HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:174
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 1.094055
    "namelookup_time" => 0.00033
    "connect_time" => 0.001488
    "pretransfer_time" => 0.137222
    "size_download" => 62475.0
    "speed_download" => 57104.0
    "starttransfer_time" => 1.027022
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 39264
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 136971
    "connect_time_us" => 1488
    "namelookup_time_us" => 330
    "pretransfer_time_us" => 137222
    "starttransfer_time_us" => 1027022
    "total_time_us" => 1094055
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770565170.4582
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:174"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:174 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sun, 08 Feb 2026 15:39:30 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sun, 08 Feb 2026 15:39:30 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2024","numero":"174","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"BARBERA","redattore":"D\u0027ALBERTI","relatore":"D\u0027ALBERTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"15/10/2024","data_decisione":"15/10/2024","data_deposito":"07/11/2024","pubbl_gazz_uff":"13/11/2024","num_gazz_uff":"46","norme":"Artt. 4, c. 1°, lett. a), e 7, c. 16°, della legge della Regione Sardegna 19/12/2023, n. 17.","atti_registro":"ric. 6/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 174\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 7, comma 16, della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilit\u0026#224; 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passivit\u0026#224; pregresse e disposizioni varie\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 febbraio 2024, depositato in cancelleria il 22 febbraio 2024, iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 15 ottobre 2024 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 19 febbraio 2024, depositato il successivo 22 febbraio e iscritto al n. 6 reg. ric. 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato a difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 7, comma 16, della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilit\u0026#224; 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passivit\u0026#224; pregresse e disposizioni varie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 ha modificato l\u0026#8217;art. 124 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), che detta norme in tema di \u0026#171;[i]nterventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la disposizione di cui al numero 1) della lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) ha inserito nel comma 2 del citato art. 124, dopo le parole \u0026#171;sono consentiti\u0026#187;, le seguenti: \u0026#171;, anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto di tale modifica, l\u0026#8217;art. 124, comma 2, della legge della reg. Sardegna n. 9 del 2023 dispone ora che \u0026#171;[n]egli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l\u0026#8217;obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri premette di avere impugnato (con ricorso iscritto al n. 35 reg. ric. 2023) lo stesso art. 124 nel testo anteriore alla modifica, perch\u0026#233; ritenuto in contrasto con il principio della pianificazione urbanistica unitaria del territorio, espresso dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e lamenta che la novella introdotta dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 riproporrebbe il medesimo contrasto, consentendo il potenziale aumento della cubatura degli immobili a uso abitativo e l\u0026#8217;alterazione degli standard urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur essendo riconducibile alla potest\u0026#224; legislativa regionale in materia di \u0026#171;edilizia ed urbanistica\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la disposizione impugnata non avrebbe rispettato i limiti che lo stesso art. 3 dello statuto reg. Sardegna pone a tale potest\u0026#224;, l\u0026#224; dove ne prevede l\u0026#8217;esercizio in armonia con la Costituzione, i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico e gli obblighi internazionali e nazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, sarebbero violati il citato parametro statutario, nonch\u0026#233; gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; violato il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., per inosservanza dell\u0026#8217;\u0026#171;obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del [c]odice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che detta \u0026#171;[d]isposizioni in materia di investimenti e opere pubbliche\u0026#187;, prevede, al comma 16, che \u0026#171;[d]opo il comma 3 dell\u0026#8217;articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), \u0026#232; inserito il seguente: \u0026#8220;3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e. Per i contratti di cui al comma 1 costituisce requisito di ammissione dell\u0026#8217;offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all\u0026#8217;offerta tecnica stessa.\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che una simile disposizione \u0026#171;non trova riscontro nel codice dei contratti pubblici vigente\u0026#187;, onde essa violerebbe la competenza legislativa statale esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl nuovo comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, infatti, non sarebbe riconducibile alla competenza legislativa primaria regionale nella materia dei \u0026#171;lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto reg. Sardegna, poich\u0026#233; l\u0026#8217;esercizio di tale competenza \u0026#232; soggetto ai limiti derivanti dalla Costituzione, dai principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, dagli obblighi internazionali, dagli interessi nazionali e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Limiti, questi ultimi, che nella citata materia di competenza regionale sarebbero riempiti di contenuto dalle norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell\u0027art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), avente natura di parametro interposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente lamenta inoltre che la disposizione impugnata, nel richiamare il comma 1 dell\u0026#8217;art. 37 della stessa legge regionale n. 8 del 2018, gi\u0026#224; dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con sentenza n. 166 del 2019, violerebbe il giudicato costituzionale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 136 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La Regione autonoma Sardegna non si \u0026#232; costituita in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato varie disposizioni della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il medesimo ricorso, vengono ora esaminate quelle relative all\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 7, comma 16.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 ha modificato l\u0026#8217;art. 124 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che detta norme in tema di \u0026#171;[i]nterventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa citata lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) \u0026#232; ripartita nei numeri 1) e 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione di cui al numero 1) ha modificato il comma 2 dell\u0026#8217;art. 124, mentre quella di cui al numero 2) ne ha sostituito il comma 3.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal contenuto del ricorso si desume che l\u0026#8217;impugnazione, pur riferendosi testualmente all\u0026#8217;intera lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), ha per oggetto solo il suo numero 1), cui va pertanto limitato l\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa modifica in questione \u0026#232; consistita nell\u0026#8217;inserimento al comma 2 dell\u0026#8217;art. 124, dopo le parole \u0026#171;sono consentiti\u0026#187;, delle seguenti: \u0026#171;, anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, ora l\u0026#8217;art. 124, comma 2, della legge della reg. Sardegna n. 9 del 2023 dispone che \u0026#171;[n]egli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l\u0026#8217;obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#8211; che riferisce di avere promosso, con precedente ricorso iscritto al n. 35 reg. ric. 2023, analoghe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dello stesso art. 124, nel testo anteriore alla modifica \u0026#8211; la disposizione impugnata violerebbe l\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto reg. Sardegna, in quanto, consentendo il potenziale aumento della cubatura degli immobili ad uso abitativo e l\u0026#8217;alterazione degli standard urbanistici, contrasterebbe con il principio della pianificazione urbanistica unitaria del territorio, espresso dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 1150 del 1942, non rispettando in tal modo i limiti della competenza legislativa regionale primaria in materia di \u0026#171;edilizia ed urbanistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero violati, inoltre, gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., nonch\u0026#233; il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., quest\u0026#8217;ultimo per inosservanza dell\u0026#8217;\u0026#171;obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del Codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni promosse in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi in via principale il ricorrente ha l\u0026#8217;onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, bens\u0026#236; anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, ma sufficientemente chiara e completa (tra le molte, sentenze n. 155, n. 125 e n. 80 del 2023, n. 135 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., il ricorrente non allega alcuna specifica ragione di censura e si limita a indicare i parametri asseritamente violati, il cui richiamo consente tutt\u0026#8217;al pi\u0026#249; di ipotizzare che egli invochi genericamente la tutela costituzionale dell\u0026#8217;ambiente e la competenza legislativa statale nella stessa materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., che \u0026#232; denunciata senza individuare alcun parametro interposto, non si possono formulare nemmeno generiche ipotesi ricostruttive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl difetto di adeguata motivazione riguarda anche il denunziato contrasto con il principio di leale collaborazione. Il ricorrente lamenta l\u0026#8217;inosservanza dell\u0026#8217;\u0026#171;obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del [c]odice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;. Manca, tuttavia, una motivazione chiara e adeguata, e non meramente assertiva, sugli specifici termini del conflitto della disposizione impugnata con il parametro evocato (nello stesso senso, sentenza n. 142 del 2024, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, su analoghe questioni promosse con il citato ricorso iscritto al n. 35 reg. ric. 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Venendo all\u0026#8217;esame nel merito della censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto reg. Sardegna, innanzi tutto deve esserne esattamente definito il perimetro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI sintetici motivi di ricorso si concentrano sulla possibilit\u0026#224; che gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra siti negli immobili ad uso abitativo producano un aumento delle cubature e un\u0026#8217;alterazione degli standard urbanistici (in altri termini, sulla possibilit\u0026#224; che siano superati i limiti di densit\u0026#224; edilizia fissati dagli standard o, in termini pi\u0026#249; rigorosi, dalla pianificazione comunale), senza contestare l\u0026#8217;eventuale superamento, mediante il riuso, degli ulteriori \u0026#171;limiti di altezza e numero dei piani\u0026#187;. Di conseguenza, la censura va circoscritta alla parte della disposizione impugnata che, modificando il comma 2 dell\u0026#8217;art. 124 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, consente il superamento \u0026#171;degli indici volumetrici\u0026#187; previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali (in senso analogo, ancora sentenza n. 142 del 2024, punti 5.4. e 5.4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esulla mancata contestazione, in quel giudizio, dell\u0026#8217;\u0026#171;eventuale superamento degli ulteriori limiti di altezza, distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti e gli spazi destinati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, si osserva che la disposizione impugnata, per il suo contenuto, \u0026#232; riconducibile alla materia \u0026#171;edilizia ed urbanistica\u0026#187;, attribuita dall\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto reg. Sardegna alla competenza legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo lo stesso art. 3 dello statuto, tuttavia, questa competenza deve essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dettate dal legislatore statale per \u0026#171;rispond[ere] complessivamente ad un interesse unitario\u0026#187; e che \u0026#171;esig[o]no, pertanto, un\u0026#8217;attuazione su tutto il territorio nazionale\u0026#187; (sentenza n. 198 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tali norme questa Corte ha gi\u0026#224; ricondotto l\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 1150 del 1942, individuato dal ricorrente come parametro interposto, che esprime il principio della necessaria pianificazione urbanistica del territorio (tra le molte, sentenze n. 147, n. 136, n. 90 e n. 17 del 2023) e costituisce il fondamento della disciplina degli standard urbanistici (sentenza n. 142 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta dunque che il legislatore regionale, prevedendo il riuso di seminterrati, piani pilotis e locali siti a piano terra anche mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, avrebbe travalicato i limiti della sua competenza primaria, rappresentati dal principio di pianificazione urbanistica e dalla disciplina degli standard urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fondatezza della censura deriva dalla natura stabile della disciplina espressamente derogatoria degli indici volumetrici contenuta, in termini generali, nella disposizione impugnata, disciplina che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore regionale pu\u0026#242; introdurre purch\u0026#233; le deroghe generali siano connotate dalla \u0026#171;eccezionalit\u0026#224; e [\u0026#8230;] temporaneit\u0026#224;\u0026#187; e dal perseguimento di \u0026#171;obiettivi specifici, coerenti con i detti caratteri\u0026#187; (tra le molte, sentenza n. 17 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal proposito sono rilevanti le considerazioni svolte da questa Corte nella citata sentenza n. 142 del 2024, sotto due profili (trattati, rispettivamente, ai punti 6.1.2. e 6.3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo attiene alla questione che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso, per violazione dei medesimi parametri evocati in questa sede, nei confronti dell\u0026#8217;art. 124 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 nel testo previgente, che ammetteva gli interventi di riuso di seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra senza consentire espressamente il superamento degli indici volumetrici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ritenuto la questione non fondata, escludendo che \u0026#171;la disciplina sul riutilizzo di spazi e volumi dia luogo di per s\u0026#233; alla deroga agli indici volumetrici\u0026#187;. Ha tuttavia osservato, rilevando la stabile portata derogatoria della previsione qui censurata, che \u0026#171;[t]anto trova conferma \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e nello \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e che ha modificato il comma 2 dell\u0026#8217;art. 124\u0026#187;, in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 ha aggiunto alla norma che consente il riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti negli immobili destinati ad uso abitativo, l\u0026#8217;inciso \u0026#8220;anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali\u0026#8221;\u0026#187;, autorizzando espressamente \u0026#171;[s]olo con tale addizione [\u0026#8230;] la superabilit\u0026#224; della densit\u0026#224; edilizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo profilo attiene invece all\u0026#8217;accoglimento, sulla base delle stesse censure, della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 123, comma 11, della legge regionale n. 9 del 2023, che consentiva espressamente il recupero dei sottotetti \u0026#171;anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha rilevato, in particolare, che l\u0026#8217;impugnata disposizione derogatoria, \u0026#171;pur nella apprezzabile finalit\u0026#224; di ridurre il consumo di suolo, disattende la densit\u0026#224; prevista dagli strumenti urbanistici in termini stabili, assentendo in via generale gli interventi di riutilizzo con riguardo ad un novero particolarmente ampio di spazi e volumi\u0026#187;. Da ci\u0026#242; la conclusione che \u0026#171;[l]a norma regionale impugnata [...] vulnera [...] l\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;ordinato sviluppo edilizio presidiato dagli standard e dal principio di pianificazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, questa Corte ha ritenuto sufficiente, per ripristinare la legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione, \u0026#171;espungere l\u0026#8217;inciso \u0026#8220;degli indici volumetrici e\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe medesime ragioni \u0026#8211; e la medesima limitazione della pronuncia ablativa (per le considerazioni qui svolte al precedente punto 2.2.) \u0026#8211; valgono anche per la disposizione derogatoria in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, dev\u0026#8217;essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l\u0026#8217;art. 124, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente alle parole \u0026#171;degli indici volumetrici e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Passando all\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, esso ha inserito nell\u0026#8217;art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018 il nuovo comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo cui \u0026#171;[p]er i contratti di cui al comma 1 costituisce requisito di ammissione dell\u0026#8217;offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all\u0026#8217;offerta tecnica stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, sarebbero violati l\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto reg. Sardegna e l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in quanto tale disposizione \u0026#171;non trova riscontro nel codice dei contratti pubblici vigente\u0026#187; di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, superando, di conseguenza, i limiti della competenza legislativa regionale in materia di \u0026#171;lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione\u0026#187; e invadendo cos\u0026#236; la competenza legislativa statale esclusiva in materia di \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata violerebbe inoltre il giudicato costituzionale di cui all\u0026#8217;art. 136 Cost., poich\u0026#233; rinvia al comma 1 dell\u0026#8217;art. 37 della stessa legge regionale n. 8 del 2018, gi\u0026#224; dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 166 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Va innanzi tutto esaminata la censura di violazione del giudicato costituzionale, promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 136 Cost., in quanto attinente all\u0026#8217;esercizio stesso del potere legislativo, \u0026#171;che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione\u0026#187; (sentenza n. 151 del 2024; nello stesso senso, tra le molte, sentenze n. 73 del 2022 e n. 215 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione del giudicato costituzionale si configura solo quando la nuova disposizione mantiene in vita o ripristina, anche indirettamente, gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale (tra le molte, ancora sentenze n. 151 del 2024 e n. 73 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente invoca quale giudicato la sentenza n. 166 del 2019, con cui, per quanto qui rileva, \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 1 (e, in via consequenziale, dei commi 2, 3, 4 e 8) dell\u0026#8217;art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 37, rubricato \u0026#171;Commissione giudicatrice\u0026#187;, prevedeva, al comma 1, che \u0026#171;[n]elle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell\u0026#8217;offerta economicamente pi\u0026#249; vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualit\u0026#224;/prezzo ai sensi dell\u0026#8217;articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara,\u0026#187; la Regione istituisse \u0026#171;l\u0026#8217;Albo telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti [avrebbero avuto] accesso libero e diretto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri, nell\u0026#8217;impugnare tale disposizione, sosteneva che essa, prevedendo l\u0026#8217;istituzione presso la Regione dell\u0026#8217;\u0026#171;Albo telematico dei commissari di gara\u0026#187;, si era discostata dall\u0026#8217;art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che aveva istituito presso l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; nazionale anticorruzione (ANAC) l\u0026#8217;Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, conferendo, altres\u0026#236;, alla stessa ANAC la competenza di definire, con apposite linee guida, i criteri e le modalit\u0026#224; di iscrizione, nonch\u0026#233; le modalit\u0026#224; di funzionamento delle commissioni giudicatrici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAccogliendo la questione, per il contrasto dell\u0026#8217;impugnato comma 1 con i limiti statutari della potest\u0026#224; legislativa regionale in materia di lavori pubblici, questa Corte ha osservato che l\u0026#8217;art. 78 del d.lgs. n. 50 del 2016, \u0026#171;nell\u0026#8217;operare la drastica scelta di sottrarre la nomina dei commissari di gara alle stazioni appaltanti\u0026#187; e nel prevedere l\u0026#8217;istituzione e la gestione, a cura dell\u0026#8217;ANAC, del citato \u0026#171;Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici\u0026#187;, aveva introdotto \u0026#171;una radicale innovazione [...] ispirata a finalit\u0026#224; di trasparenza, imparzialit\u0026#224;, tutela della concorrenza e prevenzione di reati\u0026#187;, nell\u0026#8217;esercizio delle \u0026#171;competenze esclusive statali della tutela della concorrenza e dell\u0026#8217;ordine pubblico\u0026#187; (sentenza n. 166 del 2019, punti 9.2. e 9.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 37, aggiunto dal qui impugnato art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, ha un contenuto del tutto estraneo all\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;\u0026#171;Albo telematico dei commissari di gara\u0026#187;, pertanto esso non riproduce n\u0026#233; mantiene in vita o ripristina, direttamente o indirettamente, gli effetti della norma di cui al comma 1. La disposizione impugnata, infatti, riguarda i requisiti di ammissione dell\u0026#8217;offerta tecnica nei contratti da aggiudicare con il criterio dell\u0026#8217;offerta economicamente pi\u0026#249; vantaggiosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Si pu\u0026#242; ora passare all\u0026#8217;esame della censura dell\u0026#8217;art. 7, comma 16, sotto il diverso profilo del riparto di competenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta il superamento dei limiti della potest\u0026#224; legislativa regionale in materia di \u0026#171;lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto reg. Sardegna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti limiti, che derivano dalla necessit\u0026#224; di rispettare gli obblighi internazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonch\u0026#233; i principi generali dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, sarebbero rinvenibili nelle disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici emanate dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;. \u0026#200; questo, pertanto, il corretto significato da attribuire alla contemporanea evocazione del citato parametro statutario e dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene il ricorrente non indichi espressamente specifiche norme del d.lgs. n. 36 del 2023 limitanti la potest\u0026#224; legislativa regionale, va considerato che la disposizione impugnata ha per oggetto la \u0026#171;offerta tecnica\u0026#187; nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 dell\u0026#8217;art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, vale a dire, come si \u0026#232; visto, nelle procedure di aggiudicazione dei \u0026#171;contratti di appalto e di concessione con il criterio dell\u0026#8217;offerta economicamente pi\u0026#249; vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualit\u0026#224;/prezzo\u0026#187;. Questo ambito oggettivo consente di identificare con certezza le norme statali di riferimento in quelle che, al Titolo V della Parte V del Libro II del d.lgs. n. 36 del 2023 (articoli da 107 a 112), disciplinano \u0026#171;[l]a selezione delle offerte\u0026#187;, con particolare riguardo all\u0026#8217;art. 108, che, fra l\u0026#8217;altro, detta norme sul criterio dell\u0026#8217;offerta economicamente pi\u0026#249; vantaggiosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata prevede che, qualora il contratto sia aggiudicato con questo criterio, la componente tecnica dell\u0026#8217;offerta deve raggiungere un punteggio minimo, pari al sessanta per cento del tetto massimo stabilito dalla stazione appaltante per la valutazione di tale componente, pena la non ammissione dell\u0026#8217;offerta tecnica stessa. Considerato che il raggiungimento del punteggio minimo pu\u0026#242; essere verificato solo in seguito alla valutazione dell\u0026#8217;offerta da parte dei commissari di gara, il legislatore regionale ha introdotto, all\u0026#8217;esito di tale valutazione, una causa di esclusione automatica dell\u0026#8217;offerta tecnica dalla procedura di affidamento, che non lascia alla stazione appaltante alcun margine per una scelta diversa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna simile previsione non \u0026#232; contemplata dall\u0026#8217;art. 108 cod. contratti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 4 di tale disposizione prevede che \u0026#171;[i] documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell\u0026#8217;offerta, pertinenti alla natura, all\u0026#8217;oggetto e alle caratteristiche del contratto\u0026#187;, e che, \u0026#171;[i]n particolare, l\u0026#8217;offerta economicamente pi\u0026#249; vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualit\u0026#224;/prezzo, \u0026#232; valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all\u0026#8217;oggetto dell\u0026#8217;appalto\u0026#187;. Prevede, inoltre, che \u0026#171;[l]a stazione appaltante, al fine di assicurare l\u0026#8217;effettiva individuazione del miglior rapporto qualit\u0026#224;/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell\u0026#8217;offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il successivo comma 7, \u0026#171;[i] documenti di gara [\u0026#8230;] indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl codice dei contratti pubblici \u0026#232; dunque improntato al principio della \u0026#171;autonomia di scelta dell\u0026#8217;amministrazione aggiudicatrice, che [\u0026#8230;] deve correlare l\u0026#8217;individuazione, oltre che dei criteri, anche degli elementi di valutazione degli stessi, alla natura, all\u0026#8217;oggetto e al contenuto dell\u0026#8217;appalto\u0026#187;, spettando alla sua discrezionalit\u0026#224; \u0026#171;tanto determinare e poi applicare i criteri di volta in volta ritenuti pi\u0026#249; idonei per valutare il carattere pi\u0026#249; vantaggioso dell\u0026#8217;offerta\u0026#187; (sentenza n. 23 del 2022, con argomenti riferiti all\u0026#8217;art. 95, comma 6, del previgente codice dei contratti pubblici, ma estensibili alle analoghe previsioni di cui all\u0026#8217;art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eImponendo un inderogabile punteggio minimo dell\u0026#8217;offerta tecnica, la disposizione regionale impugnata lede, in definitiva, l\u0026#8217;autonomia di scelta della stazione appaltante, alla quale viene preclusa, tra l\u0026#8217;altro, una diversa ponderazione dei criteri di valutazione, ove ritenesse di adottare una forcella tra il minimo e il massimo, come \u0026#232; previsto dal citato art. 108, comma 7. Disposizione, quest\u0026#8217;ultima, che affida alla stessa stazione appaltante il potere di valutare, volta per volta, l\u0026#8217;adeguatezza dello scarto, senza stabilirlo in modo fisso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte, le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di \u0026#171;obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea\u0026#187; (sentenza n. 114 del 2011). Ne consegue che le regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme. In particolare, questa Corte ha affermato che \u0026#171;[l]a concorrenza, che in generale rinviene nell\u0026#8217;uniformit\u0026#224; di disciplina \u0026#8220;un valore in s\u0026#233; perch\u0026#233; differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali\u0026#8221; (sentenza n. 283 del 2009), \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e, non tollera regole differenziate a livello locale nelle procedure che danno accesso alla stipula dei contratti pubblici\u0026#187; (ancora, sentenza n. 23 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa garanzia di un confronto concorrenziale effettivo necessita della autonomia delle stazioni appaltanti nella valutazione caso per caso della migliore offerta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale autonomia \u0026#232; stata rafforzata dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 rispetto alle precedenti sue versioni. Lo dimostrano chiaramente le norme del codice dedicate ai \u0026#171;principi generali\u0026#187; che regolano la contrattualit\u0026#224; pubblica: in particolare, le norme contenute nei primi tre articoli del codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base al \u0026#171;[p]rincipio del risultato\u0026#187;, le stazioni appaltanti \u0026#171;perseguono il risultato dell\u0026#8217;affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestivit\u0026#224; e il migliore rapporto possibile tra qualit\u0026#224; e prezzo, nel rispetto dei principi di legalit\u0026#224;, trasparenza e concorrenza\u0026#187; (art. 1, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base al \u0026#171;[p]rincipio della fiducia\u0026#187;, viene favorita e valorizzata \u0026#171;l\u0026#8217;iniziativa e l\u0026#8217;autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l\u0026#8217;acquisizione e l\u0026#8217;esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato\u0026#187; (art. 2, comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, in base al \u0026#171;[p]rincipio dell\u0026#8217;accesso al mercato\u0026#187;, le stazioni appaltanti \u0026#171;favoriscono [...] l\u0026#8217;accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialit\u0026#224;, di non discriminazione, di pubblicit\u0026#224; e trasparenza, di proporzionalit\u0026#224;\u0026#187; (art. 3, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;autonomia delle stazioni appaltanti, dunque, risulta potenziata: limitarla significherebbe pregiudicare la competizione tra le imprese che aspirano all\u0026#8217;aggiudicazione del contratto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, la disposizione impugnata ha superato i limiti posti dalle citate norme fondamentali, adottate dallo Stato in nome della tutela della concorrenza, alla competenza legislativa primaria che l\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto attribuisce alla Regione autonoma Sardegna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa dunque dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilit\u0026#224; 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passivit\u0026#224; pregresse e disposizioni varie\u0026#187;, nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l\u0026#8217;art. 124, comma 2, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente alle parole \u0026#171;degli indici volumetrici e\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 37 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l\u0026#8217;art. 124, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), della Costituzione, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 136 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0026#8217;ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 novembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241107161053.pdf","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2023 - Previsione che consente tali interventi in edifici adibiti a uso abitativo, anche superando gli indici volumetrici e i limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle norme urbanistico-edilizie comunali e regionali vigenti - Denunciata previsione che comporta un aumento imprevedibile della cubatura residenziale per gli immobili a uso abitativo, con potenziale aumento del carico urbanistico e possibili squilibri degli standard minimi urbanistici - Conflitto con il principio di pianificazione urbanistica fissato dalla normativa nazionale interposta - Eccedenza dalle competenze statutarie che impongono il rispetto della Costituzione, dei principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e nazionali, anche alla potest\u0026#224; legislativa primaria regionale in materia di edilizia e urbanistica - Disciplina che viola il principio di leale collaborazione, non rispettando l\u0026#8217;obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del Codice dei beni culturali.\nContratti pubblici - Procedure di affidamento - Modifica della l. reg.le n. 8 del 2018 - Previsione che, per i contratti, di cui al c. 1, dell\u0026#8217;art. 37 della medesima l. reg.le, costituisce requisito di ammissione dell\u0027offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all\u0027offerta tecnica stessa - Denunciata introduzione di un requisito di ammissione dell\u0026#8217;offerta tecnica per i contratti da aggiudicare con il criterio dell\u0026#8217;offerta economicamente pi\u0026#249; vantaggiosa che non ha riscontro nel codice dei contratti pubblici - Violazione del giudicato atteso che la norma regionale impugnata fa riferimento ad altra norma regionale, ossia il citato art. 37, c. 1, gi\u0026#224; dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 116 del 2019.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46402","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione autonoma Sardegna - Recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - Possibile superamento degli indici volumetrici previsti dalle norme urbanistico-edilizie comunali e regionali vigenti - Violazione dei limiti previsti dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), statuto reg. Sardegna, l’art. 4, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, nella parte in cui, al n. 1), ha modificato l’art. 124, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente alle parole «degli indici volumetrici e». La disposizione impugnata dal Governo consente gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra siti negli immobili ad uso abitativo, con un aumento delle cubature e un’alterazione degli standard urbanistici, in violazione del parametro evocato, per cui la Regione autonoma è competente nella materia «edilizia ed urbanistica», nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dettate dal legislatore statale, tra cui il parametro interposto evocato (art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 1150 del 1942). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 142/2024 - mass. 46251; S. 147/23 - mass. 45744; S. 136/2023 - mass. 45626; S. 90/2023 - mass. 45521; S. 17/2023 - mass. 45330\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46403","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"19/12/2023","data_nir":"2023-12-19","numero":"17","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), n. 1)","nesso":"modificativo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46403","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Divieto di introdurre procedure differenziate a livello locale per disciplinare l\u0027accesso alla stipula di contratti pubblici - Necessità di rispettare i principi fondamentali, anche in omaggio alle normative europee (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizioni della Regione autonoma Sardegna che disciplinano l\u0027affidamento di contratti pubblici secondo il criterio dell\u0027offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo restrittivi e rigidi requisiti di ammissione). (Classif. 216038).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa concorrenza, che in generale rinviene nell’uniformità di disciplina un valore in sé perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali, a fortiori non tollera regole differenziate a livello locale nelle procedure che danno accesso alla stipula dei contratti pubblici. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 283/2009 - mass. 34041\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Ne consegue che le regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 114/2011 - mass. 35543\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, statuto reg. Sardegna, l’art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, che ha per oggetto l’offerta tecnica nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La disposizione impugnata dal Governo prevede una causa di esclusione automatica dell’offerta – qualora essa non raggiunga un punteggio minimo pari al 60% del tetto massimo stabilito dalla stazione appaltante per la valutazione di tale componente –, che non lascia alla stazione appaltante alcun margine per una scelta diversa, in violazione dell’art. 108 cod. contratti pubblici, improntato al principio della autonomia di scelta dell’amministrazione aggiudicatrice. Imponendo un inderogabile punteggio minimo dell’offerta tecnica, la disposizione regionale impugnata lede l’autonomia di scelta della stazione appaltante, in violazione dei limiti che derivano dalla necessità di rispettare gli obblighi internazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, in materia di tutela della concorrenza).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46404","numero_massima_precedente":"46402","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"19/12/2023","data_nir":"2023-12-19","numero":"17","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"16","specificazione_comma":"","nesso":"che inserisce"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"13/03/2018","data_nir":"2018-03-13","numero":"8","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/03/2023","numero":"36","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46404","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali asseritamente lesi - Inammissibilità di una motivazione meramente assertiva (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni della Regione autonoma Sardegna che consentono gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani). (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNei giudizi in via principale il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, bensì anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, ma sufficientemente chiara e completa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 155/2023 - mass. 45751; S. 125/2023 - mass. 45698; S. 80/2023 - mass. 45482; S. 135/2022 - mass. 44991\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost. nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell’art. 4, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, nella parte in cui, al n. 1, ha modificato l’art. 124, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, consentendo gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali. Il ricorrente in parte non allega alcuna specifica ragione di censura e si limita a indicare i parametri asseritamente violati; in parte non individua alcun parametro interposto; in parte omette una motivazione chiara e adeguata, e non meramente assertiva, sugli specifici termini del conflitto della disposizione impugnata con il parametro evocato).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46405","numero_massima_precedente":"46403","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"19/12/2023","data_nir":"2023-12-19","numero":"17","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), n. 1)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"23/10/2023","data_nir":"2023-10-23","numero":"9","articolo":"124","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46405","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logico-giuridica rispetto ad altre censure (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizioni della Regione autonoma Sardegna promosse per lamentata violazione di giudicato costituzionale in materia di appalti pubblici). (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa censura di violazione del giudicato costituzionale va esaminata per prima, in quanto attinente all’esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 151/2024 - mass. 46374; S. 73/2022 - mass. 44611; S. 215/2021 - mass. 44281\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa violazione del giudicato costituzionale si configura solo quando la nuova disposizione mantiene in vita o ripristina, anche indirettamente, gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 151/2024 - mass. 46374; S. 73/2022 - mass. 44611\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 136 Cost., dell’art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, che ha per oggetto l’offerta tecnica nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La disposizione impugnata non viola la sentenza costituzionale n. 166 del 2019, perché sebbene rinvii al comma 1 dell’art. 37 della stessa legge regionale n. 8 del 2018, che prevedeva l’istituzione di un Albo telematico dei commissari di gara, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 166 del 2019, ha un contenuto del tutto estraneo all’istituzione dell’Albo indicato, riguardando i requisiti di ammissione dell’offerta tecnica).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46404","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"19/12/2023","data_nir":"2023-12-19","numero":"17","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"16","specificazione_comma":"","nesso":"che inserisce"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"13/03/2018","data_nir":"2018-03-13","numero":"8","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45616","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 7 novembre 2024, n. 174","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"314","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]