HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/49
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 300
    "total_time" => 0.183938
    "namelookup_time" => 0.000323
    "connect_time" => 0.001192
    "pretransfer_time" => 0.101426
    "size_download" => 32445.0
    "speed_download" => 176390.0
    "starttransfer_time" => 0.1597
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 54752
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 101320
    "connect_time_us" => 1192
    "namelookup_time_us" => 323
    "pretransfer_time_us" => 101426
    "starttransfer_time_us" => 159700
    "total_time_us" => 183938
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770492094.98
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/49"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1021
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#973 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1003 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/49 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:21:35 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:21:35 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"49","numero_parte":"1","data_gazzetta":"28/01/2026","numero_gazzetta":"4","data_notifica":"15/12/2025","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eVolontariato – Terzo settore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2025 (Istituzione dell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore) – Effetti della cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) e disciplina della devoluzione dell’incremento patrimoniale nel caso di domanda di permanenza nell’elenco provinciale – Sospensione, fino all’entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, dell’efficacia dell’art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, recante la previsione che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l’ente può presentare domanda di permanenza nell’elenco provinciale e che, in caso di accoglimento, l’ente è esonerato dalla devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale – Previsione che la norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell’elenco provinciale, l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della cancellazione dell’ente dall’elenco provinciale – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con le previsioni del codice del Terzo settore riguardanti la cancellazione degli enti dal registro unico nazionale e l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale, determinato anche in relazione alla speciale disciplina fiscale applicata – Invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia ordinamento civile attraverso l’individuazione del contenuto della previsione statale di coordinamento.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, art. 4, comma 2, introduttivo del comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, artt. 9 e 50.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eVolontariato – Terzo settore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2025 (Istituzione dell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore) – Effetti della cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) e disciplina della devoluzione dell’incremento patrimoniale nel caso di domanda di permanenza nell’elenco provinciale – Sospensione, fino all’entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, dell’efficacia dell’art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, recante la previsione che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l’ente può presentare domanda di permanenza nell’elenco provinciale e che, in caso di accoglimento, l’ente è esonerato dalla devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale – Previsione che la norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell’elenco provinciale, l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della cancellazione dell’ente dall’elenco provinciale – Ricorso del Governo – Violazione del procedimento per l’adozione di norme di attuazione nelle materie di competenza provinciale \u003cstrong\u003econ riferimento al \u003c/strong\u003eparere della commissione paritetica prevista dallo statuto speciale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, art. 4, comma 2, introduttivo del comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), art. 107.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","elencoNorme":[{"codice_legge":"000035","articolo_legge":"4","data_legge":"14/10/2025","data_nir":"2025-10-14","numero_legge":"12","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","denominazione_nesso":"introduttivo","denominazione_attributo":"","id":"25063","unique_identifier":""},{"codice_legge":"000035","articolo_legge":"7","data_legge":"08/07/2025","data_nir":"2025-07-08","numero_legge":"7","comma":"4","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25114","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33772","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33773","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"03/07/2017","data_nir":"2017-07-03","numero_parametro":"117","articolo_impugnato":"9","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art9"},{"id_parametro":"33774","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"03/07/2017","data_nir":"2017-07-03","numero_parametro":"117","articolo_impugnato":"50","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art50"},{"id_parametro":"33775","tipo_legge":"stta","descrizione_costit":"Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"107","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 19 dicembre 2025\n\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 19 dicembre 2025 (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nVolontariato - Terzo settore -  Norme  della  Provincia  autonoma  di\n  Bolzano  -  Modifica  alla  legge  provinciale  n.   7   del   2025\n  (Istituzione  dell\u0027Elenco  provinciale  degli  enti  che   svolgono\n  attivita\u0027 di interesse generale e disposizioni in materia di  Terzo\n  settore) - Effetti della cancellazione  di  un  ente  dal  Registro\n  unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS)  e  disciplina\n  della devoluzione dell\u0027incremento patrimoniale nel caso di  domanda\n  di  permanenza  nell\u0027elenco   provinciale   -   Sospensione,   fino\n  all\u0027entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra  la\n  disciplina statale e provinciale, dell\u0027efficacia dell\u0027art. 7, comma\n  4, della legge provinciale n. 7 del  2025,  recante  la  previsione\n  che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale,  l\u0027ente\n  puo\u0027 presentare domanda di  permanenza  nell\u0027elenco  provinciale  e\n  che, in caso di accoglimento, l\u0027ente e\u0027 esonerato dalla devoluzione\n  dell\u0027incremento patrimoniale realizzato negli esercizi  in  cui  e\u0027\n  stato iscritto nel Registro unico nazionale  -  Previsione  che  la\n  norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che,  in  caso\n  di cancellazione  dell\u0027ente  dal  Registro  unico  nazionale  e  di\n  permanenza  nell\u0027elenco  provinciale,  l\u0027obbligo   di   devoluzione\n  dell\u0027incremento patrimoniale a  favore  di  altri  enti  del  Terzo\n  settore e\u0027  differito  al  momento  della  cancellazione  dell\u0027ente\n  dall\u0027elenco provinciale. \n- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12 (Variazioni\n  al bilancio di  previsione  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano\n  2025-2027 e altre disposizioni), art. 4, comma 2. \n\n\n(GU n. 4 del 28-01-2026)\n\n    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  nell\u0027interesse   del\nPresidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e\ndifeso ex lege dall\u0027Avvocatura generale dello Stato  (codice  fiscale\n80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.  12,\ne\u0027    domiciliato     (fax     06.96.51.40.00,     indirizzo     PEC:\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); \n    Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del\nPresidente pro tempore; \n    Per la dichiarazione di illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n4, comma 2, della legge della Provincia autonoma di  Bolzano  del  14\nottobre 2025, n. 12, recante «Variazioni al  bilancio  di  previsione\ndella Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre  disposizioni»,\npubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione\nautonoma Trentino-Alto Adige - Südtirol del 16 ottobre 2025, n. 42; \n    In virtu\u0027 della deliberazione del Consiglio dei ministri in  data\n11 dicembre 2025. \nPremessa \n    L\u0027art. 4, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano del  14\nottobre 2025, n. 12, rubricata «Variazioni al bilancio di  previsione\ndella Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre  disposizioni»,\ncosi\u0027 dispone: \n        «2. Dopo il comma 4 dell\u0027art. 7  della  legge  provinciale  8\nluglio 2025, n. 7, e\u0027 inserito il seguente comma: \"4-bis. L\u0027efficacia\ndel comma 4 e\u0027 sospesa  fino  all\u0027entrata  in  vigore  di  una  norma\nstatale di coordinamento tra la  disciplina  statale  e  provinciale,\nvolta a  prevedere  che,  in  caso  di  cancellazione  dell\u0027ente  dal\nRegistro unico nazionale e  di  permanenza  nell\u0027elenco  provinciale,\nl\u0027obbligo di devoluzione dell\u0027incremento  patrimoniale  a  favore  di\naltri enti del Terzo  settore  e\u0027  differito  al  momento  della  sua\ncancellazione dall\u0027elenco provinciale\".» \n    A sua volta, il richiamato art. 7, comma  4,  della  legge  della\nProvincia di Bolzano 8 luglio 2025, n. 7  (di  seguito  al  quale  e\u0027\ninserito il comma 4-bis ad opera della  legge  oggetto  del  presente\nricorso), dispone come segue: \n        «In caso  di  cancellazione  dal  Registro  unico  nazionale,\nl\u0027ente puo\u0027 presentare domanda di permanenza nell\u0027elenco provinciale.\nQualora l\u0027ufficio provinciale competente in materia di  volontariato,\nverificata la sussistenza dei  requisiti  previsti  per  l\u0027iscrizione\nnell\u0027elenco provinciale di cui agli articoli 3, 4  e  5,  accolga  la\ndomanda,  l\u0027ente  non  deve   devolvere   l\u0027incremento   patrimoniale\nrealizzato negli esercizi in cui e\u0027 stato iscritto nel Registro unico\nnazionale.  In  caso  di  rigetto  della  domanda,  la  cancellazione\ndell\u0027ente  dall\u0027elenco  provinciale  ha  effetto  retroattivo   dalla\ncancellazione dal Registro unico nazionale e  comporta  l\u0027obbligo  di\ndevolvere l\u0027incremento patrimoniale». \n    L\u0027art. 4, comma 2, della legge provinciale 14  ottobre  2025,  n.\n12, presenta profili di illegittimita\u0027 costituzionale:  il  Consiglio\ndei ministri ha pertanto ritenuto di doverla impugnare, e a tanto  in\neffetti si provvede mediante il  presente  ricorso,  sulla  base  dei\nseguenti motivi. \n1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4, comma  2,  della  legge\nprovinciale Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, per violazione  dell\u0027art.\n117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e degli articoli 9\ne 50 del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  quali  norme\nstatali interposte. \n    1.1 La disposizione oggetto di censura intende dunque  sospendere\nl\u0027efficacia dell\u0027art. 7, comma 4, della precedente legge  provinciale\nn.  7  del  2025,  sino  all\u0027adozione  della  pertinente   disciplina\nnazionale di coordinamento. \n    Va osservato, al riguardo,  che  gia\u0027  tale  ultima  disposizione\n(ovvero l\u0027art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025,  di\nseguito al quale l\u0027art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12 del\n2025 ha inserito il  comma  4-bis,  oggetto  specifico  del  presente\nricorso), nel prevedere che «in caso di  cancellazione  dal  Registro\nunico nazionale, l\u0027ente»  possa  «presentare  domanda  di  permanenza\nnell\u0027elenco provinciale» e, in caso di  accoglimento  della  domanda,\nl\u0027ente stesso sia esonerato dall\u0027obbligo di  «devolvere  l\u0027incremento\npatrimoniale realizzato negli esercizi in cui e\u0027 stato  iscritto  nel\nRegistro  unico   nazionale»   [obbligo   avente   invece   efficacia\nretroattiva «dalla cancellazione» dal Registro unico nazionale  degli\nenti del Terzo settore (di seguito, RUNTS) in caso di  rigetto  della\ndomanda],  appare  in  contrasto  con  la  disciplina  nazionale   di\nriferimento in tema di cancellazione degli enti del Terzo settore dal\npredetto  RUNTS,  e  di  obbligo   di   devoluzione   dell\u0027incremento\npatrimoniale, secondo quanto previsto  dagli  articoli  9  e  50  del\ndecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 177. \n    Per immediatezza di consultazione, si riporta di seguito il testo\nintegrale degli articoli 9 e 50 del decreto legislativo  n.  117  del\n2017: \n        «Art. 9 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento).\n- 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio  residuo  e\u0027\ndevoluto, previo parere positivo dell\u0027Ufficio  di  cui  all\u0027art.  45,\ncomma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,  ad  altri\nenti  del  Terzo  settore  secondo  le  disposizioni   statutarie   o\ndell\u0027organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia\nSociale. Il  parere  e\u0027  reso  entro  trenta  giorni  dalla  data  di\nricezione  della  richiesta  che  l\u0027ente  interessato  e\u0027  tenuto   a\ninoltrare al predetto Ufficio  con  raccomandata  a/r  o  secondo  le\ndisposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,\ndecorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti  di\ndevoluzione  del  patrimonio  residuo  compiuti  in  assenza   o   in\ndifformita\u0027 dal parere sono nulli». \n        «Art. 50 (Cancellazione e migrazione in altra sezione). -  1.\nLa cancellazione di un ente dal Registro unico  nazionale  avviene  a\nseguito di istanza motivata da  parte  dell\u0027ente  del  Terzo  settore\niscritto  o  di  accertamento   d\u0027ufficio,   anche   a   seguito   di\nprovvedimenti   della   competente   autorita\u0027   giudiziaria   ovvero\ntributaria,  divenuti  definitivi,  dello  scioglimento,  cessazione,\nestinzione dell\u0027ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per\nla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore. \n        2.  L\u0027ente  cancellato  dal  Registro  unico  nazionale   per\nmancanza dei requisiti che vuole continuare a operare  ai  sensi  del\ncodice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai\nsensi  dell\u0027art.   9,   limitatamente   all\u0027incremento   patrimoniale\nrealizzato negli  esercizi  in  cui  l\u0027ente  e\u0027  stato  iscritto  nel\nRegistro unico nazionale. \n        3. Se vengono meno i requisiti per l\u0027iscrizione dell\u0027ente del\nTerzo settore in una sezione del Registro ma  permangono  quelli  per\nl\u0027iscrizione in  altra  sezione  del  Registro  stesso,  l\u0027ente  puo\u0027\nformulare  la  relativa  richiesta  di  migrazione  che  deve  essere\napprovata con le modalita\u0027 e nei termini  previsti  per  l\u0027iscrizione\nnel Registro unico nazionale. \n        4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, e\u0027\nammesso ricorso avanti al  Tribunale  amministrativo  competente  per\nterritorio». \n    1.2 Per quanto in particolare  ora  rileva,  invero,  l\u0027art.  50,\ncomma 2, del decreto legislativo appena citato  prevede  che  «l\u0027ente\ncancellato dal Registro unico nazionale per  mancanza  dei  requisiti\nche vuole continuare a  operare  ai  sensi  del  codice  civile  deve\npreviamente devolvere il proprio patrimonio  ai  sensi  dell\u0027art.  9,\nlimitatamente  all\u0027incremento  patrimoniale  negli  esercizi  in  cui\nl\u0027ente e\u0027 stato iscritto nel Registro unico nazionale». \n    Detta devoluzione, ai sensi del richiamato art.  9,  deve  essere\neffettuata, «previo parere positivo dell\u0027ufficio di cui all\u0027art.  45,\ncomma 1 (1) , e salvo diversa destinazione imposta  dalla  legge,  ad\naltri enti del Terzo settore secondo  le  disposizioni  statutarie  o\ndell\u0027organo  competente  o,  in  mancanza,  alla  Fondazione   Italia\nSociale». \n    Il  complesso  dispositivo  appena  riportato  ha   la   evidente\nfinalita\u0027 di evitare che le risorse patrimoniali accumulate in virtu\u0027\ndella  fruizione  dei  regimi  fiscali  agevolativi  -  applicati  ai\npredetti enti e subordinati ai requisiti  di  meritevolezza  previsti\ndalla normativa statale - a seguito della cancellazione dell\u0027ente dal\nRegistro, vengano distolte dalle finalita\u0027 di ordine generale per  il\nperseguimento delle quali sono orientati i citati regimi fiscali. \n    La devoluzione dell\u0027incremento patrimoniale maturato  durante  la\npermanenza nel RUNTS, come si e\u0027  visto,  e\u0027  infatti  prevista,  per\nespressa disposizione degli articoli 9 e 50 del  decreto  legislativo\nluglio 2017, n. 117 (recante il «Codice del Terzo  settore,  a  norma\ndell\u0027art. 1, comma 2, lettera b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.\n106»), al momento della cancellazione dal gia\u0027 menzionato Registro. \n    La norma statale, quindi, stabilisce  una  diretta  correlazione,\nanche temporale, tra incremento patrimoniale e permanenza nel RUNTS. \n    L\u0027iscrizione nel RUNTS, nonche\u0027 le attivita\u0027 svolte dagli  organi\ncompetenti per  la  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  che\nlegittimano la permanenza nello stesso Registro, garantiscono  dunque\nil rispetto delle finalita\u0027 di interesse generale  per  le  quali  il\nCodice del Terzo settore (CTS) prevede la concessione, agli enti  ivi\niscritti, di benefici anche di carattere fiscale. \n    In forza della norma adottata, a seguito  della  fuoriuscita  dal\nRUNTS, gli enti con sede nelle province autonome sarebbero chiamati a\ndevolvere l\u0027incremento patrimoniale derivante da vantaggi economici e\nagevolazioni tributarie previsti dalle disposizioni nazionali solo al\nmomento  dello  scioglimento  o  della  effettiva  fuoriuscita  anche\ndall\u0027elenco provinciale, cosi\u0027 determinando, tra l\u0027altro,  anche  una\ndisparita\u0027 con gli ETS esterni ai territori sopra menzionati. \n    1.3 Al fine di armonizzare con la legislazione statale  la  norma\ndi cui all\u0027art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, la\nProvincia di Bolzano ha introdotto, attraverso il denunziato art.  4,\ncomma 2, della legge 14 ottobre 2025, n. 12 (recante  «Variazioni  al\nbilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano  2025-2027\ne altre disposizioni»), la previsione  della  temporanea  sospensione\ndell\u0027efficacia dell\u0027art. 7, comma 4, della richiamata legge n. 7  del\n2025. \n    Detta  sospensione  e\u0027  disposta,  come  si   e\u0027   visto,   «fino\nall\u0027entrata in vigore di una norma statale di  coordinamento  tra  la\ndisciplina statale e provinciale, volta a prevedere che, in  caso  di\ncancellazione dell\u0027ente dal Registro unico nazionale e di  permanenza\nnell\u0027elenco provinciale,  l\u0027obbligo  di  devoluzione  dell\u0027incremento\npatrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore e\u0027 differito al\nmomento della sua cancellazione dall\u0027elenco provinciale». \n    La norma appena riportata, dunque, nel  prevedere  la  temporanea\nsospensione  dell\u0027efficacia  della  disposizione,   in   materia   di\nincremento patrimoniale maturato dagli enti del Terzo  settore,  sino\nall\u0027adozione della pertinente disciplina  statale  di  coordinamento,\nha,  tuttavia,  esteso   illegittimamente   la   propria   previsione\nall\u0027ambito  di  competenza  statale,  laddove  indica  che  essa  (la\ndisciplina statale di coordinamento, appunto)  dovra\u0027  prevedere  che\n«in caso di cancellazione dell\u0027ente dal Registro unico nazionale e di\npermanenza  nell\u0027elenco   provinciale,   l\u0027obbligo   di   devoluzione\ndell\u0027incremento  patrimoniale  a  favore  di  altri  enti  del  Terzo\nsettore»  sia  «differito  al   momento   della   sua   cancellazione\ndall\u0027elenco provinciale». \n    Di  qui  la  denunziata   illegittimita\u0027   costituzionale   della\ndisposizione in rassegna. \n    Ai fini della salvaguardia della competenza statale in materia di\nregolamentazione del Terzo  settore,  riconducibile  alla  competenza\nesclusiva di cui all\u0027art. 117, secondo comma, della Costituzione,  in\nmateria di «ordinamento civile», infatti, la disposizione di  cui  al\ncomma 4-bis dell\u0027art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n.  7,\ncome introdotto dall\u0027art. 4 della legge provinciale n. 12  del  2025,\navrebbe  dovuto   limitarsi   a   prevedere   la   mera   sospensione\ndell\u0027efficacia del disposto del  comma  4,  in  tema  di  devoluzione\npatrimoniale, fino all\u0027entrata in vigore della normativa  statale  di\ncoordinamento, attualmente in itinere,  omettendo  anticipazioni  sui\ncontenuti della futura disciplina  statale:  cio\u0027  nel  rispetto  del\nprincipio di ripartizione della competenza legislativa e del rispetto\ndi gerarchia tra le fonti. \n    1.4 Va al riguardo evidenziato che, secondo la giurisprudenza  di\ncodesta Corte costituzionale,  «i  soggetti  del  Terzo  settore,  in\nquanto soggetti di diritto privato,  per  quanto  attiene  alla  loro\nconformazione specifica,  alla  loro  organizzazione  e  alle  regole\nessenziali di  correlazione  con  le  autorita\u0027  pubbliche,  ricadono\ntipicamente nell\u0027«ordinamento civile». L\u0027«ordinamento civile», com\u0027e\u0027\nnoto,  comprende   tali   discipline,   allo   scopo   di   garantire\nl\u0027uniformita\u0027 di trattamento  sull\u0027intero  territorio  nazionale,  in\nossequio al principio costituzionale  di  eguaglianza  (ex  plurimis,\nsentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del\n2010 e n. 401 del 2007),  oltreche\u0027  di  assicurare  l\u0027«essenziale  e\nirrinunciabile autonomia» che  deve  caratterizzare  i  soggetti  del\nTerzo settore (sentenza n. 75 del 1992), nel rispetto dell\u0027art.  118,\nquarto comma, della Costituzione (sentenze n. 301 e n. 300 del 2003)»\n(cosi\u0027, tra le altre, Corte costituzionale n. 185/2018; nello  stesso\nsenso, si veda anche Corte costituzionale n. 131/2020). \n    La  disciplina  del  Terzo  settore   e\u0027   dunque   pacificamente\nricondotta  alla  materia  afferente  l\u0027ordinamento  civile,  di  cui\nall\u0027art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, riservata alla\ncompetenza  esclusiva  dello  Stato,  che  risulta  percio\u0027   violata\ndall\u0027art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12 del 2025. \n2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4, comma  2,  della  legge\nprovinciale Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, per violazione  dell\u0027art.\n107 del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.\n670, di «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali\nconcernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige». \n    Il denunziato art. 4, comma 2, della legge provinciale di Bolzano\nn. 12 del 2025, presenta poi un ulteriore profilo  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale, con riferimento a quanto previsto dall\u0027art.  107  (2)\ndel decreto del Presidente della  Repubblica  n.  670  del  1972,  di\n«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti\nlo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige». \n    In base a tale ultima disposizione (comma 2), «per  le  norme  di\nattuazione relative alle materie  attribuite  alla  competenza  della\nProvincia di Bolzano», deve essere sentita la «speciale  commissione»\nistituita «in seno» alla «commissione paritetica» di cui al  comma  1\ndello stesso art. 107. \n    Si   tratta   di   una   commissione,   e   di   una   «speciale»\nsottocommissione, rispettivamente costituite con rappresentanti dello\nStato, della Regione e delle due province autonome, la prima, e dello\nStato e della Provincia autonoma di Bolzano, la seconda. \n    Piu\u0027 in particolare, la commissione speciale  istituita  in  seno\nalla prima - con specifica competenza, come accennato, «per le  norme\ndi attuazione relative alle materie attribuite alla competenza  della\nProvincia di Bolzano» - e\u0027 «composta di sei membri,  di  cui  tre  in\nrappresentanza dello Stato e tre della provincia». \n    La  finalita\u0027  della  disposizione  e\u0027  chiaramente   quella   di\nindividuare un luogo nel quale le eventuali diversita\u0027  di  posizioni\ntra lo Stato e, per quel che ora interessa, la Provincia autonoma  di\nBolzano,  possano  trovare   una   preventiva   composizione,   prima\ndell\u0027adozione delle relative disposizioni normative. \n    Ebbene, tale iter procedurale non risulta rispettato nel caso  di\nspecie, cosi\u0027 determinandosi un ulteriore profilo  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 4, comma 2, della legge  provinciale  n.  12\ndel 2025, che, in materia riservata alla esclusiva  competenza  dello\nStato, illegittimamente prefigura, come esposto sub 1), il  contenuto\ndi una futura  disciplina  statale,  oltre  tutto  senza  nemmeno  il\npreventivo  parere  della  speciale  commissione  all\u0027uopo  istituita\ndall\u0027art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670  del\n1972. \n    In conclusione, alla luce delle  sopra  indicate  considerazioni,\nl\u0027art. 4, comma 2, della legge provinciale di Bolzano del 14  ottobre\n2025, n. 12, integra un\u0027ipotesi di conflitto di competenza  ai  sensi\ndell\u0027art. 127 della Costituzione per contrasto: \n        con l\u0027art. 117, comma 2, lettera l), nella parte in  cui,  al\ncomma 2, dopo aver previsto che l\u0027efficacia del comma 4  della  legge\nprovinciale Bolzano n. 7 del 2025  e\u0027  sospesa  fino  all\u0027entrata  in\nvigore di una  norma  statale  di  coordinamento  tra  la  disciplina\nstatale e provinciale, dispone che la  norma  statale  sia  «volta  a\nprevedere che, in caso di cancellazione dell\u0027ente dal Registro  unico\nnazionale e  di  permanenza  nell\u0027elenco  provinciale,  l\u0027obbligo  di\ndevoluzione dell\u0027incremento patrimoniale a favore di altri  enti  del\nTerzo  settore  e\u0027  differito  al  momento  della  sua  cancellazione\ndall\u0027elenco provinciale»; \n        con l\u0027art. 107 del Testo unificato delle leggi sullo  Statuto\nspeciale per il Trentino-Alto Adige (di cui al decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 670 del 1972), in quanto  la  norma  provinciale,\nanziche\u0027 attendere l\u0027entrata  in  vigore  di  una  norma  statale  di\ncoordinamento, anticipa il contenuto di quest\u0027ultima, finendo con  il\nsostituirsi anche alle determinazioni  della  commissione  paritetica\nper l\u0027adozione  delle  norme  di  attuazione  relative  alle  materie\nattribuite alla competenza della Provincia di Bolzano. \n\n(1) Per immediata consultazione,  si  riporta  di  seguito  il  testo\n    dell\u0027art. 45 del decreto legislativo n. 117 del  2017:  «Art.  45\n    (Del Registro unico nazionale del Terzo settore). - 1. Presso  il\n    Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e\u0027  istituito  il\n    Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore,   operativamente\n    gestito su base territoriale  e  con  modalita\u0027  informatiche  in\n    collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che,  a\n    tal fine, individua,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di\n    entrata in vigore del presente decreto, la struttura  competente.\n    Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo  precedente  e\u0027\n    indicata come \"Ufficio regionale del Registro unico nazionale del\n    Terzo settore\". Presso le Province autonome la stessa  assume  la\n    denominazione  di  \"Ufficio  provinciale   del   Registro   unico\n    nazionale del Terzo settore\". Il Ministero  del  lavoro  e  delle\n    politiche sociali individua nell\u0027ambito della dotazione  organica\n    dirigenziale non generale disponibile a legislazione  vigente  la\n    propria struttura competente di seguito  indicata  come  \"Ufficio\n    statale del Registro unico nazionale del Terzo  settore\".  2.  Il\n    registro  e\u0027  pubblico  ed  e\u0027  reso  accessibile  a  tutti   gli\n    interessati in modalita\u0027 telematica». \n\n(2) Per immediata consultazione,  si  riporta  di  seguito  il  testo\n    dell\u0027art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n.  670\n    del 1972: «Art. 107. Con decreti legislativi saranno  emanate  le\n    norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione\n    paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza\n    dello Stato, due  del  Consiglio  regionale,  due  del  Consiglio\n    provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre  componenti\n    devono appartenere al gruppo linguistico  tedesco  o  ladino.  In\n    seno alla commissione di cui al precedente comma e\u0027 istituita una\n    speciale commissione per le norme  di  attuazione  relative  alle\n    materie attribuite alla competenza della  Provincia  di  Bolzano,\n    composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello  Stato\n    e tre della provincia. Uno dei  membri  in  rappresentanza  dello\n    Stato deve appartenere al gruppo linguistico  tedesco  o  ladino;\n    uno di quelli in rappresentanza della provincia deve  appartenere\n    al gruppo linguistico italiano. La  maggioranza  dei  consiglieri\n    provinciali  del  gruppo  linguistico  tedesco  o  italiano  puo\u0027\n    rinunciare alla designazione  di  un  proprio  rappresentante  in\n    favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino». \n\n \n            Per tutto quanto sopra dedotto e considerato \n \n    Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  come  in  epigrafe\nrappresentato,  difeso  e  domiciliato,  ricorre  alla  Ecc.ma  Corte\ncostituzionale  affinche\u0027  la   stessa   voglia   dichiarare   -   in\naccoglimento   delle   suesposte   censure   -   la    illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 4, comma  2,  della  legge  della  Provincia\nautonoma di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12,  per  le  ragioni  e  nei\ntermini dettagliati nel presente ricorso. \n    Si deposita la seguente documentazione: \n        1) copia autentica dell\u0027estratto del  verbale  relativo  alla\ndeliberazione del  Consiglio  dei  ministri  adottata  il  giorno  11\ndicembre 2025, con allegata relazione; \n        2) copia della legge della Provincia autonoma di  Bolzano  14\nottobre 2025, n. 12. \n          Roma, 15 dicembre 2025 \n \n              Avvocati dello Stato: Caselli - La Greca","elencoResistenti":[{"nominativo":"Provincia autonoma di Bolzano","contenzioso":"","deposito_cost":"22/01/2026"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}"
  ]
]