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T. P. e A. C., con ordinanza del 4 settembre 2024, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 settembre 2024, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede, al primo comma, che l\u0026#8217;attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni gi\u0026#224; formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova, produrre documenti e formulare le istanze di prova, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione delle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che, con ricorso depositato il 31 luglio 2023, M. T. P. ha chiesto al Tribunale di Genova di modificare le condizioni di separazione personale dal marito A. C., disponendo l\u0026#8217;aumento del contributo al mantenimento di una delle figlie della coppia, studentessa maggiorenne non economicamente indipendente, a fronte delle sue mutate esigenze di vita, nonch\u0026#233; delle migliorate condizioni economiche del convenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon comparsa di costituzione e risposta del 23 ottobre 2023, quest\u0026#8217;ultimo si \u0026#232; costituito in giudizio, opponendosi alla domanda di modifica delle condizioni di separazione. In via riconvenzionale, ha inoltre chiesto il divorzio dalla moglie, unitamente alla conferma del contributo economico stabilito in sede di separazione per il mantenimento della figlia studentessa e alla revoca del contributo dovuto per il mantenimento dell\u0026#8217;altra figlia maggiorenne, divenuta economicamente autosufficiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon successiva memoria, ex art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17 cod. proc. civ., depositata l\u0026#8217;8 novembre 2023, la ricorrente ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della domanda riconvenzionale di divorzio formulata dal convenuto, per mancanza di connessione oggettiva rispetto a quella di modifica delle condizioni di separazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riporta che, all\u0026#8217;udienza del 28 novembre 2023, le parti hanno raggiunto un accordo sul mantenimento della figlia in costanza di separazione, ma non sono pervenute a una soluzione condivisa in merito alla domanda di divorzio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la parte ricorrente ha sollevato dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17 cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui assegna all\u0026#8217;attore un termine di soli dieci giorni per prendere posizione sulle eventuali domande riconvenzionali svolte dal convenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Tribunale di Genova, trattenuta la causa in decisione, ha sollevato le odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via preliminare, ha disatteso l\u0026#8217;eccezione con cui l\u0026#8217;attrice ha contestato l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della domanda riconvenzionale di divorzio nell\u0026#8217;ambito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione. Ha, infatti, ravvisato una connessione oggettiva fra la domanda di modifica delle condizioni di separazione e quella di divorzio, tale da rendere ammissibile una loro trattazione unitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal riguardo, ha evocato la sentenza della Corte di cassazione, prima sezione civile, 16 ottobre 2023, n. 28727, che ha ammesso la contestuale domanda di separazione e di divorzio anche nelle procedure di natura congiunta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.51 cod. proc. civ. In particolare, la citata pronuncia ha individuato la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della novella legislativa nella realizzazione di un coordinamento fra procedimenti, aventi a oggetto pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni, e ha evidenziato gli inconvenienti derivanti in passato dalla trattazione di tali controversie nell\u0026#8217;ambito di distinti giudizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Svolta tale premessa, il rimettente \u0026#232; passato a illustrare i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ad avviso del Tribunale di Genova, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata) avrebbe introdotto, con l\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17 cod. proc. civ., un termine troppo breve per consentire all\u0026#8217;attore di proporre domande ed eccezioni che traggono origine dalle difese del convenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMentre, infatti, quest\u0026#8217;ultimo \u0026#171;ha a disposizione almeno 30 giorni per impostare la difesa e formulare le sue eccezioni e domande riconvenzionali, l\u0026#8217;attore deve prendere posizione sulle domande e difese avversarie, modificare le proprie domande, formulare le eventuali eccezioni e domande nuove che sono la conseguenza delle domande avversarie e i relativi mezzi di prova, entro l\u0026#8217;esiguo termine di 10 giorni, che spesso si riduce a 9 o anche meno se la comparsa conclusionale viene depositata l\u0026#8217;ultimo giorno disponibile e scaricata quindi dalla Cancelleria il giorno successivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che, in questa materia, le domande riconvenzionali del convenuto introducono temi spesso complessi, sui quali l\u0026#8217;attore \u0026#232; chiamato a predisporre le proprie difese \u0026#171;in un termine assolutamente incongruo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, con riferimento al caso sottoposto al suo esame, il rimettente rileva come, a fronte della domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal convenuto, l\u0026#8217;attrice abbia avuto un termine troppo limitato \u0026#171;per formulare domanda di assegno divorzile che, come noto, si fonda su presupposti differenti rispetto all\u0026#8217;assegno di mantenimento del coniuge in sede di separazione implicando una ricostruzione delle scelte compiute dalle parti nel corso della vita matrimoniale, spesso di lunga durata, con conseguente necessit\u0026#224; di formulare le relative istanze di prova\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; determinerebbe un\u0026#8217;ingiustificata compressione del diritto di difesa, di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost., nonch\u0026#233; una violazione della parit\u0026#224; delle armi e, in generale, dei principi del giusto processo, recati dall\u0026#8217;art. 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il rimettente ravvisa una violazione anche del principio di eguaglianza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;dal momento che situazioni uguali ottengono un trattamento giuridico differente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello specifico, pone a raffronto la disciplina dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie con altri giudizi previsti dal codice di procedura civile, alcuni dei quali parimenti riformati dal d.lgs. n. 149 del 2022. Dalla comparazione inferisce che in nessun caso sarebbe attribuito all\u0026#8217;attore un termine cos\u0026#236; ridotto per reagire alle difese della controparte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, richiama la disciplina del rito ordinario di cognizione, nella quale il convenuto dispone di almeno trenta giorni per adeguare le proprie difese rispetto all\u0026#8217;eventuale domanda riconvenzionale avversaria (artt. 166, 167 e 171-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito, evoca il rito semplificato di cognizione, nel quale il convenuto deve costituirsi entro dieci giorni prima dell\u0026#8217;udienza fissata dal giudice e, ai sensi dell\u0026#8217;art. 281-\u003cem\u003eduodecies\u003c/em\u003e, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., \u0026#171;in caso di domanda riconvenzionale\u0026#187; \u0026#8211; secondo quanto specifica il rimettente \u0026#8211; \u0026#171;l\u0026#8217;attore pu\u0026#242; chiedere un termine perentorio non superiore a 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, [\u0026#8230;] disponendo cos\u0026#236; di 30 giorni per riorganizzare la propria difesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, il Tribunale di Genova fa riferimento al passaggio dal rito semplificato a quello ordinario, nel quale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 281-\u003cem\u003eduod\u003c/em\u003e\u003cem\u003eecies\u003c/em\u003e, primo comma, cod. proc. civ., il giudice \u0026#171;dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l\u0026#8217;udienza di cui all\u0026#8217;articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall\u0026#8217;art. 171 \u003cem\u003eter\u003c/em\u003e c.p.c.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il rimettente si riporta anche alla disciplina del processo del lavoro, in base alla quale, se il convenuto propone domanda riconvenzionale, deve chiedere al giudice, a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza di discussione, che deve essere fissata a una distanza di non pi\u0026#249; di cinquanta giorni dalla proposizione della domanda riconvenzionale (art. 418, commi primo e secondo, cod. proc. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale quadro, l\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17 cod. proc. civ. costituirebbe un caso isolato di irragionevole compressione dei termini per la difesa dell\u0026#8217;attore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene di non poter supplire a simili carenze con un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, data la perentoriet\u0026#224; dei termini stabiliti dal codice di rito a pena di decadenza. Esclude, inoltre, di poter disporre la rimessione in termini della parte, ai sensi dell\u0026#8217;art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., poich\u0026#233; in tal modo finirebbe con l\u0026#8217;introdurre \u0026#171;un meccanismo di slittamento automatico della prima udienza con conseguente concessione \u003cem\u003eex novo\u003c/em\u003e di tutti i termini ex art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17 c. p. c. non previsto dal legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare inammissibili e comunque non fondate le questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In via preliminare, la difesa statale ha osservato che la censura deve ritenersi circoscritta all\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17, primo comma, cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il rimettente, pur riferendosi nel dispositivo all\u0026#8217;intero art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17 cod. proc. civ., nella motivazione, si concentra esclusivamente sulla brevit\u0026#224; del termine che il primo comma del richiamato articolo assegna alla parte attrice, onde spiegare la propria difesa in risposta al convenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In rito, il Presidente del Consiglio dei ministri solleva tre eccezioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; In primo luogo, ravvisa un difetto di rilevanza, reputando inammissibile che, nell\u0026#8217;ambito di un giudizio instaurato per la modifica delle condizioni di separazione relative al mantenimento della prole, il convenuto faccia valere una domanda riconvenzionale di divorzio, che induce di riflesso l\u0026#8217;attore a domandare in replica l\u0026#8217;assegno divorzile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMancherebbe un qualsiasi rapporto di connessione oggettiva o di continenza tra la domanda relativa alla quantificazione del contributo economico per il mantenimento della prole nella separazione personale e quella concernente il divorzio, che si riverbera anche sulla conseguenziale richiesta dell\u0026#8217;assegno divorzile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene carente il requisito della rilevanza anche per un\u0026#8217;ulteriore ragione, correlata alla circostanza che la parte attrice avrebbe in concreto avuto a disposizione sedici giorni per prendere posizione rispetto alla domanda riconvenzionale. L\u0026#8217;udienza, infatti, si \u0026#232; svolta il 28 novembre 2023, a fronte di una costituzione del convenuto avvenuta il 23 ottobre 2023, sicch\u0026#233; la ricorrente, che ha depositato la prima memoria successiva alla comparsa di costituzione del convenuto in data 8 novembre 2023, avrebbe potuto di fatto avvalersi di un termine pi\u0026#249; lungo dei dieci giorni sui quali si incentra la doglianza del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale, la motivazione in punto di rilevanza delle questioni sollevate non sarebbe, pertanto, adeguata, poich\u0026#233; farebbe riferimento al termine applicabile in astratto, omettendo \u0026#171;qualsiasi effettiva verifica di congruit\u0026#224; del termine di cui parte attrice ha potuto in concreto disporre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Infine, l\u0026#8217;Avvocatura osserva che il rimettente, nel porre a raffronto la disciplina del giudizio unificato della famiglia con tre diversi riti presenti nell\u0026#8217;ordinamento, non avrebbe indicato il modello attraverso il quale ricondurre a legittimit\u0026#224; costituzionale la norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesto \u0026#8211; a giudizio della difesa statale \u0026#8211; comporterebbe l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure, stante il carattere manipolativo dell\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene prive di fondamento le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, per costante orientamento di questa Corte, il legislatore godrebbe di un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso in esame, \u0026#171;[l]a previsione del termine di almeno dieci giorni per consentire all\u0026#8217;attore di replicare alla domanda riconvenzionale del convenuto non [potrebbe] ritenersi il frutto di una scelta viziata da manifesta irragionevolezza, ma costitui[rebbe] l\u0026#8217;espressione di un coerente bilanciamento dell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;attore di disporre di un tempo adeguato per la predisposizione delle proprie difese, con l\u0026#8217;obiettivo, di rilevante interesse pubblico, di pervenire in tempi brevi alla definizione del procedimento giurisdizionale in ambito familiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla censura relativa alla violazione del principio di eguaglianza, l\u0026#8217;Avvocatura osserva che le situazioni giuridiche soggettive poste a raffronto sarebbero \u0026#171;differenti siccome afferenti a diversi riti processuali: tutte [sarebbero] meritevoli di tutela, ma non necessariamente della stessa tutela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tale disomogeneit\u0026#224; dei \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e inferisce la non fondatezza anche della censura sollevata con riguardo all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Genova, sezione quarta civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 224 del 2024), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede, al primo comma, che l\u0026#8217;attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni gi\u0026#224; formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione delle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ritiene che il termine assegnato all\u0026#8217;attore per proporre domande ed eccezioni che traggono origine dalle difese del convenuto, nonch\u0026#233; per presentare nuovi mezzi di prova, sia troppo breve.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA giudizio del Tribunale di Genova, il tempo che residua \u0026#8211; tra la scadenza del termine previsto dalla legge per la costituzione del convenuto (almeno trenta giorni prima dell\u0026#8217;udienza) e la scadenza del termine entro il quale l\u0026#8217;attore deve depositare la sua memoria (almeno venti giorni prima dell\u0026#8217;udienza) \u0026#8211;, ovverosia dieci giorni, sarebbe insufficiente a garantire all\u0026#8217;attore un\u0026#8217;adeguata difesa rispetto alle domande riconvenzionali e alle eccezioni che pu\u0026#242; sollevare il convenuto. E questo andrebbe tanto pi\u0026#249; rilevato, considerando che talora le difese \u0026#8211; come nel caso sottoposto al suo esame \u0026#8211; potrebbero risultare di particolare complessit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata determinerebbe, pertanto, un\u0026#8217;ingiustificata compressione del diritto di difesa, della parit\u0026#224; delle armi e dei principi generali del giusto processo, recati dagli artt. 24 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, inoltre, violato il principio di eguaglianza, di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina prevista nel processo ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha sollevato tre eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, la difesa statale ha sostenuto l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni, sul presupposto che non si possa proporre domanda riconvenzionale di divorzio nell\u0026#8217;ambito di un giudizio instaurato per la modifica delle condizioni di separazione con riguardo al mantenimento della prole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha offerto argomenti testuali e teleologici, supportati anche da riferimenti alla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, a sostegno della possibile domanda riconvenzionale di divorzio, prospettata in risposta alla richiesta di modifica delle condizioni di separazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione addotta dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e supera, dunque, il vaglio esterno di non implausibilit\u0026#224;, sulla cui base questa Corte valuta la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 80, n. 50, n. 49 e n. 4 del 2024, n. 164 del 2023 e n. 193 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;irrilevanza delle censure, in quanto, nel giudizio principale, la parte attrice avrebbe avuto a disposizione, in concreto, sedici giorni per apprestare le proprie difese in replica alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto, a fronte di censure del rimettente che si dolgono, viceversa, del termine di dieci giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Anche tale eccezione va disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale presuppone che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e debba semplicemente avvalersi della norma censurata, sicch\u0026#233; ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; \u0026#232; sufficiente che egli abbia adeguatamente motivato a riguardo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella vicenda odierna, il rimettente ha evidenziato come, proprio sulla base della disciplina censurata, si vedrebbe costretto a rigettare la pretesa dell\u0026#8217;attore di assegnazione di un nuovo termine a difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Da ultimo, con la terza eccezione di rito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha contestato l\u0026#8217;indeterminatezza e il carattere manipolativo dell\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche quest\u0026#8217;ultima eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non esprima una preferenza tra i diversi modelli procedimentali che vengono posti a raffronto con quello delineato dalla norma censurata, va ricordato \u0026#8211; come pi\u0026#249; volte rilevato dalla giurisprudenza costituzionale \u0026#8211; che \u0026#171;\u0026#8220;il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente\u0026#8221;, ma non vincola questa Corte, che, \u0026#8220;ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata\u0026#8221;\u0026#187; (sentenze n. 53 del 2025 e n. 46 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, questa Corte, come pu\u0026#242; rinvenire d\u0026#8217;ufficio la disciplina da adottare, ricercando nel \u0026#171;sistema nel suo complesso [\u0026#8230;] \u0026#8220;precisi punti di riferimento\u0026#8221; e soluzioni \u0026#8220;gi\u0026#224; esistenti\u0026#8221; (sentenza n. 236 del 2016) [\u0026#8230;] immuni da vizi di illegittimit\u0026#224;, ancorch\u0026#233; non \u0026#8220;costituzionalmente obbligat[i]\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 222 del 2018), tanto pi\u0026#249; pu\u0026#242; operare una cernita tra varie opzioni indicate dal rimettente, senza che la prospettazione di possibili modelli alternativi di regolazione della fattispecie sia sufficiente a frapporre ostacoli di rito all\u0026#8217;esame delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le censure sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224;, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte compiute (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore pu\u0026#242; \u0026#171;differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarit\u0026#224; del rapporto da regolare\u0026#187; (sentenza n. 39 del 2025) e non \u0026#232; tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. \u0026#171;sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti\u0026#187;, purch\u0026#233; rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalit\u0026#224; tali \u0026#171;da rendere impossibile o estremamente difficile l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; processuale\u0026#187; (sentenza n. 76 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nel solco tracciato dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, il legislatore ha previsto, per i rapporti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, stante la loro peculiarit\u0026#224;, un rito speciale differenziato, che, in conformit\u0026#224; al principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), \u0026#232; stato improntato a istanze di concentrazione e speditezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, il legislatore ha stabilito che il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e e il \u003cem\u003ethema probandum\u003c/em\u003e debbano essere definiti prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione delle parti, cos\u0026#236; da consentire al giudice di adottare i provvedimenti indifferibili e dare avvio alla fase istruttoria, sulla base di una compiuta conoscenza dei fatti di causa e delle pretese delle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel quadro della richiamata disciplina, che prevede serrate scansioni temporali, si colloca l\u0026#8217;ulteriore scelta, oggetto delle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, di concedere all\u0026#8217;attore un termine per replicare alle eccezioni del convenuto e alle sue eventuali domande riconvenzionali che, anche qualora il convenuto dovesse depositare la sua comparsa di costituzione l\u0026#8217;ultimo giorno utile, non pu\u0026#242; risultare inferiore ai dieci giorni. Il presidente del tribunale, infatti, nel fissare l\u0026#8217;udienza di prima comparizione delle parti, assegna il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell\u0026#8217;udienza (art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.14, secondo comma, cod. proc. civ.), mentre l\u0026#8217;attore pu\u0026#242; depositare memoria, ai sensi della norma censurata, entro venti giorni prima della data dell\u0026#8217;udienza (art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17, primo comma, cod. proc. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamato termine, pur se breve, in linea con gli obiettivi di politica del diritto perseguiti dal legislatore, improntati alla celere definizione dei giudizi, non eccede il margine della manifesta irragionevolezza, in quanto non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; Anzitutto, la parte attrice \u0026#232; ben in grado di prevedere il tipo di reazione che pu\u0026#242; scaturire dalla propria domanda e che pu\u0026#242; tradursi nella proposizione di una eccezione o di una domanda riconvenzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe difese del convenuto, infatti, devono presentare un collegamento oggettivo con la domanda principale e, nel contesto di un rito speciale, qual \u0026#232; quello in esame, sono per legge circoscritte \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e dalla tipologia di rapporti cui esso si applica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nell\u0026#8217;ambito dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, non \u0026#232; ipotizzabile una domanda riconvenzionale concernente una pretesa del tutto imprevedibile rispetto all\u0026#8217;oggetto del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche avendo riguardo al tipo di controversia trattata nel giudizio principale, deve rilevarsi che, a fronte di una domanda concernente la separazione fra coniugi, con la quale si chieda una modifica delle condizioni patrimoniali relative al mantenimento dei figli, non pu\u0026#242; ritenersi inaspettata una domanda riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto. Proprio la riforma introdotta con il d.lgs. n. 149 del 2022 ha espressamente disciplinato l\u0026#8217;ipotesi del cumulo tra domanda di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha ravvisato un\u0026#8217;ipotesi di connessione, s\u0026#236; da favorire la loro trattazione unitaria, previa riunione, anche ove siano proposte dinanzi a giudici diversi (art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.49 cod. proc. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; A ci\u0026#242; si aggiunga che lo stesso legislatore del 2022 ha modulato l\u0026#8217;ambito applicativo della norma censurata sulla base degli interessi coinvolti, prevedendo \u0026#8211; all\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.19, primo comma, cod. proc. civ. \u0026#8211; che le decadenze stabilite da varie disposizioni, compreso l\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17, \u0026#171;operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, lo stesso art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.19, al secondo comma, cod. proc. civ. prevede, espressamente, che le \u0026#171;parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all\u0026#8217;affidamento e al mantenimento dei figli minori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato, dunque, lo stesso legislatore ad aver avvertito l\u0026#8217;esigenza, in questa peculiare materia, di una disciplina pi\u0026#249; elastica, che contribuisce a evidenziare il carattere non manifestamente irragionevole del punto di equilibrio individuato dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.3.\u0026#8211; \u0026#61472;In definitiva, la scelta adottata dal legislatore nel bilanciare le istanze di celerit\u0026#224; con le esigenze di difesa, anche in relazione al tipo di interessi implicati, induce a escludere che il termine minimo di dieci giorni assegnato all\u0026#8217;attore possa rendere l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa impossibile o eccessivamente difficoltoso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunga che, ove dovessero ricorrere situazioni eccezionali non imputabili alla parte, troverebbe applicazione la previsione generale, di cui all\u0026#8217;art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui \u0026#171;[l]a parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile pu\u0026#242; chiedere al giudice di essere rimessa in termini\u0026#187;. Quest\u0026#8217;ultima norma chiude, dunque, il sistema e, nel raccordo con lo stesso art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17, primo comma, cod. proc. civ., allontana ulteriormente il timore di possibili violazioni del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Venendo ora al profilo della censura che attiene alla parit\u0026#224; delle armi, occorre precisare che, secondo questa Corte, il principio del contraddittorio consacrato dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. \u0026#171;impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilit\u0026#224; di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalit\u0026#224; attuative\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2022, nello stesso senso sentenza n. 39 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce del richiamato principio, occorre rilevare, da un lato, che ambo le parti, nel rito in esame, possono far valere gli stessi strumenti di tutela e hanno i medesimi poteri istruttori e, da un altro lato, che il legislatore non ha ecceduto il limite della manifesta irragionevolezza, l\u0026#224; dove ha differenziato il trattamento di attore e convenuto unicamente quanto alla durata del termine loro concesso per difendersi dalle domande ed eccezioni della rispettiva controparte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;attore \u0026#8211; come gi\u0026#224; sopra evidenziato \u0026#8211; dispone di un termine minimo di dieci giorni per reagire alle difese del convenuto, mentre quest\u0026#8217;ultimo ha un termine minimo di trenta giorni per approntare le proprie difese rispetto alla domanda dell\u0026#8217;attore (come si evince dal coordinamento sistematico fra l\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.14, quinto comma, cod. proc. civ. e l\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.14, secondo comma, cod. proc. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, il minor termine assegnato alla difesa dell\u0026#8217;attore rispetto a quello concesso al convenuto non risulta manifestamente irragionevole, in quanto le due posizioni processuali sono significativamente diverse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre, infatti, il convenuto \u0026#232; tendenzialmente c\u0026#242;lto di sorpresa dall\u0026#8217;iniziativa di chi introduce il giudizio, l\u0026#8217;attore, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, gode di ben altra capacit\u0026#224; di previsione delle possibili reazioni della controparte, dalle quali sia chiamato a difendersi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, i diversi termini concessi per reagire alle rispettive pretese dell\u0026#8217;altra parte, nel contesto di un processo improntato a speditezza e concentrazione, non sono tali da porre l\u0026#8217;attore in una situazione di asimmetria manifestamente squilibrata rispetto alle possibilit\u0026#224; di difesa di cui dispone il convenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Per le ragioni esposte, la disciplina censurata non v\u0026#236;ola il diritto di difesa, la parit\u0026#224; delle armi e i principi del giusto processo, di cui agli artt. 24 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Parimenti non \u0026#232; fondata la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento nel confronto con la disciplina concernente i termini di cui pu\u0026#242; avvalersi la difesa dell\u0026#8217;attore nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI presupposti di ciascuno dei riti messi a raffronto sono talmente peculiari da rendere disomogenei i \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accostamento al processo ordinario di cognizione \u0026#232; privo di giustificazione, ove solo si consideri che fra le ragioni a sostegno di un autonomo rito unificato per lo stato delle persone, i minorenni e le famiglie si rinviene proprio l\u0026#8217;esigenza di sottrarre tali delicate controversie, bisognose di una trattazione specializzata, al rito ordinario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti debole \u0026#232; il confronto con il rito semplificato di cognizione. Questo, infatti, da un lato, \u0026#232; peculiare, quanto alle ragioni della trattazione concentrata, che si rinvengono nella semplicit\u0026#224; delle questioni coinvolte e nella conseguente sommariet\u0026#224; dell\u0026#8217;istruzione (art. 281-\u003cem\u003edecies\u003c/em\u003e, cod. proc. civ.). E, da un altro lato, identifica un rito applicabile a qualsivoglia controversia civile, il che rende maggiormente imprevedibili \u0026#8211; rispetto al giudizio in esame \u0026#8211; le possibili difese del convenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, se una qualche similitudine \u0026#232; dato rinvenire, invece, con il rito del lavoro, si deve, tuttavia, rilevare che esso \u0026#232; strutturato in modo del tutto differente rispetto a quello in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rito del lavoro, infatti, \u0026#232; ancora pi\u0026#249; contratto e spedito, in quanto tutto concentrato nell\u0026#8217;udienza di discussione, nel corso della quale devono svolgersi le varie attivit\u0026#224; processuali. Per contro, il rito unificato della famiglia, pur esso celere e anticipato nella delimitazione del tema decisionale, nondimeno, \u0026#232; caratterizzato, nel prosieguo, da scansioni temporali pi\u0026#249; distese, nelle quali possono inserirsi momenti peculiari, quali l\u0026#8217;ascolto del minore, la nomina di esperti specializzati, l\u0026#8217;intervento dei servizi sociali, la partecipazione del pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel complesso, dunque, difetta il presupposto stesso del vaglio attinente alla irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, ovverosia l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; delle situazioni poste a confronto (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, da ultimo, sentenze n. 53 e n. 34 del 2025, n. 212 e n. 171 del 2024), dovendosi, viceversa, constatare che la disciplina censurata riflette una precisa scelta del legislatore di \u0026#171;differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarit\u0026#224; del rapporto da regolare\u0026#187; (cos\u0026#236;, da ultimo, sentenza n. 39 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo civile - Processo di cognizione - Rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie - Termini e contenuto delle ulteriori difese - Previsione che, entro venti giorni prima dalla data dell\u0026#8217;udienza, l\u0026#8217;attore pu\u0026#242; depositare memoria con cui prendere posizione sulle domande e difese del convenuto, modificare le proprie domande, formulare eventuali eccezioni e domande nuove, conseguenza di quelle avversarie, indicare i mezzi di prova e produrre documenti - Denunciata esiguit\u0026#224; del termine di dieci giorni, desunto rispetto al termine a disposizione per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell\u0027udienza (nel caso di specie: domanda riconvenzionale di divorzio introdotta dal convenuto nell\u0026#8217;ambito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione) - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ad altri riti a cognizione piena - Irragionevole compressione del diritto di difesa.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"47002","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Funzione - Individuazione di contenuto e verso delle censure - Possibilità, per la Corte costituzionale, sia di individuare la pronuncia di accoglimento più idonea alla reductio ad legitimitatem, sia di trovare autonomamente una soluzione immune da vizi, ricercando punti di riferimento precisi e soluzioni già esistenti, ancorché non costituzionalmente obbligati. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, ma non vincola questa Corte, che, ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS\u003c/em\u003e.\u003cem\u003e 53/2025 - mass. 46705; S. 46/2024\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 46030\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte costituzionale, come può rinvenire d’ufficio la disciplina da adottare, ricercando nel sistema nel suo complesso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, immuni da vizi di illegittimità, ancorché non costituzionalmente obbligati, tanto più può operare una cernita tra varie opzioni indicate dal rimettente, senza che la prospettazione di possibili modelli alternativi di regolazione della fattispecie sia sufficiente a frapporre ostacoli di rito all’esame delle questioni.\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003e(\u003cem\u003ePrecedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39109\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47003","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47003","titoletto":"Legge – In genere – Disciplina degli istituti processuali – Ampia discrezionalità del legislatore nella loro conformazione – Condizioni e limiti – Necessità di non superare la soglia della manifesta irragionevolezza e dell’arbitrarietà delle scelte. (Classif. 141001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 76/2025 - mass. 46861; S. 39/2025 - mass. 46755;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 36/2025 - mass. 46709;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 189/2024 - mass. 46442;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 96/2024 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e46203;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 67/2023 - mass. 45524\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47004","numero_massima_precedente":"47002","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47004","titoletto":"Azione e difesa (diritti di) - In genere - Possibilità di modulare modi ed effetti della tutela giurisdizionale - Condizioni e limiti - Divieto di introdurre oneri e modalità che rendano impossibile o estremamente difficile l\u0027esercizio del diritto e l\u0027attività processuale - Salvaguardia, in ogni caso, della tutela del contraddittorio, quale possibilità, per le parti, di incidere sul convincimento del giudice (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente a oggetto\u{A0}disposizione del cod. proc. civ. che, per la fase di cognizione del rito unificato in materia di persone, minori e famiglie, stabilisce che l\u0027attore, a pena di decadenza, debba proporre domande ed eccezioni che traggono origine dalle difese del convenuto, nonché indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell\u0027udienza di comparizione, con conseguente differenza temporale pari a soli dieci giorni rispetto al termine per la costituzione del convenuto). (Classif. 031001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legislatore non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare, purché non imponga oneri e modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, o lo svolgimento dell’attività processuale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 76/2025 - mass. 46860\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e Il principio del contraddittorio consacrato dall’art. 111, secondo comma, Cost. impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 39/2025 - mass. 46755\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 73/2022 - mass. 44613\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, sez. quarta civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.17 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede, al primo comma, che l’attore, a pena di decadenza, debba modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti. All’interno del rito speciale su stato delle persone, minorenni e famiglie, improntato a istanze di concentrazione e speditezza, i diversi termini concessi dalla norma censurata, con disciplina elastica applicabile ai soli diritti disponibili, non eccedono il margine della manifesta irragionevolezza, non rendono impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa, anche per la possibilità di chiedere la rimessione in termini al verificarsi di situazioni eccezionali non imputabili alla parte, e non violano il principio del contraddittorio. Le parti, infatti, pur disponendo dei medesimi strumenti di tutela e poteri istruttori, hanno posizioni processuali significativamente diverse, nelle quali l’attore non è posto in una situazione di squilibrata asimmetria rispetto al convenuto, poiché, mentre quest’ultimo è tendenzialmente còlto di sorpresa dall’iniziativa di chi introduce il giudizio, il primo gode di ben altra capacità di previsione circa le possibili reazioni della controparte, anche alla luce del collegamento oggettivo tra domanda principale e difese – tra cui rientra senz’altro una riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto, a valle di una domanda di separazione fra coniugi contenente anche la modifica delle condizioni patrimoniali relative al mantenimento dei figli. Né si ravvisa una violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento, posto che la disciplina concernente i termini di cui può avvalersi la difesa dell’attore nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro si basano su presupposti, strutture ed esigenze talmente peculiari da rendere disomogenei i \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 34/2025 - mass. 46745; S. 212/2024 - mass. 46602; S. 171/2024 - mass. 46429\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"47003","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"473","specificazione_articolo":"bis.17","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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