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S., con ordinanza del 13 dicembre 2018, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 13 dicembre 2018 (reg. ord. n. 23 del 2020), il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 165, comma secondo, del codice penale, come modificato dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera b), della legge 11 giugno 2004, n. 145 (Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato), nella parte in cui subordina la possibilit\u0026#224; di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi gi\u0026#224; ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ci\u0026#242; non sia possibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente premette di procedere ai sensi dell\u0026#8217;art. 550 del codice di procedura penale nei confronti di M. S., imputato di essersi indebitamente appropriato della somma di euro 4.568 a lui consegnata perch\u0026#233; ne operasse il versamento all\u0026#8217;Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) per conto di S. Q., quale pagamento trimestrale dei contributi da questi dovuti come datore di lavoro di G. G.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;imputato, dopo aver inizialmente manifestato l\u0026#8217;intenzione di richiedere l\u0026#8217;ammissione alla messa alla prova, ha successivamente abbandonato tale intendimento in ragione della difficolt\u0026#224; di trovare un accordo con la parte offesa, tenuto conto delle sue esigue disponibilit\u0026#224; economiche e della conseguente impossibilit\u0026#224; di risarcire il danno, sia pure in forma rateale, entro il termine massimo di sospendibilit\u0026#224; del processo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;imputato ha quindi presentato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen., in termini ritenuti congrui dal rimettente, subordinatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, ad ostare all\u0026#8217;accoglimento della richiesta sarebbe tuttavia il disposto del censurato art. 165, comma secondo, cod. pen., secondo il quale \u0026#171;[l]a sospensione condizionale della pena, quando \u0026#232; concessa a persona che ne ha gi\u0026#224; usufruito, deve essere subordinata all\u0026#8217;adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;imputato risulta infatti aver goduto in precedenza del beneficio della sospensione condizionale, in relazione a una sentenza di condanna i cui effetti penali perdurano al momento del giudizio, non essendo medio tempore intervenuta la riabilitazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, alla luce di ci\u0026#242;, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione ritiene che il beneficio della sospensione condizionale potrebbe essere concesso a chi, come l\u0026#8217;imputato nel giudizio a quo, ne ha gi\u0026#224; usufruito, \u0026#171;solo subordinandolo all\u0026#8217;adempimento dell\u0026#8217;obbligo delle restituzioni o del risarcimento\u0026#187; e senza che si possa dare rilievo alle ragioni per cui un tale obbligo non possa essere adempiuto, tenuto conto che l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 145 del 2004 ha eliminato dalla disposizione censurata l\u0026#8217;inciso per cui l\u0026#8217;obbligo al quale \u0026#232; subordinata la concessione del beneficio deve essere sempre imposto \u0026#171;salvo che ci\u0026#242; sia impossibile\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del rimettente, con tale sopravvenienza normativa il legislatore avrebbe manifestato la volont\u0026#224; di escludere la possibilit\u0026#224; di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, per la seconda volta, a \u0026#171;chi non sia in grado, anche senza sua colpa e oltre la sua volont\u0026#224;, di risarcire il danno o di assolvere all\u0026#8217;obbligo di procedere alle restituzioni\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ci\u0026#242; porrebbe la norma in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; essa introdurrebbe una presunzione assoluta di immeritevolezza del beneficio della sospensione condizionale ove non accompagnato dalla condotta tipizzata del risarcimento del danno, con l\u0026#8217;effetto di determinare una disparit\u0026#224; di trattamento, \u0026#171;essendo possibile immaginare forme diverse di comportamento, ben maggiormente significative di ravvedimento (si pensi ad es. alla scelta di dedicare la propria vita all\u0026#8217;assistenza [a]i bisognosi, o[d] alle vittime dei reati, o all\u0026#8217;educazione dei giovani per recuperarli dalla devianza, ecc.) che invece vengono irragionevolmente escluse dal novero dei fatti e comportamenti valutabili dal giudice al fine delle sue valutazioni circa la regolarit\u0026#224; del futuro comportamento del reo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il medesimo parametro costituzionale sarebbe altres\u0026#236; violato per il fatto che la norma censurata determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra gli imputati, in quanto, in tal modo, l\u0026#8217;accesso al beneficio in questione finirebbe col dipendere, in casi come quello di cui al giudizio a quo, dalle loro condizioni economiche (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 49 del 1975);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, la ritenuta irrilevanza della difficolt\u0026#224; del condannato ad adempiere all\u0026#8217;obbligo risarcitorio o restitutorio, secondo il significato attribuito dal rimettente all\u0026#8217;art. 165, comma secondo, cod. pen., conduce quest\u0026#8217;ultimo a ritenere conseguentemente irrilevante anche l\u0026#8217;accertamento in ordine alle effettive capacit\u0026#224; economiche dell\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto depositato il 16 marzo 2020, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la questione sarebbe innanzi tutto inammissibile, non avendo il rimettente dato conto del fatto che la persona offesa o, comunque, il danneggiato si siano costituiti parte civile nel giudizio principale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l\u0026#8217;obbligo risarcitorio e quello restitutorio costituirebbero la conseguenza che discende dal danno civile e non dal danno di natura pubblicistica scaturente dalla violazione della norma penale, con la conseguenza che l\u0026#8217;imposizione di essi non potrebbe prescindere dall\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione civile (\u0026#232; richiamata, tra le altre, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 18 dicembre 2013-29 gennaio 2014, n. 3958);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la mancanza di indicazioni, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, in ordine alla costituzione delle parti civili impedirebbe pertanto di verificare che il risarcimento o l\u0026#8217;obbligo di restituzioni siano effettivamente richiedibili al condannato, rendendo cos\u0026#236; irrilevante la questione per come formulata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione dovrebbe comunque ritenersi infondata perch\u0026#233; il giudice rimettente, facendo esclusivo riferimento all\u0026#8217;obbligo costituito dal risarcimento del danno, non avrebbe tenuto conto del fatto che il secondo comma dell\u0026#8217;art. 165 cod. pen., rinviando agli obblighi previsti dal primo comma dello stesso articolo, include tra quelli che debbono essere imposti a chi abbia gi\u0026#224; beneficiato della sospensione condizionale anche quello della prestazione di attivit\u0026#224; non retribuita in favore della collettivit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ogni caso, la questione sarebbe infondata alla luce di quanto questa Corte ha affermato, sebbene in relazione ad una fattispecie diversa da quella oggetto di giudizio, nella sentenza n. 95 del 2015, e cio\u0026#232; che una norma processuale che imponga oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini \u0026#232; illegittima \u0026#171;esclusivamente in due ipotesi: da un lato, quando ne risulti compromesso l\u0026#8217;esercizio di un diritto che la Costituzione garantisce a tutti paritariamente [\u0026#8230;]; dall\u0026#8217;altro, quando gli oneri imposti non risultino giustificati da ragioni connesse a circostanze obiettive, cos\u0026#236; da determinare irragionevoli situazioni di vantaggio o svantaggio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, rispetto alla norma censurata, non ricorrerebbe ad avviso dell\u0026#8217;interveniente n\u0026#233; la prima, n\u0026#233; la seconda condizione: sia perch\u0026#233; l\u0026#8217;onere patrimoniale imposto al condannato a pena condizionalmente sospesa che ne abbia gi\u0026#224; usufruito \u0026#232; reso non necessario dalla possibilit\u0026#224; di imporgli forme diverse di riparazione del danno criminale, sia perch\u0026#233; \u0026#232; evidente l\u0026#8217;interesse pubblico all\u0026#8217;eliminazione delle conseguenze dannose del reato, anche per il suo valore sintomatico del processo di ravvedimento del reo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 165, comma secondo, del codice penale, nella parte in cui subordina la possibilit\u0026#224; di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi gi\u0026#224; ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ci\u0026#242; non sia possibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, la norma censurata, per il fatto di prevedere che l\u0026#8217;unica condotta riparatoria imponibile al condannato a pena condizionalmente sospesa che abbia gi\u0026#224; usufruito di tale beneficio in passato consista nel risarcimento del danno o nell\u0026#8217;obbligo delle restituzioni, determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento, sia perch\u0026#233; escluderebbe dal novero delle misure imponibili condotte non economicamente onerose ma espressive di una medesima esigenza di ravvedimento, sia perch\u0026#233; gli imputati subirebbero in tal modo un trattamento processuale diverso a seconda del loro censo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione \u0026#232; manifestamente inammissibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il censurato art. 165, comma secondo, cod. pen., nel testo modificato dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera b), della legge 11 giugno 2004, n. 145 (Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato), prevede che \u0026#171;[l]a sospensione condizionale della pena, quando \u0026#232; concessa a persona che ne ha gi\u0026#224; usufruito, deve essere subordinata all\u0026#8217;adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il comma  primo dell\u0026#8217;art. 165, anch\u0026#8217;esso modificato dalla legge n. 145 del 2004 (art. 2, comma 1, lettera a) dispone che \u0026#171;[l]a sospensione condizionale della pena pu\u0026#242; essere subordinata all\u0026#8217;adempimento dell\u0026#8217;obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull\u0026#8217;ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; pu\u0026#242; altres\u0026#236; essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all\u0026#8217;eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivit\u0026#224; non retribuita a favore della collettivit\u0026#224; per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalit\u0026#224; indicate dal giudice nella sentenza di condanna\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2004, dall\u0026#8217;originario testo del comma secondo dell\u0026#8217;art. 165 cod. pen., \u0026#232; stato eliminato l\u0026#8217;inciso per cui l\u0026#8217;imposizione di uno degli obblighi di cui all\u0026#8217;art. 165, comma primo, cod. pen. al condannato a pena condizionalmente sospesa, che abbia gi\u0026#224; usufruito del beneficio in passato, \u0026#232; obbligatoria \u0026#171;salvo che ci\u0026#242; sia impossibile\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;eliminazione di tale riserva valutativa per il giudice non pu\u0026#242; che essere funzionalmente e sistematicamente correlata alla modifica contemporaneamente disposta dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 145 del 2004, che, come visto, ha introdotto all\u0026#8217;art. 165, comma primo, cod. pen., accanto a quelle gi\u0026#224; previste, la condotta riparatoria consistente nella \u0026#171;prestazione di attivit\u0026#224; non retribuita a favore della collettivit\u0026#224; per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche pertanto, alla luce di tali modifiche normative, al giudice che si trovi a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia gi\u0026#224; usufruito residua sempre la facolt\u0026#224; di imporre al condannato, ove per le pi\u0026#249; diverse ragioni non possa porre a suo carico l\u0026#8217;obbligo al risarcimento del danno o alle restituzioni e sempre che il condannato stesso non si opponga, la prestazione di attivit\u0026#224; non retribuita in favore della collettivit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, peraltro, l\u0026#8217;esercizio di tale facolt\u0026#224; per il giudice appare reso ulteriormente agevole dall\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice di legittimit\u0026#224;, secondo il quale la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte di chi ne abbia gi\u0026#224; usufruito, tanto pi\u0026#249; se (come nel caso che ha dato origine al presente giudizio) formulata nel procedimento di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 del codice di procedura penale, implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all\u0026#8217;adempimento di uno degli obblighi di cui all\u0026#8217;art. 165, comma primo, cod. pen., ivi compresa la prestazione di attivit\u0026#224; non retribuita in favore della collettivit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze 24 aprile-7 maggio 2018, n. 19882 e  20 febbraio-14 aprile 2020, n. 12079);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, alla luce di ci\u0026#242;, per il fatto di non aver considerato la possibilit\u0026#224; di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, a chi ne abbia gi\u0026#224; usufruito in passato, all\u0026#8217;obbligo consistente nella prestazione di attivit\u0026#224; non retribuita in favore della collettivit\u0026#224;, il giudice rimettente muove da un presupposto interpretativo palesemente erroneo, che, in ragione dell\u0026#8217;incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, pregiudica alla radice l\u0026#8217;iter logico che lo conduce a ritenere la questione non manifestamente infondata, determinandone cos\u0026#236; la manifesta inammissibilit\u0026#224; (tra le molte, ordinanze n. 42 del 2020, n. 59 del 2019, n. 202 del 2018, n. 88 e n. 79 del 2017);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche restano assorbiti gli ulteriori profili di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 165, comma secondo, del codice penale, come modificato dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera b), della legge 11 giugno 2004, n. 145 (Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Obblighi del condannato - Previsione che la sospensione condizionale della pena, quando \u0026#232; concessa a persona che ne ha gi\u0026#224; usufruito, debba essere subordinata all\u0027adempimento dell\u0027obbligo delle restituzioni o al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ci\u0026#242; non sia possibile.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43122","titoletto":"Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Concessione a persona che ne abbia già usufruito - Possibilità subordinata all\u0027adempimento dell\u0027obbligo del risarcimento del danno o delle restituzioni - Denunciata disparità di trattamento - Incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.","testo":"È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all\u0027art. 3 Cost. - dell\u0027art. 165, comma secondo, cod. pen., come modificato dall\u0027art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 145 del 2004, nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile. Il rimettente muove da un presupposto interpretativo palesemente erroneo che pregiudica alla radice l\u0027iter logico posto a base della valutazione di non manifesta infondatezza, in quanto non ha considerato la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività - come previsto dal primo comma dell\u0027art. 165 cod. pen., anch\u0027esso modificato dalla novella del 2004 - tenuto conto anche dell\u0027orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta del beneficio da parte di chi ne abbia già usufruito, tanto più se formulata, come nella specie, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all\u0027adempimento di uno degli obblighi di cui all\u0027art. 165, comma primo, cod. pen. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: ordinanze n. 42 del 2020, n. 59 del 2019, n. 202 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 79 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43123","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"165","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/06/2004","data_nir":"2004-06-11","numero":"145","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-06-11;145~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43123","titoletto":"Thema decidendum - Questione dichiarata manifestamente inammissibile per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - Assorbimento degli ulteriori profili di inammissibilità.","testo":"Dichiarata la manifesta inammissibilità, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell\u0027art. 165, comma secondo, cod. pen., come modificato dall\u0027art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 145 del 2004, restano assorbiti gli ulteriori profili di inammissibilità.","numero_massima_precedente":"43122","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"165","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/06/2004","data_nir":"2004-06-11","numero":"145","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-06-11;145~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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