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Basilicata n. 26 del 2011, che dispone il trasferimento all\u0026#8217;Azienda sanitaria di Potenza (ASP) delle attivit\u0026#224; sanitarie di prevenzione e riabilitazione visiva e clinico-gestionali svolte dalla Sezione italiana dell\u0026#8217;agenzia internazionale per la prevenzione della cecit\u0026#224; (SIACP) di cui alla legge della Regione Basilicata 16 giugno 2003, n. 22 (Norme in materia di prevenzione della cecit\u0026#224;), e prevede, al comma 2, che la stessa ASP subentri anche nei contratti di lavoro di diritto privato del personale della SIACP. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il predetto comma 2, che comporta il trasferimento di personale da una onlus di diritto privato (SIACP) ad un ente pubblico (ASP) contrasta sia con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto consente l\u0026#8217;inquadramento in una pubblica amministrazione di personale non selezionato attraverso pubblico concorso, sia con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l\u0026#8217;ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile. Sotto questo secondo profilo, il ricorrente denuncia l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;introduzione di una modalit\u0026#224; di assunzione del personale in oggetto (stipulazione di un contratto di diritto privato a tempo indeterminato che non comporta inquadramento nei ruoli della ASP) non prevista nel vigente ordinamento statale, con particolare alterazione del quadro di riferimento normativo regolante i rapporti del personale dell\u0026#8217;ente pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l\u0026#8217;art. 29, comma 6, lettera g), della legge reg. Basilicata n. 7 del 2013, che include tra le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che \u0026#171;prevedano modifiche alle distanze dai confini, purch\u0026#233; nel rispetto di quelle dettate dal codice civile\u0026#187;. Secondo il ricorrente, la predetta disposizione di legge, non contemplando espressamente, oltre all\u0026#8217;obbligo del rispetto del codice civile, anche quello del rispetto delle distanze tra i fabbricati di cui all\u0026#8217;art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densit\u0026#224; edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), contrasta con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva allo Stato la materia dell\u0026#8217;ordinamento civile. La difesa dello Stato richiama, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l\u0026#8217;art. 9 del citato decreto ministeriale \u0026#232; autonomamente dotato di \u0026#171;efficacia precettiva e inderogabile\u0026#187; (sentenza n. 6 del 2013), perch\u0026#233; riguarda materia inerente all\u0026#8217;ordinamento civile, e dunque rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\t1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 2, [rectius: dell\u0026#8217;art. 16, nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 27, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata \u0026#8211; Legge finanziaria 2012)] e dell\u0026#8217;art. 29, comma 6, lettera g), della legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\t1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 16 della legge reg. Basilicata n. 7 del 2013 sostituisce l\u0026#8217;art. 27 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26, il quale, al comma 1, dispone il trasferimento delle attivit\u0026#224; sanitarie di prevenzione, riabilitazione visiva e clinico-gestionali della Sezione italiana dell\u0026#8217;agenzia internazionale per la prevenzione della cecit\u0026#224; (SIACP), all\u0026#8217;Azienda sanitaria di Potenza (ASP), in coordinamento, per le stesse attivit\u0026#224;, con l\u0026#8217;Azienda sanitaria di Matera. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 del suddetto articolo prevede, poi, (oltre al trasferimento delle dotazioni strumentali e finanziarie, assegnate dalla Regione al SIACP e non ancora utilizzate, alla ASP) il subentro della stessa ASP \u0026#171;nei contratti di lavoro di diritto privato del personale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che ci\u0026#242; costituisca l\u0026#8217;instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, quest\u0026#8217;ultima disposizione contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto consente l\u0026#8217;inquadramento in una pubblica amministrazione di personale non selezionato attraverso pubblico concorso. Essa, inoltre, v\u0026#236;ola l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell\u0026#8217;ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, poich\u0026#233; prevede una modalit\u0026#224; di assunzione del suddetto personale (un contratto di diritto privato a tempo indeterminato che non comporterebbe inquadramento nei ruoli della ASP) sconosciuta dal vigente ordinamento statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 29, comma 6, lettera g), della medesima legge reg. Basilicata n. 7 del 2013 include tra le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che prevedano modifiche alle distanze dai confini, purch\u0026#233; siano rispettate le distanze \u0026#171;dettate dal codice civile\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente afferma che la predetta disposizione di legge, non contemplando espressamente, oltre all\u0026#8217;obbligo di osservanza del codice civile, anche quello del rispetto delle distanze tra i fabbricati di cui all\u0026#8217;art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densit\u0026#224; edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), contrasta con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la materia dell\u0026#8217;ordinamento civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La censura formulata con riguardo all\u0026#8217;art. 16, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2013, \u0026#232; chiaramente rivolta contro l\u0026#8217;art. 27, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata  n. 26 del 2011, nel testo sostituito dal succitato art. 16, che prevede la successione dell\u0026#8217;ASP nel contratto di lavoro privato del personale della SIACP, senza costituzione di alcun rapporto di pubblico impiego. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Cos\u0026#236; intesa, la questione \u0026#232; fondata, poich\u0026#233; la norma impugnata v\u0026#236;ola gli artt. 3 e 97 della Costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl concorso pubblico costituisce la modalit\u0026#224; generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Questa Corte ha gi\u0026#224; ritenuto illegittimo il mancato ricorso a detta forma di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, perch\u0026#233; un simile trasferimento si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost. (sentenze n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure il principio in base al quale il passaggio di attivit\u0026#224; da uno ad altro soggetto comporta il trasferimento del personale ivi addetto \u0026#171;consente di prescindere dall\u0026#8217;esigenza di pari condizioni di accesso di tutti i cittadini e di selezione dei migliori\u0026#187; (sentenza n. 227 del 2013). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata previsione di un concorso pubblico ai fini della successione dell\u0026#8217;ASP nei rapporti di lavoro del personale gi\u0026#224; dipendente dalla SIACP integra la denunciata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., senza che possa indurre a diversa conclusione l\u0026#8217;espressa esclusione, sancita nella norma censurata, dell\u0026#8217;instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non pu\u0026#242; che risolversi nell\u0026#8217;insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest\u0026#8217;ultima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure vale osservare che questa Corte ha, in via di principio, riconosciuto che si possa eccezionalmente derogare alla regola del pubblico concorso, quando lo scostarsi dalla stessa si riveli a sua volta maggiormente funzionale al buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d\u0026#8217;interesse pubblico (da ultimo, sentenza n. 217 del 2012). Infatti non si rinviene alcuna ragione o esigenza che, nella specie, possa giustificare una deroga siffatta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa quindi dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 26 del 2011, nel testo introdotto dall\u0026#8217;art. 16 della legge reg. Basilicata n. 7 del 2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbito l\u0026#8217;ulteriore profilo di illegittimit\u0026#224; prospettato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 6, lettera g), della legge reg. Basilicata n. 7 del 2013 non \u0026#232; fondata, nei sensi di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina delle distanze tra i fabbricati va ricondotta alla materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 6 del 2013, n. 114 del 2012, n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011). Deve per\u0026#242; essere precisato che \u0026#171;i fabbricati insistono su di un territorio che pu\u0026#242; avere rispetto ad altri \u0026#8211; per ragioni naturali e storiche \u0026#8211; specifiche caratteristiche, [sicch\u0026#233;] la disciplina che li riguarda \u0026#8211; ed in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso \u0026#8211; esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici\u0026#187; (sentenza n. 232 del 2005), la cui cura \u0026#232; stata affidata alle Regioni, in base alla competenza concorrente in materia di \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, se, in linea di principio, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella competenza legislativa statale esclusiva, alle Regioni \u0026#232; comunque consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nella normativa statale, anche se unicamente a condizione che tale deroga sia giustificata dall\u0026#8217;esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l\u0026#8217;ordinamento civile, \u0026#232; legittima solo in quanto persegue chiaramente finalit\u0026#224; di carattere urbanistico, demandando l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dei suoi precetti a \u0026#171;strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio\u0026#187; (sentenza n. 232 del 2005). Le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino, invece, da tali finalit\u0026#224;, risultano invasive della materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza \u0026#8211; statale in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; e concorrente in materia di \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; \u0026#8211;, il punto di equilibrio \u0026#232; stato rinvenuto nell\u0026#8217;ultimo comma dell\u0026#8217;art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che questa Corte ha pi\u0026#249; volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile (sentenze n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011). Tale disposto ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo \u0026#171;nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, le deroghe all\u0026#8217;ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (sentenza n. 6 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale principio \u0026#232; stato sostanzialmente recepito dal legislatore statale con l\u0026#8217;art. 30, comma 1, 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito, dopo l\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia \u0026#8211; Testo A), l\u0026#8217;art. 2-bis, a norma del quale \u0026#171;Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di propriet\u0026#224; e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde e ai parcheggi, nell\u0026#8217;ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali\u0026#187;. \t\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regionale impugnata dev\u0026#8217;essere, dunque, scrutinata alla luce dei suesposti princ\u0026#236;pi. Essa s\u0026#8217;inserisce in un elenco di varianti ai piani vigenti alla data di entrata in vigore della legge reg. Basilicata n. 7 del 2013, che, nel quadro di una normativa transitoria applicabile nelle aree industriali lucane, \u0026#232; previsto siano adottate e approvate dal consiglio di amministrazione del Consorzio territorialmente competente, in deroga alla normale procedura regolata dai commi precedenti dello stesso art. 29, \u0026#171;anche su istanza degli operatori economici insediati o che intendano insediarsi nell\u0026#8217;area, [\u0026#8230;] previo espletamento delle procedure di partecipazione per osservazione di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe varianti di cui alla disposizione regionale denunciata attengono, dunque, a strumenti urbanistici mirati (come i piani di area di sviluppo industriale), i quali producono, a norma dell\u0026#8217;art. 51, sesto comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), \u0026#171;gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150\u0026#187;. Tanto determina, per i Comuni ricadenti nell\u0026#8217;ambito del piano, l\u0026#8217;obbligo di adeguare ad esso i propri strumenti urbanistici [art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica)]. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, ricorre nella specie quella finalizzazione urbanistica dell\u0026#8217;intervento regionale, intesa alla costruzione di un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, che costituisce l\u0026#8217;estrinsecazione della relativa competenza legislativa regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, venendo in rilievo una competenza concorrente riguardo ad una materia che, relativamente alla disciplina delle distanze, interferisce con altra di spettanza esclusiva dello Stato, non v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio che debbano essere comunque osservati i principi della legislazione statale quali \u0026#171;si ricavano dall\u0026#8217;art. 873 cod. civ. e dall\u0026#8217;ultimo comma dell\u0026#8217;art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell\u0026#8217;art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dall\u0026#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avente efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato\u0026#187; (sentenza n. 230 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, seppure il regime delle distanze ha la sua prima collocazione nel codice civile, la stessa disciplina ivi contenuta \u0026#232; poi precisata in ulteriori interventi normativi, tra cui rileva, in particolare, il d.m. n. 1444 del 1968, costituente un corpo unico con la regolazione codicistica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tali ragioni d\u0026#8217;ordine sistematico, l\u0026#8217;esplicito richiamo al codice civile contenuto nell\u0026#8217;art. 29, comma 6, lettera g), della legge reg. Basilicata n. 7 del 2013 deve essere inteso come riferito all\u0026#8217;intera disciplina civilistica di cui il citato decreto ministeriale \u0026#232; parte integrante e fondamentale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; interpretata, la disposizione regionale censurata risulta pienamente rispettosa della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia civilistica dei rapporti interprivati, appunto perch\u0026#233; essa impone il rispetto del codice civile e di tutte le disposizioni integrative dettate in tema di distanze nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;ordinamento civile, comprese quelle di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\t1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata \u0026#8211; Legge finanziaria 2012), nel testo sostituito dall\u0026#8217;art. 16 della legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\t2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 6, lettera g), della legge della Regione Basilicata n. 7 del 2013, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\tCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGaetano SILVESTRI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuigi MAZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGabriella MELATTI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 maggio 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Gabriella MELATTI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Basilicata in materia di prevenzione della cecit\u0026#224; - Trasferimento all\u0027Azienda sanitaria di Potenza (ASP) delle attivit\u0026#224; sanitarie di prevenzione e riabilitazione visiva svolte dalla Sezione Italiana dell\u0027Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecit\u0026#224; (SIACP) - Previsione che la ASP subentri anche nei contratti di lavoro di diritto privato della SIACP; \r\nEdilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Varianti ai piani nelle aree industriali - Possibilit\u0026#224; di \"varianti che prevedano modifiche delle distanze dai confini, purch\u0026#233; nel rispetto di quelle dettate dal codice civile\".","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"37940","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Trasferimento delle attività sanitarie della Sezione italiana dell\u0027agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP), all\u0027Azienda sanitaria di Potenza (ASP) - Subentro della stessa ASP \"nei contratti di lavoro di diritto privato del personale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che ciò costituisca l\u0027instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego\" - Mancata previsione di un pubblico concorso ai fini della successione dell\u0027ASP nei rapporti di lavoro del personale già dipendente della SIACP - Insussistenza di esigenze che possano giustificare una deroga alla regola del pubblico concorso per l\u0027accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell\u0027amministrazione -  Illegittimità costituzionale  - Assorbimento di ulteriore profilo.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l\u0027art. 27, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (nel testo sostituito dall\u0027art. 16 della legge regionale n. 7 del 2013) che prevede il trasferimento delle attività sanitarie della Sezione Italiana dell\u0027Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP) all\u0027Azienda sanitaria di Potenza (ASP), con il subentro di quest\u0027ultima nei contratti correnti di lavoro di diritto privato del personale, senza costituzione di alcun rapporto di pubblico impiego. Tale norma, infatti, non essendo giustificata da esigenze che possano comportare una deroga alla regola del pubblico concorso per l\u0027accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, viola i principi di uguaglianza e di buon andamento dell\u0027amministrazione. Né può indurre a diversa conclusione l\u0027espressa esclusione, sancita dalla norma censurata, dell\u0027instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non può che risolversi nell\u0027insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest\u0027ultima.\u003cbr /\u003e(Resta assorbito l\u0027ulteriore profilo di illegittimità)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Nel senso che è illegittimo il mancato ricorso al concorso pubblico per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, perché un simile trasferimento si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in quanto consente di prescindere - in violazione dell\u0027art. 97 Cost. - dall\u0027esigenza di pari condizioni di accesso di tutti i cittadini e di selezione dei migliori, v. le citate sentenze nn. 227/2013, 62/2012, 310/2011, 299/2011 e 267/2010.\u003c/p\u003e- Per l\u0027affermazione che è possibile derogare eccezionalmente alla regola del concorso pubblico concorso, quando lo scostarsi dalla stessa si riveli a sua volta maggiormente funzionale al buon andamento dell\u0027amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d\u0027interesse pubblico, v. la citata sentenza n. 217/2012.","numero_massima_successivo":"37941","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Basilicata","data_legge":"30/12/2011","data_nir":"2011-12-30","numero":"26","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"ultimo periodo","nesso":"nel testo risultante dalla"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Basilicata","data_legge":"16/04/2013","data_nir":"2013-04-16","numero":"7","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"37941","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Attività edilizia nelle aree industriali - Varianti ai piani vigenti - Disciplina derogatoria che consente l\u0027adozione di varianti \"che prevedano modifiche alle distanze dai confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile\" - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, per la mancata previsione dell\u0027obbligo di osservanza delle distanze tra i fabbricati di cui all\u0027art. 9 del d.m. lavori pubblici n. 1444 del 1968 - Insussistenza - Ammissibilità, per espressa previsione di norma statale, di deroghe all\u0027ordinamento civile delle distanze tra edifici se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio - Non fondatezza della questione nel senso di cui in motivazione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è fondata, nel senso di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 29, comma 6, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. - che include tra le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che prevedono modifiche alle distanze dai confini, fermo restando il rispetto delle distanze dettate dal codice civile. Il regime delle distanze è disciplinato primariamente dal codice civile e precisato da ulteriori interventi normativi, tra cui rileva il d.m. n. 1444 del 1968, costituente un corpo unico con la regolazione codicistica, che, all\u0027art. 9, ultimo comma, ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla disciplina statale, se inserite in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Pertanto, la censurata disposizione regionale risulta pienamente rispettosa della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia civilistica dei rapporti interprivati, proprio perché impone il rispetto del codice civile e di tutte le disposizioni integrative dettate in tema di distanze, comprese quelle di cui al citato d.m. del 1968.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Nel senso che la disciplina delle distanze tra fabbricati va ricondotta alla materia dell\u0027 \"ordinamento civile\", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 6/2013, 114/2012, 232/2005 e ordinanza n. 173/2011.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Nel senso che la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l\u0027ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l\u0027operatività dei suoi precetti a \"strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio\", v. le citate sentenze nn. 6/2013 e 232/2005.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Sull\u0027efficacia precettiva ed inderogabile dell\u0027art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, v. le citate sentenze nn. 114/2012, 232/2005 e ordinanza n. 173/2011.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"37940","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Basilicata","data_legge":"16/04/2013","data_nir":"2013-04-16","numero":"7","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"lett. g)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legge","data_legge":"21/06/2013","numero":"69","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"0a)","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/08/2013","numero":"98","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"33421","autore":"Traina D. 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