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AZZARITI - Rel. CAPPI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. \r\n GIUSEPPE CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 47 del T.U. \r\n 22 dicembre 1954, n. 1217, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre \r\n 1959 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di \r\n Scialanga Alfonso, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1960 e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 del 12 \r\n marzo 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nell\u0027udienza pubblica del 26 ottobre 1960 la relazione del \r\n Giudice Giuseppe Cappi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi gli avvocati Pietro D\u0027Ovidio e Cristoforo Barberio Corsetti, \r\n per Scialanga Alfonso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con rapporto in data 18 dicembre 1954, il Comando del nucleo di \r\n polizia investigativa della Guardia di finanza di Roma denunciava \r\n all\u0027Autorit\u0026#224; giudiziaria tali Scialanga Alfonso e Olivieri Nello, per \r\n avere, il giorno precedente, in concorso tra loro, posto in \r\n circolazione una notevole quantit\u0026#224; di olio di semi, con bolletta di \r\n legittimazione intestata a persona (Giovannini Francesco), del tutto \r\n estranea all\u0027affare, se non addirittura inesistente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con sentenza 8 novembre 1957, il Tribunale di Roma, mentre \r\n assolveva l\u0027Olivieri per non aver commesso il fatto, condannava lo \r\n Scialanga, per il delitto di cui all\u0027art. 16 del D. L. 30 ottobre 1952, \r\n n. 1323, alla multa di L. 730.730. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027imputato proponeva appello, deducendo, in via pregiudiziale, la \r\n nullit\u0026#224; degli atti successivi al suo interrogatorio in istruttoria, \r\n per non essere stato notificato al difensore, come richiesto dall\u0027art. \r\n 304 Cod. proc. pen., il relativo avviso di deposito, e sostenendo, \r\n altres\u0026#236;, nel merito, che comunque non lo si sarebbe dovuto condannare. \r\n Per quanto, infatti, la suddetta bolletta di legittimazione fosse \r\n formalmente irregolare, l\u0027imposta era stata egualmente, interamente, e \r\n tempestivamente pagata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Corte di appello, in accoglimento del primo motivo, annullava la \r\n sentenza del Tribunale. La Corte di cassazione, per\u0026#242;, su ricorso del \r\n P. M., riteneva che l\u0027art. 304 Cod. proc. pen., non fosse applicabile \r\n ai procedimenti istruiti con rito sommario e annullava la sentenza \r\n della Corte di appello. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel successivo giudizio di rinvio, davanti ad altra Sezione della \r\n stessa Corte di appello, la difesa, in via pregiudiziale, opponeva la \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale del decreto legge 30 ottobre 1952, n. \r\n 1323: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1) per non essersi indicato nel decreto legge il caso straordinario \r\n e urgente per cui era stata emanato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2) perch\u0026#233; nell\u0027art. 16 si erano violati, senza espressa deroga, i \r\n limiti di cui all\u0027art. 24 del Cod. pen., quanto alla misura della \r\n pena. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre, la difesa sosteneva che, a norma dell\u0027art. 2 Cod. pen., \r\n avrebbe dovuto applicarsi, nel giudizio a quo, anzich\u0026#233; il contestato \r\n art. 16 del citato decreto legge, il combinato disposto dell\u0027art. 2 \r\n della legge di conversione, 20 dicembre 1952, n. 1385, e dell\u0027art. 47 \r\n del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217, del quale anche, per\u0026#242;, denunciava \r\n la illegittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Udito il P. M., che concludeva per l\u0027immediato rigetto della \r\n eccezione, la Corte di appello di Roma, con ordinanza 28 novembre 1959, \r\n ritenuto che la eccezione medesima, limitatamente al terzo motivo, non \r\n fosse manifestamente infondata, disponeva la trasmissione degli atti \r\n alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Eseguiti gli adempimenti di rito, si costituiva, davanti alla Corte \r\n costituzionale, il solo Scialanga. Nelle sue deduzioni, in data 8 \r\n febbraio 1960, si illustravano e si svolgevano le questioni sollevate \r\n davanti alla Corte di appello di Roma. Riguardo al terzo dei motivi \r\n summenzionati, l\u0027unico dichiarato non manifestamente infondato dalla \r\n Corte, ci si fondava soprattutto sul fatto che con la legge 20 dicembre \r\n 1954, il decreto legge 30 ottobre 1952 era stato bens\u0026#236; convertito in \r\n legge, ma con emendamenti. In particolare, con l\u0027art. 2, il Governo era \r\n stato delegato ad emanare, entro sei mesi, norme complementari e \r\n integrative, nonch\u0026#233; a precisare e a definire le misure di vigilanza e \r\n di controllo per l\u0027accertamento della imposta di fabbricazione sugli \r\n oli di semi. Si era, inoltre, stabilito che le violazioni di tali norme \r\n potevano essere punite solo con ammenda. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Di conseguenza - secondo la difesa dello Scialanga, - nel T. U. 22 \r\n dicembre 1954, n. 1217, emanato in base a tale delegazione, per il \r\n reato di cui all\u0027articolo impugnato nel summenzionato terzo motivo \r\n (art. 47) - nel quale si era riprodotto senza la minima differenza, il \r\n contenuto dell\u0027art. 16 del decreto legge 30 ottobre 1952 - non sarebbe \r\n stato possibile comminare la pena della multa, come invece era stato \r\n fatto, ma solo la pena dell\u0027ammenda, n\u0026#233; darsi natura di delitto ad una \r\n infrazione che, per espressa statuizione di legge, avrebbe dovuto \r\n essere, invece, ridotta a contravvenzione. Non c\u0027\u0026#232; stato intervento \r\n della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non sono state presentate \r\n memorie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte rileva che l\u0027ordinanza della Corte di appello risente \r\n manifestamente della complessit\u0026#224; e, ben si pu\u0026#242; dire, della confusione \r\n provocata dalla lunghezza e dalle inconsuete complicazioni del giudizio \r\n di merito, passato attraverso numerose fasi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027ordinanza inizia ricordando che la difesa dell\u0027imputato aveva \r\n sollevato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 15 e \r\n 16, terzo comma, del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1323, ma poi, \r\n dopo aver dichiarato manifestamente infondati i due primi motivi \r\n indicati dalla difesa dell\u0027imputato, ha limitato la questione di \r\n costituzionalit\u0026#224; all\u0027art. 47 del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217, per \r\n \"avere detto articolo comminato la pena della multa in Iuogo \r\n dell\u0027ammenda come stabilito dalla legge delega\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La delegazione, a cui si riferisce l\u0027ordinanza della Corte, \u0026#232; \r\n contenuta nell\u0027art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, il quale \r\n dispone: \"II Governo \u0026#232; delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data \r\n di entrata in vigore della presente legge, norme complementari ed \r\n integrative dirette a stabilire le percentuali di tolleranza sulle \r\n lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di \r\n semi; nonch\u0026#233; a precisare e definire le misure di vigilanza e di \r\n controllo per il regolare accertamento dell\u0027imposta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \"Le violazioni alle norme da emanarsi in base alla presente delega \r\n potranno essere punite con l\u0027ammenda che, in deroga all\u0027art. 26 del \r\n Cod. pen. e successive modificazioni, potr\u0026#224; raggiungere, nel massimo, \r\n un milione di lire\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le norme complementari ed integrative, delle quali \u0026#232; menzione \r\n nell\u0027art. 2 della legge 20 dicembre 1952, furono emanate dal Governo, \r\n in base alla delegazione contenuta nel detto articolo, con il D.P.R. 11 \r\n luglio 1953, n. 495, consistente in ben 34 articoli, in nessuno dei \r\n quali vi \u0026#232; la disposizione riprodotta nell\u0027art. 47 del T. U. 22 \r\n dicembre 1954, n. 1217. La detta disposizione \u0026#232; contenuta nel terzo \r\n comma dell\u0027art. 16 del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1323, \r\n convertito in legge, senza alcuna modificazione su questo punto, con la \r\n stessa legge 20 dicembre 1952, n. 2385 (art. 1). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In conseguenza, nel T. U., che il Governo fu autorizzato ad emanare \r\n dall\u0027art. 3 della legge medesima 20 dicembre 1952 e da quella \r\n successiva 29 ottobre 1954, n. 1073, la disposizione \u0026#232; stata \r\n riprodotta quale era formulata nel decreto legge 30 ottobre 1952, non \r\n essendo essa una norma complementare o integrativa, alla quale soltanto \r\n potrebbe riferirsi l\u0027art. 2 della legge 20 dicembre 1952, inesattamente \r\n invocata dalla difesa dello Scialanga e nell\u0027ordinanza della Corte di \r\n appello. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Volendo ricercare quale potesse essere il ragionamento dello \r\n Scialanga per sostenere la propria tesi difensiva si potrebbe ritenere \r\n che egli pretendesse che la delega dell\u0027art. 2 legge 20 dicembre 1952, \r\n n. 2385, obbligasse il delegato, cio\u0026#232; il Governo, non solo ad emanare \r\n nuove norme complementari e integrative, ma anche a modificare le norme \r\n legislative preesistenti, in quanto invece della ammenda comminassero \r\n la multa; pretesa questa dello Scialanga manifestamente arbitraria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le suesposte considerazioni portano a concludere che l\u0027art. 47 del \r\n T. U. e conseguentemente la comminata pena della multa non sono viziate \r\n da illegittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione proposta con l\u0027ordinanza 28 \r\n novembre 1959 dalla Corte di appello di Roma, sulla legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 47 del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - \r\n GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO \r\n PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI \r\n CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - \r\n ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - \r\n GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1133","titoletto":"SENT. 68/60. INDUSTRIA E COMMERCIO - DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE E DELLA VENDITA DEGLI OLI DI SEMI . ART. 47 T.U. 22 DICEMBRE 1954, N. 1217: PENA PER LA MULTA DELLA MESSA IN CIRCOLAZIONE DI OLIO DI SEMI CON BOLLETTA DI LEGITTIMAZIONE IRREGOLARE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Le norme complementari e integrative per la disciplina fiscale della lavorazione e della vendita degli oli di semi furono emanate dal Governo in virtu\u0027 della legislazione contenuta nell\u0027art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, con il D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495. Il T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, fu invece emanato in base alla delegazione contenuta nell\u0027art. 3 della suddetta legge. Il divieto di comminare multe, contenuto nella prima delegazione e non nella seconda, riguarda le disposizioni originarie del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e quella sola parte del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, nella quale tali disposizioni originarie sono state riprodotte. Non rientra in questa parte l\u0027art. 47 del Testo unico, che corrisponde all\u0027art. 16 del D.P.R. 30 ottobre 1952, n. 1323. Pertanto il citato art. 47 del testo unico, che commina la pena della multa per chi mette in circolazione olio di semi con bolletta di legittimazione irregolare, non e\u0027 viziato da eccesso di delega.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1952","numero":"2385","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;2385~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1952","numero":"2385","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;2385~art3"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"11/07/1953","numero":"495","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;495~art3"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/12/1954","numero":"1217","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1217~art47"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"511","autore":"CARLASSARE CAIANI L.","titolo":"IN TEMA DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA E DI TESTI UNICI.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1960","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1203","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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