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La disposizione impugnata, che come subito si dir\u0026#224; incide sulla disciplina relativa al limite dei mandati dei sindaci, lederebbe infatti \u0026#171;fondamentali principi costituzionali posti a presidio delle autonomie locali\u0026#187;, distinguendo irragionevolmente tra comuni: di qui la possibilit\u0026#224; per la Regione di impugnarla a tutela delle attribuzioni degli enti locali (sono citate le sentenze n. 220 del 2021 e n. 298 del 2009 di questa Corte). Ci\u0026#242; anche in considerazione della circostanza che la nuova disciplina \u0026#171;produce effetti che ridondano in via generale sulla complessiva sfera di attribuzioni delle autonomie locali della Regione, da intendersi in un\u0026#8217;ampia e completa accezione, non riferita cio\u0026#232; al solo profilo dell\u0026#8217;esercizio delle singole, specifiche competenze amministrative, ma anche e soprattutto alla fondamentale componente di espressione politica, che ne costituisce presupposto indefettibile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Nel merito, la Regione Liguria osserva, innanzitutto, che a seguito della disposizione impugnata \u0026#8211; che novella in parte l\u0026#8217;art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali) \u0026#8211; per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non \u0026#232; previsto alcun limite di mandato, per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 abitanti e 15.000 abitanti \u0026#232; previsto un limite di tre mandati consecutivi, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti viene mantenuto il limite di due mandati consecutivi. La Regione reputa in contrasto con i parametri costituzionali la circostanza che sia mantenuto il limite del doppio mandato per i comuni pi\u0026#249; grandi, allorch\u0026#233; per quelli con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite \u0026#232; di tre mandati consecutivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Ricostruito il quadro normativo di interesse, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, nonch\u0026#233; della recente sentenza n. 60 del 2023 di questa Corte, la Regione Liguria, innanzitutto, ritiene che la nuova disciplina in materia, come determinata dalla disposizione impugnata, incida in termini rilevanti, e manifestamente irragionevoli, sui diritti fondamentali \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 48 e 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl limite del doppio mandato consecutivo, infatti, \u0026#232; mantenuto \u0026#171;per un esiguo numero di enti\u0026#187; e, dunque, diventa eccezione alla regola, senza che ci siano ragioni costituzionalmente valide che la giustifichino, posto che essa si basa \u0026#171;sul solo dato dimensionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la ricorrente, molte delle ragioni addotte dalla giurisprudenza in relazione al precedente assetto \u0026#171;perdono di consistenza alla luce della nuova disciplina\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, se il limite dei mandati \u0026#232; finalizzato ad assicurare \u0026#171;l\u0026#8217;effettiva \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e tra i candidati, la libert\u0026#224; di voto dei singoli elettori e la genuinit\u0026#224; complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticit\u0026#224; degli enti locali\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 60 del 2023 di questa Corte), non troverebbe alcuna valida giustificazione l\u0026#8217;odierna distinzione tra comuni con popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti e comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti: tali esigenze, infatti, si porrebbero in termini esattamente identici per tutti i comuni. Semmai \u0026#8211; sostiene la Regione Liguria \u0026#8211; \u0026#232; proprio nei comuni dalle dimensioni pi\u0026#249; contenute che le finalit\u0026#224; sottese al limite dovrebbero trovare ancor pi\u0026#249; ragion d\u0026#8217;essere, stante che qui il rapporto tra eletto ed elettore \u0026#171;\u0026#232; certamente pi\u0026#249; intenso e diretto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA conferma di quanto sin qui sostenuto, la Regione ricorrente rileva che, dall\u0026#8217;esame dei lavori preparatori, si evince che la nuova disciplina \u0026#232; stata indotta dall\u0026#8217;osservazione secondo cui \u0026#171;nei comuni di minore dimensione demografica risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticit\u0026#224;\u0026#187;. Ci\u0026#242; che, per\u0026#242;, varrebbe per i \u0026#171;comuni effettivamente di minori dimensioni\u0026#187;, ovvero quelli con popolazione sotto i 5.000 abitanti, non potendo essere considerati tali quelli fino a 15.000 abitanti, posto che \u0026#171;non risulta obiettivamente prospettabile l\u0026#8217;argomento dell\u0026#8217;asserita difficolt\u0026#224; di reperimento di candidati alla carica di sindaco riferito alla pressoch\u0026#233; totalit\u0026#224; dei comuni\u0026#187;: di qui l\u0026#8217;irragionevolezza della nuova disciplina, che si fonderebbe su argomenti \u0026#171;erronei in fatto, incoerenti e implausibili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di quanto osservato, la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude la possibilit\u0026#224; del terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco \u0026#171;per una ristrettissima sfera di enti locali, individuati sulla base del solo riferimento al dato dimensionale\u0026#187;: sarebbero infatti irragionevolmente lesi tanto il diritto di elettorato passivo quanto il diritto di elettorato attivo, con incidenza anche sul funzionamento delle autonomie locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; La Regione Liguria lamenta, poi, che la disposizione impugnata sia in contrasto anche con gli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., in quanto irragionevolmente impedirebbe agli amministratori locali di svolgere compiutamente le funzioni proprie del mandato. La possibilit\u0026#224; di \u0026#171;assicurare un periodo di continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione politico-amministrativa\u0026#187;, ove ovviamente ci\u0026#242; trovi il consenso dei cittadini, sarebbe infatti \u0026#171;sussistente ed apprezzabile\u0026#187; anche per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, in relazione ai quali, anzi, l\u0026#8217;esigenza sarebbe \u0026#171;meritevole di ancor pi\u0026#249; attenta considerazione\u0026#187; in ragione della complessit\u0026#224; degli interventi necessari in enti locali di tali dimensioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; Secondo la ricorrente, infine, la disciplina impugnata sarebbe altres\u0026#236; in contrasto con gli artt. 3, 5, 114 e 118 Cost., in quanto \u0026#171;non appare rispettosa dell\u0026#8217;obbligo non solo di promozione delle autonomie locali in condizioni di eguaglianza, ma anche di assicurarne l\u0026#8217;autonomia\u0026#187;. La limitazione posta dal legislatore, infatti, inciderebbe ingiustificatamente \u0026#171;sulla stessa possibilit\u0026#224; di assicurare a tutti i comuni ed ai relativi cittadini, mediante l\u0026#8217;esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, un adeguato livello di governo per una durata ragionevolmente stabilita dall\u0026#8217;ordinamento in condizioni di eguaglianza\u0026#187;. Il che, si sottolinea, produrrebbe effetti anche sulle funzioni che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 118, secondo comma, Cost., i comuni esercitano sulla base di attribuzioni conferite con legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8722; La Regione Liguria conclude osservando che ci sarebbero i presupposti \u0026#171;per l\u0026#8217;adozione di una sentenza di accoglimento ad effetto additivo, volta a dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata nella parte in cui ammettendo la possibilit\u0026#224; di un terzo mandato consecutivo per i sindaci di comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, analoga possibilit\u0026#224; non prevede anche per i sindaci dei comuni con popolazione superiore\u0026#187;. Il legislatore, infatti, avrebbe gi\u0026#224; esercitato la propria discrezionalit\u0026#224; portando il limite di mandati consecutivi a tre per una larghissima parte dei comuni, limite che, per le ragioni anzidette, non potrebbe che essere esteso anche ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato il 27 giugno 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, si \u0026#232; costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque sia, non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Secondo il resistente, innanzitutto, le questioni sarebbero tutte inammissibili perch\u0026#233; volte a sindacare scelte di merito riservate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Nel merito, richiamati i princ\u0026#236;pi affermati da ultimo dalla sentenza n. 60 del 2023 di questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che il legislatore, nella disciplina in discorso, ha tenuto conto, per un verso, della difficolt\u0026#224; di trovare figure di candidati nei comuni pi\u0026#249; piccoli e, per un altro, degli interessi \u0026#171;ad assicurare l\u0026#8217;effettiva \u003cem\u003epar condicio \u003c/em\u003etra i candidati, la libert\u0026#224; di voto dei singoli elettori, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl bilanciamento tra queste opposte esigenze ha sempre trovato un punto di equilibrio nella limitazione di mandati consecutivi per i comuni di maggiori dimensioni: limitazione che, a seguito della disciplina impugnata, resta \u0026#171;invariata\u0026#187; per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ma viene \u0026#171;variamente calibrata\u0026#187; per i comuni con popolazione inferiore. Una tale scelta del legislatore non potrebbe allora considerarsi lesiva degli artt. 3, 48 e 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Manifestamente infondata sarebbe la questione promossa in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., in quanto nessun limite di mandati consecutivi sarebbe costituzionalmente legittimo, ove dovesse riconoscersi prevalenza alla continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;agire amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Del pari non fondati sarebbero i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale relativi al rispetto degli artt. 3, 5, 114 e 118 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina impugnata, infatti, sarebbe \u0026#171;neutra rispetto all\u0026#8217;obiettivo di promozione delle autonomie locali\u0026#187;; determinerebbe una limitazione soltanto temporanea dell\u0026#8217;elettorato passivo, funzionale ad assicurare la \u0026#171;effettivit\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio dei diritti democratici dei cittadini\u0026#187;; assicurerebbe tutela alle esigenze di \u003cem\u003epar condicio \u003c/em\u003ee di libert\u0026#224; di voto dei cittadini, senza limitare o alterare le funzioni e l\u0026#8217;autonomia degli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore, in altri termini, avrebbe inteso garantire \u0026#171;il governo democratico delle autonomie locali\u0026#187; evitando il rischio che il sindaco, dopo due mandati consecutivi, \u0026#171;possa beneficiare di una posizione di vantaggio rispetto ad altri candidati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la Regione Liguria ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; La ricorrente, nel ribadire gli argomenti gi\u0026#224; spesi nell\u0026#8217;atto introduttivo, osserva in particolare che, secondo la nuova disciplina, la regola generale \u0026#232; quella per cui \u0026#232; possibile un terzo mandato consecutivo, del resto valevole per la quasi totalit\u0026#224; dei comuni; la regola del doppio mandato \u0026#232; dunque speciale ma, basandosi sul solo dato dimensionale dell\u0026#8217;ente locale, sarebbe priva di giustificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Non fondata sarebbe l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, perch\u0026#233; ci\u0026#242; che viene contestata \u0026#232; la manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di non consentire il terzo mandato anche nei comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8722; La Regione Liguria, poi, contesta gli argomenti utilizzati dal resistente per contestare la fondatezza dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, da un lato, sarebbe una \u0026#171;petizione di principio\u0026#187; quella secondo cui sarebbe maggiormente avvertita, nei comuni di maggiori dimensioni, la necessit\u0026#224; di evitare un numero eccessivo di mandati consecutivi; dall\u0026#8217;altro, la paventata violazione dell\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost. sarebbe stata dedotta assieme a quella dell\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; si contesta non il limite in s\u0026#233; ai mandati consecutivi, ma la diversit\u0026#224; di trattamento tra comuni, che si riverbera pertanto sul principio di continuit\u0026#224; amministrativa, ancor pi\u0026#249; rilevante per gli enti locali di maggiori dimensioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; La Regione Liguria, con il ricorso in epigrafe, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 Cost., nella parte in cui non prevede, anche per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilit\u0026#224; di un terzo mandato consecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; La disposizione impugnata ha modificato l\u0026#8217;art. 51, comma 2, t.u. enti locali, prevedendo, in particolare, che il secondo periodo sia sostituito dai seguenti: \u0026#171;Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente, l\u0026#8217;intervento legislativo \u0026#8211; il quale, fermo il limite di due mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, porta a tre il limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni tra 5.001 e 15.000 abitanti e lo rimuove per i sindaci dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti \u0026#8211; si fonderebbe su un mero dato dimensionale, in s\u0026#233; non in grado di giustificare la diversit\u0026#224; di trattamento tra gli enti locali. La disposizione impugnata violerebbe, pertanto, gli artt. 3, 48 e 51 Cost., in quanto sarebbero irragionevolmente limitati i diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini dei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti; lederebbe gli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., dal momento che sarebbe irragionevolmente impedito ai cittadini di avere un periodo di continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione politico-amministrativa nei comuni di maggiori dimensioni; infine, violerebbe gli artt. 3, 5, 114 e 118 Cost., in quanto l\u0026#8217;ingiustificata discriminazione tra comuni non sarebbe rispettosa dell\u0026#8217;obbligo costituzionale di promuovere le autonomie locali e assicurarne l\u0026#8217;eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di tutte le questioni, perch\u0026#233; sarebbero volte a sindacare scelte di merito riservate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione deve essere rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Liguria espressamente riconosce che la normativa relativa al limite dei mandati consecutivi per i sindaci sia espressione della discrezionalit\u0026#224; del legislatore: ritiene, tuttavia, che tale discrezionalit\u0026#224; sia stata esercitata in modo irragionevole e che, per rimediare al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale che ne deriva, sia necessario estendere il limite di tre mandati consecutivi anche ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, viene chiesto a questa Corte di estendere una scelta gi\u0026#224; compiuta dal Parlamento \u0026#8211; quella del limite di tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione tra i 5.001 e i 15.000 abitanti \u0026#8211; ad altra fattispecie per la quale \u0026#8211; irragionevolmente, a parere della ricorrente \u0026#8211; la disciplina prevista \u0026#232; diversa. Ogni valutazione sulla correttezza di siffatta prospettazione concerne, tuttavia, il merito delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale e non la loro ammissibilit\u0026#224; (in termini analoghi, sentenze n. 134 del 2024, n. 200 del 2023 e n. 171 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Nel merito, le questioni sono tutte non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse possono essere trattate unitariamente in quanto, nonostante evochino diversi parametri costituzionali, ruotano tutte, invero, attorno alla presunta irragionevolezza della scelta legislativa di prevedere limiti diversi ai mandati consecutivi per i sindaci, a seconda della dimensione della popolazione dei comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Un limite ai mandati consecutivi, nel numero di due, \u0026#232; stato introdotto per la prima volta con l\u0026#8217;art. 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), contestualmente alla previsione dell\u0026#8217;elezione diretta del sindaco. L\u0026#8217;art. 51, comma 2, t.u. enti locali, in attuazione della delega a \u0026#171;riuni[re] e coordina[re] le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative\u0026#187; (art. 31, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonch\u0026#233; modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142\u0026#187;), ha confermato la regola del cosiddetto doppio mandato consecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNegli anni successivi, il legislatore ha progressivamente ritenuto di introdurre alcuni temperamenti al divieto di terzo mandato consecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citt\u0026#224; metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha previsto che \u0026#171;[a]i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell\u0026#8217;articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni \u0026#232; comunque consentito un numero massimo di tre mandati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, l\u0026#8217;art. 3 della legge 12 aprile 2022, n. 35 (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonch\u0026#233; al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilit\u0026#224; di incarichi negli enti privati in controllo pubblico) ha abrogato la disposizione introdotta nel 2014 e ha modificato l\u0026#8217;art. 51, comma 2, t.u. enti locali, prevedendo il limite di tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e mantenendo il limite di due per tutti gli altri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la disposizione impugnata, come si \u0026#232; gi\u0026#224; detto, il legislatore \u0026#232; nuovamente intervenuto sull\u0026#8217;art. 51, comma 2, t.u. enti locali. All\u0026#8217;esito di tale modifica legislativa, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti resta fermo il divieto di un terzo mandato consecutivo; per i sindaci dei comuni con popolazioni compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite di mandati consecutivi \u0026#232; pari a tre; per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non \u0026#232; previsto alcun limite di mandati. Tale ultima modifica legislativa \u0026#232; stata espressamente motivata \u0026#8211; in sede di relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione della legge n. 38 del 2024 \u0026#8211; con riferimento alla difficolt\u0026#224; di individuare candidature per la carica di primo cittadino nei comuni di minore dimensione demografica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Questa Corte ha di recente affermato che \u0026#171;[l]a previsione del numero massimo dei mandati consecutivi \u0026#8211; in stretta connessione con l\u0026#8217;elezione diretta dell\u0026#8217;organo di vertice dell\u0026#8217;ente locale, a cui fa da ponderato contraltare \u0026#8211; riflette [\u0026#8230;] una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l\u0026#8217;effettiva \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e tra i candidati, la libert\u0026#224; di voto dei singoli elettori e la genuinit\u0026#224; complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticit\u0026#224; degli enti locali\u0026#187; (sentenza n. 60 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio perch\u0026#233; \u0026#232; frutto di un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali, la individuazione del punto di equilibrio tra gli stessi ad opera della normativa in materia \u0026#232; espressione della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, che pu\u0026#242; essere sindacata da questa Corte solo se manifestamente irragionevole (sentenze n. 114 e n. 47 del 2024, n. 88 e n. 73 del 2023): ci\u0026#242; che, nel caso di specie, non \u0026#232;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la disposizione impugnata, infatti, il legislatore ha ritenuto necessario, sulla base dell\u0026#8217;esperienza, spostare lo \u0026#171;specifico punto di equilibrio\u0026#187; (ancora, sentenza n. 60 del 2023) tra i contrapposti interessi costituzionali in gioco, bilanciandoli diversamente a seconda della dimensione demografica dell\u0026#8217;ente locale, sul presupposto che tra le classi di comuni nei quali si articola l\u0026#8217;attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl novellato art. 51, comma 2, t.u. enti locali \u0026#232; ispirato, cos\u0026#236;, a una logica graduale: nessun limite di mandato nei comuni demograficamente pi\u0026#249; piccoli, un limite di tre mandati consecutivi per i comuni intermedi, un limite di due mandati consecutivi per i comuni pi\u0026#249; popolosi. Si tratta di una scelta non manifestamente irragionevole, che, pur secondo una logica e una struttura diverse rispetto alle precedenti, intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i princ\u0026#236;pi costituzionali che vengono in considerazione. Ci\u0026#242; tanto pi\u0026#249; vale in relazione al profilo specificamente contestato dalla Regione Liguria, ovvero quello di prevedere, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, un limite di due mandati consecutivi, anzich\u0026#233; tre come \u0026#232; invece per i sindaci dei comuni con popolazione tra i 5.001 e i 15.000 abitanti: rientra, come si \u0026#232; detto, nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore prevedere, a seconda delle dimensioni demografiche dell\u0026#8217;ente locale e in ragione delle differenze conseguentemente esistenti, un diverso limite di mandati consecutivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dalla Regione Liguria devono dunque essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell\u0026#8217;anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2024, n. 38, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241210115630.pdf","oggetto":"Comuni, province e citt\u0026#224; metropolitane - Sindaco - Limite al numero dei mandati consecutivi - Preclusione per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della possibilit\u0026#224; di candidarsi alla medesima carica per un terzo mandato consecutivo.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46458","titoletto":"Eguaglianza (principio di) - In genere - Mancata estensione di una disciplina ad altra fattispecie - Valutazione, da parte della Corte costituzionale, dell\u0027asserita irragionevolezza della scelta - Attinenza al merito e non all\u0027ammissibilità delle questioni. (Classif. 092001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa valutazione della (asserita) irragionevolezza – dovuta alla mancata estensione di una scelta compiuta dal legislatore ad altra fattispecie per la quale la disciplina è diversa – concerne il merito delle questioni di legittimità costituzionale e non la loro ammissibilità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 134/2024; S. 200/2023 - mass. 45857; S. 171/2022 - mass. 44915\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46459","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46459","titoletto":"Comuni, province e città metropolitane - Sindaco - Disciplina del numero massimo dei mandati consecutivi - Necessario bilanciamento tra diversi interessi costituzionali - Espressione della discrezionalità del legislatore - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale in caso di manifesta irragionevolezza (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi a oggetto le disposizioni che non prevedono, anche per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di concorrere a un terzo mandato consecutivo). (Classif. 050001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l’elezione diretta dell’organo di vertice dell’ente locale, cui fa da contraltare – riflette una scelta normativa idonea a garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali, quali l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto, la genuinità della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la democraticità degli enti locali. Proprio perché frutto di un tale bilanciamento, l’individuazione del punto di equilibrio è espressione della discrezionalità del legislatore, sindacabile solo se manifestamente irragionevole. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 114/2024; S. 47/2024 - mass. 46033; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 73/2023 - mass. 45435; S. 60/2023 - mass. 45490\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 Cost., dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024, come conv., nella parte in cui, modificando l’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, non prevede, anche per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di un terzo mandato consecutivo. Con tale novella, ispirata a una logica graduale – mediante la previsione di limiti diversi ai mandati consecutivi per i sindaci a seconda della dimensione della popolazione dei comuni –, il legislatore compie una scelta non manifestamente irragionevole che, pur secondo una logica e una struttura diverse rispetto alle precedenti, intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i princìpi costituzionali coinvolti).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46458","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"29/01/2024","data_nir":"2024-01-29","numero":"7","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-01-29;7~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/03/2024","data_nir":"2024-03-25","numero":"38","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo dell\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-03-25;38"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art51"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46021","autore":"Filippi S.","titolo":"Riflessioni su elezione diretta dei sindaci e  limitazione al numero di mandati consecutivi, a  partire dalla giurisprudenza costituzionale  recente","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"19","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46020_2024_196.pdf","nome_file_fisico":"196-2024+altra_filippi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45651","autore":"Sambucci  L.","titolo":"La Corte e il limite ai mandati nei Comuni: un \u0027obiter dictum\u0027 di troppo. Note a margine di Corte cost. 10 dicembre 2024, n. 196","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.forumcostituzionale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"Rassegna","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45650_2024_196.pdf","nome_file_fisico":"196-2024_Sambucci.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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