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dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR) – Previsione che il CIR è attribuito all\u0027operatore turistico a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma telematica ed è propedeutico all\u0027ottenimento del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all\u0027art. 13-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge n. 145 del 2023 – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione da parte del legislatore regionale di una condizione quale la previa acquisizione del CIR per accedere all’assegnazione del CIN – Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede la sola acquisizione del CIN come titolo abilitativo – Eccedenza dalle competenze legislative regionali –\u0026nbsp;Aggravamento del procedimento per i potenziali operatori di settore – Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Disparità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore insistenti sul restante territorio nazionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), sostitutivo dell’art. 10-ter della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e); decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 13-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull\u0027attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) – Disposizioni in materia di mutamento della destinazione d\u0027uso degli immobili – Previsione che i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, con o senza opere, sono ammessi, fermo restando le disposizioni di cui al comma 1-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e dell’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 380 del 2001 – Previsione che\u0026nbsp;i mutamenti di destinazione d\u0027uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 380 del 2001 –\u0026nbsp;Ricorso del Governo – Denunciata previsione che i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, con o senza opere, debbano essere sempre realizzati mediante permesso di costruire o SCIA alternativa – Contrasto con le misure di agevolazione introdotte dal decreto-legge n. 69 del 2024 che ha modificato l’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 380 del 2001 –\u0026nbsp;Violazione dei principi fondamentali statali in materia del governo del territorio – Eccedenza dai limiti della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni di settore.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 11, comma 1, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), modificative, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell’art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 48.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull\u0027attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) – Previsione che, fatte salve le limitazioni di cui al comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 48 del 2017, le disposizioni di cui ai commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che siano già approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del\u0026nbsp;decreto-legge n. 69 del\u0026nbsp;2024 e che siano con dette norme in contrasto – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di “limitazioni” incidenti sulla portata dell’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 380 del 2001 che in relazione alle ipotesi semplificate di mutamento di destinazione d’uso fissa standard comuni sull’intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra le esigenze del singolo afferenti al diritto di proprietà e gli interessi pubblici connessi al governo del territorio – Violazione dei principi fondamentali statali in materia del governo del territorio – Eccedenza dai limiti della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni di settore.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), introduttiva del comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e all’art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 48.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnergia –\u0026nbsp;Concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2025 (Disciplina regionale dell\u0027utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) – Procedimento per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione – Previsione che per\u0026nbsp;le istanze di concessione relative a grandi e piccole derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico\u0026nbsp;l\u0027Autorità di bacino distrettuale dell\u0027Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante, da comunicare dall\u0027Autorità alla struttura competente entro un determinato termine perentorio – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento che prescrive il parere vincolante dell’Autorità di bacino per tutte le derivazioni d’acque pubbliche, senza distinzioni tra grandi e piccole derivazioni e senza eccezioni per gli usi idroelettrici – Violazione di un principio fondamentale statale in materia di tutela ambientale e idrogeologica – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente –\u0026nbsp;Diversità di trattamento tra derivazioni a uso idroelettrico e altri usi idrici – Violazione del principio di ragionevolezza – Contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 14, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), modificativo del comma 10 dell’art. 11 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 12.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnergia – Concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2025 (Disciplina regionale dell\u0027utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) – Durata della concessione di derivazione – Previsione che la concessione ha durata quindicennale – Ricorso del Governo – Denunciata previsione della durata fissa di quindici anni per le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale – Eliminazione di ogni valutazione discrezionale da parte dell’autorità concedente\u0026nbsp;per un periodo temporale inferiore – Alterazione del bilanciamento tra esigenze di sfruttamento economico e tutela ambientale – Deroga \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e ai livelli di tutela ambientale – Contrasto con la normativa statale di riferimento – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 14, comma 1, lettera \u003cem\u003ek\u003c/em\u003e), modificativo del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 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regime di concessione e della rilevazione dei\n dati sul movimento turistico a fini statistici) - Istituzione della\n Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni\n turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale\n (CIR) - Previsione che il CIR e\u0027 attribuito all\u0027operatore turistico\n a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita\n piattaforma telematica ed e\u0027 propedeutico all\u0027ottenimento del\n Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all\u0027art. 13-ter del\n decreto-legge n. 145 del 2023. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione\n Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in\n materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull\u0027attivita\u0027\n edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) -\n Disposizioni in materia di mutamento della destinazione d\u0027uso degli\n immobili - Previsione che i mutamenti di destinazione d\u0027uso\n rilevanti, con o senza opere, sono ammessi, fermo restando le\n disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell\u0027art. 23-ter del\n d.P.R. n. 380 del 2001 - Previsione che i mutamenti di destinazione\n d\u0027uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa\n categoria funzionale, sono ammessi, fermo restando le disposizioni\n di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell\u0027art. 23-ter del d.P.R.\n n. 380 del 2001. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione\n Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in\n materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull\u0027attivita\u0027\n edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) -\n Previsione che, fatte salve le limitazioni di cui al comma 5\n dell\u0027art. 4 della legge regionale n. 48 del 2017, le disposizioni\n di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell\u0027art. 23-ter del d.P.R.\n n. 380 del 2001, ovvero delle norme regionali che ne danno\n attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti\n urbanistici generali che siano gia\u0027 approvati ed efficaci alla data\n di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2024 e che siano\n con dette norme in contrasto. \nEnergia - Concessioni di derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico -\n Norme della Regione Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 7\n del 2025 (Disciplina regionale dell\u0027utilizzo delle acque\n superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) - Procedimento\n per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione - Previsione\n che per le istanze di concessione relative a grandi e piccole\n derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico, l\u0027Autorita\u0027 di\n bacino distrettuale dell\u0027Appennino Meridionale rilascia un parere\n vincolante, da comunicare dall\u0027Autorita\u0027 alla struttura competente\n entro un determinato termine perentorio. \nEnergia - Concessioni di derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico -\n Norme della Regione Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 7\n del 2025 (Disciplina regionale dell\u0027utilizzo delle acque\n superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) - Durata della\n concessione di derivazione - Previsione che la concessione ha\n durata quindicennale. \n- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15 (XI legislatura\n - 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai\n sensi dell\u0027articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto\n legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto\n legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse), artt.\n 5, comma 1, lettera b); 11, comma 1, lettere b), c) e d); e 14,\n comma 1, lettere g) e k). \n\n\n(GU n. 1 del 07-01-2026)\n\n \n ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE \n \n Ricorso ex articolo 127 Cost. nell\u0027interesse del Presidente del\nConsiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege\ndall\u0027Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587),\npresso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e domiciliato\n(numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei confronti de la Regione\nPuglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore\nper la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale delle seguenti\ndisposizioni: \n articolo 5, comma 1, lett. b); \n articolo 11, comma 1, lett. b), c) e d); \n articolo 14, comma 1, lett. g) e k); \ndella L.R. Puglia 29 settembre 2025, n. 15, rubricata «XI legislatura\n- 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai\nsensi dell\u0027articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo\n23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10\nagosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse», pubblicata sul B.U.R.\nPuglia n. 6 straord. del 30 settembre 2025 in virtu\u0027 della\ndeliberazione del Consiglio dei ministri in data 20 novembre 2025. \n \n Premessa \n \n La Regione Puglia ha emanato la legge regionale in epigrafe\nindicata, alcune delle cui disposizioni, di seguito dettagliate,\nmanifestano profili di illegittimita\u0027 costituzionale. \n Per quanto qui interessa, l\u0027articolo 5, rubricato «Modifiche alla\nl.r. 49/2017», al comma 1, lett. b), prevede quanto segue: \n «1. Alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina\ndella comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture\nturistiche ricettive nonche\u0027 delle attivita\u0027 turistiche ricettive ad\nuso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei\ndati sul movimento turistico a fini statistici), sono apportate le\nseguenti modifiche: (...) \n b) l\u0027articolo 10-ter e\u0027 sostituito dal seguente: \n\"Art. 10-ter \n1. Al fine della conoscenza dell\u0027offerta turistica regionale e\u0027\nistituita la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle\nlocazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo\nregionale (CIR) di cui all\u0027articolo 13-ter del decreto-legge 18\nottobre 2023, n. 145 convertito in legge con modificazioni dalla\nlegge 15 dicembre 2023, n. 191 (Conversione in legge, con\nmodificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure\nurgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti\nterritoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili)). \n2. Il CIR e\u0027 attribuito all\u0027operatore turistico a seguito di\nregistrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma\ntelematica ed e\u0027 propedeutico all\u0027ottenimento del Codice\nidentificativo nazionale (CIN) di cui all\u0027articolo 13-ter del\ndecreto-legge n. 145/2023. \n3. La Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle\nlocazioni turistiche opera in regime di interoperabilita\u0027 con la\nBanca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili\ndestinati a locazione breve o per finalita\u0027 turistiche (BDSR),\nsecondo le disposizioni applicative definite dal decreto del Ministro\ndel turismo 6 giugno 2024, n. 16726. \n4. Con provvedimento della struttura regionale competente in materia\ndi turismo sono definite le modalita\u0027 attuative e di gestione della\nBanca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni\nturistiche.\"». \n L\u0027articolo 11, rubricato «Modifiche e integrazioni alla l.r.\n48/2017», al comma 1, lett. b), c) e d), prevede quanto segue: \n «1. All\u0027articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n.\n48 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli\nsull\u0027attivita\u0027 edilizia e mutamenti della destinazione degli\nimmobili), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: (...) \n b) al comma 3, le parole: «I mutamenti di destinazione\nd\u0027uso» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando le\ndisposizioni di cui al comma 1-quinquies dell\u0027articolo 23-ter del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i mutamenti di\ndestinazione d\u0027uso»; \n c) al comma 4, le parole «I mutamenti di destinazione\nd\u0027uso» sono sostituite dalle seguenti: \n«Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter,\n1-quater dell\u0027articolo 23-ter del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 380/2001, i mutamenti di destinazione d\u0027uso»; \n d) dopo il comma 5, e\u0027 aggiunto il seguente comma: «5-bis.\nFatte salve le limitazioni di cui al comma 5, le disposizioni di cui\nai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell\u0027articolo 23-ter del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero delle norme regionali\nche ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli\nstrumenti urbanistici generali che siano gia\u0027 approvati ed efficaci\nalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2024, n.\n69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e\nurbanistica) e che siano con dette norme in contrasto»». Infine,\nl\u0027articolo 14, rubricato «Modifiche e integrazioni alla l.r. 7/2025»,\nprevede, al comma 1, lett. g) e k), quanto segue: \n«1. Alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Disciplina regionale\ndell\u0027utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni\ndiverse) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: (...)\ng) al comma 10 dell\u0027articolo 11, dopo le parole: «relative a piccole\nderivazioni», sono aggiunte le seguenti: «ad usi diversi da quello\nidroelettrico» e, dopo le parole: «relative a grandi derivazioni»,\nsono aggiunte le seguenti: «ad usi diversi da quello idroelettrico»;\n(...) k) al comma 1 dell\u0027articolo 21, la parola: «massima» e\u0027\nsoppressa.». \n 4. Le trascritte disposizioni legislative regionali\npresentano per l\u0027appunto diversi profili di incostituzionalita\u0027. \n Il Consiglio dei ministri ha pertanto ritenuto di doverle\nimpugnare, ed a tanto in effetti si provvede mediante il presente\nricorso. \n1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 5, comma 1, lett. b),\ndella L.R. Puglia n. 15/2025, per contrasto con l\u0027articolo 117,\nsecondo comma, lett. e), Cost., e dell\u0027articolo 13-ter del\ndecreto-legge n. 145/2023 (convertito con legge n. 191/2023), quale\nnorma statale interposta \n 1.1 L\u0027articolo 5, comma 1, lett. b), della legge regionale in\nquestione ha modificato, tra l\u0027altro, l\u0027articolo 10-ter, comma 2,\ndella L.R. Puglia n. 49/2017 (recante «Disciplina della comunicazione\ndei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonche\u0027\ndelle attivita\u0027 turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in\nregime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento\nturistico a fini statistici»), prevedendo l\u0027istituzione, nel settore\ndell\u0027offerta turistica regionale, di un codice identificativo\nregionale (CIR), il quale «e\u0027 attribuito all\u0027operatore turistico a\nseguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita\npiattaforma telematica ed e\u0027 propedeutico all\u0027ottenimento del codice\nidentificativo nazionale (CIN) di cui all\u0027articolo 13-ter del\ndecreto-legge n. 145/2023». \n Occorre ricordare che il CIN e stato introdotto dall\u0027articolo\n13-ter del decreto-legge n. 145/2023 (convertito con legge n.\n191/2023), nell\u0027esercizio delle competenze legislative statali\nesclusive di cui all\u0027articolo 117, comma 2, lett. e) e r), Cost.,\nrientrando tale disciplina nella materia della tutela della\nconcorrenza (in quanto volta a garantire condizioni uniformi di\naccesso e di esercizio dell\u0027attivita\u0027 ricettiva sull\u0027intero\nterritorio nazionale) e del coordinamento informativo, statistico e\ninformatico dei dati delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, la\nratio sottesa all\u0027adozione del CIN si collega anche ad esigenze di\nordine pubblico, sicurezza e contrasto delle forme irregolari di\nospitalita\u0027, ambiti che richiedono una regolazione omogenea a livello\nstatale. \n L\u0027attribuzione del CIN (codice identificativo nazionale) viene\ncosi\u0027 ad essere subordinata, nella Regione Puglia, alla previa\nacquisizione del CIR, da ottenere a seguito di istanza trasmessa\nmediante procedura informatizzata su un\u0027apposita piattaforma\nregionale: cio\u0027 che risulta, con ogni evidenza, non conforme al\nquadro normativo nazionale innanzi descritto. \n 1.2 L\u0027introduzione, da parte della Regione Puglia, di una\ncondizione, quale la previa acquisizione del CIR, per accedere\nall\u0027assegnazione del CIN, eccede all\u0027evidenza le competenze\nlegislative dell\u0027ente territoriale, con il rischio di vanificare\nl\u0027uniformita\u0027 della disciplina nazionale di identificazione degli\noperatori del comparto ricettivo, aggravando il procedimento per i\npotenziali operatori del settore, e limando altresi\u0027 inopinatamente\nspazi di concorrenzialita\u0027. \n Per tali profili, la norma regionale in esame, viola la\ncompetenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza\n[articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.], nella parte in cui,\nintroducendo un onere aggiuntivo agli operatori del settore, ed\nespressamente «propedeutico» all\u0027acquisizione del CIN «statale»,\nlimita, di fatto, ai potenziali entranti la possibilita\u0027 di competere\nrispettando la sola norma statale interposta (il richiamato articolo\n13-ter del decreto-legge n. 145/2023), che prevede la sola\nacquisizione del CIN come titolo abilitativo, in condizione di palese\ndisparita\u0027 di trattamento rispetto ad altri operatori del settore\ninsistenti sul restante territorio nazionale. \n2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 11, lett. b) e c),\ndella L.R. Puglia n. 15/2025, per violazione dell\u0027articolo 117, terzo\ncomma, Cost., in tema di governo del territorio, in relazione\nall\u0027articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n.\n380/2001 (quale norma statale interposta), e dell\u0027articolo 117,\nsecondo comma, lett. m), Cost. \n 2.1 L\u0027articolo 11, lett. b), della L.R. Puglia n. 15/2025, ha\nmodificato l\u0027articolo 4 della L.R. Puglia n. 48/2017, che ora prevede\nquanto segue (commi 3 e 4, con evidenza delle modifiche apportate): \n «3. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 1-quinquies\ndell\u0027articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n.\n380/2001, i mutamenti di destinazione d\u0027uso rilevanti di cui al comma\n1, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di costruire\no mediante segnalazione certificata di inizio attivita\u0027 in\nalternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia\ndell\u0027intervento edilizio al quale e\u0027 connesso il mutamento della\ndestinazione d\u0027uso. Gli interventi che prevedono una diversa\ndestinazione d\u0027uso tra quelle riconducibili alla medesima categoria\nfunzionale sono realizzati mediante segnalazione certificata di\ninizio attivita\u0027. \n 4. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter,\n1-quater dell\u0027articolo 23-ter del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 380/2001, i mutamenti di destinazione d\u0027uso, anche\nquelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria\nfunzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi\nprevisti dagli strumenti urbanistici comunali». \n In altri termini, la novella legislativa regionale ha inteso\nprevedere che i mutamenti di destinazione d\u0027uso rilevanti, con o\nsenza opere, debbano sempre essere realizzati mediante permesso di\ncostruire o SCIA alternativa. \n Detta previsione si pone in disarmonia con le misure di\nagevolazione introdotte dal decreto-legge n. 69/2024, il quale ha\nsignificativamente modificato l\u0027articolo 23-ter del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001#1 L\u0027articolo 23-ter del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nel testo\nvigente all\u0027attualita\u0027, prevede quanto segue: «1. Ai fini del\npresente articolo, il mutamento della destinazione d\u0027uso di un\nimmobile o di una singola unita\u0027 immobiliare si considera senza opere\nse non comporta l\u0027esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da\neseguire sono riconducibili agli interventi di cui all\u0027articolo 6.\nSalva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce\nmutamento rilevante della destinazione d\u0027uso ogni forma di utilizzo\ndell\u0027immobile o della singola unita\u0027 immobiliare diversa, da quella\noriginaria, ancorche\u0027 non accompagnata dall\u0027esecuzione di opere\nedilizie, purche\u0027 tale da comportare l\u0027assegnazione dell\u0027immobile o\ndell\u0027unita\u0027 immobiliare considerati ad una diversa categoria\nfunzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis)\nturistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d)\nrurale. 1-bis. Il mutamento della destinazione d\u0027uso della singola\nunita\u0027 immobiliare all\u0027interno della stessa categoria funzionale e\u0027\nsempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma\nrestando la possibilita\u0027 per gli strumenti urbanistici comunali di\nfissare specifiche condizioni. 1-ter. Sono, altresi\u0027, sempre ammessi\nil mutamento di destinazione d\u0027uso tra le categorie funzionali di cui\nal comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unita\u0027\nimmobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di\ncui all\u0027articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2\naprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite\ndalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di\ncui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando\nla possibilita\u0027 per gli strumenti urbanistici comunali di fissare\nspecifiche condizioni. 1-quater. Per le singole unita\u0027 immobiliari,\nil mutamento di destinazione d\u0027uso di cui al comma 1-ter e\u0027 sempre\nconsentito, ferma restando la possibilita\u0027 per gli strumenti\nurbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la\nfinalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell\u0027unita\u0027\nimmobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unita\u0027\nimmobiliari presenti nell\u0027immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter,\nil mutamento di destinazione d\u0027uso non e\u0027 assoggettato all\u0027obbligo di\nreperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale\nprevisto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,\nn. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, ne\u0027 al vincolo\ndella dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge\n17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito\ndalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del\ncontributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per\nle unita\u0027 immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate\nil cambio di destinazione d\u0027uso e\u0027 disciplinato dalla legislazione\nregionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici\ncomunali possono individuare specifiche zone nelle quali le\ndisposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle\nunita\u0027 immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.\n1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di\ndestinazione d\u0027uso e\u0027 soggetto al rilascio dei seguenti titoli :a)\nnei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione\ncertificata di inizio attivita\u0027 di cui all\u0027articolo 19 della legge 7\nagosto 1990, n. 241; b) nei restanti casi, il titolo richiesto per\nl\u0027esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione\nd\u0027uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati\ndall\u0027esecuzione di opere riconducibili all\u0027articolo 6-bis, si procede\nai sensi della lettera a). 2. La destinazione d\u0027uso dell\u0027immobile o\ndell\u0027unita\u0027 immobiliare e\u0027 quella stabilita dalla documentazione di\ncui all\u0027articolo 9-bis, comma 1-bis. 3. Le regioni adeguano la\npropria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che\ntrovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la\npossibilita\u0027 per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori\ndi semplificazione. Salva diversa previsione da parte delle leggi\nregionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della\ndestinazione d\u0027uso di un intero immobile all\u0027interno della stessa\ncategoria funzionale e\u0027 consentito subordinatamente al rilascio dei\ntitoli di cui al comma 1-quinquies»., di seguito anche solo «TUE»\n(Testo Unico Edilizia) il quale pone oggi disposizioni che\ncostituiscono principi fondamentali della materia «governo del\nterritorio» e si configurano quale livello essenziale delle\nprestazioni nel relativo settore. \n 2.2 In particolare, in base alla normativa statale di\nriferimento, occorre distinguere tra: \n il «mutamento di destinazione d\u0027uso rilevante», ossia ogni\nforma di utilizzo dell\u0027immobile o della singola unita\u0027 immobiliare\ndiversa da quella originaria, anche in assenza di opere edilizie,\npurche\u0027 tale da comportare l\u0027assegnazione dell\u0027immobile ad una\ndiversa categoria funzionale rispetto a quelle residenziale,\nturistico-ricettiva, commerciale, rurale, ecc. [comma 1, lettere a),\na-bis), b) e c), di cui all\u0027articolo 23-ter del TUE]; \ne il «mutamento di destinazione d\u0027uso semplificato» ossia: \n il mutamento d\u0027uso di una singola unita\u0027 immobiliare\nall\u0027interno della stessa categoria funzionale (comma 1-bis\ndell\u0027articolo 23-ter del TUE); \n il mutamento d\u0027uso tra le categorie funzionali di cui al\ncomma 1, lettere a), a-bis), b) e c), dell\u0027articolo 23-ter del TUE,\nrispettivamente residenziale, turistico-ricettiva, commerciale,\nrurale, ove riferita ad una singola unita\u0027 immobiliare ubicata in\nimmobili ricompresi in alcune zone territoriali omogenee [quelle\nindicate dalle lettere A), B) e C) di cui all\u0027articolo 2 del D.M.\nLavori Pubblici n. 1444/1968], in base al comma 1-ter dell\u0027articolo\n23-ter del TUE]. \n Per quanto attiene agli aspetti procedurali, la norma di cui al\ncomma 1-quinquies dell\u0027articolo 23-ter del TUE stabilisce che, ferma\nrestando l\u0027eventuale disciplina piu\u0027 favorevole prevista da leggi\nregionali: \n a) i cambi di destinazione d\u0027uso urbanisticamente rilevanti\ndi un immobile o di una singola unita\u0027 immobiliare «senza opere\nedilizie» (nel senso sopra specificato), ovvero i cambi di\ndestinazione che richiedono l\u0027esecuzione di opere per le quali e\nprevista la presentazione di una CILA ai sensi dell\u0027articolo 6-bis,\nsono consentiti previa presentazione al comune di una SCIA ai sensi\ndell\u0027articolo 19 della legge n. 241/1990; \n b) nei restanti casi (modifiche strutturali), la modifica di\ndestinazione d\u0027uso e assoggettata al medesimo titolo richiesto per\nl\u0027esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione\nd\u0027uso. \n La norma statale precisa poi che, per le singole unita\u0027\nimmobiliari, il mutamento di destinazione d\u0027uso e sempre consentito\nqualora la modifica della forma di utilizzo dell\u0027unita\u0027 immobiliare\nsia conforme a quella prevalente nelle altre unita\u0027 immobiliari\npresenti nell\u0027immobile, ma subordinatamente al rilascio dei titoli di\ncui al surrichiamato comma 1-quinquies. \n L\u0027ultimo comma 3 dell\u0027articolo 23-ter del TUE ha previsto inoltre\nche le regioni debbano adeguare la propria legislazione ai principi\nfissati dallo stesso articolo 23-ter, i quali trovano - in ogni caso\n- applicazione diretta, fatta salva la possibilita\u0027 per le regioni\nstesse di prevedere ulteriori livelli di semplificazione. \n 2.3 La norma regionale impugnata ha apportato modifiche\nall\u0027articolo 4, comma 3, della L.R. Puglia n. 48/2017 in materia di\ntitoli abilitativi richiesti per il caso di mutamento di destinazione\nd\u0027uso rilevante (i.e. tra le categorie funzionali di cui al comma 1),\nal fine di precisare che restano ferme «le disposizioni di cui al\ncomma 1-quinquies dell\u0027articolo 23-ter del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 380/2001». \n L\u0027articolo 23-ter, comma 1-quinquies, del TUE, come sopra gia\u0027\nsegnalato, disciplina il titolo richiesto nelle specifiche ipotesi\n«semplificate» di mutamento di destinazione d\u0027uso di cui ai\nprecedenti commi 1-bis e 1-ter (i.e., il mutamento d\u0027uso di una\nsingola unita\u0027 immobiliare all\u0027interno della stessa categoria\nfunzionale, e mutamento d\u0027uso tra le categorie funzionali di cui al\ncomma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unita\u0027\nimmobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C), di\ncui all\u0027articolo 2 del D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968], stabilendo\nche: \n nel caso di mutamento di destinazione d\u0027uso senza opere\novvero con esecuzione di opere soggette a CILA, il titolo richiesto e\nla segnalazione certificata di inizio attivita\u0027 (SCIA); \n nei restanti casi, il titolo richiesto per il mutamento di\ndestinazione d\u0027uso e quello ordinariamente necessario per\nl\u0027esecuzione delle opere connesse al mutamento stesso. \n L\u0027articolo 4, comma 3, della L.R. Puglia n. 48/2017, prevede oggi\ninvece che i mutamenti di destinazione d\u0027uso rilevanti, con o senza\nopere, siano realizzati mediante permesso di costruire o SCIA\nalternativa, a seconda della tipologia dell\u0027intervento edilizio al\nquale e connesso il mutamento. \n Al riguardo, in virtu\u0027 della clausola che fa salve le\ndisposizioni di cui all\u0027articolo 23-ter, comma 1-quinquies, del TUE,\ninserita dalla L.R. n. 15/2025, l\u0027articolo 4, comma 3, comporta che\nla disciplina in materia di titoli abilitativi dallo stesso delineata\nsia applicabile esclusivamente alle ipotesi di mutamento di\ndestinazione d\u0027uso diverse da quelle «semplificate» riconducibili ai\ncasi di cui all\u0027articolo 23-ter, commi 1-bis e 1-ter, del TUE. \n 2.4 Il medesimo articolo 11, comma 1, alla lettera c), apporta\ninoltre modifiche all\u0027articolo 4, comma 4, della L.R. Puglia n.\n48/2017. \n Per effetto della modifica, l\u0027anzidetto comma 4 dispone oggi come\nsegue: \n «4. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis,\n1-ter, 1-quater dell\u0027articolo 23-ter del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 380/2001, i mutamenti di destinazione d\u0027uso, anche\nquelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria\nfunzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi\nprevisti dagli strumenti urbanistici comunali». \n L\u0027attuale formulazione incorre nella violazione dedotta in\nepigrafe in quanto la disciplina posta dal citato articolo 4, comma\n4, risulta applicabile alle ipotesi di mutamento di destinazione\nd\u0027uso diverse da quelle «semplificate» riconducibili ai casi di cui\nall\u0027articolo 23-ter, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del TUE. \n 2.5 Le disposizioni regionali qui in esame, pertanto, ponendosi\nin significativa difformita\u0027 rispetto alle previsioni statali sopra\nrichiamate, che costituiscono all\u0027evidenza «principi fondamentali»\nnel settore urbanistico, sono contemporaneamente violative dei limiti\nafferenti la competenza legislativa regionale concorrente nella\nmateria del governo del territorio (ex articolo 117, terzo comma,\nCost.), nonche\u0027 della competenza statale esclusiva relativa ai\nlivelli essenziali delle prestazioni di settore [ex articolo 117,\nsecondo comma, lett. m), Cost.]. \n 3. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 11, comma 1, lett.\nd), della L.R. Puglia n. 15/2025, per violazione dell\u0027articolo 117,\nterzo comma Cost., in tema di governo del territorio, in relazione\nall\u0027articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n.\n380/2001 (quale norma statale interposta), e dell\u0027articolo 117,\nsecondo comma, lett. m) Cost. \n Analoghe censure di rodine costituzionale possono muoversi anche\nrispetto alle modifiche introdotte con l\u0027articolo 11, comma 1, lett.\nd), della L.R. Puglia n. 15/2025. \n 3.1 Detta norma ha infatti introdotto il nuovo comma 5-bis\nall\u0027articolo 4 della L.R. Puglia n. 48/2017, senza esplicitare la\nprevalenza delle disposizioni statali (segnatamente dell\u0027articolo\n23-ter, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del TUE) sulle previsioni\ndifformi degli strumenti urbanistici approvati prima dell\u0027entrata in\nvigore del decreto-legge n. 69/2024, in base al quale i poteri\npianificatori degli enti locali in materia di destinazioni\nterritoriali possono estrinsecarsi esclusivamente nell\u0027imposizione di\ncondizioni, tali da non costituire, comunque, limitazioni o divieti. \n Il combinato delle norme regionali di riferimento e invero,\nall\u0027attualita\u0027, il seguente (commi 5 e 5-bis dell\u0027articolo 4 della\nL.R. Puglia n. 48/2017): \n «5. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono\nlimitazioni ai mutamenti della destinazione d\u0027uso, qualora sussistano\nesigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell\u0027ambiente, del\npaesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro\nurbano, nonche\u0027 di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri\nidentitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico. \n 5-bis. Fatte salve le limitazioni di cui al comma 5, le\ndisposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell\u0027articolo\n23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,\novvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono\nsulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che\nsiano gia\u0027 approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del\ndecreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia\ndi semplificazione edilizia e urbanistica) e che siano con dette\nnorme in contrasto». \n 3.2 Il richiamo al comma 5 del medesimo articolo 4 della L.R.\nPuglia n. 48/2017, che cita le «limitazioni», non chiarisce il fatto\nche le summenzionate disposizioni di semplificazione del TUE\nprevalgano sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici\ncomunali gia\u0027 approvati ed efficaci. \n Infatti, l\u0027articolo 4, comma 5, della L.R. Puglia n. 48/2017, non\nesclude che gli strumenti urbanistici comunali possano stabilire\nlimitazioni anche in relazione ai mutamenti di destinazione d\u0027uso\n«semplificati» della singola unita\u0027 immobiliare, orizzontali o\nverticali. \n Al riguardo, il citato articolo 23-ter del TUE, ai commi 1-bis,\n1-ter e 1-quater, nell\u0027ottica di agevolare il mutamento della\ndestinazione d\u0027uso della singola unita\u0027 immobiliare all\u0027interno della\nstessa categoria funzionale e tra le categorie funzionali\nresidenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale,\ncommerciale, ha riconosciuto la possibilita\u0027 per gli strumenti\nurbanistici comunali di fissare esclusivamente «condizioni», quali\nmisure di contingentamento delle richieste di mutamento di\ndestinazione d\u0027uso finalizzate a preservare l\u0027assetto e lo sviluppo\narmonico del territorio, comunque tali da non risolversi in\nlimitazioni o restrizioni e, quindi, riferibili esclusivamente agli\naspetti concernenti il mutamento di destinazione d\u0027uso in se\u0027 e non\nanche alle modalita\u0027 di realizzazione degli interventi nelle ipotesi\ndi esecuzione di opere edilizie contestuale al mutamento stesso. \n Alla luce di quanto sopra rappresentato, la fissazione da parte\ndegli enti locali di «limitazioni» priva di contenuto la portata\ndell\u0027articolo 23-ter del TUE, che, in relazione alle ipotesi\n«semplificate» di mutamento di destinazione d\u0027uso dallo stesso\ndettate, intende fissare standard comuni sull\u0027intero territorio\nnazionale rispetto al bilanciamento tra le esigenze del singolo\nafferenti al diritto di proprieta\u0027 e gli interessi pubblici connessi\nal governo del territorio. \n In conclusione, anche in accordo con quanto riportato al punto\n0.2.1.1. delle «Linee di indirizzo e criteri interpretativi\nsull\u0027attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito,\ncon modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva\nCasa)», si evidenzia che i poteri pianificatori degli enti locali in\nmateria di destinazioni territoriali possono estrinsecarsi\nesclusivamente nell\u0027imposizione di condizioni, tali da non\ncostituire, comunque, limitazioni o divieti. \n In altri termini, il decreto-legge n. 69/2024 ha inteso\nconsentire di fissare esclusivamente «condizioni», e non\n«limitazioni», intendendo in tal modo fissare standard comuni\nsull\u0027intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra le\nesigenze del singolo e gli interessi pubblici. \n 3.3 Il richiamato intervento del decreto-legge n. 69/2024,\nestrinsecatosi nella descritta riformulazione dell\u0027articolo 23-ter\ndel TUE (cfr. nota 1 del presente ricorso), costituisce senza ombra\ndi dubbio principio fondamentale della materia «governo del\nterritorio», ai sensi dell\u0027articolo 117, terzo comma, Cost., e si\nconfigura quale individuazione del livello essenziale delle\nprestazioni di settore, ai sensi dell\u0027articolo 117, secondo comma,\nlett. m), Cost.. \n Anche le modifiche normative regionali di cui al presente motivo\ndi ricorso confliggono dunque con gli evocati parametri\ncostituzionali. \n 4. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 14, comma 1, lett.\ng), della L.R. Puglia n. 15/2025, per violazione dell\u0027articolo 117,\nsecondo comma, lett. s), Cost., in relazione all\u0027articolo 96, comma\n1, del decreto legislativo n. 152/2006 ed all\u0027articolo 12 del decreto\nlegislativo n. 79/1999 (quali norme statali interposte), nonche\u0027\ndegli articoli 3 e 97 Cost., sotto i profili del principio di\nragionevolezza e del buon andamento dell\u0027amministrazione pubblica \n 4.1 L\u0027articolo 14, comma 1, lett. g), della L.R. Puglia n.\n15/2025, ha modificato l\u0027articolo 11, comma 10, della L.R. Puglia n.\n7/2025, disponendo che, nel caso di derivazioni per uso\nidroelettrico, non sia richiesto il parere vincolante della\ncompetente Autorita\u0027 di bacino distrettuale dell\u0027Appennino\nmeridionale. \n Ed invero, a seguito dell\u0027intervento della impugnata L.R. Puglia\nn. 15/2025, l\u0027articolo 11, comma 10, della L.R. Puglia n. 7/2025,\ndispone ora come segue (in grassetto le parti aggiunte): \n «Per le istanze di concessione relative a piccole derivazioni\nad usi diversi da quello idroelettrico, l\u0027Autorita\u0027 di bacino\ndistrettuale dell\u0027Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante\nin ordine alla compatibilita\u0027 della utilizzazione con le previsioni\ndel Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria\ncompetenza, e ai fini del controllo sull\u0027equilibrio del bilancio\nidrico o idrologico. Detto parere vincolante e\u0027 comunicato\ndall\u0027Autorita\u0027 alla struttura competente entro il termine perentorio\ndi quaranta giorni dalla data di acquisizione dell\u0027istanza di\nconcessione trasmessa secondo le modalita\u0027 previste nel comma 2. Per\nle istanze di concessione relative a grandi derivazioni ad usi\ndiversi da quello idroelettrico, il termine per la comunicazione del\nsuddetto parere e\u0027 elevato a novanta giorni dalla data di\nacquisizione dell\u0027istanza di concessione». \n 4.2 Occorre al riguardo ricordare che l\u0027articolo 96, comma 1, del\ndecreto legislativo n. 152/2006, prescrive che, per tutte le\nderivazioni di acque pubbliche, sia acquisito il parere vincolante\ndell\u0027autorita\u0027 di bacino, senza distinzioni tra grandi e piccole\nderivazioni e senza eccezioni per gli usi idroelettrici. \n A propria volta, neppure l\u0027articolo 12 del decreto legislativo n.\n79/1999, che disciplina le concessioni di derivazione a fini\nidroelettrici, prevede deroghe o esclusioni rispetto all\u0027esigenza di\nacquisire tale parere. \n Il rapporto tra le due disposizioni e di genere a specie: la\nnorma ambientale (l\u0027articolo 96 del decreto legislativo n. 152/2006)\ncostituisce quadro generale di tutela inderogabile, rispetto al quale\nl\u0027eventuale esclusione del parere deve essere espressamente disposta\ndal legislatore statale: cio\u0027 che questo neppure ha fatto nel settore\ndelle concessioni idroelettriche (cfr. articolo 12 del decreto\nlegislativo n. 79/1999). \n 4.3 La soppressione del parere vincolante dell\u0027Autorita\u0027 di\nbacino per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico si\npone, dunque, in contrasto con l\u0027anzidetta norma statale, che\ncostituisce principio fondamentale di tutela ambientale e\nidrogeologica. \n La disposizione regionale introduce, pertanto, una non consentita\nderoga a una disciplina statale di dettaglio posta a tutela unitaria\ndell\u0027ambiente e del territorio, materia di competenza esclusiva\nstatale ai sensi dell\u0027articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.. \n Ne consegue l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della disposizione\nregionale, e - si aggiunge - anche per violazione degli articoli 3 e\n97 Cost., poiche\u0027 la diversita\u0027 di trattamento tra derivazioni a uso\nidroelettrico e altri usi idrici risulta del tutto priva di\nragionevolezza, e in contrasto con i principi di imparzialita\u0027 e buon\nandamento dell\u0027amministrazione pubblica. \n5. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 14, comma 1, lett. k),\ndella L.R. Puglia n. 15/2025, per violazione dell\u0027articolo 117,\nsecondo comma, lett. s), Cost., in relazione all\u0027articolo 21 del R.D.\nn. 1775/1933 (quale norma statale interposta), nonche\u0027 degli articoli\n3 e 97 Cost., sotto i profili, rispettivamente, del principio di\nragionevolezza e del buon andamento dell\u0027amministrazione pubblica \n 5.1 L\u0027articolo 14, comma 1, lett. k), della L.R. Puglia n.\n15/2025, ha poi modificato l\u0027articolo 21, comma 1, della L.R. Puglia\nn. 7/2025, sopprimendo il termine «massima» e stabilendo, pertanto,\nuna durata fissa di quindici anni per le concessioni di grandi\nderivazioni ad uso industriale, eliminando ogni valutazione\ndiscrezionale dell\u0027autorita\u0027 concedente, in punto di commisurazione\ndella durata di siffatte concessioni. \n Questo il vigente testo dell\u0027articolo 21, comma 1, della L.R.\nPuglia n. 7/2025, all\u0027esito dell\u0027intervento normativo qui in\ncontestazione (con modifica evidenziata): «La concessione ha durata\nmassima quindicennale, salvo diversa motivata istanza del richiedente\ne puo\u0027 essere modificata, sospesa o revocata ai sensi degli articoli\n16, 17 e 20». \n 5.2 La modifica apportata, fissando in modo rigido la durata\ndelle concessioni di grandi derivazioni a quindici anni, ed\neliminando ogni valutazione discrezionale dell\u0027amministrazione\nconcedente per un periodo temporale inferiore, altera il\nbilanciamento tra esigenze di sfruttamento economico e tutela\nambientale. \n Essa si pone, dunque, in contrasto con la norma interposta di cui\nall\u0027articolo 21 del R.D. n. 1775/1933, il cui secondo comma prevede\nun termine massimo e non fisso: «Le concessioni di grandi derivazioni\nad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad\nanni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di\nrisparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell\u0027acqua, nei\ntermini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in\nsede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie\napplicabili al caso specifico». \n La disposizione regionale incide dunque su uno standard\nambientale e su un profilo organizzativo di esclusiva competenza\nlegislativa statale, in violazione dell\u0027articolo 117, secondo comma,\nlett. s), Cost., in uno con la norma statale interposta appena\nrichiamata. \n 5.3 Inoltre, la fissazione di una durata inderogabile costituisce\nderoga in peius ai livelli di tutela ambientale garantiti dalla\nnormativa statale, ponendosi altresi\u0027 in contrasto con i principi di\nragionevolezza e buon andamento dell\u0027amministrazione pubblica\n(articoli 3 e 97 Cost.). \n Appare utile segnalare che, nella giurisprudenza di codesta Corte\ncostituzionale, la sentenza 3 aprile 2025 n. 37 ha dichiarato la\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 4, comma 10, della Legge\ndella Provincia di Bolzano n. 1/2022, per avere introdotto una durata\ndei vincoli urbanistici difforme da quella statale «senza riferimenti\ndi sorta - espliciti o ricavabili dalla ratio - a realta\u0027 o esigenze\npeculiari». \n Risulta cosi\u0027 confermato l\u0027orientamento secondo cui il\nlegislatore regionale non puo\u0027 modificare limiti o standard fissati\ndalla legislazione statale in materia ambientale, se non nei casi\nespressamente consentiti e giustificati da specifiche peculiarita\u0027\nterritoriali, che, nella fattispecie normativa qui in considerazione,\nnon sono stati indicati, trattandosi di previsione legislativa\nregionale ad applicazione indifferenziata. \n\n \n P.Q.M. \n \n Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del\nConsiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e\ndomiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche\u0027 la\nstessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure -\nla illegittimita\u0027 costituzionale delle seguenti disposizioni: \n articolo 5, comma 1, lett. b); \n articolo 11, comma 1, lett. b), c) e d); \n articolo 14, comma 1, lett. g) e k); \n della L.R. Puglia 29 settembre 2025, n. 15, per le ragioni e\nnei termini dettagliati nel presente ricorso. \n Si deposita copia autentica dell\u0027estratto del verbale relativo\nalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025,\ncon allegata relazione. \n \n Roma, 1° dicembre 2025 \n \n avv.ti: Galluzzo - Caselli","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Puglia","contenzioso":"","deposito_cost":""}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}" ] ] |
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