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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell\u0026#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), introdotto dall\u0026#8217;art. 55, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, promossi dalla Corte d\u0026#8217;appello di Napoli con due ordinanze del 1\u0026#176; agosto 2022 e con tre ordinanze del 4 e 20 gennaio 2023 e del 24 maggio 2023 e dalla Corte d\u0026#8217;appello di Bologna con ordinanza del 27 giugno 2023, iscritte, rispettivamente, ai numeri 140 e 141 del registro ordinanze 2022, e ai numeri 9, 16, 99 e 108 del registro ordinanze 2023, e pubblicate nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022 e numeri 7, 8, 33 e 35, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, con cinque ordinanze di analogo tenore iscritte rispettivamente ai numeri 140 e 141 del registro ordinanze 2022 e ai numeri 9, 16 e 99 del registro ordinanze 2023, e la Corte d\u0026#8217;appello di Bologna, con altra ordinanza iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2023, hanno sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell\u0026#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), introdotto dall\u0026#8217;art. 55, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, in riferimento complessivamente agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, nella parte in cui, laddove prevede che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di tre anni in primo grado, si applica anche al processo in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di rifugiato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Le cinque ordinanze provenienti dalla Corte d\u0026#8217;appello di Napoli sono state pronunciate dai magistrati designati ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, mentre l\u0026#8217;ordinanza della Corte d\u0026#8217;appello di Bologna \u0026#232; stata emessa dal collegio investito dell\u0026#8217;opposizione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e della stessa legge. In quest\u0026#8217;ultimo caso, il magistrato designato, nel decreto opposto dall\u0026#8217;ingiunto Ministero della giustizia, aveva accolto la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio di impugnazione di decisione della competente Commissione territoriale inerente al riconoscimento dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di rifugiato, valutando che, alla stregua dell\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, il tribunale \u0026#232; tenuto a decidere entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso e sostenendo che per il giudizio di impugnazione \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 25 del 2008 la durata ragionevole pu\u0026#242; stimarsi in un anno, in analogia con quanto riconosciuto per il procedimento di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutte le ordinanze di rimessione concordano, invece, sulla natura ordinatoria del termine fissato dall\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 e concludono che nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale debba trovare applicazione il censurato art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001, che considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; I giudici \u003cem\u003ea quibus \u003c/em\u003eevidenziano la natura personalissima dei diritti umani coinvolti, la peculiarit\u0026#224; del procedimento di protezione internazionale, connotato dalla semplicit\u0026#224; delle forme e da esigenze di snellezza e sommariet\u0026#224; delle indagini, la stessa previsione del termine di quattro mesi per la decisione del giudice, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;indicazione contenuta nel comma 15 del medesimo art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo cui la \u0026#171;controversia \u0026#232; trattata in ogni grado in via di urgenza\u0026#187;. Questi dati lascerebbero desumere che la tutela in materia di riconoscimento della protezione internazionale deve essere soddisfatta con particolare rapidit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Perci\u0026#242;, ad avviso dei rimettenti, l\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001, sarebbe contrastante sia con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in quanto la norma finisce per equiparare e trattare in modo uniforme procedure del tutto diverse sotto l\u0026#8217;aspetto della congruit\u0026#224; della durata ragionevole dei giudizi, sia con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., per violazione degli obblighi internazionali derivanti dall\u0026#8217;art. 6 CEDU, posto che la individuazione di tale durata non pu\u0026#242; prescindere dalle caratteristiche e dalla natura del procedimento. In proposito, i rimettenti ricordano che, in sede di interpretazione dell\u0026#8217;art. 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo ha sempre tenuto conto, in particolare, della complessit\u0026#224; della causa e della rilevanza della \u0026#171;posta in gioco\u0026#187; al fine della determinazione del termine ragionevole, e, tra gli esempi di categorie di cause che, per loro natura, esigono particolare diligenza e sollecitudine sono fatte rientrare le cause in materia di stato civile e di capacit\u0026#224; delle persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe ordinanze di rimessione escludono altres\u0026#236; che possa procedersi al riguardo ad un\u0026#8217;interpretazione del censurato art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, conforme alla Costituzione, stante l\u0026#8217;univocit\u0026#224; del dato letterale, e richiamano il percorso seguito per l\u0026#8217;individuazione del termine annuale di durata ragionevole del processo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, che port\u0026#242; alla sentenza n. 36 del 2016 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In tutti i giudizi ha depositato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato eccepisce la parziale inammissibilit\u0026#224; delle questioni, in quanto la norma censurata prevede altres\u0026#236; la \u0026#171;ragionevole\u0026#187; durata dei procedimenti di secondo grado (due anni) e dei giudizi di cassazione, mentre i rimettenti non danno conto dello svolgimento di un giudizio di appello (non contemplato dalla legge), n\u0026#233; di un giudizio di legittimit\u0026#224; (astrattamente ammissibile, ma evidentemente non svoltosi nei casi in esame).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale sottolinea, quindi, le diversit\u0026#224; dalla questione affrontata nella sentenza n. 36 del 2016 di questa Corte, discutendosi in questa sede di un procedimento di cognizione volto a delibare, anche attraverso complesse indagini fattuali, la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo ai parametri costituzionali evocati dai rimettenti, la difesa statale evidenzia che esistono altre innumerevoli ipotesi di procedimenti civili riguardanti importantissimi valori personali, per le quali si applica il termine di ragionevole durata triennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa indubbia importanza della \u0026#171;posta in gioco\u0026#187; nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale non dovrebbe rilevare unicamente sotto l\u0026#8217;aspetto del maggiore bisogno di celerit\u0026#224; del procedimento, ed andrebbe, anzi, contemperata con la necessit\u0026#224; di adeguata ponderazione dei fatti e delle prove sottoposti di volta in volta all\u0026#8217;esame del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, si osserva negli atti di intervento, non consta che la Corte EDU abbia mai affermato che i procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale possano o debbano essere trattati con modalit\u0026#224; semplificate, tali da far reputare ragionevole un termine inferiore a quello di qualsiasi altro procedimento di cognizione, avente ad oggetto valori della persona di pari rango costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura ha depositato in tutti i giudizi memoria illustrativa, ribadendo le considerazioni svolte negli atti di intervento in punto di inammissibilit\u0026#224; o di non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, con cinque ordinanze di analogo tenore (iscritte ai numeri 140 e 141 reg. ord. 2022 e ai numeri 9, 16 e 99 reg. ord. 2023), e la Corte d\u0026#8217;appello di Bologna, con altra ordinanza (iscritta al. n. 108 reg. ord. 2023), hanno sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall\u0026#8217;art. 55, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma \u0026#232; censurata nella parte in cui, prevedendo che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di tre anni in primo grado, si applica anche al processo in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 25 del 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Tutte le ordinanze di rimessione concordano sulla natura ordinatoria del termine di quattro mesi dalla presentazione del ricorso fissato dall\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 e concludono che nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale debba trovare applicazione il censurato art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001, il quale considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; I giudici \u003cem\u003ea quibus \u003c/em\u003eevidenziano la natura personalissima dei diritti umani coinvolti, la peculiarit\u0026#224; del procedimento di protezione internazionale, connotato dalla semplicit\u0026#224; delle forme e da esigenze di snellezza e sommariet\u0026#224; delle indagini, la stessa previsione del termine di quattro mesi per la decisione del giudice, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;indicazione contenuta nel comma 15 del medesimo art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo cui la \u0026#171;controversia \u0026#232; trattata in ogni grado in via di urgenza\u0026#187;. Questi dati lascerebbero desumere che la tutela in materia di riconoscimento della protezione internazionale deve essere soddisfatta con particolare rapidit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ad avviso dei rimettenti, dunque, l\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001 sarebbe contrastante con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in quanto la norma finisce per equiparare e trattare in modo uniforme procedure del tutto diverse sotto l\u0026#8217;aspetto della congruit\u0026#224; della durata ragionevole dei giudizi. Esso contrasterebbe anche con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., per violazione degli obblighi internazionali derivanti dall\u0026#8217;art. 6 CEDU, posto che la individuazione di tale durata non pu\u0026#242; prescindere dalle caratteristiche e dalla natura del procedimento, tenuto conto che in sede di interpretazione dell\u0026#8217;art. 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo ritiene particolarmente rilevante la complessit\u0026#224; della causa e l\u0026#8217;importanza della \u0026#171;posta in gioco\u0026#187; al fine della determinazione del termine ragionevole; con la precisazione che tra le cause che, per loro natura, esigono particolare diligenza e sollecitudine rientrano quelle in materia di stato civile e di capacit\u0026#224; delle persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ordinanze di rimessione escludono altres\u0026#236; che possa procedersi, al riguardo, a un\u0026#8217;interpretazione del citato art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, conforme alla Costituzione, stante l\u0026#8217;univocit\u0026#224; del dato letterale, e richiamano il percorso argomentativo seguito per l\u0026#8217;individuazione del termine annuale di durata ragionevole del processo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, che port\u0026#242; alla sentenza n. 36 del 2016 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; I giudizi vertono sulla medesima disposizione e pongono analoghe questioni, sicch\u0026#233; ne appare opportuna la riunione, ai fini di una decisione congiunta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Devono esaminarsi in via pregiudiziale le eccezioni di parziale inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza sollevate negli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, sull\u0026#8217;assunto che la norma censurata prevede altres\u0026#236; la \u0026#171;ragionevole\u0026#187; durata dei procedimenti di secondo grado e dei giudizi di cassazione, del cui svolgimento i rimettenti non danno conto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Tali eccezioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001, viene censurato da tutti i rimettenti nella sola parte in cui indica la \u0026#171;ragionevole\u0026#187; durata del procedimento di primo grado, e tutte le ordinanze di rimessione danno conto del solo svolgimento del giudizio dinanzi al tribunale, in relazione al quale \u0026#232; chiesta l\u0026#8217;equa riparazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI giudici \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e hanno compiutamente descritto le fattispecie di causa e chiarito che sono tenuti all\u0026#8217;applicazione della norma in quanto il limite cronologico ivi indicato influisce sia sull\u0026#8217;accoglimento della domanda di equa riparazione, sia comunque ai fini della quantificazione dell\u0026#8217;indennizzo secondo i criteri previsti dall\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 89 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le questioni, nel merito, non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Le ordinanze di rimessione attribuiscono tutte un rilievo centrale alla sentenza di questa Corte n. 36 del 2016, con la quale \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, del medesimo art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui \u0026#8211; stabilendo che il termine \u0026#232; considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado \u0026#8211; si applica alla durata del primo e unico grado di merito del processo previsto dalla citata legge per assicurare un\u0026#8217;equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all\u0026#8217;irragionevole durata di un (altro, precedente) processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 36 del 2016 ha premesso che i commi 2-bis e 2-ter dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 89 del 2001 delineano \u0026#171;una disciplina legale dei termini entro cui il giudizio deve reputarsi rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, enunciato dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. e dall\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, della CEDU\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuella decisione ha escluso altres\u0026#236; che tali precetti siano suscettibili di una interpretazione conforme alla Costituzione, in quanto, nell\u0026#8217;affermare che il termine ivi indicato \u0026#171;[s]i considera rispettato\u0026#187;, \u0026#171;sono univoci e non possono che essere intesi nel senso che tale termine va ritenuto ragionevole. Ci\u0026#242; appare tanto pi\u0026#249; vero, se si tiene a mente che questa affermazione \u0026#232; stata fatta nell\u0026#8217;ambito di un intervento normativo segnato dall\u0026#8217;intento del legislatore di sottrarre alla discrezionalit\u0026#224; giudiziaria la determinazione della congruit\u0026#224; del termine, per affidarla invece ad una previsione legale di carattere generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn coerenza con quest\u0026#8217;ultima finalit\u0026#224;, \u0026#171;\u0026#232; stato regolato l\u0026#8217;insieme dei processi civili di cognizione, e dunque anche il procedimento previsto dalla legge n. 89 del 2001\u0026#187;, recando lo stesso art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, previsioni speciali esclusivamente per il procedimento di esecuzione forzata e per le procedure concorsuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella stessa sentenza, al fine di disattendere una eccezione avanzata dall\u0026#8217;Avvocatura, si \u0026#232; precisato altres\u0026#236; che i rimettenti non potevano dirsi vincolati ad indicare quali termini fossero adeguati al caso di specie, e che neppure l\u0026#8217;eventuale discrezionalit\u0026#224; del legislatore nel rimodularli potesse essere d\u0026#8217;ostacolo alla rimozione di norme tali da determinare un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale scopo, la sentenza n. 36 del 2016 ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e quella della Corte di cassazione antecedente alla novella introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, come convertito, cos\u0026#236; da individuare il termine di durata ragionevole, ove l\u0026#8217;intervento del legislatore ritardasse o mancasse del tutto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, dalla giurisprudenza europea si \u0026#232; tratto, in quel caso, il principio di diritto secondo cui lo Stato \u0026#232; tenuto a concludere il procedimento volto all\u0026#8217;equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini pi\u0026#249; celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono pi\u0026#249; complesse, e che, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell\u0026#8217;amministrazione della giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la sentenza n. 36 del 2016 \u0026#232; giunta ad affermare che l\u0026#8217;art. 6 CEDU, il cui significato si forma attraverso il reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza della Corte EDU sui casi di specie (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007), \u0026#171;preclude al legislatore nazionale, che abbia deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell\u0026#8217;equa riparazione, di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anzich\u0026#233; modellarla sul calcolo dei pi\u0026#249; brevi termini indicati dalla stessa Corte di Strasburgo e recepiti dalla giurisprudenza nazionale [ovvero], per il caso di procedimento svoltosi in entrambi i gradi previsti, [\u0026#8230;] due anni)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Giova ulteriormente ricordare anche la sentenza n. 13 del 2022 di questa Corte che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 13, sesto periodo, del d.lgs. n. 25 del 2008, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione, tra gli altri, agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di protezione internazionale, ha illustrato i caratteri essenziali delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, la citata sentenza ha rimarcato che la disciplina del contenzioso avente ad oggetto le richieste di protezione internazionale \u0026#171;nel complesso \u0026#232; oggetto di regole processuali speciali\u0026#187;, operando per il diritto d\u0026#8217;asilo la generale garanzia di un ricorso effettivo, deciso da un giudice imparziale (art. 47 CDFUE); garanzia specificata, con riferimento proprio alle richieste di protezione internazionale, dall\u0026#8217;art. 46, paragrafo 3, della citata direttiva 2013/32/UE, secondo cui gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l\u0026#8217;esame completo ed \u003cem\u003eex nunc\u003c/em\u003e degli elementi di fatto e di diritto, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalizzando le garanzie complessive a livello di diritto europeo inerenti alla tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo, la medesima sentenza ha richiamato la decisione della sezione quarta della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (sentenza 26 settembre 2018, in causa C-180/17, X e Y contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), la quale ha chiarito che la garanzia di un ricorso effettivo riguarda il diritto del richiedente asilo di portare innanzi a un giudice, con le garanzie della giurisdizione, l\u0026#8217;esame della sua richiesta, mentre \u0026#232; rimessa alle regolamentazioni processuali degli Stati membri la disciplina dell\u0026#8217;impugnazione, in secondo grado o ulteriore, della decisione di quel giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; La questione dell\u0026#8217;adeguatezza dei termini per i giudizi in materia di protezione internazionale \u0026#232; stata oggetto di ulteriori pronunce della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, la quale ha manifestato l\u0026#8217;esigenza che quei giudizi non siano talmente celeri da vanificare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236;, nelle sentenze 19 marzo 2020, in causa C-406/18, PG contro Bev\u0026#225;ndorl\u0026#225;si \u0026#233;s Menek\u0026#252;lt\u0026#252;gyi Hivatal, e in causa C-564/18, LH contro Bev\u0026#225;ndorl\u0026#225;si \u0026#233;s Menek\u0026#252;lt\u0026#252;gyi Hivatal, la Corte di giustizia ha evidenziato che la direttiva 2013/32/UE non solo non prevede norme armonizzate in materia di termini di giudizio ma, al suo art. 46, paragrafo 10, autorizza altres\u0026#236; gli Stati membri a fissare siffatti termini. Peraltro, in mancanza di norme dell\u0026#8217;Unione europea in materia, spetta all\u0026#8217;ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalit\u0026#224; processuali dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei soggetti dell\u0026#8217;ordinamento, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l\u0026#8217;esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell\u0026#8217;Unione (principio di effettivit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, in particolare, al rispetto del principio di effettivit\u0026#224;, la Corte di giustizia ha fatto leva sull\u0026#8217;art. 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE, ove si riconosce ai richiedenti protezione internazionale il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni relative alla loro domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva precisa che gli Stati membri devono assicurare che il giudice dinanzi al quale \u0026#232; contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale proceda all\u0026#8217;\u0026#171;esame completo ed \u003cem\u003eex nunc\u003c/em\u003e degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l\u0026#8217;esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236;, ha sottolineato la Corte di giustizia, il medesimo art. 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell\u0026#8217;art. 47 CDFUE, dev\u0026#8217;essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impartisce al giudice, investito di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale, un termine per pronunciarsi il cui rispetto osti all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; delle norme sostanziali e delle garanzie processuali riconosciute al richiedente dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;esame della normativa dell\u0026#8217;Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia, quindi, non si ricava alcun elemento idoneo a conferire ai giudizi in questione uno statuto differenziato, quanto alla loro durata, rispetto al complesso dei procedimenti giurisdizionali condotti all\u0026#8217;interno di uno Stato membro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Quanto alla ragionevole durata dei giudizi in materia di protezione internazionale \u0026#8211; e segnatamente di quelli concernenti il riconoscimento dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di rifugiato \u0026#8211; pu\u0026#242; essere opportuno altres\u0026#236; evidenziare che nella giurisprudenza della Corte di cassazione non si rinviene un orientamento che possa univocamente indurre a ritenere che per essi sia possibile individuare una durata specifica, diversa da quella degli altri giudizi civili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, in due precedenti (sezione sesta civile, sentenze 2 febbraio 2017, n. 2846 e 20 gennaio 2015, n. 909) la Corte di cassazione ha affermato che la durata ragionevole potrebbe stimarsi in due anni e sette mesi, anzich\u0026#233; in tre anni (al pari, in sostanza, del periodo che la stessa Corte in alcune pronunce ha ritenuto di trarre dalla giurisprudenza della Corte EDU per la durata ragionevole dei processi penali nel corso dei quali siano stati emessi provvedimenti restrittivi della libert\u0026#224; personale), stante la sussistenza di un particolare valore degli interessi in gioco, quali quelli appunto concernenti lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, pi\u0026#249; di recente, la stessa Corte di cassazione ha concluso per la soggezione dei giudizi di protezione internazionale ai generali termini di durata ragionevole di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001 (sezione sesta civile, ordinanza 19 gennaio 2023, n. 1563).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Come si \u0026#232; gi\u0026#224; detto, i rimettenti denunciano l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della scelta del legislatore di equiparare la ragionevole durata complessiva dei procedimenti regolati dall\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 25 del 2008 a quella di ogni altro procedimento civile di cognizione, ma non individuano un termine congruo di durata dei medesimi processi di protezione internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; Neppure soccorre alcun reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza della Corte EDU, dal quale attingere il significato dell\u0026#8217;art. 6 CEDU, da ritenersi, in ipotesi, preclusivo di una disciplina che equipari i termini della ragionevole durata dei processi di protezione internazionale a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.2.\u0026#8211; Piuttosto, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea sulle garanzie complessive inerenti alla tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo, emerge il principio secondo cui lo Stato \u0026#232; tenuto a concludere il relativo procedimento in termini pi\u0026#249; celeri di quelli occorrenti per le procedure ordinarie, senza che ci\u0026#242; evidenzi una strutturale minore complessit\u0026#224; per tale tipologia di giudizi, idonea, potenzialmente, a incidere su un termine prefissato di durata dei medesimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, come gi\u0026#224; evidenziato, dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, si desume in modo univoco l\u0026#8217;esigenza che i procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale siano disciplinati in modo tale da assicurare il completo esame della situazione individuale del richiedente; il che, spesso, pu\u0026#242; comportare lo svolgimento di accertamenti complessi, tali da rendere non irragionevole la prevista durata di tre anni per il primo grado di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; In definitiva, poich\u0026#233; la celerit\u0026#224; di trattazione richiesta dai processi in questione non impone di individuare per essi un pi\u0026#249; breve termine di ragionevole durata, le questioni in scrutinio devono essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell\u0026#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), introdotto dall\u0026#8217;art. 55, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, e, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 novembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale - Termine ragionevole - Individuazione del termine ragionevole del processo nella non eccedenza della durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimit\u0026#224; - Applicazione del termine triennale anche alla durata dei procedimenti di primo grado in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45866","titoletto":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - In genere - Significato delle singole disposizioni - Sua formazione attraverso il reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza della Corte EDU. (Classif. 068001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl significato delle disposizioni della CEDU si forma attraverso il reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza della Corte EDU sui casi di specie. (\u003cem\u003ePrecedenti: \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2016\u0026amp;numero\u003d36\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 36/2016\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d\u0026amp;numero\u003d\u0026amp;massima\u003d38738\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003emass. 38738\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2007\u0026amp;numero\u003d349\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 349/2007\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2007\u0026amp;numero\u003d348\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 348/2007\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45867","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45867","titoletto":"Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Applicazione dei termini previsti in generale per l\u0027ordinario processo di cognizione ai giudizi in materia di riconoscimento della protezione internazionale - Asserita necessità di individuare un termine di durata ragionevole più breve in riferimento al principio di ragionevolezza, al principio del giusto processo, nonché all\u0027obbligo di osservanza dei vincoli internazionali - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 197009).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Corti d’appello di Napoli e di Bologna in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 55, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, nella parte in cui – prevedendo che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di tre anni in primo grado – si applica anche ai processi in materia di riconoscimento della protezione internazionale. I rimettenti, nel denunciare l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione della ragionevole durata di tali processi a quella di ogni altro procedimento civile di cognizione, non ne individuano un termine congruo di durata, né soccorre un reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza della Corte EDU che possa ritenersi preclusivo di una disciplina che preveda la detta equiparazione; piuttosto, la Corte di giustizia UE manifesta l’esigenza che i giudizi in materia di protezione internazionale non siano talmente celeri da vanificare l’effettività della tutela giurisdizionale. La celerità di trattazione richiesta per i processi in materia di riconoscimento della protezione internazionale non impone di individuare per essi un termine più breve di ragionevole durata. Non si rinviene, infine, nemmeno nella giurisprudenza di legittimità un orientamento che possa univocamente indurre a ritenere che per i più volti citati processi sia possibile individuare una durata specifica, diversa da quella degli altri giudizi civili. (\u003cem\u003ePrecedente citato: \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2016\u0026amp;numero\u003d36\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 36/2016\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2016\u0026amp;numero\u003d36\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003emass. 38738\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45904","numero_massima_precedente":"45866","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/03/2001","data_nir":"2001-03-24","numero":"89","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"bis","nesso":"introdotto dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art2"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"22/06/2012","data_nir":"2012-06-22","numero":"83","articolo":"55","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), n. 2)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-06-22;83~art55"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"07/08/2012","data_nir":"2012-08-07","numero":"134","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45904","titoletto":"Straniero - In genere - Contenzioso avente ad oggetto le richieste di protezione internazionale - Disciplina - Applicazione di regole processuali speciali. (Classif. 245001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina del contenzioso avente ad oggetto le richieste di protezione internazionale, nel complesso, è oggetto di regole processuali speciali. (\u003cem\u003ePrecedente: \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2022\u0026amp;numero\u003d13\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 13/2022\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45867","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43756","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 205/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"16","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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