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D., in proprio e nella qualit\u0026#224; di titolare della ditta S. B. di D. \u0026 L. snc e di T. T., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 maggio 2025 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Marco Ripamonti per M. D. e T. T. e l\u0026#8217;avvocata dello Stato Francesca Subrani per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con due distinte ordinanze del 24 luglio 2024, rispettivamente iscritte ai numeri 169 e 171 reg. ord. del 2024, la Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pi\u0026#249; alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, che vieta \u0026#171;la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all\u0026#8217;esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, per il carattere assoluto e indiscriminato del divieto, che colpisce la mera messa a disposizione di personal computer a navigazione libera, anche a prescindere dall\u0026#8217;effettivo collegamento a siti di gioco online, in mancanza di un ragionevole bilanciamento del diritto alla salute, tutelato dalla disposizione censurata, con il diritto di libert\u0026#224; di impresa, nonch\u0026#233; con il diritto alla riservatezza degli utenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; denunciata, inoltre, la violazione dell\u0026#8217;art. 25 Cost. per l\u0026#8217;indeterminatezza della fattispecie, che lascerebbe all\u0026#8217;amministrazione un margine di discrezionalit\u0026#224; del tutto contrastante con il principio di legalit\u0026#224;; nonch\u0026#233; degli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, perch\u0026#233; verrebbe sacrificato in modo irragionevole e indiscriminato il diritto di libert\u0026#224; di impresa, nonch\u0026#233; il diritto alla riservatezza degli utenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La stessa Corte di cassazione, con le ordinanze sopra indicate, e il Tribunale ordinario di Viterbo, con ordinanza del 17 luglio 2024, iscritta al n. 168 reg. ord. del 2024, censurano l\u0026#8217;art. 1, comma 923, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2016)\u0026#187;, che punisce con la sanzione amministrativa di ventimila euro la violazione del divieto previsto dall\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; la fissit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio impedirebbe di tener conto della differente gravit\u0026#224; in concreto dei singoli illeciti, con la conseguenza che la reazione dell\u0026#8217;ordinamento risulterebbe manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore dei fatti. Si determinerebbe, inoltre, un\u0026#8217;ingiustificata discriminazione degli esercenti di \u003cem\u003einternet point\u003c/em\u003e rispetto, sostiene la Cassazione, ai \u0026#171;gestori di pubblici esercizi in genere, come ristoranti e bar, che possono mettere a disposizione dei clienti non solo il wi-fi, ma anche dispositivi per navigare sul web con richiesta di utilizzo di connettivit\u0026#224; internet\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, \u0026#232; denunciata la violazione degli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE, poich\u0026#233; i diritti di propriet\u0026#224; e di libera iniziativa economica sarebbero incisi secondo una costante predeterminata, che imporrebbe il medesimo trattamento sanzionatorio per condotte che, in concreto, potrebbero presentare significative differenze di disvalore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Tutte le ordinanze di rimessione sono state rese nell\u0026#8217;ambito di giudizi di opposizione a sanzioni amministrative irrogate nei confronti di titolari di pubblici esercizi per la violazione del divieto di cui all\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito. Alle parti opponenti, nella qualit\u0026#224; di titolari di pubblici esercizi, \u0026#232; contestata la condotta di avere messo a disposizione dei clienti apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano di giocare online. Con i provvedimenti impugnati nei giudizi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ha pertanto irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di ventimila euro, prevista dall\u0026#8217;art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La Corte di cassazione solleva, in primo luogo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Con riferimento al divieto stabilito da tale disposizione, un\u0026#8217;interpretazione rigorosa sarebbe imposta dalla finalit\u0026#224; di ordine pubblico di contrasto del gioco illegale, nonch\u0026#233; di tutela della salute pubblica, specialmente dei minorenni. Dovrebbe pertanto essere privilegiata un\u0026#8217;interpretazione estensiva, nel senso di ricomprendere nella nozione di \u0026#171;apparecchiature\u0026#187;, oggetto del divieto, non solo i cosiddetti \u003cem\u003etotem\u003c/em\u003e (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online, attraverso sistemi di pre-impostazione o di restrizioni di navigazione), ma anche gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi apparecchiatura potenzialmente idonea al collegamento a siti di gioco online, compresi personal computer, \u003cem\u003etablet\u003c/em\u003e o strumenti analoghi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno di tale interpretazione estensiva deporrebbe, in primo luogo, il tenore letterale della disposizione, che fa riferimento ad \u0026#171;apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco\u0026#187;. Questa impostazione sarebbe stata condivisa anche dalla stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; richiamata Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 30 dicembre 2021, n. 42036). Nello stesso senso deporrebbe anche la circolare dell\u0026#8217;ADM 6 marzo 2014, n. 19453 (\u0026#171;\u003cem\u003eTotem\u003c/em\u003e\u0026#187; e tipologie di apparecchiature che consentono attivit\u0026#224; di gioco attraverso connessioni telematiche \u0026#8211; Problematiche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno dell\u0026#8217;interpretazione estensiva varrebbe, inoltre, il richiamo alla giurisprudenza penale di legittimit\u0026#224; in ordine alla contravvenzione di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), che ha ritenuto che, per integrare la condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi, sia necessaria la predisposizione di personale e mezzi (\u0026#232; richiamata Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 27 giugno-1\u0026#176; ottobre 2013, n. 40624). Ne discenderebbe, \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e, che la mera messa a disposizione del mezzo, irrilevante sul piano della responsabilit\u0026#224; penale, rileverebbe invece su quello della responsabilit\u0026#224; amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, osserva la Corte rimettente, la circostanza che i dispositivi non siano esclusivamente dedicati al gioco, ma possano essere utilizzati anche per la libera navigazione online, non varrebbe ad escludere l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del divieto, che non distingue tra semplice messa a disposizione dell\u0026#8217;apparecchiatura e la sua concreta utilizzabilit\u0026#224; per finalit\u0026#224; illecite, n\u0026#233; specifica se sia necessario il carattere permanente ed esclusivo di tale utilizzo o se sia sufficiente una destinazione dell\u0026#8217;apparecchiatura solo transitoria. Sarebbe, inoltre, irrilevante l\u0026#8217;eventuale sussistenza di autorizzazioni all\u0026#8217;esercizio di giochi a distanza, di cui potrebbe essere titolare l\u0026#8217;esercente. La disposizione censurata colpisce, infatti, la mera messa a disposizione del mezzo anche da parte di esercenti concessionari o dotati di autorizzazione (come accaduto nei casi oggetto dei giudizi \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, costituirebbe, dunque, una norma \u0026#171;di chiusura\u0026#187;, diretta a colpire l\u0026#8217;utilizzo per il gioco illecito di qualsiasi strumento dotato di collegamento telematico, anche solo potenzialmente idoneo al gioco online.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima per difetto di ragionevolezza, per la mancanza di un bilanciamento del diritto alla salute con la libert\u0026#224; di impresa, nonch\u0026#233; con il diritto alla riservatezza degli utenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Sul piano del diritto eurounitario, la Corte di cassazione evidenzia che, secondo i criteri previsti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, eventuali disposizioni restrittive di una libert\u0026#224; fondamentale prevista dai Trattati dell\u0026#8217;Unione, come la libera prestazione di servizi, messa in discussione nel caso di specie, devono rispettare il principio di proporzionalit\u0026#224; (sono richiamate le sentenze della CGUE, terza sezione, 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, e seconda sezione, 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online Games Handels GmbH e altri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in capo all\u0026#8217;esercente non sarebbe configurabile un obbligo di impostare filtri di accesso a determinati siti internet, n\u0026#233; di vigilare in ordine ai siti ai quali i clienti si collegano all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;esercizio, poich\u0026#233; ci\u0026#242; si porrebbe in evidente contrasto con la tutela della riservatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, anche se si attribuisse rilievo al comportamento omissivo dell\u0026#8217;esercente, la disposizione censurata non sfuggirebbe ai dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, non essendo in alcun modo descritta la condotta omissiva rilevante. Il margine di discrezionalit\u0026#224; lasciato all\u0026#8217;amministrazione sarebbe del tutto contrastante con il principio di legalit\u0026#224;. Pertanto, l\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, violerebbe l\u0026#8217;art. 25 Cost., in considerazione della mancanza di determinatezza della fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La Corte di cassazione dubita, inoltre, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015, che \u0026#8211; per l\u0026#8217;illecito previsto dall\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito \u0026#8211; prevede, al primo periodo, la sanzione determinata nella misura fissa di euro ventimila, non modulabile in relazione all\u0026#8217;entit\u0026#224; della violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa fissit\u0026#224; della sanzione si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la previsione di sanzioni amministrative rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell\u0026#8217;interessato per fattispecie di gravit\u0026#224; marcatamente diversa, cos\u0026#236; da determinare conseguenze sanzionatorie palesemente sproporzionate rispetto all\u0026#8217;illecito commesso (sentenze n. 185 del 2021, n. 112 e n. 88 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso in esame, qualunque scostamento dalle prescrizioni sarebbe punito con la medesima sanzione pecuniaria in misura fissa di euro ventimila. Si tratterebbe di una misura di significativo rilievo, soprattutto se rapportata alla modesta capacit\u0026#224; economica di imprese di minime dimensioni, quali sono solitamente i gestori di \u003cem\u003einternet point\u003c/em\u003e. La fissit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio impedirebbe di tener conto della diversa gravit\u0026#224; concreta dei singoli illeciti \u0026#8211; desumibile, ad esempio, dal numero delle apparecchiature messe a disposizione, dall\u0026#8217;effettivo collegamento a siti di gioco e dalla graduazione dell\u0026#8217;elemento soggettivo dell\u0026#8217;esercente \u0026#8211; e la reazione sanzionatoria potrebbe risultare manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al concreto disvalore dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale non sarebbe superabile attraverso un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, non essendo previsto alcuno strumento individualizzante rispetto al concreto disvalore dell\u0026#8217;illecito, n\u0026#233; alcuna circostanza capace d\u0026#8217;incidere sulla entit\u0026#224; della sanzione. N\u0026#233; sarebbe praticabile un\u0026#8217;interpretazione restrittiva del divieto, in quanto la stessa finirebbe per stravolgere la sua formulazione letterale. D\u0026#8217;altra parte, non essendo necessario colmare una lacuna normativa, non sarebbe neppure praticabile un\u0026#8217;estensione analogica di altri modelli rinvenibili nello stesso contesto normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.6.\u0026#8211; La disposizione censurata sarebbe priva di un rapporto di proporzionalit\u0026#224; tra il divieto imposto e la sua finalit\u0026#224;, tenuto conto delle rilevanti conseguenze sulla tutela dei diritti coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la previsione in esame discriminerebbe, in assenza di una ragionevole giustificazione, gli esercenti di \u003cem\u003einternet point\u003c/em\u003e dai gestori di pubblici esercizi in genere, come ristoranti e bar, che possono mettere a disposizione dei clienti non solo il wi-fi, ma anche dispositivi per navigare sul web.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Anche il Tribunale di Viterbo, con l\u0026#8217;ordinanza indicata, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La disposizione censurata si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; la fissit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio impedirebbe di tener conto della differente gravit\u0026#224; in concreto dei singoli illeciti, con la conseguenza che la reazione sanzionatoria risulterebbe manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, \u0026#232; denunciata la violazione degli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE, poich\u0026#233; i diritti di propriet\u0026#224; e di libera iniziativa economica sarebbero incisi secondo una costante predeterminata, che imporrebbe il medesimo trattamento sanzionatorio per condotte che, in concreto, potrebbero presentare significative differenze di disvalore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che la disposizione censurata stabilisce la sanzione in misura fissa, senza contemplare un intervallo edittale e, quindi, senza consentire l\u0026#8217;applicazione dei criteri di cui all\u0026#8217;art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sanzione non sarebbe suscettibile di graduazione in base alle circostanze del caso specifico e potrebbe risultare sproporzionata rispetto al disvalore dei fatti accertati in concreto. La rigidit\u0026#224; del precetto non lascerebbe alcun margine per elaborare un\u0026#8217;interpretazione conforme, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; A sostegno della non manifesta infondatezza, il Tribunale di Viterbo richiama la giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzionalit\u0026#224; delle sanzioni amministrative e, in particolare, le sentenze n. 185 del 2021 e n. 112 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sottolinea che il rapporto di congruit\u0026#224; che deve sussistere fra l\u0026#8217;illecito amministrativo e la relativa sanzione trova fondamento costituzionale nell\u0026#8217;art. 3 Cost., applicato alla luce dei principi che regolano i diritti incisi dalla sanzione. Nel caso in esame, tali diritti attengono alla libert\u0026#224; di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e alla propriet\u0026#224; (artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA questo riguardo, il Tribunale di Viterbo richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo l\u0026#224; dove ha riconosciuto che le misure limitative della propriet\u0026#224; privata, disposte per ragioni di interesse pubblico, possono considerarsi legittime solo se proporzionate rispetto alla finalit\u0026#224; perseguita (\u0026#232; richiamata Corte EDU, grande camera, sentenza 25 marzo 1999, Papachelas contro Grecia). Nel caso in esame, invece, la sanzione amministrativa, quantificata in misura fissa, inciderebbe sul diritto di propriet\u0026#224; in modo sempre uguale, precludendo la commisurazione secondo un parametro di proporzionalit\u0026#224; rispetto al disvalore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di graduare la sanzione renderebbe la disposizione in esame inconciliabile con il principio di proporzionalit\u0026#224;. Infatti, i diritti di propriet\u0026#224; e di libera iniziativa economica sarebbero incisi secondo una costante predeterminata, che imporrebbe un identico trattamento sanzionatorio per condotte che, in concreto, possono presentare significative differenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Il Tribunale di Viterbo riconosce, d\u0026#8217;altra parte, che la richiesta pronuncia ablatoria potrebbe determinare un vuoto sanzionatorio rispetto alla condotta illecita in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio al fine di assicurare la tutela dell\u0026#8217;interesse protetto e fatto salvo, comunque, un intervento legislativo di segno differente, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la cornice edittale della sanzione in esame possa essere modificata con l\u0026#8217;applicazione della misura, costituzionalmente adeguata alla tutela del bene giuridico, prevista dall\u0026#8217;art. 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che punisce la violazione del divieto di partecipazione dei minori di diciotto anni ai giochi pubblici e alle scommesse, stabilendo la sanzione nell\u0026#8217;importo compreso tra euro cinquemila ed euro ventimila.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn attesa di un auspicabile intervento legislativo, ci\u0026#242; consentirebbe di assicurare, al contempo, il rispetto del principio di proporzionalit\u0026#224;, violato dalla norma censurata, e la continuit\u0026#224; della tutela della salute mediante il contrasto alla ludopatia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto in tutti i giudizi con separati atti di intervento, di analogo tenore, in cui ha chiesto che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In via preliminare, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per l\u0026#8217;incompleta individuazione del quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo avere illustrato analiticamente l\u0026#8217;evoluzione normativa che ha riguardato la disciplina statale dei giochi con vincite in denaro, in funzione del contrasto del gioco d\u0026#8217;azzardo e dell\u0026#8217;ampliamento dell\u0026#8217;offerta legale del gioco, la difesa statale ha sottolineato che questo sistema normativo \u0026#232; stato oggetto di plurimi interventi legislativi di riordino, finalizzati a perseguire un equilibrio tra le istanze di tutela della salute dei cittadini e le esigenze dell\u0026#8217;erario, garantendo allo stesso tempo la certezza del diritto per gli operatori economici. Il giudice rimettente non avrebbe dato conto del complessivo quadro regolatorio in cui si colloca la disposizione censurata. Tale carenza argomentativa inficerebbe l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate (\u0026#232; richiamata, al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 40 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, inoltre, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il richiamo ai principi affermati dalla sentenza di questa Corte n. 185 del 2021 non sarebbe accompagnato da un\u0026#8217;autonoma valutazione sulla possibilit\u0026#224; di ricondurre la fattispecie in esame a quella oggetto di scrutinio nella pronuncia citata, nonch\u0026#233; sul denunciato contrasto tra la disposizione censurata e ciascuno dei plurimi parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento alle censure relative all\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il mancato esperimento di un tentativo di attribuire alla disposizione censurata un significato costituzionalmente conforme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale ha eccepito, inoltre, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle medesime questioni per difetto di rilevanza. Sarebbe stata omessa la considerazione delle circostanze del caso concreto, univocamente indicative della destinazione degli apparecchi in contestazione al gioco online, sia pure in via non esclusiva. Pertanto, ai fini dell\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata, non sarebbe necessaria l\u0026#8217;interpretazione estensiva del divieto, posta alla base delle censure formulate dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Quanto al merito, la difesa statale ritiene non fondate le questioni aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure si rivelerebbero insussistenti alla luce di un\u0026#8217;interpretazione conforme alla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa condotta consistente nella messa a disposizione delle apparecchiature di cui alla disposizione censurata sarebbe assimilabile a quella di agevolazione del gioco d\u0026#8217;azzardo, punita dall\u0026#8217;art. 718 del codice penale e integrata dalla condotta di chi rende possibile il gioco o ne facilita comunque l\u0026#8217;esercizio, anche in modo occasionale e gratuito. Allo stesso modo, l\u0026#8217;illecito di cui all\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, non sarebbe integrato dalla mera messa a disposizione di normali personal computer. Interpretata alla luce delle finalit\u0026#224; perseguite, la disciplina in esame si applicherebbe solo alle apparecchiature concretamente utilizzate per il gioco online.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la condotta prevista dalla disposizione censurata sarebbe sovrapponibile alla fattispecie tipizzata dall\u0026#8217;art. 4, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 401 del 1989, consistente nel \u0026#171;favorire l\u0026#8217;accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all\u0026#8217;estero\u0026#187;. Anche in questo caso, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha ritenuto sussistere la fattispecie ogni qualvolta il titolare dell\u0026#8217;esercizio intervenga \u0026#171;sull\u0026#8217;utilizzazione dei terminali da parte dei giocatori medesimi\u0026#187; (sono citate Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 12 aprile-19 agosto 2016, n. 35067 e n. 40624 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, anche le questioni aventi a oggetto l\u0026#8217;art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa misura fissa della sanzione non sarebbe, di per s\u0026#233;, indicativa del suo carattere sproporzionato (al riguardo, sono richiamate le ordinanze di questa Corte n. 282 del 2001 e n. 204 del 2008). In realt\u0026#224;, il principio di proporzionalit\u0026#224; delle sanzioni amministrative, di matrice unionale, non escluderebbe affatto la possibilit\u0026#224; che il legislatore dello Stato membro preveda sanzioni in misura fissa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, osserva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la stessa giurisprudenza della CGUE, con riferimento ai giochi d\u0026#8217;azzardo accessibili via internet, ha evidenziato come l\u0026#8217;assenza di contatto diretto tra consumatore e operatore comporti rischi di maggiore entit\u0026#224; rispetto ai mercati tradizionali di tali giochi, anche per eventuali frodi commesse in danno dei consumatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento agli argomenti illustrati dal Tribunale di Viterbo, la difesa statale deduce l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; della fattispecie della partecipazione al gioco da parte dei minori, di cui all\u0026#8217;art. 24, comma 21, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, a fungere da \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e. Infatti, sarebbero differenti sia le condotte rispettivamente considerate, sia le tipologie di sanzione: la disposizione richiamata da ultimo non si limita a prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria, ma impone anche l\u0026#8217;applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell\u0026#8217;esercizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato osserva, infine, che sarebbe impossibile fornire un\u0026#8217;esatta quantificazione dell\u0026#8217;impatto sul bilancio dello Stato dell\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni in esame. Ove non fosse accompagnata dall\u0026#8217;indicazione della sanzione applicabile, la caducazione delle disposizioni censurate richiederebbe un nuovo intervento del legislatore e provocherebbe, nelle more, un importante drenaggio di risorse dal settore legale a quello illegale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 171 del 2024 si \u0026#232; costituita la parte ricorrente, T. T., chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Quanto alla disposizione di cui all\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, la parte condivide le censure formulate dal rimettente in ordine al carattere assoluto del divieto, totalmente sbilanciato a favore della tutela della salute, cos\u0026#236; da escludere la possibilit\u0026#224; di valorizzare interessi contrapposti parimenti rilevanti, quali la libert\u0026#224; di impresa degli esercenti e il diritto alla riservatezza degli utenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe discenderebbe la conseguenza paradossale di ritenere illegale l\u0026#8217;intera categoria degli \u003cem\u003einternet point\u003c/em\u003e, cos\u0026#236; come qualsiasi postazione connessa a internet. Ne deriverebbe \u0026#171;una recessione sociale di livello epocale\u0026#187; e si creerebbero profonde discriminazioni ai danni di coloro che \u0026#8211; per ragioni economiche o geografiche \u0026#8211; non dispongano di apparecchiature proprie per connettersi a internet, con conseguente lesione di diritti fondamentali, in particolare del diritto alla comunicazione e all\u0026#8217;informazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Inoltre, la previsione in esame configurerebbe a carico del titolare dell\u0026#8217;esercizio un\u0026#8217;ipotesi di responsabilit\u0026#224; oggettiva, ossia a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi elemento soggettivo. L\u0026#8217;esercente sarebbe infatti sanzionabile l\u0026#224; dove i clienti, anche a sua insaputa, utilizzino la connessione internet, messa a disposizione nel locale, per accedere a siti di gioco, anche leciti. N\u0026#233;, d\u0026#8217;altra parte, quanto ai siti illegali, sussisterebbe alcun obbligo giuridico per l\u0026#8217;esercente di apporre dei \u0026#8220;filtri\u0026#8221; alla libera navigazione sul web da parte dei clienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; La difesa della parte evidenzia la possibilit\u0026#224; di una interpretazione restrittiva della disposizione censurata, tale da escludere il denunciato contrasto con i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo questa interpretazione, la responsabilit\u0026#224; andrebbe delimitata ai soli casi in cui l\u0026#8217;apparecchiatura permetta di giocare online direttamente, senza il previo inserimento delle credenziali. Viceversa, ove il dispositivo fosse utilizzato da un giocatore che acceda alla piattaforma di gioco previa autenticazione con i propri dati di accesso, l\u0026#8217;esercente non potrebbe ritenersi responsabile, poich\u0026#233; la condotta sarebbe riconducibile esclusivamente all\u0026#8217;autonoma e consapevole attivit\u0026#224; dello stesso giocatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, ad avviso della parte, a integrare la violazione del precetto in esame non sarebbe sufficiente la sola messa a disposizione delle apparecchiature collegate a internet, ove ci\u0026#242; avvenga senza la fornitura delle credenziali per accedere a un conto di gioco con cui giocare o scommettere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.4.\u0026#8211; La difesa della parte, inoltre, ha condiviso gli argomenti illustrati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a sostegno della illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 168 del 2024, si \u0026#232; costituita la parte ricorrente, M. D., chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate dal Tribunale di Viterbo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Ad avviso della parte, i principi affermati nella pi\u0026#249; volte citata sentenza di questa Corte n. 185 del 2021 sarebbero parimenti riferibili a sostegno della illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, poich\u0026#233; anche questa, al pari di quella dichiarata costituzionalmente illegittima nella sentenza richiamata, prevede l\u0026#8217;applicazione di una sanzione fissa rispetto a una pluralit\u0026#224; di illeciti di gravit\u0026#224; marcatamente diversa tra loro. Infatti, la sanzione sarebbe applicabile indistintamente al gioco su piattaforme predisposte sia da soggetti autorizzati, sia da \u0026#171;soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio\u0026#187;, quindi al di fuori del circuito del gioco lecito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa non graduabilit\u0026#224; della sanzione comporterebbe il rischio di una reazione sanzionatoria manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al concreto disvalore dei fatti, poich\u0026#233; colpirebbe nella medesima ed afflittiva misura fattispecie anche molto differenti sotto il profilo della gravit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, non sarebbe necessario un intervento di tipo \u0026#8220;manipolativo\u0026#8221;, che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, poich\u0026#233; la lacuna conseguente a una pronuncia ablativa non determinerebbe insostenibili vuoti di tutela per gli interessi protetti dalla norma (\u0026#232; richiamata, ancora, la sentenza n. 185 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le due ordinanze indicate in epigrafe, la Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha censurato, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, che vieta \u0026#171;la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all\u0026#8217;esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., per il carattere assoluto e indiscriminato del divieto che colpisce la mera messa a disposizione anche di personal computer a navigazione libera, a prescindere dall\u0026#8217;effettivo collegamento a siti di gioco online, in mancanza di un ragionevole bilanciamento del diritto alla salute, sotteso alla disposizione censurata, con il diritto di libert\u0026#224; di impresa, nonch\u0026#233; con il diritto alla riservatezza degli utenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; denunciata, inoltre, la violazione dell\u0026#8217;art. 25 Cost., per l\u0026#8217;indeterminatezza della fattispecie che lascerebbe all\u0026#8217;amministrazione un margine di discrezionalit\u0026#224; del tutto contrastante con il principio di legalit\u0026#224;; nonch\u0026#233; degli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE, perch\u0026#233; verrebbe sacrificato in modo irragionevole e indiscriminato il diritto di libert\u0026#224; di impresa, nonch\u0026#233; il diritto alla riservatezza degli utenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La stessa Corte di cassazione e il Tribunale di Viterbo, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, hanno inoltre censurato l\u0026#8217;art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015, che punisce, al primo periodo, con la sanzione amministrativa di ventimila euro la violazione del divieto previsto dall\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta disposizione si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; la fissit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio impedirebbe di tener conto della differente gravit\u0026#224; in concreto dei singoli illeciti, con la conseguenza che la reazione sanzionatoria risulterebbe manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, \u0026#232; denunciata la violazione degli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE, poich\u0026#233; i diritti di propriet\u0026#224; e di libera iniziativa economica sarebbero incisi secondo una costante predeterminata, che imporrebbe il medesimo trattamento sanzionatorio per condotte che, in concreto, potrebbero presentare significative differenze di disvalore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; I tre giudizi in esame concernono questioni in larga misura sovrapponibili e meritano, pertanto, di essere riuniti ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si collocano le due disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse si inseriscono nell\u0026#8217;ambito della disciplina del gioco con vincita di denaro. Si tratta di un apparato normativo complesso e stratificato, in cui vengono in rilievo plurimi beni costituzionali, quali la sicurezza, l\u0026#8217;ordine pubblico, la libert\u0026#224; di iniziativa economica e la salute, individuale e collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;avvento di internet e il rapido aumento delle possibilit\u0026#224; di gioco online hanno straordinariamente ampliato l\u0026#8217;offerta di tali servizi, cui si \u0026#232; accompagnata la progressiva diffusione del fenomeno del gioco di azzardo patologico. Al fine di fronteggiare l\u0026#8217;invasiva penetrazione di questo disturbo e di promuovere \u0026#171;un pi\u0026#249; alto livello di tutela della salute\u0026#187; (cos\u0026#236; il titolo del d.l. n. 158 del 2012, come convertito), il legislatore \u0026#232; intervenuto adottando strategie diversificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste ultime sono consistite nell\u0026#8217;introduzione di misure di prevenzione logistica, che stabiliscono distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti \u0026#8220;sensibili\u0026#8221; (art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito), nella previsione di interventi a tutela dei minori, come il divieto di ammettere i minorenni a partecipare a giochi con vincita di denaro \u0026#8211; art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2011)\u0026#187; e art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 \u0026#8211; nonch\u0026#233; nell\u0026#8217;apposizione di divieti o limitazioni della pubblicit\u0026#224; di giochi e scommesse (art. 7, commi 4 e 6, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, e art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la dignit\u0026#224; dei lavoratori e delle imprese\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa segnalato, inoltre, che la dipendenza da gioco d\u0026#8217;azzardo \u0026#232; stata inserita, insieme alle altre dipendenze patologiche, nel d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che ha ridefinito i nuovi livelli essenziali di assistenza alle persone con dipendenze patologiche (artt. 28 e 35).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, come affermato da questa Corte, la \u0026#171;\u0026#8220;dipendenza da gioco d\u0026#8217;azzardo\u0026#8221; (cosiddetto gioco d\u0026#8217;azzardo patologico o ludopatia) [costituisce un] \u0026#8220;fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all\u0026#8217;alcoolismo\u0026#8221; (sentenza n. 108 del 2017), con riflessi, talvolta gravi, sulle capacit\u0026#224; intellettive, di lavoro e di relazione di chi ne \u0026#232; affetto, e con ricadute negative altrettanto rilevanti sulle economie personali e familiari\u0026#187; (sentenza n. 54 del 2024; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la Corte di giustizia UE ha sottolineato che, in considerazione dell\u0026#8217;assenza di contatto diretto tra consumatore e operatore, i giochi d\u0026#8217;azzardo accessibili online comportano rischi differenti e pi\u0026#249; gravi rispetto a quelli connessi all\u0026#8217;offerta tradizionale di tali giochi, anche per eventuali frodi commesse dagli operatori a danno dei consumatori (CGUE, sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd.; grande sezione, sentenza 8 settembre 2009, causa C\u0026#8209;42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e altri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, occorre esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilit\u0026#224; formulate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In primo luogo, deve essere respinta l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per incompleta ricostruzione del quadro normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa statale ha sottolineato che la disciplina statale dei giochi con vincite in denaro \u0026#232; stata oggetto di plurimi interventi legislativi di riordino, finalizzati a perseguire un equilibrio tra le istanze di tutela della salute dei cittadini e le esigenze dell\u0026#8217;erario, garantendo allo stesso tempo la certezza del diritto per gli operatori economici. Il giudice rimettente non avrebbe dato conto del complessivo quadro regolatorio in cui si colloca la disposizione censurata e ci\u0026#242; precluderebbe l\u0026#8217;esame del merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, dall\u0026#8217;apparato motivazionale che accompagna la prospettazione dei rimettenti si evince chiaramente che il \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003elamentato discende direttamente dalle due disposizioni censurate in s\u0026#233; considerate, anche a prescindere da una considerazione complessiva e sistematica della disciplina di settore in cui esse si collocano. Gli argomenti addotti a sostegno delle censure dei rimettenti risultano idonei a illustrarne il senso e le carenze nella ricostruzione del quadro normativo non sono tali da compromettere l\u0026#8217;iter\u003cem\u003e \u003c/em\u003eargomentativo delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, la giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nel ritenere che l\u0026#8217;eventuale carente ricostruzione del quadro normativo non comporta l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, l\u0026#224; dove non inficia la chiarezza del percorso logico argomentativo (fra le molte, sentenze n. 228 e n. 42 del 2023, n. 214 del 2022, n. 114 e n. 61 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata neppure l\u0026#8217;eccezione, sollevata dalla difesa statale, di inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi a oggetto l\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, per l\u0026#8217;omesso esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la condotta illecita prevista dalla disposizione censurata non consisterebbe nella mera messa a disposizione di normali personal computer. La disciplina in esame dovrebbe ritenersi applicabile solo rispetto alle apparecchiature concretamente utilizzate per il gioco online.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo riguardo, va viceversa rilevato che i giudici rimettenti hanno esplorato in maniera approfondita la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione censurata e l\u0026#8217;hanno consapevolmente esclusa, per i motivi illustrati nelle rispettive ordinanze di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, come chiarito ormai da tempo e in modo costante dalla giurisprudenza costituzionale, la valutazione circa la condivisibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esito interpretativo raggiunto dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; rimettente attiene al merito, e cio\u0026#232; alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa (tra le molte, sentenze n. 73 e n. 25 del 2023, n. 219 e n. 203 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Infine, con riferimento alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015, non \u0026#232; fondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il richiamo ai principi affermati dalla sentenza n. 185 del 2021 non sarebbe accompagnato da un\u0026#8217;autonoma valutazione sulla possibilit\u0026#224; di ricondurre la fattispecie in esame a quella valutata dalla Corte nella pronuncia citata, nonch\u0026#233; sul denunciato contrasto tra la disposizione censurata e ciascuno dei plurimi parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa tuttavia osservato che i giudici rimettenti, oltre ad aver analiticamente esposto gli argomenti a sostegno della non manifesta infondatezza delle censure, hanno individuato in modo specifico e con sufficiente determinatezza le ragioni della ritenuta illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate, facendo riferimento, tra l\u0026#8217;altro, alla sentenza n. 185 del 2021. I contorni delle censure risultano chiari e niente affatto generici e ciascuna delle ordinanze risulta adeguatamente argomentata in ordine alle ragioni del preteso contrasto con ciascuno dei parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Infine, non ricorre neppure l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 41 e 42 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, a prescindere dalla presenza di uno specifico corredo motivazionale a sostegno della censura, va rilevato che, nel caso in esame, \u0026#171;il riferimento a tali parametri ha la semplice funzione di individuare le norme costituzionali che, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., fornirebbero nel caso in esame la base normativa del principio di proporzionalit\u0026#224; della sanzione; principio la cui denunciata violazione \u0026#232; ampiamente argomentata\u0026#187; (sentenza n. 185 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, sono fondate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Occorre premettere che la disposizione censurata \u0026#232; stata inserita, in sede di conversione del d.l. n. 158 del 2012, nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;art. 7, dedicato alle \u0026#171;misure di prevenzione per contrastare la ludopatia\u0026#187;. Dopo avere fatto salve le sanzioni previste per l\u0026#8217;offerta illecita di giochi con vincita in denaro, essa vieta \u0026#171;la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all\u0026#8217;esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Quanto ai pubblici esercizi, ricadono nell\u0026#8217;ambito applicativo del divieto in esame sia gli esercizi abilitati all\u0026#8217;installazione degli apparecchi da gioco (come sale bingo, agenzie per l\u0026#8217;esercizio delle scommesse su eventi sportivi, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco ed esercizi dediti esclusivamente al gioco, sale da biliardo, circoli privati), sia qualunque altro esercizio commerciale, compresi gli \u003cem\u003einternet point\u003c/em\u003e, che renda le proprie prestazioni in favore di una pluralit\u0026#224; indifferenziata di soggetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Quanto alle apparecchiature, dalla lettera della disposizione in esame emerge che il divieto riguarda non solo i cosiddetti totem (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online, attraverso sistemi di pre-impostazione o di restrizioni di navigazione), ma anche gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo al collegamento a siti di gioco online, compresi personal computer, tablet o apparecchi analoghi, che consentano di navigare in rete.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la disposizione fa generico riferimento ad \u0026#171;apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco\u0026#187;. Il divieto di messa a disposizione riguarda, pertanto, tutte le apparecchiature con cui sia possibile effettuare il gioco online.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl divieto in esame prescinde, dunque, dalla possibilit\u0026#224; di configurare tali dispositivi come congegni da gioco, poich\u0026#233; rileva soltanto la circostanza che la messa a disposizione degli stessi avvenga all\u0026#8217;interno di un pubblico esercizio. Deve ritenersi vietata, di conseguenza, la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che offra la possibilit\u0026#224; di navigare in rete e, quindi, di accedere sia a piattaforme di gioco legale, poich\u0026#233; gestite \u0026#171;da soggetti autorizzati all\u0026#8217;esercizio dei giochi a distanza\u0026#187;, sia a piattaforme di gioco illegale, in quanto gestite \u0026#171;da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Nello scrutinare la legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata occorre partire dall\u0026#8217;individuazione della sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa misura restrittiva in esame persegue la finalit\u0026#224; legittima e meritevole di limitare le occasioni di gioco in funzione di prevenzione della ludopatia e, pi\u0026#249; in generale, di tutela della salute. Essa si colloca, infatti, tra le misure di contrasto del gioco d\u0026#8217;azzardo patologico introdotte dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito, che, fin dal preambolo, dichiara di volere procedere al \u0026#171;riassetto dell\u0026#8217;organizzazione sanitaria [\u0026#8230;] allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un pi\u0026#249; alto livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate [\u0026#8230;] alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro\u0026#187;. In particolare, l\u0026#8217;art. 7 di tale decreto-legge detta \u0026#171;misure di prevenzione per contrastare la ludopatia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Come si \u0026#232; visto, tuttavia, la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceit\u0026#224;, condotte ampiamente diversificate sul piano dell\u0026#8217;offesa all\u0026#8217;interesse giuridico protetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l\u0026#8217;accesso al gioco sia legale che illegale, cio\u0026#232; praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensivit\u0026#224; degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;area dell\u0026#8217;illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un diverso profilo, la disposizione censurata introduce una misura di tutela del diritto alla salute consistente in un divieto volto a fronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell\u0026#8217;offerta di gioco online che comunque rimane capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ci\u0026#242; rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalit\u0026#224;, a fronte di una significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libert\u0026#224; di impresa. Anche sotto questo profilo, l\u0026#8217;estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; L\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata va apprezzata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che \u0026#232; costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d\u0026#8217;azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalit\u0026#224; (Corte di giustizia UE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C\u0026#8209;517/20, OL, punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., punto 62; quarta sezione, sentenza 13 settembre 2007, causa C\u0026#8209;260/04, Commissione delle Comunit\u0026#224; europee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalit\u0026#224; di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che quest\u0026#8217;ultima risponda veramente all\u0026#8217;intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attivit\u0026#224; in tale settore e di combattere la criminalit\u0026#224; connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online Games Handels GmbH e altri, punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libert\u0026#224; di impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve pertanto essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, per violazione degli artt. 3, 41, 42, 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE, con assorbimento di ogni altro profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Tale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale travolge anche la disposizione contenuta nell\u0026#8217;art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche di quest\u0026#8217;ultima disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivit\u0026#224; di offerta di giochi con vincita in denaro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Spetta al legislatore l\u0026#8217;adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pi\u0026#249; alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2016)\u0026#187;, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250710114313.pdf","oggetto":"Salute \u0026#8211; Gioco e scommesse \u0026#8211; Misure di prevenzione per contrastare la ludopatia \u0026#8211; Previsione che, in caso di violazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, come convertito, il titolare dell\u0026#8217;esercizio \u0026#232; punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000 e che la stessa sanzione si applica al proprietario dell\u0026#8217;apparecchio \u0026#8211; Denunciata disciplina che commina una sanzione amministrativa quantificata in misura fissa, che incide sul diritto di propriet\u0026#224; e sulla libert\u0026#224; di iniziativa economica privata secondo una costante predeterminata, precludendo la commisurazione secondo un parametro di proporzionalit\u0026#224; \u0026#8211; Lesione del principio di ragionevolezza \u0026#8211; Violazione del diritto di propriet\u0026#224; e delle libert\u0026#224; di impresa come tutelati dai principi costituzionali, convenzionali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; Previsione che vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line e da soggetti autorizzati all\u0026#8217;esercizio dei giochi a distanza \u0026#8211; Denunciata disciplina che omette di descrivere la condotta omissiva rilevante, lasciando spazio a un margine di discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione \u0026#8211; Contrasto con i principi costituzionali in materia di potere sanzionatorio dell\u0026#8217;amministrazione \u0026#8211; Norma che punisce il solo oggettivo comportamento, consistente nella messa a disposizione del mezzo stesso \u0026#8211; Lesione del principio di colpevolezza \u0026#8211; Omessa previsione che la sanzione sia bilanciata con il diritto di impresa e con il diritto alla privacy, sotto il profilo dell\u0026#8217;effettiva sussistenza di un rapporto di connessione razionale e di proporzionalit\u0026#224; tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che intende perseguire \u0026#8211; Disposizione che discrimina gli esercenti di Internet point dai gestori di pubblici esercizi in genere, i quali possono mettere a disposizione dei clienti, oltre il wi-fi, dispositivi per navigare sul web, sulla base di criteri legislativi meramente formali - Violazione del principio di uguaglianza \u0026#8211; Denunciata disposizione che stabilisce una sanzione la quale non appare in alcun modo modulabile in relazione all\u0026#8217;entit\u0026#224; della violazione.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46880","titoletto":"Salute (tutela della) – In genere – Gioco e scommesse – Misure di prevenzione per contrastare la ludopatia – Apparecchiature che permettono di accedere a piattaforme di gioco online tramite connessione telematica – Divieto di messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, senza distinzione tra i diversi apparecchi e i relativi usi, né tra gestori di pubblici esercizi in genere e Internet point – Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, nonché dei diritti e libertà, anche convenzionali e unionali, di proprietà, riservatezza e iniziativa economica privata – Illegittimità costituzionale – Invito al legislatore a disporre ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia. (Classif. 230001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41, 42, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE, l’art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come conv., che vieta anche la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civ., pur perseguendo la finalità, legittima e meritevole, di limitare le occasioni di gioco in funzione di prevenzione della ludopatia e di tutela della salute, colpisce l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati, nonché la destinazione sia occasionale, sia esclusiva e permanente, degli apparecchi utilizzati, accomunando una gamma assai estesa di comportamenti connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore, così generando un’estensione dell’area dell’illecito sproporzionata e irragionevole. Sotto altro profilo, considerando che l’offerta di gioco online resta capillare e vastissima, la misura si rivela di modesta efficacia rispetto alla sua finalità, con la conseguenza di dover qualificare ugualmente sproporzionata la compressione, significativa e immediata, degli interessi contrapposti – tra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Né risultano soddisfatte le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della CGUE circa la proporzionalità delle restrizioni rispetto alla libera prestazione dei servizi. Spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46881","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"13/09/2012","data_nir":"2012-09-13","numero":"158","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"quater","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-09-13;158~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (Nizza 07/12/2000)","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (Nizza 07/12/2000)","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46881","titoletto":"Salute (tutela della) – In genere – Gioco e scommesse – Misure di prevenzione per contrastare la ludopatia – Violazione del divieto di messa a disposizione di apparecchiature che, tramite connessione telematiche, consentano ai clienti di pubblici esercizi di accedere a piattaforme di gioco – Previsione che commina una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 sia al titolare dell’esercizio che al proprietario dell’apparecchio – Declaratoria di illegittimità costituzionale della condotta cui la sanzione amministrativa accede – Violazione dei medesimi principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, nonché dei diritti e libertà, anche convenzionali e unionali, di proprietà, riservatezza e iniziativa economica privata – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 230001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di 20.000 euro per la violazione dell’art. 7, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 158 del 2012, come conv. La contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione, infatti, travolge anche quella, censurata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civ., e dal Tribunale di Viterbo, che stabilisce il trattamento sanzionatorio connesso alla prima, restando comunque salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro. Spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46880","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/2015","data_nir":"2015-12-28","numero":"208","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"923","specificazione_comma":"primo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"13/09/2012","data_nir":"2012-09-13","numero":"158","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"quater","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-09-13;158~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/11/2012","data_nir":"2012-11-08","numero":"189","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-08;189"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46423","autore":"Buzzacchi C.","titolo":"Il gioco con vincita di denaro e il conflitto di interessi per lo Stato","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.cortisupremeesalute.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46422_2025_104.pdf","nome_file_fisico":"104_25 Buzzacchi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46713","autore":"Savastano F.","titolo":"La Corte e il gioco d’azzardo: profili critici della sentenza n. 104 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"275","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46712_2025_104.pdf","nome_file_fisico":"104_2025_Savastano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46016","autore":"Scagliarini S.","titolo":"La Corte alza la posta in gioco sulle misure di contenimento della dipendenza da azzardo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46015_2025_104.pdf","nome_file_fisico":"104-2025_Scagliarini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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