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Francesco SAJA;                                        \r\n Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo    \r\n CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.    \r\n Renato DELL\u0027ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.    \r\n Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo    \r\n CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;                          \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  degli artt. 1, comma    \r\n secondo, 3, commi secondo, terzo e quattordicesimo,  della  legge  25    \r\n febbraio  1987  n.  67,  (Rinnovo  della  legge 5 agosto 1981 n. 416,    \r\n recante  disciplina  delle  imprese  editrici   e   provvidenze   per    \r\n l\u0027editoria),  promosso  con l\u0027ordinanza emessa il 14 marzo 1989 dalla    \r\n Corte d\u0027Appello di Milano nei procedimenti  civili  riuniti  vertenti    \r\n tra il garante pro-tempore per l\u0027attuazione della legge sull\u0027editoria    \r\n prof. Giuseppe Santaniello ed altri e  la  s.p.a.  Gemina  ed  altri,    \r\n iscritta  al  n.  384  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella    \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  36,  prima  serie  speciale,    \r\n dell\u0027anno 1989;                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visti  gli  atti  di  costituzione  della s.p.a. Gemina, di Arvati    \r\n Giovanni,  della  s.p.a.  Nuovo  Banco   Ambrosiano,   della   s.p.a.    \r\n S.I.C.I.N.D.,  della  s.p.a.  Fiat,  della  s.p.a.  R.C.S. Editoriale    \r\n Quotidiani e s.p.a. Ferruzzi Finanziaria, della Rotschild Bank  A.G.,    \r\n di  Bassanini  Franco  ed altri nonch\u0026#233; l\u0027atto di costituzione per il    \r\n garante e l\u0027intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito  nell\u0027udienza  pubblica  del  30  gennaio  1990  il  Giudice    \r\n relatore Francesco Saja;                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Uditi gli Avv.ti Feliciano Benvenuti per la s.p.a. Gemina, Michele    \r\n Giorgianni per Arvati Giovanni, Alberto Predieri per la s.p.a.  Nuovo    \r\n Banco  Ambrosiano,  Paolo  Barile  per  la s.p.a S.I.C.I.N.D., Franzo    \r\n Grande Stevens ed Edoardo Pontecorvo, Mario  Casella  per  la  s.p.a.    \r\n R.C.S.  Editoriale  Quotidiani  e per la s.p.a. Ferruzzi Finanziaria,    \r\n Valerio Onida per Bassanini Franco ed altri e l\u0027Avvocato dello  Stato    \r\n Giorgio  D\u0027Amato  per  il  garante della legge sull\u0027editoria e per il    \r\n Presidente del Consiglio dei ministri;                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Con  atto  di  citazione  in  data 8 maggio 1985 l\u0027Onorevole prof.    \r\n Franco  Bassanini  ed  altri  convenivano  in  giudizio  davanti   al    \r\n Tribunale  di  Milano le societ\u0026#224; Meta, Gemina, Italtrust, Rothschild    \r\n Bank, Finriz Centrale finanziaria generale,  Rizzoli  Editore,  Fidis    \r\n Finanziaria,  Sadip  e  il  dott.  Angelo  Rizzoli, deducendo che, in    \r\n conseguenza di alcuni atti di  acquisto  di  azioni  specificatamente    \r\n indicati, intervenuti nell\u0027ottobre 1984 tra le parti convenute, erano    \r\n riscontrabili: 1) la violazione del divieto di  concentrazione  nella    \r\n stampa  quotidiana  previsto  dall\u0027art. 4 legge 5 agosto 1981 n. 416,    \r\n poich\u0026#233; alla percentuale  di  tiratura  dei  quotidiani  editi  dalla    \r\n societ\u0026#224;  Rizzoli  (19,01 per cento della tiratura nazionale), veniva    \r\n ad aggiungersi - per effetto dei rapporti esistenti tra la  Gemina  e    \r\n Me.t.a.  nonch\u0026#233; fra queste societ\u0026#224;, Fiat e Montedison, cui facevano    \r\n capo rispettivamente i quotidiani \"La Stampa\" e \"Il Messaggero\" -  la    \r\n tiratura di questi ultimi due giornali; 2) la violazione del disposto    \r\n di  cui  all\u0027art.  1,   tredicesimo   comma,   della   citata   legge    \r\n sull\u0027editoria,  essendosi  operato  un  aumento  della partecipazione    \r\n pubblica,  attraverso  Mediobanca  (controllata   dall\u0027I.R.I.),   nel    \r\n capitale di societ\u0026#224; proprietarie di imprese editoriali.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Con  citazione  9  aprile  1986 il garante dell\u0027editoria conveniva    \r\n davanti lo stesso Tribunale  le  societ\u0026#224;  Gemina,  Rizzoli  Editore,    \r\n Mittel,  Nuovo  Banco  Ambrosiano,  Editoriale  Corriere  della Sera,    \r\n N.E.S., Sadip, Fiat e Giovanni Arvati, chiedendo, a norma dell\u0027art. 4    \r\n legge  cit.,  la  declaratoria  di  nullit\u0026#224;  degli atti di acquisto,    \r\n concluso in data 13 e 24 dicembre 1985  da  parte  della  Gemina,  di    \r\n complessive n.  12.549.000 azioni Rizzoli editore.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Assumeva  il  garante che con tale acquisto si era determinata una    \r\n posizione dominante nel mercato editoriale, in quanto Gemina,  da  un    \r\n lato,  controllava  Rizzoli Editore e, dall\u0027altro, era controllata da    \r\n Sadip, a sua volta controllata da Fiat, controllante  indirettamente,    \r\n attraverso  la  Italedi,  la  soc.  editrice  La  Stampa:  di tal che    \r\n dovevano essere attribuite ad  un  unico  centro  di  imputazione  le    \r\n tirature  dei  quotidiani editi dalle societ\u0026#224; controllate da Rizzoli    \r\n Editore e del quotidiano \"La Stampa\". Tutto ci\u0026#242; determinava, secondo    \r\n l\u0027attore,  una  duplice  violazione  della detta normativa antitrust,    \r\n essendo  state  superate,  sommando  le  tirature  delle  testate  in    \r\n questione,  le  percentuali  massime  di  concentrazione  e a livello    \r\n nazionale (24,93 per cento rispetto al limite del 20 per cento)  e  a    \r\n livello interregionale (54,27 per cento rispetto al limite del 50 per    \r\n cento).                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Riunite  le due cause, il Tribunale adito con sentenza 19 dicembre    \r\n 1986 respingeva le domande  degli  attori  popolari  e  del  garante,    \r\n rilevando  la  coesistenza,  nella  citata  legge  n.  416  del  1981    \r\n sull\u0027editoria, di due distinte nozioni di  \"controllo\",  l\u0027una,  pi\u0026#249;    \r\n ampia,   contenuta   nell\u0027art.   1,   ottavo  comma  (settimo,  nella    \r\n formulazione originaria della norma, poi  modificata)  e  dettata  in    \r\n funzione  degli  obblighi  di comunicazione al Servizio dell\u0027editoria    \r\n ossia per la trasparenza delle societ\u0026#224; editoriali; l\u0027altra,  accolta    \r\n nell\u0027art.  4,  secondo  comma,  e  definita  esclusivamente  in  base    \r\n all\u0027art. 2359 cod.civ. allo  scopo,  espressamente  perseguito  dalla    \r\n norma,  di  impedire situazioni di concentrazione tali da determinare    \r\n il superamento del 20 per  cento  delle  copie  tirate  dai  giornali    \r\n quotidiani,  quando  tale  situazione fosse riconducibile ad un unico    \r\n soggetto od alle societ\u0026#224; da esso controllate.  Riteneva  inoltre  il    \r\n Tribunale che, in base alla limitata nozione di cui al cit. art. 2359    \r\n cod. civ., non sussistesse la  situazione  di  controllo  dedotta  da    \r\n tutti  gli attori, n\u0026#233; poteva avere giuridica rilevanza la figura del    \r\n collegamento  indiretto,  estranea  alla  previsione   dello   stesso    \r\n ricordato art. 2359. Infine i giudici di primo grado ritenevano che i    \r\n promotori dell\u0027azione popolare difettassero di legittimazione  attiva    \r\n relativamente  alla ulteriore domanda di declaratoria di nullit\u0026#224;, ai    \r\n sensi dell\u0027art. 1, tredicesimo comma, degli atti di trasferimento  di    \r\n azione   Gemina   effettuati   da  Mediobanca  (istituto  controllato    \r\n dall\u0027I.R.I.), stante il carattere eccezionale  ed  insuscettibile  di    \r\n applicazione estensiva della azione di nullit\u0026#224; prevista dall\u0027art. 4,    \r\n sesto comma.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Successivamente  alla  pubblicazione della sentenza veniva emanata    \r\n la l. 25 febbraio 1987 n. 67 che, tra l\u0027altro, ridefiniva le  nozioni    \r\n di  controllo  e  di collegamento, con una disposizione espressamente    \r\n qualificata come interpretativa dell\u0027ottavo comma dell\u0027art.  4  della    \r\n l. n. 416 del 1981 (come modificato prima dalle leggi 30 aprile 1983,    \r\n n. 137 e 10 gennaio 1985, n, 1 e poi dalla stessa l. n. 67 del 1987);    \r\n inoltre  la  medesima legge n. 67 del 1987 stabiliva che l\u0027elevazione    \r\n del limite delle tirature in ambito nazionale - disposta nel suo art.    \r\n 3,  primo  comma,  al fine di determinare la \"posizione dominante\" di    \r\n un\u0027impresa editoriale - dal 20 al 30  per  cento  era  applicabile  a    \r\n tutte  le  operazioni  compiute successivamente all\u0027entrata in vigore    \r\n della l. n. 416 del 1981.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Contro  la  sentenza proponevano appello il garante per l\u0027editoria    \r\n con atto notificato in data  23  ottobre  1987,  e  alcuni  promotori    \r\n dell\u0027azione popolare con atto notificato il successivo 18 dicembre.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Disposta  la  riunione  delle  impugnazioni, la Corte d\u0027appello di    \r\n Milano con  ordinanza  14  marzo  1989  sollevava  due  questioni  di    \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  degli  artt.  1,  secondo  comma,  e 3,    \r\n secondo, terzo e quattordicesimo comma, della cit. l. n. 67 del 1987,    \r\n dubitando   che   esse   contrastassero   con   alcune   norme  della    \r\n Costituzione, di cui si far\u0026#224; in prosieguo specifico cenno.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Il   garante   dell\u0027editoria  e  gli  attori  popolari  eccepivano    \r\n l\u0027inammissibilit\u0026#224; della questione relativa all\u0027art. 3, terzo  comma,    \r\n l.  67  del  1987, in quanto l\u0027art. 4 della l. n. 416 del 1981 andava    \r\n inteso nel senso ampio da loro gi\u0026#224; indicato negli atti del  giudizio    \r\n di   primo   grado,  onde  era  inutile  applicare  nella  specie  la    \r\n disposizione sopravvenuta e attualmente impugnata.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Analoga  eccezione  veniva  sollevata dal Presidente del Consiglio    \r\n dei ministri, che svolgeva le stesse deduzioni del  garante,  essendo    \r\n entrambi difesi dall\u0027Avvocatura dello Stato.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    L\u0027ammissibilit\u0026#224;  della  prima  questione  veniva contestata anche    \r\n dalla S.I.C.I.N.D. e da altri appellati sul rilievo che, in base alla    \r\n sopravvenuta  legge (n. 67 del 1987), i presupposti di legittimazione    \r\n del garante e degli attori popolari erano stati modificati e  quindi,    \r\n a  loro  dire,  l\u0027appello  dagli  stessi  proposto  non poteva essere    \r\n proseguito.  La  soc.  Fiat  eccepiva  anche  il   suo   difetto   di    \r\n legittimazione passiva.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Nel  merito,  il garante e gli attori popolari, mentre sostenevano    \r\n la legittimit\u0026#224; della ricordata disposizione della l. n. 67 del  1987    \r\n relativa  alla  definizione  del  controllo  e  al  collegamento, che    \r\n consideravano correttamente interpretativa dell\u0027art. 4 l. n. 416  del    \r\n 1981  e  quindi  dotata  di  effetto  retroattivo,  eccepivano invece    \r\n l\u0027illegittimit\u0026#224; della stessa  retroattivit\u0026#224;  quanto  all\u0027elevazione    \r\n del    \"tetto\"    di   concentrazione,   definendola   arbitraria   e    \r\n ingiustificata.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Gli  appellati  erano  su opposte posizioni, deducendo che, mentre    \r\n illegittima era  la  ricordata  qualifica  di  legge  interpretativa,    \r\n nessuna  violazione  poteva  riscontrarsi rispetto alla seconda parte    \r\n del  cit.  art.  3,  terzo  comma,  la  quale,  riservando  loro   un    \r\n trattamento  pi\u0026#249;  favorevole,  non violava con la sua retroattivit\u0026#224;    \r\n l\u0027affidamento riposto nella precedente normativa.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Queste  argomentazioni  venivano  svolte,  oltrech\u0026#233; negli atti di    \r\n costituzione,   anche   in   memorie   presentate   in    prossimit\u0026#224;    \r\n dell\u0027udienza.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.  -  Osserva preliminarmente la Corte come, nonostante il tenore    \r\n letterale, da cui potrebbe  dedursi  che  l\u0027ordinanza  di  remissione    \r\n impugni   gli   artt.  1,  secondo  comma,  e  3,  secondo,  terzo  e    \r\n quattordicesimo comma, della legge 25 febbraio 1987  n.  67  (Rinnovo    \r\n della  legge  5  agosto  1981 n. 416 recante disciplina delle imprese    \r\n editrici  e  provvidenze  per  l\u0027editoria),  in  effetti  la  censura    \r\n concerna  soltanto  il cit. art. 3, terzo comma. Il giudice a quo non    \r\n impugna  invero  la  nuova  normativa  per  quanto  riguarda  la  sua    \r\n efficacia   futura,   ma  dubita  della  legittimit\u0026#224;  costituzionale    \r\n dell\u0027indicata disposizione riguardo ad entrambe le parti di cui  essa    \r\n si   compone   e   precisamente:   a)   la  qualificazione  di  norma    \r\n interpretativa - con il conseguente effetto retroattivo  -  dell\u0027art.    \r\n 4,  secondo  e  terzo  comma,  cit.  l. n. 416 del 1981, conferita al    \r\n disposto di cui all\u0027art. 3, secondo comma, della stessa legge  n.  67    \r\n del   1987,   relativo   alla   definizione  del  \"controllo\"  e  del    \r\n \"collegamento\" tra imprese editoriali; b) l\u0027attribuzione  diretta  di    \r\n efficacia  in ordine a tutte le operazioni successive alla suindicata    \r\n l. n. 416 del 1981, ossia  operativit\u0026#224;  retroattiva  dell\u0027elevazione    \r\n del  tetto dal 20 al 30 per cento, disposta dalla stessa l. n. 67 del    \r\n 1987 (art. 3, primo comma, lett. d) ai fini dell\u0027individuazione della    \r\n posizione  dominante  in  capo  al  soggetto titolare di rapporti con    \r\n societ\u0026#224; editrici di giornali quotidiani.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Soltanto contro la ricordata qualifica di norma interpretativa con    \r\n l\u0027intrinseco conseguente effetto  retroattivo  -  (sub  a)  e  contro    \r\n l\u0027efficacia retroattiva direttamente disposta (sub b) si appuntano le    \r\n critiche del giudice  a  quo  e  conseguentemente  le  due  questioni    \r\n suddette   rappresentano   l\u0027esclusivo   oggetto   del   giudizio  di    \r\n costituzionalit\u0026#224;.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.  -  Relativamente  alla  prima  di  esse sono state mosse varie    \r\n eccezioni  di   inammissibilit\u0026#224;   per   irrilevanza   nel   giudizio    \r\n principale.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La  S.I.C.I.N.D.  e  altre  appellate  osservano che la disciplina    \r\n sopravvenuta della l. n. 67 del  1987  ha  regolato  diversamente  le    \r\n modalit\u0026#224; e i requisiti prescritti per la proposizione dell\u0027azione di    \r\n annullamento da  parte  del  garante  dell\u0027editoria  e  degli  attori    \r\n popolari;   da   ci\u0026#242;   deducono   che,  per  effetto  del  principio    \r\n dell\u0027immediata  applicazione  delle  norme  processuali,  i  soggetti    \r\n suindicati  avrebbero perduto l\u0027originaria legittimazione processuale    \r\n e quindi non avrebbero potuto iniziare  n\u0026#233;  proseguire  il  giudizio    \r\n relativo  all\u0027impugnazione  avverso  la  sentenza  di primo grado. In    \r\n contrario  va  per\u0026#242;  rilevato  che   il   principio   dell\u0027immediata    \r\n applicazione  della  sopravvenuta  legge  processuale si applica (ove    \r\n manchi, come nella specie, una disciplina transitoria) soltanto  agli    \r\n atti processuali successivi all\u0027entrata in vigore della legge stessa:    \r\n questa non retroagisce, invece, su quelli anteriormente  compiuti,  i    \r\n quali  sono  regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit    \r\n actum, dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti  in  essere.    \r\n Essendo  stata  l\u0027azione  proposta mentre era in vigore la cit. l. n.    \r\n 416  del  1981  deve  quindi  escludersi  il   dedotto   difetto   di    \r\n legittimazione che, tra l\u0027altro, determinerebbe l\u0027assurda conseguenza    \r\n del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e   Neppure  pu\u0026#242; condividersi il rilievo formulato dal garante e dagli    \r\n attori popolari, per cui il giudizio avrebbe dovuto  essere  definito    \r\n in  base  alla  l. n. 416 del 1981, secondo l\u0027interpretazione da loro    \r\n sostenuta, diversa da quella accolta  dal  giudice  di  primo  grado,    \r\n restando  quindi  estranea  al  thema decidendum la cit. l. n. 67 del    \r\n 1987, che forma oggetto delle due questioni di costituzionalit\u0026#224;.  Ma    \r\n \u0026#232; chiaro come in tal modo si pretenda di discutere in questa sede la    \r\n causa di merito,  la  cui  cognizione  appartiene  esclusivamente  al    \r\n giudice del processo principale, che deve interpretare e stabilire il    \r\n significato normativo  della  suddetta  legge  n.  416  del  1981  (e    \r\n precisamente  degli  artt.  1  e  4). La Corte, non pu\u0026#242; discostarsi,    \r\n stante la natura  e  i  limiti  del  giudizio  di  costituzionalit\u0026#224;,    \r\n dall\u0027iter  argomentativo  del  giudice  a quo, il quale, non aderendo    \r\n intuitivamente alla tesi degli appellanti, ha ritenuto sussistere  un    \r\n nesso di dipendenza tra la decisione della causa e la norma suddetta,    \r\n ed  appunto  perci\u0026#242;  ha  sollecitato  l\u0027accertamento  relativo  alla    \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale di essa.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Infine,  va  pure disattesa l\u0027eccezione della Fiat che, da una sua    \r\n asserita  mancanza  di  legittimazione  passiva,  trae   motivo   per    \r\n associarsi all\u0027eccezione di inammissibilit\u0026#224; per irrilevanza nei suoi    \r\n confronti delle proposte  questioni.  Trattasi  per\u0026#242;  anche  qui  di    \r\n problemi  concernenti  il  merito della controversia, in quanto viene    \r\n dedotta l\u0027insussistenza di rapporti idonei a  determinare  le  figure    \r\n del  \"controllo\"  o  del  \"collegamento\",  la  cui  valutazione esula    \r\n dall\u0027ambito  del  giudizio  di  costituzionalit\u0026#224;,  in  quanto  forma    \r\n esclusivo oggetto del giudizio principale.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3. - Nel merito, osserva la Corte che il cit. art. 3, terzo comma,    \r\n l. n. 67  del  1987,  relativo  nella  prima  parte  alla  richiamata    \r\n qualificazione,  attribuita al secondo comma, di norma interpretativa    \r\n dell\u0027art. 4 l. 416 del 1981, \u0026#232; censurata da due diversi profili.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Il  primo  di  essi  concerne  l\u0027ammissibilit\u0026#224;  sotto  un aspetto    \r\n generale delle leggi interpretative e, da questo angolo  visuale,  la    \r\n proposta   questione  non  pu\u0026#242;  ritenersi  fondata,  in  conformit\u0026#224;    \r\n all\u0027ormai ultratrentennale giurisprudenza costituzionale (cfr.  sent.    \r\n n. 118 del 1957), che \u0026#232; stata ribadita anche di recente (cfr. sentt.    \r\n nn. 123 e 233 del 1988). Nelle varie decisioni non \u0026#232; mancata  invero    \r\n qualche  lieve differenza argomentativa (cfr., ad es. la sent. n. 187    \r\n del 1981 rispetto a quelle ora citate nn. 123 e 233/88), ma il nucleo    \r\n centrale   dell\u0027indicato   orientamento   \u0026#232;  rimasto  essenzialmente    \r\n immutato.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La  legge interpretativa, per vero, non viola di per s\u0026#233; gli artt.    \r\n 101, 102 e 104 Cost., indicati nell\u0027ordinanza di rimessione,  a  meno    \r\n che   essa   non   leda   il  giudicato  gi\u0026#224;  formatosi  o  non  sia    \r\n intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso. Se  queste    \r\n circostanze, come nella specie, non ricorrono (per vero, il giudice a    \r\n quo adombra il sospetto di una preordinata interferenza, ma esso  non    \r\n \u0026#232;  suffragato da elementi consistenti ed univoci), si deve escludere    \r\n che le attribuzioni del potere giudiziario siano vulnerate, in quanto    \r\n legislatore  e giudice agiscono su piani diversi: l\u0027uno su quello suo    \r\n proprio,  introducendo  nell\u0027ordinamento  un  quid  novi  che   rende    \r\n obbligatorio per tutti il significato normativo dato ad un precedente    \r\n atto legislativo, l\u0027altro applicando al caso concreto la legge intesa    \r\n secondo le comuni regole d\u0027ermeneutica.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    N\u0026#233;  le leggi interpretative sono escluse dalle disposizioni degli    \r\n artt. 24 e 25, primo comma, Cost., alle quali fa anche riferimento il    \r\n giudice  a  quo:  esse  invero,  operando  sul piano delle fonti, non    \r\n escludono n\u0026#233; comprimono la tutela  giurisdizionale  delle  posizioni    \r\n giuridiche  di  cui  il  soggetto  \u0026#232; titolare; n\u0026#233; tantomeno sono in    \r\n contrasto con il principio del giudice naturale, che chiaramente  non    \r\n risulta affatto violato in relazione a quanto gi\u0026#224; osservato.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Fuor   di   proposito,   appare,   infine,   il  generico  accenno    \r\n dell\u0027ordinanza di  remissione  all\u0027art.  25,  secondo  comma,  Cost.,    \r\n concernente il divieto di retroattivit\u0026#224; delle norme penali, il quale    \r\n conseguentemente non \u0026#232; applicabile nella fattispecie,  che  riguarda    \r\n la validit\u0026#224; di alcuni negozi giuridici.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    4.  -  Fondata \u0026#232; invece la questione sotto il secondo dei profili    \r\n dedotti, essendo chiaro che il legislatore, oltrepassando i limiti di    \r\n ragionevolezza,   ha  definito  interpretativa  una  disciplina  che,    \r\n invece, ha natura innovativa.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    In  conformit\u0026#224;  ad una costante giurisprudenza (cfr. da ultimo la    \r\n sent. n. 233 del  1988),  va  riconosciuto  carattere  interpretativo    \r\n soltanto  ad  una  legge  che,  fermo  il tenore testuale della norma    \r\n interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia    \r\n una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto    \r\n precettivo \u0026#232; espresso dalla  coesistenza  delle  due  norme  (quella    \r\n precedente  e l\u0027altra successiva che ne esplicita il significato), le    \r\n quali rimangono entrambe in vigore e  sono  quindi  anche  idonee  ad    \r\n essere modificate separatamente.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ora,  ribadito che la Corte non pu\u0026#242; occuparsi della portata delle    \r\n norme degli artt. 1 e 4, secondo e terzo comma, l. n. 416  del  1981,    \r\n il   cui   esame   spetta  esclusivamente  al  giudice  del  processo    \r\n principale, si osserva che  la  disposizione  censurata  pretende  di    \r\n interpretare  l\u0027art.  4  l.  n.  416  del  1981, mediante il precetto    \r\n dell\u0027art. 1, secondo comma, della stessa legge. Ma il  riferimento  a    \r\n tale  norma appare operato in maniera veramente singolare perch\u0026#233; non    \r\n riguarda l\u0027originaria formulazione di essa e neppure le modificazioni    \r\n successivamente  apportate  con  le  leggi 30 aprile 1983 n. 137 e 10    \r\n gennaio 1985 n. 1 - il  che  gi\u0026#224;  farebbe  dubitare  dell\u0027attribuito    \r\n carattere interpretativo -, ma \u0026#232; compiuto con l\u0027espresso richiamo al    \r\n cit. art. 1 come integralmente riscritto dalla  l.  n.  67  del  1987    \r\n (art.  1, secondo comma) con una previsione normativa non coincidente    \r\n affatto con quella della formulazione originaria (tra l\u0027altro,  cfr.,    \r\n oltre  le  numerose  sostanziali differenze, particolarmente le nuove    \r\n disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e)). La diversit\u0026#224; tra  la    \r\n vecchia  disciplina  e  quella  sopravvenuta  \u0026#232; pienamente avvertita    \r\n dallo  stesso  legislatore,  il  quale   non   accenna   affatto   ad    \r\n un\u0027operazione  ermeneutica,  ma  espressamente  stabilisce all\u0027art. 1    \r\n della l. n. 67 del 1987 che l\u0027art. 1 della l.  n.  416  del  1981  \u0026#232;    \r\n \"sostituito\"  dalla  nuova  disposizione  e  proprio  in tale ottica,    \r\n seguendo  rigorosamente  il  suo  iter  logico,   provvede   con   il    \r\n quattordicesimo  comma  dello  stesso  articolo all\u0027abrogazione della    \r\n norma anteriore: la quale, per contro, se si fosse trattato di  norma    \r\n autenticamente  interpretata,  avrebbe dovuto rimanere in vita, quale    \r\n componente della complessa  fattispecie  normativa  costituita  dalla    \r\n legge interpretata e da quella interpretativa.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Il rilevato carattere innovativo risulta peraltro anche pienamente    \r\n confermato dai lavori preparatori  (cfr.:  1)  Camera  dei  deputati,    \r\n Bollettino    commissioni,    1986,   547,   che   parla   di   norme    \r\n antimonopolistiche pi\u0026#249; severe; 713, dove si precisa che trattasi  di    \r\n una nuova e pi\u0026#249; pregnante definizione dell\u0027influenza dominante quale    \r\n sintomo  peculiare  del  rapporto  di  controllo;  2)  Senato   della    \r\n Repubblica,  Bollettino  Giunte  e  Commissioni,  1987,  647 che pure    \r\n afferma trattarsi di sostanziali modificazioni alla  l.  n.  416  del    \r\n 1981).  N\u0026#233;  va  omesso  di ricordare che la norma censurata \u0026#232; stata    \r\n introdotta dal Comitato ristretto della  Camera  dei  Deputati  senza    \r\n alcuna   spiegazione   e   alcun   accenno  ai  ricordati  interventi    \r\n governativi  e  parlamentari,  con  i  quali  contrasta  in   maniera    \r\n stridente,  riferendosi  questi concordemente ad una nuova disciplina    \r\n suggerita dall\u0027insufficienza di quella allora vigente.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    In tale quadro \u0026#232; evidente che si \u0026#232; chiaramente fuori dall\u0027ambito    \r\n di un\u0027interpretazione autentica: precisamente, con la l.  n.  67  del    \r\n 1987   il   legislatore  ha  notevolmente  modificato  la  disciplina    \r\n precedente (l. n. 416 del 1981), illegittimamente disponendo peraltro    \r\n che   quello   era   il   significato   della   suindicata  normativa    \r\n preesistente. Cade cos\u0026#236; con la qualifica arbitrariamente  attribuita    \r\n la  conseguente efficacia retroattiva, e pertanto la nuova disciplina    \r\n ex l. n. 67 del 1987 \u0026#232; applicabile secondo  la  disciplina  generale    \r\n della legge nel tempo.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    5.  -  Il  garante per l\u0027editoria e gli attori popolari richiamano    \r\n l\u0027interesse pubblico che permea la  materia,  e  che,  a  loro  dire,    \r\n dovrebbe  fare propendere a favore dell\u0027interpretazione autentica, da    \r\n loro sostenuta in via subordinata a quella principale sopra  indicata    \r\n (risoluzione della controversia esclusivamente in base alla l. n. 416    \r\n del 1981). Indubbiamente l\u0027interesse pubblico  caratterizza  l\u0027intera    \r\n materia    e    precisamente   coinvolge   il   fondamentale   valore    \r\n costituzionale del pluralismo dell\u0027informazione (art. 21 Cost.);  ma,    \r\n in  uno  Stato  di diritto, qualsiasi bene giuridico non pu\u0026#242; trovare    \r\n tutela se non secondo  le  regole  obiettive  poste  dalla  normativa    \r\n costituzionale.  Il  bene  tutelato  -  anche  se  come nella specie,    \r\n particolarmente importante, anzi addirittura essenziale  -  non  pu\u0026#242;    \r\n permettere la violazione della disciplina delle fonti legislative, la    \r\n quale deve essere  rigorosamente  osservata  a  garanzia  dell\u0027intera    \r\n comunit\u0026#224;  nazionale  e  per  la credibilit\u0026#224; stessa dell\u0027ordinamento    \r\n democratico statuale. Per contro nella specie il legislatore, come si    \r\n \u0026#232;   detto,   ha   arbitrariamente   distorto   la   tipica  funzione    \r\n dell\u0027interpretazione autentica (alla quale si deve  far  ricorso  con    \r\n attenta  e  responsabile  moderazione)  con  il  connaturato  effetto    \r\n retroattivo.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    N\u0026#233;,  intuitivamente, sarebbe possibile prendere in considerazione    \r\n soltanto tale effetto (retroattivo) prescindendo dalla qualificazione    \r\n della  norma,  giacch\u0026#233;  esso  discende  rigorosamente dalla suddetta    \r\n qualificazione e non \u0026#232;  stato  voluto  dal  legislatore  in  maniera    \r\n autonoma,  come  invece  \u0026#232; statuito nella seconda parte della stessa    \r\n disposizione. Ch\u0026#233;, anzi,  la  comparazione  tra  le  due  previsioni    \r\n esclude  all\u0027evidenza  la  possibilit\u0026#224;  di  ritenere,  discostandosi    \r\n dall\u0027impianto legislativo, la sussistenza di un  effetto  retroattivo    \r\n non  collegato  alla  natura della norma. Senza dire che l\u0027ipotizzato    \r\n orientamento incontrerebbe le obiezioni concernenti la  certezza  dei    \r\n rapporti  giuridici,  di  cui  si  dir\u0026#224; in ordine alla seconda parte    \r\n della stessa disposizione.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    6.  - In conclusione, stante l\u0027inequivoca irrazionalit\u0026#224; in cui \u0026#232;    \r\n incorso  il  legislatore,   che   ha   utilizzato   l\u0027interpretazione    \r\n autentica,  al  di l\u0026#224; della funzione che le \u0026#232; propria, va ritenuta,    \r\n in riferimento all\u0027art. 3 Cost., l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale  del    \r\n cit. art. 3, terzo comma, l. n. 67 del 1987, nella sua prima parte.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Rimane  quindi  assorbito  l\u0027esame  dell\u0027altro  parametro (art. 41    \r\n Cost.) indicato nell\u0027ordinanza  di  remissione.  Esso,  peraltro,  in    \r\n relazione  a  quanto  gi\u0026#224;  accennato,  non sembra utilizzabile nella    \r\n fattispecie, non  essendo  applicabile  (il  che  \u0026#232;  particolarmente    \r\n importante   ai   fini  dell\u0027altra  questione)  l\u0027invocato  principio    \r\n dell\u0027affidamento, il quale \u0026#232; connesso alla libert\u0026#224;  dell\u0027iniziativa    \r\n economica privata, da garantire, come \u0026#232; ormai ius receptum, non solo    \r\n nel momento iniziale, ma anche durante il suo dinamico  sviluppo,  al    \r\n quale  appunto  si  ricollega il ricordato principio. Per\u0026#242; nell\u0027area    \r\n considerata le posizioni di autonomia privata (come  quelle  relative    \r\n ai  negozi  intercorrenti  tra  imprese  editrici)  hanno  un rilievo    \r\n secondario e non sono  pertanto  idonee  ad  incidere  sul  ricordato    \r\n valore ex art. 21 Cost.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    7.  -  Il  difetto di razionalit\u0026#224; rilevato per la prima questione    \r\n sussiste  anche  rispetto  all\u0027altra  parte  contenuta  nello  stesso    \r\n all\u0027art.  3,  terzo  comma,  l.  n.  67  del  1987. Con essa \u0026#232; stata    \r\n direttamente disposta (senza il tramite di una norma  interpretativa)    \r\n l\u0027efficacia retroattiva (rendendola applicabile a tutte le operazioni    \r\n realizzate dopo l\u0027entrata in vigore della  legge  n.  416  del  1981)    \r\n della   disposizione   che   ha   elevato   il   \"tetto\"   in  ordine    \r\n all\u0027individuazione   della   posizione   dominante   ai   fini    del    \r\n \"collegamento\"  dal  20  al  30 per cento della tiratura dei giornali    \r\n quotidiani.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    \u0026#200;  noto  come,  al  di l\u0026#224; della materia penale (art. 25, secondo    \r\n comma, Cost.), la Carta fondamentale non vieta leggi retroattive,  ma    \r\n esse  sono soggette al generale sindacato di ragionevolezza anche per    \r\n quanto riguarda l\u0027effetto (retroattivo) suindicato.  Ci\u0026#242;  posto,  \u0026#232;    \r\n agevole  rilevare  come  nella  specie  risulti  priva  di  razionale    \r\n fondamento l\u0027attribuzione di un\u0027efficacia estesa retroattivamente per    \r\n un  periodo  di  ben  sei  anni:  con essa infatti \u0026#232; stata conferita    \r\n validit\u0026#224; a negozi giuridici che inizialmente erano invalidi - e tali    \r\n sono  rimasti  per  lungo tempo - in quanto considerati contrastanti,    \r\n secondo la ratio della legge allora in vigore, e  il  suo  inequivoco    \r\n tenore  letterale,  con  la  tutela del valore espresso dal ricordato    \r\n art. 21 Cost.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Non sussiste invero alcun elemento che possa fornire un fondamento    \r\n razionale alla disposta retroattivit\u0026#224;, su cui tacciono del  tutto  i    \r\n lavori  preparatori che insistentemente ripetono invece l\u0027esigenza di    \r\n una disciplina pi\u0026#249; rigorosa. In sintesi, la norma in  esame  risulta    \r\n della  massima  incoerenza  e  deve  aggiungersi  che  tale  profonda    \r\n incongruenza si estende all\u0027intero  complesso  normativo,  il  quale,    \r\n come  nota  giustamente  l\u0027Avvocatura  dello  Stato, da un lato vuole    \r\n penalizzare  determinate  situazioni  ricorrendo  all\u0027interpretazione    \r\n autentica  stabilita  nella  prima  parte  della  norma  censurata, e    \r\n dall\u0027altro  pretende  di  sanare  le   stesse   situazioni   mediante    \r\n l\u0027efficacia  retroattiva  prevista  nella  seconda parte della stessa    \r\n norma.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    N\u0026#233;  pu\u0026#242; omettersi di rilevare che l\u0027irretroattivit\u0026#224; costituisce    \r\n un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se    \r\n pur   non   elevato,   fuori   della   materia   penale,  a  dignit\u0026#224;    \r\n costituzionale (art.  25,  secondo  comma,  Cost.),  rappresenta  pur    \r\n sempre  una  regola  essenziale del sistema a cui, salva un\u0027effettiva    \r\n causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi,    \r\n in  quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio    \r\n cardine della civile convivenza e della tranquillit\u0026#224; dei  cittadini.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    N\u0026#233;,  infine, pu\u0026#242; considerarsi esatta la deduzione avanzata dalla    \r\n S.I.C.I.N.D.  e  da  altre  societ\u0026#224;  appellate,   secondo   cui   la    \r\n retroattivit\u0026#224; in esame, non comprimendo una posizione soggettiva del    \r\n privato, anzi dettando una disposizione a suo favore, non  violerebbe    \r\n il  principio  dell\u0027affidamento. In contrario \u0026#232; sufficiente ripetere    \r\n l\u0027inutilizzabilit\u0026#224; di detto principio, in  quanto  non  trattasi  di    \r\n materia  caratterizzata dalla libert\u0026#224; all\u0027iniziativa privata, bens\u0026#236;    \r\n - come sopra si \u0026#232;  osservato  (n.  6)  -  dal  preminente  interesse    \r\n pubblico correlato al principio dell\u0027art. 21 Cost.; conseguentemente,    \r\n a parte ogni altro rilievo,  la  proposta  distinzione  di  efficacia    \r\n retroattiva in malam o in bonam partem, non pu\u0026#242; trovare ingresso.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Conclusivamente  in  base  alle  suesposte  considerazioni  non \u0026#232;    \r\n dubitabile che la previsione retroattiva  in  esame  sia  viziata  da    \r\n irrazionalit\u0026#224;   e   violi   pertanto   il   ricordato  principio  di    \r\n ragionevolezza ex art. 3 Cost.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Risultando fondate entrambe le proposte questioni, la pronuncia di    \r\n illegittimit\u0026#224; deve colpire l\u0027intero terzo comma del cit. art.  3  l.    \r\n n. 67 del 1987 che contiene entrambe le disposizioni censurate.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    \u0026#200;  appena  il  caso  di aggiungere come, caduta la suddetta norma    \r\n transitoria, tutte le altre disposizioni della cit. l. n. 67 del 1987    \r\n mantengano  la loro efficacia dal giorno dell\u0027entrata in vigore della    \r\n legge medesima.                                                          \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e   \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e  l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 3, terzo comma,    \r\n della legge 25 febbraio 1987 n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981    \r\n n.  416,  recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per    \r\n l\u0027editoria).                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,    \r\n Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                    Il Presidente e redattore: SAJA                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e                        Il cancelliere: MINELLI                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e                Il direttore della cancelleria: MINELLI                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"15323","titoletto":"SENT.   155/1990  A.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE  IN VIA  INCIDENTALE - INDIVIDUAZIONE DELLA QUESTIONE - POTERI  DELLA CORTE.","testo":"Ben  puo\u0027  la  Corte costituzionale individuare - al di  la\u0027  del tenore  letterale  dell\u0027ordinanza di rimessione - quali  sono  le norme  su  cui  convergono  i dubbi  di  incostituzionalita\u0027  del giudice  \u0027a  quo\u0027.   (Nella specie, la Corte ha ritenuto  che  la questione  di legittimita\u0027 costituzionale sollevata con  riguardo agli  artt.   1,  comma  secondo, e 3,  commi  secondo,  terzo  e quattordicesimo  della  legge  sull\u0027editoria  n.   67  del  1987, concerna  in realta\u0027 il solo art.  3, comma terzo, della medesima legge).","numero_massima_successivo":"15325","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15325","titoletto":"SENT.   155/1990  B.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE  IN VIA  INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - \u0027JUS SUPERVENIENS\u0027 -  LEGGE  PROCESSUALE SOPRAVVENUTA - INAPPLICABILITA\u0027  AGLI  ATTI PROCESSUALI  COMPIUTI  ANTERIORMENTE  - PRINCIPIO  \u0027TEMPUS  REGIT ACTUM\u0027.","testo":"La sopravvenuta legge processuale si applica - in mancanza di una disciplina  transitoria - soltanto agli atti processuali ad  essa successivi, e non retroagisce su quelli compiuti anteriormente, i quali  sono  regolati, secondo il fondamentale principio  \u0027tempus regit  actum\u0027,  dalla legge sotto il cui imperio furono posti  in essere.   (Nella  specie,  la Corte ha escluso che,  per  effetto della  nuova  regolamentazione  \u0027ex lege\u0027 n.  67  del  1987,  sia venuta  meno nel giudizio \u0027a quo\u0027 la legittimazione degli attori, sussistente  \u0027ex lege\u0027 n.  416 del 1981, nel cui vigore  l\u0027azione era  stata  proposta;   ed ha percio\u0027  disatteso  l\u0027eccezione  di irrilevanza  della  questione di costituzionalita\u0027 sollevata  nel medesimo processo).","numero_massima_successivo":"15326","numero_massima_precedente":"15323","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15326","titoletto":"SENT.   155/90 C.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - NORMATIVA APPLICABILE - SINDACATO DELLA CORTE - LIMITI.","testo":"In  sede  di  controllo  sulla   rilevanza  della  questione   di costituzionalita\u0027,  non puo\u0027 la Corte - discostandosi dall\u0027\u0027iter\u0027 argomentativo  del  giudice  \u0027a quo\u0027 e sostituendosi  ad  esso  - verificare  se  la  controversia sia da decidere  applicando  una normativa  diversa da quella impugnata (nella specie, la legge n. 416 del 1981 in luogo della legge n.  67 del 1987).","numero_massima_successivo":"15327","numero_massima_precedente":"15325","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15327","titoletto":"SENT.   155/90 D.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VALUTAZIONI CONCERNENTI IL  MERITO  DEL  GIUDIZIO  \u0027A  QUO\u0027 -  SINDACATO  DELLA  CORTE  - ESCLUSIONE.","testo":"La   valutazione  dei  problemi   concernenti  il  merito   della controversia tra le parti forma esclusivo oggetto del giudizio \u0027a quo\u0027,   e   pertanto   esula    dall\u0027ambito   del   giudizio   di costituzionalita\u0027.","numero_massima_successivo":"15328","numero_massima_precedente":"15326","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15328","titoletto":"SENT.   155/90 E.  LEGGI INTERPRETATIVE - EFFICACIA RETROATTIVA - INTERFERENZA  NELLA  SFERA  DEL POTERE GIUDIZIARIO  -  ESCLUSIONE SALVO IPOTESI PARTICOLARI - FATTISPECIE.","testo":"La  legge interpretativa non viola di per se\u0027 gli artt.  101, 102 e 104 Cost., a meno che essa non leda il giudicato gia\u0027 formatosi e  non  sia intenzionalmente diretta ad incidere sui  giudizi  in corso:   fuori  di  tali ipotesi, non sono infatti  vulnerate  le attribuzioni  del  potere  giudiziario, in quanto  legislatore  e giudice   agiscono   su  piani    diversi,   l\u0027uno   introducendo nell\u0027ordinamento  un \u0027quid novi\u0027 che rende obbligatorio per tutti il  significato normativo dato ad un precedente atto legislativo, l\u0027altro  applicando  al caso concreto la legge intesa secondo  le comuni  regole  d\u0027ermeneutica.  (Nella specie e\u0027  stato  ritenuto \"non...suffragato da elementi consistenti ed univoci\" il sospetto di   una   preordinata  interferenza,  ad   opera   della   legge sull\u0027editoria  n.   67 del 1987, nella controversia  oggetto  del giudizio \u0027a quo\u0027).  - S. nn. 118/1957, 187/1981, 123 e 233/1988.","numero_massima_successivo":"15333","numero_massima_precedente":"15327","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15333","titoletto":"SENT.   155/1990 F.  LEGGI INTERPRETATIVE - EFFICACIA RETROATTIVA -  COMPATIBILITA\u0027  CON I PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE  E DEL GIUDICE NATURALE.","testo":"Le  leggi  interpretative,  operando sul piano delle  fonti,  non escludono   ne\u0027  comprimono  la   tutela  giurisdizionale   delle posizioni  giuridiche  di  cui  il   soggetto  e\u0027  titolare,  ne\u0027 tantomeno  sono  in  contrasto  con   il  principio  del  giudice naturale.","numero_massima_successivo":"15334","numero_massima_precedente":"15328","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15334","titoletto":"SENT.   155/90  G.  LEGGI INTERPRETATIVE - NOZIONE -  DISTINZIONE DALLE  LEGGI  INNOVATIVE - FATTISPECIE - NORMA DELLA NUOVA  LEGGE SULL\u0027EDITORIA.","testo":"E\u0027 interpretativa soltanto la legge che, fermo il tenore testuale della  norma interpretata, ne chiarisce il significato  normativo ovvero  privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa  che il contenuto precettivo e\u0027 espresso dalla  coesistenza delle  due  norme (quella precedente e l\u0027altra successiva che  ne esplicita  il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e  sono  quindi anche idonee ad essere modificate  separatamente. (Nella  specie, l\u0027art.  3, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987,  n.   67  - che ridefinisce le nozioni di  controllo  e  di collegamento di imprese editoriali - non ha natura interpretativa ma   innovativa,  in  quanto   non  si  riferisce  all\u0027originaria formulazione  della  disposizione  \"interpretata\",  ma  al  testo integralmente riscritto dalla stessa legge n. 67).","numero_massima_successivo":"15362","numero_massima_precedente":"15333","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15362","titoletto":"SENT.  155/90 H.  STAMPA - CONCENTRAZIONI NELLA STAMPA QUOTIDIANA -  CONTROLLO E COLLEGAMENTO DI IMPRESE EDITORIALI - RIDEFINIZIONE AD  OPERA DELLA NUOVA LEGGE SULL\u0027EDITORIA - QUALIFICAZIONE  DELLA NORMA  COME INTERPRETATIVA E CONSEGUENTE EFFICACIA RETROATTIVA  - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art.    3,  comma  terzo,   della  nuova  legge  sull\u0027editoria, qualificando  come  interpretativa una disciplina (contenuta  nel comma precedente) che ha, invece, natura innovativa, oltrepassa i limiti  della  ragionevolezza,   distorcendo  arbitrariamente  la tipica funzione dell\u0027interpretazione autentica con il connaturato effetto  retroattivo.   Pertanto,  e\u0027   incostituzionale  -   per contrasto  con l\u0027art.  3 Cost.  (assorbito il profilo concernente l\u0027art.   41 Cost.) - l\u0027art.  3, comma terzo, L.  25 febbraio 1987 n.   67,  nella sua prima parte (venendo cosi\u0027 a cadere,  con  la qualifica  di norma interpretativa, anche l\u0027efficacia retroattiva dell\u0027art.  1, comma secondo, s.l.).","numero_massima_successivo":"15364","numero_massima_precedente":"15334","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"parte 1a","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15364","titoletto":"SENT.   155/90  I.   FONTI DEL DIRITTO - DISCIPLINA  DELLE  FONTI LEGISLATIVE  - NECESSITA\u0027 DI RIGOROSA OSSERVANZA ANCHE IN MATERIE DOMINATE   DA  VALORI  ESSENZIALI   (NELLA   SPECIE,   PLURALISMO DELL\u0027INFORMAZIONE).","testo":"Qualsiasi  bene  giuridico  -  anche se essenziale,  come  e\u0027  il fondamentale    valore     costituzionale      del     pluralismo dell\u0027informazione  (art.   21  Cost.) - non  puo\u0027  permettere  la violazione  della  disciplina delle fonti legislative,  la  quale deve  essere  rigorosamente  osservata   a  garanzia  dell\u0027intera comunita\u0027 nazionale e per la credibilita\u0027 stessa dell\u0027ordinamento democratico statuale.","numero_massima_successivo":"15365","numero_massima_precedente":"15362","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15365","titoletto":"SENT.    155/1990  L.   RETROATTIVITA\u0027   E   IRRETROATTIVITA\u0027   - IRRETROATTIVITA\u0027   -   PRINCIPIO   GENERALE  DELL\u0027ORDINAMENTO   - LEGGI RETROATTIVE  - POSSIBILITA\u0027 - LIMITI.","testo":"L\u0027irretroattivita\u0027  costituisce un principio generale del  nostro ordinamento  (art.   11  preleggi) e, se pur non  elevato,  fuori della  materia  penale,  a  dignita\u0027  costituzionale  (art.   25, secondo   comma,  Cost.),  rappresenta   pur  sempre  una  regola essenziale   del   sistema  a   cui,  salva  un\u0027effettiva   causa giustificatrice,  il legislatore deve ragionevolmente  attenersi, in  quanto  la  certezza dei rapporti  preteriti  costituisce  un indubbio  cardine  della civile convivenza e della  tranquillita\u0027 dei cittadini.","numero_massima_successivo":"15372","numero_massima_precedente":"15364","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"preleggi","data_legge":"","numero":"0","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"15372","titoletto":"SENT.  155/90 M.  STAMPA - CONCENTRAZIONI NELLA STAMPA QUOTIDIANA -  POSIZIONE  DOMINANTE DI UN\u0027IMPRESA EDITORIALE - LIMITE DEL  30 PER  CENTO DELLE TIRATURE DEI GIORNALI - EFFICACIA RETROATTIVA  - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art.  3, comma terzo, parte seconda, della L.  25 febbraio 1987 n.   67, disponendo la retroattiva applicazione, sin dall\u0027entrata in vigore della L.  n.  416 del 1981 - e dunque per un periodo di ben  sei  anni -, del nuovo e piu\u0027 elevato limite delle  tirature dei  giornali  quotidiani  oltre  il   quale  si  determina   una \"posizione  dominante\"  dell\u0027impresa  editoriale,   e\u0027  privo  di razionale  fondamento, oltreche\u0027 incoerente con la restante parte del   medesimo  articolo,  in   quanto  conferisce  validita\u0027  ad operazioni  che  - secondo la \u0027ratio\u0027 della previgente  legge  n. 416  ed il suo inequivoco tenore letterale - contrastavano con la tutela  del preminente interesse pubblico correlato al  principio del  pluralismo dell\u0027informazione \u0027ex\u0027 art.  21 Cost.  (principio che   rende  inutilizzabile,  \u0027in   subiecta   materia\u0027,   quello dell\u0027affidamento    degli     interessati).       Pertanto,    e\u0027 incostituzionale,  per violazione dell\u0027art.  3 Cost., l\u0027art.   3, comma terzo, parte seconda, cit.  (restando, percio\u0027, applicabile l\u0027art.  3, comma primo, L.  n.  67, soltanto \u0027pro futuro\u0027).","numero_massima_precedente":"15365","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"parte 2^","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"10856","autore":"ANTONINI L.","titolo":"MANOVRA FISCALE: PROROGA DI TERMINI DI DECADENZA SCADUTI. RETROATTIVITA\u0027 RAGIONEVOLE?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1326","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"10919","autore":"BRANCADORO G.","titolo":"IL CASO RIZZOLI DAVANTI AL GIUDICE DELLE LEGGI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"221","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"25422","autore":"Ferri A.","titolo":"Le leggi di interpretazione autentica: riflessioni tra teoria e pratica","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisdizione amministrativa","anno_rivista":"2013","numero_rivista":"5-6","parte_rivista":"IV","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"187","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11172","autore":"GENTILI A.","titolo":"INTERPRETAZIONE LEGALE, MODIFICHE NORMATIVE E PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rassegna di diritto civile","anno_rivista":"1991","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"900","note_abstract":"","collocazione":"C.126 - A.342","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11123","autore":"KURKDJIAN V.","titolo":"IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA COME STRUMENTO DI CONTROPOTERE NEI CONFRONTI DEL LEGISLATORE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto e società","anno_rivista":"1991","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"247","note_abstract":"","collocazione":"A.266","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"10963","autore":"MANETTI M.","titolo":"RETROATTIVITA\u0027 E INTERPRETAZIONE AUTENTICA: UN BRUSCO RISVEGLIO PER IL LEGISLATORE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"963","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"10945","autore":"NICCOLAI S.","titolo":"OSSERVAZIONI SUL PROBLEMA DEI LIMITI ALLE LIBERTA\u0027 ECONOMICHE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1717","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11158","autore":"TARCHI R.","titolo":"LA DIFFICILE COLLOCAZIONE DELLE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3072","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"22127","autore":"Valentino A.","titolo":"Il principio d\u0027irretroattività della legge civile nei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2012","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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