HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1960:31 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 337 "total_time" => 0.59517 "namelookup_time" => 0.007761 "connect_time" => 0.01221 "pretransfer_time" => 0.149324 "size_download" => 33082.0 "speed_download" => 55584.0 "starttransfer_time" => 0.565137 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 39928 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 149226 "connect_time_us" => 12210 "namelookup_time_us" => 7761 "pretransfer_time_us" => 149324 "starttransfer_time_us" => 565137 "total_time_us" => 595170 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770493502.4591 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1960:31" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1960:31 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:02 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:02 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"1960","numero":"31","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AZZARITI","redattore":"","relatore":"CAPPI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"16/03/1960","data_decisione":"11/05/1960","data_deposito":"18/05/1960","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e N. 31 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e SENTENZA 11 MAGGIO 1960 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e Deposito in cancelleria: 18 maggio 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e Pubblicazione in \"Gazzetta Ufficiale\" n. 128 del 21 maggio 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. AZZARITI - Rel. CAPPI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. \r\n GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - \r\n Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO \r\n PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO \r\n PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO \r\n PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. \r\n GIUSEPPE BRANCA, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del decreto \r\n presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4250, promosso con ordinanza emessa \r\n il 22 gennaio 1958 dalla Corte d\u0027appello di Napoli nel procedimento \r\n civile vertente tra De Gennaro Adelchi e la Sezione speciale per la \r\n riforma fondiaria presso l\u0027Ente per lo sviluppo della irrigazione e la \r\n trasformazione agraria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 18 del \r\n Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della \r\n Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nell\u0027udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del \r\n Giudice Giuseppe Cappi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi gli avvocati Raffaele Resta e Giuseppe De Gennaro, per De \r\n Gennaro Adelchi, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe \r\n Guglielmi, per l\u0027Ente di riforma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con scrittura privata 15 settembre 1942, redatta dal notaio \r\n Macchiagodena che la sottoscriveva come teste, premesso che il 15 \r\n aprile precedente il maggiore pilota della aeronautica Raffaele Pepe e \r\n la sig.na Antonietta De Gennaro si erano scambiati solenne e formale \r\n promessa di matrimonio, il sig. Adelchi De Gennaro, padre della \r\n fidanzata, \"donava\" alla medesima quattro terreni di varia estensione, \r\n concedendone immediatamente il pieno possesso e il godimento. Nella \r\n stessa scrittura il sig. De Gennaro si impegnava a trasformare la \r\n suddetta donazione, dichiarata \"in riguardo al prossimo futuro \r\n matrimonio, in rogito notarile, o al termine della guerra in corso, o, \r\n quanto meno, a miglior occasione, costituendo detti beni immobiliari in \r\n dote o in patrimonio della nascente famiglia\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il successivo 12 dicembre 1942, la De Gennaro e il Pepe celebravano \r\n il matrimonio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il 17 novembre 1948, con rogito Macchiagodena, il sig. De Gennaro \r\n donava i suddetti appezzamenti di terreno alla figlia Antonietta, \r\n irrevocabilmente e senza riserva alcuna, a titolo di costituzione in \r\n patrimonio familiare, col possesso legale \"da oggi, avendone di gi\u0026#224; la \r\n donataria il possesso materiale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Successivamente, in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. \r\n 841, la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l\u0027Ente per lo \r\n sviluppo e l\u0027irrigazione delle Puglie, Lucania e Molise pubblicava \r\n contro il sig. Adelchi De Gennaro un piano di espropriazione nel quale \r\n la parte della propriet\u0026#224; De Gennaro soggetta all\u0027esproprio stesso \r\n veniva calcolata in base ad una estensione terriera comprensiva anche \r\n dei circa 45 ha trasferiti alla figlia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In seguito ad opposizione del De Gennaro, la Sezione specializzata \r\n per la riforma fondiaria pubblicava, il 29 settembre 1952, un secondo \r\n piano di esproprio, nel quale, in parziale accoglimento del reclamo \r\n proposto, la quota da espropriare veniva ridotta per la natura boschiva \r\n di una parte dei terreni, ma non si riconoscevano efficaci i due \r\n suddetti atti di trasferimento di beni alla figlia e con decreto \r\n presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4250, pubblicato nel supplemento \r\n ord. della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953, i terreni \r\n oggetto del piano passavano in propriet\u0026#224; all\u0027Ente riforma, che per \r\n mezzo di suoi agenti ne prendeva possesso, per una estensione di Ha \r\n 11.07.76. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con citazione 4 aprile 1955, il De Gennaro conveniva davanti al \r\n Tribunale di Larino la Sezione speciale dell\u0027Ente di riforma chiedendo \r\n che fosse dichiarato illegittimo il decreto presidenziale 28 dicembre \r\n 1952, n. 4250, perch\u0026#233; emesso in violazione della delega legislativa, \r\n in quanto non erano stati calcolati in decurtazione i beni \r\n precedentemente donati. Di conseguenza si chiedeva che l\u0027Ente venisse \r\n condannato a restituire al sig. De Gennaro i terreni espropriati, oltre \r\n al risarcimento dei danni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Chiedeva inoltre il De Gennaro che, nella ipotesi che i terreni non \r\n fossero rilasciati, l\u0027Ente fosse condannato al risarcimento dei danni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo l\u0027attore, il decreto presidenziale impugnato avrebbe dovuto \r\n essere dichiarato illegittimo in toto, giacch\u0026#233;, se si fossero esclusi \r\n dalla sua propriet\u0026#224; i terreni donati alla figlia, la propriet\u0026#224; stessa \r\n non avrebbe superato il limite minimo richiesto per l\u0027esproprio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Sezione convenuta, rappresentata e difesa dall\u0027Avvocatura dello \r\n Stato, si costituiva in giudizio, opponendosi alla domanda, pur non \r\n contestando, senza tuttavia ammetterla espressamente, la circostanza \r\n che la De Gennaro era entrata in possesso e godimento dei terreni \r\n attribuitile con i due atti suddetti subito dopo la stipulazione del \r\n primo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con sentenza 30 dicembre 1955, il Tribunale di Larino respingeva la \r\n domanda del De Gennaro condannandolo alle spese. Riteneva il Tribunale \r\n che la scrittura privata 15 settembre 1942 doveva considerarsi \r\n radicalmente nulla come donazione; e quanto all\u0027atto pubblico 17 \r\n novembre 1948, esso non poteva dare efficacia alla scrittura \r\n precedente, mentre, considerato a s\u0026#233;, non poteva ritenersi \"donazione \r\n in contemplazione di matrimonio\" agli effetti della esenzione \r\n dall\u0027esproprio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con atto 4 marzo 1956, il De Gennaro proponeva appello alla Corte \r\n di Napoli, insistendo nei motivi gi\u0026#224; dedotti e nelle conclusioni \r\n formulate davanti al Tribunale, chiedendo inoltre che la questione di \r\n legittimit\u0026#224; del decreto presidenziale impugnato fosse rimessa al \r\n giudizio della Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza 22 gennaio 1958, la Corte di appello di Napoli \r\n provvedeva in conformit\u0026#224; a tale richiesta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo la Corte d\u0027appello, nessun dubbio poteva aversi, anzitutto, \r\n sulla rilevanza della questione sollevata, mentre, a prescindere da \r\n altri argomenti dedotti dal De Gennaro, la questione non poteva \r\n ritenersi manifestamente infondata, dopo che la Corte costituzionale, \r\n con la sentenza n. 78 del 1957, aveva riscontrato una differenza tra la \r\n \"donazione in contemplazione di matrimonio\" prevista dalle leggi di \r\n riforma fondiaria e la fattispecie disciplinata nel Codice civile (art. \r\n 785). Riconosceva la ordinanza che nel caso deciso con tale sentenza \r\n l\u0027atto formale di donazione, sebbene non vi facesse espresso \r\n riferimento, era stato stipulato prima delle nozze, mentre, nella \r\n fattispecie in esame, l\u0027atto pubblico era stato posto in essere dopo il \r\n matrimonio. Si doveva tuttavia considerare che la documentazione \r\n offerta dall\u0027appellante - pure se priva di autonoma rilevanza per \r\n difetto di forma (scrittura privata 15 settembre 1942) - dimostrava \r\n tuttavia che l\u0027atto pubblico non aveva fatto \"che sanzionare una \r\n situazione sorta prima del matrimonio ed in considerazione di questo\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Notificata e pubblicata l\u0027ordinanza nelle forme di rito, la Sezione \r\n speciale dell\u0027Ente di riforma e il De Gennaro si costituivano davanti a \r\n questa Corte, presentando brevi deduzioni e successivamente pi\u0026#249; estese \r\n memorie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Sezione speciale di riforma nelle sue argomentazioni difensive, \r\n svolte dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, fa anzitutto richiamo alle \r\n sentenze della Corte costituzionale 16 maggio 1957, n. 78 (causa \r\n Cuttano), e 25 novembre 1958, n. 73 (causa Boscarelli). In queste \r\n sentenze si era esaminata la questione della portata della espressione \r\n \"donazioni in contemplazione di matrimonio\", contenuta nell\u0027art. 20 \r\n della legge stralcio. Nel primo caso (Cuttano) si trattava di una \r\n donazione che in fatto si dimostrava essere stata posta in essere \r\n riguardo ad un determinato futuro matrimonio, per quanto l\u0027atto formale \r\n non contenesse menzione del matrimonio contemplato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel secondo caso (Boscarelli) il padre donava congiuntamente ai tre \r\n figli che \"espressamente accettavano\" alcuni immobili e si aggiungeva \r\n che la donazione aveva \"carattere definitivo e irrevocabile e che era \r\n fatta in contemplazione del matrimonio gi\u0026#224; avvenuto del figlio \r\n Pasquale e dei matrimoni dei figli Michele e Rosario che quanto prima \r\n avverranno\" (era poi accaduto che dei due ultimi solo il Boscarelli \r\n Michele in prosieguo si era sposato). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel primo caso la donazione fu ritenuta opponibile, nel secondo no. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo l\u0027Avvocatura generale dello Stato, sia nell\u0027una che \r\n nell\u0027altra sentenza risulta affermato e ribadito il principio che \r\n l\u0027art. 20 della legge stralcio \u0026#232; conforme all\u0027art. 785 Cod. civ. nel \r\n richiedere che le donazioni siano fatte in riguardo di un matrimonio \r\n determinato e futuro, secondo l\u0027intento del legislatore di salvare la \r\n efficacia delle donazioni compiute per facilitare la formazione di \r\n nuove famiglie e non gi\u0026#224; di quelle compiute a favore di famiglie gi\u0026#224; \r\n costituite. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella specie, osserva l\u0027Avvocatura, l\u0027atto di donazione era stato \r\n fatto dopo il matrimonio, mentre nessun valore poteva attribuirsi, al \r\n riguardo, alla scrittura privata 15 settembre 1942. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027atto di costituzione di patrimonio familiare, poi, secondo \r\n l\u0027Avvocatura, \u0026#232; del tutto diverso, per contenuto, per natura, per \r\n effetti, dall\u0027atto di donazione in contemplazione di matrimonio. Si \r\n tratta di un istituto a s\u0026#233;, ben configurato nel Codice, con finalit\u0026#224; \r\n sue proprie, che il legislatore della riforma agraria ben avrebbe \r\n potuto - se lo avesse voluto - espressamente richiamare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura concludeva quindi nelle deduzioni per l\u0027infondatezza \r\n delle questioni di costituzionalit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa del De Gennaro chiede invece che il decreto presidenziale \r\n impugnato sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, con ogni \r\n legale conseguenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Gi\u0026#224; nel giudizio davanti al Tribunale e alla Corte di appello la \r\n difesa del De Gennaro aveva discusso a lungo le questioni controverse, \r\n contestando la tesi che \"le donazioni in contemplazione di matrimonio\", \r\n ai sensi delle leggi di riforma, siano solo quelle \"riguardo ad un \r\n determinato futuro matrimonio\" previste nell\u0027art. 785 Cod. civile. Al \r\n riguardo - accompagnando i suoi richiami con numerose citazioni di \r\n dottrina - esamin\u0026#242; diverse disposizioni di legge (art. 805 Cod. civ.; \r\n art. 61 legge registro; art. 3 T.U. sulla imposta straordinaria sul \r\n patrimonio; ecc.) nelle quali si parla di donazioni obnuziali, ma in \r\n senso che non coinciderebbe con quello dell\u0027art. 785 Codice civile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In questa sede la difesa del De Gennaro, senza ripetere le \r\n deduzioni precedenti, sottolinea tuttavia particolarmente il fatto che, \r\n mentre l\u0027art. 785 Cod. civ. parla di \"donazioni riguardo ad un \r\n determinato futuro matrimonio\", gli aggettivi \"determinato\" e \"futuro\" \r\n non vengono ripetuti nell\u0027art. 20 della legge stralcio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Una importanza decisiva dovrebbe poi annettersi alla scrittura \r\n privata 15 settembre 1942 e al parere della Commissione parlamentare di \r\n cui all\u0027art. 5 della legge Sila. La scrittura privata 15 settembre \r\n 1942, invero, bench\u0026#233; nulla per difetto di forma, costituirebbe pur \r\n sempre un atto di liberalit\u0026#224;, un donativo - tanto pi\u0026#249; importante se \r\n considerato nelle circostanze del momento (guerra e promesso sposo \r\n ufficiale d\u0027aviazione combattente) - mentre il generale sconvolgimento \r\n degli anni seguenti sarebbe stato pi\u0026#249; che sufficiente a spiegare come \r\n mai solo nel 1948 si addivenne alla stipulazione dell\u0027atto pubblico con \r\n il quale i beni donati furono costituiti in patrimonio familiare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto, infine, alle due sentenze della Corte costituzionale sopra \r\n menzionate, esse, secondo la difesa del De Gennaro, si integrerebbero a \r\n vicenda, confermando la fondatezza della sua tesi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - L\u0027Avvocatura dello Stato ha sollevato un\u0027eccezione di \r\n improponibilit\u0026#224; e inammissibilit\u0026#224;; ma ci\u0026#242; ha fatto per la prima \r\n volta soltanto in memoria e senza la menoma motivazione. La Corte non \r\n pu\u0026#242; quindi occuparsi che della questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, che form\u0026#242; oggetto del giudizio di merito e \r\n dell\u0027ordinanza di rinvio: se, cio\u0026#232;, gli atti di liberalit\u0026#224; compiuti \r\n dal sig. Adelchi De Gennaro a favore della figlia Antonietta possano \r\n valere ad escludere dall\u0027esproprio i beni che ne formarono oggetto, e \r\n ci\u0026#242; in base all\u0027art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La Corte ritiene che la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale sia fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La donazione obnuziale, che risale al diritto romano, fu \r\n considerata anche dalle successive legislazioni e da ultimo dalla \r\n nostra, la quale - nell\u0027art. 785 del vigente Codice civile cos\u0026#236; la \r\n definisce: \"Donazione fatta in riguardo di un determinato futuro \r\n matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di \r\n entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi; si perfeziona senza \r\n bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finch\u0026#233; non segua il \r\n matrimonio\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La materia acquist\u0026#242; un carattere di maggiore attualit\u0026#224; con le \r\n recenti leggi di riforma agraria che, in determinati casi, esentarono \r\n dall\u0027esproprio le donazioni obnuziali. Per il caso di specie va \r\n ricordato l\u0027art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che \u0026#232; del \r\n seguente tenore: \"... ai fini della presente legge sono inefficaci di \r\n diritto, nei confronti degli enti incaricati dell\u0027attuazione della \r\n legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori \r\n al 10 gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di \r\n matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, \r\n assistenza ed istruzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non manca in dottrina qualche opinione la quale, basandosi sulla \r\n differenza fra la formulazione dell\u0027art. 785 del Codice civile e quella \r\n del su trascritto art. 20 della legge n. 841, sostiene che le \r\n donazioni obnuziali previste da detta legge si riferiscono anche a \r\n quelle fatte dopo la celebrazione del matrimonio. Si citano al riguardo \r\n gli artt. 167, 437 e 805 Cod. civ. dai quali si dedurrebbe la \r\n possibilit\u0026#224; di donazioni obnuziali senza distinguere fra anteriori e \r\n posteriori al matrimonio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ritiene che nella specie non occorra risolvere il punto \r\n suindicato, se, cio\u0026#232;, la donazione, agli effetti della legge stralcio, \r\n possa essere anche posteriore al matrimonio, giacch\u0026#233; la questione pu\u0026#242; \r\n venire decisa con altre considerazioni, le quali portano a concludere \r\n che la donazione in esame si riferiva a un matrimonio futuro e \r\n determinato, come previsto dall\u0027art. 785 Cod. civile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Dai lavori preparatori si ricava che, nel disciplinare la materia, \r\n la legge 21 ottobre 1950, n. 841, si era ispirata sia al criterio del \r\n favor familiae, sia a quello di opporre un freno ai tentativi di \r\n eludere le disposizioni delle leggi agrarie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nella specie \u0026#232; indubbio lo scopo del donante di favorire la nuova \r\n famiglia, e d\u0027altro canto sussistono elementi per dimostrare che nessun \r\n pericolo di elusione esiste e che il matrimonio, in considerazione del \r\n quale la donazione fu fatta, era futuro e determinato. Al riguardo \r\n valgono le osservazioni contenute in questo brano dell\u0027ordinanza della \r\n Corte di Napoli: \"La donazione \u0026#232; bens\u0026#236; posteriore al matrimonio; \r\n viene per\u0026#242; offerta una documentazione che, se \u0026#232; priva di una autonoma \r\n rilevanza per difetto di forma, vale tuttavia, in concorso con altri \r\n elementi, a dimostrare che la stipulazione notarile non fece che \r\n sanzionare una situazione di fatto sorta storicamente prima del \r\n matrimonio ed in considerazione di questo\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A dir vero, l\u0027atto pubblico di donazione del 17 novembre 1948 fu \r\n preceduto da una privata scrittura del 15 settembre 1942, anteriore al \r\n matrimonio, che fu celebrato il giorno 12 dicembre successivo. \u0026#200; \r\n indubbio che questa scrittura del 1942, sulla cui data e regolarit\u0026#224; \r\n quale scrittura privata l\u0027Avvocatura non ha sollevato eccezioni di \r\n sorta, contiene una chiara manifestazione di volont\u0026#224; di donazione \r\n obnuziale. \u0026#200; del pari certo e non contestato ex adverso che la \r\n donazione ebbe immediato effetto, con la trasmissione del pieno \r\n possesso e godimento dei beni alla donataria, l\u0027apposizione di termini \r\n lapidei nei confini, ecc. Infine, la stessa scrittura \u0026#232; espressamente \r\n richiamata nell\u0027atto pubblico del 1948, che riguarda esattamente gli \r\n stessi beni. Sussiste pertanto quel legame ideale e formale fra i due \r\n atti, che la Corte di Napoli ha posto in luce, traendone la \r\n convinzione, con l\u0027accertamento dei dati di fatto suindicati, che la \r\n donazione, oltre ad essere sicuramente fatta in contemplazione di un \r\n matrimonio determinato, si riferiva altres\u0026#236; ad un matrimonio futuro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ove poi si consideri che nella scrittura del 1942 era gi\u0026#224; prevista \r\n la costituzione dei beni donati in patrimonio familiare, appare sempre \r\n pi\u0026#249; evidente l\u0027indissolubile legame esistente fra i due atti e la loro \r\n unit\u0026#224; sostanziale. Del tutto gratuita \u0026#232; la ipotesi, affacciata \r\n dall\u0027Avvocatura, che con l\u0027atto pubblico del 1948 il De Gennaro non \r\n abbia inteso attuare l\u0027impegno assunto con la scrittura privata; come \r\n pure \u0026#232; frutto di evidente errore l\u0027affermazione della stessa \r\n Avvocatura che il matrimonio, anzich\u0026#233; due mesi dopo la scrittura \r\n privata, come risulta dall\u0027atto dello stato civile, sia stato celebrato \r\n addirittura sei anni dopo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Le suesposte considerazioni sono confortate da altri argomenti \r\n non privi di un certo valore. Il primo \u0026#232; costituito dal parere \r\n unanime, a favore dell\u0027esclusione dall\u0027esproprio dei beni donati dal De \r\n Gennaro, espresso dalla Commissione interparlamentare istituita con \r\n l\u0027art. 5 legge 12 maggio 1950, n. 230. La difesa si diffuse a lungo su \r\n questo punto, sostenendo anzi l\u0027efficacia vincolante di detto parere, \r\n sulla cui esistenza l\u0027Avvocatura non sollev\u0026#242; eccezione. Ben vero che \r\n tale parere \u0026#232; obbligatorio ma non vincolante; tuttavia anche questa \r\n Corte (sentenza n. 78 del 1957) ebbe a riconoscere che il parere della \r\n Commissione interparlamentare pu\u0026#242; essere \"particolarmente rilevante \r\n anche per la conoscenza degli elementi di fatto\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Nelle sue deduzioni la difesa del De Gennaro addusse anche \r\n alcuni argomenti sussidiari, fondati, a suo avviso, sull\u0027articolo 805 \r\n Cod. civ., sull\u0027art. 61 della vigente legge di registro e sul T.U. 9 \r\n maggio 1950 relativo all\u0027imposta straordinaria sul patrimonio. La Corte \r\n ritiene di non doversi soffermare su tali argomenti, in quanto le altre \r\n considerazioni, fondate principalmente sull\u0027interpretazione razionale \r\n delle disposizioni di legge in materia, convincono che nella specie la \r\n donazione che form\u0026#242; oggetto della causa deve ritenersi esclusa \r\n dall\u0027esproprio. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la illegittimit\u0026#224; costituzionale del decreto del \r\n Presidente della Repubblica n. 4250 in data 28 dicembre 1952, in \r\n riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, \r\n della Costituzione, in relazione all\u0027art. 20, primo comma, della legge \r\n 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un \r\n fondo donato in contemplazione di matrimonio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, l\u002711 maggio 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - \r\n TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - \r\n ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO \r\n PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI \r\n CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO \r\n SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1033","titoletto":"SENT. 31/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE SOLLEVATA CON MEMORIA - NON PUO\u0027 FORMARE OGGETTO DI ESAME.","testo":"La Corte costituzionale non puo\u0027 prendere in esame una eccezione di improponibilita\u0027o inamissibilita\u0027 sollevata per la prima volta con una memoria e senza alcuna motivazione.","numero_massima_successivo":"1034","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"28/12/1952","numero":"4250","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;4250~art0"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"1034","titoletto":"SENT. 31/60 B. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - DONAZIONI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO - DONAZIONE FATTA CON SCRITTURA PRIVATA E MATERIALMENTE ESEGUITA PRIMA DEL MATRIMONIO - PERFEZIONAMENTO CON ATTO NOTARILE DOPO IL MATRIMONIO - OPPONIBILITA\u0027 ALL\u0027ENTE DI RIFORMA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4250 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nel dichiarare inefficaci, nei confronti degli Enti di riforma fondiaria, gli atti tra vivi a titolo gratuito posteriori al 1 gennaio 1948, e nell\u0027eccettuare da tali atti le donazioni in contemplazione di matrimonio, si ispira al duplice criterio del favor familiae e della prevenzione di possibili tentativi diretti ad eludere l\u0027attuazione della riforma. E\u0027 opponibile all\u0027Ente di riforma una donazione stipulata con atto notarile dopo il matrimonio quando risulti da sicuri elementi che con la stipula si e\u0027 sanzionata una situazione di fatto sorta storicamente prima del matrimonio e in contemplazione di questo. Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4250, che non ha tenuto conto di una siffatta donazione ed ha compreso i beni che ne hanno formato oggetto nel patrimonio del donante, e\u0027 in contrasto col citato art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed e\u0027 quindi viziato di illegittimita\u0027 costituzionale per eccesso di delega.","numero_massima_precedente":"1033","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"28/12/1952","numero":"4250","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;4250~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione all\u0027"}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"462","autore":"BILE F.","titolo":"IN TEMA DI DONAZIONI OBNUZIALI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE SULLA RIFORMA FONDIARIA.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giustizia civile","anno_rivista":"1960","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"91","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|