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AMBROSINI - Rel. JAEGER                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente  -  Prof.  \r\n ANTONINO  PAPALDO  -  Prof.  NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO -  \r\n Dott.  ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof.   GIUSEPPE BRANCA  -  \r\n Prof.  MICHELE  FRAGALI  - Prof.   COSTANTINO MORTATI - Prof.  GIUSEPPE  \r\n CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott.  GIOVANNI BATTISTA  BENEDETTI  \r\n - Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,       \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale dell\u0027art. 19, terzo  \r\n comma, del  T.U.  5  giugno  1939,  n.  1016,  sulla  protezione  della  \r\n selvaggina  e  per  l\u0027esercizio  della  caccia,  promosso con ordinanza  \r\n emessa il 2 luglio 1965 dal Pretore di Rovato nel procedimento penale a  \r\n carico di Finassi Giovanni, iscritta al n. 190 del  Registro  ordinanze  \r\n 1965  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del  \r\n 30 ottobre 1965.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del 6 dicembre 1966 la relazione del  \r\n Giudice Nicola Jaeger;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per  \r\n il Presidente del Consiglio dei Ministri.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel corso del procedimento penale davanti al Pretore di  Rovato,  a  \r\n carico  di  Finassi Giovanni, imputato del reato previsto nell\u0027art. 19,  \r\n primo e terzo comma, del T.U. 5 giugno  1939,  n.  1016,  il  difensore  \r\n dell\u0027imputato  sollevava la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale di  \r\n una parte del terzo comma del suddetto articolo, contenente  le  parole  \r\n \"salvi  i  diritti  quesiti\", nei riguardi degli artt. 3, 41 e 42 della  \r\n Costituzione.  Il rappresentante del pubblico  ministero  si  associava  \r\n alla  richiesta  della  difesa  ed il Pretore pronunciava una elaborata  \r\n ordinanza, con la quale  dichiarava  non  manifestamente  infondata  la  \r\n questione,   in   relazione   alle  citate  norme  della  Costituzione,  \r\n sospendendo il giudizio principale e rimettendo  gli  atti  alla  Corte  \r\n costituzionale, con ordinanza in data 2 luglio 1965.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  veniva  notificata  e  comunicata  a  norma di legge e  \r\n pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  30  ottobre  1965.  \r\n Davanti  alla  Corte  si  \u0026#232; costituita solamente l\u0027Avvocatura generale  \r\n dello Stato, che ha depositato un atto  di  intervento  e  deduzioni  e  \r\n successivamente una memoria, concludendo perch\u0026#233; fossero dichiarate non  \r\n fondate  le  questioni  di  legittimit\u0026#224; prospettate nell\u0027ordinanza del  \r\n Pretore di Rovato.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ai  fini  di  dimostrare  la  non  manifesta   infondatezza   della  \r\n questione,  l\u0027ordinanza  richiama  i precedenti legislativi della norma  \r\n denunciata e la interpretazione data a questa dalla Corte di cassazione  \r\n ed espone poi tutta una serie di osservazioni sul  diritto  di  caccia,  \r\n sul  diritto di \"appostamento\" e sui rapporti fra il titolare di questo  \r\n ed il proprietario del fondo, nel quale esista la cos\u0026#236; detta \"zona  di  \r\n rispetto\".                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza si sofferma poi sul testo del terzo comma dell\u0027art.  19  \r\n del  testo  unico,  il  quale dispone che \"Ove il terreno contenuto nel  \r\n raggio  di  rispetto  di  un  appostamento  sia  in  parte   di   altri  \r\n proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione  \r\n \u0026#232;  limitata  al  terreno per cui esista il consenso del proprietario o  \r\n possessore, salvi i diritti quesiti\". A parere del  giudice  di  merito  \r\n proprio  queste  ultime  quattro  parole dovrebbero e potrebbero essere  \r\n considerate in contrasto con le disposizioni degli artt.  3,  41  e  42  \r\n della  Costituzione,  implicando limitazioni ingiustificate a danno dei  \r\n proprietari dei fondi e dei cacciatori, a tutto vantaggio dei  titolari  \r\n degli appostamenti.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Vi  sarebbe  pertanto  una  grave  disparit\u0026#224;  di trattamento fra i  \r\n cacciatori \"vecchi\" ed i \"giovani\", a tutto  vantaggio  dei  primi,  in  \r\n base  ad  una  precedenza meramente cronologica, mentre la legge non ha  \r\n fissato i presupposti per l\u0027acquisizione del  diritto  in  discussione;  \r\n inoltre  la genericit\u0026#224; della formula usata significherebbe equivocit\u0026#224;  \r\n e quindi impossibilit\u0026#224;  da  parte  dell\u0027interprete  di  risalire  alla  \r\n volont\u0026#224; del legislatore.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nelle  proprie  deduzioni e poi nella memoria l\u0027Avvocatura generale  \r\n dello Stato conclude nel senso che vengano dichiarate  non  fondate  le  \r\n questioni  di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con l\u0027ordinanza del  \r\n Pretore di Rovato.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Premesso che il legislatore pu\u0026#242; dettare norme diverse per regolare  \r\n situazioni  che  esso  ritiene  diverse,  come  \u0026#232;  stato  riconosciuto  \r\n ripetutamente   dalla  Corte  costituzionale,  la  difesa  dello  Stato  \r\n contesta che la norma in questione possa essere ritenuta  in  contrasto  \r\n con  il  principio  di  eguaglianza;  esclude poi che si possa invocare  \r\n nella specie quello della libert\u0026#224; di iniziativa  economica  privata  e  \r\n che l\u0027esercizio della caccia costituisca una espressione del diritto di  \r\n propriet\u0026#224;,   per  il  proprietario  del  fondo  e,  inversamente,  una  \r\n compressione di tale diritto qualora la caccia venga esercitata  da  un  \r\n soggetto diverso dal proprietario.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  quanto  all\u0027inciso  del terzo comma dell\u0027articolo in questione,  \r\n che fa salvi i \"diritti  quesiti\",  l\u0027Avvocatura  dello  Stato  osserva  \r\n nella  successiva  memoria  che esso non ha inteso altro che conservare  \r\n una disposizione di collegamento intertemporale tra  norme  succedutesi  \r\n nel  tempo,  secondo un criterio discrezionalmente valutato, diretto ad  \r\n evitare una frattura tra vecchia e nuova disciplina;  insiste  poi  sui  \r\n rilievi  che  la  caccia  non pu\u0026#242; dirsi estrinsecazione del diritto di  \r\n propriet\u0026#224;, mentre il diritto del proprietario del fondo non  viene  ad  \r\n essere  n\u0026#233;  annullato,  n\u0026#233;  menomato  dall\u0027esistenza  della  \"zona di  \r\n rispetto\". Non si possono quindi considerare  violati  dalla  norma  in  \r\n discussione n\u0026#233; l\u0027art. 3, n\u0026#233; il 41 od il 42 della Costituzione.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  Corte  ritiene  fondati  gli argomenti esposti dalla Avvocatura  \r\n generale dello Stato a dimostrazione della infondatezza della questione  \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale proposta con l\u0027ordinanza del Pretore  di  \r\n Rovato.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le  considerazioni  esposte  nella  ordinanza  infatti,  potrebbero  \r\n servire, se mai,  a  porre  in  rilievo  alcuni  inconvenienti  pratici  \r\n dell\u0027ordinamento  in  vigore  e  la  conseguente  opportunit\u0026#224;  di  una  \r\n revisione legislativa;  ma  non  sono  sufficienti  a  giustificare  la  \r\n pronuncia  di  illegittimit\u0026#224; di un inciso, il quale ha il solo fine di  \r\n salvaguardare i \"diritti quesiti\".                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si deve osservare, fra l\u0027altro, che, servendosi di questi  termini,  \r\n il  legislatore  si  \u0026#232;  attenuto  ad un principio generale normalmente  \r\n osservato, la cui attuazione \u0026#232; rimessa in  definitiva  ai  giudici  di  \r\n merito.   A questi compete pertanto accertare di volta in volta se tali  \r\n diritti sussistano, in base alle norme vigenti:  compito,  questo,  che  \r\n pu\u0026#242;  indubbiamente,  in taluni casi, presentare non lievi difficolt\u0026#224;,  \r\n ma che, comunque, non pu\u0026#242; e non deve essere considerato di  competenza  \r\n della Corte costituzionale.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altra  parte,  \u0026#232;  ovvio  che ogni provvedimento amministrativo o  \r\n legislativo in tanto viene emanato,  in  quanto  si  ritenga  opportuno  \r\n dagli  organi  competenti  modificare  in  un  senso  o  nell\u0027altro  la  \r\n disciplina  giuridica  di  certi  rapporti;  ma  in  taluni  casi  tale  \r\n modificazione  potrebbe importare conseguenze eccessive nei riguardi di  \r\n soggetti, i quali avevano acquisito legittimamente un diritto  in  base  \r\n alle norme preesistenti.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  emanazione  successiva  di una disciplina giuridica diversa non  \r\n pu\u0026#242; determinare di per s\u0026#233; la illegittimit\u0026#224;  costituzionale  di  tali  \r\n norme,  ove  non  sia  dimostrato  che  esse  siano  in contrasto con i  \r\n principi della Costituzione;  n\u0026#233;  pu\u0026#242;  considerarsi  illegittima  una  \r\n norma, che tenda a salvaguardare i diritti acquisiti in base alle leggi  \r\n anteriori.                                                               \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  non  fondata  la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n della parte del terzo comma dell\u0027art. 19 del T.U.  5  giugno  1939,  n.  \r\n 1016, sulla protezione della selvaggina e per l\u0027esercizio della caccia,  \r\n contenente le parole \"salvi i diritti quesiti\", sollevata con ordinanza  \r\n 2  luglio 1965 del Pretore di Rovato, in riferimento agli artt. 3, 41 e  \r\n 42 della Costituzione.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE  AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO  \r\n                                   - NICOLA JAEGER - GIOVANNI  CASSANDRO  \r\n                                   -  ANTONIO  MANCA  -  ALDO SANDULLI -  \r\n                                   GIUSEPPE BRANCA - MICHELE  FRAGALI  -  \r\n                                   COSTANTINO    MORTATI    -   GIUSEPPE  \r\n                                   CHIARELLI   -   GIUSEPPE    VERZ\u0026#204;   -  \r\n                                   GIOVANNI    BATTISTA    BENEDETTI   -  \r\n                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI  \r\n                                   OGGIONI.                               \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"16414","titoletto":"SENT.  124/66. CACCIA - ART. 19, TERZO COMMA, T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016: SALVEZZA DI DIRITTI QUESITI - DELIMITAZIONE - COMPETENZA DEL  GIUDICE  COMUNE  -  INNOVAZIONE  LEGISLATIVA CON SALVEZZA DI DIRITTI  ACQUISITI  IN  BASE  A  LEGGI ANTERIORI - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.","testo":"La  salvezza  di \"diritti quesiti\" nella disciplina delle zone di rispetto  negli  appostamenti  di  caccia  di  cui al terzo comma dell\u0027art.  19  del  T.U.  5  giugno 1939, n. 1016, risponde ad un principio generale normalmente osservato, la cui attuazione esula dalla  competenza  della Corte costituzionale, essendo rimessa ai giudici  di merito, ai quali compete di accertare se tali diritti sussistano in base alle norme vigenti. D\u0027altro  canto  ogni  provvedimento, modificando la disciplina di certi  rapporti,  potrebbe  importare  conseguenze  eccessive nei riguardi  di  soggetti  titolari  di  un  diritto in base a norme precedenti.  La  emanazione  successiva di una diversa disciplina giuridica  non  puo\u0027  determinare  di  per  se\u0027 la illegittimita\u0027 costituzionale  di  tali  norme,  ove non sia dimostrato che esse siano  in  contrasto  con i principi della Costituzione; ne\u0027 puo\u0027 considerarsi  illegittima  una  norma,  che tenda a salvaguardare i diritti in base alle leggi anteriori.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1478","autore":"AGRO\u0027 A.S.","titolo":"QUESTIONI SULLA \"ZONA DI RISPETTO\" IN TEMA DI LIBERTA\u0027 DI CACCIA E DI PROPRIETA\u0027 PRIVATA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"173","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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