GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2023/207

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E., con ordinanza del 3 ottobre 2022, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 novembre 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 ottobre 2022, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 625, primo comma, numero 2), del codice penale \u0026#8211; per violazione degli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione \u0026#8211; \u0026#171;nella parte in cui non richiede \u0026#8211; per l\u0026#8217;integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose \u0026#8211; che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l\u0026#8217;integrit\u0026#224; delle persone o delle cose circostanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di dover giudicare su un\u0026#8217;imputazione di tentato furto aggravato da violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede, in relazione ad atti di impossessamento di capi di abbigliamento esposti in un esercizio commerciale, da uno dei quali l\u0026#8217;imputato avrebbe rimosso la placca antitaccheggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Circa la rilevanza delle questioni, il Tribunale di Firenze osserva che, per costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la manomissione del dispositivo antitaccheggio applicato sulla merce in vendita negli esercizi commerciali integra l\u0026#8217;aggravante prevista dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe quindi praticabile un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme, idonea ad adeguare la norma stessa al principio di offensivit\u0026#224;, che il rimettente considera violato in uno al finalismo rieducativo della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Circa la non manifesta infondatezza delle questioni stesse, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta che la circostanza in questione \u0026#232; un\u0026#8217;aggravante ad effetto speciale, \u0026#8211; giunge anzi a definirla aggravante ad effetto \u0026#171;molto speciale\u0026#187; \u0026#8211; poich\u0026#233; ne deriva la quadruplicazione del minimo edittale di pena detentiva del reato-base (due anni di reclusione anzich\u0026#233; sei mesi) e il raddoppio del massimo (sei anni anzich\u0026#233; tre), trattamento sanzionatorio che quindi \u0026#171;incide pesantemente sul bene fondamentale della libert\u0026#224; personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe risulterebbe violato il principio di offensivit\u0026#224;, enucleabile dagli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; al giudice non sarebbe consentito di apprezzare la lesivit\u0026#224; del fatto in concreto, che, nel caso dell\u0026#8217;effrazione della placca antitaccheggio, potrebbe essere inconsistente, atteso \u0026#171;il valore irrisorio del citato dispositivo (al pi\u0026#249;, nell\u0026#8217;ordine di alcuni centesimi di euro)\u0026#187; e \u0026#171;lo strumento utilizzato (una banale tronchesina)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;aggravante in questione non rifletterebbe neppure una maggiore intensit\u0026#224; del dolo, trattandosi di una circostanza di natura oggettiva, n\u0026#233; potendosi comunque evincere una particolare gravit\u0026#224; soggettiva dalla manomissione di un oggetto privo di valore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe del pari violato l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., in quanto l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;aumento di pena per l\u0026#8217;aggravante in questione, \u0026#171;a fronte della rottura di una cosa di valore irrisorio mediante una violenza minimale, determina un trattamento sanzionatorio palesemente sproporzionato e quindi impossibile da accettare come giusto da parte del reo, con conseguente ostacolo alla funzione rieducativa della pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Pertanto, il rimettente chiede un \u0026#171;intervento manipolativo\u0026#187; di questa Corte, \u0026#171;che incida gi\u0026#224; in astratto sulla disposizione normativa, individuando espressamente nell\u0026#8217;offesa ad un bene giuridico uno degli elementi costitutivi dell\u0026#8217;aggravante, s\u0026#236; da imporre la verifica della relativa sussistenza al giudice penale chiamato ad applicare la norma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente deduce che l\u0026#8217;aumento di pena per violenza sulle cose, con riferimento al dispositivo antitaccheggio, non intende tutelare il valore economico dell\u0026#8217;oggetto, ma assicurare che esso possa assolvere la funzione di protezione della merce esposta; essendo il furto un reato contro il patrimonio, neppure potrebbe esigersi che, ai fini dell\u0026#8217;aggravante in questione, dalla condotta di effrazione della placca derivi una situazione di pericolo per l\u0026#8217;integrit\u0026#224; delle persone o delle cose circostanti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 134 del 2022), il Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 625, primo comma, numero 2), cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui non richiede \u0026#8211; per l\u0026#8217;integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose \u0026#8211; che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l\u0026#8217;integrit\u0026#224; delle persone o delle cose circostanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata previsione di questi elementi costitutivi dell\u0026#8217;aggravante porrebbe la norma in contrasto con il principio di offensivit\u0026#224; del reato, desumibile dagli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., e con la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, sotto il profilo del difetto di proporzionalit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di dover giudicare su un\u0026#8217;imputazione di tentato furto aggravato da violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede, relativo all\u0026#8217;impossessamento di un capo di abbigliamento con rimozione del dispositivo antitaccheggio mediante tronchesina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, il notevole inasprimento sanzionatorio determinato dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;aggravante della violenza sulle cose sarebbe ingiustificato sotto il profilo dell\u0026#8217;offensivit\u0026#224;, atteso \u0026#171;il valore irrisorio del citato dispositivo\u0026#187;, il che impedirebbe alla pena di essere percepita come giusta dall\u0026#8217;autore del reato, e quindi di svolgere nei suoi confronti la funzione rieducativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze sollecita pertanto un \u0026#171;intervento manipolativo\u0026#187; di questa Corte, che subordini l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;aggravante in questione alla sussistenza di elementi idonei a garantire la reale offensivit\u0026#224; del fatto circostanziale (quindi, appunto, che la cosa oggetto di violenza abbia \u0026#171;un valore economico apprezzabile\u0026#187; o che la violenza esercitata su di essa comporti \u0026#171;un pericolo per l\u0026#8217;integrit\u0026#224; delle persone o delle cose circostanti\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La norma censurata individua tra le circostanze aggravanti del reato di furto la cosiddetta violenza reale (\u0026#171;se il colpevole usa violenza sulle cose\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nozione di tale tipo di violenza \u0026#232; data dall\u0026#8217;art. 392, secondo comma, cod. pen., dettato a proposito dell\u0026#8217;esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per cui \u0026#171;[a]gli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorch\u0026#233; la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne \u0026#232; mutata la destinazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta nozione comune viene riferita dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; anche alla violenza sulle cose quale aggravante del furto (tra molte, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 9 giugno-5 settembre 2022, n. 32441).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Cos\u0026#236; intesa, la violenza sulle cose, prevista dall\u0026#8217;art. 625, primo comma, numero 2), cod. pen., \u0026#232; una \u0026#8220;violenza-mezzo\u0026#8221;, non fine a se stessa, ma strumento di un reato-fine, che \u0026#232; appunto il furto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl furto aggravato da violenza reale si configura quindi come un reato complesso, a norma dell\u0026#8217;art. 84 cod. pen., in quanto la legge considera aggravante un fatto che gi\u0026#224; di per s\u0026#233; pu\u0026#242; costituire reato, segnatamente il reato di danneggiamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; esclude pertanto il concorso di reati, poich\u0026#233; la violenza reale \u0026#232; in rapporto funzionale con il furto e quindi il danneggiamento resta in quest\u0026#8217;ultimo assorbito (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 febbraio-6 luglio 2022, n. 25953).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Tali rilievi trovano puntuale applicazione nella fattispecie oggetto del giudizio principale, cio\u0026#232; nell\u0026#8217;ipotesi del furto consumato o tentato mediante rimozione della placca antitaccheggio (dispositivo apposto sulla merce, il quale, interagendo con le barriere situate ai varchi di uscita dell\u0026#8217;esercizio commerciale, segnala con un\u0026#8217;emissione acustica che la merce stessa sta per essere portata fuori dall\u0026#8217;esercizio senza essere presentata alla cassa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, per costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, ai fini della configurabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aggravante della violenza sulle cose \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 625, primo comma, numero 2), cod. pen., non \u0026#232; necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla \u003cem\u003eres\u003c/em\u003e oggetto dell\u0026#8217;impossessamento, ben potendo l\u0026#8217;aggravante configurarsi anche quando la violenza sia rivolta allo strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne una pi\u0026#249; efficace difesa, ci\u0026#242; che si verifica appunto in caso di manomissione della placca antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi di uscita (tra tante, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 giugno-5 settembre 2023, n. 36786).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di cassazione rimarca che la violenza sulla cosa esercitata tramite rimozione della placca antitaccheggio ha natura eminentemente funzionale, poich\u0026#233; tale condotta, oltre a determinare sul piano strutturale una trasformazione oggettiva della cosa protetta, privata di una componente essenziale, sotto il profilo funzionale preclude lo scopo difensivo, rendendo inefficace il sistema antifurto (sezione quinta penale, sentenza 5 maggio-16 giugno 2023, n. 26242).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Come osservato dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, l\u0026#8217;impostazione delle questioni sollevate dal Tribunale di Firenze denuncia una mancata considerazione del profilo funzionale, giacch\u0026#233; esse risultano focalizzate sull\u0026#8217;aspetto, in realt\u0026#224; secondario, del valore intrinseco del congegno predisposto a difesa della merce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa questo difetto di impostazione deriva la richiesta del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di integrare gli elementi costitutivi dell\u0026#8217;aggravante con riferimenti invero ultronei, ora inerenti al \u0026#171;valore economico\u0026#187; della cosa oggetto di violenza, ora ad un non meglio specificato \u0026#171;pericolo per l\u0026#8217;integrit\u0026#224; delle persone o delle cose circostanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Occorre allora ribadire che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disposizione censurata attiene al danno funzionale della violenza reale, la quale, come gi\u0026#224; detto, atteggia il furto a reato complesso, intrinsecamente pi\u0026#249; grave del reato semplice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; d\u0026#8217;altronde assunto tradizionale che la circostanza in questione segnali una maggiore gravit\u0026#224; del fatto-reato, tanto sul piano oggettivo, per la pi\u0026#249; severa lesione portata alla \u003cem\u003eres\u003c/em\u003e, quanto su quello soggettivo, per il dolo pi\u0026#249; intenso dell\u0026#8217;autore che usa violenza sulle cose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel prevedere siffatta circostanza aggravante, il legislatore ha dunque esercitato la discrezionalit\u0026#224; che gli compete nella dosimetria penale, senza trasmodare in opzioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; \u0026#8211; alla luce delle superiori considerazioni \u0026#8211; risulta violato il principio di offensivit\u0026#224;, nel duplice significato che questa Corte attribuisce ad esso, come precetto rivolto al legislatore affinch\u0026#233; limiti la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensivit\u0026#224; \u0026#8220;in astratto\u0026#8221;) e come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinch\u0026#233;, nella verifica della riconducibilit\u0026#224; della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest\u0026#8217;ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensivit\u0026#224; \u0026#8220;in concreto\u0026#8221;) (tra molte, sentenze n. 139 del 2023 e n. 211 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Neppure \u0026#232; fondata l\u0026#8217;ulteriore censura formulata dal rimettente in relazione all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., sotto il profilo del difetto di proporzionalit\u0026#224; della pena. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e denuncia infatti la notevole incidenza sul trattamento sanzionatorio del furto dell\u0026#8217;aggravante della violenza sulle cose, da lui icasticamente definita aggravante ad effetto \u0026#171;molto speciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ritiene quindi eccessiva la misura dell\u0026#8217;aggravamento sanzionatorio di cui alla norma censurata. In effetti, l\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario), ha incrementato il minimo edittale della pena detentiva da un anno a due anni di reclusione, oltre ad aumentare l\u0026#8217;entit\u0026#224; della multa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito deve osservarsi che ci\u0026#242; \u0026#232; avvenuto nel quadro di un generale inasprimento sanzionatorio della tutela penale del patrimonio, che ha indotto questa Corte a rilevare come \u0026#171;la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio \u0026#232; ormai diventata estremamente rilevante\u0026#187;, richiedendo perci\u0026#242; \u0026#171;attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato\u0026#187; (sentenza n. 190 del 2020, poi ripresa dalla sentenza n. 117 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel corrispondere a questa indicazione di sistema, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha, tra l\u0026#8217;altro, ampliato lo spazio operativo dell\u0026#8217;esimente per particolare tenuit\u0026#224; del fatto di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., la quale invero \u0026#232; oggi applicabile, ricorrendone gli ulteriori estremi, anche alla fattispecie oggetto del giudizio principale (tentato furto aggravato da violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRichiamate le considerazioni svolte in precedenza in ordine alle peculiari caratteristiche della condotta in questione (punto 3.4.), il sopravvenuto alleggerimento dello statuto normativo del titolo di reato \u0026#8211; cui concorre, seppure su un diverso piano, la procedibilit\u0026#224; a querela introdotta dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022 tramite sostituzione dell\u0026#8217;art. 624, terzo comma, cod. pen. \u0026#8211; induce ad escludere la fondatezza anche della censura in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per tutto quanto esposto, le questioni in scrutinio devono essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 625, primo comma, numero 2), del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 novembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Reato di furto - Circostanze aggravanti - Circostanza aggravante della violenza sulle cose - Mancata previsione, ai fini dell\u0027integrazione di tale circostanza, che la cosa oggetto della violenza abbia un valore economico apprezzabile per quanto modesto, oppure, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l\u0027integrit\u0026#224; 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(Classif. 210021).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., nella parte in cui non richiede – per l’integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose – che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l’integrità delle persone o delle cose circostanti. La c.d. violenza reale, quale aggravante del furto, è una “violenza-mezzo”. Quello aggravato da violenza reale si configura quindi come un reato complesso, tale per cui il danneggiamento resta assorbito nel furto, ben potendo l’aggravante configurarsi anche quando la violenza sia rivolta allo strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne una più efficace difesa, come nel caso di manomissione della placca antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini. Il rimettente non ha considerato tale profilo funzionale, giacché le questioni risultano focalizzate sull’aspetto secondario del valore intrinseco del congegno predisposto a difesa della merce. Nel prevedere siffatta circostanza aggravante, il legislatore ha dunque esercitato la discrezionalità che gli compete nella dosimetria penale, senza trasmodare in opzioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Né è leso il principio di offensività, inteso sia come precetto rivolto al legislatore affinché limiti la repressione penale a fatti che esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”) sia come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinché, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”). Neppure è fondata l’ulteriore censura formulata sotto il profilo del difetto di proporzionalità della pena. Sebbene la novella del 2017 abbia incrementato il minimo edittale della pena detentiva da un anno a due anni di reclusione, oltre ad aumentare l’entità della multa, successivamente il legislatore, nel corrispondere all’indicazione di sistema della Corte costituzionale – per cui la pressione punitiva esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio era diventata estremamente rilevante – con il d.lgs. n. 150 del 2022, ha, tra l’altro, ampliato lo spazio operativo dell’esimente per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., la quale invero è oggi applicabile, ricorrendone gli ulteriori estremi, anche alla fattispecie in esame. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 117/2021 - mass. 43898; S. 190/2020 - mass. 43265\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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