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B. e altri e Ministero della giustizia, con ordinanza del 18 settembre 2024, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di G. B. e altri, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 maggio 2025 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Michele Torre per G. B. e per le altre parti costituite, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 settembre 2024, iscritta al n. 218 del reg. ord. 2024, la Corte d\u0026#8217;appello di Venezia, nella persona del giudice designato ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell\u0026#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di essere investito della decisione sui ricorsi promossi da alcuni ex dipendenti della societ\u0026#224; Vinyls Italia spa, dichiarata fallita dal Tribunale ordinario di Venezia con la sentenza 8 luglio 2013, n. 250, la cui procedura concorsuale \u0026#232; tutt\u0026#8217;ora in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI ricorrenti, ammessi allo stato passivo per crediti di natura retributiva con provvedimenti datati novembre 2013 e gennaio 2016, gi\u0026#224; destinatari di pagamenti parziali (nel 2016 dal fondo di garanzia istituito presso l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale \u0026#8211; INPS \u0026#8211; e nel 2018 a seguito di riparto parziale dell\u0026#8217;attivo), hanno agito per ottenere l\u0026#8217;indennit\u0026#224; prevista dalla legge n. 89 del 2001 per l\u0026#8217;irragionevole durata della procedura concorsuale \u0026#8211; superiore ormai di cinque anni al termine di sei anni, previsto dall\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della medesima legge \u0026#8211; nella misura di euro 2.000 per ogni anno di ritardo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e illustra le vicende relative alla crisi della societ\u0026#224; Vinyls Italia spa, unico produttore nazionale di vinilcloruro, con stabilimenti in localit\u0026#224; Marghera, Porto Torres e Ravenna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; I complessi aziendali dei siti petrolchimici necessitavano di bonifica e messa in sicurezza, sicch\u0026#233; era stato disposto, e pi\u0026#249; volte prorogato, l\u0026#8217;esercizio provvisorio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; per consentire le necessarie operazioni, e il curatore, in mancanza delle risorse necessarie, aveva chiesto l\u0026#8217;intervento della Protezione civile, secondo la procedura prevista dagli artt. 244 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe operazioni di bonifica risultavano ancora in corso nell\u0026#8217;impianto di Porto Torres e, nella relazione del 19 giugno 2024, il curatore aveva dato atto della impossibilit\u0026#224; di prevedere i tempi necessari per la chiusura del fallimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Il rimettente fornisce ulteriori elementi sintomatici della complessit\u0026#224; della procedura in oggetto, precisando che il curatore aveva promosso novantanove cause di revocatoria fallimentare, recuperando oltre 28 milioni di euro (l\u0026#8217;ultimo incasso era avvenuto il 3 maggio 2024, per la cifra di oltre 113 mila euro), mentre risultavano pendenti alcune procedure esecutive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con riferimento alla situazione dei creditori ex dipendenti della societ\u0026#224;, il curatore aveva rappresentato che erano stati integralmente pagati coloro i quali avevano depositato le domande di ammissione al passivo utilizzando il facsimile messo a disposizione dalla curatela. I ricorrenti nel giudizio principale, invece, non avevano inteso utilizzare quel facsimile e, inoltre, avevano commesso errori nella redazione delle domande, con conseguente ritardo nell\u0026#8217;accertamento dei rispettivi crediti e mancato integrale pagamento degli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Tanto premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eprocede all\u0026#8217;esame della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIntrodotto dall\u0026#8217;art. 55, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 89 del 2001 fissa in sei anni la ragionevole durata delle procedure concorsuali. In precedenza, il termine era stato individuato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, sulla base delle pronunce della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, che indicava tale durata in un tempo variabile da cinque a sette anni, a seconda della complessit\u0026#224; della procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Dopo l\u0026#8217;intervento legislativo del 2012, che ha predeterminato la ragionevole durata in sei anni, il giudice dell\u0026#8217;equa riparazione non pu\u0026#242; valutare la complessit\u0026#224; della procedura ai fini dell\u0026#8217;accertamento della ragionevole durata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama numerose pronunce della Corte di cassazione (Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanze 11 dicembre 2023, n. 34460 e 19 ottobre 2022, n. 30794; sesta sezione civile, ordinanze 8 novembre 2021, n. 32409 e 5 novembre 2021, n. 32192), nelle quali \u0026#232; stato affermato che \u0026#232; irragionevole la durata delle procedure concorsuali eccedente il periodo di sei anni, essendo il termine ex art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e perentorio, e si sofferma quindi sulla sentenza n. 36 del 2016 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa citata pronuncia avrebbe chiarito, infatti, che la perentoriet\u0026#224; dei termini di durata predeterminati dal legislatore \u0026#232; desumibile dall\u0026#8217;univocit\u0026#224; di significato dell\u0026#8217;espressione \u0026#171;[s]i considera rispettato il termine\u0026#187;, utilizzata nel comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, anche alla luce dell\u0026#8217;intento del legislatore del 2012 di \u0026#171;sottrarre alla discrezionalit\u0026#224; giudiziaria la determinazione della congruit\u0026#224; del termine, per affidarla invece ad una previsione legale di carattere generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Tuttavia, sottolinea il rimettente, nel giudizio incidentale definito con la sentenza n. 36 del 2016, questa Corte non era stata chiamata a valutare la ragionevolezza della previsione legale di durata di ciascuna tipologia di procedimento, n\u0026#233; la compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 6 CEDU della scelta di sottrarre al giudice la valutazione della complessit\u0026#224; del caso concreto. Su questi aspetti, a suo dire ancora impregiudicati, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e appunta i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, denunciando il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e per irragionevolezza, contrasto con il diritto di difesa e violazione del parametro convenzionale che sancisce il diritto alla ragionevole durata del processo, nell\u0026#8217;interpretazione della Corte EDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La norma censurata sarebbe irragionevole nella parte in cui non permette di considerare i ritardi causati da impedimenti oggettivi, non ascrivibili agli organi della procedura, o comunque riconducibili a soggetti che non fanno parte dell\u0026#8217;organizzazione della giustizia, come sarebbe avvenuto nel caso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza segnerebbe a monte la scelta legislativa di avere accomunato, quanto alla durata, procedure di complessit\u0026#224; diversa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNelle procedure in cui si renda necessario il promovimento di giudizi \u0026#8220;recuperatori\u0026#8221;, che a loro volta possono protrarsi per pi\u0026#249; gradi di giudizio, il rispetto del termine di sei anni sarebbe impossibile \u0026#171;in fatto e in diritto\u0026#187;: anche ipotizzando che la definizione dei giudizi promossi dalla curatela avvenga entro il termine complessivo di ragionevole durata di sei anni, fissato dal comma 2-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel medesimo art. 2, alla curatela non residuerebbe tempo per ultimare la liquidazione dell\u0026#8217;attivo ed effettuare il riparto, senza dire delle eventuali azioni esecutive strumentali all\u0026#8217;effettivo recupero di quanto ottenuto in sede di cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Ulteriormente, sotto il profilo della irragionevolezza, il rimettente sottolinea l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; tra la fissazione del termine perentorio di cui al comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e la disposizione contenuta nel comma 2 dello stesso art. 2, secondo cui, ai fini dell\u0026#8217;accertamento della violazione, il giudice dell\u0026#8217;equa riparazione deve valutare la complessit\u0026#224; del caso, l\u0026#8217;oggetto del procedimento e il comportamento dei soggetti coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl superamento del termine di sei anni renderebbe la durata della procedura sempre e comunque irragionevole (\u0026#232; richiamata Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2056), come conseguenza automatica, cos\u0026#236; svuotando di significato il richiamato comma 2 dell\u0026#8217;art. 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e della pretesa indennitaria dei creditori che lamentino l\u0026#8217;eccessiva durata si risolverebbe, dunque, nel mero calcolo del tempo trascorso tra la data della domanda di insinuazione allo stato passivo e la data del decreto di chiusura del fallimento, ovvero, come avvenuto nel caso in esame, la data del deposito del ricorso ex art. 3 della legge n. 89 del 2001, essendo la procedura ancora aperta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La norma censurata si porrebbe in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 24 Cost., tenuto conto che l\u0026#8217;esigenza degli organi della procedura di rispettare il termine di durata per non incorrere in responsabilit\u0026#224; amministrativa/contabile potrebbe indurre gli stessi a non promuovere giudizi recuperatori, con conseguente pregiudizio dei diritti dei creditori concorsuali. L\u0026#8217;art. 5, comma 4, della legge n. 89 del 2001 prevede che il decreto che accoglie la domanda di indennizzo sia comunicato al Procuratore generale presso la Corte dei conti, ai fini dell\u0026#8217;eventuale avvio del procedimento di responsabilit\u0026#224;, nonch\u0026#233; ai titolari dell\u0026#8217;azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La previsione del termine risulterebbe comunque incompatibile con l\u0026#8217;art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, secondo cui la ragionevolezza della durata del processo deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla sua complessit\u0026#224;, al comportamento delle parti e dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente. Il rimettente richiama alcune pronunce della Corte EDU in cui \u0026#232; affermato che la complessit\u0026#224; del processo \u0026#8211; che pu\u0026#242; essere di fatto e di diritto (sentenza 27 novembre 1991, Kemmache contro Francia) \u0026#8211; deve essere valutata di volta in volta, sulla base delle circostanze concrete (sentenze 12 ottobre 2021, Bara e Kola contro Albania, 24 ottobre 2023, Altius Insurance Ltd contro Cipro e 25 ottobre 2022, Xenofontos e altri contro Cipro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl denunciato contrasto tra la norma interna e la CEDU integrerebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., con l\u0026#8217;interposizione del parametro convenzionale e, pertanto, deve essere risolto da questa Corte (sono richiamate le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007; pi\u0026#249; di recente, le sentenze n. 182 del 2021 e n. 131 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; La situazione descritta, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non potrebbe trovare temperamento nella possibilit\u0026#224;, prevista nell\u0026#8217;art. 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell\u0026#8217;amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 132, che consente la chiusura della procedura malgrado la pendenza di giudizi nei quali essa sia coinvolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn realt\u0026#224;, osserva ancora il rimettente, il legislatore avrebbe dovuto fissare termini di durata differenziati, a seconda della necessit\u0026#224; o non di dare avvio a giudizi recuperatori, oppure prevedere la sottrazione, dalla complessiva durata della procedura, del tempo occorso per definire i giudizi in cui la curatela sia coinvolta, o, ancora, affidare al giudice dell\u0026#8217;equa riparazione il compito di valutare in concreto la complessit\u0026#224; della procedura concorsuale, ai fini dell\u0026#8217;accertamento della violazione del termine di ragionevole durata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con riferimento alla rilevanza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rappresenta che l\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001 avrebbe sicura incidenza sul giudizio principale. Soltanto nell\u0026#8217;ipotesi in cui la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non consente al giudice dell\u0026#8217;equa riparazione di ritenere non irragionevole una durata superiore a sei anni, i ricorsi per equa riparazione oggetto del giudizio principale potrebbero essere rigettati ovvero parzialmente accolti, diversamente imponendosene l\u0026#8217;accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con atto depositato il 20 dicembre 2024 si sono costituiti in giudizio, con unica difesa, alcuni dei ricorrenti nel giudizio principale, per chiedere che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Secondo la difesa delle parti, la durata eccessiva della procedura in oggetto sarebbe stata causata dalla posizione assunta dalla curatela nel giudizio amministrativo pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, finalizzato all\u0026#8217;accertamento del soggetto responsabile della messa in sicurezza e bonifica del sito industriale di Porto Torres (come documentato con allegazioni della difesa). In ogni caso, n\u0026#233; il giudice delegato n\u0026#233; il curatore avrebbero denunciato ritardi nelle operazioni di bonifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Nel merito, le censure del rimettente non sarebbero condivisibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento del legislatore del 2012 avrebbe arginato meritoriamente la valutazione discrezionale del giudice dell\u0026#8217;equa riparazione sulla ragionevole durata del processo presupposto, l\u0026#224; dove una differenziazione del termine a seconda delle attivit\u0026#224; che la curatela sia tenuta a svolgere, e la sottrazione del tempo occorso per definire i giudizi in cui sia coinvolta la curatela dalla complessiva durata della procedura concorsuale, avrebbero come unico effetto la violazione del diritto sancito dall\u0026#8217;art. 2 della legge n. 89 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa valutazione, di volta in volta, di quale tra i processi \u0026#8220;collaterali\u0026#8221; alla procedura sia o non necessario produrrebbe disparit\u0026#224; di trattamento e incertezze applicative, in contrasto con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della legge n. 89 del 2001 e con l\u0026#8217;art. 6 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto in giudizio per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Prima di esaminare le questioni, la difesa statale segnala la sopravvenienza normativa costituita dalla riformulazione dell\u0026#8217;art. 213, comma 9, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), ad opera dell\u0026#8217;art. 35, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14), entrato in vigore il 28 settembre 2024, quindi successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 213, comma 9, citato prevede che, \u0026#171;[q]uando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTrattandosi di disposizione applicabile anche alle procedure pendenti, per espressa previsione dell\u0026#8217;art. 56, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 136 del 2024, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ritiene che dovrebbe farsi luogo alla restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, al quale soltanto spetterebbe di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce della sopravvenienza normativa (sono richiamate, tra le molte, le ordinanze di questa Corte n. 199 e n. 72 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; In via preliminare, la difesa statale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni perch\u0026#233; sarebbe incerta la rilevanza delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente avrebbe omesso di esaminare le circostanze riferite nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, secondo cui i ricorrenti nel giudizio per equa riparazione, diversamente da altri ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003edipendenti della societ\u0026#224; fallita, non avevano voluto utilizzare il modello di facsimile messo a disposizione dalla curatela per la domanda di ammissione al passivo, ed avevano commesso errori nella redazione delle domande, cos\u0026#236; ritardando l\u0026#8217;accertamento delle relative spettanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTrattandosi di circostanze potenzialmente significative ai fini della spettanza dell\u0026#8217;indennizzo, sotto il profilo della mancanza di diligenza nel comportamento della parte che lamenti la durata irragionevole, il rimettente non avrebbe dimostrato di non poter prescindere dall\u0026#8217;applicazione della disposizione sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale per definire il giudizio (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 160 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Nel merito, secondo la difesa statale, le questioni sarebbero non fondate, muovendo da una erronea lettura della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la previsione del termine di durata di sei anni per le procedure concorsuali, il legislatore avrebbe inteso affermare soltanto che entro tale termine non pu\u0026#242; esservi diritto all\u0026#8217;equa riparazione, ma non sarebbe vero il contrario, e cio\u0026#232; che una durata protratta oltre i sei anni debba risultare sempre irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236; si sarebbero espresse sia questa Corte nell\u0026#8217;ordinanza (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: sentenza) n. 36 del 2016, sia la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la quale ammette che anche procedure concorsuali di durata superiore a sei anni, previa valutazione di tutti gli elementi del caso, possano essere considerate compatibili con le previsioni della CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale richiama giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare, Cass., ord. n. 34460 del 2023), nella quale, dopo avere ribadito che il termine di sei anni di durata delle procedure concorsuali \u0026#8220;di regola\u0026#8221; deve essere rispettato, trattandosi di termine da qualificare perentorio e che, secondo \u0026#171;lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Edu, si pu\u0026#242; tenere conto della particolare complessit\u0026#224; della procedura concorsuale solo ai fini di un temperamento di detta soglia, che giustifica uno slittamento della procedura concorsuale da sei a sette anni, secondo l\u0026#8217;apprezzamento del giudice di merito\u0026#187; (Corte di cassazione, seconda sezione civile, sentenza 29 settembre 2020, n. 20508; ordinanze 24 ottobre 2022, n. 31274, 24 maggio 2022, n. 16753 e 12 ottobre 2017, n. 23982).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.4.\u0026#8211; Il diritto vivente, osserva l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, non risulta attestato sulla posizione fatta propria dal giudice rimettente, il quale afferma che l\u0026#8217;interpretazione consolidata e uniforme della norma censurata esclude che il giudice possa derogare al termine di sei anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe escluso il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo sia dell\u0026#8217;uguaglianza sia della ragionevolezza, giacch\u0026#233; la norma censurata non accomuna procedimenti di complessit\u0026#224; diversa e non impone che la durata della procedura debba essere contenuta in sei anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.5.\u0026#8211; Non sussisterebbe il prospettato contrasto con l\u0026#8217;art. 24 Cost., dovendosi escludere che si sia in presenza di un automatismo che non permetterebbe alcuna valutazione del caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il diritto vivente, \u0026#171;il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 si fonda non sull\u0026#8217;automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali e non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito\u0026#187; (Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 25 luglio 2023, n. 22378, con richiamo ai precedenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale osserva poi che la questione adombrata con la censura in esame \u0026#8211; il potenziale pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio a fronte della necessit\u0026#224; di definire la procedura entro sei anni \u0026#8211; parrebbe risolta dalla norma sopravvenuta, gi\u0026#224; richiamata in funzione della restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rispetto delle scadenze fissate nel programma di liquidazione escluderebbe qualsiasi responsabilit\u0026#224; in capo al curatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.6.\u0026#8211; Non sarebbe ravvisabile, infine, il contrasto tra la norma censurata e l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., e per il suo tramite, con l\u0026#8217;art. 6 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la previsione del termine il legislatore ha definito, per esigenze di uniformit\u0026#224; di trattamento, un parametro di durata ragionevole al di sotto del quale il procedimento presupposto risulta conforme alla previsione dell\u0026#8217;art. 6 CEDU, ma ci\u0026#242; non esclude, per i casi in cui sia stata superata la durata prevista dalla legge nazionale, che il giudice possa valutare tale durata, ai fini dell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e e del \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della pretesa azionata, senza alcun automatismo vincolante.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Venezia, nella persona del giudice designato ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che, valutata la complessit\u0026#224; del processo presupposto, il giudice possa ritenere non irragionevole la durata di tale processo quand\u0026#8217;anche abbia superato il termine indicato dalla norma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve decidere sulle domande di equo indennizzo proposte da alcuni ex dipendenti della societ\u0026#224; Vinyls Italia spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza 8 luglio 2013, n. 250, la cui procedura concorsuale \u0026#232; tutt\u0026#8217;ora in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI ricorrenti, creditori gi\u0026#224; destinatari di pagamenti parziali, hanno agito per ottenere l\u0026#8217;indennit\u0026#224; prevista dalla legge n. 89 del 2001 per l\u0026#8217;irragionevole durata della procedura concorsuale, superiore ormai di cinque anni al termine di sei, previsto dall\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In considerazione sia del numero di giudizi recuperatori che la curatela aveva promosso, sia della interferenza delle attivit\u0026#224; di bonifica ambientale e messa in sicurezza degli stabilimenti industriali contaminati, il rimettente ritiene che la procedura concorsuale presupposta non potesse essere definita entro il termine di sei anni fissato dal censurato comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, considerato inderogabile dal diritto vivente (sentenza n. 36 del 2016; Cass., ordinanze n. 34460 del 2023 e n. 30794 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e afferma che soltanto nell\u0026#8217;ipotesi di un accoglimento delle questioni i ricorsi per equa riparazione potrebbero essere rigettati ovvero solo parzialmente accolti, diversamente imponendosene l\u0026#8217;integrale accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; \u0026#200; denunciata, innanzitutto, l\u0026#8217;irragionevolezza del termine fissato dal comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, che varrebbe sia per le procedure di semplice o media complessit\u0026#224;, sia per quelle di notevole complessit\u0026#224;, nelle quali si renda necessario il promovimento di azioni finalizzate a recuperare beni all\u0026#8217;attivo fallimentare. In tali ipotesi, in cui la durata della procedura \u0026#232; condizionata da quella dei giudizi recuperatori, anche ove la durata di questi ultimi fosse rispettosa del termine complessivo di sei anni previsto dal comma 2-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel medesimo art. 2 della legge n. 89 del 2001, la procedura non potrebbe essere definita in tempo ragionevole, attese le ulteriori attivit\u0026#224; che residuerebbero (liquidazione dei beni, riparto, eventuali azioni esecutive).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl termine di sei anni risulterebbe comunque inadeguato nei casi in cui, tra i beni appresi alla procedura, vi siano siti contaminati da avviare a risanamento ambientale, anche tenuto conto che le relative attivit\u0026#224; fanno capo ad amministrazioni su cui gli organi della procedura non hanno poteri impositivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e avrebbe introdotto un automatismo in forza del quale, una volta superato il termine di sei anni, la durata della procedura risulterebbe sempre irragionevole, cos\u0026#236; svuotando di significato il disposto del comma 2 dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 89 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; La norma censurata si porrebbe in contrasto altres\u0026#236; con l\u0026#8217;art. 24 Cost., in quanto indurrebbe gli organi della procedura a non promuovere giudizi recuperatori, per rispettare il termine di ragionevole durata e non incorrere in responsabilit\u0026#224;, con conseguente pregiudizio dei diritti dei creditori concorsuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.2.\u0026#8211; La previsione del termine fisso sarebbe comunque incompatibile, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., con l\u0026#8217;art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, secondo cui la ragionevolezza della durata del processo deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre in primo luogo valutare la sopravvenienza normativa costituita dal nuovo testo dell\u0026#8217;art. 213, comma 9, del d.lgs. n. 14 del 2019, che l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ha segnalato ai fini della restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il comma 9 dell\u0026#8217;art. 213 del d.lgs. n. 14 del 2019 non era presente nel testo originario della disposizione ed \u0026#232; stato aggiunto dall\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, recante \u0026#171;Modifiche al codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l\u0026#8217;esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l\u0026#8217;efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull\u0027insolvenza)\u0026#187;, con disposizione che stabiliva: \u0026#171;[s]e il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito, con il d.lgs. n. 136 del 2024, successivo all\u0026#8217;ordinanza di rimessione e segnalato dalla difesa statale, il legislatore ha sostituito il comma 9, che oggi prevede: \u0026#171;[q]uando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione interviene a neutralizzare, ai fini della ragionevole durata, il \u0026#171;tempo necessario per il completamento della liquidazione\u0026#187;, subordinatamente al rispetto da parte del curatore dei termini previsti nel medesimo art. 213, rubricato \u0026#171;Programma di liquidazione\u0026#187;, il quale scandisce tutta l\u0026#8217;attivit\u0026#224; degli organi della procedura a partire dalla redazione dell\u0026#8217;inventario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Per quanto qui di rilievo, si deve precisare che la disposizione citata si inserisce nel \u003cem\u003ecorpus \u003c/em\u003enormativo costituito dal d.lgs. n. 14 del 2019, il cui regime di applicazione, \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, \u0026#232; disciplinato dall\u0026#8217;art. 390, comma 2, dello stesso decreto, secondo cui \u0026#171;[l]e procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [\u0026#8230;] sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonch\u0026#233; della legge 27 gennaio 2012, n. 3\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, dunque, per espressa previsione del legislatore, la disciplina dettata dal codice della crisi d\u0026#8217;impresa non opera nelle procedure concorsuali antecedenti alla sua entrata in vigore, \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e tale conclusione si impone per le disposizioni che, modificandolo o integrandolo, si innestano su detto codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta pertanto ininfluente l\u0026#8217;art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136 del 2024, richiamato dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, che regola unicamente \u0026#8211; e non potrebbe essere altrimenti \u0026#8211; il regime di applicazione delle modifiche e/o integrazioni apportate ai procedimenti gi\u0026#224; regolati dal predetto codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; In definitiva, non vi \u0026#232; un\u0026#8217;incidenza diretta della disposizione sopravvenuta sul quadro normativo rilevante per il giudizio principale, la cui procedura presupposta \u0026#232; antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore del codice della crisi d\u0026#8217;impresa e come tale esclusa dall\u0026#8217;applicazione della relativa disciplina, sicch\u0026#233; non ricorrono i presupposti della restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 40 e n. 27 del 2025 e n. 54 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Si deve ora valutare l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni, formulata dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, quanto alla rilevanza delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eavrebbe omesso di esaminare le circostanze, pure riferite nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, relative al comportamento dei ricorrenti nel giudizio presupposto nella fase di accertamento del passivo. Costoro, infatti, diversamente da altri ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003edipendenti, non avevano utilizzato il modello di facsimile messo a disposizione dalla curatela per la domanda di ammissione al passivo e avevano commesso errori nella redazione delle domande, cos\u0026#236; ritardando l\u0026#8217;accertamento delle relative spettanze. Si tratterebbe di circostanze in grado di incidere sulla durata della procedura, e, pertanto, potenzialmente idonee a fondare il diniego dell\u0026#8217;indennizzo, sicch\u0026#233; il rimettente, non prendendo posizione sul punto, non avrebbe dimostrato di non poter prescindere dall\u0026#8217;applicazione della disposizione sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale per definire il giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che la mancanza di diligenza della parte che lamenti il pregiudizio da irragionevole durata \u0026#232; idonea a escludere, in tutto o in parte, il diritto all\u0026#8217;equo indennizzo. L\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001 impone, infatti, al giudice dell\u0026#8217;equa riparazione di valutare, ai fini dell\u0026#8217;accertamento della violazione, anche il comportamento delle parti, che rileva nella misura in cui abbia determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del processo, potendosi perfino escludere il diritto all\u0026#8217;equo indennizzo quando il ritardo imputabile a quel comportamento assorba l\u0026#8217;intero periodo eccedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la situazione rappresentata dal rimettente restituisce un quadro dell\u0026#8217;andamento della procedura da cui emerge, in modo chiaro, che le ragioni del ritardo sono riconducibili alla particolare complessit\u0026#224; della procedura stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSeppure implicitamente, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha escluso l\u0026#8217;incidenza causale, sulla durata della procedura, del comportamento dei creditori oggi ricorrenti per l\u0026#8217;equo indennizzo, e ci\u0026#242; \u0026#232; sufficiente per ritenere la norma censurata rilevante ai fini della definizione del giudizio principale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 160 del 2023 e n. 254 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non \u0026#232; necessario \u0026#8211; ai fini della rilevanza di una questione \u0026#8211; che il suo accoglimento determini un esito diverso da quello cui si perverrebbe in applicazione della disposizione censurata, essendo sufficiente che esso necessariamente influisca sull\u0026#8217;iter motivazionale che dovr\u0026#224; condurre alla decisione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003esentenze n. 52 del 2025, n. 135 e n. 122 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito le questioni non sono fondate con riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il rimettente muove, innanzi tutto, da un erroneo presupposto interpretativo rispetto alle questioni dedotte con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; consolidata, che costituisce diritto vivente, ha infatti introdotto un temperamento alla previsione contenuta nel comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ritenendo \u0026#8220;tollerabile\u0026#8221;, nel caso di procedura concorsuale di notevole complessit\u0026#224;, una durata di sette anni (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 25 luglio 2023, n. 22340, con ampi richiami ai precedenti, e ordinanza n. 31274 del 2022), secondo lo standard ricavato dalle pronunce della Corte EDU, che trovava applicazione gi\u0026#224; prima dell\u0026#8217;intervento con cui il legislatore del 2012 ha fissato i termini di durata ragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl temperamento introdotto in via interpretativa, peraltro, impone al giudice dell\u0026#8217;equa riparazione di dare conto delle ragioni della \u0026#8220;notevole complessit\u0026#224;\u0026#8221; della procedura, a loro volta desunte dalla giurisprudenza della Corte EDU, quali il numero dei creditori, la particolare natura o situazione dei beni da liquidare (ad esempio partecipazioni societarie, beni indivisi), la proliferazione di giudizi connessi, la pluralit\u0026#224; di procedure concorsuali interdipendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe richiamate pronunce di legittimit\u0026#224; non mancano di precisare che il giudice dell\u0026#8217;equa riparazione non ha discrezionalit\u0026#224; nella determinazione della congruit\u0026#224; del termine di ragionevole durata, come chiarito da questa Corte nella sentenza n. 36 del 2016, fermo restando che, in presenza delle anzidette caratteristiche, \u0026#232; tollerabile una durata della procedura concorsuale fino a sette anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e censura, dunque, il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 89 del 2001, come interpretato dal diritto vivente, senza coglierne l\u0026#8217;effettiva portata, poich\u0026#233; imputa a quest\u0026#8217;ultimo di avere inteso il termine ivi fissato in modo rigido, per effetto del quale, superati sei anni, la procedura concorsuale produrrebbe sempre e comunque la lesione del diritto alla ragionevole durata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di un errore di ricognizione che invalida il presupposto dal quale muovono le censure orientate a stigmatizzare l\u0026#8217;inadeguatezza del termine e l\u0026#8217;automatismo che governerebbe l\u0026#8217;accertamento della ragionevole durata delle procedure concorsuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La non fondatezza delle questioni trova conferma, peraltro, dall\u0026#8217;esame dei precedenti di questa Corte sul tema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione contenuta nel comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e \u0026#232; stata, invero, gi\u0026#224; oggetto di scrutinio, in particolare nella sentenza n. 36 del 2016 \u0026#8211; richiamata anche dal rimettente e dalla difesa dello Stato \u0026#8211; e pi\u0026#249; di recente nella sentenza n. 205 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Dopo aver premesso che i termini di durata fissati nel comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e non si sottraggono al sindacato di costituzionalit\u0026#224; sul profilo della loro congruit\u0026#224;, la sentenza n. 36 del 2016 ha chiarito ch\u0026#8217;essa va valutata avendo come punto di riferimento la giurisprudenza della Corte EDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn applicazione di tale principio, la stessa sentenza ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nella parte in cui prevedeva un termine di ragionevole durata dei giudizi originati dal ritardo nella definizione di precedenti giudizi di equa riparazione (cosiddetta Pinto su Pinto) che risultava \u0026#8220;eccessivo\u0026#8221; rispetto allo standard ricavabile dalla giurisprudenza della Corte EDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur se intervenuta sulla indicata peculiare tipologia di processi, la sentenza n. 36 del 2016 ha chiarito, sul piano interpretativo, che i termini di durata fissati nel comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e non costituiscono meri parametri di riferimento, bens\u0026#236; termini inderogabili con i quali il legislatore ha sottratto alla discrezionalit\u0026#224; giudiziaria la determinazione della ragionevole durata, per affidarla invece a una previsione legale di carattere generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, \u0026#232; stato affermato che l\u0026#8217;art. 6 CEDU \u0026#8211; il cui significato si forma attraverso la costante giurisprudenza della Corte EDU (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007) \u0026#8211; \u0026#171;preclude al legislatore nazionale, che abbia deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell\u0026#8217;equa riparazione, di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anzich\u0026#233; modellarla sul calco dei pi\u0026#249; brevi termini indicati dalla stessa Corte di Strasburgo e recepiti dalla giurisprudenza nazionale\u0026#187;. Il richiamo ai \u0026#171;pi\u0026#249; brevi termini\u0026#187;, riferito a quello allora sottoposto allo scrutinio di questa Corte, non inficia la portata dell\u0026#8217;affermazione che, per qualsiasi termine, rimanda al modello di durata strutturato dalla Corte EDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; tornata a pronunciarsi sul comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nella sentenza n. 205 del 2023, avente a oggetto la durata dei procedimenti di protezione internazionale, che era ed \u0026#232; equiparata a quella di ogni altro procedimento civile di cognizione. I giudici rimettenti ritenevano eccessivo quel termine sul rilievo che l\u0026#8217;individuazione della ragionevole durata non potrebbe prescindere dalle caratteristiche e dalla natura del procedimento, come ripetutamente affermato dalla Corte di Strasburgo in sede di interpretazione dell\u0026#8217;art. 6 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 205 del 2023 ha dichiarato le questioni non fondate, stante l\u0026#8217;assenza di elementi ricavabili dalla costante giurisprudenza della medesima Corte dai quali desumere che i giudizi in materia di protezione internazionale debbano avere uno statuto differenziato, quanto alla durata, rispetto agli altri giudizi di cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Discende dalle richiamate pronunce il principio che, se il termine di ragionevole durata fissato dal legislatore nazionale \u0026#232; modellato sulla giurisprudenza della Corte EDU, non sono ravvisabili violazioni del parametro convenzionale. Questa conclusione ridonda sul giudizio di compatibilit\u0026#224; costituzionale del termine di volta in volta sottoposto a scrutinio anche sotto il profilo della ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; gi\u0026#224; detto dell\u0026#8217;assenza di automatismo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, per effetto del temperamento introdotto dal diritto vivente per le procedure pi\u0026#249; complesse, perde di significato anche l\u0026#8217;argomento della irrazionale coincidenza tra il termine di ragionevole durata fissato per le procedure concorsuali e quello previsto per la durata complessiva dei giudizi di cognizione, senza dire che l\u0026#8217;argomento risulta comunque eccentrico rispetto alla richiesta formulata dal rimettente. L\u0026#8217;inconveniente lamentato \u0026#8211; durata eccessiva della procedura come conseguenza della durata dei giudizi in cui essa sia coinvolta \u0026#8211; potrebbe prodursi anche in caso di promovimento di un unico giudizio da parte degli organi della procedura, che non diventerebbe per ci\u0026#242; stesso una procedura complessa, e dunque meritevole di beneficiare di un termine di durata maggiore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Del resto il termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali, indicato nel comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, risulta in linea con lo standard della Corte EDU e non produce alcun automatismo, posto che il diritto all\u0026#8217;equo indennizzo non sorge per il solo effetto del superamento dei termini di durata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn esame anche sommario delle disposizioni della legge n. 89 del 2001 conferma tale assunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Accanto alla previsione dei termini di durata \u0026#8211; con i quali il legislatore ha implicitamente confermato lo schema presuntivo elaborato prima del 2012 dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; per stabilire gli standard di durata in conformit\u0026#224; alla giurisprudenza convenzionale \u0026#8211; \u0026#232; rimasta ferma la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 2, che affida l\u0026#8217;accertamento della violazione del termine al giudice dell\u0026#8217;equa riparazione, previa valutazione di una serie di elementi in esito alla quale pu\u0026#242; ritenere insussistente il diritto all\u0026#8217;equo indennizzo, malgrado l\u0026#8217;oggettiva durata del giudizio presupposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI commi 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 89 del 2001 contengono poi una tipizzazione di circostanze idonee a rovesciare la presunzione che, una volta superato il termine di ragionevole durata, si configura il diritto all\u0026#8217;equa riparazione. In particolare, \u0026#232; valorizzato il principio di autoresponsabilit\u0026#224;, che pu\u0026#242; portare a escludere il diritto all\u0026#8217;equo indennizzo quando la parte abbia dato causa al ritardo con comportamenti dilatori, cos\u0026#236; da recidere il nesso di causalit\u0026#224; tra l\u0026#8217;amministrazione del processo e il ritardo maturato (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sesta sezione civile, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28498).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUlteriormente, l\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella legge n. 89 del 2001 affida al giudice dell\u0026#8217;equa riparazione la quantificazione dell\u0026#8217;indennizzo, che viene in tal modo calibrata sul caso concreto una volta che sia accertata la violazione della ragionevole durata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Con riferimento specifico alla durata delle procedure concorsuali, a fronte della domanda di indennizzo da parte del creditore concorsuale, il giudice dell\u0026#8217;equa riparazione deve procedere al computo della durata della procedura presupposta a partire dall\u0026#8217;accertamento del diritto di credito (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003eCorte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 5 gennaio 2024, n. 324) e fino a quando il creditore sia stato integralmente soddisfatto o, in caso di mancato pagamento per incapienza, fino al decreto di chiusura del fallimento (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza 26 gennaio 2017, n. 2013 e, seconda sezione civile, ordinanza 29 marzo 2018, n. 7864).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa durata eccedente il termine di sei anni, per le procedure di media complessit\u0026#224;, o di sette anni, per quelle di notevole complessit\u0026#224;, determina il sorgere del diritto all\u0026#8217;equo indennizzo in capo al creditore, sempre che la parte che lamenti l\u0026#8217;irragionevole durata non abbia dato causa al ritardo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; previsto, invece, che il giudice dell\u0026#8217;equa riparazione possa sottrarre dal computo il tempo occorso per attivit\u0026#224;, quali gli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che si siano rese necessarie nel corso della procedura, cos\u0026#236; come non \u0026#232; prevista la sottrazione del tempo occorso per definire i giudizi collegati alla procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al primo profilo, si deve osservare che la mancanza di strumenti normativi di coordinamento tra le esigenze riconducibili, da un lato, alla tutela dell\u0026#8217;ambiente e, dall\u0026#8217;altro lato, alla definizione della procedura concorsuale in tempi ragionevoli, integra il deficit di regolazione che rientra tipicamente nel novero delle \u0026#8220;disfunzioni\u0026#8221; organizzative in grado di produrre l\u0026#8217;irragionevole durata, e di cui lo Stato \u0026#232; chiamato a rispondere \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e attraverso il riconoscimento dell\u0026#8217;equo indennizzo a chi, come i creditori concorsuali, abbia patito l\u0026#8217;irragionevole durata della procedura. \u0026#200; questo, del resto, il sillogismo alla base dell\u0026#8217;art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento al rapporto tra la procedura concorsuale e i giudizi a essa collegati, il legislatore \u0026#232; intervenuto sulla legge fallimentare, con norme applicabili anche alle procedure pendenti, disponendo che le controversie di cui \u0026#232; parte un fallimento sono trattate con priorit\u0026#224;, e consentendo, a certe condizioni, la chiusura della procedura in pendenza di giudizi (artt. 43 e 118 della legge fallimentare, come modificati dal d.l. n. 83 del 2015, come convertito). In disparte l\u0026#8217;efficacia risolutiva degli interventi, \u0026#232; significativo che il legislatore non abbia modificato la legge n. 89 del 2001, rivolgendo l\u0026#8217;attenzione alla disciplina concorsuale. Scelta confermata dalla disciplina del codice della crisi d\u0026#8217;impresa, introdotta con il d.lgs. n. 14 del 2019, orientato alla rapida definizione delle fasi della procedura che precedono la liquidazione dell\u0026#8217;attivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Quanto al denunciato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 24 Cost., muove anch\u0026#8217;esso da un presupposto erroneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa responsabilit\u0026#224; degli organi della procedura per il ritardo con cui siano stati soddisfatti i creditori concorsuali ovvero, in caso di incapienza, sia stata chiusa la procedura, esula dalle finalit\u0026#224; perseguite dai rimedi avverso la violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU. Essa trova appropriata ed effettiva risposta nel ricorso ad altre azioni e in altre sedi, come chiarito da questa Corte nella sentenza n. 249 del 2020, ove si accertino condotte gravemente negligenti, e dunque non consegue per il solo oggettivo ritardo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In conclusione, vanno quindi dichiarate non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2021 in riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell\u0026#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Venezia, nella persona del giudice designato ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell\u0026#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto Nicola CASSINELLI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;8 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250708133249.pdf","oggetto":"Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Fallimento e procedure concorsuali - Termine ragionevole - Conclusione della procedura concorsuale in sei anni - Superamento del termine derivante dal processo presupposto ovvero da impedimenti oggettivi non ascrivibili all\u0026#8217;autorit\u0026#224; preposta allo svolgimento della procedura concorsuale - Valutazione del giudice ai fini della considerazione della non irragionevole durata della procedura concorsuale - Interpretazione, ritenuta consolidata e uniforme, sulla perentoriet\u0026#224; e non derogabilit\u0026#224; dei termini di ragionevole durata - Irragionevole equiparazione, ai fini dell\u0026#8217;individuazione del termine di durata ragionevole, dei fallimenti (ora liquidazioni giudiziali) richiedenti l\u0026#8217;esperimento di azioni giudiziarie ai fallimenti che non richiedano tale esperimento - Irragionevolezza intrinseca del termine stabilito per le procedure concorsuali (sei anni) coincidente con la ragionevole durata complessiva delle cause civili nelle quali la curatela fallimentare pu\u0026#242; essere coinvolta - Contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Irragionevolezza dell\u0026#8217;automatismo della determinazione legale del termine di durata ragionevole - Omessa possibilit\u0026#224;, per il giudice, di valutare natura e complessit\u0026#224; del processo presupposto - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi convenzionali.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46806","titoletto":"Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Termine ragionevole (nel caso si specie: nelle procedure concorsuali) - Conclusione della procedura concorsuale oltre il termine previsto di sei anni, a causa della durata del processo presupposto ovvero da impedimenti oggettivi non ascrivibili all\u0027autorità preposta allo svolgimento della procedura concorsuale - Valutazione del giudice ai fini della considerazione della non irragionevole durata della procedura concorsuale - Omessa previsione, nell\u0027asserita interpretazione, ritenuta consolidata e uniforme, sulla perentorietà e non derogabilità dei termini di ragionevole durata - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e dei vincoli derivanti dagli obblighi convenzionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 197009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Venezia, nella persona del giudice designato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui non consente\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003eche, valutata la complessità della procedura concorsuale presupposta, il giudice dell’equa riparazione possa ritenere non irragionevole la durata superiore al termine di sei anni fissato dalla norma censurata, e inderogabile secondo il diritto vivente. Il rimettente muove da un erroneo presupposto interpretativo rispetto alle questioni dedotte con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, in quanto la giurisprudenza di legittimità consolidata ha introdotto un temperamento alla previsione contenuta nel comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ritenendo “tollerabile” una durata di sette anni nel caso di procedura concorsuale di notevole complessità, secondo lo standard ricavato dalle pronunce della Corte EDU; in tal caso, il giudice dell’equa riparazione è tenuto a dare conto delle ragioni della “notevole complessità” della procedura per poter applicare il termine di sette anni. Pertanto, la durata eccedente il termine di sei anni, per le procedure di media complessità, o di sette anni, per quelle di notevole complessità, determina il sorgere del diritto all’equo indennizzo in capo al creditore concorsuale, sempre che lo stesso non abbia dato causa al ritardo. In assenza di specifica previsione, il giudice dell’equa riparazione non può sottrarre dal computo della durata il tempo occorso per attività, quali gli interventi di bonifica e risanamento ambientale, resesi necessarie nel corso della procedura, nonché il tempo occorso per definire i giudizi collegati alla procedura. Quanto al denunciato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all’art. 24 Cost., muove anch’esso da un presupposto erroneo. La responsabilità degli organi della procedura per il ritardo con cui siano stati soddisfatti i creditori concorsuali ovvero, in caso di incapienza, sia stata chiusa la procedura, esula dalle finalità perseguite dai rimedi avverso la violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all’art. 6, par. 1, CEDU, e trova appropriata ed effettiva risposta nel ricorso ad altre azioni e in altre sedi, ove si accertino condotte gravemente negligenti, e dunque non consegue per il solo oggettivo ritardo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 205/2023 - mass. 45867; S. 249/2020 - mass. 43062; S. 36/2016 - mass. 38738; S. 349/2007 - mass. 31725; S. 348/2007 - mass. 31711\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/03/2001","data_nir":"2001-03-24","numero":"89","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"paragrafo 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46532","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 2025, n. 102","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2438","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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