HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:114 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 0.73062 "namelookup_time" => 0.000271 "connect_time" => 0.002945 "pretransfer_time" => 0.161263 "size_download" => 50810.0 "speed_download" => 69543.0 "starttransfer_time" => 0.704101 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 42386 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 161147 "connect_time_us" => 2945 "namelookup_time_us" => 271 "pretransfer_time_us" => 161263 "starttransfer_time_us" => 704101 "total_time_us" => 730620 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770637615.322 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:114" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:114 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Mon, 09 Feb 2026 11:46:55 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Mon, 09 Feb 2026 11:46:55 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"114","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"D\u0027ALBERTI","relatore":"D\u0027ALBERTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"04/04/2023","data_decisione":"05/04/2023","data_deposito":"08/06/2023","pubbl_gazz_uff":"14/06/2023","num_gazz_uff":"24","norme":"Artt. 1 e 2, della legge della Regione Molise 04/08/2022, n. 14.","atti_registro":"ric. 64/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 114\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 14, recante \u0026#171;Riconoscimento della legittimit\u0026#224; dei debiti fuori bilancio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia S.p.A. nell\u0026#8217;anno 2020)\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 ottobre 2022, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2022, iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Molise;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 aprile 2023 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Matteo Carmine Iacovelli e Claudia Angiolini per la Regione Molise;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe (registro ricorsi n. 64 del 2022) ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 14, recante \u0026#171;Riconoscimento della legittimit\u0026#224; dei debiti fuori bilancio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia S.p.A. nell\u0026#8217;anno 2020)\u0026#187;, deducendo la violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prima disposizione impugnata, l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 14 del 2022 (Riconoscimento della legittimit\u0026#224; di debito fuori bilancio in assenza di preventivo impegno di spesa), prevede che \u0026#171;\u0026#232; riconosciuta la legittimit\u0026#224; del debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valore complessivo di euro 21.517.387,21, derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia S.p.A. nell\u0026#8217;anno 2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo art. 2, rubricato \u0026#171;Norma finanziaria\u0026#187;, stabilisce che \u0026#171;[a]l finanziamento dei debiti di cui all\u0026#8217;articolo 1, dell\u0026#8217;importo complessivo di euro 21.517.387,21 si provvede mediante utilizzo del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021\u0026#187;, e indica i capitoli di bilancio sui quali effettuare il relativo prelievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, queste disposizioni regionali, nell\u0026#8217;individuare la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2022 sulle risorse dell\u0026#8217;esercizio 2021, ormai concluso, si porrebbero in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che esige il rispetto sia del principio contabile generale dell\u0026#8217;annualit\u0026#224; del bilancio, espresso nell\u0026#8217;Allegato 1, paragrafo 1, sia del principio contabile applicato contenuto nell\u0026#8217;Allegato 4/2 allo stesso decreto legislativo, paragrafo 9.1, secondo cui \u0026#171;la spesa \u0026#232; impegnata nell\u0026#8217;esercizio in cui il debito fuori bilancio \u0026#232; riconosciuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni impugnate violerebbero, pertanto, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che stabilisce la competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; \u0026#200; inoltre denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; la violazione del principio contabile dell\u0026#8217;annualit\u0026#224; del bilancio comporterebbe nuovi e maggiori oneri, che rimarrebbero sforniti della relativa fonte di finanziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con riferimento alla violazione del principio della annualit\u0026#224; del bilancio, il ricorrente evidenzia che l\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell\u0026#8217;Allegato 1, che stabilisce, al paragrafo 1, che \u0026#171;[i] documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l\u0026#8217;anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale richiama, inoltre, il principio enunciato al paragrafo 9.1 dell\u0026#8217;Allegato 4/2 allo stesso d.lgs. n. 118 del 2011, che stabilisce che \u0026#171;[l]\u0026#8217;emersione di debiti assunti dall\u0026#8217;ente e non registrati quando l\u0026#8217;obbligazione \u0026#232; sorta comporta la necessit\u0026#224; di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all\u0026#8217;esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell\u0026#8217;obbligazione, la spesa \u0026#232; impegnata nell\u0026#8217;esercizio in cui il debito fuori bilancio \u0026#232; riconosciuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente fa rilevare che la copertura indicata dalla legge regionale impugnata \u0026#232; costituita da risorse provenienti dal bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, mentre essa avrebbe dovuto fare riferimento all\u0026#8217;anno 2022, in cui il debito fuori bilancio \u0026#232; stato riconosciuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sottolinea che le materie \u0026#171;sistema tributario e contabile dello Stato\u0026#187;, \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187; e \u0026#171;perequazione delle risorse finanziarie\u0026#187; sono riservate alla competenza esclusiva del legislatore statale, che ha stabilito la relativa disciplina nel d.lgs. n. 118 del 2011, avente \u0026#171;una posizione di assoluta preminenza nel contesto dell\u0026#8217;armonizzazione contabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con riferimento alla denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato deduce che il mancato rispetto del principio contabile dell\u0026#8217;annualit\u0026#224; del bilancio comporterebbe nuovi e maggiori oneri, sforniti della relativa fonte di finanziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi fa altres\u0026#236; rilevare che il principio di cui all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall\u0026#8217;esistenza di norme interposte, sostanziandosi in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutte le disposizioni che producano un\u0026#8217;alterazione della sana gestione finanziaria e contabile (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 244 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente evidenzia inoltre che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica), \u0026#171;[l]e leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell\u0026#8217;onere stesso e l\u0026#8217;indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali\u0026#187;. Tale quantificazione deve rispettare le fondamentali esigenze di chiarezza e solidit\u0026#224; di bilancio cui l\u0026#8217;art. 81 Cost. si ispira e che si impongono anche al legislatore regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sottolinea che la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, conforme al modello legale, non arbitraria o irrazionale e in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 124 del 2022, n. 244 del 2020 e n. 26 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 14 novembre 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La resistente deduce, in primo luogo, che la legge reg. Molise n. 14 del 2022 discenderebbe dalla procedura avviata con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 486, recante \u0026#171;Proposta di legge regionale \u0026#8220;Riconoscimento della legittimit\u0026#224; del debito fuori bilancio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118\u0026#8221; (legge regionale 4 maggio 2021, n.1, art.6, \u0026#8220;Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021/2023, in materia di entrate e spese. modificazioni e integrazioni di leggi regionali\u0026#8221;), derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia s.p.a. nell\u0026#8217;anno 2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Molise evidenzia inoltre che la copertura del relativo onere \u0026#232; stata individuata dalla deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2021, n. 407 (Proposta di legge \u0026#8220;Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche a leggi regionali\u0026#8221;), con la quale sono stati previsti, per l\u0026#8217;esercizio 2021, specifici stanziamenti per la copertura dei debiti fuori bilancio, pari a euro 20.445.722,42, sul capitolo n. 70029 (10.01.1.103) \u0026#8211; (Funzionamento servizi mobilit\u0026#224; su ferro \u0026#8211; Oneri pregressi Trenitalia), nonch\u0026#233; dalla deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2021, n. 437, recante \u0026#171;Variazione del bilancio di previsione 2021-2023, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell\u0026#8217;art. 51 commi 1 e 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (storno 37)\u0026#187;, con cui sono state iscritte, per l\u0026#8217;esercizio 2021, sul capitolo 19405 (10.01.1.103) \u0026#8211; (Funzionamento servizi mobilit\u0026#224; su gomma e ferro \u0026#8211; trasporto ferroviario) \u0026#8211; nuove assegnazioni vincolate del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, pari a euro 1.264.430,02, in forza di accertamento n. 2021.4466.1 del 22 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La difesa regionale fa rilevare che la legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali) \u0026#232; stata promulgata e pubblicata contestualmente alla legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2020). La difesa regionale evidenzia che, in esecuzione dell\u0026#8217;assestamento del bilancio 2021-2023, \u0026#232; intervenuta la variazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, in applicazione dell\u0026#8217;art. 51, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 118 del 2011, che, tra l\u0026#8217;altro, disciplina le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l\u0026#8217;utilizzo di risorse comunitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa regionale, la mancata impugnazione delle precedenti leggi regionali n. 6 e n. 7 del 2021 avrebbe \u0026#8220;cristallizzato\u0026#8221; l\u0026#8217;imputazione al bilancio regionale dell\u0026#8217;anno 2021 delle risorse necessarie al ripianamento del debito di cui alla legge reg. Molise n. 14 del 2022 e ci\u0026#242; sarebbe rilevante anche ai fini della procedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale deduce quindi che nell\u0026#8217;esercizio finanziario 2021 sono sorte le obbligazioni di pagamento ed \u0026#232; stata rinvenuta la provvista per farvi fronte, bench\u0026#233; il Consiglio regionale si sia riunito nell\u0026#8217;anno successivo per approvare la relativa legge di riconoscimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;accantonamento denominato \u0026#171;Fondo copertura debiti fuori bilancio\u0026#187; sarebbe stato, a sua volta, alimentato dal risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, appostato in sede di rettifica della proposta di legge regionale di rendiconto generale 2020, con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2021, n. 404, recante \u0026#171;Decisione giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti (delib. n.80/2021/PARI) sulla proposta di legge regionale \u0026#8220;Rendiconto generale 2020 Regione Molise (DGR n.210/2021 e integrazioni n.256/2021)\u0026#8221;. Rettifica risultato di amministrazione e proposte di iniziativa ai fini del superamento delle eccezioni\u0026#187;, intervenuta a seguito del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti, con deliberazione 22 novembre 2021, n. 80.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConseguentemente, nella legge reg. Molise n. 7 del 2021, sarebbero stati individuati i fondi per copertura di debiti fuori bilancio, per rischi da contenziosi e per passivit\u0026#224; potenziali, come esposto nella \u0026#171;Nota integrativa all\u0026#8217;assestamento e variazione generale del bilancio di previsione della Regione Molise 2021/2023\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La difesa regionale, inoltre, riferisce che, per l\u0026#8217;anno 2021, alla Regione Molise \u0026#232; stato riconosciuto uno spazio finanziario maggiore di quello ordinario, potendosi essa avvalere della facolt\u0026#224; riconosciuta dall\u0026#8217;art. 56, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106. Per l\u0026#8217;esercizio 2021, \u0026#232; stato cos\u0026#236; consentito alle regioni di derogare ai limiti posti dall\u0026#8217;art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;esercizio finanziario 2022 tale deroga non \u0026#232; stata pi\u0026#249; prevista. Pertanto, ad avviso della difesa regionale, si sarebbe reso necessario imputare all\u0026#8217;esercizio 2021 la spesa in favore della societ\u0026#224; creditrice, in considerazione sia della natura del fondo individuato per la copertura finanziaria, destinato ad adempiere ai debiti fuori bilancio (a sua volta appositamente formato mediante utilizzo del risultato di amministrazione), sia delle nuove assegnazioni del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, sia, infine, della natura certa, liquida ed esigibile del debito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa regionale, la soluzione prescelta sarebbe in linea con i principi contabili previsti dalla disciplina statale, poich\u0026#233; il pagamento \u0026#232; stato vincolato all\u0026#8217;avvenuto riconoscimento della legittimit\u0026#224; del debito da parte dell\u0026#8217;organo legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, la possibilit\u0026#224; di imputare contabilmente all\u0026#8217;esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili e quella di registrare l\u0026#8217;impegno di spesa prima del formale riconoscimento emergerebbero dallo stesso paragrafo 9.1 dell\u0026#8217;Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. Infatti, in considerazione della specifica ragione del debito, sicuramente esigibile nel 2021, la registrazione della spesa costituiva un adempimento necessario a garantire il soddisfacimento delle ragioni dei creditori e ad evitare i maggiori esborsi derivanti dalle procedure giudiziali che gli stessi potrebbero attivare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta determinazione sarebbe connessa, da un lato, alla necessit\u0026#224; di superare i rilievi emersi a fine novembre 2021 nel giudizio della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, di parificazione del rendiconto regionale 2020, dall\u0026#8217;altro lato, all\u0026#8217;assestamento del bilancio regionale 2021, approvato con legge reg. Molise n. 7 del 2021. Sulla base di esigenze finanziarie accertate in quel momento dell\u0026#8217;anno, sono stati cos\u0026#236; individuati gli specifici fondi, tenendo conto anche della deroga per il 2021 ai limiti posti dai commi 897 e 898 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale sostiene, quindi, che i debiti oggetto della legge regionale impugnata sono stati finanziati con risorse che si sarebbero rese eccezionalmente disponibili nell\u0026#8217;anno 2021. Ove non fosse condivisa questa impostazione, andrebbe rilevato il carattere lacunoso del principio contabile di cui al paragrafo 9.1 dell\u0026#8217;Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, l\u0026#224; dove non prevede la situazione, in concreto verificatasi nel caso in esame, di un ente territoriale che abbia la possibilit\u0026#224; di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento, costituenti debiti fuori bilancio, con risorse finanziarie individuate nell\u0026#8217;anno di emersione del debito stesso, anzich\u0026#233; in quello del suo riconoscimento. Ci\u0026#242; sarebbe rispettoso dell\u0026#8217;obbligo costituzionale di copertura, in termini quantitativi, qualitativi e temporali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa regionale, la riferibilit\u0026#224; all\u0026#8217;esercizio 2021 della copertura finanziaria non determinerebbe un\u0026#8217;alterazione dei saldi complessivi, n\u0026#233; delle risultanze finali del conto e, al contempo, garantirebbe il rispetto dell\u0026#8217;equilibrio gestionale del bilancio, in ossequio ai principi contabili dell\u0026#8217;integrit\u0026#224;, della veridicit\u0026#224;, dell\u0026#8217;attendibilit\u0026#224;, della correttezza, della coerenza. Viceversa, questi principi sarebbero violati se gli impegni si dovessero assumere in un\u0026#8217;annualit\u0026#224; in cui mancassero le necessarie coperture finanziarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, ad avviso della difesa regionale, alla situazione in esame sarebbe applicabile il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, enunciato dal paragrafo 18 dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, cui la Regione Molise si sarebbe attenuta, impegnando nell\u0026#8217;esercizio 2021 le somme oggetto delle disposizioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale evidenzia che l\u0026#8217;emersione dei debiti fuori bilancio e il loro finanziamento rappresenterebbero gli esiti di un pi\u0026#249; ampio percorso virtuoso intrapreso dalla Regione Molise, volto alla rappresentazione veritiera dei fatti di gestione e realizzato sia attraverso specifici accantonamenti per debiti e passivit\u0026#224; potenziali, sia attraverso la razionalizzazione delle spese regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Quanto alla denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., per assenza di copertura finanziaria, la difesa regionale ritiene inammissibile la questione per la genericit\u0026#224; della motivazione del ricorso, che non spiegherebbe perch\u0026#233; non vi sarebbe copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, anche a volere ipotizzare che tale mancanza discenda dal primo profilo di censura, la ritenuta non fondatezza di quest\u0026#8217;ultimo comporterebbe la manifesta non fondatezza del secondo motivo di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 14 del 2022, in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima disposizione impugnata contiene il riconoscimento della legittimit\u0026#224; del debito fuori bilancio della Regione Molise derivante da servizi di trasporto pubblico locale resi da Trenitalia spa nell\u0026#8217;anno 2020. Il successivo art. 2 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti da questo stesso riconoscimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, queste disposizioni regionali, nell\u0026#8217;individuare la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2022 nelle risorse dell\u0026#8217;esercizio 2021, ormai concluso, si porrebbero in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011, che esige il rispetto sia del principio contabile generale dell\u0026#8217;annualit\u0026#224; del bilancio, espresso nell\u0026#8217;Allegato 1, paragrafo 1, sia del principio contabile applicato contenuto nell\u0026#8217;Allegato 4/2 allo stesso decreto legislativo, paragrafo 9.1, secondo cui \u0026#171;la spesa \u0026#232; impegnata nell\u0026#8217;esercizio in cui il debito fuori bilancio \u0026#232; riconosciuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni regionali impugnate violerebbero, pertanto, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale le materie \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;, \u0026#171;sistema tributario e contabile dello Stato\u0026#187;, e \u0026#171;perequazione delle risorse finanziarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; inoltre denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; il riconoscimento del debito fuori bilancio comporterebbe nuovi e maggiori oneri, che rimarrebbero sforniti della relativa fonte di finanziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, non \u0026#232; fondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione sollevata dalla difesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la Regione Molise deduce che la mancata impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, delle precedenti leggi regionali n. 6 del 2021 (relativa al rendiconto generale per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2020), e n. 7 del 2021 (relativa all\u0026#8217;assestamento del bilancio di previsione 2021-2023) avrebbe \u0026#171;cristallizzato l\u0026#8217;imputazione [\u0026#8230;] al Bilancio regionale dell\u0026#8217;anno 2021\u0026#187; delle risorse necessarie al ripianamento del debito fuori bilancio di cui alla legge n. 14 del 2022 e ci\u0026#242; sarebbe rilevante anche \u0026#171;ai fini della procedibilit\u0026#224; [dell\u0026#8217;]impugnazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, questo assunto difensivo non influisce sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del ricorso. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;[l]\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione, in termini di tempestivit\u0026#224; e di sussistenza dell\u0026#8217;interesse a ricorrere, deve essere valutata in relazione alle singole leggi adottate\u0026#187;. Infatti, \u0026#171;l\u0026#8217;acquiescenza rispetto ad altre leggi regionali non milita a favore della legittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni impugnate\u0026#187; (sentenze n. 19 del 2023 e n. 24 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, sentenze, n. 251 del 2022, n. 124, n. 107 e n. 25 del 2021 e n. 117 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, non risulta fondata neppure l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; della questione per genericit\u0026#224; della motivazione del ricorso, con specifico riferimento alla denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza di un\u0026#8217;adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale si pone in termini perfino pi\u0026#249; pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale\u0026#187; (sentenza n. 171 del 2021). Il ricorrente \u0026#171;ha l\u0026#8217;onere non solo di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva\u0026#187; (sentenza n. 23 del 2022). \u0026#200; necessario, in altri termini, che la motivazione addotta a supporto delle censure, per quanto sintetica, raggiunga quella \u0026#171;soglia minima di chiarezza e di completezza\u0026#187; (sentenza n. 64 del 2016), che consenta a questa Corte di esaminare il merito dell\u0026#8217;impugnativa proposta (tra le molte, sentenze n. 123 del 2022, n. 195 e n. 29 del 2021, n. 273 e n. 194 del 2020, n. 201 e n. 83 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, le questioni, pur formulate in termini sintetici, superano tale soglia minima di chiarezza e, quindi, consentono lo scrutinio del merito. Nelle argomentazioni del ricorrente risultano illustrate le ragioni del contrasto con il parametro costituzionale evocato, prospettando che dalla violazione del principio di annualit\u0026#224; del bilancio consegua anche l\u0026#8217;assenza di una copertura giuridicamente idonea al finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti dalla disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, \u0026#232; fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 14 del 2022, promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Come si \u0026#232; visto, l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 14 del 2022 riconosce la legittimit\u0026#224; di debiti assunti dalla stessa Regione in assenza della relativa registrazione nei documenti di bilancio, mentre l\u0026#8217;art. 2 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti da questo stesso riconoscimento su risorse dell\u0026#8217;esercizio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso statale assume il contrasto di entrambe le disposizioni impugnate con il principio contabile dell\u0026#8217;annualit\u0026#224; del bilancio e la conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che stabilisce la competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Vengono qui in rilievo i principi contabili stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011, evocati dal ricorrente quali parametri interposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il principio dell\u0026#8217;annualit\u0026#224; del bilancio \u0026#232; richiamato dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, l\u0026#224; dove stabilisce che \u0026#171;[l]e amministrazioni pubbliche di cui all\u0026#8217;art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell\u0026#8217;allegato 1\u0026#187;. A sua volta, il paragrafo 1 dell\u0026#8217;Allegato 1 (rubricato \u0026#171;Principi generali o postulati\u0026#187;) prevede che \u0026#171;[i] documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l\u0026#8217;anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl bilancio \u0026#232; quindi predisposto con cadenza annuale, secondo distinti periodi di gestione, che coincidono con l\u0026#8217;anno solare (dal 1\u0026#176; gennaio al 31 dicembre). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; A questo riguardo, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui i principi contabili contenuti nel citato d.lgs. n. 118 del 2011 costituiscono espressione della competenza esclusiva statale nella materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187; e gli enti territoriali sono tenuti ad attenersi scrupolosamente a essi, in quanto le regole poste a tutela della finanza pubblica sono indefettibili e inderogabili (tra le molte, sentenze n. 81 del 2023, n. 268 del 2022 e n. 184 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha inoltre affermato che l\u0026#8217;armonizzazione dei bilanci pubblici \u0026#232; finalizzata a rendere i documenti contabili delle amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili e \u0026#8211; dopo la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 119 della Costituzione), e la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ne ha sancito il passaggio dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato \u0026#8211; ha assunto gradualmente una sua fisionomia pi\u0026#249; ampia e rigorosa attraverso la legislazione ordinaria e in particolare, per quel che riguarda gli enti territoriali, per mezzo dei principi contabili espressi dal d.lgs. n. 118 del 2011 (sentenze n. 81 del 2023 e n. 184 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tempistica dettata dal legislatore statale per l\u0026#8217;approvazione dei documenti di bilancio, nel costituire elemento coessenziale per il conseguimento dell\u0026#8217;indicato obiettivo, \u0026#232; quindi sottratta alla possibilit\u0026#224; di interventi da parte del legislatore regionale. Ci\u0026#242; al fine di evitare una frammentazione del quadro regolatorio, che la competenza legislativa esclusiva assegnata allo Stato ha voluto superare allo scopo di assicurare un contestuale, e dunque efficace, monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, una legge regionale che intervenga ex post su un esercizio gi\u0026#224; chiuso compromette l\u0026#8217;attendibilit\u0026#224; dei valori contabili espressi nel rendiconto. Infatti, ci\u0026#242; si riflette sui valori presi a riferimento per la ricostruzione contabile degli esercizi successivi, ponendosi in contrasto con l\u0026#8217;inderogabile principio di continuit\u0026#224; tra gli esercizi finanziari, che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale (sentenze n. 268 del 2022 e n. 274 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI principi contabili invocati dal ricorrente nel presente giudizio rappresentano dunque norme interposte rispetto all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e la loro violazione da parte delle disposizioni regionali impugnate determina il contrasto con il parametro costituzionale evocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Proprio con riferimento ad analoghe leggi della stessa Regione Molise, questa Corte ha recentemente affermato che \u0026#171;[l]a legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve, ai sensi del comma 3 dell\u0026#8217;art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, contestualmente individuare nel bilancio \u0026#8220;le disponibilit\u0026#224; finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti\u0026#8221; a tale riconoscimento. Le risorse occorrenti, quindi, non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l\u0026#8217;esercizio in cui la spesa \u0026#232; introdotta\u0026#187; (sentenze n. 81 e n. 51 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlle regioni non \u0026#232; quindi consentito di intervenire sulle previsioni di un esercizio ormai concluso. Le disposizioni impugnate, approvate il 4 agosto 2022, anzich\u0026#233; reperire la copertura finanziaria del debito riconosciuto a valere sulle previsioni dell\u0026#8217;esercizio 2022 del bilancio di previsione, hanno invece imputato il debito all\u0026#8217;esercizio di bilancio 2021, cos\u0026#236; ponendosi in contrasto con i principi contabili sopra richiamati e dunque violando l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Deve escludersi, d\u0026#8217;altra parte, che nel caso in esame sia applicabile il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, enunciato al paragrafo 18 dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 e richiamato dalla difesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa specificit\u0026#224; del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, regolato dall\u0026#8217;art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, esige il rispetto dei principi contabili richiamati dal ricorrente, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;asserita prevalenza della sostanza sulla forma, invocata dalla difesa regionale, si risolverebbe nella sostanziale disapplicazione della disciplina statale che regola tale procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; In definitiva, le disposizioni impugnate hanno imputato un debito all\u0026#8217;esercizio di bilancio 2021, anzich\u0026#233; al 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo nell\u0026#8217;agosto 2022. Esse si pongono quindi in contrasto con l\u0026#8217;evocato parametro interposto, rappresentato dal principio contabile generale dell\u0026#8217;annualit\u0026#224; del bilancio, espresso nell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 1, in ragione del quale il bilancio \u0026#232; predisposto con cadenza annuale, secondo periodi di gestione coincidenti con l\u0026#8217;anno solare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difforme previsione delle disposizioni regionali impugnate realizza, pertanto, il denunciato contrasto con l\u0026#8217;evocato parametro costituzionale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; altres\u0026#236; fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 14 del 2022, promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, al riconoscimento del debito con legge regionale deve accompagnarsi la contestuale individuazione, da parte dello stesso Consiglio regionale, della copertura finanziaria del relativo onere nell\u0026#8217;esercizio di riferimento. Pertanto, \u0026#171;la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve apprestare la relativa copertura facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili\u0026#187; (sentenza n. 51 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo riguardo, va sottolineato l\u0026#8217;inscindibile collegamento funzionale fra il rispetto del principio di annualit\u0026#224; del bilancio e la legittimit\u0026#224; della copertura finanziaria del provvedimento legislativo regionale che dispone il riconoscimento del debito fuori bilancio. Tale connessione comporta la contestuale violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., non risultando ottemperate dal legislatore regionale le prescrizioni stabilite dall\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica), \u0026#171;puntualmente attuative del precetto costituzionale\u0026#187; (sentenze n. 48 del 2023 e n. 235 del 2020; nello stesso senso, sentenza n. 84 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, la legge reg. Molise n. 14 del 2022, nel riconoscere un debito fuori bilancio, non ne ha individuato la copertura finanziaria nell\u0026#8217;esercizio 2022, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo, comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Resta assorbita l\u0026#8217;ulteriore questione promossa in relazione alla seconda norma interposta evocata, ossia quella di cui all\u0026#8217;Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 9.1.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 14, recante \u0026#171;Riconoscimento della legittimit\u0026#224; dei debiti fuori bilancio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia S.p.A. nell\u0026#8217;anno 2020)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00278 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Molise - Previsto riconoscimento della legittimit\u0026#224; del debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valore complessivo di euro 21.517.387,21, derivante dai servizi per il trasporto pubblico locale [TPL] ferroviario resi da Trenitalia spa nell\u0027anno 2020 - Finanziamento dei medesimi debiti mediante utilizzo del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, con prelievo dal capitolo di bilancio ivi previsto.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45615","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Necessario rispetto, da parte degli enti territoriali, dei principi contabili definiti dalla legge statale, quali norme interposte, e delle correlate modalità e tempistiche - Necessità, nel procedimento di riconoscimento di un debito fuori bilancio, di reperire le risorse nel bilancio di previsione in vigore, e non in quello in cui si è formato il debito, secondo i principi dell\u0027annualità del bilancio e della copertura finanziaria, con esclusione della prevalenza della sostanza sulla forma (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della legge reg. Molise che individua, nel bilancio di previsione dell\u0027esercizio 2022 le risorse per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento di un debito fuori bilancio riferito al 2021). (Classif. 216003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a rendere i documenti contabili delle amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili e – dopo la legge n. 42 del 2009 e la legge cost. n. 1 del 2012, che ne ha sancito il passaggio dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato – ha assunto gradualmente una fisionomia più ampia e rigorosa attraverso la legislazione ordinaria, anche per mezzo dei principi contabili espressi dal d.lgs. n. 118 del 2011, che sono espressione della competenza esclusiva statale nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e rappresentano norme interposte rispetto all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. Gli enti territoriali sono tenuti ad attenervisi scrupolosamente, in quanto le regole poste a tutela della finanza pubblica sono indefettibili e inderogabili. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 81/2023 – mass. 45458; S. 268/2022 – mass. 45257; S. 184/2016 – mass. 38970\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa tempistica dettata dal legislatore statale per l’approvazione dei documenti di bilancio, elemento coessenziale della disciplina vigente in materia, è sottratta alla possibilità di interventi da parte del legislatore regionale, pena la frammentazione del quadro regolatorio (che la competenza legislativa esclusiva, assegnata allo Stato, mira a superare ai fini di un efficace monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica) e la compromissione dell’attendibilità dei valori contabili espressi nel rendiconto (in contrasto con l’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari, che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 268/2022 – mass. 42458; S. 274/2017 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e41122\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi del comma 3 dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, deve contestualmente individuare le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti a tale riconoscimento. Le risorse occorrenti devono essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio in cui la spesa è introdotta e alle regioni non è consentito intervenire sulle previsioni di un esercizio ormai concluso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 81/2023 – mass. 45457; S. 51/2023 – mass. 45434\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSussiste un inscindibile collegamento funzionale fra il rispetto del principio di annualità del bilancio, espresso al par. 1 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 (in ragione del quale il bilancio è predisposto con cadenza annuale, secondo periodi di gestione coincidenti con l’anno solare) e la legittimità della copertura finanziaria del provvedimento legislativo regionale che dispone il riconoscimento del debito fuori bilancio. La mancata individuazione, da parte del Consiglio regionale, della copertura finanziaria del relativo onere nell’esercizio di riferimento comporta anche la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009, puntualmente attuativa del precetto costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 84/2023 – mass. 45465; S. 48/2023 – mass. 45377; S. 235/2020 – mass. 42573\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa specificità del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, regolato dall’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, esige il sostanziale rispetto dei principi contabili dettati dal legislatore statale, per cui l’applicazione a tale procedimento del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, enunciato al par. 18 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, si risolverebbe nella sostanziale disapplicazione della disciplina statale che lo regola.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, Cost., quest’ultimo in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011, gli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 14 agosto del 2022. Le disposizioni impugnate dal Governo contrastano con il principio contabile, promanante dalla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, dell’annualità del bilancio e, contestualmente, della necessità di copertura finanziaria, prescritta dall’art. 19, comma 3, della legge n. 196 del 2009 in attuazione del precetto costituzionale, avendo il legislatore regionale imputato un debito riconosciuto nel 2022 all’esercizio di bilancio 2021, anziché a quello dell’esercizio in corso).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"04/08/2022","data_nir":"2022-08-04","numero":"14","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"04/08/2022","data_nir":"2022-08-04","numero":"14","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/06/2011","numero":"118","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44779","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 114/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|