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Ettore GALLO; \r\n Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele \r\n PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, \r\n prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro \r\n FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato \r\n GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e ORDINANZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 418, comma \r\n primo, e 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale, \r\n promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14 \r\n dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il \r\n tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Zamporlini \r\n Ivano, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1991 e pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale \r\n dell\u0027anno 1991; 2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal Giudice \r\n per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel \r\n procedimento penale a carico di Banchetti Sauro, iscritta al n. 169 \r\n del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale \r\n della Repubblica n. 12, prima serie speciale dell\u0027anno 1991; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice \r\n relatore Aldo Corasaniti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e RITENUTO \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e A) che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale \r\n di Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato richiesta \r\n di rinvio a giudizio di Banchetti Sauro ai sensi dell\u0027art. 416 del \r\n codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie sarebbe \r\n stato pi\u0026#249; opportuno, stante l\u0027evidenza della prova, e previo \r\n interrogatorio dell\u0027imputato entro 90 giorni dall\u0027iscrizione nel \r\n registro della notizia di reato, il ricorso, da parte del pubblico \r\n ministero, al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura \r\n penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 (R.O. \r\n n. 169/1991), questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in \r\n riferimento agli artt. 2,3,97 e 101, secondo comma, della \r\n Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, commi quinto e \r\n sesto, del codice di procedura penale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, in particolare, il giudice a quo sottopone a censura: a) \r\n l\u0027art. 418, primo comma, in quanto rende obbligatoria l\u0027udienza \r\n preliminare, inibendo al Giudice per le indagini preliminari ogni \r\n forma di controllo sulla scelta del rito da parte di autorit\u0026#224; \r\n giudiziaria non giudicante ma requirente, mentre al contrario l\u0027art. \r\n 455 del codice di procedura penale consente allo stesso Giudice di \r\n rigettare la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico \r\n ministero; b) l\u0027art. 419, commi quinto e sesto, in quanto subordinano \r\n il rifiuto dell\u0027udienza preliminare alla discrezionalit\u0026#224; \r\n dell\u0027imputato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, ad avviso del giudice remittente, le suindicate \r\n disposizioni contrastano con il principio di eguaglianza e \r\n determinano, inoltre, una macroscopica anomalia, che si traduce in un \r\n \"intasamento qualitativo-quantitativo dell\u0027udienza preliminare\", \r\n cos\u0026#236; ridotta a \"meccanismo rituale obbligato, mero punto di \r\n passaggio per un pressoch\u0026#233; inevitabile rinvio a giudizio in sede \r\n dibattimentale, cessando di essere il filtro selettore di deflazione \r\n dibattimentale\"; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e B) che analoghe questioni lo stesso Giudice per le indagini \r\n preliminari ha sollevato con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990, \r\n nel procedimento penale a carico di Zamporlini Ivano (R.O. n. \r\n 168/1991), motivando con riferimento alle \"specifiche causali di cui \r\n alle allegate ordinanze\"; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che \u0026#232; intervenuto in entrambi gli incidenti il Presidente del \r\n Consiglio dei ministri, rappresentato dall\u0027Avvocatura dello Stato, \r\n chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e CONSIDERATO \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) che quanto alle questioni sub B, poich\u0026#233; l\u0027ordinanza \u0026#232; \r\n motivata, in punto di non manifesta infondatezza e di rilevanza, per \r\n relationem, mediante rinvio ad altri provvedimenti, esse vanno \r\n dichiarate manifestamente inammissibili, secondo la costante \r\n giurisprudenza di questa Corte (ordd. nn. 148, 466 e 521 del 1989); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) che la questione concernente l\u0027art. 419, quinto e sesto \r\n comma, sollevata con l\u0027ordinanza n. 169/1991, del pari va dichiarata \r\n manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, atteso che \r\n non risulta dall\u0027ordinanza che nel giudizio a quo l\u0027imputato avesse \r\n rinunciato all\u0027udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) che, circa la questione concernente l\u0027art. 418, primo comma, \r\n sollevata anch\u0027essa con l\u0027ordinanza n. 169/1991, la denuncia di \r\n violazione dell\u0027art. 2 della Costituzione non \u0026#232; sorretta da alcuna \r\n motivazione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che la denuncia di violazione del principio di eguaglianza (art. \r\n 3 della Costituzione) sembra essere posta, da un lato, fra la \r\n mancanza di poteri del giudice rispetto alla richiesta del pubblico \r\n ministero di rinvio a giudizio, previa udienza preliminare (come \r\n previsto dall\u0027impugnato art. 418, primo comma), e la mancanza di \r\n poteri dello stesso giudice rispetto alla richiesta di giudizio \r\n immediato da parte dell\u0027imputato, previa rinuncia all\u0027udienza \r\n preliminare (art. 419, quinto e sesto comma), e, da altro lato, fra \r\n la vincolativit\u0026#224; della richiesta del pubblico ministero di rinvio a \r\n giudizio, previa udienza preliminare (art. 418, primo comma), e la \r\n sindacabilit\u0026#224;, da parte del giudice, della richiesta del pubblico \r\n ministero di giudizio immediato (art. 455); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che sotto entrambi i profili ora indicati l\u0027ordinanza pone a \r\n raffronto situazioni fra loro non comparabili; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, invero, l\u0027udienza preliminare, in quanto vaglio sulla \r\n sostenibilit\u0026#224; dell\u0027accusa, \u0026#232; oggetto di una garanzia preordinata, \r\n in coerenza con il modello accusatorio del processo, a favore \r\n dell\u0027imputato (la garanzia che non sia sottoposto ad accuse \r\n insostenibili) sicch\u0026#233; si giustifica che l\u0027attuazione della garanzia \r\n si ponga come regola e che, pertanto, la richiesta di rinvio a tale \r\n udienza da parte del pubblico ministero non sia subordinata al \r\n concorso di specifici requisiti, il cui avveramento sia sottoposto a \r\n controllo del giudice (artt. 416 e 418, primo comma); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, peraltro, della garanzia l\u0027imputato, e solo esso, pu\u0026#242; \r\n disporre rinunziandovi (e chiedendo il giudizio immediato), nella \r\n quale ipotesi (art. 419, quinto e sesto comma) la mancata \r\n sottoposizione della richiesta a specifici requisiti e la correlativa \r\n mancanza di controlli da parte del giudice trova giustificazione \r\n nella cennata disponibilit\u0026#224; della garanzia e non d\u0026#224; luogo a \r\n contraddittoriet\u0026#224; alcuna con la disciplina dettata dagli artt. 416 e \r\n 418, primo comma, per la sopra indicata ipotesi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico \r\n ministero (artt. 453, 454 e 455), che \u0026#232; l\u0027esatto opposto della \r\n richiesta dell\u0027imputato ex art. 419, quinto e sesto comma, \r\n presentandosi come postulazione di deroga alla garanzia (udienza \r\n preliminare) preordinata a favore dell\u0027imputato, ragionevolmente \u0026#232; \r\n sottoposta al concorso di specifici presupposti (in primo luogo \r\n l\u0027evidenza della prova), anche qui senza contraddittoriet\u0026#224; alcuna \r\n con la disciplina della contrapposta ipotesi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, in ogni caso, la scelta del rito, di cui qui si tratta, \u0026#232; \r\n rimessa, sempre in coerenza con il modello accusatorio del processo, \r\n alle parti, cio\u0026#232;, a seconda dei casi, al pubblico ministero o \r\n all\u0027imputato, o ad entrambi e non anche al giudice, cui spetta il \r\n controllo dei presupposti l\u0026#224; dove e nei limiti in cui essi sono, \r\n come indicato nelle varie ipotesi dianzi esaminate, richiesti, \r\n laddove il potere del giudice di disporre il giudizio immediato in \r\n ragione della ravvisata evidenza della prova importerebbe il \r\n sostituirsi del giudice alle parti nella scelta stessa; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che le norme impugnate, e le ragioni cui esse si inspirano come \r\n sopra individuate, non urtano contro l\u0027art. 97 della Costituzione, \r\n anche l\u0026#224; dove non riescono a realizzare in concreto la deflazione \r\n dei dibattimenti (in quanto il cennato precetto non impone ad ogni \r\n costo tale deflazione, che d\u0027altronde \u0026#232; fine solo eventuale e \r\n indiretto dell\u0027udienza preliminare), n\u0026#233; tanto meno contro l\u0027art. \r\n 101, secondo comma, della Costituzione, il quale non esclude \r\n presupposti rimessi all\u0027iniziativa delle parti del giudizio penale \r\n n\u0026#233; impone l\u0027unicit\u0026#224; del rito o la riserva al giudice della scelta \r\n fra riti alternativi, scelta che rappresenta punto di equilibrio fra \r\n azione del pubblico ministero e difesa dell\u0027imputato (cfr. Relazione \r\n al progetto preliminare, p. 104); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente \r\n infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. \r\n 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti \r\n alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Riuniti i giudizi: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e \r\n 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, \r\n e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, \r\n sollevate dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale \r\n di Ancona con l\u0027ordinanza n. 168/1991; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, \r\n dell\u0027art. 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, \r\n sollevata dal medesimo giudice con l\u0027ordinanza n. 169/1991; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 3) dichiara manifestamente infondata la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, \r\n dell\u0027art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata \r\n dal medesimo giudice con l\u0027ordinanza n. 169/1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente: GALLO \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e Il redattore: CORASANITI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e Il cancelliere: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il direttore della cancelleria: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"17380","titoletto":"ORD. 256/91 A. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D\u0027UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - MOTIVAZIONE SOLO PER \u0027RELATIONEM\u0027 AD ALTRE ORDINANZE DI REMISSIONE DEL GIUDICE \u0027A QUO\u0027 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"Manifesta inammissibilita\u0027 della questione per essere state motivate \u0027per relationem\u0027 sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza. - O. nn. 148/1989, 466/1989 e 521/1989.","numero_massima_successivo":"17381","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"418","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17381","titoletto":"ORD. 256/91 B. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D\u0027UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA SUBORDINAZIONE DEL RIFIUTO DELL\u0027UDIENZA PRELIMINARE ALLA DISCREZIONALITA\u0027 DELL\u0027IMPUTATO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"Manifesta inammissibilita\u0027 della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall\u0027ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l\u0027imputato avesse rinunziato all\u0027udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.","numero_massima_successivo":"17382","numero_massima_precedente":"17380","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17382","titoletto":"ORD. 256/91 C. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, EX UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - DISCIPLINA DISCRIMINATA RISPETTO ALLA POSSIBILITA\u0027 DELLA RICHIESTA DEL P.M. PER DETTO RITO - PROSPETTATA LIMITAZIONE DEL POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Non sono tra loro comparabili le situazioni relative, da un lato alla mancata previsione, negli impugnati artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, cod.proc.pen., di poteri del giudice rispetto alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, previa udienza preliminare, e di poteri dello stesso giudice rispetto alla richiesta di giudizio immediato da parte dell\u0027imputato, previa rinuncia all\u0027udienza preliminare, e, da altro lato, alla prevista vincolativita\u0027 della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, previa udienza preliminare (art. 418, primo comma), e sindacabilita\u0027, da parte del giudice, della richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato (art. 455). Invero, l\u0027udienza preliminare, in quanto vaglio sulla sostenibilita\u0027 dell\u0027accusa, e\u0027 oggetto di una garanzia preordinata a favore dell\u0027imputato (e pertanto da lui rinunziabile), sicche\u0027 si giustifica che l\u0027attuazione della garanzia si ponga come regola e che la richiesta di rinvio a tale udienza da parte del pubblico ministero o la rinunzia dell\u0027imputato alla stessa udienza non siano subordinate al controllo, quanto all\u0027esistenza dei requisiti, del giudice, controllo che comporterebbe il sostituirsi del giudice alle parti nella scelta loro spettante. Non sussiste percio\u0027 violazione dell\u0027art. 3 Cost., ne\u0027, quindi, dell\u0027art. 97 Cost., in quanto tale precetto non impone ad ogni costo la deflazione dei dibattimenti - che e\u0027 solo un fine indiretto ed eventuale dell\u0027udienza preliminare - ne\u0027 tantomeno dell\u0027art. 101, secondo comma, Cost., il quale non esclude presupposti rimessi all\u0027iniziativa delle parti del giudizio penale ne\u0027 impone l\u0027unicita\u0027 del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi, scelta che rappresenta punto di equilibrio fra azione del pubblico ministero e difesa dell\u0027imputato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, Cost., dell\u0027art. 418, primo comma, cod. proc. pen.).","numero_massima_precedente":"17381","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"418","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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