali e nei confronti di amministrazioni diverse dagli enti locali, i cui atti non sarebbero pi\u0026#249; soggetti a controllo da parte del co.re.co., data la soppressione di quest\u0027ultimo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto poi al previsto esercizio di poteri sostitutivi attribuiti al Difensore civico da leggi dello Stato, si tratterebbe di previsione puramente attuativo-ricognitiva, comunque necessaria per garantire continuit\u0026#224; nell\u0027azione amministrativa, posto che rilevanti funzioni sarebbero state attribuite da norme statali ai difensori civici regionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4.1. - In generale, la difesa regionale contesta l\u0027assunto di fondo del ricorso, e cio\u0026#232; che il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali spetti esclusivamente al Governo, secondo gli invocati articoli 114, 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003ep\u003c/I\u003e), e 120 della Costituzione: al contrario, si osserva, la disciplina del potere sostitutivo non costituirebbe una materia a s\u0026#233;, ma un aspetto \u0026#171;di chiusura\u0026#187; della regolazione delle diverse materie, e dunque seguirebbe i criteri di ripartizione tra Stato e Regioni delineati dall\u0027art. 117 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Pertanto, nelle materie affidate alla potest\u0026#224; legislativa, esclusiva o concorrente, della Regione, a quest\u0027ultima (con l\u0027esclusione dei casi di diretta intestazione allo Stato di talune funzioni amministrative in applicazione del principio di sussidiariet\u0026#224;) spetterebbe dettare la normativa applicabile, disciplinare i rapporti amministrativi e \u0026#171;allocare\u0026#187; l\u0027esercizio delle funzioni, ci\u0026#242; che attrarrebbe anche la disciplina delle eventuali conseguenze previste in caso di inadempienza o inerzia degli enti locali nell\u0027esercizio delle funzioni conferite, pena la paralisi del sistema. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La disciplina del potere sostitutivo posta con legge regionale, in materie di competenza propria, a fronte di accertate inadempienze indicate nella legge stessa, ovvero di richieste di intervento degli stessi enti locali in ipotesi eccezionali e patologiche, non potrebbe dirsi dunque lesiva di alcuno dei parametri costituzionali invocati dallo Stato: (\u003cI\u003ea\u003c/I\u003e) non dell\u0027art. 114, che - anzi - porrebbe su un piano di parit\u0026#224; tutti gli enti costitutivi della Repubblica; (\u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) non dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003ep\u003c/I\u003e), perch\u0026#233; il potere sostitutivo regionale riguarderebbe solo l\u0027area affidata, \u003cI\u003eratione materiae\u003c/I\u003e, alla legislazione regionale; (\u003cI\u003ec\u003c/I\u003e) non dell\u0027art. 120, che contemplerebbe un potere sostitutivo generale - ma eccezionale - del Governo, connesso a presupposti del tutto particolari, in vista della garanzia dell\u0027unit\u0026#224; stessa del sistema, con una norma che darebbe ora \u0026#171;copertura\u0026#187; costituzionale ai poteri sostitutivi del Governo gi\u0026#224; prima stabiliti dall\u0027ordinamento e giustificati, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, da esigenze unitarie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Che la previsione costituzionale non esaurisca l\u0027intera gamma dei poteri sostitutivi sarebbe, d\u0027altra parte, confermato dalla stessa legislazione statale: ad esempio, dalla disciplina della sostituzione nei confronti degli enti locali in caso di mancata approvazione dei bilanci di previsione (legge n. 75 del 2002, confermata dalla successiva legge 20 maggio 2003, n. 116), che assegna tale potere al Prefetto, in relazione alla materia della finanza degli enti locali. Se fosse vera la premessa del ricorrente, anche queste previsioni poste da norme statali dovrebbero ritenersi incostituzionali, poich\u0026#233; non in linea con quanto disposto dall\u0027art. 120 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dovrebbe, quindi, affermarsi la legittimit\u0026#224; del potere sostitutivo regolato con normative regionali, nelle materie sostanziali di competenza della Regione, fermi restando il necessario rispetto dei principi di leale collaborazione e proporzionalit\u0026#224;, nonch\u0026#233; la salvaguardia della potest\u0026#224; statutaria e regolamentare e dell\u0027autonomia organizzativa degli enti locali: il sindacato di costituzionalit\u0026#224; sulle leggi regionali potrebbe svolgersi, allora, solo di volta in volta, in relazione alla verifica del rispetto dei limiti e dei principi sopra indicati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027interpretazione esposta troverebbe conferma - ad avviso della difesa regionale - anche nella legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u0027adeguamento dell\u0027ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che non conterrebbe alcuna previsione dalla quale desumere l\u0027esclusione della disciplina del potere sostitutivo dall\u0027ambito della legislazione regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4.2. - Sotto un diverso profilo, la difesa regionale contesta, poi, l\u0027affermazione governativa secondo cui lo statuto regionale non ammetterebbe competenze del Difensore civico regionale come quella in questione. A tal riguardo, si sottolinea come lo statuto definisca l\u0027attivit\u0026#224; dell\u0027organo in termini del tutto generici, demandando alla legge regionale la disciplina puntuale, ci\u0026#242; che sarebbe avvenuto con l\u0027attribuzione anche di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali (legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4, recante \u0026#171;Nuova disciplina del Difensore Civico\u0026#187;). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4.3. - Infine, la Regione Toscana sostiene l\u0027impossibilit\u0026#224; di seguire l\u0027impostazione propria del ricorso statale, per le conseguenze inaccettabili che ne deriverebbero: la Regione, infatti, in quanto priva del potere di disciplinare gli interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali, dovrebbe segnalare al Governo, a norma dell\u0027art. 120 della Costituzione, i casi in cui gli enti locali risultassero inadempienti, e sarebbe perci\u0026#242; affidata al Governo la valutazione sulla sussistenza del presupposto di un intervento sostitutivo in base alla norma costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Anche prescindendo dall\u0027appesantimento procedurale, una simile impostazione risulterebbe fortemente lesiva dell\u0027autonomia delle Regioni, in quanto sarebbe il Governo a decidere circa la possibilit\u0026#224; o l\u0027opportunit\u0026#224; di perseguire un determinato obiettivo posto dal legislatore regionale con l\u0027attivazione del potere sostitutivo. Per prevenire una simile conseguenza, la Regione finirebbe dunque per essere indotta a trattenere a s\u0026#233; - in patente dissonanza con il sistema disegnato a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione - l\u0027esercizio di funzioni amministrative reputate di particolare rilievo, con la distorsione del principio di sussidiariet\u0026#224; e con l\u0027accentuazione del criterio di adeguatezza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In definitiva, l\u0027idea che la disciplina del potere sostitutivo sia estranea alla competenza regionale non sarebbe sostenibile, dovendosi al contrario ammetterne la possibilit\u0026#224;, nel quadro dei criteri sopra illustrati, conformemente a quanto espresso nella giurisprudenza costituzionale pi\u0026#249; recente (sentenza n. 313 del 2003), che ha definito presupposti e modi del potere di sostituzione. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dei commi 1 e 3 dell\u0027art. 1 della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante \u0026#171;Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimit\u0026#224; sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)\u0026#187;: il comma 1, limitatamente alla parte in cui sostituisce l\u0027art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002; il comma 3, in quanto modifica l\u0027art. 5, comma 5, della medesima legge regionale n. 2 del 2002. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ad avviso del ricorrente, l\u0027art. 1, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2002 - che, sostituendo l\u0027art. 3, comma 1, della legge n. 2 del 2002, affida al Difensore civico regionale l\u0027esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti dalla legge, statale o regionale, e disciplina il modo di esercizio del potere (che deve avvenire previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e con successiva nomina di un commissario \u003cI\u003ead acta\u003c/I\u003e) -, e l\u0027art. 1, comma 3, della stessa legge n. 35 del 2002 - che modifica l\u0027art. 5, comma 5, della legge n. 2 del 2002, disponendo che, in caso di vacanza dell\u0027ufficio del Difensore civico, i poteri in questione siano esercitati \u0026#171;in via transitoria\u0026#187; dal Presidente della Giunta regionale -, contrasterebbero con gli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003ep\u003c/I\u003e), e 120, secondo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Alla luce di queste disposizioni costituzionali, risulterebbe, infatti, riservata allo Stato la disciplina degli interventi sostitutivi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tale conclusione sarebbe sorretta (\u003cI\u003ea\u003c/I\u003e) dalla \u0026#171;continuit\u0026#224; testuale\u0026#187; dei due periodi dell\u0027unitario secondo comma dell\u0027art. 120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (\u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) dalle \u0026#171;solenni disposizioni\u0026#187; contenute nell\u0027art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dell\u0027autonomia degli enti territoriali), (\u003cI\u003ec\u003c/I\u003e) dall\u0027assegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli \u0026#171;organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt\u0026#224; metropolitane\u0026#187; [art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003ep\u003c/I\u003e), della Costituzione], (\u003cI\u003ed\u003c/I\u003e) dalla \u0026#171;cogente esigenza\u0026#187; di una disciplina unitaria - o perlomeno fortemente coordinata - delle modalit\u0026#224; di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dall\u0027individuazione dell\u0027organo chiamato a disporre l\u0027intervento sostitutivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La disciplina dettata dal legislatore regionale, nel sostituirsi a una specifica disciplina statale, rivelerebbe altres\u0026#236; il suo carattere innovativo, in contrasto con i parametri costituzionali invocati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Infine, sarebbe dubbia la possibilit\u0026#224; di attribuire al Difensore civico regionale, sulla base dello statuto della Regione Toscana, funzioni \u0026#171;di tanto spessore\u0026#187; quali quelle attribuite dalle disposizioni impugnate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La questione \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2.1. - Questa Corte ha gi\u0026#224; affermato che l\u0027art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilit\u0026#224; che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l\u0027esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo a organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell\u0027ente ordinariamente competente (sentenze numeri 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tuttavia, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, da configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni, la legge regionale \u0026#232; tenuta al rispetto di alcuni principi derivanti dall\u0027esigenza di salvaguardare, pur nella sostituzione, il valore costituzionale dell\u0027autonomia degli enti locali. Tra questi principi, rileva nel caso in esame quello secondo il quale l\u0027esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003, n. 342 del 1994, n. 460 del 1989), stante l\u0027attitudine dell\u0027intervento a incidere sull\u0027autonomia costituzionale dell\u0027ente sostituito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2.2. - L\u0027art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2002 non si conforma al principio suddetto, enucleato nelle citate pronunce di questa Corte, e ci\u0026#242; a causa dell\u0027attribuzione del potere di sostituzione nei confronti degli enti locali al Difensore civico regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di pi\u0026#249; ampiamente argomentare (cfr. sentenza n. 112 del 2004), il Difensore civico, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, \u0026#232; titolare, generalmente, di funzioni connesse alla tutela della legalit\u0026#224; e della regolarit\u0026#224; dell\u0027amministrazione, funzioni assimilabili, in larga misura, a quelle di controllo, spettanti - anteriormente all\u0027abrogazione dell\u0027art. 130 della Costituzione - ai comitati regionali di controllo, ai quali tale figura era gi\u0026#224; stata equiparata dall\u0027art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 [ora art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0027ordinamento degli enti locali)] e da alcune leggi regionali successive. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anche nella Regione Toscana, il Difensore civico regionale ha compiti di questo tipo, essendo chiamato, a norma dell\u0027art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico), ad assicurare \u0026#171;la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati\u0026#187; (comma 1), e a intervenire \u0026#171;in caso di ritardo, irregolarit\u0026#224; ed omissione nell\u0027attivit\u0026#224; e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l\u0027effettivo rispetto dei principi di legalit\u0026#224;, trasparenza, buon andamento e imparzialit\u0026#224; dell\u0027azione amministrativa\u0026#187; (comma 2). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La natura del Difensore civico e le funzioni da esso esercitate impediscono dunque la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo. Questi ultimi, infatti, per il loro tradursi in spostamenti eccezionali di competenze, e per la loro incidenza diretta sull\u0027autonomia costituzionalmente garantita di enti politicamente rappresentativi, non possono non provenire dagli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale delle quali essi stessi assumono la responsabilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2.3. - Le medesime ragioni che fondano il contrasto dell\u0027art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2002 con la Costituzione valgono anche per il comma 3 del medesimo art. 1, il quale, nel prevedere la disciplina dell\u0027esercizio dei poteri sostitutivi regionali nel caso di vacanza dell\u0027ufficio del Difensore civico, illegittimamente presuppone in quest\u0027ultimo la titolarit\u0026#224; dell\u0027ordinaria competenza in tema di sostituzione. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e dichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante \u0026#171;Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimit\u0026#224; sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)\u0026#187;, nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002; e dell\u0027art. 1, comma 3, della medesima legge della Regione Toscana n. 35 del 2002, che sostituisce l\u0027art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Il Direttore della Cancelleria \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"28521","titoletto":"Regione toscana - Enti locali - Controlli sugli enti locali - Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori - Attribuzione dell’esercizio di tali poteri al difensore civico regionale - Ricorso del governo - Lesione del valore costituzionale dell’autonomia degli enti locali - Illegittimità costituzionale \u0027in parte qua\u0027.","testo":"È costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002, disciplinando il modo di esercizio del potere sostitutivo da parte del Difensore civico regionale, in quanto la natura e le funzioni di questo soggetto impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo. \r\n\r\n- Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 43, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72 e n. 73/2004; 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