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Modifiche alla L. R. 61/2024), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 20 marzo 2025, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 18 novembre 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato Andrea Pertici per la Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato \u0026#8211; con il ricorso notificato il 20 marzo 2025 e depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 15 reg. ricorsi del 2025 \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla L.R. 61/2024). La disposizione censurata stabilisce che, all\u0026#8217;inizio del comma 2 dell\u0026#8217;art. 144 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), sono inserite le seguenti parole: \u0026#171;Fino alla data del 31 dicembre 2025,\u0026#187;. Per effetto di tale modifica, il testo vigente del citato art. 144, comma 2, \u0026#232; il seguente: \u0026#171;Fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell\u0026#8217;ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attivit\u0026#224; nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della L.R. 86/2016\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2 ha, dunque, aggiunto un limite temporale di vigenza al regime transitorio stabilito dall\u0026#8217;art. 144, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024. Il ricorrente rileva che, in tal modo, la norma impugnata rende obbligatorio, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2026, l\u0026#8217;adeguamento alla disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 41, comma 4, del t.u. regionale del turismo, in base al quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;attivit\u0026#224; di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d\u0026#8217;epoca svolta da uno stesso soggetto, o da societ\u0026#224; controllate o collegate ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in pi\u0026#249; strutture ricettive nell\u0026#8217;ambito del medesimo edificio non pu\u0026#242; comunque superare il numero di camere e la capacita\u0026#768; ricettiva di una singola struttura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui agli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, della Costituzione. La scelta, \u0026#171;radicale e incomprensibile\u0026#187;, di limitare l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della previgente disciplina di cui alla legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), sino al 31 dicembre 2025 introdurrebbe \u0026#171;limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di propriet\u0026#224;, inibendo ai proprietari la possibilit\u0026#224; di disporre del proprio immobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici\u0026#187;. Il contenuto del diritto di propriet\u0026#224; rientrerebbe \u0026#171;pacificamente\u0026#187; nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, alla luce dell\u0026#8217;art. 832 del codice civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;impugnato art. 2 determinerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;irragionevole discriminazione\u0026#187; e difetterebbe di ragionevolezza, imponendo \u0026#8211; a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2026 \u0026#8211; l\u0026#8217;applicazione delle limitazioni fissate dall\u0026#8217;art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, norma a sua volta considerata irragionevole e contestata con il ricorso iscritto al n. 14 reg. ric. del 2025, oggetto della sentenza n. 186 del 2025 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl succedersi di \u0026#171;plurime e frammentarie modifiche legislative\u0026#187; renderebbe la legislazione \u0026#171;di difficile intellegibilit\u0026#224; per i cittadini e gli operatori giuridici, determinando il denunciato \u003cem\u003edeficit \u003c/em\u003edi ragionevolezza, anche alla luce delle ricadute concrete sugli operatori economici del settore turistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la norma impugnata violerebbe anche la libert\u0026#224; di iniziativa economica di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost., in quanto, nel fissare i limiti di applicabilit\u0026#224; alla previgente disciplina, precluderebbe \u0026#171;alla ricettivit\u0026#224; svolta in forma imprenditoriale la possibilit\u0026#224; di trovare l\u0026#8217;assetto organizzativo e dimensionale ritenuto pi\u0026#249; confacente alla produzione di ricchezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Toscana si \u0026#232; costituita in giudizio, con atto depositato il 22 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La prima questione (asserita invasione della materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;) sarebbe inammissibile. La resistente osserva che tale censura non riguarderebbe l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, ma l\u0026#8217;art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, perch\u0026#233; sarebbe la disciplina da questo posta a comprimere il contenuto del diritto di propriet\u0026#224;: l\u0026#8217;art. 2 si limiterebbe \u0026#171;a modificare la platea dei destinatari della novit\u0026#224; normativa, a partire dal 1\u0026#176; gennaio 2026\u0026#187;. La censura sarebbe inammissibile \u0026#171;in quanto gi\u0026#224; formulata e in questa sede riproposta fuori termine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la questione sarebbe non fondata. La disciplina delle attivit\u0026#224; ricettive rientrerebbe nella materia del turismo, di competenza legislativa residuale regionale. La legge reg. Toscana n. 61 del 2024 stabilirebbe soltanto alcune limitazioni a quelle attivit\u0026#224;, in funzione dell\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl diritto di propriet\u0026#224; non sarebbe compresso dalla legge regionale impugnata, non essendo inibita la possibilit\u0026#224; di disporre dell\u0026#8217;immobile. L\u0026#8217;art. 2 limiterebbe l\u0026#8217;attivit\u0026#224; ricettiva imprenditoriale, non la propriet\u0026#224;, che potrebbe essere ancora utilizzata per la ricettivit\u0026#224; turistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Anche la questione relativa all\u0026#8217;art. 41 Cost. sarebbe inammissibile, \u0026#171;in quanto gi\u0026#224; formulata e in questa sede riproposta fuori termine\u0026#187;. La resistente rileva che la censura in questione ricalca quella avanzata in relazione all\u0026#8217;art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024. Anche in tal caso, il vizio non risiederebbe nell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, che si limiterebbe \u0026#171;a modificare la platea dei destinatari\u0026#187; della novit\u0026#224; normativa, a partire dal 1\u0026#176; gennaio 2026.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, anche tale questione non sarebbe fondata. La disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere rientrerebbe nella materia del turismo, e la Regione avrebbe apportato \u0026#171;limitazioni del tutto ragionevoli\u0026#187; all\u0026#8217;iniziativa economia privata. Una norma volta a disciplinare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di ricezione turistica potrebbe \u0026#171;rispondere alla tutela dell\u0026#8217;utilita\u0026#768; sociale e dell\u0026#8217;ambiente, richiamati dall\u0026#8217;art. 41, comma 2, della Costituzione\u0026#187;. Infatti, secondo la Regione tale attivit\u0026#224; avrebbe un impatto sulla convivenza sociale all\u0026#8217;interno della citta\u0026#768; e anche un impatto ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa limitazione temporale della portata derogatoria dell\u0026#8217;originario art. 144, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 sarebbe frutto di un diverso bilanciamento \u0026#171;tra le ragioni che potevano spingere ad un\u0026#8217;applicazione generalizzata della norma limitatrice e quelle che potevano, invece, giustificare un\u0026#8217;eccezione per chi gi\u0026#224; avesse avviato l\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187;: questo diverso bilanciamento rafforzerebbe la limitazione prevista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Secondo la resistente, l\u0026#8217;unica censura autonoma, rispetto a quelle rivolte alla legge reg. Toscana n. 61 del 2024, sarebbe quella relativa all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione rileva che, durante il procedimento di approvazione della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, inizialmente il Consiglio regionale aveva optato per una deroga, che escludeva l\u0026#8217;applicazione del limite posto dall\u0026#8217;art. 41, comma 4, a chi fosse gi\u0026#224; titolare di due affittacamere o bed and breakfast al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della stessa legge regionale. Successivamente, riferisce la resistente, sarebbe stato approvato un emendamento all\u0026#8217;art. 144, comma 2, che limitava il regime derogatorio fino al 31 dicembre 2025, trasformandolo cos\u0026#236; in regime transitorio. Tale emendamento, \u0026#171;per mero errore materiale\u0026#187;, non sarebbe stato recepito nel testo pubblicato della legge reg. Toscana n. 61 del 2024. Con l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, il legislatore regionale avrebbe provveduto alla correzione di tale errore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDunque, il legislatore regionale si sarebbe convinto che la limitazione posta dal nuovo art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, pur avendo \u0026#171;un certo impatto\u0026#187;, potesse essere \u0026#171;adeguatamente assorbita dagli operatori economici del settore nel corso di (poco meno di) un anno e/o che comunque la necessita\u0026#768; di salvaguardare i suddetti operatori economici dovesse essere bilanciata con le altre esigenze che hanno condotto il legislatore regionale a frenare una eccessiva espansione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di affittacamere e/o \u003cem\u003ebed and breakfast\u003c/em\u003e\u0026#187;. Tale bilanciamento si realizzerebbe adeguatamente attraverso una deroga limitata fino al 31 dicembre 2025, e questa valutazione rientrerebbe nella discrezionalit\u0026#224; politica del legislatore regionale, non sindacabile dalla Corte costituzionale se non in caso di evidente irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma in esame non sarebbe irragionevole. L\u0026#8217;obiettivo dell\u0026#8217;art. 41, comma 4, sarebbe \u0026#171;quello di disciplinare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di ricezione turistica rendendola pi\u0026#249; sostenibile\u0026#187;, evitando \u0026#171;che un singolo operatore potesse, con \u003cem\u003el\u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#8217;\u003c/em\u003e\u003cem\u003eescamotage \u003c/em\u003edi pi\u0026#249; esercizi all\u0026#8217;interno dello stesso edificio, superare il numero di camere e la capacita\u0026#768; ricettiva di una singola struttura\u0026#187;. Fissata tale regola, il legislatore regionale avrebbe ritenuto che il legittimo affidamento degli operatori economici che gi\u0026#224; gestivano due affittacamere o bed and breakfast \u0026#171;potesse essere adeguatamente tutelato rinviando, per gli stessi, l\u0026#8217;applicazione della norma in questione al 1\u0026#176; gennaio 2026, ci\u0026#242; realizzando un migliore bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, rispetto a quanto avrebbe fatto una deroga \u003cem\u003esine die\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;irragionevolezza derivante dalle plurime modifiche dello stesso testo, con conseguente sua difficile intellegibilit\u0026#224;, la resistente osserva che, in ragione della sua particolare vocazione turistica, ha inteso disciplinare nuovamente la materia gi\u0026#224; oggetto della legge reg. Toscana n. 86 del 2016 con un nuovo testo unico, quale quello di cui alla legge reg. Toscana n. 61 del 2024, \u0026#171;proprio per conferire a questa importante materia una disciplina sistematica e coerente\u0026#187;. L\u0026#8217;impugnata legge reg. Toscana n. 7 del 2025 contemplerebbe solo due \u0026#171;interventi mirati, limitatissimi quantitativamente e qualitativamente\u0026#187;. In particolare, l\u0026#8217;impugnato art. 2, limitandosi a circoscrivere nel tempo una disciplina derogatoria, sarebbe una norma \u0026#171;estremamente puntuale, che non incide in alcun modo sulla chiarezza e coerenza del testo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione Toscana ha depositato una memoria integrativa il 28 ottobre 2025, ribadendo gli argomenti a sostegno del rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria integrativa il 28 ottobre 2025, ribadendo gli argomenti a sostegno del ricorso e replicando alle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel giudizio sono state depositate due opinioni di \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, che non sono state ammesse dal Presidente di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, impugna l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, che inserisce le parole \u0026#171;Fino alla data del 31 dicembre 2025,\u0026#187; all\u0026#8217;inizio del comma 2 dell\u0026#8217;art. 144 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024. Per effetto di tale modifica, il testo vigente del citato art. 144, comma 2, \u0026#232; il seguente: \u0026#171;Fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell\u0026#8217;ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attivit\u0026#224; nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della L.R. 86/2016\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente rileva che, in tal modo, l\u0026#8217;art. 2 rende obbligatorio, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2026, l\u0026#8217;adeguamento alla disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, in base al quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;attivit\u0026#224; di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d\u0026#8217;epoca svolta da uno stesso soggetto, o da societ\u0026#224; controllate o collegate ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in pi\u0026#249; strutture ricettive nell\u0026#8217;ambito del medesimo edificio non pu\u0026#242; comunque superare il numero di camere e la capacita\u0026#768; ricettiva di una singola struttura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025 violerebbe: a) gli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 832 cod. civ., in quanto la scelta di limitare l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della previgente disciplina sino al 31 dicembre 2025 introdurrebbe \u0026#171;limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di propriet\u0026#224;\u0026#187;, e il contenuto del diritto di propriet\u0026#224; rientrerebbe nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile; b) l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto determinerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;irragionevole discriminazione\u0026#187; e difetterebbe di ragionevolezza, imponendo \u0026#8211; a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2026 \u0026#8211; l\u0026#8217;applicazione delle limitazioni fissate dall\u0026#8217;art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, norma a sua volta irragionevole; inoltre, il succedersi di \u0026#171;plurime e frammentarie modifiche legislative\u0026#187; renderebbe la legislazione \u0026#171;di difficile intellegibilit\u0026#224;\u0026#187;; c) l\u0026#8217;art. 41 Cost., poich\u0026#233;, nel fissare i limiti di applicabilit\u0026#224; alla previgente disciplina, precluderebbe \u0026#171;alla ricettivit\u0026#224; svolta in forma imprenditoriale la possibilit\u0026#224; di trovare l\u0026#8217;assetto organizzativo e dimensionale ritenuto pi\u0026#249; confacente alla produzione di ricchezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; opportuno, in primo luogo, chiarire il contesto normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base alla previgente legge reg. Toscana n. 86 del 2016, gli affittacamere e i bed and breakfast erano soggetti ai seguenti limiti dimensionali: \u0026#171;non pi\u0026#249; di sei camere per i clienti, con una capacita\u0026#768; ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unita\u0026#768; immobiliare\u0026#187; (artt. 55, comma 1, e 56, comma 1).\u003cem\u003e \u003c/em\u003eEssi potevano essere gestiti in forma non imprenditoriale \u0026#171;esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio\u0026#187; (artt. 55, comma 4, e 56, comma 4), o in forma imprenditoriale, gestendo al massimo due esercizi \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito del medesimo edificio\u0026#187;\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(artt. 55, comma 3, e 56, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge reg. Toscana n. 61 del 2024 ha mantenuto gli stessi limiti dimensionali (art. 42 per gli affittacamere e art. 43 per i bed and breakfast), ma ha imposto la gestione in forma imprenditoriale (artt. 42 e 43), con conseguente destinazione d\u0026#8217;uso turistico-ricettiva (art. 41, comma 3). L\u0026#8217;art. 144, comma 1, ha per\u0026#242; fatte salve \u0026#8211; senza limiti temporali \u0026#8211; le precedenti gestioni non imprenditoriali (nella stessa casa di residenza del titolare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al profilo dimensionale, il gi\u0026#224; citato art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 prevede che \u0026#171;[l]\u0026#8217;attivit\u0026#224; di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d\u0026#8217;epoca svolta da uno stesso soggetto [\u0026#8230;] in pi\u0026#249; strutture ricettive nell\u0026#8217;ambito del medesimo edificio non pu\u0026#242; comunque superare il numero di camere e la capacita\u0026#768; ricettiva di una singola struttura\u0026#187;. Tale disposizione \u0026#232; stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, ma questa Corte ha respinto le censure con sentenza n. 186 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl regime pi\u0026#249; restrittivo introdotto dall\u0026#8217;art. 41, comma 4, \u0026#232; stato accompagnato da una norma transitoria, contenuta nell\u0026#8217;art. 144, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024. In relazione ad essa si \u0026#232; svolta una peculiare vicenda. Nella seduta della II Commissione del Consiglio regionale della Toscana del 16 dicembre 2024 \u0026#232; stato approvato l\u0026#8217;emendamento n. 17229/5, comprendente quattro sub-emendamenti, uno dei quali corrispondente all\u0026#8217;impugnato art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025. Tuttavia, nel testo esitato per l\u0026#8217;Aula e poi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, l\u0026#8217;inciso volto a limitare il periodo di \u0026#8220;salvaguardia\u0026#8221; dei precedenti gestori non compare. Di qui, l\u0026#8217;approvazione \u0026#8211; subito dopo la pubblicazione della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 \u0026#8211; della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, al fine di correggere tale errore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl preambolo della legge reg. Toscana n. 7 del 2025 riferisce puntualmente la vicenda appena esposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto della norma ora in esame, le precedenti gestioni imprenditoriali eccedenti i limiti dimensionali sono state fatte salve solo fino al 31 dicembre 2025. Dunque, dal 1\u0026#176; gennaio 2026 chi gestisce in Toscana, nell\u0026#8217;ambito dello stesso edificio, due affittacamere o due bed and breakfast pu\u0026#242; mantenerli solo se, complessivamente, rispettano il limite dimensionale fissato (sei camere/12 posti letto), altrimenti deve ridurre l\u0026#8217;attivit\u0026#224; (salva la possibilit\u0026#224; di mutare tipo di esercizio o di destinare una delle due unit\u0026#224; immobiliari a locazione turistica, oltre a quella di spostare una delle due attivit\u0026#224; in un altro edificio o di affittare il secondo immobile per scopi non turistici).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, si pu\u0026#242; passare ad esaminare la prima questione promossa dal ricorrente, con la quale \u0026#232; stata dedotta l\u0026#8217;invasione della competenza esclusiva statale nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, come sopra esposto (punto 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la Regione, tale questione sarebbe inammissibile, in quanto riguarderebbe, in realt\u0026#224;, l\u0026#8217;art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, perch\u0026#233; sarebbe la disciplina da questa norma posta a comprimere il contenuto del diritto di propriet\u0026#224;. La censura sarebbe, dunque, \u0026#171;in questa sede riproposta fuori termine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale eccezione non \u0026#232; fondata. La norma impugnata amplia i destinatari dell\u0026#8217;art. 41, comma 4, sottoponendo ad esso anche i precedenti gestori, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2026. Dunque, essa estende l\u0026#8217;ambito della disposizione considerata limitativa del diritto di propriet\u0026#224;. A parte ci\u0026#242;, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una legge \u0026#232; impugnabile \u0026#171;anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore\u0026#187; (sentenza n. 22 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nel merito, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, sottoponendo all\u0026#8217;art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 anche i precedenti gestori, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2026, condivide la stessa natura dell\u0026#8217;art. 41, comma 4. Tale norma mira ad evitare aggiramenti dei limiti dimensionali previsti, per affittacamere e bed and breakfast, dagli artt. 42 e 43 della stessa legge reg. Toscana n. 61 del 2024, al fine di preservare la loro dimensione \u0026#8220;familiare\u0026#8221; e garantire un\u0026#8217;offerta diversificata di strutture ricettive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 186 del 2025, avente a oggetto, fra gli altri, l\u0026#8217;indicato art. 41, comma 4, si \u0026#232; rilevato che esso \u0026#171;si salda con i successivi artt. 42 [e] 43\u0026#187;, in relazione ai quali questa Corte ha rilevato che \u0026#171;la classificazione e la disciplina delle strutture ricettive rientrano nella competenza legislativa regionale in materia di turismo\u0026#187; (nello stesso senso, sentenza n. 80 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, l\u0026#8217;art. 41, comma 4, e l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025 sono riconducibili alla disciplina amministrativa delle strutture ricettive, in particolare a quella che fissa requisiti per le strutture ricettive \u0026#8220;classificate\u0026#8221;, che rientrano nel sistema regionale del turismo (ancora sentenza n. 186 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;argomento dedotto dal ricorrente (secondo cui la norma impugnata rientrerebbe nell\u0026#8217;ordinamento civile perch\u0026#233; limiterebbe il contenuto del diritto di propriet\u0026#224;), nella sentenza n. 186 del 2025 questa Corte ha deciso una questione analoga, relativa ad altre norme (artt. 42-45 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024) che condizionano l\u0026#8217;esercizio delle strutture ricettive extra-alberghiere, imponendo la gestione \u0026#171;in forma imprenditoriale\u0026#187;. Tale questione \u0026#232; stata dichiarata non fondata con la seguente motivazione: \u0026#171;il fatto che una norma implichi una compressione del diritto di propriet\u0026#224; non la attrae di per s\u0026#233; nell\u0026#8217;orbita del diritto civile. \u0026#200; ben noto che la limitazione dell\u0026#8217;autonomia negoziale deriva in molti casi dalla regolazione amministrativa delle attivit\u0026#224; economiche, stabilita nell\u0026#8217;interesse pubblico [\u0026#8230;]. In generale, questa Corte ha riconosciuto che \u0026#8220;il legislatore regionale ben pu\u0026#242; conformare anche le facolt\u0026#224; spettanti ai privati\u0026#8221; (sentenza n. 175 del 2019), compreso il contenuto del diritto di propriet\u0026#224; (sentenza n. 190 del 2001). Del resto, la limitazione dei diritti dei proprietari rappresenta un riflesso intrinseco alla disciplina urbanistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di queste considerazioni, si pu\u0026#242; concludere che l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025 \u0026#232; una norma attinente a profili amministrativi, che amplia l\u0026#8217;ambito di applicazione di uno standard da rispettare per gestire quelle determinate strutture ricettive classificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il ricorrente invoca poi l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto diversi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il primo consiste in \u0026#171;un\u0026#8217;irragionevole discriminazione\u0026#187;, che sarebbe causata dalla norma impugnata. Tale censura \u0026#232;, per\u0026#242;, totalmente priva di motivazione e di essa va, dunque, dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 186, n. 161 e n. 136 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il secondo profilo attiene ad un supposto difetto di ragionevolezza, che viene motivato facendo riferimento all\u0026#8217;asserita irragionevolezza dell\u0026#8217;art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024. Anche in tal caso, non viene offerto alcun argomento, sicch\u0026#233; la questione va dichiarata inammissibile. La citata sentenza n. 186 del 2025 di questa Corte ha dichiarato inammissibile analoga censura, rivolta contro lo stesso art. 41, comma 4.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Infine, il ricorso contesta la \u0026#171;difficile intellegibilit\u0026#224;\u0026#187; della legislazione, a causa delle \u0026#171;plurime e frammentarie modifiche legislative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale questione non \u0026#232; fondata. Il legislatore regionale ha operato una riforma organica della materia del turismo, con la legge reg. Toscana n. 61 del 2024, e poi ha modificato l\u0026#8217;art. 144, comma 2, una sola volta, con un intervento molto puntuale, reso necessario dall\u0026#8217;errore materiale compiuto nel procedimento di approvazione della stessa legge reg. Toscana n. 61 del 2024 (sopra, punto 2). La disciplina risultante \u0026#232; agevolmente comprensibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Nella propria memoria difensiva, la Regione Toscana affronta un ulteriore profilo attinente all\u0026#8217;art. 3 Cost., non dedotto nel ricorso. Essa argomenta sulla possibile lesione del legittimo affidamento dei precedenti gestori, affermando che la norma impugnata realizza un adeguato bilanciamento tra quell\u0026#8217;affidamento e l\u0026#8217;interesse a evitare un\u0026#8217;eccessiva espansione di affittacamere e bed and breakfast. Occorre dunque chiarire se il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel presente giudizio comprenda o meno la questione della lesione del legittimo affidamento dei precedenti gestori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome detto, tale censura \u0026#232; del tutto assente nel ricorso (che lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto i profili sopra indicati) e anche nella delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri, che si limita a menzionare l\u0026#8217;art. 3 Cost., senza aggiungere alcunch\u0026#233;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; noto che, nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale, il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003erisulta dalle norme legislative oggetto della questione e dai parametri invocati (anche implicitamente: sentenza n. 167 del 2025), mentre gli argomenti, pur dovendo essere svolti in misura sufficiente nell\u0026#8217;atto di promovimento, non definiscono il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e. Ci\u0026#242; risulta chiaramente dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), che distingue i \u0026#171;termini\u0026#187; della questione (coincidenti con gli elementi indicati dal primo comma dell\u0026#8217;art. 23) dai \u0026#171;motivi della istanza\u0026#187; ed \u0026#232; specificamente richiamato dall\u0026#8217;art. 34 della stessa legge, con riferimento ai ricorsi in via principale. Dunque, da un lato gli argomenti possono essere liberamente integrati dalle parti, fino all\u0026#8217;udienza di discussione, dall\u0026#8217;altro lato questa Corte non pu\u0026#242; dichiarare non fondata una questione semplicemente confutando gli argomenti dedotti dal rimettente o dal ricorrente, ma deve accertare che la norma censurata o impugnata non v\u0026#236;oli il parametro invocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn certi casi, per\u0026#242;, la definizione della questione richiede un elemento ulteriore, rispetto alle norme legislative censurate e a quelle costituzionali invocate: il profilo. Ci\u0026#242; accade in particolare (ma non solo) per le questioni promosse \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 3 Cost., in quanto l\u0026#8217;invocazione del principio di eguaglianza richiede l\u0026#8217;indicazione di un \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e e l\u0026#8217;invocazione del principio di ragionevolezza richiede l\u0026#8217;indicazione di uno o pi\u0026#249; profili di irragionevolezza (ad esempio, sentenze n. 114 e n. 112 del 2024). Il principio di ragionevolezza, infatti, \u0026#232; multiforme e ha manifestazioni assai variegate. Se non \u0026#232; indicato il profilo, non \u0026#232; identificato realmente il vizio: il primo, dunque, pu\u0026#242; considerarsi \u0026#8220;causa efficiente\u0026#8221; del secondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, di fronte a un ricorso che invoca il principio di ragionevolezza sotto determinati profili, come nel caso di specie, questa Corte deve decidere esclusivamente su essi, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche al fine di non vanificare le esigenze del contraddittorio, particolarmente stringenti in un giudizio di parti come quello in via principale (sentenza n. 112 del 2022). Il fatto che, nel caso in esame, la Regione resistente abbia argomentato sulla possibile lesione dell\u0026#8217;affidamento non vale a mutare le conclusioni appena esposte: la difesa della parte resistente pu\u0026#242; essere valorizzata di fronte a una censura dedotta ma assistita, in ipotesi, da una motivazione difettosa (ad esempio, sentenza n. 161 del 2012), non nel caso in cui la censura sia totalmente assente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Infine, occorre esaminare l\u0026#8217;ultima questione, con la quale il ricorrente ha lamentato la violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione a tale censura, la Regione ha sollevato la stessa eccezione di inammissibilit\u0026#224; sopra gi\u0026#224; esaminata (punto 3): essa \u0026#232; da respingere, per le ragioni ivi esposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nel merito, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa ricalca esattamente quella promossa, nel giudizio deciso con la sentenza n. 186 del 2025, in relazione all\u0026#8217;art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024. Questa Corte ha dichiarato non fondata tale questione, osservando che quella norma \u0026#171;si salda con i successivi artt. 42, 43 e 45, perseguendo l\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale posta alla base della limitata configurazione dimensionale degli affittacamere, dei bed and breakfast e delle residenze d\u0026#8217;epoca. La limitazione delle scelte imprenditoriali \u0026#232; dunque giustificata alla luce dell\u0026#8217;art. 41, secondo comma, Cost., in quanto la norma impugnata mira ad evitare aggiramenti dei limiti previsti al fine di garantire un\u0026#8217;offerta diversificata di strutture ricettive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllo stesso esito si deve pervenire per la questione ora in esame, dal momento che l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025 non fa che assoggettare i precedenti gestori, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2026, al limite fissato dall\u0026#8217;art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla L.R. 61/2024), promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole discriminazione e del difetto di ragionevolezza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, promossa, in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 832 del codice civile, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della \u0026#171;difficile intellegibilit\u0026#224;\u0026#187; della legislazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 41 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla l. reg.le n. 61 del 2024 - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Previsione che fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell\u0026#8217;ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della legge n. 61 del 2024 possono continuare a esercitare tale attivit\u0026#224; nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l. reg.le n. 86 del 2016 - Denunciata disciplina che introduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di propriet\u0026#224;, inibendo ai proprietari la possibilit\u0026#224; di disporre del proprio immobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Previsione transitoria che determina un\u0026#8217;irragionevole discriminazione, imponendo a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2026, l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle limitazioni contenute nell\u0026#8217;art. 41, c. 4, della l. reg.le n. 61 del 2024, alla gestione di tali strutture nell\u0026#8217;ambito del medesimo edificio - Disposizione che lede la libert\u0026#224; di iniziativa economica, dato che, fissando dei limiti di applicabilit\u0026#224; alla previgente disciplina, preclude alla ricettivit\u0026#224; svolta in forma imprenditoriale la possibilit\u0026#224; di trovare l\u0026#8217;assetto organizzativo e dimensionale pi\u0026#249; adatto alla produzione di ricchezza.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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