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AMBROSINI - Rel. JAEGER \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - \r\n Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE \r\n CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI \r\n - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 19, terzo \r\n comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della \r\n selvaggina e per l\u0027esercizio della caccia, promosso con ordinanza \r\n emessa il 2 luglio 1965 dal Pretore di Rovato nel procedimento penale a \r\n carico di Finassi Giovanni, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze \r\n 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del \r\n 30 ottobre 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 6 dicembre 1966 la relazione del \r\n Giudice Nicola Jaeger; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per \r\n il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel corso del procedimento penale davanti al Pretore di Rovato, a \r\n carico di Finassi Giovanni, imputato del reato previsto nell\u0027art. 19, \r\n primo e terzo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, il difensore \r\n dell\u0027imputato sollevava la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale di \r\n una parte del terzo comma del suddetto articolo, contenente le parole \r\n \"salvi i diritti quesiti\", nei riguardi degli artt. 3, 41 e 42 della \r\n Costituzione. Il rappresentante del pubblico ministero si associava \r\n alla richiesta della difesa ed il Pretore pronunciava una elaborata \r\n ordinanza, con la quale dichiarava non manifestamente infondata la \r\n questione, in relazione alle citate norme della Costituzione, \r\n sospendendo il giudizio principale e rimettendo gli atti alla Corte \r\n costituzionale, con ordinanza in data 2 luglio 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza veniva notificata e comunicata a norma di legge e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 30 ottobre 1965. \r\n Davanti alla Corte si \u0026#232; costituita solamente l\u0027Avvocatura generale \r\n dello Stato, che ha depositato un atto di intervento e deduzioni e \r\n successivamente una memoria, concludendo perch\u0026#233; fossero dichiarate non \r\n fondate le questioni di legittimit\u0026#224; prospettate nell\u0027ordinanza del \r\n Pretore di Rovato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ai fini di dimostrare la non manifesta infondatezza della \r\n questione, l\u0027ordinanza richiama i precedenti legislativi della norma \r\n denunciata e la interpretazione data a questa dalla Corte di cassazione \r\n ed espone poi tutta una serie di osservazioni sul diritto di caccia, \r\n sul diritto di \"appostamento\" e sui rapporti fra il titolare di questo \r\n ed il proprietario del fondo, nel quale esista la cos\u0026#236; detta \"zona di \r\n rispetto\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza si sofferma poi sul testo del terzo comma dell\u0027art. 19 \r\n del testo unico, il quale dispone che \"Ove il terreno contenuto nel \r\n raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri \r\n proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione \r\n \u0026#232; limitata al terreno per cui esista il consenso del proprietario o \r\n possessore, salvi i diritti quesiti\". A parere del giudice di merito \r\n proprio queste ultime quattro parole dovrebbero e potrebbero essere \r\n considerate in contrasto con le disposizioni degli artt. 3, 41 e 42 \r\n della Costituzione, implicando limitazioni ingiustificate a danno dei \r\n proprietari dei fondi e dei cacciatori, a tutto vantaggio dei titolari \r\n degli appostamenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Vi sarebbe pertanto una grave disparit\u0026#224; di trattamento fra i \r\n cacciatori \"vecchi\" ed i \"giovani\", a tutto vantaggio dei primi, in \r\n base ad una precedenza meramente cronologica, mentre la legge non ha \r\n fissato i presupposti per l\u0027acquisizione del diritto in discussione; \r\n inoltre la genericit\u0026#224; della formula usata significherebbe equivocit\u0026#224; \r\n e quindi impossibilit\u0026#224; da parte dell\u0027interprete di risalire alla \r\n volont\u0026#224; del legislatore. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nelle proprie deduzioni e poi nella memoria l\u0027Avvocatura generale \r\n dello Stato conclude nel senso che vengano dichiarate non fondate le \r\n questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con l\u0027ordinanza del \r\n Pretore di Rovato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Premesso che il legislatore pu\u0026#242; dettare norme diverse per regolare \r\n situazioni che esso ritiene diverse, come \u0026#232; stato riconosciuto \r\n ripetutamente dalla Corte costituzionale, la difesa dello Stato \r\n contesta che la norma in questione possa essere ritenuta in contrasto \r\n con il principio di eguaglianza; esclude poi che si possa invocare \r\n nella specie quello della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata e \r\n che l\u0027esercizio della caccia costituisca una espressione del diritto di \r\n propriet\u0026#224;, per il proprietario del fondo e, inversamente, una \r\n compressione di tale diritto qualora la caccia venga esercitata da un \r\n soggetto diverso dal proprietario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In quanto all\u0027inciso del terzo comma dell\u0027articolo in questione, \r\n che fa salvi i \"diritti quesiti\", l\u0027Avvocatura dello Stato osserva \r\n nella successiva memoria che esso non ha inteso altro che conservare \r\n una disposizione di collegamento intertemporale tra norme succedutesi \r\n nel tempo, secondo un criterio discrezionalmente valutato, diretto ad \r\n evitare una frattura tra vecchia e nuova disciplina; insiste poi sui \r\n rilievi che la caccia non pu\u0026#242; dirsi estrinsecazione del diritto di \r\n propriet\u0026#224;, mentre il diritto del proprietario del fondo non viene ad \r\n essere n\u0026#233; annullato, n\u0026#233; menomato dall\u0027esistenza della \"zona di \r\n rispetto\". Non si possono quindi considerare violati dalla norma in \r\n discussione n\u0026#233; l\u0027art. 3, n\u0026#233; il 41 od il 42 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ritiene fondati gli argomenti esposti dalla Avvocatura \r\n generale dello Stato a dimostrazione della infondatezza della questione \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale proposta con l\u0027ordinanza del Pretore di \r\n Rovato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le considerazioni esposte nella ordinanza infatti, potrebbero \r\n servire, se mai, a porre in rilievo alcuni inconvenienti pratici \r\n dell\u0027ordinamento in vigore e la conseguente opportunit\u0026#224; di una \r\n revisione legislativa; ma non sono sufficienti a giustificare la \r\n pronuncia di illegittimit\u0026#224; di un inciso, il quale ha il solo fine di \r\n salvaguardare i \"diritti quesiti\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si deve osservare, fra l\u0027altro, che, servendosi di questi termini, \r\n il legislatore si \u0026#232; attenuto ad un principio generale normalmente \r\n osservato, la cui attuazione \u0026#232; rimessa in definitiva ai giudici di \r\n merito. A questi compete pertanto accertare di volta in volta se tali \r\n diritti sussistano, in base alle norme vigenti: compito, questo, che \r\n pu\u0026#242; indubbiamente, in taluni casi, presentare non lievi difficolt\u0026#224;, \r\n ma che, comunque, non pu\u0026#242; e non deve essere considerato di competenza \r\n della Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altra parte, \u0026#232; ovvio che ogni provvedimento amministrativo o \r\n legislativo in tanto viene emanato, in quanto si ritenga opportuno \r\n dagli organi competenti modificare in un senso o nell\u0027altro la \r\n disciplina giuridica di certi rapporti; ma in taluni casi tale \r\n modificazione potrebbe importare conseguenze eccessive nei riguardi di \r\n soggetti, i quali avevano acquisito legittimamente un diritto in base \r\n alle norme preesistenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La emanazione successiva di una disciplina giuridica diversa non \r\n pu\u0026#242; determinare di per s\u0026#233; la illegittimit\u0026#224; costituzionale di tali \r\n norme, ove non sia dimostrato che esse siano in contrasto con i \r\n principi della Costituzione; n\u0026#233; pu\u0026#242; considerarsi illegittima una \r\n norma, che tenda a salvaguardare i diritti acquisiti in base alle leggi \r\n anteriori. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n della parte del terzo comma dell\u0027art. 19 del T.U. 5 giugno 1939, n. \r\n 1016, sulla protezione della selvaggina e per l\u0027esercizio della caccia, \r\n contenente le parole \"salvi i diritti quesiti\", sollevata con ordinanza \r\n 2 luglio 1965 del Pretore di Rovato, in riferimento agli artt. 3, 41 e \r\n 42 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - \r\n GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - \r\n COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE \r\n CHIARELLI - GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - \r\n FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI \r\n OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"16414","titoletto":"SENT. 124/66. CACCIA - ART. 19, TERZO COMMA, T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016: SALVEZZA DI DIRITTI QUESITI - DELIMITAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE COMUNE - INNOVAZIONE LEGISLATIVA CON SALVEZZA DI DIRITTI ACQUISITI IN BASE A LEGGI ANTERIORI - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.","testo":"La salvezza di \"diritti quesiti\" nella disciplina delle zone di rispetto negli appostamenti di caccia di cui al terzo comma dell\u0027art. 19 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, risponde ad un principio generale normalmente osservato, la cui attuazione esula dalla competenza della Corte costituzionale, essendo rimessa ai giudici di merito, ai quali compete di accertare se tali diritti sussistano in base alle norme vigenti. D\u0027altro canto ogni provvedimento, modificando la disciplina di certi rapporti, potrebbe importare conseguenze eccessive nei riguardi di soggetti titolari di un diritto in base a norme precedenti. La emanazione successiva di una diversa disciplina giuridica non puo\u0027 determinare di per se\u0027 la illegittimita\u0027 costituzionale di tali norme, ove non sia dimostrato che esse siano in contrasto con i principi della Costituzione; ne\u0027 puo\u0027 considerarsi illegittima una norma, che tenda a salvaguardare i diritti in base alle leggi anteriori.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1478","autore":"AGRO\u0027 A.S.","titolo":"QUESTIONI SULLA \"ZONA DI RISPETTO\" IN TEMA DI LIBERTA\u0027 DI CACCIA E DI PROPRIETA\u0027 PRIVATA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"173","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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