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IV-quater, n. 2), ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso.","atti_registro":"confl. pot. mer. 6/2023","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 194\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco  MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 28 giugno 2023, che, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 2), ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania, con ricorso notificato il 5 aprile 2024, depositato in cancelleria il successivo 8 aprile, iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023, e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, fase di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione del Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Rosaria Aurelia Giunta per il Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ricorso notificato il 5 aprile 2024 e depositato il successivo 8 aprile (reg. confl. pot. n. 6 del 2023), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 2), si \u0026#232; affermato che le dichiarazioni rese dall\u0026#8217;allora senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali egli \u0026#232; indagato per il reato previsto e punito dall\u0026#8217;art. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, fossero state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il ricorrente premette che il Giarrusso, senatore all\u0026#8217;epoca dei fatti, \u0026#232; indagato del reato di diffamazione ai danni di Francesco Basentini, in relazione alle dichiarazioni rese nel corso dell\u0026#8217;intervista del 27 maggio 2020 rilasciata durante il programma \u0026#8220;Voxitaliatv\u0026#8221;, pubblicata sulla piattaforma \u003cem\u003eweb\u003c/em\u003e \u003cem\u003eYoutube\u003c/em\u003e e i cui contenuti sono interamente trascritti nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl GIP riferisce che il pubblico ministero aveva formulato richiesta di archiviazione, ritenendo applicabile l\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.; richiesta che era condivisa dall\u0026#8217;indagato e alla quale si era opposto il Basentini, chiedendo la formulazione dell\u0026#8217;imputazione coatta o di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi a questa Corte. Il Giudice, ritenendo insussistenti i presupposti per l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., sospendeva allora la decisione e trasmetteva gli atti al Senato della Repubblica, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), perch\u0026#233; si pronunciasse sul punto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari di detto ramo del Parlamento ha ritenuto, invece, che le dichiarazioni del senatore Giarrusso fossero state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari e in tal senso ha deliberato anche il Senato della Repubblica il 28 giugno 2023. Il GIP ricorrente precisa che la deliberazione \u0026#232; stata resa in riferimento tanto al procedimento penale quanto al procedimento pendente dinanzi all\u0026#8217;organismo di mediazione civile \u003cem\u003eEx Aequo\u003c/em\u003e adr srl di Potenza: precisazione che si rende necessaria perch\u0026#233; \u0026#171;il Presidente ha errato nell\u0026#8217;indicare la votazione nominale con scrutinio simultaneo sulla sola vicenda di possibile responsabilit\u0026#224; civile [\u0026#8230;], malgrado la proposta della Giunta si riferisse anche al presente procedimento penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, il GIP ricorrente rileva che la deliberazione del Senato della Repubblica inibisce l\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;immunit\u0026#224;, tuttavia, \u0026#232; \u0026#171;strumento per assicurare l\u0026#8217;autonomia e la libert\u0026#224; delle Camere\u0026#187; e non pu\u0026#242;, pertanto, \u0026#171;considerarsi espressione di un privilegio spettante alla persona del parlamentare\u0026#187; (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 379 del 1996 e n. 81 del 1975). La giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; a partire dalle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 \u0026#8211; avrebbe posto l\u0026#8217;accento, perch\u0026#233; si tratti di opinioni insindacabili, sulla necessit\u0026#224; di connessione tra le attivit\u0026#224; svolte fuori dalla sede parlamentare e la funzione di parlamentare (si richiamano le sentenze n. 59 del 2018 e n. 194 del 2011): e in tal senso deve essere interpretata la stessa legge n. 140 del 2003 (sentenza n. 120 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 68, primo comma, Cost. potrebbe dunque operare solo quando le dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e presentino \u0026#171;una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e siano cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette \u0026#8220;interne\u0026#8221;\u0026#187; (\u0026#232; richiamata Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 6-26 maggio 2014, n. 21320), non essendo invece sufficiente n\u0026#233; la comunanza di argomenti, n\u0026#233; un mero contesto politico cui possano riferirsi (si richiama Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 4 maggio-14 giugno 2010, n. 22716).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Le dichiarazioni del senatore Giarrusso sono state rese \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003ee la Giunta le ha ritenute coperte da insindacabilit\u0026#224; in ragione dell\u0026#8217;interrogazione parlamentare a risposta scritta presentata il 28 maggio 2020, dunque il giorno appena successivo l\u0026#8217;intervista indicata, \u0026#171;con una sostanziale contestualit\u0026#224; tra le dichiarazioni e l\u0026#8217;adozione di un atto tipico dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice ricorrente, al contrario, ritiene non via sia \u0026#171;sostanziale corrispondenza\u0026#187; tra le opinioni espresse nell\u0026#8217;intervista e quelle di cui all\u0026#8217;atto parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVerrebbe a mancare, innanzitutto, il legame di ordine temporale e, dunque, la finalit\u0026#224; divulgativa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; esterna rispetto a quella parlamentare. La presentazione dell\u0026#8217;atto di sindacato ispettivo il giorno successivo avrebbe il solo scopo di \u0026#171;far rinvenire \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e la copertura\u0026#187; alle dichiarazioni rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon vi sarebbe neppure una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse e l\u0026#8217;atto adottato nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni. Non \u0026#232; sufficiente, infatti, il mero \u0026#171;contesto politico\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 144 del 2015), ma \u0026#232; necessario che le dichiarazioni \u0026#171;costituiscano la sostanziale riproduzione delle specifiche e concrete opinioni manifestate dal parlamentare nell\u0026#8217;esercizio delle proprie attribuzioni\u0026#187;, altrimenti venendo in gioco la libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall\u0026#8217;art. 21 Cost. (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 152 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, le affermazioni dell\u0026#8217;indagato non sarebbero connesse \u0026#171;se non artificiosamente all\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare\u0026#187; e non rappresenterebbero \u0026#171;il riflesso del peculiare contributo che ciascun parlamentare apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti \u0026#8211; contributo coperto dalle guarentigie di cui all\u0026#8217;art. 68 della Costituzione \u0026#8211; ma [rientrerebbero] nell\u0026#8217;esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurato a tutti dall\u0026#8217;art. 21 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 21 Cost., tuttavia, non impedisce al giudice ordinario \u0026#171;l\u0026#8217;esame delle affermazioni ritenute lesive dalla persona offesa\u0026#187;. L\u0026#8217;immunit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68 Cost. \u0026#171;segna certo una linea avanzata di libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero, ma la stessa deve mantenersi collegata da un nesso intrinseco all\u0026#8217;esercizio delle funzioni politiche e non pu\u0026#242; tracimare in attacco personale alla dignit\u0026#224; di altri soggetti, sino a ledere il patrimonio personale di questi ultimi\u0026#187;: altrimenti, verrebbero lesi gli artt. 2 e 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale riguardo, il giudice ricorrente osserva, anzi, che, se l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 68, primo comma, Cost., \u0026#232; \u0026#171;una fattispecie di libert\u0026#224; maggiormente qualificata rispetto alla generale libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero riconosciuta a tutti\u0026#187;, allora essa \u0026#171;incontra l\u0026#8217;obbligo del suo esercizio\u0026#187; secondo i canoni di disciplina e onore di cui all\u0026#8217;art. 54 Cost., alla luce dei quali chi esercita funzioni pubbliche non pu\u0026#242; approfittarne per ledere altri beni di rilievo costituzionale quale quelli tutelati dagli artt. 2, 3, 27 e 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale prospettiva, bisognerebbe distinguere tra le dichiarazioni aventi quali destinatari altri soggetti politici e dichiarazioni rivolte invece verso soggetti estranei alla competizione politica, i quali non hanno \u0026#171;mezzi di tutela della propria dignit\u0026#224; analoghi a quelli nella disponibilit\u0026#224; degli esponenti politici (se non altro per la facilit\u0026#224; di accesso ai mezzi di comunicazione)\u0026#187;. Le dichiarazioni del Giarrusso, pertanto, sarebbero \u0026#171;estranee all\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 68 Cost. per il tempo in cui sono state fatte, per le modalit\u0026#224; e per i contenuti, nonch\u0026#233; per il destinatario delle medesime\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui l\u0026#8217;odierno conflitto di attribuzione, in quanto la deliberazione del Senato della Repubblica sarebbe \u0026#171;in contrasto con l\u0026#8217;ambito di tutela assegnato alla Camera di appartenenza del parlamentare dall\u0026#8217;art. 68 Cost. e perci\u0026#242; idonea a ledere le attribuzioni giurisdizionali a tutela dei diritti dei soggetti privati garantiti dagli artt. 2, 3, 24, 101 della Costituzione e dall\u0026#8217;art. 6 CEDU, la cui violazione ridonda in un\u0026#8217;ipotesi di lesione dell\u0026#8217;art. 117, I comma Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato il 30 aprile 2024, si \u0026#232; costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; La difesa del resistente ricostruisce, innanzitutto, le vicende che hanno originato il conflitto, in particolare al fine di rilevare che per la medesima intervista il dott. Basentini aveva convenuto il Giarrusso anche in sede civile, davanti all\u0026#8217;organismo di mediazione \u003cem\u003eExAequo\u003c/em\u003e adr srl di Potenza: il Senato della Repubblica ha trattato unitariamente le richieste di ascrivibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervista a opinioni \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 68, primo comma, Cost., giunte tanto dalla sede civile quanto dal GIP ricorrente nell\u0026#8217;odierno conflitto, concludendo per l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; in ragione della corrispondenza contenutistica con l\u0026#8217;interrogazione parlamentare n. 4-03566 del 28 maggio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Dato ampiamente conto anche dei contenuti del ricorso, secondo la difesa del Senato quest\u0026#8217;ultimo sarebbe, innanzitutto, inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; Il ricorrente non avrebbe indicato le ragioni per cui la deliberazione del Senato avrebbe menomato l\u0026#8217;esercizio del potere giurisdizionale: per un verso, infatti, non avrebbe verificato la corrispondenza tra i contenuti dell\u0026#8217;intervista e quelli dell\u0026#8217;interrogazione parlamentare e, per un altro, non avrebbe lamentato una lesione di proprie attribuzioni, ma \u0026#171;presunte violazioni ai diritti inviolabili della persona offesa che conseguirebbero alla delibera di insindacabilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il primo profilo, il ricorrente afferma che le accuse rivolte al dott. Basentini nell\u0026#8217;intervista non sarebbero connesse \u0026#171;se non artificiosamente all\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare dell\u0026#8217;[\u0026#8230;] indagato\u0026#187;, ma nel dir ci\u0026#242; non valuta se vi sia corrispondenza di contenuto con l\u0026#8217;atto di sindacato ispettivo richiamato dal Senato. Secondo il GIP di Catania \u0026#8211; afferma la difesa del resistente \u0026#8211; le opinioni sarebbero estranee all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. \u0026#171;per il solo fatto di riferirsi a terzi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al secondo profilo, l\u0026#8217;impostazione del ricorrente tradirebbe una errata ricostruzione della prerogativa dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni, funzionale a garantire l\u0026#8217;autonomia delle Camere e non, invece, la libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero del parlamentare (sono citate le sentenze di questa Corte n. 218 del 2023, n. 265 del 2014, n. 508 del 2002 e n. 11 del 2000). Ed \u0026#232; in ragione di ci\u0026#242;, e per evitare che l\u0026#8217;immunit\u0026#224; si trasformi in privilegio, che la giurisprudenza di questa Corte ha delimitato l\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. all\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, cui devono essere rigorosamente riconducibili le opinioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e: il che accade al ricorrere del legame temporale tra le une e le altre e della sostanziale corrispondenza di contenuto (sono richiamate le sentenze n. 144 del 2015, n. 265 e n. 115 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon rileva, dunque, il carattere \u0026#171;misurato e accorto\u0026#187; dell\u0026#8217;esternazione \u003cem\u003eextra\u003c/em\u003e \u003cem\u003emoenia\u003c/em\u003e, ma il suo essere riconducibile a esercizio delle funzioni parlamentari, che \u0026#232; qualit\u0026#224; che la caratterizza in s\u0026#233; e ovunque (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 59 del 2018) ed \u0026#232; indipendente dall\u0026#8217;eventuale contenuto diffamatorio (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 371 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente, al contrario, contesta il merito delle dichiarazioni del senatore Giarrusso, ritenute di per s\u0026#233; estranee alla funzione parlamentare, senza condurre alcuna valutazione sulla sussistenza del nesso funzionale, che invece \u0026#232; elemento di componimento ed equilibrio tra l\u0026#8217;autonomia delle Camere e l\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, del resto, avrebbe riconosciuto che l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni tutela il \u0026#171;libero dibattito parlamentare e il mantenimento della separazione dei poteri legislativo e giudiziario\u0026#187;, il che accade ogni qualvolta vi sia un \u0026#171;legame evidente\u0026#187; tra funzione tipica e opinione (sono richiamate Corte EDU, sentenza 6 aprile 2010, CGIL e Cofferati contro Italia e le altre pronunce ivi citate).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Il ricorso, ad ogni modo, sarebbe non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8722; Considerato che l\u0026#8217;interrogazione parlamentare \u0026#232; certamente attivit\u0026#224; tipica della funzione parlamentare (\u0026#232; citata anche la sentenza di questa Corte n. 379 del 2003), il Senato della Repubblica afferma che v\u0026#8217;\u0026#232; senz\u0026#8217;altro sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni del senatore Giarrusso rese nel corso dell\u0026#8217;intervista e l\u0026#8217;interrogazione dallo stesso presentata e richiamata dalla deliberazione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe nell\u0026#8217;intervista, infatti, il senatore ha alluso a una \u0026#171;trattativa Stato-mafia\u0026#187;, nell\u0026#8217;interrogazione si fa riferimento \u0026#171;allo \u0026#8220;svolgimento di una qualche trattativa tra il DAP e i detenuti rivoltosi\u0026#8221;, come pure a \u0026#8220;un accordo segreto tra rami dei servizi segreti e l\u0026#8217;amministrazione penitenziaria, volto a favorire rapporti diretti e riservati con mafiosi all\u0026#8217;interno delle carceri\u0026#8221;\u0026#187; che avrebbero avuto come esito \u0026#171;la \u0026#8220;scarcerazione di quasi 500 mafiosi\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAllo stesso modo, nell\u0026#8217;intervista si d\u0026#224; conto dell\u0026#8217;incontro del dott. Basentini con il detenuto M. Z., alla presenza di un terzo soggetto, presumibilmente appartenente ai servizi segreti, cos\u0026#236; come nell\u0026#8217;interrogazione parlamentare si chiede al Ministro della giustizia se \u0026#171;fosse informato dell\u0026#8217;incontro di Basentini con il boss [M. Z.] e dell\u0026#8217;oggetto dello stesso; se fosse informato della presenza di una terza persona all\u0026#8217;incontro; se possa indicare l\u0026#8217;identit\u0026#224; della terza persona presente all\u0026#8217;incontro e se la stessa faccia parte o meno dei servizi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, tanto nell\u0026#8217;intervista quanto nell\u0026#8217;interrogazione il senatore Giarrusso ha ipotizzato un collegamento tra le rivolte avvenute nelle carceri a febbraio-marzo del 2020, la circolare del Dipartimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria (DAP) del 21 marzo 2020, che avrebbe recepito alcune richieste dei detenuti, e la scarcerazione di numerosi condannati per reati di stampo mafioso; cos\u0026#236; come in entrambe si fa riferimento alla peculiare adozione della circolare di sabato e da parte di \u0026#171;una semplice subordinata non apicale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il senatore Giarrusso in entrambe le dichiarazioni ha fatto un esplicito riferimento, in senso critico in ragione delle funzioni esercitate, ai rapporti tra il dott. Luca Palamara, il dott. Basentini e altri esponenti ministeriali, ricollegando le dimissioni di questi alle intercettazioni del cosiddetto \u0026#8220;caso Palamara\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8722; Secondo la difesa del Senato della Repubblica, l\u0026#8217;unica dichiarazione \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003eper la quale manca la piena sovrapponibilit\u0026#224; contenutistica \u0026#232; quella circa la \u0026#171;presunta nomina del dott. Basentini a capo del DAP con un aumento di retribuzione pur [in] assenza di adeguate competenze professionali, anche in relazione alla gestione dell\u0026#8217;inchiesta c.d. Tempa Rossa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal proposito, il resistente si rimette alle valutazioni di questa Corte in ordine alla possibilit\u0026#224; di ritenere che anche quest\u0026#8217;ultima opinione sia sussumibile nel contenuto dell\u0026#8217;interrogazione parlamentare, proprio in ragione del riferimento alle dimissioni conseguenti alle intercettazioni del \u0026#8220;caso Palamara\u0026#8221;: e ci\u0026#242; perch\u0026#233;, come la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, non \u0026#232; necessaria l\u0026#8217;identit\u0026#224; delle espressioni utilizzate ma la sostanziale corrispondenza di significato (\u0026#232; citata la sentenza n. 144 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.3.\u0026#8722; La difesa del Senato della Repubblica osserva, poi, che sussiste anche il legame temporale tra l\u0026#8217;interrogazione parlamentare, pubblicata il 28 maggio 2020, e le dichiarazioni rese nell\u0026#8217;intervista, rilasciata il giorno precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi sensi del regolamento del Senato, infatti, l\u0026#8217;interrogazione parlamentare deve essere proposta per iscritto (art. 145, comma 2) e viene pubblicata solo dopo il vaglio del Presidente, anche sulla sua formulazione in termini non sconvenienti (art. 146), sicch\u0026#233; \u0026#232; \u0026#171;plausibile che la stessa sia stata depositata quanto meno il 27 maggio e poi protocollata e pubblicata il giorno successivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la giurisprudenza di questa Corte richiede una \u0026#171;sostanziale contestualit\u0026#224;\u0026#187; tra dichiarazioni \u003cem\u003eextra\u003c/em\u003e \u003cem\u003emoenia\u003c/em\u003e e atto tipico, che in linea di principio pu\u0026#242; sussistere anche quando il secondo sia successivo alle prime (\u0026#232; citata la sentenza n. 221 del 2006) e purch\u0026#233; il distacco temporale non sia rilevante (sentenza n. 133 del 2018); in particolare, \u0026#232; stato ritenuto necessario che l\u0026#8217;atto tipico sia preannunciato o prevedibile (sentenza n. 335 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, nell\u0026#8217;intervista il senatore Giarrusso esplicitamente ha affermato che stava \u0026#171;presentando un\u0026#8217;interrogazione per sapere che cosa ci faceva Basentini da [M. Z.]\u0026#187;, di modo che l\u0026#8217;atto tipico successivo deve ritenersi sostanzialmente contestuale alle dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e \u0026#8211; tanto pi\u0026#249; che deve ritenersi redatto e depositato \u0026#171;al pi\u0026#249; tardi la sera stessa dell\u0026#8217;intervista\u0026#187; \u0026#8211; e certo non adottato, come invece ritiene il GIP, per ottenere una \u0026#171;copertura \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.4.\u0026#8722; La difesa del Senato, infine, precisa che le conclusioni rassegnate sono in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, in quanto \u0026#171;la sostanziale comunanza di significato tra l\u0026#8217;atto parlamentare (interrogazione) e la sua divulgazione \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e (intervista) non pu\u0026#242; essere disconosciuta da una persona ragionevole, sulla base della lettura di entrambi i documenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa deliberazione impugnata, peraltro, sarebbe ad ogni modo \u0026#171;in rapporto di proporzionalit\u0026#224; con il fine perseguito\u0026#187;, tenuto conto del contenuto dell\u0026#8217;interrogazione parlamentare del senatore Giarrusso e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; da questi svolta quale componente \u0026#171;in Commissione antimafia e in Commissione Giustizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania con il ricorso indicato in epigrafe ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 2), si \u0026#232; affermato che le dichiarazioni rese dall\u0026#8217;allora senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali egli \u0026#232; indagato per il reato previsto e punito dall\u0026#8217;art. 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., fossero state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il ricorrente premette che il Giarrusso, senatore all\u0026#8217;epoca dei fatti, \u0026#232; indagato del reato di diffamazione ai danni di Francesco Basentini, in relazione alle dichiarazioni rese nel corso dell\u0026#8217;intervista del 27 maggio 2020 rilasciata durante il programma \u0026#8220;Voxitaliatv\u0026#8221;, pubblicata sulla piattaforma \u003cem\u003eweb\u003c/em\u003e \u003cem\u003eYoutube\u003c/em\u003e e i cui contenuti sono interamente trascritti nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Senato della Repubblica \u0026#8211; su richiesta del GIP ricorrente ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 \u0026#8211; il 28 giugno 2023 ha deliberato che quelle dell\u0026#8217;indagato sono opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl GIP ritiene, per contro, che tali dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003enon siano, come richiederebbe la giurisprudenza costituzionale, n\u0026#233; cronologicamente n\u0026#233; sostanzialmente connesse a opinioni espresse in sede istituzionale, ma rappresentino invece espressione della libera manifestazione del pensiero \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 21 Cost.: di qui la richiesta di annullamento della deliberazione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, deve essere ribadita l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto in relazione alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, come gi\u0026#224; delibato da questa Corte con l\u0026#8217;ordinanza n. 34 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon c\u0026#8217;\u0026#232; dubbio, infatti, che il GIP ricorrente sia legittimato a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, trattandosi di organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartiene nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli. Altrettanto pacifica \u0026#232; la legittimazione passiva del Senato della Repubblica, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai presupposti oggettivi, l\u0026#8217;inibizione a esercitare la funzione giurisdizionale, conseguente alla deliberazione del Senato della Repubblica, \u0026#232; idonea a cagionare, ove le affermazioni di Michele Giarrusso non fossero riconducibili a opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita al potere ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Il Senato della Repubblica, costituitosi in giudizio, ha tuttavia eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del conflitto sotto un diverso profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice ricorrente, infatti, non avrebbe indicato le ragioni per cui la deliberazione impugnata avrebbe menomato l\u0026#8217;esercizio del potere giurisdizionale: per un verso, non avrebbe verificato la corrispondenza tra i contenuti dell\u0026#8217;intervista e quelli dell\u0026#8217;interrogazione parlamentare a risposta scritta presentata dal senatore Giarrusso il 28 maggio 2020 e, per un altro, non avrebbe lamentato una lesione di proprie attribuzioni \u0026#8211; contestando l\u0026#8217;esistenza del nesso funzionale \u0026#8211; ma \u0026#171;presunte violazioni ai diritti inviolabili della persona offesa che conseguirebbero alla delibera di insindacabilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione deve essere rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice ricorrente mostra di conoscere la giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 68, primo comma, Cost. ed esclude che, nel caso di specie, ricorrano, tra le dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003ee l\u0026#8217;interrogazione parlamentare richiamata dalla deliberazione impugnata, tanto il legame temporale quanto la sostanziale corrispondenza di contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza che poi, nel motivare le ragioni del conflitto, affermi altres\u0026#236; che le dichiarazioni rese nell\u0026#8217;intervista, per le modalit\u0026#224; espressive utilizzate e per il destinatario delle stesse, siano di per s\u0026#233; prive di collegamento con la funzione parlamentare \u0026#8211; collegamento che l\u0026#8217;atto tipico, successivo all\u0026#8217;intervista, \u0026#232; volto ad \u0026#171;artificiosamente\u0026#187; determinare \u0026#8211; non impedisce l\u0026#8217;esame nel merito del conflitto, ma anzi ad esso precisamente attiene. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha da tempo affermato che, ove venga in contestazione tra le Camere e l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., questa Corte \u0026#232; chiamata non a giudicare la validit\u0026#224; o la congruit\u0026#224; delle motivazioni della deliberazione parlamentare d\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224;, ma a \u0026#171;verificare se, nella specie, l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; sussista, cio\u0026#232; se l\u0026#8217;opinione di cui si discute sia stata espressa nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2000; in termini analoghi anche la sentenza n. 11 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Nel merito, il conflitto \u0026#232; solo parzialmente fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Ai fini della risoluzione di conflitti quali quello odierno, che vertono sulla riconducibilit\u0026#224; o meno di opinioni rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e all\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare, questa Corte, come \u0026#232; stato ancora di recente ribadito, \u0026#171;ha considerato indici rivelatori dell\u0026#8217;esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; parlamentare tipica e la sostanziale contestualit\u0026#224; temporale fra tale ultima attivit\u0026#224; e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esterna (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 218 del 2023, n. 241 del 2022, n. 59 del 2018, n. 144 del 2015 e n. 115 del 2014). Al ricorrere di queste condizioni, infatti, ben pu\u0026#242; affermarsi che le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere siano connesse all\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare, in quanto destinate a comunicare all\u0026#8217;esterno, pur nell\u0026#8217;ineliminabile diversit\u0026#224; degli strumenti e del linguaggio adoperato nell\u0026#8217;atto tipico e nella sua diffusione all\u0026#8217;opinione pubblica, il significato dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; compiuta nell\u0026#8217;esercizio del mandato, che, d\u0026#8217;altronde, per sua natura \u0026#232; destinata \u0026#8220;a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell\u0026#8217;interesse della libera dialettica politica che \u0026#232; condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative\u0026#8221; (sentenze n. 321 e n. 320 del 2000)\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal GIP, sussiste la sostanziale contestualit\u0026#224; temporale tra l\u0026#8217;interrogazione parlamentare del senatore Giarrusso richiamata dall\u0026#8217;impugnata deliberazione, pubblicata il 28 maggio 2020, e l\u0026#8217;intervista, del 27 maggio 2020, per cui \u0026#232; pendente il procedimento penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve escludersi, infatti, \u0026#171;una rigida applicazione dell\u0026#8217;indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, [che] trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non \u0026#232; idoneo, nella sua rigidit\u0026#224;, a qualificare \u0026#8220;l\u0026#8217;esercizio delle funzioni\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2024). Ci\u0026#242; che rileva \u0026#232; che le opinioni \u003cem\u003eextra \u003c/em\u003ee\u003cem\u003e intra \u003c/em\u003e\u003cem\u003emoenia\u003c/em\u003e vengano rese nel \u0026#171;medesimo contesto temporale\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2006): il che chiaramente accade quando, come nella vicenda all\u0026#8217;origine dell\u0026#8217;odierno conflitto, l\u0026#8217;atto tipico \u0026#8211; la cui pubblicazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 146 del regolamento del Senato, deve peraltro essere preceduta dal vaglio del Presidente d\u0026#8217;Assemblea \u0026#8211; segua di appena un giorno le dichiarazioni altrove rese (sul riscontro della contestualit\u0026#224; temporale, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e di recente, sentenze n. 104 del 2024, n. 218 del 2023, n. 241 del 2022, e gi\u0026#224; n. 276 del 2001 e n. 10 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, il legame temporale tra le une e l\u0026#8217;altro \u0026#232; chiaramente dimostrato dalla circostanza per cui, nel corso dell\u0026#8217;intervista, il senatore Giarrusso afferma che, in relazione ai temi che stava trattando, era sul punto di presentare un\u0026#8217;interrogazione parlamentare, sicch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultima non pu\u0026#242; che considerarsi concretamente preannunciata dalle dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003e(sentenze n. 104 del 2024, n. 241 del 2022, n. 133 del 2018, n. 335 del 2006 e n. 223 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8722; Per quel che concerne la sostanziale corrispondenza contenutistica tra le opinioni \u003cem\u003eintra\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, il GIP propone il conflitto per l\u0026#8217;intero complesso di dichiarazioni per le quali il senatore Giarrusso \u0026#232; indagato, integralmente riportate nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di due serie di dichiarazioni riguardanti, per un verso, la nomina del dott. Francesco Basentini a capo del DAP e, per un altro, l\u0026#8217;esistenza di una \u0026#171;trattativa Stato-mafia\u0026#187;. Nell\u0026#8217;ambito di entrambe le serie di dichiarazioni, poi, il senatore Giarrusso asserisce che il dott. Basentini appartenesse alla \u0026#171;banda Palamara\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8722; La serie di affermazioni circa l\u0026#8217;esistenza di una \u0026#171;trattativa Stato-mafia\u0026#187; \u0026#232; sostanzialmente corrispondente nei contenuti all\u0026#8217;interrogazione parlamentare del 28 maggio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di l\u0026#224; delle diverse \u0026#171;formule letterali usate\u0026#187; (sentenza n. 333 del 2011), che riflettono \u0026#171;[l]\u0026#8217;uso di modalit\u0026#224; espressive e comunicative fisiologicamente diverse, in considerazione dell\u0026#8217;ineliminabile diversit\u0026#224; degli strumenti in concreto utilizzati\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2024), anche nell\u0026#8217;atto tipico, cos\u0026#236; come nell\u0026#8217;intervista, il senatore Giarrusso ha asserito che: a) ci sarebbe stata una trattativa tra il DAP, nella persona del dott. Basentini, e detenuti rivoltosi al fine di far cessare le rivolte nelle carceri; b) il dott. Basentini avrebbe tenuto un incontro in carcere con il detenuto M. Z., alla presenza di una terza persona, la cui identit\u0026#224; \u0026#232; sconosciuta e che apparterrebbe ai servizi; c) questa trattativa avrebbe portato a una serie di richieste dei rivoltosi, che sembrerebbero essere confluite nella circolare del DAP del 21 marzo 2020, cui \u0026#232; seguita la cessazione delle rivolte e la scarcerazione di detenuti condannati per reati di stampo mafioso; d) tale circolare sarebbe stata emanata di sabato e firmata non dal capo del DAP o dal direttore generale della Direzione detenuti e trattamento, ma da una semplice subordinata non apicale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni \u003cem\u003eintra moenia \u003c/em\u003ee le ora esaminate affermazioni rilasciate nel corso dell\u0026#8217;intervista consente di ritenere sussistente il nesso funzionale richiesto dall\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., tanto pi\u0026#249; che esse sono chiaramente riconducibili al sindacato ispettivo sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa tipico della prerogativa del parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8722; Tutte le altre affermazioni del senatore Giarrusso non trovano invece alcun riscontro nell\u0026#8217;interrogazione parlamentare, la quale infatti ruota interamente attorno alle vicende che, a dire del senatore, sono sottese e hanno portato all\u0026#8217;adozione della richiamata circolare del DAP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242;, tuttavia, non vale a escludere, per ci\u0026#242; solo, che tali affermazioni siano connesse all\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.1.\u0026#8722; La giurisprudenza costituzionale, infatti, se ha riconosciuto che la contestualit\u0026#224; temporale e la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni \u003cem\u003eintra\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e sono indici rivelatori \u0026#171;particolarmente consistenti e qualificati\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2024), non ha escluso che, in casi particolari, l\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. possa trovare applicazione anche a \u0026#171;dichiarazioni rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare\u0026#187; (sentenza n. 133 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve verificarsi, dunque, se ci\u0026#242; possa darsi per le altre affermazioni in relazione alle quali \u0026#232; sollevato l\u0026#8217;odierno conflitto, fermo restando che compito di questa Corte non \u0026#232; quello di stabilire se esse siano o meno diffamatorie, ma \u0026#171;se esse, ancorch\u0026#233; rese al di fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attivit\u0026#224; proprie del parlamentare: costituiscano cio\u0026#232; espressione della sua funzione o ne rappresentino il momento di divulgazione all\u0026#8217;esterno\u0026#187; (sentenza n. 508 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.2.\u0026#8722; A tale fine, deve rilevarsi, innanzitutto, che il senatore Giarrusso, nella prima parte dell\u0026#8217;intervista per la quale \u0026#232; indagato, critica fortemente la scelta dell\u0026#8217;allora Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, e del movimento politico di cui egli era espressione, di non nominare quale capo del DAP il dott. Antonino Di Matteo, il quale avrebbe potuto da quella posizione continuare a svolgere \u0026#171;ulteriori investigazioni\u0026#187; sulla \u0026#171;trattativa [Stato-mafia] del 92\u0026#187; e avrebbe \u0026#171;sicuramente bloccato qualunque tentativo di ulteriore trattativa fausta alla mafia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.3.\u0026#8722; \u0026#200; a questo punto che il senatore Giarrusso afferma che il ministro Bonafede \u0026#171;si \u0026#232; circondato di un\u0026#8217;intera banda di sodali di Palamara\u0026#187;, tra cui il dott. Basentini, preferito al dott. Di Matteo quale capo del DAP. Pi\u0026#249; avanti nel corso dell\u0026#8217;intervista, nuovamente il senatore Giarrusso asserisce che il dott. Basentini era uno dei \u0026#171;quattro della banda Palamara\u0026#187;, sacrificato dal ministro quando questi, all\u0026#8217;indomani delle scarcerazioni suppostamente determinate dalla circolare del DAP del 21 marzo 2020, \u0026#171;ha visto a rischio la sua poltrona\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di dichiarazioni che, se usano una modalit\u0026#224; espressiva particolarmente aspra, vanno per\u0026#242; considerate nel contesto complessivo dell\u0026#8217;intervista, volta in larga parte \u0026#8211; come si \u0026#232; detto \u0026#8211; a compiere una valutazione fortemente critica dell\u0026#8217;operato del Ministro della giustizia per le nomine ai vertici degli uffici ministeriali, tra cui quella del dott. Basentini, e a interrogarsi sull\u0026#8217;influenza che i legami tra le persone nominate e il dott. Luca Palamara potessero avere avuto sullo svolgimento delle loro stesse funzioni ministeriali: il che, proprio in considerazione del ruolo di vertice che tali persone erano state chiamate a ricoprire, non pu\u0026#242; non considerarsi con evidenza connesso all\u0026#8217;esercizio della tipica funzione di indirizzo e controllo sull\u0026#8217;operato del Governo che \u0026#232; attribuita al Parlamento e a ogni suo componente (si veda anche sentenza n. 193 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali affermazioni, pertanto, devono considerarsi espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.4.\u0026#8722; Del pari insindacabili devono ritenersi le affermazioni a proposito della \u0026#171;importante esperienza\u0026#187; del dott. Basentini nell\u0026#8217;ambito del \u0026#171;disastro epocale che \u0026#232; l\u0026#8217;indagine sull\u0026#8217;ENI quella di Tempa Rossa\u0026#187;, che aveva portato alle dimissioni della Ministra Federica Guidi e che poi si era chiusa con un\u0026#8217;archiviazione; archiviazione che, allude il senatore Giarrusso, sarebbe stata premiata con \u0026#171;un cambio di status non indifferente\u0026#187; quale la nomina al DAP (\u0026#171;[\u0026#232;] legittimo sospettare che dietro ci sia un \u0026#8220;\u003cem\u003edo ut \u003c/em\u003e\u003cem\u003edes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#8221;.\u003c/em\u003e Noi non lo sappiamo io mi auguro che non sia cos\u0026#236;. Per\u0026#242; \u0026#232; strana questa nomina di questo soggetto\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe modalit\u0026#224; espressive utilizzate sono certo diverse da quelle che sarebbero adoperate in un atto tipico, ma senza che per ci\u0026#242; venga meno la connessione con l\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare. Per quanto, infatti, siano volte a sottolineare la supposta inidoneit\u0026#224; del dott. Basentini a ricoprire il ruolo cui era stato chiamato, esse mirano a svolgere una critica, particolarmente dura ed energica, precisamente alla scelta dell\u0026#8217;allora Ministro della giustizia, reale destinatario delle affermazioni in esame, di nominare a capo del DAP una persona che \u0026#8211; nella prospettiva del senatore Giarrusso \u0026#8211; non ne avrebbe avuto la competenza e le capacit\u0026#224;. Anche in questo caso, dunque, si tratta di una opinione di un parlamentare a proposito dello svolgimento, da parte di un Ministro, di attivit\u0026#224; di governo, quale inevitabilmente \u0026#232;, ed ai livelli pi\u0026#249; alti, la nomina al vertice di un dipartimento di un ministero: opinione che, pertanto, deve considerarsi avere un nesso con la funzione di indirizzo e controllo sul Governo che spetta a ciascun parlamentare, in quanto tale insindacabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vale a portare le affermazioni in esame fuori dal perimetro di applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. la circostanza che il senatore Giarrusso manifesti il dubbio che la nomina al DAP del dott. Basentini sia un \u0026#171;premio\u0026#187; per l\u0026#8217;avvenuta archiviazione dell\u0026#8217;indagine \u0026#8220;Tempa Rossa\u0026#8221;. Per quanto, infatti, debba riconoscersi che si tratti di un sospetto tutt\u0026#8217;altro che neutro per la reputazione del dott. Basentini, va altres\u0026#236; tenuto conto che la potenzialit\u0026#224; lesiva dell\u0026#8217;onorabilit\u0026#224; dei singoli \u0026#232; \u0026#171;insita nella esenzione del parlamentare [\u0026#8230;] da ogni responsabilit\u0026#224; giuridica per le opinioni espresse nello svolgimento del mandato\u0026#187; (sentenza n. 379 del 2003). Ci\u0026#242; che rileva \u0026#232;, dunque, che le dichiarazioni rese \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003epossano essere ricomprese \u0026#171;nella sfera delle attivit\u0026#224; dei membri del Parlamento assistite dalla garanzia costituzionale\u0026#187; (sentenze n. 321 e n. 320 del 2000): il che si verifica, per le ragioni anzidette, con riferimento alle affermazioni ora in esame, tanto pi\u0026#249; ove si consideri che il senatore Giarrusso non attesta con certezza l\u0026#8217;esistenza dei gravi fatti cui meramente allude ma, al contrario, espressamente ipotizza che possano rivelarsi privi di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.5.\u0026#8722; Deve escludersi, invece, che sussista il nesso con la funzione parlamentare per le affermazioni con le quali il senatore Giarrusso asserisce che il dott. Basentini \u0026#171;\u0026#232; stato nominato al DAP senza avere nessuna esperienza, se non una discutibilissima gestione di un pentito, che era parente di sua moglie, addirittura portava lo stesso cognome con la moglie, quindi lui gestisce un pentito che porta lo stesso cognome di sua moglie, \u0026#232; parente di sua moglie [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso, invero, le dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e del senatore Giarrusso potrebbero considerarsi, al pari di quelle altre sinora esaminate, volte a sottoporre a valutazione critica la nomina del dott. Basentini a capo del DAP. Tuttavia, in questo caso esse non sono meramente allusive o dubitative, ma danno per vera \u0026#8211; anche per i toni con cui sono espresse e il linguaggio del corpo che le accompagna (quale si desume dal video relativo all\u0026#8217;intervista) \u0026#8211; la circostanza secondo cui il dott. Basentini aveva gestito un \u0026#171;pentito\u0026#187; parente della moglie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 68, primo comma, Cost. \u0026#171;tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualit\u0026#224; del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2024). Quando, come nel caso di specie, la seriet\u0026#224; (e la gravit\u0026#224;) dell\u0026#8217;affermazione non \u0026#232; suffragata da idonei elementi fattuali, che avvalorino l\u0026#8217;esistenza, o quantomeno la plausibilit\u0026#224;, della circostanza riferita, l\u0026#8217;opinione \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003eperde ogni connessione con la funzione parlamentare. Quest\u0026#8217;ultima, infatti, per la rilevanza che la Costituzione gli riconosce nell\u0026#8217;ordinamento democratico, \u0026#232; funzione pubblica che deve essere adempiuta \u0026#171;con disciplina ed onore\u0026#187; (art. 54 Cost.) e non tollera manifestazioni che, lungi dall\u0026#8217;essere volte a dare rappresentazione ai diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, non sono \u0026#171;improntate al rispetto della dignit\u0026#224; dei destinatari della critica\u0026#187; (ancora, sentenza n. 104 del 2024). Cos\u0026#236; facendo, viene superato il \u0026#171;limite estremo della prerogativa dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224;, e con ci\u0026#242; stesso delle virtualit\u0026#224; interpretative astrattamente ascrivibili all\u0026#8217;art. 68: questa non pu\u0026#242; mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunit\u0026#224; dalla giurisdizione conseguente alla mera \u0026#8220;qualit\u0026#224;\u0026#8221; di parlamentare\u0026#187; (sentenza n. 120 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione a tali affermazioni, pertanto, il ricorso \u0026#232; fondato, in quanto la deliberazione del Senato della Repubblica \u0026#232; stata adottata in violazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni del GIP; essa, nella corrispondente parte, deve dunque essere annullata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003eche non spettava al Senato della Repubblica, nei sensi di cui in motivazione al punto 4.5.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende il procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003eannulla\u003c/em\u003e per l\u0026#8217;effetto, \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003eparte qua\u003c/em\u003e, la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 giugno 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le altre dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende il procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 5 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento penale instaurato nei confronti di Mario Michele Giarrusso, all\u0026#8217;epoca dei fatti senatore, in ordine al reato di diffamazione, regolato dall\u0026#8217;art. 595, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, ai danni del dott. Francesco Basentini.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46454","titoletto":"Parlamento - Insindacabilità - Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sorti tra assemblee parlamentari e autorità giudiziaria - Giudizio della Corte costituzionale su deliberazioni di insindacabilità di opinioni espresse da parlamentari adottate dalle Camere ex art. 68, primo comma, Cost. - Necessità di verificare se l\u0027opinione di cui si discute sia stata espressa nell\u0027esercizio delle funzioni parlamentari - Possibilità di sindacare la congruenza delle motivazioni della deliberazione parlamentare d\u0027insindacabilità - Esclusione. (Classif. 172007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eOve venga in contestazione tra le Camere e l’autorità giudiziaria l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost., la Corte costituzionale è chiamata non a giudicare la validità o la congruità delle motivazioni della deliberazione parlamentare d’insindacabilità, ma a verificare se, nella specie, l’insindacabilità sussista, cioè se l’opinione di cui si discute sia stata espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 11/2000 - mass. 25127; S. 10/2000 - mass. 25123\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46455","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46455","titoletto":"Parlamento - Insindacabilità - Compito della Corte costituzionale - Valutazione del collegamento tra le opinioni espresse e le attività proprie del mandato parlamentare - Valutazione ulteriore sul carattere diffamatorio delle opinioni espresse - Esclusione. (Classif. 172007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte costituzionale non ha il compito di stabilire se le opinioni del parlamentare, al di là delle diverse formule letterali usate, che riflettono l’uso di modalità espressive e comunicative fisiologicamente diverse, anche in considerazione degli strumenti in concreto utilizzati, siano o meno diffamatorie, ma se esse, ancorché rese al di fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attività proprie del parlamentare e costituiscano, quindi, espressione della sua funzione, o ne rappresentino il momento di divulgazione all’esterno. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 333/2011; S. 379/2003 - mass. 28147; S. 321/2000 - mass. 25592; S. 508/2002 - mass. 27428; S. 320/2000 - mass. 25587\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46456","numero_massima_precedente":"46454","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46456","titoletto":"Parlamento - Insindacabilità - Ratio - Tutela della funzione e dell\u0027autonomia parlamentare - Estensione alle opinioni extra moenia - Limiti - Sostanziale corrispondenza contenutistica con l\u0027attività parlamentare tipica e contestualità temporale - Affidamento a indici rivelatori - Necessaria coincidenza tra nesso funzionale e nesso cronologico - Esclusione (nel caso di specie: spettanza al Senato di dichiarare che le opinioni rese extra moenia da Mario Michele Giarrusso, senatore all\u0027epoca dei fatti, relative alla nomina da parte del Ministro della giustizia del capo del DAP e da cui è scaturito un procedimento penale a suo carico, sono, nella parte in cui la delibera non è stata annullata, insindacabili, in ragione della loro complessiva ascrivibilità alla funzione di controllo parlamentare sull\u0027operato del Governo, idonea a tutelare anche il ricorso a una dialettica aspra, nonché la formulazione di sospetti per le condotte tenute, basati su fatti gravi, ma di cui viene espressamente ipotizzata la possibile infondatezza). (Classif. 172007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn ordine alla riconducibilità o meno di opinioni rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e all’esercizio della funzione parlamentare, sono indici rivelatori dell’esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell’esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l’attività esterna. Al ricorrere di queste condizioni, pur nell’ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato nell’atto tipico e nella sua diffusione all’opinione pubblica, anche le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere appaiono destinate a comunicare all’esterno il significato dell’attività compiuta nell’esercizio del mandato – la quale, d’altronde, per sua natura è destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell’interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 104/2024 - mass. 46130; S. 218/2023 - mass. 45898; S. 241/2022 - mass. 45185; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 115/2014 - mass. 37914\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSebbene la contestualità temporale e la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni intra ed \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e siano indici rivelatori particolarmente consistenti e qualificati, non è escluso che, in casi particolari, l’art. 68, primo comma, Cost. possa trovare applicazione anche a dichiarazioni rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 133/2018 - mass. 41360\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDeve escludersi una rigida applicazione dell’indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, che trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare l’esercizio delle funzioni. Ciò che rileva – ai fini della loro riconducibilità alla funzione parlamentare – è che le opinioni \u003cem\u003eextra\u003c/em\u003e e intra \u003cem\u003emoenia \u003c/em\u003evengano rese nel medesimo contesto temporale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 335/2006 - mass. 30709; S. 221/2006; S. 223/2005 - mass. 29440; S. 276/2001 - mass. 26460; S. 10/2000 - mass. 25126\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le altre dichiarazioni – diverse a quelle per le quali la medesima delibera è stata annullata – rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende il procedimento penale davanti al GIP presso il Tribunale di Catania, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Da un lato, sussiste una sostanziale contestualità temporale tra l’interrogazione parlamentare e l’intervista fuori mura, rilasciata appena un giorno prima e in cui l’interrogazione stessa era, peraltro, preannunciata. Dall’altro lato, la sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni intra e buona parte di quelle rese \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003erivela la sussistenza di un nesso funzionale con il sindacato ispettivo sull’attività amministrativa, tipico della prerogativa del parlamentare. Anche le affermazioni prive di riscontro nell’interrogazione rientrano nell’esercizio della tipica funzione di indirizzo e controllo sull’operato del Governo attribuita al Parlamento e a ogni suo componente. Nonostante la modalità espressiva particolarmente aspra, il contesto complessivo dell’intervista è in larga parte riconducibile a una valutazione fortemente critica, dura ed energica, dell’operato del Ministro della giustizia per la nomina del capo del DAP, e a interrogativi sull’influenza di legami personali sullo svolgimento delle funzioni affidate. Risultano così coperte da garanzia costituzionale anche le affermazioni circa l’idoneità, le capacità, le competenze, nonché determinate esperienze e correlati “premi” per le condotte tenute dal nominato – secondo un ipotetico schema di “do ut des”: i sospetti avanzati e i gravi fatti cui il senatore allude, pur essendo tutt’altro che neutri per la reputazione del nominato, non sono attestati con certezza quanto alla loro esistenza, essendo espressamente ipotizzato, al contrario, che possano rivelarsi privi di fondamento). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 193/2024 - mass. 46453\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46457","numero_massima_precedente":"46455","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"28/06/2023","data_nir":"2023-06-28","numero":"doc. IV-quater, n. 2","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46457","titoletto":"Parlamento - Insindacabilità - Finalità della funzione parlamentare - Promozione e innalzamento della qualità del dibattito pubblico - Rilevanza per l\u0027ordinamento democratico e dovere di adempierla con disciplina e onore - Limiti - Rispetto della dignità della persona - Necessario supporto di idonei elementi fattuali per le opinioni extra moenia connotate da gravità e serietà (nel caso di specie: non spettanza al Senato, e conseguentemente annullamento in parte qua della relativa delibera, di dichiarare che le opinioni extra moenia espresse da Mario Michele Giarrusso, senatore all\u0027epoca dei fatti, relative alla nomina del capo del DAP e da cui è scaturito un procedimento penale a suo carico, sono insindacabili, nella parte in cui attribuiscono circostanze gravi e specifiche, e non meramente allusive o dubitative, alla condotta della persona nominata). (Classif. 172007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa funzione parlamentare, per la rilevanza che la Costituzione gli riconosce nell’ordinamento democratico, è funzione pubblica che deve essere adempiuta «con disciplina ed onore» (art. 54 Cost.) e non tollera manifestazioni che, lungi dall’essere volte a dare rappresentazione ai diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, non sono improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica. Se questo avviene, viene superato il limite estremo della prerogativa dell’insindacabilità e, con ciò stesso, delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili all’art. 68: la garanzia ivi prevista, infatti, non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera “qualità” di parlamentare. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 104/2024 - mass. 46130; S. 120/2004\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQuando la serietà e la gravità delle affermazioni del parlamentare non sono suffragate da idonei elementi fattuali, che avvalorino l’esistenza o, quantomeno, la plausibilità della circostanza riferita, l’opinione \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e perde ogni connessione con la funzione parlamentare e, con essa, la garanzia costituzionale prevista al riguardo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende procedimento penale davanti al GIP presso il Tribunale di Catania, costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari – e va conseguentemente annullata, in parte qua, la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 giugno 2023, in quanto lesiva delle attribuzioni del GIP. Non possono ritenersi coperte dalla garanzia costituzionale, in particolare, quelle affermazioni del senatore che, nel quadro di una critica circa la nomina del capo del DAP, non si rivelano meramente allusive o dubitative, ma danno per vera – anche per i toni con cui sono espresse e il linguaggio del corpo che le accompagna, quale si desume dal video relativo all’intervista – la circostanza secondo cui l’interessato aveva gestito un “pentito” parente della moglie).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46456","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"28/06/2023","data_nir":"2023-06-28","numero":"doc. 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Un tentativo di analisi senza pregiudizi","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46776","autore":"Lauro A.","titolo":"I messaggi non protetti dall\u0027insindacabilità parlamentare: metodo e merito","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45963","autore":"Manetti M.","titolo":"\u0027Bagehot revisited\u0027: le sentenze n. 193 e 194 del 2024 e l\u0027insindacabilità parlamentare nell\u0027era del populismo mediatico","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2353","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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