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G. e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 1\u0026#176; giugno 2020, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 settembre 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Vincenzo Stumpo per l\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 1\u0026#176; giugno 2020 (reg. ord. n. 186 del 2020), il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente premette che il ricorrente aveva maturato il diritto all\u0026#8217;erogazione della Nuova assicurazione sociale per l\u0026#8217;impiego (d\u0026#8217;ora in avanti: NASpI) per 728 giorni e, dopo averne fruito per 202 giorni, per il periodo successivo ne aveva chiesto e ottenuto la liquidazione anticipata in unica soluzione, quale incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015. Tuttavia lo stesso ricorrente, pur continuando ad esercitare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa avviata con la somma erogata dall\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), aveva, tra il 22 ed il 25 maggio 2017, instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un\u0026#8217;altra societ\u0026#224;, percependo una retribuzione complessiva di euro 249,05. Pertanto l\u0026#8217;Istituto, con nota del 30 gennaio 2018, aveva disposto la restituzione integrale degli importi liquidati in via anticipata in applicazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 22 del 2015, secondo cui \u0026#171;[i]l lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui \u0026#232; riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI \u0026#232; tenuto a restituire per intero l\u0026#8217;anticipazione ottenuta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte della richiesta dell\u0026#8217;Istituto previdenziale, il lavoratore aveva adito il Tribunale di Trento al fine di accertare il proprio diritto alla conservazione integrale dell\u0026#8217;incentivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo osserva, in punto di rilevanza, che, stante il chiaro tenore letterale del predetto art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, la domanda del ricorrente dovrebbe essere rigettata, in quanto la norma ha disciplinato le conseguenze dell\u0026#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo nel quale \u0026#232; riconosciuta la liquidazione anticipata dalla NASpI senza considerare n\u0026#233; l\u0026#8217;esiguit\u0026#224; della durata del rapporto e della retribuzione percepita, n\u0026#233; l\u0026#8217;effettiva incidenza impediente dello stesso rispetto all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa avviata grazie alla liquidazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; in unica soluzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice rimettente un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata non sarebbe percorribile ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 dello stesso d.lgs. n. 22 del 2015 che, in alcune ipotesi, ha riconosciuto la compatibilit\u0026#224; della percezione della NASpI con l\u0026#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto tale norma si riferisce alla diversa situazione nella quale l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#232; erogata periodicamente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi fini di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme neppure potrebbe assumere rilievo l\u0026#8217;art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo cui i compensi percepiti per lo svolgimento delle prestazioni occasionali ivi disciplinate non incidono sullo stato di disoccupazione di colui che le ha eseguite, fattispecie riguardante anch\u0026#8217;essa l\u0026#8217;erogazione periodica della NASpI e comunque rapporti di lavoro \u0026#8220;accessori\u0026#8221; e non di carattere subordinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, ad avviso del giudice rimettente, per pervenire ad un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, neppure potrebbero essere applicati in via analogica i principi espressi dalle norme sopra richiamate, e ci\u0026#242; in virt\u0026#249; della chiara formulazione letterale del censurato comma 4 dell\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 in ordine all\u0026#8217;obbligo di restituzione integrale del trattamento erogato in via anticipata da parte del beneficiario che instauri un rapporto di lavoro subordinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale di Trento assume che la disposizione censurata, laddove impone la restituzione integrale del contributo erogato in via anticipata anche quando, come nella fattispecie considerata, per la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato non sia stata compromessa la ratio dell\u0026#8217;incentivo per essere proseguita l\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o di impresa avviata grazie allo stesso, potrebbe porsi in contrasto con il principio di \u0026#8220;razionalit\u0026#224;\u0026#8221; ritraibile dall\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la prospettazione del giudice rimettente, in particolare, l\u0026#8217;obbligo di restituzione per intero, contemplato dal comma 4 dell\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, sarebbe sproporzionato rispetto al pur legittimo obiettivo perseguito dal legislatore di evitare che l\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; venga utilizzato per finalit\u0026#224; diverse rispetto a quella di favorire l\u0026#8217;avvio di attivit\u0026#224; autonome e finirebbe con l\u0026#8217;assumere, di qui, i connotati propri di una sanzione eccessiva, irrogata senza alcun contraddittorio anticipato e non sindacabile in sede giurisdizionale sul piano della proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato in data 14 gennaio 2021, l\u0026#8217;INPS si \u0026#232; costituito nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale e ha dedotto in via preliminare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in quanto il giudice a quo non si sarebbe confrontato con le pronunce della Corte di cassazione in tema di indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; anticipata di cui all\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit\u0026#224;, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u0026#224; europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro). Tale confronto sarebbe stato necessario, in quanto l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; anticipata, pur abrogato dall\u0026#8217;art. 2, comma 71, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), corrisponde tanto alla cosiddetta assicurazione sociale per l\u0026#8217;impiego (ASpI) anticipata, regolata dall\u0026#8217;art. 2, comma 19, della stessa legge n. 92 del 2012, quanto alla cosiddetta NASpI anticipata di cui all\u0026#8217;art. 8, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 22 del 2015. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;INPS ha dedotto la non fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, sottolineando che la norma censurata \u0026#232; funzionale allo scopo dell\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; di indirizzare il pi\u0026#249; possibile il disoccupato verso attivit\u0026#224; autonome per ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, il contemperamento con l\u0026#8217;esigenza del lavoratore di tornare nell\u0026#8217;area del lavoro subordinato dopo aver seriamente cercato di intraprendere, senza successo, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o imprenditoriale \u0026#232; stato realizzato dallo stesso legislatore ordinario, individuando come periodo di riferimento quello per cui \u0026#232; riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, oltre il quale la stessa non deve essere restituita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la prospettazione dell\u0026#8217;Istituto non potrebbe attribuirsi carattere sanzionatorio al dovere del lavoratore di restituire integralmente la somma erogata, ove incardini un lavoro dipendente prima del decorso di tale periodo, trattandosi di un effetto naturale e corrispondente allo scopo della norma, collegato a un comportamento lecito, senza che possa avere alcuna incidenza la circostanza, di mero fatto e quindi ininfluente nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, relativa all\u0026#8217;effettiva durata del lavoro subordinato svolto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto del 19 gennaio 2021, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, non fondata nel merito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura, in particolare, assume in via pregiudiziale l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione perch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza di rimessione mirerebbe ad introdurre un precetto vago, non connotato da precisione e tassativit\u0026#224;, che imporrebbe una valutazione all\u0026#8217;INPS, caso per caso, tanto sull\u0026#8217;esiguit\u0026#224; della durata del rapporto di lavoro subordinato, quanto sull\u0026#8217;incidenza dello stesso sull\u0026#8217;effettiva continuit\u0026#224; del lavoro autonomo o di impresa, ai fini della decisione sull\u0026#8217;an e sul quantum della restituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre sul piano dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, la difesa dello Stato rileva che il giudice rimettente ha evocato la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., senza argomentare adeguatamente a riguardo (viene citata la sentenza di questa Corte n. 120 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;Avvocatura deduce la non fondatezza della questione, in quanto la norma censurata \u0026#232; funzionale ad assicurare gli obiettivi dell\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; e individua essa stessa il periodo di tempo ragionevolmente indicativo della seriet\u0026#224; del tentativo di intraprendere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma, oltre il quale l\u0026#8217;anticipazione non deve essere restituita. Peraltro, come affermato ripetutamente dalla Corte di cassazione con riguardo all\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 7 della legge n. 223 del 1991, l\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; non ha i connotati di una prestazione di sicurezza sociale, trattandosi di un contributo finanziario volto a sopperire alle spese iniziali di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; che il lavoratore in mobilit\u0026#224; svolge in proprio e che, in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze, \u0026#232; tenuto a restituire. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, con ordinanza del 1\u0026#176; giugno 2020 (reg. ord. n. 186 del 2020), ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che prevede che \u0026#171;[i]l lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui \u0026#232; riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI \u0026#232; tenuto a restituire per intero l\u0026#8217;anticipazione ottenuta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente premette che il ricorrente aveva maturato il diritto all\u0026#8217;erogazione della Nuova assicurazione sociale per l\u0026#8217;impiego (d\u0026#8217;ora in avanti: NASpI) per 728 giorni e, dopo averne beneficiato per 202 giorni, per il periodo successivo ne aveva chiesto e ottenuto la liquidazione anticipata in unica soluzione, quale incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015. Tuttavia lo stesso ricorrente, pur continuando ad esercitare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; avviata, aveva costituito, tra il 22 ed il 25 maggio 2017, un breve rapporto di lavoro subordinato con un\u0026#8217;altra societ\u0026#224;, percependo una retribuzione complessiva di euro 249,05. Per tale ragione, l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con nota del 30 gennaio 2018, aveva disposto la restituzione integrale degli importi liquidati in via anticipata in applicazione della norma censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo, esclusa la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata mediante l\u0026#8217;applicazione in via diretta o analogica di altre disposizioni dettate in materia, stante la chiara formulazione letterale del comma 4 del predetto art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, ne assume il contrasto con il principio di \u0026#8220;razionalit\u0026#224;\u0026#8221; ritraibile dall\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in quanto impone al lavoratore la restituzione per intero del contributo corrisposto in via anticipata anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui, come nella fattispecie considerata, per la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato non sia stato vanificato lo scopo dell\u0026#8217;incentivo, per essere proseguita l\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o di impresa avviata in forza dello stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSottolinea, inoltre, il Tribunale di Trento che tale obbligo di integrale restituzione sarebbe sproporzionato rispetto al pur legittimo obiettivo perseguito dal legislatore di evitare che la somma anticipata venga utilizzata per finalit\u0026#224; diverse rispetto a quella di favorire l\u0026#8217;avvio di attivit\u0026#224; autonome e costituirebbe dunque una sanzione, irrogata senza alcun contraddittorio anticipato e non sindacabile in sede giurisdizionale sul piano della proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; ammissibile sotto il profilo della rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio principale il ricorrente \u0026#8211; al quale l\u0026#8217;INPS ha riconosciuto ed erogato la NASpI periodica per circa sei mesi sussistendo i requisiti di contribuzione e il presupposto della disoccupazione involontaria in cui il lavoratore ricorrente era venuto a trovarsi \u0026#8211; ha esercitato un\u0026#8217;azione di accertamento negativo della pretesa dell\u0026#8217;Istituto alla restituzione della liquidazione anticipata dell\u0026#8217;ulteriore trattamento di NASpI, al quale aveva diritto (per circa 18 mesi e ammontante a euro 14.761,52), quale incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015. L\u0026#8217;INPS assumeva che, dopo l\u0026#8217;attribuzione di tale incentivo, il lavoratore aveva costituito un rapporto di lavoro subordinato della durata di soli quattro giorni con una retribuzione di euro 249,05 e, in conseguenza di ci\u0026#242;, faceva valere l\u0026#8217;obbligo restitutorio previsto dal comma 4 dello stesso art. 8.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente sussume tale attivit\u0026#224; lavorativa di brevissima durata nella fattispecie del lavoro subordinato escludendo che possa essere qualificabile come lavoro occasionale e, pertanto, si interroga sulla legittimit\u0026#224; costituzionale del predetto art. 8, comma 4, che fa riferimento all\u0026#8217;instaurazione di un \u0026#171;rapporto di lavoro subordinato\u0026#187;, laddove invece per il contratto di prestazione occasionale l\u0026#8217;art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede che i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto \u0026#232; sufficiente ai fini della rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale poich\u0026#233; compete al giudice rimettente la qualificazione della fattispecie portata al suo esame nel giudizio principale, atteso che il relativo sindacato di questa Corte ha carattere \u0026#171;esterno\u0026#187;, si arresta cio\u0026#232; alla soglia della non implausibilit\u0026#224; della motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 183, n. 59, n. 32, n. 22 e n. 15 del 2021, n. 267 e n. 32 del 2020; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto ancora al profilo dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione, occorre esaminare le eccezioni pregiudiziali dell\u0026#8217;INPS e del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In primo luogo, l\u0026#8217;INPS ha assunto un\u0026#8217;erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, da parte del giudice rimettente, per non essersi quest\u0026#8217;ultimo confrontato con le pronunce della Corte di cassazione che hanno riguardato l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; anticipata di cui all\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit\u0026#224;, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u0026#224; europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), che costituirebbe il diretto antecedente dell\u0026#8217;istituto in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; stato pi\u0026#249; volte ribadito che l\u0026#8217;incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l\u0026#8217;iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza (ex multis, sentenze n. 61 del 2021, n. 136 del 2020, n. 150 del 2019 e n. 27 del 2015; ordinanze n. 108 del 2020, n. 136 e n. 30 del 2018 e n. 88 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie in esame, invece, non era necessario, ai fini della comprensione del ragionamento sotteso all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che fosse ricostruito l\u0026#8217;abrogato istituto dell\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;, che, pur costituendo per alcuni aspetti un antecedente di quello contemplato dall\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, si collocava in un contesto normativo complessivo molto diverso, con riferimento alle finalit\u0026#224; e all\u0026#8217;ambito di applicazione del trattamento previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha dedotto, per sua parte, in primo luogo, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione perch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza di rimessione mirerebbe ad introdurre un precetto vago, non connotato da precisione e tassativit\u0026#224;, che imporrebbe all\u0026#8217;INPS una valutazione, caso per caso, tanto dell\u0026#8217;esiguit\u0026#224; della durata del rapporto di lavoro subordinato, quanto dell\u0026#8217;incidenza dello stesso sull\u0026#8217;effettiva continuit\u0026#224; del lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa, ai fini della decisione in ordine all\u0026#8217;an e al quantum della restituzione dell\u0026#8217;anticipazione erogata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre rilevare che, in generale, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altres\u0026#236; un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure (sentenza n. 175 del 2018), spettando a questa Corte, ove ritenuto sussistente il denunciato vizio di illegittimit\u0026#224; costituzionale, individuare il dispositivo pi\u0026#249; idoneo a rimuovere tale vizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle ipotesi, come quella in esame, in cui il petitum sia di carattere additivo, la questione \u0026#232; inammissibile solo se l\u0026#8217;ordinanza di rimessione omette di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso della addizione che sarebbe necessaria per la reductio ad legitimitatem (sentenza n. 175 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura \u0026#232; quindi infondata, atteso che il giudice a quo indica compiutamente il contenuto della pronuncia additiva auspicata, laddove dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015 nella parte in cui, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., prevede, nell\u0026#8217;ipotesi di instaurazione da parte del beneficiario dell\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo afferente la NASpI liquidata anticipatamente, l\u0026#8217;obbligo, a carico del beneficiario, di restituire per intero l\u0026#8217;anticipazione ottenuta, \u0026#171;anzich\u0026#233; una somma corrispondente alla retribuzione percepita, qualora lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato non abbia, specie in ragione della sua esigua durata, inciso in misura apprezzabile sull\u0026#8217;effettivit\u0026#224; e sulla continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa autonoma o di impresa individuale, il cui avvio \u0026#232; stato favorito dall\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito, in secondo luogo, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione poich\u0026#233; il giudice a quo, nell\u0026#8217;evocare la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., non ha argomentato in modo adeguato la dedotta censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale eccezione \u0026#232; infondata, in quanto dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione si evince con sufficiente chiarezza che il parametro di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; richiamato in quanto viene ravvisata nella norma censurata, laddove impone sempre e comunque la restituzione integrale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; erogata in via di anticipazione, a prescindere dalla durata e dall\u0026#8217;effettiva incidenza del rapporto di lavoro subordinato instaurato dal beneficiario prima della scadenza del periodo di spettanza del trattamento, una violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. sul piano della ragionevolezza intrinseca e della proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento, sezione lavoro, \u0026#232; opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale si colloca la disposizione censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.lgs. n. 22 del 2015, emanato in attuazione della delega contenuta nell\u0026#8217;art. 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u0026#233; in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1\u0026#176; maggio 2015, ha sostituito l\u0026#8217;Assicurazione sociale per l\u0026#8217;impiego (ASpI) e la mini-ASpI prevista per alcune particolari categorie di lavoratori con la Nuova assicurazione sociale per l\u0026#8217;impiego (NASpI). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stata realizzata cos\u0026#236; un\u0026#8217;omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi di sostegno dei lavoratori in situazione di disoccupazione involontaria rapportando la durata degli stessi alla storia contributiva del singolo lavoratore da realizzare anche attraverso l\u0026#8217;incremento della durata massima in caso di anzianit\u0026#224; contributive pi\u0026#249; estese. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul piano soggettivo, la NASpI non ha introdotto innovazioni di rilievo rispetto all\u0026#8217;ASpI, in quanto pu\u0026#242; essere riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, con esclusione dei lavoratori pubblici a tempo indeterminato e dei lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;arco temporale di fruizione della prestazione, non \u0026#232; invece pi\u0026#249; determinato dalla legge in ragione dell\u0026#8217;et\u0026#224; del beneficiario, bens\u0026#236; \u0026#232; rapportato alla storia contributiva del lavoratore: la prestazione pu\u0026#242; infatti avere una durata massima pari alla met\u0026#224; delle settimane di contribuzione accreditate a favore del lavoratore negli ultimi quattro anni esclusi gli eventuali periodi contributivi che hanno gi\u0026#224; dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto \u0026#232; venuto meno il tradizionale favor per i lavoratori anagraficamente pi\u0026#249; anziani e si \u0026#232; scelto di agevolare i soggetti con una maggiore posizione contributiva: \u0026#232; stata cos\u0026#236; eliminata la parte \u0026#8220;assistenziale\u0026#8221;, in quanto non correlata alla contribuzione, del trattamento, precedentemente prevista in favore di soggetti in et\u0026#224; \u0026#8220;avanzata\u0026#8221; che, in quanto tali, avevano maggiori difficolt\u0026#224; a rientrare nel mercato del lavoro, e si \u0026#232; favorito l\u0026#8217;approccio, prettamente economico, gi\u0026#224; attuato in materia pensionistica con l\u0026#8217;introduzione del sistema contributivo, secondo il quale la prestazione deve essere parametrata alle somme versate a titolo di contributi, ossia al quantum di apporto finanziario all\u0026#8217;assicurazione, in base ad un criterio \u0026#8220;meritocratico\u0026#8221;, che incide tanto sulla durata quanto sull\u0026#8217;entit\u0026#224; del trattamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nel contesto di questa nuova disciplina al fine di favorire la ricollocazione del lavoratore involontariamente inoccupato al di fuori del mercato del lavoro subordinato, l\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 consente all\u0026#8217;avente diritto al trattamento NASpI di ottenerne la corresponsione anticipata per poter avviare un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma, di impresa o in forma cooperativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 \u0026#8211; il cui comma 4 \u0026#232; oggetto dell\u0026#8217;odierna questione di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; stabilisce al comma 1 che \u0026#171;[i]l lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI pu\u0026#242; richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell\u0026#8217;importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli \u0026#232; stato ancora erogato, a titolo di incentivo all\u0026#8217;avvio di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivit\u0026#224; lavorative da parte del socio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe per\u0026#242; il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui \u0026#232; riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, \u0026#232; tenuto a restituire \u0026#171;per intero\u0026#187; l\u0026#8217;anticipazione ottenuta. \u0026#200; fatta salva solo l\u0026#8217;ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale incentivo all\u0026#8217;imprenditorialit\u0026#224;, di cui alla norma censurata, ha un duplice precedente: uno pi\u0026#249; diretto costituito dalla corresponsione anticipata dell\u0026#8217;ASpI, di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); l\u0026#8217;altro, in epoca pi\u0026#249; risalente e in un contesto normativo diverso, costituito dall\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; erogata in via anticipata ex art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl presupposto di questi benefici, che si sono succeduti nel tempo, \u0026#232; analogo: l\u0026#8217;anticipazione, in favore del lavoratore \u0026#8220;disoccupato\u0026#8221;, \u0026#232; prevista per agevolare quest\u0026#8217;ultimo nell\u0026#8217;intraprendere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o avviare un\u0026#8217;impresa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa finalit\u0026#224; perseguita dal legislatore, quindi, \u0026#232; stata (ed \u0026#232;) quella di favorire il reimpiego del lavoratore \u0026#8220;disoccupato\u0026#8221; in un\u0026#8217;attivit\u0026#224; diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l\u0026#8217;iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione \u0026#8220;alternativa\u0026#8221; rispetto al lavoro dipendente, \u0026#8220;convertendo\u0026#8221; in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l\u0026#8217;ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Come evidenziato, la norma censurata (ossia il comma 4 dell\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015) stabilisce espressamente che, se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui \u0026#232; riconosciuta la NASpI, \u0026#232; tenuto a restituire per intero l\u0026#8217;anticipazione ottenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obbligo restitutorio ha una specifica finalit\u0026#224; di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo o di impresa. L\u0026#8217;eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, \u0026#232; un indice rivelatore della mancanza di effettivit\u0026#224; e di autenticit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contrasto dell\u0026#8217;elusione \u0026#232; quindi al fondo dell\u0026#8217;obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro occorre precisare che un obbligo restitutorio integrale (id est \u0026#171;per intero\u0026#187;) \u0026#232; stato previsto per la prima volta dalla normativa primaria solo per l\u0026#8217;anticipazione della NASpI; non lo era per l\u0026#8217;ASpI, n\u0026#233; per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti per quest\u0026#8217;ultima prestazione era previsto dalla normativa di attuazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge n. 223 del 1991, ossia dall\u0026#8217;art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142 (Regolamento di attuazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di corresponsione anticipata dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;) che l\u0026#8217;INPS recuperasse le somme liquidate a titolo di anticipazione nel caso in cui il percettore si fosse \u0026#171;occupato alle dipendenze di terzi\u0026#187; entro i ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione delle somme stesse. Non era precisato, dalla norma regolamentare n\u0026#233; da quella primaria, che il recupero dovesse essere per intero, ossia per il totale delle somme anticipate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; era stato affermato che il recupero doveva intendersi per l\u0026#8217;intero ammontare delle somme anticipate, e non gi\u0026#224; limitato alle retribuzioni percepite nell\u0026#8217;occupazione presso terzi, perch\u0026#233; ci\u0026#242; poteva dedursi, in via interpretativa, dalla finalit\u0026#224; antielusiva della norma e della natura dell\u0026#8217;incentivo che consisteva in un vero e proprio finanziamento vincolato a uno scopo, quello dell\u0026#8217;investimento in un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o di impresa (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 maggio 2010, n. 12746; successivamente in senso conforme, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 settembre 2021, n. 24951).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la disciplina della liquidazione anticipata dell\u0026#8217;ASpI, espressamente estesa all\u0026#8217;ipotesi in cui il lavoratore \u0026#8220;disoccupato\u0026#8221; intendesse intraprendere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa, non prevedeva espressamente una restituzione integrale della somma anticipata in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato: invero, l\u0026#8217;art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012, si era limitato a stabilire, a tal riguardo, che \u0026#171;limiti, condizioni e modalit\u0026#224;\u0026#187; del beneficio sarebbero stati determinati con decreto ministeriale. In attuazione di tale previsione l\u0026#8217;art. 4, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2013, n. 73380, recante \u0026#171;Erogazione in unica soluzione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; ASpI e mini-ASpI, di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Decreto n. 73380)\u0026#187; ha stabilito che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; anticipata doveva essere restituita \u0026#8211; senza per\u0026#242; specificare se per intero o solo nella parte restante \u0026#8211; nel caso in cui il lavoratore instaurasse un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo rilevante per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; corrisposta in forma anticipata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva la restituzione \u0026#171;per intero\u0026#187; \u0026#232; stata contemplata espressamente per la prima volta solo dalla norma censurata con una formulazione molto chiara e inequivoca: il percettore dell\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui \u0026#232; riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, \u0026#232; tenuto a restituire \u0026#171;per intero\u0026#187; l\u0026#8217;anticipazione ottenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La possibile violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. \u0026#232; invocata, innanzi tutto, dal giudice rimettente per una sorta di \u0026#8220;incoerenza intrinseca\u0026#8221; dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella misura in cui tale norma impone al lavoratore la restituzione per intero del contributo erogato in via anticipata anche quando, come nella fattispecie considerata, per la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato, non sia stata compromessa la finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;incentivo, per essere proseguita l\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o di impresa avviata grazie allo stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224; l\u0026#8217;obbligo restitutorio \u0026#232; coerente con l\u0026#8217;indicata finalit\u0026#224; antielusiva della disposizione censurata, che \u0026#232; quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe da una parte il disegno del legislatore \u0026#232; stato quello di favorire il reimpiego del lavoratore \u0026#8220;disoccupato\u0026#8221; in attivit\u0026#224; diversa da quella di lavoro subordinato, ossia in attivit\u0026#224; di lavoro autonomo o d\u0026#8217;impresa, dall\u0026#8217;altra la ratio dell\u0026#8217;obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, \u0026#232; costituita da una pi\u0026#249; specifica finalit\u0026#224; di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo o di impresa. L\u0026#8217;eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, \u0026#232; una spia della mancanza di effettivit\u0026#224; e di autenticit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; anche di recente \u0026#8211; con riguardo al non dissimile, almeno negli scopi e tratti essenziali, istituto dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; anticipata \u0026#8211; ha affermato che il beneficio dell\u0026#8217;anticipazione ha lo scopo di indirizzare il pi\u0026#249; possibile il disoccupato in mobilit\u0026#224; verso attivit\u0026#224; autonome, s\u0026#236; da perdere la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, configurandosi piuttosto come un contributo finanziario, destinato a far fronte alle spese iniziali di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; che il lavoratore in mobilit\u0026#224; svolge in proprio (tra le altre, Cass., sez. lav., sentenze n. 24951 del 2021 e n. 12746 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica l\u0026#8217;obbligo restitutorio non \u0026#232; una \u0026#8220;sanzione\u0026#8221; per il fatto che il beneficiario dell\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di spettanza della NASpI periodica. Bens\u0026#236; tale circostanza, in quanto verificatasi proprio nel periodo suddetto, \u0026#232; stata considerata dal legislatore come elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio \u0026#8211; ossia dell\u0026#8217;inizio, e poi prosecuzione, di un\u0026#8217;impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo \u0026#8211; secondo un criterio semplificato, tale da non richiedere all\u0026#8217;Istituto previdenziale un\u0026#8217;indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata della contestuale prestazione di lavoro subordinato. Si tratta di una scelta che rientra nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, anche se sarebbe possibile ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilit\u0026#224;, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilit\u0026#224; della prestazione di lavoro subordinato di modesta entit\u0026#224; con la spettanza dell\u0026#8217;erogazione periodica \u0026#8211; non gi\u0026#224; anticipata \u0026#8211; della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Una possibile lesione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. \u0026#232; dedotta dal giudice a quo, altres\u0026#236;, sotto il profilo del difetto di proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo di restituzione per intero del contributo da parte del lavoratore che ne ha ottenuto l\u0026#8217;erogazione in via anticipata, anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui abbia costituito un rapporto di lavoro subordinato tale, per la sua limitata durata, da non incidere negativamente sulla prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o di impresa dello stesso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche sotto tale aspetto la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; In primo luogo, dal bilanciamento compiuto dal legislatore ordinario, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, non emerge una \u0026#8220;sproporzione\u0026#8221; manifestamente irragionevole perch\u0026#233; la disposizione censurata ha un orizzonte temporale di durata limitata. Invero, il contemperamento con l\u0026#8217;eventuale interesse del beneficiario dell\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; a rientrare nel mercato del lavoro subordinato dopo aver effettivamente intrapreso, in ipotesi senza successo, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma, imprenditoriale o in forma cooperativa, \u0026#232; realizzato dal legislatore con la previsione dello stesso art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, che limita l\u0026#8217;obbligo restitutorio all\u0026#8217;ipotesi in cui il lavoratore si sia rioccupato alle dipendenze altrui, con un rapporto subordinato vero e proprio, prima della scadenza del periodo per il quale egli avrebbe avuto diritto alla percezione della NASpI in forma periodica. Si tratta quindi di una condizionalit\u0026#224; che sussiste per un limitato periodo di tempo, ritagliato sulla durata della NASpI altrimenti spettante, caso per caso, in forma periodica, secondo un bilanciamento non dissimile da quello operato nel caso dell\u0026#8217;anticipo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; per la quale era previsto, per tutti i beneficiari della prestazione, un unico limite temporale di ventiquattro mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto l\u0026#8217;analogo contemperamento tra le contrapposte esigenze in rilievo, operato in precedenza dall\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 \u0026#8211; nel senso che il lavoratore che avesse ottenuto l\u0026#8217;erogazione in via anticipata dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; doveva restituirla, in caso di rioccupazione alle dipendenze altrui, solo se ci\u0026#242; fosse avvenuto prima del decorso del termine di ventiquattro mesi dalla corresponsione della relativa somma \u0026#8211; era stato preso in considerazione dalla stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che ne ha sottolineato la ratio, anche tenendo conto dell\u0026#8217;esigenza di evitare i problemi operativi che sarebbero derivati ove invece fosse stata prevista una valutazione, caso per caso, della effettivit\u0026#224; del tentativo di intraprendere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo da parte dei beneficiari dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; in via anticipata (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 settembre 2007, n. 19338).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; In secondo luogo la norma censurata, laddove impone al beneficiario dell\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; la restituzione per intero del trattamento erogato in via anticipata, ha una portata applicativa comunque circoscritta specificamente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, prima del decorso del tempo per il quale il lavoratore avrebbe avuto diritto all\u0026#8217;erogazione della NASpI periodica; ed \u0026#232; ci\u0026#242; che fa sorgere l\u0026#8217;obbligo di restituzione contemplato dalla norma stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl (temporaneo) vincolo in costanza di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; per la quale \u0026#232; stato corrisposto, in via anticipata, il trattamento di NASpI \u0026#232;, dunque, specifico e puntuale; sicch\u0026#233; \u0026#232; possibile per il lavoratore \u0026#8211; cui sia stato erogato il trattamento in via anticipata e che, come nel caso di specie, abbia effettivamente iniziato e prosegua un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa individuale \u0026#8211; svolgere anche attivit\u0026#224; non riconducibili alla fattispecie di lavoro subordinato, quali, innanzi tutto, quella di lavoro autonomo (art. 2222 del codice civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Non sfugge peraltro a questa Corte il rischio di una particolare rigidit\u0026#224; della norma censurata al verificarsi in concreto della situazione prospettata dal giudice rimettente, ossia quella dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato che \u0026#171;non abbia, specie in ragione della sua esigua durata, inciso in misura apprezzabile sull\u0026#8217;effettivit\u0026#224; e sulla continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa autonoma o di impresa individuale, il cui avvio \u0026#232; stato favorito dall\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRientra, tuttavia, nell\u0026#8217;esercizio della discrezionalit\u0026#224; del legislatore in materia di politiche attive del lavoro, l\u0026#8217;individuazione delle soluzioni pi\u0026#249; opportune per ovviare ai profili critici segnalati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, i quali \u0026#8211; pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata \u0026#8211; suggeriscono, tuttavia, l\u0026#8217;introduzione di meccanismi di flessibilit\u0026#224; per evitare che la rigidit\u0026#224; della (pur temporanea) preclusione del lavoro subordinato, prevista dalla disposizione censurata, possa costituire, in concreto, un indiretto fattore disincentivante di genuine e virtuose iniziative di autoimprenditorialit\u0026#224; o di lavoro autonomo, idonee a superare situazioni di disoccupazione involontaria.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Lavoro e occupazione - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l\u0027Impiego [NASpI] - Incentivo all\u0027autoimprenditorialit\u0026#224; - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell\u0027importo complessivo della NASpI spettante al lavoratore a titolo di incentivo all\u0027avvio di un\u0027attivit\u0026#224; lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attivit\u0026#224; lavorativa da parte del socio - Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale \u0026#232; riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI - Obbligo, a carico del beneficiario, di restituire per intero l\u0027anticipazione ottenuta - Restituzione di una somma corrispondente alla retribuzione percepita, qualora lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato non abbia, specie in ragione della sua esigua durata, inciso in misura apprezzabile sull\u0027effettivit\u0026#224; e sulla continuit\u0026#224; dell\u0027esercizio dell\u0027attivit\u0026#224; lavorativa autonoma o di impresa, il cui avvio \u0026#232; stato favorito dall\u0027erogazione dell\u0027incentivo all\u0027autoimprenditorialit\u0026#224;.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44213","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Qualificazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Esame riservato al giudice rimettente - Carattere \"esterno\" del sindacato della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCompete al giudice rimettente la qualificazione della fattispecie portata al suo esame nel giudizio principale, atteso che il sindacato sulla rilevanza, effettuato dalla Corte costituzionale ha carattere esterno, si arresta cioè alla soglia della non implausibilità della motivazione dell\u0027ordinanza di rimessione. (\u003cem\u003ePrecedenti\u003c/em\u003e: \u003cem\u003eS. 183/2021 - mass. 44160;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S.15/2021 - mass. 43568; S. 267/2020 - mass. 43082; S.32/2020 - mass. 42279; O. 117/2017 - mass. 39663; O. 47/2016 - mass. 38766\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, avente ad oggetto l\u0027art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità per difetto di rilevanza. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha descritto la fattispecie concreta in modo sufficiente a suffragare tale requisito). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 22/2021 - mass. 43466\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44214","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"22","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art8"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44214","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - Mancanza di compromissione dell\u0027iter logico argomentativo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l\u0027iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass. 39836\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento della questione avente ad oggetto l\u0027art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015. Non era necessario che il rimettente ricostruisse l\u0027abrogato istituto dell\u0027anticipazione dell\u0027indennità di mobilità che - pur costituendo per alcuni aspetti un antecedente della Nuova assicurazione sociale per l\u0027impiego, NASpI - si collocava in un contesto normativo diverso, con riferimento alle finalità e all\u0027ambito di applicazione). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 61/2021- mass. 43765; S. 136/2020 - mass. 43506; S.150/2019 - mass. 41415; S. 88 del 2017 - mass. 39450; S. 27/2015 - mass. 38256\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44215","numero_massima_precedente":"44213","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"22","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art8"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44215","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Individuazione del petitum (in particolare: di carattere additivo) - Necessaria chiarezza del verso dell\u0027addizione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non deve necessariamente concludersi con un dispositivo recante altresì un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure; nelle ipotesi in cui il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e sia di carattere additivo, la questione è inammissibile solo se l\u0027ordinanza di rimessione omette di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso della addizione che sarebbe necessaria per la \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, avente ad oggetto l\u0027art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità perché l\u0027ordinanza di rimessione mirerebbe ad introdurre un precetto vago, non connotato da precisione e tassatività. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e indica compiutamente il contenuto della pronuncia additiva auspicata. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 175/2018 - mass. 40389\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44216","numero_massima_precedente":"44214","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"22","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art8"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44216","titoletto":"Lavoro - In genere - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l\u0027Impiego (NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell\u0027importo complessivo della NASpI spettante al lavoratore, a titolo di incentivo - Condizioni e limiti - Eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI - Obbligo, a carico del beneficiario, di restituire per intero l\u0027anticipazione anche quando, per la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell\u0027incentivo - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità - Non fondatezza della questione - Opportunità che il legislatore introduca meccanismi di flessibilità della disciplina censurata. (Classif. 138001).","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Trib. di Trento, sez. lavoro, in riferimento all\u0027art. 3, primo comma, Cost. - dell\u0027art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, che stabilisce che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta l\u0027Assicurazione Sociale per l\u0027Impiego (NASpI), è tenuto a restituire per intero l\u0027anticipazione ottenuta, anche quando, per la limitata durata del rapporto instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell\u0027incentivo. Detto obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l\u0027instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio (ossia dell\u0027inizio, e poi prosecuzione, di un\u0027impresa individuale ovvero di un\u0027attività di lavoro autonomo), secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato. Tale scelta rientra, pertanto, nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole. Dal bilanciamento compiuto dal legislatore non emerge nemmeno una \"sproporzione\" manifestamente irragionevole del citato obbligo restitutorio, avendo la disposizione censurata un orizzonte temporale di durata limitata e una portata applicativa comunque circoscritta. Rientra nell\u0027esercizio della discrezionalità del legislatore l\u0027individuazione delle soluzioni più opportune per introdurre meccanismi di flessibilità che evitino il rischio che la rigidità della (pur temporanea) preclusione possa costituire un indiretto fattore disincentivante di iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo.","numero_massima_precedente":"44215","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"22","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art8"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41599","autore":"Cappellazzo N.","titolo":"Naspi, liquidazione anticipata e sanzioni. Rigidità del regime","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44940","autore":"Casillo R.","titolo":"La NASpI per il sostegno all’autoimpiego e le sue nuove regole","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista del diritto della sicurezza sociale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"507","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45975","autore":"Giampà G.","titolo":"Le recenti tendenze in materia di NASPI tra finalità sociali e vincoli finanziari","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.ambientediritto.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45974_2021_194.pdf","nome_file_fisico":"194-2021_Giampà.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45064","autore":"Taschini L.","titolo":"La Naspi nella giurisprudenza. Un\u0027indagine sul contenzioso","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"257","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41199","autore":"Zumbo A. D.","titolo":"Anticipazione Naspi e successiva attività di lavoro subordinato: per la Corte la revoca è sempre legittima","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2001","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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