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AZZARITI - Rel. CAPPI                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Dott. GAETANO  AZZARITI,  Presidente  -  Avv.  \r\n GIUSEPPE  CAPPI  -  Prof.  TOMASO PERASSI - Prof.   GASPARE AMBROSINI -  \r\n Prof. ERNESTO BATTAGLINI  -  Dott.  MARIO  COSATTI  -  Prof.  FRANCESCO  \r\n PANTALEO  GABRIELI  -  Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof.  ANTONINO  \r\n PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO  \r\n PETROCELLI - Dott.   ANTONIO  MANCA  -  Prof.  ALDO  SANDULLI  -  Prof.  \r\n GIUSEPPE BRANCA, Giudici,                                                \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel   giudizio   di   legittimit\u0026#224;   costituzionale   del   decreto  \r\n presidenziale 28 dicembre 1952, n.  4250, promosso con ordinanza emessa  \r\n il 22 gennaio 1958 dalla Corte d\u0027appello  di  Napoli  nel  procedimento  \r\n civile  vertente  tra  De  Gennaro Adelchi e la Sezione speciale per la  \r\n riforma fondiaria presso l\u0027Ente per lo sviluppo della irrigazione e  la  \r\n trasformazione  agraria  in  Puglia  e  Lucania,  iscritta al n. 18 del  \r\n Registro ordinanze 1958 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  \r\n Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita  nell\u0027udienza  pubblica  del  16  marzo 1960 la relazione del  \r\n Giudice Giuseppe Cappi;                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi gli avvocati Raffaele Resta e Giuseppe  De  Gennaro,  per  De  \r\n Gennaro  Adelchi, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe  \r\n Guglielmi, per l\u0027Ente di riforma.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  scrittura  privata  15  settembre  1942,  redatta  dal  notaio  \r\n Macchiagodena  che  la  sottoscriveva  come  teste,  premesso che il 15  \r\n aprile precedente il maggiore pilota della aeronautica Raffaele Pepe  e  \r\n la  sig.na  Antonietta  De Gennaro si erano scambiati solenne e formale  \r\n promessa di  matrimonio,  il  sig.  Adelchi  De  Gennaro,  padre  della  \r\n fidanzata,  \"donava\" alla medesima quattro terreni di varia estensione,  \r\n concedendone immediatamente il pieno possesso  e  il  godimento.  Nella  \r\n stessa  scrittura  il  sig.  De  Gennaro  si impegnava a trasformare la  \r\n suddetta  donazione,  dichiarata  \"in  riguardo  al   prossimo   futuro  \r\n matrimonio,  in rogito notarile, o al termine della guerra in corso, o,  \r\n quanto meno, a miglior occasione, costituendo detti beni immobiliari in  \r\n dote o in patrimonio della nascente famiglia\".                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il successivo 12 dicembre 1942, la De Gennaro e il Pepe celebravano  \r\n il matrimonio.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il 17 novembre 1948, con rogito Macchiagodena, il sig.  De  Gennaro  \r\n donava  i  suddetti  appezzamenti  di  terreno  alla figlia Antonietta,  \r\n irrevocabilmente e senza riserva alcuna, a titolo  di  costituzione  in  \r\n patrimonio familiare, col possesso legale \"da oggi, avendone di gi\u0026#224; la  \r\n donataria il possesso materiale\".                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Successivamente,  in  applicazione  della legge 21 ottobre 1950, n.  \r\n 841, la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l\u0027Ente per  lo  \r\n sviluppo  e  l\u0027irrigazione  delle  Puglie,  Lucania e Molise pubblicava  \r\n contro il sig. Adelchi De Gennaro un piano di espropriazione nel  quale  \r\n la  parte  della  propriet\u0026#224;  De  Gennaro soggetta all\u0027esproprio stesso  \r\n veniva calcolata in base ad una estensione terriera  comprensiva  anche  \r\n dei circa 45 ha trasferiti alla figlia.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  seguito ad opposizione del De Gennaro, la Sezione specializzata  \r\n per la riforma fondiaria pubblicava, il 29 settembre 1952,  un  secondo  \r\n piano  di  esproprio,  nel  quale, in parziale accoglimento del reclamo  \r\n proposto, la quota da espropriare veniva ridotta per la natura boschiva  \r\n di una parte dei terreni,  ma  non  si  riconoscevano  efficaci  i  due  \r\n suddetti  atti  di  trasferimento  di  beni  alla  figlia e con decreto  \r\n presidenziale 28 dicembre 1952, n.  4250,  pubblicato  nel  supplemento  \r\n ord.  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  19 del 24 gennaio 1953, i terreni  \r\n oggetto del piano passavano in propriet\u0026#224;  all\u0027Ente  riforma,  che  per  \r\n mezzo  di  suoi  agenti  ne prendeva possesso, per una estensione di Ha  \r\n 11.07.76.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con citazione 4 aprile 1955, il De  Gennaro  conveniva  davanti  al  \r\n Tribunale  di Larino la Sezione speciale dell\u0027Ente di riforma chiedendo  \r\n che fosse dichiarato illegittimo il decreto presidenziale  28  dicembre  \r\n 1952,  n.  4250, perch\u0026#233; emesso in violazione della delega legislativa,  \r\n in  quanto  non  erano  stati  calcolati   in   decurtazione   i   beni  \r\n precedentemente  donati.  Di conseguenza si chiedeva che l\u0027Ente venisse  \r\n condannato a restituire al sig. De Gennaro i terreni espropriati, oltre  \r\n al risarcimento dei danni.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Chiedeva inoltre il De Gennaro che, nella ipotesi che i terreni non  \r\n fossero rilasciati, l\u0027Ente fosse condannato al risarcimento dei danni.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo l\u0027attore, il decreto presidenziale impugnato avrebbe dovuto  \r\n essere dichiarato illegittimo in toto, giacch\u0026#233;, se si fossero  esclusi  \r\n dalla sua propriet\u0026#224; i terreni donati alla figlia, la propriet\u0026#224; stessa  \r\n non avrebbe superato il limite minimo richiesto per l\u0027esproprio.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  Sezione convenuta, rappresentata e difesa dall\u0027Avvocatura dello  \r\n Stato, si costituiva in giudizio, opponendosi  alla  domanda,  pur  non  \r\n contestando,  senza  tuttavia  ammetterla espressamente, la circostanza  \r\n che la De Gennaro era entrata  in  possesso  e  godimento  dei  terreni  \r\n attribuitile  con  i  due atti suddetti subito dopo la stipulazione del  \r\n primo.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con sentenza 30 dicembre 1955, il Tribunale di Larino respingeva la  \r\n domanda del De Gennaro condannandolo alle spese. Riteneva il  Tribunale  \r\n che   la  scrittura  privata  15  settembre  1942  doveva  considerarsi  \r\n radicalmente nulla  come  donazione;  e  quanto  all\u0027atto  pubblico  17  \r\n novembre   1948,   esso   non  poteva  dare  efficacia  alla  scrittura  \r\n precedente, mentre, considerato a s\u0026#233;, non poteva ritenersi  \"donazione  \r\n in   contemplazione   di   matrimonio\"  agli  effetti  della  esenzione  \r\n dall\u0027esproprio.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con atto 4 marzo 1956, il De Gennaro proponeva appello  alla  Corte  \r\n di  Napoli,  insistendo  nei  motivi  gi\u0026#224;  dedotti e nelle conclusioni  \r\n formulate davanti al Tribunale, chiedendo inoltre che la  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224;  del  decreto  presidenziale  impugnato  fosse  rimessa al  \r\n giudizio della Corte costituzionale.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con ordinanza 22 gennaio  1958,  la  Corte  di  appello  di  Napoli  \r\n provvedeva in conformit\u0026#224; a tale richiesta.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo la Corte d\u0027appello, nessun dubbio poteva aversi, anzitutto,  \r\n sulla  rilevanza  della  questione  sollevata, mentre, a prescindere da  \r\n altri argomenti  dedotti  dal  De  Gennaro,  la  questione  non  poteva  \r\n ritenersi  manifestamente  infondata, dopo che la Corte costituzionale,  \r\n con la sentenza n. 78 del 1957, aveva riscontrato una differenza tra la  \r\n \"donazione in contemplazione di matrimonio\"  prevista  dalle  leggi  di  \r\n riforma fondiaria e la fattispecie disciplinata nel Codice civile (art.  \r\n 785).    Riconosceva la ordinanza che nel caso deciso con tale sentenza  \r\n l\u0027atto  formale  di  donazione,  sebbene  non   vi   facesse   espresso  \r\n riferimento,  era  stato  stipulato  prima  delle  nozze, mentre, nella  \r\n fattispecie in esame, l\u0027atto pubblico era stato posto in essere dopo il  \r\n matrimonio.  Si  doveva  tuttavia  considerare  che  la  documentazione  \r\n offerta  dall\u0027appellante  -  pure  se  priva  di autonoma rilevanza per  \r\n difetto di forma (scrittura privata 15  settembre  1942)  -  dimostrava  \r\n tuttavia  che  l\u0027atto  pubblico  non  aveva  fatto  \"che sanzionare una  \r\n situazione sorta prima del matrimonio ed in considerazione di questo\".   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Notificata e pubblicata l\u0027ordinanza nelle forme di rito, la Sezione  \r\n speciale dell\u0027Ente di riforma e il De Gennaro si costituivano davanti a  \r\n questa Corte, presentando brevi deduzioni e successivamente pi\u0026#249; estese  \r\n memorie.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Sezione speciale di riforma nelle sue argomentazioni  difensive,  \r\n svolte dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, fa anzitutto richiamo alle  \r\n sentenze  della  Corte  costituzionale  16  maggio  1957,  n. 78 (causa  \r\n Cuttano), e 25 novembre 1958,  n.  73  (causa  Boscarelli).  In  queste  \r\n sentenze  si era esaminata la questione della portata della espressione  \r\n \"donazioni in contemplazione di  matrimonio\",  contenuta  nell\u0027art.  20  \r\n della  legge  stralcio.  Nel  primo  caso  (Cuttano) si trattava di una  \r\n donazione che in fatto si  dimostrava  essere  stata  posta  in  essere  \r\n riguardo ad un determinato futuro matrimonio, per quanto l\u0027atto formale  \r\n non contenesse menzione del matrimonio contemplato.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel secondo caso (Boscarelli) il padre donava congiuntamente ai tre  \r\n figli  che  \"espressamente accettavano\" alcuni immobili e si aggiungeva  \r\n che la donazione aveva \"carattere definitivo e irrevocabile e  che  era  \r\n fatta  in  contemplazione  del  matrimonio  gi\u0026#224;  avvenuto  del  figlio  \r\n Pasquale e dei matrimoni dei figli Michele e Rosario che  quanto  prima  \r\n avverranno\"  (era  poi  accaduto  che dei due ultimi solo il Boscarelli  \r\n Michele in prosieguo si era sposato).                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel primo caso la donazione fu ritenuta opponibile, nel secondo no.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo  l\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato,  sia  nell\u0027una   che  \r\n nell\u0027altra  sentenza  risulta  affermato  e  ribadito  il principio che  \r\n l\u0027art. 20 della legge stralcio \u0026#232; conforme all\u0027art. 785 Cod.  civ.  nel  \r\n richiedere  che  le  donazioni siano fatte in riguardo di un matrimonio  \r\n determinato e futuro, secondo l\u0027intento del legislatore di  salvare  la  \r\n efficacia  delle  donazioni  compiute  per  facilitare la formazione di  \r\n nuove famiglie e non gi\u0026#224; di quelle compiute a favore di famiglie  gi\u0026#224;  \r\n costituite.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella  specie,  osserva l\u0027Avvocatura, l\u0027atto di donazione era stato  \r\n fatto dopo il matrimonio, mentre nessun valore poteva  attribuirsi,  al  \r\n riguardo, alla scrittura privata 15 settembre 1942.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027atto  di  costituzione  di  patrimonio  familiare,  poi,  secondo  \r\n l\u0027Avvocatura, \u0026#232; del tutto diverso,  per  contenuto,  per  natura,  per  \r\n effetti,  dall\u0027atto  di  donazione  in contemplazione di matrimonio. Si  \r\n tratta di un istituto a s\u0026#233;, ben configurato nel Codice, con  finalit\u0026#224;  \r\n sue  proprie,  che  il  legislatore  della  riforma agraria ben avrebbe  \r\n potuto - se lo avesse voluto - espressamente richiamare.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura  concludeva  quindi nelle deduzioni per l\u0027infondatezza  \r\n delle questioni di costituzionalit\u0026#224;.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa del De Gennaro chiede invece che il decreto presidenziale  \r\n impugnato  sia  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,  con  ogni  \r\n legale conseguenza.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Gi\u0026#224;  nel  giudizio davanti al Tribunale e alla Corte di appello la  \r\n difesa del De Gennaro aveva discusso a lungo le questioni  controverse,  \r\n contestando la tesi che \"le donazioni in contemplazione di matrimonio\",  \r\n ai  sensi  delle  leggi  di  riforma, siano solo quelle \"riguardo ad un  \r\n determinato futuro matrimonio\" previste nell\u0027art. 785 Cod. civile.   Al  \r\n riguardo  -  accompagnando  i  suoi  richiami con numerose citazioni di  \r\n dottrina - esamin\u0026#242; diverse disposizioni di legge (art. 805 Cod.  civ.;  \r\n art. 61 legge registro; art. 3 T.U.  sulla  imposta  straordinaria  sul  \r\n patrimonio;  ecc.)   nelle quali si parla di donazioni obnuziali, ma in  \r\n senso che non coinciderebbe con quello dell\u0027art. 785 Codice civile.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In questa  sede  la  difesa  del  De  Gennaro,  senza  ripetere  le  \r\n deduzioni precedenti, sottolinea tuttavia particolarmente il fatto che,  \r\n mentre  l\u0027art.  785  Cod.  civ.  parla  di  \"donazioni  riguardo  ad un  \r\n determinato futuro matrimonio\", gli aggettivi \"determinato\" e  \"futuro\"  \r\n non vengono ripetuti nell\u0027art. 20 della legge stralcio.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Una  importanza  decisiva  dovrebbe  poi  annettersi alla scrittura  \r\n privata 15 settembre 1942 e al parere della Commissione parlamentare di  \r\n cui all\u0027art. 5 della legge Sila.   La scrittura  privata  15  settembre  \r\n 1942,  invero,  bench\u0026#233;  nulla  per difetto di forma, costituirebbe pur  \r\n sempre un atto di liberalit\u0026#224;, un donativo - tanto pi\u0026#249;  importante  se  \r\n considerato  nelle  circostanze  del  momento  (guerra e promesso sposo  \r\n ufficiale d\u0027aviazione combattente) - mentre il generale  sconvolgimento  \r\n degli  anni seguenti sarebbe stato pi\u0026#249; che sufficiente a spiegare come  \r\n mai solo nel 1948 si addivenne alla stipulazione dell\u0027atto pubblico con  \r\n il quale i beni donati furono costituiti in patrimonio familiare.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quanto, infine, alle due sentenze della Corte costituzionale  sopra  \r\n menzionate, esse, secondo la difesa del De Gennaro, si integrerebbero a  \r\n vicenda, confermando la fondatezza della sua tesi.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.   -  L\u0027Avvocatura  dello  Stato  ha  sollevato  un\u0027eccezione  di  \r\n improponibilit\u0026#224; e inammissibilit\u0026#224;; ma ci\u0026#242;  ha  fatto  per  la  prima  \r\n volta  soltanto  in memoria e senza la menoma motivazione. La Corte non  \r\n pu\u0026#242;   quindi   occuparsi   che   della   questione   di   legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale,   che   form\u0026#242;   oggetto   del  giudizio  di  merito  e  \r\n dell\u0027ordinanza di rinvio: se, cio\u0026#232;, gli atti di  liberalit\u0026#224;  compiuti  \r\n dal  sig.  Adelchi  De Gennaro a favore della figlia Antonietta possano  \r\n valere ad escludere dall\u0027esproprio i beni che ne formarono  oggetto,  e  \r\n ci\u0026#242; in base all\u0027art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.   -   La   Corte   ritiene  che  la  questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale sia fondata.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  donazione  obnuziale,  che  risale  al   diritto   romano,   fu  \r\n considerata  anche  dalle  successive  legislazioni  e  da ultimo dalla  \r\n nostra, la quale - nell\u0027art. 785 del vigente  Codice  civile  cos\u0026#236;  la  \r\n definisce:  \"Donazione  fatta  in  riguardo  di  un  determinato futuro  \r\n matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di  \r\n entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi; si perfeziona senza  \r\n bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finch\u0026#233; non segua  il  \r\n matrimonio\".                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  materia  acquist\u0026#242;   un  carattere di maggiore attualit\u0026#224; con le  \r\n recenti leggi di riforma agraria che, in determinati  casi,  esentarono  \r\n dall\u0027esproprio  le  donazioni  obnuziali.  Per  il  caso  di  specie va  \r\n ricordato l\u0027art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n.  841,  che  \u0026#232;  del  \r\n seguente  tenore:  \"... ai fini della presente legge sono inefficaci di  \r\n diritto, nei confronti  degli  enti  incaricati  dell\u0027attuazione  della  \r\n legge  medesima,  tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori  \r\n al 10 gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in  contemplazione  di  \r\n matrimonio  e  di  quelle  a  favore  di  enti  morali  di beneficenza,  \r\n assistenza ed istruzione\".                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non manca in dottrina qualche opinione la  quale,  basandosi  sulla  \r\n differenza fra la formulazione dell\u0027art. 785 del Codice civile e quella  \r\n del  su  trascritto  art.  20  della  legge  n.    841, sostiene che le  \r\n donazioni obnuziali previste da detta  legge  si  riferiscono  anche  a  \r\n quelle fatte dopo la celebrazione del matrimonio. Si citano al riguardo  \r\n gli  artt.  167,  437  e  805  Cod.  civ.  dai  quali  si dedurrebbe la  \r\n possibilit\u0026#224; di donazioni obnuziali senza distinguere fra  anteriori  e  \r\n posteriori al matrimonio.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  Corte  ritiene  che nella specie non occorra risolvere il punto  \r\n suindicato, se, cio\u0026#232;, la donazione, agli effetti della legge stralcio,  \r\n possa essere anche posteriore al matrimonio, giacch\u0026#233; la questione pu\u0026#242;  \r\n venire decisa con altre considerazioni, le quali portano  a  concludere  \r\n che  la  donazione  in  esame  si  riferiva  a  un  matrimonio futuro e  \r\n determinato, come previsto dall\u0027art. 785 Cod. civile.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Dai lavori preparatori si ricava che, nel disciplinare la  materia,  \r\n la  legge  21 ottobre 1950, n. 841, si era ispirata sia al criterio del  \r\n favor familiae, sia a quello  di  opporre  un  freno  ai  tentativi  di  \r\n eludere le disposizioni delle leggi agrarie.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nella  specie \u0026#232; indubbio lo scopo del donante di favorire la nuova  \r\n famiglia, e d\u0027altro canto sussistono elementi per dimostrare che nessun  \r\n pericolo di elusione esiste e che il matrimonio, in considerazione  del  \r\n quale  la  donazione  fu  fatta,  era futuro e determinato. Al riguardo  \r\n valgono le osservazioni contenute in questo brano dell\u0027ordinanza  della  \r\n Corte  di  Napoli:  \"La  donazione  \u0026#232; bens\u0026#236; posteriore al matrimonio;  \r\n viene per\u0026#242; offerta una documentazione che, se \u0026#232; priva di una autonoma  \r\n rilevanza per difetto di forma, vale tuttavia, in  concorso  con  altri  \r\n elementi,  a  dimostrare  che  la  stipulazione  notarile  non fece che  \r\n sanzionare  una  situazione  di  fatto  sorta  storicamente  prima  del  \r\n matrimonio ed in considerazione di questo\".                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A  dir  vero,  l\u0027atto pubblico di donazione del 17 novembre 1948 fu  \r\n preceduto da una privata scrittura del 15 settembre 1942, anteriore  al  \r\n matrimonio,  che  fu  celebrato  il  giorno  12 dicembre successivo. \u0026#200;  \r\n indubbio che questa scrittura del 1942, sulla cui  data  e  regolarit\u0026#224;  \r\n quale  scrittura  privata  l\u0027Avvocatura  non  ha sollevato eccezioni di  \r\n sorta, contiene una chiara  manifestazione  di  volont\u0026#224;  di  donazione  \r\n obnuziale.  \u0026#200;  del  pari  certo  e  non  contestato  ex adverso che la  \r\n donazione  ebbe  immediato  effetto,  con  la  trasmissione  del  pieno  \r\n possesso  e godimento dei beni alla donataria, l\u0027apposizione di termini  \r\n lapidei nei confini, ecc. Infine, la stessa scrittura \u0026#232;  espressamente  \r\n richiamata  nell\u0027atto  pubblico  del 1948, che riguarda esattamente gli  \r\n stessi beni. Sussiste pertanto quel legame ideale e formale fra  i  due  \r\n atti,   che  la  Corte  di  Napoli  ha  posto  in  luce,  traendone  la  \r\n convinzione, con l\u0027accertamento dei dati di fatto  suindicati,  che  la  \r\n donazione,  oltre  ad  essere sicuramente fatta in contemplazione di un  \r\n matrimonio determinato, si riferiva altres\u0026#236; ad un matrimonio futuro.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ove poi si consideri che nella scrittura del 1942 era gi\u0026#224; prevista  \r\n la  costituzione dei beni donati in patrimonio familiare, appare sempre  \r\n pi\u0026#249; evidente l\u0027indissolubile legame esistente fra i due atti e la loro  \r\n unit\u0026#224; sostanziale.  Del  tutto  gratuita  \u0026#232;  la  ipotesi,  affacciata  \r\n dall\u0027Avvocatura,  che  con  l\u0027atto  pubblico del 1948 il De Gennaro non  \r\n abbia inteso attuare l\u0027impegno assunto con la scrittura  privata;  come  \r\n pure   \u0026#232;   frutto  di  evidente  errore  l\u0027affermazione  della  stessa  \r\n Avvocatura che il matrimonio,  anzich\u0026#233;  due  mesi  dopo  la  scrittura  \r\n privata, come risulta dall\u0027atto dello stato civile, sia stato celebrato  \r\n addirittura sei anni dopo.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3. - Le suesposte considerazioni sono confortate da altri argomenti  \r\n non  privi  di  un  certo  valore.  Il  primo  \u0026#232; costituito dal parere  \r\n unanime, a favore dell\u0027esclusione dall\u0027esproprio dei beni donati dal De  \r\n Gennaro, espresso dalla  Commissione  interparlamentare  istituita  con  \r\n l\u0027art. 5 legge 12 maggio 1950, n.  230. La difesa si diffuse a lungo su  \r\n questo  punto,  sostenendo anzi l\u0027efficacia vincolante di detto parere,  \r\n sulla cui esistenza l\u0027Avvocatura non sollev\u0026#242; eccezione. Ben  vero  che  \r\n tale  parere  \u0026#232;  obbligatorio ma non vincolante; tuttavia anche questa  \r\n Corte (sentenza n. 78 del 1957) ebbe a riconoscere che il parere  della  \r\n Commissione  interparlamentare  pu\u0026#242;  essere \"particolarmente rilevante  \r\n anche per la conoscenza degli elementi di fatto\".                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4. - Nelle sue deduzioni la difesa del  De  Gennaro  addusse  anche  \r\n alcuni  argomenti  sussidiari, fondati, a suo avviso, sull\u0027articolo 805  \r\n Cod. civ., sull\u0027art. 61 della vigente legge di registro e  sul  T.U.  9  \r\n maggio 1950 relativo all\u0027imposta straordinaria sul patrimonio. La Corte  \r\n ritiene di non doversi soffermare su tali argomenti, in quanto le altre  \r\n considerazioni,  fondate  principalmente sull\u0027interpretazione razionale  \r\n delle disposizioni di legge in materia, convincono che nella specie  la  \r\n donazione  che  form\u0026#242;  oggetto  della  causa  deve  ritenersi  esclusa  \r\n dall\u0027esproprio.                                                          \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  la  illegittimit\u0026#224;   costituzionale   del   decreto   del  \r\n Presidente  della  Repubblica  n.    4250  in data 28 dicembre 1952, in  \r\n riferimento alle norme contenute negli artt.  76  e  77,  primo  comma,  \r\n della Costituzione, in relazione all\u0027art.  20, primo comma, della legge  \r\n 21  ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un  \r\n fondo donato in contemplazione di matrimonio.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, l\u002711 maggio 1960.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GAETANO  AZZARITI  - GIUSEPPE CAPPI -  \r\n                                   TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI  -  \r\n                                   ERNESTO  BATTAGLINI - MARIO COSATTI -  \r\n                                   FRANCESCO   PANTALEO    GABRIELI    -  \r\n                                   GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO - ANTONINO  \r\n                                   PAPALDO - NICOLA  JAEGER  -  GIOVANNI  \r\n                                   CASSANDRO  -  ANTONIO  MANCA  -  ALDO  \r\n                                   SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.            \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1033","titoletto":"SENT.  31/60  A.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  ECCEZIONE  DI  IMPROPONIBILITA\u0027  DELLA  QUESTIONE SOLLEVATA CON MEMORIA - NON PUO\u0027 FORMARE OGGETTO DI ESAME.","testo":"La  Corte costituzionale non puo\u0027 prendere in esame una eccezione di improponibilita\u0027o inamissibilita\u0027 sollevata per la prima volta con una memoria e senza alcuna motivazione.","numero_massima_successivo":"1034","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"28/12/1952","numero":"4250","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;4250~art0"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"1034","titoletto":"SENT.  31/60 B. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - DONAZIONI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO - DONAZIONE FATTA CON SCRITTURA PRIVATA E MATERIALMENTE ESEGUITA PRIMA DEL MATRIMONIO - PERFEZIONAMENTO   CON   ATTO   NOTARILE   DOPO  IL  MATRIMONIO  - OPPONIBILITA\u0027  ALL\u0027ENTE  DI RIFORMA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4250  -  ILLEGITTIMITA\u0027  COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art.  20  della  legge  21 ottobre 1950, n. 841, nel dichiarare inefficaci,  nei  confronti  degli Enti di riforma fondiaria, gli atti  tra vivi a titolo gratuito posteriori al  1 gennaio 1948, e nell\u0027eccettuare  da  tali  atti le donazioni in contemplazione di matrimonio,  si  ispira  al duplice criterio del favor familiae e della  prevenzione  di  possibili  tentativi  diretti  ad eludere l\u0027attuazione della riforma. E\u0027  opponibile  all\u0027Ente  di  riforma una donazione stipulata con atto  notarile  dopo  il  matrimonio  quando  risulti  da  sicuri elementi  che  con  la stipula si e\u0027 sanzionata una situazione di fatto sorta storicamente prima del matrimonio e in contemplazione di questo. Il  D.P.R.  28 dicembre 1952, n. 4250, che non ha tenuto conto di una siffatta donazione ed ha compreso i beni che ne hanno formato oggetto  nel  patrimonio  del donante, e\u0027 in contrasto col citato art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed e\u0027 quindi viziato di illegittimita\u0027 costituzionale per eccesso di delega.","numero_massima_precedente":"1033","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"28/12/1952","numero":"4250","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;4250~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione all\u0027"}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"462","autore":"BILE F.","titolo":"IN TEMA DI DONAZIONI OBNUZIALI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE SULLA RIFORMA FONDIARIA.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giustizia civile","anno_rivista":"1960","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"91","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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