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DE NICOLA - Rel. AZZARITI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. \r\n GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. \r\n GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - \r\n Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - \r\n Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunziato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con \r\n ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato lo stesso giorno nella \r\n cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 40 del \r\n Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del \r\n decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953 che approva \r\n l\u0027ottavo elenco delle acque pubbliche della Provincia di Catania. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nell\u0027udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del \r\n Giudice Gaetano Azzariti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Antonio Sorrentino per il ricorrente e il sostituto \r\n avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1953, \r\n pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1953, n. 238, fu \r\n approvato l\u0027ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della \r\n Provincia di Catania. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il decreto fu emanato in base all\u0027art. 1 del testo unico delle \r\n leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 \r\n dicembre 1933, n. 1775, dopo l\u0027espletamento della lunga procedura che \r\n per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche \u0026#232; prescritta \r\n negli artt. 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, anteriore \r\n cio\u0026#232; al testo unico, ma tuttora in pieno vigore per espressa \r\n disposizione contenuta nell\u0027art. 233 del testo unico medesimo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027inizio della procedura risale al decreto ministeriale 21 novembre \r\n 1946 con il quale venne disposta la pubblicazione dello schema \r\n dell\u0027ottavo elenco suppletivo: n\u0026#233; risulta che nel lungo corso di essa \r\n siano state fatte opposizioni o presentati reclami da qualsiasi parte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Avverso il decreto presidenziale di approvazione dell\u0027elenco la \r\n Regione siciliana, con atto notificato al Ministero dei lavori pubblici \r\n il 3 novembre 1953, propose ricorso al Tribunale superiore delle acque \r\n pubbliche, deducendo che il provvedimento era viziato di incompetenza \r\n in relazione agli artt. 14 lett. i e 20 dello Statuto regionale \r\n siciliano, dai quali risulterebbe che alla Regione siciliana e non allo \r\n Stato spetta la dichiarazione di pubblicit\u0026#224; delle acque esistenti \r\n nella Sicilia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei lavori \r\n pubblici, opponeva, in via pregiudiziale, che la questione sollevata \r\n dalla Regione siciliana, se la potest\u0026#224; di approvare gli elenchi delle \r\n acque pubbliche spetti alla Regione stessa o allo Stato, configura un \r\n conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, del quale solo la Corte \r\n costituzionale, e non altro giudice, potrebbe conoscere a norma \r\n dell\u0027art. 134 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale superiore delle acque pubbliche disattese questa \r\n eccezione pregiudiziale, ma respinse in merito il ricorso della Regione \r\n con sentenza 12 giugno - 7 luglio 1954, ritenendo che il decreto del \r\n Presidente della Repubblica era legittimo perch\u0026#233; conforme alle norme \r\n del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, relative all\u0027esercizio del potere \r\n di dichiarazione della pubblicit\u0026#224; delle acque, le quali norme non sono \r\n state derogate per il territorio della Regione dallo Statuto siciliano. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Questa sentenza fu impugnata dalla Regione siciliana con ricorso \r\n alla Corte di cassazione, innanzi la quale la difesa dello Stato con \r\n ricorso incidentale ripropose la questione pregiudiziale su indicata, \r\n che le Sezioni unite della Corte accolsero con decisione 15 marzo 1956, \r\n n. 763, cassando senza rinvio la sentenza del Tribunale superiore per \r\n difetto di giurisdizione, appunto perch\u0026#233; ritennero che oggetto della \r\n controversia fosse un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, \r\n del quale n\u0026#233; il Tribunale superiore n\u0026#233; qualsiasi altro giudice poteva \r\n conoscere, nemmeno in base alla VII disposizione transitoria della \r\n Costituzione nel periodo anteriore all\u0027entrata in funzione della Corte \r\n costituzionale, essendo quest\u0027ultima l\u0027unica competente a decidere il \r\n conflitto cos\u0026#236; sollevato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Intanto venne fissata la prima adunanza della Corte costituzionale \r\n con decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 1956 e in \r\n seguito a ci\u0026#242; il Presidente della Regione siciliana, su deliberazione \r\n della Giunta regionale, propose a questa Corte ricorso per conflitto di \r\n attribuzione in confronto dello Stato, ai sensi dell\u0027art. 39 della \r\n legge 11 marzo 1953, n. 87, e della seconda disposizione transitoria \r\n della legge medesima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il ricorso fu notificato in data 17 marzo 1956 al Ministero dei \r\n lavori pubblici e depositato nella cancelleria della Corte il 20 dello \r\n stesso mese; ma in questo medesimo giorno il ricorso venne pure \r\n notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel ricorso \u0026#232; denunciata la violazione degli artt. 14, 20 e 32 \r\n dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio \r\n 1946, n. 455, e si chiede che, riconosciuta la competenza della Regione \r\n ad accertare la pubblicit\u0026#224; delle acque esistenti in Sicilia con la \r\n formazione dei relativi elenchi, la Corte annulli l\u0027impugnato decreto \r\n del Presidente della Repubblica 30 giugno 1953 col quale fu approvato \r\n l\u0027ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia di \r\n Catania, perch\u0026#233; viziato di incompetenza (artt. 38 e 41 della legge 11 \r\n marzo 1953, n. 87). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In proposito si espone che l\u0027art. 20 dello Statuto affida agli \r\n organi regionali \"le funzioni esecutive e amministrative\" nelle materie \r\n su cui la Regione pu\u0026#242; legiferare, tra le quali materie rientra quella \r\n delle acque pubbliche, che \u0026#232; riservata alla legislazione esclusiva \r\n della Regione dall\u0027art. 14 lett. i dello Statuto stesso. Da ci\u0026#242; \r\n deriverebbe, secondo la difesa della Regione, che, essendo la \r\n dichiarazione di pubblicit\u0026#224; delle acque e l\u0027inserzione di esse negli \r\n elenchi relativi manifestazione di una potest\u0026#224; amministrativa, questa \r\n non pu\u0026#242; spettare che alla Regione: il che - aggiunge la difesa - \u0026#232; \r\n anche conseguenza del diritto a questa derivante dall\u0027art. 32 dello \r\n Statuto, il quale dispone: \"i beni del demanio dello Stato, comprese le \r\n acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, \r\n che in data 6 aprile 1956 ha depositato le proprie controdeduzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In queste si oppone che, in base agli artt. 14 lett. i e 20 dello \r\n Statuto, la Regione ha potest\u0026#224; legislativa e correlativamente pu\u0026#242; \r\n esercitare funzioni esecutive e amministrative non in relazione a tutte \r\n le acque pubbliche che esistono nella Sicilia, ma solo in relazione \r\n alle \"acque pubbliche, in quanto non sono oggetto di opere pubbliche di \r\n interesse nazionale\", come \u0026#232; precisato nell\u0027art. 14 lett. i e come in \r\n modo analogo \u0026#232; disposto dall\u0027art. 32, il quale alla dichiarazione che \r\n sono assegnati alla Regione \"i beni di demanio dello Stato, comprese le \r\n acque pubbliche esistenti nella Regione\", fa seguire esplicita \r\n eccezione per \"quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi \r\n di carattere nazionale\". Sicch\u0026#233; le acque pubbliche che interessino \r\n opere o servizi di carattere nazionale appartengono non gi\u0026#224; alla \r\n Regione, ma allo Stato e in relazione alle stesse nessuna potest\u0026#224; n\u0026#233; \r\n legislativa n\u0026#233; amministrativa spetta alla Regione. E poich\u0026#233;, allo \r\n stato della legislazione, gli elenchi devono comprendere \r\n indistintamente tutte le acque che si riconoscano pubbliche, abbiano o \r\n non abbiano carattere nazionale le opere o i servizi ai quali ciascuna \r\n di esse possa essere destinata, \u0026#232; evidente, secondo la difesa dello \r\n Stato, che la formazione degli elenchi non pu\u0026#242; rientrare nei poteri \r\n della Regione, essendo la dichiarazione di pubblicit\u0026#224; delle acque del \r\n tutto indipendente dall\u0027accertamento dell\u0027appartenenza allo Stato o \r\n alla Regione dell\u0027acqua pubblica che venga iscritta negli elenchi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa dello Stato conclude perci\u0026#242; col chiedere che sia \r\n respinto il ricorso della Regione siciliana, con dichiarazione che \r\n spetta allo Stato e non alla Regione la competenza per la iscrizione \r\n negli elenchi delle acque pubbliche esistenti nella Regione siciliana \r\n ai sensi dell\u0027art. 1 e seguenti del testo unico approvato con R.D. 11 \r\n dicembre 1933, n. 1775, e relativo regolamento approvato con R.D. 14 \r\n agosto 1920, n. 1285. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella discussione orale i difensori delle parti hanno confermato ed \r\n illustrato le rispettive tesi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il ricorso introduttivo del giudizio fu notificato, come si \u0026#232; \r\n esposto in narrativa, prima al Ministro dei lavori pubblici, sulla \r\n proposta del quale era stato emanato l\u0027atto che veniva impugnato, e, \r\n successivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il Ministro dei lavori pubblici non si \u0026#232; costituito in giudizio e, \r\n in realt\u0026#224;, non sarebbe nemmeno legittimato a starvi perch\u0026#233; i giudizi \r\n su conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni devono svolgersi \r\n esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri (o di un Ministro da lui delegato), da un lato, e del \r\n Presidente della Regione, dall\u0027altro (art. 39 della legge 11 marzo \r\n 1953, n. 87, e art. 27 delle Norme integrative 16 marzo 1956), di \r\n qualunque autorit\u0026#224; dello Stato o della Regione sia l\u0027atto dal quale il \r\n conflitto deriva. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le norme generali sulla rappresentanza dello Stato nei giudizi \r\n ordinari, determinata secondo che oggetto di essi siano materie \r\n rientranti nelle diverse sfere di competenza amministrativa dei \r\n molteplici organi dello Stato, non sono in alcun modo applicabili, ai \r\n giudizi davanti la Corte costituzionale. In questi, riguardino \r\n conflitti tra Stato e Regione o anche controversie di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale delle leggi, la rappresentanza dello Stato \u0026#232; sempre \r\n unica e spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri (artt. 23, 25, \r\n 31, 32, 33 e 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87), salva l\u0027attribuzione \r\n speciale del Commissario del Governo presso la Regione siciliana a \r\n norma degli artt. 25 e 27 dello Statuto regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Pertanto, nel caso presente, il ricorso della Regione siciliana \r\n notificato al Ministro dei lavori pubblici non era idoneo a istituire \r\n legittimamente il giudizio; ma, poich\u0026#233; esso, sia pure in un secondo \r\n tempo ma sempre prima della decorrenza del termine a norma della II \r\n disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, fu notificato, come \r\n si doveva, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il giudizio pu\u0026#242; \r\n regolarmente svolgersi nel legittimo contraddittorio del solo \r\n Presidente del Consiglio, come la legge prescrive. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La tesi che alla Regione e non allo Stato spetti la formazione \r\n degli elenchi delle acque pubbliche in Sicilia viene sostenuta dal \r\n ricorrente, da un lato, in base all\u0027art. 20 dello Statuto che affida \r\n agli organi regionali l\u0027esercizio di funzioni amministrative nelle \r\n materie nelle quali la Regione ha potest\u0026#224; legislativa, e tra esse vi \r\n \u0026#232; anche quella delle acque pubbliche, secondo l\u0027art. 14 lett. i dello \r\n Statuto, e, dall\u0027altro lato, in base all\u0027art. 32 dello Statuto \r\n medesimo, che conferirebbe alla Regione la titolarit\u0026#224; delle acque \r\n pubbliche esistenti nel territorio siciliano. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In ordine a questo secondo punto, \u0026#232; da considerare che l\u0027art. 32 \r\n dello Statuto, se contempla un demanio idrico regionale, mette in \r\n evidenza che accanto a questo vi \u0026#232; anche un demanio idrico dello \r\n Stato, in quanto le acque pubbliche che interessano servizi di \r\n carattere nazionale non sono assegnate alla Regione, ma rimangono nel \r\n demanio dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La coesistenza di due demani, l\u0027uno della Regione e l\u0027altro dello \r\n Stato, rende insostenibile l\u0027assunto che esclusivamente alla Regione, \r\n come questa afferma, e non allo Stato, debba spettare l\u0027accertamento \r\n del carattere demaniale delle acque. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nessuna rilevanza possono avere in proposito le discussioni \r\n ampiamente svolte negli scritti difensivi delle parti su profili \r\n particolari che non toccano la sostanza della questione da risolvere; \r\n quali potrebbero essere la maggiore o minore consistenza quantitativa o \r\n qualitativa dell\u0027uno o dell\u0027altro demanio, ovvero le modalit\u0026#224; di \r\n accertamento del carattere nazionale o regionale dei servizi ai quali \r\n l\u0027acqua pubblica sia o possa essere destinata e la risoluzione di \r\n eventuali contrasti tra Stato e Regione in ordine al detto \r\n accertamento. Egualmente superfluo sarebbe ricercare se il diritto \r\n conferito alla Regione sulle acque pubbliche che non interessano \r\n servizi nazionali sia subordinato ad un preventivo accertamento di \r\n questo requisito negativo, ovvero se il trasferimento al demanio \r\n regionale delle acque pubbliche ad esso assegnate sia da considerare \r\n avvenuto automaticamente, indipendentemente da ogni preventivo \r\n accertamento, con l\u0027entrata in vigore dello Statuto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto poi all\u0027argomento basato sugli artt. 14 e 20 dello Statuto, \r\n \u0026#232; egualmente da osservare che rientra bens\u0026#236; nella \"legislazione \r\n esclusiva\" della Regione siciliana la materia delle acque pubbliche, \r\n ma, come \u0026#232; precisato nella lett. i dell\u0027art. 14, solo \"in quanto non \r\n sono oggetto di opere pubbliche d\u0027interesse nazionale\". In conseguenza, \r\n unicamente a tali acque pubbliche potrebbe riferirsi il conferimento \r\n alla Regione di funzioni amministrative e esecutive secondo l\u0027art. 20 \r\n dello Statuto, che il ricorrente richiama. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anche qui, al fine del presente giudizio, non occorre ricercare \r\n come si accerti l\u0027interesse nazionale o regionale delle opere \r\n pubbliche, delle quali l\u0027acqua possa essere oggetto, e come siano da \r\n risolvere le difficolt\u0026#224; che siffatto accertamento presenti, le quali \r\n difficolt\u0026#224; del resto sono gi\u0026#224; superate in gran parte per effetto \r\n delle disposizioni dettate nel decreto del Presidente della Repubblica \r\n 30 luglio 1950, n. 878, contenente norme di attuazione dello Statuto \r\n della Regione siciliana in materia di opere pubbliche. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 3 di questo decreto enumera infatti tra le \"grandi opere \r\n pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell\u0027art. 14 lett. \r\n g ed i dello Statuto\", insieme con altre, \"le linee elettriche di \r\n trasporto con tensione non inferiore ai 15. 000 wolts\" (lett. g) \"le \r\n grandi derivazioni di acque pubbliche\" (lett. i), \"la sistemazione e \r\n manutenzione valliva e montana dei corsi d\u0027acqua classificati o da \r\n classificare\" (lett. l) e \"tutte le altre opere che lo Stato, sentita \r\n la Regione, riconoscer\u0026#224; di prevalente interesse nazionale\" (lett. m). \r\n La legittimit\u0026#224; costituzionale di queste disposizioni fu riconosciuta \r\n dall\u0027Alta Corte per la Regione siciliana che, con sentenza 10 gennaio \r\n 1951-29 marzo 1952, respinse il ricorso che la Regione aveva proposto \r\n avverso le medesime. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Poich\u0026#233; non risulta che la Regione si sia valsa finora della \r\n potest\u0026#224; legislativa che la lettera i dell\u0027art. 14 dello Statuto le \r\n conferisce in relazione alle acque pubbliche che non sono oggetto di \r\n opere pubbliche di interesse nazionale, presentemente l\u0027intera materia \r\n delle acque pubbliche, senza distinzione tra il carattere nazionale o \r\n regionale dell\u0027interesse delle opere di cui possa essere oggetto \r\n continua ad essere disciplinata esclusivamente dalle leggi dello Stato, \r\n come \u0026#232; regola generale comune a tutte le Regioni, enunciata \r\n espressamente negli Statuti speciali per la Sardegna (art. 57), per il \r\n Trentino - Alto Adige (art. 92), per la Valle d\u0027Aosta (art. 51), \r\n laddove per la Sicilia \u0026#232; formulata nella legge regionale 1 luglio \r\n 1947, n. 3 (cos\u0026#236; detta di recezione), dove \u0026#232; stabilito: \"Nel \r\n territorio della Regione siciliana, fino a quando l\u0027Assemblea regionale \r\n non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi la legislazione \r\n dello Stato in vigore al 25 maggio 1947\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si pu\u0026#242; qui aggiungere che, secondo la concorde giurisprudenza, sia \r\n della Corte di cassazione sia, pi\u0026#249; particolarmente, dell\u0027Alta Corte \r\n per la Regione siciliana, la quale pi\u0026#249; volte si \u0026#232; pronunciata in \r\n proposito, anche nelle materie indicate nell\u0027art. 14 dello Statuto come \r\n rientranti nella \"legislazione esclusiva\" della Regione, le leggi dello \r\n Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla istituzione delle \r\n Regioni, hanno sempre automaticamente applicazione in tutto il \r\n territorio nazionale, compresa la Sicilia senza che occorrano leggi \r\n regionali di recezione, le quali perci\u0026#242; sarebbero, da un lato, del \r\n tutto superflue e, dall\u0027altro, addirittura incostituzionali, per cui, \r\n se impugnate, sarebbero da dichiarare costituzionalmente illegittime. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nessun dubbio quindi pu\u0026#242; esservi che, anche nel territorio della \r\n Sicilia, trovi presentemente applicazione la legislazione statale in \r\n materia di acque pubbliche, che \u0026#232; costituita dal testo unico delle \r\n leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 \r\n dicembre 1933, n. 1775. In questo testo unico sono le norme che \r\n determinano il contenuto degli elenchi, principali o suppletivi, e ne \r\n disciplinano la formazione. Negli elenchi devono essere iscritte tutte \r\n le acque le quali \"abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico \r\n generale interesse\". La iscrizione negli elenchi non \u0026#232; altro che \r\n accertamento del requisito della pubblicit\u0026#224; delle acque, delle quali \r\n la titolarit\u0026#224; e la disponibilit\u0026#224; spetteranno alla Regione o allo \r\n Stato secondo le distinzioni enunciate nello Statuto siciliano, le \r\n quali non hanno alcuna rilevanza al fine del semplice accertamento \r\n della pubblicit\u0026#224;, cio\u0026#232;, del carattere demaniale delle acque, \r\n appartengano queste al demanio della Regione o a quello dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Secondo la legislazione vigente non vi sono elenchi separati che \r\n possono essere formati, alcuni dalla Regione e altri dallo Stato, e, \r\n d\u0027altro canto, \u0026#232; insostenibile che la Regione escluda lo Stato nella \r\n formazione degli elenchi, quali la legge prescrive. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027esame particolareggiato delle norme che devono essere osservate \r\n per la formazione e approvazione degli elenchi delle acque pubbliche \r\n rende ancora pi\u0026#249; chiaro che lo Stato e non la Regione pu\u0026#242; \r\n provvedervi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; noto che ogni attivit\u0026#224; amministrativa, cos\u0026#236; dello Stato come \r\n della Regione, deve sempre svolgersi rigorosamente in conformit\u0026#224; delle \r\n leggi. Di conseguenza, allorch\u0026#233; si tratta di leggi statali che hanno \r\n applicazione nel territorio regionale, qualsiasi esercizio di attivit\u0026#224; \r\n amministrativa o esecutiva della Regione in ordine alle dette leggi, \r\n presuppone necessariamente la possibilit\u0026#224; di sostituzione degli organi \r\n regionali a quelli statali che nelle medesime leggi siano indicati; ma \r\n tale possibilit\u0026#224; non sussiste quando la sostituzione non sia \r\n puntualmente prevista dallo Statuto o da norme di attuazione del \r\n medesimo o, in generale, da altre leggi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel caso presente, l\u0027art. 1 del menzionato testo unico 11 dicembre \r\n 1933, n. 1775, dispone che le acque pubbliche sono iscritte, a cura del \r\n Ministero dei lavori pubblici, in elenchi da approvarsi con decreto del \r\n Capo dello Stato, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, \r\n sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura \r\n da esperire nei modi indicati nel regolamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questa procedura trovasi tracciata negli artt. 1 e 3 del \r\n regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, al quale fa \r\n riferimento l\u0027art. 233 del testo unico medesimo, e richiede il \r\n necessario concorso di parecchi organi dello Stato. Gli schemi degli \r\n elenchi sono compilati dagli uffici del Genio civile; il Ministero dei \r\n lavori pubblici ne compie un esame preliminare e eventualmente li \r\n rettifica, poi ne ordina la pubblicazione; sono ammesse opposizioni; il \r\n tutto viene portato all\u0027esame del Consiglio superiore dei lavori \r\n pubblici che deve esprimere il suo parere: interviene, alla fine, il \r\n decreto di approvazione del Capo dello Stato. Dopo di che gli elenchi \r\n cos\u0026#236; approvati sono pubblicati e, nel termine dei sei mesi successivi, \r\n ogni interessato pu\u0026#242; ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche \r\n avverso la iscrizione dei corsi di acqua negli elenchi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non tutti questi organi statali hanno il loro corrispondente \r\n nell\u0027ordinamento regionale. Se pure si ritenesse possibile far \r\n riferimento alle disposizioni dettate per la \"materia di opere \r\n pubbliche\", rispetto alla quale \u0026#232; consentito che la Regione siciliana \r\n svolga nell\u0027ambito del proprio territorio le attribuzioni del Ministero \r\n dei lavori pubblici (art. 1 del menzionato D.P.R. 30 luglio 1950, n. \r\n 878) e che l\u0027amministrazione regionale si valga temporaneamente, \r\n limitatamente peraltro alle opere che non siano di interesse nazionale, \r\n dell\u0027attivit\u0026#224; del Provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici \r\n del Genio civile funzionanti nel territorio regionale (art. 2 dello \r\n stesso decreto), in nessun modo sarebbe possibile ad un qualsiasi \r\n organo regionale di sostituirsi al Capo dello Stato, al quale spetta di \r\n approvare gli elenchi delle acque pubbliche con proprio decreto. N\u0026#233; \r\n l\u0027art. 20 dello Statuto siciliano n\u0026#233; alcuna norma di attuazione \r\n consente siffatta sostituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altro canto, la sostituzione non potrebbe essere considerata come \r\n conseguenza della autonomia pi\u0026#249; o meno vasta di cui godono le Regioni, \r\n perch\u0026#233; sono fondamentali e inderogabili alcune norme dettate dalla \r\n Costituzione, la quale nell\u0027art. 5 precisa che autonomie locali e \r\n decentramento amministrativo sono riconosciuti e promossi dalla \r\n Repubblica \"una e indivisibile\" e, nell\u0027art. 87, proclama: \"Il \r\n Presidente della Repubblica \u0026#232; il capo dello Stato e rappresenta \r\n l\u0027unit\u0026#224; nazionale\". Nessuna corrispondenza, quindi, pu\u0026#242; esservi tra \r\n un qualsiasi organo regionale e il Presidente della Repubblica, onde il \r\n primo senz\u0027altro assuma ed eserciti funzioni che la legge applicabile \r\n nel territorio della Regione affidi al Capo dello Stato, il quale, \r\n appunto perch\u0026#233; tale, emana atti valevoli anche per le Regioni che \r\n dello Stato sono parti, come \u0026#232; riaffermato nell\u0027art. 1 di tutti gli \r\n statuti regionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e E poich\u0026#233; nessun atto del Presidente della Repubblica \u0026#232; valido se \r\n non \u0026#232; controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la \r\n responsabilit\u0026#224; (art. 89 della Costituzione), \u0026#232; evidente che non \r\n potrebbero gli assessori regionali sostituirsi al Ministro \r\n politicamente responsabile per proporre e controfirmare essi il decreto \r\n del Presidente della Repubblica, col quale gli elenchi delle acque \r\n pubbliche devono essere approvati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Del tutto ingiustificato \u0026#232;, infine, l\u0027assunto difensivo che le \r\n norme dello Statuto siciliano circa l\u0027assegnazione di acque pubbliche \r\n alla Regione debbano ripercuotersi necessariamente sul sistema \r\n stabilito nelle leggi vigenti per la formazione degli elenchi relativi, \r\n le quali perci\u0026#242; dovrebbero essere considerate automaticamente mutate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Gli elenchi, come si \u0026#232; gi\u0026#224; detto, si limitano al semplice \r\n accertamento del requisito della pubblicit\u0026#224;, che \u0026#232; presupposto comune \r\n per l\u0027appartenenza dell\u0027acqua al demanio cos\u0026#236; della Regione come dello \r\n Stato; ed \u0026#232; pacifico che essi hanno funzione puramente dichiarativa e \r\n non costitutiva. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Di conseguenza, le acque che vengono iscritte negli elenchi, se \r\n rientrano tra quelle indicate nell\u0027art. 32 dello Statuto, apparterranno \r\n alla Regione, che su di esse eserciter\u0026#224; tutti i diritti che le \r\n competono e con piena sicurezza, perch\u0026#233; \u0026#232; gi\u0026#224; accertato \r\n definitivamente con l\u0027iscrizione il carattere demaniale delle medesime. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Se poi avvenisse che acque aventi attitudine ad usi di pubblico \r\n generale interesse, rientranti tra quelle indicate nel detto art. 32, \r\n non venissero iscritte negli elenchi, la Regione egualmente potrebbe \r\n far valere su di esse tutti i propri diritti e, in caso di \r\n contestazione, promuovere in via giudiziale l\u0027accertamento della \r\n demanialit\u0026#224;, senza che vi sia bisogno di formare elenchi suppletivi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nessun pregiudizio potr\u0026#224; perci\u0026#242; mai derivare ai diritti della \r\n Regione sulle acque pubbliche dall\u0027attivit\u0026#224; comunque svolta dallo \r\n Stato nella formazione degli elenchi relativi. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e pronunciando sul conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana \r\n e lo Stato, sollevato dalla Regione con ricorso 20 marzo 1956 in \r\n relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, \r\n che approva l\u0027ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della \r\n Provincia di Catania: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara la competenza dello Stato per la formazione degli elenchi \r\n delle acque pubbliche esistenti nel territorio siciliano a norma delle \r\n disposizioni contenute nel T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e respinge la domanda di annullamento del decreto del Presidente \r\n della Repubblica su indicato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - \r\n GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - \r\n GASPARE AMBROSINI - ERNESTO \r\n BATTAGLINI - MARIO COSATTI - \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MAR10 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI \r\n CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - \r\n ANTONIO MANCA. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"136","titoletto":"SENT. 6/57 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - PARTI - RAPPRESENTANZA DELLO STATO. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PARTI LEGITTIMATE A STARE IN GIUDIZIO. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FATTISPECIE.","testo":"Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, concernenti conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni o anche controversie di legittimita\u0027 costituzionale delle leggi, non sono applicabili le norme sulla rappresentanza dello Stato nei giudizi ordinari. La rappresentanza e\u0027 sempre unica e spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, salva l\u0027attribuzione speciale al Commissario del Governo presso la Regione siciliana. I giudizi sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione devono svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri (o di un Ministro da lui delegato) e del Presidente della Regione, qualunque sia l\u0027autorita\u0027 dello Stato o della Regione che abbia emanato l\u0027atto dal quale il conflitto deriva. In conseguenza per istituire legittimamente il giudizio e\u0027 necessario e sufficiente che il ricorso della Regione sia notificato tempestivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. (Nella specie la Regione siciliana aveva notificato il ricorso, nel termine di legge, sia al Ministero dei LL. PP. sia al Presidente del Consiglio dei Ministri e soltanto quest\u0027ultimo si era costituito).","numero_massima_successivo":"137","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;87~art39"},{"denominazione_legge":"norme integrative giudizi davanti alla Corte cost","data_legge":"16/03/1956","numero":"0","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/07/1953","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;0~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"137","titoletto":"SENT. 6/57 B. REGIONE SICILIA - LEGGI STATALI APPLICABILI NEL TERRITORIO REGIONALE - ESECUZIONE - COMPETENZA DELLO STATO.","testo":"L\u0027esercizio, da parte della Regione siciliana, di attivita\u0027 amministrative ed esecutive in ordine a leggi statali che hanno applicazione nel territorio regionale, presuppone sempre la possibilita\u0027 di sostituzione degli organi regionali a quelli statali che nelle medesime leggi siano indicati. Tale possibilita\u0027 non sussiste quando la sostituzione non sia puntualmente prevista dallo Stato o da norme di attuazione del medesimo o, in generale, da altre leggi.","numero_massima_successivo":"138","numero_massima_precedente":"136","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/07/1953","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;0~art0"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/08/1920","numero":"1285","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1285~art1"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"11/12/1933","numero":"1775","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1775~art1"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/08/1920","numero":"1285","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1285~art3"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"11/12/1933","numero":"1775","articolo":"233","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1775~art233"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"lett.i","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"138","titoletto":"SENT. 6/57 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE - MANCATA EMANAZIONE DI LEGGI REGIONALI - APPLICAZIONE DELLA LEGGE STATALE. REGIONE SICILIA - MATERIA DELLE ACQUE PUBBLICHE DISCIPLINATA DA LEGGE STATALE - COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLO STATO PER IMPOSSIBILITA\u0027 DI SOSTITUZIONE DI ORGANI REGIONALI AGLI ORGANI STATALI PREVISTI DALLA LEGGE. REGIONE SICILIA - DECRETO 30 GIUGNO 1953 EMANATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEI LL.PP., PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE IN SICILIA - INVASIONE DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE - INSUSSISTENZA.","testo":"Fino a quando la Regione siciliana non si valga della potesta\u0027 legislativa conferitale dall\u0027art. 14, lett. i, dello Statuto, l\u0027intera materia delle acque pubbliche, senza distinzioni, continua ad essere disciplinata esclusivamente dalle leggi dello Stato. In mancanza di qualsiasi disposizione legislativa, gli organi regionali non possono sostituirsi a quelli statali nell\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 amministrativa concernente la suddetta materia, e pertanto la formazione degli elenchi delle acque pubbliche, esistenti nel territorio regionale siciliano, rientra nella competenza dello Stato. Va quindi respinta la domanda proposta dalla Regione siciliana per ottenere l\u0027annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale e\u0027 stato approvato l\u0027ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.","numero_massima_precedente":"137","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/06/1953","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;0~art0"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/08/1920","numero":"1285","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1285~art1"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"11/12/1933","numero":"1775","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1775~art1"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/08/1920","numero":"1285","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1285~art3"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"11/12/1933","numero":"1775","articolo":"233","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1775~art233"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"lett.i","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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