GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/1960/68

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1960:68
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 0.423563
    "namelookup_time" => 0.000223
    "connect_time" => 0.001312
    "pretransfer_time" => 0.100011
    "size_download" => 19277.0
    "speed_download" => 45511.0
    "starttransfer_time" => 0.36965
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 38054
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 99802
    "connect_time_us" => 1312
    "namelookup_time_us" => 223
    "pretransfer_time_us" => 100011
    "starttransfer_time_us" => 369650
    "total_time_us" => 423563
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770493512.8445
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1960:68"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1960:68 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:12 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:12 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"1960","numero":"68","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AZZARITI","redattore":"","relatore":"CAPPI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"26/10/1960","data_decisione":"24/11/1960","data_deposito":"29/11/1960","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e                                  N. 68                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e                        SENTENZA 24 NOVEMBRE 1960                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e               Deposito in cancelleria: 29 novembre 1960.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e   Pubblicazione in \"Gazzetta  Ufficiale\" n. 297 del 3 dicembre 1960.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                       Pres. AZZARITI - Rel. CAPPI                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Dott. GAETANO  AZZARITI,  Presidente  -  Avv.  \r\n GIUSEPPE  CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof.  \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI  AVOLIO  -  Prof.  \r\n ANTONINO  PAPALDO  -  Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO  -  \r\n Prof.  BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI  -  \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,                  \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.  47 del T.U.  \r\n 22 dicembre 1954, n. 1217, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre  \r\n 1959 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di  \r\n Scialanga Alfonso, iscritta al n. 18  del  Registro  ordinanze  1960  e  \r\n pubblicata  nella  Gazzetta    Ufficiale  della Repubblica n. 63 del 12  \r\n marzo 1960.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita nell\u0027udienza pubblica del 26 ottobre 1960  la  relazione  del  \r\n Giudice Giuseppe Cappi;                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  gli avvocati Pietro D\u0027Ovidio e Cristoforo Barberio Corsetti,  \r\n per Scialanga Alfonso.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con rapporto in data 18 dicembre 1954, il  Comando  del  nucleo  di  \r\n polizia  investigativa  della  Guardia  di  finanza  di Roma denunciava  \r\n all\u0027Autorit\u0026#224; giudiziaria tali Scialanga Alfonso e Olivieri Nello,  per  \r\n avere,   il   giorno   precedente,  in  concorso  tra  loro,  posto  in  \r\n circolazione una notevole quantit\u0026#224; di olio di semi,  con  bolletta  di  \r\n legittimazione  intestata  a  persona (Giovannini Francesco), del tutto  \r\n estranea all\u0027affare, se non addirittura inesistente.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  sentenza  8  novembre  1957,  il  Tribunale  di  Roma,  mentre  \r\n assolveva  l\u0027Olivieri  per  non  aver  commesso il fatto, condannava lo  \r\n Scialanga, per il delitto di cui all\u0027art. 16 del D. L. 30 ottobre 1952,  \r\n n.  1323, alla multa di L. 730.730.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027imputato proponeva appello, deducendo, in via  pregiudiziale,  la  \r\n nullit\u0026#224;  degli  atti  successivi al suo interrogatorio in istruttoria,  \r\n per non essere stato notificato al difensore, come richiesto  dall\u0027art.  \r\n 304  Cod.  proc.  pen.,  il  relativo avviso di deposito, e sostenendo,  \r\n altres\u0026#236;, nel merito, che comunque non lo si sarebbe dovuto condannare.  \r\n Per quanto, infatti,  la  suddetta  bolletta  di  legittimazione  fosse  \r\n formalmente  irregolare, l\u0027imposta era stata egualmente, interamente, e  \r\n tempestivamente pagata.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Corte di appello, in accoglimento del primo motivo, annullava la  \r\n sentenza del Tribunale. La Corte di cassazione, per\u0026#242;, su  ricorso  del  \r\n P.  M.,  riteneva che l\u0027art. 304 Cod. proc. pen., non fosse applicabile  \r\n ai procedimenti istruiti con rito  sommario  e  annullava  la  sentenza  \r\n della Corte di appello.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  successivo  giudizio di rinvio, davanti ad altra Sezione della  \r\n stessa Corte di appello, la difesa, in via pregiudiziale,  opponeva  la  \r\n illegittimit\u0026#224;  costituzionale  del  decreto  legge 30 ottobre 1952, n.  \r\n 1323:                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1) per non essersi indicato nel decreto legge il caso straordinario  \r\n e urgente per cui era stata emanato;                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2) perch\u0026#233; nell\u0027art. 16 si erano violati, senza espressa deroga,  i  \r\n limiti  di  cui  all\u0027art.  24 del Cod.   pen., quanto alla misura della  \r\n pena.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Inoltre, la difesa sosteneva che, a norma dell\u0027art.   2 Cod.  pen.,  \r\n avrebbe  dovuto  applicarsi, nel giudizio a quo, anzich\u0026#233; il contestato  \r\n art. 16 del citato decreto legge, il  combinato  disposto  dell\u0027art.  2  \r\n della  legge  di conversione, 20 dicembre 1952, n. 1385, e dell\u0027art. 47  \r\n del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217, del quale anche, per\u0026#242;, denunciava  \r\n la illegittimit\u0026#224; costituzionale.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Udito il P.  M.,  che  concludeva  per  l\u0027immediato  rigetto  della  \r\n eccezione, la Corte di appello di Roma, con ordinanza 28 novembre 1959,  \r\n ritenuto  che la eccezione medesima, limitatamente al terzo motivo, non  \r\n fosse manifestamente infondata, disponeva la  trasmissione  degli  atti  \r\n alla Corte costituzionale.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Eseguiti gli adempimenti di rito, si costituiva, davanti alla Corte  \r\n costituzionale,  il  solo  Scialanga.    Nelle sue deduzioni, in data 8  \r\n febbraio 1960, si illustravano e si svolgevano le  questioni  sollevate  \r\n davanti  alla  Corte  di  appello di Roma. Riguardo al terzo dei motivi  \r\n summenzionati, l\u0027unico dichiarato non  manifestamente  infondato  dalla  \r\n Corte, ci si fondava soprattutto sul fatto che con la legge 20 dicembre  \r\n 1954,  il  decreto legge 30 ottobre 1952 era stato bens\u0026#236; convertito in  \r\n legge, ma con emendamenti. In particolare, con l\u0027art. 2, il Governo era  \r\n stato delegato ad  emanare,  entro  sei  mesi,  norme  complementari  e  \r\n integrative,  nonch\u0026#233; a precisare e a definire le misure di vigilanza e  \r\n di controllo per l\u0027accertamento della imposta  di  fabbricazione  sugli  \r\n oli di semi. Si era, inoltre, stabilito che le violazioni di tali norme  \r\n potevano essere punite solo con ammenda.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Di  conseguenza - secondo la difesa dello Scialanga, - nel T. U. 22  \r\n dicembre 1954, n. 1217, emanato in base  a  tale  delegazione,  per  il  \r\n reato  di  cui  all\u0027articolo  impugnato  nel summenzionato terzo motivo  \r\n (art. 47) - nel quale si era riprodotto senza la minima differenza,  il  \r\n contenuto  dell\u0027art. 16 del decreto legge 30 ottobre 1952 - non sarebbe  \r\n stato possibile comminare la pena della multa, come  invece  era  stato  \r\n fatto, ma solo la pena dell\u0027ammenda, n\u0026#233; darsi natura di delitto ad una  \r\n infrazione  che,  per  espressa  statuizione  di  legge, avrebbe dovuto  \r\n essere, invece, ridotta a contravvenzione. Non  c\u0027\u0026#232;  stato  intervento  \r\n della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non sono state presentate  \r\n memorie.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  Corte  rileva  che  l\u0027ordinanza  della Corte di appello risente  \r\n manifestamente della complessit\u0026#224; e, ben si pu\u0026#242; dire, della confusione  \r\n provocata dalla lunghezza e dalle inconsuete complicazioni del giudizio  \r\n di merito, passato attraverso numerose fasi.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027ordinanza inizia ricordando che  la  difesa  dell\u0027imputato  aveva  \r\n sollevato  la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 15 e  \r\n 16, terzo comma, del decreto legge 30 ottobre 1952, n.   1323, ma  poi,  \r\n dopo  aver  dichiarato  manifestamente  infondati  i  due  primi motivi  \r\n indicati  dalla  difesa  dell\u0027imputato,  ha  limitato  la  questione di  \r\n costituzionalit\u0026#224; all\u0027art. 47 del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217,  per  \r\n \"avere   detto   articolo  comminato  la  pena  della  multa  in  Iuogo  \r\n dell\u0027ammenda come stabilito dalla legge delega\".                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La delegazione, a cui si  riferisce  l\u0027ordinanza  della  Corte,  \u0026#232;  \r\n contenuta  nell\u0027art.  2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, il quale  \r\n dispone: \"II Governo \u0026#232; delegato ad emanare, entro sei mesi dalla  data  \r\n di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, norme complementari ed  \r\n integrative dirette a stabilire  le  percentuali  di  tolleranza  sulle  \r\n lavorazioni  dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di  \r\n semi; nonch\u0026#233; a precisare e  definire  le  misure  di  vigilanza  e  di  \r\n controllo per il regolare accertamento dell\u0027imposta.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \"Le  violazioni alle norme da emanarsi in base alla presente delega  \r\n potranno essere punite con l\u0027ammenda che, in  deroga  all\u0027art.  26  del  \r\n Cod. pen.  e successive modificazioni, potr\u0026#224; raggiungere, nel massimo,  \r\n un milione di lire\".                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le  norme  complementari  ed  integrative,  delle quali \u0026#232; menzione  \r\n nell\u0027art. 2 della legge 20 dicembre 1952, furono emanate  dal  Governo,  \r\n in base alla delegazione contenuta nel detto articolo, con il D.P.R. 11  \r\n luglio  1953,  n.  495,  consistente in ben 34 articoli, in nessuno dei  \r\n quali vi \u0026#232; la disposizione  riprodotta  nell\u0027art.  47  del  T.  U.  22  \r\n dicembre  1954,  n.  1217. La detta disposizione \u0026#232; contenuta nel terzo  \r\n comma dell\u0027art.  16  del  decreto  legge  30  ottobre  1952,  n.  1323,  \r\n convertito in legge, senza alcuna modificazione su questo punto, con la  \r\n stessa legge 20 dicembre 1952, n. 2385 (art. 1).                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In conseguenza, nel T. U., che il Governo fu autorizzato ad emanare  \r\n dall\u0027art.  3  della  legge  medesima  20  dicembre  1952  e  da  quella  \r\n successiva  29  ottobre  1954,  n.  1073,  la  disposizione  \u0026#232;   stata  \r\n riprodotta  quale  era formulata nel decreto legge 30 ottobre 1952, non  \r\n essendo essa una norma complementare o integrativa, alla quale soltanto  \r\n potrebbe riferirsi l\u0027art. 2 della legge 20 dicembre 1952, inesattamente  \r\n invocata dalla difesa dello Scialanga e nell\u0027ordinanza della  Corte  di  \r\n appello.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Volendo  ricercare  quale  potesse  essere  il  ragionamento  dello  \r\n Scialanga per sostenere la propria tesi difensiva si potrebbe  ritenere  \r\n che  egli pretendesse che la delega dell\u0027art. 2 legge 20 dicembre 1952,  \r\n n. 2385, obbligasse il delegato, cio\u0026#232; il Governo, non solo ad  emanare  \r\n nuove norme complementari e integrative, ma anche a modificare le norme  \r\n legislative  preesistenti,  in quanto invece della ammenda comminassero  \r\n la multa; pretesa questa dello Scialanga manifestamente arbitraria.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le suesposte considerazioni portano a concludere che l\u0027art. 47  del  \r\n T. U. e conseguentemente la comminata pena della multa non sono viziate  \r\n da illegittimit\u0026#224; costituzionale.                                        \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  non  fondata  la  questione  proposta  con l\u0027ordinanza 28  \r\n novembre 1959 dalla  Corte  di  appello  di  Roma,  sulla  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale dell\u0027art. 47 del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1960.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GAETANO  AZZARITI  - GIUSEPPE CAPPI -  \r\n                                   GASPARE AMBROSINI - MARIO  COSATTI  -  \r\n                                   FRANCESCO    PANTALEO    GABRIELI   -  \r\n                                   GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO  -  ANTONINO  \r\n                                   PAPALDO  -  NICOLA  JAEGER - GIOVANNI  \r\n                                   CASSANDRO  -  BIAGIO   PETROCELLI   -  \r\n                                   ANTONIO   MANCA  -  ALDO  SANDULLI  -  \r\n                                   GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.     \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1133","titoletto":"SENT.  68/60.  INDUSTRIA  E  COMMERCIO - DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE  E  DELLA VENDITA DEGLI OLI DI SEMI . ART. 47 T.U. 22 DICEMBRE  1954,  N.  1217:  PENA  PER  LA  MULTA  DELLA  MESSA IN CIRCOLAZIONE  DI  OLIO  DI  SEMI  CON  BOLLETTA DI LEGITTIMAZIONE IRREGOLARE   -   ESCLUSIONE   DI  ILLEGITTIMITA\u0027  COSTITUZIONALE.","testo":"Le  norme  complementari  e integrative per la disciplina fiscale della  lavorazione  e  della  vendita  degli  oli  di semi furono emanate  dal  Governo  in  virtu\u0027  della  legislazione  contenuta nell\u0027art.  2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, con il D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495. Il T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, fu invece emanato in base alla delegazione contenuta nell\u0027art. 3 della suddetta legge. Il   divieto   di   comminare   multe,   contenuto   nella  prima delegazione  e  non  nella  seconda,  riguarda  le   disposizioni originarie del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e quella sola parte del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, nella quale tali disposizioni originarie sono state riprodotte. Non rientra in questa  parte  l\u0027art.  47  del  Testo  unico,  che corrisponde all\u0027art. 16 del D.P.R. 30 ottobre 1952, n. 1323. Pertanto  il  citato art. 47 del testo unico, che commina la pena della  multa  per  chi  mette  in  circolazione  olio di semi con bolletta  di legittimazione irregolare, non e\u0027 viziato da eccesso di delega.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1952","numero":"2385","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;2385~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1952","numero":"2385","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;2385~art3"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"11/07/1953","numero":"495","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;495~art3"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/12/1954","numero":"1217","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1217~art47"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"511","autore":"CARLASSARE CAIANI L.","titolo":"IN TEMA DI DELEGAZIONE  LEGISLATIVA E DI TESTI UNICI.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1960","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1203","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]