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V. e Comune di M. con ordinanza del 17 gennaio 2024, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 16 ottobre 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Sabrina Azzolini per la Provincia autonoma di Trento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 gennaio 2024 (reg. ord. n. 34 del 2024), il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 87, comma 4, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e:, numero 2), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), nella parte in cui \u0026#171;non si riferisce, oltre al coniuge non divorziato, n\u0026#233; separato giudizialmente, anche al convivente di fatto, come definito\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il citato art. 87 disciplina il contributo di costruzione dovuto per la realizzazione di interventi edilizi che comportano un aumento del carico urbanistico e, alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del comma 4, stabilisce i requisiti della \u0026#171;prima abitazione\u0026#187;, che ne \u0026#232; esentata, tra l\u0026#8217;altro, nei termini stabiliti dal successivo art. 90, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, in base alla prima disposizione si \u0026#232; in presenza di una \u0026#171;prima abitazione\u0026#187;: \u0026#171;1) se l\u0026#8217;unit\u0026#224; abitativa \u0026#232; di propriet\u0026#224; del richiedente; 2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall\u0026#8217;articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati n\u0026#233; separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di propriet\u0026#224;, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale. [\u0026#8230;]; 3) se il richiedente s\u0026#8217;impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori e a mantenerla per i successivi dieci anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn forza poi della seconda disposizione il contributo di costruzione non \u0026#232; dovuto \u0026#171;per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che l\u0026#8217;abitazione non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono sorte nel corso del giudizio diretto all\u0026#8217;annullamento del provvedimento con cui un comune ha disatteso un\u0026#8217;istanza volta a ottenere tale esenzione, ritenendo che il requisito negativo previsto dall\u0026#8217;art. 87, comma 4, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), della legge prov. Trento n. 15 del 2015 sia applicabile, oltre che ai coniugi, anche ai conviventi di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il TRGA rimettente, dopo aver precisato che la ricorrente e il partner\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecostituiscono una coppia che convive \u003cem\u003emore uxorio\u003c/em\u003e, sostiene di non poter condividere l\u0026#8217;esegesi fatta propria dal comune, poich\u0026#233; la disposizione denunciata si riferirebbe univocamente solo ai soggetti uniti dal vincolo matrimoniale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che \u0026#171;non si vede perch\u0026#233;\u0026#187; la disposizione indubbiata, che costituisce \u0026#171;una deroga all\u0026#8217;obbligo generalizzato di corrispondere al Comune il contributo di costruzione\u0026#187;, non precluda la fruizione della suddetta esenzione allorch\u0026#233; il convivente di fatto del richiedente il permesso sia gi\u0026#224; titolare o contitolare, erede o legatario dei diritti propriet\u0026#224;, uso, usufrutto o abitazione su un alloggio idoneo alle esigenze familiari, cos\u0026#236; dando anche luogo a una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;ipotesi in cui a vantare questi diritti sia il coniuge del richiedente stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA supporto dei dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale prospettati, il rimettente evoca la sentenza n. 209 del 2022, con cui questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., di disposizioni statali che, in sostanza, consentivano di beneficiare della doppia esenzione dall\u0026#8217;imposta municipale propria (IMU) sulla abitazione principale ai conviventi di fatto e non ai coniugi residenti e dimoranti in luoghi diversi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;Nel nostro ordinamento costituzionale\u0026#187;, infatti, \u0026#171;non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, cos\u0026#236; formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile. Tale \u0026#232; invece proprio l\u0026#8217;effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, perch\u0026#233;, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell\u0026#8217;esenzione IMU sull\u0026#8217;abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perch\u0026#233; ciascuno di questi potr\u0026#224; considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare. La scelta di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio o dell\u0026#8217;unione civile determina, invece, l\u0026#8217;effetto di precludere la possibilit\u0026#224; di mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come possono essere in particolare quelle lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha poi ricordato che la medesima sentenza, \u0026#171;[s]viluppando tale ragionamento\u0026#187;, ha ritenuto fondata anche l\u0026#8217;ulteriore censura riferita all\u0026#8217;art. 31 Cost., osservando che \u0026#171;il sistema fiscale italiano si dimostra avaro nel sostegno alle famiglie. E ci\u0026#242; nonostante la generosit\u0026#224; con cui la Costituzione italiana ne riconosce il valore, come leva in grado di accompagnare lo sviluppo sociale, economico e civile, dedicando ben tre disposizioni a tutela della famiglia, con un\u0026#8217;attenzione che raramente si ritrova in altri ordinamenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHa, quindi, ritenuto la normativa censurata in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 31 Cost., in quanto finiva per riconoscere il diritto all\u0026#8217;esenzione \u0026#171;solo in caso di \u0026#8220;frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi\u0026#8221; e conseguente \u0026#8220;disgregazione del nucleo familiare\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamata tale pronuncia, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la normativa censurata, prevedendo il requisito ostativo all\u0026#8217;esenzione dal contributo di costruzione solo in capo ai coniugi e non ai conviventi di fatto nonostante il ricorrere dei medesimi presupposti, ovvero \u0026#171;convivenza e disponibilit\u0026#224; (a titolo di propriet\u0026#224; o di altro diritto reale) in capo a uno dei due componenti della coppia di un alloggio idoneo alle esigenze della famiglia\u0026#187;, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, che ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate, ritenendo praticabile un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, diretta a estendere anche ai conviventi di fatto il requisito ostativo da essa previsto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge prov. Trento n. 15 del 2015 \u0026#8211; osserva in proposito la Provincia autonoma \u0026#8211; \u0026#232; stata difatti adottata in epoca precedente alla legge n. 76 del 2016, la quale \u0026#171;[p]er la prima volta\u0026#187; avrebbe riconosciuto in capo ai conviventi di fatto quegli stessi \u0026#171;legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza\u0026#187; ai quali sarebbe riconducibile anche il possibile godimento, da parte di un coniuge, dell\u0026#8217;alloggio oggetto dei diritti di propriet\u0026#224;, uso, usufrutto o abitazione vantati dall\u0026#8217;altro: la lettura della disposizione sospettata, pertanto, si dovrebbe oggi \u0026#171;necessariamente adeguare al nuovo quadro normativo\u0026#187; e prescindere, di conseguenza, \u0026#171;dalla forma e dalle modalit\u0026#224;\u0026#187; con cui i nuclei familiari sono stati costituiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta conclusione non sarebbe, del resto, incompatibile con la lettera della disposizione in esame, la quale, nel fare riferimento alla \u0026#8220;disponibilit\u0026#224;\u0026#8221; di un altro alloggio idoneo alle \u0026#171;esigenze familiari\u0026#187;, utilizzerebbe genericamente tale locuzione, riferendosi a un concetto di famiglia in senso ampio, \u0026#171;senza preclusioni rispetto alle forme con cui essa \u0026#232; costituita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria illustrativa, ribadendo e approfondendo gli argomenti addotti a sostegno della percorribilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione conforme.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 gennaio 2024 (reg. ord. n. 34 del 2024), il TRGA del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 87, comma 4, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), della legge prov. Trento n. 15 del 2015, nella parte in cui, nel definire il requisito ostativo all\u0026#8217;esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la abitazione principale, non prevede, oltre al coniuge del richiedente il permesso di costruire, anche il convivente di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il citato art. 87, infatti, disciplina il contributo di costruzione dovuto per la realizzazione di interventi edilizi che comportano un aumento del carico urbanistico e, con la disposizione indubbiata, stabilisce che la prima abitazione \u0026#232; considerata tale in presenza di un requisito negativo, dato dalla circostanza che il richiedente il permesso di costruire e il suo coniuge, \u0026#171;non divorziati n\u0026#233; separati giudizialmente\u0026#187;, non siano gi\u0026#224; \u0026#171;titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di propriet\u0026#224;, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta previsione, ai fini che qui rilevano, acquista senso alla luce del successivo art. 90, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), che contempla un\u0026#8217;esenzione dal suddetto contributo di costruzione \u0026#171;per gli interventi di nuova costruzione destinati\u0026#187;, appunto, \u0026#171;a realizzare la prima abitazione del richiedente\u0026#187;, limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificabile come di lusso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, innanzitutto, con l\u0026#8217;art. 3 Cost.: non vi sarebbe, infatti, ragione per consentire la fruizione della descritta esenzione nell\u0026#8217;ipotesi in cui il convivente di fatto del richiedente il permesso di costruire vanti la propriet\u0026#224; (o uno dei diritti sopra menzionati) su un alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale, ci\u0026#242; che si risolverebbe, peraltro, in una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra i conviventi di fatto e le coppie coniugate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, la disciplina normativa censurata violerebbe, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 31 Cost., in quanto non terrebbe in considerazione le esigenze di tutela della famiglia, finendo per penalizzarla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Preliminarmente, va precisato che dal tenore complessivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione emerge che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e censura, non solo la definizione di abitazione principale, ma soprattutto la relativa esenzione \u0026#8211; di essa, infatti, si controverte nel processo principale \u0026#8211; s\u0026#236; che il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e verte, in realt\u0026#224;, sul combinato disposto dell\u0026#8217;art. 87, comma 4, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), e dell\u0026#8217;art. 90, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge prov. Trento n. 15 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il rimettente muove dall\u0026#8217;assunto secondo cui non sarebbe praticabile un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice dell\u0026#8217;art. 87, comma 4, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), della legge prov. Trento n. 15 del 2015, non potendosi ritenere che il requisito ostativo ivi previsto sia estendibile, per tale via, anche al caso di convivenza di fatto; la lettera della legge, osserva difatti il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#171;costituisce il limite cui deve arrestarsi, anche, l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dovendo, infatti, esser sollevato l\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; ogni qual volta l\u0026#8217;opzione ermeneutica supposta conforme a costituzione sia incongrua rispetto al tenore letterale della norma stessa (in questi termini Cass. civ., Sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente, la Provincia autonoma sostiene che a una tale conclusione si possa pervenire, sulla scorta del dato letterale e di un\u0026#8217;esegesi storico-evolutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La premessa ermeneutica del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; condivisibile, alla luce del chiaro tenore testuale della disposizione provinciale in discorso: questa, nel fare espresso riferimento al \u0026#171;coniuge\u0026#187;, \u0026#232; difatti inequivoca nel circoscrivere il proprio ambito applicativo solo a coloro che sono legati dal vincolo del matrimonio (e dall\u0026#8217;unione civile, in forza dell\u0026#8217;art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon ha pregio, d\u0026#8217;altro canto, la tesi della Provincia autonoma di Trento secondo cui si tratterebbe, nella specie, di accedere a un\u0026#8217;interpretazione storico-evolutiva basata sulla sopravvenienza, rispetto alla legge provinciale oggetto di doglianza, della legge n. 76 del 2016, che \u0026#171;[p]er la prima volta\u0026#187; avrebbe riconosciuto anche in capo ai conviventi di fatto \u0026#171;legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contrario, va, infatti, osservato che, all\u0026#8217;epoca dell\u0026#8217;adozione della legge prov. Trento n. 15 del 2015, la convivenza di fatto gi\u0026#224; rappresentava un fenomeno che aveva un riconoscimento sul piano normativo \u0026#8211; essendo prevista, sia pure in modo frammentario, da una pluralit\u0026#224; di disposizioni, come recentemente rilevato da questa Corte (sentenza n. 148 del 2024) \u0026#8211; e giurisprudenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, lo stesso legislatore provinciale \u0026#232; nuovamente intervenuto (con la legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2017, n. 3, recante \u0026#171;Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia\u0026#187;) sulla definizione di prima abitazione e sulla connessa esenzione per l\u0026#8217;ipotesi delle nuove costruzioni anche dopo la citata legge n. 76 del 2016, senza, ci\u0026#242; malgrado, introdurre un riferimento alla convivenza di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tanto chiarito, va osservato che, pur attraverso percorsi diversi, sia il giudice rimettente che la Provincia autonoma di Trento chiedono a questa Corte di circoscrivere la portata delle disposizioni agevolative censurate, il primo attraverso una pronuncia additiva diretta a una parificazione verso il basso, che precluda la fruizione del beneficio anche ai conviventi di fatto, la seconda attraverso una \u0026#8211; per\u0026#242; non percorribile \u0026#8211; interpretazione costituzionalmente orientata che raggiunga il medesimo risultato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, tali disposizioni provinciali configurano vere e proprie norme di privilegio, che, come rileva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, costituiscono \u0026#171;una deroga all\u0026#8217;obbligo generalizzato di corrispondere al Comune il contributo di costruzione\u0026#187; e contrastano innanzitutto con il principio di ragionevolezza, come emerge approfondendo la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del contributo di costruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Tale contributo, infatti, ha \u0026#171;natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario\u0026#187;, generale e non sinallagmatica (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenze 30 agosto 2018, n. 12, e 7 dicembre 2016, n. 24), e \u0026#171;rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 27 maggio 2024, n. 4685, e, ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 12 del 2018 e n. 24 del 2016); l\u0026#8217;esenzione dal suo pagamento si traduce, pertanto, in una deroga al dovere di concorrere a tale spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrecisamente, il contributo si compone di due quote, parametrate, rispettivamente, agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, che sono rappresentative, l\u0026#8217;una, del maggior sacrificio imposto alla collettivit\u0026#224; in termini di carico urbanistico e, l\u0026#8217;altra, dell\u0026#8217;incremento di valore della propriet\u0026#224; immobiliare conseguente all\u0026#8217;edificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e\u003cem\u003enes\u003c/em\u003e delle due quote sono diverse: la prima mira a compensare la comunit\u0026#224; del costo che l\u0026#8217;edificazione determina a carico della stessa; la seconda mira a socializzare il maggior valore che il proprietario ottiene dalla costruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, quella dell\u0026#8217;onerosit\u0026#224; del permesso di costruire \u0026#232; una \u0026#171;regola generale\u0026#187; (sentenza n. 296 del 1991; nella medesima direzione \u0026#232; orientata la giurisprudenza amministrativa: \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 28 dicembre 2021, n. 8682, e sezione quarta, sentenza 1\u0026#176; giugno 2020, n. 3405), che costituisce un principio fondamentale della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 247 e n. 64 del 2020) e \u0026#171;norma fondamentale delle riforme economico-sociali\u0026#187; (sentenza n. 1033 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Sono s\u0026#236; previste, anche dalla normativa statale, deroghe alla regola dell\u0026#8217;onerosit\u0026#224; \u0026#8211; art. 17, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)\u0026#187; \u0026#8211; ma queste sono sempre rivolte al perseguimento di interessi generali, di natura solidaristica o di incentivo ad attivit\u0026#224; e interventi che abbiano un positivo impatto sull\u0026#8217;ambiente. Al di fuori di tali ipotesi di esenzione, \u0026#232; prevista una (mera) riduzione del contributo per la realizzazione delle prime abitazioni: l\u0026#8217;art. 17, comma 2, t.u. edilizia stabilisce, infatti, che esso sia in tal caso \u0026#171;pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica\u0026#187;, ovvero alla \u0026#171;sola quota degli oneri di urbanizzazione\u0026#187;, come precisa il precedente comma 1 dello stesso art. 17. Il legislatore statale, quindi, per la prima abitazione, ha previsto l\u0026#8217;esonero dal pagamento della sola quota corrispondente al costo di costruzione, rinunciando a socializzare quanto deriva al proprietario dalla costruzione, ma certamente non anche della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, ovvero al \u003cem\u003esurplus\u003c/em\u003e di opere e al costo conseguente che il nuovo intervento edificatorio pone a carico della collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; L\u0026#8217;approfondimento della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del contributo di costruzione fa emergere l\u0026#8217;irragionevolezza della disciplina normativa censurata, che riconosce una esenzione che, peraltro, non trova eguali in altra legislazione regionale o provinciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La evidente singolarit\u0026#224; di tale disciplina sta nell\u0026#8217;esonerare il costruttore, non solo dalla socializzazione del maggior valore che questi ricava, ma anche dagli oneri di urbanizzazione, ovvero dal costo che questi pone a carico della collettivit\u0026#224;, senza che sia riscontrabile un effettivo interesse generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interesse individuale alla edificazione della propria prima abitazione pu\u0026#242;, in determinati casi, certamente essere sostenuto dall\u0026#8217;ordinamento, perch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 47 Cost. prevede che la Repubblica favorisca \u0026#171;l\u0026#8217;accesso del risparmio popolare alla propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;abitazione\u0026#187;, ma non pu\u0026#242; essere sempre qualificato, \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e, come interesse \u0026#8220;generale\u0026#8221; al punto da esentare indistinti beneficiari dai costi inerenti agli oneri di urbanizzazione, da loro stessi causati, facendoli ricadere sulla fiscalit\u0026#224; generale \u0026#8211; per inciso va anche ricordato che la Provincia autonoma di Trento, come altre autonomie speciali, \u0026#232; finanziata prevalentemente con compartecipazioni alle imposte nazionali e solo in minima parte con uno sforzo fiscale autonomo, come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di riscontrare (sentenza n. 27 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl meccanismo di esenzione trentino, in altre parole, non determina semplicemente un minor gettito per l\u0026#8217;erario, come avviene, ad esempio, per l\u0026#8217;esenzione IMU per la prima casa, di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 741, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), o per la rinuncia, nel caso dell\u0026#8217;edilizia abitativa convenzionata, alla socializzazione dell\u0026#8217;incremento di valore della propriet\u0026#224; immobiliare conseguente all\u0026#8217;edificazione (art. 17, comma 1, t.u. edilizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale meccanismo realizza, invece, l\u0026#8217;effetto di esonerare chi costruisce dal farsi carico della seria esternalit\u0026#224; negativa che questi, tramite gli oneri di urbanizzazione, determina a carico della collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd aggravare l\u0026#8217;irragionevolezza sta, peraltro, la circostanza che il legislatore provinciale non ha attribuito alcun rilievo a una situazione di fragilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aspirante al beneficio, che non \u0026#232; difatti limitato alle sole persone meno abbienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, infatti, esonerato anche chi, abbiente e in ipotesi gi\u0026#224; proprietario di numerose abitazioni fuori dalla Provincia, decide di stabilire la propria residenza nel territorio provinciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo per tale motivo costui gode dell\u0026#8217;esenzione, che grava per\u0026#242;, come detto, sull\u0026#8217;intera comunit\u0026#224; per l\u0026#8217;esternalit\u0026#224; negativa determinata dagli oneri di urbanizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale esternalit\u0026#224; pu\u0026#242; quindi finire per pesare anche su coloro che, pur soggetti alla fiscalit\u0026#224; generale, versano comunque in condizioni economiche disagiate o che, in ogni modo, non dispongono di risorse sufficienti per costruirsi una casa di propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, proprio perch\u0026#233; l\u0026#8217;esenzione non \u0026#232; strutturata (ad esempio, mediante la previsione di un requisito reddituale) in modo da interessarsi realmente di situazioni di fragilit\u0026#224;, i profili di irragionevolezza emergono anche in riferimento alla mancata esclusione dei conviventi di fatto, concorrendo a dar luogo a quella ingiustificata discriminazione su cui si sofferma il rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la descritta irragionevolezza \u0026#232; mitigata dalla limitazione dell\u0026#8217;esenzione ai primi 120 metri quadrati e alle abitazioni non di lusso, perch\u0026#233; anche in questo pur circoscritto ambito di applicazione rimane evidente l\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; della normativa in esame, che finisce, comunque, per porre a carico della fiscalit\u0026#224; generale, e quindi anche delle persone a basso reddito, il costo determinato dalle costruzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Gi\u0026#224; in tempi risalenti questa Corte aveva sottolineato che \u0026#171;l\u0026#8217;evoluzione della coscienza sociale\u0026#187; e \u0026#171;la grave crisi della finanza pubblica\u0026#187; rendono sempre meno sopportabili i \u0026#171;trattamenti di favore\u0026#187; che tendono a qualificarsi come privilegi (sentenza n. 421 del 1995); pi\u0026#249; recentemente, ha nuovamente messo in evidenza la necessit\u0026#224; di uno scrutinio \u0026#171;particolarmente rigoroso\u0026#187; sulle norme di agevolazione fiscale che non siano riconducibili \u0026#171;all\u0026#8217;attuazione di altri principi costituzionali (quali, a titolo esemplificativo, la tutela della famiglia, del diritto alla salute o lo sviluppo della previdenza)\u0026#187; (sentenza n. 120 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; del resto in questa prospettiva, volta a porre in rilievo i reciproci rapporti di integrazione che legano le persone nel vivere sociale, che la Costituzione, secondo una \u0026#171;impostazione deontologica (e non meramente utilitaristica)\u0026#187; (ancora sentenza n. 421 del 1995), qualifica come \u0026#171;inderogabile\u0026#187; l\u0026#8217;adempimento dei doveri di solidariet\u0026#224; economica, politica e sociale (art. 2 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, pertanto, non pu\u0026#242; esimersi da un sindacato particolarmente stringente su tutte quelle norme che, poste alla sua attenzione, si dimostrano, anche fuori dall\u0026#8217;ambito strettamente fiscale, senza alcuna prospettiva teleologica riconducile all\u0026#8217;attuazione di altri principi costituzionali o al bene comune, creando arbitrari privilegi che non aiutano la coesione sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Riconosciuta, dunque, l\u0026#8217;effettiva sussistenza dei descritti \u003cem\u003evuln\u003c/em\u003e\u003cem\u003eera\u003c/em\u003e al principio di ragionevolezza, questa Corte non pu\u0026#242;, tuttavia, che ritenere altres\u0026#236; inammissibili le questioni prospettate dal rimettente, lamentando, in particolare, che le norme censurate irragionevolmente introdurrebbero, e per di pi\u0026#249; in violazione dell\u0026#8217;art. 31 Cost., un privilegio che finisce anche per sfavorire (in contrasto con quanto affermato nella sentenza n. 209 del 2022) le coppie che decidono di unirsi in matrimonio o unione civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto le modalit\u0026#224; con cui potrebbero essere superati i \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e che si sono evidenziati possono essere molteplici, implicando interventi di sistema sul complesso quadro normativo sotto richiamato; pertanto, questi sono rimessi in prima battuta alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore provinciale, che, nel rispetto del principio di ragionevolezza e sulla scorta dei modelli presenti nella disciplina statale, ha diverse opzioni a disposizione per ricondurre l\u0026#8217;esenzione entro un binario costituzionalmente compatibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, nel micro-sistema della disciplina trentina del contributo di costruzione, non solo l\u0026#8217;esenzione dal contributo di costruzione ricorre anche in altre ipotesi, rispetto a quella censurata dal rimettente, relative alla prima abitazione (come nel caso, ad esempio, degli interventi diretti al recupero di costruzioni, edifici o fabbricati negli insediamenti storici), ma anche in numerose altre che da essa prescindono (ad esempio, in riferimento alle opere funzionali all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di acquacoltura, alle legnaie e alle tettoie, ai parcheggi, nonch\u0026#233; agli impianti e alle attrezzature tecnologiche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sola parificazione verso il basso richiesta dal rimettente darebbe, quindi, luogo a un quadro normativo disarmonico. \u0026#200;, pertanto, rimesso al legislatore provinciale provvedere, con sollecitudine, a una riforma sistematica di tale insieme di esenzioni.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 87, comma 4, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), e 90, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 novembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241119133754.pdf","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Calcolo del contributo di costruzione - Considerazione, a tal fine, della residenza come prima abitazione, se l\u0027unit\u0026#224; abitativa \u0026#232; di propriet\u0026#224; del richiedente e se, al momento della firma della prevista convenzione, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati n\u0026#233; separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di propriet\u0026#224;, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale - Previsione che non fa riferimento, oltre al coniuge non divorziato, n\u0026#233; separato giudizialmente, anche al convivente more uxorio.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46538","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Permesso di costruire - Necessaria onerosità - Principio fondamentale della materia del governo del territorio e norma fondamentale delle riforme economico-sociali - Eventuali deroghe - Condizione - Perseguimento di interessi generali, solidaristici o ambientali. (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’onerosità del permesso di costruire è una regola generale che costituisce un principio fondamentale della materia «governo del territorio» e norma fondamentale delle riforme economico-sociali. Le deroghe previste anche dalla normativa statale sono sempre rivolte al perseguimento di interessi generali di natura solidaristica o di incentivo ad attività e interventi che abbiano un positivo impatto sull’ambiente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 247/2020 - mass. 43133; S. 64/2020 - mass. 43145; S. 296/1991; S. 1033/1988 - mass. 13281\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46539","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46539","titoletto":"Tributi – Agevolazioni fiscali – Tendenziale esclusione – Possibilità, purché riconducibili all’attuazione di altri principi costituzionali – Necessità di uno scrutinio particolarmente rigoroso. (Classif. 255006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’evoluzione della coscienza sociale e la crisi della finanza pubblica rendono sempre meno sopportabili i trattamenti di favore che tendono a qualificarsi come privilegi; si rende, pertanto, necessario uno scrutinio particolarmente rigoroso sulle norme di agevolazione fiscale che non siano riconducibili all’attuazione di altri principi costituzionali (a titolo esemplificativo, tutela della famiglia, diritto alla salute o sviluppo della previdenza). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 120/2020 - mass. 45650; S. 421/1995 - mass. 22801\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46540","numero_massima_precedente":"46538","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46540","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Provincia autonoma di Trento - Contributo di costruzione per l\u0027abitazione principale - Esenzione - Requisito ostativo - Disponibilità, da parte del richiedente e del coniuge, di un alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale - Estensione di tale requisito negativo anche al convivente di fatto - Omessa previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento e violazione delle esigenze di tutela della famiglia - Inammissibilità delle questioni - Necessità che il legislatore provinciale provveda a una riforma sistematica di tali esenzioni. (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, implicando interventi di sistema sul complesso quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TRGA del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., del combinato disposto degli artt. 87, comma 4, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), n. 2), e 90, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge prov. Trento n. 15 del 2015, che dispongono un’esenzione dal contributo di costruzione per la realizzazione dell’abitazione principale (limitatamente ai primi 120 metri quadrati e se la residenza non è qualificabile come di lusso) quando il richiedente e il suo coniuge non siano già titolari del diritto di proprietà, o di altri diritti reali, su un alloggio idoneo alle esigenze familiari ubicato nel territorio provinciale. Le disposizioni censurate configurano norme di privilegio che esonerano il costruttore – oltre che dalla socializzazione del maggior valore che questi ricava – anche dagli oneri di urbanizzazione, ovvero dal costo che lo stesso pone a carico della collettività; e ciò senza che sia riscontrabile un effettivo interesse generale, non potendo essere qualificato tale, \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e, l’interesse individuale alla edificazione della prima abitazione. Ciò in un contesto in cui, peraltro, la Provincia autonoma di Trento è finanziata prevalentemente con compartecipazioni alle imposte nazionali – e solo in minima parte con uno sforzo fiscale autonomo – e l’esenzione prevista, che non trova eguali in altra legislazione regionale o provinciale, non è nemmeno strutturata in modo da interessarsi di situazioni di fragilità finendo, così, per porre a carico della fiscalità generale, e quindi anche delle persone a basso reddito, il costo determinato dalle costruzioni. Tuttavia, pur riconosciuta l’effettiva sussistenza dei \u003cem\u003evulnera \u003c/em\u003eal principio di ragionevolezza le modalità con cui essi possono essere superati sono molteplici, implicando interventi di sistema sul complesso quadro normativo; pertanto, questi sono rimessi alla discrezionalità del legislatore provinciale, che, nel rispetto del principio di ragionevolezza e sulla scorta dei modelli presenti nella disciplina statale, ha diverse opzioni a disposizione per ricondurre l’esenzione entro un binario costituzionalmente compatibile. È, pertanto, a lui rimesso provvedere, con sollecitudine, a una riforma sistematica di tale insieme di esenzioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 148/2024 - mass. 46369; S. 27/2024 - mass. 46006; S. 209/2022 - mass. 45103\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46539","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"04/08/2015","data_nir":"2015-08-04","numero":"15","articolo":"87","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"lett. a), n. 2)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"04/08/2015","data_nir":"2015-08-04","numero":"15","articolo":"90","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46125","autore":"Antonini L.","titolo":"La tutela della famiglia. Alla ricerca delle risorse perdute: suggestioni tratte dalla giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto tributario","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"267","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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