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Francesco SAJA; \r\n Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo \r\n CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. \r\n Renato DELL\u0027ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. \r\n Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo \r\n CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma \r\n secondo, 3, commi secondo, terzo e quattordicesimo, della legge 25 \r\n febbraio 1987 n. 67, (Rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416, \r\n recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per \r\n l\u0027editoria), promosso con l\u0027ordinanza emessa il 14 marzo 1989 dalla \r\n Corte d\u0027Appello di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti \r\n tra il garante pro-tempore per l\u0027attuazione della legge sull\u0027editoria \r\n prof. Giuseppe Santaniello ed altri e la s.p.a. Gemina ed altri, \r\n iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, \r\n dell\u0027anno 1989; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Gemina, di Arvati \r\n Giovanni, della s.p.a. Nuovo Banco Ambrosiano, della s.p.a. \r\n S.I.C.I.N.D., della s.p.a. Fiat, della s.p.a. R.C.S. Editoriale \r\n Quotidiani e s.p.a. Ferruzzi Finanziaria, della Rotschild Bank A.G., \r\n di Bassanini Franco ed altri nonch\u0026#233; l\u0027atto di costituzione per il \r\n garante e l\u0027intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nell\u0027udienza pubblica del 30 gennaio 1990 il Giudice \r\n relatore Francesco Saja; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Uditi gli Avv.ti Feliciano Benvenuti per la s.p.a. Gemina, Michele \r\n Giorgianni per Arvati Giovanni, Alberto Predieri per la s.p.a. Nuovo \r\n Banco Ambrosiano, Paolo Barile per la s.p.a S.I.C.I.N.D., Franzo \r\n Grande Stevens ed Edoardo Pontecorvo, Mario Casella per la s.p.a. \r\n R.C.S. Editoriale Quotidiani e per la s.p.a. Ferruzzi Finanziaria, \r\n Valerio Onida per Bassanini Franco ed altri e l\u0027Avvocato dello Stato \r\n Giorgio D\u0027Amato per il garante della legge sull\u0027editoria e per il \r\n Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con atto di citazione in data 8 maggio 1985 l\u0027Onorevole prof. \r\n Franco Bassanini ed altri convenivano in giudizio davanti al \r\n Tribunale di Milano le societ\u0026#224; Meta, Gemina, Italtrust, Rothschild \r\n Bank, Finriz Centrale finanziaria generale, Rizzoli Editore, Fidis \r\n Finanziaria, Sadip e il dott. Angelo Rizzoli, deducendo che, in \r\n conseguenza di alcuni atti di acquisto di azioni specificatamente \r\n indicati, intervenuti nell\u0027ottobre 1984 tra le parti convenute, erano \r\n riscontrabili: 1) la violazione del divieto di concentrazione nella \r\n stampa quotidiana previsto dall\u0027art. 4 legge 5 agosto 1981 n. 416, \r\n poich\u0026#233; alla percentuale di tiratura dei quotidiani editi dalla \r\n societ\u0026#224; Rizzoli (19,01 per cento della tiratura nazionale), veniva \r\n ad aggiungersi - per effetto dei rapporti esistenti tra la Gemina e \r\n Me.t.a. nonch\u0026#233; fra queste societ\u0026#224;, Fiat e Montedison, cui facevano \r\n capo rispettivamente i quotidiani \"La Stampa\" e \"Il Messaggero\" - la \r\n tiratura di questi ultimi due giornali; 2) la violazione del disposto \r\n di cui all\u0027art. 1, tredicesimo comma, della citata legge \r\n sull\u0027editoria, essendosi operato un aumento della partecipazione \r\n pubblica, attraverso Mediobanca (controllata dall\u0027I.R.I.), nel \r\n capitale di societ\u0026#224; proprietarie di imprese editoriali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con citazione 9 aprile 1986 il garante dell\u0027editoria conveniva \r\n davanti lo stesso Tribunale le societ\u0026#224; Gemina, Rizzoli Editore, \r\n Mittel, Nuovo Banco Ambrosiano, Editoriale Corriere della Sera, \r\n N.E.S., Sadip, Fiat e Giovanni Arvati, chiedendo, a norma dell\u0027art. 4 \r\n legge cit., la declaratoria di nullit\u0026#224; degli atti di acquisto, \r\n concluso in data 13 e 24 dicembre 1985 da parte della Gemina, di \r\n complessive n. 12.549.000 azioni Rizzoli editore. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Assumeva il garante che con tale acquisto si era determinata una \r\n posizione dominante nel mercato editoriale, in quanto Gemina, da un \r\n lato, controllava Rizzoli Editore e, dall\u0027altro, era controllata da \r\n Sadip, a sua volta controllata da Fiat, controllante indirettamente, \r\n attraverso la Italedi, la soc. editrice La Stampa: di tal che \r\n dovevano essere attribuite ad un unico centro di imputazione le \r\n tirature dei quotidiani editi dalle societ\u0026#224; controllate da Rizzoli \r\n Editore e del quotidiano \"La Stampa\". Tutto ci\u0026#242; determinava, secondo \r\n l\u0027attore, una duplice violazione della detta normativa antitrust, \r\n essendo state superate, sommando le tirature delle testate in \r\n questione, le percentuali massime di concentrazione e a livello \r\n nazionale (24,93 per cento rispetto al limite del 20 per cento) e a \r\n livello interregionale (54,27 per cento rispetto al limite del 50 per \r\n cento). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Riunite le due cause, il Tribunale adito con sentenza 19 dicembre \r\n 1986 respingeva le domande degli attori popolari e del garante, \r\n rilevando la coesistenza, nella citata legge n. 416 del 1981 \r\n sull\u0027editoria, di due distinte nozioni di \"controllo\", l\u0027una, pi\u0026#249; \r\n ampia, contenuta nell\u0027art. 1, ottavo comma (settimo, nella \r\n formulazione originaria della norma, poi modificata) e dettata in \r\n funzione degli obblighi di comunicazione al Servizio dell\u0027editoria \r\n ossia per la trasparenza delle societ\u0026#224; editoriali; l\u0027altra, accolta \r\n nell\u0027art. 4, secondo comma, e definita esclusivamente in base \r\n all\u0027art. 2359 cod.civ. allo scopo, espressamente perseguito dalla \r\n norma, di impedire situazioni di concentrazione tali da determinare \r\n il superamento del 20 per cento delle copie tirate dai giornali \r\n quotidiani, quando tale situazione fosse riconducibile ad un unico \r\n soggetto od alle societ\u0026#224; da esso controllate. Riteneva inoltre il \r\n Tribunale che, in base alla limitata nozione di cui al cit. art. 2359 \r\n cod. civ., non sussistesse la situazione di controllo dedotta da \r\n tutti gli attori, n\u0026#233; poteva avere giuridica rilevanza la figura del \r\n collegamento indiretto, estranea alla previsione dello stesso \r\n ricordato art. 2359. Infine i giudici di primo grado ritenevano che i \r\n promotori dell\u0027azione popolare difettassero di legittimazione attiva \r\n relativamente alla ulteriore domanda di declaratoria di nullit\u0026#224;, ai \r\n sensi dell\u0027art. 1, tredicesimo comma, degli atti di trasferimento di \r\n azione Gemina effettuati da Mediobanca (istituto controllato \r\n dall\u0027I.R.I.), stante il carattere eccezionale ed insuscettibile di \r\n applicazione estensiva della azione di nullit\u0026#224; prevista dall\u0027art. 4, \r\n sesto comma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Successivamente alla pubblicazione della sentenza veniva emanata \r\n la l. 25 febbraio 1987 n. 67 che, tra l\u0027altro, ridefiniva le nozioni \r\n di controllo e di collegamento, con una disposizione espressamente \r\n qualificata come interpretativa dell\u0027ottavo comma dell\u0027art. 4 della \r\n l. n. 416 del 1981 (come modificato prima dalle leggi 30 aprile 1983, \r\n n. 137 e 10 gennaio 1985, n, 1 e poi dalla stessa l. n. 67 del 1987); \r\n inoltre la medesima legge n. 67 del 1987 stabiliva che l\u0027elevazione \r\n del limite delle tirature in ambito nazionale - disposta nel suo art. \r\n 3, primo comma, al fine di determinare la \"posizione dominante\" di \r\n un\u0027impresa editoriale - dal 20 al 30 per cento era applicabile a \r\n tutte le operazioni compiute successivamente all\u0027entrata in vigore \r\n della l. n. 416 del 1981. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Contro la sentenza proponevano appello il garante per l\u0027editoria \r\n con atto notificato in data 23 ottobre 1987, e alcuni promotori \r\n dell\u0027azione popolare con atto notificato il successivo 18 dicembre. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Disposta la riunione delle impugnazioni, la Corte d\u0027appello di \r\n Milano con ordinanza 14 marzo 1989 sollevava due questioni di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 3, \r\n secondo, terzo e quattordicesimo comma, della cit. l. n. 67 del 1987, \r\n dubitando che esse contrastassero con alcune norme della \r\n Costituzione, di cui si far\u0026#224; in prosieguo specifico cenno. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il garante dell\u0027editoria e gli attori popolari eccepivano \r\n l\u0027inammissibilit\u0026#224; della questione relativa all\u0027art. 3, terzo comma, \r\n l. 67 del 1987, in quanto l\u0027art. 4 della l. n. 416 del 1981 andava \r\n inteso nel senso ampio da loro gi\u0026#224; indicato negli atti del giudizio \r\n di primo grado, onde era inutile applicare nella specie la \r\n disposizione sopravvenuta e attualmente impugnata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Analoga eccezione veniva sollevata dal Presidente del Consiglio \r\n dei ministri, che svolgeva le stesse deduzioni del garante, essendo \r\n entrambi difesi dall\u0027Avvocatura dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ammissibilit\u0026#224; della prima questione veniva contestata anche \r\n dalla S.I.C.I.N.D. e da altri appellati sul rilievo che, in base alla \r\n sopravvenuta legge (n. 67 del 1987), i presupposti di legittimazione \r\n del garante e degli attori popolari erano stati modificati e quindi, \r\n a loro dire, l\u0027appello dagli stessi proposto non poteva essere \r\n proseguito. La soc. Fiat eccepiva anche il suo difetto di \r\n legittimazione passiva. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito, il garante e gli attori popolari, mentre sostenevano \r\n la legittimit\u0026#224; della ricordata disposizione della l. n. 67 del 1987 \r\n relativa alla definizione del controllo e al collegamento, che \r\n consideravano correttamente interpretativa dell\u0027art. 4 l. n. 416 del \r\n 1981 e quindi dotata di effetto retroattivo, eccepivano invece \r\n l\u0027illegittimit\u0026#224; della stessa retroattivit\u0026#224; quanto all\u0027elevazione \r\n del \"tetto\" di concentrazione, definendola arbitraria e \r\n ingiustificata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Gli appellati erano su opposte posizioni, deducendo che, mentre \r\n illegittima era la ricordata qualifica di legge interpretativa, \r\n nessuna violazione poteva riscontrarsi rispetto alla seconda parte \r\n del cit. art. 3, terzo comma, la quale, riservando loro un \r\n trattamento pi\u0026#249; favorevole, non violava con la sua retroattivit\u0026#224; \r\n l\u0027affidamento riposto nella precedente normativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Queste argomentazioni venivano svolte, oltrech\u0026#233; negli atti di \r\n costituzione, anche in memorie presentate in prossimit\u0026#224; \r\n dell\u0027udienza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Osserva preliminarmente la Corte come, nonostante il tenore \r\n letterale, da cui potrebbe dedursi che l\u0027ordinanza di remissione \r\n impugni gli artt. 1, secondo comma, e 3, secondo, terzo e \r\n quattordicesimo comma, della legge 25 febbraio 1987 n. 67 (Rinnovo \r\n della legge 5 agosto 1981 n. 416 recante disciplina delle imprese \r\n editrici e provvidenze per l\u0027editoria), in effetti la censura \r\n concerna soltanto il cit. art. 3, terzo comma. Il giudice a quo non \r\n impugna invero la nuova normativa per quanto riguarda la sua \r\n efficacia futura, ma dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027indicata disposizione riguardo ad entrambe le parti di cui essa \r\n si compone e precisamente: a) la qualificazione di norma \r\n interpretativa - con il conseguente effetto retroattivo - dell\u0027art. \r\n 4, secondo e terzo comma, cit. l. n. 416 del 1981, conferita al \r\n disposto di cui all\u0027art. 3, secondo comma, della stessa legge n. 67 \r\n del 1987, relativo alla definizione del \"controllo\" e del \r\n \"collegamento\" tra imprese editoriali; b) l\u0027attribuzione diretta di \r\n efficacia in ordine a tutte le operazioni successive alla suindicata \r\n l. n. 416 del 1981, ossia operativit\u0026#224; retroattiva dell\u0027elevazione \r\n del tetto dal 20 al 30 per cento, disposta dalla stessa l. n. 67 del \r\n 1987 (art. 3, primo comma, lett. d) ai fini dell\u0027individuazione della \r\n posizione dominante in capo al soggetto titolare di rapporti con \r\n societ\u0026#224; editrici di giornali quotidiani. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Soltanto contro la ricordata qualifica di norma interpretativa con \r\n l\u0027intrinseco conseguente effetto retroattivo - (sub a) e contro \r\n l\u0027efficacia retroattiva direttamente disposta (sub b) si appuntano le \r\n critiche del giudice a quo e conseguentemente le due questioni \r\n suddette rappresentano l\u0027esclusivo oggetto del giudizio di \r\n costituzionalit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Relativamente alla prima di esse sono state mosse varie \r\n eccezioni di inammissibilit\u0026#224; per irrilevanza nel giudizio \r\n principale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La S.I.C.I.N.D. e altre appellate osservano che la disciplina \r\n sopravvenuta della l. n. 67 del 1987 ha regolato diversamente le \r\n modalit\u0026#224; e i requisiti prescritti per la proposizione dell\u0027azione di \r\n annullamento da parte del garante dell\u0027editoria e degli attori \r\n popolari; da ci\u0026#242; deducono che, per effetto del principio \r\n dell\u0027immediata applicazione delle norme processuali, i soggetti \r\n suindicati avrebbero perduto l\u0027originaria legittimazione processuale \r\n e quindi non avrebbero potuto iniziare n\u0026#233; proseguire il giudizio \r\n relativo all\u0027impugnazione avverso la sentenza di primo grado. In \r\n contrario va per\u0026#242; rilevato che il principio dell\u0027immediata \r\n applicazione della sopravvenuta legge processuale si applica (ove \r\n manchi, come nella specie, una disciplina transitoria) soltanto agli \r\n atti processuali successivi all\u0027entrata in vigore della legge stessa: \r\n questa non retroagisce, invece, su quelli anteriormente compiuti, i \r\n quali sono regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit \r\n actum, dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere. \r\n Essendo stata l\u0027azione proposta mentre era in vigore la cit. l. n. \r\n 416 del 1981 deve quindi escludersi il dedotto difetto di \r\n legittimazione che, tra l\u0027altro, determinerebbe l\u0027assurda conseguenza \r\n del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Neppure pu\u0026#242; condividersi il rilievo formulato dal garante e dagli \r\n attori popolari, per cui il giudizio avrebbe dovuto essere definito \r\n in base alla l. n. 416 del 1981, secondo l\u0027interpretazione da loro \r\n sostenuta, diversa da quella accolta dal giudice di primo grado, \r\n restando quindi estranea al thema decidendum la cit. l. n. 67 del \r\n 1987, che forma oggetto delle due questioni di costituzionalit\u0026#224;. Ma \r\n \u0026#232; chiaro come in tal modo si pretenda di discutere in questa sede la \r\n causa di merito, la cui cognizione appartiene esclusivamente al \r\n giudice del processo principale, che deve interpretare e stabilire il \r\n significato normativo della suddetta legge n. 416 del 1981 (e \r\n precisamente degli artt. 1 e 4). La Corte, non pu\u0026#242; discostarsi, \r\n stante la natura e i limiti del giudizio di costituzionalit\u0026#224;, \r\n dall\u0027iter argomentativo del giudice a quo, il quale, non aderendo \r\n intuitivamente alla tesi degli appellanti, ha ritenuto sussistere un \r\n nesso di dipendenza tra la decisione della causa e la norma suddetta, \r\n ed appunto perci\u0026#242; ha sollecitato l\u0027accertamento relativo alla \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale di essa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Infine, va pure disattesa l\u0027eccezione della Fiat che, da una sua \r\n asserita mancanza di legittimazione passiva, trae motivo per \r\n associarsi all\u0027eccezione di inammissibilit\u0026#224; per irrilevanza nei suoi \r\n confronti delle proposte questioni. Trattasi per\u0026#242; anche qui di \r\n problemi concernenti il merito della controversia, in quanto viene \r\n dedotta l\u0027insussistenza di rapporti idonei a determinare le figure \r\n del \"controllo\" o del \"collegamento\", la cui valutazione esula \r\n dall\u0027ambito del giudizio di costituzionalit\u0026#224;, in quanto forma \r\n esclusivo oggetto del giudizio principale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Nel merito, osserva la Corte che il cit. art. 3, terzo comma, \r\n l. n. 67 del 1987, relativo nella prima parte alla richiamata \r\n qualificazione, attribuita al secondo comma, di norma interpretativa \r\n dell\u0027art. 4 l. 416 del 1981, \u0026#232; censurata da due diversi profili. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il primo di essi concerne l\u0027ammissibilit\u0026#224; sotto un aspetto \r\n generale delle leggi interpretative e, da questo angolo visuale, la \r\n proposta questione non pu\u0026#242; ritenersi fondata, in conformit\u0026#224; \r\n all\u0027ormai ultratrentennale giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. \r\n n. 118 del 1957), che \u0026#232; stata ribadita anche di recente (cfr. sentt. \r\n nn. 123 e 233 del 1988). Nelle varie decisioni non \u0026#232; mancata invero \r\n qualche lieve differenza argomentativa (cfr., ad es. la sent. n. 187 \r\n del 1981 rispetto a quelle ora citate nn. 123 e 233/88), ma il nucleo \r\n centrale dell\u0027indicato orientamento \u0026#232; rimasto essenzialmente \r\n immutato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge interpretativa, per vero, non viola di per s\u0026#233; gli artt. \r\n 101, 102 e 104 Cost., indicati nell\u0027ordinanza di rimessione, a meno \r\n che essa non leda il giudicato gi\u0026#224; formatosi o non sia \r\n intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso. Se queste \r\n circostanze, come nella specie, non ricorrono (per vero, il giudice a \r\n quo adombra il sospetto di una preordinata interferenza, ma esso non \r\n \u0026#232; suffragato da elementi consistenti ed univoci), si deve escludere \r\n che le attribuzioni del potere giudiziario siano vulnerate, in quanto \r\n legislatore e giudice agiscono su piani diversi: l\u0027uno su quello suo \r\n proprio, introducendo nell\u0027ordinamento un quid novi che rende \r\n obbligatorio per tutti il significato normativo dato ad un precedente \r\n atto legislativo, l\u0027altro applicando al caso concreto la legge intesa \r\n secondo le comuni regole d\u0027ermeneutica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; le leggi interpretative sono escluse dalle disposizioni degli \r\n artt. 24 e 25, primo comma, Cost., alle quali fa anche riferimento il \r\n giudice a quo: esse invero, operando sul piano delle fonti, non \r\n escludono n\u0026#233; comprimono la tutela giurisdizionale delle posizioni \r\n giuridiche di cui il soggetto \u0026#232; titolare; n\u0026#233; tantomeno sono in \r\n contrasto con il principio del giudice naturale, che chiaramente non \r\n risulta affatto violato in relazione a quanto gi\u0026#224; osservato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Fuor di proposito, appare, infine, il generico accenno \r\n dell\u0027ordinanza di remissione all\u0027art. 25, secondo comma, Cost., \r\n concernente il divieto di retroattivit\u0026#224; delle norme penali, il quale \r\n conseguentemente non \u0026#232; applicabile nella fattispecie, che riguarda \r\n la validit\u0026#224; di alcuni negozi giuridici. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Fondata \u0026#232; invece la questione sotto il secondo dei profili \r\n dedotti, essendo chiaro che il legislatore, oltrepassando i limiti di \r\n ragionevolezza, ha definito interpretativa una disciplina che, \r\n invece, ha natura innovativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In conformit\u0026#224; ad una costante giurisprudenza (cfr. da ultimo la \r\n sent. n. 233 del 1988), va riconosciuto carattere interpretativo \r\n soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma \r\n interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia \r\n una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto \r\n precettivo \u0026#232; espresso dalla coesistenza delle due norme (quella \r\n precedente e l\u0027altra successiva che ne esplicita il significato), le \r\n quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad \r\n essere modificate separatamente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora, ribadito che la Corte non pu\u0026#242; occuparsi della portata delle \r\n norme degli artt. 1 e 4, secondo e terzo comma, l. n. 416 del 1981, \r\n il cui esame spetta esclusivamente al giudice del processo \r\n principale, si osserva che la disposizione censurata pretende di \r\n interpretare l\u0027art. 4 l. n. 416 del 1981, mediante il precetto \r\n dell\u0027art. 1, secondo comma, della stessa legge. Ma il riferimento a \r\n tale norma appare operato in maniera veramente singolare perch\u0026#233; non \r\n riguarda l\u0027originaria formulazione di essa e neppure le modificazioni \r\n successivamente apportate con le leggi 30 aprile 1983 n. 137 e 10 \r\n gennaio 1985 n. 1 - il che gi\u0026#224; farebbe dubitare dell\u0027attribuito \r\n carattere interpretativo -, ma \u0026#232; compiuto con l\u0027espresso richiamo al \r\n cit. art. 1 come integralmente riscritto dalla l. n. 67 del 1987 \r\n (art. 1, secondo comma) con una previsione normativa non coincidente \r\n affatto con quella della formulazione originaria (tra l\u0027altro, cfr., \r\n oltre le numerose sostanziali differenze, particolarmente le nuove \r\n disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e)). La diversit\u0026#224; tra la \r\n vecchia disciplina e quella sopravvenuta \u0026#232; pienamente avvertita \r\n dallo stesso legislatore, il quale non accenna affatto ad \r\n un\u0027operazione ermeneutica, ma espressamente stabilisce all\u0027art. 1 \r\n della l. n. 67 del 1987 che l\u0027art. 1 della l. n. 416 del 1981 \u0026#232; \r\n \"sostituito\" dalla nuova disposizione e proprio in tale ottica, \r\n seguendo rigorosamente il suo iter logico, provvede con il \r\n quattordicesimo comma dello stesso articolo all\u0027abrogazione della \r\n norma anteriore: la quale, per contro, se si fosse trattato di norma \r\n autenticamente interpretata, avrebbe dovuto rimanere in vita, quale \r\n componente della complessa fattispecie normativa costituita dalla \r\n legge interpretata e da quella interpretativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il rilevato carattere innovativo risulta peraltro anche pienamente \r\n confermato dai lavori preparatori (cfr.: 1) Camera dei deputati, \r\n Bollettino commissioni, 1986, 547, che parla di norme \r\n antimonopolistiche pi\u0026#249; severe; 713, dove si precisa che trattasi di \r\n una nuova e pi\u0026#249; pregnante definizione dell\u0027influenza dominante quale \r\n sintomo peculiare del rapporto di controllo; 2) Senato della \r\n Repubblica, Bollettino Giunte e Commissioni, 1987, 647 che pure \r\n afferma trattarsi di sostanziali modificazioni alla l. n. 416 del \r\n 1981). N\u0026#233; va omesso di ricordare che la norma censurata \u0026#232; stata \r\n introdotta dal Comitato ristretto della Camera dei Deputati senza \r\n alcuna spiegazione e alcun accenno ai ricordati interventi \r\n governativi e parlamentari, con i quali contrasta in maniera \r\n stridente, riferendosi questi concordemente ad una nuova disciplina \r\n suggerita dall\u0027insufficienza di quella allora vigente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In tale quadro \u0026#232; evidente che si \u0026#232; chiaramente fuori dall\u0027ambito \r\n di un\u0027interpretazione autentica: precisamente, con la l. n. 67 del \r\n 1987 il legislatore ha notevolmente modificato la disciplina \r\n precedente (l. n. 416 del 1981), illegittimamente disponendo peraltro \r\n che quello era il significato della suindicata normativa \r\n preesistente. Cade cos\u0026#236; con la qualifica arbitrariamente attribuita \r\n la conseguente efficacia retroattiva, e pertanto la nuova disciplina \r\n ex l. n. 67 del 1987 \u0026#232; applicabile secondo la disciplina generale \r\n della legge nel tempo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Il garante per l\u0027editoria e gli attori popolari richiamano \r\n l\u0027interesse pubblico che permea la materia, e che, a loro dire, \r\n dovrebbe fare propendere a favore dell\u0027interpretazione autentica, da \r\n loro sostenuta in via subordinata a quella principale sopra indicata \r\n (risoluzione della controversia esclusivamente in base alla l. n. 416 \r\n del 1981). Indubbiamente l\u0027interesse pubblico caratterizza l\u0027intera \r\n materia e precisamente coinvolge il fondamentale valore \r\n costituzionale del pluralismo dell\u0027informazione (art. 21 Cost.); ma, \r\n in uno Stato di diritto, qualsiasi bene giuridico non pu\u0026#242; trovare \r\n tutela se non secondo le regole obiettive poste dalla normativa \r\n costituzionale. Il bene tutelato - anche se come nella specie, \r\n particolarmente importante, anzi addirittura essenziale - non pu\u0026#242; \r\n permettere la violazione della disciplina delle fonti legislative, la \r\n quale deve essere rigorosamente osservata a garanzia dell\u0027intera \r\n comunit\u0026#224; nazionale e per la credibilit\u0026#224; stessa dell\u0027ordinamento \r\n democratico statuale. Per contro nella specie il legislatore, come si \r\n \u0026#232; detto, ha arbitrariamente distorto la tipica funzione \r\n dell\u0027interpretazione autentica (alla quale si deve far ricorso con \r\n attenta e responsabile moderazione) con il connaturato effetto \r\n retroattivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233;, intuitivamente, sarebbe possibile prendere in considerazione \r\n soltanto tale effetto (retroattivo) prescindendo dalla qualificazione \r\n della norma, giacch\u0026#233; esso discende rigorosamente dalla suddetta \r\n qualificazione e non \u0026#232; stato voluto dal legislatore in maniera \r\n autonoma, come invece \u0026#232; statuito nella seconda parte della stessa \r\n disposizione. Ch\u0026#233;, anzi, la comparazione tra le due previsioni \r\n esclude all\u0027evidenza la possibilit\u0026#224; di ritenere, discostandosi \r\n dall\u0027impianto legislativo, la sussistenza di un effetto retroattivo \r\n non collegato alla natura della norma. Senza dire che l\u0027ipotizzato \r\n orientamento incontrerebbe le obiezioni concernenti la certezza dei \r\n rapporti giuridici, di cui si dir\u0026#224; in ordine alla seconda parte \r\n della stessa disposizione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6. - In conclusione, stante l\u0027inequivoca irrazionalit\u0026#224; in cui \u0026#232; \r\n incorso il legislatore, che ha utilizzato l\u0027interpretazione \r\n autentica, al di l\u0026#224; della funzione che le \u0026#232; propria, va ritenuta, \r\n in riferimento all\u0027art. 3 Cost., l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale del \r\n cit. art. 3, terzo comma, l. n. 67 del 1987, nella sua prima parte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Rimane quindi assorbito l\u0027esame dell\u0027altro parametro (art. 41 \r\n Cost.) indicato nell\u0027ordinanza di remissione. Esso, peraltro, in \r\n relazione a quanto gi\u0026#224; accennato, non sembra utilizzabile nella \r\n fattispecie, non essendo applicabile (il che \u0026#232; particolarmente \r\n importante ai fini dell\u0027altra questione) l\u0027invocato principio \r\n dell\u0027affidamento, il quale \u0026#232; connesso alla libert\u0026#224; dell\u0027iniziativa \r\n economica privata, da garantire, come \u0026#232; ormai ius receptum, non solo \r\n nel momento iniziale, ma anche durante il suo dinamico sviluppo, al \r\n quale appunto si ricollega il ricordato principio. Per\u0026#242; nell\u0027area \r\n considerata le posizioni di autonomia privata (come quelle relative \r\n ai negozi intercorrenti tra imprese editrici) hanno un rilievo \r\n secondario e non sono pertanto idonee ad incidere sul ricordato \r\n valore ex art. 21 Cost. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 7. - Il difetto di razionalit\u0026#224; rilevato per la prima questione \r\n sussiste anche rispetto all\u0027altra parte contenuta nello stesso \r\n all\u0027art. 3, terzo comma, l. n. 67 del 1987. Con essa \u0026#232; stata \r\n direttamente disposta (senza il tramite di una norma interpretativa) \r\n l\u0027efficacia retroattiva (rendendola applicabile a tutte le operazioni \r\n realizzate dopo l\u0027entrata in vigore della legge n. 416 del 1981) \r\n della disposizione che ha elevato il \"tetto\" in ordine \r\n all\u0027individuazione della posizione dominante ai fini del \r\n \"collegamento\" dal 20 al 30 per cento della tiratura dei giornali \r\n quotidiani. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; noto come, al di l\u0026#224; della materia penale (art. 25, secondo \r\n comma, Cost.), la Carta fondamentale non vieta leggi retroattive, ma \r\n esse sono soggette al generale sindacato di ragionevolezza anche per \r\n quanto riguarda l\u0027effetto (retroattivo) suindicato. Ci\u0026#242; posto, \u0026#232; \r\n agevole rilevare come nella specie risulti priva di razionale \r\n fondamento l\u0027attribuzione di un\u0027efficacia estesa retroattivamente per \r\n un periodo di ben sei anni: con essa infatti \u0026#232; stata conferita \r\n validit\u0026#224; a negozi giuridici che inizialmente erano invalidi - e tali \r\n sono rimasti per lungo tempo - in quanto considerati contrastanti, \r\n secondo la ratio della legge allora in vigore, e il suo inequivoco \r\n tenore letterale, con la tutela del valore espresso dal ricordato \r\n art. 21 Cost. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non sussiste invero alcun elemento che possa fornire un fondamento \r\n razionale alla disposta retroattivit\u0026#224;, su cui tacciono del tutto i \r\n lavori preparatori che insistentemente ripetono invece l\u0027esigenza di \r\n una disciplina pi\u0026#249; rigorosa. In sintesi, la norma in esame risulta \r\n della massima incoerenza e deve aggiungersi che tale profonda \r\n incongruenza si estende all\u0027intero complesso normativo, il quale, \r\n come nota giustamente l\u0027Avvocatura dello Stato, da un lato vuole \r\n penalizzare determinate situazioni ricorrendo all\u0027interpretazione \r\n autentica stabilita nella prima parte della norma censurata, e \r\n dall\u0027altro pretende di sanare le stesse situazioni mediante \r\n l\u0027efficacia retroattiva prevista nella seconda parte della stessa \r\n norma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; pu\u0026#242; omettersi di rilevare che l\u0027irretroattivit\u0026#224; costituisce \r\n un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se \r\n pur non elevato, fuori della materia penale, a dignit\u0026#224; \r\n costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur \r\n sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un\u0027effettiva \r\n causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, \r\n in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio \r\n cardine della civile convivenza e della tranquillit\u0026#224; dei cittadini. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233;, infine, pu\u0026#242; considerarsi esatta la deduzione avanzata dalla \r\n S.I.C.I.N.D. e da altre societ\u0026#224; appellate, secondo cui la \r\n retroattivit\u0026#224; in esame, non comprimendo una posizione soggettiva del \r\n privato, anzi dettando una disposizione a suo favore, non violerebbe \r\n il principio dell\u0027affidamento. In contrario \u0026#232; sufficiente ripetere \r\n l\u0027inutilizzabilit\u0026#224; di detto principio, in quanto non trattasi di \r\n materia caratterizzata dalla libert\u0026#224; all\u0027iniziativa privata, bens\u0026#236; \r\n - come sopra si \u0026#232; osservato (n. 6) - dal preminente interesse \r\n pubblico correlato al principio dell\u0027art. 21 Cost.; conseguentemente, \r\n a parte ogni altro rilievo, la proposta distinzione di efficacia \r\n retroattiva in malam o in bonam partem, non pu\u0026#242; trovare ingresso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Conclusivamente in base alle suesposte considerazioni non \u0026#232; \r\n dubitabile che la previsione retroattiva in esame sia viziata da \r\n irrazionalit\u0026#224; e violi pertanto il ricordato principio di \r\n ragionevolezza ex art. 3 Cost. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Risultando fondate entrambe le proposte questioni, la pronuncia di \r\n illegittimit\u0026#224; deve colpire l\u0027intero terzo comma del cit. art. 3 l. \r\n n. 67 del 1987 che contiene entrambe le disposizioni censurate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; appena il caso di aggiungere come, caduta la suddetta norma \r\n transitoria, tutte le altre disposizioni della cit. l. n. 67 del 1987 \r\n mantengano la loro efficacia dal giorno dell\u0027entrata in vigore della \r\n legge medesima. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 3, terzo comma, \r\n della legge 25 febbraio 1987 n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981 \r\n n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per \r\n l\u0027editoria). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente e redattore: SAJA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e Il cancelliere: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il direttore della cancelleria: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"15323","titoletto":"SENT. 155/1990 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDIVIDUAZIONE DELLA QUESTIONE - POTERI DELLA CORTE.","testo":"Ben puo\u0027 la Corte costituzionale individuare - al di la\u0027 del tenore letterale dell\u0027ordinanza di rimessione - quali sono le norme su cui convergono i dubbi di incostituzionalita\u0027 del giudice \u0027a quo\u0027. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata con riguardo agli artt. 1, comma secondo, e 3, commi secondo, terzo e quattordicesimo della legge sull\u0027editoria n. 67 del 1987, concerna in realta\u0027 il solo art. 3, comma terzo, della medesima legge).","numero_massima_successivo":"15325","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15325","titoletto":"SENT. 155/1990 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - \u0027JUS SUPERVENIENS\u0027 - LEGGE PROCESSUALE SOPRAVVENUTA - INAPPLICABILITA\u0027 AGLI ATTI PROCESSUALI COMPIUTI ANTERIORMENTE - PRINCIPIO \u0027TEMPUS REGIT ACTUM\u0027.","testo":"La sopravvenuta legge processuale si applica - in mancanza di una disciplina transitoria - soltanto agli atti processuali ad essa successivi, e non retroagisce su quelli compiuti anteriormente, i quali sono regolati, secondo il fondamentale principio \u0027tempus regit actum\u0027, dalla legge sotto il cui imperio furono posti in essere. (Nella specie, la Corte ha escluso che, per effetto della nuova regolamentazione \u0027ex lege\u0027 n. 67 del 1987, sia venuta meno nel giudizio \u0027a quo\u0027 la legittimazione degli attori, sussistente \u0027ex lege\u0027 n. 416 del 1981, nel cui vigore l\u0027azione era stata proposta; ed ha percio\u0027 disatteso l\u0027eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalita\u0027 sollevata nel medesimo processo).","numero_massima_successivo":"15326","numero_massima_precedente":"15323","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15326","titoletto":"SENT. 155/90 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - NORMATIVA APPLICABILE - SINDACATO DELLA CORTE - LIMITI.","testo":"In sede di controllo sulla rilevanza della questione di costituzionalita\u0027, non puo\u0027 la Corte - discostandosi dall\u0027\u0027iter\u0027 argomentativo del giudice \u0027a quo\u0027 e sostituendosi ad esso - verificare se la controversia sia da decidere applicando una normativa diversa da quella impugnata (nella specie, la legge n. 416 del 1981 in luogo della legge n. 67 del 1987).","numero_massima_successivo":"15327","numero_massima_precedente":"15325","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15327","titoletto":"SENT. 155/90 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VALUTAZIONI CONCERNENTI IL MERITO DEL GIUDIZIO \u0027A QUO\u0027 - SINDACATO DELLA CORTE - ESCLUSIONE.","testo":"La valutazione dei problemi concernenti il merito della controversia tra le parti forma esclusivo oggetto del giudizio \u0027a quo\u0027, e pertanto esula dall\u0027ambito del giudizio di costituzionalita\u0027.","numero_massima_successivo":"15328","numero_massima_precedente":"15326","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15328","titoletto":"SENT. 155/90 E. LEGGI INTERPRETATIVE - EFFICACIA RETROATTIVA - INTERFERENZA NELLA SFERA DEL POTERE GIUDIZIARIO - ESCLUSIONE SALVO IPOTESI PARTICOLARI - FATTISPECIE.","testo":"La legge interpretativa non viola di per se\u0027 gli artt. 101, 102 e 104 Cost., a meno che essa non leda il giudicato gia\u0027 formatosi e non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso: fuori di tali ipotesi, non sono infatti vulnerate le attribuzioni del potere giudiziario, in quanto legislatore e giudice agiscono su piani diversi, l\u0027uno introducendo nell\u0027ordinamento un \u0027quid novi\u0027 che rende obbligatorio per tutti il significato normativo dato ad un precedente atto legislativo, l\u0027altro applicando al caso concreto la legge intesa secondo le comuni regole d\u0027ermeneutica. (Nella specie e\u0027 stato ritenuto \"non...suffragato da elementi consistenti ed univoci\" il sospetto di una preordinata interferenza, ad opera della legge sull\u0027editoria n. 67 del 1987, nella controversia oggetto del giudizio \u0027a quo\u0027). - S. nn. 118/1957, 187/1981, 123 e 233/1988.","numero_massima_successivo":"15333","numero_massima_precedente":"15327","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15333","titoletto":"SENT. 155/1990 F. LEGGI INTERPRETATIVE - EFFICACIA RETROATTIVA - COMPATIBILITA\u0027 CON I PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL GIUDICE NATURALE.","testo":"Le leggi interpretative, operando sul piano delle fonti, non escludono ne\u0027 comprimono la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche di cui il soggetto e\u0027 titolare, ne\u0027 tantomeno sono in contrasto con il principio del giudice naturale.","numero_massima_successivo":"15334","numero_massima_precedente":"15328","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15334","titoletto":"SENT. 155/90 G. LEGGI INTERPRETATIVE - NOZIONE - DISTINZIONE DALLE LEGGI INNOVATIVE - FATTISPECIE - NORMA DELLA NUOVA LEGGE SULL\u0027EDITORIA.","testo":"E\u0027 interpretativa soltanto la legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo e\u0027 espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l\u0027altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente. (Nella specie, l\u0027art. 3, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 - che ridefinisce le nozioni di controllo e di collegamento di imprese editoriali - non ha natura interpretativa ma innovativa, in quanto non si riferisce all\u0027originaria formulazione della disposizione \"interpretata\", ma al testo integralmente riscritto dalla stessa legge n. 67).","numero_massima_successivo":"15362","numero_massima_precedente":"15333","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15362","titoletto":"SENT. 155/90 H. STAMPA - CONCENTRAZIONI NELLA STAMPA QUOTIDIANA - CONTROLLO E COLLEGAMENTO DI IMPRESE EDITORIALI - RIDEFINIZIONE AD OPERA DELLA NUOVA LEGGE SULL\u0027EDITORIA - QUALIFICAZIONE DELLA NORMA COME INTERPRETATIVA E CONSEGUENTE EFFICACIA RETROATTIVA - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art. 3, comma terzo, della nuova legge sull\u0027editoria, qualificando come interpretativa una disciplina (contenuta nel comma precedente) che ha, invece, natura innovativa, oltrepassa i limiti della ragionevolezza, distorcendo arbitrariamente la tipica funzione dell\u0027interpretazione autentica con il connaturato effetto retroattivo. Pertanto, e\u0027 incostituzionale - per contrasto con l\u0027art. 3 Cost. (assorbito il profilo concernente l\u0027art. 41 Cost.) - l\u0027art. 3, comma terzo, L. 25 febbraio 1987 n. 67, nella sua prima parte (venendo cosi\u0027 a cadere, con la qualifica di norma interpretativa, anche l\u0027efficacia retroattiva dell\u0027art. 1, comma secondo, s.l.).","numero_massima_successivo":"15364","numero_massima_precedente":"15334","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"parte 1a","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15364","titoletto":"SENT. 155/90 I. FONTI DEL DIRITTO - DISCIPLINA DELLE FONTI LEGISLATIVE - NECESSITA\u0027 DI RIGOROSA OSSERVANZA ANCHE IN MATERIE DOMINATE DA VALORI ESSENZIALI (NELLA SPECIE, PLURALISMO DELL\u0027INFORMAZIONE).","testo":"Qualsiasi bene giuridico - anche se essenziale, come e\u0027 il fondamentale valore costituzionale del pluralismo dell\u0027informazione (art. 21 Cost.) - non puo\u0027 permettere la violazione della disciplina delle fonti legislative, la quale deve essere rigorosamente osservata a garanzia dell\u0027intera comunita\u0027 nazionale e per la credibilita\u0027 stessa dell\u0027ordinamento democratico statuale.","numero_massima_successivo":"15365","numero_massima_precedente":"15362","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"15365","titoletto":"SENT. 155/1990 L. RETROATTIVITA\u0027 E IRRETROATTIVITA\u0027 - IRRETROATTIVITA\u0027 - PRINCIPIO GENERALE DELL\u0027ORDINAMENTO - LEGGI RETROATTIVE - POSSIBILITA\u0027 - LIMITI.","testo":"L\u0027irretroattivita\u0027 costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignita\u0027 costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un\u0027effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillita\u0027 dei cittadini.","numero_massima_successivo":"15372","numero_massima_precedente":"15364","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"preleggi","data_legge":"","numero":"0","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"15372","titoletto":"SENT. 155/90 M. STAMPA - CONCENTRAZIONI NELLA STAMPA QUOTIDIANA - POSIZIONE DOMINANTE DI UN\u0027IMPRESA EDITORIALE - LIMITE DEL 30 PER CENTO DELLE TIRATURE DEI GIORNALI - EFFICACIA RETROATTIVA - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art. 3, comma terzo, parte seconda, della L. 25 febbraio 1987 n. 67, disponendo la retroattiva applicazione, sin dall\u0027entrata in vigore della L. n. 416 del 1981 - e dunque per un periodo di ben sei anni -, del nuovo e piu\u0027 elevato limite delle tirature dei giornali quotidiani oltre il quale si determina una \"posizione dominante\" dell\u0027impresa editoriale, e\u0027 privo di razionale fondamento, oltreche\u0027 incoerente con la restante parte del medesimo articolo, in quanto conferisce validita\u0027 ad operazioni che - secondo la \u0027ratio\u0027 della previgente legge n. 416 ed il suo inequivoco tenore letterale - contrastavano con la tutela del preminente interesse pubblico correlato al principio del pluralismo dell\u0027informazione \u0027ex\u0027 art. 21 Cost. (principio che rende inutilizzabile, \u0027in subiecta materia\u0027, quello dell\u0027affidamento degli interessati). Pertanto, e\u0027 incostituzionale, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 3, comma terzo, parte seconda, cit. (restando, percio\u0027, applicabile l\u0027art. 3, comma primo, L. n. 67, soltanto \u0027pro futuro\u0027).","numero_massima_precedente":"15365","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1987","numero":"67","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"parte 2^","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art3"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"10856","autore":"ANTONINI L.","titolo":"MANOVRA FISCALE: PROROGA DI TERMINI DI DECADENZA SCADUTI. RETROATTIVITA\u0027 RAGIONEVOLE?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1326","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"10919","autore":"BRANCADORO G.","titolo":"IL CASO RIZZOLI DAVANTI AL GIUDICE DELLE LEGGI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"221","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"25422","autore":"Ferri A.","titolo":"Le leggi di interpretazione autentica: riflessioni tra teoria e pratica","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisdizione amministrativa","anno_rivista":"2013","numero_rivista":"5-6","parte_rivista":"IV","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"187","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11172","autore":"GENTILI A.","titolo":"INTERPRETAZIONE LEGALE, MODIFICHE NORMATIVE E PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rassegna di diritto civile","anno_rivista":"1991","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"900","note_abstract":"","collocazione":"C.126 - A.342","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11123","autore":"KURKDJIAN V.","titolo":"IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA COME STRUMENTO DI CONTROPOTERE NEI CONFRONTI DEL LEGISLATORE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto e società","anno_rivista":"1991","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"247","note_abstract":"","collocazione":"A.266","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"10963","autore":"MANETTI M.","titolo":"RETROATTIVITA\u0027 E INTERPRETAZIONE AUTENTICA: UN BRUSCO RISVEGLIO PER IL LEGISLATORE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"963","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"10945","autore":"NICCOLAI S.","titolo":"OSSERVAZIONI SUL PROBLEMA DEI LIMITI ALLE LIBERTA\u0027 ECONOMICHE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1717","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11158","autore":"TARCHI R.","titolo":"LA DIFFICILE COLLOCAZIONE DELLE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3072","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"22127","autore":"Valentino A.","titolo":"Il principio d\u0027irretroattività della legge civile nei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2012","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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